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| Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006, n. 258 |  | Disposizioni  urgenti  di  adeguamento  alla  sentenza della Corte di giustizia  delle  Comunita'  europee  in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilita' dell'IVA. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Visti  gli  articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  concernenti  la  detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
 Vista  la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni  per l'adeguamento alla suddetta sentenza della Corte di giustizia;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2006;
 Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 
 1.  Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, i soggetti  passivi  che  fino  alla  data  del 13 settembre 2006 hanno effettuato  acquisti  ed  importazioni  di  beni  e  servizi indicati nell'articolo  19-bis1,  comma  1,  lettere  c) e d), del decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via  telematica  entro  il  15  dicembre  2006,  a pena di decadenza, apposita  istanza  di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in vigore   del   presente   decreto  con  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia  delle  entrate.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono individuati  i  dati  e  i  documenti  che  devono  essere indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi  rilevanti  ai  fini  della  complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.
 2.  Sono  in  ogni  caso  escluse  le  procedure di detrazione e di compensazione  dell'imposta  sul valore aggiunto di cui agli articoli 19  e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  ed  all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 15 settembre 2006
 
 NAPOLITANO
 
 D'Alema,  Vice Presidente del Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella
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