| IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 Vista  la  legge  8 marzo  1989,  n.  101,  recante  «Norme  per la regolazione  dei  rapporti  tra  lo  Stato e l'Unione delle comunita' ebraiche  italiane»  sulla  base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;
 Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:
 1) la  Repubblica  italiana  riconosce  agli  ebrei il diritto di osservare  il  riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdi' ad un'ora dopo il tramonto del sabato;
 2) gli  ebrei  dipendenti  dallo  Stato,  da  enti  pubblici o da privati o che esercitano attivita' autonoma o commerciale, i militari e  coloro  che  siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto  di  fruire,  su  loro  richiesta,  del riposo sabbatico come riposo  settimanale.  Tale  diritto  e'  esercitato  nel quadro della flessibilita'  dell'organizzazione  del lavoro. In ogni altro caso le ore  lavorative  non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in   altri   giorni   lavorativi  senza  diritto  ad  alcun  compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;
 3) nel  fissare  il  diario  di  prove  di  concorso le autorita' competenti  terranno  conto  dell'esigenza  del  rispetto  del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorita' scolastiche adotteranno  in  ogni  caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati  ebrei  che  ne  facciano  richiesta  di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;
 4) si  considerano  giustificate  le  assenze  degli alunni ebrei dalla  scuola  nel  giorno  di  sabato  su  richiesta  dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;
 Visto  il  successivo  art.  5  che  elenca le festivita' religiose ebraiche  alle  quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico  e  prescrive  che  entro  il  30 giugno  di  ogni  anno il calendario  delle  festivita'  e' comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno,   che   ne  dispone  la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale;
 Vista la comunicazione dell'Unione;
 Decreta:
 Il  calendario  delle festivita' religiose ebraiche e' determinato, per il 2007, come segue:
 tutti  i  sabati  (da  mezz'ora  prima  del tramonto del sole del venerdi' ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);
 2, 3, 4, 9 e 10 aprile - Pesach (Pasqua);
 23 e 24 maggio - Shavuoth (Pentecoste);
 24 luglio - Digiuno del 9 di Av;
 13 e 14 settembre - Rosh Ha Shana' (Capodanno);
 21 e 22 settembre - Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
 27 e 28 settembre e 4 ottobre - Succoth (Festa delle Capanne);
 5 ottobre - Simchat Tora' (Festa della Legge).
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 22 agosto 2006
 
 Il Ministro: Amato
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