| Le  istruzioni  di  vigilanza  in  materia  di  partecipazioni al capitale  delle  banche  e  delle  societa'  finanziarie  capogruppo, emanate  in  attuazione  dell'art. 19 del TUB, prevedono, nei casi di acquisizione  di partecipazioni rilevanti che comportino il controllo della  banca  o della capogruppo, l'obbligo di rendere un'informativa preventiva  alla  Banca  d'Italia,  almeno  sette  giorni prima della convocazione degli organi aziendali. Al  riguardo,  sulla  base dell'esperienza applicativa, e' emersa l'esigenza  di rivedere la disciplina in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti interessati.
 In  attesa di una piu' ampia revisione della normativa in materia di partecipazioni al capitale delle banche al fine di dare attuazione a   recenti   interventi  legislativi  e  regolamentari,  si  dispone l'abrogazione  del  Titolo II, capitolo 1, sezione II, par. 3.1 delle istruzioni  di  vigilanza  per le banche. Viene conseguentemente meno l'obbligo   di   comunicare   alla  Banca  d'Italia  il  progetto  di acquisizione  di una partecipazione di controllo prima che esso venga sottoposto   agli  organi  aziendali  competenti  per  l'approvazione dell'iniziativa.
 In  caso  di  operazioni  volte  ad acquisire il controllo su una banca   o   su  una  societa'  finanziaria  capogruppo  l'istanza  di autorizzazione  deve  essere  tempestivamente  trasmessa  alla  Banca d'Italia  una  volta  assunta  la  relativa  decisione da parte degli organi aziendali competenti.
 Le  presenti  disposizioni  verranno  pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 agosto 2006
 Il Governatore: Draghi
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