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| Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 18 luglio 2006 |  | Interventi  di protezione delle risorse acquatiche, relativi all'anno 2006. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n.  963, e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n. 154, che agli articoli 4,   14  e  14-bis  stabilisce  gli  obiettivi  d'intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1626/94  del  27 giugno  1994 del Consiglio, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2369/02  del 20 dicembre 2002 del Consiglio,  recante  modifica  al  regolamento  (CE)  n. 2792/99, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel  settore  della  pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo  alla  possibilita'  da  parte  degli Stati membri di varare misure   di   accompagnamento   per   i  membri  dell'equipaggio  dei pescherecci   interessati,   finanziate   a  livello  nazionale,  per promuovere  l'interruzione  temporanea  dell'attivita'  di  pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;
 Vista  la legge 23 dicembre 2004, n. 266, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2006)»  che all'art. 1, comma 15, istituisce un fondo da ripartire  delle  dotazioni  di  bilancio  relative  ai trasferimenti correnti alle imprese;
 Visto   l'elenco  n.  3,  allegato  alla  legge  finanziaria  sopra indicata, e il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito dalla legge  27 marzo  2004,  n.  77,  e  la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
 Ravvisata l'opportunita' di garantire un migliore equilibrio fra le risorse  biologiche  e  l'attivita'  di  pesca attraverso un piano di protezione  delle  risorse  acquatiche  per l'anno 2006, elaborato in base al regolamento (CE) n. 2792/99;
 Considerato che il piano di protezione suddetto si inserisce in una strategia  complessiva  sotto  il  profilo temporale e ambientale che prevede  l'attuazione  delle  interruzioni  tecniche  della  pesca  a partire  dal  2007  in  via  obbligatoria  per  tutti i mari presi in considerazione dal citato piano 2006;
 Sentita   la   Commissione  consultiva  centrale  per  la  pesca  e l'acquacoltura nelle sedute del 20 e del 27 giugno 2006;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Piano di protezione delle risorse acquatiche
 
 1. Gli  interventi regolati dal presente decreto, relativi all'anno 2006:
 a) fanno  parte  del  piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche;
 b) si inseriscono nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile  attraverso  misure  progressive miranti a migliorare la sostenibilita' dell'attivita' di pesca marittima;
 c) prevedono la valutazione scientifica delle misure in questione al fine di verificarne l'efficacia.
 |  |  |  | Art. 2. Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2006
 
 1. Le  interruzioni  temporanee  della  pesca  di  cui  al presente decreto riguardano le navi autorizzate ai sistemi di pesca di seguito individuati, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.
 2. Le  regioni  a statuto speciale Sicilia e Sardegna disciplinano, per  le  navi  iscritte  nei  relativi  compartimenti  marittimi,  ad esclusione  delle  unita'  abilitate  alla pesca oceanica che operano oltre   gli  stretti,  le  interruzioni  temporanee  della  pesca  in conformita'  al  presente  decreto  oppure  in  base  alle rispettive legislazioni   regionali   e  con  le  eventuali  misure  sociali  di accompagnamento a carico dei rispettivi bilanci.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita'  dell'esecuzione  dell'interruzione temporanea obbligatoria delle navi abilitate alla pesca a strascico e volante
 
 1. Per  le  navi  da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Termoli, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria   della   pesca  per  ventisei  giorni  consecutivi  dal 31 luglio al 25 agosto.
 2. Per  le  navi  da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi   da   Manfredonia   a  Bari,  e'  disposta  l'interruzione temporanea  obbligatoria  della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 7 agosto al 1° settembre.
 3. Per  le  navi  da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi   da   Brindisi  ad  Imperia,  e'  disposta  l'interruzione temporanea   obbligatoria   della   pesca   per   quattordici  giorni consecutivi  dal  4 settembre  al 17 settembre. Tali imprese di pesca possono   prolungare   l'interruzione   temporanea  della  pesca  per ulteriori   dodici   giorni  consecutivi  qualora  gli  armatori  che rappresentino  almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento    producano   entro   il   4 settembre   dichiarazione irrevocabile   nella   quale   attestino   la  decisione  di  aderire all'interruzione  temporanea  per  l'ulteriore  periodo;  la relativa sospensione  e' disposta entro il 15 settembre con ordinanza del Capo del  compartimento  marittimo,  affissa all'albo della Capitaneria di porto e comunicata agli armatori interessati.
 |  |  |  | Art. 4. Modalita' di esecuzione
 
 1. Per  i periodi di interruzione temporanea di cui all'art. 3 sono corrisposte  le  misure  sociali  di  cui  al successivo art. 7. Tali misure  non  sono  erogate  nei  casi  in  cui, per lo stesso titolo, l'interessato  abbia  ricevuto  altra  misura da parte delle regioni, delle  province,  dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilita' di integrazione nella misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici.
 2. Durante  il  periodo  di  interruzione temporanea della pesca e' fatto  divieto  di  esercitare  l'attivita' di pesca, nelle acque del compartimento  in  cui  si  attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti  da  altri  compartimenti  abilitate  ai sistemi di pesca interessati.  La  violazione  del  presente divieto e' punita in base alla normativa vigente.
 3. Le  navi  da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di   iscrizione  possono  effettuare  l'interruzione  temporanea  nel periodo   previsto   in   tali  aree,  previa  comunicazione  scritta all'ufficio  di  iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica.
 4. Le  navi  abilitate  all'esercizio  con  altri sistemi di pesca, oltre  allo  strascico  e/o  volante,  nonche'  quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art.  7, per la continuazione, durante il periodo di interruzione obbligatorio,  della pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare  comunicazione  scritta,  entro e non oltre il giorno precedente l'inizio  dell'interruzione  temporanea  obbligatoria,  al  Capo  del compartimento  di  iscrizione  o all'autorita' marittima del porto di base  logistica.  Effettuata  l'opzione, le navi in questione possono riprendere  ad  operare  a  strascico  e/o  volante  solo  a  partire dall'inizio  della  nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui avrebbero dovuto partecipare.
 5. Le  navi  da  pesca  che  effettuano la pesca mediterranea e dei gamberi  di  profondita'  nello  Ionio,  nel  Tirreno e nel Canale di Sicilia,  possono  effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di  cui  all'art.  3  del  presente decreto, in maniera cumulativa al termine   della   campagna   di   pesca  dandone  comunicazione  alla Capitaneria di porto del luogo di iscrizione dell'unita' stessa.
 |  |  |  | Art. 5. Misure tecniche
 
 1. Fermo   restando   quanto   previsto  dal  contratto  collettivo nazionale  di  lavoro  in  materia  di riposo settimanale, in tutti i compartimenti  marittimi,  e'  vietata  la  pesca  con  il  sistema a strascico  e/o  volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico  provvedimento  direttoriale  e'  autorizzato, in deroga al suddetto   principio,   lo   svolgimento   dell'attivita'   di  pesca esclusivamente in coincidenza con le festivita' natalizie.
 2. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali  giornate  di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
 3. Il  divieto  di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti  il  pesca-turismo,  previo  sbarco degli attrezzi ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorita' marittima.
 4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2006   e'   vietata,   nelle   acque   dei   compartimenti  marittimi dell'Adriatico,  ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa  inferiore  alle  4 miglia  ovvero  con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri.
 |  |  |  | Art. 6. Misure tecniche successive all'interruzione temporanea
 
 1. Il  divieto  di  cui  all'art. 4, comma 2, si applica a tutte le unita'  abilitate  all'esercizio  della pesca a strascico e/o volante anche   per   i   dieci   giorni   feriali   successivi   al  termine dell'interruzione ed e' esteso, per otto settimane, nei compartimenti marittimi  da  Brindisi ad Imperia che hanno effettuato il periodo di fermo supplementare.
 2. Nelle  otto  settimane  successive all'interruzione temporanea e comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2006,  le  unita' iscritte nei compartimenti  marittimi  da  Trieste  a  Gallipoli che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, osservano un   ulteriore   periodo   di  interruzione  dell'attivita'  tale  da consentire  un  numero  massimo  di  giorni operativi di pesca pari a trentadue nell'intero periodo.
 |  |  |  | Art. 7. Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee
 
 1. Per  l'interruzione temporanea, prevista all'art. 2 del presente decreto,  sono  corrisposte  le  misure  sociali  di accompagnamento, consistenti in:
 a) erogazione  diretta  del  minimo monetario garantito, previsto dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;
 b) oneri  previdenziali  ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.
 2. Con   separato   decreto   sono  disciplinate  le  modalita'  di attuazione del presente decreto, nonche' le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui al presente articolo.
 Il  presente  decreto  e'  trasmesso all'organo di controllo per la registrazione,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 18 luglio 2006
 Il Ministro: De Castro 100  o 200 Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006 100 o 200 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 4,   foglio n. 57
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