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| Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | CIRCOLARE 31 luglio 2006 |  | Disciplina   degli   invii   di   corrispondenza   massiva,   di  cui all'articolo 1, decreto ministeriale 12 maggio 2006. |  | 
 |  |  |  | Il  decreto  del  Ministero delle comunicazioni 12 maggio 2006 reca «Disposizioni  in  materia  di  invii  di  corrispondenza  rientranti nell'ambito  del  servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii  di  corrispondenza  per  l'interno  e  per l'estero» (Gazzetta Ufficiale  19  maggio 2006, n. 115), con particolare riferimento agli invii di corrispondenza massiva (articoli 1 e 2). A) Natura degli invii di corrispondenza massiva. La  direttiva  97/67/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre  1997  concernente  regole  comuni  per  lo  sviluppo del mercato  interno  dei  servizi  postali comunitari e il miglioramento della  qualita'  del  servizio  (GUCE  L  15 del 21 gennaio 1998) non fornisce una definizione espressa di corrispondenza massiva. Tuttavia il  mercato  del  prodotto  di  riferimento  e' identificabile, sulla scorta  della  medesima direttiva e del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che l'ha recepita (Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182), nonche' della Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune  misure statali relative ai servizi postali 98/C 39/02 (GUCE C 39   del   6   febbraio  1998,  paragrafo  2.3),  nel  mercato  della corrispondenza   ordinaria.   Rientrano   dunque   nella  fattispecie «corrispondenza  massiva»,  caratterizzata  dalla  consegna in grandi quantita'  presso  i  punti  di accesso individuati dal fornitore del servizio  universale,  i soli invii di corrispondenza di cui all'art. 1,  comma 2,  lettera g)  del  decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261:  si  tratta di invii il cui contenuto sia una «... comunicazione in   forma  scritta,  anche  generata  mediante  l'ausilio  di  mezzi telematici,  su  supporto  materiale  di  qualunque  natura che viene trasportato   e   consegnato   all'indirizzo  indicato  dal  mittente sull'oggetto  stesso  o sul suo involucro ...», essendo ricompresa in tale   definizione   anche   la   cd.   «posta  elettronica  ibrida», precedentemente regolata dai decretidel Ministero delle comunicazioni 18 febbraio   1999  (Gazzetta  Ufficiale  1° marzo  1999,  n.  49)  e 17 febbraio  2006  (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2006, n. 61). Ne sono invece   esclusi   gli   invii   postali  che  non  sono  considerati corrispondenza  in  quanto consistono in copie identiche della stessa comunicazione   scritta:   riviste,   libri,  cataloghi,  quotidiani, periodici  e  similari,  sia gli invii a contenuto pubblicitario e la pubblicita'  diretta  per  corrispondenza,  caratterizzati  anch'essi dall'identicita'  del  messaggio oggetto dell'invio. Al contrario, vi rientrano    avvisi,   fatture,   rendiconti   finanziari   e   altre comunicazioni  non  identiche, non suscettibili di essere considerati «pubblicita'  diretta  per  corrispondenza»  come  specificato  nella menzionata  Comunicazione della Commissione (cap. 1, 9° capoverso, p. 5). B) Soggetti che possono accedere al servizio.
 Il  servizio  di  corrispondenza  massiva  e' destinato a veicolare grandi  quantita'  di corrispondenza, prodotta principalmente dai cd. «utenti  professionali»  (Comunicazione della Commissione, cit., cap. 2.5,  paragrafo  1,  p.  8),  consegnata  al  fornitore  del servizio universale  secondo  standard  di lavorazione predefiniti (art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 maggio 2006).
 Tale  categoria  di  utenti,  in  qualita'  di  mittente dell'invio postale,  provvede  ad  effettuare in proprio le prelavorazioni della posta  e consegna la corrispondenza presmistata direttamente ai punti di accesso indicati dal fornitore del servizio universale, oppure, in alternativa,  si  avvale  di altri operatori che agiscono in veste di intermediario  tra il mittente dell'invio e il fornitore del servizio universale  raccogliendo  e/o trasportando e/o presmistando gli invii prima  di  inoltrarli alla rete postale pubblica (Comunicazione della Commissione, cit., cap. 1, 16, capoverso, p. 6).
 Le  attivita'  di  postalizzazione  sopra  descritte,  svolte dagli intermediari,  sono  al  di  fuori  del servizio postale universale e dunque liberalizzate, ma ricomprese nel concetto di servizio postale. Per  tale  ragione,  gli  intermediari,  qualora  non  siano  gia' in possesso  di  autorizzazione generale conseguita ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo  n.  261/1999, sono tenuti al conseguimento dell'autorizzazione  prevista  e  pertanto,  in qualita' dioperatori, dovranno  attenersi  alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000, n. 76), cosi' come modificato  dal  decreto 15 febbraio 2006, n. 134 (Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2006, n. 75).
 La  domanda  di  autorizzazione  per lo svolgimento del servizio di invii  per  corrispondenza  massiva,  unitamente  alla documentazione richiesta,  dovra'  essere  formulata secondo l'allegato 1 del citato decreto n. 134/2006.
 Gli  operatori  gia'  titolari  di  una autorizzazione generale che intendono  svolgere  il  servizio di invii per corrispondenza massiva dovranno  tempestivamente comunicarlo tra gli impegni di cui al punto 1)  dell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2006, n.   134,   all'ufficio   II   della   Direzione   generale   per  la regolamentazione del settore postale.
 Roma, 31 luglio 2006
 Il direttore generale
 per la regolamentazione del settore postale
 Fiorentino
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