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| Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 7 luglio 2006 |  | Recepimento  della  direttiva  n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno  2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del  Consiglio,  relativa  alla  commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
 Vista  la  direttiva  n.  68/193/CEE  del  Consiglio  relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e successive modifiche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.  1164 recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
 Visto  il  decreto  ministeriale  4 luglio  1970, recante norme per l'applicazione   del   decreto   del   Presidente   della  Repubblica 24 dicembre  1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e  del  commercio  dei  materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543,  recante  norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente  della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla  produzione  e  sul  commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518,  relativo  all'attuazione  delle  direttive  numeri  71/140/CEE, 74/648/CEE,  74/649/CEE,  77/629/CEE, 78/55/CEE e 78/692/CEE relative alla  produzione  ed  al  commercio  dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
 Vista  la  legge  19 dicembre 1984, n. 865, relativa all'attuazione della direttiva n. 82/331/CEE della Commissione del 6 maggio 1982 che modifica  la direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968, relativa   alla   produzione   ed   al  commercio  dei  materiali  di moltiplicazione vegetativa della vite;
 Visto  il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 istitutivo del regolamento  recante  l'indicazione  supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;
 Visto  il  decreto  ministeriale  24 giugno  1997, recante norme di produzione  e  commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n.  432 che emana il regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente  della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
 Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1997 che stabilisce il protocollo   tecnico   per  la  micropropagazione  dei  materiali  di moltiplicazione di varieta' di portinnesto della vite;
 Visto  il  decreto  ministeriale  30 maggio  2001  che  modifica il decreto   ministeriale   24 giugno   1997,  relativo  alle  norme  di produzione  e  commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto;
 Vista la direttiva n. 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che    modifica    la   direttiva   n.   68/193/CEE   relativa   alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva n. 74/649/CEE;
 Visto   il   decreto   ministeriale   8 febbraio   2005  «Norme  di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite» ed in particolare l'art. 5;
 Vista  la  direttiva  n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005  che  modifica  gli  allegati  della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio;
 Acquisito  il parere favorevole dell'Unita' di coordinamento di cui agli  articoli 3  e  4  del  predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2005, nella seduta del 24 maggio 2006;
 Ritenuto  di  dover  adeguare  la normativa nazionale in materia di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite alle norme comunitarie, cosi' come modificate dalla direttiva n. 2005/43/CE;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Gli  allegati  I,  II, III e IV del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Ulteriori disposizioni applicative degli allegati di cui all'art. 1 sono  emanate  con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali, sentita l'Unita' di coordinamento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005.
 Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 7 luglio 2006
 Il Ministro: De Castro
 
 Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2006
 
 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 4,   foglio n. 33
 |  |  |  | Allegato I 
 CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA
 
 1.  La coltura deve presentare identita' e purezza della varieta' e se del caso, del clone.
 2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell'identita' e della purezza della varieta' e, se del caso, del clone.
 3.  Devono  esistere  garanzie sufficienti che il suolo o, se del caso,  il  substrato  di  coltura  non  sono contaminati da organismi nocivi  o  loro  vettori,  in  particolare  nematodi, che trasmettono alcuni  agenti  di  malattie  virali.  Le  viti-madri ed i vivai sono piantati in condizioni atte ad evitare ogni rischio di contaminazione da organismi nocivi.
 4.  La  presenza  di  organismi  nocivi che riducono il valore di utilizzazione  dei  materiali  di moltiplicazione deve mantenersi nel limite piu' ridotto possibile.
 5.  In  particolare,  per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui  alle  lettere a), b)  e c), si applicano le condizioni di cui ai punti da 5.1 a 5.5, fatto salvo il punto 5.6:
 a) agenti  del  complesso  della  degenerazione infettiva della vite:  virus dell'arricciamento della vite (GFLV) e virus del mosaico dell'Arabis (ArMV);
 b) agenti  del  complesso  dell'accartocciamento fogliare della vite:  virus  1  associato  all'accartocciamento  fogliare della vite (GLRaV-1)  e  virus  3  associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3);
 c) agente  del  complesso  del legno riccio: virus A della vite (GVA);
 d) agente  della  maculatura  infettiva della vite: virus della maculatura infettiva della vite (GFkV) (soltanto per i portinnesti);
 5.1.  Le  viti-madri  destinate  alla produzione dei materiali di moltiplicazione  iniziali  devono  risultare  esenti  dagli organismi nocivi  di  cui  al  punto  5,  lettere a), b), c)  e d) in seguito a un'ispezione  ufficiale.  Quest'ultima  si  basa  sui risultati delle analisi  diagnostiche  condotte  utilizzando  l'indexaggio o un altro metodo  equivalente  accettato  a livello internazionale e relativo a tutte  le  piante.  Tali  risultati devono essere confermati dai test condotti  su  tutte le piante ogni 5 anni per ricercare gli organismi di cui al punto 5, lettere a), b), e c).
 Le  piante  infette  devono  essere  eliminate.  I  motivi  della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori  devono  figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.
 5.2.  Le  viti-madri  destinate  alla produzione dei materiali di base  devono essere risultate esenti dagli organismi nocivi di cui al punto  5,  lettere a), b)  e c)  in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima  si basa sui risultati di analisi fitosanitarie relative a  tutte  le  piante.  Le  analisi  si effettuano almeno ogni 6 anni, iniziando dalle viti-madri di 3 anni di eta'.
 Nei  casi  in  cui  le  ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate  su  tutte  le  piante,  le  analisi  fitosanitarie devono svolgersi  almeno ogni 6 anni a partire dalle viti-madri di 6 anni di eta'.
 Le  piante  infette  devono  essere  eliminate.  I  motivi  della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori  devono  figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.
 5.3.   Le  viti-madri  destinate  alla  produzione  di  materiali certificati  devono risultare esenti da tutti gli organismi nocivi di cui  al  punto  5.  lettere a), b)  e c),  in  seguito a un'ispezione ufficiale.   Quest'ultima   si   basa  sui  risultati  delle  analisi fitosanitarie   condotte   per   campionamento   secondo   metodi  di analisi/controllo conformi a norme generalmente accettate. Le analisi si  effettuano  almeno  ogni 10 anni, iniziando dalle viti-madri di 5 anni di eta'.
 Nei  casi  in  cui  le  ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate  su  tutte  le  piante,  le  analisi  fitosanitarie devono svolgersi  almeno  ogni 10 anni a partire dalle viti-madri di 10 anni di eta'.
 La  proporzione  delle  viti-madri mancanti dovuta agli organismi nocivi  di  cui  al punto 5, lettere a), b)e c), non deve superare il 5%.  Le  piante  infette  devono  essere  eliminate.  I  motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori  devono  figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.
 5.4  Nei  vigneti  di  viti-madri  destinate  alla  produzione di materiali  di  moltiplicazione  standard,  la  proporzione  dei ceppi mancanti  dovuta  alle malattie virali causate dagli organismi nocivi di  cui al punto 5, lettere a), b) e c), non deve superare il 10%. Le piante  che manifestano sintomi devono essere eliminate e non possono partecipare  alla  moltiplicazione.  I motivi della mancanza di ceppi dovuti alle summenzionate malattie o ad altri fattori devono figurare nel  fascicolo  di  certificazione  in  cui  sono  registrati  i dati relativi alle viti-madri.
 5.5.  I  vivai  devono risultare liberi dagli organismi nocivi di cui  al  punto 5, lettere a), b) e c), in seguito a ispezione annuale ufficiale  in  campo basata su metodi visivi, cui si accompagnano, se del caso, esami adeguati e/o una seconda ispezione in campo.
 5.6. a)  I  requisiti e le modalita' di controllo di cui ai punti 5.1  e  5.2  non  si applicano, fino al 31 luglio 2011, ai vigneti di viti-madri  destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione iniziale  o  di  materiale  di moltiplicazione di base gia' esistenti alla data del 15 luglio 2005.
 b) I  requisiti e le modalita' di controllo di cui al punto 5.3 non  si  applicano,  fino al 31 luglio 2012, ai vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati gia' esistenti alla data del 15 luglio 2005.
 c) Tuttavia  per i vigneti di viti-madri di cui alle lettere a) e b)  del presente punto, alla data di entrata in vigore del presente decreto  si  applicano  le  seguenti  condizioni.  Le malattie virali nocive,  in particolare l'arricciamento e l'accartocciamento fogliare della  vite,  devono  essere  eliminate  dalle  colture  destinate  a produrre  materiale di moltiplicazione iniziale e di base. Le colture destinate   a  produrre  materiale  di  moltiplicazione  delle  altre categorie  devono rimanere esenti da piante che presentino sintomi di malattie virali nocive.
 6.  I  vivai  non  possono essere collocati in un vigneto o in un vigneto  di  viti-madri.  La  distanza  minima  da un vigneto o da un vigneto di viti-madri e' di tre metri, salvo condizioni piu' rigorose imposte dai competenti organi di controllo.
 7. Il  materiale  di moltiplicazione utilizzato per la produzione di talee di portinnesto, nesti, talee da vivaio, barbatelle franche e barbatelle  innestate  deve  provenire  da  viti-madri che sono state considerate conformi al momento del controllo.
 8.  Fatta salva l'ispezione ufficiale di cui al precedente punto 5, si  procede  ad  almeno  un'ispezione  ufficiale in campo. In caso di contestazione che puo' essere composta senza pregiudicare la qualita' del  materiale di moltiplicazione, hanno luogo ulteriori ispezioni di campo.
 |  |  |  | Allegato II 
 CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
 
 I. Condizioni generali.
 1.  I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identita' e la  purezza  della varieta' e, se del caso, del clone; e' ammessa una tolleranza  dell'1%  all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.
 2.  I  materiali  di moltiplicazione devono possedere una purezza tecnica minima del 96%. Si considerano impurezze tecniche:
 a) i  materiali  di  moltiplicazione  che  risultano disseccati totalmente  o  in  parte,  anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento;
 b) i  materiali  di  moltiplicazione  avariati,  contorti o con lesioni,  in  particolare  danneggiati  dalla  grandine  o  dal gelo, schiacciati o rotti;
 c) i  materiali  che  non  corrispondono ai requisiti di cui al seguente punto III.
 3.  I  sarmenti  devono  essere  giunti  ad  un adeguato stato di maturita' del legno.
 4.  La  presenza  di  organismi  nocivi che riducono il valore di utilizzazione  dei  materiali  di moltiplicazione deve mantenersi nel limite piu' ridotto possibile.
 I  materiali  di  moltiplicazione  che presentano segni o sintomi evidenti  attribuibili  ad  organismi  nocivi per i quali non vi sono trattamenti efficaci devono essere eliminati. II Condizioni speciali.
 1. Barbatelle Innestate.
 Le  barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di  moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria.
 Le  barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di  moltiplicazione  di  categorie  diverse  sono  classificati nella categoria inferiore.
 2. Deroga temporanea.
 Fino  al  31 luglio  2010  le  barbatelle innestate costituite da materiale  di  moltiplicazione  iniziale  innestato  su  materiale di moltiplicazione   di   base   sono  classificate  come  materiale  di moltiplicazione iniziale. III Calibrazione.
 1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti.
 Diametro
 Si  tratta  del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.
 a) Talee di portinnesto e nesti:
 aa) diametro all'estremita' piu' piccola: da 6,5 a 12 mm;
 ab) diametro massimo all'estremita' piu' grossa, 15 mm, salvo che si tratti di marze (nesti) per innesto sul luogo.
 b) Talee da vivaio:
 diametro minimo all'estremita' piu' piccola: 3,5 mm.
 2. Barbatelle franche
 A. Diametro.
 Il  diametro  misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore  e  secondo  l'asse  piu'  lungo,  e' almeno uguale a 5 mm. Questa  norma  non  si  applica  alle  barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.
 B. Lunghezza.
 La  lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore e' per lo meno uguale a:
 a) 30   cm  per  le  barbatelle  franche  destinate  ad  essere innestate;   tuttavia,  per  le  barbatelle  franche  destinate  alla Sicilia, la lunghezza e' pari a 20 cm;
 b) 20 cm per le altre barbatelle franche.
 Questa  norma  non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.
 C. Radici.
 Ogni  pianta  deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente  ripartite.  Tuttavia,  la  varieta'  420 A puo' avere soltanto due radici bene sviluppate, purche' esse siano opposte.
 D. Base.
 Il  taglio  deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente  per  non  danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.
 3. Barbatelle innestate.
 A. Lunghezza.
 Il fusto deve avere almeno 20 cm di lunghezza;
 Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.
 B. Radici.
 Ogni  pianta  deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente  ripartite.  Tuttavia,  la  varieta'  420 A puo' avere soltanto due radici bene sviluppate, purche' esse siano opposte.
 C. Saldatura.
 Ogni  pianta  deve  presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.
 D. Base.
 Il  taglio  deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente  per  non  danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.
 |  |  |  | Allegato III 
 IMBALLAGGIO
 
 Composizione degli imballaggi o mazzi
 
 =====================================================================
 1. Tipo        |   2. Numero di pezzi   |3. Quantita' massima =====================================================================
 |25, 50, 100 o multipli  | 1. Barbatelle innestate|di 100                  |        500 ---------------------------------------------------------------------
 |50, 100 o multipli di   | 2. Barbatelle franche  |100                     |        500 --------------------------------------------------------------------- 3. Nesti               |                        | ---------------------------------------------------------------------
 con almeno 5 gemme |                        | utilizzabili           |100 o 200               |        200 ---------------------------------------------------------------------
 con una gemma      |                        | utilizzabile           |500 o un suo multiplo   |       5.000 --------------------------------------------------------------------- 4. Talee di portinnesto|100 o un suo multiplo   |       1.000 --------------------------------------------------------------------- 5. Talee da vivaio     |100 o un suo multiplo   |        500
 
 Condizioni particolari.
 I. Piccole quantita'.
 Ove necessario, la quantita' (numero di pezzi) degli imballaggi e mazzi di tutti i tipi e le categorie dei materiali di moltiplicazione di  cui  alla  colonna  1, della tabella di cui sopra, possono essere inferiori alle quantita' minime indicate alla colonna 2.
 II Piante di vite con radici, piantate in qualunque substrato, in vasi, casse e cartoni.
 Non  si applicano i criteri del numero di pezzi e della quantita' massima.
 |  |  |  | Allegato IV 100 o 200 INDICAZIONI ESTERNE
 
 A. Etichetta.
 I. Informazioni richieste:
 1. Norme CE;
 2. Paese di produzione;
 3. Servizio  di  certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo (sigla);
 4. Nome e indirizzo della persona responsabile della chiusura o suo numero di identificazione;
 5. Specie;
 6. Tipo di materiale;
 7. Categoria;
 8. Varieta'  e se del caso del clone. Nel caso delle barbatelle innestate questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto;
 9. Numero di riferimento del lotto;
 10. Quantita';
 11. Lunghezza  -  Solo  per  le talee di portinnesto: si tratta della lunghezza minima delle talee del lotto interessato;
 12. Anno di coltura.
 II. Condizioni minime.
 L'etichetta deve avere le seguenti caratteristiche:
 1. Essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;
 2. Essere  apposta ben in vista in modo da risultare facilmente visibile;
 3. Le  informazioni  di  cui  al punto A.I non possono in alcun modo  essere  nascoste,  coperte  o  interrotte  da  altre  scritte o immagini;
 4. Le  informazioni  di  cui al punto A.I devono figurare nello stesso campo visivo
 III.  Deroga  per  piccole  quantita'  destinate  al  consumatore finale.
 1. Piu' di un'unita'.
 Le  informazioni  richieste  per l'etichetta di cui al punto I.10 sono  l'indicazione  esatta  del  numero  di unita' per imballaggio o mazzo.
 2. Una sola unita'.
 Le seguenti informazioni di cui al punto A.I non sono richieste:
 tipo di materiale;
 categoria;
 numero di riferimento del lotto;
 quantita';
 lunghezza delle talee di portinnesto;
 anno di coltura.
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