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| Gazzetta n. 210 del 9 settembre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 3 agosto 2006 |  | Direttiva  nei  confronti  della  Cassa  conguaglio  per  il  settore elettrico  in  ordine  alla  gestione  dei  seguiti  delle  verifiche effettuate  su  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su   base   annua,   utilizzano  anche  idrocarburi  nella  quantita' strettamente  indispensabile  di  cui al titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92. (Deliberazione n. 188/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 3 agosto 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il  provvedimento  del  Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito:  Cip)  29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 25 settembre 1992;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/97;
 la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2000, n. 194/00;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  22 aprile  2004,  n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 14 dicembre 2004, n. 215/04 (di seguito: deliberazione n. 215/04);
 la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2005, n. 116/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 9 gennaio 2006, n. 2/06;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  10 maggio  2006,  n. 94/06 (di seguito: deliberazione n. 94/06);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  19 giugno  2006, n. 119/06 (di seguito: deliberazione n. 119/06);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  3 luglio  2006,  n. 136/06 (di seguito: deliberazione n. 136/06);
 i pareri del Comitato di esperti, istituito ai sensi dell'art. 2, della  deliberazione  n.  60/04, in materia di quantita' strettamente indispensabile  di  cui  al titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del provvedimento  Cip  n.  6/92,  formulati  all'art.  6, comma 6.7, del regolamento  approvato  con la deliberazione n. 215/04, e con le note trasmesse  all'Autorita'  in  data  20 ottobre 2004 (prot. n. 001512, prot. Autorita' n. 023221 del 22 ottobre 2004) e 5 aprile 2006 (prot. n. 000902, prot. Autorita' n. 009098 del 13 aprile 2006);
 gli  esiti  dell'istruttoria  conoscitiva  svolta  ai sensi della deliberazione n. 94/06;
 Considerato che:
 l'Autorita', al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i  sopralluoghi  sugli  impianti  di  produzione di energia elettrica alimentati   da   fonti   rinnovabili,   fonti  assimilate  a  quelle rinnovabili,   nonche'   sugli   impianti   di   cogenerazione,   con deliberazione   n.   60/04  ha  disposto  di  avvalersi  della  Cassa conguaglio   per   il  settore  elettrico  (di  seguito:  la  Cassa), prevedendo, in particolare, la costituzione di un Comitato di esperti con  il  compito  di  predisporre  un  regolamento  recante criteri e modalita'  per  procedere  alle  suddette  attivita'  (di seguito: il regolamento);
 l'Autorita',  con  deliberazione  n.  215/2004,  ha  approvato il regolamento e, con le deliberazioni n. 2/06 e n. 136/06, ha prorogato l'incarico del Comitato di esperti sino al 30 giugno 2007;
 l'art.  6,  comma 6.7, del regolamento prevede che la valutazione della  quantita'  strettamente  indispensabile  deve essere stabilita sulla  base  dei dati garantiti dal costruttore o dalle specifiche di acquisto del macchinario;
 tale  valutazione  del  Comitato  di  esperti  e'  stata oggetto, unitamente  ad  altre  quattro  doglianze, di impugnazione innanzi al Tribunale  amministrativo  della  regione  Lombardia (di seguito: TAR Lombardia)  da parte delle societa' Edison SpA, Termica Boffalora Srl e Termica Milazzo Srl;
 con sentenza n. 4831/05 del 16 novembre 2005, il TAR Lombardia ha rigettato la doglianza in oggetto, perche' non fondata;
 il titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che  agli  impianti di tipo A) che utilizzano combustibili diversi il cui impiego separato comporta l'appartenenza ad una diversa tipologia tra  quelle  riportate  alle  lettere d), e) ed f) della tabella 1 si applica un prezzo di cessione calcolato secondo i criteri di cui alle lettere da c1) a c6) del medesimo titolo II, punto 12-bis;
 i combustibili afferenti alla tipologia di cui alla lettera:
 d) della  tabella  1  del  provvedimento  Cip  n.  6/92 sono le biomasse, gli RSU, nonche', previo accertamento del comitato tecnico, i  rifiuti,  gli  scarti  o  i  residui  utilizzati  in  impianti con problematiche  impiantistiche-economiche  analoghe a quelle degli RSU (di seguito: biomasse o RSU);
 e) della  tabella  1  del  provvedimento  Cip  n.  6/92  sono i combustibili di processo o residui o recuperi di energia (di seguito: combustibili di processo o residui);
 f) della  tabella  1  del  provvedimento  Cip  n.  6/92  sono i combustibili fossili, distinti tra idrocarburi e carbone;
 il titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del provvedimento Cip n. 6/92,  prevede  che,  «nel  caso  in  cui l'impiego di combustibile/i afferente/i  alla  tipologia  di cui alla lettera f) della tabella 1, sia superiore alla quantita' strettamente indispensabile all'utilizzo del/i  combustibile/i  afferente/i  alle altre tipologie il prezzo di cessione  risultante  e' differenziato tra ore piene ed ore vuote, in caso  contrario  il prezzo di cessione e' unico»; detta quantita' non e'  tuttavia  quantificata  nel  provvedimento medesimo e va, quindi, determinata caso per caso;
 la  relazione tecnica al decreto 4 agosto 1994 precisa che l'art. 3  del  medesimo  decreto  stabilisce,  tra l'altro, «la modalita' di calcolo  del  prezzo  di cessione nel caso di impianti che utilizzano piu'  di un tipo di combustibile in base ad un criterio che premia il maggior   uso   di  combustibili  meno  pregiati  anche  in  funzione dell'indice energetico dell'impianto»;
 il titolo II, punto 12-bis, lettera c2), del provvedimento Cip n. 6/92  prevede  che,  nel caso di impiego di combustibili afferenti ad almeno  due  delle  tipologie di cui alla lettera d), e) e lettera f) limitatamente  al  carbone,  il prezzo di cessione e' pari alla media pesata,  sulla  base  dell'energia  immessa annualmente con i diversi tipi  di  combustibili, dei prezzi di cessione corrispondenti al loro impiego  separato  e,  quindi,  detto  prezzo di cessione non dipende dalla  quantita' strettamente indispensabile; qualora l'impiego di un combustibile risulti inferiore alla soglia del 2 percento del totale, il  titolo  II, punto 12-bis, lettera c6), del medesimo provvedimento prevede  che  il  suo  utilizzo  venga  considerato nullo ai fini del calcolo della media pesata;
 il titolo II, punto 12-bis, lettera c3), del provvedimento Cip n. 6/92  prevede  che,  nel caso di utilizzo di combustibili diversi, di cui  almeno uno afferente alla tipologia di cui alla lettera f) della tabella  1  con  esclusione  del  carbone  (quindi limitatamente agli idrocarburi),  il  prezzo  di cessione e' unico, nel caso di rispetto della  quantita' strettamente indispensabile, e differenziato tra ore piene  e  ore  vuote  nel  caso  di superamento di detta quantita', e comunque    correlato    al   valore   dell'indice   Ien   conseguito dall'impianto;
 per  alcuni impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del  provvedimento Cip n. 6/92 il valore della quantita' strettamente indispensabile era gia' stato approvato dal Ministero dell'industria, del  commercio e dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorita';
 dall'esame  dei  primi  esiti delle verifiche ispettive e' emerso che,  in  almeno  un  caso, sarebbero stati utilizzati idrocarburi in quantitativi  superiori  alla  quantita' strettamente indispensabile, come  individuata  in concreto per detto impianto, pur continuando il titolare  a  percepire  il  prezzo di cessione unico riconosciuto sul presupposto del rispetto di tale quantita';
 dai medesimi esiti risulta altresi' che diversi soggetti titolari di  impianti  di  cui  alle  lettere d)  ed e)  della  tabella  1 del provvedimento Cip n. 6/92 che utilizzano, su base annua, combustibili fossili  non  hanno  mai  segnalato  al  soggetto cessionario (Enel o Gestore  del  sistema  elettrico  -  GRTN) di utilizzare combustibili fossili  in  quantita' superiore a quella strettamente indispensabile approvata    dal    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato  o  dal  Gestore  del  sistema  elettrico - GRTN (di seguito:  Gestore  del  sistema elettrico), sentita l'Autorita', come previsto  dal titolo I, 5° capoverso, del provvedimento Cip n. 6/92 e dalle  convenzioni di cessione destinata sottoscritte con il soggetto cessionario;
 con   la   deliberazione   n.   94/06   l'Autorita'   ha  avviato un'istruttoria  conoscitiva  volta  ad  acquisire elementi utili alla adozione  di  una  direttiva  nei  confronti  della Cassa che orienti l'azione della stessa ai fini della gestione dei seguiti, ivi inclusi anche  gli  eventuali  recuperi di somme indebitamente versate, delle verifiche  effettuate  su impianti di produzione di energia elettrica che  utilizzano  combustibili  di processo o residui, RSU e biomasse, con  utilizzo  di  combustibili  fossili nella quantita' strettamente indispensabile;
 come  gia'  evidenziato  dalla deliberazione n. 94/06, occorre in particolare fornire chiarimenti con riferimento ai seguenti profili:
 modalita'   relative  alla  concreta  determinazione,  per  gli impianti   interessati,  del  valore  corrispondente  alla  quantita' strettamente indispensabile di cui al provvedimento Cip n. 6/92;
 possibilita'  di  modificare, eventualmente sulla base di quali presupposti,  con  quali  limiti e con quali conseguenze, il suddetto valore durante la vita dell'impianto;
 obblighi di comunicazione posti in capo ai soggetti interessati ai  benefici  previsti  dal  provvedimento  Cip  n. 6/92, nel caso di utilizzo  di  combustibili  fossili  per  quantitativi superiori alla quantita' strettamente indispensabile;
 l'Autorita',  con  la  deliberazione  n.  94/06,  ha  inteso dare impulso,  anche in ragione delle rilevanti implicazioni della materia trattata,   alla   piu'   ampia  interazione  con  tutti  i  soggetti interessati,   avviando   a   tal  fine  un'istruttoria  conoscitiva, nell'ambito  della  quale  consentire a questi ultimi di fornire ogni ulteriore  elemento  o  informazione  ritenuti  utili,  e in tal modo offrendo  agli stessi un'ulteriore possibilita' di rappresentazione e difesa  delle  proprie posizioni, oltre quelle che si daranno, se del caso,   nelle  procedure  con  cui  saranno  amministrati  i  seguiti individuali;   cio'   che   puo'  garantire  un  elevato  livello  di configurazione  delle  garanzie  di  tutela  rispetto  a questioni di rilevante  impatto economico, ivi incluse quelle relative ai recuperi di  somme  indebitamente versate in materia di quantita' strettamente indispensabile;
 l'Autorita',  con  la  deliberazione  n. 94/06, ha riconosciuto a tutti  i  soggetti interessati la facolta' di far pervenire, entro il 31 maggio  2006,  ogni elemento o informazione ritenuti utili ai fini di cui sopra;
 nessuno    dei    soggetti   interessati   ha   fatto   pervenire all'Autorita',  entro il suddetto termine, elementi o informazioni al riguardo;
 l'Autorita',  con  la  deliberazione  n.  94/06,  ha previsto che l'istruttoria avviata con la medesima deliberazione si concluda entro il 20 giugno 2006, conferendo mandato al responsabile della Direzione vigilanza  e  controllo  dell'Autorita' di procedere allo svolgimento delle  attivita' conoscitive ai fini della medesima istruttoria, e in particolare:
 alle   convocazioni   e   all'organizzazione  di  incontri  con operatori  e  con  le  loro  associazioni  rappresentative,  ritenuti necessari;
 alla  formulazione  di  proposte  all'Autorita'  per l'adozione della direttiva di cui al punto 1 della medesima deliberazione;
 in  data  8 giugno  2006 le societa' Api Energia Spa, Isab Energy Srl  e  Sarlux  Srl,  titolari di impianti di gassificazione IGCC che utilizzano  residui  hanno richiesto una proroga dei termini previsti dalla deliberazione n. 94/06;
 con  la  deliberazione  n.  119/06  l'Autorita'  ha  prorogato il termine   di   chiusura  dell'istruttoria  conoscitiva  di  cui  alla deliberazione n. 94/06 dal 20 giugno 2006 al 20 luglio 2006;
 in  data  20 giugno 2006 le societa' Api Energia Spa, Isab Energy Srl  e Sarlux Srl, titolari di impianti che utilizzano residui, hanno trasmesso  all'Autorita', alla Cassa e ad Assoelettrica, tre note, di identico  contenuto,  tese a dimostrare «l'assoluta estraneita' degli impianti  di gassificazione all'ambito di applicazione della delibera n.   94/06»;  dette  comunicazioni  sono  state  integrate,  in  data 20 luglio  2006  da tre ulteriori note, di identico contenuto, tese a ribadire detta estraneita', precisando, tra l'altro, che:
 gli  impianti  IGCC  sono  impianti  mono-fuel  che,  a regime, utilizzano  come  combustibile  un  gas  di sintesi e che non possono quindi   essere   assimilati  a  impianti  che  a  regime  utilizzano contemporaneamente combustibili diversi;
 l'utilizzo  di  gasolio  in  detti  impianti  non avviene mai a regime, ma solo nelle fasi di avviamento, fermata ed emergenza;
 tali  fasi  corrispondono  a  situazioni  in  cui l'utilizzo di gasolio  e'  tecnicamente  inevitabile  o  a  quelle in cui, a fronte dell'improvvisa  indisponibilita' del gas di sintesi prodotto dalla/e sezione/i  di  gassificazione, occorre garantire la disponibilita' di una  adeguata  quantita' di vapore sia per fronteggiare le potenziali situazioni   di   emergenza  che  per  riavviare  la/e  sezione/i  di gassificazione;
 in data 13 giugno 2006 si sono tenute le audizioni dei principali soggetti interessati all'utilizzo di combustibili di processo (Edison Spa ed Elettra Holdings Spa);
 in data 27 giugno 2006 si sono tenute le audizioni dei principali soggetti  interessati  all'utilizzo  di  biomasse  o RSU e delle loro Associazioni  rappresentative (Aper, Asm Brescia, Assoelettrica, Euro Energy Group, Federutility, Hera Spa, Itabia, Sices Srl, Sicet Srl);
 dall'esame   dei   primi   esiti   delle  verifiche  ispettive  e dall'istruttoria  conoscitiva  svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06   e'   emerso   che  l'utilizzo  di  idrocarburi  unitamente  a combustibili  di  processo  e'  soggetto a condizioni di variabilita' delle  condizioni  di  fornitura  dei  combustibili  di  processo che rendono,  secondo  un  operatore, difficile stabilire un valore della quantita'  strettamente  indispensabile  unico  e valido per l'intera vita   utile   dell'impianto,   mentre   secondo   l'altro  operatore interessato,  risulta  possibile  fissare  un  valore della quantita' strettamente  indispensabile  sulla  base dei parametri di progetto o garantiti  dal costruttore e rispettare detto valore nelle condizioni reali di esercizio;
 dall'esame   dei   primi   esiti   delle  verifiche  ispettive  e dall'istruttoria  conoscitiva  svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06 e' emerso che l'utilizzo di idrocarburi unitamente ai:
 combustibili  di  processo  e'  strettamente connesso ai limiti tecnici  fissati  dal  costruttore  delle turbine a gas di utilizzare combustibili a basso potere calorifico, ai transitori di avviamento e spegnimento,  oltre  che  all'esigenza  di compensare le variabilita' delle  condizioni  di fornitura dei gas di processo e i vincoli posti dal sistema di compressione dei gas, e risulta dell'ordine del 50-60% dell'energia  primaria  immessa annualmente nell'impianto nel caso di cicli  combinati  e  fino  al  5%  nel  caso  impianti termoelettrici convenzionali   o   di  motori  a  combustione  interna,  con  valori significativamente  piu'  elevati  durante il periodo di avviamento e collaudo;
 residui  derivanti  dal  ciclo  di raffinazione del petrolio e' strettamente connesso ai limiti tecnici fissati dal costruttore delle turbine  a  gas  che  utilizzano  gas  di  sintesi,  ai transitori di avviamento e spegnimento, alle situazioni di emergenza sui sistemi di gassificazione,  e risulta in percentuali variabili tra il 5 e il 20% dell'energia  primaria  immessa annualmente nell'impianto, con valori significativamente  piu'  elevati  durante il periodo di avviamento e collaudo;
 RSU  o  alle  biomasse e' strettamente connesso all'esigenza di sostenere  il  processo  di  combustione  e  al  raggiungimento delle temperature   di   post-combustione  nel  rispetto  dei  limiti  alle emissioni  inquinanti  imposti  dalla normativa vigente o ad esigenze connesse  a  transitori di avviamento e spegnimento o a situazioni di emergenza  e  risulta,  nella  maggior parte dei casi, inferiore alla soglia del 2% per le biomasse e del 5% per gli RSU;
 dall'istruttoria  conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n.  94/06  e'  altresi'  emerso che nel caso di impianti che trattano rifiuti  speciali  pericolosi  di  origine industriale la definizione della  quantita'  strettamente  indispensabile deve tener conto delle esigenze  specifiche  di  tali  impianti,  vincolati  a  prescrizioni normative  sulla  temperatura  di  post-combustione,  complessita' di alimentazione  e riduzione del valore medio del potere calorifico che determinano   limiti   alla   quantita'  strettamente  indispensabile specifici  e  difformi  da  quelli  relativi  alla  generalita' degli impianti che utilizzano RSU e biomasse;
 l'art.  6,  comma 6.7,  del regolamento prevede che il produttore documenti  il  valore della quantita' strettamente indispensabile con dati  e/o  certificazioni  del  costruttore;  con  nota  trasmessa il 5 aprile  2006  all'Autorita'  (prot.  n.  000902, prot. Autorita' n. 009098  del  13 aprile  2006)  il  Comitato  di  esperti  ha altresi' precisato   che   eventuali   indisponibilita',  malfunzionamenti  ed obsolescenze  dei  sistemi  di produzione, trasporto e stoccaggio dei combustibili  residui  di processo e dell'impianto di generazione non giustificano  variazioni  della quantita' strettamente indispensabile rispetto a quella inizialmente dichiarata;
 nel  periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-bis  del  provvedimento  Cip  n.  6/92,  puo'  rendersi  necessario ricorrere  all'utilizzo  di  una quantita' annua di idrocarburi negli impianti  che  utilizzano combustibili di processo o residui, o RSU o biomasse, maggiore rispetto alla situazione a regime degli impianti;
 dall'esame   dei   primi   esiti   delle  verifiche  ispettive  e dall'istruttoria  conoscitiva  svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06 e' emerso che, nel caso di utilizzo di combustibili di processo o  residui, le quantita', le caratteristiche merceologiche e i prezzi di tali combustibili sono regolate da specifici contratti commerciali di fornitura tra il soggetto fornitore dei combustibili e il titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica;
 con  lettera  del  17 luglio  2006 (prot. Autorita' n. 017118 del 19 luglio  2006)  la  societa'  Edison  Spa ha manifestato il proprio dissenso   alla   esibizione   delle  dichiarazioni  rese  nel  corso dell'audizione   del   13 giugno   2006   e  dei  documenti  prodotti successivamente,  in ragione del carattere sensibile e confidenziale, anche sotto il profilo industriale, delle informazioni contenute;
 Ritenuto opportuno:
 fornire  chiarimenti ai fini della determinazione della quantita' strettamente  indispensabile  per gli impianti di cui alle lettere d) ed e)  della  tabella  1  del  provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali detta quantita' non e'  mai stata approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato   o   dal   soggetto   cessionario   titolare  delle convenzioni   di   cessione   destinata,   sentita  l'Autorita',  con riferimento ai seguenti profili:
 modalita'   relative  alla  concreta  determinazione,  per  gli impianti    che   utilizzano   combustibili   diversi,   del   valore corrispondente  alla  quantita' strettamente indispensabile di cui al provvedimento Cip n. 6/92;
 possibilita'  di  modificare, eventualmente sulla base di quali presupposti,  con  quali  limiti e con quali conseguenze, il suddetto valore durante la vita dell'impianto;
 obblighi di comunicazione posti in capo ai soggetti interessati ai  benefici  previsti  dal  provvedimento  Cip  n. 6/92, nel caso di utilizzo  di  idrocarburi  per  quantitativi superiori alla quantita' strettamente indispensabile;
 prevedere  che,  per  gli  impianti  di cui alle lettere d) ed e) della  tabella  1  del  provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano  anche idrocarburi e per i quali il valore della quantita' strettamente  indispensabile  e'  gia'  stato approvato dal Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  o  dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorita',  siano  fatti salvi i diritti e gli obblighi connessi al rispetto  di  tale  valore  per  tutta la durata delle convenzioni di cessione destinata, al netto del periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-bis del provvedimento Cip n. 6/92;
 prevedere  una direttiva nei confronti della Cassa in ordine alla gestione  dei  seguiti  delle  verifiche  effettuate  su  impianti di produzione  di  energia  elettrica  che  utilizzano  combustibili  di processo  o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche  idrocarburi,  ivi  inclusi  gli  eventuali  recuperi  di somme indebitamente versate;
 Delibera:
 
 1.  Di  approvare  i  chiarimenti riportati nell'allegato A, che e' parte  integrante  e  sostanziale del presente provvedimento, ai fini della  determinazione della quantita' strettamente indispensabile per gli  impianti  di  cui  alle  lettere d)  ed e)  della  tabella 1 del provvedimento  Cip  n.  6/92  che,  su  base  annua, utilizzano anche idrocarburi  e per i quali detta quantita' non e' mai stata approvata dal  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal soggetto   cessionario   titolare   delle   convenzioni  di  cessione destinata, sentita l'Autorita'.
 2. Di   prevedere   che   i  valori  della  quantita'  strettamente indispensabile  determinati secondo i chiarimenti di cui all'allegato A si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2007.
 3. Di  prevedere che, per gli impianti di cui alle lettere d) ed e) della  tabella  1  del  provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano  anche idrocarburi e per i quali il valore della quantita' strettamente  indispensabile  e'  gia'  stato approvato dal Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  o  dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorita',  siano  fatti salvi i diritti e gli obblighi connessi al rispetto  di  tale  valore  per  tutta la durata delle convenzioni di cessione destinata, al netto del periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-bis del provvedimento Cip n. 6/92.
 4. Di  adottare  la  seguente  direttiva nei confronti della Cassa: «Sulla  base  degli  esiti  delle verifiche ispettive svolte ai sensi della  deliberazione  n. 60/04, la Cassa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1.1, e dall'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n.  194/00,  gestisce  i  seguiti del caso, ivi inclusi gli eventuali recuperi  amministrativi  degli  importi  indebitamente percepiti dai soggetti  titolari  di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento  Cip n. 6/92 che non ottemperano le disposizioni di cui al presente provvedimento. A tale scopo la Cassa puo' avvalersi anche del  Gestore  del  sistema  elettrico,  nel  suo ruolo di cessionario nazionale  dell'energia  elettrica  ritirata  ai  sensi  dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999.».
 5. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al Ministero dello sviluppo economico, alla Cassa e al Gestore del sistema elettrico.
 6. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore alla data della sua pubblicazione.
 Milano, 3 agosto 2006
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato A 
 Chiarimenti ai fini della determinazione della quantita' strettamente indispensabile  per  gli  impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella  1  del  provvedimento  Cip  n.  6/92  che,  su  base  annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali detta quantita' non e' mai stata   approvata  dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato   o   dal   soggetto   cessionario   titolare  delle
 convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorita'.
 
 Art. 1.
 
 Criteri per la determinazione del valore della quantita' strettamente
 indispensabile
 
 1.1. Per  gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento  Cip  n.  6/92  che,  su  base  annua, utilizzano anche idrocarburi,  la  quantita'  strettamente  indispensabile,  di cui al titolo  II, punto 12-bis, lettera c1), del medesimo provvedimento, e' pari al 5% dell'energia primaria annualmente immessa nell'impianto.
 1.2. Per  gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento  Cip n. 6/92 che utilizzano rifiuti speciali e non sono in  grado  di  soddisfare  il  valore  della  quantita'  strettamente indispensabile  come  individuato dal comma 1.1 e per gli impianti di cui  alla  lettera e)  della  tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che,  su  base  annua,  utilizzano  anche  idrocarburi,  la quantita' strettamente  indispensabile,  di  cui  al  titolo  II, punto 12-bis, lettera c1), del medesimo provvedimento, e' pari al valore stabilito, per  ciascun  impianto che,su base annua, utilizza anche idrocarburi, dal Gestore del sistema elettrico sulla base di una relazione tecnica trasmessa  dal  soggetto  titolare dell'impianto al Gestore medesimo, all'Autorita'  e alla Cassa contenente: i) i valori di progetto della quantita'  strettamente  indispensabile;  ii)  i valori garantiti dal costruttore  dell'impianto  o accertati in sede di collaudo, riferiti alle   condizioni   contrattuali   di   fornitura   dei  combustibili utilizzati;   iii)  l'analisi  di  eventuali  margini  di  tolleranza rispetto ai predetti valori per tener conto delle condizioni reali di esercizio.
 1.3. Il  valore della quantita' strettamente indispensabile, come determinato  dai  precedenti  commi 1.1  e  1.2, puo' essere superato durante  il  periodo  di  collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-bis  del provvedimento Cip n. 6/92, nella misura massima pari a  ulteriori  5  punti  percentuali dell'energia primaria annualmente immessa nell'impianto, senza effetti sui prezzi di cessione.
 1.4. Agli  impianti  di  cui  al  comma 1.1,  negli  anni  in cui rispettano  il  valore della quantita' strettamente indispensabile di cui  ai  precedenti commi 1.1 e 1.3, si applica il prezzo di cessione di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c3), punto a), caso di Ien \geq  10.  Tali  impianti non sono pertanto tenuti alla comunicazione del valore dell'indice Ien.
 1.5. Agli  impianti  di  cui  al  comma 1.2,  negli  anni  in cui rispettano  il  valore della quantita' strettamente indispensabile di cui  ai  precedenti  commi 1.2 e 1.3, si applicano i prezzi di cui al titolo  II,  punto 12-bis, lettera c3), punto a), correlati al valore dell'indice Ien.
 1.6. Negli  anni  in cui viene superato il valore della quantita' strettamente indispensabile di cui ai precedenti commi 1.1, 1.2 e 1.3 per  cause  diverse  da  quelle  previste  dal  successivo art. 2, si applicano  i  prezzi  di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c3), punto b), correlati al valore dell'indice Ien.
 Art. 2.
 
 Variazione del valore della quantita' strettamente indispensabile nel
 corso della vita utile dell'impianto
 
 2.1. I  valori  della quantita' strettamente indispensabile, come determinati  ai  sensi  dell'art.  1,  possono  essere modificati dal Gestore   del   sistema   elettrico   nel   corso  della  vita  utile dell'impianto solo a seguito di atti normativi connessi a limitazioni delle emissioni inquinanti imposti dalle autorita' competenti.
 Art. 3.
 
 Obblighi informativi
 
 3.1. I  soggetti  produttori  titolari  di  impianti  di cui alle lettera d)  ed e)  della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92, che non  rientrano  nei  casi  previsti dall'art. 1, comma 1.1, e che, su base  annua,  utilizzano anche idrocarburi, sono tenuti a trasmettere al  Gestore  del  sistema  elettrico,  all'Autorita'  e alla Cassa la relazione  di  cui  all'art.  1,  comma 1.2,  entro  il  termine  del 30 novembre  2006  per  le convenzioni in vigore alla medesima data o entro la data di stipula per le convenzioni stipulate successivamente alla data del 30 novembre 2006.
 3.2. I   soggetti  produttori  titolari  degli  impianti  di  cui all'art.  1  sono  tenuti  a segnalare tempestivamente al Gestore del sistema  elettrico  l'eventuale  utilizzo di idrocarburi in quantita' superiore  a  quella strettamente indispensabile, come determinata ai sensi  dell'art.  1,  e  l'eventuale  indisponibilita'  di componenti critici  dell'impianto che avessero ad influire sul rispetto di detta quantita' o della potenza convenzionata dell'impianto.
 3.3. I  soggetti  produttori  titolari  di  impianti  di cui alle lettera d)  ed e)  della  tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su  base  annua,  utilizzano  anche idrocarburi, comunicano, entro il 30 aprile di ogni anno, al Gestore del sistema elettrico le quantita' e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso  dell'anno  precedente. Per l'anno in cui termina il periodo di collaudo   e   avviamento   di   cui  all'art.  1,  comma 1.3,  detta comunicazione  deve  distinguere  le  suddette  quantita'  ed energie primarie  tra  il  periodo  di  collaudo  e  avviamento e il restante periodo  dell'anno solare. Tale distinzione deve essere operata anche nei casi di cui all'art. 2.
 3.4. Il   Gestore   del   sistema  elettrico,  sulla  base  delle comunicazioni  di cui al comma precedente, verifica il rispetto della quantita'  strettamente  indispensabile  e,  se  del caso, effettua i recuperi amministrativi conseguenti.
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