Le istruzioni di vigilanza in materia di partecipazioni al capitale delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo, emanate in attuazione dell'art. 19 del TUB, prevedono, nei casi di acquisizione di partecipazioni rilevanti che comportino il controllo della banca o della capogruppo, l'obbligo di rendere un'informativa preventiva alla Banca d'Italia, almeno sette giorni prima della convocazione degli organi aziendali. Al riguardo, sulla base dell'esperienza applicativa, e' emersa l'esigenza di rivedere la disciplina in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti interessati. In attesa di una piu' ampia revisione della normativa in materia di partecipazioni al capitale delle banche al fine di dare attuazione a recenti interventi legislativi e regolamentari, si dispone l'abrogazione del Titolo II, capitolo 1, sezione II, par. 3.1 delle istruzioni di vigilanza per le banche. Viene conseguentemente meno l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia il progetto di acquisizione di una partecipazione di controllo prima che esso venga sottoposto agli organi aziendali competenti per l'approvazione dell'iniziativa. In caso di operazioni volte ad acquisire il controllo su una banca o su una societa' finanziaria capogruppo l'istanza di autorizzazione deve essere tempestivamente trasmessa alla Banca d'Italia una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti. Le presenti disposizioni verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 agosto 2006 Il Governatore: Draghi |