IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e, per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che le opere stesse siano comprese in intese generali quadro tra il Governo ed ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», la voce «Allacciamenti ferroviari e stradali ai grandi hub aeroportuali»; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 207/2005), con la quale questo Comitato ha integrato, secondo la procedura delineata dall'art. 1 della legge n. 443/2001, il programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla menzionata delibera n. 121/2001, prevedendo, tra l'altro, dieci «aggiornamenti» di opere gia' incluse nel programma originario, tra i quali figura sotto la voce «Corridoio 5» (Lisbona-Kiev), nel quadro dei «Sistemi urbani - allacciamenti ferroviari grandi hub aeroportuali», la nuova linea M4 della metropolitana di Milano, con un onere aggiuntivo di 240 Meuro a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma medesimo; Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni; Vista la nota 28 marzo 2006, n. 234, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria della «Metropolitana M4 Lorenteggio-Linate», proponendo l'approvazione del progetto preliminare limitatamente alla prima tratta funzionale tra Lorenteggio e Sforza Policlinico; Considerato che l'opera di cui trattasi e' compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, nell'ambito delle «infrastrutture strategiche localizzate nel territorio lombardo per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale»; Considerato che il CUP assegnato al progetto e' il seguente: B81I06000000003; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che l'opera rientra in un disegno generale inteso alla realizzazione di nuove infrastrutture su ferro idonee ad assicurare uno sviluppo territoriale ambientalmente sostenibile della citta' di Milano e, tramite l'offerta di elevati livelli di servizio, intende incidere sulla domanda di mobilita', attraendola verso il sistema pubblico su ferro e limitando il ricorso al mezzo individuale; che piu' specificatamente la nuova linea metropolitana M4 di Milano avra' caratteristiche di «metropolitana leggera ad automazione integrale», opzione che - rispetto alla metropolitana di tipo tradizionale - assicura economia di gestione e maggiore flessibilita' di esercizio; si sviluppera' dalla zona del Lorenteggio a Linate con ventuno stazioni, garantendo una importante connessione radiale tra le zone ovest ed est della citta' ed il centro cittadino, interconnettendosi con la rete metropolitana (in particolare con la linea 1) e con il passante ferroviario e servendo importanti poli urbani e l'aeroporto di Linate; che la validita' della scelta di tracciato e' confermata dalle simulazioni di traffico condotte per la elaborazione del piano urbano per la mobilita' e che evidenziano un'elevata domanda di trasporto; che il Comune di Milano ha trasmesso il progetto preliminare della linea M4 e la relazione sugli effetti ambientali, elaborati da «Metropolitana milanese S.p.a.», alla regione Lombardia; che l'opera, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20, non e' assoggettata a procedura di valutazione d'impatto ambientale, ma a verifica ambientale, per la quale non e' richiesta la pubblicazione sui quotidiani; che l'intervento il cui progetto preliminare viene sottoposto a questo Comitato consiste nella realizzazione della prima tratta funzionale della linea M4, sviluppantesi interamente in galleria dalla stazione S. Cristoforo alla stazione Sforza/Policlinico per una lunghezza di 7.542 m, comprendendo tredici stazioni, l'asta di manovra alla stazione terminale di Sforza/Policlinico e la connessione con il deposito-officina per il materiale rotabile, realizzato contestualmente, nonche' la fornitura di sedici unita' di trazione, dotazione in grado di assicurare il trasporto di 15.000 passeggeri/h per direzione, in coerenza con le stime della domanda iniziale della tratta in questione, e suscettibile di assicurare un incremento sino al 90%, si' da portare la frequenza di punta a 75» come previsto dagli standard del sistema di metropolitana automatica; che il progetto preliminare del suddetto stralcio e' stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla regione e alle altre amministrazioni competenti e dalla «Metropolitana milanese S.p.a.», per conto del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze; che la regione Lombardia, con delibera della giunta regionale 7 maggio 2004, n. VII/17526, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, confermando l'esclusione del progetto stesso dalla valutazione d'impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni formulate nell'allegato B della delibera stessa, e si e' altresi' pronunziata positivamente in merito alla localizzazione dell'opera; che nella relazione istruttoria presentata dal Ministero delle infrastrutture non risultano citati i pareri, rispettivamente, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e che detti pareri non figurano allegati alla menzionata relazione; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non specifica le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare in questione. 1. Sotto l'aspetto attuativo: che il soggetto aggiudicatore viene individuata nel comune di Milano; che per la realizzazione dell'opera e' prevista la costituzione di una societa' mista pubblico-privata cui partecipano il comune di Milano e la «Metropolitana milanese S.p.a.», mentre i soci privati verranno individuati con procedure di gara; che i tempi per le residue attivita' progettuali e per l'appalto sono stimati in nove mesi, mentre i tempi di realizzazione della nuova linea sono stimati in 6,5 anni, compresa la fase di collaudo e pre-esercizio; che all'intervento stesso e' assegnato il CUP B81I06000000003. 2. Sotto l'aspetto finanziario: che il costo complessivo dell'intervento e' quantificato in 788.700.000,00 euro; che il Ministero delle infrastrutture ipotizza che il relativo costo venga coperto, per 351,500 Meuro, da risorse del comune di Milano e, per 197,200 Meuro, da risorse derivanti dai privati partecipanti alla societa' soprariferita, mentre per il fabbisogno residuo di 240,000 Meuro viene prevista la copertura a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma; che il piano economico-finanziario sintetico, calibrato su una durata di trenta anni di esercizio, evidenzia un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione nell'ipotesi che nei ricavi tariffari si computino anche i «proventi derivanti dalla domanda conservata» e riporta la struttura di finanziamento sopra indicata, riportando peraltro valori negativi del VAN del capitale investito e del relativo TIR;
Delibera:
1. E' formulata valutazione positiva sul progetto preliminare relativo alla nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate, limitatamente alla prima tratta funzionale tra Lorenteggio e Sforza Policlinico. 2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, qualora non abbiano nel frattempo gia' provveduto al riguardo, trasmetteranno - entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale - i pareri di competenza sul progetto di cui sopra. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad acquisire, entro il medesimo termine di cui al punto 2, il parere della apposita Commissione interministeriale per le metropolitane ex legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e, sulla base dei pareri gia' acquisiti nonche' di quelli che saranno acquisiti medio tempore, ripresentera' a questo Comitato - ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005 - proposta di approvazione del progetto preliminare riguardante l'intervento in esame, indicando le prescrizioni e le eventuali raccomandazioni cui condizionare detta approvazione e quantificando i costi conseguenti all'accoglimento di dette prescrizioni. Il suddetto Ministero procedera' inoltre a riportare, nel quadro economico, la suddivisione del costo stimato dell'opera (788,7 Meuro) tra lavori e somme a disposizione. Il citato Ministero, infine, alleghera' alla relazione istruttoria aggiornata stesura analitica del piano economico-finanziario, nonche' il provvedimento con cui il comune di Milano assume l'impegno formale a cofinanziare l'intervento e fornira' sviluppi in ordine alla costituzione della societa' mista pubblico-privata prevista per la realizzazione dell'intervento stesso in modo che questo Comitato possa valutare l'effettiva disponibilita' delle risorse private riportate nella misura indicata nella «presa d'atto». Roma, 29 marzo 2006 Il Presidente Berlusconi
Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2006 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 251 |