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| Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEI TRASPORTI |  | DECRETO 19 luglio 2006 |  | Determinazione,  in  via  provvisoria, delle tariffe per i servizi di controllo  di  sicurezza  sul  100%  dei  bagagli  da stiva di alcuni aeroporti. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
 Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo esistenti nell'ambito  aeroportuale  per  il  cui espletamento non e' richiesto l'esercizio  di  pubbliche  potesta' o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;
 Visto  il  decreto  interministeriale  29 gennaio  1999,  n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2,  della  citata  legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
 Visti  gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992,  n.  9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/l992, ed  8  del  citato  regolamento  di  attuazione, che attribuiscono al Ministro   dei  trasporti  e  della  navigazione,  ora  Ministro  dei trasporti,  la  competenza  di  determinare, con proprio decreto, gli importi  dovuti all'Erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente  che  effettivamente  ne fruisce, a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;
 Viste   le   disposizioni  del  Programma  Nazionale  di  Sicurezza approvate,  a  seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale  per  la  sicurezza  dei  trasporti  aerei  e degli aeroporti (C.I.S.A.);
 Visto  il  Regolamento  n.  2320/2002  del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella GUCE del 30 dicembre 2002,  che  detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile,  alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma Nazionale   di   Sicurezza  in  precedenza  richiamato  e  successivi aggiornamenti;
 Visto  il  decreto  ministeriale  14 marzo  2003, con il quale sono stati  determinati,  in  prima  applicazione,  i  corrispettivi per i controlli  di sicurezza sul bagaglio da stiva, fissando come scadenza il 30 marzo 2004;
 Visti  i  decreti  ministeriali  31 marzo  2004, 23 dicembre 2004 e 13 luglio    2005,   relativo   alla   fissazione   provvisoria   dei corrispettivi  per  i  servizi di controllo di sicurezza sul 100% dei bagagli  da  stiva  in  ambito  aeroportuale,  con  i  quali e' stata prorogata  la validita' dell'ammontare dei corrispettivi di cui sopra e  sono  stati  definiti i corrispettivi per i controlli di sicurezza sul  100%  del bagaglio da stiva negli aeroporti di Perugia, Crotone, Cuneo, Trapani, Pantelleria, Lampedusa;
 Visto  il  decreto  ministeriale 3 febbraio 2006, con il quale sono stati  fissati  provvisoriamente  i  corrispettivi per i controlli di sicurezza  sul 100% del bagaglio da stiva negli aeroporti di Forli' e Parma;
 Visto  il decreto ministeriale 13 luglio 2005 con il quale e' stato fissato  l'ammontare  del  canone  concessorio  dovuto all'Erario dal Concessionario  per  l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale;
 Vista  la  legge  2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l'art. 11-duodecies  che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  ora Ministero dei trasporti, individui, mediante decreto, da  emanarsi di concerto con il Ministero dell'interno, le attivita', necessarie   a  garantire  la  sicurezza  aeroportuale,  relative  al controllo  bagagli  e  passeggeri  --  lo  svolgimento delle quali e' affidato  ai  gestori  aeroportuali  ed ai vettori -- individuando le diverse competenze e responsabilita' agli stessi assegnate;
 Vista la nota n. 900216 del 17 gennaio 2006, con la quale l'ENAC e' stato  invitato  a  predisporre  la relazione istruttoria, cosi' come previsto nel medesimo art. 11-duodecies della sopra citata legge;
 Visto  l'art.  11-nonies  comma a),  che  prevede che la misura dei diritti  aeroportuali  di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, venga determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE;
 Visto  l'art.  11-nonies,  comma b),  che  stabilisce  che la sopra citata  metodologia  si  applica  anche  per  la  determinazione  dei corrispettivi  per  i  servizi  di  sicurezza  previsti  dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992;
 Considerato  che  in  attesa  della predetta relazione istruttoria, propedeutica  all'emanazione  del  decreto interministeriale previsto dall'art.  11-duodecies  della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' dei  sopra  citati criteri CIPE necessari per la determinazione della misura  dei  corrispettivi  aeroportuali  e'  necessario prorogare la validita'  delle  tariffe per i controlli di sicurezza effettuati sul 100% dei bagagli da stiva;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  In  attesa  dell'emanazione  dei decreti ministeriali di cui al comma 1  dell'art.  11-nonies  della  legge  2 dicembre 2005, n. 248, nonche'  del  decreto ministeriale di cui all'art. 11-duodecies della medesima  norma,  la  misura  dei  corrispettivi  per  i  servizi  di controllo   di  sicurezza  sul  100%  dei  bagagli  da  stiva  rimane provvisoriamente  fissata  ai  valori  determinati,  rispettivamente, nella tabella A del decreto ministeriale 14 marzo 2003, nella tabella 1  del  decreto ministeriale 13 luglio 2005 e nell'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006.
 2.  I  corrispettivi  di cui al comma 1 avranno validita' fino alla stipula dei contratti di programma tra i singoli gestori aeroportuali e  l'ENAC,  redatti  sulla  base  dei  parametri  indicati  nell'art. 11-nonies della legge citata nel precedente comma.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Gli  importi  di  cui  al precedente art. 1 non si applicano ai biglietti  rilasciati  al  personale  del Ministero dei trasporti che viaggia per ragioni di servizio.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  agli  Organi di controllo di questo  Ministero  per  la  registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 luglio 2006
 Il Ministro: Bianchi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2006 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 61
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