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| Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 19 luglio 2006 |  | Modalita'  di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca, per l'anno 2006. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 Visto  il  decreto  del 18 luglio 2006 del Ministro delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali, recante interventi di protezione delle  risorse  acquatiche  nell'ambito di politiche a sostegno della pesca  responsabile  di  cui al piano triennale 2004-2006, di seguito denominato «decreto»;
 Considerata  la  necessita'  di  fissare le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante  al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2369/02;
 Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nelle sedute del 20 e 27 giugno 2006;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. Entro   il   giorno   di  inizio  dell'interruzione  temporanea, effettuata   secondo  le  disposizioni  del  decreto,  devono  essere depositati  presso  gli  uffici  marittimi,  a  cura dell'armatore, i documenti  di  bordo  dell'unita'  che effettua l'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
 2. La predetta consegna equivale come domanda per la corresponsione delle  misure  sociali  di  accompagnamento  di  cui  all'art.  7 del decreto.
 3. Entro  tre  giorni dall'inizio dell'interruzione temporanea, per le  unita'  dislocate  in  un  porto diverso da quello di iscrizione, l'autorita'  marittima  presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti  di  bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi   di   individuazione   dell'unita'   e  la  data  di  inizio dell'interruzione temporanea.
 4. Al  termine  del periodo di interruzione temporanea, l'autorita' marittima  nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione stessa,  rilascia,  per  ciascuna unita', un'attestazione predisposta secondo  lo  schema  in  allegato A,  da  cui  risulti  il periodo di interruzione effettuato.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Effettuata  la  consegna dei documenti di bordo, di cui all'art. 1,  l'unita'  puo' essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e straordinaria, nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di  sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione  dell'ufficio  marittimo  presso  il quale e' iniziata l'interruzione temporanea.
 2. L'autorizzazione  al  trasferimento  e'  rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.
 3. L'unita',  posta  in  disarmo  per l'esecuzione di operazioni di manutenzione  ordinaria  e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione  e  che  permane  in  stato  di  disarmo durante il periodo  d'interruzione,  non  e'  ammessa  alle  misure  sociali  di accompagnamento di cui al decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Per  usufruire  dell'opzione  di  cui  all'art.  4,  comma 4 del decreto,    l'armatore    deve   presentare,   contestualmente   alla comunicazione al Capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima  del  porto  di base logistica, apposita autocertificazione attestante    l'avvenuto    sbarco   delle   reti   per   l'esercizio dell'attivita' a strascico e/o volante.
 2. L'autorita'  marittima  competente  procede,  entro sette giorni dalla  data  della  comunicazione di cui al comma 1, al sigillo delle attrezzature sbarcate.
 3. L'opzione  di  cui  al  precedente  comma 1  comporta la mancata ammissione  alle  misure  sociali  di  accompagnamento  previste  dal decreto.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Al  fine di conseguire la corresponsione delle misure sociali di cui  all'art.  7  del decreto, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano  all'autorita' marittima del porto in cui hanno effettuato l'interruzione  tecnica,  l'ulteriore  documentazione redatta secondo gli schemi in allegato al presente decreto.
 2. La predetta documentazione deve pervenire entro venti giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea.
 3. I membri dell'equipaggio possono presentare la documentazione di cui al precedente comma:
 a) personalmente (allegato B1);
 b) tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente ai propri soci (allegato B2);
 c) tramite  il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad  un  ente  di  patronato  con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B3).
 |  |  |  | Art. 5. 1. Le   misure   sociali   di  cui  all'art.  7  del  decreto  sono corrisposte,  per  i  giorni di interruzione temporanea, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
 a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti;
 b) la nave sia autorizzata all'esercizio della pesca;
 c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia osservato tutte le disposizioni previste dal decreto.
 |  |  |  | Art. 6. 1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione temporanea,  salvo  il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta  la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.
 2. Nel  caso  di  sbarco  volontario  o  di  forza maggiore durante l'interruzione   temporanea,   le  misure  sociali  al  marittimo  ed all'armatore  sono  corrisposte  in  relazione  al  numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.
 3. Nel  caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio dell'interruzione temporanea  per malattia, infortunio, servizio militare o maternita', per  la corresponsione del minimo monetario garantito si applicano le disposizioni  contenute  nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
 4. Nessuna  misura  sociale,  di  cui  all'art.  7  del decreto, e' corrisposta  in  relazione al marittimo imbarcato, durante il periodo di   interruzione   temporanea,   come  unita'  aggiuntiva  a  quelli risultanti  imbarcati  alla data d'inizio dell'interruzione medesima, fatti  salvi  i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio,  servizio  militare  o  maternita'. In tal caso le misure sociali  relative  al  marittimo  reimbarcato sono corrisposte per il numero  dei  giorni  effettivi  di  imbarco  maturati  nel periodo di interruzione temporanea.
 |  |  |  | Art. 7. 1. I  benefici  economici  connessi  alle  misure  sociali  di  cui all'art.  7  del  decreto  sono fruiti a mezzo di ordine di pagamento emesso  dal  Centro  amministrativo  unificato  presso  la  direzione marittima  competente,  sulla  base  dei  prospetti  di  liquidazione redatti  dalla  Capitaneria  di porto nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio marittimo di iscrizione dell'unita'.
 2. Il   Centro   amministrativo   unificato,  presso  la  direzione marittima competente, emette ordini di pagamento singoli o cumulativi in  base  al  decreto  di  concessione  e  liquidazione redatto dalla competente   Capitaneria  di  porto  e  secondo  le  richieste  degli interessati.
 3. Nel  caso  di  pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art.   4,   comma 3,  lettera b)  del  presente  decreto,  devono provvedere,  entro  sette  giorni  dalla data di disponibilita' delle somme,   al   pagamento   agli   interessati   delle  somme  ad  essi singolarmente   spettanti,   dandone  comunicazione  alla  competente Capitaneria  di  porto. Per quanto riguarda la modalita' di pagamento di  cui  all'art.  4,  comma 3,  lettera c)  del presente decreto, il medesimo  Centro  amministrativo  unificato  provvede al pagamento ai singoli  interessati  per  l'importo al netto della quota associativa sindacale   e   al   pagamento  in  un'unica  soluzione  dell'importo corrispondente   alla  sommatoria  delle  singole  quote  associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.
 4. Gli  ordini  di  pagamento  di  cui  al  precedente comma 1 sono disposti,   preferibilmente,  a  mezzo  di  accreditamento  in  conto corrente  bancario  o  postale  indicati  dal  richiedente  o tramite assegno circolare.
 5. Avverso i provvedimenti adottati dalle Capitanerie di porto sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 19 luglio 2006
 Il Ministro: De Castro
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