| IL DIRIGENTE della direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno
 
 Vista   la   legge   22 luglio  1961,  n.  628,  recante  modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
 Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S.  adottato  con  D.R.  18 giugno  1931,  n.  773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
 Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della  massima  occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione   delle   tariffe   minime   per   le   operazioni  di facchinaggio,   funzioni  precedentemente  svolte  dalle  commissioni provinciali  per  la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  predetto all'art. 8;
 Visto  il  decreto  ministeriale  7 novembre  1996,  n. 687, che ha unificato  gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro nella direzione  provinciale  del  lavoro attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O.  al  servizio  politiche  del  lavoro  della predetta direzione;
 Visto  il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;
 Vista  la  circolare  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali  -  Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n.   25157/70  inerente  il  regolamento  sulla  semplificazione  dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
 Visto il precedente decreto in materia valido per l'anno 1994;
 Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;
 Considerato il seguente indicatore economico:
 1) gli  indici  ISTAT  del  costo  della  vita  valevoli  ai fini dell'applicazione  della  scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria,  commercio, agricoltura ed altri settori interessati, riferiti a maggio 2005;
 2) considerato  che  sono  decorsi  oltre  dieci anni dall'ultimo decreto con cui sono state determinate le tariffe di facchinaggio;
 Decreta:
 Le   tariffe  minime  per  le  operazioni  di  facchinaggio,  nella provincia  di  Ascoli  Piceno,  vengono rideterminate con il seguente incremento:   dal   1° gennaio   2005  al  31 dicembre  2005  di  una percentuale  pari  al  15%  sugli  importi  delle  tariffe vigenti al 31 dicembre 1994.
 
 Ascoli Piceno, 15 novembre 2005
 
 Il dirigente: Ricci
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