Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 agosto 2006
Riconoscimento, al sig. Cazacu Dumitru, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Cazacu Dumitru, nato a Balti (Repubblica Moldova) il 7 novembre 1974, cittadino moldavo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer in profilul Electromecanic specializarea roboti industriali», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «Inginer in profilul Mecanica specializarea tehnologia fabricarii automaticate», conseguito presso l'«Universitatii Tehnice a Moldovei» in data 24 giugno 1999 e che il titolo cosi' conseguito di «Inginer in profilul Mecanica specializarea tehnologia fabricarii automaticate» conferisce nella Repubblica moldava il diritto ad esercitare la professione di ingegnere, come confermato dall'ambasciata d'Italia a Bucarest con dichiarazione pervenuta il 6 giugno 2006;
Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 15 giugno 2006;
Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sezione A - settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente nelle seguenti materie: 1) impianti di propulsione navale, 2) deontologia professionale;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Trento rinnovato in data 21 ottobre 2004, con scadenza il 27 ottobre 2006 per lavoro subordinato;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Cazacu Dumitru, nato a Balti (Repubblica Moldova) il 7 novembre 1974, cittadino moldavo e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente nelle seguenti materie: 1) impianti di propulsione navale, 2) deontologia professionale.
Roma, 30 agosto 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale.
 
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