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| Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 |  | Attuazione  della  direttiva  2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori  dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
 Vista   la  direttiva  2003/18/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  27 marzo  2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del  Consiglio  sulla  protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro;
 Visto  il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione  della  direttiva  89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della   direttiva   89/655/CEE,  della  direttiva  89/656/CEE,  della direttiva  90/269/CEE,  della  direttiva  90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE,  della  direttiva  90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della  direttiva  95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE,  della  direttiva  99/38/CE,  della  direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e  della  salute  dei  lavoratori  durante  il  lavoro  e  successive modificazioni;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
 Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del  Senato  della Repubblica, nonche' delle Commissioni riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera dei deputati;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;
 Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli  affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico, per gli affari regionali e le autonomie  locali  e  per  le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1. Modifiche  al  titolo  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,  recante  attuazione  delle  direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE, 89/655/CEE,    89/656/CEE,    90/269/CEE,   90/270/CEE,   90/394/CEE, 90/679/CEE,   93/88/CEE,   95/63/CE,  97/42/CE,  98/24/CE,  99/38/CE, 99/92/CE,  2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della
 sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
 
 1.  Il  titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n.  626  del  1994»,  e'  sostituito  dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,  90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,  99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE,  2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e  della salute dei lavoratori durante il lavoro.».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.    87,    comma quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - La legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni
 per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
 dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004»
 e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n.
 96, supplemento ordinario.
 - Il  decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626,
 recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
 90/679/CEE,   93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,  98/24/CE,
 99/38/CE,  99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il
 miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
 durante  il  lavoro»,  modificato  da  ultimo  dal  decreto
 legislativo  10 aprile  2006,  n.  195, e' pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  12 novembre  1994, n. 265, supplemento
 ordinario.
 - La  direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio,  del  27 marzo  2003,  che modifica la direttiva
 83/477/CEE  del  Consiglio  sulla protezione dei lavoratori
 contro  i  rischi  connessi  con un'esposizione all'amianto
 durante  il  lavoro, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile
 2003, n. L 97.
 - La    direttiva   83/477/CEE   del   Consiglio,   del
 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i
 rischi  connessi  con un'esposizione all'amianto durante il
 lavoro,  e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre 1983, n.
 L 263.
 - La  direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno
 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere
 il   miglioramento  della  sicurezza  e  della  salute  dei
 lavoratori  durante  il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E.
 29 giugno 1989, n. L 183.
 - La    direttiva   89/654/CEE   del   Consiglio,   del
 30 novembre  1989,  relativa  alle  prescrizioni  minime di
 sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro, e' pubblicata
 nella G.U.C.E 30 dicembre 1989, n. L 393.
 - La    direttiva   89/655/CEE   del   Consiglio,   del
 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza
 e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
 dei  lavoratori  durante  il  lavoro,  e'  pubblicata nella
 G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393.
 - La    direttiva   89/656/CEE   del   Consiglio,   del
 30 novembre  1989,  relativa  alle  prescrizioni  minime in
 materia  di  sicurezza  e  salute  per  l'uso  da parte dei
 lavoratori   di   attrezzature  di  protezione  individuale
 durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre
 1989, n. L 393.
 - La  direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio
 1990,  relativa  alle prescrizioni minime di sicurezza e di
 salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che
 comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori,
 e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 giugno 1990, n. L 156.
 - La  direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio
 1990,  relativa  alle  prescrizioni  minime  in  materia di
 sicurezza e di salute per le attivita' lavorative svolte su
 attrezzature  munite  di videoterminali e' pubblicata nella
 G.U.C.E. 21 giugno 1990, n. L 156.
 - La  direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno
 1990,  sulla  protezione  dei  lavoratori  contro  i rischi
 derivanti  da  un'esposizione ad agenti cancerogeni durante
 il  lavoro  e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 luglio 1990, n.
 L 196.
 - La    direttiva   90/679/CEE   del   Consiglio,   del
 26 novembre  1990,  relativa alla protezione dei lavoratori
 contro  i  rischi  derivanti  da  un'esposizione  ad agenti
 biologici  durante  il  lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E.
 31 dicembre 1990, n. L 374.
 - La  direttiva  93/88/CEE del Consiglio del 12 ottobre
 1993  che  modifica  la  direttiva 90/679/CEE relativa alla
 protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti da
 un'esposizione  ad  agenti  biologici durante il lavoro, e'
 pubblicata nella G.U.C.E. 29 dicembre 1993, n. L 268.
 - La  direttiva  95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre
 1995,  che  modifica  la  direttiva  89/655/CEE relativa ai
 requisiti  minimi  di sicurezza e di salute per l'uso delle
 attrezzature  di  lavoro da parte dei lavoratori durante il
 lavoro,  e'  pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n.
 L 335.
 - La  direttiva  97/42/CE  del  Consiglio del 27 giugno
 1997   che   modifica  per  la  prima  volta  la  direttiva
 90/394/CEE  sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
 derivanti  da  un'esposizione ad agenti cancerogeni durante
 il  lavoro,  e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 luglio 1997, n.
 L 179.
 - La direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998
 sulla   protezione  della  salute  e  della  sicurezza  dei
 lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  da agenti chimici
 durante  il  lavoro,  e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio
 1998, n. L 131.
 - La  direttiva  99/38/CE  del  Consiglio del 29 aprile
 1999  che  modifica  per  la  seconda  volta  la  direttiva
 90/394/CEE  sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
 derivanti  da  un'esposizione ad agenti cancerogeni durante
 il lavoro, estendendola agli agenti mutageni, e' pubblicata
 nella G.U.C.E. 1° giugno 1999, n. L 138.
 - La  direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio,  del  27 giugno  2001, che modifica la direttiva
 89/655/CEE  del  Consiglio  relativa ai requisiti minimi di
 sicurezza  e  di  salute  per  l'uso  delle attrezzature di
 lavoro  da  parte  dei  lavoratori  durante  il  lavoro, e'
 pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195.
 - La  direttiva  99/92/CE  del Parlamento europeo e del
 Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni
 minime  per il miglioramento della tutela della sicurezza e
 della  salute  dei lavoratori che possono essere esposti al
 rischio   di   atmosfere  esplosive,  e'  pubblicata  nella
 G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23.
 Note all'art. 1:
 - Per  il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
 e   le   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,  89/655/CEE,
 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
 93/88/CEE    95/63/CE,    97/42/CE,   98/24/CE,   99/38/CE,
 2001/45/CE,  99/92/CE  e  2003/18/CE  si  veda in nota alle
 premesse.
 - La  direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio,  del  27 giugno  2001, che modifica la direttiva
 89/655/CEE  del  Consiglio  relativa ai requisiti minimi di
 sicurezza  e  di  salute  per  l'uso  delle attrezzature di
 lavoro  da  parte  dei  lavoratori  durante  il  lavoro, e'
 pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195.
 - La  direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio,  del  6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime
 di  sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei
 lavoratori   ai   rischi   derivanti  dagli  agenti  fisici
 (rumore), e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2003, n.
 L 42.
 - La  direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio,  del  27 marzo  2003,  che modifica la direttiva
 83/477/CEE  del  Consiglio  sulla protezione dei lavoratori
 contro  i  rischi  connessi  con un'esposizione all'amianto
 durante  il  lavoro,  e' pubblicata nella G.U.U.E 15 aprile
 2003, n. L 97.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Recepimento  della  direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27 marzo  2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del  Consiglio  sulla  protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro
 
 1.  Dopo  il  titolo  VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 e' inserito il seguente:
 «Titolo VI-bis
 
 PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD
 AMIANTO
 
 Capo I
 
 Disposizioni generali
 
 Art. 59-bis.
 Campo di applicazione
 
 1. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla legge 27 marzo 1992, n. 257,  le  norme  del  presente  titolo  si  applicano  alle rimanenti attivita'  lavorative  che  possono  comportare, per i lavoratori, il rischio  di  esposizione  ad  amianto,  quali manutenzione, rimozione dell'amianto  o  dei  materiali  contenenti  amianto,  smaltimento  e trattamento   dei  relativi  rifiuti,  nonche'  bonifica  delle  aree interessate.
 
 Art. 59-ter.
 Definizioni
 
 1.  Ai  fini  del  presente  titolo  il  termine  amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
 a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
 b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
 c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
 d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
 e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
 f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
 
 Capo II
 
 Obblighi del datore di lavoro
 
 Art. 59-quater.
 Individuazione della presenza di amianto
 
 1.  Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il   datore   di  lavoro  adotta,  anche  chiedendo  informazioni  ai proprietari  dei  locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
 2.  Se  vi  e'  il  minimo  dubbio  sulla presenza di amianto in un materiale  o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.
 
 Art. 59-quinquies.
 Valutazione del rischio
 
 1.  Nella  valutazione  di  cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta  i  rischi  dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali  contenenti  amianto,  al  fine di stabilire la natura e il grado  dell'esposizione  e  le  misure  preventive  e  protettive  da attuare.
 2.  Nei  casi  di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a condizione  che  risulti  chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e' superato  nell'aria  dell'ambiente  di  lavoro,  non si applicano gli articoli 59-sexies,  59-quinquiesdecies  e  59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attivita':
 a) brevi  attivita'  non  continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
 b) rimozione  senza  deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
 c) incapsulamento  e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
 d) sorveglianza  e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini  dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
 3.  Il  datore  di  lavoro  effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta   si   verifichino  modifiche  che  possono  comportare  un mutamento  significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
 4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27 aprile  1955, n. 547, provvede  a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2.
 
 Art. 59-sexies.
 Notifica
 
 1.  Prima  dell'inizio  dei  lavori  di cui all'articolo 59-bis, il datore  di  lavoro  presenta  una  notifica  all'organo  di vigilanza competente per territorio.
 2.  La  notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
 a) ubicazione del cantiere;
 b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
 c) attivita' e procedimenti applicati;
 d) numero di lavoratori interessati;
 e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
 f) misure  adottate  per  limitare  l'esposizione  dei lavoratori all'amianto.
 3.  Il  datore  di  lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti  abbiano  accesso,  a  richiesta,  alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
 4.   Il  datore  di  lavoro,  ogni  qualvolta  una  modifica  delle condizioni   di  lavoro  puo'  comportare  un  aumento  significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
 
 Art. 59-septies.
 Misure di prevenzione e protezione
 
 1.  In tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, l'esposizione dei  lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti  amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e,   in   ogni   caso,   al   di  sotto  del  valore  limite  fissato nell'articolo 59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:
 a) il  numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla  polvere  proveniente  dall'amianto  o  da  materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile;
 b) i  processi  lavorativi  devono  essere  concepiti  in modo da evitare  di  produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
 c) tutti   i   locali   e  le  attrezzature  per  il  trattamento dell'amianto  devono  poter  essere  sottoposti  a regolare pulizia e manutenzione;
 d) l'amianto  o  i  materiali che rilasciano polvere di amianto o che  contengono  amianto  devono  essere  stoccati  e  trasportati in appositi imballaggi chiusi;
 e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il  piu'  presto  possibile  in  appropriati imballaggi chiusi su cui sara'  apposta  un'etichettatura  indicante  che  contengono amianto. Detti  rifiuti  devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
 
 Art. 59-octies.
 Misure igieniche
 
 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies, comma 2,  per  tutte  le attivita' di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':
 a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:
 1) chiaramente   delimitati   e   contrassegnati   da  appositi cartelli;
 2)  accessibili  esclusivamente  ai  lavoratori  che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
 3) oggetto del divieto di fumare;
 b) siano  predisposte  aree speciali che consentano ai lavoratori di  mangiare  e  bere  senza  rischio di contaminazione da polvere di amianto;
 c) siano  messi  a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
 d) detti  indumenti  di  lavoro  o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio  in  lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori  chiusi,  qualora  l'impresa  stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
 e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
 f) i  lavoratori  possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
 g) l'equipaggiamento  protettivo  sia  custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese  misure  per  riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.
 
 Art. 59-nonies.
 Controllo dell'esposizione
 
 1.  Al  fine  di  garantire  il  rispetto del valore limite fissato all'articolo 59-decies  e in funzione dei risultati della valutazione iniziale  dei  rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione  della  concentrazione  di fibre di amianto nell'aria del luogo  di  lavoro.  I  risultati  delle  misure  sono  riportati  nel documento di valutazione dei rischi.
 2.  Il  campionamento  deve essere rappresentativo dell'esposizione personale  del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
 3.   I  campionamenti  sono  effettuati  previa  consultazione  dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
 4.  Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso  di  idonee  qualifiche  nell'ambito  del  servizio  di  cui all'articolo 8.  I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai  sensi  del  decreto  del Ministro della sanita' in data 14 maggio 1996,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
 5. La  durata  dei  campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire   un'esposizione   rappresentativa,   per   un  periodo  di riferimento  di  otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
 6.  Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza tramite  microscopia  a  contrasto  di  fase,  applicando  il  metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanita) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
 7.  Ai  fini  della  misurazione  dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1,  si  prendono  in  considerazione  unicamente  le  fibre che abbiano  una  lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore  a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
 
 Art. 59-decies.
 Valore limite
 
 1.  Il  valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre  per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo  di  riferimento  di  otto  ore.  I datori di lavoro provvedono affinche'  nessun  lavoratore  sia  esposto  a  una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.
 2.  Quando  il  valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore  di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu' presto  possibile  le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il  lavoro  puo'  proseguire  nella  zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
 3.  Per  verificare  l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore  di  lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
 4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri mezzi  e  per  rispettare  il valore limite e' necessario l'uso di un dispositivo  di  protezione  individuale delle vie respiratorie; tale uso  non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario.
 5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione  con  i  lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi  di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.
 
 Art. 59-undecies.
 Operazioni lavorative particolari
 
 1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione   di   misure   tecniche   preventive   per   limitare  la concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo 59-decies, il  datore  di  lavoro  adotta  adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:
 a) fornisce  ai  lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle  vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso durante tali lavori;
 b) provvede  all'affissione  di  cartelli  per  segnalare  che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
 c) adotta  le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
 d) consulta   i   lavoratori  o  i  loro  rappresentanti  di  cui all'articolo 18  sulle  misure  da adottare prima di procedere a tali attivita'.
 
 Art. 59-duodecies.
 Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
 
 1.  I  lavori  di  demolizione  o di rimozione dell'amianto possono essere  effettuati  solo  da  imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 2. Il  datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o  di  rimozione  dell'amianto  o  di materiali contenenti amianto da edifici,  strutture,  apparecchi  e  impianti,  nonche'  dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
 3.  Il  piano  di  cui  al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
 4.  Il  piano,  in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
 a) rimozione  dell'amianto  o  dei  materiali  contenenti amianto prima  dell'applicazione  delle  tecniche  di demolizione, a meno che tale  rimozione  non  possa  costituire  per  i lavoratori un rischio maggiore  di  quello  rappresentato  dal  fatto  che  l'amianto  o  i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
 b) fornitura   ai   lavoratori   dei  dispositivi  di  protezione individuale;
 c) verifica   dell'assenza   di   rischi  dovuti  all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
 d) adeguate  misure  per  la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
 e) adeguate  misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
 f) adozione,  nel  caso  in  cui  sia previsto il superamento dei valori  limite  di  cui  all'articolo 59-decies,  delle misure di cui all'articolo 59-undecies,  adattandole  alle particolari esigenze del lavoro specifico;
 g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
 h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
 i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
 l) caratteristiche   delle  attrezzature  o  dispositivi  che  si intendono  utilizzare  per  attuare  quanto previsto dalla lettera d) ed e).
 5.  Copia  del  piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
 6.  L'invio  della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 59-sexies.
 7. Il  datore  di  lavoro  provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
 
 Art. 59-terdecies.
 Informazione dei lavoratori
 
 1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 21, il datore di lavoro  fornisce  ai  lavoratori,  prima  che  essi  siano adibiti ad attivita'   comportanti  esposizione  ad  amianto,  nonche'  ai  loro rappresentanti, informazioni su:
 a) i  rischi  per  la  salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
 b)  le  specifiche  norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita' di non fumare;
 c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
 d) le  misure  di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
 e) l'esistenza  del valore limite di cui all'articolo 59-decies e la necessita' del monitoraggio ambientale.
 2.  Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta  sulle  misure  da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure adottate.
 
 Art. 59-quaterdecies.
 Formazione dei lavoratori
 
 1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 22, il datore di lavoro  assicura  che  tutti  i  lavoratori  esposti o potenzialmente esposti   a   polveri  contenenti  amianto  ricevano  una  formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
 2.   Il   contenuto   della   formazione   deve  essere  facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze  e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
 a) le  proprieta'  dell'amianto  e  i  suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
 b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
 c) le    operazioni   che   possono   comportare   un'esposizione all'amianto  e  l'importanza  dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
 d) le  procedure  di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
 e) la  funzione,  la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
 f) le procedure di emergenza;
 g) le procedure di decontaminazione;
 h) l'eliminazione dei rifiuti;
 i) la necessita' della sorveglianza medica.
 3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e  alla  bonifica  delle  aree  interessate  i lavoratori che abbiano frequentato    i   corsi   di   formazione   professionale   di   cui all'articolo 10,  comma 2,  lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
 
 Art. 59-quinquiesdecies.
 Sorveglianza sanitaria
 
 1.  Fermo  restando  l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16.
 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
 a) prima  di  adibire  il  lavoratore  alla mansione che comporta esposizione;
 b) periodicamente,   almeno   una  volta  ogni  tre  anni  o  con periodicita'  fissata  dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;
 c) all'atto    della    cessazione   dell'attivita'   comportante esposizione,  per  tutto  il  tempo  ritenuto  opportuno  dal  medico competente;
 d) all'atto   della   cessazione   del  rapporto  di  lavoro  ove coincidente  con  la cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione   il  medico  competente  deve  fornire  al  lavoratore  le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti.
 3.  Gli  accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale,  l'esame  clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione respiratoria.
 4.   Il   medico   competente,  sulla  base  dell'evoluzione  delle conoscenze  scientifiche  e  dello  stato  di  salute del lavoratore, valuta  l'opportunita'  di  effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato,    l'esame    radiografico    del   torace   o   la tomodensitometria.
 
 Art. 59-sexiesdecies.
 Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
 
 1.  Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  di cui all'articolo 59-quinquiesdecies,  provvede  ad istituire e aggiornare una   cartella  sanitaria  e  di  rischio,  secondo  quanto  previsto dall'articolo 17,  comma 1,  lettera d).  Il datore di lavoro, per il tramite  del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico competente  i  valori  di  esposizione  individuali, al fine del loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.
 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma 1.
 3.  Il  datore  di  lavoro,  su  richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
 4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette   all'ISPESL   la  cartella  sanitaria  e  di  rischio  del lavoratore   interessato,  unitamente  alle  annotazioni  individuali contenute nel registro di cui al comma 2.
 5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.
 
 Art. 59-septiesdecies.
 Mesoteliomi
 
 1.  Nei  casi  accertati  di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione  le  disposizioni  contenute  nell'articolo 71,  con  la costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ISPESL.».
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Per  la direttiva 2003/18/CE si veda in nota all'art.
 1.
 - Per   la   direttiva  83/477/CEE  e  per  il  decreto
 legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda in nota alle
 premesse.
 - La  legge  27 marzo  1992,  n.  257,  recante  «Norme
 relative  alla  cessazione  dell'impiego  dell'amianto», e'
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87,
 supplemento ordinario.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Sanzioni
 
 1.  All'articolo 89  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma 1, dopo le parole: «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti: «59-quinquies, commi 1 e 3;»;
 b) al  comma 2,  lettera a),  dopo  le parole: «56, comma 2; 58;» sono  inserite  le  seguenti: «59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies,  comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a  4; 59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2;»;
 c) al  comma  2,  lettera b),  dopo le parole: «56, comma 1; 57;» sono inserite le seguenti: «59-quater, comma 1; 59-octies;»;
 d) al  comma 2,  dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: «b-ter)  con  l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro  1.000  per  la  violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7.»;
 e) al  comma 3,  dopo le parole: «11;» sono inserite le seguenti: «59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4;».
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  89  del citato decreto
 legislativo  19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
 presente decreto legislativo, e' il seguente:
 «Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
 e  dai  dirigenti).  - 1. Il datore di lavoro e' punito con
 l'arresto  da  tre  a  sei mesi o con l'ammenda da lire tre
 milioni  a  otto milioni per la violazione degli articoli 4
 commi   2,  4,  lettera a),  6,  7  e  11,  primo  periodo;
 49-quinquies,  commi 1  e 6; 59-quinquies, commi 1 e 3; 63,
 commi 1,  4  e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5;
 86, comma 2-ter.
 2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
 a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
 lire  tre  milioni  a  lire  otto milioni per la violazione
 degli  articoli 4,  comma 5, lettere b), d), e), h), l), n)
 e q);  7,  comma 2;  12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,
 comma 1;  22,  commi da  1  a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
 commi 3  e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater
 e   5;   36,   comma 8-ter,  36-bis,  commi 5,  6;  36-ter;
 36-quater,  commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43,
 commi 3,  4,  lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
 49-quinquies,   commi 2,   3   e   7;  49-sexies,  comma 2;
 49-septies,   comma 1;   49-octies;  49-nonies;  49-decies,
 commi 1,  2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52,
 comma 2;   54;  55,  commi 1,  3  e  4;  56,  comma 2;  58;
 59-sexies,  commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1;
 59-decies;  59-undecies;  59-duodecies,  commi da  1  a  4;
 59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1,
 2  e  3,  59-sexiesdecies,  commi 1,  secondo periodo, e 2;
 72-quater,  commi  da  1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies;
 72-novies,  commi 1,  3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63,
 comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68;
 69,  commi 1,  2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2;
 79;  80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86,
 commi 1  e  2,  88-quater,  comma 2; 88-sexies; 88-septies,
 comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies;
 b) con   l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
 l'ammenda  da  lire un milione a lire cinque milioni per la
 violazione  degli  articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,
 lettere c), f), g), i), m)   e p);   7,  commi 1  e  3;  9,
 comma 2;  10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43,
 comma 4,  lettere c), e)  ed  f); 49, comma 1; 56, comma 1;
 57;  59-quater, comma 1; 59-octies; 72-octies, commi 1, 2 e
 3,  72-decies,  commi 1,  2,  3,  e 5; 66, commi 1 e 4; 67,
 comma 3;  70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84,
 comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2;
 b-bis)  con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
 da   euro   258  a  euro  1.032  per  la  violazione  degli
 articoli 36-bis,  commi 1,  2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater,
 commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.
 b-ter)  con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
 da   euro   250  a  euro  1.000  per  la  violazione  degli
 articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7;
 3. Il  datore  di  lavoro ed il dirigente sono puniti
 con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  un
 milione   a  lire  sei  milioni  per  la  violazione  degli
 articoli 4,  commi 5,  lettera o),  e  8;  8, comma 11; 11;
 59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi
 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Clausola di cedevolezza
 
 1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del titolo VI-bis del decreto legislativo n.   626   del   1994,   e   successive   modificazioni,   introdotte dall'articolo 2,  afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano  ancora  provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27 marzo  2003, si applicano  fino  alla  data  di  entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli   derivanti   dall'ordinamento  comunitario  e  dei  principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - L'art.   117,   quinto   comma,  della  Costituzione,
 dispone:
 «Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Abrogazioni
 
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono  abrogate  le  disposizioni  di  cui  al  Capo  III  del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Il  capo  III del decreto legislativo 15 agosto 1991,
 n.  277, recante Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE,
 n.   82/605/CEE,   n.   83/477/CEE,   n.  86/188/CEE  e  n.
 88/642/CEE,  in materia di protezione dei lavoratori contro
 i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici
 e  biologici  durante  il lavoro, a norma dell'art. 7 della
 legge  30 luglio  1990,  n.  212, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  27 agosto  1991,  n. 200, supplemento ordinario,
 abrogato  dal  presente  decreto,  recava:  «Protezione dei
 lavoratori  contro  i  rischi  connessi  all'esposizione ad
 amianto durante il lavoro.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Invarianza degli oneri
 
 1. All'attuazione degli articoli dal 59-bis al 59-septiesdecies del decreto  legislativo  19  settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio e con le dotazioni umane, strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Bonino,   Ministro   per  le  politiche
 europee
 Damiano,  Ministro  del  lavoro e della
 previdenza sociale
 D'Alema, Ministro degli affari esteri
 Mastella, Ministro della giustizia
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Turco, Ministro della salute
 Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
 economico
 Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
 regionali e le autonomie locali
 Nicolais,  Ministro per le riforme e le
 innovazioni        nella       pubblica
 amministrazione
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
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