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| Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2006 |  | Scioglimento del consiglio comunale di Camigliano. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto  che  nelle  consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati  eletti  il  consiglio  comunale  di Camigliano (Caserta) ed il sindaco nella persona del signor Giuseppe Di Bernardo;
 Considerato che, per effetto della sentenza di condanna pronunciata dal  tribunale  di Santa Maria Capua Vetere in data 21 febbraio 2002, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione  del  22  febbraio  2006,  il  predetto  amministratore e' decaduto  di  diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto  dell'art. 58, comma 1, lettera c), e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Ritenuto,   pertanto,  che  ai  sensi  dell'art.  53,  del  decreto legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
 Visto   l'art.  141,  comma  1,  lettera  b),  n.  1,  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  la  cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
 Decreta:
 Il consiglio comunale di Camigliano (Caserta) e' sciolto.
 
 Dato a Roma, addi' 8 settembre 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Amato, Ministro dell'interno
 |  |  |  | Allegato 
 Al Presidente della Repubblica
 
 Il  consiglio comunale di Camigliano (Caserta) e' stato rinnovato a  seguito  delle  consultazioni  elettorali  del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giuseppe Di Bernardo.
 Il  citato  amministratore e' decaduto di diritto dalla carica di sindaco,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 58, comma 1, lettera c),   e  dell'art.  59,  comma  6,  del  decreto  legislativo 18 agosto  2000,  n.  267, per effetto della sentenza di condanna per alcuni  reati  aventi  rilevanza agli specifici fini, pronunciata dal tribunale  di  Santa  Maria  Capua  Vetere  in data 21 febbraio 2002, confermata  dalla  Corte  di appello di Napoli con la pronuncia del 4 febbraio  2005 e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione del 22 febbraio 2006.
 Si  e'  configurata,  pertanto,  una  delle  fattispecie previste dall'art.  53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al  quale  la  decadenza  del  sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.
 Per  quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1,  lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
 Mi  onoro,  pertanto,  di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito  schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camigliano (Caserta).
 
 Roma, 14 agosto 2006
 
 Il Ministro dell'interno: Amato
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