| 
| Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 8 settembre 2006 |  | Corso  legale,  contingente  e  modalita'  di  cessione  delle monete d'argento  da  Euro  10 celebrative dell'Italia «Campione mondiale di calcio 2006». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
 Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello Stato;
 Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
 Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002;
 Vista la decisione della Banca centrale europea del 9 dicembre 2005 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2006 ivi comprese le emissioni numismatiche;
 Visto  il  decreto ministeriale 7 agosto 2006, n. 80775, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006, con il quale si autorizza  l'emissione  delle monete d'argento da Euro 10 celebrative dell'Italia «Campione mondiale di calcio 2006», millesimo 2006;
 Considerato  che  occorre  stabilire  la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;
 Ritenuto  di  dover  determinare  il  contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Le  monete  d'argento da Euro 10, celebrative dell'Italia «Campione mondiale di calcio 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale  7 agosto  2006, indicato nelle premesse, vengono emesse nella  sola  versione  fior  di  conio  ed  hanno  corso  legale  dal 28 settembre 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Il  contingente  in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, e' stabilito in Euro 200.000,00 pari a n. 20.000 monete.
 |  |  |  | Art. 3. Gli  enti,  le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2007, con le modalita' e alle condizioni di seguito descritte:
 direttamente  presso  i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca  dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi  n.  10,  entrambi  in  Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di Euro 1.500,00 a persona;
 mediante  richiesta  d'acquisto  trasmessa  via  fax al n. +39 06 85083710  o  via  posta  all'indirizzo:  Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  S.p.A. - Sezione Zecca - via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;
 mediante   collegamento   Internet  con  il  sito  www.ipzs.it  e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.
 Il   pagamento   delle   monete  ordinate  puo'  essere  effettuato anticipatamente:
 mediante  bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la  Banca  Popolare  di  Sondrio  - Roma - agenzia n. 11, intestato a Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;
 a  mezzo  bollettino  di  conto  corrente  postale  n.  59231001, intestato  a  Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A. - Emissioni numismatiche.
 Le  monete  possono  essere  cedute  per un quantitativo massimo di 2.000  pezzi  per  ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi  eccedenti  le 1.000 unita', con l'opzione per ulteriori 2.000 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.
 L'opzione   verra'  concessa  con  equa  ripartizione,  sulla  base dell'eventuale  disponibilita'  residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.
 I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti:
 da 1 a 1.000 unita' Euro 36,00;
 da 1.001 a 2.000 unita' Euro 35,28.
 Gli  aventi  diritto  allo  sconto  devono  dichiarare il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici.
 L'eventuale  consegna  delle  monete  franco  magazzino  Zecca deve essere  concordata  con  l'Istituto  Poligrafico  e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.
 La  spedizione  delle  monete  da  parte  dell'Istituto avverra' al ricevimento  dei  documenti  bancari o postali, attestanti l'avvenuto versamento,  nei  quali  dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.
 Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
 |  |  |  | Art. 4. La  Cassa  speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia»,   i   quantitativi   di   monete   richiesti  all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.
 Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  i  termini e le modalita'  di  versamento  dei  ricavi  netti che l'Istituto medesimo dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 settembre 2006
 Il direttore generale del Tesoro: Grilli
 |  |  |  |  |