| 
| Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | PROVVEDIMENTO 5 settembre 2006 |  | Norma  transitoria sulla composizione del collegio di garanzia per la disciplina  degli albi e degli agenti di assicurazione, dei mediatori di  assicurazione  e  di  riassicurazione  e  del  ruolo  dei  periti assicurativi. (Provvedimento n. 2461). |  | 
 |  |  |  | L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
 E DI INTERESSE COLLETTIVO
 
 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza  sulle  assicurazioni,  modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio  1991,  n.  20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90,  e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
 Vista  la  legge  7 febbraio  1979,  n.  48,  che  ha  disciplinato l'istituzione ed il funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;
 Vista  la  legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione ed il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;
 Vista  la legge 17 febbraio 1992, n. 166, concernente l'istituzione ed  il  funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti  alla  disciplina  della  legge  24 dicembre  1969,  n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
 Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ed, in particolare l'art. 1, commi 1 e 2;
 Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice  delle  assicurazioni  private ed, in particolare, l'art. 331, comma 3,  che prevede, tra l'altro, la composizione e le modalita' di nomina  dei  componenti  del  collegio  di  garanzia sui procedimenti disciplinari  e l'art. 354, comma 4, che dispone, tra l'altro, che le norme  abrogate  o  sostituite,  e  le  relative norme di attuazione, continuino  a  trovare applicazione, in quanto compatibili, fino alla data  di  entrata  in  vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del predetto codice nelle corrispondenti materie;
 Visto  il  provvedimento  ISVAP  n.  1338 G. dell'11 novembre 1999, recante  norme  di  organizzazione  e  funzionamento  del collegio di garanzia  per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei  mediatori  di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti   assicurativi   ed,   in   particolare,  l'art.  2,  comma 1, concernente  le  modalita'  ed  i requisiti di nomina del collegio di garanzia nonche' la durata in carica dei suoi componenti;
 Visti  gli  atti  con  i  quali  sono stati nominati componenti del collegio  di  garanzia per la disciplina degli albi e degli agenti di assicurazione   e   di   riassicurazione   e  del  ruolo  dei  periti assicurativi  attualmente  in carica nelle persone del prof. La Torre Antonio, dott. Martorelli Rolando e avv. Greco Michele;
 Considerato  che  per  l'emanazione  del regolamento di recepimento delle  modifiche  introdotte  dal  codice delle assicurazioni private relativo  all'organizzazione  ed  al  funzionamento  del  collegio di garanzia   sui  procedimenti  disciplinari  e'  necessario  attendere l'emanazione  del  regolamento sulla formazione e l'aggiornamento del registro   unico   elettronico   degli  intermediari  assicurativi  e riassicurativi   di  cui  all'art.  109,  comma 1  del  codice  delle assicurazioni private;
 Ritenuto  che  l'art.  331,  comma 1, non puo' considerarsi vigente fino  all'emanazione  del  predetto regolamento e che pertanto non e' possibile provvedere, fino a quel momento, alla nomina dei componenti del  collegio  di  garanzia  con  le  modalita'  e  per  le finalita' stabilite dal predetto articolo;
 Considerato  che  nelle  more dell'adozione del regolamento possono giungere  a  scadenza i componenti dell'attuale collegio di garanzia, determinandone il rischio di impossibilita' di funzionamento;
 Ritenuta  la necessita' di garantire la prosecuzione dell'attivita' del  collegio  nella  sua  attuale  composizione fino alla nomina del nuovo collegio nel rispetto dellemodalita' e dei requisiti introdotti con le norme che andranno in vigore con l'efficacia dei regolamenti;
 Vista  la delibera assunta alla riunione del consiglio del 2 agosto 2006;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 Gli attuali componenti del collegio di garanzia, anche nell'ipotesi di   scadenza   del  mandato  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1,  del provvedimento  ISVAP  n.  1338  dell'11 novembre  1999,  rimangono in carica  fino alla nomina dei nuovi componenti secondo le modalita' ed i  requisiti  di  cui  all'art.  331  del  codice delle assicurazioni private e delle emanande norme di attuazione.
 |  |  |  | Art. 2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel  bollettino  dell'ISVAP  ed avra' efficacia   a   partire   dal   giorno   successivo  a  quello  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 5 settembre 2006
 Il presidente: Giannini
 |  |  |  |  |