Gazzetta n. 210 del 9 settembre 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 1 agosto 2006 |
Criteri per la determinazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108. (Deliberazione n. 178/06). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 1° agosto 2006; Visti: la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003; la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 23 agosto 2004, n. 239; la legge 10 ottobre 1990, n. 287; il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108 (di seguito legge n. 108/2006) recante «Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale»; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005; i decreti del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, 27 gennaio 2006, con cui si definiscono i valori limite di emissioni in atmosfera con riferimento ai quali sono autorizzate all'esercizio, non oltre il 31 marzo 2006, le centrali termoelettriche di Rossano Calabro, Santa Barbara, Piombino, Livorno, Termini Imerese (sezione n. 4) e Montalto di Castro, di proprieta' di Enel Produzione S.p.a.; i decreti del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, 27 gennaio 2006, con cui si definiscono i valori limite di emissioni in atmosfera con riferimento ai quali sono autorizzate all'esercizio, non oltre il 31 marzo 2006, le centrali termoelettriche di Ostiglia (sezione n. 4), Monfalcone (sezioni n. 3 e n. 4), Tavazzano (sezioni n. 7 e n. 8) di proprieta' di Endesa Italia S.p.a.; il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, 27 gennaio 2006, come modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, 9 febbraio 2006, con cui si definiscono i valori limite di emissioni in atmosfera con riferimento ai quali e' autorizzata all'esercizio, non oltre il 31 marzo 2006, la sezione n. 4 della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Sud di proprieta' di Tirreno Power S.p.a.; i decreti del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, 9 febbraio 2006, con cui si definiscono i valori limite di emissioni in atmosfera con riferimento ai quali sono autorizzate all'esercizio, non oltre il 31 marzo 2006, le centrali termoelettriche di Turbigo e di Sermide (sezioni n. 1 e n. 2) di proprieta' di Edipower S.p.a.; l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/2003); il documento per la consultazione dell'Autorita' 21 giugno 2006, recante «Criteri e orientamenti per la determinazione degli eventuali maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108»; le osservazioni pervenute all'Autorita' in esito al precitato documento per la consultazione; Considerato che: in seguito alle condizioni di crisi nell'approvvigionamento di gas naturale nel periodo gennaio-marzo 2006, la legge n. 108/2006, ha imposto modifiche alle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile, con l'obiettivo di ridurre il consumo di gas naturale del settore elettrico e di garantire la sicurezza delle forniture di gas naturale alle famiglie ed alle imprese; ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 108/2006, e' stata disposta, con successivi decreti ministeriali, la sospensione dall'obbligo di osservanza degli ordinari valori limite di emissioni per alcune centrali termoelettriche in grado di funzionare utilizzando olio combustibile e normalmente limitate, nel funzionamento con tale combustibile, dai rispettivi provvedimenti di autorizzazione all'esercizio; l'art. 1, comma 4 della legge n. 108/2006, ha prescritto a Terna S.p.a. (di seguito: Terna) di effettuare il dispacciamento degli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile, nonche' degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, assimilandoli alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, e di predisporre su base settimanale, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, un programma di utilizzazione di tali impianti, imponendo vincoli alla presentazione delle offerte sui mercati elettrici; l'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006, ha attribuito all'Autorita' il compito di definire, a titolo di oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti per il funzionamento degli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile; l'ambito temporale di applicazione della legge n. 108/2006 si estende dal 27 gennaio 2006, data dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, al 31 marzo 2006; gli articoli 24, 25 e 26 della deliberazione n. 168/03 definiscono modalita' e procedure attraverso le quali Terna, imponendo vincoli, sia in termini di prezzo che di quantita' offerta, alle offerte presentate dagli operatori con riferimento alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, e' in grado di modificare l'esito dei mercati e di determinare l'accettazione delle medesime offerte nei periodi in cui tali unita' sono considerate essenziali per la sicurezza del sistema elettrico; con i programmi di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile che Terna ha predisposto ed inviato settimanalmente al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed all'Autorita', ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 108/06, sono state identificate le unita' di produzione e le ore per le quali le medesime unita' di produzione sono state chiamate a produrre energia elettrica al fine di ridurre il consumo di gas naturale; il primo giorno utile con riferimento al quale Terna ha predisposto un programma di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006, e' il 30 gennaio 2006; l'ultimo giorno utile con riferimento al quale Terna ha predisposto un programma di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006, e' il 24 marzo 2006; alla luce di quanto riportato nei precedenti alinea, la reintegrazione dei costi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006 debba essere prevista limitatamente al periodo compreso tra il 30 gennaio 2006 e il 24 marzo 2006; Considerato, inoltre, che: i maggiori costi sostenuti da ciascun soggetto titolare di impianti di generazione di energia elettrica, alimentati ad olio combustibile, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 108/2006, debbano essere determinati attraverso il confronto tra i costi sostenuti per la produzione di energia elettrica con tali impianti, in presenza dei vincoli imposti dalla medesima legge, e i costi che il medesimo soggetto avrebbe sostenuto per fornire, in assenza di tali vincoli, lo stesso quantitativo di energia elettrica, sia attraverso la produzione propria che attraverso l'acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico; data l'urgenza e la necessita' di intervenire con decreto-legge, non e' stato possibile definire ex ante le condizioni e le regole per il dispacciamento delle unita' di produzione utilizzate ai fini della riduzione dei consumi di gas naturale, ne' i criteri secondo i quali operare il riconoscimento dei maggiori costi; e che tale assetto ha introdotto alcune incertezze per gli operatori nell'attivita' di produzione di energia elettrica, quanto ai comportamenti da assumere per le offerte nel mercato elettrico all'ingrosso nel periodo di emergenza del gas naturale; i vincoli, imposti dalla legge n. 108/2006, sono stati introdotti con tempi verosimilmente non compatibili con la modifica delle coperture dal rischio mercato da parte dei soggetti titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile; Ritenuto opportuno: definire i criteri, cui dovranno conformarsi i procedimenti amministrativi condotti dalla Direzione energia elettrica dell'Autorita' su istanza dei singoli produttori, per la determinazione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti per il funzionamento degli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile nel periodo di efficacia della legge n. 108/2006; includere, nella valutazione dei maggiori costi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006, tra i costi relativi agli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile esclusivamente i costi che non sarebbero stati sostenuti in assenza della medesima legge e che comprendono: i costi variabili di generazione; i costi fissi incrementali, ovvero i costi determinati dai vincoli imposti dalla legge n. 108/2006 e limitatamente alla quota di tali costi non recuperabile successivamente al periodo di applicazione della medesima legge; utilizzare, nella valutazione dei maggiori costi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006, il prezzo risultante nel mercato del giorno prima per la valorizzazione dei quantitativi di energia elettrica che sarebbero stati acquistati, in assenza dei vincoli imposti dalla legge n. 108/2006, al fine di garantire la fornitura dello stesso quantitativo di energia elettrica; Delibera:
1. Di approvare il seguente provvedimento:
Art. 1. Definizioni
1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato, nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue: credito di emissione di CO2 e' una quota per l'emissione di una tonnellata di anidride carbonica (EUA - European Unit Allowance) che puo' essere acquistata o venduta nell'ambito del sistema di scambi europeo istituito ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/87/CE; deliberazione n. 168/03 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente modificato ed integrato; testo integrato e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato; legge n. 108/2006 e' la legge 8 marzo 2006 di conversione del decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante «Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale»; periodo di riferimento e' il periodo compreso tra le ore 00:00 del 30 gennaio 2006 e le ore 24:00 del 24 marzo 2006; unita' di produzione 108/06 sono le unita' di produzione di energia elettrica alimentate ad olio combustibile, i cui programmi siano stati predisposti da Terna ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006 e trasmessi al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed all'Autorita'; utente del dispacciamento ammesso e' il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento con riferimento ad unita' di produzione n. 108/06 e che ha presentato, con riferimento alla medesima unita', richiesta di ammissione ai sensi del comma 3.2 del presente provvedimento. |
| Art. 2. Oggetto ed ambito di applicazione
2.1. Il presente provvedimento definisce i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere a reintegrazione dei maggiori costi sostenuti in applicazione della legge n. 108/2006, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5 della medesima legge. 2.2. Il presente provvedimento si applica unicamente alle unita' di produzione n. 108/06. |
| Art. 3. Modalita' per la reintegrazione dei maggiori costi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006
3.1. Sono ammessi alla reintegrazione dei maggiori costi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006, secondo i criteri contenuti nel presente provvedimento, gli utenti del dispacciamento delle unita' di produzione n. 108/06. 3.2. Gli utenti del dispacciamento che intendano richiedere la reintegrazione dei costi ai sensi del comma precedente sono tenuti a presentare all'Autorita', entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, apposita richiesta di ammissione. 3.3. Alla richiesta di cui al precedente comma deve essere allegato l'elenco delle unita' di produzione n. 108/06 per le quali e' richiesta l'ammissione alla reintegrazione dei maggiori costi. 3.4. Il direttore della Direzione energia elettrica dell'Autorita' e' responsabile del procedimento amministrativo avviato a seguito della richiesta di cui al precedente comma 3.2, e propone all'Autorita', per l'approvazione, i corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006, determinati secondo i criteri di cui al presente provvedimento e richiedendo agli utenti del dispacciamento ammessi tutti i dati necessari al fine della suddetta determinazione. 3.5. I dati forniti dagli utenti del dispacciamento ammessi nell'ambito del procedimento di determinazione dei corrispettivi di cui al comma precedente sono resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3.6. L'Autorita' dispone, con proprio provvedimento, le modalita' di erogazione delle somme spettanti, a valere sugli oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale. |
| Art. 4. Criteri per la determinazione dei corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006
4.1. Per ciascun utente del dispacciamento ammesso il corrispettivo di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006 e' pari alla somma dei seguenti elementi: a) un corrispettivo a copertura dei costi fissi incrementali delle unita' di produzione n. 108/06 incluse nel contratto di dispacciamento del medesimo utente che non sarebbero stati sostenuti in assenza dei vincoli imposti dalla legge n. 108/2006 e limitatamente alla quota di tali costi non altrimenti recuperabile successivamente al periodo di applicazione della medesima legge; b) un corrispettivo a copertura dei costi variabili di produzione delle medesime unita' di produzione. 4.2. I costi fissi incrementali di cui al comma 4.1, lettera a), includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) i costi causati dal riavviamento delle unita' di produzione n. 108/2006 autorizzate all'esercizio in seguito alla legge n. 108/2006; b) i costi causati dalla modifica delle condizioni di funzionamento conseguente all'entrata in vigore della medesima legge. 4.3. I costi variabili di produzione di cui al comma 4.1, lettera b), includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) il costo del combustibile; b) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) come prescritto dalla legge del 27 dicembre 1997, n. 449 e sue successive modificazioni e integrazioni; c) il corrispettivo per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica di cui all'art. 19 del testo integrato; d) gli oneri relativi all'approvvigionamento di acqua per il ciclo termico, di reagenti, di additivi, e alla rimozione e allo smaltimento degli scarti di produzione; e) l'onere derivante dall'applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999; f) i costi per l'acquisto dei crediti di emissione di CO2; g) i costi relativi alla partecipazione nel mercato elettrico. |
| Art. 5. Criteri per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi variabili di generazione
----> Vedere da pag. 19 a pag. 20 <----
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e a Terna S.p.a. 3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore il giorno della sua prima pubblicazione. Milano, 1° agosto 2006 Il presidente: Ortis |
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