Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 5 settembre 2006
Norma transitoria sulla composizione del collegio di garanzia per la disciplina degli albi e degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi. (Provvedimento n. 2461).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, che ha disciplinato l'istituzione ed il funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione ed il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, concernente l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ed, in particolare l'art. 1, commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331, comma 3, che prevede, tra l'altro, la composizione e le modalita' di nomina dei componenti del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e l'art. 354, comma 4, che dispone, tra l'altro, che le norme abrogate o sostituite, e le relative norme di attuazione, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del predetto codice nelle corrispondenti materie;
Visto il provvedimento ISVAP n. 1338 G. dell'11 novembre 1999, recante norme di organizzazione e funzionamento del collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, concernente le modalita' ed i requisiti di nomina del collegio di garanzia nonche' la durata in carica dei suoi componenti;
Visti gli atti con i quali sono stati nominati componenti del collegio di garanzia per la disciplina degli albi e degli agenti di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi attualmente in carica nelle persone del prof. La Torre Antonio, dott. Martorelli Rolando e avv. Greco Michele;
Considerato che per l'emanazione del regolamento di recepimento delle modifiche introdotte dal codice delle assicurazioni private relativo all'organizzazione ed al funzionamento del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e' necessario attendere l'emanazione del regolamento sulla formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 1 del codice delle assicurazioni private;
Ritenuto che l'art. 331, comma 1, non puo' considerarsi vigente fino all'emanazione del predetto regolamento e che pertanto non e' possibile provvedere, fino a quel momento, alla nomina dei componenti del collegio di garanzia con le modalita' e per le finalita' stabilite dal predetto articolo;
Considerato che nelle more dell'adozione del regolamento possono giungere a scadenza i componenti dell'attuale collegio di garanzia, determinandone il rischio di impossibilita' di funzionamento;
Ritenuta la necessita' di garantire la prosecuzione dell'attivita' del collegio nella sua attuale composizione fino alla nomina del nuovo collegio nel rispetto dellemodalita' e dei requisiti introdotti con le norme che andranno in vigore con l'efficacia dei regolamenti;
Vista la delibera assunta alla riunione del consiglio del 2 agosto 2006;
Dispone:

Art. 1.
Gli attuali componenti del collegio di garanzia, anche nell'ipotesi di scadenza del mandato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti secondo le modalita' ed i requisiti di cui all'art. 331 del codice delle assicurazioni private e delle emanande norme di attuazione.
 
Art. 2.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino dell'ISVAP ed avra' efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 5 settembre 2006
Il presidente: Giannini
 
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