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| Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 2 agosto 2006 |  | Ammissione   di   progetti   di   ricerca  agli  interventi  previsti dall'articolo 11 del decreto 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di spesa pari a euro 2.252.360,00. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 
 Visto  legge  n.  233  del  17 luglio  2006 recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza del  Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento   delle   disposizioni   in   materia   di  funzioni  e organizzazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e dei Ministeri»,  e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'universita' e della ricerca»;
 Visto   il  decreto  legislativo  del  27 luglio  1999,  n.  297: «Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli  articoli 5  e  7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli  adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal   decreto   legislativo   del  27 luglio  1999,  n.  297»  e,  in particolare,  le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9  che  disciplinano  la  presentazione  e  selezione  di progetti di ricerca e formazione;
 Visto  il  decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di  nomina del Comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;
 Viste  le  domande  presentate  ai  sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;
 Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 14 dicembre 2004 e riportate nel resoconto sommario;
 Visto  il  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per le  agevolazioni  alla  ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei conti  il  30 ottobre  2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
 Viste  le  disponibilita'  del  Fondo  agevolazioni  alla ricerca (F.A.R.);
 Considerato   che   per   tutti   i   progetti  proposti  per  il finanziamento  nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in  corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
 Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Il  seguente  progetto  di ricerca e' ammesso agli interventi previsti  dalle  leggi  citate  nelle  premesse,  nella  forma, nella misura,  le  modalita'  e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Gli  interventi  di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 2.  Ai  sensi  del  comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto  2000,  n.  593  e'  data facolta' al soggetto proponente di richiedere   una   anticipazione   per   un   importo   pari  al  30% dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
 3.  Nello  svolgimento  delle  attivita'  progettuali  i costi di ciascun  progetto,  di  cui  al  presente  decreto,  sostenuti  fuori dall'ob.  1,  non  potranno  superare  il  25%  del  costo totale del progetto.
 4.  Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
 5.  La  durata  del  finanziamento e' stabilita in un periodo non superiore  a  dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo  di  un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate  semestrali  con  scadenza  primo gennaio e primo luglio di ogni anno  solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.
 Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive  di  capitale  ed  interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio  di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza  semestrale  solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.
 Ai  fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
 6.  Il  Ministero  fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto  di  finanziamento,  la  ripartizione  per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
 7.  La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici mesi  per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle  attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5.
 |  |  |  | Art. 3. Le  risorse  necessarie  per gli interventi di cui all'art. 1 del presente   decreto   sono   determinate   complessivamente   in  euro 2.252.360,00 ripartita in euro 1.086.020,00 nella forma di contributo nella  spesa  ed  1.166.340,00  nella  forma  di  credito  agevolato, graveranno  sulle  disponibilita'  del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 agosto 2006
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 35 a pag. 36  <----
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