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| Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 2 agosto 2006 |  | Aggiornamento  delle  fasce  orarie  con  decorrenza 1° gennaio 2007. (Deliberazione n. 181/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 2 agosto 2006;
 Visti:
 la  direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  26 giugno  2003  (di  seguito:  direttiva 2003/54/CE) relativa a norme  comuni  per  il  mercato  interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE);
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 l'allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/04,  recante  disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007  e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi (di seguito: Testo integrato);
 la  deliberazione dell'Autorita' 5 novembre 2004, n. 196/04 (di seguito: deliberazione n. 196/04), recante avvio del procedimento per la definizione delle fasce orarie per il periodo 2006-2007;
 la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05);
 il  documento  per  la consultazione 30 settembre 2005, recante «Orientamenti  in  materia  di  definizione  delle  fasce  orarie con riferimento  agli  anni  2006  e  2007» (di seguito: documento per la consultazione 30 settembre 2005);
 il  documento  per la consultazione 22 novembre 2005 «Revisione dell'articolazione  per  fasce  orarie  dei  corrispettivi  di alcuni servizi  di pubblica utilita' nel settore elettrico per gli anni 2006 e  2007»  (di  seguito:  documento  per  la consultazione 22 novembre 2005);
 il  documento  per  la  consultazione  3 luglio  2006,  recante «Proposte  in  materia  di  definizione delle fasce orarie per l'anno 2007  e  successivi»  (di  seguito:  documento  per  la consultazione 3 luglio 2006);
 la relazione AIR allegata alla presente deliberazione (allegato A);
 Considerato che:
 la  tabella 1 del Testo integrato stabilisce le fasce orarie su cui  possono  essere  articolati  i corrispettivi dei soli servizi di pubblica  utilita'  oggetto  delle  disposizioni  del  medesimo Testo integrato;
 le  fasce  orarie  di  cui  alla  tabella 1 del Testo integrato devono raggruppare ore sufficientemente omogenee in termini di valore atteso  dell'energia  elettrica  all'ingrosso,  nonche'  rispondere a criteri di semplicita';
 con   deliberazione   n.  196/04,  l'Autorita'  ha  avviato  un procedimento  per la formazione di un provvedimento di aggiornamento, per  il  periodo  2006-2007, delle fasce orarie di cui alla tabella 1 del Testo integrato;
 in  esito  all'attivita'  istruttoria  condotta dalla Direzione energia elettrica dell'Autorita' nell'ambito del mandato conferito ai sensi  della  deliberazione  n.  196/04  e' emerso che la definizione delle  attuali fasce orarie non soddisfa i requisiti di omogeneita' e semplicita';
 in  esito  all'attivita'  istruttoria  condotta dalla Direzione energia  elettrica  dell'Autorita'  ai  sensi  della deliberazione n. 196/04  per  l'anno  2006  sono  stati  emanati  i  documenti  per la consultazione  rispettivamente in data 30 settembre 2005, 22 novembre 2005  ed  e'  stato  organizzato  dalla  Direzione  energia elettrica dell'Autorita'  un focus group con i rappresentanti dei consumatori e delle  imprese  distributrici;  e  che  nell'ambito del focus group i partecipanti  hanno  indicato quale ulteriore requisito la stabilita' nel tempo del sistema delle fasce;
 alla  luce,  tra  l'altro,  delle  osservazioni  inviate  dagli operatori  ai  documenti  per  la  consultazione  30 settembre 2005 e 22 novembre 2005, nonche' degli esiti del focus group, l'Autorita' ha emanato  il  documento  per  la consultazione 3 luglio 2006 nel quale vengono  proposte  delle opzioni di revisione dell'attuale sistema di fasce;
 la quasi totalita' dei soggetti che hanno espresso osservazioni al  documento  di  consultazione  3 luglio 2006 ha manifestato parere positivo  relativamente agli obiettivi di omogeneita', di semplicita' e  di  stabilita'  che  l'Autorita'  intende perseguire attraverso la ridefinizione delle fasce orarie;
 la   quasi   totalita'   degli  operatori  che  hanno  espresso osservazioni  alla  consultazione  del  3 luglio  2006 ha manifestato parere positivo nei riguardi di una revisione del profilo delle fasce orarie  per  l'anno  2007  e  per  gli  anni  successivi purche' tale revisione  sia  effettuata  con  ampio  anticipo  rispetto  alla fine dell'anno  2006,  anche  per  consentire  ai  medesimi  operatori  di adattare  i  propri  sistemi informativi e di organizzare i contratti sulla base del nuovo sistema di fasce;
 le associazioni dei consumatori che hanno espresso osservazioni alla  consultazione  3 luglio  2006  hanno  mostrato  di  avere delle riserve  sull'opportunita'  di  modificare  le fasce orarie prima del recepimento della direttiva 2003/54/CE e della definizione del quadro regolatorio  concernente  la  completa apertura del mercato a tutti i consumatori finali previsto dalla stessa direttiva a decorrere dal 1° luglio 2007;
 dalla  consultazione  del  3 luglio  2006 e' comunque emerso un generale consenso:
 all'utilizzo  della  metodologia  statistica  di  analisi dei cluster  proposta,  in particolare con le modalita' utilizzate per la definizione dell'«opzione 2» sottoposta a consultazione;
 ad una riduzione del numero di fasce orarie;
 ad  una  semplificazione  della  struttura di ciascuna fascia oraria;
 dalla consultazione del 3 luglio 2006 molti soggetti, operatori e  consumatori,  hanno  infine  suggerito  la  necessita', al fine di aumentare  l'omogeneita'  delle  fasce,  di  effettuare  le  seguenti modifiche all'«opzione 2» sottoposta a consultazione:
 previsione  di  raggruppamenti  orari  differenti  tra le ore giornaliere del sabato e le ore della domenica;
 previsione  di  un  raggruppamento differente con riferimento all'ora compresa tra le 7 e le 8 dei giorni feriali e del sabato, con l'inserimento di tale ora nella fascia intermedia;
 previsione  di  un  raggruppamento differente con riferimento all'ora  compresa  tra  le  19  e  le  20  dei  giorni  feriali,  con l'inserimento di tale ora nella fascia intermedia;
 Ritenuto che sia opportuno:
 sostituire  le  fasce  orarie di cui alla tabella 1 del Testo integrato con un sistema di fasce orarie che:
 in  ciascuna  fascia, raggruppi ore sufficientemente omogenee in  termini  di  valore  atteso  di  acquisto  dell'energia elettrica all'ingrosso;
 costituisca  una semplificazione rispetto al sistema di fasce orarie attualmente in vigore, con una riduzione del numero di fasce;
 che la riduzione del numero di fasce orarie rispetto al sistema di  fasce  attualmente  in  vigore  comporti  la  definizione  di tre raggruppamenti  distinti,  in  quanto  un  numero  di fasce inferiore implicherebbe raggruppamenti di ore non sufficientemente omogenee;
 che  le nuove fasce orarie vengano determinate sulla base delle modalita' utilizzate per la definizione dell'«opzione 2» sottoposta a consultazione,   apportando   le   modifiche  di  cui  al  precedente considerato proposte dai soggetti;
 che  la definizione delle fasce orarie sia realizzata con largo anticipo rispetto all'inizio del 2007;
 Delibera:
 
 1.  Di  approvare  l'articolazione  delle fasce orarie secondo lo schema  riportato  nella tabella 1 allegata al presente provvedimento (tabella  1),  di  cui forma parte integrante e sostanziale, la quale sostituisce,  con  decorrenza 1° gennaio 2007, la tabella 1 del Testo integrato.
 2. Di   pubblicare   il  presente  provvedimento  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore dalla  data  della  sua  prima  pubblicazione  e  produca effetti dal 1° gennaio 2007.
 Milano, 2 agosto 2006
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Tabella 1 
 ---->   Vedere Tabella a pag. 48  <----
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->   Vedere Allegato a pag. 49  <----
 
 1. RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI.
 
 Norme comunitarie/internazionali.
 
 Direttiva   96/92/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio concernente   norme   comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia elettrica.
 Direttiva  2003/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio concernente   norme   comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia elettrica  e  che  abroga  la  direttiva  96/92/CE  (di  seguito:  la direttiva). Norme statali.
 
 Legge  14 novembre  1995,  n.  481. Norme per la concorrenza e la regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.  Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
 Decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79.  Attuazione  della direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato interno dell'energia elettrica.
 Legge  23 agosto  2004,  n. 239. Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. Provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
 
 Provvedimenti con rilevanza diretta
 
 Deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 5/04  e allegato A «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, periodo di regolazione 2004-2007» (di seguito: Testo integrato).
 Deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 196/04  «Avvio del procedimento per la definizione delle fasce orarie per il periodo 2006-2007».
 Deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas n. 235/04 «Aggiornamento delle fasce orarie per l'anno 2005».
 Deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas n. 299/05   «Aggiornamento   per  il  trimestre  gennaio-marzo  2006  di componenti e parametri della tariffa elettrica».
 Deliberazione n. 168/03 «Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio  di  dispacciamento  dell'energia  elettrica  sul territorio nazionale  e  per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di  merito  economico,  ai  sensi  degli  articoli 3  e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».
 Documento  per  la  consultazione  «Orientamenti  in  materia  di definizione delle fasce orarie con riferimento agli anni 2006 e 2007» emanato   il   30 settembre   2005  (di  seguito:  documento  per  la consultazione 30 settembre 2005).
 Documento  per la consultazione «Revisione dell'articolazione per fasce orarie dei corrispettivi di alcuni servizi di pubblica utilita' nel  settore  elettrico  per  gli  anni  2006  e  2007»,  emanato  il 22 novembre   2005   (di  seguito:  documento  per  la  consultazione 22 novembre 2005).
 Documento per la consultazione 3 luglio 2006 recante «Proposte in materia   di  definizione  delle  fasce  orarie  per  l'anno  2007  e successivi»  (di  seguito:  documento  per  la consultazione 3 luglio 2006).
 Provvedimenti di rilevanza indiretta
 
 Deliberazione  dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05 «Avvio della  sperimentazione  triennale  della  metodologia  di  analisi di impatto   della  regolazione  -  AIR,  nell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas». Altri atti normativi.
 
 Provvedimento CIP 95/90. 2. AMBITO DELL'INTERVENTO.
 
 Relativamente   all'ambito   di  applicazione,  il  provvedimento oggetto  della  presente  relazione di analisi di impatto regolatorio (di  seguito:  il  provvedimento)  definisce le fasce orarie relative alle  attivita'  di  vendita  e  di  distribuzione  per l'anno 2007 e successivi.
 Il  provvedimento  si rivolge in via principale a tutti i clienti finali,  alle  imprese  distributrici  ed  agli altri soggetti attivi nell'attivita' di vendita.
 La  modifica  delle  fasce orarie ha effetti sulla determinazione del  prezzo  di  cessione  che  le  imprese distributrici pagano alla societa'  Acquirente  unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) per la  copertura  dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata  al  mercato  vincolato  (di  seguito: prezzo di cessione). L'Acquirente   unico   e   le  imprese  distributrici  sono,  quindi, direttamente interessate al provvedimento.
 La  modifica  del  sistema di fasce orarie ha anche impatto sulla componente della tariffa di vendita del mercato vincolato a copertura dei  costi  di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato  vincolato.  Il provvedimento ha pertanto impatto diretto sui clienti finali del mercato vincolato.
 Esso  ha  altresi' ricadute sui clienti finali del mercato libero nella  misura  in  cui  le  tariffe  applicate ai clienti del mercato vincolato   sono  utilizzate  da  grossisti  come  riferimento  nella formulazione delle offerte commerciali per i clienti idonei.
 Con  riferimento  al  servizio  di distribuzione, la modifica del sistema   di   fasce  orarie,  a  parita'  di  componenti  tariffarie utilizzate  per  la verifica del vincolo V1, ha impatto diretto sulla definizione   delle   opzioni   tariffarie  multiorarie.  I  soggetti interessati  alla modifica delle fasce relativamente all'attivita' di distribuzione   sono,  quindi,  tutti  i  clienti  finali  dotati  di misuratore  orario  o di un misuratore in grado di rilevare l'energia elettrica  per  raggruppamenti  di ore, le imprese distributrici e le imprese che svolgono l'attivita' di vendita. 3. RAGIONI DI OPPORTUNITA' DELL'INTERVENTO.
 
 Servizio di vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato.
 
 Contesto  normativo  attuale  del  servizio di vendita ai clienti del
 mercato vincolato
 
 Nell'attuale  quadro  regolatorio  dell'attivita'  di vendita, le fasce   orarie  sono  rilevanti  ai  fini  della  determinazione  dei corrispettivi  per  la  vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato. In particolare, le fasce orarie intervengono nella determinazione  sia  dei  prezzi  di  cessione che l'Acquirente unico applica  alle  imprese  distributrici  per  la  cessione  di  energia elettrica   destinata   ai   clienti   del   mercato  vincolato,  sia dell'elemento  PC  della componente CCA, di cui all'art. 23 del Testo integrato, con il quale i costi sostenuti dalle imprese distributrici per  l'approvvigionamento  dell'energia  elettrica sono trasferiti ai clienti del mercato vincolato.
 L'elemento PC e' definito su base trimestrale secondo metodologie diverse  a  seconda del tipo di misuratore di cui il cliente dispone. La  definizione  delle  ore  comprese  in  ciascuna  fascia oraria e' tuttavia    rilevante,   seppure   in   maniera   diversa,   per   la quantificazione dell'elemento PC per tutti i clienti.
 Per  i  clienti  dotati  di  misuratore  orario  o  dotati  di un misuratore  in  grado  di  rilevare  il  consumo  per  gruppi  di ore separatamente (multiorari), in ciascun trimestre, per ciascuna fascia oraria,  l'elemento  PC  viene  calcolato  come media trimestrale dei prezzi  di  cessione  attesi  nei  mesi  del trimestre. Tale media e' ponderata   sulla  base  di  un  profilo  convenzionale  di  prelievo attribuito   ai   medesimi  clienti.  Conseguentemente,  un'eventuale modifica delle fasce orarie per questi clienti avrebbe un impatto sul valore   dell'elemento   PC   in   ciascuna   fascia  oraria  poiche' modificherebbe la media ponderata dei prezzi di cessione.
 Per i clienti non dotati di misuratore orario (clienti monorari), in   ciascun  trimestre,  l'elemento  PC  rappresenta,  per  ciascuna tipologia  contrattuale,  la media annua dei prezzi di cessione. Tale media  e'  ponderata  in base ad un profilo convenzionale di prelievo attribuito   ai   clienti  della  tipologia.  I  prezzi  di  cessione utilizzati  sono  quelli  effettivi,  se  disponibili  alla  data  di aggiornamento,   e,   qualora   non   disponibili,   quelli   stimati dall'Autorita'  sulla base delle informazioni fornite dall'Acquirente unico.  Un'eventuale  modifica delle fasce orarie, quindi, avrebbe un impatto anche sul valore dell'elemento PC dei clienti con tariffa non differenziata  temporalmente,  perche' comporterebbe una modifica dei valori,  sia effettivi che stimati, dei prezzi di cessione utilizzati per il calcolo della media.
 Contesto normativo: impatto della direttiva
 
 L'analisi  della metodologia di determinazione delle fasce orarie per   gli   anni   successivi   al   2006   deve   essere  inquadrata nell'evoluzione  del  quadro regolatorio dell'attivita' di vendita al dettaglio;  attivita' per la quale l'art. 21 della direttiva e l'art. 30  della  legge  n.  239  del  23 agosto  2004 prevedono la completa apertura  a partire dal luglio 2007. E', quindi, opportuno chiarire a quale  funzione le fasce orarie potrebbero assolvere in un mercato in cui  tutti  i  clienti  saranno  idonei,  ovvero liberi di acquistare energia elettrica da un fornitore di propria scelta.
 Al  riguardo  si rileva che l'art. 3 della direttiva prevede, tra l'altro,  che  gli  Stati membri provvedano affinche' tutti i clienti civili  e,  a  discrezione  del  legislatore  nazionale,  le  piccole imprese(1),  «usufruiscano  nel  rispettivo  territorio  del servizio universale, ovvero del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualita' specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili  e  trasparenti»  (di  seguito:  servizio  di  vendita di maggior tutela).
 L'assetto  prescelto  del servizio di vendita di maggior tutela e l'estensione  dell'ambito  dei  clienti  finali  ammessi al regime di tutela sara' definito dalla legge di recepimento della direttiva che, allo  stato,  ha  appena iniziato il suo iter parlamentare sulla base del  disegno  di legge recentemente proposto dal Governo. E' tuttavia probabile che la dimensione di tale ambito sia non trascurabile e che includa anche punti di prelievo trattati su base oraria.
 L'applicazione   di   detta  previsione  e,  in  particolare,  il riferimento   a   «prezzi   ragionevoli»   suggerisce  che  i  prezzi applicabili  nell'ambito  del  servizio  di vendita di maggior tutela formino l'oggetto di una specifica attivita' regolatoria.
 In particolare, nella regolamentazione del servizio di vendita di maggior    tutela,    si    possono   identificare   due   attivita': l'approvvigionamento  nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica destinata  ai clienti finali ammessi al regime di tutela (di seguito: clienti  tutelati)  e  la  commercializzazione  al  dettaglio di tale energia(2).  I  venditori  del  servizio di vendita di maggior tutela potrebbero,  in  funzione  del  tipo  di  regolamentazione  adottato, svolgere  l'attivita'  di  approvvigionamento  dell'energia elettrica senza sostenere alcun rischio mercato (rischio di prezzo e rischio di volume)(3),  acquistando  l'energia  elettrica  all'ingrosso da uno o piu'   soggetti   terzi  che  erogherebbero  uno  specifico  servizio compravendita  all'ingrosso.  In  alternativa,  gli  stessi venditori potrebbero  approvvigionarsi  liberamente nel mercato all'ingrosso ed assumendone i relativi rischi.
 La  funzione  delle  fasce  orarie  nel  nuovo  contesto  dipende principalmente dai seguenti due aspetti:
 a) dal   modello   di   regolazione  adottato  con  riferimento all'attivita'   di   approvvigionamento   all'ingrosso   dell'energia elettrica destinata ai clienti tutelati;
 b) dalla dimensione dell'ambito di tutela.
 Con riferimento al primo aspetto, la rilevanza delle fasce orarie ha   effetto   esclusivamente   con   riferimento   all'attivita'  di approvvigionamento  in  quanto  i  costi  relativi  all'attivita'  di commercializzazione non dipendono dal profilo di consumo dei clienti. In  tale  ambito  appare  inoltre importante l'assetto di regolazione delineato:  nei  casi  in  cui  il  modello  fosse  incentivante e il soggetto (o i soggetti) responsabile della compravendita all'ingrosso fossero  esposti  al  rischio  mercato,  le  fasce  orarie potrebbero contribuire  a  ridurre  il  rischio di mercato (ed in particolare il rischio  volume)  sopportato  dai venditori. Qualunque sia il modello delineato,  comunque,  le  fasce orarie continuerebbero a svolgere la medesima  funzione oggi richiesta per la determinazione delle tariffe del  mercato vincolato, anche se con esclusivo riferimento ai clienti tutelati. Si applicano, quindi, le riflessioni svolte e le criticita' sollevate nel presente documento con riferimento a tale contesto.
 Con  riferimento  al secondo aspetto, una corretta determinazione delle  fasce  orarie  avra'  particolare  rilievo  con riferimento ai clienti  tutelati  i  cui  consumi siano trattati su base oraria. Per tali  clienti  infatti l'articolazione temporale dei corrispettivi ha finalita'  non  solo  di corretta attribuzione dei costi, ma anche di trasmissione  di  un  corretto  segnale  di prezzo, ai fini sia delle scelte di consumo che di permanenza nel regime di tutela.
 Motivazioni economiche e sociali
 
 L'utilizzo delle fasce orarie ha lo scopo di:
 attribuire ai clienti i costi da questi provocati;
 assicurare   la   corretta  remunerazione  degli  esercenti  il servizio;
 incentivare   i   clienti   ad   un  comportamento  efficiente, attraverso  la  definizione  di  segnali  di prezzo che riflettano il costo marginale atteso che il loro comportamento induce nel sistema.
 L'Autorita'  ha  messo  in  luce  nei precedenti documenti per la consultazione  l'inadeguatezza  delle  fasce  attuali  nel perseguire questi  obiettivi  generali  di  regolazione  tariffaria.  Si notava, infatti,  nel  primo documento per la consultazione(4) che le attuali fasce  raggruppano  ore con valori dell'energia all'ingrosso tra loro anche sensibilmente diversi. La disomogeneita' appare particolarmente marcata per la fascia F4.
 
 (1) La  direttiva  specifica al comma 3 dell'art. 3 che
 le piccole imprese sono le imprese aventi meno di cinquanta
 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non
 superiore a 10 milioni di euro.
 (2) La  commercializzazione  di  energia  elettrica  al
 dettaglio  comprende  le attivita' connesse con la consegna
 finale  dell'energia  elettrica al cliente, nelle quantita'
 da  questo  richieste  in  ciascun  periodo rilevante, alle
 condizioni previste nel contratto di vendita. A tal fine il
 venditore  al dettaglio svolge le attivita' di approccio al
 cliente e sostiene gli eventuali rischi di controparte.
 (3) Il   rischio  di  prezzo  e'  il  rischio  connesso
 all'incertezza  sulla  differenza  tra  i  corrispettivi di
 vendita  dell'energia  elettrica  e  i costi sopportati dal
 venditore per il relativo acquisto. Il rischio di volume e'
 il  rischio  connesso  all'incertezza  sulla  quantita'  di
 energia elettrica venduta al cliente finale, sia in termini
 di  quantita' complessiva che in termini di profilo. Questo
 rischio  trae  la  sua  origine dall'elevata volatilita' ed
 imprevedibilita'  del  valore  dell'energia  elettrica  nel
 tempo  e  dal fatto che i contratti di vendita al dettaglio
 hanno  tipicamente  natura di opzioni: il cliente finale ha
 cioe'  diritto a prelevare l'energia elettrica in quantita'
 e con un profilo non noto ex-ante al venditore.
 (4) «Orientamenti in materia di definizione delle fasce
 orarie con riferimento agli anni 2006 e 2007», pagina 7.
 
 La  disomogeneita'  del  prezzo nelle ore assegnate ad una stessa fascia  oraria  genera  inefficienze e distorsioni che, seppur simili nella  sostanza,  assumono  rilevanza  diversa  a seconda del tipo di misuratore e del regime tariffario dei clienti. E' opportuno, quindi, illustrare  separatamente  gli effetti della non corretta definizione degli  attuali  raggruppamenti  orari per tre categorie di clienti: i clienti  dotati  di misuratore orario, i clienti dotati di misuratore non  atto  a  rilevare  il  consumo  separatamente per ogni ora o per gruppi  di ore ed i clienti dotati di misuratore in grado di rilevare separatamente il consumo per gruppi di ore.
 Con  riferimento  ai  clienti  dotati  di  misuratore  orario, la disomogeneita'  dei  prezzi  all'ingrosso  nelle ore assegnate ad una stessa fascia ha i seguenti effetti negativi:
 a) inefficienza    allocativa   causata   dal   fatto   che   i corrispettivi per fascia non riflettono i costi attesi del servizio;
 b) disallineamento  tra  il  corrispettivo  applicato a ciascun cliente  nelle  ore  appartenenti  ad  una  stessa  fascia ed i costi causati  dallo  stesso;  questo  disallineamento  da' luogo a sussidi incrociati  tra  clienti  aventi profili di consumo diversi nelle ore appartenenti ad una stessa fascia;
 c) amplificazione  delle differenze tra i corrispettivi versati all'Acquirente  unico  dalle imprese distributrici ed i corrispettivi versati a queste ultime dai clienti finali del mercato vincolato.
 Per   quanto  attiene  alla  distorsione  di  cui  al  precedente punto b), si deve considerare che la corrispondenza tra corrispettivi e costi causati risponde non solo ad esigenze di equita', ma consente anche  di  minimizzare le distorsioni nella scelta del cliente finale di  passare  dal  mercato  vincolato  al  mercato  libero. Come sopra accennato,  la  disomogeneita'  dei  prezzi  all'ingrosso  nelle  ore associate  ad  una  stessa fascia, infatti, genera sussidi incrociati tra clienti caratterizzati da un diverso profilo di consumo nelle ore appartenenti  ad  una  stessa  fascia.  I  clienti  idonei  dotati di misuratore  orario e consapevoli del proprio profilo di consumo hanno la  possibilita'  di confrontare il prezzo medio per fascia applicato loro nel mercato vincolato con il prezzo, maggiormente corrispondente al  proprio  profilo  di  consumo,  che  potrebbero avere sul mercato libero.  Sulla  base  di  tale  confronto, alcuni clienti, troveranno conveniente  rimanere  nel  mercato  vincolato. Per altri clienti, al contrario,  sarebbe  piu' conveniente lasciare il mercato vincolato e pagare,  sul  mercato  libero,  un prezzo maggiormente rispondente ai costi  generati.  La  presenza  di  sussidi  incrociati  e' motivata, quindi,  innanzitutto,  dal fatto che la scelta del fornitore non sia ancora  disponibile  per  tutti clienti. Tuttavia, sussidi incrociati tra  clienti  caratterizzati  da  profili  di consumo diversi possono persistere  anche  con  l'apertura  della  vendita  a tutti i clienti finali.  Scarsa  concorrenza  nella  vendita  o  la  percezione che i vantaggi  del  passaggio ad un nuovo fornitore non compensino i costi connessi  a tale cambio, possono consentire la persistenza di sussidi tra  consumatori.  Si  ritiene pertanto, che, per evitare distorsioni nella  scelta  tra mercato libero e vincolato ora, e, in prospettiva, nella scelta tra venditore di ultima istanza e fornitori alternativi, sia  opportuno  definire  un sistema di fasce orarie che raggruppi in ciascuna  fascia  ore  sufficientemente omogenee in termini di valore dell'energia elettrica all'ingrosso.
 In  generale,  e'  necessario  osservare come le fasce orarie nel servizio  di  vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato debbano  essere caratterizzate da un grado di omogeneita', in termini di  valore  atteso  dell'energia  elettrica all'ingrosso nelle ore in queste  contenute,  molto maggiore di quanto non sia richiesto per le strutture  di  prezzo  previste  nelle offerte al mercato libero. Nel mercato  libero,  infatti,  il fornitore e' in grado di differenziare tra  i  diversi  clienti i corrispettivi previsti per ciascuna fascia oraria  contrattuale  per  tenere  conto,  tra l'altro, delle diverse distribuzioni attese dei consumi tra le ore di ciascuna fascia oraria nonche' della variabilita' della distribuzione stessa. L'applicazione di  corrispettivi  differenziati  che riflettano i costi generati dai clienti  con  profilo di consumo diverso non e' viceversa disponibile nel  mercato  vincolato,  dal  momento  che  le  componenti CCA per i clienti  dotati  di  misuratore  orario  sono  le medesime - al netto dell'effetto  delle  perdite - per tutti i clienti, indipendentemente dalla  distribuzione  dei  consumi del cliente tra le ore di ciascuna fascia oraria trimestrale.
 Le  distorsioni di cui al sopraccitato punto c), saranno discusse nel successivo paragrafo relativo ai corrispettivi per la cessione di energia  elettrica  alle  imprese  distributrice  per  la  vendita ai clienti del mercato vincolato.
 Con  riferimento  ai  clienti  dotati  di  misuratore  non atto a rilevare  il  consumo in ogni ora o gruppi di ore (clienti monorari), sebbene  le  finalita' che si vogliono perseguire attraverso le fasce orarie siano le stesse che per i clienti dotati di misuratore orario, l'efficacia  di  una  corretta  definizione  delle  fasce  orarie, e, dunque,  la  loro  rilevanza  per il perseguimento di tali obiettivi, appare  limitata.  Di  conseguenza,  anche  le  distorsioni derivanti dall'avere  fasce  orarie  non  omogenee, in termini di valore atteso dell'energia  elettrica  all'ingrosso  nelle ore in queste contenute, sono meno significative.
 Nel  caso di clienti monorari, l'effetto in termini di efficienza allocativa  stimolato  dal  segnale  di  prezzo  e', per vari motivi, minore  che  per  i  clienti  multiorari. Innanzitutto si rileva che, poiche'  il  legame  tra  energia  consumata  in  ogni  ora  e prezzo corrisposto  e', nel caso dei clienti monorari, indiretto, essi hanno un  basso  incentivo  a  modificare il proprio profilo di consumo per tenere  conto  del  costo  causato  dal  proprio prelievo. Il cliente monorario, infatti, non trae un beneficio diretto da un comportamento maggiormente  virtuoso.  Il  calcolo  della  tariffa monoraria e', di fatti,  basato,  per  ogni  tipologia  contrattuale,  sul  profilo di consumo  standard  attribuito, sulla base di procedure statistiche, a ciascuna  tipologia  contrattuale.  La  consapevolezza,  da  parte di ciascun  cliente, che un eventuale cambiamento del proprio profilo di consumo  avrebbe  un impatto marginale sul profilo della tipologia di appartenenza  e, in ultimo, sul prezzo pagato, genera un incentivo al free-riding.  In  altri  termini,  anche  in presenza di fasce orarie corrette,  il  comportamento  del  cliente  monorario potrebbe essere sub-ottimale dal punto di vista del sistema in quanto le decisioni di consumo   del   medesimo   cliente   non   tengono  pienamente  conto dell'esternalita'  positiva  che  il  proprio  comportamento virtuoso avrebbe sulla tipologia contrattuale di appartenenza.
 Cosi'  come  osservato per i clienti dotati di misuratore orario, nel caso dei clienti monorari, fasce orarie omogenee contribuirebbero a  ridurre la distorsione nella scelta tra mercato libero e vincolato causata  da  corrispettivi  che non riflettono i costi generati e che permettono  sussidi  incrociati tra clienti caratterizzati da profili di  consumo  diversi  in  ore  appartenenti  ad  una  stessa  fascia. Tuttavia, nel caso di questi clienti, intervengono altre distorsioni, tra  cui  quelle  legate ad errori di stima del consumo, che alterano gli incentivi nella scelta tra mercato libero e vincolato. Ai clienti non  trattati  su base oraria, infatti, viene attribuito, ai fini del calcolo  della  quantita'  di energia elettrica che il fornitore deve approvvigionare  per  servire  tale  cliente,  il  profilo risultante dall'applicazione   della   disciplina   del  load-profiling.  Questa disciplina  prevede che a tutti i clienti finali liberi non dotati di misuratore  orario  sia  attribuito  il  medesimo profilo di prelievo corrispondente   al   profilo   di   prelievo   dell'area  cui  fanno riferimento,  al  netto  dei  prelievi  riferiti a clienti dotati del misuratore  orario.  I  corrispettivi di vendita al mercato vincolato sono  invece definiti per tipologia sulla base di profili standard di prelievo  definiti  con  procedure  statistiche.  In  particolare,  i corrispettivi  di  vendita  dei  clienti  monorari sono calcolate con riferimento  al  costo sostenuto dall'Acquirente unico per fornire un cliente  il  cui  profilo corrisponde a quello standard di tipologia. Pertanto,  il corrispettivo di vendita pagato da un cliente monorario puo' essere non rispondente ai costi causati da quel cliente non solo per la distorsione dovuta alla disomogeneita' interna delle fasce, ma anche per effetto della metodologia utilizzata per l'attribuzione del consumo a tali clienti.
 Anche con riferimento ai clienti finali dotati di misuratore atto a  rilevare  il consumo separatamente per gruppi di ore, fasce orarie omogenee  in  termini  di  valore dell'energia elettrica all'ingrosso contribuiscono  ad  incrementare l'efficienza allocativa del sistema. Tuttavia,  e' opportuno osservare che, analogamente a quanto rilevato per  i clienti monorari, l'introduzione di un sistema di fasce orarie che  raggruppi  ore  omogenee  potrebbe  non  essere  sufficiente  ad eliminare  la presenza di distorsioni nella scelta tra mercato libero e  vincolato. Si rileva, inoltre, che il trasmettere a clienti dotati di  misuratore  per  fasce  un  segnale  di  prezzo  che  stimoli  un comportamento efficiente comporta un costo che grava sull'insieme dei clienti  vincolati.  Infatti,  poiche'  tutti i clienti non dotati di misuratore   orario   sono   trattati  dal  sistema  sulla  base  del load-profiling, il profilo di prelievo ad essi attribuito non dipende dal  loro comportamento effettivo. Ne consegue che i corrispettivi di vendita  non  necessariamente  rifletteranno  i  costi effettivamente generati  da  questi clienti, ma piuttosto i costi ad essi attribuiti convenzionalmente.  Cio'  da  un  lato  genera  una distorsione nella scelta  tra  mercato libero e vincolato, dall'altro rende sostenibile un'articolazione  temporale  dei  corrispettivi  per  questi  clienti allineati  al  valore atteso dell'energia elettrica in ciascun gruppo di   ore  solo  a  condizione  che  sia  previsto  un  meccanismo  di perequazione.
 Nell'attuale   quadro  normativo,  in  sintesi,  l'intervento  di regolazione  oggetto  del  presente documento per la consultazione e' motivato  dal  fatto  che le fasce attuali non sembrano rappresentare correttamente  la  distribuzione  nel  tempo  del valore dell'energia elettrica   all'ingrosso.   Tale   circostanza   induce  nel  sistema inefficienze  e  distorsioni  che  un  intervento  di  regolazione di revisione  delle  fasce  potrebbe  eliminare  per i clienti dotati di misuratore  orario  e  attenuare nel caso di clienti non dotati di un tale misuratore.
 Si  ritiene,  inoltre,  che  la  corretta definizione delle fasce possa  essere  importante  anche  in  prospettiva, nel nuovo contesto delineato dalla direttiva. Con l'apertura del mercato della vendita a tutti  i clienti finali, infatti, la corretta definizione delle fasce orarie consentirebbe di ridurre il rischio, assunto dall'esercente il servizio  di  vendita  di  maggior tutela, di divergenza tra i prezzi applicati    ai   clienti   finali   ed   i   costi   sostenuti   per l'approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso.
 Se, infatti, la normativa prevedesse la regolazione del prezzo di tale  servizio  come  fissazione  del  prezzo  medio massimo, sarebbe opportuno  lasciare  all'esercente  tale  servizio la possibilita' di articolare  i  corrispettivi  per  fasce orarie, pur nel rispetto del vincolo   sul  prezzo  medio.  In  tale  contesto,  la  non  corretta determinazione  delle fasce orarie aumenterebbe, per il venditore del servizio  di vendita di maggior tutela, il rischio che il profilo dei consumi dei clienti serviti, nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria,  fosse  diverso da quello atteso. La fonte di un tale rischio e'  riconducibile  al  fatto  che  ad  una  variazione  dei  costi di approvvigionamento  non corrisponderebbe alcuna variazione del prezzo medio massimo applicabile.
 Si noti che la corretta definizione delle fasce sarebbe rilevante anche  qualora  la  regolazione del prezzo del servizio di vendita di maggior  tutela  comprendesse  la  fissazione,  per via amministrata, della  struttura per fasce orarie dei prezzi. In questo secondo caso, infatti,  fasce  orarie  disomogenee  esporrebbero  il  venditore  al rischio   che   l'articolazione   dei   prezzi  determinata  per  via amministrata  non rappresenti correttamente la struttura dei costi di approvvigionamento attesa dagli operatori.
 In  conclusione, quindi, si ritiene che, anche con l'apertura del mercato  libero  a tutti i clienti finali, la correttezza delle fasce orarie potra' costituire un elemento di riferimento della regolazione del  prezzo del servizio di vendita di maggior tutela. Qualsiasi sia, infatti,  il  tipo  di approccio che verra' scelto per la regolazione del   prezzo  di  tale  servizio,  si  rileva  che  la  non  corretta determinazione  delle  fasce orarie si tradurrebbe in maggiori rischi per  l'esercente  il  servizio,  e, in ultima analisi in un prezzo di tutela piu' elevato. Servizio di vendita dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato.
 
 Contesto normativo
 
 Il   servizio   di  approvvigionamento  all'ingrosso  di  energia elettrica  per  le quantita' destinate al mercato vincolato e' svolto dall'Acquirente  unico,  che  recupera  i  costi  sostenuti  per tale attivita'  attraverso  il  prezzo  di  cessione  corrispostogli dalle imprese  distributrici.  La regolamentazione dei corrispettivi per la cessione  di energia dall'Acquirente unico alle imprese distributrici prevede  che  ciascuna  impresa  distributrice,  per  la quantita' di energia  elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti dalla  medesima,  sia  tenuta a pagare il prezzo di cessione definito all'art. 30 del Testo integrato.
 Il  prezzo  di  cessione  e'  articolato  per  fasce orarie ed e' costituito da tre elementi:
 a) la  componente  di  prezzo  a  copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente  unico  per  l'acquisto  dell'energia elettrica e dei costi sostenuti per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto;
 b) la  componente  di  prezzo  a  copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualita' di utente del dispacciamento per il mercato vincolato;
 c) la   componente   di   prezzo   a  copertura  dei  costi  di funzionamento dell'Acquirente unico.
 La  componente  di  prezzo a copertura dei costi di funzionamento non  e'  differenziata  per  fascia  oraria.  Le componenti di cui ai punti a)   e b)   sono   determinate   al  termine  di  ciascun  mese dall'Acquirente  unico  sulla  base  dei  costi  sostenuti  nel  mese precedente.  In  particolare,  la  componente  di  cui al punto a) e' articolata  per  fasce  orarie  ed e' determinata per ciascuna fascia oraria  come pari alla media ponderata per le rispettive quantita' di energia  elettrica  dei costi unitari sostenuti nelle ore comprese in detta fascia oraria per:
 a) l'acquisto  dell'energia  elettrica  nel  mercato del giorno prima;
 b) l'acquisto  dell'energia  elettrica  attraverso contratti di compravendita  di  energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (bilaterali fisici);
 c) la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia  elettrica,  attraverso  contratti differenziali o altre tipologie   di   contratto   a  copertura  del  rischio  legato  alla variabilita' del prezzo.
 Il  Testo  integrato stabilisce che l'attribuzione a ciascuna ora e,   in  ultimo,  alle  fasce  orarie  dei  costi  unitari  sostenuti dall'Acquirente  unico  nelle  ore comprese in ciascuna fascia oraria per   l'acquisto   dell'energia   elettrica  attraverso  i  contratti bilaterali  fisici  e  per i contratti differenziali per la copertura dei   rischi   connessi   all'oscillazione  dei  prezzi  dell'energia elettrica  avvenga  sulla  base  dell'andamento  dei prezzi orari del mercato del giorno prima.
 Motivazioni economiche e sociali
 
 Con  riferimento  particolare al servizio di vendita dell'energia elettrica  alle  imprese  distributrici per la vendita ai clienti del mercato  vincolato,  cosi' come per il servizio di vendita ai clienti finali, l'inadeguatezza delle attuali fasce orarie nell'aggregare ore omogenee  in  termini  di  valore dell'energia elettrica all'ingrosso genera  inefficienze  e  distorsioni  che  un  eventuale modifica del sistema  di  fasce  orarie contribuirebbe ad eliminare o quantomeno a ridurre.  In  particolare,  fasce  orarie  che  non  raggruppano  ore omogenee  in  termini  di  valore dell'energia elettrica all'ingrosso contribuiscono:
 a) a  generare inefficienza allocativa nel sistema in quanto il segnale   di  prezzo  trasmesso  all'insieme  del  mercato  vincolato attraverso  il  prezzo  di  cessione non riflette il costi sopportati dall'Acquirente  unico  al  variare della distribuzione temporale dei consumi del mercato vincolato;
 b) ad  amplificare  gli scostamenti tra i costi sostenuti dalle imprese   distributrici   per   l'acquisto   di   energia   elettrica dall'Acquirente  unico  ed  il  ricavo  previsto  per  il servizio di vendita ai clienti finali del mercato vincolato.
 Per  quanto attiene al punto a) si rileva che una revisione delle fasce  orarie potrebbe migliorare l'efficienza del prezzo di cessione nel  segnalare  il  valore  per  il complesso dei clienti del mercato vincolato di una variazione dei consumi in ciascuna fascia. Tuttavia, e'  opportuno  tenere presente che la regolazione attuale prevede che le  imprese  distributrici si limitino a trasferire ai clienti finali del   mercato  vincolato  i  costi  di  approvvigionamento  sostenuti dall'Acquirente unico. In altri termini, le medesime imprese non sono responsabilizzate  rispetto tale voce di costo in quanto non traggono beneficio  da  eventuali  incrementi  di efficienza nel comportamento dell'insieme  dei  clienti  del  mercato  vincolato.  Ne consegue che l'efficacia   del   prezzo  di  cessione  quale  segnale  del  valore dell'energia  elettrica prelevata e' di per se' piccola. Tale segnale di  prezzo,  infatti, e' efficace nella misura in cui e' recepito nel corrispondente  corrispettivo applicato ai clienti finali del mercato vincolato.
 Il   punto b)   rileva  che  fasce  orarie  che  raggruppano  ore sensibilmente  diverse  in  termini  di  valore  atteso  dell'energia elettrica   all'ingrosso  aumentano  la  necessita'  di  ricorrere  a meccanismi di perequazione tra le imprese distributrici. Il prezzo di cessione  articolato  per  fascia  pagato dalle imprese distributrici riflette  il  costo  medio  effettivo di approvvigionamento sostenuto dall'Acquirente  unico  nelle  ore  appartenenti  a  ciascuna fascia. L'elemento  PC  della componente CCA applicata ai clienti del mercato vincolato,    invece,    e'   determinata   ex-ante   trimestralmente dall'Autorita'  e  riflette  i  costi  di  approvvigionamento attesi. Questa  differenza  tra  come viene calcolato il prezzo di cessione e come  viene aggiornato l'elemento PC della componente del servizio di vendita per i clienti del mercato vincolato ha un impatto sul rischio volume  in  capo all'impresa distributrice. Se, infatti, la quantita' effettivamente  prelevata  relativamente a ciascuna fascia e' diversa da  quella  attesa,  il  prezzo  medio  atteso  per  detta  fascia si discostera'  da  quello  effettivo.  Tale errore sara' tanto maggiore quanto piu' le ore nella fascia sono disomogenee in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso.
 Va  tuttavia  rilevato  che  gli  scostamenti tra incassi e spese delle imprese distributrici per il servizio di vendita ai clienti del mercato  vincolato possono essere contenuti ma non eliminati, a causa di diversi fattori tra cui:
 a) la possibilita' di commettere errori nella stima dei profili di consumo attesi di ciascuna tipologia contrattuale;
 b) il   vincolo   di   uniformita'  tariffaria  sul  territorio nazionale,   che   impone   di   utilizzare   anche   ai  fini  delle determinazioni  dei  corrispettivi  di  vendita un profilo di consumo unico  per tutti i clienti appartenenti ad una tipologia, senza poter tener  conto  di  eventuali differenze geografiche nell'articolazione dei prelievi;
 c) la   possibilita'   di   commettere   errori   nella   stima dell'andamento  dei  prezzi  nel mercato del giorno prima, ovvero dei prezzi  utilizzati nell'aggiornamento tariffario dei corrispettivi di vendita per il mercato vincolato;
 d) la  differenza  tra  il  profilo  di  consumo  attribuito ai clienti del mercato vincolato monorari utilizzato ai fini del calcolo degli esborsi pagati dalle imprese distributrici all'Acquirente unico ed il profilo sulla base del quale sono calcolati i corrispettivi per il servizio di vendita di detti clienti.
 Con  riferimento  al punto d) si ricorda che, ai fini del calcolo degli esborsi dovuti dall'impresa distributrice all'Acquirente unico, le  quantita'  prelevate  dai  clienti  del  mercato  vincolato  sono calcolate  attribuendo  ai  clienti  monorari  il  profilo di consumo previsto  dal  regime  del  load-profiling.  Gli incassi dell'impresa distributrice,  invece,  dipendono,  per  i  clienti  non  dotati  di misuratore  orario,  dal  profilo  medio  atteso,  differenziato  per tipologia,  sulla base del quale sono calcolate le componenti CCA dei clienti  monorari.  Vi  e',  quindi,  uno  scostamento tra incassi ed esborsi  dell'impresa distributrice dovuto al fatto che il profilo di consumo  attribuito  dal  sistema  ai  clienti  del mercato vincolato sottesi ad un'area di riferimento su cui viene determinato il profilo attribuito  dal regime del load-profiling potrebbe essere diverso dal profilo di consumo medio atteso dell'insieme dei medesimi clienti che risulta  dalla  media  ponderata  dei profili di consumo attesi delle diverse  tipologie. L'entita' di tale distorsione dipende dai consumi e  dalla  tipologia  dei  clienti  trattati con il load-profiling che nella medesima area di riferimento sono riforniti sul mercato libero. Servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali.
 
 Contesto normativo
 
 La   regolamentazione   dei  corrispettivi  per  il  servizio  di distribuzione   dell'energia   elettrica   ai   clienti   finali   e' disciplinato   dalla  sezione  2  del  Testo  integrato.  Le  opzioni tariffarie  base per il servizio di distribuzione sono proposte dalle imprese  distributrici nel rispetto dei vincoli di ricavo determinati dall'Autorita'. In particolare:
 a) il vincolo V1, di cui all'art. 8 del Testo integrato, limita i  ricavi totali dell'impresa distributrice per l'insieme dei clienti appartenenti a ciascuna tipologia contrattuale;
 b) il  vincolo  V2,  di  cui  all'art.  10 del Testo integrato, limita la tariffa applicabile a ciascun singolo cliente.
 I  ricavi  ammessi  dai due vincoli V1 e V2 sono determinati, per ciascuna  tipologia  contrattuale, sulla base dell'opzione tariffaria TV1  e  della  tariffa  TV2,  la  cui struttura e' definita dal Testo integrato. I corrispettivi relativi all'opzione tariffaria TV1 e alla tariffa  TV2 devono essere resi noti alle imprese distributrici entro il 31 luglio, con anticipo adeguato per consentire a questi ultimi di proporre  delle opzioni tariffarie coerenti con i vincoli. Il termine per  la presentazione delle opzioni tariffarie da parte delle imprese distributrici  e'  il 15 ottobre, in modo da consentire all'Autorita' le   necessarie  verifiche  e  l'emanazione  della  deliberazione  di approvazione entro fine anno.
 Nell'attuale contesto normativo, in sintesi, le fasce orarie sono utilizzate   per   determinare   il   ricavo  massimo  che  l'impresa distributrice  puo'  ottenere  da  ciascuna tipologia contrattuale. I costi  delle  porzioni  di  rete  condivise da piu' tipologie(5) sono infatti   ripartiti   tra   queste   tipologie   sulla   base   della distribuzione,  tra  le  fasce  orarie, del consumo storico tipico di ciascuna  tipologia(6). Ne consegue che un'eventuale variazione delle fasce  orarie  debba essere effettuata tenendo conto dell'esigenza di mantenere invariato il ricavo tariffario delle imprese distributrici. Tuttavia  si  ritiene  che  una modifica delle fasce orarie non debba portare  ad  una  rideterminazione dei parametri che caratterizzano i vincoli tariffari che devono intendersi fissi per l'intero periodo di regolazione, salvo quanto previsto dal meccanismo del Price Cap.
 Motivazioni economiche e sociali
 
 Si  ritiene  che  le  fasce  orarie applicate per l'articolazione delle opzioni tariffarie di distribuzione debbano essere coerenti con quelle utilizzate per l'articolazione temporale dei corrispettivi per il  servizio  di  vendita.  In  presenza di raggruppamenti di ore non coerenti  per  i  due  servizi,  infatti,  si produrrebbe non solo un incremento  nei  costi di gestione dell'impresa distributrice - nella sua  duplice  veste  di  fornitore del servizio di distribuzione e di quello  di  vendita  ai  clienti  del mercato vincolato - ma anche un aumento  della  complessita'  percepita  dai  clienti  finali  con la conseguente  riduzione  dell'efficacia del segnale di prezzo. Si noti per   altro   che   gli  attuali  strumenti  di  misura  non  rendono tecnicamente  possibile  avere  fasce distinte per la distribuzione e per  la  vendita  nel  caso  di  clienti  cui  corrispondono punti di prelievo  non  dotati  di misuratori orari(7). E' opportuno, inoltre, che  l'eventuale  modifica delle fasce orarie nel servizio di vendita sia  coordinata,  dal  punto di vista temporale, con la presentazione delle opzioni tariffarie.
 
 (5) Ad  esempio  la rete di alta tensione per i clienti
 connessi a livelli di tensione inferiori.
 (6) L'articolazione  dei corrispettivi di distribuzione
 (massimi  ottenibili)  tra  le  diverse tipologie, risponde
 anche  alla  finalita'  di riflettere la struttura di costi
 sostenuti,   nell'ambito   di   un   periodo   regolatorio,
 dall'esercente  il servizio per il potenziamento della rete
 condivisa da piu' tipologie.
 (7) E'  tuttavia  compatibile con gli attuali strumenti
 di  misura  prevedere l'articolazione per fascia oraria dei
 soli   corrispettivi   di   vendita  a  fronte  di  opzioni
 tariffarie  di  distribuzione  non articolate temporalmente
 (monorarie).
 
 Dopo  aver  precisato  l'esistenza  di  uno stretto legame tra le fasce  orarie  utilizzate  per  l'articolazione  dei corrispettivi di vendita  e  di  distribuzione,  sembra  opportuno  chiarire  a  quale funzione   le   fasce  orarie  assolvono  con  riferimento  specifico all'attivita' di distribuzione.
 L'articolazione  per  fascia  oraria  dei  corrispettivi  per  il servizio  di distribuzione risponde all'esigenza di contenere i costi connessi  al  dimensionamento della capacita' di trasporto delle reti di  distribuzione  da  un lato e di migliorare la qualita' attesa del servizio  dall'altro,  attraverso la definizione di opportuni segnali di  prezzo  per  i  clienti.  Le  reti  di distribuzione, infatti, si caratterizzano  essenzialmente come «reti passive». In altri termini, il   gestore   della   rete   (l'impresa  distributrice)  non  svolge un'attivita'  di  regolazione  dei  flussi di energia elettrica sulla rete  e  di  gestione  delle  congestioni.  Questo  implica  che  nel dimensionamento della rete di distribuzione, l'impresa distributrice, non  potendo  intervenire  sul  comportamento  effettivo dei clienti, debba   operare   sulla   base  del  loro  comportamento  atteso.  In quest'ottica,  l'articolazione  dei  corrispettivi  per  fasce orarie risponde  all'esigenza  di  segnalare  all'utente  il costo marginale atteso  (quindi  in  probabilita) del servizio(8) nei diversi periodi temporali dell'anno.
 D'altra  parte, si rileva che ad un miglioramento del segnale del valore  del servizio attraverso l'articolazione per fascia oraria dei corrispettivi  corrisponde  un  aumento  dei  costi  di  gestione del rapporto  contrattuale  con  l'utente  del  servizio.  Pertanto,  nel regolare  il  servizio  di  distribuzione  ai  clienti  finali  si e' lasciata  all'esercente  la  facolta'  di  offrire  al cliente finale opzioni  tariffarie  i  cui  corrispettivi siano articolati per fasce orarie  (opzioni  tariffarie multiorarie); e' l'esercente il servizio che   deve   pertanto  valutare  l'opportunita'  di  offrire  opzioni tariffarie multiorarie confrontandone benefici e costi.
 Nonostante  l'articolazione  temporale  dei  corrispettivi per il servizio di distribuzione stimoli l'utilizzo efficiente delle reti di distribuzione,  e'  opportuno  rilevare che l'efficacia delle opzioni tariffarie  multiorarie  relativamente  agli  obiettivi di efficienza rischia  di essere significativamente inficiata dalla presenza di una serie  di  vincoli alla definizione delle fasce per la distribuzione. In  particolare  appare opportuno sottolineare che il gia' menzionato vincolo  di  coerenza  tra  i  raggruppamenti  orari  utilizzati  per l'articolazione   delle   opzioni  tariffarie  di  distribuzione  non permette  di  avere  fasce  ad  hoc  per  la  sola  distribuzione con riferimento ai clienti cui corrispondono punti di prelievo non dotati di misuratori orari.
 
 4. OBIETTIVI DELLA REVISIONE DEL SISTEMA DELLE FASCE ORARIE.
 
 Obiettivi generali.
 
 L'Autorita'  ritiene,  alla  luce  delle  ragioni di opportunita' dell'intervento  esposte  nella  sezione precedente, che la revisione delle   fasce   orarie   costituisca   un   elemento  importante  nel perseguimento dei seguenti obiettivi di carattere generale:
 a) incentivare  il  comportamento efficiente dei consumatori in risposta a segnali di prezzo;
 b) promuovere  la  corretta  remunerazione  degli  esercenti il servizio  e  ridurre  la  necessita'  di  ricorrere  a  meccanismi di compensazione ex post;
 c) promuovere  la  semplificazione dei rapporti commerciali tra esercenti il servizio e clienti finali. Obiettivi specifici.
 
 Alla  luce  di  quanto sopra evidenziato nel riquadro sottostante sono   riportati   gli   obiettivi  specifici  che  corrispondono  ad altrettanti  requisiti  desiderabili in un sistema di fasce ottimale. La'   dove   possibile  e'  stato  anche  individuato  un  indicatore quantitativo ed il relativo valore obiettivo.
 
 ---->   Vedere Tabella a pag. 55  <----
 
 (8)L'incremento   di  costo  connesso  con  un  aumento
 dell'energia  elettrica prelevata dalla rete risulta pari a
 zero  in  assenza  di congestioni e al «valore dell'energia
 elettrica  non  fornita»  in  caso si debba interrompere il
 servizio.
 
 5. OPZIONI D'INTERVENTO.
 
 Premessa all'individuazione delle opzioni preliminari.
 
 Il  primo  obiettivo specifico che l'intervento di modifica delle fasce si prefigge di raggiungere e' l'adozione di un sistema di fasce orarie  che  rappresenti  gruppi  di  ore  al loro interno per quanto possibile  omogenei  dal  punto  di  vista del valore del bene. Oltre all'obiettivo  di  omogeneita' interna dei gruppi di ore e' opportuno tenere  presente che il ricorso all'uso di fasce orarie si giustifica solo  se  i  diversi  gruppi  di ore sono, anche solo potenzialmente, eterogenei  tra  loro.  Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che la metodologia statistica nota come cluster analysis possa essere utile  ai  fini  dell'individuazione sia del numero ottimale di fasce orarie sia degli elementi appartenenti a ciascuna fascia.
 La  cluster  analysis, infatti, ha come obiettivo la creazione di cluster aventi due caratteristiche:
 a) coesione  interna,  nel  senso che gli elementi appartenenti allo  stesso  gruppo devono essere il piu' possibile omogenei al loro interno;
 b) separazione esterna, nel senso che gli elementi appartenenti a  diversi  gruppi  devono  essere  il piu' possibile disomogenei tra loro.
 Un   cluster   dovrebbe  essere,  quindi,  per  costruzione,  una collezione  di  oggetti  simili  tra  loro  che  sono dissimili dagli oggetti contenuti negli altri cluster.
 La  cluster  analysis  puo'  aiutare  inoltre nella selezione del numero   di   cluster,   attraverso   il  confronto  tra  scenari  di raggruppamento che ipotizzano un diverso numero di gruppi. A tal fine la  metodologia  utilizza  una  statistica  (pseudo F-statistics) che viene calcolata rapportando una misura della varianza tra i gruppi ad una  di  varianza  interna  al gruppo(9). Valori piu' elevati di tale statistica   segnalano  un  raggruppamento  migliore  in  termini  di compattezza interna dei gruppi e di separazione tra gli stessi.
 Con  riferimento  all'attivita'  di  vendita,  il valore del bene rispetto  al  quale  valutare  l'omogeneita' delle ore appartenenti a ciascuna   fascia   oraria   puo'   ragionevolmente   essere  assunto corrispondente al prezzo unico nazionale (PUN) registrato nel mercato del   giorno  prima  (MGP)  in  ciascuna  ora.  L'applicazione  della metodologia  dei cluster, quindi, consente di raggruppare ore il piu' possibile  omogenee  dal  punto  di vista del valore dell'energia, al contempo salvaguardando l'eterogeneita' tra i gruppi.
 In alternativa a criteri per l'identificazione delle fasce basati su  metodi  statistici,  come  la  cluster analysis, gli obiettivi di semplificazione  del sistema delle fasce e di stabilita' suggeriscono di    considerare   soluzioni   molto   semplificate   che   dividono convenzionalmente le ore in due o tre gruppi.
 In  questo  documento  sono  descritte tre opzioni alternative al mantenimento  delle  fasce attuali (opzione zero). In particolare, le opzioni analizzate in via preliminare sono le seguenti:
 a) opzione  1:  fasce  identificate  a  partire  dai prezzi PUN stimati sulla base del fabbisogno;
 b) opzione  2:  stessa metodologia dell'opzione 1, ma con fasce orarie  costanti  in  ogni  settimana  dell'anno e sabato uguale alla domenica;
 c) opzione  3:  suddivisione  convenzionale delle ore nelle tre fasce «ore di picco», «ore di fuori picco» e «festivi».
 La  seconda  e  la  terza  opzione  utilizzano la metodologia dei cluster  per  l'identificazione  delle fasce, mentre l'ultima opzione proposta suddivide le ore convenzionalmente. Opzione zero: mantenere le fasce attuali.
 
 La prima opzione considerata (detta anche opzione zero) e' quella di  mantenere il sistema di fasce attualmente in vigore, limitando le modifiche per il 2007 ai necessari adeguamenti per tenere conto delle festivita' infrasettimanali indicate dal calendario.
 Le  fasce  orarie attualmente in vigore sono state introdotte con deliberazione  n. 5/04 del 30 gennaio 2004, sulla base di indicazioni fornite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il  Gestore  della rete). Tale articolazione delle fasce modificava i raggruppamenti  orari  stabiliti  dal  provvedimento  Cip n. 45/1990, attraverso  un  forte  spostamento  di fascia oraria F1 e F2 dai mesi invernali  ai  mesi  estivi, coerentemente con le mutate modalita' di prelievo alla punta del sistema elettrico nazionale.
 Le   fasce   orarie   2005,   definite   dall'Autorita'   con  la deliberazione  n. 235/2004, cosi' come le fasce orarie 2006, definite con la deliberazione n. 292/2005, ricalcano le fasce 2004, aggiornate sulla  base  di  necessari adeguamenti calendariali che includono una diversa  disposizione  delle festivita' infrasettimanali coerente con gli stati di funzionamento attesi. Opzione  1:  fasce  identificate applicando la metodologia di analisi dei cluster a prezzi PUN stimati sulla base del fabbisogno.
 
 L'opzione  1  consiste nell'applicare la metodologia dell'analisi dei  cluster  a  prezzi stimati sulla base della relazione statistica tra prezzi e variabili strutturali.
 La  definizione  di  fasce  orarie  future  che  raggruppino  ore omogenee  in  termini di prezzo di acquisto dell'energia elettrica su MGP  richiede  l'identificazione  di regolarita' nella fissazione del prezzo   dell'energia   all'ingrosso,   ovvero   l'individuazione  di variabili  in  grado  di  spiegare  la variabilita' del prezzo. A tal proposito   e'   utile   ricordare   che  la  previsione  dei  prezzi all'ingrosso   dell'energia  elettrica  ha,  inevitabilmente,  insiti margini  di  errore;  inoltre,  nel  sistema  elettrico italiano tali margini sono amplificati dalla scarsa correlazione tra i fondamentali del mercato ed i prezzi, risultante dalla bassa concorrenzialita' del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.
 Con  lo  scopo  di  studiare  tali relazioni, e' stata effettuata un'analisi sui prezzi effettivi da gennaio 2005 a marzo 2006.
 Nel  periodo  che va da gennaio 2005 a marzo 2006 l'andamento del prezzo   dell'energia   elettrica   su   MGP   e'  stato  influenzato dall'andamento  crescente  dei  prezzi  dei  combustibili. Al fine di correggere  il  livello  dei  prezzi  per  l'effetto  del  prezzo dei combustibili,   il   campione  e'  stato  suddiviso  in  tre  periodi (gennaio-giugno  2005,  luglio-dicembre  2005  e  gennaio-marzo 2006) caratterizzati    da    livelli    dei    prezzi   dei   combustibili sufficientemente omogenei. Dopo avere isolato, in tal modo, l'effetto dell'andamento  dei  combustibili  sul  PUN,  si osserva, su tutto il periodo  considerato, una forte correlazione tra prezzo e fabbisogno. La relazione tra queste due variabili viene riportata graficamente in figura  1, segnalando con diversi colori i tre periodi con prezzi dei combustibili   omogenei   (gennaio-giugno,   luglio-dicembre  2005  e gennaio-marzo 2006).
 
 (9)L'Appendice I contiene una descrizione tecnica della
 metodologia di cluster analysis.
 
 ---->   Vedere Figura 1 a pag. 57  <----
 
 Considerando  solo il 2005, si osservano prezzi molto elevati nel mese   di   agosto,   nonostante   questo  sia  un  mese  tipicamente caratterizzato     da    domanda    molto    bassa.    Ad    esempio, confrontando maggio  2005  con agosto dello stesso anno, si nota che, mentre nel mese di maggio il prezzo medio e' stato pari a 47 euro/MWh e  la  domanda media pari a circa 34 GWh, il prezzo medio relativo al mese di agosto e' stato di 9 euro/MWh superiore, cio' a fronte di una domanda  inferiore  (31,5  GWh). La differenza non e' soltanto dovuta alle  quotazioni  petrolifere,  dal  momento  che  il  prezzo  su MGP di agosto  risulta  superiore  anche  rispetto  a  quelli del secondo semestre  dell'anno, in cui sono stati registrati valori molto simili nel prezzo dei combustibili (figura 2). Concorre, infatti, a spiegare gli  elevati  prezzi  registrati  in agosto  anche  lo  spostamento a sinistra  della  curva  d'offerta  a causa delle tipiche manutenzioni degli impianti nel periodo di minima domanda.
 
 ---->   Vedere Figura 2 a pag. 57  <----
 
 L'analisi  dei  prezzi  effettivi  discussa  ai  punti precedenti suggerisce l'utilizzo della relazione tra prezzo e fabbisogno al fine di  individuare  fasce  che  raggruppino ore caratterizzate da prezzi omogenei.  La  stessa  analisi,  suggerisce,  inoltre, che un modello volto  a  spiegare  la  variabilita' del PUN dovrebbe tenere conto di almeno   altri  due  elementi:  l'andamento  dei  combustibili  e  le manutenzioni  degli impianti (che si concentrano, in particolare, nel mese di agosto). Sulla base di tali considerazioni e' stato elaborato un modello econometrico, descritto nell'appendice II, volto a stimare la  relazione  tra  prezzo  e  fabbisogno tendendo conto dell'effetto derivante  dalla  variazione  dei  combustibili e per l'effetto delle manutenzioni estive.
 Tale  modello  econometrico  e'  stato  utilizzato per stimare il livello  del  PUN  sulla base delle previsioni del fabbisogno; a tale livello  e'  stata  applicata la cluster analysis per identificare le ore da includere in ciascuna fascia oraria.
 La   tabella   1  mostra  le  fasce  identificate  applicando  la metodologia della cluster analysis a prezzi stimati per il 2005 dalla relazione  tra  prezzo e fabbisogno a partire dalla domanda effettiva dello stesso anno.
 
 ---->   Vedere Tabelle da pag. 58 a pag. 63  <----
 
 6. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPZIONI.
 
 Valutazione delle opzioni rispetto agli obiettivi specifici.
 
 Questa  sezione  confronta  le opzioni preliminari proposte nella sezione  precedente  rispetto  agli  obiettivi  specifici individuati nella sezione 4. Omogeneita'   delle   fasce   orarie  in  termini  di  valore  atteso
 dell'energia elettrica all'ingrosso
 
 Al  fine  di  garantire  la  corretta  attribuzione  dei costi ai clienti  finali,  nonche' la corretta remunerazione degli esercenti i servizi,  le  fasce  orarie  devono raggruppare ore il piu' possibile omogenee   in   termini   di  valore  atteso  dell'energia  elettrica all'ingrosso.  Le  quattro  opzioni  sottoposte  a  consultazione nel documento  per  la  consultazione  del  3 luglio  sono state, quindi, confrontate  rispetto  all'obiettivo  di  omogeneita'  in  termini di valore del PUN relativo dei raggruppamenti orari che determinano.
 I  quattro  sistemi  di  fasce  che derivano dall'applicazione di ciascuna   delle   opzioni   preliminari  all'anno  2005  sono  stati confrontati  rispetto al grado di omogeneita' del valore dell'energia per  fascia  che  ciascuna opzione consente di ottenere. La tabella 5 mostra  i  valori  medi  ed i relativi coefficienti di variazione(12) calcolati sui prezzi relativi alle ore assegnate a ciascuna fascia in ciascuna  delle  quattro  opzioni per l'anno 2005. I risultati che si ottengono  da  questo  confronto  mettono  in  evidenza  che le fasce attuali  non  raggruppano  ore  omogenee  al  proprio  interno;  cio' nonostante  il sistema attuale conti un raggruppamento orario in piu' rispetto  alle  altre  opzioni considerate. Inoltre, il confronto dei coefficienti  di  variazione mostra che le opzioni migliori dal punto di  vista  dell'omogeneita' sono quelle che utilizzano la metodologia dei  cluster  per  l'assegnazione  delle  ore  a  ciascuna fascia. In particolare,  l'opzione  1  individua  fasce cui corrispondono i piu' bassi  coefficienti  di  variazione  relativamente a ciascuna fascia. L'opzione  2 e' la seconda migliore opzione rispetto all'obiettivo di omogeneita'  in  quanto a ciascuna fascia individuata da tale opzione corrispondono coefficienti di variazione non superiori al 30%.
 
 (11)I  coefficienti  di  variazione relativi alle fasce
 della  versione  originaria e calcolati sui prezzi PUN 2005
 sono:  24%  per la fascia F1, 24% per la fascia F2, 25% per
 la fascia F3.
 (12)Il  coefficiente di variazione e' dato dal rapporto
 tra  la  deviazione  standard e la media. Valori piu' bassi
 del    coefficiente   di   variazione   indicano   maggiore
 omogeneita'.
 ---->   Vedere Tabelle da pag. 64 a pag. 72  <----
 
 7. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI SULLE OPZIONI.
 
 Le  risposte  al documento per la consultazione del 3 luglio 2006 sono   brevemente  riassunte  relativamente  alle  due  categorie  di soggetti   interessate  al  provvedimento:  operatori  (grossisti  ed imprese distributrici) e clienti finali. Operatori.
 
 Tempi per l'entrata in vigore del provvedimento.
 
 La  maggior  parte degli operatori che ha inviato osservazioni al documento  per  la  consultazione del 3 luglio si e' detta favorevole all'entrata  in  vigore  della  riforma  a  partire da gennaio 2007 a condizione  che  le  fasce  relative a tale anno siano comunicate con congruo  anticipo.  Tuttavia,  si  segnala  che  un operatore ritiene preferibile posticipare la definizione delle nuove fasce orarie al 1° gennaio 2008 o comunque in un momento successivo al recepimento della Direttiva  2003/54/CE  ed  alla  definizione  del  quadro regolatorio concernente  la  completa  apertura del mercato a tutti i consumatori finali previsto dalla stessa Direttiva. Tempi di emanazione della delibera.
 
 Gli operatori favorevoli al cambiamento delle fasce gia' dal 2007 hanno  richiesto  che  l'emanazione  della  relativa delibera avvenga prima  dell'inizio delle campagne commerciali che, tipicamente, hanno luogo  in  autunno. Per essere coerente con tale scadenza, il termine ultimo  dovrebbe  essere,  a  parere di alcuni grossisti, la fine del mese di agosto o, secondo altri, la meta' del mese di settembre. Condivisione degli obiettivi di revisione delle fasce.
 
 Vi  e'  un  generale  consenso  tra  gli  operatori sia in merito all'opportunita'  di  modificare  le  fasce  attuali  sia  per quanto riguarda  gli obiettivi generali e specifici illustrati nel documento per  la  consultazione.  Tuttavia,  non  vi  e' accordo su quale peso relativo  debba  essere attribuito ai singoli obiettivi. Ad operatori che    sostengono   l'opportunita'   di   considerare   preponderante l'obiettivo  di  omogeneita'  della fasce si contrappongono operatori secondo i quali l'obiettivo di semplicita' dovrebbe essere quello cui assegnare maggiore peso.
 Omogeneita'.  L'obiettivo  di  omogeneita'  delle fasce orarie e' stato  ampiamente condiviso dagli operatori. Tuttavia un operatore ha messo  in evidenza come la difficolta' di raggruppare ore omogenee in termini   di   valore  atteso  sia  legata,  almeno  in  parte,  alla difficolta' di previsione del prezzo di acquisto dell'energia su MGP. A  parere di tale operatore, infatti, benche' esista una correlazione tra  prezzi  all'ingrosso e carico del sistema, il prezzo del mercato all'ingrosso  e' soprattutto influenzato dall'esercizio del potere di mercato da parte dell'operatore maggiore.
 Semplicita' e preferenza relativa al numero di fasce che il nuovo sistema  di  fasce  orarie  dovrebbe  avere.  La  maggior  parte  dei grossisti   si   sono  espressi  in  favore  di  una  semplificazione dell'attuale sistema di fasce orarie.
 Per  quanto  riguarda  il  numero  di  fasce  orarie che il nuovo sistema  dovrebbe  avere,  le risposte non sono state univoche. Molti operatori  si sono mostrati favorevoli ad una riduzione del numero di fasce   a  3.  Tuttavia  due  operatori  hanno  espresso  la  propria preferenza  per  mantenere  il  numero di fasce pari a quattro mentre altri  due  soggetti  hanno  dichiarato di preferire un sistema a due fasce.
 Stabilita'   del   sistema  di  fasce  orarie.  Alcuni  operatori ritengono  che  sia preferibile scegliere un sistema di fasce che non debba  essere  aggiornato annualmente e che possa essere mantenuto in vigore per un periodo temporale significativo con possibili revisioni a  fronte  di  rilevanti modifiche nelle condizioni del sistema e del mercato.
 Un  grossista  ritiene l'obiettivo di stabilita' delle fasce meno rilevante  degli  obiettivi di omogeneita' e di semplicita'. A parere dello  stesso  soggetto,  inoltre, le fasce possono essere aggiornate annualmente  purche'  la  comunicazione delle fasce relativa all'anno successivo avvenga con almeno sei mesi di anticipo.
 Obiettivi  ulteriori.  Alcuni  grossisti  hanno  proposto,  quale ulteriore obiettivo quello di individuare un sistema di fasce che sia compatibile  con  prodotti  del mercato elettrico europeo e italiano, tipicamente  strutturati  secondo  il  raggruppamento  delle  ore  in «picco» e «fuori picco». Opzione preferita tra quelle proposte.
 
 L'opzione  preferita  dalla  maggior  parte dei grossisti e', tra quelle   sottoposte   a   consultazione,   l'opzione   2  in  quanto, complessivamente,   e'   considerata   essere   quella   maggiormente rispondente agli obiettivi dell'intervento regolatorio in oggetto.
 Tuttavia  la  preferenza accordata all'opzione 2 non e' condivisa da  tutti gli operatori. Un operatore ha infatti ritenuto la versione 2  sottoposta  a consultazione non adatta a raggiungere gli obiettivi specifici  del  provvedimento,  mostrando  di  preferire  la versione preliminare  della  stessa opzione risultante dall'applicazione della metodologia  dei  cluster.  Due  soggetti, infine, hanno accordato la propria  preferenza  all'opzione  3  in  quanto ritenuta maggiormente coerente  con  le  modalita'  di  contrattazione  in  uso nei mercati all'ingrosso  europei,  oltre che piu' semplice e stabile delle altre opzioni proposte. Commenti relativi alle opzioni.
 
 La  maggior  parte  degli  operatori  considerano  l'opzione 1 la migliore  rispetto  all'obiettivo specifico di omogeneita'. Tuttavia, nessun operatore ha accordato la propria preferenza a tale opzione in quanto  ritenuta  non  adatta a perseguire gli obiettivi specifici di semplicita' e di stabilita'.
 Un  operatore  ritiene, inoltre, che l'opzione 1 generi eccessiva incertezza   negli   operatori   in  quanto  necessita  di  revisioni frequenti.  Tuttavia,  lo  stesso  soggetto ritiene che lo svantaggio della  scarsa  stabilita'  di  tale  sistema  di  fasce  possa essere attenuato  dalla  comunicazione  delle fasce relative ad un dato anno con congruo anticipo (almeno sei mesi).
 Per  quanto  riguarda  le  opzioni zero e 3, la maggior parte dei soggetti  ritengono  che  esse  non  consentano  di individuare fasce sufficientemente  omogenee  e  che  siano, per tale ragione, peggiori rispetto all'opzione 2. Proposta di opzioni ulteriori.
 
 Alcuni  grossisti  hanno suggerito sistemi di fasce alternativi a quelli  proposti.  In  generale,  le  opzioni suggerite rappresentano versioni  alternative  dell'opzione  2 sottoposta a consultazione. Le ulteriori opzioni suggerite sono di seguito brevemente illustrate.
 Due  grossisti hanno suggerito di rivedere l'opzione 2 in modo da prevedere  una quarta fascia. Uno di questi due grossisti ha proposto di  individuare  una  fascia  separata  per  le  ore  diurne del fine settimana.  L'altro  grossista ha suggerito di modificare l'opzione 2 in  modo  da  incrementare  l'omogeneita' delle fasce e da rendere il sistema  di  fasce  compatibile  con  il  raggruppamento delle ore in «picco»   e   «fuori   picco»  dei  prodotti  del  mercato  elettrico all'ingrosso.  Questo  implicherebbe  apportare le seguenti modifiche all'opzione 2:
 distinguere il sabato dalla domenica;
 individuare  una  quarta fascia per poter cogliere la riduzione del  PUN nelle ore centrali della giornata e nelle ore immediatamente precedenti  e  successive  i  due picchi di meta' mattina e del tardo pomeriggio;
 rendere  l'opzione 2 compatibile con i raggruppamenti delle ore in  «picco»  e  «fuori picco» tipicamente utilizzati come riferimento per  i  prodotti  dei  mercati all'ingrosso. Questo sarebbe possibile facendo  in  modo  che le ore assegnate alle due fasce centrali della giornata  nei  giorni feriali corrispondessero alle ore di «picco» di tali contratti (dalle ore 8 alle ore 20).
 Un  altro  operatore  ha  suggerito di apportare all'opzione 2 le seguenti  modifiche  volte  ad incrementare l'omogeneita' delle fasce orarie:
 distinguere il sabato dalla domenica;
 introdurre, per i giorni feriali, due ulteriori ore di fascia a medio  carico  prima  dell'inizio  della  fascia  ad  alto carico (in particolare dalle 7.00 alle 9.00);
 ridurre  le  ore  ad  alto  carico  relative  ai giorni feriali prevedendo  la  classificazione  nella  fasce  intermedia  delle  ore comprese tra le 18.00 e le 22.00;
 eventuale  inserimento  di  due  ore  classificate  come fascia intermedia  nelle  ore centrali dei giorni feriali corrispondenti con la pausa pomeridiana.
 Un'ulteriore  sistema  di  fasce  proposto  comporta  le seguenti modifiche all'opzione 2 in modo da:
 distinguere il sabato dalla domenica;
 considerare  l'ora  8 dei giorni feriali come appartenente alla fascia 1 anziche' alla fascia 3.
 Con riferimento all'attivita' di vendita, un operatore propone di rivedere  l'opzione  2  applicando  la  stessa  metodologia a periodi infrannuali.
 Ulteriori commenti
 
 Con  riferimento  all'attivita'  di  distribuzione,  un grossista propone  l'abolizione dell'articolazione per fasce orarie. Secondo lo stesso  soggetto  l'eliminazione  dell'articolazione temporale per il servizio  di  distribuzione incrementerebbe la semplicita' gestionale per i distributori, i venditori del mercato libero ed i clienti senza incidere  significativamente sull'incentivo alla modifica dei profili di  consumo da parte dei clienti. Tale incentivo sarebbe infatti gia' presente  nella  componente  CCA  e nella componente della tariffa di distribuzione relativa alla potenza massima prelevata.
 Un soggetto ha mostrato apprezzamento per come il metodo previsto dall'Air  e'  stato  applicato  al  documento  di consultazione sulle fasce.  Lo  stesso soggetto ha inoltre auspicato che l'adozione della procedura Air venga estesa ad un numero maggiore di provvedimenti.
 In  merito  alle  distorsioni  relative  alla  scelta tra mercato libero  e vincolato, lo stesso soggetto ha evidenziato la presenza di distorsioni  dovute  alle  modalita'  di  trasferimento  dei costi di approvvigionamento   nei  prezzi  applicati  ai  clienti  finali.  In particolare,  tali  distorsioni  sono  state ritenute imputabili alla possibilita'  dell'Acquirente  unico  di  contrarre  debiti in misura rilevante.   A   parere   dello  stesso  soggetto,  tale  livello  di indebitamento  non  sarebbe viceversa sostenibile dagli operatori del mercato  libero.  Si  auspica,  quindi,  un ripensamento dell'attuale sistema   di   individuazione   delle  tariffe  per  i  clienti  oggi potenzialmente liberi.
 Un  operatore  ha  sollecitato  la revisione della metodologia di load  profiling  attualmente  in  vigore, almeno per gli utenti per i quali  e'  disponibile  una  misura  per  fascia. Lo stesso operatore ritiene, infatti, che l'applicazione dell'attuale disciplina del load profiling  generi  distorsioni  nella  scelta di passaggio al mercato libero dei clienti idonei non dotati di misuratore orario.
 Alcuni  operatori  hanno  infine  espresso  preoccupazione  sugli effetti del cambiamento delle fasce orarie in termini di trasmissione dei dati da parte delle imprese distributrici. Clienti finali.
 
 Tempi per l'entrata in vigore del provvedimento
 
 Le  associazioni  dei consumatori che hanno espresso osservazioni alla  consultazione  3 luglio  2006  hanno  mostrato  di  avere delle riserve  sull'opportunita'  di  modificare  le fasce orarie prima del recepimento della Direttiva 2003/54/CE e della definizione del quadro regolatorio  concernente  la  completa apertura del mercato a tutti i consumatori finali previsto dalla stessa direttiva a decorrere dal 1° luglio 2007.
 Condivisione degli obiettivi di revisione delle fasce
 
 La  maggior  parte  dei clienti finali ha mostrato di condividere gli  obiettivi  generali  e specifici illustrati nel documento per la consultazione del 3 luglio.
 Omogeneita'. L'obiettivo di omogeneita' delle fasce in termini di valore  atteso  dell'energia  elettrica  all'ingrosso  e'  stato,  in generale,  condiviso.  Tuttavia  alcune  associazioni  di consumatori considerano   tale   obiettivo   non   prioritario.  Inoltre,  alcuni rappresentanti  delle  associazioni  di  consumatori  hanno  messo in evidenza  come  la difficolta' di raggruppare ore omogenee in termini di  valore  atteso sia in parte legata alla difficolta' di previsione del  prezzo  di  acquisto  dell'energia  su  MGP.  A  parere  di tali soggetti,   infatti,  benche'  esista  una  correlazione  tra  prezzi all'ingrosso e carico del sistema, il prezzo del mercato all'ingrosso e'  soprattutto  influenzato  dall'esercizio del potere di mercato da parte  dell'operatore  maggiore.  Da  ultimo,  inoltre,  il fatto che alcuni  operatori  formulino  le proprie offerte su MGP tenendo conto della  struttura  delle  fasce orarie potrebbe inficiare la validita' dell'analisi  di  omogeneita'  delle  fasce condotta nel documento di consultazione del 3 luglio.
 Semplicita' e preferenza relativa al numero di fasce che il nuovo sistema  di  fasce  orarie dovrebbe avere. Un'associazione di clienti con  elevato  consumo  energetico  ritiene  che un sistema di quattro fasce orarie sia preferibile per le utenze alimentate ad alta o media tensione, per le quali comunque, il segnale di prezzo rilevante sara' orario.  A  parere  della  stessa  associazione, un sistema a 3 fasce sembra  essere,  invece,  preferibile per le utenze connesse in bassa tensione.  Le  associazioni dei clienti di piccole e medie dimensioni giudicano  molto  positivamente  il  tentativo di semplificazione del sistema  di  fasce,  pur non considerando essenziale la riduzione del numero di fasce. Alcune associazioni dei consumatori ritengono invece preferibile un sistema a due fasce .
 Stabilita' del sistema di fasce orarie. L'obiettivo di stabilita' delle  fasce  e'  stato  ampiamente  condiviso dalle associazioni dei clienti finali. Opzione preferita tra quelle proposte.
 
 La  maggior  parte  dei  clienti  finali  ha  espresso la propria preferenza per l'opzione 2. Tuttavia, alcuni soggetti hanno suggerito di  apportare  alcune  modifiche  alla struttura di fasce proposta da tale opzione.
 L'opzione  preferita da un'associazione di grandi consumatori e', tra quelle proposte nel documento, l'opzione 3 per i clienti connessi in  bassa  tensione.  Un  sistema  a quattro fasce e' invece ritenuto maggiormente idoneo per i clienti connessi in media e alta tensione.
 Commenti relativi alle opzioni
 
 Le   associazioni  di  clienti  di  piccoli  e  medie  dimensioni intervenute  nella consultazione si sono dette contrarie all'adozione del sistema di fasce dell'opzione 1 in quanto ritenuto eccessivamente complesso.  Tale metodo, infatti, prevede eccessive variazioni da una settimana  all'altra  e  da  un giorno all'altro. Le fasce attuali, a parere dello stesso soggetto, sarebbero affette da simili svantaggi.
 L'opzione  3  e'  stata,  in  generale,  apprezzata  per  la  sua semplicita'.   Tuttavia,   a   parere   della   maggior  parte  delle associazioni, essa non sembra essere superiore all'opzione 2.
 Proposta di opzioni ulteriori
 
 Alcune  associazioni hanno suggerito sistemi di fasce alternativi a  quelli  proposti.  In generale, le opzioni suggerite rappresentano versioni  alternative  dell'opzione  2 sottoposta a consultazione. Le ulteriori  opzioni  suggerite  sono  brevemente  illustrate in quanto segue.
 Le  associazioni dei consumatori hanno sottolineato il contributo che  anche  che i clienti domestici e i clienti di piccola dimensione possono  dare  ad  un  uso piu' efficiente dell'energia elettrica. In quest'ottica,   tali   associazioni  hanno  suggerito  di  modificare l'opzione  2  sottoposta  a  consultazione al fine di far iniziare la fascia  2  dalle  ore  19  anziche'  dalle  ore  20. A parere di tali soggetti,   infatti,   questa   modifica   incentiverebbe  i  piccoli consumatori  e in particolare i clienti domestici a spostare i propri consumi  dalle  ore di picco del carico nelle ore serali, tipicamente caratterizzate  da  un  carico  inferiore  e  da  costi  dell'energia elettrica all'ingrosso inferiori.
 Un'associazione  di  clienti  di  piccole  e  medie dimensioni ha suggerito di apportare all'opzione 2 le seguenti modifiche:
 considerare   le   ore  successive  alle  21  della  sera  come appartenenti alla fascia 3;
 considerare  le  ore  tra  le 12 e le 14 come appartenenti alla fascia 2 o alla fascia 3;
 classificare  almeno  3/4  delle  ore del sabato e tutte le ore della domenica nella fascia 3;
 classificare tutte le ore della domenica come appartenenti alla fascia 3;
 valutare   la   convenienza  a  differenziare  le  fasce  anche considerando  le stagioni, pur mantenendo l'impostazione metodologica dell'opzione 2.
 Ulteriori commenti
 
 Alcune  associazioni  di  clienti  di  piccole e medie dimensioni hanno   sottolineato   come  questi  clienti  abbiano,  in  generale, pochissimi  gradi  di flessibilita' nel variare il proprio profilo di prelievo,  in  gran  parte  determinato  da  esigenze  produttive e/o commerciali.  A  parere  di  tali associazioni, quindi, un segnale di prezzo  piu' corretto ed efficace non potrebbe comunque contribuire a modificare il profilo di prelievo di tale categoria di clienti.
 
 8. DESCRIZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA.
 
 Descrizione dell'opzione preferita.
 
 La  tabella  10 descrive l'opzione preferita. Il sistema di fasce scelto  e' basato sull'opzione 2 sottoposta a consultazione, rispetto alla quale si differenzia, tuttavia, in tre aspetti:
 distingue il sabato dalla domenica in quanto considera tutte le ore della domenica appartenenti alla fascia 3;
 l'ora  tra  le  7  e  le  8  dei giorni feriali e del sabato e' considerata come appartenente alla fascia 2 anziche' alla fascia 3;
 l'ora  tra le 19 e le 20 dei giorni feriali e' considerata come appartenente alla fascia 2 anziche' alla fascia 1.
 
 ---->   Vedere Tabella 10 da pag. 75 a pag. 76  <----
 
 Motivazioni della scelta
 
 La  valutazione delle opzioni sottoposte a consultazione rispetto alla   loro   idoneita'   a   soddisfare   gli   obiettivi  specifici dell'intervento  regolatorio  in  oggetto, ha messo in evidenza come, nel  complesso, l'opzione 2 proposta fosse, tra le opzioni sottoposte a  consultazione,  quella  maggiormente  adeguata  ad  individuare un sistema di fasce dalla struttura semplice, sufficientemente stabile e che  raggruppasse,  all'interno  di  ciascuna fascia, ore omogenee in termini di valore atteso dell'energia elettrica.
 L'analisi  di  confronto  e  valutazione delle opzioni presentata dall'Autorita'  nel  documento  per  la consultazione del 3 luglio e' stata sostanzialmente condivisa dalla maggior parte degli operatori e dalle  associazioni  rappresentanti  i clienti finali. L'opzione 2 e' stata, infatti, l'opzione, tra quelle sottoposte a consultazione, che ha   ottenuto  i  maggiori  riscontri.  Tuttavia,  nell'ambito  della consultazione,   alcuni  soggetti  hanno  suggerito  alcune  varianti all'opzione 2 proposta.
 L'Autorita'  ha  analizzato  le  varianti all'opzione 2 suggerite dagli  operatori,  valutandone i relativi costi e benefici in termini di  contributo  ad  incrementare  la  correttezza e/o l'efficacia del segnale di prezzo.
 Tale valutazione ha portato ad escludere i seguenti suggerimenti:
 l'introduzione  di una quarta fascia in quanto la maggior parte degli  operatori e delle associazioni rappresentanti i clienti finali ha  mostrato  di  preferire  un  sistema  di  fasce  ridotto rispetto all'attuale sistema;
 la  riduzione  a  un  sistema  di  due  fasce  in quanto questa riduzione   avrebbe  portato  ad  un  peggioramento  con  riferimento all'obiettivo specifico di omogeneita';
 l'inserimento  di due o tre ore in fascia 2 a meta' giornata in quanto  questo  avrebbe  portato  ad un peggioramento con riferimento all'obiettivo specifico di omogeneita';
 l'incremento  del numero di ore serali appartenenti alla fascia 3   in   quanto  questo  avrebbe  portato  ad  un  peggioramento  con riferimento all'obiettivo specifico di omogeneita';
 la  differenziazione  delle  fasce sulla base delle stagioni in quanto  la  maggior  parte  dei  soggetti  che hanno partecipato alla consultazione  ha  apprezzato  il fatto che l'opzione 2 proponesse la stessa articolazione di fasce per ogni settimana dell'anno.
 L'Autorita'   ha,  invece,  ritenuto  di  accettare  le  seguenti variazioni all'opzione 2 proposta:
 distinguere  il  sabato  dalla domenica e classificare tutte le ore della domenica come appartenenti alla fascia 3;
 considerare  l'ora  tra  le  7  e le 8 dei giorni feriali e del sabato come appartenente alla fascia 2 anziche' alla fascia 3;
 considerare  l'ora  tra  le  19 e le 20 dei giorni feriali come appartenente alla fascia 2 anziche' alla fascia 1.
 Tali  modifiche  individuano  un  sistema  di fasce che rispetto, all'opzione 2 proposta, sostanzialmente non comporta un peggioramento in  termini  di omogeneita' delle fasce. Inoltre, l'opzione preferita accoglie  le  varianti  maggiormente condivise dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione.
 Milano, 3 agosto 2006
 Il direttore della direzione energia elettrica: Bortoni
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