| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista  la  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato  e,  per  interventi  nel  settore  idrico di competenza del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che le opere stesse  siano  comprese  in  intese generali quadro tra il Governo ed ogni  singola  regione  o  provincia  autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche  ed  integrazioni  al  citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002,  supplemento  ordinario),  con  la quale questo Comitato, ai sensi  del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo  programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», la voce «Allacciamenti ferroviari e stradali ai grandi hub aeroportuali»;
 Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili, cartacei   ed   informatici,  relativi  a  progetti  di  investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
 Vista  la  delibera  18 marzo  2005,  n.  3  (Gazzetta Ufficiale n. 207/2005),  con  la  quale  questo  Comitato ha integrato, secondo la procedura delineata dall'art. 1 della legge n. 443/2001, il programma delle  infrastrutture strategiche, di cui alla menzionata delibera n. 121/2001,  prevedendo,  tra  l'altro,  dieci «aggiornamenti» di opere gia'  incluse  nel  programma originario, tra i quali figura sotto la voce  «Corridoio  5» (Lisbona-Kiev), nel quadro dei «Sistemi urbani - allacciamenti  ferroviari grandi hub aeroportuali», la nuova linea M4 della metropolitana di Milano, con un onere aggiuntivo di 240 Meuro a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma medesimo;
 Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si perfezioni;
 Vista  la  nota  28 marzo  2006,  n. 234, con la quale il Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione  istruttoria  della  «Metropolitana M4 Lorenteggio-Linate», proponendo l'approvazione del progetto preliminare limitatamente alla prima tratta funzionale tra Lorenteggio e Sforza Policlinico;
 Considerato  che  l'opera  di  cui trattasi e' compresa nell'intesa generale   quadro  tra  Governo  e  regione  Lombardia,  sottoscritta l'11 aprile   2003,  nell'ambito  delle  «infrastrutture  strategiche localizzate   nel   territorio  lombardo  per  le  quali  l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale»;
 Considerato  che  il  CUP  assegnato  al  progetto  e' il seguente: B81I06000000003;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 Prende atto
 
 delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che   l'opera   rientra   in  un  disegno  generale  inteso  alla realizzazione  di  nuove infrastrutture su ferro idonee ad assicurare uno  sviluppo territoriale ambientalmente sostenibile della citta' di Milano  e,  tramite l'offerta di elevati livelli di servizio, intende incidere  sulla  domanda  di  mobilita', attraendola verso il sistema pubblico su ferro e limitando il ricorso al mezzo individuale;
 che  piu'  specificatamente  la  nuova  linea metropolitana M4 di Milano avra' caratteristiche di «metropolitana leggera ad automazione integrale»,  opzione  che  -  rispetto  alla  metropolitana  di  tipo tradizionale - assicura economia di gestione e maggiore flessibilita' di  esercizio; si sviluppera' dalla zona del Lorenteggio a Linate con ventuno  stazioni,  garantendo una importante connessione radiale tra le   zone   ovest  ed  est  della  citta'  ed  il  centro  cittadino, interconnettendosi  con  la rete metropolitana (in particolare con la linea  1)  e  con  il passante ferroviario e servendo importanti poli urbani e l'aeroporto di Linate;
 che  la  validita'  della scelta di tracciato e' confermata dalle simulazioni di traffico condotte per la elaborazione del piano urbano per la mobilita' e che evidenziano un'elevata domanda di trasporto;
 che  il  Comune  di  Milano  ha trasmesso il progetto preliminare della  linea M4 e la relazione sugli effetti ambientali, elaborati da «Metropolitana milanese S.p.a.», alla regione Lombardia;
 che  l'opera,  ai  sensi  dell'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  12 aprile 1996 e della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20, non e' assoggettata a procedura di valutazione d'impatto ambientale,  ma  a verifica ambientale, per la quale non e' richiesta la pubblicazione sui quotidiani;
 che  l'intervento  il cui progetto preliminare viene sottoposto a questo  Comitato  consiste  nella  realizzazione  della  prima tratta funzionale  della  linea  M4,  sviluppantesi  interamente in galleria dalla stazione S. Cristoforo alla stazione Sforza/Policlinico per una lunghezza  di  7.542  m,  comprendendo  tredici  stazioni,  l'asta di manovra   alla   stazione   terminale   di  Sforza/Policlinico  e  la connessione  con  il  deposito-officina  per  il  materiale rotabile, realizzato  contestualmente, nonche' la fornitura di sedici unita' di trazione,  dotazione  in  grado  di assicurare il trasporto di 15.000 passeggeri/h  per  direzione,  in coerenza con le stime della domanda iniziale  della  tratta in questione, e suscettibile di assicurare un incremento  sino  al  90%, si' da portare la frequenza di punta a 75» come previsto dagli standard del sistema di metropolitana automatica;
 che  il  progetto  preliminare  del  suddetto  stralcio  e' stato trasmesso    dal    soggetto   aggiudicatore   al   Ministero   delle infrastrutture   e   dei   trasporti,   alla  regione  e  alle  altre amministrazioni  competenti  e dalla «Metropolitana milanese S.p.a.», per  conto  del  soggetto  aggiudicatore,  agli  enti  gestori  delle interferenze;
 che  la  regione  Lombardia,  con delibera della giunta regionale 7 maggio  2004,  n.  VII/17526,  ha  espresso  parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, confermando l'esclusione del progetto stesso  dalla  valutazione  d'impatto  ambientale subordinatamente al rispetto    delle   condizioni   e   delle   prescrizioni   formulate nell'allegato  B  della delibera stessa, e si e' altresi' pronunziata positivamente in merito alla localizzazione dell'opera;
 che  nella  relazione  istruttoria presentata dal Ministero delle infrastrutture  non  risultano  citati i pareri, rispettivamente, del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  e del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e che detti pareri non figurano allegati alla menzionata relazione;
 che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  non specifica  le  prescrizioni  da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare in questione. 1.  Sotto l'aspetto attuativo:
 che  il  soggetto  aggiudicatore  viene individuata nel comune di Milano;
 che  per  la realizzazione dell'opera e' prevista la costituzione di  una  societa' mista pubblico-privata cui partecipano il comune di Milano  e  la  «Metropolitana milanese S.p.a.», mentre i soci privati verranno individuati con procedure di gara;
 che  i tempi per le residue attivita' progettuali e per l'appalto sono  stimati  in  nove  mesi,  mentre i tempi di realizzazione della nuova  linea sono stimati in 6,5 anni, compresa la fase di collaudo e pre-esercizio;
 che all'intervento stesso e' assegnato il CUP B81I06000000003. 2. Sotto l'aspetto finanziario:
 che  il  costo  complessivo  dell'intervento  e'  quantificato in 788.700.000,00 euro;
 che  il  Ministero  delle infrastrutture ipotizza che il relativo costo  venga  coperto,  per  351,500  Meuro, da risorse del comune di Milano  e,  per  197,200  Meuro,  da  risorse  derivanti  dai privati partecipanti  alla  societa'  soprariferita, mentre per il fabbisogno residuo  di  240,000 Meuro viene prevista la copertura a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma;
 che  il  piano  economico-finanziario sintetico, calibrato su una durata  di trenta anni di esercizio, evidenzia un «potenziale ritorno economico»  derivante  dalla  gestione  nell'ipotesi  che  nei ricavi tariffari  si  computino  anche  i  «proventi derivanti dalla domanda conservata»  e  riporta la struttura di finanziamento sopra indicata, riportando  peraltro valori negativi del VAN del capitale investito e del relativo TIR;
 
 Delibera:
 
 1.  E'  formulata  valutazione  positiva  sul  progetto preliminare relativo   alla  nuova  linea  metropolitana  M4  Lorenteggio-Linate, limitatamente  alla  prima tratta funzionale tra Lorenteggio e Sforza Policlinico.
 2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali ed il Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio, qualora non abbiano nel frattempo gia' provveduto al riguardo, trasmetteranno - entro novanta giorni  dalla  pubblicazione  della  presente delibera nella Gazzetta Ufficiale - i pareri di competenza sul progetto di cui sopra.
 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad acquisire,  entro  il  medesimo  termine di cui al punto 2, il parere della  apposita Commissione interministeriale per le metropolitane ex legge  29 dicembre  1969,  n.  1042,  e,  sulla  base dei pareri gia' acquisiti  nonche'  di  quelli  che  saranno acquisiti medio tempore, ripresentera'  a  questo  Comitato - ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo  n.  190/2002,  come  modificato  e integrato dal decreto legislativo  n.  189/2005  -  proposta  di  approvazione del progetto preliminare   riguardante   l'intervento   in   esame,  indicando  le prescrizioni  e  le  eventuali raccomandazioni cui condizionare detta approvazione  e quantificando i costi conseguenti all'accoglimento di dette prescrizioni.
 Il  suddetto  Ministero  procedera' inoltre a riportare, nel quadro economico, la suddivisione del costo stimato dell'opera (788,7 Meuro) tra lavori e somme a disposizione.
 Il  citato Ministero, infine, alleghera' alla relazione istruttoria aggiornata stesura analitica del piano economico-finanziario, nonche' il provvedimento con cui il comune di Milano assume l'impegno formale a  cofinanziare  l'intervento  e  fornira'  sviluppi  in  ordine alla costituzione  della  societa'  mista pubblico-privata prevista per la realizzazione  dell'intervento  stesso  in  modo  che questo Comitato possa  valutare  l'effettiva  disponibilita'  delle  risorse  private riportate nella misura indicata nella «presa d'atto».
 Roma, 29 marzo 2006
 Il Presidente
 Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2006 Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5 Economia e finanze, foglio n. 251
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