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| Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 agosto 2006 |  | Riconoscimento, alla sig.ra Bejinariu Oana Irina, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a   norma  dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Bejinariu  Oana Irina, nata a Iasi (Romania)   il   1° settembre  1974,  cittadina  rumena,  diretta  ad ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», ai   fini   dell'accesso   all'albo  ed  esercizio  in  Italia  della professione di ingegnere;
 Preso   atto   che   la  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo accademico-professionale   di   «Inginer   in   profilul  constructii specializarea   inginerie   sanitaria   si   protectia   mediuluilu», conseguito  presso  l'«Universitatea TTehnica gh Asachi Iasi» in data 8 dicembre  1999  e  che  il  titolo  cosi' conseguito di «Inginer in profilul  constructii  specializarea inginerie sanitaria si protectia mediuluilu»  conferisce  in  Romania  il  diritto  ad  esercitare  la professione  di ingegnere, come confermato dall'ambasciata d'Italia a Bucarest il 1° marzo 2006;
 Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2006;
 Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di   ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per l'iscrizione  nella  sezione  A  -  settore  civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in   un  tirocinio  di  adattamento  della  durata  di  sei  mesi  su architettura tecnica;
 Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e successive  integrazioni  e commi 14 e 39, del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 e successive integrazioni  non  e'  richiesta  per  i  cittadini stranieri gia' in possesso  di  un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  questura di Frosinone rinnovato in data 1° ottobre 2005, con scadenza il 29 ottobre 2007 per motivi familiari;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  l'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Bejinariu  Oana  Irina,  nata  a  Iasi  (Romania)  il 1° settembre  1974,  cittadina  rumena,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  ingegneri  sezione  A  settore  civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al superamento  di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su architettura tecnica.
 Roma, 30 agosto 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Tirocinio   di   adattamento:   e'   diretto   ad  ampliare  e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui  al  precedente  art.  2. Il richiedente presentera' al consiglio nazionale  domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente  provvedimento  nonche'  la  dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere   tutor.   Detto  tirocinio  si  svolgera'  presso  un ingegnere,  scelto  dall'istante  tra i professionisti che esercitino nel  luogo  di  residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione   all'albo  professionale  di  almeno  cinque  anni.  Il consiglio   nazionale   vigilera'   sull'effettivo   svolgimento  del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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