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| Gazzetta n. 210 del 9 settembre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 1 agosto 2006 |  | Avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di  Stato  17  gennaio  2006,  n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06,  n.  2978/06,  n.  2980/06  e  n. 3504/06. (Deliberazione n. 177/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 1° agosto 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
 la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 310/01;
 la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04;
 il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica -  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato) e in particolare l'art. 49;
 la deliberazione dell'Autorita' 22 giugno 2004, n. 96/04;
 le  sentenze  n.  963/05,  n.  960/05,  n.  959/06, n. 958/05, n. 957/05, n. 3240/05 e n. 961/05 del TAR Lombardia;
 le  decisioni del Consiglio di Stato (di seguito: CdS) 17 gennaio 2006,  n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06  e  n. 3504/06 (di seguito: decisioni n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06 e n. 3504/06);
 le  comunicazioni  a  Federutility  del  27 settembre 2005 (prot. EF/M05/3789/fg),   del  20 dicembre  2005  (prot.  VP/M05/5325),  del 21 febbraio 2006 (prot. EF/M06/1049/fg);
 Considerato che:
 con  le  sentenze  n.  963/05, n. 960/05, n. 959/06 n. 958/05, n. 957/05,  n.  3240/05  e  n.  961/05  il TAR Lombardia ha parzialmente accolto  i  ricorsi  proposti  da  diverse  imprese distributrici per l'annullamento parziale del Testo integrato e della delibera n. 96/04 ed  in  particolare  le  parti  delle  dette  deliberazioni  in  cui: «l'Autorita'  ha  stabilito  le  tariffe  di distribuzione di energia elettrica  per il periodo 2004/2007 tenendo conto, nell'effettuazione del  relativo calcolo, della valutazione delle infrastrutture di rete secondo  il  criterio  del  costo  storico  risultante  dai documenti contabili  della  impresa cedente (nella specie, ENEL) e non gia' dei costi   effettivamente   sostenuti   dalle  imprese  cessionarie  per l'acquisto  dello  specifico  ramo  d'azienda  ed eventualmente fatti oggetto di stima peritale»;
 l'Autorita'  ha  proposto  appello avanti al CdS avverso le dette sentenze;
 con  le decisioni n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n.  2978/06,  n.  2980/06 e n. 3504/06, il CdS ha accolto gli appelli proposti  dall'Autorita'  «nei  sensi  di  cui  in motivazione» ed ha respinto gli appelli incidentali proposti dalle appellate societa';
 Considerato  che  le dette decisioni del CdS dispongono nella parte motivazionale che:
 l'Autorita' non possa utilizzare i valori di libro per valutare i rami d'impresa che Enel S.p.a. ha ceduto alle imprese municipalizzate in  forza  del decreto legislativo n. 79/1999, in quanto «il criterio parametrico  sbilanciato sul valore di libro, oltre a non considerare il  diverso valore che il ramo di azienda in un mercato liberalizzato assume  rispetto  alla  sommatoria  dei  singoli cespiti nell'assetto unitario  dell'ex  monopolista, si appalesa non coerente con la ratio sottesa al disposto dell'art. 9, comma 4, del decreto n. 79 del 1999, laddove  si  prevede  espressamente  una procedura di valutazione del costo di cessione che astrae dal mero dato contabile»;
 l'Autorita'  dovra' tener conto del valore di mercato di suddetti rami  d'azienda,  definito per mezzo degli arbitrati in quanto «se e' vero  che  la  norma  non  stabilisce un obbligo di acquisto in senso stretto,   e'  altresi'  indubitabile  che  la  disciplina  di  legge favorisce l'acquisizione del ramo di azienda al fine di consentire un assetto  efficiente  di  mercato e a tal uopo stabilisce un valore di acquisto dato non gia' dal costo storico dei cespiti ma dal valore di mercato  quale  apprezzato,  in  assenza  di  accordi, da un apposito collegio di esperti che opera in una logica lato sensu arbitrale.»;
 l'Autorita'   «ove   il   prezzo   sia   invece  stato  stabilito pattiziamente  senza  l'intervento  dell'organo collegiale in parola, provvedera'  in  tal  senso  (...),  applicando lo stesso criterio di legge dato dall'utilizzo di «sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato»;
 l'Autorita'  puo'  legittimamente utilizzare ai fini tariffari il metodo  del  costo  storico  rivalutato per le reti diverse da quelle cedute  ai  sensi  del decreto legislativo n. 79/1999, atteso che «la ratio  posta a fondamento della favorevole delibazione della relativa censura   (...),   non   e'   estensibile   alla   generalita'  delle immobilizzazioni,  e  segnatamente  alle  porzioni  di  rete  gia' di proprieta' delle societa' ricorrenti in primo grado»;
 resta   salvo   il   principio  stabilito  nell'allegato  A  alla deliberazione  n.  96/04  secondo  il  quale  «in  mancanza  dei dati relativi   al   costo   storico   originario  di  acquisizione  delle immobilizzazioni  di  una  data  impresa distributrice, si debba fare riferimento  al  costo  storico  originario di rete il piu' possibile omogeneo  in  termini  di  risposta  qualitativa,  di  vetusta'  e di collocazione orografica»;
 l'Autorita'   puo'   legittimamente   utilizzare  ai  fini  della perequazione  specifica  aziendale  la  «valutazione  delle  quote di ammortamento  per  i  periodi precedenti stabilite in base ai dati di bilancio  ai  sensi  dell'art.  10.3, lettera b) dell'allegato A alla delibera  n.  96/04.  Infatti, l'utilizzo delle nuove vite utili piu' lunghe  in  via  retroattiva avrebbe comportato l'effetto illogico di costringere  il  cliente finale a pagare due volte l'ammortamento del medesimo bene»;
 Considerato inoltre che:
 sono  stati  oggetto  di cessione da Enel alle societa' appellate rami  d'azienda  operanti  nelle attivita' di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica;
 la  cessione  dei  rami  d'impresa  da  parte di Enel S.p.a. alle imprese  appellate  e' avvenuta in taluni casi al prezzo stabilito in arbitrato,  in altri casi ad un prezzo pattiziamente stabilito tra le parti;
 il  decreto  legislativo  n.  79/1999 limita la razionalizzazione dell'attivita' di distribuzione alla fattispecie di cui al comma 9.4;
 la  cessione  dei  rami  d'impresa  da  parte di Enel S.p.a. alle imprese  appellate  e'  avvenuta  in  taluni  casi  in  comuni in cui l'impresa  acquirente  non distribuiva energia elettrica ad almeno il venti  per  cento  delle  utenze  ed  in altri casi al di fuori della casistica  di  cui  all'art.  9,  comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;
 le  attivita'  di cui al primo alinea sono soggette a regolazione tariffaria  e  la  copertura  dei costi per essi riconosciuti avviene attraverso  specifici  corrispettivi  tariffari  definiti  dal  Testo integrato;
 la  deliberazione n. 96/04 definisce le modalita' applicative del regime  di  perequazione  specifica  aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato;
 la   perequazione   specifica   aziendale   e'   stata  istituita esclusivamente   a   copertura   degli   scostamenti   dei  costi  di distribuzione  effettivi  dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli  tariffari,  non coperti dal regime di perequazione generale, derivanti da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa;
 Ritenuto che:
 sia  necessario avviare un procedimento finalizzato a definire le modalita' applicative delle decisioni del CdS sopra richiamate;
 sia  opportuno  sospendere le attivita' istruttorie relative alla perequazione  specifica  aziendale  sino  all'esito del procedimento, avviato  con  il  presente  provvedimento,  al  fine di garantire gli eventuali  diritti rinvenienti per le imprese dall'applicazione delle dette  decisioni del CdS, fermo restando la facolta' delle imprese di rinunciare a tali diritti;
 Delibera:
 
 1.  Di  avviare  un procedimento per l'adozione di un provvedimento che  ottemperi alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n.  2974/06,  n.  2975/06,  n.  2976/06,  n.  2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06 e n. 3504/06.
 2. Di  convocare,  qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo   del  procedimento,  audizioni  per  la  consultazione  dei soggetti  e  delle  formazioni  associative  che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti.
 3. Di  rendere  disponibili,  qualora  sia  ritenuto  opportuno  in relazione   allo   sviluppo   del   procedimento,  documenti  per  la consultazione  contenenti  proposte di criteri da adottare in materia di:
 a) riconoscimento  del  prezzo stabilito negli arbitrati previsti dall'art.  9,  comma 4,  del  decreto  legislativo n. 79/1999, tenuto conto   della   vigente   struttura  tariffaria  delle  attivita'  di distribuzione   misura  e  vendita  dell'energia  elettrica  e  delle sottostanti logiche di riconoscimento dei costi;
 b) modalita'  di calcolo del valore dei rami d'azienda oggetto di cessione  ai  sensi  dell'art.  9, comma 4 del decreto legislativo n. 79/1999,  in  carenza  di  una  sua fissazione per mezzo di decisione arbitrale.
 4. Di   dare   mandato   al   direttore   della  Direzione  tariffe dell'Autorita' per i seguiti di competenza.
 5. Di  prevedere  che  le  imprese  rendano disponibili, secondo le modalita'  definite  dal  responsabile  del  procedimento,  i dati, i documenti  e  le  informazioni  ritenute  necessarie,  ivi inclusa la documentazione   relativa   alle  determinazioni  arbitrali  previste dall'art. 9, comma, 4 del decreto legislativo n. 79/1999.
 6. Di  tenere  conto,  nella  formazione di provvedimenti di cui al punto 1:
 a) che  l'art.  9,  comma 4,  del  decreto legislativo n. 79/1999 stabilisce  che  le  societa' di distribuzione partecipate dagli enti locali   possono  chiedere  all'Enel  S.p.a.  la  cessione  dei  rami d'azienda  dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni  nei  quali  le  predette societa' servono almeno il venti per cento delle utenze;
 b) che nei casi in cui la cessione di ramo d'azienda sia avvenuta al  di  fuori  delle  circostanze  previste dall'art. 9, comma 4, del decreto  legislativo  n. 79/1999, la valutazione delle infrastrutture facenti  capo  a detto ramo e' effettuata secondo il metodo del costo storico  rivalutato,  in  coerenza  con  le  disposizioni di cui alla deliberazione n. 96/04;
 c) delle risultanze degli arbitrati effettuati ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;
 d) delle  esigenze  di  allineamento  dei  criteri di valutazione utilizzati  dai  collegi  arbitrali  istituiti  ai sensi dell'art. 9, comma 4,  del  decreto  legislativo n. 79/1999, in una prospettiva di loro  compatibilizzazione con le logiche di riconoscimento tariffario e   fermo  restando  il  principio  asseverato  dal  CdS  di  evitare interventi  che  comportino  l'effetto illogico di far ricadere sulla clientela finale il medesimo onere per due volte.
 7. Di   avvalersi,   qualora   ritenuto   necessario,  della  Cassa conguaglio per il settore elettrico e delle commissioni di esperti da questa  nominate  per  le  istruttorie  di  cui  all'allegato  A alla deliberazione n. 96/04, per le attivita' propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorita'.
 8. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 1° agosto 2006
 Il presidente: Ortis
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