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| Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  | DECRETO 8 agosto 2006 |  | Autorizzazione all'impiego dei prodotti assorbenti denominati SEL per la  bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare, ai sensi del decreto 23 dicembre 2002. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la protezione della natura
 
 Visto  il  decreto  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  in  data  23  dicembre  2002,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  35  del 12 febbraio 2003, dettante  disposizioni  per  la  «Definizione  delle procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi»,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;
 Vista  l'istanza  prodotta,  ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dalla societa' Energy Services S.r.l.   in   data   17   dicembre   2003,  diretta  ad  ottenere  il riconoscimento  di  idoneita'  tecnica per l'impiego dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836, SEL 2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEL S100, SEL 50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare;
 Esaminata   la   documentazione   tecnica   necessaria  (scheda  di identificazione  e  test di stabilita', di efficacia e di tossicita), fatta  pervenire  dalla  societa' istante con note in data 27 gennaio 2004, 19 aprile 2004, 5 agosto 2004 e 19 ottobre 2004 e preso atto:
 a) della  conformita'  della  documentazione  prodotta con quella richiesta dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002;
 b) che  i  prodotti  cui  si  riferisce  l'istanza della societa' Energy   Services   S.r.l.  sono  ascrivibili  alla  categoria  degli assorbenti,  la  cui  autorizzazione  all'uso  e'  regolamentata  dal suddetto decreto ministeriale 23 dicembre 2002;
 c) che  risultano  allegate  le  certificazioni delle analisi che riconoscono  l'idoneita'  tecnica e l'efficacia dei prodotti, fornite dai  laboratori  accreditati  ai  sensi  del  decreto ministeriale 23 dicembre 2002;
 Visti  i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 23  dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare  (nota  prot. n. 3527/04 del 25 maggio 2004 e nota prot. n. 8315 del 25 ottobre 2004) e dall'Istituto superiore di sanita' (nota prot. n.  49823 del 27 ottobre 2004), che riconoscono l'idoneita' tecnica e l'efficacia  dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836, SEL  2512,  SEL  9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEI S100, SEL 50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 come prodotti assorbenti;
 Vista  la  comunicazione di riconoscimento di idoneita' tecnica dei prodotti  assorbenti  summenzionati  alla  societa'  Energy  Services S.r.l. effettuata con nota della Direzione generale per la protezione della natura prot. n. DPN/6D/29376 in data 5 novembre 2004;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E' autorizzato l'impiego dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR,  SEL  1836,  SEL 2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEL S100,  SEL  50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 come prodotti assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi,   a   decorrere   dal   5 novembre   2004,   data  della comunicazione alla societa' con la citata nota prot. n. DPN/6D/29376.
 |  |  |  | Art. 2. Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 agosto 2005
 Il direttore generale: Cosentino
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