Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 (vai al sommario) |
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI |
PROVVEDIMENTO 17 agosto 2006 |
Regolamento di attuazione, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio italiano dei cambi. |
|
|
1. Fonti normative.
Il presente provvedimento e' emanato ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevedono, rispettivamente, l'obbligo di determinare per ciascun procedimento il termine entro il quale deve essere concluso e l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale.
2. Ambito di applicazione.
Il presente provvedimento si applica ai procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte e promossi d'ufficio nonche' alle fasi procedimentali di competenza dell'Ufficio italiano dei cambi (di seguito: Ufficio) come individuati nella tabella allegata. La tabella, che forma parte integrante del presente provvedimento, si articola in due sezioni: I. Procedimenti ad iniziativa di parte; II. Procedimenti d'ufficio. La tabella indica per ciascun procedimento e fase procedimentale il termine entro il quale deve essere concluso, l'unita' organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento. Per i procedimenti per i quali il termine non sia stabilito da fonte legislativa o regolamentare vale il termine di centoventi giorni. Per i procedimenti di riesame di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.
3. Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte.
Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricezione dell'istanza o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. Le domande di iscrizione e di cancellazione in albi ed elenchi devono essere redatte nelle forme e nei modi determinati dall'Ufficio ai sensi della vigente normativa e devono essere corredate della documentazione eventualmente richiesta. Qualora si rendesse necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti, l'Ufficio, entro il termine previsto per l'adozione del provvedimento finale, ne da' formale comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di sessanta giorni per provvedere all'integrazione. In tali casi il termine di conclusione del procedimento e' sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa ovvero dalla scadenza del termine assegnato. Qualora nel corso del procedimento l'interessato trasmetta d'iniziativa all'Ufficio nuovi documenti o informazioni tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione di documenti ed informazioni equivale ad una nuova istanza ed il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data della loro ricezione.
4. Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio.
Per i procedimenti d'ufficio di cui alla sezione II della tabella il termine iniziale decorre dalla data di notifica della contestazione degli addebiti ovvero dalla data di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati. Ove sussistano esigenze di natura istruttoria, i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti d'ufficio di cui alla sezione II della tabella, numeri da 18 a 21 ed il n. 30 possono essere sospesi fino ad un massimo di 90 giorni; il termine del procedimento di cui al n. 29 puo' essere sospeso fino ad un massimo di centoventi giorni.
5. Decorrenza del termine per le fasi procedimentali.
Per le fasi procedimentali avviate dall'Ufficio su richiesta di altre autorita', il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'autorita' che procede. Per le fasi procedimentali avviate d'ufficio, il termine decorre dal primo atto d'impulso dell'Ufficio.
6. Comunicazione di avvio del procedimento.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. La comunicazione di avvio del procedimento indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unita' organizzativa e la persona responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento, nonche' la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V della legge n. 241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dall'Ufficio. Nella comunicazione devono essere indicati, inoltre, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione. Per i procedimenti d'iniziativa di parte deve essere indicata la data di presentazione della relativa istanza. Qualora la comunicazione dell'avvio del procedimento risulti particolarmente gravosa o non sia possibile per il numero dei destinatari, essa e' pubblicata sul sito Internet dell'Ufficio, indicando le ragioni che giustificano la deroga. Nei procedimenti d'ufficio di cui alla sezione II della tabella la comunicazione di avvio del procedimento coincide con la contestazione degli addebiti, ove prevista. L'atto di contestazione dell'Ufficio, oltre a quanto sopra specificato, contiene tra l'altro: il riferimento al procedimento di accertamento o alla documentazione sulla base dei quali sia emersa l'irregolarita'; la descrizione dell'irregolarita'; l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie; il termine entro il quale far pervenire all'Ufficio eventuali deduzioni; la facolta', ove prevista per legge, di pagare in misura ridotta entro un dato termine e le relative modalita'.
7. Unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento.
In relazione all'articolazione organizzativa dell'Ufficio, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento concernente i procedimenti di cui al presente provvedimento e' quella indicata nella tabella stessa. Il responsabile del procedimento e' il titolare dell'unita' organizzativa competente individuata nella tabella ed esercita i compiti di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990 ed al presente provvedimento. In tutti i casi di interruzione o sospensione dei termini il responsabile del procedimento comunica agli interessati la data dell'interruzione ovvero l'inizio e il termine della sospensione.
8. Comunicazione dei motivi ostativi nei procedimenti ad iniziativa di parte.
Prima della formale adozione di un provvedimento negativo l'Ufficio comunica tempestivamente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni. I termini per la conclusione del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine sopra indicato. Qualora l'istanza non sia accolta, la motivazione finale del provvedimento deve indicare le ragioni per le quali non sono state accolte le osservazioni eventualmente formulate dalla parte.
9. Termine finale del procedimento.
I termini per la conclusione dei procedimenti indicati nella tabella si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale o dell'atto conclusivo della fase procedimentale di competenza dell'Ufficio. L'Ufficio comunica agli interessati i provvedimenti adottati. I provvedimenti dell'Ufficio aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci e vengono comunicati ai destinatari con le modalita' sopra indicate. Per i procedimenti ad istanza di parte di cui alla sezione I della tabella, dal n. 1 a n. 15, nel caso in cui l'Ufficio non adotti il provvedimento espresso entro i termini previsti nella tabella, l'istanza si intende accolta ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990.
10. Entrata in vigore.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore. Roma, 17 agosto 2006 Il presidente: Draghi |
| Allegato
TABELLA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE FASI PROCEDIMENTALI
----> Vedere Allegato da pag. 83 a pag. 89; <---- |
|
|
|