Gazzetta n. 210 del 9 settembre 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 3 agosto 2006
Direttiva nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantita' strettamente indispensabile di cui al titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92. (Deliberazione n. 188/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/97;
la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2000, n. 194/00;
la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
la deliberazione dell'Autorita' 14 dicembre 2004, n. 215/04 (di seguito: deliberazione n. 215/04);
la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2005, n. 116/05;
la deliberazione dell'Autorita' 9 gennaio 2006, n. 2/06;
la deliberazione dell'Autorita' 10 maggio 2006, n. 94/06 (di seguito: deliberazione n. 94/06);
la deliberazione dell'Autorita' 19 giugno 2006, n. 119/06 (di seguito: deliberazione n. 119/06);
la deliberazione dell'Autorita' 3 luglio 2006, n. 136/06 (di seguito: deliberazione n. 136/06);
i pareri del Comitato di esperti, istituito ai sensi dell'art. 2, della deliberazione n. 60/04, in materia di quantita' strettamente indispensabile di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del provvedimento Cip n. 6/92, formulati all'art. 6, comma 6.7, del regolamento approvato con la deliberazione n. 215/04, e con le note trasmesse all'Autorita' in data 20 ottobre 2004 (prot. n. 001512, prot. Autorita' n. 023221 del 22 ottobre 2004) e 5 aprile 2006 (prot. n. 000902, prot. Autorita' n. 009098 del 13 aprile 2006);
gli esiti dell'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06;
Considerato che:
l'Autorita', al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili, nonche' sugli impianti di cogenerazione, con deliberazione n. 60/04 ha disposto di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prevedendo, in particolare, la costituzione di un Comitato di esperti con il compito di predisporre un regolamento recante criteri e modalita' per procedere alle suddette attivita' (di seguito: il regolamento);
l'Autorita', con deliberazione n. 215/2004, ha approvato il regolamento e, con le deliberazioni n. 2/06 e n. 136/06, ha prorogato l'incarico del Comitato di esperti sino al 30 giugno 2007;
l'art. 6, comma 6.7, del regolamento prevede che la valutazione della quantita' strettamente indispensabile deve essere stabilita sulla base dei dati garantiti dal costruttore o dalle specifiche di acquisto del macchinario;
tale valutazione del Comitato di esperti e' stata oggetto, unitamente ad altre quattro doglianze, di impugnazione innanzi al Tribunale amministrativo della regione Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) da parte delle societa' Edison SpA, Termica Boffalora Srl e Termica Milazzo Srl;
con sentenza n. 4831/05 del 16 novembre 2005, il TAR Lombardia ha rigettato la doglianza in oggetto, perche' non fondata;
il titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che agli impianti di tipo A) che utilizzano combustibili diversi il cui impiego separato comporta l'appartenenza ad una diversa tipologia tra quelle riportate alle lettere d), e) ed f) della tabella 1 si applica un prezzo di cessione calcolato secondo i criteri di cui alle lettere da c1) a c6) del medesimo titolo II, punto 12-bis;
i combustibili afferenti alla tipologia di cui alla lettera:
d) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 sono le biomasse, gli RSU, nonche', previo accertamento del comitato tecnico, i rifiuti, gli scarti o i residui utilizzati in impianti con problematiche impiantistiche-economiche analoghe a quelle degli RSU (di seguito: biomasse o RSU);
e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 sono i combustibili di processo o residui o recuperi di energia (di seguito: combustibili di processo o residui);
f) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 sono i combustibili fossili, distinti tra idrocarburi e carbone;
il titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del provvedimento Cip n. 6/92, prevede che, «nel caso in cui l'impiego di combustibile/i afferente/i alla tipologia di cui alla lettera f) della tabella 1, sia superiore alla quantita' strettamente indispensabile all'utilizzo del/i combustibile/i afferente/i alle altre tipologie il prezzo di cessione risultante e' differenziato tra ore piene ed ore vuote, in caso contrario il prezzo di cessione e' unico»; detta quantita' non e' tuttavia quantificata nel provvedimento medesimo e va, quindi, determinata caso per caso;
la relazione tecnica al decreto 4 agosto 1994 precisa che l'art. 3 del medesimo decreto stabilisce, tra l'altro, «la modalita' di calcolo del prezzo di cessione nel caso di impianti che utilizzano piu' di un tipo di combustibile in base ad un criterio che premia il maggior uso di combustibili meno pregiati anche in funzione dell'indice energetico dell'impianto»;
il titolo II, punto 12-bis, lettera c2), del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che, nel caso di impiego di combustibili afferenti ad almeno due delle tipologie di cui alla lettera d), e) e lettera f) limitatamente al carbone, il prezzo di cessione e' pari alla media pesata, sulla base dell'energia immessa annualmente con i diversi tipi di combustibili, dei prezzi di cessione corrispondenti al loro impiego separato e, quindi, detto prezzo di cessione non dipende dalla quantita' strettamente indispensabile; qualora l'impiego di un combustibile risulti inferiore alla soglia del 2 percento del totale, il titolo II, punto 12-bis, lettera c6), del medesimo provvedimento prevede che il suo utilizzo venga considerato nullo ai fini del calcolo della media pesata;
il titolo II, punto 12-bis, lettera c3), del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che, nel caso di utilizzo di combustibili diversi, di cui almeno uno afferente alla tipologia di cui alla lettera f) della tabella 1 con esclusione del carbone (quindi limitatamente agli idrocarburi), il prezzo di cessione e' unico, nel caso di rispetto della quantita' strettamente indispensabile, e differenziato tra ore piene e ore vuote nel caso di superamento di detta quantita', e comunque correlato al valore dell'indice Ien conseguito dall'impianto;
per alcuni impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 il valore della quantita' strettamente indispensabile era gia' stato approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorita';
dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive e' emerso che, in almeno un caso, sarebbero stati utilizzati idrocarburi in quantitativi superiori alla quantita' strettamente indispensabile, come individuata in concreto per detto impianto, pur continuando il titolare a percepire il prezzo di cessione unico riconosciuto sul presupposto del rispetto di tale quantita';
dai medesimi esiti risulta altresi' che diversi soggetti titolari di impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che utilizzano, su base annua, combustibili fossili non hanno mai segnalato al soggetto cessionario (Enel o Gestore del sistema elettrico - GRTN) di utilizzare combustibili fossili in quantita' superiore a quella strettamente indispensabile approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Gestore del sistema elettrico - GRTN (di seguito: Gestore del sistema elettrico), sentita l'Autorita', come previsto dal titolo I, 5° capoverso, del provvedimento Cip n. 6/92 e dalle convenzioni di cessione destinata sottoscritte con il soggetto cessionario;
con la deliberazione n. 94/06 l'Autorita' ha avviato un'istruttoria conoscitiva volta ad acquisire elementi utili alla adozione di una direttiva nei confronti della Cassa che orienti l'azione della stessa ai fini della gestione dei seguiti, ivi inclusi anche gli eventuali recuperi di somme indebitamente versate, delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU e biomasse, con utilizzo di combustibili fossili nella quantita' strettamente indispensabile;
come gia' evidenziato dalla deliberazione n. 94/06, occorre in particolare fornire chiarimenti con riferimento ai seguenti profili:
modalita' relative alla concreta determinazione, per gli impianti interessati, del valore corrispondente alla quantita' strettamente indispensabile di cui al provvedimento Cip n. 6/92;
possibilita' di modificare, eventualmente sulla base di quali presupposti, con quali limiti e con quali conseguenze, il suddetto valore durante la vita dell'impianto;
obblighi di comunicazione posti in capo ai soggetti interessati ai benefici previsti dal provvedimento Cip n. 6/92, nel caso di utilizzo di combustibili fossili per quantitativi superiori alla quantita' strettamente indispensabile;
l'Autorita', con la deliberazione n. 94/06, ha inteso dare impulso, anche in ragione delle rilevanti implicazioni della materia trattata, alla piu' ampia interazione con tutti i soggetti interessati, avviando a tal fine un'istruttoria conoscitiva, nell'ambito della quale consentire a questi ultimi di fornire ogni ulteriore elemento o informazione ritenuti utili, e in tal modo offrendo agli stessi un'ulteriore possibilita' di rappresentazione e difesa delle proprie posizioni, oltre quelle che si daranno, se del caso, nelle procedure con cui saranno amministrati i seguiti individuali; cio' che puo' garantire un elevato livello di configurazione delle garanzie di tutela rispetto a questioni di rilevante impatto economico, ivi incluse quelle relative ai recuperi di somme indebitamente versate in materia di quantita' strettamente indispensabile;
l'Autorita', con la deliberazione n. 94/06, ha riconosciuto a tutti i soggetti interessati la facolta' di far pervenire, entro il 31 maggio 2006, ogni elemento o informazione ritenuti utili ai fini di cui sopra;
nessuno dei soggetti interessati ha fatto pervenire all'Autorita', entro il suddetto termine, elementi o informazioni al riguardo;
l'Autorita', con la deliberazione n. 94/06, ha previsto che l'istruttoria avviata con la medesima deliberazione si concluda entro il 20 giugno 2006, conferendo mandato al responsabile della Direzione vigilanza e controllo dell'Autorita' di procedere allo svolgimento delle attivita' conoscitive ai fini della medesima istruttoria, e in particolare:
alle convocazioni e all'organizzazione di incontri con operatori e con le loro associazioni rappresentative, ritenuti necessari;
alla formulazione di proposte all'Autorita' per l'adozione della direttiva di cui al punto 1 della medesima deliberazione;
in data 8 giugno 2006 le societa' Api Energia Spa, Isab Energy Srl e Sarlux Srl, titolari di impianti di gassificazione IGCC che utilizzano residui hanno richiesto una proroga dei termini previsti dalla deliberazione n. 94/06;
con la deliberazione n. 119/06 l'Autorita' ha prorogato il termine di chiusura dell'istruttoria conoscitiva di cui alla deliberazione n. 94/06 dal 20 giugno 2006 al 20 luglio 2006;
in data 20 giugno 2006 le societa' Api Energia Spa, Isab Energy Srl e Sarlux Srl, titolari di impianti che utilizzano residui, hanno trasmesso all'Autorita', alla Cassa e ad Assoelettrica, tre note, di identico contenuto, tese a dimostrare «l'assoluta estraneita' degli impianti di gassificazione all'ambito di applicazione della delibera n. 94/06»; dette comunicazioni sono state integrate, in data 20 luglio 2006 da tre ulteriori note, di identico contenuto, tese a ribadire detta estraneita', precisando, tra l'altro, che:
gli impianti IGCC sono impianti mono-fuel che, a regime, utilizzano come combustibile un gas di sintesi e che non possono quindi essere assimilati a impianti che a regime utilizzano contemporaneamente combustibili diversi;
l'utilizzo di gasolio in detti impianti non avviene mai a regime, ma solo nelle fasi di avviamento, fermata ed emergenza;
tali fasi corrispondono a situazioni in cui l'utilizzo di gasolio e' tecnicamente inevitabile o a quelle in cui, a fronte dell'improvvisa indisponibilita' del gas di sintesi prodotto dalla/e sezione/i di gassificazione, occorre garantire la disponibilita' di una adeguata quantita' di vapore sia per fronteggiare le potenziali situazioni di emergenza che per riavviare la/e sezione/i di gassificazione;
in data 13 giugno 2006 si sono tenute le audizioni dei principali soggetti interessati all'utilizzo di combustibili di processo (Edison Spa ed Elettra Holdings Spa);
in data 27 giugno 2006 si sono tenute le audizioni dei principali soggetti interessati all'utilizzo di biomasse o RSU e delle loro Associazioni rappresentative (Aper, Asm Brescia, Assoelettrica, Euro Energy Group, Federutility, Hera Spa, Itabia, Sices Srl, Sicet Srl);
dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive e dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06 e' emerso che l'utilizzo di idrocarburi unitamente a combustibili di processo e' soggetto a condizioni di variabilita' delle condizioni di fornitura dei combustibili di processo che rendono, secondo un operatore, difficile stabilire un valore della quantita' strettamente indispensabile unico e valido per l'intera vita utile dell'impianto, mentre secondo l'altro operatore interessato, risulta possibile fissare un valore della quantita' strettamente indispensabile sulla base dei parametri di progetto o garantiti dal costruttore e rispettare detto valore nelle condizioni reali di esercizio;
dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive e dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06 e' emerso che l'utilizzo di idrocarburi unitamente ai:
combustibili di processo e' strettamente connesso ai limiti tecnici fissati dal costruttore delle turbine a gas di utilizzare combustibili a basso potere calorifico, ai transitori di avviamento e spegnimento, oltre che all'esigenza di compensare le variabilita' delle condizioni di fornitura dei gas di processo e i vincoli posti dal sistema di compressione dei gas, e risulta dell'ordine del 50-60% dell'energia primaria immessa annualmente nell'impianto nel caso di cicli combinati e fino al 5% nel caso impianti termoelettrici convenzionali o di motori a combustione interna, con valori significativamente piu' elevati durante il periodo di avviamento e collaudo;
residui derivanti dal ciclo di raffinazione del petrolio e' strettamente connesso ai limiti tecnici fissati dal costruttore delle turbine a gas che utilizzano gas di sintesi, ai transitori di avviamento e spegnimento, alle situazioni di emergenza sui sistemi di gassificazione, e risulta in percentuali variabili tra il 5 e il 20% dell'energia primaria immessa annualmente nell'impianto, con valori significativamente piu' elevati durante il periodo di avviamento e collaudo;
RSU o alle biomasse e' strettamente connesso all'esigenza di sostenere il processo di combustione e al raggiungimento delle temperature di post-combustione nel rispetto dei limiti alle emissioni inquinanti imposti dalla normativa vigente o ad esigenze connesse a transitori di avviamento e spegnimento o a situazioni di emergenza e risulta, nella maggior parte dei casi, inferiore alla soglia del 2% per le biomasse e del 5% per gli RSU;
dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06 e' altresi' emerso che nel caso di impianti che trattano rifiuti speciali pericolosi di origine industriale la definizione della quantita' strettamente indispensabile deve tener conto delle esigenze specifiche di tali impianti, vincolati a prescrizioni normative sulla temperatura di post-combustione, complessita' di alimentazione e riduzione del valore medio del potere calorifico che determinano limiti alla quantita' strettamente indispensabile specifici e difformi da quelli relativi alla generalita' degli impianti che utilizzano RSU e biomasse;
l'art. 6, comma 6.7, del regolamento prevede che il produttore documenti il valore della quantita' strettamente indispensabile con dati e/o certificazioni del costruttore; con nota trasmessa il 5 aprile 2006 all'Autorita' (prot. n. 000902, prot. Autorita' n. 009098 del 13 aprile 2006) il Comitato di esperti ha altresi' precisato che eventuali indisponibilita', malfunzionamenti ed obsolescenze dei sistemi di produzione, trasporto e stoccaggio dei combustibili residui di processo e dell'impianto di generazione non giustificano variazioni della quantita' strettamente indispensabile rispetto a quella inizialmente dichiarata;
nel periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-bis del provvedimento Cip n. 6/92, puo' rendersi necessario ricorrere all'utilizzo di una quantita' annua di idrocarburi negli impianti che utilizzano combustibili di processo o residui, o RSU o biomasse, maggiore rispetto alla situazione a regime degli impianti;
dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive e dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06 e' emerso che, nel caso di utilizzo di combustibili di processo o residui, le quantita', le caratteristiche merceologiche e i prezzi di tali combustibili sono regolate da specifici contratti commerciali di fornitura tra il soggetto fornitore dei combustibili e il titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica;
con lettera del 17 luglio 2006 (prot. Autorita' n. 017118 del 19 luglio 2006) la societa' Edison Spa ha manifestato il proprio dissenso alla esibizione delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 13 giugno 2006 e dei documenti prodotti successivamente, in ragione del carattere sensibile e confidenziale, anche sotto il profilo industriale, delle informazioni contenute;
Ritenuto opportuno:
fornire chiarimenti ai fini della determinazione della quantita' strettamente indispensabile per gli impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali detta quantita' non e' mai stata approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorita', con riferimento ai seguenti profili:
modalita' relative alla concreta determinazione, per gli impianti che utilizzano combustibili diversi, del valore corrispondente alla quantita' strettamente indispensabile di cui al provvedimento Cip n. 6/92;
possibilita' di modificare, eventualmente sulla base di quali presupposti, con quali limiti e con quali conseguenze, il suddetto valore durante la vita dell'impianto;
obblighi di comunicazione posti in capo ai soggetti interessati ai benefici previsti dal provvedimento Cip n. 6/92, nel caso di utilizzo di idrocarburi per quantitativi superiori alla quantita' strettamente indispensabile;
prevedere che, per gli impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali il valore della quantita' strettamente indispensabile e' gia' stato approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorita', siano fatti salvi i diritti e gli obblighi connessi al rispetto di tale valore per tutta la durata delle convenzioni di cessione destinata, al netto del periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-bis del provvedimento Cip n. 6/92;
prevedere una direttiva nei confronti della Cassa in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, ivi inclusi gli eventuali recuperi di somme indebitamente versate;
Delibera:

1. Di approvare i chiarimenti riportati nell'allegato A, che e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della determinazione della quantita' strettamente indispensabile per gli impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali detta quantita' non e' mai stata approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorita'.
2. Di prevedere che i valori della quantita' strettamente indispensabile determinati secondo i chiarimenti di cui all'allegato A si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2007.
3. Di prevedere che, per gli impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali il valore della quantita' strettamente indispensabile e' gia' stato approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorita', siano fatti salvi i diritti e gli obblighi connessi al rispetto di tale valore per tutta la durata delle convenzioni di cessione destinata, al netto del periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-bis del provvedimento Cip n. 6/92.
4. Di adottare la seguente direttiva nei confronti della Cassa: «Sulla base degli esiti delle verifiche ispettive svolte ai sensi della deliberazione n. 60/04, la Cassa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1.1, e dall'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 194/00, gestisce i seguiti del caso, ivi inclusi gli eventuali recuperi amministrativi degli importi indebitamente percepiti dai soggetti titolari di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 che non ottemperano le disposizioni di cui al presente provvedimento. A tale scopo la Cassa puo' avvalersi anche del Gestore del sistema elettrico, nel suo ruolo di cessionario nazionale dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999.».
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico, alla Cassa e al Gestore del sistema elettrico.
6. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore alla data della sua pubblicazione.
Milano, 3 agosto 2006
Il presidente: Ortis
 
Allegato A

Chiarimenti ai fini della determinazione della quantita' strettamente indispensabile per gli impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali detta quantita' non e' mai stata approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle
convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorita'.

Art. 1.

Criteri per la determinazione del valore della quantita' strettamente
indispensabile

1.1. Per gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, la quantita' strettamente indispensabile, di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del medesimo provvedimento, e' pari al 5% dell'energia primaria annualmente immessa nell'impianto.
1.2. Per gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che utilizzano rifiuti speciali e non sono in grado di soddisfare il valore della quantita' strettamente indispensabile come individuato dal comma 1.1 e per gli impianti di cui alla lettera e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, la quantita' strettamente indispensabile, di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del medesimo provvedimento, e' pari al valore stabilito, per ciascun impianto che,su base annua, utilizza anche idrocarburi, dal Gestore del sistema elettrico sulla base di una relazione tecnica trasmessa dal soggetto titolare dell'impianto al Gestore medesimo, all'Autorita' e alla Cassa contenente: i) i valori di progetto della quantita' strettamente indispensabile; ii) i valori garantiti dal costruttore dell'impianto o accertati in sede di collaudo, riferiti alle condizioni contrattuali di fornitura dei combustibili utilizzati; iii) l'analisi di eventuali margini di tolleranza rispetto ai predetti valori per tener conto delle condizioni reali di esercizio.
1.3. Il valore della quantita' strettamente indispensabile, come determinato dai precedenti commi 1.1 e 1.2, puo' essere superato durante il periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-bis del provvedimento Cip n. 6/92, nella misura massima pari a ulteriori 5 punti percentuali dell'energia primaria annualmente immessa nell'impianto, senza effetti sui prezzi di cessione.
1.4. Agli impianti di cui al comma 1.1, negli anni in cui rispettano il valore della quantita' strettamente indispensabile di cui ai precedenti commi 1.1 e 1.3, si applica il prezzo di cessione di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c3), punto a), caso di Ien \geq 10. Tali impianti non sono pertanto tenuti alla comunicazione del valore dell'indice Ien.
1.5. Agli impianti di cui al comma 1.2, negli anni in cui rispettano il valore della quantita' strettamente indispensabile di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3, si applicano i prezzi di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c3), punto a), correlati al valore dell'indice Ien.
1.6. Negli anni in cui viene superato il valore della quantita' strettamente indispensabile di cui ai precedenti commi 1.1, 1.2 e 1.3 per cause diverse da quelle previste dal successivo art. 2, si applicano i prezzi di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c3), punto b), correlati al valore dell'indice Ien.
Art. 2.

Variazione del valore della quantita' strettamente indispensabile nel
corso della vita utile dell'impianto

2.1. I valori della quantita' strettamente indispensabile, come determinati ai sensi dell'art. 1, possono essere modificati dal Gestore del sistema elettrico nel corso della vita utile dell'impianto solo a seguito di atti normativi connessi a limitazioni delle emissioni inquinanti imposti dalle autorita' competenti.
Art. 3.

Obblighi informativi

3.1. I soggetti produttori titolari di impianti di cui alle lettera d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92, che non rientrano nei casi previsti dall'art. 1, comma 1.1, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, sono tenuti a trasmettere al Gestore del sistema elettrico, all'Autorita' e alla Cassa la relazione di cui all'art. 1, comma 1.2, entro il termine del 30 novembre 2006 per le convenzioni in vigore alla medesima data o entro la data di stipula per le convenzioni stipulate successivamente alla data del 30 novembre 2006.
3.2. I soggetti produttori titolari degli impianti di cui all'art. 1 sono tenuti a segnalare tempestivamente al Gestore del sistema elettrico l'eventuale utilizzo di idrocarburi in quantita' superiore a quella strettamente indispensabile, come determinata ai sensi dell'art. 1, e l'eventuale indisponibilita' di componenti critici dell'impianto che avessero ad influire sul rispetto di detta quantita' o della potenza convenzionata dell'impianto.
3.3. I soggetti produttori titolari di impianti di cui alle lettera d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, comunicano, entro il 30 aprile di ogni anno, al Gestore del sistema elettrico le quantita' e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell'anno precedente. Per l'anno in cui termina il periodo di collaudo e avviamento di cui all'art. 1, comma 1.3, detta comunicazione deve distinguere le suddette quantita' ed energie primarie tra il periodo di collaudo e avviamento e il restante periodo dell'anno solare. Tale distinzione deve essere operata anche nei casi di cui all'art. 2.
3.4. Il Gestore del sistema elettrico, sulla base delle comunicazioni di cui al comma precedente, verifica il rispetto della quantita' strettamente indispensabile e, se del caso, effettua i recuperi amministrativi conseguenti.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone