| 
| Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEI TRASPORTI |  | DECRETO 19 luglio 2006 |  | Determinazione,  in via provvisoria, delle tariffe per il servizio di controllo di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
 Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo esistenti nell'ambito  aeroportuale  per  il  cui espletamento non e' richiesto l'esercizio  di  pubbliche  potesta' o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;
 Visto  il  decreto  interministeriale  29 gennaio  1999,  n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2,  della  citata  legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
 Visti  gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992,  n.  9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/l992, ed  8  del  citato  regolamento  di  attuazione, che attribuiscono al Ministro   dei  trasporti  e  della  navigazione,  ora  Ministro  dei trasporti,  la  competenza  di  determinare, con proprio decreto, gli importi  dovuti all'Erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente  che  effettivamente  ne fruisce, a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;
 Viste   le   disposizioni  del  Programma  Nazionale  di  Sicurezza approvate,  a  seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale  per  la  sicurezza  dei  trasporti  aerei  e degli aeroporti (C.I.S.A.);
 Visto  il  Regolamento  n.  2320/2002  del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella GUCE del 30 dicembre 2002,  che  detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile,  alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma Nazionale   di   Sicurezza  in  precedenza  richiamato  e  successivi aggiornamenti;
 Visti  i  decreti  ministeriali  5 luglio  1999,  14 dicembre 2000, 21 dicembre  2001,  14 marzo  2003, 31 marzo 2004, 23 dicembre 2004 e 13 luglio  2005,  relativo  alla  fissazione dei corrispettivi per il servizio  di  controllo  di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano  al seguito in ambito aeroportuale, con i quali, in attesa della definitiva  determinazione  dei  corrispettivi  previsti dall'art. 5, comma 3,   della   legge  n.  217/1992  e  dall'art.  8  del  decreto interministeriale  n.  85/1999,  e'  stato  fissato e successivamente prorogato,  a  titolo  di  contri-buto per la copertura dei costi del servizio  di  controllo  di  sicurezza  relativo  ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri  di  cui  alla  legge  5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pari a Euro 1,81;
 Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2005, con il quale e' stato fissato  l'ammontare  del  canone  concessorio  dovuto all'Erario dal Concessionario  per  l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale;
 Vista  la  legge  2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l'art. 11-duodecies  che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  ora Ministero dei trasporti, individui, mediante decreto, da  emanarsi di concerto con il Ministero dell'interno, le attivita', necessarie   a  garantire  la  sicurezza  aeroportuale,  relative  al controllo  bagagli  e  passeggeri  --  lo  svolgimento delle quali e' affidato  ai  gestori  aeroportuali  ed ai vettori -- individuando le diverse competenze e responsabilita' agli stessi assegnate;
 Vista la nota n. 900216 del 17 gennaio 2006, con la quale l'ENAC e' stato  invitato  a  predisporre  la relazione istruttoria, cosi' come previsto nel medesimo art. 11-duodecies della sopra citata legge;
 Visto  l'art.  11-nonies,  comma a),  che prevede che la misura dei diritti  aeroportuali  di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, viene determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE;
 Visto  l'art.  11-nonies,  comma b),  che  stabilisce  che la sopra citata  metodologia  si  applica  anche  per  la  determinazione  dei corrispettivi  per  i  servizi  di  sicurezza  previsti  dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992;
 Considerato  che  in  attesa  della predetta relazione istruttoria, propedeutica  all'emanazione  del  decreto interministeriale previsto dall'art.  11-duodecies  della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' dei  sopra  citati criteri CIPE necessari per la determinazione della misura  dei  corrispettivi  aeroportuali  e'  necessario prorogare la validita'   del  corrispettivo  da  applicarsi  per  il  servizio  di controllo  di  sicurezza  sul  passeggero  e  sul  bagaglio a mano al seguito;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  In  attesa  dell'emanazione  dei decreti ministeriali di cui al comma 1, art. 11-nonies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, continua ad   applicarsi  per  il  servizio  di  controllo  di  sicurezza  sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito, il corrispettivo di Euro 1,81, gia' determinato con decreto ministeriale 21 dicembre 2001.
 2.  Il  corrispettivo  di cui al comma 1, avra' validita' fino alla stipula dei contratti di programma tra i singoli gestori aeroportuali e  l'ENAC,  redatti  sulla  base  dei  parametri  indicati  nell'art. 11-nonies della legge citata nel precedente comma.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'importo  di cui al precedente art. 1, comma 1, non si applica ai  biglietti rilasciati al personale del Ministero dei trasporti che viaggia per ragioni di servizio.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  agli  Organi di controllo di questo  Ministero  per  la  registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 luglio 2006
 Il Ministro: Bianchi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2006 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,   registro n. 4, foglio n. 62
 |  |  |  |  |