Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DELIBERAZIONE 10 luglio 2006 |
Disponibilita' attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 - bonifica dei siti, e nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto. |
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IL COMITATO NAZIONALE dell'albo nazionale gestori ambientali
Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; Viste le proprie deliberazioni 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, integrata con deliberazione 11 maggio 2005, prot. n. 01/CN/ALBO, e 30 marzo 2004, prot. n. 01/CN/ALBO, recanti, rispettivamente, criteri e requisiti per l'iscrizione nelle categoria 9 e nella categoria 10; Visto che, ai sensi delle predette deliberazioni, le attrezzature minime richieste ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnici debbono risultare di proprieta' dell'impresa o dalla stessa tenute in usufrutto o acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing; Ritenuto, anche al fine di coordinare la normativa per l'iscrizione all'Albo con quella relativa alla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, di prevedere anche la locazione tra i titoli da ritenersi idonei per dimostrare la piena ed esclusiva disponibilita' delle attrezzature minime; Ritenuto, altresi', di stabilire le condizioni volte a garantire nell'arco temporale dell'iscrizione la permanenza della esclusiva e piena disponibilita' delle attrezzature minime mediante locazione; Delibera:
Art. 1. 1. La piena ed esclusiva disponibilita' delle attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 e nella categoria 10 di cui alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, integrata con deliberazione 11 maggio 2005, prot. n. 01/CN/ALBO, e alla deliberazione 30 marzo 2004, prot. n. 01/CN/ALBO, puo' essere dimostrata anche mediante contratto di locazione. 2. Ai fini del comma 1, il contratto di locazione deve: a) essere stipulato in forma scritta con firme autenticate da pubblico ufficiale; b) avere durata non inferiore ad anni cinque a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo dell'impresa locataria, oppure, in caso di impresa gia' iscritta, avere durata almeno pari al residuo periodo di validita' dell'iscrizione; c) avere ad oggetto la messa in disponibilita' piena ed esclusiva delle attrezzature, che dovranno essere identificate in modo chiaro ed univoco, a favore dell'impresa locataria; d) contenere la formale dichiarazione delle parti che le attrezzature oggetto dello stesso non sono e non saranno utilizzate, per tutta la durata contrattuale, per iscrizioni all'Albo diverse da quella del locatario. Roma, 10 luglio 2006 Il presidente: Laraia |
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