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| Gazzetta n. 216 del 16 settembre 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA |  | COMUNICATO |  | Regolamento  per  la creazione di Spin off dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) |  | 
 |  |  |  | Art. 1. Oggetto della disciplina e ambito di applicazione
 1. Il presente regolamento disciplina la costituzione di societa' e  consorzi  aventi  come  scopo  l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti  innovativi,  dei  risultati  della  ricerca  dell'Ente e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi (Spin off).
 2.  L'Istituto nazionale di astrofisica, di seguito indicato come «INAF»,  favorisce  la  costituzione di Spin off per il perseguimento dei fini indicati nel comma precedente.
 3. Le modalita' di costituzione delle Spin off, la disciplina dei rapporti  con  l'INAF ed il regime delle autorizzazioni del personale del-l'INAF  sono  disciplinati dal presente regolamento, nonche', per gli  aspetti  ivi  non disciplinati, dalla normativa applicabile alle varie tipologie di societa' e consorzi.
 4.  Il  presente  regolamento si applica al personale di ricerca, tecnologo,  tecnico  e amministrativo che presti la propria attivita' lavorativa presso l'INAF:
 con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale;
 con   contratto   di   lavoro   a   tempo  determinato  per  la realizzazione  di  particolari  progetti  a  tempo  pieno  o  a tempo parziale;
 attraverso  forme  contrattuali  di  lavoro flessibile previste nell'ambito  della  pubblica  amministrazione  ed anche sulla base di programmi di formazione e di inserimento nelle attivita' dell'INAF;
 a seguito di procedure di trasferimento;
 a  seguito  di  associazione  all'Ente ai sensi dell'art. 5 del regolamento del personale dell'INAF.
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 per  «Spin  off  con  la partecipazione dell'INAF» si intendono quegli Spin off ai quali l'INAF partecipa in qualita' di socio;
 per «Spin off dell'INAF» si intendono quegli Spin off nei quali l'INAF  non  abbia  una  quota  di  partecipazione,  a condizione che rivesta  la  qualita'  di  socio  proponente  uno o piu' soggetti tra quelli indicati nel successivo art. 3, comma 2.
 |  |  |  | Art. 3. Soci proponenti e altri partecipanti
 1.  La  costituzione  di  uno  Spin  off  con  la  partecipazione dell'INAF  puo' essere proposta da almeno un soggetto che si trovi al momento  della  presentazione della domanda nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma 4.
 2. La costituzione di uno Spin off dell'INAF puo' essere proposta oltre  che  da  uno  dei  soggetti  indicati nell'art. 1, comma 4, da soggetti  che  al  momento  della  presentazione  della domanda siano titolari  di  assegni  di  ricerca,  di borse di studio post-laurea e post-dottorato.
 |  |  |  | Art. 4. Spin off con la partecipazione dell'INAF
 1.  La  partecipazione  dell'INAF in qualita' di socio nello Spin off  puo'  avvenire  anche  con  conferimenti  di  beni  in natura ed eventualmente,  in  base  a  specifiche  pattuizioni,  attraverso  il conferimento  di  licenze, anche esclusive, di brevetti e di know-how tecnico.
 2.  Con  deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INAF viene   decisa,   per  ogni  singolo  Spin  off,  la  percentuale  di partecipazione.
 3.  Tale  partecipazione  non  puo'  essere ridotta se non con il consenso dell'INAF e dovra' in ogni caso assicurare all'Ente adeguate garanzie  in  caso  di  trasferimento delle azioni o quote nonche' la presenza  di propri rappresentanti negli organi dello Spin off. A tal fine  lo  statuto  dello  Spin  off  dovra'  contenere,  tra l'altro, adeguate clausole che realizzino gli obiettivi indicati di seguito:
 a) la  modifica  di  previsioni statutarie poste a salvaguardia della   partecipazione  dell'INAF,  nonche'  eventuali  deliberazioni assembleari   aventi   ad  oggetto  la  realizzazione  di  operazioni straordinarie   che   abbiano   il  risultato  di  ridurre  la  quota proporzionale   di  partecipazione  dell'INAF  allo  Spin  off  siano efficaci solo se approvate all'unanimita' o a maggioranza qualificata (da indicare in ambito di statuto);
 b) in  caso  di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote,  spetti  ai  soci  dello  Spin off un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione  non venga esercitata, il trasferimento sia subordinato al gradimento degli altri soci;
 c) la  partecipazione dell'INAF nello Spin off, pur attribuendo il  diritto  di  voto  in  assemblea  ordinaria  e straordinaria, sia postergata  nella  partecipazione  alle  perdite,  tanto  in  sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione;
 d) lo   Spin   off   sia   amministrata   da  un  consiglio  di amministrazione  di  non  meno  di  tre  membri  e comunque in numero dispari per garantire la govemabilita' della stessa;
 e) la remunerazione per l'attivita' a qualunque titolo prestata dal  socio  a favore dello Spin off non possa in nessun caso eccedere quanto  praticato  usualmente sul mercato in situazioni analoghe, ne' possa  costituire strumento per l'attribuzione al socio dei vantaggi, diretti  o  indiretti,  derivanti  dal  controllo  dello  Spin  off o comunque  strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
 f) sia  fatto  espresso  divieto  allo  Spin  off  di  svolgere attivita' in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi  svolta  con  finanziamenti esterni, nonche' delle attivita' di collaborazione  scientifica  che  l'INAF  svolga  con enti pubblici o privati.
 4.  I soci dello Spin off devono inoltre sottoscrivere con l'INAF adeguati  patti  parasociali  come  previsto  dalla legge vigente. La nomina  alle  cariche sociali avverra' in modo da assicurare all'INAF una rappresentanza qualificata nei ruoli di controllo e/o gestione.
 |  |  |  | Art. 5. Spin  off dell'INAF - Partecipazione del personale INAF a societa' di Spin off
 1.   Ciascun   soggetto   indicato   nell'art.  3,  comma 2  puo' partecipare,  previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, alle iniziative di avvio di Spin off.
 2.  L'INAF si riserva di valutare, caso per caso, l'opportunita', in  fase  di  avvio dello Spin off, di mantenere lo stato di servizio del  dipendente,  consentendogli di svolgere al contempo funzioni che prevedano la copertura di cariche sociali.
 3.  Il  personale  ricercatore o tecnologo dipendente INAF potra' prendere  parte  alla  compagine  sociale,  anche  ricoprendo cariche amministrative (presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere amministrativo), mantenendo il proprio stato di servizio, purche'  le  attivita'  svolte presso lo Spin off, non interferiscano con  lo  svolgimento delle ricerche oggetto del contratto con l'INAF. Parimenti,  il  personale  dipendente  INAF,  nei  profili diversi da quelli  del  ricercatore  e  tecnologo,  potra'  prendere  parte alla compagine  sociale  ed  essere  eventualmente autorizzato a ricoprire cariche amministrative, mantenendo il proprio stato di servizio.
 4. Il personale dipendente INAF potra' richiedere di essere posto in  aspettativa  senza  assegni qualora intenda partecipare allo Spin off,  anche  ricoprendo  cariche amministrative, purche' le attivita' svolte presso lo Spin off non interferiscano con lo svolgimento delle ricerche  oggetto del contratto con INAF. Il personale dipendente con contratto  a  tempo  indeterminato potra' essere posto in aspettativa con  diritto  alla conservazione del posto per un penodo continuativo non  superiore  a  36  mesi.  Il  personale  con  contratto  a  tempo determinato  potra'  essere  posto  in aspettativa per un periodo non superiore  alla  durata  residua  del  contratto e, comunque, per una durata  complessiva  non  superiore  a 36 mesi, previo nulla osta del direttore della propria struttura.
 5.  Il  personale dipendente INAF potra', altresi', optare per un periodo  di  distacco  presso  lo  Spin  off.  In tal caso, gli oneri relativi   al   trattamento   economico   del  dipendente  distaccato rimarranno a carico dell'Istituto.
 6.  Il  personale  dipendente  potra'  infine richiedere, tenendo conto  delle  esigenze  operative  dell'Istituto,  una  riduzione del proprio  orario  di  lavoro.  Nel  caso  in  cui il personale intenda prestare  la  propria  opera nello Spin off con un rapporto di lavoro dipendente,  potra'  optare  per una riduzione del 50% dell'orario di lavoro  al  fine  di  prestare  servizio  nello  Spin  off un analogo rapporto part-time.
 7.  I  titolari  di  assegni  di ricerca o di borse di studio o i beneficiari  di forme contrattuali di lavoro flessibile INAF potranno prendere   parte   alla  compagine  sociale  dello  Spin  off,  anche ricoprendo   cariche  amministrative  (presidente,  vice  presidente, amministratore  delegato,  consigliere  amministrativo), purche' tali attivita'  non  interferiscano  con  lo  svolgimento  delle  ricerche oggetto dell'assegno di ricerca.
 8.  I  titolari  di  assegni  di ricerca o di borse di studio o i beneficiari  di forme contrattuali di lavoro flessibile INAF, qualora intendano  partecipare  allo  Spin  off con una previsione di impiego globale tale da non consentire il normale svolgimento delle attivita' di ricerca con INAF, potranno richiedere una sospensione dell'assegno di   ricerca  per  un  periodo  non  superiore  alla  durata  residua dell'incarico e, comunque, per una durata complessiva non superiore a 36  mesi,  previo  nulla  osta del proprio responsabile scientifico o d'ufficio.
 9.   Nel   momento   della   cessazione   degli   effetti   della autorizzazione,   il  personale,  sia  nel  caso  nel  quale  intenda richiedere il reinserimento nella condizione originaria, sia nel caso in  cui  intenda  risolvere  il rapporto di lavoro con l'INAF, dovra' informare  l'INAF  di  ogni circostanza di potenziale conflitto tra i propri  interessi  e  quelli  dell'INAF  connessa alla persistenza di rapporti,  anche di mera partecipazione, con lo Spin off interessato, o a prospettive di ulteriori sviluppi delle ricerche effettuate.
 10.  In  ogni  caso  il  dipendente  autorizzato ad operare nello Spin-off  ai  sensi del presente regolamento sara' tenuto al rispetto assoluto  degli  obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti dell'INAF  e  delle  attivita'  da  questo  gestite, con l'obbligo di inviare annualmente una dettagliata relazione in merito all'attivita' svolta presso lo Spin off ed ai risultati conseguiti.
 11. L'INAF provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel  presente  articolo,  anche  mediante  richiesta  di informazioni scritte allo Spin-off.
 |  |  |  | Art. 6. Comunicazione all'INAF
 1.  I  soggetti,  tra  quelli  indicati  nell'art. 3 comma 2, che intendano  proporre  la  costituzione di uno Spin-off sono tenuti, in via preventiva, a comunicarlo all'INAF.
 2.  Qualora  gli  scopi  dello  Spin-off  siano  ritenuti dal CdA dell'INAF  rilevanti  ed  in accordo con gli obiettivi e le attivita' istituzionali  dell'INAF,  l'Istituto puo' partecipare alla compagine sociale, con modalita' che verranno definite caso per caso.
 |  |  |  | Art. 7. Procedura di costituzione di Spin off
 1.  I  soggetti  proponenti  devono  trasmettere  all'Ufficio  di Innovazione tecnologica dell'INAF (UIT) la proposta per l'attivazione dello  Spin-off,  che  provvedera'  a  protocollarla  ed a fornire un documento  di  ricevuta.  Alla  proposta  dovra'  essere  allegata la seguente     documentazione     necessaria     per     l'espletamento dell'istruttoria:
 a) descrizione  dettagliata dell'oggetto sociale (anche al fine di  verificare eventuali sovrapposizioni tra l'attivita' di ricerca e del   costituendo   Spin-off),   della   struttura   organizzativa  e societaria, della locazione, della qualificazione dei proponenti;
 b) ruolo   del/dei   soggetto/i  proponenti  all'interno  dello Spin-off;
 c) piano  economico  e  finanziario dello Spin-off e previsione della ripartizione delle quote;
 d) il  ruolo  che  l'INAF  e' chiamato a svolgere in termini di sostegno   nella   fase   di   avvio   dello   Spin-off   (tutoraggio scientifico-economico,    messa   a   disposizione   di   locali   ed attrezzature, ecc.);
 e) richiesta  formale di autorizzazione alla partecipazione del proponente allo Spin off.
 2.  Prima  della  sottoposizione  del  progetto  al  Consiglio di amministrazione,   l'Ufficio  di  innovazione  tecnologica  dell'INAF procede  a  valutare  il  progetto  di  Spin  off,  l'interesse  e la fattibilita'  dell'iniziativa,  gli  oneri a carico dell'INAF ed ogni altro elemento connesso.
 I  termini  di  coinvolgimento  della  eventuale  struttura  INAF ospitante lo Spin off e l'eventuale distacco di personale allo stesso Spin-off, dovranno essere definiti preliminarmente e sottoscritti con i  direttori  delle  strutture interessate. Il documento sottoscritto dovra'  essere parte integrante della documentazione da sottoporre al Consiglio   di  amministrazione,  tramite  l'Ufficio  di  innovazione tecnologica dell'INAF.
 3.  La  documentazione  di  cui  al  comma 1  deve essere inoltre accompagnata dalla sottoscrizione da parte del proponente di apposita dichiarazione  volta  ad  escludere  ogni  ipotesi  di  conflitto  di interessi fra l'Istituto ed il costituendo Spin off.
 4.  In  pendenza dell'autorizzazione, il proponente si impegna ad informare  l'INAF  di  ogni  nuova  circostanza  che  possa risultare significativa   ai   fini  di  una  possibile  lesione  di  interessi dell'Istituto.
 5.   Nel   momento   della   cessazione   degli   effetti   della autorizzazione,  il  proponente,  sia  nel  caso  nel  quale  intenda richiedere il reinserimento nella condizione originaria, sia nel caso in  cui  intenda  risolvere  il  rapporto  di  lavoro  con l'INAF, se dipendente, dovra' informare l'INAF di ogni circostanza di potenziale conflitto  tra  i  propri  interessi e quelli dell'INAF connessa alla persistenza  di  rapporti,  anche di mera partecipazione, con lo Spin off  ad  alta  tecnologia  interessata,  o a prospettive di ulteriori sviluppi delle ricerche effettuate.
 6. In ogni caso il soggetto autorizzato ad operare nello Spin-off ai  sensi  del  presente regolamento sara tenuto al rispetto assoluto degli  obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti dell'INAF e  delle  attivita'  da  questo  gestite,  con  l'obbligo  di inviare annualmente  una dettagliata relazione in merito all'attivita' svolta presso lo Spin-off ed ai risultati conseguiti.
 |  |  |  | Art. 8. Competenze del Consiglio di amministrazione dell'INAF
 1. Il progetto per l'attivazione di uno Spin off e' approvato dal Consiglio  di  amministrazione  dell'INAF su proposta dell'Ufficio di innovazione tecnologica dell'INAF (UIT).
 2.  Qualora  l'INAF partecipi allo Spin-off in qualita' di socio, il Consiglio di amministrazione dell'INAF deve:
 a) approvare   la   quota   di  capitale  sociale  sottoscritta dall'INAF;
 b) designare  i  rappresentanti  dell'INAF  negli  organi dello Spin-off;
 c) autorizzare eventuali aumenti di capitale sociale;
 d) autorizzare la sottoscrizione dei contratti che disciplinano i rapporti tra l'INAF e lo Spin off.
 e) prendere visione dei bilanci annuali dello Spin off;
 f) acquisire  la  disponibilita'  ed  eleggibilita'  dei membri componenti gli organi dello Spin off.
 3.  In  sede  di  approvazione  dello  Spin  off  il Consiglio di amministrazione  approva  contestualmente lo stanziamento destinato a coprire la quota di capitale sociale dell'INAF.
 4.  Al  termine  di ogni anno lo Spin off e' tenuto a trasmettere copia dei bilanci e un relazione di attivita' all'INAF.
 5.   Nell'ipotesi   di   costituzione   di   Spin  off  dell'INAF l'approvazione del progetto da parte del Consiglio di amministrazione vale  per  il  proponente  come  autorizzazione  allo  svolgimento di attivita' a favore dello Spin off.
 |  |  |  | Art. 9. Regolamentazione  dei  rapporti  tra  le  parti  tutela  del  nome  e dell'immagine dell'INAF
 1.  I  rapporti tra l'lNAF e lo Spin off sono regolati attraverso specifica  convenzione,  della  durata  massima  di tre anni, volta a definire:
 a) le  modalita' di utilizzazione di personale, strumentazioni, spazi, attrezzature e locali di appartenenza dell'Istituto;
 b) l'assegnazione  di un referente scientifico che verifichera' il  rispetto  delle  modalita'  operative  di  accesso ai locali e di utilizzo  della strumentazione e fornira', allo Spin off, un adeguato supporto di consulenza scientifica e tecnologica;
 c) le modalita' di tutela del nome e dell'immagine dell'INAF;
 d) il rispetto della trasparenza e della riservatezza;
 e) le   disposizioni  inerenti  alla  proprieta'  intellettuale generata dallo Spin off.
 2. La convenzione dovra' altresi' contenere apposite regole circa l'utilizzazione  del nome e dell'immagine dell'INAF e delle strutture di  ricerca  interessate  da parte dello Spin off, al fine di evitare comportamenti   lesivi   e  garantire  l'attribuzione  di  un  giusto riconoscimento   anche   in  termini  di  nome  ed  immagine  forniti dall'Istituto.
 3.  La  convenzione  dovra'  obbligatoriamente contenere apposite regole di recesso o di' modifica della convenzione di Spin off.
 |  |  |  | Art. 10. Proprieta' intellettuale
 1.  La  proprieta'  intellettuale  dei  risultati  della  ricerca conseguiti  dallo  Spin  off  successivamente  alla  sua costituzione appartiene allo Spin off medesimo. L'INAF potra' tuttavia richiedere, al  solo  fine  del  perseguimento  dei propri scopi istituzionali di ricerca,  licenza  d'uso gratuita, senza diritto di sub-licenza, allo Spin off, che sara' tenuta a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi.
 2. I soci dello Spin off possono esercitare diritto di prelazione nel caso di cessione della proprieta' intellettuale a terzi.
 |  |  |  | Art. 11. Servizi e informazioni
 1.  L'Ufficio di innovazione tecnologica (UIT) dell'INAF fornisce i servizi per il sostegno all'avvio delle imprese Spin-off.
 2.  L'Ufficio di innovazione tecnologica (UIT) provvede inoltre a svolgere  le  attivita'  istruttorie,  di  valutazione e monitoraggio delle imprese Spin-off.
 |  |  |  | Art. 12. Norme finali entrata in vigore
 1. Sono fatte salve, per il personale contrattualizzato, le norme del contratto collettivo di lavoro vigente.
 2.   Il  presente  Regolamento  sara'  sottoposto,  a  norma  del combinato disposto dell'art. 18 del decreto legislativo n. 138/2003 e dell'art.  8  della legge n. 168/1989, all'approvazione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica ed entra  in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 3.  Lo  statuto  dello  Spin-off  dovra' indicare quale Tribunale competente per le controversie quello di Roma, ove non siano previste procedure arbitrali.
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