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| Gazzetta n. 214 del 14 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | PROVVEDIMENTO 5 settembre 2006 |  | Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Nocciola di   Giffoni»,  registrata  in  qualita'  di  indicazione  geografica protetta in forza del regolamento CE n. 2325 del 24 novembre 1997. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510 del Consiglio del 30 marzo 2006 relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n. 2325/1997 della Commissione del 24 novembre  1997  con  il  quale  e'  stata iscritta nel registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;
 Considerato  che  e'  stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  9 del regolamento   (CE)   n.  510/06  una  modifica  del  disciplinare  di produzione dell'indicazione geografica protetta di cui sopra;
 Considerato che, con regolamento (CE) n. 1257 della Commissione del 21  agosto  2006,  e'  stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;
 Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica il disciplinare di produzione attualmente vigente,  a  seguito  della  registrazione  della modifica richiesta, della   I.G.P.  «Nocciola  di  Giffoni»,  affinche'  le  disposizioni contenute  nel  predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
 
 Provvede
 
 alla   pubblicazione  dell'allegato  disciplinare  di  produzione  di indicazione  geografica protetta «Nocciola di Giffoni», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1257 del 21 agosto 2006.
 I   produttori  che  intendono  porre  in  commercio  l'indicazione geografica  protetta  «Nocciola  di  Giffoni» sono tenuti al rispetto dell'allegato  disciplinare  di  produzione  e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
 Roma, 5 settembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA  INDICAZIONE  GEOGRAFICA PROTETTA
 «NOCCIOLA DI GIFFONI»
 Art. 1.
 
 L'indicazione   geografica  protetta  «Nocciola  di  Giffoni»  e' riservata  ai  frutti  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 
 L'indicazione  «Nocciola  di  Giffoni»  designa esclusivamente il frutto del biotipo corrispondente alla cultivar di nocciolo «Tonda di Giffoni», prodotto nel territorio definito nel successivo art. 3.
 
 Art. 3.
 
 La  zona  di  produzione  comprende la parte del territorio della provincia  di  Salerno  atta  alla  coltivazione  di  tale nocciolo e comprende  l'intero  territorio  dei  seguenti  comuni: Giffoni Valle Piana,   Giffoni  Sei  Casali,  San  Cipriano  Piacentino,  Fisciano, Calvanico,  Castiglione  del  Genovesi,  Montecorvino Rovella nonche' parzialmente  i  seguenti  comuni:  Baronissi, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, San Mango Piemonte, Acerno.
 
 Art. 4.
 
 Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione della «Nocciola di Giffoni» sono quelle tradizionali della zona,  atte  a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche. I sesti   e   le  distanze  di  impianto  e  le  forme  di  allevamento utilizzabili  sono  quelli generalmente usati nella zona interessata, riconducibili  alle  coltivazioni  cosiddette a «cespuglio policaule» (ceppaia),  al «vaso cespugliato» ed ad «alberello», con una densita' per  ettaro  non  superiore a 660 piante. Sono ammesse anche forme di allevamento  diverse e cioe': la «siepe» (cespuglio binato) e la «Y», condotte nel rispetto delle caratteristiche proprie del prodotto.
 In  ogni  caso non puo' essere superato il limite di 1.000 piante ad ettaro.
 Negli  impianti  e'  ammessa  la presenza di varieta' di nocciolo diverse  dalla  «Tonda  di Giffoni», nella misura massima del 10% per consentire una adeguata impollinazione.
 La produzione unitaria massima e' di quintali 40 ad ettaro.
 La   eventuale   conservazione  dei  frutti  designabili  con  la indicazione  geografica  protetta «Nocciola di Giffoni» deve avvenire in locali idonei, in quanto rispondenti alle norme igieniche vigenti, e in grado di garantire condizioni di umidita' ed areazione adeguate.
 
 Art. 5.
 
 I   noccioleti   idonei   alla   produzione  della  «Nocciola  di Giffoni»sono  inseriti  in  apposito  elenco tenuto dall'organismo di controllo.
 Copia  di  tale  elenco  viene  depositata  presso tutti i comuni compresi   nel  territorio  di  produzione.  La  prova  dell'origine, inoltre, e' comprovata attraverso la tenuta di registri di produzione e la denuncia tempestiva delle quantita' prodotte.
 
 Art. 6.
 
 La «Nocciola di Giffoni» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
 forma della nucula: subsferica;
 dimensioni  della  nucula:  medie,  con calibri non inferiori a 18 mm;
 guscio:  di  medio  spessore  (1,11 - 1,25 mm), presenta colore nocciola piu' o meno intenso con striature color marrone piu' scuro;
 seme:  di forma subsferica, con rara presenza di fibre, calibro non inferiore a 13 mm; ottima pelabilita', non inferiore all'85%;
 polpa: di colore bianco, consistente e aromatica;
 resa alla sgusciatura: non inferiore al 43%;
 umidita' relativa al seme dopo l'essiccazione:
 non superiore al 6%.
 
 Art. 7.
 
 La  commercializzazione  della  «Nocciola  di  Giffoni»,  ai fini dell'immissione  al  consumo,  deve  essere  effettuata dopo apposito confezionamento  che  consenta  di  apporre  un  eventuale  specifico contrassegno.  In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso.
 Il  confezionamento  deve  essere  effettuato secondo le seguenti modalita':
 a) per  prodotto  in  guscio:  in  sacchi  di tessuto e/o altro materiale idoneo;
 b) per  prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto, in scatole di cartone o in altri materiali idonei.
 Sui  contenitori  dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle  medesime dimensioni le diciture «Nocciola di Giffoni», seguita immediatamente dalla dizione «Indicazione geografica protetta».
 Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo  del  confezionatore, annata di produzione, nonche' il peso netto all'origine.
 La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta in  altra  parte  del  contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».
 In  etichettatura  deve  essere  utilizzato  il  logo  distintivo dell'indicazione  geografica  protetta, costituito da un ovale con su scritto  «Nocciola  di Giffoni». In basso a destra sono rappresentate stilizzate  due  castagne  sovrapposte, mentre in basso a sinistra e' riportato  il  simbolo  grafico dell'indicazione geografica protetta, come di seguito illustrato.
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