| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista  la relazione del sindaco del comune di Messina datata luglio 2006;
 Considerata  la  assoluta  specificita'  del  tessuto  urbano della citta'  di  Messina  la  quale,  per  la  sua  posizione  geografica, costituisce  il  punto  di  convergenza  del  sistema  regionale  dei trasporti  ed  assolve  al  ruolo  di  giuntura  del  sistema  con la piattaforma continentale;
 Considerata  la  particolare  conformazione  della  citta'  che  si estende  in lunghezza secondo una unica direttrice di attraversamento nella  quale  transita  sia il 70% dell'interscambio siciliano che la totalita'  dei mezzi pesanti e leggeri proveniente o diretta verso il continente  generando,  nel  perimetro  urbano,  frequenti ed elevate situazioni di rischio, anche attese le gravi carenze infrastrutturali esistenti  in  relazione  all'elevata  possibilita'  di situazioni di rischio sismico;
 Considerato che la congestione del traffico in ambito urbano incide gravemente  sulla  sicurezza  della  collettivita'  locale,  causando problemi di ordine pubblico e di salute per la collettivita' stessa;
 Ritenuta  la  necessita'  di  porre  in  essere  iniziative  per un alleggerimento  della tensione del traffico, che mette in crisi tutto il  sistema circolatorio urbano, anche attraverso la realizzazione di vie  di  fuga,  e attesa la necessita' di adottare misure finalizzate per   realizzare   uno  scorrimento  veicolare  maggiormente  fluido, indispensabile  per  consentire,  tra  l'altro, l'effettuazione delle attivita' di soccorso in ambito cittadino;
 Ritenuta,  inoltre,  la  esigenza di decongestionare l'area interna della citta' attraverso la realizzazione di aree di sosta e parcheggi di  scambio  che,  opportunamente  attrezzate, possono rispondere, in caso di emergenza, alle esigenze di primo soccorso;
 Ritenuto  quindi che le situazioni sopra evidenziate realizzano una condizione  di  pericolo  per  persone  e  cose,  sicche' ricorrono i presupposti  previsti  dalla  normativa  vigente per la dichiarazione dello  stato  di  emergenza,  anche  sulla base di quanto statuito in materia  dalla  giurisprudenza  amministrativa  (Consiglio di Stato - Sez. IV, decisione n. 2361/2000);
 Considerato   che  risulta  urgente  predisporre  e  realizzare  un programma  straordinario di interventi ed opere di emergenza ritenuti necessari, che consenta un celere ripristino delle normali condizioni di  vita,  al  fine  di rimuovere le specifiche situazioni di rischio connesse alla situazione del traffico cittadino;
 Atteso che, anche al fine di migliorare e rendere piu' razionale la circolazione  del  traffico,  risulta  improcrastinabile,  stante  la predetta   situazione   di   particolare   gravita',  attivare  degli interventi  straordinari  ed  urgenti  finalizzati  a fronteggiare le situazioni emergenziali attinenti alla mobilita';
 Considerato,   altresi',   che  senza  l'adozione  di  tali  misure straordinarie,  il peculiare contesto in atto, non fronteggiabile con l'attuazione  di  interventi  in  via  ordinaria,  non  potrebbe  che irrimediabilmente acutizzarsi;
 Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;
 Decreta:
 
 Ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24  febbraio 1992, n. 225, e' dichiarato fino al 31 dicembre 2008, lo stato  di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 settembre 2006
 Il Presidente: Prodi
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