Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2006 |
Scioglimento del consiglio comunale di Camigliano. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Camigliano (Caserta) ed il sindaco nella persona del signor Giuseppe Di Bernardo; Considerato che, per effetto della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 21 febbraio 2002, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione del 22 febbraio 2006, il predetto amministratore e' decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera c), e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Il consiglio comunale di Camigliano (Caserta) e' sciolto.
Dato a Roma, addi' 8 settembre 2006
NAPOLITANO
Amato, Ministro dell'interno |
| Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il consiglio comunale di Camigliano (Caserta) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giuseppe Di Bernardo. Il citato amministratore e' decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera c), e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per effetto della sentenza di condanna per alcuni reati aventi rilevanza agli specifici fini, pronunciata dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 21 febbraio 2002, confermata dalla Corte di appello di Napoli con la pronuncia del 4 febbraio 2005 e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione del 22 febbraio 2006. Si e' configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale. Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camigliano (Caserta).
Roma, 14 agosto 2006
Il Ministro dell'interno: Amato |
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