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| Gazzetta n. 210 del 9 settembre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 7 agosto 2006 |  | Modifiche  ed  integrazioni  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05, in materia di incentivi  alla  interrompibilita' delle forniture di gas naturale, e disposizioni  transitorie  ed  urgenti  in  materia  di  recesso  nei contratti di fornitura di gas naturale. (Deliberazione n. 192/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 7 agosto 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 il  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2006 (di seguito: decreto 4 agosto 2006);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  7 agosto  2001,  n.  184/01  (di seguito: deliberazione   n.   184/01)   come  modificata  dalla  deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  29 luglio  2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);
 la deliberazione dell'Autorita' 21 gennaio 2006, n. 10/06;
 la deliberazione dell'Autorita' 19 aprile 2006, n. 84/06;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 31 luglio 2006, n. 171/2006 (di seguito: deliberazione n. 171/06);
 Considerato che:
 con  la  deliberazione  n.  166/05  l'Autorita'  ha  disposto  la riduzione  dei  corrispettivi  di  capacita'  CPu  e CRr nei punti di riconsegna che alimentano i clienti finali con contratti di fornitura di   gas  naturale  con  clausola  di  interrompibilita'  e  impianti industriali  con  alimentazione dual fuel, individuati ai sensi della procedura di emergenza climatica;
 l'art.  18,  comma 18.6 della deliberazione n. 166/05 ha disposto che  per l'anno termico 2005-2006, e comunque fino all'emanazione del provvedimento  di  cui  al  comma 10.4  della medesima deliberazione, l'impresa  di  trasporto  applichi  ai  punti di riconsegna di cui al precedente  alinea  una riduzione dei corrispettivi CPu e CRr pari al 30 per cento dei medesimi corrispettivi;
 con la deliberazione dell'Autorita' n. 297/05 e' stato istituito, presso  la  Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), il fondo per la promozione dell'interrompibilita' del sistema gas, alimentato dalla quota percentuale addizionale dei corrispettivi di trasporto di cui al punto 1 della medesima deliberazione;
 con  la  deliberazione  n.  184/01,  l'Autorita'  ha adottato una direttiva  concernente  il  riconoscimento  ai  clienti  idonei della facolta'  di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale ed ha disposto  che  nei  contratti  di  fornitura  stipulati con i clienti idonei  sia riconosciuta al cliente idoneo, salvo diverso ed espresso accordo  tra  le  parti, la facolta' di recedere dal contratto con un preavviso non superiore a:
 sei mesi, in caso di contratti di durata pluriennale;
 tre mesi, in caso di contratti di durata annuale;
 con  la  deliberazione  n.  207/02,  l'Autorita'  ha  adeguato il riconoscimento  della  facolta'  di  recesso  prevista  per i clienti idonei  con  la  deliberazione n. 184/01, prevedendo un preavviso non superiore  a  trenta giorni, nel caso di contratti con clienti finali che  si  trovano nella condizione di cliente idoneo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003;
 il decreto 4 agosto 2006 prevede, per ciascuna impresa di vendita di   gas  naturale  che  fornisca  clienti  industriali  direttamente allacciati  alle reti di trasporto, l'obbligo di concordare con detti clienti  una  interrompibilita'  della  fornitura  che  consenta  una interruzione   garantita   delle  proprie  forniture  in  misura  non inferiore  al  10%  dei  quantitativi  mediamente  forniti nei trenta giorni  precedenti  l'interruzione,  per  almeno  quattro settimane a decorrere dal 29 gennaio 2007;
 il  decreto  4 agosto  2006 ha disposto altresi' che l'Autorita', con  propria  deliberazione,  stabilisca  misure  per  incentivare il ricorso  all'interrompibilita' delle forniture di gas naturale tra le quali  l'aumento  fino  al  50%  del  divario  dei  corrispettivi  di trasporto  del  gas  relativi  alle  forniture  interrompibili  e non interrompibili  e  la possibilita' di recesso dei clienti industriali dai  contratti  di  fornitura  sottoscritti  alla  data di entrata in vigore del presente decreto;
 le  proposte  tariffarie approvate con la deliberazione n. 171/06 prevedono  corrispettivi  unitari  che  sono stati dimensionati sulla base di una riduzione del 30% dei corrispettivi CPu e CRr relativi ad una  potenziale  capacita' interrompibile, individuata ai sensi della procedura  di  emergenza  climatica,  pari  a  8,3  milioni  di metri cubi/giorno  come  comunicato  dalla  societa'  Snam Rete Gas in data 7 agosto 2006 (prot. Autorita' n. 19417 del 7 agosto 2006).
 Ritenuto che:
 sia  necessario  procedere con urgenza agli adempimenti di cui al predetto   decreto,   anche  in  considerazione  delle  procedure  di conferimento per l'anno termico 2006-2007 attualmente in corso;
 sia  necessario escludere dalla riduzione i corrispettivi unitari di  capacita' per il trasporto nei punti di entrata e i corrispettivi unitari  variabili, in quanto i suddetti corrispettivi sono applicati rispettivamente  alle  capacita' conferite nei punti di entrata della rete nazionale e all'energia associata al gas immesso in rete che non sono  riconducibili  alle capacita' conferite nei punti di riconsegna che alimentano i clienti finali allacciati alle reti di trasporto;
 prevedere  che  nei  punti di riconsegna che alimentano i clienti finali  con  contratti  di  fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilita' e impianti industriali con alimentazione dual fuel, individuati   ai  sensi  del  decreto  4 agosto  2006,  l'impresa  di trasporto   applichi   a  partire  dall'anno  termico  2006-2007  una riduzione  dei  corrispettivi  CPu, CRr e CM pari al 90 per cento dei medesimi  corrispettivi  definiti  ai  sensi  della  deliberazione n. 171/06,  in modo tale che la riduzione applicata ai suddetti punti di riconsegna   approssimi   una   riduzione   media   complessiva   dei corrispettivi di trasporto pari al 50 per cento;
 sia  necessario  prevedere  che  le  onerosita' aggiuntive per le imprese  di  trasporto  derivanti  dalle maggiori riduzioni di cui al precedente   alinea  trovino  copertura  mediante  il  fondo  per  la promozione   dell'interrompibilita'  del  sistema  gas  di  cui  alla deliberazione n. 297/05;
 sia  opportuno  prevedere  l'estensione  a  tutto  l'anno termico 2006-2007  della  maggiorazione  dei  corrispettivi di cui al punto 1 della  deliberazione n. 297/05 e demandare a successivo provvedimento la   definizione   delle  modalita'  di  copertura  delle  onerosita' aggiuntive   di   cui  al  precedente  alinea,  prevedendo  anche  la compensazione delle partite dare/avere nei confronti del fondo per la promozione dell'interrompibilita' del sistema gas;
 sia   necessario,   fermo   restando   quanto  stabilito  con  le deliberazioni  n. 184/01 e n. 207/02, prevedere in via transitoria ed urgente,  per  l'anno termico 2006-2007 la possibilita' per i clienti industriali  di recedere dai contratti di fornitura sottoscritti alla data  di  entrata in vigore del decreto 4 agosto 2006 al solo fine di sottoscrivere  contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilita';
 sia  altresi'  necessario  prevedere  un  termine  ed  un congruo preavviso per l'esercizio della facolta' di cui al precedente alinea, al  fine  di garantire la tempestiva attivazione di misure adeguate a far  fronte  alla  domanda  di  gas  naturale  del  prossimo  periodo invernale;
 Delibera:
 
 1.  Di  approvare  le  seguenti  rettifiche  della deliberazione n. 166/05:
 a. l'art. 18, comma 18.6 e' sostituito dal seguente comma:
 «18.6  Per  l'anno  termico  2005-2006,  l'impresa  di  trasporto applica  ai  punti  di riconsegna di cui all'art. 10, comma 10.2, una riduzione dei corrispettivi CPu e CRr pari al 30 per cento e nei casi di  cui  all'art.  10, comma 10.3, una maggiorazione del 60 per cento dei medesimi corrispettivi.»;
 b.  all'art.  18,  dopo  il  comma 18.6,  e' aggiunto il seguente comma:
 «18.6.1   Per   l'anno   termico   2006-2007,   e  comunque  fino all'emanazione  del  provvedimento di cui al comma 10.4, l'impresa di trasporto  applica  ai  punti  di  riconsegna  di  cui  all'art.  10, comma 10.2,  una riduzione dei corrispettivi CPu, CRr e CM pari al 90 per   cento   e   nei  casi  di  cui  all'art.  10,  comma 10.3,  una maggiorazione del 60 per cento dei medesimi corrispettivi»;
 c.  l'art. 15, comma 15.3, lettera b), terzo alinea e' sostituito dal seguente alinea:
 «-  REFNt-2,'  REFRt-2  sono  i ricavi relativi rispettivamente alla  rete  nazionale  di gasdotti e alle reti regionali di gasdotti, conseguiti applicando i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 8 e  11,  al  lordo  di  eventuali riduzioni operate dall'impresa e non previste  dalla presente deliberazione, alle capacita' effettivamente conferite  per  l'anno  termico  t-2,  al  lordo  di eventuali penali corrisposte   dall'impresa   di  trasporto  ai  sensi  dell'art.  10, comma 10.2 della deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/06, e inclusivi delle eventuali coperture dei maggiori oneri sostenuti ai sensi della deliberazione  7 agosto  2006,  n.  192/06,  operate dal fondo per la promozione   dell'interrompibilita'  del  sistema  gas  di  cui  alla deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05;».
 2. Di  prevedere  che  gli  oneri  aggiuntivi  per  le  imprese  di trasporto  derivanti  dalle  maggiori  riduzioni  di  cui al punto 1, lettera  b,  trovino  copertura  mediante  il fondo per la promozione dell'interrompibilita'  del  sistema gas di cui alla deliberazione n. 297/05.
 3. Di  prevedere  che  le  quote  percentuali addizionali di cui al punto  1  della  deliberazione  n.  297/05  vengano applicate fino al 30 settembre 2007.
 4. Di  definire,  con  successivo  provvedimento dell'Autorita', le modalita'  di  compensazione  del gettito riscosso con l'applicazione delle  quote  percentuali  addizionali con i maggiori oneri di cui al precedente  punto  2, e le modalita' di riconoscimento da parte della Cassa, degli eventuali oneri non compensati.
 5. Di   prevedere   per  i  clienti  industriali,  in  deroga  alle disposizioni di cui al comma 3.1 della delibera-zione n. 184/01, come modificata   dalla   deliberazione  n.  207/02,  per  l'anno  termico 2006-2007,  la  possibilita'  di  recedere dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto 4 agosto 2006 unicamente  al  fine  di  sottoscrivere contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilita'.
 6. Di  stabilire  che  il  recesso  di cui al precedente punto puo' essere  esercitato  entro  il  30 ottobre  2006, con un preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi.
 7. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore  alla data di pubblicazione.
 8. Di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  la deliberazione n. 166/05 come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.
 Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti  al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il   termine   di   sessanta   giorni  dalla  data  di  notifica  del provvedimento.
 Milano, 7 agosto 2006
 Il presidente: Ortis
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