Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 luglio 2006
Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970, recante norme per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, relativo all'attuazione delle direttive numeri 71/140/CEE, 74/648/CEE, 74/649/CEE, 77/629/CEE, 78/55/CEE e 78/692/CEE relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Vista la legge 19 dicembre 1984, n. 865, relativa all'attuazione della direttiva n. 82/331/CEE della Commissione del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968, relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 istitutivo del regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997, recante norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 che emana il regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che stabilisce il protocollo tecnico per la micropropagazione dei materiali di moltiplicazione di varieta' di portinnesto della vite;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2001 che modifica il decreto ministeriale 24 giugno 1997, relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto;
Vista la direttiva n. 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva n. 74/649/CEE;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite» ed in particolare l'art. 5;
Vista la direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio;
Acquisito il parere favorevole dell'Unita' di coordinamento di cui agli articoli 3 e 4 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2005, nella seduta del 24 maggio 2006;
Ritenuto di dover adeguare la normativa nazionale in materia di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite alle norme comunitarie, cosi' come modificate dalla direttiva n. 2005/43/CE;
Decreta:

Art. 1.
Gli allegati I, II, III e IV del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
 
Art. 2.
Ulteriori disposizioni applicative degli allegati di cui all'art. 1 sono emanate con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Unita' di coordinamento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2006
Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 33
 
Allegato I

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA

1. La coltura deve presentare identita' e purezza della varieta' e se del caso, del clone.
2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell'identita' e della purezza della varieta' e, se del caso, del clone.
3. Devono esistere garanzie sufficienti che il suolo o, se del caso, il substrato di coltura non sono contaminati da organismi nocivi o loro vettori, in particolare nematodi, che trasmettono alcuni agenti di malattie virali. Le viti-madri ed i vivai sono piantati in condizioni atte ad evitare ogni rischio di contaminazione da organismi nocivi.
4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione deve mantenersi nel limite piu' ridotto possibile.
5. In particolare, per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui alle lettere a), b) e c), si applicano le condizioni di cui ai punti da 5.1 a 5.5, fatto salvo il punto 5.6:
a) agenti del complesso della degenerazione infettiva della vite: virus dell'arricciamento della vite (GFLV) e virus del mosaico dell'Arabis (ArMV);
b) agenti del complesso dell'accartocciamento fogliare della vite: virus 1 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1) e virus 3 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3);
c) agente del complesso del legno riccio: virus A della vite (GVA);
d) agente della maculatura infettiva della vite: virus della maculatura infettiva della vite (GFkV) (soltanto per i portinnesti);
5.1. Le viti-madri destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione iniziali devono risultare esenti dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b), c) e d) in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima si basa sui risultati delle analisi diagnostiche condotte utilizzando l'indexaggio o un altro metodo equivalente accettato a livello internazionale e relativo a tutte le piante. Tali risultati devono essere confermati dai test condotti su tutte le piante ogni 5 anni per ricercare gli organismi di cui al punto 5, lettere a), b), e c).
Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.
5.2. Le viti-madri destinate alla produzione dei materiali di base devono essere risultate esenti dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b) e c) in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima si basa sui risultati di analisi fitosanitarie relative a tutte le piante. Le analisi si effettuano almeno ogni 6 anni, iniziando dalle viti-madri di 3 anni di eta'.
Nei casi in cui le ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate su tutte le piante, le analisi fitosanitarie devono svolgersi almeno ogni 6 anni a partire dalle viti-madri di 6 anni di eta'.
Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.
5.3. Le viti-madri destinate alla produzione di materiali certificati devono risultare esenti da tutti gli organismi nocivi di cui al punto 5. lettere a), b) e c), in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima si basa sui risultati delle analisi fitosanitarie condotte per campionamento secondo metodi di analisi/controllo conformi a norme generalmente accettate. Le analisi si effettuano almeno ogni 10 anni, iniziando dalle viti-madri di 5 anni di eta'.
Nei casi in cui le ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate su tutte le piante, le analisi fitosanitarie devono svolgersi almeno ogni 10 anni a partire dalle viti-madri di 10 anni di eta'.
La proporzione delle viti-madri mancanti dovuta agli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b)e c), non deve superare il 5%. Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.
5.4 Nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard, la proporzione dei ceppi mancanti dovuta alle malattie virali causate dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b) e c), non deve superare il 10%. Le piante che manifestano sintomi devono essere eliminate e non possono partecipare alla moltiplicazione. I motivi della mancanza di ceppi dovuti alle summenzionate malattie o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.
5.5. I vivai devono risultare liberi dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b) e c), in seguito a ispezione annuale ufficiale in campo basata su metodi visivi, cui si accompagnano, se del caso, esami adeguati e/o una seconda ispezione in campo.
5.6. a) I requisiti e le modalita' di controllo di cui ai punti 5.1 e 5.2 non si applicano, fino al 31 luglio 2011, ai vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione iniziale o di materiale di moltiplicazione di base gia' esistenti alla data del 15 luglio 2005.
b) I requisiti e le modalita' di controllo di cui al punto 5.3 non si applicano, fino al 31 luglio 2012, ai vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati gia' esistenti alla data del 15 luglio 2005.
c) Tuttavia per i vigneti di viti-madri di cui alle lettere a) e b) del presente punto, alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le seguenti condizioni. Le malattie virali nocive, in particolare l'arricciamento e l'accartocciamento fogliare della vite, devono essere eliminate dalle colture destinate a produrre materiale di moltiplicazione iniziale e di base. Le colture destinate a produrre materiale di moltiplicazione delle altre categorie devono rimanere esenti da piante che presentino sintomi di malattie virali nocive.
6. I vivai non possono essere collocati in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri e' di tre metri, salvo condizioni piu' rigorose imposte dai competenti organi di controllo.
7. Il materiale di moltiplicazione utilizzato per la produzione di talee di portinnesto, nesti, talee da vivaio, barbatelle franche e barbatelle innestate deve provenire da viti-madri che sono state considerate conformi al momento del controllo.
8. Fatta salva l'ispezione ufficiale di cui al precedente punto 5, si procede ad almeno un'ispezione ufficiale in campo. In caso di contestazione che puo' essere composta senza pregiudicare la qualita' del materiale di moltiplicazione, hanno luogo ulteriori ispezioni di campo.
 
Allegato II

CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

I. Condizioni generali.
1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identita' e la purezza della varieta' e, se del caso, del clone; e' ammessa una tolleranza dell'1% all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.
2. I materiali di moltiplicazione devono possedere una purezza tecnica minima del 96%. Si considerano impurezze tecniche:
a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte, anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento;
b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti;
c) i materiali che non corrispondono ai requisiti di cui al seguente punto III.
3. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturita' del legno.
4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione deve mantenersi nel limite piu' ridotto possibile.
I materiali di moltiplicazione che presentano segni o sintomi evidenti attribuibili ad organismi nocivi per i quali non vi sono trattamenti efficaci devono essere eliminati. II Condizioni speciali.
1. Barbatelle Innestate.
Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria.
Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di categorie diverse sono classificati nella categoria inferiore.
2. Deroga temporanea.
Fino al 31 luglio 2010 le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base sono classificate come materiale di moltiplicazione iniziale. III Calibrazione.
1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti.
Diametro
Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.
a) Talee di portinnesto e nesti:
aa) diametro all'estremita' piu' piccola: da 6,5 a 12 mm;
ab) diametro massimo all'estremita' piu' grossa, 15 mm, salvo che si tratti di marze (nesti) per innesto sul luogo.
b) Talee da vivaio:
diametro minimo all'estremita' piu' piccola: 3,5 mm.
2. Barbatelle franche
A. Diametro.
Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l'asse piu' lungo, e' almeno uguale a 5 mm. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.
B. Lunghezza.
La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore e' per lo meno uguale a:
a) 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate; tuttavia, per le barbatelle franche destinate alla Sicilia, la lunghezza e' pari a 20 cm;
b) 20 cm per le altre barbatelle franche.
Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.
C. Radici.
Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varieta' 420 A puo' avere soltanto due radici bene sviluppate, purche' esse siano opposte.
D. Base.
Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.
3. Barbatelle innestate.
A. Lunghezza.
Il fusto deve avere almeno 20 cm di lunghezza;
Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.
B. Radici.
Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varieta' 420 A puo' avere soltanto due radici bene sviluppate, purche' esse siano opposte.
C. Saldatura.
Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.
D. Base.
Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.
 
Allegato III

IMBALLAGGIO

Composizione degli imballaggi o mazzi

=====================================================================
1. Tipo | 2. Numero di pezzi |3. Quantita' massima =====================================================================
|25, 50, 100 o multipli | 1. Barbatelle innestate|di 100 | 500 ---------------------------------------------------------------------
|50, 100 o multipli di | 2. Barbatelle franche |100 | 500 --------------------------------------------------------------------- 3. Nesti | | ---------------------------------------------------------------------
con almeno 5 gemme | | utilizzabili |100 o 200 | 200 ---------------------------------------------------------------------
con una gemma | | utilizzabile |500 o un suo multiplo | 5.000 --------------------------------------------------------------------- 4. Talee di portinnesto|100 o un suo multiplo | 1.000 --------------------------------------------------------------------- 5. Talee da vivaio |100 o un suo multiplo | 500

Condizioni particolari.
I. Piccole quantita'.
Ove necessario, la quantita' (numero di pezzi) degli imballaggi e mazzi di tutti i tipi e le categorie dei materiali di moltiplicazione di cui alla colonna 1, della tabella di cui sopra, possono essere inferiori alle quantita' minime indicate alla colonna 2.
II Piante di vite con radici, piantate in qualunque substrato, in vasi, casse e cartoni.
Non si applicano i criteri del numero di pezzi e della quantita' massima.
 
Allegato IV 100 o 200
INDICAZIONI ESTERNE

A. Etichetta.
I. Informazioni richieste:
1. Norme CE;
2. Paese di produzione;
3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo (sigla);
4. Nome e indirizzo della persona responsabile della chiusura o suo numero di identificazione;
5. Specie;
6. Tipo di materiale;
7. Categoria;
8. Varieta' e se del caso del clone. Nel caso delle barbatelle innestate questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto;
9. Numero di riferimento del lotto;
10. Quantita';
11. Lunghezza - Solo per le talee di portinnesto: si tratta della lunghezza minima delle talee del lotto interessato;
12. Anno di coltura.
II. Condizioni minime.
L'etichetta deve avere le seguenti caratteristiche:
1. Essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;
2. Essere apposta ben in vista in modo da risultare facilmente visibile;
3. Le informazioni di cui al punto A.I non possono in alcun modo essere nascoste, coperte o interrotte da altre scritte o immagini;
4. Le informazioni di cui al punto A.I devono figurare nello stesso campo visivo
III. Deroga per piccole quantita' destinate al consumatore finale.
1. Piu' di un'unita'.
Le informazioni richieste per l'etichetta di cui al punto I.10 sono l'indicazione esatta del numero di unita' per imballaggio o mazzo.
2. Una sola unita'.
Le seguenti informazioni di cui al punto A.I non sono richieste:
tipo di materiale;
categoria;
numero di riferimento del lotto;
quantita';
lunghezza delle talee di portinnesto;
anno di coltura.
 
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