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| Gazzetta n. 210 del 9 settembre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 4 agosto 2006 |  | Disposizioni    transitorie    e    urgenti    per   la   sospensione dell'applicazione   dei  corrispettivi  per  il  bilanciamento  e  la reintegrazione   degli   stoccaggi   di  gas  naturale  di  cui  alle deliberazioni   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 17 luglio 2002, n. 137/02 e 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione n. 189/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 4 agosto 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005,  di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la  mancanza  di  copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi  climatici  sfavorevoli  (di  seguito:  procedura di emergenza climatica);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di   seguito:   l'Autorita)   17 luglio   2002,   n.   137/02,  come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  3 marzo 2006, n. 50/06, che ha modificato la deliberazione di cui al precedente alinea;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  6 aprile  2006,  n.  71/06 (di seguito: deliberazione n. 71/06);
 il  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico del 4 agosto 2006 (di seguito: decreto 4 agosto 2006);
 Considerato che:
 l'Autorita'  ha  previsto,  con  la  deliberazione n. 71/06, che, nella  fase di iniezione dell'anno termico 2006-2007, i corrispettivi di  bilanciamento di cui all'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119/05  non  siano  applicati  per  i casi in cui il maggior utilizzo delle   capacita'   di  iniezione  conferite  sia  conseguenza  delle attivita'  necessarie per la massimizzazione delle immissioni in rete imposta ai sensi della procedura di emergenza climatica;
 in  base  al  decreto  4 agosto  2006,  gli  utenti  del  sistema nazionale  del  gas naturale hanno l'obbligo di rendere massime, fino al  termine  del riempimento dello spazio conferito, le immissioni in stoccaggio;
 in  base  al  decreto  di  cui  al precedente alinea, l'Autorita' sospende,  a  partire dal 1° luglio 2006 e fino al termine della fase di  iniezione  in corso, le penali relative al punto di entrata negli stoccaggi,  i corrispettivi di bilanciamento per il superamento della capacita' di punta giornaliera in iniezione e del profilo di giacenza massima mensile, nonche' i corrispettivi di bilanciamento riguardanti l'immissione  di  gas  ai  punti  di  entrata sulla rete nazionale di trasporto del gas;
 Ritenuto che:
 sia   urgente   dare  adempimento  al  predetto  decreto  con  la sospensione, dal 1° luglio 2006 e fino al termine della corrente fase di  iniezione  in  stoccaggio, dell'applicazione dei corrispettivi di cui  all'art.  17,  commi 4  e 5, della deliberazione n. 137/02 e dei corrispettivi di cui all'art. 15, commi 2 e 7, della deliberazione n. 119/05;
 Delibera:
 
 1.  Di  sospendere  nella  fase di iniezione dell'anno termico 2006 2007,   a   decorrere   dal   1° luglio   2006,   l'applicazione  dei corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 17, commi 4 e 5, della deliberazione  n.  137/02  e  dei  corrispettivi  di cui all'art. 15, commi 2 e 7, della deliberazione n. 119/05.
 2. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
 Milano, 4 agosto 2006
 Il presidente: Ortis
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