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| Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 (vai al sommario) |  | UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI |  | PROVVEDIMENTO 17 agosto 2006 |  | Regolamento  di  attuazione, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4, della  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini  di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti  amministrativi  di competenza dell'Ufficio italiano dei cambi. |  | 
 |  |  |  | 1. Fonti normative. 
 Il  presente  provvedimento  e'  emanato ai sensi degli articoli 2, comma 2,  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, che prevedono, rispettivamente, l'obbligo di determinare per ciascun procedimento il termine  entro il quale deve essere concluso e l'unita' organizzativa responsabile    dell'istruttoria,    di    ogni   altro   adempimento procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale.
 
 2. Ambito di applicazione.
 
 Il presente provvedimento si applica ai procedimenti amministrativi ad  iniziativa  di  parte  e  promossi  d'ufficio  nonche'  alle fasi procedimentali  di  competenza  dell'Ufficio  italiano  dei cambi (di seguito: Ufficio) come individuati nella tabella allegata.
 La  tabella, che forma parte integrante del presente provvedimento, si articola in due sezioni:
 I. Procedimenti ad iniziativa di parte;
 II. Procedimenti d'ufficio.
 La tabella indica per ciascun procedimento e fase procedimentale il termine  entro  il quale deve essere concluso, l'unita' organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento.
 Per  i  procedimenti  per  i  quali il termine non sia stabilito da fonte  legislativa  o  regolamentare  vale  il  termine di centoventi giorni.
 Per  i  procedimenti  di  riesame  di provvedimenti gia' emanati si applicano  gli stessi termini indicati per il procedimento principale o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.
 
 3. Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte.
 
 Per  i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data  di  ricezione  dell'istanza  o  del diverso atto di iniziativa, comunque denominato.
 Le  domande  di  iscrizione  e  di cancellazione in albi ed elenchi devono essere redatte nelle forme e nei modi determinati dall'Ufficio ai  sensi  della  vigente  normativa  e devono essere corredate della documentazione eventualmente richiesta.
 Qualora  si  rendesse necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti,  l'Ufficio,  entro  il termine previsto per l'adozione del provvedimento  finale,  ne  da' formale comunicazione all'interessato assegnando  un  termine  massimo  di  sessanta  giorni per provvedere all'integrazione.   In  tali  casi  il  termine  di  conclusione  del procedimento  e'  sospeso  e  riprende  a  decorrere  dalla  data  di ricezione  della documentazione integrativa ovvero dalla scadenza del termine assegnato.
 Qualora   nel   corso   del  procedimento  l'interessato  trasmetta d'iniziativa  all'Ufficio  nuovi  documenti  o  informazioni  tali da modificare  elementi  essenziali  dell'istanza,  la  presentazione di documenti ed informazioni equivale ad una nuova istanza ed il termine del  procedimento  ricomincia  a  decorrere  dalla  data  della  loro ricezione.
 
 4. Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio.
 
 Per  i  procedimenti d'ufficio di cui alla sezione II della tabella il   termine   iniziale   decorre   dalla   data  di  notifica  della contestazione  degli  addebiti  ovvero dalla data di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati.
 Ove  sussistano esigenze di natura istruttoria, i termini stabiliti per  la conclusione dei procedimenti d'ufficio di cui alla sezione II della  tabella,  numeri da 18 a 21 ed il n. 30 possono essere sospesi fino  ad  un massimo di 90 giorni; il termine del procedimento di cui al n. 29 puo' essere sospeso fino ad un massimo di centoventi giorni.
 
 5. Decorrenza del termine per le fasi procedimentali.
 
 Per  le  fasi  procedimentali  avviate dall'Ufficio su richiesta di altre  autorita',  il  termine  decorre  dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'autorita' che procede.
 Per  le  fasi  procedimentali avviate d'ufficio, il termine decorre dal primo atto d'impulso dell'Ufficio.
 
 6. Comunicazione di avvio del procedimento.
 
 Ove  non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a  produrre  effetti  diretti  ed  a  quelli  che  per  legge debbono intervenirvi.
 La  comunicazione  di  avvio  del procedimento indica l'oggetto del procedimento   promosso,   l'unita'   organizzativa   e   la  persona responsabile   dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  del procedimento,   nonche'   la  struttura  alla  quale  indirizzare  la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V della legge n. 241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dall'Ufficio.
 Nella  comunicazione devono essere indicati, inoltre, la data entro la  quale  deve  concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione. Per i procedimenti d'iniziativa di parte deve essere indicata la data di presentazione della relativa istanza.
 Qualora   la  comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  risulti particolarmente  gravosa  o  non  sia  possibile  per  il  numero dei destinatari,  essa  e'  pubblicata  sul  sito  Internet dell'Ufficio, indicando le ragioni che giustificano la deroga.
 Nei  procedimenti d'ufficio di cui alla sezione II della tabella la comunicazione di avvio del procedimento coincide con la contestazione degli addebiti, ove prevista.
 L'atto   di   contestazione  dell'Ufficio,  oltre  a  quanto  sopra specificato, contiene tra l'altro:
 il   riferimento   al   procedimento   di   accertamento  o  alla documentazione sulla base dei quali sia emersa l'irregolarita';
 la descrizione dell'irregolarita';
 l'indicazione  delle  disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
 il  termine  entro  il  quale far pervenire all'Ufficio eventuali deduzioni;
 la  facolta', ove prevista per legge, di pagare in misura ridotta entro un dato termine e le relative modalita'.
 
 7. Unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento.
 
 In relazione all'articolazione organizzativa dell'Ufficio, l'unita' organizzativa   responsabile   dell'istruttoria   e   di  ogni  altro adempimento   concernente   i   procedimenti   di   cui  al  presente provvedimento e' quella indicata nella tabella stessa.
 Il   responsabile  del  procedimento  e'  il  titolare  dell'unita' organizzativa  competente  individuata  nella  tabella  ed esercita i compiti  di  cui  all'art.  6  della legge n. 241/1990 ed al presente provvedimento.
 In  tutti  i  casi  di  interruzione  o  sospensione dei termini il responsabile  del  procedimento  comunica  agli  interessati  la data dell'interruzione ovvero l'inizio e il termine della sospensione.
 
 8.  Comunicazione  dei motivi ostativi nei procedimenti ad iniziativa di parte.
 
 Prima della formale adozione di un provvedimento negativo l'Ufficio comunica   tempestivamente   i  motivi  che  ostano  all'accoglimento dell'istanza. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, gli  istanti  hanno  diritto  di  presentare  per  iscritto  le  loro osservazioni.  I termini per la conclusione del procedimento iniziano nuovamente  a  decorrere  dalla  data di ricezione delle osservazioni ovvero  dalla  scadenza del termine sopra indicato. Qualora l'istanza non  sia  accolta,  la  motivazione  finale  del  provvedimento  deve indicare   le  ragioni  per  le  quali  non  sono  state  accolte  le osservazioni eventualmente formulate dalla parte.
 
 9. Termine finale del procedimento.
 
 I  termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti  indicati nella tabella si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale o  dell'atto  conclusivo  della  fase  procedimentale  di  competenza dell'Ufficio.  L'Ufficio  comunica  agli  interessati i provvedimenti adottati.
 I  provvedimenti dell'Ufficio aventi carattere cautelare ed urgente sono  immediatamente efficaci e vengono comunicati ai destinatari con le modalita' sopra indicate.
 Per  i procedimenti ad istanza di parte di cui alla sezione I della tabella,  dal  n.  1 a n. 15, nel caso in cui l'Ufficio non adotti il provvedimento  espresso  entro  i  termini  previsti  nella  tabella, l'istanza  si  intende  accolta  ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990.
 
 10. Entrata in vigore.
 
 Il  presente  provvedimento  entra in vigore il giorno successivo a quello  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Le   disposizioni   del  presente  provvedimento  si  applicano  ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore.
 Roma, 17 agosto 2006
 Il presidente: Draghi
 |  |  |  | Allegato 
 TABELLA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE FASI PROCEDIMENTALI
 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 83 a pag. 89;  <----
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