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| Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 agosto 2006 |  | Riconoscimento,  al sig. Perez Arce Juan Ricardo, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza del sig. Perez Arce Juan Ricardo, nato il 24 maggio 1975  a La Libertad (Peru), cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Electronico»  conseguito  in  Peru'  e  rilasciato dalla «Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo» (Peru) in data 1° aprile 2002, ai fini   dell'accesso  all'albo  degli  ingegneri  sezione  A,  settore industriale e settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della professione    di    ingegnere    industriale    e    di    ingegnere dell'informazione;
 Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bachiller  en  Ingenieria Electronica» presso l'«Universidad Privada Antenor  Orrego  de Trujillo» (Peru) nel giugno 1999 e risulta essere iscritto  al «Colegio de Ingenieros del Peru' - Consejo Departamental de La Libertad» (Peru) dal 31 marzo 2003 al n. 73315;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;
 Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione  di  ingegnere  dell'informazione e l'iscrizione all'albo degli  ingegneri,  sezione A,  settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
 Rilevato,   invece,  che  vi  sono  differenze  tra  la  formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  ingegnere industriale e quella di cui e' in possesso l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e successive  modifiche, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modifiche  per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/  1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in posseso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Cosiderato  che  il  richiedente  possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  questura  di  Torino  in  data  14  novembre 2001, rinnovato  il 16 maggio 2006 con validita' fino al 23 luglio 2008 per motivi di lavoro subordinato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Perez  Arce  Juan  Ricardo,  nato  il 24 maggio 1975 a La Libertad  (Peru),  cittadino  peruviano,  e'  riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  ingegneri  sezione  A,  settore  dell'informazione e l'esercizio  della  professione  di  ingegnere  dell'informazione  in Italia  senza  l'applicazione  di misure compensative, fatta salva la perdurante  validita'  del  permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Al  sig.  Perez  Arce  Juan  Ricardo,  nato  il 24 maggio 1975 a La Libertad  (Peru),  cittadino peruviano, e', altresi', riconosciuto il titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale e  l'esercizio  della professione di ingegnere industriale in Italia, fatta  salva  la  perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  scritta  e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
 1) costruzione di macchine;
 2) impianti chimici;
 3) deontologia professionale (solo orale).
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 30 agosto 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulla  materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale.
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