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| Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 agosto 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig. Stanciu Mihaita Adrian, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza del sig. Stanciu Mihaita Adrian, nato il 21 luglio 1970  a  Buzau  (Romania),  cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno  di  «Inginer in profilul Mecanic - Specializarea Autovehicule Rutiere»  conseguito presso l'«Universitatea tecnica Gheorghe Asachi» di  Iasi  (Romania)  nella  sessione  di giugno 1995 e rilasciato dal «Ministerul  Invatamantului» rumeno in data 18 dicembre 1995, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
 Viste  le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;
 Visto  il  parere  del rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e successive  modifiche  - e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modifiche  per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla questura di Padova in data 5 giugno 2003, rinnovato il  13 luglio 2006 con validita' fino al 13 luglio 2007 per motivi di lavoro subordinato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Stanciu  Mihaita  Adrian,  nato il 21 luglio 1970 a Buzau (Romania),  cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli  ingegneri  sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) impianti  di  propulsione  navale  (scritto  e orale), 2) deontologia professionale (solo orale).
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 30 agosto 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A settore industriale.
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