Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 19 luglio 2006 |
Determinazione, in via provvisoria, delle tariffe per il servizio di controllo di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia; Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti; Visti gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/l992, ed 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro dei trasporti, la competenza di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'Erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che effettivamente ne fruisce, a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso; Viste le disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.); Visto il Regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella GUCE del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma Nazionale di Sicurezza in precedenza richiamato e successivi aggiornamenti; Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999, 14 dicembre 2000, 21 dicembre 2001, 14 marzo 2003, 31 marzo 2004, 23 dicembre 2004 e 13 luglio 2005, relativo alla fissazione dei corrispettivi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito in ambito aeroportuale, con i quali, in attesa della definitiva determinazione dei corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992 e dall'art. 8 del decreto interministeriale n. 85/1999, e' stato fissato e successivamente prorogato, a titolo di contri-buto per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pari a Euro 1,81; Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2005, con il quale e' stato fissato l'ammontare del canone concessorio dovuto all'Erario dal Concessionario per l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale; Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l'art. 11-duodecies che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero dei trasporti, individui, mediante decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'interno, le attivita', necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale, relative al controllo bagagli e passeggeri -- lo svolgimento delle quali e' affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori -- individuando le diverse competenze e responsabilita' agli stessi assegnate; Vista la nota n. 900216 del 17 gennaio 2006, con la quale l'ENAC e' stato invitato a predisporre la relazione istruttoria, cosi' come previsto nel medesimo art. 11-duodecies della sopra citata legge; Visto l'art. 11-nonies, comma a), che prevede che la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, viene determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE; Visto l'art. 11-nonies, comma b), che stabilisce che la sopra citata metodologia si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992; Considerato che in attesa della predetta relazione istruttoria, propedeutica all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 11-duodecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' dei sopra citati criteri CIPE necessari per la determinazione della misura dei corrispettivi aeroportuali e' necessario prorogare la validita' del corrispettivo da applicarsi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito; Decreta:
Art. 1. 1. In attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui al comma 1, art. 11-nonies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, continua ad applicarsi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito, il corrispettivo di Euro 1,81, gia' determinato con decreto ministeriale 21 dicembre 2001. 2. Il corrispettivo di cui al comma 1, avra' validita' fino alla stipula dei contratti di programma tra i singoli gestori aeroportuali e l'ENAC, redatti sulla base dei parametri indicati nell'art. 11-nonies della legge citata nel precedente comma. |
| Art. 2. 1. L'importo di cui al precedente art. 1, comma 1, non si applica ai biglietti rilasciati al personale del Ministero dei trasporti che viaggia per ragioni di servizio. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo di questo Ministero per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2006 Il Ministro: Bianchi
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 62 |
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