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| Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2006 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' DI PADOVA |  | DECRETO RETTORALE 4 settembre 2006 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE 
 Visto  l'art.  57  dello  statuto  dell'Universita'  degli studi di Padova;
 Visto l'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
 Visto  il decreto rettorale n. 567 prot. n. 12891 del 25 marzo 2003 con  cui veniva costituita la commissione incaricata all'elaborazione di  un  progetto  di una scuola di eccellenza presso l'Universita' di Padova;
 Richiamata   la   delibera  del  Senato  accademico  allargato  del 22 febbraio 2006 con la quale venivano deliberati l'inserimento nello statuto    di   Ateneo   dell'art.   28-bis,   rubricato   «Strutture didattico-scientifiche  speciali»  e, contestualmente, l'approvazione dello Statuto della Scuola Galileiana di Studi Superiori;
 Vista  la  nota indirizzata al MIUR in data 15 marzo 2006, prot. n. 14452  con  la  quale  si trasmetteva la delibera sopra citata per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
 Preso  atto  dei  rilievi  espressi  dal  Ministero  con  nota  del 18 maggio 2006, prot. n. 2085;
 Considerata  la nota dell'8 giugno 2006, prot. n. 30839/2006 con la quale   si   comunicava  al  Ministero  il  recepimento  dei  rilievi formulati, con riguardo all'art. 11 dello statuto della Scuola;
 Decreta:
 Art. 1.
 Di  integrare  lo  statuto  di Ateneo con l'art. 28-bis: «Strutture didattico-scientifiche  speciali»:  «Nell'Universita' e' istituita la Scuola  Galileiana  di  Studi  Superiori,  disciplinata da un proprio statuto e regolamento.».
 |  |  |  | Art. 2. Di approvare lo statuto della Scuola Galileiana di Studi Superiori, recependo,  nella  nuova formulazione data all'art. 11, i rilievi del Ministero,  statuto  che fa parte integrante sostanziale del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Di incaricare il servizio statuto e regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verra' registrato nel repertorio generale dei decreti.
 
 Padova, 4 settembre 2006
 Il rettore: Milanesi
 |  |  |  | Allegato 
 STATUTO  DELLA  SCUOLA  GALILEIANA  DI  STUDI  SUPERIORI  EMANATO CON
 DECRETO RETTORALE n. 2543 DEL 4 SETTEMBRE 2006
 
 Titolo I
 PRINCIPI GENERALI
 Art.1
 Carattere e finalita' della Scuola
 La  Scuola  Galileiana  di  Studi  Superiori  di  Padova  e'  una struttura didattica e scientifica speciale dell'Universita' di Padova (nel seguito Universita), dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa,   finanziaria   e  contabile  ed  istituita  ai  sensi dell'art. 28, comma 1, dello statuto dell'Universita'.
 Fine  precipuo  della  Scuola  e'  lo  sviluppo  delle conoscenze scientifiche,  la  promozione  dei  saperi e la loro trasmissione. La Scuola   si   ispira   ai   principi   fondamentali   dello   statuto dell'Universita'.
 Le  classi  in  cui  si articola l'attivita' della Scuola vengono istituite  con  decreto  rettorale  che  da'  esecuzione  ad apposita delibera  del  Senato  accademico  dell'Universita',  su proposta del consiglio   direttivo   della   Scuola,   sentito   il  Consiglio  di amministrazione dell'Universita' ed il Nucleo di valutazione.
 All'atto  della  costituzione della Scuola, sono istituite le due classi di scienze morali e di scienze naturali.
 Nella   Scuola   si  tengono  corsi  ordinari  per  gli  allievi, contestualmente  iscritti  ai  corsi  di  laurea  e laurea magistrale dell'Universita'.
 L'ammissione  ai  corsi  avviene  tramite selezione pubblica alla quale possono partecipare, senza alcuna distinzione, gli studenti che intendono  iscriversi all'Universita' interessati all'attivita' delle classi della Scuola.
 La  Scuola  sviluppa la ricerca scientifica nelle strutture e nei laboratori  dell'Universita'  e puo' stipulare accordi, convenzioni e contratti   di  ricerca  con  strutture  dell'Universita',  con  enti pubblici e privati e con singoli studiosi.
 La  ricerca condotta dalla Scuola non ha carattere di segretezza. I  risultati  sono  oggetto  di  pubblicazione nel rispetto di quanto previsto dall'Universita' per la proprieta' intellettuale.
 La  Scuola  promuove  e  organizza  ogni attivita' culturale e di formazione   intesa   al  migliore  raggiungimento  dei  propri  fini istituzionali.
 Art. 2.
 Cooperazione internazionale
 La  Scuola  promuove la cooperazione internazionale, favorendo la mobilita'  di  studenti  e  insegnanti, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea.
 Art. 3.
 Personale
 La  Scuola  si  avvale  di  professori,  ricercatori, dirigenti e personale amministrativo e tecnico dell'Universita'.
 La Scuola inoltre puo':
 a) nominare professori a contratto;
 b) stipulare contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri;
 c) avvalersi di personale a tempo determinato o con rapporto di lavoro autonomo.
 Art. 4.
 Attivita' amministrativa e tecnica
 I    servizi   necessari   al   perseguimento   delle   finalita' istituzionali  sono assicurati dal personale tecnico e amministrativo dell'Universita' impiegato nella Scuola.
 L'attivita' amministrativa viene condotta secondo quanto previsto per   le   strutture   autonome   dal   Titolo   10  del  regolamento amministrativo contabile dell'Universita'.
 Titolo II
 ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA
 Art. 5.
 Organi
 Sono organi di governo della Scuola:
 a) il direttore;
 b) il vicedirettore;
 c) il consiglio direttivo.
 Art. 6.
 Il direttore e il vicedirettore
 Il direttore:
 a) rappresenta la Scuola;
 b) convoca e presiede il consiglio direttivo;
 c) stipula le convenzioni e i contratti di propria competenza;
 d) prende   i   provvedimenti  di  urgenza  di  competenza  del consiglio   direttivo  riferendone,  per  la  ratifica,  nella  prima adunanza successiva;
 e) assicura   l'osservanza  delle  norme  che  disciplinano  le funzioni  e  i compiti dei professori e dei ricercatori, per la parte del  loro  impegno  nella  Scuola  ad  essi delegata dalle rispettive facolta' di appartenenza;
 f) predispone  le  linee  fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attivita';
 g) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attivita' della Scuola, attraverso gli strumenti ritenuti piu' idonei;
 h) esercita  tutte  le  attribuzioni  di  ordine  scientifico e didattico  che gli sono conferite dallo statuto dell'Universita', dal presente statuto e dal regolamento;
 i) approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.
 Il  direttore  puo' delegare parte delle proprie funzioni a uno o piu'  professori scelti tra i professori di ruolo dell'Universita' di Padova con regime di impegno a tempo pieno.
 Il   direttore  e'  nominato  dal  rettore  dell'Universita',  su designazione  del  senato  accademico,  tra  i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita', con regime di impegno a tempo pieno.
 Il  direttore dura in carica un triennio accademico e puo' essere riconfermato solo per un ulteriore triennio.
 Il  vicedirettore  e'  nominato  dal rettore dell'Universita', su designazione  del  senato  accademico,  tra  i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita', con regime di impegno a tempo pieno.
 Il  vicedirettore  coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Egli deve appartenere  ad  area  scientifico-culturale  diversa  da  quella del direttore.
 Il  vicedirettore  dura  in  carica  un  triennio  e  puo' essere riconfermato solo per un ulteriore triennio.
 Art. 7.
 Il consiglio direttivo
 Il consiglio direttivo sovrintende alla gestione della Scuola.
 Esso:
 a) ha  la  conduzione  scientifica,  didattica  e organizzativa della  Scuola  e  delibera  sulla  relativa gestione nel rispetto del regolamento amministrativo contabile dell'Universita';
 b) delibera  sui  programmi  pluriennali  di  sviluppo proposti all'Universita' e sulle iniziative culturali della Scuola;
 c) delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
 d) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa e  della  relativa  gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare; verifica  la  rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
 e) delibera  nel  rispetto  delle  competenze  del consiglio di amministrazione dell'Universita' sui contratti di propria competenza, sulla  partecipazione  a  centri  e  consorzi  e  sulle  proposte  di convenzione;
 f) delibera  sull'affidamento  di attivita' di cui all'art. 3 e sul  relativo trattamento economico; procede ad accordi con i presidi di  facolta'  dell'Universita'  per  quanto attiene alle attivita' di docenti dell'Universita' stessa presso la Scuola;
 g) procede ad accordi con gli organi dell'Ateneo, da sottoporre per   l'approvazione   al   senato   accademico  e  al  consiglio  di amministrazione,  relativamente  alle  attivita' di docenti presso la Scuola,  anche  al  fine  di  definire  compiti istituzionali ad essa dedicati;
 h) destina  le  risorse alle classi della Scuola, le coordina e vigila sul loro funzionamento;
 i) esercita,  nell'ambito dell'autonomia della Scuola, tutte le altre  attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento.
 Il   consiglio   direttivo  organizza  l'attivita'  della  Scuola avvalendosi   della  collaborazione  dei  consigli  di  classe  e  di commissioni la cui composizione e' determinata dal consiglio stesso.
 Entro  il  mese  di giugno di ogni anno il consiglio direttivo si riunisce  per  approvare le linee generali del piano di attivita' per l'anno   successivo  e  per  formulare  all'Universita'  le  proposte conseguenti.
 E'  convocato  dal  direttore ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessita',  e  comunque  ogni  due mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 Art. 8.
 Composizione del consiglio direttivo
 Il consiglio direttivo e' composto:
 a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;
 b) dal rettore dell'Universita' o da un suo delegato;
 c) dal vicedirettore della Scuola;
 d) dai coordinatori delle classi della Scuola;
 e) da otto docenti, designati dal senato accademico;
 f) da due rappresentanti degli allievi della Scuola;
 g) dal segretario amministrativo della Scuola.
 Le   elezioni   dei  rappresentanti  degli  allievi  avvengono  a scrutinio segreto e vengono indette nel mese di dicembre.
 La  mancata elezione dei rappresentanti degli allievi non inficia la validita' dell'organo.
 I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni due anni.
 I  rappresentanti  che  per  qualunque motivo vengano a cessare o perdano   la   qualifica   prevista   per   la   loro  elezione  sono automaticamente sostituiti dal primo dei non eletti.
 Il  consiglio direttivo e' costituito con decreto del direttore e dura in carica un triennio accademico.
 Tutti  i  consiglieri  non  elettivi  rimangono  in  carica  fino all'avvenuta costituzione del nuovo consiglio.
 Per  essere designati nel consiglio direttivo i docenti di cui al punto  e), devono avere optato per il regime di impegno a tempo pieno o scegliere questa opzione in caso di designazione.
 Vicepresidente  del consiglio direttivo e' il vicedirettore della Scuola.
 Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  sono  esercitate dal segretario amministrativo.
 Titolo III
 ATTIVITA' E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
 Art. 9.
 Strutture della Scuola
 Le   attivita'   didattiche  e  scientifiche  della  Scuola  sono organizzate,  coordinate  e  gestite dalle classi della Scuola che si avvalgono  delle  biblioteche,  del  Centro  di  calcolo,  del Centro linguistico e di ogni altro Centro di servizio dell'Universita'.
 Fanno parte di ciascuna classe i docenti che operano nella Scuola nei rispettivi ambiti disciplinari.
 Sono organi delle classi:
 a) il coordinatore;
 b) il collegio dei docenti.
 Il  coordinatore  rappresenta  la  classe,  convoca e presiede il collegio dei docenti e ne attua le decisioni.
 Il  coordinatore  e'  nominato  dal  direttore  della  Scuola, su designazione  del Senato accademico, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Universita' di discipline rilevanti per la classe. Dura  in carica per un triennio accademico e puo' essere riconfermato per non piu' di un triennio consecutivo.
 La   carica  di  coordinatore  e'  incompatibile  con  quella  di direttore o di vicedirettore.
 In  caso  di  assenza o impedimento il coordinatore e' sostituito dal professore di prima fascia della classe piu' anziano in ruolo.
 Il  collegio  dei  docenti  della classe discute gli orientamenti della  didattica  e  della  ricerca  relativi alla classe ed esercita tutte  le  attribuzioni  che  gli  sono demandate dallo statuto e dal regolamento.
 In particolare e' tenuto a esprimere motivato parere sui seguenti punti:
 a) affidamento  delle  attivita'  di  cui  all'art.  3, secondo comma;
 b) partecipazione  a  consorzi  o  schemi  di  convenzione  per attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
 In via deliberativa si pronuncia sui seguenti punti:
 a) organizzazione della didattica della classe;
 b) approvazione dei piani di studio;
 c) orari delle lezioni;
 d) esame   delle   richieste   degli   allievi  di  sospensione dell'attivita' didattica e di partecipazione ad attivita' di studio e di   ricerca  fuori  dalla  sede  della  Scuola,  sulla  base  di  un regolamento comune alle classi approvato dal consiglio direttivo;
 e) ammissione degli allievi all'esame finale della Scuola.
 Il collegio dei docenti della classe e' composto:
 a) dal coordinatore che lo presiede;
 b) dai   docenti   universitari   titolari  degli  insegnamenti afferenti alla classe;
 c) dai  ricercatori universitari impegnati nella classe fino ad un massimo del 50% dei docenti di cui al punto b);
 d) da tre rappresentanti degli allievi afferenti alla classe.
 Il   collegio   dei   docenti   della  classe  e'  convocato  dal coordinatore  ogni  qualvolta  egli  ne  ravvisi  la  necessita' o su richiesta  di  almeno  un terzo dei suoi componenti. I rappresentanti degli allievi sono scelti ogni due anni mediante elezione a scrutinio segreto indetta nel mese di dicembre.
 La  mancata elezione dei rappresentanti degli allievi non inficia la validita' dell'organo.
 Art. 10.
 Corsi ordinari - disposizioni comuni
 I  curricula  degli  allievi hanno la stessa durata dei curricula dei   corrispondenti   corsi   di   laurea  e  di  laurea  magistrale dell'Universita'.
 I  corsi ordinari sono costituiti dagli insegnamenti curriculari, ai quali si affiancano:
 a) seminari specifici;
 b) lettorati di lingue straniere;
 c) esercitazioni di laboratorio.
 Gli   insegnamenti   per  i  corsi  di  ciascuna  classe  vengono deliberati  dal  consiglio direttivo in relazione alle esigenze della Scuola, sentito il parere del collegio dei docenti della classe.
 Art. 11.
 Finanziamenti della Scuola
 Per  il  perseguimento  dei  fini  istituzionali  della Scuola si provvedera'   con   appositi   trasferimenti   ministeriali   o   con finanziamenti provenienti da enti esterni pubblici o privati.
 Art. 12.
 Norma finale
 Per  tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia al regolamento  della  Scuola  che  sara'  emanato  dal rettore con atto successivo.
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