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| Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 31 agosto 2006 |  | Approvazione  della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi per la progettazione,   costruzione   ed   esercizio   degli   impianti   di distribuzione di idrogeno per autotrazione. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 Visto   il  decreto  legislativo  8 marzo  2006,  n.  139,  recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.  37,  concernente  il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
 Acquisito  il  parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la  prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
 Rilevata  la  necessita'  di  emanare  disposizioni  di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione;
 Espletata  la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Scopo e campo di applicazione
 
 1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione  incendi  per  la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.
 |  |  |  | Art. 2. Obiettivi
 
 1.  Ai  fini  della  prevenzione  degli  incendi  ed  allo scopo di raggiungere   i   primari   obiettivi   di  sicurezza  relativi  alla salvaguardia  delle  persone  e alla tutela dei beni, gli impianti di distribuzione  idrogeno per autotrazione sono realizzati e gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi:
 a) rendere  minime  le cause di rilascio accidentale di idrogeno, di incendio e di esplosione;
 b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
 c) limitare,  in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;
 d) permettere   ai  soccorritori  di  operare  in  condizioni  di sicurezza.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni tecniche
 
 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. Ubicazione
 
 1.  Gli  impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non possono sorgere:
 a) nella   zona   territoriale   omogenea  totalmente  edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di  fabbricazione,  ai  sensi  dell'art.  2  del decreto ministeriale 2 aprile  1968,  n.  1444  e,  nei  comuni  sprovvisti  dei  predetti strumenti  urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato  a  norma  dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando,    nell'uno    e   nell'altro   caso,   la   densita'   media dell'edificazione  esistente  nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi  pericolosi  dell'impianto,  come  definiti  al  punto 1.2.3 dell'allegato  al presente decreto, risulti superiore a 3 m(elevato)3 per m(elevato)2;
 b) nelle  zone  di  completamento  e di espansione dell'aggregato urbano  indicato  nel  piano  regolatore  generale o nel programma di fabbricazione,  nelle  quali sia previsto un indice di edificabilita' superiore a 3 m(elevato)3 per m(elevato)2;
 c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
 2.  Il  divieto  di  cui  al precedente comma 1, lettera b), non si applica  agli  impianti  di  distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm(elevato)3 di gas; in tali impianti non e' consentita la produzione in  sito  superiore alla capacita' di 50 Nm(elevato)3/h ne' l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza.
 3.  Il  divieto  di  cui  al precedente comma 1, lettera c), non si applica  agli  impianti  di  distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm(elevato)3  di  gas  nel  caso  in  cui  gli  strumenti urbanistici comunali  ammettano  la  presenza di distributori di carburanti nelle aree  destinate  a verde pubblico; in tali impianti non e' consentita la  produzione  in sito superiore alla capacita' di 50 Nm(elevato)3/h ne'   l'uso  dei  carri  bombolai,  neanche  per  l'alimentazione  di emergenza.
 4.   L'attestazione   che   l'area  prescelta  per  l'installazione dell'impianto  non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente indicate  e'  rilasciata  dal competente ufficio dell'amministrazione comunale.  Qualora  dovessero  decadere  i  requisiti specificati nei precedenti commi decade il certificato di prevenzione incendi.
 |  |  |  | Art. 5. Commercializzazione CE
 
 1.  I  prodotti  provenienti  da uno degli Stati membri dell'Unione europea   o  dalla  Turchia,  ovvero  da  uno  degli  Stati  aderenti all'Associazione   europea   di   libero  scambio  (EFTA),  firmatari dell'accordo  SEE,  legalmente  riconosciuti  sulla  base  di norme o regole  tecniche  applicate in tali Stati che permettono di garantire un  livello  di  protezione,  ai  fini  della  sicurezza antincendio, equivalente  a  quello  perseguito  dalla  presente  regola  tecnica, possono  essere  impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 6. Disposizioni complementari e finali
 
 Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla  data  della  sua  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 agosto 2006
 Il Ministro: Amato
 |  |  |  | Allegato 
 REGOLA   TECNICA   DI   PREVENZIONE  INCENDI  PER  LA  PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE  ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI IDROGENO
 PER AUTOTRAZIONE.
 
 Titolo I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 
 1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
 Per  i  termini,  le  definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda  a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
 idrogeno  gassoso:  idrogeno  che  e'  stato  prodotto in forma gassosa  con  grado  di purezza caratterizzato da una frazione molare minima  del  98%.  La  relativa  produzione puo' avvenire con diverse modalita'   (processi   petrolchimici,  termochimici,  elettrolitici, biologici, ecc.);
 linea  di  alta pressione: parte dell'impianto gas compresa tra la mandata del compressore, o l'attacco di prelievo dallo stoccaggio, e la pistola di erogazione dell'idrogeno al veicolo;
 linea  di bassa pressione: parte dell'impianto gas compresa tra il   dispositivo   di   intercettazione   generale  di  alimentazione dell'impianto  di  distribuzione e l'aspirazione del primo stadio del compressore  dell'idrogeno  (tratto  a  monte del compressore fino al dispositivo    di   intercettazione   sulla   tubazione   di   uscita dall'impianto di produzione e/o sulla condotta di fornitura del gas);
 elettrolizzatore:   impianto  per  la  produzione  di  idrogeno mediante elettrolisi;
 steam  reformer  (SR):  impianto  per  la  produzione  idrogeno mediante reforming a vapore di idrocarburi;
 impianto    di    produzione   in   sito:   impianto   dedicato esclusivamente  alla produzione di idrogeno per l'alimentazione di un apparecchio   di  distribuzione  collocato  nell'area  di  pertinenza dell'impianto di distribuzione;
 stoccaggio  di  idrogeno  compresso: modalita' di detenzione in sito   del   quantitativo   di   idrogeno  compresso  necessario  per l'alimentazione dell'impianto, attuabile mediante pacchi bombole;
 carro  bombolaio:  insieme  di  bombole, in numero variabile in relazione  alla consistenza del carro, montate su semirimorchio e tra loro  collegate  in  parallelo,  con  unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole;
 pacco  bombole:  insieme  di  bombole  collegate  fra  loro  in parallelo  e  poste  in  orizzontale  o  verticale, supportate da una struttura  in  carpenteria  metallica e dotate di unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole;
 locali:   strutture   di  alloggiamento  delle  apparecchiature costituenti la stazione di rifornimento;
 piazzali:  aree  dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento;
 area  di  pertinenza  dell'impianto  di  distribuzione: area di pertinenza   sulla   quale   insistono   gli   elementi   costitutivi dell'impianto;
 pistola    di   erogazione   del   gas:   dispositivo   montato all'estremita'   di  una  tubazione  semirigida  che  si  innesta  al dispositivo  di  carico  posto  sul  veicolo  e  atto a realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico;
 valvola   di  intercettazione  comandata  a  distanza:  valvola normalmente chiusa il cui azionamento puo' avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola. 1.2. Elementi costitutivi.
 I  vari  elementi  che  costituiscono l'impianto di distribuzione devono  avere  le  caratteristiche,  i  dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui al successivo titolo II. 1.2.1. Impianti  alimentati  da  condotta  esterna  o  da impianto di produzione in sito.
 La condotta di alimentazione degli impianti puo' provenire da una rete di distribuzione o essere direttamente collegata all'impianto di produzione in sito. Gli impianti di questo genere sono costituiti da:
 a) impianto per la produzione in sito di idrogeno;
 b) cabina  di  riduzione  della  pressione  e di misura del gas idrocarburo;
 c) dispositivo  di  misurazione del gas idrogeno (nel solo caso di alimentazione da condotta esterna);
 d) locale compressori;
 e) locale contenente recipienti di accumulo;
 f) uno  o  piu'  apparecchi  di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli;
 g) box per i carri bombolai;
 h) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;
 i) locali  destinati  a servizi accessori (ufficio del gestore, locale  vendita,  magazzino,  servizi igienici, impianto di lavaggio, officina   senza   utilizzo  di  fiamme  libere,  posto  di  ristoro, abitazione del gestore, ecc.). 1.2.2. Impianti alimentati da carro bombolaio.
 Gli impianti di questo genere sono costituiti da:
 a) locale contenente recipienti di accumulo;
 b) locale compressori;
 c) uno  o  piu'  apparecchi  di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli;
 d) uno o piu' box per i carri bombolai;
 e) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;
 f) locali  destinati  a servizi accessori (ufficio del gestore, locale  vendita,  magazzino,  servizi igienici, impianto di lavaggio, officina   senza   utilizzo  di  fiamme  libere,  posto  di  ristoro, abitazione del gestore, ecc.). 1.2.3. Elementi pericolosi dell'impianto.
 Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione  delle distanze di sicurezza, quelli indicati al punto 1.2.1  con  esclusione delle lettere c), h), i) ed al punto 1.2.2 con esclusione delle lettere e), f). 1.3. Gradi di sicurezza.
 Agli  elementi  costituenti  l'impianto, elencati al punto 1.2.1, lettere a), b), d), e), g),      nonche'      al      punto     1.2.2 lettere a), b), d),   possono  essere  conferite  caratteristiche  di sicurezza di due diversi gradi:
 a) sicurezza di 1° grado: quando le caratteristiche costruttive dei  manufatti  sono  tali  da  garantire,  in  caso  di  scoppio, il contenimento dei materiali sia lateralmente che verso l'alto;
 b) sicurezza di 2° grado: quando le caratteristiche costruttive dei   manufatti   sono   tali   da  garantire  solo  lateralmente  il contenimento  di  materiali  che venissero proiettati a seguito di un eventuale scoppio.
 I  gradi  di sicurezza sopra menzionati si conseguono realizzando le  protezioni secondo le indicazioni contenute nel successivo Titolo II.
 
 Titolo II
 MODALITA' COSTRUTTIVE
 
 2.1. Generalita'.
 Per  la  realizzazione  dei  manufatti  di  cui  al  punto 1.3 e' consentito  l'impiego  di  elementi  prefabbricati,  a condizione che siano soddisfatti, oltre a quanto prescritto dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, i seguenti requisiti:
 a) le fondazioni devono essere realizzate con getti eseguiti in loco;
 b) i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti devono essere  connessi fra loro e nei pilastri o nelle travi di fondazione; se  realizzati  in  calcestruzzo,  l'armatura  metallica  deve essere doppia;
 c) le travi di sostegno delle coperture devono essere vincolate ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate;
 d) gli   elementi   costituenti   la  copertura  devono  essere vincolati  fra  loro;  se  realizzati  in calcestruzzo, devono essere previste apposite armature di collegamento e getti integrativi.
 E'  altresi'  consentito  l'impiego  di  manufatti  prefabbricati monoblocco  a  condizione  che  siano  resi  solidali  alla platea di fondazione eseguita in loco. 2.2. Recinzione.
 Le  aree  su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto di cui   al   punto  1.2.3.,  fatta  eccezione  per  gli  apparecchi  di distribuzione automatici, devono essere recintate.
 La  recinzione deve essere realizzata alla distanza di protezione di cui al successivo punto 3.1.
 La  recinzione,  di  altezza  non  inferiore a 1,8 m, puo' essere realizzata  in muratura o in pannelli prefabbricati di calcestruzzo o con rete metallica sostenuta da pali su cordolo di calcestruzzo.
 Nel   caso   in  cui  le  strutture  perimetrali  degli  elementi dell'impianto  di  cui  al  primo  capoverso  abbiano  i requisiti di sicurezza  di  1° grado,  le pareti costituiscono recinzione anche se prospicienti  gli elementi pericolosi di altri impianti. In tal caso, le  pareti  devono  essere  prive di porte nonche' di aperture il cui limite inferiore sia ad una altezza dal suolo inferiore a 2,5 m.
 Dette  pareti, costituenti recinzione, devono comunque rispettare la distanza di protezione dal confine dell'area del distributore. Nel caso  in  cui  l'insieme degli elementi dell'impianto di cui al primo capoverso,  realizzati con sicurezza di 1° grado, siano interrati, la recinzione  fuori  terra  puo'  essere  posta in corrispondenza delle pareti perimetrali dei locali contenenti i suddetti elementi.
 Possono  essere  realizzate  eventuali  recinzioni  aggiuntive  a quelle  innanzi  indicate anche con caratteristiche diverse da quelle sopra indicate. 2.3. Impianto di produzione in sito.
 L'impianto  per  la  produzione  in  sito  dell'idrogeno, laddove previsto, deve essere oggetto di specifica valutazione di rischio, da condursi  secondo  le  modalita'  di  cui  all'allegato I del decreto ministeriale  4 maggio  1998,  essendo  molteplici  le modalita' e le tecniche  adottabili  per  la  sua realizzazione. Detto sistema e' da intendersi    parte   integrante   dell'impianto   di   distribuzione dell'idrogeno  nel  caso  in  cui  insista  all'interno  dell'area di pertinenza  dello stesso impianto distributore, significando che, ove l'impianto  di  produzione  sia  delocalizzato  rispetto  all'area di pertinenza,   e'   da  intendersi  attivita'  isolata.  In  tal  caso l'impianto deve intendersi alimentato da condotta. 2.4. Cabina di riduzione con dispositivo di misura.
 La  cabina,  con  sicurezza sia di 1° che di 2° grado, puo' avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove e' prevista o consentita la presenza  di  persone  estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze.
 Gli  eventuali  apparecchi  di  riscaldamento  a fiamma libera di impianti  di riduzione e regolazione della pressione devono risultare separati dal locale degli apparecchi di riduzione e di misura del gas a  mezzo di strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120, al  fine  di  evitare  la  propagazione  dell'incendio.  Qualora  non necessiti  la riduzione di pressione, l'installazione del dispositivo di   misura   puo'  essere  realizzata  secondo  quanto  previsto  al successivo punto 2.8.1. a) Sicurezza di 1° grado.
 Per  conferire  all'impianto  caratteristiche  di sicurezza di 1° grado,  la  cabina  di riduzione e di misura del gas idrocarburo deve essere  costruita  con  muri  in  calcestruzzo  armato dello spessore minimo  di  15  cm o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.
 Per  i  lati  in  adiacenza  ad altre parti dell'impianto, i muri divisori  devono  avere  uno spessore di almeno 20 cm e devono essere privi  di aperture. Sono consentiti i fori di passaggio di componenti di impianti tecnologici di collegamento.
 La  copertura  deve  essere  costituita da elementi di travi o da soletta  continua,  in  calcestruzzo  cementizio armato o in acciaio, tali  da  assicurare  il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto.
 Nel  caso  di  copertura  con  soletta  continua,  devono  essere realizzate  aperture  collocate  in  posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.
 In   corrispondenza  delle  aperture  di  aerazione  deve  essere realizzata   una  protezione  antintrusione  con  cancellata  o  rete metallica.  La  somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno 1/10 della superficie  in pianta del locale, disposte in modo tale da consentire una efficace ventilazione naturale delle stesse. b) Sicurezza di 2° grado.
 Per  conferire  all'impianto  caratteristiche  di sicurezza di 2° grado,  i  muri  perimetrali  della  cabina  di riduzione e di misura devono  essere  costruiti  in  calcestruzzo  armato  di  spessore non inferiore a 15 cm, o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.
 La  cabina  deve  avere la copertura di tipo leggero in materiali incombustibili;   devono  essere  realizzate  aperture  collocate  in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.
 In   corrispondenza  delle  aperture  di  aerazione  deve  essere realizzata   una  protezione  antintrusione  con  cancellata  o  rete metallica.  La  somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno 1/10 della superficie in pianta del locale. 2.5. Locale compressori.
 Il  locale  compressori, con sicurezza sia di 1° che di 2° grado, puo'  avere  uno  o  due  dei  quattro  lati  completamente  aperti a condizione  che  tali  aperture  non  siano rivolte verso zone ove e' prevista  o  consentita  la presenza di persone estranee all'impianto e/o  di  parti vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze. Nel  locale compressori i recipienti adibiti a smorzare le pulsazioni di  pressione devono avere capacita' non superiore a 300 Nm(elevato)3 di gas. a) Sicurezza di 1° grado.
 Il  locale  deve  avere  le  stesse  caratteristiche  indicate al precedente  punto  2.4,  lettera a),  per la cabina di riduzione e di misura. b) Sicurezza di 2° grado.
 Il  locale  deve  avere  le  stesse  caratteristiche  indicate al precedente  punto  2.4,  lettera b),  per la cabina di riduzione e di misura. 2.6. Locale recipienti di accumulo.
 Il locale recipienti di accumulo puo' avere uno o due dei quattro lati  completamente  aperti  a condizione che tali aperture non siano rivolte  verso  zone  ove  e'  prevista  o  consentita la presenza di persone  estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze.
 Deve  essere  realizzato  con  sicurezza di 1° grado, con muri in calcestruzzo armato su ambo le facce dello spessore minimo di 15 cm e copertura  costituita  da  elementi di travi o da soletta continua in calcestruzzo  armato o in acciaio, tale da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto.
 Nel  caso  di  copertura  con  soletta  continua,  devono  essere realizzate  aperture  collocate  in  posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.
 In   corrispondenza  delle  aperture  di  aerazione  deve  essere realizzata   una  protezione  antintrusione  con  cancellata  o  rete metallica.  La  somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle  protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del locale.
 L'altezza  dei  muri,  lungo tutti i lati del locale, deve essere maggiore  di  almeno  1 m rispetto al punto piu' alto dei recipienti. Qualora  le  aperture  siano  schermate  da strutture in calcestruzzo armato  dello  spessore  di  15 cm o in acciaio e posizionate in modo tale  da impedire la proiezione di eventuali schegge verso l'esterno, non  si  rende  necessario che l'altezza dei muri sia maggiore di 1 m rispetto  al  punto piu' alto dei recipienti. Per i lati in adiacenza ad  altre  parti  dell'impianto,  i  muri  divisori  devono avere uno spessore  di  almeno  20 cm e devono essere privi di aperture, tranne quelle  consentite  per  il  passaggio delle condotte di collegamento delle componenti dell'impianto.
 Se  il  locale  contiene  recipienti  con  capacita'  di accumulo complessiva  superiore  a  2.000  Nm(elevato)3  di  gas,  deve essere suddiviso  in  box  e,  all'interno  di  ciascun box, non deve essere accumulata una quantita' di gas superiore a 2.000 Nm(elevato)3. 2.7. Box per i carri bombolai.
 Sono  box  impiegati  per  alloggiare i carri bombolai presso gli impianti  alimentati  con  questi  mezzi,  o  per  l'alimentazione di emergenza  di  impianti alimentati da condotta nel caso di temporanee interruzioni  del  flusso di idrogeno. Le aperture dei box non devono essere rivolte verso zone ove e' prevista o consentita la presenza di persone  estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze. a) Sicurezza di 1° grado.
 I  box  devono  essere  delimitati  da  due  muri  paraschegge in calcestruzzo armato su ambo le facce, dello spessore minimo di 15 cm. L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la massima  altezza  a  cui si trovano i recipienti del carro bombolaio. Inoltre,  la  lunghezza  dei muri dei box deve essere, ad entrambe le estremita', eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei recipienti.
 I  muri  paraschegge  devono  essere  orientati  in  modo  da far risultare  gli  apparecchi  di distribuzione automatici completamente defilati dai carri bombolai.
 Per  i  lati  in  adiacenza  ad altre parti dell'impianto, i muri devono  avere  uno  spessore  di  almeno  20  cm  ed  essere privi di aperture.  Devono essere protetti con una copertura costruita secondo i criteri di cui al punto 2.4, lettera a). b) Sicurezza di 2° grado.
 I  box  devono  essere  delimitati  da  due  muri  paraschegge in calcestruzzo armato su ambo le facce, dello spessore minimo di 15 cm. L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la massima  altezza  a  cui si trovano i recipienti del carro bombolaio. Inoltre,  la  lunghezza  dei muri del box deve essere, ad entrambe le estremita', eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei recipienti.
 I  muri  paraschegge  devono  essere  orientati  in  modo  da far risultare  gli  apparecchi  di distribuzione automatici completamente defilati dai carri bombolai.
 Per  i  lati  in  adiacenza ad altri box, i muri devono avere uno spessore  di  almeno  20  cm ed essere privi di aperture. Il box puo' essere scoperto oppure dotato di copertura di tipo leggero realizzata con materiale incombustibile. 2.8. Impianto gas.
 E'  l'Impianto  costituito  dall'insieme di tubazioni, valvole di intercettazione,    di   scarico   e   di   sicurezza,   nonche'   di apparecchiature    che   compongono   la   rete   di   alimentazione, compressione,  smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e sistema di emergenza.
 I  materiali  impiegati  devono rispondere ai requisiti di cui al punto  4  dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93  «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione».
 Le  pressioni  di progetto dell'impianto devono essere almeno del 10% superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni caso,  non  inferiori  alle  pressioni di intervento delle valvole di sicurezza.  La  sovrappressione  nella  linea  di alimentazione della pistola  di  erogazione  gas  non  deve essere superiore all'1% della pressione di erogazione, con pulsazioni della pressione non superiori al 4%.
 Le  macchine  installate  debbono  essere  conformi  alle vigenti norme. 2.8.1. Dispositivo di misura.
 Quando  non  esiste  riduzione  di  pressione,  il dispositivo di misura  puo'  essere  installato  all'aperto, con adeguata protezione dagli   agenti   atmosferici.   La  distanza  di  protezione  tra  il dispositivo  di  misura e la recinzione deve essere non inferiore a 3 m. 2.8.2. Tubazioni rigide.
 Le  installazioni dal punto di consegna del gas fino alla rete di adduzione  ai  compressori  devono  essere  progettate,  costruite  e collaudate  secondo  le  disposizioni  di  cui al decreto legislativo 25 febbraio  2000,  n.  93  «Attuazione  della  direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione».
 Le  tubazioni  rigide,  relative  alla  linea  di alta pressione, devono essere sistemate:
 a) in  cunicoli  carrabili dotati alle estremita' di griglie di aerazione con superficie almeno pari alla sezione del cunicolo;
 b) nel  sottosuolo, a profondita' di interramento non inferiore a  0,50  m  e  protette  in  analogia a quanto prescritto dal decreto ministeriale  24 novembre 1984, parte prima, sezione 2a, punto 2.6.1; le giunzioni non saldate devono essere ispezionabili.
 Le tubazioni rigide devono essere sottoposte a pressione di prova idrostatica   secondo   il  punto  7.4  dell'allegato  I  al  decreto legislativo  25 febbraio  2000,  n.  93  «Attuazione  della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione».
 Le tubazioni facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono essere  ancorate  alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al punto di ancoraggio.
 La  valvola  deve essere idonea ad impedire la fuoriuscita di gas anche   in  caso  di  asportazione  accidentale  dell'apparecchio  di distribuzione.
 Il collettore di scarico in atmosfera deve essere dimensionato in modo   che  l'intervento  di  una  valvola  non  provochi  l'apertura prematura delle altre valvole di sicurezza.
 Gli  scarichi  devono essere convogliati in apposita tubazione di dispersione  in atmosfera, in area sicura. L'estremita' superiore del collettore  di  scarico  in  atmosfera  deve  essere  situata  ad una distanza  dal  piano  di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile. 2.8.3. Tubazioni flessibili.
 Le   tubazioni   flessibili,   utilizzabili   unicamente   per  i collegamenti  dei  compressori  e  dei  carri bombolai, devono essere resistenti internamente all'idrogeno ed esternamente alle abrasioni e all'invecchiamento.  La  loro  pressione di esercizio non deve essere inferiore  a  quella del sistema di condotte in cui vengono inserite. Le  tubazioni devono essere progettate secondo le disposizioni di cui al  punto  2 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione». 2.8.4. Dispositivi  di  limitazione  della  pressione ed accessori di sicurezza.
 I  dispositivi  di limitazione della pressione e gli accessori di sicurezza  devono essere progettati secondo le disposizioni di cui al punto 2  dell'allegato  I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93  «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione».
 I  dispositivi  di limitazione della pressione devono intervenire prima  che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita per non piu' dell'1%.
 Gli  accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) con scarico in atmosfera  devono  essere  tarati a non piu' del 110% della pressione massima di esercizio stabilita.
 Gli  accessori  di  sicurezza (valvole di sicurezza) installati a valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni massime  di  esercizio,  devono  essere  montati indipendentemente da quelli esistenti nei compressori stessi.
 Ogni  compressore deve essere inoltre dotato di un dispositivo di arresto automatico tarato per le massime pressioni di esercizio.
 Le pressioni di erogazione non devono essere superiori a 350 bar.
 Negli  impianti  nei  quali  la  compressione  e'  realizzata con pressione  superiore  a  350  bar,  la  linea  che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di un limitatore di carica con pressione di taratura pari a 350 bar.
 Deve  anche essere assicurato, con adatte apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite non vengano superate. A tale scopo,  in testa alle condotte, a valle delle unita' di compressione, deve essere installato, oltre all'apparecchio principale di riduzione della  pressione,  un  idoneo  dispositivo  di  sicurezza  (come,  ad esempio:  secondo  riduttore in serie, dispositivo di blocco, valvola di  sicurezza, ecc.), che intervenga prima che la pressione effettiva abbia  superato  la  pressione  massima di esercizio stabilita. Negli impianti  nei  quali  la compressione e' realizzata con pressione non superiore  a  350 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve essere  dotata  di  idonei  dispositivi  per l'arresto automatico dei compressori  alla  pressione  di  350 bar, oltre a quello proprio del compressore.
 Deve  inoltre  essere  installato  un  dispositivo  di scarico in atmosfera  tarato  a  non  piu'  del  110% della pressione massima di esercizio  stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore a 20 volte la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso. 2.8.5. Apparecchi di distribuzione automatici.
 Gli  apparecchi  di  distribuzione  devono essere provvisti della marcatura CE e devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 94/9/CE.
 Il  collegamento  dell'apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione  del  gas  deve  essere  effettuato  tramite una valvola di eccesso di flusso.
 Prima  della  pistola  di  erogazione  gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non ritorno.
 L'impianto  di  scarico  in  atmosfera  deve  essere  in grado di resistere  alle  sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.
 L'estremita'  superiore del condotto di scarico in atmosfera deve essere  situata  ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.
 Gli   apparecchi   di   distribuzione   devono  essere  collegati elettricamente a terra secondo quanto prescritto al punto 2.10.
 Ogni   apparecchio   di   distribuzione  deve  fare  capo  ad  un dispositivo  di  intercettazione  posto  alla radice dell'apparecchio stesso.
 Al  fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar ovvero  a  350  bar per gli impianti che erogano a tale pressione, su ciascun  punto  di  erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere  inserito  un  sistema di controllo automatico della pressione che  interagisca  con  la  testata contometrica, oppure un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilita'. 2.8.6. Organi di intercettazione e scarico dell'impianto gas.
 Gli   organi   di   intercettazione  e  scarico  delle  linee  di alimentazione  dei  compressori e gli organi di intercettazione delle linee   di  collegamento  tra  i  compressori  e  gli  apparecchi  di distribuzione,   devono   essere   ubicati   all'esterno  del  locale compressori,  in posizione protetta rispetto allo stesso, ed in punti facilmente accessibili all'operatore.
 Le valvole di intercettazione e scarico devono essere chiaramente individuate da apposite targhette di identificazione.
 Le  linee  del gas di bassa pressione, quelle di alta pressione e le  linee  adducenti  l'acqua  del  sistema  di raffreddamento devono essere  contrassegnate  con  colori diversi per l'identificazione dei fluidi secondo le normative vigenti. 2.9. Sistema di emergenza.
 Sistema  comandato  da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale, collocati   in   prossimita'   del  locale  compressori,  della  zona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di:
 a) isolare   completamente   le   tubazioni   di  mandata  agli apparecchi  di  distribuzione  mediante  valvole  di  intercettazione comandate  a  distanza,  poste  a  valle  di  qualsiasi  serbatoio di accumulo  o  smorzamento  con  capacita'  complessiva  superiore a 50 Nm(elevato)3;
 b) isolare   completamente   la   linea   di   bassa  pressione dall'aspirazione dei compressori;
 c) interrompere    integralmente    il    circuito    elettrico dell'impianto  e  delle installazioni accessorie, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza. 2.10.   Impianti  elettrici,  di terra e di protezione delle scariche atmosferiche.
 L'impianto  di  distribuzione  di  idrogeno deve essere dotato di impianti   elettrici,   di  terra  e  di  protezione  dalle  scariche elettriche  atmosferiche  realizzati  secondo  quanto  indicato dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968.
 L'alimentazione  delle  varie  utenze,  fatta  eccezione  per gli impianti  idrici  antincendio,  deve essere intercettabile, oltre che dalla  cabina  elettrica,  anche  da  un  altro  comando  ubicato  in posizione  protetta.  Le  tubazioni  e le strutture metalliche devono essere connesse con l'impianto generale di messa a terra.
 Qualora  dal  calcolo probabilistico di fulminazione, da eseguire secondo  quanto  prescritto  dalla  norma  vigente,  le installazioni considerate  nei  punti  2.3,  2.4,  2.5,  2.6  e  2.7  non dovessero risultare autoprotette, le stesse devono essere protette con impianti parafulmini, preferibilmente del tipo a gabbia. 2.11. Protezione antincendio.
 In  prossimita'  di  ogni  elemento pericoloso dell'impianto deve essere   posizionato  almeno  un  estintore  portatile  di  capacita' estinguente  non  inferiore  a  21A,  113BC  e  carica  nominale  non inferiore  a  6 kg. Gli estintori devono essere disposti in posizione visibile, facilmente accessibile e rapidamente raggiungibile.
 Deve essere inoltre realizzata una apposita rete naspi/idranti le cui  caratteristiche  prestazionali  e  di  alimentazione sono quelle definite  per  la  protezione  interna  dalla  norma  UNI  10779  con riferimento al livello di rischio 2. Per quanto riguarda i componenti degli  impianti,  le  modalita'  di  installazione,  i  collaudi e le verifiche periodiche, le alimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico  delle  tubazioni,  si  applicano le norme di buona tecnica vigenti.
 Nei  locali  contenenti  recipienti  di  accumulo  con  capacita' complessiva  superiore  o  uguale  a  2.000  Nm(elevato)3 di gas deve essere  installato  un  impianto  di estinzione automatico a pioggia, avente portata non inferiore a 5 l/min. per m(elevato)2 di superficie da proteggere e autonomia non inferiore a 30 minuti. 2.12. Sistemi di rilevazione.
 Tutti   gli   elementi  pericolosi  dell'impianto  devono  essere sorvegliati mediante l'installazione di un impianto di rilevazione di idrogeno   nonche'   mediante   l'installazione  di  un  impianto  di rilevazione  di fumo, di fiamma e di scintilla. Detti impianti devono essere  collegati  con  il  sistema di emergenza di cui al precedente punto 2.9.
 
 Titolo III
 DISTANZE DI SICUREZZA
 
 3.1. Entita' delle distanze di sicurezza.
 In  relazione  al  grado  di  sicurezza con cui gli elementi sono realizzati,   devono   essere  rispettate  le  seguenti  distanze  di sicurezza,  fatto  salvo  quanto  disposto  per gli impianti misti al successivo  Titolo  VI. Per gli impianti nei quali viene adottata una pressione  di erogazione superiore a 220 bar e comunque non superiore a  350  bar,  le  distanze di sicurezza stabilite dal presente Titolo devono essere aumentate del 50%. A) Elementi con sicurezza di 1° grado
 
 =====================================================================
 |                |   Distanza di   |   Distanza di
 |  Distanza di   |sicurezza interna|sicurezza esterna
 Elemento    | protezione (m) |       (m)       |       (m) ===================================================================== Cabina di       |                |                 | riduzione e     |                |                 | misura del gas  |                |                 | idrocarburo     |       2        |        -        |       10 --------------------------------------------------------------------- Locale          |                |                 | compressori     |       5        |        -        |       20 (*) --------------------------------------------------------------------- Locale          |                |                 | recipienti di   |                |                 | accumulo        |       5        |        -        |       20 --------------------------------------------------------------------- Box carro       |                |                 | bombolaio       |       5        |        -        |       20
 
 (*) Per  il locale compressori la distanza di sicurezza
 esterna,  ad  eccezione  di  quella  computata  rispetto ad
 edifici  destinati  alla collettivita', puo' essere ridotta
 del  50%  qualora  risulti  verificata  una  delle seguenti
 condizioni:
 a) le  aperture  dei  locali  non siano rivolte verso
 edifici esterni all'impianto;
 b) tra  le  aperture  del  locale  compressori  e  le
 costruzioni  esterne  all'impianto  siano realizzate idonee
 schermature  di  tipo  continuo  con  muri  in calcestruzzo
 armato su ambo le facce, aventi spessore minimo di 15 cm ed
 altezza  non  inferiore  a  2,5  m,  tali  da assicurare il
 contenimento  di  eventuali  schegge  proiettate  verso  le
 costruzioni esterne.
 
 B) Elementi con sicurezza di 2° grado
 
 =====================================================================
 |                |   Distanza di   |   Distanza di
 |  Distanza di   |sicurezza interna|sicurezza esterna
 Elemento    | protezione (m) |       (m)       |       (m) ===================================================================== Cabina di       |                |                 | riduzione e     |                |                 | misura del gas  |                |                 | idrocarburo     |        2       |       10        |       10 --------------------------------------------------------------------- Locale          |                |                 | compressori     |       10       |       10        |       20 --------------------------------------------------------------------- Box carro       |                |                 | bombolaio       |       10       |       10        |       20
 
 C) Apparecchi di distribuzione automatici.
 
 =====================================================================
 |                |   Distanza di   |   Distanza di
 |  Distanza di   |sicurezza interna|sicurezza esterna
 Elemento    | protezione (m) |       (m)       |       (m) ===================================================================== Apparecchi di   |                |                 | distribuzione   |     10 (*)     |        8        |     20 (*)
 
 (*)  Le  distanze  di sicurezza esterna e di protezione
 degli apparecchi di distribuzione automatici possono essere
 ridotte  del  50%  qualora  tra gli stessi e le costruzioni
 esterne    all'impianto,   tranne   quelle   adibite   alla
 collettivita',  siano realizzate idonee schermature di tipo
 continuo  con  muri in calcestruzzo armato su ambo le facce
 aventi  spessore minimo di 15 cm ed altezza non inferiore a
 2,5  m,  tali  da  assicurare  il contenimento di eventuali
 schegge proiettate verso le costruzioni esterne.
 
 D) Altre distanze di sicurezza.
 Tra  gli  elementi  pericolosi  di  cui al punto 1.2.3 ed i sotto elencati   locali   destinati  a  servizi  accessori,  devono  essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
 a) ufficio  del  gestore, magazzino, servizi igienici, officina senza  utilizzo  di  fiamme  libere  e impianto lavaggio: distanze di sicurezza di cui alle precedenti lettere A), B) e C);
 b) cabina energia elettrica: 15 m;
 c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna;
 d) posti di ristoro e/o vendita:
 fino  a  50 m(elevato)2 di superficie coperta complessiva: si applicano  le  distanze  di  sicurezza interna di cui alle precedenti lettere A), B), C);
 fino  a  200  m(elevato)2  di superficie lorda accessibile al pubblico (e' consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi  e deposito non eccedente 50 m(elevato)2): 10 m rispetto alla cabina di riduzione e misura del gas idrocarburo e 15 m rispetto agli altri elementi pericolosi dell'impianto;
 nel  caso  di superfici superiori a quelle sopra indicate: 20 m.
 Ove  i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su  una  o  piu'  pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente  comunicanti,  ovvero  risultino non contigui e separati tra  loro  da  semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate.
 Le   aperture  dei  locali  contenenti  gli  elementi  pericolosi dell'impianto  di cui al punto 1.2.3, con esclusione degli apparecchi di   distribuzione  automatici,  devono  essere  schermate  con  muri paraschegge  qualora  siano  rivolte verso locali destinati a servizi accessori  di  cui  al  punto  1.2.1,  lettera i), ed al punto 1.2.2, lettera f).
 Rispetto  ad  edifici  destinati  alla collettivita' come scuole, ospedali,   uffici,   edifici   per  il  culto,  locali  di  pubblico spettacolo,      impianti      sportivi,      complessi     ricettivi turistico-alberghieri,  supermercati  e centri commerciali, caserme e rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali stazioni  di  linee  di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e simili, la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata. Nel computo  delle  distanze  di  sicurezza  esterna possono comprendersi anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali.
 Inoltre,  quando  la distanza di sicurezza esterna e' riferita ad aree   edificabili,  e'  consentito  comprendere  in  essa  anche  la prescritta  distanza  di  rispetto,  nei  casi  in  cui i regolamenti edilizi locali vietino la costruzione sul confine.
 Tra  gli  elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata  e  di  600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 30 m.
 I  piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da  linee  elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.
 
 Titolo IV
 NORME DI ESERCIZIO
 
 4.1. Generalita'.
 Nell'esercizio  degli impianti fissi di distribuzione stradale di idrogeno   per  autotrazione  devono  essere  osservati,  oltre  agli obblighi  di  cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della   Repubblica  12 gennaio  1998,  n.  37,  e  alle  disposizioni riportate  nel  decreto  ministeriale  10 marzo 1998, le prescrizioni specificate nei punti seguenti.
 L'azione  di  sorveglianza  (definita all'allegato VI del decreto ministeriale 10 marzo 1998) sugli impianti di rilevazione deve essere effettuata con cadenza quotidiana.
 Il  responsabile  dell'attivita'  e'  normalmente individuato nel titolare  dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto,  tuttavia  alcuni  obblighi  gestionali possono essere affidati,  sulla  base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In  tale  circostanza  il titolare dell'attivita' deve comunicare, al competente  Comando  provinciale dei Vigili del fuoco, quali obblighi ricadono  sul  titolare  medesimo  e  quali sul gestore, allegando al riguardo    apposita   dichiarazione   di   quest'ultimo   attestante l'assunzione   delle  connesse  responsabilita'  e  l'attuazione  dei relativi obblighi. 4.1.1. Sorveglianza dell'esercizio.
 L'esercizio  e'  ammesso  solo  sotto  sorveglianza di una o piu' persone  formalmente  designate  al controllo dell'esercizio stesso e che  abbiano  una  conoscenza  della  conduzione  dell'impianto,  dei pericoli  e  degli  inconvenienti  che  possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati. 4.1.2. Rifornimento.
 Il   rifornimento  degli  autoveicoli  deve  essere  eseguito  da personale addetto all'impianto. 4.2. Operazione di erogazione.
 Durante  le  operazioni  di  erogazione  e  di  normale esercizio dell'impianto  il personale addetto deve osservare e far osservare le seguenti prescrizioni:
 a) posizionare   almeno   un   estintore,  pronto  all'uso,  in dotazione   all'impianto,   nelle   vicinanze   dell'apparecchio   di distribuzione e a portata di mano;
 b) accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
 c) durante  le  operazioni  di  erogazione,  rispettare  e  far rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo e comunque impedire  che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 6 m dal perimetro degli apparecchi di distribuzione;
 d) rispettare  e  far  rispettare il divieto di rifornimento di recipienti mobili. 4.3. Prescrizioni generali di emergenza.
 Il personale addetto all'impianto deve:
 a) essere  edotto  sulle norme contenute nel presente allegato, sul  regolamento  interno  di  sicurezza  e  sul  piano  di emergenza predisposto;
 b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto,  nonche' impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed  ogni  altro  mezzo  idoneo,  che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso. 4.4. Documenti tecnici.
 Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti documenti:
 a) un   manuale   operativo   contenente   le   istruzioni  per l'esercizio dell'impianto;
 b) uno   schema   di  flusso  semplificato  degli  impianti  di stoccaggio e/o di produzione, di misura, compressione e distribuzione dell'idrogeno per autotrazione;
 c) una  planimetria  riportante  l'ubicazione  degli impianti e delle  attrezzature  antincendio,  nonche'  l'indicazione  delle aree protette dai singoli impianti antincendio;
 d) gli  schemi  degli  impianti  elettrici,  di  segnalazione e allarme. 4.5. Segnaletica di sicurezza.
 Devono  essere  osservate  le  disposizioni  sulla segnaletica di sicurezza  di  cui  al  decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 493 (supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale   n.  223  del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben  visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno   schema   di   flusso   dell'impianto  gas  ed  una  planimetria dell'impianto di distribuzione.
 In  particolare  devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:
 a) il comportamento da tenere in caso di emergenza;
 b) la posizione dei dispositivi di sicurezza;
 c) le  manovre  da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto (azionamento  dei  pulsanti  di  emergenza, funzionamento dei presidi antincendio, ecc.).
 In   prossimita'   degli   apparecchi   di  distribuzione  idonea cartellonistica  dovra' indicare le prescrizioni ed i divieti per gli automobilisti, fra cui anche i cartelli indicanti che il veicolo puo' essere  messo  in  moto soltanto dopo che la pistola di erogazione e' stata disinserita da parte dell'addetto al rifornimento. 4.6. Chiamata di soccorso.
 I  servizi  di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica,  ecc.)  devono  poter  essere avvertiti in caso di emergenza tramite  rete  telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente  indicata  a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.
 
 Titolo V
 IMPIANTI PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE AZIENDALI
 
 5.1. Premessa.
 Gli  impianti  regolamentati  al  presente  titolo sono destinati unicamente  al  rifornimento  di  flotte aziendali, con produzione di idrogeno inferiore a 50 Nm(elevato)3/h.
 Per  quanto  non  menzionato  al presente titolo, si applicano le disposizioni indicate ai titoli I, II, III e IV della presente regola tecnica. 5.2. Caratteristiche costruttive.
 Gli  elementi  costituenti gli impianti di rifornimento di flotte aziendali devono essere realizzati esclusivamente con caratteristiche di  sicurezza  di  1°  grado,  stabilite  al punto 1.3 e con aperture completamente schermate. 5.3. Recinzione.
 Se  l'impianto  e' ubicato all'interno di una struttura aziendale la  cui  recinzione  e' realizzata con le caratteristiche indicate al terzo  capoverso  del  punto  2.2 del presente allegato, non si rende necessaria   una  ulteriore  recinzione  dei  locali  contenenti  gli elementi  pericolosi di cui al punto 1.2.3, qualora siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
 a) l'area  sia  accessibile  unicamente al personale incaricato del rifornimento;
 b) le  aperture  dei  locali  sopraindicati  siano  protette da infissi metallici antintrusione. 5.4. Distanze di sicurezza. 5.4.1. Distanze di protezione.
 Devono  essere  rispettate  le distanze di protezione indicate al punto 3.1. 5.4.2. Distanze di sicurezza interne.
 Tra  gli  elementi  costituenti l'impianto di distribuzione e tra questi  e  gli  altri  elementi costituenti la struttura dell'azienda entro  la  quale  e'  ubicato l'impianto, devono essere rispettate le distanze  di  sicurezza  interne  indicate al punto 3.1, ad eccezione della  distanza  tra  gli apparecchi di distribuzione che puo' essere ridotta fino a 4 m. 5.4.3. Distanze di sicurezza esterne.
 Devono   essere  rispettate  le  distanze  di  sicurezza  esterne indicate al punto 3.1.
 Le  distanze  di sicurezza esterne devono essere rispettate anche nei  confronti  di  elementi che costituiscono la struttura aziendale ove  si svolgono attivita' ricomprese nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982. 5.5. Prescrizioni di sicurezza.
 Gli  apparecchi  di  distribuzione devono essere dotati di giunto antistrappo sulla manichetta di carico.
 Le  linee di carico ad alta pressione devono essere frazionate in tronchi che alimentino contemporaneamente non piu' di 20 veicoli.
 
 Titolo VI
 IMPIANTI MISTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE PER AUTOTRAZIONE
 
 E'  consentita  la  costruzione  di  impianti di distribuzione di idrogeno  per  autotrazione  installati  nell'ambito  di  stazioni di distribuzione  stradale  di  altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
 a) tra  gli  elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di  idrogeno  per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di benzina e gasolio: 10 m;
 b) tra  gli  elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di  idrogeno  per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di gas di petrolio liquefatti: 20 m; per gli apparecchi di distribuzione di idrogeno tale distanza e' ridotta a 10 m;
 c) tra  gli  elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di  idrogeno  per  autotrazione  di cui al punto 1.2.3 e gli elementi pericolosi  dell'impianto di distribuzione di gas naturale: 15 m; per gli  apparecchi di distribuzione di idrogeno tale distanza e' ridotta a 8 m;
 d) tra  gli  apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza di sicurezza interna di 8 m.
 Tra  gli  elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, ad eccezione degli  apparecchi  di  distribuzione automatici, e gli altri elementi pericolosi  dei  diversi  impianti  che  costituiscono  il complesso, debbono  essere  realizzate  idonee  schermature  di tipo continuo in muratura  o  con  elementi  prefabbricati  in calcestruzzo o in altro materiale   incombustibile   di   equivalente  resistenza  meccanica. Costituiscono  schermatura  le  strutture  perimetrali  dei  suddetti elementi  pericolosi  aventi caratteristiche costruttive di 1° grado. Tali  strutture  non  devono  avere  aperture il cui limite inferiore disti meno di 2,5 m dal piano di campagna.
 Per  gli  impianti  nei  quali  viene  adottata  una pressione di erogazione superiore a 220 bar e comunque non superiore a 350 bar, le distanze  di  sicurezza  stabilite  dal presente Titolo devono essere aumentate del 50%.
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