Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 8 agosto 2006
Autorizzazione all'impiego dei prodotti assorbenti denominati SEL per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare, ai sensi del decreto 23 dicembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», cosi' come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;
Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dalla societa' Energy Services S.r.l. in data 17 dicembre 2003, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneita' tecnica per l'impiego dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836, SEL 2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEL S100, SEL 50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare;
Esaminata la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilita', di efficacia e di tossicita), fatta pervenire dalla societa' istante con note in data 27 gennaio 2004, 19 aprile 2004, 5 agosto 2004 e 19 ottobre 2004 e preso atto:
a) della conformita' della documentazione prodotta con quella richiesta dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002;
b) che i prodotti cui si riferisce l'istanza della societa' Energy Services S.r.l. sono ascrivibili alla categoria degli assorbenti, la cui autorizzazione all'uso e' regolamentata dal suddetto decreto ministeriale 23 dicembre 2002;
c) che risultano allegate le certificazioni delle analisi che riconoscono l'idoneita' tecnica e l'efficacia dei prodotti, fornite dai laboratori accreditati ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 2002;
Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 3527/04 del 25 maggio 2004 e nota prot. n. 8315 del 25 ottobre 2004) e dall'Istituto superiore di sanita' (nota prot. n. 49823 del 27 ottobre 2004), che riconoscono l'idoneita' tecnica e l'efficacia dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836, SEL 2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEI S100, SEL 50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 come prodotti assorbenti;
Vista la comunicazione di riconoscimento di idoneita' tecnica dei prodotti assorbenti summenzionati alla societa' Energy Services S.r.l. effettuata con nota della Direzione generale per la protezione della natura prot. n. DPN/6D/29376 in data 5 novembre 2004;
Decreta:

Art. 1.
E' autorizzato l'impiego dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836, SEL 2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEL S100, SEL 50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 come prodotti assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, a decorrere dal 5 novembre 2004, data della comunicazione alla societa' con la citata nota prot. n. DPN/6D/29376.
 
Art. 2.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2005
Il direttore generale: Cosentino
 
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