Gazzetta n. 214 del 14 settembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 5 settembre 2006 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Nocciola di Giffoni», registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza del regolamento CE n. 2325 del 24 novembre 1997. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 30 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 2325/1997 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»; Considerato che e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta di cui sopra; Considerato che, con regolamento (CE) n. 1257 della Commissione del 21 agosto 2006, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Nocciola di Giffoni», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede
alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione di indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1257 del 21 agosto 2006. I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 5 settembre 2006 Il direttore generale: La Torre |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «NOCCIOLA DI GIFFONI» Art. 1.
L'indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
L'indicazione «Nocciola di Giffoni» designa esclusivamente il frutto del biotipo corrispondente alla cultivar di nocciolo «Tonda di Giffoni», prodotto nel territorio definito nel successivo art. 3.
Art. 3.
La zona di produzione comprende la parte del territorio della provincia di Salerno atta alla coltivazione di tale nocciolo e comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Piacentino, Fisciano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Montecorvino Rovella nonche' parzialmente i seguenti comuni: Baronissi, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, San Mango Piemonte, Acerno.
Art. 4.
Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione della «Nocciola di Giffoni» sono quelle tradizionali della zona, atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche. I sesti e le distanze di impianto e le forme di allevamento utilizzabili sono quelli generalmente usati nella zona interessata, riconducibili alle coltivazioni cosiddette a «cespuglio policaule» (ceppaia), al «vaso cespugliato» ed ad «alberello», con una densita' per ettaro non superiore a 660 piante. Sono ammesse anche forme di allevamento diverse e cioe': la «siepe» (cespuglio binato) e la «Y», condotte nel rispetto delle caratteristiche proprie del prodotto. In ogni caso non puo' essere superato il limite di 1.000 piante ad ettaro. Negli impianti e' ammessa la presenza di varieta' di nocciolo diverse dalla «Tonda di Giffoni», nella misura massima del 10% per consentire una adeguata impollinazione. La produzione unitaria massima e' di quintali 40 ad ettaro. La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» deve avvenire in locali idonei, in quanto rispondenti alle norme igieniche vigenti, e in grado di garantire condizioni di umidita' ed areazione adeguate.
Art. 5.
I noccioleti idonei alla produzione della «Nocciola di Giffoni»sono inseriti in apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo. Copia di tale elenco viene depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione. La prova dell'origine, inoltre, e' comprovata attraverso la tenuta di registri di produzione e la denuncia tempestiva delle quantita' prodotte.
Art. 6.
La «Nocciola di Giffoni» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche: forma della nucula: subsferica; dimensioni della nucula: medie, con calibri non inferiori a 18 mm; guscio: di medio spessore (1,11 - 1,25 mm), presenta colore nocciola piu' o meno intenso con striature color marrone piu' scuro; seme: di forma subsferica, con rara presenza di fibre, calibro non inferiore a 13 mm; ottima pelabilita', non inferiore all'85%; polpa: di colore bianco, consistente e aromatica; resa alla sgusciatura: non inferiore al 43%; umidita' relativa al seme dopo l'essiccazione: non superiore al 6%.
Art. 7.
La commercializzazione della «Nocciola di Giffoni», ai fini dell'immissione al consumo, deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre un eventuale specifico contrassegno. In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso. Il confezionamento deve essere effettuato secondo le seguenti modalita': a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto e/o altro materiale idoneo; b) per prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto, in scatole di cartone o in altri materiali idonei. Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Nocciola di Giffoni», seguita immediatamente dalla dizione «Indicazione geografica protetta». Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, annata di produzione, nonche' il peso netto all'origine. La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.». In etichettatura deve essere utilizzato il logo distintivo dell'indicazione geografica protetta, costituito da un ovale con su scritto «Nocciola di Giffoni». In basso a destra sono rappresentate stilizzate due castagne sovrapposte, mentre in basso a sinistra e' riportato il simbolo grafico dell'indicazione geografica protetta, come di seguito illustrato. |
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