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| Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 28 giugno 2006 |  | Mercati  della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete  telefonica  pubblica  fissa,  valutazione  di  sussistenza  del significativo  potere  di  mercato  per  le  imprese  ivi  operanti e obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi della Commissione europea). (Deliberazione n. 417/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' Nella sua riunione di Consiglio del 28 giugno 2006;
 Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249, recante "Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
 Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003, n. 259, recante "Codice  delle  comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 Vista  la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche, relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
 Visto  il decreto legislativo n. 206 del 2005, recante "Codice del consumo,  a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162;
 Visto il d.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 recante "Regolamento di attuazione  degli  articoli  1,  2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127,    in    materia   di   semplificazione   delle   certificazioni amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 275 del 24 novembre 1998;
 Vista  la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso  ai  documenti"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
 Vista  la  delibera  n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento concernente l'accesso ai documenti  approvato  con  delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
 Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la  procedura  di  consultazione  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259"  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
 Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio 2004, recante "Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche",  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana n. 116 del 19 maggio 2004,  e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle determinazioni n. 1/04, n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05;
 Vista  la  delibera  n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui   alla   delibera  n.  118/04/CONS",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
 Vista  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio 2005, recante "Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui   alla   delibera  n.  118/04/CONS",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
 Vista  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22 giugno 2005, recante "Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui  alla  delibera  118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 del 11 luglio 2005;
 Vista  la  delibera  n.  2/06/CONS  del  2  febbraio 2006, recante "Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui  alla  delibera  118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 del 8 febbraio 2006;
 Vista  la  delibera  n.  373/05/CONS  del  16  settembre 2005, che modifica   la   delibera   n.  118/04/CONS  recante  "Disciplina  dei procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni  elettroniche",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
 Vista  la  delibera  n. 3/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della  carrier  selection  equal  access in modalita' di Preselezione (carrier  preselection)",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
 Vista  la  delibera  n.  9/00/CIR,  recante "Disposizioni relative all'attivazione   del  servizio  di  carrier  preselection:  data  di sottoscrizione  del  contratto  di utenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30 ottobre 2000, n. 254;
 Vista  la  delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di  modifica  dell'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  di Telecom  Italia  2000",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 256 del 2 novembre 2000;
 Vista   la  delibera  n.  4/00/CIR,  recante  "Disposizioni  sulle modalita'  relative  alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui  contenuti  degli  accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;
 Vista  la delibera n. 18/01/CIR, recante "Disposizioni ai fini del corretto  adempimento  ai  contenuti  della  delibera n. 10/00/CIR da parte  di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001;
 Vista la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2001 di Telecom Italia",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana, n. 87 del 13 aprile 2002;
 Vista  la  delibera  n.  78/02/CONS,  recante "Norme di attuazione dell'articolo  28  del  D.P.R.  11  gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 103 del 4 maggio 2002;
 Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed  esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella  telefonia  fissa"  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;
 Vista la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2002 di Telecom Italia",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana, n. 56 del 8 aprile 2003;
 Vista   la   delibera   n.   3/03/CIR,  recante  "Criteri  per  la predisposizione    dell'offerta    di   riferimento   2003   mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime  applicabili",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana, n. 68 del 22 marzo 2003;
 Vista   la  delibera  n.  4/03/CIR,  recante  "Integrazione  della disposizioni  in materia di Carrier Preselection: norme in materia di disattivazione   della   prestazione",   pubblicata   nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 aprile 2003, n. 98;
 Vista la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di  riferimento  per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana, n. 198 del 27 agosto 2003;
 Vista  la delibera n. 3/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di  riferimento  di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004" pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana n. 124 del 28 maggio 2004;
 Vista  la delibera n. 1/05/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di  riferimento  di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 72 del 29 marzo 2005;
 Vista la delibera n. 11/06/CIR recante "Disposizioni regolamentari per  la  fornitura  di  servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione  del  piano  nazionale di numerazione", pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n. 87 del 13 aprile 2006,  supplemento  ordinario n. 95 ed in particolare gli artt. 3 e 4 che     definiscono    rispettivamente    gli    obblighi    connessi all'autorizzazione   per   la   fornitura   del  servizio  telefonico accessibile  al  pubblico  e  specifiche  condizioni  e modalita' per l'assegnazione  dei  diritti  d'uso  delle  numerazioni  per  servizi geografici;
 Vista  la  delibera  n.  49/05/CIR  recante "Interpretazione della delibera  n.  1/05/CIR:  disposizioni  concernenti  le  modalita'  di gestione  del  servizio  di accesso disaggregato condiviso di Telecom Italia  S.p.A."  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 4 agosto 2005;
 Vista  la  delibera  n.  30/05/CONS  del  10 gennaio 2005, recante "Consultazione  pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati all'ingrosso  della  raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella  rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo  potere  di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi della  Commissione  europea)",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 18 febbraio 2005;
 Vista  la  delibera  n.  45/06/CONS  recante "Mercati dei segmenti terminali  di  linee  affittate  e dei segmenti di linee affittate su circuiti  interurbani  (mercati  n.  13  e 14 fra quelli identificati dalla  raccomandazione  della  Commissione  europea  n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi  regolamentari",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;
 Vista  la delibera n. 4/06/CONS "Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato  n.  11  fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione  europea  n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato,  valutazione  di  sussistenza  di  imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari" del 12 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;
 Considerata  la  consultazione  pubblica  di  cui alla delibera n. 30/05/CONS,   le   risultanze   della   medesima   e  le  valutazioni dell'Autorita'  contenute  nell'allegato  A)  alla  presente delibera l'allegato B) relativo ai criteri in materia di separazione contabile e contabilita' dei costi;
 Considerata  l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell'allegato C) al presente provvedimento;
 Considerato  che  il  provvedimento  concernente  i "Mercati della Raccolta,   Terminazione   e   Transito  delle  chiamate  nella  rete telefonica   pubblica   fissa,   valutazione   di   sussistenza   del significativo  potere  di  mercato  per  le  imprese  ivi  operanti e obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi della  commissione europea)" e' stato adottato dall'Autorita' in data 20  aprile  2006 ed inviato all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 28 aprile 2006;
 Visto  il  parere  dell'Autorita'  Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 7 giugno 2006, relativo allo schema di  provvedimento concernente "Mercati della Raccolta, Terminazione e Transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa";
 Considerato che:
 - in  merito  alla  definizione  del mercato rilevante, l'AGCM ha reputato condivisibile l'individuazione dei mercati della raccolta da postazione  fissa  e  da  postazione pubblica, del transito a livello nazionale,  di  area  gateway  e  distrettuale, della terminazione su singola  rete  pubblica  fissa, verso internet in modalita' commutata (dial-up) e verso le direttrici internazionali;
 - in  merito  alle  direttrici internazionali, l'AGCM ha ritenuto giustificata  la  decisione di non sottoporre a regolazione ex-ante i servizi  di  terminazione internazionale ed ha ritenuto comprensibile la  scelta  di  affrontare  le  eventuali  restrizioni  all'accesso a specifiche   direttrici   internazionali  nell'ambito  di  specifiche analisi di mercato;
 - in  merito  alla  terminazione Internet, l'AGCM ha condiviso la decisione  di  revocare le notifiche di Telecom Italia e di Wind come operatori  con  significativo  potere  di  mercato  per  i servizi di terminazione  Internet  in  modalita'  commutata  (dial-up), anche in ragione  sempre minor rilevo del servizio nell'ambito delle modalita' di   accesso   a   internet.   L'AGCM   ha   altresi'  auspicato,  in considerazione    della    completa    integrazione   verticale   che contraddistingue  le  offerte di Telecom Italia, che sia mantenuto il controllo su eventuali pratiche discriminatorie interno-esterno per i servizi  di  accesso  (dial-up) in decade 7, unitamente alla verifica dell'effettiva  replicabilita'  delle  offerte  finali  di servizi di accesso a Internet in modalita' commutata;
 - con   riferimento   all'ambito   di   applicazione  dei  rimedi regolamentari,  l'AGCM  ha  condiviso  che  gli obblighi siano estesi anche  alle tecnologie innovative qualora queste risultino, dal punto di  vista funzionale, sostituibili con il servizio tradizionale ed ha ritenuto,  in  base  al  principio di neutralita' tecnologica, che le previsioni  atte  a regolare l'interconnessione e l'interoperabilita' debbano  essere estese anche alla rete di Telecom Italia operante con protocollo  IP,  sulla  quale  stanno  convergendo  le  nuove offerte integrate di servizi voce/dati di tale operatore.
 - con  riferimento al mercato dei servizi di terminazione (n. 9), l'AGCM  ha  sottolineato che la dominanza degli operatori alternativi nei  mercati  della  terminazione  vocale su singola rete si fonda su elementi  diversi  da  quelli  che  sono  alla  base  della dominanza dell'operatore  storico,  poiche'  i primi, solo in pochi casi, hanno potuto  usufruire  di  infrastrutture alternative a quelle di Telecom Italia  nella  fornitura  dei  propri  servizi.  L'AGCM  ha  pertanto condiviso   la  scelta  di  non  applicare  in  capo  agli  operatori alternativi  le  medesime  misure  regolamentari  applicate a Telecom Italia  (con  specifico  riferimento  agli  obblighi  di contabilita' regolatoria   e   di  orientamento  al  costo).  Inoltre,  l'AGCM  ha evidenziato  di  non ritenere giustificata l'imposizione in capo agli operatori  alternativi di prezzi di terminazione reciproci rispetto a Telecom  Italia,  la  quale  ha beneficiato del vantaggio competitivo derivante  dall'aver  completato  la  realizzazione  di  una  rete di telecomunicazioni  nazionale  in  condizioni  di  esclusiv  a e senza obblighi  di  orientamento  al costo dei prezzi finali. Gli operatori nuovi  entranti  sostengono  costi  diversi  da quelli dell'operatore storico  a  causa  delle  diverse  architetture di rete, delle minori economie  di  scala  e  di  scopo  e  nelle  maggiori difficolta' nel reperimento   dei   capitali   finanziari.   L'AGCM,   pertanto,  con riferimento  alla  fissazione  per  il servizio di terminazione degli operatori  alternativi notificati del prezzo massimo di 1,54€cent/min e   dalla   clausola  che  consente  agli  operatori  alternativi  di richiedere  un  prezzo  di  terminazione  superiore a quello massimo, qualora   questo   sia   giustificato  dai  costi,  ha  segnalato  la possibilita'   che   agli   operatori  alternativi  venga  consentito effettivamente  di  giustificare i propri costi di terminazione sulla base delle scelte di sviluppo delle rispettive reti, considerando con la dovuta attenzione le differenze tra la rete dell'operatore storico e   quelle  degli  operatori  nuovi  entranti.  L'AGCM,  infine,  con riferimento  alla  fissazione  di prezzo massimo com une per tutte le reti,  ha  evidenziato  il rischio che tale previsione rappresenti un incentivo  a  pratiche  anticompetitive  nel  caso  in  cui tutti gli operatori  facciano  convergere  i  loro  prezzi  verso  tale  tetto, indipendentemente  dalle  proprie  strutture di costo; in tale ottica sarebbe  maggiormente  idoneo  ad  incentivare  lo  sviluppo di nuove infrastrutture,    l'applicazione    dei   criteri   di   equita'   e ragionevolezza,  accompagnati da una valutazione ex post dei costi di rete degli operatori nuovi;
 Visto   il  parere  della  Commissione  europea  SG-Greffe  (2006) D/202771  del 24 maggio 2006 relativo allo schema di provvedimento in oggetto  con  la  quale  la Commissione europea ha fornito il proprio commento ai sensi dell'art. 7 comma 3 delle Direttiva 2002/21/CE;
 Considerato  che:  in  merito alla riserva posta dall'Autorita' di rivedere   annualmente   il  prezzo  massimo  di  terminazione  degli operatori alternativi notificati, definendo il percorso regolamentare per  la regolazione di tale prezzo massimo nell'ambito della prossima analisi  di  mercato,  la Commissione europea, per garantire maggiore certezza  del  diritto,  ha  invitato  l'Autorita' a riconsiderare la necessita'  di  specificare  tale  percorso  regolamentare  gia'  con l'adozione  delle  misure  finali  dell'attuale  analisi  di mercato, sviluppando  quanto  prima  un  modello  di  costi per il calcolo del valore  di  terminazione  degli  operatori  alternativi, che tenga in considerazione  la necessita' degli stessi di divenire efficienti nel tempo;
 - in  merito  alla  rimozione  della  notifica  in capo a Telecom Italia  nel mercato all'ingrosso della terminazione internet dial-up, la   Commissione  europea  ha  evidenziato  che  tutti  gli  obblighi conseguenti devono essere revocati;
 - la  Commissione  europea  ha  invitato l'Autorita' ad aprire ai sensi  dell'art. 7, comma 3 della Direttiva Quadro un procedimento di analisi  del  mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet in modalita' dial-up;
 - la  Commissione  europea  ha  rilevato inoltre la necessita' di comunicare, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Direttiva Quadro, gli esiti  dell'analisi  di  mercato che l'Autorita' intende svolgere nel mercato della terminazione internazionale;
 Ritenuto opportuno, alla luce dei pareri ricevuti, di avviare, con separato  e  successivo provvedimento, un procedimento di analisi del mercato  al dettaglio dei servizi di accesso ad internet in modalita' dial-up,  secondo  le  procedure  di  cui  all'art.  12  del  Codice, finalizzato  a  valutare  se  mantenere,  modificare  o  revocare gli obblighi vigenti in tale mercato al dettaglio;
 Ritenuto,  altresi',  necessario  rimuovere  ogni  obbligo residuo relativo  al mercato all'ingrosso della terminazione Internet dial-up in  capo a Telecom Italia, prevedendo unicamente l'evidenza dei costi di  terminazione  su  rete  internet  in contabilita' regolatoria per consentire  le  verifiche  dei  servizi  al  dettaglio  di accesso ad internet offerti da Telecom Italia;
 Ritenuto    opportuno   avviare,   con   separato   e   successivo provvedimento,  un  procedimento  di analisi dei mercati all'ingrosso della   terminazione   verso  specifiche  direttrici  internazionali, secondo  le procedure di cui all'art. 12 del Codice, volto a valutare la  sussistenza  di  imprese  con  significativo potere di mercato ed eventualmente ad individuare i necessari rimedi regolamentari;
 Ritenuto  opportuno  realizzare un sistema di controllo dei prezzi di terminazione che contemperi il diritto degli operatori alternativi di vedere riconosciuti i costi realmente sostenuti con l'esigenza che questi  ultimi  conseguano  la massima efficienza nella fornitura del servizio di terminazione;
 Considerato  che,  a  questo  riguardo,  sia necessario predispone modelli  previsionali  affidabili  per  la  valutazione  del costo di terminazione  su  rete fissa degli operatori alternativi e che questa attivita' necessiti di informazioni dettagliate circa i costi di rete dei   diversi   operatori,  caratteristici  dello  specifico  modello architetturale di rete e di servizi adottato;
 Considerato  che  tali  informazioni saranno acquisite nell'ambito delle  attivita'  per  la  definizione  del  modello  di costi per il calcolo  del valore di terminazione degli operatori alternativi, come indicato dalla Commissione Europea;
 Considerato  che,  sulla  base  dei  valori  di costo derivati dal suddetto modello contabile, sara' possibile individuare il sistema di controllo   dei   prezzi   in  grado  di  incentivare  gli  operatori all'efficienza  (ad  esempio, definendo un sistema di network cap con parametro  di  recupero  di  produttivita' legato all'andamento della domanda  ed  all'evoluzione  dei costi) ed, allo stesso tempo, di non deprimere   gli   investimenti   necessari   alla   realizzazione  di infrastrutture di rete alternative;
 Ritenuto   l'opportunita'   di   specificare   gia'  nel  presente provvedimento  il  percorso regolamentare (glide path) per la discesa programmata  dei  prezzi di terminazione degli operatori alternativi, in  concreta  applicazione  di  quanto  richiesto  dalla  Commissione Europea  nella lettera del 24 maggio 2006, ferma restando la volonta' dell'Autorita'  di  non  deprimere  gli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture;
 Tenuto   conto  che  gli  operatori  alternativi  sosterranno  nei prossimi  anni  dei  cospicui  investimenti  per  consolidare la loro presenza  sul  mercato,  ampliando la copertura delle proprie reti di accesso  soprattutto per il tramite dei servizi di unbundling offerti da  Telecom  Italia, nonche' utilizzando i nuovi servizi per favorire lo  sviluppo  della  concorrenza,  introdotti all'esito delle recenti analisi dei mercati dei servizi di accesso a larga banda (il servizio bitstream)  e  dei mercati dei servizi di accesso in postazione fissa (il servizio di wholesale line rental);
 Considerata   la   necessita'  di  coniugare  la  richiesta  della Commissione  Europea di prevedere un percorso stringente di riduzione dei   prezzi   di   terminazione  con  criteri  di  ragionevolezza  e proporzionalita' in una visione prospettica di medio-periodo, tenendo conto che tali investimenti richiedono una programmazione economica e finanziaria basata su un arco temporale pluriennale e prevedendo come obbiettivo  che  la simmetria dei prezzi di terminazione si raggiunga in  un  arco temporale di un anno in piu', rispetto a quello (4 anni) indicato  nella  proposta  di  decisione  relativa al procedimento in oggetto;
 Ritenuto   che  una  simile  modifica  del  testo  precedentemente adottato,  vertendo  su  di  un elemento non essenziale, distante nel tempo  del provvedimento - e destinato tra l'altro a riesame entro il 31  dicembre  2006  -  non  esige  una  rinnovazione neppure parziale dell'iter procedimentale seguito;
 Considerata   inoltre   l'esigenza   di   prevedere,  nel  periodo quinquennale  sopra  indicato,  un cammino discendente con un impatto meno marcato nel primo biennio e piu' accentuato nei successivi anni, in linea con il presumibile sviluppo dei servizi di accesso;
 Ritenuto  opportuno  prevedere,  precisamente,  che, dopo il primo anno  di  applicazione,  nelle  more  degli  esiti  del  processo  di definizione  dei  costi degli operatori alternativi, il tetto massimo di  prezzo puo' essere ridotto a 1,32€cent/min. Negli anni successivi invece  si  applicheranno  tassi  di  riduzione  in  modo tale che si pervenga,  al  termine  del  periodo, alla simmetria nelle tariffe di terminazione  di  tutti  gli  operatori  con  un  valore  pari a 0,55 centesimi  di  euro  al  minuto.  Tale  valore  obbiettivo  e'  stato determinato  tenendo conto che il prezzo di terminazione applicato da Telecom   Italia   a   livello  di  singolo  SGT  (pari  nel  2006  a 0,73€cent/min)  nei  prossimi  anni  subira'  una riduzione prima del 13.7% e poi del 9,9% al lordo dell'inflazione stimata in misura media annua  del  2%  (cosi'  come  previsto  nel  sistema  di  network cap approvato  con  il presente provvedimento e soggetto a revisione dopo tre  anni)  mentre  negli  anni successivi e' stato considerata, come stima  prudenziale,  un'invarianza  nominale  del valore dell'SG T di Telecom Italia;
 Ritenuto,  quindi,  opportuno,  al  fine  di garantire a tutti gli operatori  interessati  maggiore  certezza di diritto nell'ambito del quadro  regolamentare  per  i  servizi  di  terminazione  su  rete di operatori   alternativi,   di   individuare   il   seguente  percorso regolamentare:
 - per  il primo anno di vigenza del presente provvedimento, ossia fino  al  30  giugno 2007, gli operatori alternativi rispetteranno il vincolo massimo di prezzo di terminazione di 1,54€cent/mese, salva la possibilita'   di   richiedere   la   deroga  sulla  base  dei  costi effettivamente sostenuti;
 - a  partire  dal  1  luglio  2007,  per i successivi 12 mesi, il vincolo massimo di prezzo si riduce a 1,32€cent/min;
 - nei   successivi  quattro  anni,  il  prezzo  del  servizio  di terminazione  proseguira'  il  proprio decalage, assumendo i seguenti valori:  1,11; 0,88; 0,69; 0,55 (centesimi di euro al minuto). Questi valori saranno riesaminati dall'Autorita' all'esito dell'applicazione del  modello  contabile  per il calcolo dei costi di terminazione per gli operatori alternativi notificati;
 - entro  il 31 dicembre 2006, l'Autorita' definira' il modello di contabilita' dei costi necessario per la valutazione della variazione prospettica   presunta   del   valore   di   terminazione,  svolgendo un'apposita   attivita'   istruttoria  con  la  partecipazione  degli operatori alternativi notificati;
 - entro  il  30  marzo  2007,  una  volta determinati i valori di costo,  l'Autorita'  individuera'  i possibili scenari prospettici di mercato,  verificando  la  sostenibilita'  nel  medio  periodo  e  la proporzionalita'  dei  vincoli  di  prezzo  prospettici  indicati nel presente provvedimento.
 Ritenuto  necessario  che i contenuti dell'offerta del servizio di linea di accesso di back-up ISDN in modalita' wholesale e le relative restrizioni  alla  fornitura  (quali  ad  esempio  limitazioni  sulle numerazioni  accessibili,  vincoli  di  fornitura congiunta con altri servizi,   ecc.)   siano   definite   nell'ambito   dei  processi  di implementazione della prestazione di wholesale fine rental;
 Udita  la  relazione  dei  Commissari  Nicola  D'Angelo  e Stefano Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera
 Art. 1
 (Definizioni e riferimenti)
 1. Ai fini del presente testo si intende per:
 a) "operatore": un'impresa titolare di autorizzazione generale;
 b) "autorizzazione  generale": il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad  uso  privato,  ed  i  relativi  obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
 c) "operatore    notificato"    ovvero   "operatore   dominante": l'operatore  designato  quale  detentore  di  significativo potere di mercato;
 d) "operatore   alternativo":   qualsiasi  operatore  diverso  da Telecom  Italia s.p.a., nonche' da qualsiasi sua societa' controllata o collegata;
 e) "co-locazione":  il  servizio  che  consente  ad  un operatore alternativo  di  disporre  di spazi presso le centrali dell'operatore notificato  equipaggiati  per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
 f) "flussi  di  interconnessione  alla  rete trasmissiva locale": circuiti  di  capacita' dedicata tra il punto di presenza (di seguito anche  PoP, Point of Presence) dell'operatore alternativo ed un punto di  consegna  di  servizi  all'ingrosso  presso  un  nodo  della rete trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia. Tale servizio e' impiegato anche   quando  il  PoP  e'  co-locato  presso  un  nodo  della  rete trasmissiva  locale  (Stadio  di  Linea  di  seguito anche SL) per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
 g) "flussi  di interconnessione alla rete trasmissiva regionale": circuiti  di capacita' dedicata tra PoP dell'operatore alternativo ed un  punto  di  consegna  di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete  trasmissiva  regionale  di  Telecom  Italia.  Tale  servizio e' impiegato  anche quando il PoP e' co-locato presso un nodo della rete trasmissiva  regionale  per  la  raccolta  di servizi da nodi di pari livello;
 h) "raccordo interno di centrale": servizio di capacita' dedicata che  consente  la  connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale;
 i) "rete  di  accesso":  insieme delle infrastrutture di rete che consentono  il  raccordo  tra  il  punto terminale di rete e la prima centrale di Telecom Italia;
 j) "rete  di trasporto": insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e 1'instradamento dell'informazione;
 k) "servizi  aggiuntivi  ai  servizi  di raccolta, terminazione e transito":  servizi  associati alla fornitura dei servizi di raccolta terminazione  e  transito  di  traffico  dai nodi della rete fissa di Telecom Italia;
 l) "orientamento  al  costo": la pratica di prezzi che garantisce l'uguaglianza  tra  i ricavi complessivi di competenza d'esercizio di un  dato  servizio  e  la  somma dei costi operativi e di capitale di competenza d'esercizio del servizio stesso;
 m) "oneri   di   cessione   interna":   prodotto  tra  prezzi  di trasferimento  derivanti  dall'Offerta  di  Riferimento  e volumi dei servizi domandati internamente;
 n) "operatore  di  terminazione vocale": gli operatori di accesso autorizzati alla fornitura del servizio di telefonia vocale;
 o) SGT:   Stadio  di  gruppo  di  transito,  secondo  livello  di commutazione  della rete PSTN di Telecom Italia, sostituito nel 2004, per  l'interconnessione  con  gli  altri  operatori,  da  66 nodi SGA (Stadio di Gruppo di Aggregazione);
 p) SGU:  Stadio  di  gruppo urbano, primo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia;
 q) "nodo  BBN  (Backbone  Network)":  uno dei 24 nodi di transito nazionale  in tecnologia IP della rete integrata voce/dati di Telecom Italia.
 2.  Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 |  |  |  | Art. 2 (Definizione dei mercati rilevanti e designazione degli operatori
 detentori di significativo potere di mercato)
 1.   Il   mercato  rilevante  n.  8  della  Raccomandazione  della Commissione europea n. 311/03/CE, include i servizi di raccolta delle chiamate vocali nella rete telefonica pubblica in postazione fissa da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche.
 2.   Nell'ambito   delle   analisi   sul   mercato   n.   9  della Raccomandazione   della   Commissione   europea  n.  311/03/CE,  sono individuati i seguenti mercati rilevanti:
 a) i  mercati  di  terminazione  delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa;
 b) il mercato di terminazione internet in modalita' dial-up;
 c) il mercato della terminazione verso direttrici internazionali.
 3.   Il  mercato  rilevante  n.  10  della  Raccomandazione  della Commissione europea n. 311/03/CE, include:
 a)i   servizi   di   transito  di  sola  commutazione  a  livello distrettuale e nazionale;
 b) i  servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello distrettuale;
 c) i  servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello distrettuale di area gateway;
 d) i  servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello nazionale.
 4. I confini geografici dei mercati di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno estensione nazionale.
 5.  Il  mercato della terminazione verso direttrici internazionali e'  ritenuto  non  suscettibile  di regolamentazione ex-ante ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE.
 6.  Il  mercato rilevante della terminazione internet in modalita' dial-up   risulta   caratterizzato   da   un   sufficiente  grado  di concorrenza.
 7.  Telecom  Italia  e'  individuata  quale operatore detentore di significativo  potere  di  mercato  nei mercati di cui ai commi 1, 2, lett.  a)  e  3,  ai  sensi  dell'art.  17  del  Codice  e  quindi e' notificato, in tali mercati, ai sensi dell'art. 52 del Codice.
 8.  Gli  operatori  alternativi  di  terminazione vocale - ad oggi identificati in Albacom, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb,  Metropol Access Italia, Multilink, Tele2, Tiscali, Welcome, Wind  -  sono  individuati quali operatori detentori di significativo potere di mercato nei mercati di cui al precedente comma 2, lett. a), ai  sensi  dell'art.  17 del Codice e quindi sono notificati, in tali mercati, ai sensi dell'art. 52 del Codice.
 |  |  |  | Art. 3 (Obblighi in capo all'operatore notificato quale avente
 significativo potere di mercato)
 1.  Ai sensi del Codice, delle Leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n.  249 del 31 luglio 1997, sono imposti in capo a Telecom Italia, in qualita' di operatore notificato quale avente significativo potere di mercato  nei mercati di cui all'art. 2, commi 1, 2 lettera a) e 3 gli obblighi specifici descritti nel presente Capo II.
 2.  Le  condizioni  attuative  degli obblighi specifici imposti al presente  Capo  II  sono  descritte  nel successivo Capo III. Ove non diversamente   specificato,   gli   obblighi  in  capo  all'operatore notificato  si applicano a tutti i servizi di cui all'art. 4 comma 1, relativi ai mercati suindicati.
 |  |  |  | Art. 4 (Obblighi in materia di accesso e di uso
 di determinate risorse di rete)
 1.  Ai  sensi  dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo  di  accesso  e  di  uso  delle  risorse  necessarie alla fornitura  dei  servizi  di  raccolta,  terminazione e transito e dei relativi servizi accessori e complementari, tra cui:
 a) servizi di accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non  geografiche  assegnate  all'operatore  interconnesso  e previste all'interno   del  piano  di  numerazione:  numeri  con  addebito  al chiamato,  di  Customer  Care,  di  Addebito  Ripartito, di televoto, chiamate  di  massa,  Numero  Unico e Numero Personale, numerazioni a tariffazione  specifica (892, 899), numerazioni in decade 7 (700, 702 e 709), numerazioni elenco abbonati (12xy);
 b) servizio  di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia ai servizi interni di rete di un operatore interconnesso (decade 4), con riferimento al servizio di selezione dell'operatore;
 c) servizio  di  accesso  da  parte di abbonati di Telecom Italia alla Rete Privata Virtuale di altro operatore;
 d) servizi  di  co-locazione, secondo le modalita' previste dalla delibera 4/06/CONS;
 e) servizi  di raccordi interni di centrale, secondo le modalita' previste dalla delibera 45/06/CONS;
 f) servizi di configurazione delle centrali;
 g) servizi  di  flussi  di interconnessione, secondo le modalita' previste dalla delibera 45/06/CONS;
 h) servizi di kit di interconnessione;
 i) servizi di fatturazione conto terzi;
 j) servizio   di  fatturazione  tramite  accesso  ai  sistemi  di pagamento  su  carte magnetiche con profili tariffari specifici delle postazioni telefoniche pubbliche;
 k) servizi  di  configurazione  dei  prezzi delle numerazioni non geografiche;
 l) servizi di portabilita' dei numeri;
 m) servizi di carrier pre-selection e carrier selection;
 n) servizi  di  gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia.
 2.  I  servizi  di  cui  al  comma  1  sono forniti agli operatori alternativi a prescindere dalle finalita' d'uso degli stessi.
 3.  L'offerta  dei  servizi  di  cui  al  comma 1 e' adeguatamente disaggregata,  al  fine  di  impedire che gli operatori terzi debbano acquistare prestazioni aggiuntive o supplementari che per loro natura non  hanno connessione, ovvero non sono necessarie alla fruizione dei servizi richiesti.
 |  |  |  | Art. 5 (Obblighi di trasparenza)
 1.  Ai  sensi  dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo  di  trasparenza nell'offerta dei servizi di cui all'art. 4, con riferimento in particolare alla pubblicazione di un'Offerta di Riferimento,  soggetta  ad approvazione dell'Autorita', contenente le condizioni  tecniche ed economiche garantite da adeguate penali per i servizi di cui all'art. 4.
 2.  Telecom  Italia pubblica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo.
 3. L'Offerta di Riferimento include idonei Service Level Agreement (SLA),   contenenti   il  dettaglio  dei  processi  e  dei  tempi  di provisioning  ed  assurance per ciascun elemento del servizio e degli standard di qualita' adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
 4.  L'Offerta  di  Riferimento  approvata  ha  validita' annuale a partire  dal  1  °  gennaio  dell'anno  corrispondente  e gli effetti dell'approvazione decorrono, anche retroattivamente, da tale data.
 5.  L'Offerta  di  Riferimento  presenta le condizioni economiche, tecniche  e  di  fornitura,  dettagliate  e  disaggregate per ciascun elemento del servizio.
 6.  L'Autorita'  mette  a  disposizione  delle  parti  interessate informazioni  accessibili  di  contabilita' regolatoria relative agli esercizi  contabili  disponibili, prima della verifica di conformita' al  sistema  di  contabilita'  dei  costi  effettuata da un organismo indipendente dalle parti interessate.
 7.   La   relazione   sui   sistemi  di  separazione  contabile  e contabilita'  dei costi e' pubblicata dall'Autorita', a seguito della certificazione  di  conformita'  degli stessi alla normativa prevista svolta   da   parte   di   un   organismo   indipendente,  incaricato dall'Autorita'.
 8.   L'operatore  notificato  rende  disponibili  al  pubblico  le informazioni   di  contabilita'  dei  costi  entro  45  giorni  dalla pubblicazione  da  parte dell'Autorita' delle verifiche metodologiche condotte dall'organismo indipendente.
 |  |  |  | Art. 6 (Obblighi di non discriminazione)
 1.  Ai  sensi  dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo  di non discriminazione tra gli operatori terzi e tra gli operatori  terzi  e  le  proprie  divisioni  interne, ovvero societa' controllate  e  collegate, nelle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di cui all'art. 4.
 2. Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti  in  circostanze  equivalenti  nei  confronti  di proprie divisioni  e di altri operatori e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni  alle  stesse  condizioni  di  quelle  che fornisce alle proprie divisioni, alle societa' collegate o controllate.
 3.  Telecom Italia pratica, per i medesimi servizi di cui all'art. 4,  gli  stessi  prezzi,  sia  agli operatori terzi, sia alle proprie divisioni  ed  alle  societa'  collegate o controllate. Ove i servizi forniti  internamente  e  offerti  esternamente differiscano, Telecom Italia  formula  i  prezzi  di  trasferimento interni ed i prezzi dei servizi di cui all'art. 4 sulla base dell'impiego delle componenti di rete  e le attivita' elementari coinvolte, valorizzandole allo stesso modo.
 4.   Telecom   Italia  garantisce,  nella  fornitura  dei  servizi all'ingrosso,   tempi   di  provisioning  ed  assurance  migliorativi rispetto   a   quelli   previsti   dalle  proprie  divisioni  per  le corrispondenti offerte nei mercati al dettaglio.
 5.  Telecom Italia fornisce all'Autorita', su base semestrale, per ogni  tipologia  di  servizio,  di  prestazione opzionale e di SLA in offerta,  un  report  con  il  dettaglio  dei  volumi  e dei tempi di provisioning,   assurance   e   disponibilita'   annua   nominali   e effettivamente  conseguiti  nel  75%,  95%  e  100%  dei  casi per la fornitura  sia  dei  servizi  ceduti  internamente,  sia  dei servizi venduti agli operatori alternativi.
 |  |  |  | Art. 7 (Obblighi di separazione contabile)
 1.  Ai  sensi  dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo  di  predisposizione  e  fornitura  all'Autorita'  di  un sistema  di  separazione  contabile  per i servizi di cui all'art. 4, basato   sugli   aggregati   regolatori   accesso,   trasporto,  rete radiomobile, commerciale rete fissa, commerciale radiomobile ed altre attivita'.
 2.  Telecom  Italia  fornisce un sistema di separazione contabile, per  i servizi di cui all'art. 4 e per ciascun aggregato regolatorio, contenente  almeno  i  conti  economici  e  i rendiconti di capitale, nonche'  i  formati  contabili degli oneri di cessione interna e ogni altra  informazione  atta a verificare l'insussistenza di pratiche di prezzi   discriminatori  o  anticoncorrenziali  nella  fornitura  dei servizi all'ingrosso.
 3.   Telecom   Italia  predispone,  nello  schema  di  separazione contabile,   i  dettagli  degli  oneri  di  cessione  interna  tra  i differenti  aggregati  regolatori  sulla base dei prezzi praticati in offerta  di  riferimento  e  dei  volumi  domandati  internamente.  I trasferimenti  interni  sono  dettagliati  dando evidenza dei servizi finali a cui concorrono.
 4.   Nell'ambito   della  separazione  contabile,  Telecom  Italia fornisce   all'Autorita',  evidenza  separata  dei  conti  economici, rendiconti   di   capitale   e  quantita'  vendute,  internamente  ed esternamente,   relativi  ai  servizi  di  raccolta,  terminazione  e transito, inclusivi delle prestazioni accessorie e complementari.
 |  |  |  | Art. 8 (Obblighi di separazione amministrativa)
 1. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. F della Legge n. 481 del 14 novembre  1995 e dell'art. 1 comma 8 della Legge n. 249 del 31 luglio 1997,  Telecom Italia, conformemente alla delibera n. 152/02/CONS, e' soggetta all'obbligo di separazione amministrativa, prevedendo che:
 a) il  personale  incaricato  della  gestione  dei servizi di cui all'art. 4 sia diverso dal personale relativo alle altre divisioni ed alle divisioni relative ai servizi al dettaglio;
 b) le  altre  divisioni  e  le  divisioni  relative ai servizi al dettaglio  non  abbiano  accesso  ai  dati  relativi  agli  operatori alternativi che fanno uso dei servizi di cui all'art. 4;
 c) le  divisioni  demandate  alla  fornitura  dei  servizi di cui all'art.  4  trattino  le  richieste  di  attivazione,  ripristino  e disattivazione  dei  servizi  da parte degli operatori alternativi in modo  uniforme rispetto ai servizi forniti alle proprie divisioni che offrono servizi al dettaglio.
 2.  Telecom  Italia  garantisce,  attraverso una relazione annuale redatta e certificata da un soggetto terzo, l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.
 |  |  |  | Art. 9 (Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi)
 1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia e' soggetta ad obblighi  di  controllo  dei  prezzi,  di  orientamento al costo e di contabilita' dei costi per i servizi di cui all'art. 4.
 2.  I  servizi  di  raccolta e terminazione a livello di stadio di gruppo  urbano  ed  i servizi di inoltro e transito distrettuale sono soggetti   a   obblighi   di  controllo  dei  prezzi  nell'ambito  di funzionamento del meccanismo di network cap.
 3.  I  prezzi  dei servizi di inoltro/transito nazionale e di area gateway  sono  soggetti  ad  obblighi di controllo dei prezzi massimi nell'ambito di funzionamento del meccanismo di network cap.
 4.  I  prezzi dei servizi aggiuntivi ai servizi di cui all'art. 4, ove  non previsto diversamente, sono orientati ai costi e determinati sulla  base  dei  costi di contabilita' regolatoria come la somma dei costi  operativi piu' la remunerazione del capitale, pari a 10,2% del capitale impiegato.
 5.  Telecom  Italia  e'  soggetta  all'obbligo di contabilita' dei costi  per i servizi di cui all'art. 4 e per gli aggregati regolatori accesso,  trasporto, rete radiomobile, commerciale fisso, commerciale radiomobile  ed  altre  attivita',  da predisporre conformemente alle delibere  nn.  152/02/CONS  e  399/02/CONS  nonche' a quanto previsto all'Allegato B).
 6.   Telecom   Italia  fornisce  all'Autorita'  i  dettagli  della contabilita'  dei  costi  dei  servizi  di  cui all'art. 4 secondo le modalita' previste al comma precedente.
 7.  La  contabilita'  dei  costi  e'  certificata  da un organismo indipendente    avente    specifiche    competenze    ed   incaricato dall'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 10 (Condizioni attuative degli obblighi
 di trasparenza e non discriminazione)
 1.  Telecom  Italia fornisce in contabilita' regolatoria prospetti dei  costi  con  un  livello  di dettaglio che consente di dimostrare l'assenza di sussidi incrociati anticoncorrenziali.
 2.  Telecom  Italia,  nel  rendicontare  i  sistemi di separazione contabile   e   contabilita'   dei  costi,  include  in  contabilita' regolatoria  note  integrative  di  accompagnamento  ed  allegati che illustrano  le  dinamiche  economiche  e contabili dei servizi di cui all'art.  4 nell'esercizio contabile di pertinenza. Gli allegati e le note  di accompagnamento costituiscono parte integrante e sostanziale della contabilita' regolatoria.
 3.  Telecom Italia predispone in Offerta di Riferimento condizioni di  service  level  agreement che garantiscano tempi di provisioning, assurance  e  disponibilita'  annua  migliorativi,  rispetto a quelli previsti  dalle  proprie  divisioni commerciali per le corrispondenti offerte  nel  mercato  al  dettaglio  ed  in linea con le prestazioni richieste alle diverse tipologie di applicazioni.
 4.  Telecom  Italia  prevede,  nella  fatturazione  dei servizi di interconnessione,  che  il  dettaglio  delle  fatture  consenta  agli operatori   interconnessi  la  verifica  puntuale  delle  prestazioni fornite.
 5.  Telecom Italia riporta nell'Offerta di Riferimento i prezzi di terminazione  degli operatori interconnessi e li pubblica sul proprio sito web nella sezione relativa alle offerte wholesale.
 |  |  |  | Art. 11 (Condizioni attuative degli obblighi
 di separazione amministrativa e contabile)
 1.  Gli  obblighi  previsti  dalle  delibere  n.  152/02/CONS e n. 399/02/CONS  in  materia  di separazione contabile ed amministrativa, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, sono confermati.
 2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  Telecom Italia fornisce i conti economici, rendiconti di capitale e i conti relativi agli  oneri  di  cessione  interna  per  i  servizi di cui all'art. 4 adottando  le  linee  guida  contenute nell'Allegato B) alla presente delibera a partire dall'esercizio contabile 2005 e fino a rimozione o modifica   degli   obblighi   di   contabilita'  regolatoria  imposti dall'Autorita'.
 3.  Telecom  Italia  adotta le modificazioni ed integrazioni delle delibere  n.  152/02/CONS  e  399/02/CONS  in  materia di separazione contabile,  previste  nell'allegato B). Il formato contabile previsto nell'Allegato  B)  e'  applicato  a  partire dall'esercizio contabile 2005.
 4.   La   contabilita'   regolatoria  reca  evidenza  disaggregata dell'insieme  minimo  delle  voci  di  costo  unitario  relative alle attivita'  elementari ed agli elementi produttivi che concorrono, con coefficienti  d'uso  diversi, alla formazione dei prezzi esterni e di trasferimento.
 5.  La  contabilita'  regolatoria  reca  evidenza disaggregata dei coefficienti  d'uso  delle  attivita'  elementari  e  degli  elementi produttivi relativamente ai servizi di interconnessione ed ai servizi trasferiti internamente.
 6.  I  prezzi  di trasferimento interni ed i prezzi dei servizi di interconnessione  di  cui  all'art.  4  sono ottenuti a partire dalla medesima  valorizzazione  delle attivita' elementari e degli elementi produttivi  coinvolti.  Detta  valorizzazione,  qualora  i  prezzi di interconnessione   siano   regolati   nell'ambito  di  meccanismi  di controllo  dei  prezzi,  deve  assicurare  il rispetto dei vincoli di prezzo stabiliti.
 7.  I  dati relativi ai trasferimenti interni devono specificare i prezzi  (inclusivi  di  canoni  e  contributi) dei servizi utilizzati dalle   divisioni   commerciali,  nonche'  le  relative  quantita'  e caratteristiche,  con  un  livello di dettaglio tale da permettere la verifica  del  principio di non discriminazione sulla base dei prezzi praticati  nelle  offerte  all'ingrosso agli operatori alternativi. A tal  fine,  i costi relativi alle attivita' di vendita e gestione dei servizi  di rete, laddove presenti, sono allocati in maniera uniforme sui   servizi  venduti  agli  operatori  alternativi  e  sui  servizi trasferiti alle funzioni commerciali di Telecom Italia.
 8.  Telecom  Italia  assicura la realizzazione, mediante opportune misure  organizzative  soggette  a  verifica da parte dell'Autorita', della   separazione   amministrativa   e   contabile  tra  le  unita' organizzative  preposte  alla  vendita  dei  servizi  finali e quelle preposte  alla gestione della rete (inclusive delle unita' di vendita per  i  servizi  all'ingrosso),  secondo  quanto previsto dall'art. 2 della delibera 152/02/CONS.
 9. Telecom Italia, laddove sussistano diversita' strutturali tra i servizi  forniti  agli  operatori  alternativi  e quelli forniti alle direzioni  commerciali, definisce comunque condizioni di provisioning e  di  assurance,  garantite  agli  operatori  alternativi,  tali  da consentire  la  replicabilita'  dei  servizi  al dettaglio di Telecom Italia da parte di un operatore alternativo efficiente.
 10.  Telecom  Italia  comunica  all'Autorita'  le  modalita'  e le condizioni  di  fornitura  previste  negli ordinativi interni e negli accordi  tra  funzioni  di rete ed operatori alternativi, ivi inclusi gli  indicatori  di  qualita' di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS,  nonche' ogni altra informazione necessaria a verificare la parita' di trattamento. Le eventuali variazioni di tali condizioni tecniche  devono  essere  comunicate  all'Autorita'  con 60 giorni di preavviso.
 11. Le condizioni tecniche di fornitura di cui al comma precedente sono  oggetto  di una relazione periodica da parte di Telecom Italia. Tale  relazione,  da  presentarsi  ogni sei mesi, riporta una tabella comparativa  dei  valori misurati da Telecom Italia in relazione agli indicatori  di  cui  all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS, in modo  tale  che  sia  possibile  verificare  la  qualita' di servizio erogata   alle   proprie   funzioni   commerciali  e  agli  operatori alternativi che fanno uso degli analoghi servizi intermedi.
 12.  Telecom  Italia,  entro  il 30 giugno di ogni anno, presenta, sotto  la  propria responsabilita', una relazione annuale, redatta da un   soggetto  terzo,  che  certifichi  la  separazione  tra  sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione  indica,  tra  l'altro,  quali  misure  siano  adottate per impedire  l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori,  in  possesso  delle  funzioni  di  rete,  da  parte delle divisioni  commerciali  dell'operatore  con  significativo  potere di mercato.
 13.  I  sistemi  informativi contenenti i dati relativi ai servizi offerti  agli  altri operatori non consento accessi non autorizzati e mantengono  traccia  puntuale, per ciascun accesso, dell'identita' di colui che ha effettuato l'accesso.
 |  |  |  | Art. 12 (Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi)
 1.  I  prezzi  dei  servizi di cui all'art. 4 sono regolati per le offerte  di riferimento 2007 e 2008, 2009 attraverso il meccanismo di controllo  pluriennale  dei  prezzi  (network cap) di cui al presente articolo.
 2.   I   prezzi  dei  servizi  di  interconnessione  di  raccolta, terminazione  e  transito  sono  ottenuti  dalla  composizione  degli elementi funzionali associati secondo le regole di cui alla tabella 1 dell'allegato B);
 3.  I  prezzi  degli  elementi funzionali ed i prezzi dei restanti servizi di cui all'art. 4 sono relativi ai seguenti panieri:
 a) Raccolta/Terminazione  SGU, Singolo SGU, Inoltro distrettuale, kit di interconnessione;
 b) Singolo SGT, Inoltro area gateway;
 c) Inoltro nazionale;
 d) Contributo   attivazione  o  cambio  profilo  CPS;  Contributo portabilita'  del  numero;  Configurazione  degli autocommutatori per codici  di  CPS,  CS e Customer Care e per l'accesso da remoto a Rete Privata Virtuale;
 e) Servizio di raccolta da telefonia pubblica;
 f) Fatturazione c/terzi, Configurazione prezzi numerazioni.
 4.  Il  prezzo  iniziale  di ciascun elemento funzionale di cui al comma 3 e' calcolato sulla base dei volumi comunicati nell'ambito del meccanismo  di  network cap relativi all'offerta di riferimento 2006, garantendo, per ciascun livello di interconnessione, l'invarianza del ricavo  nominale  associato  ai  servizi  di  raccolta terminazione e transito  inclusi  nel  meccanismo  di network cap per lo stesso anno 2006.
 5.  Il  prezzo iniziale di riferimento dell'elemento funzionale di inoltro distrettuale calcolato sulla base della metodologia di cui al comma precedente e' ridotto del 25%.
 6.  Il  valore  iniziale  del  sovrapprezzo  per  la  raccolta  da telefonia pubblica e' fissato a 6,9€cent/min. Il servizio di raccolta da telefonia pubblica da ciascun livello di rete e' ottenuto sommando a tale valore il prezzo della raccolta da linea privata al livello di rete corrispondente.
 7.  Il  prezzo  iniziale  del  servizio di fatturazione c/terzi e' fissato nella misura di 0,81€cent/chiamata.
 8.  Il  prezzo  iniziale del servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche e' pari a 15.000 euro.
 9.   Ai   fini  dell'approvazione  dell'offerta  di  ciascun  anno successivo  al 2007, il valore del singolo paniere e' calcolato prima come  prodotto  delle quantita' di riferimento per i prezzi vigenti e poi  come  prodotto  delle  quantita'  di  riferimento  per  i prezzi proposti.  La variazione percentuale del valore di ciascun paniere e' soggetta  ad  uno  specifico vincolo definito nella misura di IPC - X (cap),  dove  IPC  (Indice  dei  Prezzi  al  Consumo)  rappresenta la variazione  percentuale  su  base  annua  dell'indice  dei  prezzi al consumo  delle  famiglie  di  operai  e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza  tabacchi)  e  X  il  livello  di  variazione di produttivita' dell'insieme  dei  servizi  e  degli  gli  elementi appartenenti allo stesso paniere.
 10.  Ai  fini  dell'approvazione  per l'anno 2007, le quantita' di riferimento  sono  quelle  vendute  nel  periodo  30 giugno 2005 - 30 giugno 2006, per l'anno 2008, le quantita' di riferimento sono quelle vendute  nel  periodo  30  giugno  2006 - 30 giugno 2007, mentre, per l'anno  2009,  le  quantita'  di  riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2007 - 30 giugno 2008.
 11.  Il  valore  di  riferimento  dell'IPC  da  utilizzare ai fini dell'applicazione  del  network  cap  e',  per  ciascun  anno, quello risultante  dalle  rilevazioni  ISTAT  per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni delle quantita' di riferimento.
 12.  Le  quantita' associate a ciascun elemento funzionale sono la somma  dei minuti relativi a tutti i servizi ai cui prezzi l'elemento funzionale contribuisce.
 13.  I  prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei panieri sono definiti  applicando  al  valore  dell'anno  precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.
 14.  Telecom Italia, ogni anno, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta  di  Riferimento, comunica all'Autorita' le quantita' di servizi  vendute  relative  ai servizi ed agli elementi funzionali di ciascun  paniere,  distinte  per  semestri  e  riferite al periodo di dodici  mesi  terminato  il  30  giugno  di  ciascun anno (periodo di riferimento). Tale comunicazione da' inoltre evidenza delle quantita' relative ai servizi di raccolta, terminazione e transito.
 15.  La  veridicita'  dei  dati  prodotti e' autocertificata nelle forme  e  modalita' previste ai sensi del d.P.R. n. 403/98 da Telecom Italia, che ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice.
 16.  La  verifica da parte dell'Autorita' del rispetto dei vincoli di  variazione  di  prezzo avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento  che,  a  tal  fine,  deve  essere pubblicata entro il 31 ottobre  dell'anno precedente a quello di validita' dell'offerta. Ove non  diversamente  previsto,  le  eventuali modifiche dell'Offerta di Riferimento  disposte dall'Autorita' entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di validita' dell'offerta.
 17.  Telecom  Italia pratica al valore nominale dei panieri di cui al precedente comma 3 le variazioni percentuali annuali di tipo IPC - X  per  l'offerta  di  riferimento  2007  sulla  base  delle seguenti modalita':
 - Paniere A): IPC - 13,2%;
 - Paniere B): IPC - 13,2%;
 - Paniere C): IPC - 13,2%;
 - Paniere D): IPC - 13,2%;
 - Paniere E): IPC - IPC;
 - Paniere F): IPC - IPC;
 18.  Telecom  Italia pratica al valore nominale dei panieri di cui al precedente comma 3 le variazioni percentuali annuali di tipo IPC - X per le offerte di riferimento 2008 e 2009 sulla base delle seguenti modalita':
 - Paniere A): IPC - 9,9%;
 - Paniere B): IPC - 9,9%;
 - Paniere C): IPC - 9,9%;
 - Paniere D): IPC - 9,9%;
 - Paniere E): IPC - IPC;
 - Paniere F): IPC - IPC;
 19.  I  servizi  del  paniere  F) sono individualmente soggetti al vincolo di sub-cap di tipo IPC - IPC.
 20.  Qualora  nel  corso di un anno siano effettuate riduzione dei prezzi  tali  da comportare variazioni dei valori dei singoli panieri superiori  a  quelle  disposte, la differenza percentuale puo' essere computabile  ai  fini  del  rispetto  del  vincolo  di  cap dell'anno successivo.
 21.  Laddove,  nell'ambito  della  discrezionalita'  concessa  dal meccanismo  di  controllo  dei  prezzi,  si  delineino  comportamenti anticompetitivi  nelle politiche di prezzo dell'operatore notificato, l'Autorita'  si  riserva di intervenire richiedendo, nel rispetto dei vincoli   di   cap,   la   riformulazione   dei  prezzi  dei  panieri corrispondenti.
 22. I servizi aggiuntivi ai servizi di cui all'art. 4 ed i servizi di  nuova  introduzione  sono soggetti all'obbligo di orientamento al costo sulla base della contabilita' regolatoria.
 23.  Efatto  esplicito  divieto  a  Telecom  Italia  di  praticare articolazioni  dei  prezzi differenti da quelle previste dal presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 13 (Condizioni attuative degli obblighi di contabilita' dei costi)
 1.  Gli  obblighi  previsti  dalle  delibere  n.  152/02/CONS e n. 399/02/CONS  in  materia  di  contabilita'  dei costi, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, sono confermati.
 2. Fatti salvi gli obblighi previsti dalle delibere n. 152/02/CONS e   399/02/CONS,  Telecom  Italia  adotta  le  linee  guida  previste dall'Allegato  B)  a  partire  dall'esercizio contabile 2005 e fino a rimozione  o  modifica  degli  obblighi  di  contabilita' regolatoria imposti dall'Autorita'.
 3.  La  contabilita'  regolatoria e' redatta sulla base di tutti i principi  contabili  utilizzati per la contabilita' generale e per la contabilita' analitica e, ove non disposto specificamente, applicando il  principio  della causalita' dei costi attraverso opportuni driver di costo.
 4.  I cespiti relativi all'aggregato rete di accesso sono valutati a  costi  storici,  mentre  i  cespiti  afferenti l'aggregato rete di trasporto  sono  valutati  a  costi  correnti,  sulla  base di quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS e dall'allegato B).
 5.  I  piani  di  ammortamento dei cespiti e il capitale impiegato relativi  a  tutti i servizi, incluse le attivita' di implementazione dei  servizi  stessi,  sono determinati sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS e dall'allegato B).
 6.  Telecom  Italia  fornisce  i dettagli della contabilita' della rete   di   trasporto   valutata  a  costi  storici,  riportando  gli aggiustamenti a costi correnti per i cespiti di cui al comma 4.
 7.  Telecom  Italia  fornisce il dettaglio contabile dei costi dei servizi  accessori  e  complementari  dei servizi di cui all'art. 4 a giustificazione   di   ciascun   prezzo   presentato  in  offerta  di riferimento.
 8.   Telecom   Italia  fornisce  in  contabilita'  regolatoria  il dettaglio contabile dei costi dei servizi di raccolta, terminazione e transito in tecnologia a commutazione di pacchetto, documentandone le relative metodologie di valorizzazione.
 |  |  |  | Art. 14 (Condizioni attuative degli obblighi di fornitura
 dei servizi: l'Offerta di Riferimento)
 1.  L'offerta di riferimento include i servizi di cui all'art. 4 e le relative condizioni tecniche ed economiche.
 2.  I  servizi di raccolta terminazione e transito sono offerti ai livelli  di  interconnessione  di  SGU singolo, SGU distrettuale, SGT (SGA), doppio SGT (SGA).
 3. I servizi di raccolta, terminazione e transito singolo e doppio ai  nodi  della  rete BBN sono inclusi nell'offerta di riferimento, a valle  della  definizione  delle  interfacce  e modalita' tecniche di interconnessione  in  modalita'  IP, di cui all'apposito procedimento previsto dalla delibera n. 11/06/CIR. Nelle more della definizione di soluzioni tecniche condivisa, Telecom Italia offre l'interconnessione in  modalita'  IP  secondo  le  tecnologie  di  rete attualmente gia' impiegate internamente alla propria rete.
 4.   I   servizi  di  raccolta  e  terminazione  in  tecnologia  a commutazione  di  pacchetto  sono  offerti  alle  medesime condizioni economiche   dei   servizi   in   tecnologia   PSTN  per  livelli  di interconnessione  equivalenti, fino ad apposito procedimento volto ad individuare  modalita'  differenziate sulla base dell'orientamento al costo  e  delle  catene  impiantistiche  adottate.  In tale sede sono altresi'  rivisti  il  numero  di  punti  di  interconnessione  e  le modalita' tecnico-economiche di offerta.
 5.  Telecom  Italia  offre  il  servizio di carrier selection alle condizioni  tecniche  di  fornitura approvate per l'anno 2005, con la delibera  n.  1/05/CIR, includendo i servizi in decade 4, fatto salvo quanto diversamente disposto al Capo IV del presente provvedimento.
 6.  Telecom  Italia  applica  il  medesimo gradiente tariffario ai prezzi di trasferimento interni ed alle tariffe di interconnessione.
 7.  L'applicazione  di  un gradiente tariffario flat, ovvero di un gradiente  tariffario  distinto  in  fasce di picco e fuori picco, e' valutata  nell'ambito  del  procedimento  concernente  l'approvazione dell'offerta di riferimento 2007.
 8.  Le  tabelle  dei  coefficienti  di  utilizzo  in  contabilita' regolatoria  relative  ai servizi di SGU distrettuale sono aggiornate sulla base dell'effettivo uso del servizio.
 9.  Il  servizio  di  transito  e'  offerto nelle modalita' direct billing  e  modalita'  di "fatturazione a cascata" per le numerazioni geografiche e non geografiche.
 10. Nelle fatture dei servizi di transito, Telecom Italia fornisce per ciascuna chiamata il dettaglio dei punti di ingresso alla rete di Telecom  Italia  e  di  consegna  in  interconnessione  alla  rete di terminazione ed il prezzo di terminazione praticato da quest'ultima.
 11.  Il prezzo del servizio di transito nel caso di fatturazione a cascata  per  terminazione  verso numerazioni geografiche e' la somma del  corrispettivo relativo al servizio di transito fruito, dei kit e flussi  reverse  e  del prezzo del servizio di terminazione praticato dall'operatore  di  destinazione,  senza  alcun sovrapprezzo relativo all'intermediazione.
 12.  Telecom  Italia  prevede  che  il  pagamento  del servizio di transito nel caso di accesso a numerazioni non geografiche sia sempre a   carico   dell'operatore   di  originazione,  fatto  salvo  quanto diversamente   previsto   da   accordi  bilaterali  tra  la  rete  di originazione e la rete di destinazione.
 13.  Telecom  Italia  integra  l'offerta di servizi di transito in modalita' direct billing per le numerazioni geografiche prevedendo la configurazione del "Routing Number C60".
 14.  I  servizi  di  configurazione  di centrale diversi da quelli inclusi  nel paniere D) sono forniti a titolo gratuito sulla base del principio di simmetria e reciprocita'.
 15.  Telecom  Italia fornisce l'accesso alla Rete Privata Virtuale di  altro  operatore  alle  stesse  condizioni tecniche ed economiche previste per la fornitura del servizio di raccolta.
 16.   Telecom  Italia  non  puo'  applicare  restrizioni  tecniche all'accesso  al  servizio  di  cui al comma precedente, ne' eventuali limitazioni  alla  configurazione in rete Telecom Italia di codici di Rete  Privata  Virtuale  di  altri  operatori.  E tenuta, inoltre, ad indicare il numero massimo di cifre supportate in rete.
 17.  Telecom  Italia formula le condizioni di offerta del servizio di  configurazione delle numerazioni non geografiche, prevedendo, per le  numerazioni  702  e  709, la configurazione di prezzi per singolo numero,  ai  sensi  di  quanto  disposto  all'art. 11, comma 4, della delibera n. 9/03/CIR.
 18.  Telecom  Italia  adotta  il  modello  di  interconnessione di raccolta  per le chiamate originate dai propri clienti e terminate su numerazioni non geografiche in decade 7, 4, 8 e 1 di altro operatore, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
 19.  Telecom  Italia  adotta  il  modello  di  interconnessione di raccolta  per  le  chiamate  originate  da  altra rete e destinate ai propri   numeri  non  geografici,  fatto  salvo  quanto  diversamente previsto per i numeri 701.
 20.   Telecom   Italia   prevede   contratti   per  i  servizi  di interconnessione  diretta  indipendenti da quelli di interconnessione inversa.  Telecom  Italia, nei contratti di interconnessione inversa, provvede  a  proprie  spese  alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali  raccordi  di  centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori.
 21.  Telecom  Italia  adotta  per  l'accesso  alle numerazioni non geografiche,  tra  cui le numerazioni 12xy, le medesime condizioni di interconnessione  di  raccolta  in carrier selection impiegate per le numerazioni geografiche. Analogamente, tutti gli operatori di accesso trattano  le  numerazioni  12xy con il modello di interconnessione di raccolta  in  linea  con quanto previsto per le altre numerazioni non geografiche.
 22. Telecom Italia inserisce nell'Offerta di Riferimento modalita' di  interconnessione che consentono almeno per le numerazioni 12xy il cambio  tariffazione nel corso della chiamata. Le specifiche tecniche all'interfaccia   per   tale  prestazione  sono  concordate  tra  gli operatori ed adottate da tutti gli operatori di accesso.
 23.  Telecom  Italia  applica  per  le  proprie numerazioni 701 il modello di interconnessione di terminazione per le chiamate originate da  altra  rete. Il prezzo di trasferimento interno per la componente di terminazione nei servizi dial-up al dettaglio di Telecom Italia e' orientato   al   costo.   La   contabilita'   regolatoria   dettaglia separatamente il costo delle componenti relative al trasporto IP fino ai NAP e quello relativo alle componenti PSTN.
 24.  I  prezzi al dettaglio relativi alle numerazioni 701 non sono differenziati al variare dell'operatore di terminazione.
 25. Le condizioni di offerta al chiamante per i servizi offerti su numerazioni   non  geografiche  sono  definite,  nel  rispetto  della normativa vigente, dall'operatore assegnatario della numerazione, che ha  facolta' di richiedere la prestazione di fatturazione conto terzi all'operatore  di  accesso,  fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
 26. Telecom Italia introduce in Offerta di Riferimento un servizio aggiuntivo  ed  opzionale di consegna in modalita' DSS1 con modalita' trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi.
 27.  Telecom  Italia  fornisce  il  servizio di fatturazione conto terzi  su  base chiamata da applicarsi unicamente per numerazioni non geografiche   relative   a   servizi   forniti   a   titolo  oneroso, indipendentemente  dalle  condizioni economiche dei servizi praticate dall'operatore titolare della numerazione.
 28.  Gli  eventuali  costi  derivanti  da  perdite  su crediti non recuperabili  sono  oggetto  di  conguagli  periodici trimestrali tra Telecom  Italia  e  l'operatore  titolare  della numerazione. Telecom Italia  ha  l'obbligo  di  presentare  tempestivamente  all'operatore titolare   della  numerazione  tutti  i  dati  contabili  correnti  e pregressi   volti   a   quantificare   e  dimostrare  le  perdite  di inesigibilita' per ciascuna numerazione e l'obbligo di concludere gli accordi  relativi  alla fissazione dell'ammontare dei conguagli entro 45   giorni   dalla   presentazione  dei  dati  contabili.  L'entita' dell'eventuale  "rischio insolvenza" richiesto in anticipo da Telecom Italia  e'  correlato  all'insolvenza  effettivamente riscontrata nel pregresso  e,  soltanto  in  mancanza di dati sul servizio, al prezzo della numerazione.
 29.  Telecom  Italia  applica  come  costo  interno  il prezzo del servizio di fatturazione conto terzi di cui al comma 7 dell'art. 12 a tutte  le  chiamate originate dai propri clienti, ad esclusione delle chiamate offerte a titolo gratuito.
 30.  Telecom  Italia  pubblica  sul  proprio sito web, dedicato ai servizi   all'ingrosso,  e  comunica  all'Autorita',  i  prezzi  gia' configurati  per  le  numerazioni  non  geografiche  ed aggiorna tale elenco  entro  cinque  giorni  lavorativi  dall'introduzione di nuove configurazioni.  L'operatore  alternativo  puo'  richiedere  che ogni prezzo  gia'  configurato sia associato a qualsiasi altra numerazione non geografica, nei limiti previsti della normativa vigente.
 31.  Telecom Italia fornisce, a titolo gratuito, la prestazione di associazione   dei  prezzi  gia'  configurati  alle  numerazioni  non geografiche  degli operatori, nel 100% dei casi, entro 7 giorni dalla richiesta degli stessi.
 32.  Telecom Italia configura nuovi prezzi non in elenco, nel 100% dei casi, entro 15 giorni dalla richiesta dell'operatore.
 33.  Telecom  Italia  introduce in Offerta di Riferimento adeguate penali  sul  rispetto dei tempi per la fornitura delle configurazioni dei prezzi.
 34.  Telecom  Italia introduce in Offerta di Riferimento l'accesso ai  numeri  di  emergenza  e pubblica utilita', ai numeri di customer care  di  Telecom  Italia  sulla  propria  rete,  nonche' agli stessi servizi  che fornisce alla propria clientela, a condizioni economiche trasparenti  e  non  discriminatorie,  in coerenza con i prezzi dagli elementi funzionali regolati dal meccanismo di network cap.
 35. Telecom Italia introduce in Offerta di Riferimento il servizio di raccolta forfetaria per internet dial-up disponibile ai livelli di interconnessione  SGU,  SGU  distrettuale  ed  SGT (SGA). Il servizio prevede  la  configurazione opzionale di flussi minutari di trabocco, utilizzabili  in  modalita'  condivisa  con altri servizi di raccolta vocale o dialup.
 36.  I circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono    gestiti   individualmente   su   indicazione   dell'operatore richiedente.  La  trasformazione  di  fasci  minutari  in forfetari e viceversa avviene in 30 giorni ed e' garantita da adeguate penali.
 37.  Le  condizioni  economiche  del  servizio  di  cui  al  comma precedente,  sono  stabilite annualmente nell'ambito del procedimento di  approvazione  dell'Offerta  di  Riferimento, a partire dai prezzi minutari  dei  servizi  di  raccolta  e dai dati di consumo dei fasci impiegati dagli operatori.
 38.  Telecom  Italia,  in  sede  di  approvazione  dell'Offerta di Riferimento,   presenta   i   dati   di  consumo  minutario  relativi all'impiego dei fasci forfetari da parte degli operatori alternativi, corrispondenti  al  periodo  di  12 mesi di riferimento per i dati di network cap.
 39.  La  replicabilita' delle offerte finali forfetarie di accesso ad  internet  dial-up  di  Telecom  Italia e' valutata sulla base dei medesimi  parametri  tecnici  impiegati  nella  valorizzazione  delle offerte  forfetarie  di  interconnessione.  In caso di offerte finali forfetarie   di   accesso   ad   internet  dial-up  non  replicabili, l'Autorita'  si  riserva  di  rivedere le condizioni economiche delle offerte forfetarie di interconnessione.
 40.  Telecom  Italia  integra le modalita' per la portabilita' del numero  di cui alle delibere nn. 4/CIR/99 e 19/01/CIR, garantendo che la  prestazione  di reinstradamento delle numerazioni portate avvenga secondo le seguenti modalita':
 a) l'operatore  Recipient  comunica  (secondo  modalita' tecniche analoghe  a  quelle  utilizzate  nel  caso di portabilita' del numero mobile)  all'operatore  Donor  (anche Telecom Italia) le informazioni necessarie per l'esecuzione del cutover, con un preavviso almeno pari a  3  giorni  lavorativi rispetto alla data in cui questo deve essere eseguito;
 b) Telecom  Italia,  in  qualita'  di  operatore  Donor, comunica all'operatore  Donating  la  richiesta  di  portabilita' da parte del Recipient  entro un giorno dalla ricezione della stessa. Il Recipient ha  facolta'  di interrompere la procedura di portabilita', adducendo idonea  motivazione  entro  24  ore  dalla  comunicazione da parte di Telecom Italia;
 c) Telecom  Italia, in qualita' di operatore Donor, il giorno del cut-over esegue tale operazione nella fascia oraria dalle ore 6:00 am alle  ore 8:00 am, confermando l'esecuzione dello stesso nella stessa giornata  agli  operatori  Donating  e  Recipient;  gli  orari in cui collocare  la  fascia  oraria  di  due  ore  puo'  essere  concordata diversamente  tra  gli operatori Donating, Donor e Recipient, al fine di minimizzare il disservizio all'utente;
 d) al  momento  del  passaggio del numero (cut-over), l'operatore Donor  (Telecom  Italia) e' tenuto ad assicurare un adeguato presidio di   assistenza  per  il  monitoraggio  della  piena  riuscita  delle attivita'  di  attivazione  della  prestazione di portabilita' per il tempo    strettamente    necessario    all'effettuazione   da   parte dell'operatore Recipient delle prove stesse;
 e) nel  caso  in  cui il ritardo di esecuzione dell'operazione di cut-over  avvenga con un ritardo superiore a 6 ore, Telecom Italia e' tenuta   al  pagamento  di  una  penale  da  stabilirsi  in  sede  di approvazione  dell'Offerta  di Riferimento sulla base del disservizio recato all'utente e alle ore di ritardo rispetto al termine fissato a partire  dalle  ore 8:00 am. Tale penale si applica anche nel caso di errato  rilascio  e prevedendo anche l'eventuale risarcimento in caso di recesso del cliente per eccesso di ritardo;
 f) per  le  operazioni  effettuate ai fini della portabilita' del numero  dall'operatore  in  qualita'  di  Donor,  lo  stesso non puo' addebitare,  in  tutto  o  in parte, i costi derivanti dalle relative attivita' all'utente o agli altri operatori, ne' puo' richiedere che, ai   fini   dell'espletamento   delle  necessarie  operazioni,  siano effettuate altre operazioni a pagamento, quali ad esempio un costo di attivazione di servizi dell'operatore Donor;
 g) nel  caso  in cui la richiesta del cliente comporti oltre alla portabilita' del numero geografico anche il passaggio della linea tra operatori  (ad  es.  la  riconfigurazione  dell'unbundling),  Telecom Italia provvede affinche' il cutover e il passaggio della linea siano effettuati lo stesso giorno.
 41.  Telecom  Italia  fornisce  entro  5  giorni  lavorativi dalla richiesta  da  parte  degli  operatori  terzi  il database dei propri numeri  geografici  attivi  (portati  e/o  attivati), aggiornato agli ultimi 30 giorni.
 42.  Telecom  Italia,  nel  caso  di  portabilita'  dei numeri non geografici,  garantisce  il reinstradamento delle chiamate dalla rete del  donating  alla rete del recipient in tempi inferiori a 15 giorni dalla comunicazione da parte di quest'ultimo.
 43. Telecom Italia garantisce all'interfaccia di interconnessione, anche  agli  operatori  di  transito, ogni funzionalita' necessaria a replicare i servizi che la stessa offre ai propri clienti finali.
 44.  Telecom  Italia  presenta  agli  operatori  interconnessi una soluzione  tecnica  per  la  realizzazione  della funzione CCBS (Call Competition  Busy subscriver Completion to Busy Subscriber) su flussi di  interconnessione  condivisi tra traffico in transito con funzione di  CCBS  e traffico in semplice terminazione senza funzione CCBS. La soluzione tecnica supera l'attuale ripartizione in fasci distinti, e' concordata  con gli operatori interconnessi ed adottata, a richiesta, da tutti gli operatori di terminazione.
 45.   Telecom  Italia  prevede  in  Offerta  di  Riferimento  che, trascorso  un  anno  dall'attivazione  dei servizi di cui all'art. 4, l'operatore   possa  cessare  il  servizio  di  interconnessione  con preavviso di 30 giorni senza pagare penali o ratei a scadere.
 46.  Fatto  salvo  quanto  previsto dalla delibera n. 45/06/CONS e dalla presente delibera, le capacita' trasmissive e le interfacce dei flussi  di  interconnessione sono quelle approvate con la delibera n. 1/05/CIR.
 47.  Telecom  Italia  rende  disponibile in offerta di riferimento flussi  di  interconnessione  con  interfacce  in  modalita'  TUG-3 a 155Mbps. Telecom Italia prevede inoltre l'offerta di flussi TUG-3 con interfacce  2Mbps,  lato  Telecom Italia, ed interfacce 155Mbsp, lato operatore.
 48.  In caso di impedimenti tecnici all'interconnessione presso un nodo  SGU  o  SGT  (SGA),  Telecom  Italia  fornisce  il  servizio di interconnessione  alle medesime condizioni economiche che l'operatore avrebbe  fruito  in  caso  di  interconnessione fisica presso il nodo (interconnessione virtuale).
 49.  Gli  operatori co-locati in centrale di Telecom Italia presso spazi  di  un operatore terzo accedono ai servizi di interconnessione di  Telecom  Italia  con le stesse modalita' previste per l'operatore ospitante.
 50.  La  migrazione  dai  circuiti  diretti  numerici ai flussi di interconnessione, derivante dagli obblighi previsti dalla delibera n. 45/06/CONS, e' fornita da Telecom Italia a titolo non oneroso.
 51.  Telecom  Italia  allinea  ad  un anno le clausole di scadenza contrattuale  per  tutti  i  servizi necessari per l'interconnessione alla rete, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Autorita'.
 52. Telecom Italia include in Offerta di Riferimento le condizioni economiche    e   tecniche   per   l'effettuazione   della   verifica dell'interoperabilita'.  La  contabilita'  regolatoria  reca evidenza separata  dei  costi  operativi,  ammortamenti  e  capitale impiegato relativi  alla  prestazione  di prove tecniche, al fine di dimostrare l'orientamento  al costo e la parita' di trattamento delle condizioni economiche del servizio offerto.
 53.  Il  servizio  di  flussi  di  interconnessione e' fornito per l'accesso  ai  servizi  per  i  quali  Telecom  Italia e' soggetta ad obblighi  regolamentari,  alle  condizioni  di  cui dalla delibera n. 45/06/CONS.
 54.    Telecom   Italia   garantisce   la   configurazione   degli autocommutatori  entro  15  giorni  dalla  data  della  richiesta. La prestazione  di  configurazione  degli  autocommutatori  e' fornita a titolo  non  oneroso, fatte salve le configurazioni dei codici di CS, customer  care e accesso da remoto a Rete Privata Virtuale sottoposte al meccanismo di network cap.
 55.  Telecom  Italia  prevede  in  Offerta  di  Riferimento che la franchigia per il calcolo delle penali per gli interventi a vuoto sia calcolata  sulle  singole  categorie  di  intervento  individuate  da Telecom Italia.
 56.  Telecom  Italia  introduce  il  servizio  di  raccolta per le numerazioni  non  geografiche di altri operatori per i propri accessi in  tecnologia  VoIP su banda larga alle medesime condizioni tecniche ed economiche dei servizi tradizionali in tecnologia PSTN.
 57.  I  servizi  di  raccordi interni di centrale sono forniti per interconnettere  due operatori in co-locazione presso la stessa sede, indipendentemente  dalla tipologia di servizio trasportato, dal fatto che uno dei due operatori sia Telecom Italia stessa e dalla tipologia di  co-locazione  adottata,  incluso  in  caso  in cui l'operatore e' ospitato presso spazi di terzi.
 58. La predisposizione e gestione dei raccordi interni di centrale relativi  al traffico voce che la stessa Telecom Italia termina sugli apparati degli operatori co-locati sono a carico di Telecom Italia.
 59.  I  flussi  di interconnessione sono fatturati a partire dalla data del loro effettivo utilizzo.
 60.   Le   prestazioni   di  gestione  centralizzata  dei  clienti multi-sede  e/o  multi-tecnologia  sono offerte a titolo gratuito per l'anno  2006  e  a condizioni di orientamento al costo e nel rispetto delle  principio  di  parita'  di trattamento interno-esterno per gli anni seguenti.
 61.  I  costi, i prezzi di trasferimento e le quantita' trasferite internamente  ed esternamente del servizio di cui al comma precedente sono  documentati  nel  dettaglio  della  contabilita' dei costi, nei conti  degli  oneri  di  cessione interna e nei conti economici delle divisioni  commerciali  per  i  servizi  affari. La contabilita' reca evidenza separata di tali costi.
 |  |  |  | Art. 15 (Ambito di applicazione)
 1.  Il  presente Capo definisce un quadro armonizzato delle regole vigenti  per  la  fornitura  della  Carrier Selection Equal Access in modalita'  di  preselezione  (Carrier  Preselection - di seguito solo CPS).
 |  |  |  | Art. 16 (Definizioni)
 1. Ai sensi del presente Capo si intende per:
 a) "operatore   di   accesso":   il   fornitore   di  servizi  di comunicazione  elettronica  accessibili al pubblico che dispone di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete   telefonica   pubblica   in   postazione  fissa  e  che  rilega direttamente l'utente alla rete di comunicazione;
 b) "operatore   preselezionato":   il  fornitore  di  servizi  di comunicazione  elettronica  autorizzato alla fornitura dei servizi di carrier  selection  (CS) scelto su base permanente dal cliente per la CPS;
 c) "capacita'   di   evasione   giornaliera":  numero  minimo  di ordinativi  di CPS che l'operatore d'accesso e' in grado di elaborare nel corso di una giornata lavorativa;
 c1) "capacita'   di  evasione  mensile":  capacita'  di  evasione giornaliera  moltiplicata per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;
 c2) "capacita'  richiesta":  numero di ordinativi che l'operatore preselezionato prevede di inviare nel corso di un mese;
 c3) "capacita'  assegnata  mensile": numero massimo di ordinativi che l'operatore preselezionato puo' inviare nel corso di un mese;
 c4) "capacita'   assegnata   giornaliera":   capacita'  assegnata mensile divisa per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;
 d) "area Territoriale": raggruppamento di distretti telefonici ai fini  della  realizzazione  del  processo di richiesta ed attivazione della  prestazione  di CPS. La corrispondenza tra ciascun distretto e la  relativa  area  territoriale  e'  riportata nell'allegato A della delibera n. 8/CIR/01;
 e) "tempo  di  attivazione": il tempo intercorrente tra il giorno di ricezione dell'ordinativo e il giorno dell'attivazione;
 e1) "tempo  di ripristino": il numero di ore intercorrenti tra la segnalazione  del guasto e la sua risoluzione da parte dell'operatore d'accesso.
 f) "ordinativo":  richiesta  di attivazione della prestazione CPS relativa ad un singolo impianto d'utente, anche multinumero;
 f1) "ordinativo   inviato":   richiesta   di   attivazione  della prestazione  di  CPS  che  l'operatore  preselezionato  ha  trasmesso all'operatore  d'accesso.  L'ordinativo  si intende inviato il giorno successivo rispetto all'effettiva data di inoltro;
 f2) "ordinativo  in  lista  d'attesa":  richiesta  di attivazione della  prestazione di CPS che l'operatore preselezionato ha trasmesso all'operatore   d'accesso   in   eccedenza  rispetto  alla  capacita' assegnata giornaliera;
 f3) "ordinativo   attivato":   richiesta   di  attivazione  della prestazione  CPS  che  l'operatore  di  accesso  ha  evaso  con esito positivo;
 f4) "ordinativo  standard":  ordinativo  in  cui  tutti  i  campi obbligatori e facoltativi sono stati compilati dall'operatore;
 f5) "ordinativo  non  standard":  ordinativo in cui tutti i campi obbligatori   sono  stati  compilati  dall'operatore,  mentre  quelli facoltativi sono stati parzialmente compilati;
 f6) "ordinativo   complesso":   "ordinativo   non  standard"  con particolari   criticita'   di  lavorazione  da  parte  dell'operatore d'accesso;
 g) "disattivazione della prestazione di CPS":la disattivazione, a seguito  del  recesso  del  cliente,  della  prestazione  di  Carrier Selection   Equal   Access  in  modalita'  di  preselezione  (Carrier Preselection).   La  disattivazione  della  prestazione  di  CPS  non pregiudica   la  fornitura  del  servizio  in  modalita'  di  Carrier Selection   Easy   Access  da  parte  dell'operatore  precedentemente preselezionato;
 h) "variazione  su richiesta del cliente": il cambio di operatore preselezionato  che  si  configura  come  una nuova attivazione senza necessita' di previa disattivazione.
 2.  Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
 |  |  |  | Art. 17 (Caratteristiche del servizio)
 1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al  pubblico che dispongono di un significativo potere di mercato per la  fornitura  di  collegamenti  alla  rete  telefonica  pubblica  in postazione  fissa  offrono ai propri abbonati, compresi quelli che si servono  dell'ISDN,  la possibilita' di accedere tramite la modalita' di   preselezione   ai   servizi  commutati  di  qualsiasi  fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico.
 2.  La  Carrier  Selection in modalita' Equal Access e' realizzata attraverso il meccanismo di preselezione (Carrier Preselection).
 3.  La  CPS  e'  realizzata  attraverso  la  caratterizzazione del profilo d'utente.
 4. La prestazione di CPS permette la scelta, da parte dell'utente, di  un  solo operatore preselezionato per uno dei seguenti profili di servizio:
 profilo  a):  include  le  chiamate  verso  altri  distretti,  le chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili;
 profilo b): include le chiamate interne al distretto, le chiamate verso altri distretti, le chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili.
 5.   L'Autorita'   si   riserva,   anche   su  istanza  di  parte, l'introduzione di ulteriori profili di servizio.
 6.  La  prestazione di CPS prevede la possibilita' per l'utente di non   utilizzare,   su  base  chiamata  (call-by-call  override),  la preselezione  anteponendo  alle cifre del numero chiamato, in fase di selezione,  il  codice  di Carrier Selection dell'operatore prescelto per quella chiamata (modalita' Easy Access).
 |  |  |  | Art. 18 (Specifica tecnica e limitazioni del servizio)
 1.  La  rete  di accesso instrada le chiamate in modalita' diretta verso  la  rete  dell'operatore  preselezionato.  L'instradamento  e' effettuato  anche in modalita' indiretta attraverso reti di operatori diverse dell'operatore preselezionato.
 2.  Tutte  le  chiamate appartenenti alla tipologia associata alla prestazione  sono  instradate  dalla  rete  dell'operatore di accesso verso  la rete dell'operatore preselezionato e sono trattate, ai fini dell'interconnessione,  in  conformita'  alla  Specifica  Tecnica  n. 763-15   del   Ministero   delle   Comunicazioni  e  alle  successive modificazioni.
 3.  La  prestazione  di  CPS  e' applicata in conformita' a quanto disposto dalla delibera n. 9/03/CIR e s.m.i.
 4.  La prestazione di CPS non e' disponibile per le linee relative ad apparecchi telefonici pubblici a pagamento.
 5. L'Identita' della Linea Chiamante (Calling Line Identification) e  le  sue  eventuali  caratterizzazioni  o restrizioni ai fini della prestazione  al cliente finale non vengono alterate dalla prestazione di CPS.
 6.  Qualora  occorra  effettuare, per motivi tecnici, cambi numero che  coinvolgano  utenti  con  preselezione,  l'operatore  di accesso avvisa,  con  almeno  centoventi  giorni  di  anticipo, gli operatori interessati  con  i  quali  ha stipulato accordi di interconnessione, salvo eccezioni concordate bilateralmente. Gli operatori garantiscono la  gestione  sia  dei  vecchi,  sia  dei  nuovi  numeri, nel periodo transitorio previsto dalle carte dei servizi degli operatori.
 7.  Le richieste di CPS da parte di utenti titolari di abbonamenti al  servizio telefonico che prevedono condizioni agevolate per motivi di  natura  sociale  (es. contratti per basso traffico) sono regolate con appositi provvedimenti dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 19 (Accordi bilaterali)
 1.  La  fornitura della prestazione di CPS al cliente richiedente, per  le  caratteristiche  tecniche e per il necessario coinvolgimento dell'operatore   di  accesso  gia'  nella  fase  di  attivazione,  e' subordinata  alla  stipula  di  accordi bilaterali tra l'operatore di accesso e gli operatori preselezionati.
 2.  Gli accordi bilaterali, di cui al precedente comma, contengono le  modalita'  operative  e  le  condizioni  economiche inerenti alla prestazione  di  CPS  e regolano, in particolare, i seguenti aspetti, conformemente  alle  norme  sulla  tutela  dei dati personali ed alle disposizioni contenute nelle carte dei servizi:
 a) limiti di applicabilita' della prestazione;
 b) modalita' di comunicazione delle richieste;
 c) modalita' e tempi di attivazione della prestazione;
 d) responsabilita'  degli  operatori  nella fase di attivazione e disattivazione della prestazione al cliente;
 e) responsabilita'  degli  operatori  nella gestione di eventuali disservizi   o   malfunzionamenti  che  possano  verificarsi  durante l'esercizio della prestazione stessa;
 f) prevenzione e gestione delle eventuali frodi;
 g) trasferimento dei dati personali del cliente;
 h) procedure  gestionali  che tengano conto delle interazioni con la  fornitura  di  altri  servizi, quali la portabilita' del numero e l'accesso disaggregato alla rete locale;
 i) procedure  relative  alle prestazioni richieste dall'Autorita' Giudiziaria.
 |  |  |  | Art. 20 (Evasione degli ordinativi)
 1.   La   capacita'  di  evasione  degli  ordinativi  e'  posta  a disposizione  di  tutti  gli  operatori  preselezionati richiedenti a condizioni  eque,  trasparenti,  non  discriminatorie e proporzionali alle richieste stesse, ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
 2.  La  capacita'  di  evasione  giornaliera  minima e' fissata in 20.000 ordinativi.
 3.  La  capacita'  di  evasione giornaliera e' ripartita in misura proporzionale al numero di abbonati, residenziali ed affari, presenti in ciascuna Area Territoriale.
 4.  L'operatore  preselezionato  comunica all'operatore d'accesso, entro  quindici  giorni  dalla  fine  del mese in corso, la capacita' richiesta per il mese successivo, ripartita per Aree Territoriali.
 5.   L'operatore   di   accesso   segnala  con  adeguato  anticipo all'Autorita'  ed  agli  altri operatori interessati eventuali limiti temporanei    e/o    occasionali   a   livello   operativo   relativi all'espletamento    di    richieste    di    preselezione,   fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti.
 6.  La  capacita' richiesta dall'operatore preselezionato per ogni Area  Territoriale  non  deve  superare  il  valore  di  capacita' di evasione  mensile definita dall'operatore d'accesso nella stessa Area Territoriale. Il 40% della capacita' di evasione mensile e' assegnata uniformemente   sulla   base  del  numero  complessivo  di  operatori preselezionati.  Il  60%  della  capacita'  di  evasione  mensile  e' assegnata  proporzionalmente  alla  capacita'  richiesta  dai singoli operatori preselezionati.
 7.   La   capacita'  giornaliera  assegnata  a  ciascun  operatore preselezionato,  non  utilizzata  per l'evasione degli ordinativi, e' resa  disponibile  dall'operatore  di  accesso  agli  altri operatori preselezionati  attraverso  la lista d'attesa. Ciascun operatore puo' trasmettere  ordinativi  in  lista  d'attesa  entro un limite massimo giornaliero   per  operatore  pari  alla  capacita'  massima  teorica dell'operatore   di  accesso  al  netto  degli  ordinativi  assegnati all'operatore  medesimo. Ogni Operatore preselezionato potra' inviare ordinativi  fino  al massimo attivabile per ogni area. Gli ordinativi in lista d'attesa vengono evasi giornalmente dall'operatore d'accesso con  un  meccanismo  iterativo e sequenziale volto a soddisfare in un ugual misura tutti gli operatori con lista di attesa.
 8.  Al  fine  di  scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facolta', per ogni singolo periodo,  di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di  richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacita' complessiva   di  espletamento  degli  ordinativi  dell'operatore  di accesso,  la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato  sara'  pari  alla quantita' effettivamente presentata diminuita   dell'ammontare   percentuale   dello   scostamento  dalla previsione. L'operatore d'accesso utilizza, ai fini dell'applicazione della  penale,  lo  scostamento  percentuale  tra capacita' richiesta dall'operatore  nel  mese  ed  il numero di ordinativi effettivamente inoltrati.  Tale  fattore  e'  utilizzato per ridurre, nel primo mese utile  la  capacita'  di  cui  al  comma  6 del presente articolo. La capacita'  produttiva  residua e' suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori.
 9.   Al  fine  di  facilitare  le  operazioni  di  evasione  degli ordinativi,  l'inoltro  dei dati si effettua su supporto informatico, secondo   un   formato   concordato  tra  gli  operatori  e  proposto dall'operatore d'accesso.
 10.  L'operatore  di  accesso  rende  disponibili  agli  operatori preselezionati  le modalita' e gli strumenti per il controllo formale degli ordinativi inviati.
 11.  Per  consentire  il monitoraggio del processo di richiesta ed attivazione  degli ordinativi di Carrier Preselection, l'operatore di accesso comunica mensilmente all'Autorita' i seguenti dati:
 -  capacita'  richiesta  e  capacita' assegnata per ogni operatore preselezionato a livello di Area Territoriale;
 -  ordinativi  effettivamente  inoltrati,  respinti  ed  evasi per ciascun operatore preselezionato.
 12.  L'operatore  preselezionato fornisce mensilmente per ciascuna Area   Territoriale   i  dati  relativi  agli  ordinativi  richiesti, assegnati  ed  effettivamente  inoltrati, questi ultimi suddivisi per singolo distretto telefonico. Gli ordinativi effettivamente inoltrati sono  ulteriormente  distinti  in  ordinativi respinti, suddivisi per causale  di  rifiuto,  ordinativi  evasi  entro  il  tempo massimo ed ordinativi evasi oltre il tempo massimo.
 |  |  |  | Art. 21 (Modalita' per l'attivazione della prestazione di CPS)
 1.  Il  titolare  del  contratto  di  abbonamento  telefonico  con l'operatore  di  accesso  per la linea o le linee d'utente e' il solo soggetto  legittimato  a  chiedere l'attivazione della prestazione di CPS.
 2.  L'accordo  di  prestazione  di  CPS  si  forma tra il soggetto legittimato  di  cui  al  comma  1  e  l'operatore preselezionato nel rispetto del principio di liberta' delle forme di perfezionamento del contratto.
 3. Ai fini dell'attuazione dell'accordo l'operatore preselezionato e'  tenuto a trasmettere tempestivamente e con qualsiasi mezzo, anche informatico,  un  modulo  d'ordine  al  cliente  contenente  tutte le informazioni    prescritte    dalla    normativa   vigente,   nonche' l'indicazione della data in cui si e' formato l'accordo tra le parti. Ai  medesimi  fini  costituisce  onere  del  cliente  la restituzione all'operatore  preselezionato  del  modulo  da  lui  sottoscritto. Il modulo   d'ordine   sottoscritto   dal   cliente   fornisce  evidenza dell'avvenuto accordo tra le parti.
 4.  L'operatore  preselezionato,  anche  avvalendosi  di  supporto informatico,   trasmette   all'operatore   di  accesso,  nei  termini stabiliti  nella  Carta  dei  servizi,  l'ordine  di  lavorazione per l'attivazione  del  servizio  di  CPS  recante  gli  elementi  di cui all'art. 23.
 5.  L'operatore  di accesso da' tempestivamente seguito all'ordine di  lavorazione da parte dell'operatore preselezionato, nei tempi tra loro stabiliti dall'art. 24.
 6.  Il  cliente ha facolta' di trasmettere all'operatore d'accesso con   ogni   mezzo   copia   del  modulo  d'ordine  sottoscritto.  La trasmissione  ha  valore di manifestazione della volonta' dell'utente d'instaurare il rapporto di CPS con l'operatore preselezionato.
 |  |  |  | Art. 22 (Modalita' per la disattivazione della prestazione di CPS)
 1.  Il  titolare  del  contratto  di  abbonamento  telefonico  con l'operatore  di  accesso  per la linea o le linee d'utente e' il solo soggetto  legittimato  a chiedere la disattivazione della prestazione di CPS.
 2. L'utente che intende disattivare la prestazione di CPS comunica per iscritto la propria volonta' all'operatore preselezionato, che la rappresenta  all'operatore  di accesso, anche avvalendosi di supporto informatico;   in   alternativa,  egli  puo'  indirizzare  la  stessa comunicazione   scritta   all'operatore   di   accesso,  che  ne  da' informazione  all'operatore  preselezionato. Le comunicazioni tra gli operatori devono avvenire entro i termini di cui all'art. 25.
 3. Le comunicazioni di cui al precedente comma 2 contengono almeno le seguenti informazioni:
 a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
 b) numero  telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione della prestazione di CPS;
 c) indicazione dell'operatore preselezionato;
 d) data   di   ricezione   della   richiesta   di  disattivazione proveniente dall'utente e data dal medesimo indicata per l'esecuzione della disattivazione.
 |  |  |  | Art. 23 (Procedure per l'attivazione della CPS)
 1.  L'operatore  preselezionato  trasmette all'operatore d'accesso l'ordine   di   lavorazione,   in   formato  elettronico  (via  posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax), che contiene almeno i seguenti dati:
 a) nome e cognome del titolare dell'abbonamento;
 b) numero/i  della/e linea/e telefonica/che su cui si richiede di attivare  la  prestazione  CPS  con specifica del relativo profilo di chiamata;
 c) nome dell'operatore preselezionato;
 d) data   di  ricezione  del  modulo  d'ordine  sottoscritto  dal cliente.
 2.   Le   disposizioni  concernenti  i  rapporti  tra  l'operatore d'accesso  e  l'operatore preselezionato, con particolare riferimento alla  gestione degli ordinativi e all'attivazione del servizio, hanno come  riferimento  temporale  certo  la  data  di  ricezione da parte dell'operatore  di  accesso  dell'ordine  di lavorazione trasmessogli dall'operatore preselezionato.
 3.  Qualora l'operatore di accesso riceva un ordine di lavorazione per  un  cliente  gia'  preselezionato  con  un operatore diverso dal richiedente,  prevale  l'ordine  di  lavorazione  fondato  sul modulo d'ordine   piu'   recente,   ai   fini   della  cessazione  da  parte dell'operatore  di  accesso  della  prestazione di CPS fino ad allora erogata  e della contestuale attivazione della prestazione di CPS con il nuovo operatore preselezionato.
 4.  L'operatore  preselezionato,  in  qualita' di responsabile del rapporto  contrattuale  con il cliente, conserva copia dell'ordine di lavorazione  trasmesso  unitamente  alla  copia  del  modulo d'ordine sottoscritto dall'utente.
 5.  Le  procedure  definite  dai  commi  precedenti e le modalita' stabilite  dall'art. 21 si osservano anche in caso di passaggio da un operatore preselezionato ad un altro.
 |  |  |  | Art. 24 (Tempi di attivazione e riparazione guasti)
 1.  L'operatore d'accesso, al momento della ricezione dell'ordine, verificati  i  dati  trasmessi  e  la  loro  completezza,  attiva  la prestazione all'utente nei tempi e secondo le modalita' stabilite nei commi successivi.
 2.  Il  termine  per  l'attivazione della preselezione sulla linea d'utente e' di sei giorni lavorativi nel caso "ordinativi standard" e di  otto  giorni  lavorativi  nel  caso "ordinativi non standard". Il termine decorre dal giorno di ricezione dell'ordine di lavorazione da parte dell'operatore d'accesso. Tali tempi si intendono garantiti per il 100% delle richieste.
 3.  In  caso  di  "ordinativo  complesso",  l'operatore  d'accesso comunica   all'operatore   preselezionato,  entro  tre  giorni  dalla ricezione   dell'ordine  di  lavorazione,  il  tempo  di  attivazione stimato,  che  e'  al  massimo di quindici giorni lavorativi. Qualora tale  comunicazione  non  avvenga  entro  tre giorni dalla ricezione, l'ordinativo   si   intende   lavorabile  negli  stessi  tempi  degli "ordinativi non standard".
 4.  Il  tempo  di  ripristino  dei guasti segnalati dall'operatore preselezionato  e'  di  otto  ore  lavorative  dalla segnalazione del guasto. Tale tempo e' garantito nel 100% dei casi.
 5.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  dei tempi di attivazione del servizio di CPS, sono previste le seguenti penali: =====================================================================
 Ritardo   |  Penale come % del costo complessivo di attivazione =====================================================================
 1-2 gg    |                          30%
 3-7 gg    |                         100%
 8-15 gg   |                         150%
 > 16 gg   |          200% + 100% per ogni g. di ritardo
 6.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  dei tempi di riparazione dei guasti del servizio di CPS, sono previste le seguenti penali: =====================================================================
 |     Penale come % del costo complessivo di Ritardo (ore solari)|                  attivazione =====================================================================
 < 5         |                      30% ---------------------------------------------------------------------
 5-8         |                      100% ---------------------------------------------------------------------
 8-10        |                      150% ---------------------------------------------------------------------
 >10         |      200% + 100% per ogni ora di ritardo
 |  |  |  | Art. 25 (Procedure per la disattivazione della prestazione di CPS)
 1.  Qualora  il cliente chieda la disattivazione della prestazione di  CPS comunicando la propria volonta' direttamente all'operatore di accesso,  quest'ultimo comunica all'operatore preselezionato, secondo modalita'  operative  definite  tra  gli  operatori,  la richiesta di disattivazione  formulata  dal  cliente,  con  almeno dieci giorni di anticipo  rispetto  alla data di disattivazione del servizio indicata nella  richiesta stessa ed indicando almeno le informazioni di cui al precedente art. 22, comma 3.
 2.  Qualora  il cliente chieda la disattivazione della prestazione di  CPS  tramite l'operatore preselezionato, quest'ultimo rispetta le medesime  regole  in termini di modalita' e tempi previsti in caso di attivazione della prestazione di cui ai precedenti artt. 21 e 23.
 3.  Almeno  tre giorni lavorativi prima della disattivazione della prestazione  di CPS, l'operatore di accesso invia all'utente, secondo le  forme  previste  dalla  normativa  vigente,  una comunicazione di conferma dell'ordine ricevuto.
 4.  La  comunicazione di cui al precedente comma 3 contiene almeno le seguenti informazioni:
 a) il nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
 b) la  modalita'  con  cui  l'utente ha inoltrato la richiesta di disattivazione;
 c) la   data   della  richiesta  di  disattivazione  sottoscritta dall'utente;
 d) numero  telefonico della linea (o delle linee) per la quale e' stata richiesta la disattivazione della prestazione di CPS;
 e) la   data   in  cui  sara'  eseguita  la  richiesta  formulata dall'utente.
 5.  La  comunicazione  all'utente contiene, inoltre, l'informativa della  possibilita'  di  usufruire  dei  servizi  di  altro operatore utilizzando  il  codice  di  Easy  Access  ad  esso  associato, della disponibilita' del blocco selettivo delle chiamate ed, inoltre, delle modalita'   per  la  richiesta  della  fatturazione  dettagliata  del traffico.
 6.  Nel  processo di lavorazione delle richieste di disattivazione CPS  sottoscritte  dal  cliente  verra'  presa a riferimento da parte dell'operatore  di  accesso  la  data  indicata  dal  cliente  per la disattivazione  della  prestazione,  fermo  restando  il rispetto del termine di dieci giorni previsto dal comma 1 del presente articolo.
 7.    Qualora    il    cliente   richieda,   tramite   l'operatore preselezionato,  l'attivazione  di  altri  servizi  con  il  medesimo operatore  che  comportino  la  disattivazione della prestazione CPS, l'operatore  d'accesso  gestisce  con  una  procedura  unificata tali attivita'. L'operatore d'accesso e l'operatore alternativo concordano opportune modalita' gestionali secondo cui la cessazione del servizio CPS  e  l'attivazione  del  nuovo  servizio avvengano con disservizio minimo per il cliente finale.
 |  |  |  | Art. 26 (Contestazioni)
 1. In caso di contestazioni nel processo di attivazione della CPS:
 a) l'operatore   preselezionato   ha   l'obbligo  di  fornire  su richiesta   dell'operatore   d'accesso   copia  del  modulo  d'ordine sottoscritto  dal  cliente  per  la fornitura del servizio telefonico tramite CPS.
 b) l'operatore  d'accesso,  ove  rilevi  gravi incongruenze tra i dati  forniti  e  quelli  in  suo  possesso,  ha facolta' di chiedere all'operatore   preselezionato   -  previa  autorizzazione  da  parte dell'Autorita' - il sistematico invio della copia dei moduli d'ordine sottoscritti dai clienti.
 2.  In  caso  di  contestazione  nel  processo  di disattivazione, qualora la richiesta venga inoltrata all'operatore di accesso:
 a) quest'ultimo   ha   l'obbligo   di   fornire,   a   richiesta, all'operatore  preselezionato copia della disattivazione sottoscritta dal   cliente.   Tale   richiesta   non   sospende  la  procedura  di disattivazione della prestazione
 b) l'operatore   preselezionato,  ove  rilevi  gravi  e  motivate incongruenze,   puo'  richiedere  all'operatore  d'accesso  -  previa autorizzazione  da  parte dell'Autorita' - il sistematico invio delle copie delle richieste di disattivazione inoltrate dai clienti.
 |  |  |  | Art. 27 (Prestazioni non richieste)
 1.  Fatte  salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente,  in caso di attivazioni o disattivazioni non richieste della prestazione  di  CPS,  l'utente  ha diritto di ottenere gratuitamente entro  tre  giorni  lavorativi  dalla  segnalazione  all'operatore di accesso  la  precedente  configurazione  della propria linea. Tutti i costi,  tra  i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione,   sono   a  carico  dell'operatore  che  ha  disposto l'attivazione della prestazione non richiesta dall'utente.
 |  |  |  | Art. 28 (Obblighi dell'operatore d'accesso)
 1. L'operatore d'accesso:
 a) tratta  con  la  massima  riservatezza  ed  ai soli fini della prestazione  richiesta  i  dati  relativi  agli  utenti  che chiedono l'attivazione o disattivazione della prestazione di CPS;
 b) non  discrimina  i  clienti con CPS in termini di qualita' del servizio   telefonico,   compatibilmente  con  la  soluzione  tecnica adottata;
 c) non  effettua  la  tassazione e la fatturazione delle chiamate effettuate attraverso la preselezione;
 d) svolge le attivita' sulla propria rete, per l'attivazione o la disattivazione della CPS sulla linea o sulle linee telefoniche;
 e) accerta,  limitatamente  al traffico di propria competenza, il verificarsi di traffico anomalo svolto sulla linea del cliente;
 f) informa  l'operatore  preselezionato della data dell'effettiva attivazione o disattivazione della CPS;
 g) in caso di richieste di attivazione o disattivazione della CPS non  andate  a  buon  fine,  informa, contestualmente al riscontro di eventuali  cause  di  non  conformita'  tecniche  o procedurali nelle richieste   pervenute,   l'operatore   richiedente   circa  le  cause specifiche   della  mancata  attivazione  o  disattivazione,  dandone altresi' comunicazione all'Autorita';
 h) in  caso di variazione su richiesta del cliente dell'operatore di  CPS,  comunica  all'operatore precedentemente preselezionato tale variazione,  nel  rispetto  delle  norme  sul  trattamento  dei  dati personali    nonche'   dei   provvedimenti   emanati   dall'Autorita' competente.
 |  |  |  | Art. 29 (Compiti dell'operatore preselezionato)
 1. L'operatore preselezionato:
 a) chiede  al  cliente  i  dati  e  la  documentazione  necessari all'attivazione della prestazione di CPS;
 b) espleta  le  attivita' di configurazione sulla sua rete per la fornitura dei servizi offerti al cliente mediante la preselezione;
 c) stabilisce  ed  applica la tariffa per le chiamate raccolte ed instradate verso la sua rete dalla rete dell'operatore di accesso;
 d) fattura al cliente il traffico effettuato in preselezione;
 e) applica le restrizioni/disabilitazioni temporanee del traffico dovute  a  eventuali  morosita' o reclami da parte del cliente per il traffico effettuato in preselezione;
 f) gestisce  eventuali  restrizioni/disabilitazioni  del traffico effettuato  in  preselezione  dovute  a  particolari  limitazioni che voglia introdurre nella sua offerta al cliente finale;
 g) comunica  all'operatore di accesso il recesso dal contratto da parte  del  cliente  o  la  scadenza  del contratto che non sia stato rinnovato  con  almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di  disattivazione del servizio indicata nella richiesta di recesso o nel  contratto  stesso.  In  tali  casi,  l'operatore  di  accesso e' operatore  predefinito  per  il traffico relativo alla prestazione di preselezione;
 h) informa  i  propri  clienti  dei  prezzi  applicati a tutte le numerazioni accessibili attraverso la prestazione di CPS;
 i) informa   i   propri  clienti,  in  forma  scritta,  chiara  e comprensibile,  riguardo  alla  disponibilita'  della prestazione del blocco   selettivo   di  chiamata  conformemente  a  quanto  disposto dall'art. 3 della delibera n. 78/02/CONS.
 |  |  |  | Art. 30 (Configurazione delle centrali dell'operatore di accesso)
 1.  Qualora sia gia' operativo, per l'operatore preselezionato, il servizio di raccolta in carrier selection (modalita' easy access), la configurazione   delle   centrali  dell'operatore  d'accesso  per  la prestazione  di CPS deve avvenire entro dieci giorni dalla data della sottoscrizione dell'accordo con l'operatore preselezionato.
 2.  Qualora  non sia operativo, per l'operatore preselezionato, il servizio  di  carrier  selection,  la  configurazione  delle centrali dell'operatore  d'accesso  per  la  prestazione  di CPS deve avvenire entro  trenta  giorni  dalla  data di sottoscrizione dell'accordo con l'operatore preselezionato.
 |  |  |  | Art. 31 (Tempi di riparazione dei guasti)
 1.  L'operatore  di  accesso risponde della riparazione dei guasti che  si  verificano  sulla  propria  rete e in relazione alle proprie responsabilita',  nei  tempi previsti all'art. 24; pertanto, nel caso di  CPS  la  responsabilita'  dell'operatore  di  accesso e' limitata all'infrastruttura di rete di sua competenza.
 2.  I  tempi di ripristino, previsti dalle carte dei servizi degli altri operatori in caso di guasti o disservizi, decorrono dal momento in  cui  l'operatore  di  accesso  viene  direttamente  informato dal cliente.
 |  |  |  | Art. 32 (Sospensione della CPS)
 1.  La  sospensione  temporanea  del  servizio telefonico da parte dell'operatore  di  accesso,  nei  casi  previsti  dal regolamento di servizio/carta  dei servizi, determina la disabilitazione della linea telefonica  a tutte le chiamate uscenti, comprese quelle effettuabili in  preselezione,  ad  eccezione  delle  chiamate  verso i servizi di emergenza.
 2.  Salvo  diverso  accordo  tra le parti, nel caso in cui vengano avviate  le procedure di sospensione della linea nei termini previsti dal regolamento di servizio/carta dei servizi, l'operatore di accesso non  e'  tenuto ad informare l'operatore preselezionato dell'avvio di dette procedure.
 |  |  |  | Art. 33 (Cessazione della CPS)
 1.  Le  seguenti cause determinano la cessazione della prestazione di CPS:
 a) il  recesso  da parte del cliente dal contratto di abbonamento telefonico dell'operatore di accesso;
 b) il   subentro   al   contratto   di   abbonamento   telefonico dell'operatore   di   accesso   di  un  altro  utente,  formulata  in conformita' alle disposizioni della carta dei servizi, salvo espressa dichiarazione del subentrante.
 2.  L'operatore  di accesso informa l'operatore preselezionato con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data della disattivazione.
 |  |  |  | Art. 34 (Rigetto degli ordinativi di CPS)
 1.  L'operatore  di  accesso  e' autorizzato a respingere, dandone apposita  informativa,  le  richieste  di preselezione pervenute alla stessa  data  e per una medesima linea d'utente da operatori diversi. Nel  caso, invece, di richieste di attivazione della preselezione per una   medesima   linea  d'utente,  pervenute  da  operatori  diversi, l'operatore   di  accesso  configura  l'operatore  preselezionato  in relazione  alla  richiesta  sottoscritta  in  data  piu'  recente, in applicazione  di  quanto  disposto  all'art.  23 comma 3 del presente provvedimento.
 2.  In  caso di rigetto dell'ordinativo, se le motivazioni fornite dall'operatore di accesso non risultino giustificate, quest'ultimo e' tenuto  a  corrispondere  una penale per il ritardo nella trattazione dell'ordinativo,  a far data dall'ordine rigettato senza giustificato motivo,  per  ciascuna linea cui l'ordine si riferisce, anche in caso di reiterazione dell'ordine da parte dell'operatore richiedente.
 3.  Le  causali  di rigetto dell'ordinativo sono limitate a quelle contente  nell'elenco  reso  disponibile  dall'operatore  di  accesso nell'ambito  degli accordi di interconnessione. Le comunicazioni agli operatori preselezionati identificano univocamente ciascuna causale.
 4.   L'operatore  di  accesso  e'  autorizzato  a  respingere  una richiesta  di  preselezione nel caso in cui per la linea telefonica o le  linee telefoniche oggetto della prestazione esista una precedente richiesta da parte del cliente, ancora in fase di espletamento, volta ad  ottenere la cessazione della linea, il subentro o il trasloco con cambio numero.
 |  |  |  | Art. 35 (Principi di ripartizione dei costi)
 1.  Al fine di determinare la ripartizione dei costi fra operatore di  accesso e operatore preselezionato, si identifica in contabilita' regolatoria  un  aggregato  di  costo  relativo  ai costi di gestione pertinenti  all'attivazione  efficiente  della  prestazione  per  una singola  linea ovvero alla modifica del profilo, sulla base di quanto consentito   dalle   piu'   recenti   tecnologie   e   tenendo  conto dell'esperienza degli altri Stati Membri dell'Unione Europea.
 2.  In  nessun  caso l'operatore di accesso addebita in tutto o in parte i costi, di cui al comma 1, all'utente.
 3.  L'operatore  di accesso, anche nel rispetto delle disposizioni sulla  ripartizione  dei  costi  di cui ai precedenti commi, pubblica nell'Offerta di Riferimento le condizioni tecnico-economiche relative alla  prestazione  di  preselezione. In relazione alla prestazione di preselezione,   l'offerta   di   riferimento  contiene  le  procedure attinenti alla fatturazione ed ai rapporti contabili tra organismi di telecomunicazioni.   Tali   procedure  si  basano  su  una  soluzione efficiente.
 |  |  |  | Art. 36 (Criteri di separazione contabile e condizioni
 per assicurare la parita' di trattamento)
 1. L'operatore di accesso fornisce evidenza contabile dei costi di cui  all'art.  35,  disaggregati  per  singola attivita' e componente funzionale, secondo i criteri del presente articolo e le disposizioni di cui all'art. 1 della delibera n. 152/02/CONS.
 2.  Il  costo  per  operatore  riflette  l'impiego  efficiente dei fattori   della   produzione   utilizzati   per   la   configurazione dell'operatore  preselezionato, attribuiti sulla base delle attivita' effettivamente svolte.
 3.  Il  costo per linea riflette un efficiente impiego dei fattori della  produzione  utilizzati  per  l'attivazione  di una nuova linea preselezionata,  attribuiti sulla base delle attivita' effettivamente svolte.
 4.  L'operatore  di  accesso  realizza  le  misure  di separazione amministrativa  e  contabile  di  cui  all'art.  2  della delibera n. 152/02/CONS  anche per quanto riguarda la fornitura della prestazione di CPS.
 |  |  |  | Art. 37 (Obblighi in materia di accesso e di uso
 di determinate risorse di rete)
 1.  Ai sensi dell'art. 49 del Codice, gli operatori alternativi di terminazione  vocale,  notificati ai sensi dell'art. 2, sono soggetti all'obbligo  di  accesso  e  di  uso  delle  risorse  necessarie alla fornitura  dei  servizi  di  terminazione  sulla  propria  rete e dei relativi servizi aggiuntivi e complementari.
 2.   Gli  operatori  alternativi  notificati  hanno  l'obbligo  di concedere  accesso  alle  porte  di  interconnessione,  consentire la co-ubicazione  degli  apparati  terminali  di trasmissione nei propri siti  ed l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie     rispondenti     agli     standard     per    garantire l'interoperabilita' dei servizi di interconnessione di terminazione.
 |  |  |  | Art. 38 (Obblighi di trasparenza)
 1.  Ai  sensi  dell'art.  46 del Codice, gli operatori alternativi notificati  sono soggetti all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi  di  cui  all'art.  37,  con  riferimento in particolare alla formulazione dei prezzi del servizio di terminazione su rete fissa.
 2. Ciascun operatore alternativo notificato comunica all'Autorita' ed  agli  altri  operatori,  con  cui abbia sottoscritto contratti di interconnessione,  le  condizioni  di  offerta  dei propri servizi di terminazione, dando evidenza degli aspetti tecnici ed economici.
 3. Salvo diverso avviso da parte dell'Autorita', le variazioni dei prezzi  di terminazione sono comunicate con un preavviso di 60 giorni rispetto  all'entrata  in  vigore  secondo  le modalita' descritte al comma 2.
 4.  Gli  operatori  comunicano  all'Autorita' i contratti relativi alla  terminazione  di telefonia vocale su rete fissa entro 30 giorni dalla data di stipula degli stessi.
 5.  Ciascun  operatore  di  terminazione  fornisce  entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte degli operatori terzi il database dei   propri   numeri   geografici  attivi  (portati  e/o  attivati), aggiornato agli ultimi 30 giorni.
 6.  Ciascun  operatore  di  terminazione, in qualita' di Donor, e' soggetto  ai  medesimi  obblighi previsti in capo a Telecom Italia in materia di portabilita' del numero, ivi inclusi gli obblighi relativi al reinstradamento delle chiamate di cui all'art. 14 comma 40.
 |  |  |  | Art. 39 (Obblighi di non discriminazione)
 1.  Ai  sensi  dell'art.  47  del  Codice,  e nei limiti di cui in premessa,   gli   operatori   alternativi  notificati  sono  soggetti all'obbligo di non discriminazione e praticano condizioni equivalenti per  servizi  equivalenti,  con specifico riferimento all'offerta dei servizi all'ingrosso di terminazione.
 |  |  |  | Art. 40 (Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi)
 1.  Ai  sensi  dell'art.  50 del Codice, gli operatori alternativi notificati  sono  soggetti  ad obblighi di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione.
 2.  Il  prezzo  del  servizio  di  terminazione  e'  fissato dagli operatori  alternativi  notificati sulla base di criteri di equita' e ragionevolezza.
 3.  Il  prezzo  del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla  rete degli operatori alternativi notificati, fino al 30 giugno 2007,  non puo' essere maggiore di 1,54€cent/min. Per i successivi 12 mesi,  il prezzo massimo di terminazione e' pari a 1,32€cent/min. Nei successivi  quattro  anni,  il  prezzo  del  servizio di terminazione proseguira'  il  proprio decalage, assumendo i seguenti valori: 1,11; 0,88; 0,69; 0,55 (centesimi di euro al minuto). Questi valori saranno riesaminati  dall'Autorita'  all'esito  dell'applicazione del modello contabile  per il calcolo dei costi di terminazione per gli operatori alternativi notificati, di cui al successivo comma 11.
 4.   Gli   operatori  alternativi  notificati  possono  richiedere all'Autorita'  di  autorizzare,  in  deroga  al comma 3, un prezzo di terminazione  superiore  al  livello  massimo,  qualora  il prezzo di terminazione richiesto risulti giustificato dai propri costi.
 5.  In tal caso, gli operatori notificati presentano all'Autorita' un'istanza  di  autorizzazione  corredata  di tutta la documentazione ritenuta   necessaria  ad  evidenziare  le  motivazioni  tecniche  ed economiche a giustificazione della richiesta nonche' di un sistema di contabilita'  dei  costi, conforme al quadro regolamentare vigente in materia   di  contabilita'  regolatoria,  con  una  descrizione,  che illustri  almeno  le  categorie  principali  di  costi e le regole di ripartizione   degli   stessi,   definite  in  linea  con  la  prassi internazionale.
 6.  Il  procedimento istruttorio di valutazione della richiesta di autorizzazione  in  deroga ai fini della decisione di cui al comma 6, e'  svolto  secondo  il  modello procedurale previsto dal regolamento approvato  con  la  delibera  n.  148/01/CONS in quanto applicabile e comunque nel rispetto dei principi di cui alla legge 241/90.
 7.  Nel  corso  del procedimento l'Autorita' svolge un'analisi del sistema   di   contabilita'   dei  costi  predisposto  dall'operatore alternativo  richiedendo  eventualmente la documentazione integrativa di dettaglio ritenuta necessaria.
 8.   In   ordine  a  qualsiasi  elemento  rilevante  ai  fini  del procedimento  l'Autorita'  ha  il potere di dispone perizie e analisi statistiche  ed economiche; essa puo' altresi' richiedere la verifica di  conformita' del sistema di contabilita' dei costi di cui al comma 5 affidandosi ad un organismo indipendente.
 9.  L'Autorita'  adotta  quanto prima, e comunque entro un termine non  superiore  a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al comma  5,  una  decisione  motivata  e vincolante che approva, quando occorra    modificandole,   le   condizioni   di   offerta   proposte dall'operatore alternativo, con efficacia dalla data di presentazione dell'istanza.  L'inosservanza della decisione dell'Autorita' da parte degli operatori e' sanzionabile ai sensi del Codice.
 10.  L'Autorita'  definisce strumenti prospettici di controllo dei prezzi  massimi  del  servizio  di terminazione, modificando i valori massimi di cui al comma 3 sulla base dei costi rilevati e del modello contabile di cui al successivo comma 11, tenendo conto degli sviluppi del  mercato,  delle differenti architetture di rete, delle effettive economie   di   scala   conseguite  e  conseguibili  dagli  operatori alternativi.
 11.  Entro  il 31 dicembre 2006, l'Autorita' individua, sulla base anche  delle  informazioni ricevute nel corso dei procedimenti di cui al  comma  6,  un  modello  contabile  per  il  calcolo  dei costi di terminazione  valido  per  gli  operatori  alternativi notificati che tenga  conto  delle  differenti  architetture  di  rete  e livelli di investimento adottati dagli operatori alternativi. Come gia' indicato al precedente comma 3, sulla base dei risultati dell'applicazione del modello,  l'Autorita' provvedera' a riesaminare i prezzi del servizio di   terminazione  per  gli  operatori  alternativi  individuati  dal decalage di cui al comma 3.
 |  |  |  | Art. 41 (Disposizioni transitorie)
 1.  Telecom  Italia,  entro  30 giorni dalla notifica del presente provvedimento,  pubblica e recepisce nell'Offerta di Riferimento 2006 le  condizioni  tecniche dei servizi di cui all'art. 4 secondo quanto previsto dalla presente delibera.
 2  Gli  operatori  alternativi  notificati  entro  30 giorni dalla notifica   del   presente  provvedimento,  pubblicano  le  condizioni tecniche  del servizio di terminazione vocale di cui all'art. 2 comma 2 lett. a).
 3  Le  condizioni  economiche del servizio di terminazione offerto dagli  operatori,  di cui al precedente comma, sono pubblicate con le modalita'  di  cui  all'art.  38  entro  30 giorni dalla notifica del presente provvedimento ed entrano in vigore dalla loro pubblicazione.
 4  L'Autorita'  avvia  entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento  un  tavolo  tecnico sulle modalita' della portabilita' del  numero,  esteso, per quanto di competenza, a tutti gli operatori operanti in qualita' di Donor.
 5  Tutti  gli  operatori  comunicano  all'Autorita'  la stipula di accordi   di   interconnessione   per  la  fornitura  di  servizi  di terminazione vocale entro 30 giorni dalla stipula stessa, nonche' gli accordi in essere.
 6   Nelle   more  dell'adozione  dei  formati  contabili  previsti nell'Allegato B) da adottarsi per l'esercizio contabile 2005, Telecom Italia  comunica la contabilita' regolatoria di tale anno anche sulla base  dei  formati  contabili  previgenti.  Al  fine  di una migliore valutazione  da  parte  dell'Autorita' dell'implementazione dei nuovi formati,  Telecom  Italia  produce, unitamente alla presentazione dei nuovi  formati,  una  relazione  volta a illustrare il raccordo con i precedenti  formati di contabilita' per ciascuna le voci di costo per l'esercizio 2005.
 |  |  |  | Art. 42 (Revoca degli obblighi)
 1. E' revocato l'obbligo in capo a Telecom Italia di fornitura dei servizi  di  raccolta  e  terminazione  relativamente ai distretti di Milano, Roma e Torino di cui al Capo I art. 2 lett. c) della delibera n. 1/CIR/98.
 2. E' revocato l'obbligo in capo a Telecom Italia di fornitura del servizio  del  trasporto  del  traffico internazionale uscente di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della delibera n. 1 /00/CIR.
 3.  E'  revocato  l'obbligo  di fornire i circuiti di accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini di cui agli artt. 6 comma 2, e 3, comma 1, lett. c), rispettivamente delle delibere n. 10/00/CIR e n. 3/03/CIR.
 |  |  |  | Art. 43 (Disposizioni finali)
 1.  L'Autorita'  approva annualmente le offerte di riferimento dei servizi   di   cui  all'art.  4  adeguando,  laddove  necessario,  le condizioni  attuative  degli obblighi di cui al Capo III del presente provvedimento.
 2.  La  revisione  degli  obblighi  di cui al Capo II ed al Capo V della  presente  delibera  e'  effettuata  nell'ambito delle prossime analisi   di   mercato,  ai  sensi  dell'art.  19  del  Codice  delle Comunicazioni.
 3.  Gli  allegati  A),  B)  e  C) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.
 4.  In  caso  di  inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera,   e   di  inottemperanza  ai  relativi  ordini  o  diffide, l'Autorita'  applica  le  sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.  98,  comma  11,  in merito alle violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.
 La presente delibera e' trasmessa alla Commissione Europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.
 Avverso  il  presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al  TAR  del  Lazio  ai  sensi  dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 La  presente  delibera  e' notificata alla societa' Telecom Italia s.p.a.  e  agli operatori alternativi di terminazione vocale, ad oggi identificati in Albacom, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb,  Metropol Access Italia, Multilink, Tele2, Tiscali, Welcome, Wind  di cui al comma 8, art. 2, capo I della presente delibera ed e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino  ufficiale  dell'Autorita'  e  nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it.
 Napoli, 28 giugno 2006
 Il Presidente
 Corrado Calabro'
 Il Commissario Relatore
 Nicola D'Angelo
 Il Commissario Relatore
 Stefano Mannoni
 Per attestazione di conformita'
 a quanto deliberato
 Il Segretario Generale
 Roberto Viola
 |  |  |  | Allegato A alla delibera n. 417/06/CONS
 Identificazione   ed   analisi   dei   mercati   della   raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per  le  imprese  ivi  operanti  e  obblighi  regolamentari cui vanno soggette  le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8,9 e  10  fra  quelli  identificati  dalla  raccomandazione  sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)
 1. Introduzione
 1.1 Il procedimento istruttorio
 1.  L'Autorita' ha avviato il 18 febbraio 2005, con la delibera n. 30/05/CONS, la consultazione pubblica sulla proposta di provvedimento in   merito   all'identificazione  ed  analisi  del  mercato  mercati all'ingrosso  della  raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella  rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo  potere  di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi della  Commissione  europea).  La  consultazione  pubblica  e'  stata finalizzata  ad  acquisire  osservazioni,  elementi di informazione e documentazione  dagli  organismi  di  telecomunicazioni  portatori di interessi  nel  mercato  dei  servizi  all'ingrosso  della  raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa.  In  risposta  alla  consultazione  pubblica  hanno prodotto i propri  contributi  gli  operator  i Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb,   H3G,  MCI,  Multilink  Tele2,  Telecom  Italia,  Teleunit, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind Telecomunicazioni.
 2.   Le   principali   tematiche  sollevate  nelle  risposte  alla consultazione  pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti nel corso delle audizioni del 18 marzo 2005 con Albacom,  Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tele2, Tiscali, Welcome Italia e Wind  Telecomunicazioni  e  del  21  marzo  2005  con Telecom Italia. L'Autorita' ha inoltre richiesto l'aggiornamento dei dati di traffico ed  ulteriori informazioni agli operatori con lettera del 28 dicembre 2005.  Hanno risposto alle ulteriori richieste soltanto gli operatori Albacom,   Eutelia  Fastweb,  H3G,  Tele2,  Telecom  Italia,  Telecom Sparkle, Vodafone, Wind e Welcome Italia.
 2. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare
 2.1 Il nuovo quadro regolamentare
 3.  Il  nuovo  quadro  normativo  per  le  reti  e  i  servizi  di comunicazione elettronica comprende le seguenti cinque direttive:
 i. la   Direttiva   2002/21/CE   del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  7  marzo  2002,  che  istituisce un quadro normativo comune  per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica ("Direttiva Quadro");
 ii. la   Direttiva   2002/19/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  7  marzo  2002,  relativa  all'accesso  alle reti di comunicazione    elettronica    e    alle    risorse   correlate,   e all'interconnessione delle medesime ("Direttiva Accesso");
 iii. la   Direttiva  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti ed    i    servizi    di    comunicazione   elettronica   ("Direttiva Autorizzazioni");
 iv. la   Direttiva   2002/22/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  7  marzo 2002, relativa al servizio universale ed ai diritti  degli  utenti  in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ("Direttiva Sevizio Universale").
 4.  La  Direttiva Quadro contiene la struttura d'insieme del nuovo sistema di regolamentazione e stabilisce, all'art. 8, i tre obiettivi chiave   del   quadro   regolamentare,  ovvero  la  promozione  della concorrenza,  lo  sviluppo  del mercato interno e la promozione degli interessi   dei   cittadini   della   Unione  Europea.  La  direttiva sull'accesso  stabilisce  le modalita' di accesso reciproco alle reti ed ai servizi da parte degli operatori con il fine di fornire servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili al pubblico. La direttiva sulle autorizzazioni sostituisce l'esistente regime delle licenze con il  regime  delle  autorizzazioni  generali  ed  ove  applicabile dei diritti  d'uso  delle  risorse  scarse.  La  direttiva  sul  servizio universale  identifica  i servizi base che devono essere forniti agli utenti finali.
 5. L'articolo 15 della Direttiva Quadro prevede che la Commissione adotti  una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei prodotti  e  dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione degli obblighi  di  regolamentazione  ex  ante  stabiliti  dalla  direttiva sull'accesso  e  dalla  direttiva  sul servizio universale. L'art. 14 della  Direttiva  Quadro  attribuisce  alle  Autorita'  Nazionali  di Regolamentazione  del settore delle comunicazioni (di seguito ANR) il compito  di  svolgere  delle  analisi  del  grado  di  sviluppo della concorrenza  nei  mercati  individuati dalla raccomandazione volte ad accertare  se  le  imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente,  di  un significativo potere nelle rispettive aree di mercato.
 6.  Le  citate  direttive  sono  state  recepite  nell'ordinamento italiano  dal  Codice  delle  comunicazioni  elettroniche (di seguito "Codice"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 15 Settembre  2003  ed entrato in vigore il 16 Settembre 2003 (D.Lgs. n. 259/03).
 7.  L'articolo  19  del  Codice  prevede  che l'accertamento delle posizioni  di  significativo  potere di mercato debba essere eseguito mediante  un'analisi  di  mercato  che tenga conto degli orientamenti contenuti  nelle linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del  nuovo  quadro  normativo  comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/C 165/03) ("Linee guida per l'analisi del mercato").
 8.  La  Commissione  Europea,  nella  Raccomandazione  relativa ai mercati   rilevanti   di   prodotti   e  servizi  del  settore  delle comunicazioni   elettroniche  suscettibili  di  una  regolamentazione ex-ante   (Raccomandazione   sui  mercati  rilevanti)  adottata  l'11 febbraio  del 2003, ha individuato diciotto mercati del settore delle comunicazioni suscettibili di una regolamentazione ex ante. L'art. 18 del  Codice  prevede  che  uno  Stato  membro,  in  casi specifici di applicazione  delle  regole  della concorrenza, possa identificare un mercato rilevante differente e/o ulteriore rispetto a quelli elencati dalla Raccomandazione.
 9. La Commissione Europea ritiene verosimile che nei mercati delle comunicazioni  elettroniche  si  assistera' ad un progressivo aumento del  livello  di  concorrenza,  che  dovrebbe comportare una graduale riduzione  del  grado della regolamentazione. Di conseguenza il nuovo quadro  regolamentare adotta un approccio maggiormente in linea con i principi  del  diritto  della  concorrenza,  secondo  il quale le ANR imporranno obblighi regolamentari alle imprese che godono di notevole forza  di mercato solo qualora concludano che nei mercati in cui esse operano non vi sia una concorrenza effettiva.
 10.  Il  nuovo  quadro regolamentare richiede che le ANR procedano dapprima  alla  definizione  del  mercato,  sia per quanto riguarda i mercati  rilevanti,  gia'  identificati  dalla  Commissione in quanto suscettibili  di  regolamentazione ex-ante, sia per cio' che concerne eventuali  ulteriori  mercati  non  inclusi.  Una  volta  definito il mercato  rilevante,  le ANR svolgono un'analisi di mercato al fine di stabilire  se  sussistano  eventuali  posizioni  dominanti. A secondo dell'esito  dell'analisi, le ANR applicano o rimuovono o modificano i rimedi regolamentari in base ai principi fissati dal nuovo quadro. In particolare,   in   base  all'articolo  11  del  Codice,  l'Autorita' sottopone   a   consultazione  pubblica  la  bozza  di  provvedimento concernente  l'analisi  di  mercato  e contenente gli orientamenti in merito  alla  definizione,  valutazione della dominanza, imposizione, mantenimento,  modifica  o  rimozione  degli  obblighi regolamentari. Inoltre,  qualora  il  provvedimento  proposto  possa influenzare gli scambi  tra  Stati  membri, l'articolo 12, commi 3 e 4, impone che il provvedimento  sia  messo  a  disposizione  delle  altre  ANR e della Commissione.  Quest'ultima,  se  considera che il provvedimento possa creare  barriere  alla  sviluppo  del mercato unico ovvero abbia seri dubbi   circa  la  compatibilita'  con  il  diritto  Comunitario,  in particolare  gli  obiettivi elencati all'articolo 13 del Codice, puo' rinviare  il  provvedimento  all'Autorita' nazionale per le modifiche necessarie.   La   Commissione  puo'  esercitare  tale  potere  anche nell'ipotesi  in  cui il provvedimento, oltre che creare una barriera al  mercato  unico,  abbia  ad  oggetto  un  mercato  diverso  dai 18 individuati dalla Raccomandazione dell'11 Febbraio 2003(1). ---------------------------------------
 1) Art. 7, comma 4 Direttiva Quadro.
 2.2   Definizione   del  mercato  e  identificazione  dei  mercati rilevanti
 11.  Il  nuovo  quadro  regolamentare si fonda sul principio che i mercati   da   assoggettare   a   regolamentazione   siano   definiti conformemente  ai  principi  della  concorrenza.  La  definizione del mercato  e' quel processo il cui fine ultimo e' quello di individuare un   insieme   di   prodotti/servizi  e  loro  fornitori  (attuali  e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di  un  determinato bisogno economico - delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento.
 12. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati  e'  l'utilizzo del test del monopolista ipotetico (paragrafi 40 - 43 delle linee guida per l'analisi dei mercati) volto a valutare la   sostituibilita'   dal   lato   della   domanda  e  dell'offerta. Nell'analisi   del   mercato   dal  lato  dell'offerta,  l'Autorita', coerentemente  con  quanto  indicato  nelle  linee  guida  considera, altresi', la concorrenza potenziale.
 13.  L'Autorita' segue l'approccio sopra descritto per giungere ad una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione ha  incluso  nella  lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex-ante in quanto caratterizzati da: i)  forti  ostacoli  non transitori all'accesso, ii) assenza di forze che  spingano  nel  periodo  di tempo considerato verso condizioni di concorrenza  effettiva,  iii)  insufficienza  dell'applicazione della disciplina  antitrust  ad  assicurare  un  corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo l'Autorita' analizza i dati disponibili per valutare se esistano altri mercati delle comunicazioni per i quali la presenza  delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare.
 14. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli orientamenti  antitrust Comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato ai fini della regolamentazione ex ante non  e'  necessariamente coincidente con quella a cui si arriva - pur applicando  i  medesimi  metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi - nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.
 2.3 Valutazione del significativo potere di mercato
 15.  Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro normativo,  in  relazione al processo di definizione e di valutazione del  significativo potere di mercato, e' costituito dall'allineamento della  definizione di significativo potere di mercato alla nozione di posizione  dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE nella sua evoluzione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Difatti, il Codice,  all'articolo  17,  comma  2,  afferma  che  "si  presume che un'impresa  disponga  di  un  significativo  potere  di  mercato  se, individualmente  o  congiuntamente  con  altri, gode di una posizione equivalente  ad  una posizione dominante ossia una posizione di forza economica  tale  da  consentirle di comportarsi in misura notevole in modo  indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori".  Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione  del concetto di posizione dominante nell'industria delle  comunicazioni  elettroniche  e'  contenuta  nelle  linee guida dell'11  luglio  2002 che le ANR devono tenere in massimo conto nello svolgimento  delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del Codice).
 16.  Le  linee  guida  al  paragrafo  70  stabiliscono  che le ANR dovranno  fare  in  modo  che  le  loro decisioni siano conformi alla prassi  della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di  giustizia  e del Tribunale di primo grado in materia di posizione dominante.  Inoltre  le  ANR  si dovranno basare, necessariamente, su ipotesi  diverse da quelle assunte dalle Autorita' per la concorrenza nell'applicazione  retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni  dell'Autorita'  si  avvarranno, inter alia, di elementi di tipo  previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del mercato disponibili al momento dell'adozione della decisione.
 17.  L'orizzonte  previsionale verra' calibrato sulla periodicita' che  il  Codice delle Comunicazioni impone per le analisi di mercato, che come gia' specificato altrove, e' pari a 18 mesi.
 18.  Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto, si  misura  principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione apprezzabile delle vendite o dei ricavi a favore di altre imprese. La quota  di  mercato  detenuta  da  un'impresa  e'  un indicatore della competitivita'  del  mercato, ma non l'unico indicatore del potere di mercato.  Ai sensi delle linee guida, in particolare il paragrafo 78, le   Autorita'  di  regolamentazione  devono  percio'  "intraprendere un'analisi  completa  e  globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza di un  significativo  potere  di mercato". A tal proposito sono indicati quali  criteri  per la misurazione del potere di mercato, inter alia, la  dimensione  globale  dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente  duplicabili,  le barriere all'ingresso, le economie di scala  e  di  diversificazione,  l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vend ita e la concorrenza potenziale.
 2.4 Evoluzione del quadro regolamentare dal 1998 ad oggi
 19.  Con  riferimento  ai  mercati  relativi  ai  servizi  di rete telefonica  pubblica  in  postazione fissa all'ingrosso, si evidenzia che  la  Raccomandazione  sui  mercati rilevanti del 11 febbraio 2003 opera  un  esplicito  richiamo  di  corrispondenza  ai  servizi  gia' disciplinati  in  regime  di fornitura di una rete aperta (ONP - Open Network  Provision),  nell'ambito  del mercato dell'interconnessione, nel  quadro  regolatorio  cosiddetto  del  1998  (Direttiva  n. 97/33 "Interconnessione"  e,  a  livello  nazionale,  art.  4 del d.P.R. n. 318/97 e d.m. 23 aprile 98).
 20.  In  tale ambito la normativa ONP ha previsto l'imposizione di obblighi asimmetrici in capo agli operatori aventi notevole forza nel mercato  unitario  dell'interconnessione (operatori SMP - Significant Market  Power)  in  applicazione dei principi di non discriminazione, orientamento  al  costo e trasparenza nella definizione degli accordi di  interconnessione  con  gli operatori concorrenti. Nel rispetto di tali  principi  agli  operatori  SMP  e'  richiesta  la pubblicazione annuale di un'offerta di riferimento che includa un insieme minimo di servizi di interconnessione ritenuto necessario per lo sviluppo della concorrenza.  In particolare, tale insieme minimo comprende i servizi di  raccolta,  terminazione  e  transito esaminati congiuntamente nel mercato unitario dell'interconnessione.
 21.  A  livello  nazionale  il  recepimento della normativa ONP e' avvenuta appunto con il d.P.R. n. 318/97 e con il d.m. 23 aprile 1998 "Interconnessione",  ove  e'  previsto,  tra l'altro, che l'Autorita' proceda  alla  fase di individuazione e notifica degli operatori SMP, determini   le   modalita'   e  le  scadenze  per  l'introduzione  di metodologie  contabili  finalizzate all'applicazione del principio di orientamento   al   costo   e   analizzi   l'offerta  di  riferimento determinandone le eventuali modifiche ed integrazioni regolamentari.
 2.4.1 Individuazione e notifica degli operatori SMP
 22.  Nel quadro c.d. ONP il mercato unitario dell'interconnessione fa  riferimento  sia  alle  reti  telefoniche pubbliche fisse (di cui all'allegato A, parte 1, del d.P.R. n. 318/97 e all'allegato I, parte 1,  della direttiva n. 97/33/CE) sia alle reti pubbliche di telefonia mobile  (di  cui all'allegato A, parte 3, primo capoverso, del d.P.R. 318/97  e  allegato I, parte 3, punto 1 della direttiva n. 97/33/CE). L'Autorita'    ha    pertanto    definito    il   mercato   nazionale dell'interconnessione  come  il  mercato  dei servizi di terminazione delle  chiamate, nazionali ed internazionali, originate da reti fisse e  mobili  e  terminate  sulle  reti, fisse e mobili, degli operatori nazionali   concessionari   o   licenziatari.   Sulla  base  di  tale definizione,  al fine di identificare la quota di mercato detenuta da ogni  singolo  operatore  sul mercato nazionale dell'interconnessione (dato  quindi  dalla  sommatoria  di  tutti gli operatori sia di rete fissa  che  di  rete mobile), l'Autorita' ha tenuto conto di tutte le chiamate,  originate sia da reti fisse c he da reti mobili, nazionali ed internazionali, che terminano sulla propria rete, tenendo altresi' conto  delle  comunicazioni  effettuate  sia  da  abbonati  di  altri operatori  che  da abbonati dell'operatore su cui termina la chiamata (cosiddetta "interconnessione interna").
 23.  In  tale  mercato, per determinare gli operatori con notevole forza  di  mercato,  l'Autorita'  ha  negli  anni  applicato oltre ai criteri quantitativi previsti dalla normativa (art. 4, comma 3, della direttiva  n.  97/33/CE, e art. 1, comma 1, lettera am, del d.P.R. n. 318/97)  anche  criteri  di  valutazione  di  natura  qualitativa. In particolare,  nell'individuare  i criteri qualitativi applicabili, la normativa  fa  riferimento a caratteristiche strutturali del mercato, quali  la  capacita'  di un operatore di influenzare le condizioni di mercato  (potere  di mercato), il controllo dei mezzi di accesso agli utenti  finali,  il  fatturato  commisurato  al  valore  del  mercato (distribuzione  dimensionale  sul  mercato),  l'accesso  alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi.
 24.   La   verifica  periodica  svolta  dall'Autorita'  a  partire dall'esercizio  1998  sul  mercato  unitario dell'interconnessione ha fino  ad  oggi  portato  alla  notifica per notevole forza di mercato dell'operatore  Telecom  Italia,  ex-monopolista  nei servizi di rete fissa,  e  di  Telecom  Italia  Mobile ed Omnitel Pronto Italia (oggi Vodafone Omnitel) che operano nei servizi di rete mobile.
 25.  Nell'ambito  delle  analisi del mercato dell'interconnessione periodicamente  svolte  dall'Autorita' con riferimento al quadro ONP, e'  intervenuto, nell'anno 2002, un elemento di novita' rappresentato dalla  legge  8 aprile 2002, n. 59. Tale nuova disposizione normativa ha inteso dedicare una specifica attenzione al mercato dei servizi di accesso  ad  Internet, in considerazione del grado e delle condizioni di sviluppo, nonche' delle esigenze di diffusione dei servizi stessi, evidenziando   l'esigenza   di   una   disciplina  che  superasse  la differenziazione  regolamentare allora esistente tra Internet Service Providers  (ISP)  indipendenti, operanti sulla base di autorizzazione generale,  ai  sensi  del  d.P.R.  4  settembre  1995, n. 420 e della delibera n. 467/00/CONS, e operatori titolari di licenza individuale, ai sensi del d.m. 25 novembre 1997.
 26. Dovendo applicare la nuova disposizione normativa, l'Autorita' ha individuato due mercati rilevanti:
 - mercato  finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete  fissa:  sostanzialmente  e'  costituito dal servizio di accesso alla  rete  Internet in modalita' dial-up, su rete PSTN o ISDN fino a 128 Kbit/s;
 - mercato  intermedio della terminazione delle chiamate destinate ad  Internet  in modalita' dial-up: sostanzialmente e' costituito dal servizio di consegna del traffico Internet al POP degli ISP.
 27. L'analisi complessiva del mercato dell'interconnessione svolto fino   al   1999   ha   pertanto   subito   un'evoluzione  riservando un'attenzione  particolare  al  segmento  di mercato intermedio della terminazione  delle  chiamate  destinate  ad  Internet  in  modalita' dial-up. In tale mercato sono stati notificati a partire dall'analisi dei  dati  di  esercizio  2000,  gli  operatori Telecom Italia e Wind Telecomunicazioni.   Nel   mercato  finale  dei  servizi  di  accesso commutato  ad  Internet  invece e' stato notificato il solo operatore Telecom Italia.
 28.  I risultati delle valutazioni di mercato e relative notifiche svolte  negli  anni  dall'Autorita'  sono  riportati  nelle  seguenti delibere: n. 197/99, n. 132/02/CONS, n. 219/02/CONS, n. 350/02/CONS.
 2.4.2. Analisi dell'Offerta di Riferimento con eventuali modifiche
 29. L'Autorita' ha esercitato il proprio ruolo di regolamentazione nel  mercato  dell'interconnessione  anche  attraverso l'attivita' di verifica,   modifica  ed  approvazione  dell'Offerta  di  Riferimento annualmente pubblicata da Telecom Italia.
 30.  In  tale  Offerta di Riferimento sono riportate le condizioni tecniche  ed  economiche  di offerta applicate da Telecom Italia agli operatori  dotati  dell'opportuna  autorizzazione per realizzare reti pubbliche  di telecomunicazioni o distribuirne i servizi, ivi inclusi il  manuale  delle  procedure  ed  il  Service  Level Agreement (SLA) applicato.
 31.  Con  l'obiettivo  di  realizzare i principi dell'ONP intesa a favorire  ed  assicurare  un'adeguata interconnessione nell'interesse degli  utenti, l'Autorita', come stabilito all'art. 9, comma 1, della direttiva n. 97/33/CE, nella valutazione delle Offerte di Riferimento ha tenuto in considerazione:
 - la    necessita'   di   garantire   comunicazioni   punto-punto soddisfacenti per gli utenti;
 - la   necessita'   di  assicurare  lo  sviluppo  di  un  mercato concorrenziale;
 - la necessita' di assicurare uno sviluppo equo ed adeguato di un mercato delle telecomunicazioni armonizzato a livello europeo;
 - la  necessita'  di  cooperare con le controparti di altri Stati Membri;
 - la  necessita' di promuovere la creazione e lo sviluppo di reti e   di   servizi   transfrontalieri,  l'interconnessione  delle  reti nazionali e l'interoperabilita' dei servizi e l'accesso a tali reti e servizi:
 - il  rispetto  dei principi di non discriminazione (ivi compresa la parita' di accesso) e di proporzionalita';
 - la necessita' di mantenere e sviluppare il servizio universale.
 32.  Sulla  base  di  tali principi l'Autorita' di anno in anno ha verificato  che l'Offerta di Riferimento pubblicata da Telecom Italia contenesse  la  descrizione  dei  componenti  funzionali  di base del servizio  di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce tecniche e le tariffe  offerte  in  conformita'  con  le  esigenze del mercato e le condizioni  di  accesso anche in punti diversi dai punti terminali di rete, a norma di quanto stabilito dagli artt. 4, comma 10, e 5, comma 1,  del  d.P.R. n. 318/97 e dell'art. 7, paragrafo 3, della direttiva n. 97/33/CE.
 33.   Relativamente   alle   condizioni  economiche  dei  servizi, l'Autorita'  ha  svolto  numerose valutazioni sull'orientamento delle tariffe   di  interconnessione  proposte  agli  effettivi  costi  dei servizi;   tale   attivita'   e'   stata  condotta  a  partire  dalla documentazione  contabile  prodotta  dalla  stessa  Telecom Italia e, soprattutto  nei  primi  anni,  sulla  base  dell'analisi  dei prezzi applicati  per  analoghi  servizi  in altri Stati Membri. Infatti, il punto  4  della Raccomandazione comunitaria n. 98/195/CE rileva che i prezzi  di  interconnessione  basati  sulla  "buona  prassi corrente" vengono  utilizzati  dalle  Autorita'  Nazionali  di Regolamentazione (ANR) per esaminare le tariffe di interconnessione della terminazione di  chiamata  proposte  dagli operatori notificati, fino a quando non siano  disponibili  i  costi  di  interconnessione  basati  sui costi incrementali   prospettici   di  lungo  periodo.  Il  punto  5  della Raccomandazione  Comunitaria  n.  98/322/CE  afferma, inoltre, che le Autorita'  Nazionali  di Regolamentazione possono chiedere l'applicaz ione  di coefficienti di efficienza a riconoscimento del fatto che il ricorso  a  valori  della "Contabilita' al Costo Attuale" per la rete puo' non riflettere integralmente i costi di un operatore efficiente.
 34. Sulla base della normativa vigente all'esito delle valutazioni condotte dall'Autorita' e' stata disposta l'approvazione, se del caso la  modifica o integrazione, dell'Offerta di Riferimento. Nell'elenco seguente si riportano i provvedimenti rilevanti dell'Autorita' con la relativa Offerta:
 - n. 1/CIR/98: Offerta di Riferimento 1998;
 - n. 1/00/CIR: Offerta di Riferimento 1999;
 - n. 3/00/CIR: Offerta di Riferimento 1999;
 - n. 10/00/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
 - n. 14/00/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
 - n. 6/01/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
 - n. 18/01/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
 - n. 4/02/CIR: Offerta di Riferimento 2001;
 - n. 5/02/CIR: Offerta di Riferimento 2001;
 - n. 6/02/CIR: Offerta di Riferimento 2001;
 - n. 2/03/C1R: Offerta di Riferimento 2002;
 - n. 11/03/CIR: Offerta di Riferimento 2003;
 - n. 3/04/CIR: Offerta di Riferimento 2004;
 - n. 1/05/CIR: Offerta di Riferimento 2005;
 - n. 49/05/CIR: Offerta di Riferimento 2005.
 35.  Come e' possibile evincere da tali provvedimenti, negli anni, oltre  alle  variazioni  delle  condizioni  economiche,  si e' potuta registrare  una  significativa  estensione  della gamma di servizi di interconnessione inclusi nell'Offerta di Riferimento e del livello di definizione delle procedure operative di alcuni di essi.
 36.  Con  la  delibera n. 13/01/CIR l'Autorita' ha inoltre emanato disposizioni in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio  di  instradamento  del  traffico  internazionale uscente da parte  di  Telecom  Italia,  prevedendo  l'esclusione dall'offerta di riferimento di direttrici ritenute competitive.
 37.  Un  importante  evoluzione  dell'offerta  di  riferimento  e' rappresentata  dall'introduzione  dei  servizi di raccolta forfetaria del  traffico Internet (servizio cd. FRIACO) disposta con la delibera n.  25/01/CIR.  In tale provvedimento oltre a disporre l'introduzione del  servizio,  l'Autorita'  ha  anche  definito  i  criteri  per  la determinazione  delle  condizioni economiche di offerta a partire dal valore per minuto di traffico a tutt'oggi in vigore.
 38.  Sempre  in  relazione  ai criteri di calcolo delle condizioni economiche  di  offerta,  l'Autorita'  ha  emanato con la delibera n. 12/03/CIR  i  criteri  per la determinazione della quota di surcharge applicata  al  servizio di raccolta del traffico da telefoni pubblici per remunerare i costi della rete di accesso di tali telefoni che non trovano un corrispettivo a livello retail.
 39. In materia di condizioni economiche la delibera n. 3/03/CIR ha modificato radicalmente la disciplina delle condizioni economiche dei servizi  intermedi  di  rete dell'operatore notificato di rete fissa, introducendo  un sistema di variazione programmata dei prezzi su base pluriennale  (sistema  cd.  network cap). Tale provvedimento e' stato emanato  in attuazione dell'articolo 3, della delibera n. 152/02/CONS (Misure  atte  a  garantire  la  piena  applicazione del principio di parita'  di  trattamento  interna ed esterna da parte degli operatori aventi  notevole  forza di mercato nella telefonia fissa) che prevede che  l'Autorita',  al  fine  di  promuovere una maggiore efficienza e trasparenza  delle  condizioni competitive, stabilisca le modalita' e la  composizione  di  un  network cap, con l'obiettivo di disporre, a partire   dall'Offerta   di   Riferimento  2003,  di  un  sistema  di programmazione  delle  tariffe  di  interconnessione e di accesso. Il network  cap oltre ad assicurare una maggiore certezza agli operatori e  una  maggiore semplicita' d i verifica da parte dell'Autorita', ha l'obiettivo  di  un  progressivo  allineamento dei prezzi dei servizi intermedi di rete alla base dei costi incrementali di lungo periodo.
 40. L'applicazione del meccanismo di network cap e' stata prevista per  il  periodo 2003-2006; e' stata peraltro gia' prevista una prima riconsiderazione  dell'intero  sistema  alla  luce  del  nuovo quadro regolatorio,  oggi  in  vigore,  e degli esiti delle prime analisi di mercato (art. 7, comma 1).
 41. I servizi di interconnessione sono stati raggruppati in cinque panieri,   ciascuno  sottoposto  ad  un  differente  vincolo  di  cap classificati in funzione di:
 - grado di concorrenza del mercato a cui appartengono;
 - omogeneita/complementarieta'  per  un  determinato  livello  di interconnessione;
 - importanza in termini di sviluppo della concorrenza;
 - selezione/preselezione dell'operatore.
 42.   Il   servizio  di  raccolta  tramite  Carrier  Selection  ha consentito  l'avvio  della  concorrenza  sul traffico telefonico. Gli operatori  alternativi, pur non disponendo di una rete di accesso per raggiungere  l'utente  chiamante,  utilizzando il servizio di Carrier Selection  hanno  potuto  fornire servizi di solo traffico telefonico inizialmente  offerti  a livello internazionale ed interdistrettuale. L'Autorita' ha successivamente disposto l'applicabilita' del servizio di  Carrier  Selection  alle  chiamate  locali (originate e terminate all'interno  dello  stesso  distretto) a partire dal 1° gennaio 2000. Tale  decisione  (assunta  con  la  delibera  n. 101/99) ha esteso la concorrenza al mercato delle chiamate locali, consentendo agli utenti di  selezionare,  attraverso  il  codice identificativo di operatore, offerte   diverse   da   quelle   di  Telecom  Italia  anche  per  le comunicazioni urbane e distrettuali.
 43.  Una  decisione  estremamente rilevante per la concorrenza nei servizi  a traffico, anche al fine dell'attuazione delle disposizioni comunitarie,  e'  rappresentata  dalla delibera n. 3/CIR/99, ove sono state  definite  le  regole  per la fornitura della Carrier Selection (Equal   Access)   in   modalita'   di   preselezione   (cd.  Carrier Preselection).
 44.  La prestazione di Carrier Preselection consente all'utente di scegliere  un solo operatore preselezionato per due specifici profili di servizio. In particolare, dal 1° gennaio 2000, e' stato introdotto il  profilo  (a)  che  prevede  l'introduzione della preselezione del vettore  per  le  chiamate  interdistrettuali, internazionali e verso mobili, mentre dal luglio 2000 e' stato introdotto il profilo (b) che prevede   l'ulteriore   estensione   anche   alle   chiamate   locali (intradistrettuali e intra-aree-locali).
 45.  Come  evidenziato  in precedenza le condizioni economiche del servizio  di  raccolta  in  carrier selection e carrier pre-selection sono  state  oggetto  di  valutazione  e  modifica  nell'ambito delle istruttorie di valutazione dell'offerta di riferimento. Uno dei punti di  maggior  rilievo si ritrova nella citata delibera n. 3/00/CIR ove e'  disposta  l'eliminazione  della  surcharge  affiibuita da Telecom Italia  agli altri operatori quale compensazione del c.d. "deficit di accesso".
 46.  Da  un  punto di vista di procedure attuative del servizio di Carrier  Preselection l'Autorita' e' intervenuta in diverse occasioni per  specificare  alcune  condizioni  relative al processo gestionale della  prestazione  da  parte  di  Telecom  Italia. Ad esempio con la delibera n. 4/00/CIR sono stati disciplinati tra l'altro il numero ed il  tempo massimo di attivazione degli ordini di carrier preselection (CPS)  giornalmente  evasi  da  Telecom Italia, i dati necessari alla "lavorazione  dell'ordine"  ed  alcune  procedure  di  interazione  e informazione  tra  operatore  di  accesso e operatore preselezionato. L'Autorita'   e'  successivamente  intervenuta  con  le  delibere  n. 9/00/CIR e n. 8/01/CIR chiarendo i rapporti tra l'operatore d'accesso e  l'operatore  preselezionato  ed introducendo nuove misure volte ad aumentare la capacita' di attivazione delle richieste di CPS.
 47.  La delibera n. 4/03/CIR ha, infine, precisato la modalita' di disattivazione  della prestazione di Carrier Preselection applicabile nei  casi  in  cui  l'utente  decida  di  cambiare operatore o di non utilizzare piu' la prestazione di preselezione.
 3. Definizione del mercato
 3.1 Introduzione
 48. La Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 (in seguito, Raccomandazione) ha individuato tre mercati all'ingrosso per la fornitura di servizi telefonici pubblici in postazioni fisse:
 - Raccolta  delle  chiamate  nella  rete  telefonica  pubblica in postazione fissa (di seguito, "Mercato 8");
 - Terminazione  delle  chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (di seguito, "Mercato 9");
 - Servizi   di   transito   nella  rete  telefonica  pubblica  in postazione fissa (di seguito. "Mercato 10").
 49.  Il  presente  capitolo  contiene  l'analisi  che l'Autorita', tenendo  nella  massima  considerazione  le  Linee  Direttrici  e  la Raccomandazione  della Commissione Europea, ha svolto per giungere ad una corretta determinazione dell'ambito merceologico e geografico dei suddetti  mercati.  In  particolare,  nella  definizione  di  ciascun mercato rilevante, si e' tenuto conto dei seguenti aspetti:
 - definizione dei mercati al dettaglio collegati;
 - la  topologia  della  rete  telefonica  pubblica dell'operatore ex-monopolista per la fornitura del servizio in postazione fissa;
 - la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta;
 - l'ambito geografico rilevante.
 3.1.1  Identificazione  degli  elementi  di  rete  costitutivi dei Mercati 8, 9 e 10
 50.   La   Commissione,   nella  Relazione  alla  Raccomandazione, attribuisce  alle singole Autorita' Nazionali di Regolamentazione (di seguito,  ANR) il compito di individuare gli elementi costitutivi che consentano  di  identificare  i  Mercati  8, 9 e 10 in funzione delle topologie  di  rete, fermo restando il principio per cui gli elementi costitutivi  di  ciascun mercato rilevante sono disgiunti, additivi e "la somma dei tre costituisce il tutto".
 51.  L'Autorita', pertanto, al fine di identificare il confine tra il  mercato  del  transito  ed  i  mercati  della  raccolta  e  della terminazione  sulla  base  della  topologia  delle  reti  telefoniche pubbliche in postazione fissa, ritiene opportuno far riferimento alla rete  telefonica  dell'operatore  Telecom  Italia.  Infatti,  la rete dell'operatore  ex-monopolista,  per le sue peculiari caratteristiche di  capillarita'  e  per  la  sua  omogenea diffusione sul territorio nazionale,  rappresenta indubbiamente l'infrastruttura di riferimento nella  definizione  dei  mercati  all'ingrosso  per  la  fornitura di servizi telefonici all'utenza finale.
 52. Nell'architettura della rete telefonica pubblica in postazione fissa  e'  possibile  distinguere  una  rete  di  accesso,  in  cui i collegamenti  fisici  vengono terminati su apparati di concentrazione ed  aggregazione  (Stadi di Linea - SL) da una rete di commutazione e trasporto   a   due  livelli.  Un  primo  livello  e'  formato  dagli autocommutatori  locali  (Stadi  di Gruppo Urbano, - SGU). Un secondo livello,   gerarchicamente   piu'   elevato,   e'   costituito  dagli autocommutatori  nazionali  (Stadi  di Gruppo di Transito, - SGT) che connettono tra di loro gli autocommutatori locali attraverso una rete di lunga distanza.
 53.  La  rete  di Telecom Italia e' composta da piu' di 10.000 SL, ove  sono  situati i permutatori su cui termina il doppino, 628 stadi di  gruppo  urbani  SGU e 66 stadi di gruppo di transito SGT. Gli SGT operano secondo una logica a coppia ridondante e individuano, quindi, 33 regioni del territorio nazionale, chiamate "aree gateway".
 54.   Nell'architettura   di   una  rete  telefonica  pubblica  in postazione fissa, il collegamento tra due utenti sulle reti nazionali si  realizza, generalmente, secondo lo schema illustrato nella figura seguente.
 
 ---->  VEDERE FIGURA A PAG. 64 DELLA G.U.  <----
 
 55.   Alcuni  elementi  dello  schema  illustrato  possono  essere differenti  nel caso degli operatori alternativi e nel caso in cui la tecnologia  di  accesso/trasporto  della fonia sia Voice over IP (nel seguito,  VoIP).  Nel  caso degli operatori alternativi, il numero di livelli  gerarchici  di commutazione puo' ridursi ad uno, mentre, nel caso  dei  servizi  di  fonia offerti al pubblico in tecnologia VoIP, sebbene  l'architettura  possa  ancora  suddividersi  in una parte di raccolta  ed  in  una di trasporto, esistono differenze rilevanti sia dal  punto  di  vista  degli  apparati  che  dal punto di vista della capillarita'  della  rete.  In considerazione del fatto che i servizi VoIP  consentono  di  originare  e  ricevere  tutte  le  tipologie di chiamate  nazionali ed internazionali con l'impiego delle numerazioni E.164,  e che prevedono il collegamento fra reti secondo gli standard della fonia tradizionale (flussi PCM a 64 kbit/s e segnalazione SS7), si ritiene che le suddette differenze non incidano significativamente sulla  definizione  dei  mercat  i  8, 9 e 10. Nell'analisi seguente, quindi,  le  diverse  tipologie  di  rete  e le modalita' di raccolta (tradizionale  o  VoIP)  si  considerano  equivalenti  ai  fini della definizione dei mercati in esame.
 56.  In  base  allo  schema descritto nella figura precedente, gli elementi   di  una  rete  telefonica  pubblica  in  postazione  fissa consentono  di suddividere tecnicamente il processo produttivo di una chiamata "end-to-end" nei seguenti segmenti:
 - raccolta:  ossia,  il  trasporto di una chiamata dalla linea di origine  fino  all'autocommutatore  locale,  incluso  il  servizio di commutazione effettuato dall'autocommutatore locale;
 - transito/inoltro  locale:  ossia,  il trasporto di una chiamata tra autocommutatore locale e autocommutatore nazionale e viceversa;
 - transito/inoltro  nazionale: ossia, il servizio di trasporto di una chiamata tra autocommutatori nazionali;
 - terminazione:    ossia,    il   trasporto   di   una   chiamata dall'autocommutatore  locale  alla  linea di destinazione, incluso il servizio di commutazione effettuato dall'autocommutatore locale.
 3.1.2 Le osservazioni degli operatori
 57.  Sebbene  la  definizione  del  mercato  non  fosse sottoposta consultazione,  alcuni  operatori,  ed in particolare Telecom Italia, hanno  osservato,  con  riferimento  alla  inclusione  di  tecnologie diverse  da  quella PSTN, che i servizi in tecnologia VoIP dovrebbero essere   inclusi  nell'analisi  limitatamente  al  loro  uso  per  la fornitura  di  servizi  di  tipo  PATS.  La  tecnologia VoIP consente infatti  un'ampia  categoria di servizi, nei quali la voce e' solo un componete  e  per i quali non e' possibile alcuna assimilazione con i servizi  PATS  oggetto  dell'analisi  di  mercato.  Tali  servizi, in particolare,   dovrebbero   secondo,   Telecom   Italia,  essere  non considerati  all'interno delle presenti analisi in quanto non inclusi dalla  Raccomandazione  sui  mercati  rilevanti.  Telecom  Italia  ha inoltre  sottolineato  che la qualificazione di servizi in tecnologie VoIP  che  consentono  di  originare e ricevere tutte le tipologie di chiamate nazionali e internazionali con l'uso dei numeri E.164 non e' sufficiente  a  connotare  i  servizi  di  telefonia  acc essibili al pubblico.
 58.  Secondo Telecom Italia, poiche' solo un accesso a banda larga abilita  la fornitura di servizi VoIP ed il servizio voce e' solo una componente  del  servizio  offerto, le modalita' di raccolta definite per  la  PSTN non sarebbero applicabili ai servizi erogati su accessi broadband.   Telecom   Italia  ritiene  che  i  servizi  VoIP  vadano considerati  come  servizi emergenti, da analizzare solo a seguito di una  definizione  dei  servizi  VOIP  basata sulle categorie di ECS e PATS,  sulla base delle risultanze dell'apposito procedimento avviato dall'Autorita' con la delibera n. 26/05/CIR. Secondo Telecom Italia i mercati  dei  servizi  VoIP  andrebbero  analizzati  nell'ambito  del mercato broadband (mercato 12 della raccomandazione) ed a valle dello sviluppo dei servizi nei prossimi 18 mesi.
 3.1.3 Le osservazioni dell'Autorita'
 59.   In  merito  all'impiego  di  tecnologie  diverse  da  quelle POTS/ISDN, l'Autorita' sottolinea che, con riferimento all'inclusione nei  mercati  della  raccolta,  terminazione  e  del  transito, l'uso interno  di  tecnologie  di  rete  diverse  da  quelle  PSTN non puo' rappresentare  di per se una discriminante. Analogamente, nell'ambito dell'analisi  dei servizi all'ingrosso, l'appartenenza alla categoria PATS o ECS del servizio retail offerto non rileva in quanto tale.
 60.  L'inclusione  nel mercato delle singole modalita' tecniche di raccolta  e  terminazione,  deve  basarsi principalmente sui seguenti elementi:  funzionalita' dell'infrastruttura (attuali o potenziali al fine  di  fornire  servizi  di  telefonia equivalenti a quelli PATS), accesso  all'infrastruttura  impiegata  e  ed controllo della stessa. Sono  state  considerate, in particolare, soluzioni tecniche in grado di fornire servizi con le seguenti caratteristiche:
 - linea d'accesso in postazione fissa;
 - impiego di numerazioni nel piano di numerazione;
 - interconnessione "trasparente" con la rete PSTN;
 - ricezione ininterrotta di chiamate originate dalla rete PSTN;
 - originazione  di  chiamate verso la rete PSTN per le direttrici nazionali ed internazionali.
 61.   Nell'ambito  dei  servizi  al  dettaglio  forniti  con  tali requisiti   l'Autorita'   ha   ulteriormente   analizzato  la  catena impiantistica  delle  infrastrutture sottostanti. L'Autorita' ritiene che  l'uso  della tecnologia VoIP sia un elemento irrilevante ai fini dell'analisi  dei  mercati  8,  9  e  10  quando  tale tecnologia sia impiegata  per  fornire  servizi  di  telefonia  su infrastrutture di trasporto  proprie,  ove per infrastrutture di trasporto si intendono le  componenti  trasmissive  comprese  tra la centrale SL ed un primo nodo di commutazione (di pacchetto o di circuito).
 62.  In  tale  ottica,  consistentemente  con la segmentazione dei mercati individuati dalla Raccomandazione, l'Autorita' ritiene che il controllo  della  rete  di  accesso  e la tecnologia della stessa non possano  rilevare  al  fine  di  individuare  servizi  di  raccolta e terminazione  differenziati  nell'ambito dei mercati 8 e 9. Dunque, i servizi  di  raccolta  e  terminazione su VoIP offerti con il ricorso all'unbundling  (full  ULL o Shared Access) o su reti d'accesso fisse di  proprieta'  (in  rame  o  fibra  ottica)  sono  stati considerati sostituibili ai fini della presente analisi.
 63.  Evidentemente,  rientrano  in  tale  categoria  i  servizi di raccolta e terminazione realizzati, ad esempio, da Telecom Italia sui propri accessi xDSL, o da Fastweb sui propri accessi in fibra, oppure da Fastweb o da Tiscali sui accessi xDSL in unbundling.
 64.   Con   riferimento  alle  tecnologie  ed  alle  modalita'  di trasporto,  l'Autorita'  ha anche considerato il caso di fornitura di servizi VoIP su infrastrutture di terzi, analizzando separatamente il caso  in cui l'offerta e' congiunta alla fornitura di servizi a banda larga  (ad es. basata su servizi di ADSL wholesale) ed il caso in cui il  servizio  VoIP  e'  offerto  disgiuntamente  dall'accesso a banda larga.
 65.  In  particolare,  con riferimento all'impiego di servizi ADSL wholesale  di  terzi,  l'Autorita'  rileva  che  per la fornitura del servizio  voce,  l'operatore deve prevedere componenti impiantistiche addizionali  a  quelle  della  sola  connettivita' dati. Tuttavia gli elementi che consentono di passare dal servizio intermedio acquistato esternamente  (ADSL  wholesale)  al  servizio vocale finale, appaiono accessibili  sul  libero  mercato  in condizioni di concorrenza e non rappresentano  pertanto  barriere  all'ingresso  per la fornitura del servizio.  Per  tali  motivi  la  produzione  interna del servizio di raccolta/terminazione  che  fa  uso  di  infrastrutture di raccolta e connettivita'  dati a banda larga di terzi, anche se finalizzata alla fornitura   al   dettaglio  del  servizio  di  telefonia,  non  viene considerata nell'ambito delle analisi dei mercati 8 e 9.
 66.  Al  contrario, invece, il servizio intermedio "essenziale" e' quello  di  connettivita' dati, che in quanto tale, e' analizzato nel mercato  12,  ove l'eventuale regolamentazione dovra' prevedere tutte le  funzionalita'  tecniche  necessarie  affinche' siano realizzabili anche  servizi  di  fonia  in  tecnologia  VoIP.  Sulla  base di tali considerazioni,  l'Autorita'  ha  ritenuto  di  non  considerare tali metodologie  di  fornitura,  includendo  nei  mercati della raccolta, terminazione  e transito solo i servizi all'ingrosso che prevedono la disponibilita'   proprietaria   delle   infrastrutture   di  rete  di trasporto.
 3.1.4 Il confine tra i Mercati 8, 9 e 10
 67.  L'Autorita'  ritiene  che la corrispondenza fra i segmenti in cui  risulta  tecnicamente suddivisibile il processo di realizzazione di una chiamata "end-to-end" ed i mercati rilevanti individuati dalla Commissione debba essere valutata alla luce dell'effettivo livello di interconnessione,  fra  le reti degli operatori alternativi e la rete di   Telecom   Italia.  Infatti,  tale  parametro  puo'  considerarsi direttamente   collegato   all'effettivo   grado   di  sviluppo,  nel territorio   nazionale,   di   infrastrutture  alternative  a  quella dell'operatore ex-monopolista.
 68.  Per  verificare  il livello di interconnessione raggiunto dai principali  operatori alternativi, sono stati presi in considerazione due  indicatori.  Il  primo e' rappresentato dalla percentuale di SGU della rete di Telecom Italia cui risultano interconnessi i principali operatori alternativi, il secondo esprime la variazione nel tempo dei minuti di traffico raccolti/terminati al livello di SGU della rete di Telecom   Italia   rispetto   al   totale   dei  minuti  di  traffico raccolti/terminati sulla medesima rete.
 Tabella 1. Livello di interconnessione degli operatori alternativi con oltre 100 Punti di Interconnessione con la rete di Telecom Italia =====================================================================
 Operatori  | % SGU Interconnessi | Traffico raccolto al livello SGU ===================================================================== OLO1        |        100%         |               93% OLO2        |         80%         |               89% OLO3        |         70%         |               75% OLO4        |         32%         |               50% OL05        |         21%         |               50% OLO6        |         18%         |               25%
 Fonte: dati AGCOM, 2003
 
 ---->  VEDERE FIGURA A PAG. 69 DELLA G.U.  <----
 
 69. Dall'analisi degli indicatori del livello di interconnessione, risulta   che   esistono   alcuni   operatori  la  cui  struttura  di interconnessione permette di raggiungere una rilevante percentuale di SGU  della rete di Telecom Italia. Inoltre, nel corso del tempo si e' verificato un significativo aumento del traffico raccolto/terminato a tale  livello della rete di Telecom Italia. Gli indicatori analizzati portano,  quindi, a ritenere che i segmenti del transito locale e del transito  di  nazionale  siano  effettivamente  contraddistinti da un contesto concorrenziale differente rispetto a quello che caratterizza i segmenti della raccolta e della terminazione.
 Conclusioni
 70. Alla luce delle considerazioni effettuate, l'Autorita' ritiene che l'elemento della rete telefonica pubblica in postazione fissa che meglio  permette di individuare il confine fra i mercati 8, 9 e ed il mercato 10, in relazione al contesto concorrenziale riscontrabile nel territorio  nazionale,  sia rappresentato dall'autocommutatore locale (SGU,  nella topologia di rete di Telecom Italia). Di conseguenza, ai fini  della  presente analisi, i Mercati 8, 9 e 10 identificati nella Raccomandazione devono essere specificati nella seguente maniera:
 - Raccolta (Mercato 8): ossia, il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, incluso il servizio di commutazione effettuato dall'autocommutatore locale.
 - Terminazione  (Mercato  9): ossia, il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore  locale  alla  linea di destinazione, incluso il servizio  di  commutazione  effettuato  dall'autocommutatore locale a monte della linea di destinazione.
 - Transito  (Mercato  10): ossia, il trasporto di una chiamata su livelli di rete gerarchicamente superiori all'autocommutatore locale.
 3.2 Mercato dei servizi all'ingrosso della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa
 3.2.1 Mercato del prodotto
 71.  La  Commissione,  nella  Relazione  alla  Raccomandazione sui mercati   rilevanti,   definisce   nel   seguente   modo  il  mercato all'ingrosso  della  raccolta  delle  chiamate  nella rete telefonica pubblica  in  postazione fissa: "la raccolta delle chiamate comprende l'inoltro  locale  delle  chiamate  ed  e' definita in modo da essere coerente  con  i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa."
 72.  Il  mercato  all'ingrosso della raccolta delle chiamate nella rete  telefonica  pubblica in postazione fissa e' costituito, quindi, dai  servizi  di  trasporto  delle chiamate dalla postazione d'utente fino  all'autocommutatore locale e dalle prestazioni associate a tali servizi   (ad  es.  collegamenti  di  interconnessione,  traffico  di segnalazione).  I  servizi in questione consentono ad un operatore di raccogliere   le   chiamate   dai  propri  clienti  (verso  qualsiasi numerazione,  geografica  e  non geografica, incluse quelle destinate all'accesso  ad  Internet in modalita' "dia/ up"), pur non disponendo di  una  infrastruttura  che raggiunga le postazioni fisse presso cui sono attestati gli utenti finali.
 73.  La  stessa  Commissione  sottolinea  che  "la  raccolta delle chiamate   e'  uno  degli  input  necessari  per  fornire  i  servizi telefonici  al  dettaglio  relativi  alle chiamate in uscita". Appare evidente,  quindi,  che la struttura della domanda e dell'offerta nel mercato in esame dipende strettamente dai comportamenti degli utenti, collegati  ad un'infrastruttura di accesso, che originano il traffico telefonico.
 74.  L'Autorita',  al fine di giungere ad una corretta definizione del  mercato  della  raccolta  delle  chiamate  nella rete telefonica pubblica   in  postazione  fissa,  ritiene  opportuno  verificare  se l'esistenza  di  differenti  tipologie  di  chiamate,  offerte  dagli operatori  nel  mercato al dettaglio, debba comportare la definizione di mercati all'ingrosso separati. Nell'analisi seguente, si adottera' la  caratterizzazione  piu'  generale  possibile del servizio offerto agli utenti finali, distinguendo le tipologie di chiamata in funzione dei seguenti criteri:
 - la   direttrice   della  chiamata:  ossia,  locale,  nazionale, fisso-mobile, Internet dial-up e verso numerazioni non geografiche;
 - la  categoria  di  utenti  finali:  ossia,  residenziali  e non residenziali;
 - la  tipologia  di  originazione:  ossia,  da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche.
 75.   L'Autorita',  in  relazione  alle  effettive  condizioni  di sostituibilita'  fra  le  suddette tipologie di chiamata, ha valutato se:
 - la raccolta delle chiamate verso direttrici diverse costituisce un unico mercato;
 - la  raccolta  delle  chiamate dall'utenza residenziale e quella delle  chiamate  dall'utenza  non residenziale costituiscono un unico mercato;
 - la raccolta delle chiamate da linee private e la raccolta delle chiamate  da  postazioni telefoniche pubbliche costituiscono un unico mercato.
 3.2.2 Raccolta da differenti tipologie/direttrici di chiamata
 76.  Anche  se  dal  punto di vista dell'utente finale le chiamate verso differenti direttrici non sono sostituibili tra di loro, appare evidente  che nei mercati all'ingrosso i servizi di raccolta verso le diverse  direttrici  di  chiamata sono pienamente sostituibili fra di loro.  Difatti,  il  servizio  di originazione richiesto e' sempre il medesimo,  a  prescindere  dalla direttrice verso cui e' destinata la chiamata.  Si  tratta  pertanto della stessa prestazione tecnica, che risponde  al  medesimo  bisogno  e  che  e'  sottomessa  alle  stesse condizioni concorrenziali. Tali considerazioni portano a ritenere che dal lato della domanda i servizi di raccolta delle chiamate destinate alle diverse direttrici costituiscano un unico mercato.
 Sostituibilita' lato offerta
 77.  Dal  punto di vista dell'offerta, occorre notare innanzitutto che  il servizio di raccolta all'ingrosso e' legato strettamente alla capacita'  degli  operatori  di  offrire servizi di accesso alla rete telefonica. Risulta evidente, infatti, che la possibilita' di fornire i  servizi  di raccolta dipende strettamente dall'esistenza di utenti collegati  ad un'infrastruttura di accesso che originino il traffico. Inoltre,  appare  altrettanto  evidente che non esiste alcun ostacolo tecnico  che impedisca di utilizzare l'infrastruttura che permette di offrire servizi di raccolta per una specifica direttrice di chiamata, per  fornire  servizi  di  raccolta  per  una  direttrice di chiamata diversa.  Infine,  e' fondamentale tener presente che, soprattutto in considerazione  degli  ingenti  costi  fissi  che  caratterizzano  la realizzazione  di  un'infrastruttura di accesso alla postazione fissa di  un  utente  finale, l'operatore che effettua un tale investimento avra'  notevoli  incentivi  ad  ampliare  l'offerta  dei  servizi  di raccolta  al  maggior  numer  o  possibile  di chiamate e, quindi, di direttrici.  Pertanto,  si  ritiene  che un monopolista ipotetico nei servizi  di  raccolta  per  una  specifica direttrice di chiamata non possa  aumentare  stabilmente  i  prezzi  dei  propri  servizi, senza generare  rilevanti  fenomeni  di  sostituzione con i servizi offerti dagli  operatori  che  offrono la raccolta per le altre direttrici di chiamata.  Tali  considerazioni  inducono a ritenere che i servizi di raccolta  delle  chiamate  destinate  alle  diverse  direttrici siano sostituibili dal lato dell'offerta.
 Conclusioni
 78.  Le  argomentazioni riferite inducono a ritenere che i servizi di   raccolta   delle  chiamate  destinate  alle  diverse  direttrici costituiscano un unico mercato.
 1. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire un unico mercato per la raccolta delle chiamate verso differenti direttrici?
 3.2.2.1 Le osservazioni degli operatori
 79.  Gli  operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind  concordano  con  l'Autorita'  nel  considerare  il  servizio di raccolta indipendente dalla direttrice della chiamata.
 3.2.2.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 80.  L'Autorita'  conferma l'orientamento di identificare un unico mercato  della  raccolta  indipendente  dalle  differenti direttrici, ossia,  locale,  nazionale,  fisso-mobile,  Internet  dial-up e verso numerazioni non geografiche.
 3.2.3 Raccolta da clientela residenziale vs. non residenziale
 Sostituibilita' lato domanda
 81.  In  presenza  di  un  ipotetico  monopolista  nei  servizi di raccolta   per  le  chiamate  originate  da  uno  specifico  tipo  di clientela,  un  operatore, che necessita del servizio di raccolta per servire tale segmento del mercato al dettaglio, non potra' sostituire i  servizi  del  monopolista  con  quelli  destinati ad una tipologia differente di utenti. Infatti, i servizi di raccolta destinati ad uno specifico   segmento  di  utenti  non  permetterebbero  di  originare chiamate  dalle  postazioni  fisse  cui sono attestati gli utenti che appartengono  a  segmenti  diversi.  Un'alternativa  all'acquisto dei servizi del monopolista ipotetico potrebbe discendere dalla capacita' dell'operatore di sostituire, o rinunciare a servire, il segmento del mercato   al   dettaglio  che  utilizza  come  input  i  servizi  del monopolista.  Tuttavia,  in  considerazione  dei  costi  (commerciali innanzitutto,  ma anche organizzativi e tecnici) che tale processo di sostituzione  o  rinuncia comporterebbe, si ritiene che l'alternativa in  questione  sia  economicamente  percorribi  le  solo per segmenti marginali  del  mercato  al  dettaglio e, quindi, non possa vincolare efficacemente  le  politiche di prezzo dell'ipotetico monopolista. In conclusione,  quindi, i servizi di raccolta per le chiamate originate da  clientela  residenziale non possono essere considerati, dal punto di vista della domanda, sostituibili con i servizi di raccolta per le chiamate originate da clientela non residenziale.
 Sostituibilita' lato offerta
 82.  La  sostituibilita'  dal  lato dell'offerta e' limitata dalla necessita',  per un operatore in grado di offrire servizi di raccolta per  le  chiamate  originate da uno specifico segmento del mercato al dettaglio,  di  ampliare  la  propria  infrastruttura  di accesso per raggiungere  le postazioni fisse cui sono attestati gli utenti finali di   un   segmento  diverso.  Tuttavia,  un  operatore,  non  potendo determinare  a  priori  la  distribuzione  territoriale  degli utenti appartenenti  ai  diversi segmenti del mercato al dettaglio, avra' un notevole incentivo a realizzare una rete di accesso la piu' capillare possibile.  Infatti,  solo  in tal modo potra' raggiungere il maggior numero  possibile  di  clienti  potenziali  e,  tenendo  conto  della struttura  fortemente  decrescente  dei costi marginali dell'accesso, minimizzare  i propri costi industriali. Di conseguenza, la struttura stessa  dei  costi industriali di un operatore in grado di fornire la raccolta  per  un  determinato  segmento  del  mercato  al  dettaglio comporta  che  tale  operatore potrebbe, sen za costi rilevanti ed in tempi brevi, offrire servizi di raccolta per le chiamate originate da un   differente   segmento   di   utenti  finali.  Tale  possibilita' rappresenta  un  vincolo  efficace  alle  politiche  di  prezzo di un monopolista   ipotetico   nei  servizi  di  raccolta  delle  chiamate originate  da  un  particolare  segmento del mercato al dettaglio, in quanto,  detto monopolista aumentando stabilmente i prezzi dei propri servizi,  incorrerebbe  in  una riduzione dei profitti totali causata dall'ingresso   degli  operatori  specializzati  nella  fornitura  di servizi   di  raccolta  per  altri  segmenti  di  utenti  finali.  In conclusione,  quindi,  si  ritiene  che  i servizi di raccolta per le chiamate   originate   da   differenti   segmenti  di  utenti  finali rappresentano servizi sostituibili dal lato dell'offerta.
 Conclusione
 83.  Alla  luce  delle  argomentazioni riportate, considerando nel caso  in  esame  la prevalenza del criterio della sostituibilita' dal lato  dell'offerta,  si  conclude  che  i  servizi di raccolta per le chiamate originate da clientela residenziale ed i servizi di raccolta delle  chiamate originate da clientela non residenziale costituiscono un unico mercato.
 2. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire un unico mercato  per  la  raccolta da clientela residenziale e la raccolta da clientela non residenziale?
 3.2.3.1 Le osservazioni degli operatori
 84.  Gli  operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind  condividono  l'orientamento  dell'Autorita'  di  considerare il servizio  di  raccolta  indipendente  dalla  tipologia  di  clientela (residenziale  o  affari).  Sul  punto  Telecom  Italia  precisa  che l'accesso  ai clienti residenziali puo' avvenire anche con tecnologie diverse   da  quella  POTS/ISDN,  quali  la  fibra  ad  esempio,  che consentono accesso integrato a voce e dati.
 3.2.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 85.  L'Autorita'  conferma l'orientamento di identificare un unico mercato della raccolta indipendente dalla tipologia di clientela.
 3.2.4  Raccolta  da  linee  private  vs. raccolta da postazioni di telefonia pubblica
 Sostituibilita' lato domanda
 86.  Si  ipotizzi  la  presenza  di un monopolista ipotetico nella fornitura  di  uno  dei  due servizi di raccolta in esame, che voglia aumentare  stabilmente i prezzi dei propri servizi. Gli operatori che necessitano di acquistare i servizi del monopolista per poter servire i propri clienti finali, non potranno utilizzare l'altra tipologia di servizio  di  raccolta  come  input  del  loro  processo  produttivo. Infatti,  i due servizi di raccolta in esame consentono di realizzare tipologie  di chiamate differenti. Inoltre, per gli operatori sarebbe praticamente  impossibile  far  migrare  la  propria clientela da una tipologia  all'altra  di  chiamata e, in considerazione degli elevati costi   commerciali  ed  organizzativi,  non  sarebbe  economicamente conveniente  convertire  il processo produttivo per poter servire gli utenti   che   domandano   la   tipologia  di  chiamata  per  la  cui realizzazione  non si utilizzano i servizi del monopolista ipotetico. Di  conseguenza,  si ritiene che i servizi di raccolta delle chiamate da  linee  private  ed  i  servizi  di  raccolta  delle  chiamate  da postazioni  telefoniche  pubbliche  non  siano  sostituibili dal lato della domanda.
 Sostituibilita' lato offerta
 87.  I  servizi  di  raccolta delle chiamate da linee private ed i servizi   di   raccolta  delle  chiamate  da  postazioni  telefoniche pubbliche non si differenziano per la tipologia di infrastruttura che ne   consente   la   fornitura.   Nel  primo  caso,  si  richiede  la disponibilita'   di   un'infrastruttura   di  rete  che  connetta  le postazioni  fisse  presso  cui  sono attestati gli utenti finali. Nel secondo caso, e' necessario disporre di un'infrastruttura di rete che connetta  un  insieme  di  postazioni telefoniche collocate in luoghi accessibili  al  pubblico.  Tale  infrastruttura  di rete, sebbene in genere  meno  capillare,  presenta  le medesime caratteristiche della rete  di  accesso  necessaria  nella raccolta delle chiamate da linee private  e  puo'  essere agevolmente estesa a tali servizi per ambiti geografici   specifici.   Inoltre,   le   strutture   commerciali  ed organizzative   necessarie  per  operare  nei  mercati  al  dettaglio collegati    possono   essere   facilmente   condivise,   accentuando ulteriormente  la  somiglianza  fra  i  processi  produttivi  dei due servizi  in  esame.  Di  conseguenza,  si  ritiene  possibile  che un operatore  possa  convertire  il  proprio  processo  produttivo da un servizio  di  raccolta  all'altro,  in  tempi  brevi  e  senza  dover sostenere  rilevanti  investimenti.  Quindi, un ipotetico monopolista nella  fornitura  di  uno  dei  due  servizi  in  esame  non potrebbe aumentare  stabilmente  i  propri  prezzi,  senza  generare rilevanti fenomeni  di  sostituzione  da  parte  degli  operatori  attivi nella fornitura  dell'altra  tipologia  di  servizio  di  raccolta. Da tali considerazioni  discende  che i servizi di raccolta delle chiamate da linee  private  ed i servizi di raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche sono sostituibili dal lato dell'offerta.
 Conclusione
 88.  Alla  luce  delle  considerazioni effettuate, anche in questo caso  si  conclude  che i servizi di raccolta delle chiamate da linee private  ed  i  servizi  di  raccolta  delle  chiamate  da postazioni telefoniche pubbliche costituiscano un unico mercato.
 3. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire un unico mercato  per la raccolta da linee private e la raccolta da postazioni telefoniche pubbliche?
 3.2.4.1 Le osservazioni degli operatori
 89.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia,  Fastweb, Multilink,  Tele2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e Wind, pur condividendo  le considerazioni relative alla sostituibilita' dei due mercati  dal  lato  della  offerta,  rilevano  di  aver  osservato un rilevante  fenomeno  di  sostituibilita' anche dal lato della domanda con  specifico riferimento ai servizi su servizi di carte telefoniche prepagate.  In  occasione dell'introduzione nel 2002 e dei successivi rincari  della  c.d.  "surcharge" sui costi di raccolta da postazioni telefoniche  pubbliche  verso  numerazioni  non  geografiche di altro operatore,  gli  operatori concorrenti hanno osservato lo spostamento della  domanda  relativa  all'impiego  delle  carte  pre-pagate dalle postazioni  telefoniche  pubbliche a quelle private. Allo spostamento degli  utenti  nel  mercato finale corrisponde quello degli operatori nei  confronti  di  Telecom  Italia. Anche MCI condivide la posizione dell'Autorita'.
 90. Sul punto Telecom Italia, si limita a sottolineare che la c.d. "surcharge" da TP non possa essere assoggettata al medesimo regime di network  cap  dei  servizi di raccolta in quanto tale sovrapprezzo e' relativo a componenti della rete di accesso.
 3.2.4.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 91.  L'Autorita'  conferma l'orientamento di includere nel mercato della raccolta anche i servizi di raccolta da telefonia pubblica.
 3.2.5 Mercato Geografico
 92. L'opportunita' di procedere ad una segmentazione geografica di un  mercato  discende  dalla necessita' di tener conto dell'eventuale esistenza  di  differenti  contesti concorrenziali in zone differenti del territorio nazionale.
 93.   L'analisi   del   mercato   del   prodotto   ha   dimostrato l'opportunita' di definire un unico mercato per i servizi di raccolta delle  chiamate  nella  rete telefonica pubblica in postazione fissa, indipendentemente  dalla  tipologia di chiamata per cui tale servizio viene utilizzato come input.
 94.  Si  ritiene  opportuno,  quindi,  verificare  se  il suddetto mercato debba essere segmentato secondo un criterio geografico.
 95.  Alla  luce  dell'attuale sviluppo del contesto concorrenziale nel  suddetto  mercato  del  prodotto, non si riscontrano sostanziali differenze nella struttura della domanda e dell'offerta nelle diverse zone  del  territorio nazionale. Non si ritiene giustificato, quindi, applicare  criteri  geografici  per  la segmentazione del mercato dei servizi  di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.
 Conclusione
 96.  Sulla  base delle considerazioni esposte, l'Autorita' ritiene che  la  dimensione  geografica  del  mercato  della  raccolta  delle chiamate  nella  rete  telefonica  pubblica  in  postazione fissa sia nazionale.
 4.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di non segmentare geograficamente il mercato del prodotto?
 3.2.5.1 Le osservazioni degli operatori
 97.  Gli  operatori Albacom, Atlanet, Coli, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'individuazione di un singolo mercato nazionale.
 3.2.5.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 98.   L'Autorita'   conferma   l'orientamento  di  non  segmentare geograficamente il mercato della raccolta.
 3.2.6  Relazione fra la definizione di mercato dell'Autorita' e la Raccomandazione delle Commissione
 99.  L'allegato  alla  Raccomandazione  definisce  al  punto  8 il mercato dei servizi di "raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica  in  postazione  fissa"  ed  aggiunge che "la raccolta delle chiamate  comprende l'inoltro locale delle chiamate ed e' definita in modo  da  essere  coerente  con  i  limiti  fissati  per i mercati di transito  e  di  terminazione  delle  chiamate  nella rete telefonica pubblica in postazione fissa".
 100.     L'analisi     svolta     dall'Autorita'     ha    portato all'identificazione  di un mercato la cui dimensione merceologica non si discosta in alcun punto da quella data nella raccomandazione.
 3.3  Mercato  dei  servizi  all'ingrosso  della terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa
 3.3.1 Mercato del prodotto
 101.  Per  poter  giungere ad una corretta definizione del mercato del  prodotto  per  i  servizi  all'ingrosso della terminazione delle chiamate  nella  rete  telefonica pubblica in postazione fissa, ed in particolare,  per poter valutare se si tratti di un mercato singolo o se  sia  opportuno  individuare  piu'  mercati in esso, e' necessario considerare se:
 - il  servizio di terminazione su rete fissa internazionale ed il servizio  di  terminazione  su  rete fissa nazionale costituiscano un unico mercato;
 - il   servizio   di  terminazione  internet  e  il  servizio  di terminazione fonia costituiscano un unico mercato;
 - il  servizio  di  terminazione delle chiamate originate da rete fissa  e  i  servizi di terminazione delle chiamate originate da rete mobile costituiscano un unico mercato;
 - il  servizio di terminazione su rete fissa rappresenti un unico mercato  o possa essere segmentato in relazione alle singole reti e/o punti terminali.
 3.3.2  Servizio  di  terminazione su rete fissa internazionale vs. servizio di terminazione su rete fissa nazionale
 102.  Il  servizio  di  terminazione  su reti fisse internazionali permette  ad  un  operatore di completare una chiamata internazionale pur  senza possedere un centrale di transito internazionale od essere interconnesso,  tramite infrastruttura propria o noleggiata da terzi, ad  una c.d. cable station, ossia centrali presso cui siano attestati gli    operatori    di    transito   internazionale   (c.d.   carrier internazionali).  Di  conseguenza, gli operatori che vogliono offrire il  servizio  di  terminazione  internazionale devono disporre di una rete  che sia interconnessa con almeno una centrale internazionale od una cable station.
 103.  Dal  lato  della  domanda, i due servizi rappresentano input necessari  alla  realizzazione  di  differenti tipologie di chiamata. Appare  evidente  che  non  si puo' ipotizzare alcuna possibilita' di sostituzione fra le due tipologie di servizio in esame.
 104.  Dal  lato  dell'offerta, le infrastrutture utilizzate per la fornitura dei due servizi sono differenti. Infatti, per terminare una chiamata  diretta  ad un numero internazionale e' necessario disporre di  una  rete  che sia interconnessa con una centrale internazionale, mentre per terminare una chiamata diretta ad un numero del territorio nazionale  e'  necessario  disporre  di una rete che includa il punto terminale  presso  cui e' attestato il numero chiamato. In entrambi i casi,  gli  investimenti necessari alla riconversione del processo di fornitura  da  un  servizio  all'altro  non  permettono di ipotizzare rilevanti fenomeni di sostituibilita' dal lato dell'offerta.
 Conclusioni
 105.  L'assenza di effettive possibilita' di sostituzione, sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta, dimostra l'indipendenza dei prezzi dei due servizi in esame. Di conseguenza, si ritiene che i servizi  di terminazione verso reti fisse internazionali ed i servizi di  terminazione verso reti fisse nazionali costituiscono due mercati distinti.
 5.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di individuare un mercato per il servizio di terminazione internazionale?
 3.3.2.1 Le osservazioni degli operatori
 106.  Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind   condividono   la   posizione  dell'Autorita'  in  merito  alla necessita'    di    individuare   un   mercato   della   terminazione internazionale,  sebbene  Telecom  Italia  precisi, da un lato di non ritenere che tale mercato rientri nell'ambito dei mercati di cui alla raccomandazione   C(2003)497  dell'11/02/03  sui  Mercati  Rilevanti, dall'altro  che  tale mercato non sia stato sottoposto dall'Autorita' ad una specifica analisi.
 3.3.2.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 107.  L'Autorita'  conferma  l'orientamento di individuare ai fini della    successiva    analisi    il   mercato   della   terminazione internazionale.
 3.3.3   Servizio   di   terminazione   internet  vs.  servizio  di terminazione fonia
 108.  Il  servizio di terminazione internet consente di completare le  chiamate  in  modalita' commutata verso la rete IP. Un operatore, per garantire alla propria utenza accesso e connettivita' ad internet verso  numerazioni  attestate  sulle  reti  di  altri  operatori deve acquistare   da   questi  ultimi  il  servizio  di  terminazione  per completare  la  chiamata  sulla  rete  IP. Pertanto, un operatore che intenda  fornire  il  servizio di terminazione internet deve disporre della  numerazione internet nonche' del punto di accesso alla rete IP o,  comunque,  essere  interconnesso  con  un ISP che fornisca questo ultimo servizio.
 109. Dal lato della domanda, i servizi di terminazione internet ed i  servizi  di  terminazione  per fonia rappresentano input necessari alla  realizzazione  di  differenti tipologie di chiamata. Infatti, i primi  permettono  di  completare  le  chiamate dirette alla rete IP, mentre  i  secondi  permettono  di  completare  le  chiamate  vocali. Pertanto,  e' evidente che non si puo' ipotizzare alcuna possibilita' di  sostituzione  dal  lato  dalla  domanda  fra  le due tipologie di servizio in esame.
 110.  Dal  lato  dell'offerta, le infrastrutture utilizzate per la fornitura dei due servizi sono solo parzialmente differenti. Infatti, per  poter  offrire il servizio di terminazione internet un operatore deve  disporre  di  una  numerazione  in  decade  7  o  di  un numero geografico  in  ciascun distretto in cui si offre il servizio, essere interconnesso  con  una rete di telefonia fissa per la raccolta delle traffico  diretto  verso  la  rete  IP  e  disporre di un accesso, in proprio  o  presso  un  ISP,  alla  rete  IP. Per poter terminare una chiamata  vocale su rete fissa e' necessario essere interconnesso con una rete di telefonia fissa per la raccolta delle traffico telefonico e  disporre  di una rete che includa il punto terminale presso cui e' attestato  il numero chiamato. Analizzando in dettaglio le differenze infrastrutturali, si rileva che, nel caso di fornitura di servizio di terminazione  internet,  il  punto di interconnessione con la rete IP puo'  avvenire  sia  a livello di SGU/SGT sia presso il PoP dell'ISP. Nel  caso  di  terminazion e vocale, il servizio include la tratta di trasporto tra SGU e stadio di linea, che in una rilevante frazione di casi e' co-locato nella stessa sede dell'SGU.
 111.  Se  da  un  lato  gli  operatori  di fonia possono, in tempi relativamente  brevi  e senza rilevanti costi di ingresso, offrire il servizio di terminazione internet, non e' vero il contrario. Infatti, un  operatore  in  grado  di  offrire  terminazione internet dovrebbe sostenere ingenti costi in infrastrutture per poter offrire i servizi di  terminazione fonia. Da quanto affermato si puo' dedurre che i due servizi  in  esame  sono  legati  da  condizioni  di  sostituibilita' asimmetrica.  Ossia  la  presenza di operatori che offrono servizi di terminazione  internet  non  costituisce un vincolo alle politiche di prezzo  degli  operatori  che  offrono servizi di terminazione fonia, mentre  la  presenza  di  questi  ultimi  impedisce agli operatori di terminazioni  internet  di aumentare i prezzi al di sopra del livello di concorrenza, senza generare rilevanti fenomeni di sostituzione dal lato dell'offerta.
 112. Le condizioni di sostituibilita' asimmetrica si riflettono in strutture  dell'offerta e della domanda sostanzialmente diverse per i due  servizi.  Infatti,  sia  il  numero  degli operatori in grado di offrire il servizio di terminazione internet, nonche' le modalita' di interazione  con  il  mercato al dettaglio sono diverse da quelle che caratterizzano  i servizi di terminazione fonia. A conferma di quanto appena  affermato,  si  consideri  che  la  stessa Commissione, nella relazione  alla  Raccomandazione  sui mercati rilevanti, evidenzia le profonde  differenze  rilevabili nello sviluppo della concorrenza nei servizi di terminazione internet rispetto a quelle che caratterizzano i  servizi  di  terminazione  fonia.  In  particolare, la Commissione evidenzia  la  generale  presenza  di  una pluralita' di operatori in grado  di  offrire  i  servizi di terminazione internet e la relativa facilita' incontrata dagli ISP nella scelta del fornitore dei servizi di  terminazione  internet  e  dall'utenza  finale  nella  scelta del fornitore  di  accesso  e  con  nettivita' internet. Tali condizioni, secondo la Commissione, si riflettono in una evidente pressione sulle tariffe   di   terminazione   internet,   "poiche'   il  costo  della terminazione   figura   sempre   nell'importo  complessivo  fatturato dall'ISP  (a  carico  dell'utente finale) e gli utenti finali possono scegliere  tra  ISP  in  concorrenza  fra  loro,  questi ultimi hanno interesse  a  ridurre  al minimo le tariffe per la terminazione delle chiamate  che  devono  pagare". Resta tuttavia da sottolineare che il mercato  all'ingrosso  della  fornitura  di  servizi internet vede in genere  tre  attori  distinti,  l'operatore di originazione, a cui e' attestato  l'utente  finale,  l'operatore  di  terminazione,  ad  es. titolare delle infrastrutture e/o delle numerazioni e l'ISP attestato presso quest'ultimo, che gestisce l'accesso alla rete IP e che puo' o meno coincidere con l'operatore di terminazione succitato. Il mercato della  terminazione  internet  e'  tra  operatore  di originazione ed operatore  di  terminazione  a  cui  l'ISP  si  appoggia,  ed e' solo indirett   amente   legato   al  mercato  tra  ISP  ed  operatori  di terminazione che li ospitano.
 Conclusioni
 113.  L'analisi delle condizioni di sostituibilita' fra servizi di terminazione  internet  e  fonia  dimostra  l'esistenza  di un legame unidirezionale  fra i prezzi dei due servizi in esame. Tuttavia, alla luce   del   differente   livello   di   sviluppo  della  concorrenza nell'offerta  dei  servizi di terminazione internet rispetto a quanto osservabile  nell'offerta  dei  servizi di terminazione fonia, non si ritiene  che  l'esistenza  della suddetta interrelazione fra i prezzi sia  sufficiente  alla  definizione  di  un  unico  mercato per i due servizi  in esame. Si conclude, quindi, che i servizi di terminazione internet ed i servizi di terminazione fonia costituiscano due mercati separati.
 6.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di individuare un mercato distinto per il servizio di terminazione internet?
 3.3.3.1 Le osservazioni degli operatori
 114.  Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind   condividono   la   posizione  dell'Autorita'  in  merito  alla individuazione  di  un mercato distinto per la terminazione internet. Telecom  Italia  precisa  inoltre  che  a  suo  avviso il servizio in oggetto  e'  relativo alle sole componenti di rete dell'operatore che vanno  dal  punto  di  interconnessione  al  PoP  dell'ISP e che sono impiegate  per le chiamate dial-up in modalita' terminazione. Telecom Italia  precisa  inoltre  che  il  mercato della terminazione dial-up include  tutte  le  numerazioni  impiegate  per i servizi internet in decade  7 e non solo i codici 701 che sono gli unici codici usati con modello di terminazione.
 3.3.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 115. L'Autorita' conferma l'orientamento di individuare un mercato della   terminazione  internet  dial-up.  Il  mercato  e'  costituito dall'offerta  all'ingrosso  della prestazione di terminazione su rete PSTN  e  trasporto  del  traffico  ai  PoP degli ISP. Naturalmente la valorizzazione  della  prestazione  di terminazione internet dial-up, quando  fornita  all'interconnessione  come servizio di terminazione, deve  ristorare  sia  le  componenti  propriamente  di rete commutata individuate  da  Telecom  Italia, sia le componenti di rete dati e di interconnessione  alla  rete  Internet  che costituiscono il servizio propriamente   offerto   dall'ISP.   Il  valore  di  tale  componente aggiuntiva  (in tecnologia IP), ad oggi, e' regolato per entrambi gli operatori notificati Wind e Telecom ai soli fini della individuazione dei   costi   corrispondenti   al   servizio.  v  3.3.4  Servizio  di terminazione  delle  chiamate  originate da rete fissa vs. servizi di terminazione delle chiamate originate da rete mobile
 116.  Il  servizio  di  terminazione  su  reti  fisse  consente di completare  sia  le  chiamate originate da rete fissa sia le chiamate originate  da  rete mobile. In entrambi i casi, l'operatore che offre il  servizio deve disporre di una rete che includa il punto terminale presso  cui risulta attestato il numero chiamato. Tanto gli operatori di  rete mobile quanto quelli di rete fissa necessitano di acquistare i  servizi  di  terminazione  su  rete  fissa.  Nel  primo  caso, per completare  tutte  le chiamate dirette verso numerazioni attestate su reti fisse, nel secondo caso, per completare le sole chiamate dirette verso numerazioni attestate su reti fisse di operatori terzi.
 117.  Eevidente  che,  dal  lato  della domanda, indipendentemente dalla  rete  di originazione, non sussistono possibilita' tecniche di sostituzione del servizio di terminazione necessario a completare una chiamata  diretta  verso  un  numero  attestato presso un determinato punto  terminale di rete fissa. Inoltre, un operatore, sia esso fisso o  mobile,  non  puo' prevedere ne' determinare la destinazione delle chiamate  effettuate  dai propri utenti e, quindi, per assicurare che tutte  le  chiamate  originate  sulla  propria  rete possano comunque raggiungere le numerazioni desiderate deve necessariamente acquistare servizi  di  terminazione.  D'altro  canto,  le  condizioni  a cui e' possibile   acquistare  il  servizio  di  terminazione  sono  fissate dall'operatore  sulla cui rete e' attestata la numerazione chiamata e non appaiono, quindi, dipendere dalla rete di originazione.
 118. Dal lato dell'offerta, si rileva che la fornitura dei servizi di  terminazione per le chiamate originate da rete mobile utilizza il medesimo input necessario alla fornitura del servizio di terminazione per le chiamate originate da rete fissa. Entrambi i servizi in esame, inoltre,  possono  essere offerti unicamente dall'operatore sulla cui rete  fissa  e' attestata la numerazione chiamata. Di conseguenza, le condizioni  di  offerta  del servizio di terminazione saranno fissate dal  medesimo  soggetto, indipendentemente dalla rete di originazione della chiamata.
 Conclusioni
 119.  Appare  evidente che la tipologia della rete di originazione non definisce, nel mercato dei servizi di terminazione su rete fissa, segmenti  caratterizzati  da  condizioni  concorrenziali  differenti. Pertanto,   in   considerazione   dell'omogeneita'  delle  condizioni concorrenziali  riscontrabili  nell'offerta  dei servizi in esame, si ritiene  che  i  servizi  di terminazione delle chiamate originate da rete  fissa  ed i servizi di terminazione delle chiamate originate da rete mobile costituiscono un unico mercato.
 7.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di individuare un unico  mercato  per  la terminazione delle chiamate originate da rete fissa e da rete mobile?
 3.3.4.1 Le osservazioni degli operatori
 120.  Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con l'orientamento dell'Autorita'.
 3.3.4.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 121. L'Autorita' conferma l'orientamento non segmentare il mercato della  terminazione  su  rete  fissa  in  funzione della tipologia di originazione della chiamata.
 3.3.5  Il  servizio  di  terminazione su rete fissa rappresenta un unico  mercato  o  deve  essere  segmentato  in  relazioni  al  punto terminale e/o alla rete cui e' destinata la chiamata?
 122.  I  servizi  di  terminazione  su  rete  fissa  permettono di completare le chiamate dirette verso numerazioni in postazioni fisse. Un  operatore,  per  garantire alla propria utenza la possibilita' di chiamare  numerazioni  attestate sulle reti fisse di altri operatori, deve  acquistare  da  questi  ultimi  il servizio di terminazione. Di conseguenza,  gli  operatori  che  vogliono  offrire  il  servizio di terminazione  su  rete fissa dovranno dispone di una rete che includa il punto terminale presso cui e' attestato il numero chiamato.
 123. L'operatore di originazione non ha la possibilita' tecnica di scegliere la postazione su cui completare le chiamate originate sulla propria  rete.  Infatti, per completare una chiamata destinata ad una specifica postazione fissa, l'operatore di originazione non ha alcuna possibilita'  effettiva  di sostituzione del servizio di terminazione offerto,   sulla   specifica   postazione  fissa,  dall'operatore  di terminazione.  D'altronde,  lo  stesso  operatore di terminazione non puo'   offrire  altro  servizio  che  quello  di  terminazione  sulla specifica  postazione  cui  e'  diretta  la chiamata. Qualunque altro servizio  di terminazione, anche se offerto su altre postazioni della medesima  rete  di  terminazione,  non consentirebbe all'operatore di originazione  di  completare la chiamata. In altre parole, esiste una ed  una sola modalita' tecnica per completare una chiamata diretta ad una  postazione  fissa,  e  tale  modalita'  consiste nel servizio di terminazione  sulla specifica postazione fissa individuata dal numero chiamato.
 124.    Pertanto,   un'applicazione   rigorosa   dell'analisi   di sostituibilita'  condurrebbe,  tanto dal lato della domanda quanto da quello  dell'offerta,  alla  definizione  di  un  singolo mercato per ciascuna  postazione  attestata  su  rete  fissa.  Tuttavia, una tale conclusione  non  sarebbe  giustificata  alla  luce  delle  effettive condizioni  concorrenziali  riscontrabili nell'offerta dei servizi di terminazione  su  rete  fissa.  Infatti,  i  servizi  di terminazione sull'insieme  delle  postazioni  fisse  attestate  sulla  rete di uno specifico  operatore sono caratterizzati dalle medesime condizioni di offerta.  Si  consideri,  al  riguardo, che la stessa Commissione non ritiene  plausibile  che  l'operatore  di  terminazione discrimini le condizioni  di offerta in funzione delle diverse postazioni attestate sulla  propria  rete.  Appare  quindi  ragionevole  considerare  come appartenenti   ad   un   unico  mercato,  vista  l'omogeneita'  delle condizioni  concorrenziali, tutte le postazioni fisse attestate sulla medesima rete.
 125.  L'opportunita' di definire un mercato separato per i servizi di  terminazione su singola rete fissa deve essere valutata alla luce di  una ulteriore analisi, che verifichi le effettive possibilita' di sostituzione fra i servizi di terminazione sulle diverse reti fisse.
 126.  Dal  lato della domanda, le possibilita' di sostituzione del servizio di terminazione su rete fissa restano senza dubbio limitate, anche  alla  luce  della piu' ampia definizione del mercato. Infatti, esistera'  sempre  e  comunque  un  unico  operatore  di terminazione tecnicamente  in grado di offrire il servizio necessario a completare una  chiamata  destinata  ad  un numero attestato su di una specifica rete fissa.
 127.  Dal  lato dell'offerta, l'operatore che fornisce il servizio di  terminazione  dispone di una rete che include la postazione a cui e'  diretta  la  chiamata.  Dunque,  per  poter  offrire  il medesimo servizio   di   terminazione,   si  renderebbe  necessario  duplicare l'infrastruttura  dell'operatore  di terminazione. Tale possibilita', in   considerazione  degli  ingenti  costi  e  dei  lunghi  tempi  di realizzazione,  non  si  ritiene possa configurarsi come un'effettiva possibilita' di sostituzione dal lato dell'offerta.
 128.    Un    ulteriore    profilo   rilevante   nell'analisi   di sostituibilita',  fra  i  servizi  di terminazione sulle diverse reti fisse,  e' rappresentato dai possibili effetti che la sostituibilita' dal  lato della domanda nei mercati al dettaglio potrebbe avere sulla definizione  del mercato in esame. Se dall'analisi emergesse che, nel mercato al dettaglio, l'utente finale ha a disposizione un insieme di alternative  per  comunicare  con  un determinato soggetto e che tali alternative  limitano  la  capacita'  di  un  operatore di fissare le tariffe di terminazione per le chiamate dirette alla propria rete, si potrebbe  concludere  che il mercato della terminazione su rete fissa non debba essere segmentato in relazione alle singole reti fisse.
 129. In considerazione delle effettive possibilita' di cui dispone un  utente finale che desidera raggiungere una determinata postazione fissa,  non  si ritiene che i fenomeni di sostituzione nel mercato al dettaglio   possano   avvenire   in   una   scala  tale  da  generare interdipendenza  fra  i  prezzi  dei  servizi  di  terminazione sulle singole  reti  fisse. Infatti, il chiamante non e' generalmente nelle condizioni   di   scegliere   la  rete  fissa  di  destinazione,  non necessariamente  considera  equivalente  una  chiamata verso una rete mobile  e  generalmente  accede  ad  un  servizio  il  cui prezzo non evidenzia  esplicitamente  la  tariffa  di terminazione. Il chiamato, inoltre,   non  sostenendo  direttamente  i  costi  del  servizio  di terminazione, non ha incentivo a minimizzare tali costi.
 130.  Alla  luce  delle  considerazioni  effettuate,  e' possibile affermare che gli operatori che offrono servizi di terminazione sulla propria  rete  fissa  possono  fissare indipendentemente i prezzi dei propri servizi senza incorrere in rilevanti fenomeni di sostituzione, ne'  dal lato della domanda ne' dal lato dell'offerta, e che, quindi, non  vedano  limitata  la  loro  capacita'  di conseguire stabilmente profitti  al  di sopra del livello di concorrenza. Di conseguenza, si ritiene opportuno identificare un mercato dei servizi di terminazione per ciascuna rete fissa.
 131.  A  conferma  di quanto affermato, si consideri che la stessa Commissione ritiene che le effettive alternative di sostituzione, sia nel  mercato  in  esame  sia  nel mercato al dettaglio collegato "non sembrano  rappresentare  vincoli  sufficienti  per  i  fornitori  dei servizi   di  terminazione  delle  chiamate  in  postazioni  fisse  o giustificare  una  piu'  ampia  definizione  del  mercato, per cui il mercato   rilevante   in  questo  caso  sembra  essere  quello  della terminazione delle chiamate su singole reti".
 Conclusioni
 132.  Come  indicato  dalla stessa Raccomandazione, l'Autorita' ha considerato  inizialmente  una  definizione  ristretta del mercato in esame    per    ampliarla   successivamente   valutando   l'effettive possibilita'  di  sostituzione dal lato della domanda e dell'offerta, sia  sul  mercato  all'ingrosso  sia  sul  nel  mercato  al dettaglio collegato.
 133.  La  definizione  piu'  ristretta  e' quella che individua il mercato  della  terminazione  delle  chiamate  su  singola postazione fissa.  L'ampliamento di tale definizione ha condotto ad identificare un  mercato  della terminazione su singola rete fissa, ossia su tutte le  postazioni  fisse  incluse  in  una  medesima  rete.  L'ulteriore ampliamento,  che condurrebbe all'identificazione di un mercato della terminazione  comprendente  tutte le reti fisse, sarebbe giustificato solo  se  le  effettive  possibilita'  di sostituzione dei servizi di terminazione   su   singola   rete   fossero  tali  da  vincolare  il comportamento dell'operatore che possiede la rete di terminazione.
 134.  L'analisi  svolta,  anche  alla  luce degli attuali sviluppi tecnologici  e  di  mercato,  ha  dimostrato  l'assenza  di effettive possibilita'  di  sostituzione  per  i  servizi di terminazione sulle singole  reti  fisse  e, pertanto, l'opportunita' di definire mercati separati per i servizi di terminazione su reti fisse differenti.
 135.  Si  conclude,  quindi, che ciascuna rete fissa identifica un distinto mercato dei servizi di terminazione in postazione fissa.
 8.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  individuare mercati distinti per i servizi di terminazione delle chiamate su reti fisse differenti?
 3.3.5.1 Le osservazioni degli operatori
 136.  Sul  punto  gli  operatori  Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb,  Multilink,  Tele2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind precisano   che   il   Memorandum  della  Raccomandazione  indica  la terminazione  su  singola  rete come dimensione minima del mercato di terminazione,  senza  tuttavia precludere alle autorita' nazionali la possibilita'  di  definire  mercati con estensione maggiore. MCI, nel condividere  la posizione dell'Autorita' sottolinea che le differenze tre  le economie di scala e di condizioni competitive degli operatori alternativi  dovranno  potare  ad  obblighi diversi rispetto a quelli applicati a Telecom Italia. Telecom Italia sul punto ritiene corretta la   posizione   dell'Autorita'   e   sottolinea  che  i  servizi  di terminazione rappresentano un vero collo di bottiglia per la crescita competitiva del mercato ed auspica in proposito un intervento volto a prevenire prezzi eccessivi ed ingiustificati.
 3.3.5.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 137.  L'Autorita'  conferma  l'orientamento di individuare mercati della terminazione distinti per singola rete fissa.
 3.3.6 Mercato Geografico
 138.  L'opportunita'  di  segmentare un mercato in differenti aree geografiche  discende  dalla necessita' di tener conto dell'eventuale esistenza  di  differenti  contesti concorrenziali in zone differenti del territorio nazionale.
 139.   La   definizione  del  mercato  del  prodotto  ha  condotto all'identificazione dei seguenti mercati:
 - mercato   dei   servizi   di   terminazione   su   reti   fisse internazionali;
 - mercato dei servizi di terminazione internet;
 - mercati  distinti per i servizi di terminazione su singola rete fissa.
 140.  Si  ritiene  opportuno,  quindi,  verificare  se  i suddetti mercati   debbano  o  meno  essere  segmentati  secondo  un  criterio geografico.
 141.  Alla  luce dell'attuale sviluppo del contesto concorrenziale nei  suddetti  mercati  del  prodotto, non si riscontrano sostanziali differenze nella struttura della domanda e dell'offerta nelle diverse zone  del  territorio nazionale. Non si ritiene giustificato, quindi, applicare  criteri geografici per la segmentazione dei mercati di cui sopra.
 Conclusioni
 142.  Si  conclude  che  i mercati del prodotto non debbano essere segmentati geograficamente.
 9.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di non segmentare geograficamente i mercati del prodotto?
 3.3.6.1 Le osservazioni degli operatori
 143.  Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb; MCI, Multilink, Tele2, Teleunit, Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind  condividono  l'orientamento  di non segmentare il mercato della terminazione su base geografica.
 3.3.6.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 144.   L'Autorita'   conferma  l'orientamento  di  non  segmentare geograficamente   i   mercati  della  terminazione  dial-up  e  della terminazione su singola rete.
 3.3.7  Relazione fra la definizione di mercato dell'Autorita' e la Raccomandazione delle Commissione
 145.  L'allegato  alla  Raccomandazione  definisce  al  punto 9 il mercato  dei  servizi di "Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche  pubbliche  in  postazione  fissa"  ed  aggiunge  che "la terminazione delle chiamate comprende l'inoltro locale delle chiamate ed  e' definita in modo da essere coerente con i limiti fissati per i mercati   di  raccolta  e  di  transito  delle  chiamate  nella  rete telefonica pubblica in postazione fissa."
 146.  L'analisi  svolta  dall'Autorita',  sebbene abbia tenuto nel massimo  conto le indicazioni della Raccomandazione e le Linee Guida, si discosta dalla definizione data dalla commissione, identificando i seguenti mercati:
 - mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa;
 - mercato dei servizi di terminazione internet;
 - mercato   dei   servizi   di   terminazione   su   reti   fisse internazionali;
 147.  In  relazione  al  mercato  dei  servizi  di terminazione su singola  rete  fissa,  l'Autorita'  ritiene,  in  conformita'  con le motivazioni   espresse   nel   Memorandum,  che  i  tre  criteri  che giustificano l'imposizione di obblighi ex ante siano soddisfatti.
 148. In relazione al mercato dei servizi di terminazione Internet, l'Autorita',   condividendo   in  linea  generale  le  argomentazioni espresse  nel Memorandum, rileva che mercato dei servizi all'ingrosso per  l'accesso  ad internet negli ultimi anni e' stato caratterizzato da  una  graduale riduzione delle barriere all'ingresso. L'Autorita', tuttavia, ritiene che a tale abbassamento delle barriere all'ingresso abbiano contribuito diversi interventi regolamentari quali ad esempio l'introduzione  della number portability per numerazioni in decade 7, l'introduzione  di un prezzo unico indifferenziato per le numerazioni 701, l'apertura dei servizi di interconnessione agli TSP. L'Autorita' ritiene   che  in  assenza  di  regolamentazione  le  condizioni  che giustificano l'imposizione di obblighi ex ante sarebbero soddisfatte. In  particolare,  in  virtu'  di  quanto  disposto  dalla delibera n. 219/02/CONS   "aggiornamento   dell'elenco   degli  operatori  aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet" che  identificava  Tele  com  Italia  e  Wind Telecomunicazioni quali operatori  aventi  significativo potere di mercato nella terminazione delle   chiamate   destinate   ad   Internet  in  modalita'  dial-up, l'Autorita'  intende  procedere  alla  valutazione  del significativo potere di mercato anche per quanto riguarda il mercato dei servizi di terminazione  Internet.  Il  mantenimento  o la revoca degli obblighi preesistenti, infatti, deve necessariamente passare per una esplicita analisi  delle  condizioni  del  mercato  in oggetto, che tenga conto anche delle condizioni dei mercati a monte ed a valle. Nel caso della terminazione  internet, rilevano inoltre anche le analisi del mercato al  dettaglio della raccolta in dial-up su numeri geografici e decade 7  e  non soltanto le condizioni competitive del mercato all'ingrosso tra  ISP  e  operatori  di  telecomunicazione  che  li ospitano sulla propria rete.
 149.  In  relazione al mercato dei servizi di terminazione su reti fisse  internazionali,  si rileva che l'Autorita', con la delibera n. 13/01/CIR,  ha  rimosso  l'obbligo  di  Telecom  Italia  di  inserire nell'Offerta   di   Interconnessione  di  Riferimento  le  condizioni tecniche  ed  economiche per l'instradamento del traffico verso Stati Uniti, Canada, Svizzera, Norvegia e Paesi membri dell'Unione europea. Tale decisione era stata motivata dalla verifica dell'esistenza di un numero  sufficientemente  elevato di concorrenti sulle singole tratte internazionali   liberalizzate,   dalla  verifica  dell'esistenza  di capacita'  trasmissiva  in  eccesso  nelle  tratte  internazionali  e dall'esistenza di un sufficiente contropotere d'acquisto da parte dei clienti.
 150.  L'Autorita',  a  tre  anni  dalla adozione della delibera n. 13/01/CIR  ritiene  che  gli  ostacoli all'accesso al mercato ed allo sviluppo delle concorrenza nelle tratte ancora regolamentate si siano significativamente  ridotti,  pur  continuando a sussistere. Infatti, l'Autorita'   rileva  che  continuano  a  sussistere  le  difficolta' nell'accesso   alle   cable  station  dell'operatore  incumbent  gia' rilevate  all'epoca. Pertanto, l'Autorita' ritiene che la presenza di forti  ostacoli all'accesso soddisfi il primo criterio indicato dalla raccomandazione per l'individuazione di un nuovo mercato suscettibile di regolamentazione ex-ante.
 151.  D'altra  parte,  il  progressivo  sviluppo di infrastrutture alternative a quelle dell'operatore incumbent nonche' la possibilita' di  dotarsi  di  infrastrutture  proprie  a costi non particolarmente elevati  grazie  al  ridotto  numero  di punti di interconnessione fa ragionevolmente  supporre  che  il  mercato  in esame sia destinato a raggiungere  un  sufficiente  grado  di  concorrenza  in tempi brevi. Pertanto  l'Autorita'  ritiene che il secondo criterio indicato dalla Raccomandazione per l'individuazione di un nuovo mercato suscettibile di regolamentazione ex-ante non sia soddisfatto.
 Conclusioni
 152.  Alla  luce delle considerazioni esposte, l'Autorita' ritiene di  individuare,  in  conformita' con la raccomandazione, il seguente mercato suscettibile di regolamentazione ex-ante:
 - mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa;
 - mercato dei servizi di terminazione internet.
 153.   L'Autorita'   ritiene,   inoltre,   che  il  mercato  della terminazione  su  reti  fisse  internazionali non sia suscettibile di regolamentazione ex-ante e, quindi, in tale mercato debba provvedersi a  rimuovere  gli  obblighi  imposti  in virtu' del precedente quadro regolamentare.
 10.  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di non considerare suscettibile   di   regolamentazione   ex-ante   il   mercato   della terminazione su reti fisse internazionali?
 3.3.7.1 Le osservazioni degli operatori
 154.  Telecom Italia, pur ritenendo che tale mercato non sia stato sottoposto   ad   un'analisi   puntuale,   concorda   con   l'analisi dell'Autorita' di non ritenere che la terminazione internazionale sia suscettibile  di  regolamentazione  ex-ante e pertanto ne richiede la completa  deregolamentazione. Telecom Italia sottolinea inoltre che i circuiti di accesso alle cable station non rappresentano una barriera all'accesso  ai servizi di terminazione internazionale e che pertanto il  mantenimento di obblighi di offerta a carico di Telecom Italia e' ingiustificato.    MCI    ritiene    condivisibile    la    posizione dell'Autorita'.
 155.  Di  opinione  contraria  sono  invece gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali Welcome  e  Wind,  che  invece rilevano che l'Autorita' ha trascurato nella   propria   analisi,  aspetti  fondamentali  quali  ad  esempio l'esistenza  di  accordi  privilegiati  tra Telecom Italia e numerosi operatori esteri che impediscono ai concorrenti di approvvigionarsi a prezzi   competitivi  dei  servizi  di  terminazione  internazionale, indipendentemente   dalle  barriere  individuate  dall'Autorita'.  La presenza  di  tali  accordi  e'  legata  a molteplici fattori. In via generale,  in  tutti  i  paesi  in  cui non c'e' stata l'apertura del mercato  delle telecomunicazioni esiste un unico interlocutore estero che  operando  in  regime  di monopolio o di quasi monopolio ha forte interesse  a stipulare accordi di tipo bilaterale con l'operatore che garantisca  i maggiori volumi di traffico di terminazione e che sia a sua  volta  destinazione  della  massima  parte  del traffico inverso (Telecom  Italia).  Gli  operatori  segnalano  che  a  causa  di tali meccanismi  Telecom  Italia  avrebbe accordi privilegiati con diversi paesi quali quelli dell'ex Jugoslavia, il Nord Africa e diversi paesi dell'America   latina.   In   altri  casi  Telecom  Italia  controlla l'operatore   nazionale  (come  nel  caso  di  Cuba)  imponendo  agli operatori   concorrenti   prezzi   di  terminazione  artificiosamente elevati.
 156.  A  parere  degli operatori concorrenti il quadro competitivo analizzato dalla delibera 13/01/CIR non e' sostanzialmente cambiato e pertanto  qualsiasi  modifica  all'attuale regime regolamentare ed in mancanza   di   un'approfondita  analisi  competitiva  sulle  singole direttrici  di  traffico  internazionale  appare non giustificata. In particolare, gli operatori segnalano la non corretta attuazione degli attuali  obblighi  regolamentari  in capo a Telecom Italia, la quale, tramite  societa' controllate (ad es. Telecom Italia Sparkle) sarebbe presente  sul  mercato  della terminazione internazionale con offerte piu'  basse  di  quelle  soggette  a  controllo  dell'Autorita'.  Gli operatori segnalano inoltre che altre societa' controllate di Telecom Italia  sono  presenti  sul  mercato  retail con offerte a condizioni economiche  non  replicabili  ne'  a  partire  dai listini di Telecom Italia stessa, ne' da quelli di Telecom Italia Sparkle.
 3.3.7.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 157.  In  ragione della discordanza delle posizioni espresse dagli operatori   con   l'orientamento   del  documento  di  consultazione, l'Autorita'  ha  richiesto  con  la  lettera  del  28  dicembre  2005 ulteriori   informazioni   in  merito  al  servizio  di  terminazione internazionale.  Le richieste sono state finalizzate sia ad esaminare l'entita'  delle  barriere di ingresso al mercato, sia ad individuare le  eventuali  criticita'  competitive  sulle  direttrici di traffico internazionale  attualmente  sottoposte  a  regolamentazione  che non potrebbero  essere  risolte  attraverso  la  normativa a tutela della concorrenza.
 158.  Con  riferimento  all'entita'  delle  barriere all'acceso al servizio,  l'Autorita'  ha richiesto informazioni per l'anno 2005 sul numero  di  centrali  di  transito intenzionale raggiunte da ciascuna rete,  sulla  proprieta'  di tali centrali e dei flussi impiegati per raggiungerle.
 Hanno  risposto  in  modo  pertinente  alle  domande sul numero di centrali   internazionali   interconnesse  e  sul  numero  di  flussi impiegati  gli  operatori  Albacom,  Eutelia,  H3G,  Telecom  Italia, Telecom  Italia  Sparkle,  Tiscali,  Vodafone  e  Wind. Dall'analisi, seppure  parziale.  appare  che  il numero di centrali internazionali direttamente  interconnesse alle reti degli operatori alternativi con il ricorso ad infrastrutture proprie sia relativamente alto e tale da far  ritenere  non  necessario  il mantenimento di vincoli di offerta sulle infrastrutture trasmissive ad oggi regolamentate.
 159.  Con  riferimento  all'offerta  di  servizi  di  terminazione internazionale, Telecom Italia, nella propria risposta, ha sottoposto all'Autorita' un proprio studio secondo cui una rilevante quota delle direttrici  internazionali ad oggi regolate sarebbe offerta da almeno 8-10 operatori di transito internazionale con PoP in Italia.
 160.   Con  riferimento  alla  presenza  di  eventuali  criticita' competitive  su  specifiche  direttrici  di  traffico, l'Autorita' ha richiesto    agli   operatori   i   seguenti   volumi   di   traffico internazionale:
 1.  traffico  originato  dalla  propria  rete  e  terminato verso l'estero  ricorrendo  ad  accordi  diretti  con  operatori stranieri, disaggregato per zone di destinazione;
 2.  traffico  originato  in Italia in transito sulla propria rete per terminazione verso l'estero tramite accordi diretti con operatori stranieri, disaggregato per zone;
 3.    traffico    di   terminazione   internazionale   acquistato all'ingrosso da altri operatori italiani.
 161.  I  dati  sono stati prodotti secondo l'articolazione nelle 7 zone  tariffarie  previste  dalle  condizioni  generali di offerta al dettaglio  di  Telecom  Italia2. Hanno risposto in modo conforme alle domande  dell'Autorita' gli operatori Albacom, Eutelia, Fastweb, H3G, Telecom  Italia  e Telecom Italia Sparkle, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind. Dalle evidenze fornite appare che Telecom Italia abbia trasferito   le   attivita'   di  vendita  e  gestione  del  traffico internazionale  alla controllata Telecom Italia Sparkle. Pertanto, la prima  non  deterrebbe  piu'  individualmente  quote significative di traffico wholesale in transito verso l'estero. ---------------------------------------
 ZONA  1  Andorra,  Austria,  Belgio,  Danimarca, Finlandia,
 Francia,    Germania,   Grecia,   Irlanda,   Liechtenstein,
 Lussemburgo,  Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo (incluse le
 Isole  Azzorre  e  Madeira),  Principato  di  Monaco, Regno
 Unito,  Slovenia,  Spagna, Svezia, Svizzera, Canada e Stati
 Uniti d'America (tutti gli Stati);
 ZONA 2 Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
 Cipro,  Ungheria,  Islanda,  Gibilterra,  Libia, Macedonia,
 Malta,  Polonia,  Romania,  Repubblica  Slovacca,  Serbia e
 Montenegro, Isole FarOer, Tunisia;
 ZONA  3  Algeria, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania,
 Moldavia, Marocco, Russia, Turchia, Ucraina;
 ZONA   4   Australia,  Cina,  Hong  Kong,  Israele,  India,
 Indonesia,   Giappone,   Corea   del  Sud,  Nuova  Zelanda,
 Palestina,   Filippine,   Taiwan,   Timor   Est,   Malesia,
 Singapore, Thailandia;
 ZONA 5 Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Egitto, Messico,
 Peru',  Sud  Africa, Venezuela. Bolivia, Ecuador, Paraguay,
 Porto Rico, Arabia Saudita;
 ZONA 6 Bahamas, Barbados, Bhutan, Comore, Eritrea, Etiopia,
 Laos,  Micronesia,  Montserrat,  Repubblica  Centrafricana,
 Siria, Sudan, Tutti i paesi non inclusi nelle altre zone;
 ZONA  7  Cayman,  Kiribati,  Nuova  Caledonia,  Papua Nuova
 Guinea,  Samoa,  Ascension,  Anguilla,  Cook, Diego Garcia,
 Dominica,  Figi,  Guam, Guinea Bissau, Haiti, Isole Vergini
 Britanniche,   Kampuchea  (Cambogia),  Marianne,  Marshall,
 Mongolia,  Myanmar (Birmania), Nauru, Nepal, Niue, Norfolk,
 Papua  Nuova Guinea, Polinesia Francese, Saint Lucia, Saint
 Vincent  e  Grenadine, Salomone, Samoa Americane, Sao Tomee
 Principe,   Suriname,   Tokelau,  Tonga,  Turks  E  Caicos,
 Tuvalu,Wallis  e  Futuna, Repubblica Democratica del Congo,
 Vanuatu.
 162.  Al riguardo si rileva che i risultati delle analisi condotte sui  dati  forniti  dagli  operatori  rispondenti alla consultazione, riferiti  all'anno 2005, hanno evidenziato che Telecom Italia Sparkle detiene  oltre  1'80%  del  mercato in minuti venduti all'ingrosso in transito  per le zone da 1 a 6 (articolazione delle tariffe retail di Telecom  Italia)  ed  oltre  il  55%  del  mercato  in minuti venduti all'ingrosso in transito per la zona 7.
 163.  A  causa  dell'incompletezza delle risposte raccolte, non e' tuttavia  possibile  attribuire  alle  quote  calcolate  per  singolo operatore la valenza di effettive quote di mercato, che d'altra parte dovrebbero essere calcolate su singola direttrice. D'altro canto, una volta  rilevato  che il livello delle barriere di accesso al servizio di  terminazione  internazionale  e' relativamente basso e che esiste una  pluralita' di attori che puo' fornire il servizio per la maggior parte  delle direzioni internazionali, non apparirebbe necessario, in linea  generale, prevedere regolamentazione ex-ante per tale segmento di mercato.
 164.  Poiche'  tuttavia  l'analisi di mercato e' stata condotta su dati  aggregati per zone, e' comunque possibile che alcune specifiche direttrici   di   traffico   siano   caratterizzate   da  un  livello concorrenziale  piu'  basso  per problemi competitivi non risolvibili nel  medio-lungo  termine  (quali  ad es. accordi di esclusiva con il l'operatore  monopolista locale). Cio' e' del resto consistente anche con  quanto  appare dallo studio di Telecom Italia, dove si evidenzia comunque  una  piccola  quota  di direttrici di traffico per le quali esiste  un  numero di offerenti sul territorio italiano inferiore a 4 operatori  e  per  le  quali  solo  un'analisi  di maggiore dettaglio potrebbe  rivelare la necessita' di una regolazione ex-ante. Pertanto in  considerazione  della  necessita'  di  ulteriori  valutazioni  su specifiche  direttrici,  l'Autorita',  nel  confermare l'indirizzo di rimuovere  l'attuale  regolamentazione  in  capo  a  Telecom  Italia, ritiene necessario che si apra un'attivita' di analisi di mercato per la   terminazione   internazionale   volta   ad   indiv   iduare   se effettivamente  esistano  direttrici che per problemi specifici e non transitori  non superano i criteri previsti dalla Raccomandazione per l'individuazione di mercati rilevanti.
 3.4  Mercato  dei servizi all'ingrosso del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa
 3.4.1 Mercato del prodotto
 165.  Per  poter  giungere ad una corretta definizione del mercato del prodotto per i servizi di trasporto, ed in particolare, per poter valutare  se  si  tratti  di  un  mercato  singolo o se sia possibile individuare piu' segmenti in esso e' necessario considerare se:
 - i  servizi  di  sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori costituiscono un unico mercato;
 - i  servizi di inoltro ed i servizi di transito costituiscono un unico mercato;
 - i  servizi di trasporto devono essere segmentati sulla base del livello gerarchico della rete dell'operatore che li fornisce.
 3.4.2  Servizi  di  sola commutazione vs. servizi di trasporto tra autocommutatori
 166.  Nell'ambito  dei  servizi  di  trasporto  che possono essere offerti da un operatore infrastrutturato e' possibile individuare due tipologie:
 - servizi di sola commutazione;
 - servizi di trasporto tra autocommutatori.
 167.  Il  servizio  di sola commutazione consiste nel trasporto di una  chiamata  originata  e  terminata  su  reti differenti da quella dell'operatore  che offre il servizio e gli operatori di originazione e    terminazione   sono   connessi   al   medesimo   autocommutatore dell'operatore che fornisce il servizio.
 168.  Il  servizio  di sola commutazione svolge esclusivamente una funzione  di  interconnessione fra reti di operatori differenti e non include  l'uso  di  capacita'  trasmissiva all'interno della rete del fornitore del servizio. Tale servizio puo' essere offerto a qualunque livello gerarchico di rete senza sostanziali differenze funzionali.
 169.  I  servizi  di  trasporto tra autocommutatori consistono nel trasporto  di  una  chiamata  da  una  rete di originazione ad una di terminazione.  L'operatore  che  offre  il  servizio di trasporto tra autocommutatori  puo'  essere un operatore terzo rispetto a quello di originazione ed a quello di terminazione.
 170.  I  servizi  di  trasporto fra autocommutatori possono essere forniti  a  livelli  gerarchici  diversi,  con sostanziali differenze funzionali.  Tali  servizi  svolgono una funzione di interconnessione fra  reti  di  operatori  differenti,  includendo  l'uso di capacita' trasmissiva all'interno della rete del fornitore del servizio.
 171.  I servizi di sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori   comportano   prestazioni  differenti  e  richiedono strutture  produttive  diverse.  In relazione alle funzioni svolte, i servizi   di   sola   commutazione   e   quelli   di   trasporto  tra autocommutatori  si  rivolgono  ad  operatori  con  esigenze diverse, esigenze     che    dipendono    strettamente    dal    livello    di infrastrutturazione  e quindi dalla capillarita' della rete posseduta dagli  operatori  acquirenti  del  servizio.  La  prima  tipologia di servizi,   infatti,  si  rivolge  ad  operatori  che,  disponendo  di infrastrutture  capillarmente  diffuse,  almeno  nelle  aree  in  cui intendono    fornire    servizi    all'utenza   finale,   necessitano esclusivamente  di una funzione di interconnessione fra reti diverse. La seconda tipologia di servizi si rivolge, invece, ad operatori solo parzialmente   infrastrutturati   che,   oltre   alla   funzione   di interconnessione,  necessitano  anche  di  completare la propria rete ricorrendo ad infrastrutture di terzi.
 172.  Dal  lato  della domanda, appare evidente che gli acquirenti dei servizi di sola commutazione non avranno convenienza economica ad acquistare  servizi di trasporto tra autocommutatori in quanto questi ultimi  includono  prestazioni  che  essi  sono  in grado di svolgere autonomamente sulle proprie infrastrutture. Eancora piu' evidente che coloro  che  acquistano  servizi di trasporto tra autocommutatori non possono  tecnicamente  acquistare  servizi  di  sola  commutazione in quanto  questi  ultimi servizi non sono sufficienti a permettere loro di fornire servizi alla clientela finale.
 173.   Dal  lato  dell'offerta  appare  evidente  che  la  diversa dotazione  di  infrastrutture, necessarie alla produzione dei servizi in   esame,   esclude   la  possibilita'  di  rilevanti  fenomeni  di sostituzione.  Infatti, i costi ed i tempi necessari alla conversione del   processo  produttivo  dall'offerta  di  un  servizio  a  quella dell'altro  sono,  in  entrambi  i  casi, talmente elevati da rendere inefficace  la  minaccia  di  ingresso  nel  mercato  servito  da  un ipotetico  monopolista  nell'offerta  di  uno  dei  due  servizi.  Di conseguenza, il suddetto monopolista ipotetico, non vedrebbe limitata la  propria  capacita' di conseguire stabilmente profitti superiori a quelli  di  concorrenza,  anche in presenza di operatori attivi nella fornitura dell'altro servizio.
 174.  Le  considerazioni  appena  svolte  appaiono  sufficienti  a dimostrare   che   i  prezzi  dei  due  servizi  non  possono  essere interrelati  e  portano,  quindi,  a  definire mercati separati per i servizi di sola commutazione e di trasporto tra autocommutatori.
 Conclusioni
 175.  Si  conclude che i servizi di sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori costituiscono due mercati distinti.
 11.  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare due mercati  distinti  per i servizi di sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori ?
 3.4.2.1 Le osservazioni degli operatori
 176.  Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, H3G, Multilink,   Tele   2,   Teleunit,  Tiscali  Welcome  Italia  e  Wind condividono  l'orientamento  dell'Autorita',  ma  evidenziano come la struttura   della   rete  di  commutazione  di  Telecom  Italia,  pur continuando  a  presentare  agli  operatori interconnessi la medesima topologia  di interconnessione, sia in realta' ormai molto diversa da quella  considerata  ai  fini  regolamentari  per l'imposizione degli obblighi.  Telecom  Italia segnala infatti di aver concluso nel corso del 2004 l'operazione di migrazione tecnologica della propria rete di lunga  distanza  alla  tecnologia  IP.  La  nuova rete di transito e' costituita  da  12  coppie  di nodi MPLS a livello nazionale fra loro interconnessi  per  mezzo della rete di trasporto a lunga distanza in fibra  ottica.  Tali  nodi  in  tecnologia  a  banda larga (nodi BBN) sostituiscono  funzionalmente  i  66  SGT,  raggruppati  in  33  aree gateway,  su  cui  era  basata  la rete di transito tradizionale. Gli operatori  ritengono  richiedono  che,  gia' ai sensi d egli obblighi regolamentari   esistenti,   l'offerta   di  riferimento  preveda  la fornitura  dei  servizi  di  raccolta  terminazione  e  transito  con interconnessione  in  modalita'  IP  nativa  ai  12 nodi nazionali di Telecom Italia.
 177.  Telecom Italia ritiene che il mercato del transito nazionale delle  chiamata  telefoniche  sia  sufficientemente  concorrenziale e quindi non passibile di regolamentazione ex-ante. Pertanto, alla luce del fatto che i nuovi livelli di rete sono funzionali ai soli servizi di   transito   nazionale,   non   sussisterebbe   alcun  obbligo  di interconnessione  a tali nodi. Telecom Italia segnala inoltre di aver mantenuto  l'interconnessione  con  gli  altri  operatori alternativi presso  66  nodi  nazionali,  denominati  SGA  (Stadio  di  Gruppo di Aggregazione) corrispondenti ai precedenti SGT.
 3.4.2.2 Le conclusioni dell Autorita'
 178.  L'Autorita'  ha  richiesto  a  tutti  gli  operatori, con la lettera  del  28  dicembre  2005,  ulteriori  informazioni  in merito all'impiego di tecnologie VolP all'interno delle architetture di rete attualmente in campo ed ha preso atto della mutata architettura della rete  dell'operatore  Telecom  Italia.  Come risulta anche da recenti pubblicazioni  sul "Notiziario tecnico di Telecom Italia", la rete di Telecom  Italia,  denominata BackBone Nazionale (BBN), ha rimpiazzato la  rete  di transito a commutazione di circuito. Tale rete trasporta il  traffico telefonico interdistrettuale su Backbone IP OBP (Optical racket  Backbone), permettendo di cogliere significative sinergie nel trasporto  quali  la  riduzione  dei  costi  operativi e di capitale, l'abilitazione  dello  sviluppo  di  servizi  telefonici  IP (VoIP) e interconnessione  con  quelli  della  rete  telefonica  tradizionale. Secondo la stessa Telecom Italia, l'incremento di efficienza consegue alla  semplificazione  della  architettura  di  rete, precedentemente organizzata in 33 aree gat eway (66 nodi di transito SGT) che passano a  24  PoP  (Point  of  Presence) in 23 sedi costituendo 12 bacini di raccolta  ed  alla  gestione integrata di voce e dati. La rete BBN e' direttamente   interconnessa   a   tutti   gli   SGU.   Il   traffico interdistrettuale  fra  gli  SGU  appartenenti al generico bacino BBN viene   commutato   a   circuito   nel   PoP   BBN,   mentre   quello interdistrettuale fra i bacini viene pacchettizzato dai Media Gateway del PoP BBN e trasportato su backbone IP.
 179.   L'utilizzo  della  tecnologia  IP  all'interno  della  rete dell'operatore  non  puo'  essere assimilata al caso dell'utilizzo di tale tecnologia all'interno delle reti private. La nuova architettura ha  avuto impatti sostanziali, sia sulla reale topologia di rete, sia sulle  funzionalita' nei servizi forniti alla clientela finale. Anche trascurando  le maggiori efficienze e le riduzioni di costo garantite dalla  tecnologie IP, la possibilita' di offrire, con un minor numero di  punti  di  interconnessione,  la  medesima copertura territoriale rappresenta un evidente vantaggio per gli operatori interconnessi.
 180. Risulta altresi' evidente che l'interconnessione in modalita' IP nativa rappresenta un ulteriore elemento di riduzione di costo per tutti gli operatori che gia' impiegano per la propria rete tecnologie a  commutazione di pacchetto. Per questi ultimi le chiamate originate in  VoIP  si  trovano  infatti  a  dover  subire  una  conversione in tecnologia   PSTN   per   poi   essere  ritrasformate  in  VoIP,  con inefficienze economiche e inutili degradazioni di qualita'.
 181.   La  conversione  delle  reti  di  trasporto  dell'operatore notificato  dunque  non puo' non avere un riflesso sulle modalita' di imposizione  di  misure  asimmetriche, ed in particolare non puo' non riflettersi in un aggiornamento dell'offerta di riferimento nel senso di   prevedere   modalita'   native   IP  di  fornitura  dei  servizi regolamentati.  D'altro canto, l'Autorita' ha gia' inteso disporre, a seguito della delibera 11/06/CIR, l'avvio di un apposito procedimento volto a definire modalita' di interconnessione e di interoperabilita' tra reti IP per i servizi VoIP che consentano un uso efficiente delle risorse  di  comunicazione  e  la  diversificazione delle offerte dei servizi   associati   al   VoIP.  Eevidente  che  ad  esito  di  tale procedimento,   le   nuove  modalita'  tecniche  di  interconnessione (interfacce  tecniche,  protocolli,  condizioni tecniche e operative) dovranno essere rese immediatamente disponibili anche dagli operatori con  significativo  potere di mercato per la fornitura dei servizi di interconnessione  su  cui  hanno  ricevuto ob blighi regolamentari di offerta.   L'Autorita'  ritiene  infatti  che,  in  applicazione  del principio di neutralita' tecnologica, laddove un servizio offerto con una  data tecnologia sia, dal punto di vista funzionale, sostituibile con  un  servizio  offerto con tecnologia tradizionale, vadano estesi gli obblighi regolamentari preesistenti.
 3.4.3 Servizi di inoltro vs. servizi di transito
 182.  I  servizi  di  trasporto  tra  autocommutatori  includono i servizi  di  transito  ed i servizi di inoltro. I servizi di transito consistono  nel trasporto di una chiamata da una rete di originazione ad  una  di terminazione, quando l'operatore che offre il servizio di transito e' un operatore terzo rispetto a quello di originazione ed a quello  di  terminazione. Nel caso in cui l'operatore che effettua il trasporto  di  una  chiamata  da  una  rete di originazione ad una di terminazione  coincide  con quello di originazione o di terminazione, la  prestazione  che  consiste  nel  trasporto fra autocommutatori si definisce servizio di inoltro.
 183.  Di  fronte  ad  un incremento non transitorio del prezzo dei servizi di inoltro da parte di un ipotetico monopolista, un operatore acquirente  di  tali servizi, per il completamento delle chiamate dei propri  utenti  finali,  potrebbe  decidere di ricorrere a servizi di transito  offerti  da  un  operatore  terzo.  Se,  da  una  parte, e' possibile  che  il  prezzo  di  tale soluzione alternativa rifletta i costi   aggiuntivi  connessi  all'esigenza  di  acquistare  ulteriori servizi  (quali,  ad  esempio,  porte  di interconnessione e flussi o raccordi trasmissivi), derivanti dalla necessita' di interconnessione con  un operatore terzo, dall'altra, e' altresi' vero che tali costi, in  presenza di elevati volumi di traffico, possono risultare di poco superiori  ai  costi  per  la  giunzione  e  la  segnalazione tra gli autocommutatori  nei servizi di inoltro. Di conseguenza, i servizi di transito  esercitano un vincolo concorrenziale sui prezzi dei servizi di inoltro.
 184. A maggior ragione, se un ipotetico monopolista dei servizi di transito decidesse di incrementarne i prezzi, un operatore acquirente di  tali  servizi  potrebbe  decidere di sostituirli con i servizi di inoltro  forniti  dall'operatore  di  raccolta  o  dall'operatore  di terminazione.    Un'ulteriore    possibilita'   sarebbe   quella   di interconnettersi  con  proprie  infrastrutture  agli  autocommutatori delle  reti di originazione o terminazione, ma tale soluzione sarebbe economicamente  percorribile  solo  in  presenza di elevati volumi di traffico. Infatti, l'investimento in infrastrutture dedicate proprie, richiedendo   elevati   investimenti  iniziali,  necessita  quote  di traffico  elevate  e  stabili  per periodi sufficientemente lunghi da permettere il rientro dei costi.
 185.  Si  consideri  il  caso  di  un  operatore interconnesso con infrastrutture  proprie ad un autocommutatore locale dove acquista il servizio  di  originazione;  questo  operatore  potrebbe  fornire  un servizio  di  transito  verso  qualunque operatore con il quale fosse interconnesso. Come gia' notato in precedenza il servizio di transito potrebbe  comportare dei costi aggiuntivi in termini di porte, flussi o  raccordi  di  interconnessione,  rispetto  a quelli di inoltro, ma anche  in  questo  caso tali costi possono assumere rilievo limitato, soprattutto  in  presenza di elevati volumi di traffico. In aggiunta, e'  evidente che un operatore in grado di fornire servizi di transito sia  anche in grado di fornire servizi di inoltro per le chiamate che originano o terminano sulla propria rete.
 186. Pertanto un monopolista ipotetico nei servizi di transito non potrebbe innalzare i prezzi al disopra del livello competitivo per le pressioni  concorrenziali  esercitate  dagli  operatori  in  grado di produrre   servizi  di  inoltro.  Allo  stesso  modo  un  monopolista ipotetico  nei  servizi  di inoltro sarebbe limitato nella fissazione dei  prezzi  dalla  presenza di operatori in grado di fornire inoltro sulla propria rete in aggiunta al transito.
 Conclusioni
 187.  Sulla  base  dell'analisi  di sostituibilita' dal lato della domanda  e'  possibile concludere che i servizi di transito e inoltro costituiscono  un  unico  mercato.  Tale  risultato  viene confermato dall'analisi della sostituibilita' dal lato dell'offerta.
 12.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' per cui i servizi di  inoltro  ed i servizi di transito costituiscono un unico segmento di mercato?
 3.4.3.1 Le osservazioni degli operatori
 188.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia; Fastweb, Multilink,   Tele   2,   Teleunit,  Tiscali  Welcome  Italia  e  Wind condividono  l'orientamento  espresso dell'Autorita' evidenziando che l'attuale  analisi,  separando  i servizi di raccolta/terminazione da quelli  di  inoltro/transito,  riduce  gli  effetti  leva  tra  i due mercati.  Telecom Italia invece ritiene che i servizi di inoltro ed i servizi  di  transito  non costituiscono un unico segmento di mercato poiche'  dal  lato  dell'offerta  un fornitore di servizi di transito puo'  non  essere  in  grado  di fornire servizi di inoltro. Secondo, Telecom  Italia,  questa  unificazione  potrebbe  mascherare le reali dinamiche  competitive,  in  quanto sui servizi di transito nazionale sono  presenti  fornitori  alternativi (sia di rete fissa, es. Wind e Albacom,  che mobile). La presenza di altri operatori sul mercato del transito  mostrerebbe, secondo Telecom Italia, come i tre criteri per giustificare  l'imposizione di obblighi ex-ante non siamo soddisfatti in quanto non vi sarebbero ostacoli n on transitori all'accesso ed e' possibile sviluppare condizioni di concorrenza effettiva.
 3.4.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 189. L'Autorita' rileva che la separazione tra servizi di transito e  servizi  di  raccolta/terminazione  al  livello gerarchico di rete individuato  non  puo'  avvenire se non analizzando separatamente gli elementi  del  servizio  di  transito  attualmente forniti assieme ai servizi   di   raccolta  e  terminazione  propriamente  identificati. L'Autorita' ritiene pertanto di confermare l'orientamento espresso in consultazione.
 3.4.4  I  servizi di trasporto devono essere segmentati sulla base del livello gerarchico della rete dell'operatore che li fornisce?
 190.  Le  conclusioni raggiunte nei paragrafi precedenti, circa la necessita'  di  segmentare  il  mercato  del  trasporto,  sono  state raggiunte  sulla  base di criteri funzionali. D'altro canto, e' anche necessario  verificare che la possibilita' di articolare diversamente i  servizi offerti, in funzione della differente architettura di rete degli  operatori, fornisca un ulteriore criterio per la segmentazione del  mercato  del  trasporto. Infatti, i servizi di trasporto possono essere forniti a diversi livelli della gerarchia di rete, cui possono corrispondere  diversi profili funzionali e di domanda (in termini di disponibilita' a pagare, in termini di incentivi ad auto-produrre, in termini  di accesso al servizio, etc.). Tuttavia, per quanto riguarda i servizi di sola commutazione, il livello gerarchico presso il quale vengono forniti non costituisce un elemento di differenziazione delle prestazioni  offerte.  Di conseguenza l'analisi seguente si riferira' esclusivamente  ai  servizi di trasporto fra autocommutatori, ossia a quel  s  egmento  del  mercato del trasporto costituito da servizi di inoltro e transito (nel seguito, I/T).
 191.  In  particolare, un operatore che dispone una rete che copre capillarmente  ed  omogeneamente il territorio nazionale puo' offrire servizi di I/T ai seguenti livelli gerarchici della propria rete:
 - nazionale;
 - regionale  (area-gateway  nella terminologia di rete di Telecom Italia, terminologia a cui si fara' riferimento nel seguito);
 - locale  (distrettuale  nella  terminologia  di  rete di Telecom Italia, terminologia a cui si fara' riferimento nel seguito).
 192.  I  servizi  di  I/T nazionale offerti da Telecom Italia sono utilizzati  dagli operatori per l'instradamento ed il trasporto delle chiamate  destinate  verso  aree-gateway  differenti da quella in cui risiede  il chiamante. L'offerta di servizi I/T nazionali richiede la disponibilita'  di  un'infrastruttura  di  livello  nazionale, ossia, avendo come riferimento la topologia della rete di Telecom Italia, di un'infrastruttura     che     permetta    l'interconnessione    degli autocommutatori  nazionali  (SGT)  delle  diverse aree-gateway in cui risulta  suddiviso  il territorio nazionale. I servizi I/T nazionali, quindi,  sono  acquistati  da  operatori  che  non  sono in grado, su infrastrutture  proprie  o  di terzi, di replicare la rete di Telecom Italia al livello gerarchico nazionale.
 193.  I servizi di I/T area-gateway offerti da Telecom Italia sono utilizzati  dagli operatori per l'instradamento ed il trasporto delle chiamate  destinate verso numerazioni del medesimo distretto, qualora gli   utenti   chiamante   e   chiamato   siano   attestati   su  due autocommutatori  locali (SGU) differenti (nel seguito, tale tipologia di  chiamata  sara'  definita  "intradistrettuale"  per  distinguerla all'interno   della   categoria  della  chiamate  locali  cui,  nella terminologia  dell'offerte  di  riferimento  di Telecom Italia, viene equiparata),  verso  numerazioni di altri distretti appartenenti alla medesima  area-gateway in cui risiede il chiamante, verso numerazioni mobili   e   verso  numerazioni  estere.  L'offerta  di  servizi  I/T area-gateway  richiede  la  disponibilita'  di  un'infrastruttura  di livello  area-gateway,  ossia,  avendo  come riferimento la topologia della  rete  di Telecom Italia, di un'infrastruttura che permetta, in ciascuna    areagateway,    1'interconnessione   dell'autocommutatore nazionale    (SGT)   con   ciascun   autocommutatore   locale   (SGU) dell'area-gateway  in  questione. I servizi I/T area-gateway, quindi, sono acquistati da operatori che non sono in grado, su infrastrutture dedicate proprie o in affitto, di replicare la rete di Telecom Italia al livello gerarchico area-gateway.
 194.  I servizi di I/T distrettuale offerti da Telecom Italia sono utilizzati  dagli operatori per l'instradamento ed il trasporto delle chiamate  destinate  verso  numerazioni  del  medesimo  distretto  di originazione  qualora gli utenti chiamante e chiamato siano attestati su  due  autocommutatori  locali differenti. L'offerta di servizi I/T distrettuale  richiede  la  disponibilita'  di  un'infrastruttura  di livello  distrettuale,  ossia,  avendo  come riferimento la topologia della  rete  di Telecom Italia, di un'infrastruttura che permetta, in ciascun  distretto,  l'interconnessione  degli autocommutatori locali (SGU)  presenti  nell'area  in questione. I servizi I/T distrettuale, quindi,  sono  acquistati  da  operatori  che  non  sono in grado, su infrastrutture  dedicate  proprie o in fitto, di replicare la rete di Telecom Italia al livello gerarchico distrettuale.
 195.  Nella  topologia  della  rete  di  Telecom Italia esiste una sovrapposizione  parziale  fra  i  livelli  gerarchici area-gateway e distrettuale.   Infatti,  in  alcuni  casi  la  localizzazione  degli autocommutatori   nazionali   (SGT)   coincide   con   quella  di  un autocommutatore  locale  (SGU).  In  tali  casi,  un  operatore  puo' utilizzare   sia  i  servizi  I/T  area-gateway  sia  i  servizi  I/T distrettuale  per  l'instradamento  ed  il  trasporto  delle chiamate destinate verso numerazioni del medesimo distretto qualora gli utenti chiamante  e  chiamato  siano attestati su due autocommutatori locali differenti, ma comunque appartenenti al medesimo distretto.
 196.   Gli   operatori  alternativi  in  grado  di  replicare,  su infrastruttura  dedicata  propria  o  in  affitto, la rete di Telecom Italia  al  livello gerarchico nazionale, area-gateway o distrettuale non  necessitano,  rispettivamente,  di  acquistare  servizi  di  I/T nazionale,   di  I/T  area-gateway  o  di  I/T  distrettuale  e  sono potenzialmente   in  grado  di  offrire  servizi  analoghi  ad  altri operatori.
 197.  In  considerazione  della  stretta  relazione  esistente fra contenuto  della prestazione e livello gerarchico della rete a cui il servizio di I/T viene offerto, si ritiene opportuno verificare se:
 - i  servizi  di  I/T  nazionale ed i servizi di I/T area-gateway costituiscono un unico mercato;
 - i  servizi  di  I/T  nazionale ed i servizi di I/T distrettuale costituiscono un unico mercato;
 - i  servizi di I/T area-gateway ed i servizi di I/T distrettuale costituiscono un unico mercato.
 3.4.5 Servizi di I/T nazionale vs. servizi di I/T area gateway
 Sostituibilita' lato domanda
 198.  Si  consideri  un  ipotetico  monopolista  nei  servizi  I/T nazionale,  che  decidesse  di  aumentare per un periodo di tempo non transitorio   il   prezzo  dei  propri  servizi.  Gli  operatori  che acquistano   i  servizi  del  monopolista  ipotetico  non  potrebbero sostituire  tali  servizi  con  quelli  di I/T area gateway. Infatti, questi  ultimi  non consentono di realizzare la tipologia di chiamate che  determina  l'acquisto  dei  servizi  del  monopolista ipotetico. L'unica  alternativa  per gli operatori che acquistano servizi di I/T nazionale  sarebbe  quella  di realizzare in proprio, o noleggiare da terzi,  un'infrastruttura dedicata di livello nazionale. I costi ed i tempi  associati a quest'ultima alternativa inducono a concludere che un  monopolista  ipotetico  nei  servizi  di  I/T  nazionale potrebbe aumentare  i  prezzi  dei  propri  servizi,  senza generare rilevanti fenomeni  di  migrazione  della  domanda  verso  altri  servizi e, di conseguenza,  conseguire stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.
 199.  Analoghe  considerazioni si applicano, a maggior ragione, al caso  di un monopolista ipotetico nei servizi I/T area-gateway. Anche in  tal  caso, infatti, l'unica possibilita' di sostituzione consiste nell'autoproduzione  dei  servizi  in  esame.  Inoltre,  la  maggiore capillarita'  di  una  rete  al  livello gerarchico area-gateway e la versatilita'  di tali servizi nel processo produttivo di un operatore di telefonia fissa (i servizi I/T area-gateway costituiscono un input per un'ampia gamma di servizi all'utente finale), rendono ancora piu' limitate  le  effettive  possibilita'  di  scelta degli operatori che necessitano  di  acquistare  i  servizi del monopolista ipotetico. Di conseguenza,  anche  per i servizi I/T area-gateway si puo' affermare che  un  monopolista  ipotetico  potrebbe,  attraverso  un  opportuno aumento  dei  prezzi,  conseguire  stabilmente  profitti superiori al livello di concorrenza.
 200. Le considerazioni appena svolte portano a concludere che, dal lato  della  domanda,  i  servizi  I/T  nazionale  e I/T area-gateway costituiscono mercati diversi.
 Sostituibilita' lato offerta
 201.  Si  ipotizzi  la presenza di un monopolista nell'offerta dei servizi  I/T nazionale che voglia aumentare durevolmente i prezzi dei propri   servizi.   Gli  operatori  che  forniscono  servizi  di  I/T area-gateway  non  potrebbero, in tempi brevi e senza rilevanti costi d'ingresso,  fornire  anche servizi di I/T nazionale. Infatti, le due tipologie di servizio richiedono infrastrutture differenti e, quindi, un  operatore  in possesso di un'infrastruttura al livello gerarchico areagateway  dovrebbe,  per  poter  offrire  servizi  I/T  nazionale, programmare  e  finanziare  gli investimenti necessari ad ampliare la propria  rete.  Non  si  ritiene,  in considerazione di tempi e costi necessari all'adeguamento del processo produttivo, che la presenza di operatori in grado di offrire servizi I/T area-gateway possa limitare la capacita' di un monopolista ipotetico nei servizi I/T nazionali di aumentare  i  prezzi  dei  propri  servizi,  al  fine  di  conseguire stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.
 202.  Le  medesime considerazioni consentono, mutatis mutandis, di affermare che la presenza di operatori in grado di offrire servizi di I/T  nazionale  non costituisce un vincolo efficace alle politiche di prezzo  di  un monopolista ipotetico nei servizi di I/T area-gateway. Quest'ultimo,  infatti,  potrebbe aumentare durevolmente i prezzi dei propri  servizi  senza dover fronteggiare l'ingresso dei fornitori di servizi I/T nazionale nel proprio mercato e, di conseguenza, ottenere stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.
 203.  Le argomentazioni riferite inducono a ritenere che, dal lato dell'offerta,  i  servizi I/T nazionale ed i servizi I/T area-gateway costituiscono due mercati distinti.
 Conclusioni
 204.  L'analisi  di  sostituibilita', tanto dal lato della domanda quanto  dal  lato dell'offerta, dimostra che i prezzi dei servizi I/T nazionale  e  quelli dei servizi I/T area-gateway sono reciprocamente indipendenti  e,  quindi,  i  due  servizi in esame costituiscono due mercati separati.
 13.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' per cui i servizi I/T  nazionale  ed  i  servizi  I/T  area-gateway  costituiscono  due distinti di mercati?
 3.4.5.1 Le osservazioni degli operatori
 205.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind  condividono le posizioni dell'Autorita', sebbene Telecom Italia abbia  ribadito  non  considerare  inoltro  e  transito  nello stesso mercato.
 3.4.5.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 206. L'Autorita' rileva che le componenti di trasporto soggiacenti ai  servizi  di  inoltro  sono  le medesime che vengono impiegate nei mercati  del transito e ritiene pertanto di confermare l'orientamento espresso in consultazione.
 3.4.6 Servizi di UT nazionale vs. servizi di I/T distrettuale
 207.  Per  valutare  se  i  servizi I/T nazionale ed i servizi I/T distrettuale  costituiscano  un unico mercato, bisogna verificare che la presenza di fenomeni di sostituzione, dal lato della domanda o dal lato  dell'offerta,  determina  un  legame  di  interdipendenza fra i prezzi  dei  suddetti  servizi, interdipendenza che impedirebbe ad un ipotetico  monopolista di conseguire stabilmente, nell'offerta di uno dei due servizi, profitti superiori al livello di concorrenza.
 208. Argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nel confronto fra servizi  I/T nazionale e I/T area-gateway dimostrano l'assenza, tanto dal  lato  della domanda quanto dal lato dell'offerta, di fenomeni di sostituzione  fra servizi I/T nazionali e servizi I/T distrettuali. I servizi  di  I/T nazionale ed i servizi di I/T distrettuale, infatti, svolgono funzioni diverse nel processo produttivo degli operatori che li  acquistano  e  la  loro  offerta  richiede  la  disponibilita' di infrastrutture differenti.
 209.  L'assenza  di  fenomeni  di sostituzione, sia dal lato della domanda  sia  da  quello  dell'offerta, dimostra l'indipendenza fra i prezzi  dei servizi I/T nazionale e I/T distrettuale. Di conseguenza, sia  per  i servizi I/T nazionale sia per i servizi I/T distrettuale, non  si  intravedono vincoli efficaci alle politiche di prezzo che un monopolista ipotetico perseguirebbe al fine di accrescere stabilmente i propri profitti ad un livello superiore a quello di concorrenza.
 Conclusioni
 210.  Le  considerazioni  effettuate  inducono  a  ritenere  che i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T distrettuale costituiscono due mercati distinti.
 14.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' per cui i servizi I/T  nazionale e i servizi I/T distrettuale costituiscono due mercati distinti?
 3.4.6.1 Le osservazioni degli operatori
 211.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind  condividono le posizioni dell'Autorita', sebbene Telecom Italia abbia  ribadito  non  considerare  inoltro  e  transito  nello stesso mercato.
 3.4.6.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 212. L'Autorita' rileva che le componenti di trasporto soggiacenti ai  servizi  di  inoltro  sono  le medesime che vengono impiegate nei mercati  del transito e ritiene pertanto di confermare l'orientamento espresso in consultazione.
 3.4.7 Servizi I/T area-gateway vs. servizi di I/T distrettuale
 213. Come gia' osservato nel precedente capitolo, la maggior parte degli  operatori  alternativi  e'  interconnessa alla rete di Telecom Italia a livello di autocommutatore nazionale (SGT) e quindi acquista servizi  di  interconnessione a tale livello. La domanda wholesale di servizi  di I/T area-gateway e' una domanda generata da operatori che forniscono  ai  propri  utenti  finali  la possibilita' di effettuare chiamate   intradistrettuali,  interdistrettuali,  verso  numerazioni estere e verso mobili. I servizi di I/T distrettuale costituiscono un input  per  la fornitura delle sole chiamate intradistrettuali e sono accessibili   ai   soli   operatori   interconnessi   al  livello  di autocommutatore    locale.    Dal    momento   che   presso   ciascun autocommutatore  nazionale  e'  co-locato  anche  un  autocommutatore locale,   gli   operatori   che   sono  interconnessi  a  livello  di autocommutatore  nazionale  possono  anche accedere ai servizi di I/T distrettuale nell'ambito del distretto cui fa parte 1'autocommutatore nazionale.
 214.  Consideriamo il caso di un ipotetico monopolista nei servizi di  I/T  area-gateway  che  decidesse  di aumentare per un periodo di tempo  non  transitorio  il  prezzo dei propri servizi. In risposta a tale  aumento  di  prezzo  gli operatori alternativi interconnessi al livello  di  SGT  potrebbero  sostituire  i  servizi  del monopolista ipotetico  con  servizi  I/T distrettuale per i soli distretti in cui risiede  un autocommutatore nazionale (31 su poco oltre 230) e per le sole  chiamate  intradistrettuali.  Per  i restanti distretti e per i servizi acquistati per fornire tipologie di chiamate differenti dalle intradistrettuali,   non   esiste   possibilita'   di   sostituzione. Logicamente, gli operatori interconnessi al livello di SGU dispongono anche  di  collegamenti di interconnessione verso gli autocommutatori di  livello  superiore.  Pertanto  e'  molto  probabile che producano internamente  servizi  di  I/T  area-gateway  e  quindi  non generino domanda  di  tali servizi e, in definitiva, non influenzino le scelte di prezzo del monopolista ipotetico .
 Tabella  2. Ripartizione del traffico telefonico per direttrice di chiamata - anno 2003 Traffico locale                                        |
 - di cui fra utenti attestati al medesimo SGU         |        23,3%
 - di cui fra utenti attestati a SGU differenti        |        22,4% Traffico interdistrettuale                             |        35,9% Traffico fisso-mobile                                  |        15,4% Traffico internazionale                                |         3,0%
 Fonte: Elaborazioni AGCOM su Relazione Annuale AGCOM 2004
 215.  Sulla  base  della  ripartizione tra differenti tipologie di chiamata  del  traffico  retail  si evince che il traffico fra utenti attestati  a due SGU differenti nel medesimo distretto rappresenta il 22,4%  del totale. Si stima che poco piu' della meta' di quest'ultimo sia  originato  nei  distretti  in  cui  risiede  un  autocommutatore nazionale.   Di   conseguenza,  il  traffico  per  cui  e'  possibile sostituire  i  servizi  di  I/T  distrettuale  con  i  servizi di I/T area-gateway  rappresenta  circa il 16% del totale e risulta, quindi, residuale  rispetto  al  traffico  per  cui non vi e' possibilita' di sostituzione.  Pertanto  un  monopolista ipotetico nei servizi di I/T area-gateway trovera' profittevole aumentare i propri prezzi, perche' per  la  maggior parte della propria domanda non vi sono possibilita' di sostituzione.
 216. Consideriamo adesso, il caso di un monopolista nei servizi di I/T distrettuale. Tali servizi possono essere acquistati da operatori alternativi  interconnessi  ad  almeno  un autocommutatore locale del distretto  in  cui si vogliono offrire servizi intradistrettuali agli utenti finali. In particolare, un operatore alternativo interconnesso ad  un  unico autocommutatore locale per ciascun distretto dovra', in ciascun  distretto,  acquistare servizi di I/T distrettuale per poter fornire  ai  propri  utenti chiamate intradistrettuali. Naturalmente, gli  operatori  che  sono  in  grado  di interconnettersi a tutti gli autocommutatori  locali  con  la  propria  rete  non  avranno  alcuna necessita' di acquistare servizi di I/T distrettuale.
 217. Nel caso in cui il monopolista di servizi di I/T distrettuale decida  di  aumentare  i  prezzi  dei  servizi  per  un  periodo  non transitorio,  la  sostituzione  di  tali  servizi  con  quelli di I/T area-gateway  e' possibile nei distretti di dimensioni ridotte e tali da ricadere integralmente all'interno di una sola area gateway, ma e' assente  nei  casi  in  cui  il  distretto  comprenda due o piu' aree gateway  (come  avviene  ad  es.  nei casi di Roma, Milano e Torino). Vista  la rilevanza dei distretti in esame in rapporto alle quantita' di  traffico  generate,  si  ritiene che un ipotetico monopolista dei servizi  di I/T distrettuale possa aumentare i prezzi di tali servizi per  un  periodo  non transitorio senza, per questo, incorrere in una riduzione  dei  profitti  derivante dalla diminuzione delle quantita' vendute  per  l'effetto di sostituzione esercitato dai servizi di I/T area-gateway.
 218. Pertanto, dal punto di vista della domanda, si ritiene che il mercato  dei servizi di I/T area-gateway sia distinto dal mercato dei servizi di I/T distrettuale.
 Sostituibilita' lato offerta
 219.  Si  ipotizzi  la presenza di un monopolista nell'offerta dei servizi  I/T  area-gateway che voglia aumentare durevolmente i prezzi dei  propri  servizi.  Gli  operatori  che  fomiscono  servizi di I/T distrettuale  non  potrebbero, in tempi brevi e senza rilevanti costi d'ingresso,  fornire  anche  servizi di I/T area-gateway. Infatti, le due  tipologie  di  servizio  richiedono infrastrutture differenti e, quindi,  un  operatore  in  possesso  di un'infrastruttura al livello gerarchico  distrettuale  dovrebbe,  per  poter  offrire  servizi I/T area-gateway,  programmare e finanziare gli investimenti necessari ad ampliare  la  propria  rete  in  tutti i casi in cui un distretto non copre  una intera area gateway. Non si ritiene, in considerazione dei tempi  e costi necessari all'adeguamento del processo produttivo, che la presenza di operatori in grado di offrire servizi I/T distrettuale possa  in  qualche  modo  limitare  la  capacita'  di  un monopolista ipotetico  nei  servizi  I/T  area-gateway  di aumentare i prezzi dei propri servizi, al fine di cons eguire stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.
 220.  Le  medesime considerazioni consentono, mutatis mutandis, di affermare che la presenza di operatori in grado di offrire servizi di I/T  area-gateway  non costituisce un vincolo efficace alle politiche di   prezzo   di   un   monopolista  ipotetico  nei  servizi  di  I/T distrettuale.  Quest'ultimo, infatti, potrebbe aumentare durevolmente i  prezzi  dei propri servizi senza dover fronteggiare l'ingresso dei fornitori  di  servizi  I/T  area-gateway  nel  proprio mercato e, di conseguenza,  ottenere  stabilmente  profitti superiori al livello di concorrenza.
 221.  Le argomentazioni riferite inducono a ritenere che, dal lato dell'offerta,   i   servizi   I/T   area-gateway  ed  i  servizi  I/T distrettuale costituiscono due mercati distinti.
 Conclusioni
 222.  L'analisi  di  sostituibilita', tanto dal lato della domanda quanto  dal  lato dell'offerta, dimostra che i prezzi dei servizi I/T area-gateway   e   quelli   dei   servizi   I/T   distrettuale   sono reciprocamente  indipendenti  e,  quindi,  i  due  servizi  in  esame costituiscono due mercati separati.
 15.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' per cui i servizi I/T  area-gateway ed i servizi I/T distrettuale costituiscono mercati distinti?
 3.4.7.1 Le osservazioni degli operatori
 223.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind  condividono le posizioni dell'Autorita', sebbene Telecom Italia abbia  ribadito  non  considerare  inoltro  e  transito  nello stesso mercato.
 3.4.7.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 224. L'Autorita' rileva che le componenti di trasporto soggiacenti ai  servizi  di  inoltro  sono  le medesime che vengono impiegate nei mercati  del transito e ritiene pertanto di confermare l'orientamento espresso in consultazione.
 3.4.8 Mercato Geografico
 225.  L'opportunita'  di  segmentare un mercato in differenti aree geografiche  discende  dalla necessita' di tener conto dell'eventuale esistenza  di  differenti  contesti concorrenziali in zone differenti del territorio nazionale.
 226.   La   definizione  del  mercato  del  prodotto  ha  condotto all'identificazione dei seguenti mercati:
 - mercato dei servizi di sola commutazione;
 - mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale;
 - mercato dei servizi di inoltro e transito area-gateway;
 - mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale.
 227.  Si  ritiene  opportuno,  quindi,  verificare  se  i suddetti mercati   debbano  o  meno  essere  segmentati  secondo  un  criterio geografico.
 228.  Alla  luce dell'attuale sviluppo del contesto concorrenziale nei  suddetti  mercati  del  prodotto, non si riscontrano sostanziali differenze nella struttura della domanda e dell'offerta nelle diverse zone  del  territorio nazionale. Non si ritiene giustificato, quindi, applicare  criteri geografici per la segmentazione dei mercati di cui sopra.
 Conclusioni
 229.  Si  conclude  che  i mercati del prodotto non debbano essere segmentati geograficamente.
 16.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di non segmentare geograficamente i mercati del prodotto?
 3.4.8.1 Le osservazioni degli operatori
 230.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind condividono le posizioni dell'Autorita', sebbene Telecom Italia, nel  ribadire  di  non  considerare  inoltro  e transito nello stesso mercato, abbia evidenziato l'esistenza in alcuni ambiti metropolitani di  reti  di  operatori  alternativi  che consentono una competizione anche  nel  segmento  SGU-SGT. Telecom Italia ritiene che il transito nazionale  sia  mercato  completamente  competitivo in considerazione dell'elevato   numero   di   operatori   che  hanno  gia'  realizzato infrastrutture  di  backbone  tra i distretti in cui sono situati gli SGT.
 3.4.8.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 231.  L'Autorita'  non  rileva  che  la presenza di infrastrutture alternative  su  talune  direttrici  sia  di per se' indicativa della presenza  di una reale competizione e non ritiene che l'attuale grado di sviluppo delle reti alternative possa indicare la differenziazione geografica del livello competitivo.
 3.4.9  Relazione fra la definizione di mercato dell'Autorita' e la Raccomandazione delle Commissione
 232.  L'allegato  alla  Raccomandazione  definisce  al punto 10 il mercato  dei  servizi  di  "Transito  nella  rete telefonica pubblica fissa"  ed  aggiunge che "i servizi di transito sono definiti in modo coerente  con  i  limiti  fissati  per  i  mercati  di  raccolta e di terminazione   delle  chiamate  nella  rete  telefonica  pubblica  in postazione fissa."
 233.  L'Autorita' ha tenuto nel massimo conto le indicazioni della Raccomandazione  e delle linee guida e, sulla base di una valutazione puntuale  del  contesto competitivo nazionale e della topologia delle reti  dell'operatore  incumbent  e  degli  operatori  alternativi, ha ritenuto  opportuno  segmentare  il  mercato  dei servizi di transito cosi' come definito dalla raccomandazione nei seguenti mercati:
 - servizi di sola commutazione;
 - servizi di inoltro e transito distrettuale;
 - servizi di inoltro e transito area-gateway;
 - servizi di inoltro e transito nazionale.
 234. Sebbene il perimetro dei quattro mercati individuati coincida con  quello  indicato al punto 10 dell'allegato alla Raccomandazione, l'analisi    condotta    dall'Autorita'   si   e'   comunque   basata sull'applicazione  dei tre criteri indicati dalla raccomandazione che giustificano l'imposizione di obblighi ex ante, ovvero:
 - la presenza di ostacoli non transitori all'accesso;
 - la  presenza  o  meno di caratteristiche che inducano a pensare che  nel mercato si svilupperanno nel tempo condizioni di concorrenza effettiva;
 - l'efficacia  relativa  del  diritto  della  concorrenza e della regolamentazione ex-ante complementare.
 4. Valutazione del significativo potere di mercato
 235.  L'Autorita'  e'  tenuta ad accertare secondo quanto previsto agli  artt. 17 e seguenti del Codice l'eventuale esistenza di imprese che  dispongono  di significativo potere di mercato nei mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nelle reti pubbliche fisse cosi' come definiti al capitolo 2 del presente documento.
 236.  L'analisi  presentata  nei  successivi  paragrafi  segue  le indicazioni  contenute  nelle Linee Guida e nella Raccomandazione. In particolare,  vengono  presi in considerazione i seguenti criteri per la valutazione del significativo potere di mercato:
 - quote di mercato;
 - condizioni   dal   lato   dell'offerta  (costi  irrecuperabili, economie  di  scala,  economie  di  varieta', integrazione verticale, integrazione   orizzontale,   vantaggi  o  superiorita'  tecnologica, barriere   all'espansione,   vincoli   legislativi  e  regolamentari, controllo di infrastrutture essenziali, concorrenza potenziale);
 - condizioni  dal  lato  della  domanda (barriere al cambiamento, contropotere d'acquisto).
 4.1  Mercato  all'ingrosso  dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa
 237.    L'analisi    condotta    nel   capitolo   2   ha   portato all'identificazione  del  seguente  mercato  rilevante  ai fini della valutazione del significativo potere di mercato:
 - mercato  all'ingrosso  per  servizi  di raccolta delle chiamate nella  rete  telefonica  pubblica  in  postazione fissa, originate da linee  private  e  da postazioni telefoniche pubbliche. Il mercato in oggetto e' nazionale.
 238.  Dall'analisi  svolta  risulta, inoltre, opportuno definire i servizi di raccolta come limitati all'autocommutatore locale.
 239. Tra i servizi accessori al mercato in esame sono inclusi:
 - servizi di fatturazione conto terzi;
 - servizio di configurazione delle centrali,
 - servizi di configurazione dei prezzi delle numerazioni.
 240.  Tali  servizi, pur non rientrando esplicitamente nel mercato in oggetto, si ritengono indispensabili alla fornitura dei servizi di raccolta all'ingrosso.
 241.  Considerati  gli sviluppi possibili del quadro competitivo e del  contesto  tecnologico,  non  si  prevedono  cambiamenti  tali da invalidare  o  modificare  in  modo significativo la presente analisi nell'arco  di  un  periodo  temporale  che  include almeno i prossimi diciotto mesi.
 Struttura del mercato
 242.  In  Italia  i  servizi  telefonici  vengono  offerti  sia in modalita'  di  accesso  diretto  che  indiretto.  Nel caso di accesso diretto  l'operatore, per raggiungere l'utenza finale, puo' impiegare infrastrutture  proprietarie quali la rete in rame (Telecom Italia) o in  fibra  ottica  (Telecom  Italia, Fastweb, Wind, Albacom, ecc.) o, ancora, i servizi di accesso disaggregato (in rame o in fibra ottica) di  Telecom  Italia.  Nel  caso di accesso indiretto l'operatore deve interconnettersi  alla  rete  dell'operatore  di  accesso  impiegando servizi  quali  la  Carrier  Selection (CS) o la Carrier Preselection (CPS).
 243.  L'offerta  di  servizi  al  dettaglio a partire dall'accesso diretto  comporta  per  l'operatore  la predisposizione un un'offerta interna  di  raccolta all'ingrosso che viene utilizzata dalle proprie divisioni   retail   e,   potenzialmente,  potrebbe  essere  messa  a disposizione  di altri operatori. A tal riguardo, il VoIP rappresenta meramente  una  tecnologia alternativa di trasporto della voce il cui impiego non rileva ai fini della valutazione del mercato in oggetto e della  eventuale  definizione  di obblighi sulla fornitura di servizi all'ingrosso per gli altri operatori.
 244.  All'inizio  del  2004  gli  operatori  che offrivano accesso diretto  su  infrastruttura  fissa  proprietaria  (fibra  o  radio) o tramite  ULL  erano  un  numero  limitato.  Di  questi operatori solo Telecom  Italia  ha  definito un'offerta per la raccolta wholesale da parte  degli  altri  operatori. Tutti gli altri operatori con accessi sono  presenti  sul  mercato della raccolta solo in quanto forniscono servizi al dettaglio in logica di autofornitura.
 245.  Gli operatori con offerte sul mercato dell'accesso, e quindi implicitamente con servizi di raccolta, erano alla fine del 2003:
 - Telecom  Italia, che offre servizi sulla propria infrastruttura in  rame  ed  in  fibra  e  fornisce servizi di raccolta all'ingrosso secondo  le  modalita'  stabilite nell'offerta di interconnessione di riferimento in quanto operatore notificato nell'ambito del precedente quadro regolamentare;
 - Fastweb,  che  offre  servizi  di  accesso  utilizzando  sia la propria  infrastruttura  proprietaria  in fibra ottica che la rete in rame  di  Telecom Italia attraverso la modalita' dell'ULL (Unbundling Local   Loop).   Anche  se  in  corso  di  ampliamento  la  copertura territoriale e' stata inizialmente concentrata su sei principali aree metropolitane  (Milano,  Genova,  Bologna,  Torino, Roma, Napoli), ed attualmente  si  sta diffondendo, principalmente attraverso ULL in un gruppo  di  altre  citta' (Alessandria, Bari, Biella, Modena, Padova, Reggio Emilia, Venezia);
 - Wind,  che  offre servizi di accesso attraverso il ricorso alla modalita'  dell'ULL  e solo marginalmente attraverso accessi in altre tecnologie (fibra ottica o in ponte radio);
 - Albacom,  che  offre  servizi  di accesso attraverso il ricorso alla  modalita'  dell'ULL  e solo marginalmente attraverso accessi in fibra ottica;
 - Colt  che  offre servizi di accesso, attraverso il ricorso alla modalita'  dell'ULL  e  ad  accessi  in  fibra ottica, concentrandosi particolarmente nelle maggiori citta' italiane;
 - altri     operatori,     sia     operatori    nazionali    (es. Edisontel/Eutelia)   o  multilocali  e  joint  venture  tra  societa' multiservizi locali e operatori nazionali (es. Albacom AMPS, Acamtel, Satcom  e  Amtel),  che offrono servizi di accesso diretto attraverso 1'ULL e attraverso proprie reti di accesso in fibra ottica.
 246.  Il  mercato di riferimento era costituito nel 2002 in volume da  circa  170  miliardi  di  minuti  raccolti.  La maggior parte del mercato  (circa  120  miliardi  di minuti) e' utilizzato internamente dagli  operatori  di  accesso  in logica di autoproduzione, mentre il restante  (circa  50  miliardi  di minuti raccolti) e' rivenduto come servizio wholesale all'esterno.
 247.  Per  quanto  riguarda  i  servizi  di  telefonia pubblica al dettaglio,  Telecom  Italia e' l'operatore con il piu' elevato numero di  postazioni  pubbliche  (installate  come  componente del servizio universale),  mentre  un  numero  limitato  di  operatori alternativi risulta aver installato un numero ristretto (da alcune decine a poche centinaia)  di  postazioni  pubbliche  all'interno  di  siti pubblici particolarmente frequentati (aeroporti, stazioni, ecc.).
 248.  Una  sostanziale  diminuzione  e' riscontrabile per i volumi relativi  mercato  della raccolta da postazioni di telefonia pubblica che  risultano  passati da circa 3 miliardi di minuti nel 2000 a poco piu'  di  due miliardi nel 2003. Tale fenomeno e' interpretabile come un   passaggio   della   clientela   retail  ad  altri  strumenti  di comunicazione (in particolare la telefonia mobile).
 Articolazione dell'offerta
 249.  L'offerta  all'ingrosso  di  servizi  di  raccolta si riduce essenzialmente all'offerta di interconnessione di Telecom Italia. Gli altri  operatori  con accesso diretto non forniscono di fatto servizi di  raccolta  wholesale  ad  operatori  concorrenti  nei  mercati  al dettaglio,  anche  perche'  al  cliente  finale  non  viene  data  la possibilita'   di   utilizzare  meccanismi  di  carrier  selection  o preselection.  L'unica  eccezione  e' la raccolta di chiamate dove la titolarita'  del  prezzo  e'  dell'operatore ricevente (ad es. numeri verdi e altre numerazioni non geografiche).
 250.  In  generale  quindi,  gli  operatori che forniscono accessi alternativi sono principalmente fornitori del servizio di raccolta in modalita' di autoproduzione.
 251. Le offerte di raccolta di Telecom Italia comprendono talvolta la quota di inoltro (locale o a lunga distanza a seconda del punto di raccolta).
 252. Esistono, infine, tra i vari operatori alternativi accordi di code   hosting  che  consentono  a  un  operatore  di  utilizzare  le infrastrutture  di  interconnessione  di  un  altro operatore come se fossero proprie. Poiche' l'utilizzo di questo servizio avviene sempre a  valle  della  raccolta  a livello di centrale locale, tali servizi fanno parte del mercato del transito.
 Copertura geografica dei servizi
 253.  L'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  di Telecom Italia  e'  valida  su  tutto  il territorio nazionale e non esistono quindi  distinzioni  di  tipo  geografico.  La  capacita' degli altri operatori  di offrire servizi di accesso e' attualmente limitata alle principali  citta',  per  una copertura della popolazione pari al 25% nel 2003, rispetto al 13% dell'anno precedente.
 4.1.1 Quote di mercato
 254.   L'esame   delle  quote  di  mercato  rappresenta  un  primo importante  criterio  di  valutazione  del  significativo  potere  di mercato.
 255.   La  stima  delle  quote  di  mercato  e'  stata  effettuata inizialmente sui volumi in termini di minuti raccolti, per permettere un  confronto  omogeneo  tra  la raccolta interna e quella esterna. I dati  sono  stati  calcolati  a  partire  dal  traffico  di  raccolta wholesale   da  postazioni  fisse  fornito  ad  operatori  esterni  o all'interno  della  propria  rete (autofornitura) nel periodo 2000-1H 2003  (lst Half, prima meta). Le quote calcolate sono riportate nella tabella successiva.
 Tabella  3.  Servizio  di  raccolta  -  Quote di mercato in volume (2000-1H 2003) =====================================================================
 Minuti        |   2000    |   2001   |   2002   |   1H 2003 ===================================================================== Telecom Italia       |       100%|      100%|       99%|          98% Wind                 |         0%|        0%|       <1%|           1% Fastweb              |         0%|        0%|       <1%|           1% Altri                |         0%|        0%|        0%|           0%
 TOTALE             |       100%|      100%|      100%|         100%
 Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2004)
 256. Come evidenziato dalla tabella precedente la quota di Telecom Italia  e'  tuttora  molto  alta e presenta una riduzione di soli due punti  percentuali  nel  2003  rispetto  alla  situazione  del  2000, coerentemente  con  quanto  e'  rilevato  sul  mercato  al  dettaglio dell'accesso.
 257.  Per  fornire  ulteriori  elementi  di  analisi  e' possibile considerare  anche  il  solo  mercato  relativo  alla  rivendita  del servizio  di  raccolta,  escludendo  cioe' l'autofornitura. In questo caso,  considerando  la  presenza  (a meta' 2003) di una sola offerta wholesale sul mercato (cioe' l'offerta di Telecom Italia), gli stessi dati  utilizzati per il calcolo nella precedente tabella porterebbero ad una quota di Telecom Italia del 100% (per tutto il periodo).
 258.  Sono inoltre state calcolate le quote di mercato relative al solo  traffico gestito dagli operatori alternativi, ovvero escludendo dal calcolo la quota di traffico raccolta da Telecom Italia per conto delle  proprie  divisioni  retail.  I  risultati di tale analisi sono riportati nella tabella successiva.
 Tabella  4.  Servizio  di  raccolta  - Quote di mercato in volume, esclusa l'autofornitura di Telecom Italia (2000-1H 2003) =====================================================================
 Minuti        |   2000   |   2001   |   2002   |   1 H 2003 ===================================================================== Telecom Italia       |      100%|       99%|       97%|           92% Wind                 |        0%|        0%|        2%|            4% Fastweb              |        0%|        1%|        1%|            3% Altri                |        0%|        0%|        0%|           <1%
 Totale             |      100%|      100%|      100%|          100%
 Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2004)
 259.  La  tabella  evidenzia  che  anche considerando le sole reti degli  operatori  alternativi,  la raccolta generata direttamente dai detti  operatori  continua  ad  essere molto limitata al confronto di quella acquistata da Telecom Italia.
 260.  Le  quote  di mercato in valore non sono state calcolate, in quanto  la  maggior  parte  del  mercato  e'  costituito  da  servizi autoforniti  e non esistono offerte di raccolta wholesale da parte di fornitori  diversi  da  Telecom  Italia. Comunque, tenuto conto della possibilita' di valorizzare il traffico autofornito di Telecom Italia secondo l'offerta wholesale e considerando le quote in volume, non si ritiene che le quote in valore si discosterebbero da quelle in volume in maniera significativa.
 Analisi prospettica
 261.  Dal punto di vista prospettico occorre innanzitutto rilevare come  sull'orizzonte 2004-2005 non si prevedono rilevanti cambiamenti dal punto di vista delle dimensioni complessive del mercato.
 262.   Nei   prossimi  anni  e'  comunque  prevista  un'espansione dell'accesso  disaggregato  alla  rete in rame di Telecom Italia, con conseguente  passaggio  di  una  certa  quota  di  volumi di raccolta all'interno  delle  reti dei concorrenti di Telecom Italia. Tuttavia, considerato  che l'attuale sviluppo dell'ULL e' stato gia' effettuato sulle  zone  piu'  promettenti in termini di mercato e sulle aree che consentivano la maggiore efficienza, non si ritiene allo stato che il tasso  di  diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia possa aumentare significativamente rispetto a quanto riscontrato nel 2003.
 263.  L'attuale  ritmo  di nuove attivazioni mensili (intorno alle 40.000  unita)  non  consente  del  resto  di prevedere significativi cambiamenti nel contesto concorrenziale sull'orizzonte di valutazione (18 mesi).
 264.  Allo  stesso  modo  e'  improbabile che la disponibilita' di soluzioni  di accesso su tecnologie alternative (wireless locai loop, reti  in  fibra  ottica),  per quanto in evoluzione, contribuisca nel breve  periodo  a  modificare  le  quote  di  mercato  in  maniera da invalidare la presente analisi.
 265.  E'  quindi probabile che il trend di diminuzione delle quote di  mercato  di Telecom Italia registrato nel 2003 (di poco superiore al 1,5% del totale di mercato) rimanga sostanzialmente inalterato.
 Conclusione
 266.  In  conclusione,  la quota di mercato dell'operatore storico sul  mercato  della  raccolta  in  postazione  fissa  privata  rimane particolarmente  elevata. Nell'ultimo triennio tale quota e' scesa di poco piu' di due punti (quasi completamente nell'ultimo anno).
 267.  Conformemente  al  paragrafo  75  delle  Linee  Guida, vista l'esistenza  di una quota di mercato stabilmente superiore al 50%, si puo'  presumere che Telecom Italia detenga un significativo potere di mercato su entrambi i mercati considerati.
 4.1.2 Criteri aggiuntivi rispetto alla quota di mercato
 268.   In   merito   all'analisi  di  criteri  aggiuntivi  per  la valutazione della posizione di SMP, in considerazione del fatto che i servizi di raccolta, insieme a quelli di terminazione ed a quelli del transito,  consentono  di  offrire  qualunque  tipologia  di chiamata "end-to-end" e, quindi, di operare in tutti i segmenti del mercato al dettaglio,   si   rimanda   alle   valutazioni   specifiche  espresse nell'ambito dell'analisi ai punti 321-345.
 4.1.3 Conclusioni circa la dominanza individuale
 269.  Alla  luce  dell'analisi  svolta nei paragrafi precedenti si puo'    concludere    che    l'operatore   Telecom   Italia   detenga individualmente  una  posizione  di  significativo  potere di mercato sull'intero  territorio  nazionale  relativamente  al  mercato  della raccolta  all'ingrosso  delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.
 17.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di individuare Telecom  Italia  quale  operatore  che  detiene  individualmente  una posizione  di significativo potere di mercato nei servizi di raccolta all'ingrosso   delle  chiamate  nella  rete  telefonica  pubblica  in postazione fissa?
 4.1.3.1 Le osservazioni degli operatori
 270. Gli Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2,   Telecom   Italia,   Teleunit,  Tiscali  Welcome  Italia  e  Wind condividono  l'orientamento  dell'Autorita',  sebbene  Telecom Italia sottolinei di essere la principale fornitrice di servizi wholesale di raccolta  soltanto  a  causa degli obblighi regolamentanti vigenti. A parere  di  Telecom  Italia,  a  lungo  termine,  l'obbligo di CPS/CS dovrebbe  essere  esteso  a tutti gli operatori di accesso al fine di garantire   la   libera  scelta  all'utente  finale.  Telecom  Italia sottolinea  inoltre  la  necessita' di valutare in ottica prospettiva gli  effetti  della  concorrenza  potenziale  per l'accesso alla rete telefonica   connesso   alla   sviluppo   di  tecnologie  di  accesso alternative e dello sviluppo dell'ULL.
 4.1.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 271. L'Autorita' ha richiesto ai principali operatori sul mercato, con  la  lettera  del  28  dicembre  2005, ulteriori informazioni sul mercato   della  raccolta  al  fine  di  riesaminare  le  conclusioni raggiunte  alla luce di dati aggiornati. Sono stati raccolti sia dati di  traffico  nei  servizi al dettaglio (al fine di valutare le quote inclusive  dell'autoproduzione)  sia  dati  di  traffico  dei servizi ceduti all'ingrosso.
 272.  Con  riferimento  a  quest'ultima modalita' di calcolo delle quote,  si  rileva  che  l'unica  offerta  all'ingrosso  presente nel mercato  della  raccolta  per gli anni 2003, 2004 e 2005 e' quella di Telecom Italia, pertanto, anche includendo i minuti di traffico verso NNG  di  altro operatore originati dalle reti di tutti gli operatori, la quota di Telecom Italia e' del 100% per tali anni.
 273.   In  merito  invece  alla  modalita'  di  calcolo  inclusiva dell'autoproduzione  (calcolata  cioe' sulle chiamate retail al netto degli  acquisti  wholesale),  si riscontra che con l'incremento della quota  di  utenti  in  full  unbundling/shared  access,  le  quote di raccolta  di  Telecom  Italia  si  sono  progressivamente ridotte pur restando ampiamente al di sopra del 90%. =====================================================================
 Minuti         |     2003     |     2004     |     2005 ===================================================================== Telecom Italia          |           97%|           96%|           95% Wind                    |            2%|            2%|            3% Fastweb                 |           <l%|            1%|            2% Altri                   |            0%|           <1%|           <1%
 274.   Sulla   base  di  tali  evidenze,  l'Autorita'  ritiene  di confermare l'orientamento espresso di individuare Telecom Italia come operatore  con  significativo  potere  di  mercato  nel mercato della raccolta.
 4.2   Mercato  all'ingrosso  dei  servizi  di  terminazione  delle chiamate su singola rete fissa.
 275.  Come riportato al paragrafo 3.3, l'Autorita', in conformita' con  la  Raccomandazione,  ha  individuato  il mercato dei servizi di terminazione  su  singola  rete  fissa. Dalla definizione del mercato discende   immediatamente  che  ciascun  operatore,  essendo  l'unico soggetto  in  grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla  propria  rete,  detiene, a prescindere dalle modalita' e dalle grandezze  utilizzate  nel  computo,  una  quota pari al 100% di tale mercato.   Enecessario   pero'  aggiungere  che  la  valutazione  del significativo  potere di mercato, come esplicitamente riportato nelle Linee  Guida, deve essere effettuata anche alla luce di altri criteri in quanto, anche in presenza di una quota di mercato pari al 100%, un operatore potrebbe comunque vedere limitata la possibilita' di alzare il prezzo al di sopra del livello concorrenziale.
 276.   L'Autorita',   in   considerazione   delle  caratteristiche concorrenziali   del  mercato,  ritiene  che  uno  dei  criteri  piu' importanti  per  giungere  ad  una  precisa valutazione del potere di mercato  detenuto  da un operatore, nella terminazione delle chiamate sulla  propria  rete,  sia  il  contropotere d'acquisto. Difatti, nel fronteggiare  una  domanda  molto  concentrata,  anche un monopolista potrebbe trovare difficolta' nel momento in cui decidesse d'innalzare il prezzo dei propri servizi al di sopra del livello concorrenziale.
 277.  Vista  la  dimensione  relativa  delle  imprese  che offrono servizi  di  terminazione  delle  chiamate sulla propria rete, appare evidente  che  l'unica  relazione  contrattuale  in cui una delle due parti  potrebbe,  in  virtu'  del  proprio  potere di contrattazione, riuscire ad inibire il potere di monopolio dell'altra, risulta quella fra Telecom Italia e singoli operatori, fissi e mobili, differenti da Telecom Italia.
 278. Difatti, dal momento che allo stato gran parte dei servizi di terminazione  di  Telecom Italia sono destinati all'autoproduzione, e che  solo  il  32%  dei volumi di tali servizi proviene da operatori, fissi e mobili, diversi da Telecom Italia, e' evidente che nessuno di essi  e'  in grado di raggiungere una quota degli acquisti di servizi di   terminazione   offerti   da  Telecom  Italia  superiore  a  tale percentuale,   e  che  pertanto  nessun  operatore  e'  in  grado  di esercitare  un significativo contropotere d'acquisto nei confronti di Telecom  Italia. Similmente, nell'ambito delle relazioni contrattuali intercorrenti  fra  operatori,  fissi e mobili, differenti da Telecom Italia,  l'esiguita'  e  la  maggiore simmetria dei volumi scambiati, rendono  difficile  che  una  delle  parti sia in grado di esercitare contropotere d'acquisto nei confronti dell'altra.
 279. L'unica impresa che nell'ambito della negoziazione dei prezzi di  terminazione  potrebbe  esercitare un contropotere d'acquisto nei confronti  delle  altre risulta essere Telecom Italia. Difatti, viste le caratteristiche del mercato dei servizi di accesso alla rete fissa e'  possibile  affermare  che  circa 98 utenti su 100 acquistano tali servizi  da  Telecom  Italia.  Per  quanto sia difficile derivare una precisa relazione fra numero di linee di accesso e traffico terminato on-net   ed  off-net,  e'  possibile  presumere  che  gran  parte,  e certamente  una quota ben superiore al 50%, del traffico terminato su ciascuna  rete  degli  operatori  alternativi  proverra'  da  Telecom Italia,   che   si   troverebbe  quindi  ad  esercitare  contropotere d'acquisto nei confronti degli operatori alternativi.
 280. Deve pero' essere aggiunto che, per quanto Telecom Italia sia potenzialmente  in  grado di esercitare contropotere d'acquisto nella negoziazione  di accordi di terminazione delle chiamate verso le reti dei   propri  concorrenti,  l'Autorita'  non  ha  evidenza  che  tale contropotere impedisca agli operatori alternativi di portare i prezzi dei  servizi  di terminazione al di sopra del livello concorrenziale. Difatti,  in considerazione della esigua quota di traffico di Telecom Italia  terminata,  off-net,  verso  operatori fissi, del fatto che i servizi  di terminazione costituiscono solo uno degli input necessari a  produrre una chiamata end-to-end (e che quindi un aumento del loro prezzo  concorre  solo parzialmente ad aumentare i costi totali), non si  ha  evidenza del fatto che Telecom Italia, di fronte ad un prezzo non  particolarmente  elevato,  ma  comunque  al di sopra del livello concorrenziale, eserciti il proprio contropotere d'acquisto.
 4.2.1 Conclusioni circa la dominanza individuale
 281.  Alla  luce  dell'analisi  svolta  nei  paragrafi precedenti, l'Autorita'  ritiene  che tutti gli operatori di rete fissa detengano un  significativo  potere di mercato sull'intero territorio nazionale relativamente  ai  servizi  di terminazione delle chiamate su singola rete fissa.
 18.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' in base al quale tutti  gli operatori di rete fissa dispongono di significativo potere di mercato nella terminazione delle chiamate sulla propria rete?
 4.2.1.1 Le osservazioni degli operatori
 282.  Telecom  Italia  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' e sottolinea  la  necessita'  che per tutti gli operatori di rete fissa debbano   essere   previsti  degli  obblighi  coerenti  con  la  loro dominanza.  La  consultazione  non  individuerebbe,  tuttavia, rimedi regolamentari  certi,  circostanziati  e  verificabili dall'Autorita' tali  che,  applicati  agli  operatori  di terminazione consentano il fisiologico funzionamento nel mercato.
 283.  Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit,   Tiscali,   Welcome  Italia  e  Wind,  al  contrario,  non condividono   l'orientamento   dell'Autorita',   ritenendo   che   il contropotere   di   acquisto   di   Telecom   Italia   sia   tale  da controbilanciare  l'eventuale  potere  nel mercato della terminazione detenuto  dai nuovi entranti. Gli operatori, pertanto, richiedono che nell'individuazione  dei  soggetti  da  notificare si tenga conto del grado  di  contropotere  di  acquisto  e  di  tutti gli altri fattori potenzialmente  in  grado  di limitare il potere di mercato. MCI, pur condividendo  l'orientamento  dell'Autorita',  sottolinea che le reti degli  operatori  alternativi  non  hanno le medesime caratteristiche della rete dell'operatore dominante e pertanto questi ultimi dovranno essere soggetti ad obblighi diversi da quelli di Telecom Italia.
 4.2.1.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 284.  Sulla  base  delle  risultanze  della consultazione pubblica l'Autorita'  ritiene  necessario individuare ciascun operatore avente significativo  potere  di  mercato  nella terminazione delle chiamate sulla  propria  rete.  Gli operatori effettivamente individuati sulla base  del traffico di terminazione vocale venduto nel 2005 risultano: BT  Albacom,  Colt,  Eutelia,  Equant Italy (ex Global One), Fastweb, Metropol  Access  Italia,  Multilink, Tele2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome, Wind.
 4.3   Mercato  all'ingrosso  dei  servizi  di  terminazione  delle chiamate destinate ad internet
 285.  L'Autorita'  e'  tenuta ad accertare secondo quanto previsto all'art.   17   del  Codice  l'eventuale  esistenza  di  imprese  che dispongono   di   significativo   potere   di   mercato  nel  mercato all'ingrosso  dei servizi di terminazione delle chiamate destinate ad internet cosi' come definito al capitolo 2 del presente documento.
 Struttura del mercato
 286.  I  servizi  di  accesso  ad  Internet  vengono  offerti  sia ricorrendo  ad  un  modello  diretto  (con  numeri  700, 702 e 709, o attraverso l'uso di carrier selection o preselection per gli abbonati di OLO), in base al quale, l'operatore assegnatario della numerazione fissa la tariffa al chiamante e remunera l'operatore d'accesso per il servizio di interconnessione ed eventuali attivita' di fatturazione e rischio  di  insolvenza,  sia  ricorrendo ad un modello "reverse" (su numeri geografici o 701), in base al quale l'operatore dalla cui rete origina la chiamata fattura al cliente chiamante una tariffa urbana e corrisponde,  all'operatore  sulla  cui  rete  e' attestato 1'ISP, il valore  di  interconnessione di terminazione. Esolo in questo secondo caso  che  il  servizio  all'ingrosso  di terminazione internet viene effettivamente  fornito  dall'operatore di terminazione all'operatore di  accesso  a  cui  l'utente finale e' attestato. Le vigenti offerte prevedono  che  sia gli operatori licenziatari, sia gli ISP dotati di autorizzazione  poss  ano usufruire delle offerte di interconnessione tramite servizi 70x di Telecom Italia. Tutti gli operatori telefonici e  tutti  gli  ISP  sono  quindi fornitori potenziali del servizio di terminazione (almeno per quanto riguarda l'auto fornitura).
 287.  Il  numero  di  operatori  presenti  sul  mercato oggetto di analisi  e'  molto  elevato  dal  momento  che la maggior parte degli operatori  che  offrono  servizi di telefonia in modalita' di accesso diretto  o  indiretto  (circa  50  a febbraio 2004) dispongono di una propria  offerta,  ad  essi si devono aggiungere decine di 1SP attivi nello  stesso  mercato.  In  ogni  modo  la  parte piu' rilevante del mercato della terminazione e' costituita da una decina di operatori.
 4.3.1 Quote di mercato
 288.  L'esame  delle  quote  di  mercato  rappresenta  un criterio importante per la valutazione del significativo potere di mercato.
 289. Nel 2002 il volume complessivo del mercato era stimato pari a poco  meno di 60 miliardi di minuti di traffico di cui circa la meta' (29  miliardi)  era  costituito da autofornitura. Il volume totale in termini  di  ricavi  si  aggirava  intorno  ai  170  milioni  di euro relativamente   alla   vendita   di   servizi  a  terzi.  In  base  a considerazioni  relative  a  quote  e  a prezzi unitari, e' possibile stimare  il  valore  totale  del  mercato,  inclusa  l'autofornitura, intorno ai 310 milioni di euro.
 290.  Il  calcolo  delle  quote  di mercato e' stato effettuato in termini  di  volumi (minuti transitati sulle reti degli operatori) al fine  di  valutare  omogeneamente la dimensione dei servizi forniti a terzi  (e  quindi  transitati attraverso il mercato) e quelli forniti alle  proprie  divisioni  commerciali. Sono stati analizzati i valori relativi al periodo 2000 2003-1H.
 Tabella 5. Quote di mercato per i servizi di terminazione Internet - Minuti (2000-1H 2003) =====================================================================
 Minuti        |   2000    |   2001   |   2002   |   1H 2003 ===================================================================== Telecom Italia       |        40%|       31%|       26%|          27% Wind                 |        37%|       45%|       51%|          47% Tiscali              |        15%|       16%|       15%|          17% Albacom              |         7%|        6%|        4%|           3% Altri                |         1%|        2%|        4%|           6% TOTALE               |       100%|      100%|      100%|         100%
 Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2004)
 291.  Nonostante  uno  degli  operatori detenga effettivamente una quota  prossima  al  50%,  tale  quota  sembra essersi generata molto rapidamente  negli  ultimi  due  anni  presi  in considerazione ed e' comunque  in  decremento. La tabella, infatti, evidenzia una notevole dinamica competitiva del mercato con un rapido passaggio di quote tra gli operatori.
 Analisi prospettica
 292.  Dal punto di vista prospettico occorre innanzitutto rilevare come  sull'orizzonte  2004-2005  e' prevedibile una certa contrazione nella domanda dei servizi all'ingrosso di terminazione delle chiamate destinate  ad  Internet dovuta, in particolare, alla migrazione degli utenti  dei  mercati  retail  verso  servizi di accesso ad Internet a larga  banda  (si  ricorda  che la domanda di servizi all'ingrosso di terminazione Internet e' una domanda derivata).
 293.  Si presume, inoltre, che lo spostamento della domanda retail verso servizi Internet a larga banda non abbia effetti omogenei sulla posizione   relativa  dei  vari  operatori  nell'ambito  dei  mercati wholesale.  Gia'  oggi  e'  possibile  prevedere una maggior lentezza degli  operatori alternativi nella migrazione della propria utenza di servizi  retail  di  accesso  ad  Internet in modalita' dial-up verso servizi  a larga banda. E dal momento che la domanda wholesale e' una domanda  derivata,  e che una quota cospicua dei servizi all'ingrosso e' nel mercato oggetto di questa analisi destinata all'autofornitura, e'  lecito  prevedere che la quota di Wind sia destinata a ridursi in termini relativi.
 Conclusione
 294.   Conformemente   al  paragrafo  75  delle  Linee  Guida,  in considerazione  del  fatto  che  nessuna impresa detiene una quota di mercato  superiore  al 50% e' possibile presumere che nessuna impresa detenga  un  significativo potere di mercato. Tuttavia, due operatori detengono  stabilmente  una  quota  di mercato superiore al 25%, cio' comporta  che  l'effettivo potere di mercato debba essere valutato ai sensi  del  paragrafo  78  delle  Linee Guida, tenendo conto anche di altri  criteri  che determinano le condizioni dal lato dell'offerta e della domanda.
 4.3.2  Criteri  aggiuntivi  rispetto alla quota di mercato 4.3.2.1 Condizioni dal lato dell'offerta
 295.  Una delle piu' rilevanti barriere all'ingresso e' costituita dall'esistenza  di costi irrecuperabili (sunk cost) ovvero quelli che non  possono  essere  recuperati  in caso di uscita dal mercato. Tale tipologia di costi caratterizza il settore delle telecomunicazioni.
 Per   quanto   riguarda  il  mercato  della  terminazione  IP,  la realizzazione   del  servizio  richiede  di  dotarsi  di  sistemi  di commutazione  di fonia e di collegamenti di interconnessione, nonche' di  negoziare  accordi  di interconnessione con uno o piu' operatori. Tali  costi  risultano  una barriera all'entrata piuttosto rilevante, che limita la possibilita' di ingresso sul mercato della terminazione a soggetti che non possono avvalersi di sostanziali economie di scala
 |  |  |  | e  di  scopo raggiungendo livelli elevati di integrazione orizzontale (tipicamente  con  servizi  all'ingrosso  per  la  fonia) e verticale (servizi   al   dettaglio   di  accesso  ad  Internet  e  di  fonia). Potenzialmente  ogni  operatore  presente  sul mercato dei servizi di fonia puo' offrire il servizio di terminazione Internet dial-up senza dover sopportare i costi di ingresso sul mercato. 296.  La possibilita' di sfruttare delle economie di scopo dipende in  larga  misura  dalla  possibilita'  di  offrire un'ampia gamma di servizi   che   condividono  alcune  componenti  di  costo,  come  e' tipicamente il caso dei servizi abilitati dalla linea telefonica.
 297.  La  presenza  di rilevanti economie di scala e' un'ulteriore caratteristica  del  settore  delle  telecomunicazioni.  In  effetti, l'entita'  dei costi fissi necessari per la realizzazione di una rete geografica  richiede  la ricerca di economie di scala in modo tale da consentire di ridurre il piu' possibile i costi unitari per cliente e quindi  permettere  una  maggiore  redditivita' dei servizi abilitati dalla rete di accesso.
 298.   Per   un  nuovo  entrante,  la  necessita'  di  conquistare rapidamente  quote di mercato (per coprire gli investimenti sostenuti e   garantire   un   adeguato   ritorno  dell'investimento  in  tempi ragionevoli)  puo'  richiedere  di  porre  dei  prezzi  per l'accesso sostanzialmente  inferiori a quelli di un incumbent, con l'innesco di un  possibile circolo vizioso, che rende difficile il rapido recupero dei  costi  irrinunciabili.  Sotto  questo aspetto, in considerazione della  dominanza  di  Telecom  Italia  sul mercato della raccolta, la previsione  che  impone  a  quest'ultima  di  fissare  il  prezzo  al dettaglio  di  accesso  ad  internet  su  numerazioni 701 su base non discriminatoria,  nonche'  il  fatto  che  le numerazioni geografiche abbiano prezzi indifferenziati per finalita' d'uso, permette agli ISP che vogliano basare la propria offerta sul servizi di terminazione di agire  principalmente sulla leva dell'efficienza e della qualita' del servizio offerto piuttosto che su quella dei prezzi al dettaglio.
 299.  Gli  operatori maggiormente avvantaggiati saranno quelli che riusciranno  a  raggiungere  economie  sostanziali in particolare per quanto  riguarda  le  reti  di trasporto, le reti di commutazione e i flussi  di interconnessione. Inoltre, l'effettivo sviluppo di offerte di  fonia  e  di  accesso  ad  Internet al dettaglio consente loro di sfruttare  le  economie di scala e di scopo necessarie per permettere l'entrata sul mercato dei servizi di terminazione IP.
 300.  Tutti  i  maggiori  operatori  presenti  sul  mercato, quali Telecom  Italia,  Wind,  Tiscali ed Albacom mostrano un buon grado di integrazione  verticale  e presentano significative economie di scopo per  i  quali,  le  barriere  in esame, non costituiscono dei vincoli all'entrata  sul  mercato  dei servizi di terminazione delle chiamate Internet  dial-up. In particolare, per Wind e Telecom Italia le quote provengono essenzialmente da servizi di acceso internet autoprodotti.
 301.    Sul   mercato   in   esame   e'   rilevante   l'importanza dell'integrazione  orizzontale  con altri servizi all'ingrosso, ed in particolare  tutti  quelli che riguardano la gestione del traffico di fonia. L'esigenza di disporre di un'infrastruttura ottimizzata per la raccolta,  il  transito  e  la  terminazione  di chiamate telefoniche permette di ottenere rilevanti economie di scala e di scopo.
 302.  Telecom  Italia  e'  l'operatore  piu' integrato, seguito da Wind,  con  quote  di  mercato  superiori  al  90%  sui mercati della raccolta  e  della terminazione delle chiamate di fonia in postazione fissa.  Tuttavia  si  ritiene  che  la  regolamentazione  vigente sui mercati  al  dettaglio, che vincola Telecom Italia a praticare per le numerazioni  internet  701 un prezzo unico e non discriminatorio e ad adottare per le numerazioni internet geografiche gli stessi prezzi di quelle  vocali,  nonche'  la  regolamentazione vigente nei servizi di raccolta,  che  costringe Telecom a fornire il servizio di raccolta a condizioni  eque  e  non  discriminatorie  e  ad  offrire  a terzi il servizio  di  fatturazione, crei condizioni sufficienti ad impedire a Telecom  Italia  di  sfruttare  la sua posizione dominante per quanto riguarda   gli  altri  mercati  all'ingrosso  per  concretizzare  una posizione dominante su quello in esame.
 4.3.2.2 Condizioni dal lato della domanda
 303.  In  presenza  di  ridotte barriere al cambiamento un'elevata quota   di   mercato   non  e'  necessariamente  un  buon  indicatore dell'effettivo  potere  di mercato. Dal punto di vista della domanda, esistono differenti fornitori possibili di servizi di terminazione ai vari  livelli  della  rete,  e,  come  tipicamente avviene per quanto riguarda   i   mercati  all'ingrosso,  esistono  relativamente  pochi ostacoli ad ottenere informazioni accurate circa l'offerta ed i costi di cambiamento del fornitore sono limitati.
 304.  Considerato  che  il singolo ISP e' in grado di sfruttare le prestazioni  di  portabilita'  del  numero per trasportare il proprio numero da un operatore e all'altro senza soluzione di continuita' nel rapporto  che  lo  lega  alla propria clientela finale, e che data la natura del business lo stesso ISP non e' necessariamente legato ad un particolare  sito  o  localita'  per  l'erogazione  del  servizio, e' possibile  ritenere  piuttosto  basse  le barriere al cambiamento del fornitore  da parte di un ISP. D'altro canto, poiche' come si e' gia' fatto  notare  i  ricavi  netti  dell'ISP  derivano  dalla scelta del fornitore che gli consente le massime economie per quanto riguarda la remunerazione della terminazione, e' indubbio che 1'1SP ha il massimo interesse  nel  raccogliere e sfruttare le informazioni relative alle condizioni di mercato.
 4.3.3 Conclusioni circa la dominanza individuale
 305.  Sulla  base  dell'analisi congiunta delle quote di mercato e dei  criteri  aggiuntivi  si  puo'  concludere  che  nessun operatore detiene  individualmente  significativo potere di mercato sull'intero territorio  nazionale,  relativamente  al  mercato  all'ingrosso  dei servizi  intermedi  di terminazione di chiamate per l'accesso dial-up nella rete telefonica pubblica fissa.
 19.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  per cui nessun operatore  detiene  individualmente  una  posizione  di significativo potere  di  mercato  nei  mercati  dei  servizi di terminazione delle chiamate destinate ad Internet?
 4.3.3.1 Le osservazioni degli operatori
 306.  Sul  punto  gli  operatori  Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb,  Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono   la  posizione  dell'Autorita',  sottolineando  tuttavia l'assoluta necessita' che siano mantenuti i vincoli in capo a Telecom Italia nel mercato al dettaglio della raccolta in dial-up. Inoltre in mancanza  del  vincolo  di  non  discriminazione  interno-esterno sui prezzi delle numerazioni 701, Telecom Italia, in virtu' della propria posizione sul mercato della raccolta dial-up, avrebbe la possibilita' di  formulare  ai  propri clienti finali prezzi non replicabili dagli operatori  alternativi,  ne'  a  partire dalle numerazioni gestite in modalita'  "terminazione"  (numerazioni  geografiche  e  701),  ne' a partire  da  quelle  in  modalita'  raccolta  (numerazioni  702). Gli operatori inoltre segnalano che la notifica ed i relativi obblighi in capo  a Telecom Italia sul mercato finale dell'accesso ad internet in modalita'  dial-up  previsti  a  partire dalla delibera 219/02/CONS e succ.  restano  vigenti  ai  sens  i  dell'art. 44 del Codice fino al riesame  del  mercato  ed  all'esplicita  abrogazione. Telecom Italia concorda  con  la  conclusione  dell'Autorita'.  precisando  tuttavia eventuali  vincoli  imposti  dalla  proposta  di  provvedimento sulla modalita'  di  fissazione  dei prezzi al dettaglio su numerazioni 701 non  possono  ritenersi  giustificati  da  momento  che il mercato di terminazione internet e' ritenuto competitivo.
 4.3.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 307.  L'Autorita'  ritiene di rimuovere le notifiche in capo a gli operatori   Telecom   Italia  e  Wind  in  merito  al  mercato  della terminazione  dial-up. Con riferimento all'obbligo per Telecom Italia di  non  differenziare  le  tariffe  al dettaglio su numerazioni 701, l'Autorita'  rileva  che  tale  obbligo e' imposto nel mercato retail dell'accesso  ad internet in modalita' dial-up, ove Telecom Italia e' notificata  ai  sensi  della  delibera 219/02/CONS. Inoltre, ai sensi dell'art.  44  comma  1 del Codice, gli obblighi vigenti alla data di entrata   in   vigore   del   Codice  in  materia  di  accesso  e  di interconnessione,  imposti  agli  operatori  che  forniscono  reti  o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in  vigore  fintantoche' tali obblighi non siano stati riesaminati. A tal  riguardo  l'Autorita'  rileva  che  il  servizio  di  accesso ad internet,  anche  se Telecom Italia risulta non dominante sul mercato della  terminazione  dialup,  richiede componenti intermedie quali la raccolta, su cui Telecom Italia mantiene saldamente il proprio potere di  mercato.  Qualora Telecom Italia praticasse condizioni economiche liberalizzate  per  il  servizio  di  accesso  ad  internet  dial-up, quest'ultima  avrebbe  la  facolta' di estendere il potere di mercato detenuto  sulla  raccolta anche al mercato dell'accesso ad internet e cio'  indipendentemente  dal  modello  di interconnessione previsto o dalla numerazione impiegata.
 308.  A  riguardo  l'Autorita'  rileva  che,  al 2005, l'uso della numerazione  701  in modalita' di interconnessione di terminazione e' ristretto  alle  sole  societa'  Telecom Italia ed Energ.it (in quota residuale),  ove  invece le numerazioni prevalentemente impiegate per l'accesso  internet  dial-up  dagli  altri operatori risultano essere quelle in decade 7 con modello di interconnessione di raccolta. Sulla base  di tali considerazioni l'Autorita' ritiene necessario mantenere gli  obblighi  di cui alla delibera 152/02/CONS sulla presentazione e test  di  prezzo delle offerta retail di accesso ad internet dial-up, nonche'  i  relativi  obblighi di trasparenza e non discriminazione e l'obbligo di non differenziare le tariffe dial-up su numerazioni 701. L'Autorita'   ritiene   inoltre   opportuno   prevedere  un  apposito procedimento  di  riesame  del  mercato  al dettaglio dell'accesso ad internet in modalita' dial-up, in esito al quale, si riserva rivedere gli   obblighi   vigenti,   nonche'   eventualmente   i   modelli  di interconnessione adottati per le numeraz ioni 701.
 4.4  Mercati  all'ingrosso  dei servizi di transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.
 309.   L'analisi  condotta  nel  capitolo  precedente  ha  portato all'identificazione  dei  seguenti  mercati  rilevanti  ai fini della valutazione del significativo potere di mercato:
 a) mercato  all'ingrosso  per  servizi di sola commutazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
 b) mercato   all'ingrosso  per  servizi  di  inoltro  e  transito nazionale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
 c) mercato   all'ingrosso  per  servizi  di  inoltro  e  transito area-gateway   delle  chiamate  nella  rete  telefonica  pubblica  in postazione fissa;
 d) mercato   all'ingrosso  per  servizi  di  inoltro  e  transito distrettuale   delle  chiamate  nella  rete  telefonica  pubblica  in postazione fissa.
 Articolazione dell'offerta
 310.  I  servizi  di  sola commutazione e di inoltro/transito sono forniti  da  Telecom  Italia  secondo  i criteri stabiliti dall'AGCOM attraverso l'offerta di interconnessione di riferimento che comprende sia  i  servizi  di  inoltro  (attraverso  i  servizi  di  raccolta e terminazione  a  livello di SGU distrettuale, SGT e Doppio SGT) sia i servizi  di. In particolare i servizi offerti possono essere inseriti tra i 4 mercati come segue:
 - Il mercato (a) comprende: i servizi di transito via singolo SGT e singolo SGU
 - Il  mercato  (b)  comprende: la quota dei servizi di raccolta e terminazione  via  doppio  SGT  relativa  al trasporto nazionale e il servizio di transito via doppio SGT
 - Il  mercato  (c)  comprende: la quota dei servizi di raccolta e terminazione  via SGT relativa al trasporto e la quota dei servizi di raccolta  e  terminazione  via  doppio SGT relativa al solo trasporto fino all'area gateway
 - Il  mercato  (d)  comprende: la quota dei servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale relativa al trasporto e il servizio di transito via doppio SGU.
 311.  Sul  mercato  sono  presenti  anche  offerte  di transito di operatori  alternativi (non pubblicate in offerte di riferimento) che possono   utilizzare   la  loro  struttura  di  interconnessione  per trasportare  non  solo  il  proprio traffico, ma anche il traffico di altri  operatori,  permettendo  cosi' la condivisione dei costi fissi tra  servizi autoforniti e servizi forniti a terzi. La presenza degli operatori sui diversi mercati e' condizionata dalla loro struttura di interconnessione.  Solo  operatori  interconnessi  a  livello  di SGU possono  offrire  (o  autofornirsi) servizi di I/T distrettuale o I/T area gateway.
 Copertura geografica dei servizi
 312.  L'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  di Telecom Italia  e'  valida  su  tutto  il territorio nazionale e non esistono quindi  distinzioni  di  tipo  geografico  in  nessuno  dei 4 mercati definiti.
 313.  Gli  operatori  alternativi,  invece,  non hanno obblighi di fornitura  omogenea  nel  territorio  nazionale. La disponibilita' di servizi  di  transito  da  parte degli operatori alternativi, quindi, puo'  variare in funzione del livello di interconnessione di ciascuno nelle  diverse  aree del territorio nazionale. Si rileva comunque che nessun    operatore    altemativo    dispone   di   un'infrastruttura paragonabile,  per  capillarita'  e  diffusione omogenea, a quella di Telecom Italia.
 4.4.1 Quote di mercato
 314.   L'esame   delle  quote  di  mercato  rappresenta  un  primo importante  criterio  di  valutazione  del  significativo  potere  di mercato.   315.   In   relazione  al  mercato  dei  servizi  di  sola commutazione   si   rileva   che  Telecom  Italia,  in  virtu'  della capillarita'  e  dell'estensione  della propria rete, derivante anche dal   ruolo   di   operatore  ex-monopolista,  e'  l'unico  operatore interconnesso  con  tutti gli altri operatori (sia fissi che mobili). Conseguentemente  Telecom  Italia e' anche l'unico operatore che puo' compiutamente offrire servizi di sola commutazione e pertanto dispone di una quota di mercato pari al 100%.
 316.  Le  tabelle  successive  mostrano  le  quote  di mercato dei principali operatori rispettivamente per i mercati:
 b) servizi di inoltro e transito nazionale;
 c) inoltro e transito area-gateway;
 d) inoltro e transito distrettuale. =====================================================================
 Volumi         |     2001     |     2002     |    1H 2003 ===================================================================== Telecom Italia         |         81,9%|         77,5%|          76,1% Wind                   |         13,9%|         13,0%|          12,0% Albacom                |          1,6%|          5,8%|           6,8% Tele2                  |          1,6%|          1,6%|           1,9% Altri                  |          1,0%|          2,1%|           3,2% Totale                 |          100%|          100%|           100%
 Tabella  5.  Mercato I/T nazionale (b)- Quote di mercato in volumi (2001-1H 2003)(3) =====================================================================
 Volumi         |     2001     |     2002     |    1H 2003 ===================================================================== Telecom Italia         |         80,2%|         79,8%|          78,5% Wind                   |         15,5%|         15,2%|          13,9% Albacom                |          1,7%|          2,0%|           2,9% Tele2                  |          1,5%|          1,9%|           2,3% Altri                  |          1,1%|          1,1%|           2,4% Totale                 |          100%|          100%|           100%
 Tabella  6.  Mercato  I/T  area-gateway  (c)-  Quote di mercato in volumi (2001-1H 2003)(4) =====================================================================
 Volumi         |     2001     |     2002     |    1H 2003 ===================================================================== Telecom Italia         |         87,5%|         86,3%|          87,3% Wind                   |         11,3%|         11,4%|           9,8% Albacom                |          0,6%|          1,0%|           1,1% Tele2                  |          0,3%|          0,9%|           1,2% Altri                  |          0,3%|          0,4%|           0,6% Totale                 |          100%|          100%|           100%
 Tabella  7.  Mercato  I/T  distrettuale  (d) - Quote di mercato in volumi (2001-1H 2003)(5)
 317.  Dall'analisi  delle  quote dei mercati a, b, c e d si rileva che,  malgrado le dinamiche competitive siano differenziate, le quote di  Telecom Italia sono per tutti i mercati di gran lunga superiori a quelle degli operatori concorrenti. ------------------------------------------
 (3) Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori.
 (4) Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori.
 (5) Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori.
 Analisi prospettica
 318.  Da  un  punto  di  vista  prospettico  occorre  innanzitutto rilevare  come  sull'orizzonte  2004-2005  non si prevedono rilevanti cambiamenti  dal  punto  di  vista dei volumi totali del mercato e la dinamica di tutti i mercati wholesale del transito dipendera' sia dal consolidamento  delle  reti  degli  operatori, sia dalla dinamica del mercato retail.
 319.  In  sostanza  si puo' stimare che, anche se con un'ulteriore perdita  di quote, Telecom Italia continuera' a detenere nel prossimo futuro  una  quota  di  mercato non inferiore al 65-70% su ognuno dei mercati definiti.
 Conclusioni
 320.  Conformemente  al paragrafo 75 delle Linee Direttrici, vista l'esistenza  di quote di mercato superiori al 50%, su tutti i mercati e  ritenendo  che la quota non scenda sotto questo valore nel periodo di  validita' di questa analisi, si puo' presumere che Telecom Italia detenga complessivamente un significativo potere di mercato in ognuno dei quattro mercati definiti.
 4.4.2 Criteri aggiuntivi rispetto alla quota di mercato
 4.4.2.1 Condizioni dal lato dell'offerta
 Barriere all'ingresso e all'uscita
 321.  Una delle piu' rilevanti barriere all'ingresso e' costituita dall'esistenza  di  costi  non  recuperabili  (sunk  cost) in caso di uscita  dal  mercato. Tale tipologia di costi caratterizza il settore delle  telecomunicazioni e in particolare la realizzazione delle reti di  accesso,  che  richiedono inoltre ingenti investimenti e tempi di realizzazione   particolarmente   lunghi   per  raggiungere  in  modo capillare  la clientela. L'entrata sul mercato della raccolta e della terminazione   wholesale,   che   richiede  come  fondamentale  input l'utilizzo  di  una  rete  di  accesso,  e'  quindi caratterizzato da ingenti costi per loro natura irrecuperabili.
 322.  La  rete di accesso dell'incumbent e' stata realizzata su un arco  temporale  molto  ampio  e  supera  attualmente i 27 milioni di linee.  Si  ritiene  quindi che dal punto di vista della creazione di infrastrutture   totalmente   alternative   nella   rete  di  accesso permangono  delle  rilevanti barriere all'ingresso legate all'entita' degli investimenti richiesti e ai tempi di realizzazione.
 323.   Riguardo   al   tema   dell'ULL,   si   riconosce  come  la regolamentazione  adottata rappresenti un rimedio per ridurre i costi non  recuperabili  legati  alla  realizzazione  di  reti  di  accesso alternative   e   per  consentire  una  maggiore  concorrenza  e,  in particolare,  la  trasformazione  di  costi fissi in costi variabili, sulla  base  di  condizioni  economiche  orientate  ai costi. Occorre tuttavia  ricordare  come  permangano comunque dei costi fissi legati all'ULL,   in   parte   irrecuperabili   (predisposizione  dei  siti, co-locazione, attivazione, etc.), ed osservare che l'esiguo numero di operatori   attualmente   presenti  (in  particolare  con  un'offerta destinata  alla  clientela residenziale) faccia presumere l'esistenza comunque di significative barriere all'ingresso.
 Economie di scala
 324.  La  presenza  di rilevanti economie di scala e' un'ulteriore caratteristica    del   settore   delle   telecomunicazioni   ed   e' particolarmente evidente nella rete di accesso. In effetti, l'entita' dei  costi  fissi richiede la ricerca di economie di densita' (numero di  clienti  per superficie) in modo tale da consentire di ridurre il piu'  possibile  i  costi unitari per cliente e quindi permettere una maggiore redditivita' dei servizi abilitati dalla rete di accesso.
 325.  L'esistenza di costi fissi che possono comunque dare origine a  vantaggi  dovuti ad economie di scala viene riscontrata, pur se in misura  minore,  anche  per  la  realizzazione  di  accessi alla rete telefonica  attraverso  offerte  all'ingrosso di accesso disaggregato alla  rete in rame. L'operatore alternativo deve sostenere da un lato i  costi  fissi  per  la predisposizione del sito e per l'acquisto di apparati  -chassis-  in  co-locazione  e  di  schede per l'accesso e, dall'altro, i costi fissi ricorrenti che devono essere affrontati per fornire   il   servizio   (fitti  per  la  co-locazione,  gestione  e manutenzione per gli impianti) a prescindere dal numero di clienti.
 326.  La  presenza  di  economie  di  scala  e'  inoltre  uno  dei principali   ostacoli   all'ingresso   sul   mercato  della  raccolta all'ingrosso  da  parte degli operatori che dovrebbero realizzare una rete  estremamente  capillare  per  essere effettivamente competitivi rispetto a Telecom Italia.
 Economie di varieta' e integrazione orizzontale
 327.  La  possibilita'  di  sfruttare  delle  economie di varieta' dipende  in larga misura dalla possibilita' di offrire un'ampia gamma di  servizi  che  condividono  alcune  componenti  di  costo, come e' tipicamente il caso dei servizi abilitati dalla linea telefonica.
 328.   Le   economie   di  varieta'  connesse  con  i  servizi  di interconnessione  sono  notevoli,  soprattutto  tenendo  conto  delle componenti  di costo relative alla rete di accesso che possono essere condivise  con  altri servizi all'ingrosso come ad esempio servizi di raccolta per il traffico a larga banda.
 329.  Anche  nel  caso dell'integrazione orizzontale gli operatori con  un  elevato  livello  di  integrazione  possono  disporre  di un vantaggio  competitivo,  il  cui  impatto sui consumatori dipende dal contesto concorrenziale che caratterizza i diversi mercati.
 330.  Telecom  Italia  presenta  un  livello  molto elevato sia di economie  di varieta', in quanto utilizza la propria rete per diversi servizi,  sia  di integrazione orizzontale, proponendo l'offerta piu' articolata  oggi disponibile e potendo integrare al suo interno tutti i servizi all'ingrosso esistenti sul mercato sui vari livelli di rete (ad  esempio  raccolta  ed  inoltro) e per i diversi tipi di servizio (voce, dati a banda stretta e dati a banda larga).
 Integrazione verticale
 331.  L'operatore  con  il  piu'  elevato  livello di integrazione verticale  rimane Telecom Italia, che e' presente su tutti i segmenti di  mercato all'ingrosso e al dettaglio. L'esistenza di situazioni di significativo  potere  di mercato a monte (ingrosso) puo', attraverso effetti  di  leva,  influenzare in modo rilevante l'effettivo livello concorrenziale  dei  mercati  a  valle (dettaglio). ln altri termini, l'eventuale  difficolta' di accesso alle risorse all'ingrosso, ovvero la  difficolta'  di accesso a condizioni concorrenziali (orientate ai costi)  puo'  accentuare  le  barriere  all'ingresso  sul  mercato al dettaglio.  In  una  situazione  di  forte  integrazione verticale si possono  d'altra  parte  creare  delle  situazioni  di  comportamenti anti-concorrenziali,   sia   attraverso   l'introduzione   di  prezzi predatori (sacrificando profitti nel breve periodo) che attraverso il meccanismo  del  price squeeze, riducendo la forbice tra il prezzo al dettaglio  e  all'ingrosso,  in  modo  tale  da ridurre i margini dei concorrenti,  ovvero  riducendo  l'interess  e  al  loro ingresso sul mercato.
 332.  Anche  gli  operatori  facilities  based possono beneficiare degli  effetti  dell'integrazione  verticale,  sebbene nessuno con la stessa intensita' verificabile nel caso dell'incumbent, in quanto non disponendo  di  una rete altrettanto vasta devono comunque utilizzare alcune componenti della rete di Telecom Italia.
 Vantaggi o superiorita' tecnologiche
 333.  Dal punto di vista dell'ipotetico vantaggio derivante da una possibile  superiorita' tecnologica da parte di alcuni operatori, non vi  sono  elementi  che influenzino in modo significativo il contesto concorrenziale.  In  realta',  in  materia  di tecnologie di accesso, alcuni  operatori  hanno  dimostrato  di  poter sviluppare la propria competitivita'   basandosi   anche   sull'introduzione  di  soluzioni tecnologiche innovative.
 Accesso alle risorse finanziarie
 334.  Nell'attuale  fase del ciclo economico e data la difficolta' di    reperire    risorse    finanziarie   per   il   settore   delle telecomunicazioni   si  puo'  considerare  che  le  limitate  risorse disponibili   vengono  indirizzate  in  modo  prioritario  verso  gli operatori  in  grado  di  offrire  le maggiori garanzie in termini di redditivita' potenziale.
 335.  L'esposizione  raggiunta da molti investitori rende di fatto molto  difficile reperire nuovi fondi sia in relazione al capitale di rischio  che  di  debito,  se  non  a  fronte  del raggiungimento del pareggio operativo e della capacita' di generazione di cassa.
 336.  A  questo  proposito,  sulla  base delle analisi di bilancio condotte  sugli  ultimi  dati  ufficiali  disponibili  (2002)  tra  i principali  operatori  di  rete  fissa, gli unici che presentavano un utile  netto  positivo sono Telecom Italia, Autostrade TLC e Plug-It. Riguardo   agli   altri  operatori,  gli  obiettivi  di  recupero  di redditivita'  sono  di norma tali da non lasciare prevedere rilevanti investimenti  nella  realizzazione di reti alternative, perlomeno nel breve periodo, con la parziale eccezione dell'operatore Fastweb.
 Barriere all'espansione
 337.  L'esistenza di barriere all'espansione da parte di operatori alternativi  oggi  attivi  sul  mercato dell'accesso diretto e quindi della  raccolta  wholesale sembrano essere riconducibili a vincoli di natura  finanziaria  (in  termini  di  risorse  disponibili per nuovi investimenti),  di  redditivita' attesa di tali investimenti (fattore fortemente  legato  alle  economie  di  densita)  e  al potenziale di domanda  nelle  diverse  aree  territoriali  e,  in  parte  minore, a possibili difficolta' tecniche per raggiungere aree piu' remote.
 Vincoli legislativi e regolamentari
 338.  Nell'ambito del nuovo quadro regolamentare, il passaggio dal regime  delle licenze a quello autorizzatorio riduce ulteriormente il livello  delle  barriere  di  tipo  legislativo  e  regolamentare per l'ingresso  sul  mercato in oggetto. Tali barriere non possono quindi essere considerate come rilevanti ai fini dell'apertura del mercato.
 339.   Tuttavia,  come  ricordato  dall'AGCOM  nella  delibera  n. 3/03/CIR  in merito alla contendibilita' del mercato dell'accesso, lo sviluppo della concorrenza dipende non solo dalle condizioni di costo dei  servizi  all'ingrosso,  ma  anche  dai  prezzi  dei  servizi  al dettaglio,  tuttora  assoggettati  al  meccanismo  del  price cap. In effetti,  l'interesse  degli  operatori  alternativi verso il mercato dell'accesso e quindi per la possibilita' di fornire a se' o ad altri dei servizi di raccolta wholesale dipendera' dal divario tra i prezzi al   dettaglio   e   i  relativi  costi  all'ingrosso  necessari  per l'erogazione del servizio a valle.
 Controllo di infrastrutture essenziali
 340.  Come  richiamato  nelle Linee Direttrici al paragrafo 81, il concetto    di    infrastrutture    essenziali   "appare   pertinente principalmente  ai  fini  dell'accertamento  di un eventuale abuso di posizione  dominante  ai  sensi dell'art. 82 del trattato CE e non ha molta  rilevanza  ai fini della valutazione ex-ante del significativo potere di mercato di cui all'articolo 14 della Direttiva Quadro".
 341.  Come  gia'  ricordato  in precedenza, appare tuttavia chiaro come  la disponibilita' di una rete capillare in grado di raggiungere l'insieme  della  clientela potenziale rappresenti una risorsa chiave per poter competere sul mercato della raccolta.
 Concorrenza potenziale
 342.  Attualmente gli operatori presenti sul mercato dell'accesso, con   l'eccezione   di   Telecom   Italia,   limitano  i  servizi  di interconnessione,  con  l'eccezione  dei  servizi di terminazione, al proprio  utilizzo,  per  fornire  servizi  retail.  In questo caso la concorrenza  potenziale  appare  strettamente  legata  ai processi di espansione  della  copertura  territoriale  dei  servizi  di accesso, eventualmente   attraverso   lo   sviluppo  dell'offerta  di  servizi all'ingrosso   (in  particolare  e'  possibile  che  nuovi  operatori sviluppino offerte mediante l'accesso disaggregato alla rete in rame, anche se l'attuale congiuntura non lo rende molto probabile).
 343.  La  redditivita'  attesa  sul mercato dell'accesso non rende invece  plausibile, perlomeno nel breve-medio periodo, l'ingresso sul mercato  da  parte  di soggetti attualmente non presenti nel settore, anche  a fronte di un eventuale aumento non rilevante del livello dei prezzi ai clienti finali.
 4.4.2.2 Condizioni dal lato della domanda
 Contropotere d'acquisto
 344.  Un  possibile  vincolo  all'esercizio  del potere di mercato dell'offerta  puo'  consistere  nel  potere  contrattuale e negoziale della  domanda,  che  dipende  in  larga  misura  dalla struttura del sistema  della domanda. Tale "contropotere di acquisto" si manifesta, ad  esempio,  quando  un  unico  o  un  numero limitato di acquirenti acquistano  un'ampia  quota  dei  servizi  offerti,  sono  facilmente disponibili   le   informazioni  necessarie  per  reperire  fornitori alternativi, i costi di cambiamento del fornitore sono ridotti.
 345. In particolare la valutazione del contropotere di acquisto e' particolarmente   rilevante  sul  mercato  wholesale  in  quanto  per dimensione   e  volumi  in  gioco  e'  possibile  che  gli  operatori alternativi  possano  sfruttare  il loro contropotere per limitare il potere  di  mercato.  Nell'analisi di tale mercato e' anche rilevante tenere   conto   delle   quote  di  autofornitura  del  servizio  per determinare  la posizione dell'operatore stesso nel gruppo dei propri acquirenti.
 4.4.3 Conclusioni circa la dominanza individuale
 346.  Alla  luce  dell'analisi  svolta nei paragrafi precedenti si puo'    concludere    che    l'operatore   Telecom   Italia   detenga individualmente  una  posizione  di  significativo  potere di mercato sull'intero territorio nazionale nei seguenti mercati:
 a mercato  all'ingrosso  per  servizi  di sola commutazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
 b mercato   all'ingrosso   per  servizi  di  inoltro  e  transito nazionale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
 c mercato   all'ingrosso   per  servizi  di  inoltro  e  transito area-gateway   delle  chiamate  nella  rete  telefonica  pubblica  in postazione fissa;
 d mercato   all'ingrosso   per  servizi  di  inoltro  e  transito distrettuale   delle  chiamate  nella  rete  telefonica  pubblica  in postazione fissa.
 20.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di individuare Telecom  Italia  quale  operatore  che  detiene  individualmente  una posizione  di significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di   sola  commutazione,  I/T  nazionale,  I/T  area-gateway  ed  I/T distrettuale?
 4.4.3.1 Le osservazioni degli operatori
 347. Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'Autorita' ed evidenzia  la  necessita' di riesaminare le conclusioni raggiunte. Il mercato  dell'inoltro/transito  nazionale  vedrebbe,  secondo Telecom Italia,  un  elevato  numero  di  competitori  dotati  di  un proprio backbone  nazionale. In diversi casi gli operatori hanno PoP in tutti i  capoluoghi  di  provincia  in cui sono presenti gli SGT di Telecom Italia. Tali operatori, secondo Telecom Italia, sarebbero pertanto in grado  di  fornire transito nazionale su tutte le direttrici. Telecom Italia  evidenzia inoltre che i maggiori distretti sono interconnessi tra  loro  da infrastrutture alternative a quelle di Telecom Italia e pertanto,  non  sarebbe possibile concludere la dominanza individuale di Telecom Italia.
 348.  Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind concordano  con  la  posizione espressa dall'Autorita', sottolineando che  le  quote  di  mercato  di  transito  detenute  dagli  operatori maggiormente  infrastrutturati  dipendono  fortemente  dai  volumi di traffico  scambiati dagli operatori meno infrastrutturati nei mercati di  raccolta  e  terminazione.  Secondo gli operatori concorrenti, il fatto  che  nonostante  si  sia  raggiunta  una  estensiva  copertura dell'interconnessione le quote di mercato del transito detenute dagli operatori  infrastrutturati  siano  esigue,  evidenzierebbe  come  la situazione  di  dominanza  di Telecom Italia sia destinata a rimanere stabile nel medio periodo.
 4.4.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 349. L'Autorita' ha riesaminato l'andamento dei volumi di traffico nei  mercati di transito individuati alla luce dei dati forniti dagli operatori a seguito lettera del 28 dicembre 2005. A fine di calcolare le  quote  di  mercato  nei segmenti dell'inoltro/transito nazionale, distrettuale  e  di area gateway relativamente ai soli minuti venduti all'ingrosso,  sono  stati  richiesti i volumi di traffico venduti ed acquistati  in  transito,  in  terminazione  ed  in  raccolta  a nodi superiori  all'SGU  per  gli  anni  2003,  2004  e  2005.  Al fine di calcolare  anche  quote di mercato inclusive dell'autoproduzione sono stati  richiesti  i  volumi  di  traffico  al  dettaglio  di  ciascun operatore di rete fissa relativamente alle chiamate locali, nazionali e  fisso  mobile.  Sono  state  inoltre  considerati  nelle quote del transito  nazionale  inclusivo  dell'autoproduzione anche i volumi di traffico  mobile-mobile  e  mobile-fisso trasportato dalle reti degli operatori  di  servizi radiomobili, in considerazione del fatto che i backbone  di  tali  reti, in quant o interconnesse con le reti fisse, sono  potenzialmente  disponibili  per  la  fornitura  di  servizi di transito.
 350.  Hanno  fornito  dati  esaurienti  in  merito  ai mercati del transito  gli  operatori  Albacom,  Eutelia,  Fastweb, Tele2, Telecom Italia,Vodafone, Welcome e Wind.
 Tabella  6.  Quote  di mercato per i servizi di transito nazionale (solo venduto) - Minuti (2003-2005) =====================================================================
 Minuti         |     2003     |     2004     |     2005 ===================================================================== Telecom Italia          |         66,8%|         57,2%|         57,1% Albacom                 |         16,7%|         18,6%|         15,8% Wind                    |         16,1%|         17,5%|           22% Altri                   |          0,4%|          6,7%|          5,1% TOTALE                  |          100%|          100%|          100%
 Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2006)
 Tabella  7.  Quote  di mercato per i servizi di transito nazionale (autoproduzione senza transito reti mobili) - Minuti (2003-2005) =====================================================================
 Minuti         |     2003     |     2004     |     2005 ===================================================================== Telecom Italia          |         72,2%|         72,6%|         65,2% Wind                    |         13,9%|         10,4%|         12,5% Albacom                 |          6,3%|          8,2%|         10,3% Altri                   |          7,6%|          8,8%|           12% TOTALE                  |          100%|          100%|          100%
 Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2006)
 Tabella  8.  Quote  di mercato per i servizi di transito nazionale (autoproduzione inclusivo transito reti mobili) - Minuti (2003-2005) =====================================================================
 Minuti         |     2003     |     2004     |     2005 ===================================================================== Telecom Italia          |           72%|           70%|           61% Wind                    |         14,3%|         13,4%|         18,3% Albacom                 |            6%|          7,3%|          8,6% Altri                   |          7,7%|          9,3%|         12,1% TOTALE                  |          100%|          100%|          100%
 Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2006)
 351.  Dall'analisi  delle  tabelle  presentate  si  rileva che nel segmento  di  mercato del transito nazionale, indipendentemente dalla metodologia  di  calcolo adottata, la quota di Telecom Italia risulta stabilmente  al  di  sopra  del 50%. Con particolare riferimento alle quote  di  mercato  inclusive  dell'autoproduzione  si  rileva che, a seguito  dell'incorporazione di TIM in Telecom Italia, l'introduzione nel  calcolo  delle quote di transito degli operatori radiomobili non ha   spostato   significativamente   la   posizione   della  societa' risultante.  Ancora  con riferimento alle quote in autoproduzione, e' necessario rilevare che alla fine 2004 il passaggio di Telecom Italia alla  nuova  architettura di rete BBN ha comportato una significativa riduzione  dell'impiego  della  tratta  nazionale per l'inoltro delle chiamate  interdistrettuali autoprodotte. Tale variazione nel 2005 ha comportato  la  riduzione  della  quota di mercato di Telecom Italia, nonche' del volume totale del mercato e conseguentemente innalzato le quote  degli operatori conco rrenti. Si evidenzia altresi' il rilievo crescente  della  quota di mercato relativa ad altri operatori, a cui contribuisce  in  maniera  sostanziale  l'incremento nel triennio del traffico  autoprodotto  da  Tele2. Le quote di transito relative agli altri segmenti di mercato individuati, in quanto strutturalmente meno sottoposti   ad   erosione  da  parte  degli  operatori  alternativi, presentano   andamenti  analoghi  a  quello  del  transito  nazionale confermando  l'alto  grado  di  concentrazione delle quote di mercato detenute da Telecom Italia anche per gli anni 2003-2005.
 352.  In  considerazione del fatto che le analisi aggiornate hanno confermato  per  Telecom  Italia  quote  di mercato stabilmente al di sopra   del  50%  in  ciascun  segmento  del  mercato  del  transito, l'Autorita', fermo restando che nel corso delle prossime analisi tali segmenti  potranno  comunque essere analizzati separatamente, ritiene necessario   identificare   Telecom   Italia   quale   operatore  con significativo  potere  di  mercato  nel  mercato  del  transito senza distinzione tra le differenti tipologie individuate.
 5.  Definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
 5.1 Introduzione
 353. Cosi' come disciplinato dall'art. 42 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della Direttiva Quadro, compito   dell'Autorita',  nel  perseguire  gli  obiettivi  stabiliti dall'art.  8  della Direttiva Accesso, e' di incoraggiare e garantire "forme adeguate di accesso, interconnessione ed interoperabilita' dei servizi,  esercitando  le  proprie  competenze  in modo da promuovere l'efficienza  economica  ed  una  concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali".
 354.  La  Direttiva  Accesso  individua  una  serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole potere di mercato, in particolare   obblighi  in  materia  di  trasparenza  (art.  9),  non discriminazione  (art. 10), separazione contabile (art. 11), obblighi di  accesso  ed  uso  di specifiche infrastrutture di rete (art. 12), obblighi  di  controllo  dei prezzi e di contabilita' dei costi (art. 13).  Tali  disposizioni  in  materia  di interconnessione sono stati trasposte nella normativa nazionale agli art. 46, 47, 48, 49 e 50 del Codice.
 355.  L'Autorita',  laddove  sia  accertata  la  dominanza  di  un operatore  nei mercati definiti nel capitolo 2, e' chiamata, ai sensi dell'art.  45,  a  valutare  la  necessita'  di  imporre,  mantenere, modificare  o  revocare  gli  obblighi  regolamentari  in  materia di interconnessione sulla base delle norme succitate.
 356. L'art. 45 comma 2 del Codice prevede che gli obblighi imposti dall'autorita'  siano  proporzionati  e  giustificati alla luce degli obiettivi  e  principi  dell'attivita' regolamentare, stabiliti dagli artt. 4 e 13 del Codice stesso. A tale riguardo, gli obblighi imposti dall'Autorita' sono volti a:
 - promuovere  la  concorrenza  nella  fornitura  delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati;
 - incoraggiare  investimenti  efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture;
 - promuovere  l'innovazione  e  lo  sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica;
 - contribuire  allo sviluppo del mercato adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione;
 - garantire  la non discriminazione nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioni;
 - garantire   la  convergenza,  l'interoperabilita'  tra  reti  e servizi e il rispetto del principio di neutralita' tecnologica.
 357.  Sulla  base  delle analisi condotte nel precedente capitolo, l'Autorita' ha proposto l'orientamento di identificare Telecom Italia come  operatore  con  significativo potere di mercato nella fornitura dei  servizi  all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito cosi' come  definiti  al  capitolo 2. Analogamente, l'Autorita' ha espresso l'orientamento   di   individuare   ciascun   operatore  come  avente significativo  potere  di  mercato  nei servizi di terminazione sulla propria  rete.  Alla  luce  di  tali  orientamenti  e considerati gli strumenti  messi  a  disposizione  dal  nuovo  quadro  regolamentare, l'Autorita'  espone  nei  seguenti  paragrafi  le proprie proposte in merito agli obblighi da porre in capo all'operatore Telecom Italia ed agli altri operatori dominanti nel mercato della terminazione.
 5.2  Obblighi  in  capo all'operatore Telecom Italia in quanto SMP nei mercati di raccolta, transito e terminazione
 5.2.1 Obblighi di trasparenza e non discriminazione
 358.  L'Autorita'  ritiene  opportuno  ribadire  in capo a Telecom Italia,  in  quanto  operatore con significativo potere di mercato ai sensi  dell'art. 45 nei mercati all'ingrosso di raccolta terminazione e  transito,  obblighi di trasparenza, secondo quanto all'art. 46 del Codice, relativamente alle condizioni tecnico-economiche di fornitura ed  uso di tali servizi. Tale obbligo risulta pienamente giustificato dalla  necessita'  per gli operatori che intendono acquistare servizi di interconnessione di conoscere in anticipo le condizioni di offerta di  tali  servizi  (nonche' tutte le informazioni tecniche necessarie per  utilizzare  i servizi stessi, quali ad es. l'ubicazione dei nodi di  interconnessione  dell'operatore dominante) in modo tale da poter pianificare  correttamente  le  proprie  offerte commerciali, nonche' dall'esigenza dell'Autorita' di assicurare il rispetto e di garantire la verifica degli obblighi regolamentari imposti.
 359.  L'Autorita' rileva che il significativo potere di mercato di Telecom  Italia  nei mercati all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito  potrebbe  configurare l'adozione, da parte della stessa, di pratiche  discriminatorie  nei confronti degli operatori concorrenti, in  funzione  ad  esempio  di  logiche  di sviluppo commerciale o del contropotere di mercato dei singoli operatori. Si osserva inoltre che l'integrazione  verticale  di Telecom Italia, relativa alla fornitura di  servizi  all'ingrosso  da  un  lato  e  dei  servizi al dettaglio dall'altro,  rappresenta  un  fattore  determinante per rafforzare il potere della stessa nei mercati rilevanti al dettaglio.
 360.   Al   fine   di  evitare  che  l'operatore  dominante  operi discriminazioni  tra  gli  operatori  concorrenti  o  tra questi e le proprie  direzioni commerciali l'Autorita' ritiene opportuno ribadire l'obbligo di non discriminazione in relazione all'interconnessione ed all'accesso  di  cui  all'art.  47  del  Codice.  Telecom Italia deve pertanto  applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti degli altri operatori garantendo condizioni d'offerta e livelli  di qualita' uguali a quelli che assicura per i servizi delle proprie divisioni o delle societa' controllate o collegate.
 361.  Tanto  premesso, in base al comma 2 dell'art. 46 del Codice, l'Autorita'  ritiene  opportuno che Telecom Italia, assoggettata agli obblighi  di trasparenza e non discriminazione di cui agli artt. 46 e 47  del  Codice, pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata   in   cui  figuri  una  descrizione  delle  prestazioni suddivisa  per  componenti  in  funzione  delle esigenze del mercato, correlata  dei relativi termini, condizioni e prezzi. Le modalita' di pubblicazione  dell'offerta  di riferimento, il dettaglio dei servizi da  includere  e  le relative condizioni sono riportati nel paragrafo 5.4.
 21.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' sul mantenimento degli obblighi di:
 - trasparenza   delle   condizioni   tecniche  ed  economiche  di fornitura  ed  uso  dei  servizi  di interconnessione e pubblicazione dell'offerta di riferimento;
 - non discriminazione e parita' di trattamento interno-esterno?
 5.2.1.1 Le osservazioni degli operatori
 362.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,  Tele  2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome Italia e Wind, pur condividendo l'orientamento espresso dall'Autorita', sottolineano che l'attuale  offerta  di  riferimento  manca  di  diversi elementi. Gli operatori  sottolineano  inoltre che l'offerta di riferimento ad oggi non  conterrebbe  diversi  servizi  di  interconnessione, su cui gia' vigono  espressi  obblighi regolamentari di pubblicazione in offerta, quali  il  servizio CVP e l'SGU Gateway (denominazione commerciale di Telecom  Italia  per  di  servizi  di  SGU distrettuale). Secondo gli operatori,  l'offerta  di  riferimento  dovrebbe  comprendere anche i servizi  di  ADSL  wholesale  e  quelli di accesso alla rete backbone nazionale in tecnologia IP di nuova introduzione.
 363.   In  particolare,  gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt, Eutelia,  Fastweb,  H3G, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali Welcome Italia  e  Wind  richiedono  che  anche  i  nodi  BBN IP siano aperti all'interconnessione   nel   rispetto  degli  obblighi  regolamentari attualmente  vigenti,  garantendo  l'interoperabilita'  end-to-end di tutti  i  servizi  voce  e  multimediali  che Telecom Italia offre ai propri  clienti  finali. Gli operatori richiedono pertanto una rapida definizione    delle    modalita'   tecniche   e   regolamentari   di interconnessione  a  livello  BBN  in  modalita' IP, nel rispetto del principio  di  parita'  di  trattamento  interno-esterno,  al fine di garantire  la convergenza e l'interoperabilita' tra reti e servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di standard aperti. H3G in  particolare  evidenzia come, secondo studi di analisti finanziari che  hanno  analizzato nel 2003 la situazione di Telecom Italia, tale cambio tecnologico abbia comportato riduzioni dei costi operativi del 30%  nel  2003  e  del 40% nel 2004, e che a tendere tale innovazione comportera'  una  riduzione  dei  costi  del  capitale  del  50%. H3G evidenzia  inoltre  la  elevata inefficienza dell'interconnessione ai punti  di  interconnessione  nazionale  correntemente  disponibili. I vecchi  SGT,  infatti,  non  esistono piu' gia' da luglio 2004 e sono stati   rimpiazzati   da  punti  di  interconnessione  virtuali,  per raggiungere i quali, gli operatori sprecano risorse trasmissive senza alcuna  motivazione tecnica. A tal fine H3G richiede che le modalita' di  offerta dei servizi di interconnessione venga adeguata alla nuova architettura di Telecom Italia.
 364.    L'offerta    di   riferimento   dovrebbe   poi   prevedere esplicitamente che i servizi di colocazione siano accessori a tutti i servizi  di  interconnessione  (non soltanto a quelli di unbundling), dunque  disponibili  ogni  qual  volta  l'operatore richiedente abbia ragionevole  necessita'  di  spazi  all'interno  dei  siti di Telecom Italia e non piu' condizionati alla presenza di spazi al permutatore.
 365.  Gli  operatori  segnalano poi che ai fini del rispetto della parita'   di  trattamento  interno-esterno  Telecom  Italia  dovrebbe includere  nel  listino  la  prestazione  di  attivazione  di clienti multi-sede  e/o  multi-tecnologia.  Tale  prestazione  consiste nella fornitura  centralizzata e programmata congiuntamente tra operatori e Telecom  Italia  dei  servizi di attivazione, gestione e fatturazione dei  clienti  che  hanno  piu'  sedi sul territorio e si avvalgono di servizi   voce   e  dati.  L'attivazione  sincronizzata  dei  clienti multi-sede  e'  una  prestazione che Telecom Italia predispone per le proprie divisioni commerciali nella gestione dei clienti multisede di Telecom Italia.
 366.   Gli   stessi   operatori   riportano  che  Telecom  Italia, nell'ambito  del  procedimento  A351 presso l'Autorita' Garante della Concorrenza  e  del  Mercato,  si  sarebbe impegnata ad assicurare, a titolo  non  oneroso,  la  centralizzazione  e il coordinamento delle attivita'  di  attivazione  dei  collegamenti  e  di  gestione guasti attraverso  la  costituzione all'interno della direzione wholesale di una  "Funzione  di  Interfaccia  Concorrenti".  Tale funzione avrebbe permesso  agli  operatori  concorrenti  di  configurare  senza  costi aggiuntivi  i propri clienti multi-sede come un unico cliente su piu' sedi  e  piu'  tipologie  di collegamenti (CVP, ADSL wholesale, ISDN, linee  affittate, eventualmente comprensive di prestazioni aggiuntive quali  RPVD).  Secondo  gli operatori tale impegno sarebbe stato solo parzialmente  rispettato  in  quanto  risulterebbero  a  pagamento le attivazioni  dei  clienti  in  SHDSL  e le attivazioni concordate per mezzo di una impresa fornitrice unica tra Telecom Italia ed operatori concorrenti.  Per  le  linee  ISDN inoltre la divi sione wholesale si occuperebbe  solo  di  passare  l'ordine alle divisioni retail, senza seguirne  la  lavorazione  e  senza gestirne l'assurance. Enecessario pertanto  che  Telecom  Italia  renda  disponibile, come per le altre tecnologie le prestazioni di fatturazione centralizzata, gestione dei traslochi,  cessazioni,  gestione  dei guasti e gestione dei problemi amministrativi.
 367.  Gli  operatori  ritengono che Telecom Italia debba prevedere nell'offerta  di  riferimento che la fornitura dei collegamenti per i servizi  degli operatori alternativi alla clientela finale includa il coordinamento   a   titolo   gratuito  per  i  clienti  multi-sede  e multi-tecnologia  con  riferimento  alle  attivita'  di provisioning, gestione e fatturazione.
 368.  Gli operatori infine richiedono che siano rimosse le attuali restrizioni  previste  dalle  condizioni  generali  di abbonamento di Telecom   Italia   delle   attivita'   di   attivazione,  gestione  e fatturazione,  che  impediscono la gestione a livello wholesale anche per  i clienti di piccole dimensioni delle linee ISDN richieste dagli operatori concorrenti per i propri clienti.
 369.  Sul  punto,  MCI  condivide  la  posizione  dell'Autorita' e sottolinea  la  necessita'  di  garantire  che  gli  obblighi  di non discriminazione  si  applichino  anche  alle  condizioni economiche e tecniche   praticate   dall'operatore  nei  confronti  delle  proprie divisioni  commerciali  e delle societa' collegate o controllate. MCI ribadisce   inoltre   che   gli   obblighi   di   trasparenza  e  non discriminazione  siano  associati  ad  obblighi di test di prezzo che impediscano  effetti  di  price  squeeze,  in particolare nell'ambito delle offerte ai grandi clienti affari.
 370.  Sul  punto,  Telecom  Italia  sottolinea che gli obblighi di trasparenza,   pubblicazione   dell'offerta   di  riferimento  e  non discriminazione non possono applicarsi ai servizi di inoltro/transito nazionale, in quanto ritenuti "effettivamente concorrenziali" e per i quali  dovrebbe  essere  rimosso  qualsiasi vincolo regolamentare. In particolare,  con  riferimento  alla richiesta di interconnessione ai nodi  BBN,  Telecom  Italia  ritiene  che  il  mercato  del  transito nazionale    delle    chiamate   telefoniche   sia   sufficientemente concorrenziale  e  quindi  non passibile di regolamentazione ex-ante. Pertanto,  alla  luce  del  fatto  che  i  nuovi livelli di rete sono funzionali  ai  soli servizi di transito nazionale, non sussisterebbe alcun obbligo di interconnessione a tali nodi.
 5.2.1.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 371.  L'Autorita' conferma l'orientamento di mantenere per Telecom Italia,  agli  obblighi  di  trasparenza e non discriminazione di cui agli  artt. 46 e 47 del Codice per i servizi di raccolta terminazione e  transito  e per i relativi servizi accessori. L'Autorita' conferma l'obbligo  di  pubblicare  un'offerta  di  riferimento  dettagliata e disaggregata  in  funzione  delle esigenze del mercato, correlata dei relativi   termini,   condizioni   e   prezzi.   L'obbligo   di   non discriminazione  e' da intendersi esteso anche alla fornitura interna alle proprie divisioni commerciali dei servizi relativi ai mercati di raccolta, terminazione e transito.
 372.  Con  riferimento alla specifica richiesta degli operatori di includere  in  offerta il servizio CVP, l'Autorita' evidenzia che gli obblighi   di   fornitura  dei  servizi  di  accesso  a  banda  larga originariamente   inclusi  nell'offerta  di  riferimento  di  Telecom Italia,  quali  il  servizio  CVP,  sono  riesaminati nell'ambito del mercato  12,  congiuntamente  agli  obblighi relativi ai servizi ADSL wholesale.
 373.  Per  quanto  attiene  alle  offerte  commerciali da parte di Telecom  Italia  di  servizi  di raccolta, terminazione e transito in ambito distrettuale, l'Autorita' sottolinea le seguenti evidenze:
 - i   servizi  regolati  di  raccolta,  terminazione  e  transito distrettuale risultano a volume nullo fino a giugno 2003;
 - in  tale  periodo  risultano  invece  forniti  i servizi di SGU gateway, corrispondenti a condizioni commerciali;
 - nel  corso  del  2005  Telecom Italia ha dichiarato per il 2004 oltre  7,5  miliardi  di  minuti  per i servizi all'SGU distrettuale, segnalando  il  passaggio degli operatori dai servizi SGU commerciali all'offerta regolamentata di servizi SGU distrettuale;
 - le   differenze   tra  i  servizi  di  SGU  gateway  e  di  SGU distrettuale  sono  riconducibili principalmente al diverso numero di nodi  accessibili all'interconnessione, ristretto nel primo caso alle sole sedi che Telecom Italia avrebbe appositamente predisposto;
 - le  condizioni  economiche dei servizi SGU gateway per gli anni precedenti  all'introduzione dei servizi regolamentati dalla delibera 4/02/CIR  appaiono  inferiori  alle  condizioni  iniziali  di offerta dell'SGU distrettuale, ove il prezzo di introduzione di tale servizio era orientato al costo.
 374.  L'Autorita' rileva che in linea di principio anche i servizi di  SGU gateway dovrebbero essere inclusi in offerta di riferimento e soggetti  ai medesimi obblighi di controllo dei prezzi e contabilita' dei   costi   relativi   agli   altri   servizi  regolati  in  ambito distrettuale.  Piu'  in generale, l'Autorita' ritiene che l'offerta a condizioni  commerciali di servizi che ricadono nei mercati in cui un operatore  e' notificato quale avente significativo potere di mercato ed  in cui ha obblighi di non discriminazione e di trasparenza, debba comunque  essere sottoposta a preventiva approvazione dell'Autorita', affinche'  si  accerti  che  le  condizioni  di  commerciali proposte rispettino tali obblighi. Poiche' tuttavia, secondo quanto dichiarato dalla  stessa  Telecom  Italia  i servizi SGU gateway sarebbero stati rimpiazzati    dai    servizi    SGU    distrettuali   regolamentati, l'introduzione  dei servizi SGU gateway in offerta di riferimento non comporterebbe  vantaggi  per  gli  operatori  che  li hanno dismessi. L'Autorita'  ritiene  pertanto  che  sia  non  necessario  aggiungere ulteriori servizi di SGU distrettuale in offerta di riferimento oltre a  quelli  gia'  presenti.  In  ragione della differenza di prezzi e' tuttavia   necessario   prevedere   l'adeguamento   dei  servizi  SGU distrettuali regolamentati ai servizi SGU gateway commerciali al fine ribaltare sui primi le maggiori efficienze dei secondi.
 375. In merito all'introduzione di servizi di interconnessione per il  traffico  vocale  con  accesso  alla  rete  backbone nazionale in tecnologia   IP   di   nuova  introduzione,  l'Autorita'  rileva  che l'adozione delle tecnologie IP per i servizi vocali all'interno della rete  dell'operatore  con  significativo potere di mercato ha impatti rilevanti, sia sulla reale topologia di rete, sia sulle funzionalita' dei servizi forniti alla clientela finale. L'Autorita' ritiene che la possibilita'  di  conseguire  in  modalita'  IP la medesima copertura territoriale  con un minor numero di punti di interconnessione, possa rappresentare  per  tutti  gli  operatori alternativi un vantaggio in termini  di  efficienza  e di funzionalita' dei servizi offerti. Tale modalita'   di   interconnessione   presenta  ulteriori  elementi  di riduzione  di  costo  per  quegli  operatori che gia' impiegano nella propria  rete  tecnologie a commutazione di pacchetto. Con le attuali modalita' tecniche di interconnessione, le chiamate originate in VoIP sulla  rete  di  tali  operatori  sono c onvertite in tecnologia PSTN all'interconnessione  e  ritrasformate in VoIP da Telecom Italia, con inefficienze   economiche   e   inutili   degradazioni  di  qualita'. L'Autorita'  ritiene  che,  a  conclusione  del procedimento previsto dalla  delibera  11/06/CIR,  volto a definire modalita' efficienti ed aperte  di  interconnessione e di interoperabilita' tra reti IP per i servizi  VoIP,  Telecom  Italia  debba  adottare  tali metodologie di interconnessione in offerta di riferimento per i servizi di raccolta, terminazione  e  transito,  prevedendo  modalita' di interconnessione diretta  ai  24  nodi BBN. Nelle more della definizione di standard e specifiche  condivise,  l'Autorita'  ritiene che Telecom Italia debba fornire  interconnessione  IP  secondo  le  tecnologie attualmente in essere nella propria rete.
 376.  Con  riferimento  all'offerta  di  servizi  di co-locazione, l'Autorita'  ritiene  che  la  colocazione sia un servizio accessorio necessario  a  tutti  i servizi di interconnessione e non soltanto ai servizi di unbundling, e che pertanto Telecom Italia dovra' prevedere modalita'   di   co-locazione   analoghe   a   quelle   previste  per l'unbundling,  indipendenti  dalla  richiesta  di  eventuali spazi al permutatore, anche per l'interconnessione dei servizi voce, dati e di linee   affittate   per   i   quali  riceve  l'obbligo  regolamentare dell'inclusione in un'offerta di riferimento.
 377.  In  merito  alla  richiesta  di  introdurre  in  offerta  di riferimento    le    prestazioni    di   attivazione,   provisioning, fatturazione,  soluzione  disservizi  e di gestione centralizzata dei clienti  multi-sede e/o multi-tecnologia, l'Autorita' rileva che tali prestazioni  siano  indispensabili per la fornitura e la gestione dei servizi finali ai clienti affari.
 378.  Per  tali  clienti  le  garanzie sull'attivazione coordinata delle  diverse  sedi  e  la  gestione  del  disservizio  con standard qualitativi  superiori  rispetto ai normali clienti residenziali sono parte    integrante    delle    normali    condizioni   contrattuali. Evidentemente,  se nella fornitura all'ingrosso dei servizi intermedi manca  una gestione unificata delle fatture ed un referente unico per la   gestione   dell'attivazione,   provisioning   e  dei  disservizi l'operatore  alternativo  non  puo'  garantire  livelli  di  servizio adeguati  alle  aspettative  dei  clienti  finali. L'Autorita' rileva inoltre  che  le  prestazioni  di  gestione centralizzata dei clienti multi-sede  e/o  multi-tecnologia  sono  in  realta'  garantite  alle divisioni   commerciali   di  Telecom  Italia,  le  quali  non  hanno difficolta'  a prevedere ai propri clienti finali date coordinate per le  attivazioni  multisede anche per differenti servizi, e che per la maggiore  semplicita'  dei processi di comunicazione interna verso la divisione  rete  possono  gestire  il  disservizio con modalita' piu' efficienti  rispetto  ai  normali  canali wholesale, ovvero ai canali retail.  La  preclusione agli operatori alternativi di alcune di tali prestazioni  e  la fornitura delle restanti a condizioni commerciali, anche in considerazione del fatto che non vi sono costi specifici nei trasferimenti  interni  tra gli aggregati rete e commerciale legati a tali   attivita',   rappresenta   una  evidente  discriminazione  nei confronti  degli  operatori alternativi. Appare infatti difficile che questi  ultimi,  anche  incrementando  le risorse umane dedicate alla gestione  dei  clienti  affari, possano garantire livelli di servizio competitivi  in  mancanza, dal lato di Telecom Italia, di un supporto specifico per le attivita' succitate.
 379.   D'altro   canto,  l'aspetto  in  questione  ha  un  rilievo sostanziale  al  fine  di una equa concorrenza nel mercato finale dei clienti  affari,  al  punto  da indurre la stessa Telecom Italia, nel corso  del  procedimento Antitrust A351, ad impegnarsi ad "assicurare ai  concorrenti,  a  titolo  non  oneroso,  la  centralizzazione e il coordinamento  delle  attivita'  di attivazione dei collegamenti e di gestione   guasti   attraverso   la  costituzione  all'interno  della Direzione  Wholesale  di  una  "Funzione di interfaccia concorrenti". Cio'   in  modo  da  garantire  ai  concorrenti  la  possibilita'  di configurare  i  propri  clienti  multi  sede come un unico cliente al quale  afferiscono  piu'  sedi e piu' tipologie di collegamenti (CVP, ADSL  wholesale,  ISDN, linee affittate, eventualmente comprensive di prestazioni  aggiuntive quali RPVD) nonche' di scegliere la modalita' piu'  consona  di  fatturazione".  Appare  pertanto  anomalo  che  le funzioni  di  gestione  centralizzata che la stessa Telecom Italia si impegna  a  gestire  a titolo non oneroso, escludano i servizi CPS, i servizi  di unbundling, la Service Provider Portability e l'assurance per  la  fornitura  delle linee ISDN, la quale risulta essere gestita dalle  funzioni  rettili.  Ai  fini  della corretta fornitura di tale servizio  e' necessario che le attivita' di provisioning, attivazione e  assurance  siano  gestite  da  Telecom Italia attraverso una ditta unica  (system integrator) incaricata per le attivita' di rilascio di tutte  le  tipologie  di servizio sulle sedi cliente (comprese quelle aggiuntive)  e  di eseguire le attivita' di verifica di connettivita' end-to-end   necessarie  a  minimizzare  il  tasso  di  rilascio  con provisioning errato.
 380.  L'Autorita', sulla base di tali evidenze, ritiene necessario che  l'offerta  di riferimento includa le prestazioni di attivazione, provisioning,   fatturazione,  soluzione  disservizi  e  di  gestione centralizzata  dei  clienti  multi-sede  e/o  multi-tecnologia.  Tale prestazione  dovra'  comprendere  oltre  alle  prestazioni offerte da Telecom  Italia nel corso del procedimento A351, anche i servizi CPS, i  servizi  di  unbundling,  la  Service  Provider  Portability  e la gestione  delle linee ISDN comprensiva dell'assurance, utilizzando un unico  system  integrator  responsabile del test di verifica. Sono da considerarsi comprese nel servizio di gestione centralizzata anche le sedi   cliente  che  dovessero  aggiungersi  in  una  fase  temporale successiva. Tali prestazioni saranno offerte a titolo non oneroso per il  2006,  mentre,  dal  2007, eventuali costi specifici attribuibili alla unita' "Funzione di interfaccia concorrenti" saranno documentati nella  contabilita'  regolatoria dell'aggregato relativo alla rete di trasporto  ed  attribuiti,  su  ba se intervento, al medesimo prezzo, agli  operatori  alternativi  ed  ai  conti economici delle divisioni commerciali  per  i servizi affari, dettagliando quantita', prezzi di trasferimento  e  raccordo  ai centri di costo sopra individuati. Con riferimento   specifico   alla   gestione   da  parte  dell'operatore alternativo  per  conto del cliente finale dei servizi ISDN impiegati come  backup,  non  si  rileva alcun motivo per cui tale modalita' di fornitura  debba  essere  preclusa qualora l'operatore alternativo si faccia  carico  del  pagamento  integrale  del  servizio finale ed il cliente  abbia  sottoscritto  un contratto con l'operatore in cui sia chiaramente  riportata  la  modalita'  di  fornitura  del servizio di back-up  ISDN.  L'Autorita' ritiene pertanto che Telecom Italia debba offrire  la  gestione  completa  del servizio ISDN anche in modalita' wholesale  prevedendo la gestione da parte dell'operatore alternativo per  conto  del  cliente affari del servizio finale ISDN. L'Autorita' sottolinea che il servizio di ISDN wholesale non deve avere restrizio ne geografiche di fornitura.
 381.  Ancora  con  riferimento  alle  gare  pubbliche ed ai grandi clienti,  l'Autorita'  ritiene utile sottolineare che Telecom Italia, come  nel  caso  delle  forniture  a sedi singole, qualora il cliente abbia scelto di passare ad altro operatore, ha l'obbligo di garantire la migrazione delle sedi del cliente al nuovo operatore entro i tempi ed  i  termini  indicati  dal  cliente stesso, senza addurre ostacoli ingiustificati,  concordando le modalita' di subentro con l'operatore alternativo.  Tale obbligo, che nel caso di Telecom Italia assume una specifica  valenza  procompetitiva,  e'  in realta' in capo a ciascun operatore che, chiamato a cedere un proprio cliente ad altro gestore, potrebbe  frapporre impedimenti artificiosi allo scopo di scoraggiare il  passaggio.  Tali  comportamenti appaiono censurabili sia sotto il profilo  della  concorrenza, sia sotto quello della dei diritti degli utenti.
 382.  L'Autorita'  ritiene  che  gli obblighi di trasparenza e non discriminazione  interno-esterno,  debbano  essere  estesi a tutte le offerte commerciali basate sui servizi intermedi regolati nei mercati della  raccolta terminazione e transito. A tal fine e' necessario che Telecom    Italia    predisponga   nella   contabilita'   regolatoria dell'aggregato   trasporto  evidenza  separata  dei  transfer  charge relativi   a   ciascun   servizio  offerto  dalle  proprie  direzioni commerciali,  prevedendo che ciascun transfer charge sia accompagnato dai  dettagli  sulle quantita' cedute e dai prezzi di trasferimento e sia   immediatamente  riconducibile  all'insieme  di  offerte  finali corrispondenti,  indipendentemente dal fatto che tale servizio finale sia  sottoposto  ad obblighi regolamentari. Cio' e' peraltro in linea con   la   recente  Raccomandazione  sulla  separazione  contabile  e contabilita'  dei  costi  del  19 settembre 2005 che prevede che "Gli oneri  di cessione o gli acquisti tra mercati e servizi devono essere contraddistinti  chiaramente in modo da dimostrare la conformita' con gli  obblighi  di  non  discriminazione.  Gli obblighi di separazione contabile  in  questione  possono  richiedere  la  preparazione  e la fornitura  di  informazioni  su  mercati  nei  quali un operatore non detiene un significativo potere di mercato."
 383.  Con  riferimento alla definizione di test di prezzo volti ad impedire  effetti  di  price  squeeze,  nell'ambito  delle offerte ai grandi  clienti  affari,  l'Autorita'  ritiene  che  la  contabilita' regolatoria  dell'aggregato  di trasporto, anche con riferimento alle nuove  infrastrutture  BBN,  debba  garantire  evidenza  separata  di ciascuna  voce di costo relativa ai servizi intermedi impiegati nella fornitura  del  servizio finale ai fini dei test di prezzo, ma che le modalita'  di  calcolo  di  questi ultimi, le procedure operative per l'approvazione  delle  offerte,  i  dettagli  contabili  relativi  ad eventuali  componenti  di  costo negli aggregati commerciali, debbano essere  individuati  nell'ambito della definizione dei remedies nelle analisi dei mercati al dettaglio.
 5.2.2 Obblighi di separazione amministrativa e contabile
 384. Relativamente alle misure necessarie ad assicurare la parita' di  trattamento,  l'Autorita'  ritiene  che  l'obbiettivo  della  non discriminazione  interno-esterno possa essere conseguito, mediante la separazione  amministrativa e contabile tra le funzioni preposte alla gestione  della  rete  e  quelle preposte alla vendita dei servizi al dettaglio dell'operatore dominate.
 385.  Sulla  base delle considerazioni sopra espresse, l'Autorita' ritiene necessario confermare, ai sensi dell'art. 48 del Codice ed in linea  con  l'art. 2 comma 12 lett. f della legge 481 del 14 novembre 1995,  gli obblighi di separazione amministrativa e contabile gia' in capo  a Telecom Italia, come specificati datiart. 2 della delibera n. 152/02/CONS.
 386.  A  tal  fine  Telecom  Italia  e'  tenuta  ad  assicurare la realizzazione,  mediante  opportune  misure  organizzative soggette a verifica  da parte dell'Autorita', della separazione amministrativa e contabile  tra  le  unita'  organizzative  preposte  alla vendita dei servizi  finali e quelle preposte alla gestione della rete (inclusive delle unita' di vendita per i servizi all'ingrosso).
 387.   Telecom   Italia  provvede  affinche'  le  misure  adottate garantiscano:
 a) che  la  fornitura  di  servizi  di  rete  alle proprie unita' organizzative  commerciali  avvenga  attraverso la stipula di accordi interni   che   esplicitino   le  condizioni  generali  di  fornitura tecnico-economiche.  Tali accordi devono contenere almeno le clausole di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS;
 b) che  la  fornitura  di  servizi di rete avvenga assicurando il medesimo  livello  di  servizio  e  assistenza  sul  territorio  agli operatori  interconnessi  e  alle  unita'  organizzative  commerciali interne o a societa' collegate o controllate;
 c) che  la contrattualizzazione con gli operatori e la vendita di servizi  di  rete  sia condotta da personale assegnato alla divisione rete,   comunque   distinto   da   quello   che  opera  nelle  unita' organizzative commerciali che offrono i servizi finali;
 d) che la gestione di dati commerciali e di informazioni relative ai  servizi  acquistati  dagli  operatori  interconnessi sia separata dalla   gestione   e   dall'utilizzo   dei  dati  utilizzati  a  fini commerciali;
 e) che  i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori  interconnessi  siano  gestiti  da  personale differente da quello  preposto  alle attivita' commerciali verso i clienti finali e tali   sistemi  non  siano  accessibili  al  personale  delle  unita' organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.
 388.  Telecom Italia, nell'esecuzione degli accordi interni di cui alla  lett.  a)  del  punto  387  assicura  la parita' di trattamento interna/esterna sugli aspetti di fornitura dei servizi (provisioning) e  di  garanzia della qualita' e rispondenza alle specifiche tecniche delle   attivita'   necessarie   alla   realizzazione   degli  stessi (assurance). Le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche e i  valori  degli  indicatori  di  qualita' contenuti negli ordinativi interni  per  ciascun  servizio  all'ingrosso fornito dalle unita' di rete  di  Telecom  Italia  alle  proprie  unita'  commerciali sono le medesime  offerte  agli  operatori  alternativi  per i corrispondenti servizi  di  rete.  Laddove  sussistano  diversita' strutturali tra i servizi  forniti  agli  operatori  alternativi  e quelli forniti alle direzioni  commerciali il principio di parita' di trattamento implica che  le  condizioni  di  provisioning  e  di assurance garantite agli operatori   alternativi   devono   essere   tali   da   garantire  la replicabilita' dei servizi al dettaglio di Telecom Italia da parte di un operatore alternativo efficiente.
 389.  Ai  sensi  dell'art.  48  comma 1, inoltre, l'Autorita' puo' obbligare  un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i prezzi   dei   trasferimenti   interni   per  garantire  l'osservanza dell'obbligo   di  non  discriminazione  e  per  evitare  sovvenzioni incrociate   abusive.   A   tal  fine,  l'Autorita'  ritiene  che  la separazione  contabile  ed  amministrativa adottata da Telecom Italia debba  garantire  una opportuna visibilita' dei centri di costo delle funzioni  operative  di  rete  distinti  da  quelli  delle  attivita' commerciali.
 390.  I  dati contabili prodotti, ai sensi art. 48 comma 2, devono pertanto riportare in dettaglio l'evidenza separata dei dati relativi ai  trasferimenti  interni  tra  le  unita'  commerciali  e quelle di fornitura di servizi all'ingrosso. In particolare, i dati relativi ai trasferimenti  interni  devono  comprendere  i  prezzi  (inclusivi di canoni   e   contributi)   dei  servizi  utilizzati  dalle  divisioni commerciali,  nonche' le relative quantita' e caratteristiche, con un livello  di dettaglio tale da permettere la verifica del principio di non  discriminazione  sulla  base  dei prezzi praticati nelle offerte all'ingrosso agli operatori alternativi. A tal fine, i costi relativi alle attivita' di vendita dei servizi di rete, laddove presenti, sono allocati in maniera proporzionale sui prezzi dei servizi venduti agli operatori   alternativi   e  dei  servizi  trasferiti  alle  funzioni commerciali di Telecom Italia.
 391.  Telecom  Italia  deve  inoltre  comunicare  all'Autorita' le modalita'  e  le  condizioni  di  fornitura previste negli ordinativi interni   e   negli   accordi  tra  funzioni  di  rete  ed  operatori alternativi,  ivi  inclusi gli indicatori di qualita' di cui al punto 388,  nonche'  ogni  altra  informazione  necessaria  a verificare la parita'  di  trattamento.  Le eventuali variazioni di tali condizioni tecniche  devono  essere  comunicate  all'Autorita'  con 60 giorni di preavviso.
 392.  Le  condizioni  tecniche  di  fornitura  sopra indicate sono oggetto  di  una relazione periodica da parte di Telecom Italia. Tale relazione,   da  presentarsi  ogni  sei  mesi,  riporta  una  tabella comparativa dei valori misurati da Telecom Italia degli indicatori di cui  all'allegato  C  della delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che sia  possibile  verificare  la qualita' erogata alle proprie funzioni commerciali  e  agli operatori alternativi che fanno uso dei medesimi beni intermedi.
 393.  Telecom  Italia,  entro  il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto  la  propria responsabilita' una relazione annuale, certificata da  un  soggetto  terzo,  che  comprovi  la  separazione  tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione  indica  inoltre  quali  misure siano adottate per impedire l'utilizzo   dei   dati   riservati  relativi  alla  clientela  degli operatori,  in  possesso  delle  funzioni  di  rete,  da  parte delle divisioni  commerciali  dell'operatore  con  significativo  potere di mercato.
 394.  Il  mancato  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al presente paragrafo  e  segnatamente  l'impiego  da  parte di Telecom Italia di informazioni  relative  ai servizi venduti all'ingrosso ai fini della proposizione   di   offerte   al   dettaglio  costituisce  violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 98 comma 11 del Codice.
 22.  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di cui al presente paragrafo  in merito al mantenimento degli obblighi in capo a Telecom Italia in materia di separazione amministrativa e contabile?
 5.2.2.1 Le osservazioni degli operatori
 395.   Tutti  gli  operatori  condividono  la  posizione  espressa dall'Autorita'   in   merito   al   mantenimento  degli  obblighi  di separazione  contabile  ed  amministrativa pur esprimendo le seguenti osservazioni. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind sottolineano,   anche   richiamando  quanto  emerso  nell'ambito  del procedimento    Antitrust   A/351,   la   sussistenza   di   pratiche discriminatorie  da  parte  di  Telecom  Italia  con riferimento alle differenza  tra  i prezzi di trasferimento interni verso le divisioni commerciali ed i prezzi di interconnessione applicati esternamente. A tal  fine gli operatori richiedono il rafforzamento della separazione contabile  tra  gli  aggregati  regolatori  di  Telecom  Italia e una maggior  trasparenza  sui  contratti di servizio tra divisione rete e divisioni  commerciali  di  Telecom Italia per consentire la verifica del rispetto del principio di parita' di trattamento interno-esterno, sia  in merito ai prezzi di trasferimento interni, sia in merito alle condizioni  tecniche  di  fornitura.  A  tal  proposito gli operatori rilevano  che il dettaglio della contabilita' regolatoria, cosi' come attualmente  previsto,  non  e'  adeguato  a  supportare  in  maniera efficace l'attivita' istruttoria da parte dell'Autorita'.
 396.  Inoltre,  le  informazioni della contabilita' regolatoria di Telecom  Italia  rese  pubbliche  non  consentirebbero agli operatori concorrenti un corretto orientamento in merito alle proprie strategie commerciali e decisioni di investimento. In particolare gli operatori richiamano  la  necessita'  di  integrare le informazioni di cui alla delibera  n. 152/02/CONS dando evidenza nei trasferimenti interni dei volumi  e  dei  prezzi interni di ogni servizio e non solo dei valori economici  complessivi, richiamano inoltre l'obbligo di pubblicazione da  parte  di  Telecom  Italia  di  una  relazione  semestrale  sulle condizioni  tecniche  di  fornitura  praticate alle proprie divisioni commerciali  e  di  una  relazione annuale certificata da un soggetto terzo  attestante  la  separazione  dei sistemi informativi di rete e delle divisioni commerciali che indichi le misure adottate al fine di impedire  l'utilizzo  da  parte  delle divisioni commerciali dei dati relativi alla clientela degli operatori concorrenti.
 397.  Al fine di garantire un'efficace applicazione degli obblighi di  trasparenza  gli  operatori  ritengono  che tutte le informazioni disponibili in merito alla separazione contabile ed alla contabilita' regolatoria  debbano  essere  messe  a disposizione di tutte le parti interessate,     da    subito,    indipendentemente    dall'attivita' dell'eventuale  revisore contabile, fatti salvi eventuali obblighi di riservatezza  per ragioni commerciali. Gli operatori infine ritengono necessario  che  l'Autorita'  introduca  una  procedura sanzionatoria accelerata  nel caso in cui violazioni da parte di Telecom Italia dei principi  di  trasparenza  e  non  discriminazione  si  traducano  in comportamenti anticoncorrenziali abusivi.
 398.  Telecom  Italia  sottolinea  che  l'obbligo  di  separazione amministrativa  proposto dall'Autorita' non risulterebbe attuabile in quanto,   a  differenza  degli  obblighi  di  separazione  contabile, risulterebbe non sufficientemente specificato. In merito all'adozione di  misure organizzative che consentano la distinzione tra le risorse e  le  attivita'  preposte alla vendita di servizi intermedi e quelle preposte  alla  fornitura  dei  servizi  commerciali,  Telecom Italia sottolinea  che  all'interno  della  propria  organizzazione esistono unita'  che sono preposte specificamente alla vendita di servizi agli altri  operatori. Tali unita' organizzative non sarebbero parte della divisione  rete  e  pertanto,  secondo  Telecom Italia, non sarebbero incluse  nei  mercati  all'ingrosso.  Tali  unita', nell'ambito della separazione  contabile  ed  organizzativa andrebbero considerate come divisioni  commerciali dedicate unicamente agli operatori concorrenti e separate da quelle dedicate ai servizi finali.
 399.  In  merito  poi  agli  accordi interni di fornitura, Telecom Italia  ritiene  che  questi  debbano  includere  solo  le condizioni tecniche  ma  non  i  prezzi  applicati  internamente  per  i servizi intermedi.  A  tal  proposito,  Telecom  Italia  ritiene che i prezzi interni  e  le  quantita' dei servizi ceduti internamente non debbano essere  inclusi tra gli elementi di dettaglio dei transfer charge tra divisioni  commerciali e divisioni rete, in quanto eventuali pratiche di  prezzi  predatori  o di price squeeze potrebbero essere prevenute con lo strumento dei test di prezzo.
 5.2.2.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 400. L'Autorita' conferma integralmente l'orientamento espresso in materia  di separazione contabile ed amministrativa precisando quanto segue.
 401.  Il  principio di non discriminazione prevede in generale che Telecom  Italia debba applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti  nei  confronti  di  altri  operatori  e inoltre che esso fornisca  a  terzi  servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello  di  qualita'  identici  a  quelli  che assicura per i propri servizi  o  per  i  servizi  delle  proprie societa' consociate o dei propri partner commerciali.
 402. L'Autorita' ha osservato che l'attuale sistema di separazione contabile  e  contabilita'  dei  costi  non  e'  sincronizzato con il meccanismo  di  funzionamento  del  network  cap, e di altre forme di controllo   dei   prezzi  diverse  dall'orientamento  al  costo,  per garantire  il pieno principio di parita' di trattamento. Al riguardo, si  e'  rilevato  che nel periodo di network cap 2002-2005 i profitti sugli  investimenti dell'aggregato Trasporto sono stati conseguiti in modo  differenziato  peri  servizi  offerti  alla  propria  divisione commerciale  e agli operatori terzi. Dalla figura sotto riportata, si evince  che  la divisione commerciale ha concorso alla determinazione dei  profitti  sugli  investimenti  ad  un  dato  livello  cosi' come previsto dalla regolamentazione vigente in materia di orientamento al costo  e  trasferimenti  interni.  Gli altri operatori hanno, invece, contribuito,  in  ragione  delle diverse forme esistenti di controllo dei   prezzi   dei   servizi   all'ingrosso,  in  modo  crescente  al conseguimento   di   profitti   sul  capitale  investi  to,  fino  al raggiungimento  di  un  rendimento  particolarmente  elevato nel 2004 (come evidenziato nel grafico sottostante).
 
 ---->  VEDERE FIGURA A PAG. 145 DELLA G.U.  <----
 
 403. Anche nel caso specifico dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e   10,  i  profitti  sugli  investimenti  conseguiti  dall'aggregato Trasporto  per i servizi di interconnessione, offerti nell'ambito del meccanismo di network cap, hanno fatto registrare livelli decisamente superiori  al rendimento trasferito per gli stessi servizi, domandati internamente, dall'aggregato Commerciale di Telecom Italia.
 
 ---->  VEDERE FIGURA A PAG. 145 DELLA G.U.  <----
 
 404.  In  base  al  principio  di non discriminazione, i prezzi di trasferimento  interni  impiegati  nei  transfer  charge  ed i prezzi pubblicati  in offerta di riferimento, a parita' di uso delle risorse coinvolte  o  a  parita'  di  servizio intermedio offerto, dovrebbero sempre   coincidere(6).   L'Autorita'   ritiene   che  in  regime  di orientamento  al  costo,  la  contabilita'  regolatoria  debba recare evidenza   disaggregata  dell'insieme  minimo  delle  voci  di  costo unitario   relative   alle  attivita'  elementari  ed  agli  elementi produttivi  che  concorrono,  con  coefficienti  d'uso  diversi, alla formazione  dei  prezzi esterni e di trasferimento. Per ciascuna voce di  costo cosi' individuata, la contabilita' deve recare gli elementi di  dettaglio  relativi  alla  formulazione  dei corrispondenti costi unitari,  quali  i  costi operativi (di cui ammortamenti) il capitale residuo  e  le quantita' prodotte consentendo la verifica del calcolo dei  costi  unitari. La contabilita' deve recare i coefficienti d'uso che,  a  partire  dai  succitati costi unitari, danno luogo ai prezzi praticati  esternamente  ed  i  coefficienti  d'uso che, dai medesimi costi unitari, portano ai prezzi di trasferimento interni. Tali norme vigono   non   soltanto   per   i  prezzi  minutari  dei  servizi  di interconnessione,  ma  anche  per  tutti  i  canoni  ed  i contributi relativi  alle prestazioni in offerta di riferimento. La contabilita' deve  dunque  prevedere, per ciascuna servizio o attivita' soggetto a contributi  una  tantum  o  a  canoni  mensili,  trasferimenti  dagli aggregati  commerciali  agli  aggregati  trasporto  che evidenzino il dettaglio delle quantita' cedute per ciascuna prestazione ed i prezzi di trasferimento applicati. --------------------------------------------
 6) Cio' naturalmente non impedisce che due servizi analoghi
 che  usano  in  modo  diverso  le  medesime risorse abbiano
 prezzi  diversi.  Si  consideri,  ad  esempio, una chiamata
 locale  on-net  originata  da  Telecom  Italia che transita
 attraverso  un singolo SGU. La medesima chiamate, originata
 in  CPS e terminata su Telecom Italia avra' per l'OLO costi
 di  rete  maggiori; cio' a causa, sia del diverso uso delle
 medesime componenti (l'SGU di interconnessione, ad esempio,
 viene   attraversato   due   volte,   in   raccolta  ed  in
 terminazione),  sia  a causa dell'uso di componenti di rete
 aggiuntive  non  coinvolti  nella  chiamata  di  da Telecom
 Italia (i kit ed ai flussi di interconnessione, al esempio,
 sono dedicati all'OLO).
 405.    Relativamente   ai   prezzi   di   trasferimento   interno corrispondenti  a  servizi  o  prestazioni  soggette  a  network cap, l'Autorita' rileva quanto segue:
 - i costi unitari ed i prezzi a network cap differiscono tra loro con  scostamenti  che  variano  nel  periodo  di  vigenza  del cap in funzione  della  capacita'  dell'operatore  di  migliorare la propria efficienza produttiva;
 - l'impiego dei costi unitari nei prezzi di trasferimento implica per  le  divisioni  commerciali  condizioni  economiche  migliorative rispetto a quelle praticate agli altri operatori;
 - il  fine del meccanismo di network cap e' quello di incentivare l'efficienza produttiva della divisione rete dell'operatore;
 - in  regime  di  separazione  contabile  ed  amministrativa  gli eventuali  incrementi  di  efficienza produttiva della divisione rete possono  essere  trasferiti  alle  divisioni commerciali soltanto nel rispetto degli obblighi di non discriminazione.
 406.  Sulla  base  di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene che eventuali  scostamenti  tra  i  prezzi in offerta di riferimento ed i prezzi   di   trasferimento   interni   possano   rappresentare   una discriminazione   tra   divisioni   commerciali   ed   gli  operatori alternativi  e  che  pertanto,  ovunque  sia  possibile  il prezzo di trasferimento   interno   debba   essere   pari  a  quello  praticato esternamente,  anche  quando  quest'ultimo e' regolato a network cap. Fermo  restando  che  anche  in tale caso la contabilita' regolatoria dovra'  recare,  per ciascun prezzo, i medesimi elementi di dettaglio previsti  nel  caso  di orientamento al costo al fine di verificare i guadagni  di  efficienza  conseguiti,  i  transfer  charge  in  conto economico dovranno essere valorizzati sulla base dei prezzi a network cap.
 407.  Qualora  non  sia  possibile  ritrovare  una  corrispondenza diretta  tra  i  prezzi di trasferimento interni e quelli esterni, la contabilita'  regolatoria  deve  formulare  i prezzi di trasferimento impiegati  nei transfer charge a partire da quelli regolati a network cap,  in modo consistente con le metodologie di formazione dei prezzi previste in caso di orientamento al costo.
 408.  Anche in tal caso, la contabilita' mantiene il dettaglio dei costi  unitari  relativi  alle  attivita' elementari ed agli elementi produttivi  che  concorrono,  con  coefficienti  d'uso  diversi, alla formazione  dei  prezzi  esterni  e di trasferimento. La contabilita' evidenzia  altresi'  per  ciascun  costo  unitario  summenzionato  il dettaglio  dei  costi  totali  (articolati in costi operativi, di cui ammortamenti,  e capitale impiegato) e dei volumi corrispondenti ed i coefficienti  di  utilizzo  relativi  alla  formazione  dei costi dei servizi interni ed esterni.
 409.  L'Autorita'  rileva  che  fissati  i  prezzi  dei servizi di interconnessione  a network cap sulla base delle regole di variazione annua,  stabiliti  i  coefficienti  di utilizzo che portano dai costi unitari   relativi   alle   attivita'  elementari  ed  agli  elementi produttivi  ai  costi  unitari  dei  servizi  ceduti esternamente, e' possibile   definire  diverse  combinazioni  di  prezzi  attribuibili nominalmente   alle   attivita'  ed  agli  elementi  produttivi,  che combinati  secondo detti coefficienti di utilizzo, ritornano i prezzi dei servizi di interconnessione a network cap.
 410.  L'Autorita'  ritiene che, fissata una combinazione di prezzi nominali  per  le  componenti elementari del servizio il cui prodotto con  i  coefficienti  di  utilizzo  dei  servizi  di interconnessione restituisca  i  prezzi  esterni,  i  prezzi  di trasferimento interni debbano  essere  calcolati  applicando  la  medesima  combinazione di prezzi  nominali  ai  coefficienti  di  utilizzo  dei servizi forniti internamente.  Evidentemente  ciascun prezzo di trasferimento interno ottenuto  a  partire dai prezzi nominali per le componenti elementari del  servizio  dovra'  comunque risultare maggiore del prezzo interno calcolato  a  partire  dai  costi  unitari effettivi delle componenti elementari  del  servizio. Tale vincolo e' infatti necessario al fine di  garantire  l'assenza  di  pratiche  di  sottocosto  o il sussidio abusivo tra servizi.
 411.  Tali  considerazioni  generali, valide per ciascun prezzo in offerta   di  riferimento,  sono  specificamente  articolate  per  il traffico  minutario  nell'Allegato  B)  sulla contabilita' dei costi. L'Autorita',   in  particolare,  ritiene  che  Telecom  Italia  debba dettagliare  la separazione contabile anche attraverso l'introduzione di  un  nuovo  formato  contabile  che  da'  evidenza  degli oneri di cessione  interna  al  fine di garantire la non discriminazione delle condizioni  economiche  dei servizi all'ingrosso. L'Autorita' ritiene altresi'  che  Telecom Italia debba integrare le tabelle di dettaglio dei  costi e volumi previste dalla delibera n. 152/02/CONS sulla base di  quanto  previsto  dall'Allegato  B)  relativo  alla  contabilita' regolatoria.  Il  formato  contabile previsto nell'Allegato B) dovra' essere applicato a partire dall'esercizio contabile 2005.
 412.  La  pubblicazione  di  informazioni in materia di specifiche tecniche   e  di  condizioni  di  fornitura  nonche'  di  separazione contabile   e  contabilita'  dei  costi  e',  nel  caso  dei  servizi all'ingrosso  di  raccolta,  terminazione  e transito, propedeutica e complementare  agli obblighi relativi all'accesso e uso delle risorse di rete, di non discriminazione e di controllo dei prezzi.
 413.  La  Raccomandazione  322/98  rappresenta  uno dei principali riferimenti  normativi  in  materia di contabilita' regolatoria ed in particolare    dei    criteri    e    formati   contabili   necessari all'implementazione  di  una  corretta  separazione contabile e di un adeguato  livello di disaggregazione della contabilita' dei costi. La Raccomandazione  n.  322/98  e'  stata  recentemente aggiornata dalla Raccomandazione  del  19  settembre  2005  concernente la separazione contabile  e  contabilita'  dei  costi  nel  quadro  normativo  delle comunicazioni elettroniche.
 414.  Ai  fini del presente provvedimento risultano di particolare rilevanza  la  possibilita' di estendere gli obblighi di contabilita' separata  anche  in  mercati  in  cui  tale  operatore non detiene un significativo  potere  di mercato. A questo proposito e' prevista una separazione  contabile  in grado di fornire informazioni su attivita' che  sarebbero  gestite  separatamente  nel  caso in cui le imprese a integrazione verticale fossero scorporate.
 415.  La  Raccomandazione del 19 settembre 2005 richiede di tenere debitamente  in  conto  dei  problemi  di  prezzi  e  concorrenza che potrebbero   emergere   dall'attuazione   di  un  sistema  basato  su contabilita'   a   costi   correnti   per  la  rete  di  accesso.  La Raccomandazione   pone   particolare  attenzione  alla  pubblicazione annuale  di  un  adeguato  livello  di  dettaglio  della  separazione contabile  e della contabilita' dei costi al fine di garantire la non discriminazione  e  l'orientamento  al  costo  dei  prezzi praticati. Ealtresi'   previsto   che   gli  oneri  di  cessione  interna  siano contraddistinti  e  dettagliati  al fine di garantire il principio di non  discriminazione  dei  prezzi  praticati ai servizi all'ingrosso. Einfine raccomandato alle Autorita' di regolamentazione nazionali che la  contabilita'  dei  costi  sia  sufficientemente  disaggregata per garantire  l'applicazione  degli  obblighi  regolamentari imposti dal diritto nazionale o comunitario.
 416.  L'art.  50,  comma  3  del  Codice  prevede  che  qualora un operatore  abbia  l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere  della  prova  che  il  prezzo  applicato  si basa sui costi, maggiorati  di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Al  riguardo  e  al  fine  di  determinare  i  costi di un efficiente fornitura   dei   servizi,  il  comma  4  dell'art.  50  prevede  che l'Autorita'   abbia   facolta'   di  approntare  una  metodologia  di contabilita' dei costi indipendente da quella usata dagli operatori.
 417.  L'Autorita'  ritiene pertanto necessario, sulla base di tali elementi,   confermare   l'orientamento   di   imporre   obblighi  di separazione  contabile  ed amministrativa e di contabilita' dei costi per  gli aggregati regolatori (Accesso, Trasporto, Commerciale, Altre attivita) di Telecom Italia nonche' per i servizi inclusi nei mercati 8,  9  e  10.  Cio' anche in virtu' del fatto che le risultanze della consultazione pubblica non hanno fornito elementi innovativi rispetto a   quanto   valutato   dall'Autorita'  nel  corso  del  procedimento istruttorio, se non per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione della   contabilita'   regolatoria.   Al  riguardo,  l'Autorita',  in considerazione della recente fusione tra le societa' Telecom Italia e Telecom Italia Mobile, ritiene che le misure di separazione contabile dovranno  comprendere  l'obbligo  per Telecom Italia di introdurre un aggregato  regolamentare  separato  per  le attivita' radiomobili, di dettagliare  i  corrispondenti  conti  economici  e di capitale, e di introdurre il dettaglio dei trasferime nti interni tra tale aggregato e gli aggregati contabili preesistenti.
 418.  Al  fine  di  garantire  trasparenza  al  mercato  circa  le metodologie  e  le  risultanze  contabili  dei servizi regolamentati, l'Autorita'   ritiene   necessario  rendere  accessibili  alle  parti interessate   la  contabilita'  regolatoria  relativa  agli  esercizi contabili   disponibili,   non   ancora   verificati   dall'organismo indipendente  previsto  dall'art.  50 del Codice, nei limiti previsti dalla delibera 152/02/CONS.
 419.  Con  riferimento al livello di determinazione degli obblighi di  separazione amministrativa, l'Autorita', nel confermare le misure proposte,  specifica  che  Telecom  Italia  e'  tenuta  a separare il personale  che  si occupa della vendita dei servizi di rete da quello che  opera  nelle  unita'  organizzative  commerciali  che  offrono i servizi  finali,  ad  impedire  che  le  informazioni  commerciali in possesso  della  divisione  rete  relative agli altri operatori siano impiegate  dalle  proprie divisioni commerciali ed a prevedere idonei meccanismi  di  comunicazione delle informazioni sulla disponibilita' di  risorse  di  rete  e  di  nuovi  servizi  non  discriminatori tra divisioni  commerciali  ed  operatori  alternativi.  Tutte  misure di separazione  amministrativa, ove possibile, rispettano la separazione tra  gli  aggregati  contabili,  ed  in  particolare  tra l'aggregato contabile  commerciale  e  gli  aggregati  contabili  di  rete e sono certificate  da una relazione annuale redatta da soggetto terzo sotto la  propria  responsabilita'. Al fine di garantir e la sicurezza e la separazione   delle   informazioni  Telecom  Italia  adotta  standard internazionali, quali, ad esempio, l'ISO 17799 e ISO 27001.
 420.  L'Autorita'  ritiene  che  Telecom  Italia debba provvedere, ovunque  sia  possibile,  affinche'  le proprie divisioni commerciali abbiano modalita' di gestione degli ordini analoghe a quelle relative agli  operatori  alternativi  e  che gli ordini relativi alle proprie divisioni  commerciali  siano  trattati  in  modo uniforme rispetto a quelli  prodotti dagli operatori alternativi. In tal senso i costi di gestione  delle  unita'  organizzative della divisione rete demandate alla  fornitura  interna  e  quelli  relativi  alla fornitura esterna devono  essere allocati indistintamente su tutti i servizi interni ed esterni,   al   fine   di  garantire  la  parita'  di  trattamento  e disincentivare  l'uso  inefficiente delle risorse umane dedicate alla vendita agli altri operatori.
 421.  In  merito  agli  accordi  interni  di fornitura l'Autorita' ritiene  che questi ultimi debbano dettagliare le condizioni tecniche e prezzi applicati internamente per i servizi intermedi, evidenziando in dettaglio anche quelli forniti dalla divisione di rete mobile, che i  prezzi  di trasferimento siano corrispondenti a quelli adottati in contabilita'  regolatoria  nelle  tabelle  di  dettaglio dei transfer charge,   che   dette  tabelle  rechino  prezzi  e  quantita'  cedute consentendo  la  verifica  dei  transfer  charge nei rispettivi conti economici.
 422.  Con  riferimento  all'adozione  di  eventuali test di prezzo volti a prevenire pratiche di prezzi predatori o di price squeeze, in considerazione che tali test dovrebbero coinvolgere anche i prezzi di trasferimento  interni  di  Telecom  Italia,  l'Autorita' ritiene che quest'ultima   contestualmente  alla  pubblicazione  dell'Offerta  di Riferimento debba comunicare all'Autorita' l'elenco dei servizi e dei prezzi  interni  di  trasferimento  validi per l'anno e redatti sulla base  dei  coefficienti  di utilizzo relativi all'ultima contabilita' consegnata.
 423. Con riferimento all'offerta di servizi di interconnessione in tecnologia  IP, l'Autorita' ritiene necessario che tali servizi siano soggetti  ad  obblighi specifici di contabilita' dei costi analoghi a quelli  previsti  per  i  servizi  in tecnologia PSTN. Le innovazioni nell'architettura  di  rete di Telecom Italia sono evidenti anche nei dati  di  contabilita'  regolatoria  2004 che tuttavia, essendo stati redatti   in  assenza  di  linee  guida  per  la  valorizzazione  dei componenti  minutari  di  rete, non riflettono pienamente l'andamento dei  livelli  di  costo  che  ci si attenderebbe a seguito di un tale efficientamento.
 424.  Con il passaggio ad una architettura integrata voce/dati, la maggior   parte   dei   componenti   della  rete  di  commutazione  e trasmissione  sono  condivisi  tra  i diversi servizi. Nel caso della contabilita'  di  Telecom  Italia,  la  valorizzazione della quota di costo  comune  da  attribuire  al  traffico  telefonico non puo' piu' essere  fatta  sulla base dei minuti della "durata di occupato", come invece  avviene  nell'attuale  contabilita'  della rete PSTN, poiche' tale  informazione  non  e'  registrata  dai  singoli  apparati e non determina  l'impiego  diretto di risorse trasmissive di rete. Sebbene il  servizio  voce sia misurato in minuti di conversazione, le uniche informazioni di consumo registrate dai singoli apparti a commutazione di  pacchetto  sono  quelle  relative  ai  Mbyte  trasmessi/ricevuti. Pertanto,  per  ripartire correttamente i costi tra i diversi servizi e'  necessario  passare  attraverso  il  costo  unitario  a Mbyte del singolo  componente  di  rete.  Le  modalita'  di  determinazione  in contabilita' regolatoria dei costi minutari relativi al le componenti di  rete dati dovranno dunque prevedere regole di passaggio dai costi per  Mbyte  trasmessi/ricevuti  ai  costi minutari legati alla durata della  conversazione. Tali metodologie dovranno essere definite in un apposito  procedimento,  in coerenza con le metodologie contabili per la  determinazione dei costi a Mbyte per i servizi di accesso a banda larga di cui alle analisi nel mercato 12.
 425.  Infine, l'Autorita', in considerazione delle misure adottate sulla terminazione sulle reti degli operatori alternativi di cui alla successiva  sezione 5.3, ritiene necessario che la contabilita' rechi il  dettaglio  dei  costi sostenuti da Telecom Italia per le chiamate off-net.  A  tal  fine l'Autorita' ritiene necessario che i prezzi di trasferimento,  per  ciascuna  tipologia  di chiamata, siano ottenuti individuando  due  insiemi  di  coefficienti di utilizzo distinti per chiamate on-net ed off-net sia nel caso delle chiamate locali che nel caso delle chiamate nazionali. A tal fine, l'Autorita' ritiene che le tabelle  dei  routing factors definite nella contabilita' regolatoria debbano essere integrate in tal senso e che i prezzi di trasferimento corrispondenti  debbano  essere  ricavati  sulla  base  dei prezzi di interconnessione  insieme  ai  prezzi  di trasferimento relativi agli altri servizi offerti internamente.
 426.  Al  fine  di poter verificare l'effettiva sostenibilita' dei costi  di  terminazione  per  ciascuna  offerta di Telecom Italia, in considerazione del fatto, che fissati i prezzi di trasferimento verso la  rete,  le  differenze  di  costo  unitario  dipendono  solo dalla allocazione  dei  costi  commerciali,  la contabilita' deve recare un dettaglio  del  costo  commerciale  suddiviso  in costi relativi alle offerte  a  pacchetto ed ai costi relativi all'offerta generalizzata. Tali  dati  di costo, da indicare separatamente nei conti economici e di  capitale,  al  fine  di  consentire in calcolo dei costi unitari, devono  essere  corredati  dal  dettaglio  dei  minuti  relativi alle offerte   a   pacchetto  separati  dai  minuti  relativi  all'offerta generalizzata.
 427.  L'Autorita'  ritiene  che  Telecom  Italia debba fornire nel conto  economico  della  contabilita'  regolatoria  il  dettaglio dei ricavi  relativi  alle  offerte  generalizzate  e  a  pacchetti delle direttrici   locali   ed   interdistrettuali   e   nei  dettagli  dei trasferimenti  interni  i  minuti  corrispondenti.  Telecom Italia ha l'obbligo, pertanto, di predisporre un sistema di storicizzazione dei dati di fatturazione che registri dati aggregati per ciascuna offerta commercializzata,  indicando  i  ricavi  da canoni ed il dettaglio di ogni  direttrice  di traffico (ricavi e consumi). L'Autorita' ritiene che  tali  disposizioni  sui  dati di contabilita', volte peraltro ad analizzare la sostenibilita' dei prezzi di terminazione OLO e la loro compatibilita'  con  i  limiti  di  prezzo  nei mercati al dettaglio, rientrano  tra  gli  obblighi di separazione contabile e contabilita' dei  costi  volti  al rispetto della parita' di trattamento interno - esterno  e che pertanto siano attuabili nell'ambito dei mercati 8 9 e 10 oltre che nei provvedimenti sui mercati 3 e 5.
 5.2.3 Obblighi in materia di accesso ed uso di determinate risorse di rete
 428. L'Autorita', ai sensi dell'art. 49 del Codice, comma 1, lett. c, d, e, f, g, h ed i, e comma 2, al fine di tutelare anche nel breve termine  gli  investimenti  e  le  scelte degli operatori alternativi l'Autorita'  ritiene  opportuno imporre a Telecom Italia, fatto salvo quando  diversamente  previsto  dalla presente delibera, l'obbligo di non revocare l'accesso alle risorse consentite in precedenza.
 23.   Si   condivide   l'orientamento   dell'Autorita'  in  merito all'obbligo  per  Telecom  Italia di mantenere le offerte dei servizi forniti in precedenza?
 5.2.3.1 Le osservazioni degli operatori
 429.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,  Tele  2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome Italia e Wind, nel concordare  con  la posizione espressa, sottolineano la necessita' di prevedere la fornitura del servizio di co-locazione di Telecom Italia indipendentemente dall'ULL.
 430.  In  merito  alla  posizione espressa dall'Autorita', Telecom Italia  rileva  l'obbligo  espresso  al  presente  paragrafo dovrebbe essere   inteso   come  applicabile  ai  soli  servizi  di  raccolta, terminazione   e   transito   non   concorrenziali,   mentre   quelli effettivamente  concorrenziali  non dovrebbero essere piu' sottoposti ad alcun obbligo ex-ante.
 5.2.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 431.  In merito a quanto espresso dagli operatori rispondenti alla consultazione  pubblica,  l'Autorita'  osserva  che  nessun operatore rappresenta  una valida alternativa a Telecom Italia ne' dal punto di vista  tecnico  ne'  da  quello  economico  nell'offerta  dei servizi inclusi  nei  mercati  8,  9  e  10 per i quali Telecom Italia rimane l'unico  operatore  detentore  di significativo potere di mercato. In ragione  di  tale  situazione, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba  essere soggetta agli obblighi di fornitura dei servizi inclusi nei  mercati  8,  9  e  10  nonche'  di  tutti  i servizi accessori e complementari    necessari    alla    fruizione    dei   servizi   di interconnessione  della raccolta, terminazione e transito tra i quali anche i servizi di co-locazione nelle centrali.
 432.  Il diniego alla fornitura dei servizi inclusi nei mercati 8, 9  e  10 e piu' verosimilmente alla fornitura dei servizi accessori e complementari  puo' costituire una pratica di controllo e limitazione della  domanda  dei servizi di interconnessione. Lo stesso effetto di limitazione    della    domanda   e'   realizzabile   attraverso   la subordinazione  della  conclusione  dei contratti all'accettazione da parte  degli  altri  contraenti di prestazioni supplementari che, per loro  natura  e  secondo  gli  usi  commerciali,  non  abbiano alcuna connessione  con  l'oggetto  dei  contratti stessi. In considerazione della  posizione  dominante  detenuta  da Telecom Italia, l'Autorita' ritiene che il diniego alla fornitura dei servizi regolamentati cosi' come  l'aggravio  di  prestazioni  supplementari  non  connesse  alla domanda di servizi da parte degli operatori possano configurarsi come abuso  del  potere  di  mercato. E' configurabile allo stesso modo la pratica  di  ostacoli  quali  il  blocco o l'immotivato ritardo nella fornitura   delle   prestazioni  connesse  ai  servizi  di  raccolta, terminazione e transito.
 433.  L'Autorita'  ritiene,  infine, che Telecom Italia, in quanto non  individuata  quale detentrice di significativo potere di mercato nel  mercato  delle  terminazione  internazionale,  non  debba essere soggetta  agli  obblighi  di  fornitura  dei  servizi di terminazione internazionale su rete fissa e di cable station.
 5.2.4 Obbligo di controllo dei prezzi e contabilita' dei costi
 434.  Telecom  Italia,  in  qualita'  di  operatore  verticalmente integrato,  ha  la  capacita'  di rafforzare la propria dominanza sui mercati  al  dettaglio  mediante  politiche  di incremento dei prezzi all'ingrosso volte a comprimere i margini di profitto degli operatori alternativi.  L'art. 50 del Codice dispone che un operatore detentore di  significativo potere di mercato, qualora in grado di mantenere un livello  eccessivamente elevato dei prezzi, possa essere destinatario di   obblighi  di  orientamento  al  costo  dei  prezzi  praticati  a determinati  tipi  di interconnessione e di accesso. In ragione della capacita' di Telecom Italia di mettere in pratica politiche di prezzi indipendenti  dai  soggetti  di  mercato,  l'Autorita'  ritiene che i prezzi  relativi  ai  servizi all'ingrosso, inclusi nei mercati della raccolta,  terminazione  e  transito,  debbano  continuare  a  essere soggetti  a  obblighi  di  controllo  dei prezzi e di orientamento al costo.   A   tal  fine  l'Autorita'  intende  ribadire  l'obbligo  di predispone  un  meccanismo  di  controllo plurie nnale dei prezzi dei principali  servizi  di  interconnessione  analogo  a quello previsto dalla delibera n. 3/03/CIR descritto dai punti da 464 a 490.
 435.  La  verifica  dell'orientamento  al  costo  dei  servizi  di interconnessione  richiede  di disporre di un sistema di contabilita' regolatoria    adeguatamente   disaggregato   e   tale   da   fornire un'informazione  dettagliata  sui conti economici e sui rendiconti di capitale  di  ciascun  servizio  soggetto a obblighi di controllo dei prezzi.  L'art.  46  del  Codice prevede che l'operatore detentore di significativo  potere di mercato possa essere soggetto ad obblighi di trasparenza   volti   a   imporre  la  pubblicazione  di  determinate informazioni  quali  informazioni  di  carattere contabile. L'art. 50 prevede   altresi'   che   l'Autorita'   possa  imporre  obblighi  di predisposizione  di  un  sistema  contabilita'  dei  costi al fine di evitare  che  un  operatore con significativo potere di mercato possa mantenere un elevato livello dei prezzi o viceversa possa comprimerli a danno dell'utenza finale.
 436.  Al  fine di garantire il rispetto dell'orientamento al costo dei   prezzi   di  interconnessione,  l'Autorita'  ritiene  opportuno mantenere gli obblighi regolamentari vigenti in capo a Telecom Italia di   predisporre   annualmente   e   trasmettere   all'Autorita'   la contabilita'  regolatoria  secondo  quanto definito dalla delibera n. 152/02/CONS ed eventuali modificazioni e integrazioni, dalla presente delibera  ed  in conformita' alle linee guida di cui alla delibera n. 399/02/CONS e successive modificazioni.
 437. I criteri ed il formato di predisposizione della contabilita' regolatoria e della separazione contabile sono definiti dall'allegato A  della  delibera  n.  152/02/CONS.  In merito ai principi e criteri metodologici  di separazione contabile e di contabilita' dei costi da impiegare conformemente al predetto allegato, si rimanda all'allegato D  del  documento  di  consultazione. In particolare, la contabilita' regolatoria  deve  riportare  i  costi  sottostanti a tutti i servizi presenti  in offerta di riferimento, inclusi quelli i cui prezzi sono stati  fissati  dall'Autorita',  cio'  anche al fine di permettere la verifica  del  reale orientamento al costo e di predisporre eventuali azioni correttive.
 438.  Ai  sensi  dell'art.  50  comma  4  del  Codice  un soggetto indipendente  dalle  parti  interessate,  con  specifiche competenze, incaricato  dall'Autorita', verifica la conformita' alle disposizioni regolamentari  concernenti la separazione contabile e la contabilita' dei   costi  predisposte  da  Telecom  Italia.  Una  relazione  sulle attivita'  di  verifica  deve  essere  prodotta a scadenze annuali da parte    del    suddetto    soggetto   e   trasmessa   all'Autorita'. Contestualmente,  il soggetto terzo trasmette all'Autorita' relazioni separate  sulla  adeguatezza dei soli principi e criteri metodologici di separazione contabile e contabilita' dei costi.
 439.  Telecom Italia, entro 45 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Autorita'   delle   relazioni  sulla  verifica  metodologica  di separazione  contabile  e  contabilita'  dei  costi  di  cui al punto precedente,  pubblica  i  documenti  ed  i  dati  di  costo riportati nell'allegato  B  della  delibera  n.  152/02/CONS.  In particolare i documenti  di  metodologia  e  criteri  di  separazione  contabile  e contabilita'  dei  costi sono quelli redatti ai sensi dell'allegato D del  documento  di  consultazione  pubblica e verificati dal soggetto terzo.
 440.  In merito ai formati adottati nella contabilita' dei costi e nella   separazione   contabile,   l'Autorita'   ritiene   necessario realizzare  un  sistema omogeneo di contabilita' regolatoria in grado di  evitare  incoerenze tra gli eventuali obblighi definiti a seguito delle analisi di mercato in materia contabile. L'Autorita' ha inoltre rilevato  alcune potenziali criticita' in merito all'applicazione dei criteri di predisposizione della contabilita' a costi correnti di cui alla  delibera  n.  399/02/CONS  da  parte  di  Telecom  Italia ed in particolare  all'impiego  del  metodo  di  valorizzazione  MEA.  Cio' premesso,   l'Autorita'   si   riserva   di   avviare  uno  specifico procedimento  finalizzato  ad  aggiornare  e  uniformare i criteri di contabilita' dei costi di cui alla delibera n. 399/02/CONS nonche' il contenuto   degli   elementi  di  contabilita'  regolatoria  previsto dall'allegato A della delibera n 152/02/CONS.
 441.  Ai  sensi  dell'art.  50,  comma 1, l'Autorita' definisce il tasso  di  remunerazione del capitale impiegato in considerazione dei rischi  connessi  e  degli  investimenti  per  lo  sviluppo di reti e servizi  innovativi.  A  tal  fine,  l'Autorita'  ritiene che Telecom Italia,  nella predisposizione della contabilita' regolatoria e nella formazione  dei  prezzi  dei  servizi  di  raccolta,  terminazione  e transito,  applichi  il  tasso  di remunerazione del capitale fissato dall'Autorita'  sulla  base  delle  metodologie  di  calcolo  di  cui all'allegato C del documento di consultazione. L'Autorita' approva il tasso   di   remunerazione   del   capitale  calcolato  secondo  tali metodologie  ed, ove necessario, provvede ad effettuare gli opportuni adeguamenti.
 24.  Si condivide l'orientamento espresso dall'Autorita' in merito al mantenimento degli obblighi in materia di contabilita' dei costi e di controllo dei prezzi di cui al presente paragrafo?
 5.2.4.1 Le osservazioni degli operatori
 442.  Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind condividono   la  posizione  espressa  dall'Autorita'  in  merito  al mantenimento   degli  obblighi  sulla  contabilita'  dei  costi,  pur sottolineando  diverse  criticita'.  Al fine di garantire un adeguato livello  di  trasparenza  nei  confronti  del  mercato,  secondo  gli operatori,  risulterebbe  necessario  pubblicare  documenti,  dati di costo  e  relazioni  di  conformita'  relativi  ai  conti economici e rendiconti  di  capitale  di  ciascun  servizio  regolamentato, dando evidenza dei criteri di attribuzione dei costi comuni tra i servizi e di  ogni eventuale osservazione metodologica formulata dall'Autorita' o dal revisore indipendente.
 443.  In  particolare, nel fornire il dettaglio delle informazioni sui  costi  di  rete  da  richiedere  a Telecom Italia, gli operatori ritengono  che  la contabilita' regolatoria debba includere tutti gli elementi  di  rete  ed  i costi legati a tutte le attivita' ulteriori necessarie  per  la  fornitura  dei servizi di interconnessione e dei servizi  accessori, i costi operativi, gli ammortamenti e il capitale impiegato  per  tali  componenti  di  rete,  i volumi di utilizzo per ciascuna componente, il costo unitario totale di ciascuna componente, nonche'  dettagliate  informazioni  finanziarie  e di bilancio (conto economico  e  stato patrimoniale) per singolo servizio regolamentato, inclusive del dettaglio delle quantita' utilizzate.
 444.  In merito alla definizione di transfer charge, gli operatori sottolineano  che,  secondo  quanto indicato dalla Raccomandazione n. 322 dell'8 aprile 1998 della Commissione Europea, in applicazione del principio  di  parita'  di  trattamento,  ricavi ed oneri di cessione interna  devono essere valorizzati sulla base dei prezzi dell'offerta di  riferimento,  delle  quantita'  e  delle caratteristiche dei beni acquisiti  o  ceduti.  A  tal  fine  gli  operatori  richiedono  che, associato  al conto economico, sia prodotto un prospetto di dettaglio recante,  in modo disaggregato, per ciascuna voce di transfer charge, le  quantita' e le tipologie dei beni ceduti o acquistati dalle altre divisioni  o dagli altri operatori, in modo da consentire la verifica dei  valori  in  conto  economico  a partire dai prezzi in offerta di riferimento.   Tale  prospetto  di  dettaglio  deve  consentire,  tra l'altro,  il  riscontro  dei  trasferimenti relativi a contributi una tantum  ed  ai  canoni dei servizi sulla base dei prezzi praticati in offerta di riferimento.
 445.  Infine,  con  riferimento  alle tempistiche di pubblicazione delle  contabilita' regolatorie verificate, gli operatori evidenziano la necessita' che siano resi pubblici dati di contabilita' aggiornati sia  per  consentire  agli  operatori di pianificare correttamente le proprie  politiche  di  investimento,  sia per garantire una maggiore trasparenza   verso   il   mercato  sui  prezzi  di  interconnessione praticati.  A tal proposito gli operatori ritengono necessario che, a prescindere  dalla  verifica  del  revisore indipendente, l'Autorita' pubblichi, in via provvisoria, la contabilita' regolatoria di Telecom Italia   al   momento  in  cui  questa  la  rende  disponibile.  Tale contabilita',   pubblicata  sotto  la  responsabilita'  del  revisore civilistico di Telecom Italia, andrebbe poi aggiornata e corretta dal revisore   indipendente   nominato   dall'Autorita',  dando  evidenza pubblica   nel  corso  del  processo  di  revisione  delle  eventuali variazioni metodologiche e delle correzioni apportate.
 446. Telecom Italia, in merito alla proposta di ribadire l'obbligo di orientamento al costo per i sevizi di interconnessione, da un lato sottolinea  la  necessita'  che  i  prezzi  siano regolati sulla base dell'attuale meccanismo previsto dalla delibera n. 3/03/CIR anche per l'anno  2006,  dall'altro  non  ritiene  che i valori delle X possano essere  stimati  sulla  base dell'andamento dei costi riportati dalle contabilita'  regolatorie  degli  anni  precedenti.  A  tal proposito Telecom  Italia  propone  di  ricorrere  ad appositi modelli LRIC che tengano  conto degli andamenti prospettici della domanda dei costi di rete dell'operatore efficiente. Telecom Italia ritiene inoltre che la contabilita'  regolatoria  ai  fini  della formulazione dei prezzi di interconnessione  costituisca soltanto uno strumento volto a definire i  riferimenti  di  costo  ed  i  driver  impiegati nei modelli LRIC. Pertanto  non  e' richiesta la coincidenza tra i prezzi alla fine del periodo  di  vigenza  del  network  cap  ed  i  costi di contabilita' regolatoria.
 447.   In   particolare  Telecom  Italia  ritiene  necessario  che l'Autorita'  specifichi  che  il controllo dei prezzi tramite network cap   e   l'orientamento  al  costo  sono  meccanismi  diversi,  piu' flessibile  il  primo,  in  quanto  adottabile  anche  in presenza di competizione  potenziale,  piu' intrusivo e basato sulla contabilita' regolatoria  il  secondo.  L'Autorita', nel definire le X del network cap,  secondo  Telecom  Italia,  deve  determinare i valori di arrivo sulla base dei costi prospettici efficienti e non sulla analisi degli andamenti  storici  dei  valori di contabilita', da impiegare al solo fine  del  calcolo  delle  basi  di costo per i modelli LRIC. Infine, Telecom  Italia  richiede  l'apertura  di un apposito procedimento di revisione   dell'attuale   assetto   della  contabilita'  regolatoria sottraendo   tali   aspetti  ai  singoli  provvedimenti  sui  mercati rilevanti,  al fine di garantire l'uniformita' degli obblighi e delle previsioni.  A  tal proposito Telecom Italia sottolinea che il metodo di  valorizzazione  MEA  non prevede la variazione delle co nsistenze impiantistiche e delle configurazione di rete e che tali aspetti sono da valutare esclusivamente nell'ambito di un modello LRIC.
 5.2.4.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 448.  Per  quanto  concerne il segnale che i prezzi dei servizi di interconnessione  dovrebbero fornire a tutti gli operatori di mercato che  intendono  investire  nel  settore  delle  telecomunicazioni, si osserva  che  tutti  i  servizi  all'ingrosso  inclusi nell'aggregato regolatorio  Trasporto  sono  gia'  determinati  sulla  base  di  una contabilita'  a costi correnti la quale consente una rivalutazione di tutti  i  cespiti  di rete a prezzi attuali di mercato che sostengono tutti gli operatori.
 449.  In merito alla richiesta di introduzione di una contabilita' a  costi  incrementali  di lungo periodo, l'Autorita' ha rilevato che anche in altre realta' europee le autorita' di regolamentazione hanno sollevato   seri   dubbi   sull'efficacia   di  un  tale  sistema  di contabilita'   dei   costi.  L'Autorita'  ha,  quindi,  provveduto  a comparare  i  meccanismi  di  funzionamento  dell'attuale  sistema di contabilita'  dei  costi,  a  costi  correnti, con una contabilita' a costi incrementali di lungo periodo.
 450.   I  costi  incrementali  di  lungo  periodo  possono  essere calcolati  facendo  uso  di due diversi metodi, bottom-up e top-down. L'approccio  bottom-up  consiste  nella  costruzione  di  un  modello ingegneristico  volto a determinare i costi relativi agli elementi di un'ipotetica rete che verrebbe realizzata da un operatore efficiente. I  modelli bottom-up possono essere del tipo scorched node o scorched earth.  I  primi  si basano sulla configurazione di rete esistente, i secondi su una configurazione di rete totalmente nuova.
 451.  La  metodologia bottom-up permette di caratterizzare i costi di  un  operatore efficiente e di valutare con esattezza la relazione tra  costi  e  volumi.  Tuttavia la predisposizione di questo tipo di modello,  oltre  a  richiedere ingenti risorse, comporta, in linea di principio,  il  possesso  da  parte  del  regolatore di un patrimonio informativo   sostanzialmente   analogo  a  quello  di  un  operatore esistente.   Ogni   carenza   sotto   quest'aspetto  si  riflette  in valutazioni di costo che non rappresentano accuratamente le spese che un operatore dovrebbe effettivamente sostenere. Il principale rischio di un modello bottom-up e' quello di valutare i costi di un'ipotetica rete  efficiente, dimensionata in funzione della domanda, senza tener conto  del fatto che il numero di centrali e la capacita' trasmissiva della  rete  di trasporto non sono dimensionabili, nel medio periodo, in modo flessibile a seconda delle variazioni attese dei volumi.
 452.  L'approccio  top-down consiste nell'utilizzare come punto di partenza   i  dati  della  contabilita'  dell'impresa  per  arrivare, attraverso   opportune   modifiche  per  tenere  conto  di  eventuali inefficienze nell'uso/scelta delle caratteristiche della rete, ad una valutazione  dei  costi  prospettica  di  lungo periodo. A differenza dell'approccio  bottom-up,  il  metodo  top-down  necessita di minori risorse   da  parte  del  regolatore  e  riduce  la  probabilita'  di compromettere     la    sostenibilita'    economica    dell'attivita' dell'operatore  attraverso  valutazioni  di costo sensibilmente al di sotto  delle risorse effettivamente necessarie. D'altra parte, questi vantaggi si accompagnano a maggiori difficolta' nella valutazione dei costi prospettici di lungo periodo e delle relazioni costo/volume.
 453.   In   una  contabilita'  a  costi  incrementali,  realizzata attraverso  l'approccio  top  down  o  bottom-up,  sono attribuiti al servizio  i  costi direttamente causati dalla sua fornitura e i costi per  cui  tale  attribuzione e' possibile in via indiretta attraverso una  maggiorazione  (markup)  sul  costo  del servizio in funzione di quanto  lo  stesso partecipa al recupero dei costi comuni, intendendo per tali quei costi che non possono essere messi in relazione diretta o indiretta (attraverso un driver di costo) al servizio considerato.
 454.  La  contabilita'  LRIC  top-down  e  quello  CCA  FDC (Fully Distributed  Costs)  si distinguono esclusivamente nelle modalita' di allocazione  dei  costi comuni, essendo entrambi modelli contabili in grado  di  fornire al mercato il giusto segnale tra il "make or buy". Nel  caso  della  contabilita'  a  costi correnti i costi comuni sono attribuiti   al   singolo  servizio  in  via  indiretta,  utilizzando opportuni driver di costo.
 455.  Gli  svantaggi  di  una contabilita' a costi incrementali di lungo  periodo,  rispetto  ad una contabilita' a costi correnti, sono identificabili  in  una  difficolta'  di  riconciliazione delle poste contabili con la contabilita' generale predisposta a fini civilistici (HCA).  I  costi  incrementali  inoltre  sono  ottenuti da un sistema contabile  complesso,  che non fornisce trasparenza ne' all'Autorita' ne'  agli  operatori  di  mercato  sul processo di determinazione dei prezzi  dei  servizi  di  interconnessione.  Le  contabilita' a costi incrementali di lungo periodo sono basate su ipotesi di comportamenti generali  ed  astratti  di  un  potenziale operatore efficiente nella realizzazione  e  dimensionamento dei propri investimenti di rete che possono  differire  considerevolmente  dalle  scelte  di investimento effettivamente  intraprese  da Telecom Italia. Tuttavia tali ipotesi, che  implicano  aggiustamenti  alle  poste  di  costi  operativi e di capitale  nonche'  deroghe  ai  principi contabili generali, non sono sempre  realizzabili  dall'operatore  per rag ioni normative, come la riduzione  di personale o la variazione delle vite utili dei cespiti, o  per  impedimenti  di fattibilita' tecnica, quali la riduzione o il diverso dislocamento sul territorio nazionale delle centrali, e cosi' via.  A  titolo  di esempio, un cespite di rete in esercizio potrebbe essere  sostituito  con  un  altro  cespite  che  si ipotizza sarebbe impiegato  da un generico operatore efficiente. Come effetto il nuovo cespite   presenta   significative   differenze   rispetto  a  quello virtualmente sostituito ed in particolare maggiore o minore:
 - valore di acquisto;
 - vita utile;
 - funzionalita' (es. capacita' trasmissiva);
 - costo operativo (manutenzione e gestione).
 456.  Eevidente  che  l'insieme  di  ipotesi  alla  base dei costi incrementali   puo'  modificare  significativamente  e  in  modo  non trasparente  i  costi  effettivamente  sostenuti  dall'operatore. Gli aggiustamenti  previsti dalle contabilita' a costi incrementali hanno quindi  effetti  imprevedibili sui prezzi dei servizi regolamentati a seconda  di  come  sono  costruite  le  ipotesi comportamentali di un potenziale operatore efficiente.
 457.  L'Autorita'  ritiene  che  la contabilita' regolatoria debba seguire  tutti  i  principi  contabili utilizzati per la contabilita' generale  ed  analitica  applicando il principio della causalita' dei costi  attraverso  gli  opportuni  driver  di  costo,  salvo  diversa esplicita indicazione da parte dell'Autorita'.
 458.  La  contabilita'  regolatoria  di Telecom Italia include una quantita'   considerevole  di  servizi  al  dettaglio  e  di  servizi all'ingrosso    offerti   sia   agli   operatori   alternativi,   sia internamente.  Per tale ragione una contabilita' a costi incrementali appare  inappropriata  in un contesto in cui debbano essere garantiti da   un   lato   il   pieno   recupero   dei  costi  dei  servizi  di interconnessione   offerti   da   Telecom   Italia  e  dall'altro  la trasparenza  verso  il  mercato  e  l'Autorita' circa le modalita' di calcolo dell'orientamento al costo dei servizi regolamentati.
 459.  L'Autorita' ritiene, pertanto, che la contabilita' dei costi della  rete  di  trasporto  debba  essere predisposta a costi storici riportando  gli aggiustamenti a costi correnti per i cespiti elencati nella  delibera  n.  399/02/CONS.  Conseguentemente  l'Autorita'  non ritiene  di  introdurre  per  la rete di trasporto una contabilita' a costi  incrementali  di lungo periodo ne' di tipo top down ne' bottom up.
 460.  In  merito  all'applicazione  delle  linee  guida  sui costi correnti  della  rete  di  Trasporto, l'Autorita' ha rilevato che nel panorama internazionale il metodo di valorizzazione MEA e' utilizzato da  diversi  operatori. In particolare, gli operatori British Telecom ed  Eircom  hanno  indicato  puntualmente  i metodi di valorizzazione applicabili alle principali categorie di cespiti.
 461. L'implementazione dei costi correnti consiste in un complesso processo  di rivalutazione dei cespiti di rete sia dal punto di vista metodologico  all'atto  della scelta del piu' appropriato criterio di valorizzazione   sia   dal   punto  di  vista  di  reperimento  delle informazioni necessarie alla operativita' della metodologia dei costi correnti.  In  ragione  di  tale complessita' e del rischio legato ad errate  valutazioni dell'attivo patrimoniale, l'Autorita' ritiene che le  rivalutazioni  dei  cespiti  debbano essere sempre effettuate nel pieno rispetto del principio contabile della prudenza.
 462.  L'Autorita'  ha predisposto una tabella, analoga a quella da BT  ed  Eircom,  che riporta per i cespiti elencati nella delibera n. 399/02/CONS  i  relativi  metodi  di valorizzazione a costi correnti. Tuttavia,  vista  la  complessita'  dell'implementazione del MEA e in generale  dei  costi  correnti,  l'Autorita'  ritiene  che,  i metodi riportati nella tabella sotto indicata, costituiscano una proposta di lavoro   che  puo'  essere  trattata  nell'ambito  di  uno  specifico procedimento   istruttorio   volto   a   valutare   le   implicazioni tecnico/contabili di dettaglio derivanti da tali specificazioni. =====================================================================
 Categoria di cespiti rete     |   Metodo di valorizzazione dei
 Trasposrto            |             cespiti =====================================================================
 |    Absolute valuation con MEA
 |      (Impianti in esercizio
 Impianti di commutazione     | tecnologicamente piu' avanzati) ---------------------------------------------------------------------
 |    Absolute valuation con MEA
 |(Apparato trasmissivo in esercizio
 Apparati trasmissivi       | tecnologicamente piu' avanzato) ---------------------------------------------------------------------
 Portanti trasmissivi: cavidotti  |        Absolute valuation ---------------------------------------------------------------------
 Portanti trasmissivi: scavi    |        Absolute valuation ---------------------------------------------------------------------
 Portanti trasmissivi: cavi    |         MEA (con fibra) ---------------------------------------------------------------------
 |  Absolute con MEA (Impianto in
 | esercizio tecnologicamente piu'
 Impianti rete internazionale   |            avanzato) ---------------------------------------------------------------------
 |    Absolute valuation con MEA
 Impianti di alimentazione e    |      (Impianto in esercizio
 supporto             | tecnologicamente piu' avanzati) ---------------------------------------------------------------------
 |  MEA (tecnologia piu' avanzata
 Sistemi di gestione        |    anche se non in esercizio) ---------------------------------------------------------------------
 |    Absolute valuation con MEA
 |      (Impianti in esercizio
 Impianti dedicati ai servizi   | tecnologicamente piu' avanzati) ---------------------------------------------------------------------
 |  MEA (tecnologia piu' avanzata
 |   anche se non in esercizio ma
 Rete intelligente         |  impiegata da altri operatori) ---------------------------------------------------------------------
 |  MEA (tecnologia piu' avanzata
 |   anche se non in esercizio ma
 Telefonia pubblica (apparecchi)  |  impiegata da altri operatori) ---------------------------------------------------------------------
 |  MEA (tecnologia piu' avanzata
 |   anche se non in esercizio ma
 Prodotti e sistemi di utenza   |  impiegata da altri operatori) ---------------------------------------------------------------------
 Immobili             |        Absolute valuation
 463.   L'Autorita'   ritiene   pertanto  di  confermare  l'attuale modalita'  di  calcolo  relativa  all'adozione  di  una base di costo storico per la valorizzazione dei cespiti della rete di accesso e una base di costi correnti per i cespiti afferenti la rete di trasporto.
 5.2.5 Meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi.
 464.  Ai  sensi  dell'art.  50,  comma  2,  al fine di incentivare l'operatore   dominante   ad  un  uso  efficiente  delle  risorse  di produzione,   di   garantirgli   una   maggiore  flessibilita'  nella fissazione   delle   tariffe   ed   assicurare,   al   contempo,   la prevedibilita'  dei  costi  a  carico  degli  operatori  alternativi, l'Autorita'  intende confermare in capo a Telecom Italia l'obbligo di adottare  un  meccanismo di programmazione su base pluriennale per il controllo dei prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito del  traffico  telefonico (network cap) per gli anni dal 2006 al 2008 analogamente a quanto gia' introdotto con la delibera n. 3/03/CIR.
 465.  L'Autorita'  gia'  all'atto  di  approvare  la  delibera  n. 3/03/CIR  aveva  previsto  all'art.  7 la revisione del meccanismo di programmazione   su  base  pluriennale  dei  prezzi  dei  servizi  di interconnessione  a  luce  delle  risultanze delle analisi di mercato previste  nel  nuovo  quadro  regolamentare.  La  maggiore conoscenza dell'andamento  dei  costi  di  rete  dell'operatore  Telecom Italia, nonche'  l'analisi  delle  dinamiche  dei  mercati di cui al presente documento, hanno infatti portato alla individuazione di una modalita' di regolazione dei prezzi dei servizi intermedi in grado di garantire le  medesime  condizioni  economiche  per ciascuna componente di rete indipendentemente dal servizio in cui tale componente e' impiegata.
 466.  L'analisi  della  contabilita' regolatoria di Telecom Italia evidenzia  due  elementi  distinti  nella  formazione  dei prezzi dei servizi  di  interconnessione.  Il  primo  rappresenta il costo medio minutario relativo alle componenti di rete impiegate dal servizio, il secondo  costituisce  la  quota  minutaria  relativa  a  costi per la gestione  degli  operatori.  Poiche'  le  componenti produttive delle attivita'  di gestione degli operatori risultano notevolmente diverse e  soggette  a  minori recuperi di efficienza rispetto a quelle delle attivita'  di rete, essendo le prime principalmente labor-intensive e le  seconde  caratterizzate  da  alti investimenti in infrastrutture, l'Autorita' ritiene di dover trattare separatamente i due elementi di costo  identificando,  pertanto, per ciascuno meccanismi di controllo di  prezzo separati. L'Autorita' ritiene che i recuperi di efficienza conseguiti  da  Telecom  Italia sui costi impiantistici e di gestione delle componenti della rete telefonica debbano essere distribuiti sui servizi  di interconnessi one in base all'uso che ciascuna componente ha nella realizzazione del servizio.
 467.  Conformemente alla struttura dei servizi individuata in fase di  definizione  dei mercati rilevanti sono soggetti al controllo dei prezzi  i  seguenti  elementi  funzionali  di  servizio  (di  seguito elementi)  che,  opportunamente combinati, costituiscono i prezzi dei servizi di interconnessione venduti agli operatori:
 a) Raccolta/Terminazione  SGU  (comprensivo  della tratta di rete tra SL ed SGU e di commutazione, giunzione e segnalazione SGU);
 b) Raccolta  SGU  da telefonia pubblica (comprensivo della tratta di  rete  tra SL ed SGU, commutazione, giunzione e segnalazione SGU e delle componenti ed apparati remunerati dalla c.d. surcharge);
 c) Singolo  SGU  (costi di commutazione, segnalazione e giunzione SGU);
 d) Inoltro  distrettuale  (costi  di commutazione, segnalazione e giunzione SGU e di portanti ed apparati SGU-SGU);
 e) Singolo  SGT  (costi di commutazione, segnalazione e giunzione SGT);
 f) Inoltro  area  gateway (costi di segnalazione e giunzione SGU, commutazione,  segnalazione  e  giunzione  SGT,  portanti ed apparati SGU-SGT);
 g) Inoltro  nazionale  (costi  di  commutazione,  segnalazione  e giunzione SGT e di portanti ed apparati SGT-SGT).
 Il  costo  degli  elementi soggetti a controllo e' calcolato sulla base  dei  costi  medi  minutari relativi alla durata effettiva della conversazione (minuti DC).
 468.  Il  prezzo  di  ciascun  servizio  di interconnessione sara' quindi  ottenuto  dalla  somma dei costi degli elementi impiegati nel servizio e della componente di costo per la gestione degli operatori. Ad  esempio,  il  prezzo  del servizio di raccolta SGU e' determinato dalla somma del costo relativo all'elemento a) "Raccolta/terminazione SGU"  e  del  costo per la gestione degli operatori. Analogamente, il prezzo del servizio di raccolta SGT sara' dato dalla somma del prezzo del  servizio  di  raccolta  SGU  (gia'  inclusivo  del  costo per la gestione  degli operatori) e del costo dell'elemento f) "Inoltro area gateway".  L'eventuale gradiente tariffario di cui al paragrafo 4.4.2 del  documento  di  consultazione  pubblica viene applicato al prezzo medio cosi' ottenuto.
 469.  L'introduzione degli elementi funzionali di cui al punto 467 non  modifica  le  relazioni  attualmente  esistenti,  indicate nella Contabilita' Regolatoria, tra i costi dei servizi di interconnessione acquisiti  dagli  operatori  ed  i  costi  delle  componenti di rete, relazione  realizzata  attraverso  i  c.d.  routing  factor. Pertanto l'attribuzione  dei  costi  delle  singole  componenti  di  rete agli elementi  funzionali  deve avvenire in maniera tale che per ogni dato servizio  di  interconnessione, realizzato attraverso la composizione di  uno  o  piu'  elementi  funzionali,  il  costo  totale relativo a ciascuna   componente  di  rete  sia  uguale  a  quello  attribuibile direttamente  al servizio di interconnessione senza la decomposizione dello stesso in elementi funzionali.
 470.  Sono, altresi' regolati, nell'ambito del presente meccanismo di  controllo dei prezzi, i servizi accessori relativi alla fornitura di  kit  di interconnessione, descritti al paragrafo 4.4.12 (canoni e contributi),  i  servizi  di  configurazione delle centrali di cui ai paragrafi  4.4.14 e 4.4.15 del documento di consultazione pubblica, i contributi   relativi   all'attivazione   o  cambio  profilo  Carrier Preselection, il contributo relativo alla prestazione di portabilita' del numero.
 471.  Sulla  base  della  complementarita'  degli elementi di rete individuati  per la fornitura dei servizi di raccolta, terminazione e transito,  del dettaglio dei recuperi di efficienza ricavati dai dati di  contabilita'  regolatoria  per  gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003,  nonche'  dei diversi livelli di competitivita' riscontrati nei mercati  di  cui  alla  presente  analisi,  l'Autorita' raccoglie gli elementi funzionali di cui al punto 467 ed i servizi al punto 470 nei seguenti panieri:
 a) Raccolta/Terminazione  SGU, Singolo SGU, Inoltro distrettuale; Raccolta SGU da telefonia pubblica; Kit di interconnessione;
 b) Singolo SGT, Inoltro area gateway;
 c) Inoltro nazionale.
 d) Contributo   attivazione   CPS;  Contributo  portabilita'  del numero;  Configurazione  degli  autocommutatori  per  codici CPS, CS, Customer Care ed accesso da remoto a Rete Privata Virtuale;
 472. Con riferimento ai flussi di interconnessione, ai circuiti di estensione dell'interconnessione ed ai circuiti di accesso alle Cable Station,   come  osservato  al  paragrafo  4.4.12  del  documento  di consultazione  pubblica, l'Autorita' rileva che, al fine di garantire la  coerenza  con  le  condizioni  di  offerta  dei  servizi di linee affittate,  la  fissazione  degli obblighi di controllo di prezzo dei flussi  di interconnessione dovra' avvenire nell'ambito delle analisi dei  mercati  dei servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate  e  di  segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati 13 e 14 della Raccomandazione).
 473.   Come  gia'  anticipato  il  controllo  dei  prezzi  avviene attraverso  una  riduzione programmata pluriennale per gli anni 2006, 2007  e 2008. La riduzione programmata dei prezzi di interconnessione si  attua  su  base  annuale. La verifica da parte dell'Autorita' del rispetto   dei   vincoli   di   variazione   di  prezzo  avviene  con l'approvazione  dell'offerta  di  riferimento  che,  a tal fine, deve essere  pubblicata  entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validita' dell'offerta.
 474.  La  variazione percentuale di valore dei panieri a), b) e c) viene  valutata  sulla  base delle quantita' minutarie dei servizi di interconnessione  che  impiegano gli elementi di cui al punto 467 del documento di consultazione venduti nel periodo di riferimento e della variazione  dei  costi  unitari  di  tali  elementi rispetto a quelli dell'anno precedente. I minuti di ciascun servizio sono attribuiti ai singoli elementi sulla base delle regole di formazione dei prezzi dei servizi  di interconnessione a partire dagli elementi di cui ai punti 359,  365, 369 e 380 del documento di consultazione pubblica. Al fine della  corretta  valutazione dei recuperi di efficienza nei costi dei servizi  di  interconnessione  che  fanno  uso dell'elemento SGU-SGU, l'Autorita'  ritiene  che  i minuti raccolti/terminati dai servizi di CSD  di  cui  al  punto  360  del documento di consultazione pubblica debbano  concorrere alla determinazione dei pesi della prestazione di inoltro distrettuale.
 475.  La  variazione  percentuale  del valore dei panieri d) ed e) viene valutata sulla base delle quantita' e delle caratteristiche dei servizi  di interconnessione venduti nel periodo di riferimento e dei relativi  prezzi  nell'anno  di  validita'  dell'offerta ed in quello precedente.
 476. Per ogni paniere il vincolo e' definito nella misura di IPC - X  (cap),  dove  IPC  (Indice  dei  Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione  percentuale  su  base  annua  dell'indice  dei  prezzi al consumo  delle  famiglie  di  operai  e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza  tabacchi)  e  X  il  livello  di  variazione di produttivita' dell'insieme  dei  servizi  e degli elementi appartenenti allo stesso paniere.  Il  valore  di  riferimento  dell'IPC da utilizzare ai fini dell'applicazione  del  network  cap  e',  per  ciascun  anno, quello risultante  dalla  rilevazione  ISTAT  per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni dei consumi di cui al punto 488.
 477.  Qualora  nel corso di un anno siano effettuate riduzione dei prezzi  tali  da comportare variazioni dei valori dei singoli panieri superiori  a  quelle  disposte, la differenza percentuale puo' essere computabile  ai  fini  del  rispetto  del  vincolo  di  cap dell'anno successivo.
 478.  Le analisi sui diversi mercati condotte nel capitolo 3 hanno evidenziato   pressioni  competitive  differenziate  al  variare  del livello di interconnessione a cui i servizi di raccolta, terminazione e  transito  del traffico telefonico sono forniti. In merito ai costi delle componenti di rete, l'Autorita' ha condotto un'analisi dei dati di   contabilita'   regolatoria   per  gli  anni  dal  1999  al  2003 disaggregati  per  componenti.  L'analisi,  svolta  sui  dati HCA e a partire  dal  2001  sui dati CCA, mostra che i recuperi di efficienza nel  periodo  di  osservazione sono notevolmente variabili di anno in anno in funzione della componente esaminata.
 479.  A  livello  aggregato i maggiori recuperi di efficienza sono stati  riscontrati  tra  il 2000 ed il 2001 e sono attribuibili ad un sostanziale  incremento del traffico totale trasportato dalla rete di Telecom  Italia  (c.a. +10%) a fronte una analoga riduzione dei costi totali  (c.a.  -14%). Tali incrementi di efficienza non sono tuttavia significativi del trend di lungo periodo. La medesima analisi per gli anni  2001-2003 se da un lato ha confermato una analoga riduzione dei costi totali (c.a. -16%), dall'altro ha evidenziato una significativa contrazione   dei   volumi   venduti   (c.a.  -4%  in  totale,  -5,6% relativamente  al  traffico  venduto  dalla  divisione  commerciale). Dall'analisi  del  traffico  di  interconnessione,  la  tendenza alla contrazione  dei  volumi  appare arrestarsi sia nel 2003 che nel 2004 (rispettivamente   c.a.   +1%  e  +2%)  cio'  comportando  un'ipotesi prospettica di saturazione dei volumi.
 480.   A   livello   di   maggior  dettaglio,  l'analisi  condotta dall'Autorita'  sui  trend  dei  costi  minutari  degli  gli elementi funzionali   di   cui  al  punto  467  evidenzia  per  l'elemento  di raccolta/terminazione  una riduzione del 10,9% nel 2002 ed, in media, del  14,8%  annuo  nel  periodo  1999-2002. Una riduzione media annua anche  superiore si riscontra per l'elemento di inoltro distrettuale. Per  gli  stessi periodi l'elemento di Inoltro area gateway ha subito variazioni    analoghe   alla   raccolta,   controbilanciate   invece dall'andamento  dell'elemento  di Singolo SGT, il quale non ha subito riduzioni di rilievo nel periodo 1999-2003.
 481.  Considerazione  a  parte  merita  l'analisi dell'elemento di Inoltro  nazionale, che sebbene abbia evidenziato riduzioni dei costi nel  periodo  1999-2003,  in  considerazione  del  diverso  grado  di competizione    potenziale   a   cui   e'   sottoposto   il   mercato corrispondente,  non  necessita  di  essere  sottoposto  a variazioni strettamente guidate dai trend di costo.
 482.  Sulla  base  di  tali  considerazioni e della stima dei pesi relativi degli elementi componenti i servizi, i valori dei vincoli di cap per gli anni 2006, 2007 e 2008 risultano pertanto:
 Paniere a): IPC -11,3%;
 Paniere b): IPC -IPC;
 Paniere c): IPC -IPC;
 Paniere d): IPC -IPC.
 483.  Relativamente  alla  parte  del prezzo dei servizi intermedi legata  ai  costi  di  gestione  operatore, Telecom Italia valuta che sulla  base  dei  dati  contabili sino al 2003 tale costo, ammonti, a circa  il  17%  dei  costi  di  interconnessione relativi al traffico minutario  nazionale.  Tale  quota comprende, tra l'altro, i costi di vendita,    customer    care    e   fatturazione   per   servizi   di interconnessione.  Tali  attivita',  essendo  legate primariamente al costo  del  lavoro, non consentono elevati recuperi di efficienza nel breve-medio periodo.
 484.   Sulla   base   del  principio  di  parita'  di  trattamento interno-esterno,  confermando  quanto gia' introdotto con la delibera n.  4/02/CIR,  l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba ripartire il  costo  totale relativo a tali attivita' sulla somma del volume di traffico venduto alle proprie divisioni commerciali ed agli operatori alternativi. La quota minutaria cosi' determinata viene attribuita in uguale  misura  a tutti i servizi di traffico offerti dalla rete alle proprie   divisioni  commerciali  ed  agli  operatori  alternativi  e sottoposta  al  vincolo  di  network  cap,  incidendo  sui  costi  di interconnessione per meno del 5%.
 485.  Inoltre,  sulla  base  delle  considerazioni di cui ai punti precedenti  il  vincolo  di cap da applicare al paniere contenente la sola quota minutaria relativa a costi per la gestione degli operatori e' posto pari ad IPC-IPC.
 486.  Le  condizioni  economiche dei servizi di nuova introduzione sono soggette alla verifica dell'orientamento al costo.
 487. I prezzi dei servizi ed i costi degli elementi a volume nullo inclusi  nei  panieri di cui al punto 470 sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva  del  paniere  di  appartenenza, in linea con quanto gia' previsto all'art. 2 comma 2 della delibera n. 11/03/CIR.
 488.    Telecom   Italia,   contestualmente   alla   pubblicazione dell'offerta di riferimento, comunica all'Autorita':
 - Il paniere dei consumi dei servizi di raccolta (distinte in CS, CPS,  numerazioni  non  geografiche  da utenti attestati alla rete di Telecom  Italia  ed  accesso  da  apparati  di  telefonia  pubblica), terminazione  e  transito  secondo  le  articolazioni  per  livelli e tipologia  di  traffico  dei  servizi  di  interconnessione  cui alla presente  delibera,  distinti  per  semestri e riferiti al periodo di dodici  mesi  terminato  il  30  giugno  di  ciascun anno (periodo di riferimento).
 - I  costi di rete degli elementi funzionali di raccolta, inoltro e terminazione impiegati nella formulazione dei prezzi dei servizi di interconnessione cosi' come definiti al punto 467.
 - Il  valore  della  quota  minutaria  relativa  a  costi  per la gestione degli operatori per l'anno di validita' dell'offerta.
 - Le quantita' vendute dei servizi di cui ai panieri d) ed e) nel periodo  di  dodici  mesi  terminato  il  30  giugno  di ciascun anno articolate in funzione delle caratteristiche dei servizi offerti.
 La  veridicita'  dei  dati  prodotti e' autocertificata da Telecom Italia,  che  ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice, nelle forme e modalita' previste ai sensi del dPR 403/98.
 489.  Ai  fini della valutazione dell'offerta di riferimento 2006, Telecom Italia dovra' produrre, con riferimento all'esercizio 2004, i costi  degli  elementi  funzionali  cosi' come definiti al punto 467, nonche'  il  valore  di costo della quota minutaria relativa ai costi per  la  gestione  degli  operatori  calcolata  in  linea  con quanto previsto  al precedente punto 484. I prezzi degli elementi funzionali da  utilizzare  come valori iniziali per la verifica del rispetto dei vincoli  di  cap  sono  ricavati a partire dai prezzi dei servizi per l'offerta  di  riferimento  2005  e dai volumi riferiti al periodo 30 giugno  2004 - 30 giugno 2005 sulla base del criterio dell'invarianza del  ricavo nominale applicato ai servizi di raccolta, terminazione e transito.
 490.  Nel  corso  del  periodo  di  vigenza  del nuovo network cap l'Autorita'  potra'  adottare  eventuali misure di riallineamento del meccanismo  di  controllo  dei  prezzi a seguito della verifica della rispondenza  dei  prezzi  2005  ai  costi  degli  elementi funzionali certificati per gli anni 2003 e 2004, qualora l'eventuale scostamento tra prezzi e costi venga ritenuto distorsivo della concorrenza.
 25. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito a:
 - l'imposizione  di  un  meccanismo  di regolazione dei prezzi di interconnessione a traffico per gli anni 2006, 2007 e 2008;
 - la distribuzione dei recuperi di efficienza sui servizi in base all'uso delle singole componenti di rete;
 - la     definizione     degli     elementi     funzionali     di raccolta/terminazione,  transito  ed  inoltro di cui al punto 467 del presente paragrafo;
 - la  composizione  dei  panieri  come  indicati al punto 471 del presente paragrafo;
 - il  meccanismo  di  determinazione  dei  pesi  dei  costi degli elementi funzionali di rete;
 - i valori dei vincoli di cap per i panieri;
 - il  criterio  di  ripartizione  dei costi per la gestione degli operatori sui prezzi dei servizi;
 - il  vincolo di cap per la quota minutaria relativa ai costi per la gestione degli operatori;
 - le modalita' di gestione dei servizi a volume nullo;
 - i   contenuti  e  modalita'  di  comunicazione  degli  elementi informativi necessari alla verifica dei cap ?
 5.2.5.1 Le osservazioni degli operatori
 491.  Sul  punto  gli  operatori  Albacom, Atlanet, Coli, Eutelia, Fastweb,  H3G,  Multilink,  Tele2, Tiscali, Teleunit, Welcome Italia, Wind  concordano  con  l'adozione  dello  strumento  di controllo dei prezzi  proposto,  sottolineando la necessita' di prevedere una serie di   misure   che   ne   impediscano   un   utilizzo   strategico  ed anticompetitivo  da  parte  di  Telecom  Italia  (come invece sarebbe avvenuto nel caso del network cap definito dalla delibera 3/03/CIR).
 492.  A tal fine l'Autorita' dovrebbe prevedere esplicitamente, in analogia a quanto previsto dal regolatore britannico, la possibilita' di  un  proprio  intervento nel caso dovessero emergere comportamenti abusivi nell'utilizzo del meccanismo del network cap. In particolare, gli operatori ritengono che tale meccanismo debba essere implementato come strumento di simulazione dell'obbligo diretto di orientamento al costo,  non  deve  implicare  pertanto la rinuncia al controllo delle tariffe di interconnessione da parte dell'Autorita'.
 493.  Gli  operatori  condividono  la  composizione  dei  panieri, rilevando  tuttavia  che  non tutti i servizi inclusi nell'Offerta di Riferimento sono soggetti a network cap: con riferimento specifico ai servizi quali la fatturazione, la configurazione delle numerazioni, i servizi di colocazione, ecc. Gli operatori richiedono di estendere il meccanismo  pluriennale  di  controllo  dei  prezzi a tutti i servizi dell'offerta  di  riferimento e che l'esclusione sia limitata a pochi motivati casi.
 494.    Gli    operatori   sostengono   fortemente   la   proposta dell'Autorita'  di  valutare la quota minutaria relativa ai costi per la  "gestione  degli  operatori"  sulla  base  del  principio  di non discriminazione  interno-esterno  come ripartita su tutti i volumi di traffico  prodotti  dalla  divisione rete, includendo dunque anche il traffico  pertinente  alle  divisioni  commerciali. Gli operatori, in considerazione degli obblighi di separazione contabile, ritengono che tale  metodologia,  al  fine di assicurare la parita' di trattamento, debba   essere   di  applicazione  generale  e  che  vada  estesa  ai trasferimenti  interni  relativi  a  tutti  i  servizi per i quali si applica l'obbligo di contabilita' regolatoria.
 495.  Per  quanto  riguarda le modalita' di gestione dei servizi a volume   nullo,   gli   operatori   pur   condividendo   la  proposta dell'Autorita',    sottolineano    il    rischio   di   comportamenti anticompetitivi  da parte di Telecom Italia derivanti dall'inclusione di  servizi  con pesi molto diversi nel medesimo paniere. Nel caso di servizi  a  volume quasi nullo ma in forte crescita, un aumento anche sostanziale (e strumentale) dei prezzi viene compensato da variazioni minime  dei prezzi di servizi di peso (nominale) maggiore. A tal fine gli  operatori  richiedono che venga modificato il sistema di calcolo dei pesi all'interno del meccanismo di network cap considerando anche i  volumi  degli omologhi servizi forniti internamente dall'operatore alle proprie divisioni commerciali (in analogia a quanto previsto dal regolatore britannico).
 496.  Gli  operatori ritengono che la valutazione delle variazioni percentuali dei pesi debba far riferimento ai dodici mesi antecedenti la  data di pubblicazione dell'offerta di riferimento e non ai dodici mesi   antecedenti   il   30   giugno   dell'anno   di  pubblicazione dell'offerta.
 497.  Gli  operatori  richiedono inoltre la pubblicazione dei pesi distinti  per  ciascun servizio con il dettaglio delle quote relative ai  servizi  ceduti  internamente  da  Telecom  Italia  alle  proprie divisioni commerciali.
 498. Gli operatori ritengono accettabile la proposta di utilizzare i  valori dell'Offerta di Riferimento 2005 come valori iniziali a cui applicare  il  meccanismo  di  network  cap  proposto, purche' questi recepiscano  le  riduzione  che  Telecom  Italia  si  e' impegnata ad applicare   in   virtu'  degli  impegni  presentati  nell'ambito  del procedimento Antitrust A/351, ove si prevede che "a partire dal primo gennaio 2005 saranno quindi applicati per i servizi dei panieri A, B, C  e D di cui alla Delibera 3/03/CIR i prezzi attualmente calcolabili per  il  2006" e che nell'ambito del paniere A, i servizi di raccolta del  traffico  internet  in  decade  7 e consegna con protocollo DSS1 subiscono  una  riduzione  del  15%.  I  prezzi  cosi'  definiti  per l'offerta  di riferimento 2005 devono rappresentare i valori iniziali per l'applicazione del network cap negli anni 2006-2008.
 499.  Con  riferimento  alla applicazione ai prezzi iniziali della nuova   struttura   di  articolazione  dei  servizi,  gli  operatori, nell'interpretare  il  punto  485  della  delibera  di  consultazione pubblica, ritengono che la riformulazione delle condizione economiche per  il  2005, anche in assenza di dati di dettaglio, debba portare a prezzi non superiori a quelli riportati di seguito:
 NETWORK CAP 2006
 (valori iniziali di riferimento per il 2005)       € Cent/min
 Raccolta SGU                           peak              0,469
 off peak            0,334
 Inoltro Distrettuale* (SGU-SGU)        peak              0,310
 off peak            0,213
 Inoltro Area Gateway* (SGU-SGT)       peak              0,320
 off peak            0,223
 Inoltro Nazionale* (SGT-SGT)          peak              0,559
 off peak            0,398
 Terminazione SGU                      peak              0,469
 off peak            0,334
 500.  L'operatore  H3G,  nel  sottolineare  i profondi cambiamenti architetturali  e tecnologici che hanno modificato a partire dal 2002 la gerarchia e la topologia della rete di trasporto di Telecom Italia comportando  notevoli recuperi di efficienza attraverso la migrazione ad una architettura di tipo VoIP, evidenzia una riduzione prospettica dei  costi  operativi  per  Telecom Italia tra il 30% ed il 40% ed di costi  di  capitale,  prospetticamente,  del  50%. Sulla base di tali osservazioni H3G richiede la revisione dei valori di cap proposti che contemplino  una  riduzione  aderante ai reali recuperi di efficienza dell'operatore dominante.
 501.  Telecom  Italia  evidenzia diverse criticita' in merito alla formulazione  del  meccanismo  di  controllo  dei prezzi proposto. In primo  luogo, controllando non piu' i prezzi dei servizi, ma elementi da   aggregare  tra  loro  per  ottenere  i  servizi  desiderati,  si perderebbe  in  trasparenza  rispetto  alle  effettive  riduzioni dei servizi   finali.   Il   nuovo   meccanismo,   inoltre,  comporta  un irrigidimento  delle  attuali modalita' di fissazione dei prezzi, ove l'aver  unificato  i  servizi  di raccolta e terminazione comporta ad esempio   che  non  sara'  possibile  tener  conto  delle  differenti tipologie  di  domanda  (ad.  es. mobile/fisso e fisso/fisso). Infine Telecom  Italia  non condivide la modalita' di fissazione del cap del paniere  A,  che  a  suo  avviso  non e' stato definito applicando un corretto approccio prospettico.
 502.  In particolare, Telecom Italia evidenzia che in un regime di network  cap  ottimale basato sul principio dei costi incrementali di lungo periodo, le X di variazione annuale dei prezzi devono essere di livello  tale  da  portare, nell'arco pluriennale del cap, i prezzi a coincidere con livelli di costi efficienti, ragionevoli, perseguibili e  che  soprattutto offrano un corretto segnale di mercato sulla base del quale gli operatori alternativi possono effettuare le loro scelte di   investimento  (make  or  buy).  Il  network  cap  pertanto  deve consentire  che  l'operatore  Telecom  Italia  possa  beneficiare  di opportuni  margini  per  effettuare  ulteriori  investimenti in nuove tecnologie e/o economie di scopo, nonche' stimolare una competizione, da   parte   di  altri  operatori,  basata  sulle  infrastrutture  ed efficiente anche nel lungo periodo.
 503.  Telecom  Italia  ritiene che la determinazione delle X debba prevedere   due   tipi   di  analisi  prospettiche:  l'analisi  della presumibile evoluzione futura dei costi di Telecom Italia nel periodo di riferimento del network cap e l'analisi del grado di efficienza di Telecom  Italia  rispetto  al  panorama internazionale, ritenendo che l'analisi storica possa solo apportare informazioni aggiuntive ma non rappresenti  un  corretto criterio di previsione dei costi. L'analisi storica  dei costi non e' in grado di fornire infatti indicazioni ne' di  "corretto  segnale  di  mercato", ne' dell'esistenza di ulteriori margini di ottimizzazioni da perseguire con gli stessi trend.
 504.   Con  riferimento  al  "corretto  segnale  di  mercato",  il messaggio  di  costi bassi potrebbe tradursi in una distorsione nelle decisione  di  make  or  buy e quindi nelle modalita' di competizione basata  su  infrastrutture  o  su  servizi.  Telecom Italia evidenzia inoltre  che  i  maggiori recuperi di produttivita' si sono raggiunti negli  anni  immediatamente  successivi alla liberalizzazione per poi procedere con ritmi decrescenti negli anni successivi.
 505.  Telecom  Italia  sottolinea  che il criterio corretto per la valutazione  dei  futuri  e sostenibili margini di ottimizzazione sia l'utilizzo  di costi LRIC calcolati sulla base delle risultanze della contabilita'  CCA che, rispetto all'uso dei soli CCA, consentirebbero di individuare le ottimizzazioni nel dimensionamento della rete e nei costi unitari dei servizi, per un maggior utilizzo delle risorse.
 506. Per quanto riguarda le ottimizzazioni di rete, Telecom Italia evidenzia  che nel periodo 1997-2001 ha effettuato una vasta opera di razionalizzazione delle risorse di rete attraverso un massiccio piano di  dismissioni  e  radiazioni  per  un totale di circa 9 miliardi di euro.    Tale   razionalizzazione   avrebbe   contribuito   in   modo significativo  a  ridurre  i  costi  di  produzione  dei  servizi  di interconnessione e pertanto non sarebbe possibile prevedere ulteriori future ottimizzazioni della medesima entita'.
 507.  Per  quanto  riguarda  il  dimensionamento  della  rete  per rapporto  ai  costi unitari dei servizi, Telecom Italia evidenzia una generale  diminuzione  dei volumi dei servizi del traffico commutato, dovuti,  da  un  lato  agli  effetti  di  sostituzione  fisso/mobile, dall'altro   all'effetto   di  sostituzione  delle  connessioni  xDSL rispetto  al  traffico internet dial-up. Relativamente all'evoluzione prospettica  dei  costi, Telecom Italia evidenza che i "costi futuri" al 2008 dipenderanno da un insieme di variabili (quali l'introduzione di  nuove  tecnologie  di  rete,  il  mix  delle  risorse  produttive impiegate, l'andamento prospettico della domanda di servizi...). Tali variabili  sono  appunto  approssimabili da un modello LRIC che tenga conto dei costi efficienti in un arco temporale predefinito.
 508.  D'altro  canto l'analisi comparata dei livelli di efficienza di  Telecom  Italia  mostrerebbe  come  quest'ultima  sia  linea  con l'efficienza   media   di   un  ampio  campione  di  altri  operatori internazionali.  Non sono pertanto prevedibili margini consistenti di abbattimento  dei  costi.  Secondo  Telecom  Italia,  la  metodologia proposta sarebbe difforme da quella seguita con la delibera 3/03/CIR, ove  erano  state acquisite le stime dei costi ottenute da un modello di  rete  di  interconnessione  basato sul modello Total Element LRIC elaborato  da Telecom Italia stessa e la decisione dell'Autorita' era stata  basata  anche su di un confronto internazionale dei costi LRIC in paesi che avevano adottato tale metodologia.
 509. Telecom Italia evidenzia inoltre che l'Autorita' ha basato la propria  decisione solo sull'analisi storica dell'andamento dei costi di   contabilita'   regolatoria   di  Telecom  Italia,  integrati  da considerazioni  sull'andamento  dei  volumi di interconnessione 2004, anziche' sull'analisi prospettica. Telecom Italia, con riferimento ai volumi,  ritiene  che l'andamento decrescente rilevato dall'Autorita' non  sia  destinato  a  saturarsi  ed  in  ragione  di  cio' presenta l'andamento dei volumi generali di traffico sulla propria rete.
 510.   Telecom   Italia  sottolinea  che  l'impiego  dei  dati  di contabilita'  nella  definizione dei vincoli equivarrebbe a fondare i prezzi  dei  servizi  nei  panieri  unicamente  sui  dati  annuali di contabilita'  regolatoria,  indebolendo i vantaggi propri dei modelli di  pricing  basati  sul  network  cap.  Telecom Italia in definitiva ritiene   che   la  metodologia  dell'analisi  storica  dei  dati  di contabilita'   impiegata  dall'Autorita'  non  sia  adeguata  per  la fissazione  dei  prezzi  e  contrastante  con  quanto stabilito dalla delibera  n. 3/03/CIR. In secondo luogo Telecom Italia ritiene che le assunzioni  adottate  dall'Autorita'  relativamente  al  fatto  che i recuperi  di  produttivita'  che  la stessa potra' ottenere in futuro siano  analoghi  a  quelli  conseguiti  nel  passato e che i trend di traffico si manterranno stabili sono infondate.
 511.  Telecom  Italia  propone di mantenere la vigenza del cap del paniere  A  per  il 2006 approvato con la delibera 3/3/CIR ed avviare una ulteriore istruttoria per definire il cap nel periodo successivo. In  tal  senso  Telecom  Italia  sottolinea  che l'adozione del nuovo meccanismo sarebbe in contrasto con i tempi previsti all'art. 7 comma 1 della delibera 3/03/CIR, su cui la stessa avrebbe fatto affidamento al momento di decidere le possibili anticipazioni delle riduzioni dei prezzi.  Il  mantenimento  del  cap  attuale risulterebbe anche dalle risultanze  di  valutazioni comparative condotte per conto di Telecom Italia  dal  consulente  NERA,  il quale ha effettuato studi analoghi anche  per il regolatore britannico nell'ambito delle valutazioni del controllo dei prezzi dei servizi wholesale dell'operatore BT.
 512.  In  particolare  il  confronto  dell'efficienza  globale  di Telecom  Italia con un campione significativamente selezionato di LEC (Local   Exchange  Companies)  statunitensi  evidenzierebbe  l'ottimo posizionamento  della  societa'  rispetto  anche  alle  societa' piu' efficienti.  Tale  dato evidenzierebbe l'assenza di ulteriori margini di  efficientamento  dei  costi  di  Telecom  Italia  e confermerebbe l'adeguatezza  del  mantenimento  del  valore  di cap definito per il paniere  A  dalla  delibera 3/03/CIR. Relativamente a quanto proposto dall'Autorita'  merito ai costi di gestione operatore, Telecom Italia ribadisce  quanto  affermato  in  occasione delle delibera 4/02/CIR e 2/03/CIR.  In  particolare,  con  riferimento  alla  proposta attuale Telecom  Italia  ritiene che questa sia in contrasto con il principio di  causalita'  dei costi, di parita' di trattamento e non consenta i corretti segnali di mercato.
 513. In merito al principio di causalita' dei costi Telecom Italia sottolinea   che   i  costi  di  gestione  operatori  siano  rilevati separatamente,  in  quanto la funzione wholesale e' separata anche da punto  di  vista  organizzativo,  ed  attribuiti a tutti i servizi, a traffico  e  non, offerti agli operatori alternativi. La ripartizione di tali costi comuni avverrebbe secondo le metodologie verificate dal revisore  incaricato  dall'Autorita'. Con riferimento alla parita' di trattamento   Telecom  Italia  evidenzia  che  i  costi  di  gestione operatore,  secondo  quanto alla delibera 2/03/CIR, sono articolabili in  tre  categorie:  costi propri di commercializzazione dei servizi, costo del capitale circolante, perdite su crediti.
 514.  I  costi propri di commercializzazione dei servizi inclusivi del  personale,  del  front-end  e  di  tutti i costi di gestione del cliente,  sarebbero  incomprimibili  e  connessi  allo  sviluppo  del mercato  wholesale.  Il  costo  del capitale circolante attivo sono i costi  derivanti  dall'esposizione creditizia verso gli operatori per l'acquisto  da  parte  di  questi dei soli servizi wholesale. Telecom Italia  sostiene  che  tali costi sono direttamente attribuibili agli operatori  alternativi  per  i quali si configurano come una forma di finanziamento.
 515. I costi relativi alle perdite su crediti sono costi accertati nell'esercizio per fallimento degli operatori debitori. Solo per tale posta, trattandosi di costi di gestione non ordinaria, Telecom Italia concorda  con  la  possibilita'  di  distribuirli  su tutti i servizi prodotti  internamente  o ceduti esternamente sulla base di opportuni criteri  parametrici. L'attribuzione delle poste sopra citate ai soli servizi  wholesale  (escluse  le perdite su crediti) risponderebbe al criterio di fornire al mercato il corretto segnale di make or buy.
 516.   Infine,   Telecom   Italia   richiede   che   i  flussi  di interconnessione siano inclusi nella regolamentazione dei mercati 8-9 e  10  essendo  accessori  ai servizi ivi analizzati. Telecom Italia, nell'esprimere  le  proprie obiezioni nei confronti delle metodologie proposte  nella  regolazione  dei  prezzi,  ha  proposto  una propria interpretazione della metodologia di formulazione dei prezzi iniziali proposta  dal  documento di consultazione e ne ha prodotto un esempio applicativo  per  i  prezzi 2005 sulla base dei volumi di network cap tra giugno 2003 e luglio 2004.
 5.2.5.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 517.  Le  risultanze  della  consultazione pubblica hanno messo in evidenza che il meccanismo di network cap proposto dall'Autorita' non presenta  in  generale  criticita' nella definizione dei panieri, del prezzo  iniziale  e della durata del periodo di controllo dei prezzi, fatta  eccezione  per  il  servizio  di  raccolta  di  traffico dalla telefonia  pubblica.  Maggiori  criticita'  sono,  invece,  emerse in merito  alla  necessita'  di  definire  un meccanismo di network cap, diverso  da  quello  descritto  dall'Autorita', che tenga conto delle dinamiche   attese  dei  costi  e  dell'architettura  della  rete  di trasporto, al fine di poter dare il corretto segnale al mercato nella scelta tra la realizzazione di investimenti in una rete proprietaria, piuttosto  che  nell'acquisito di servizi all'ingrosso, quali fattori produttivi  intermedi, per il completamento delle offerte commerciali (make  or buy). In tal senso, le principali osservazioni di tutti gli operatori  sono  state  focalizzate  sul  fatto  che il meccanismo di network cap dovrebbe:
 1.  garantire la realizzazione di congrui margini per l'operatore dominante al fine di consentire investimenti in nuove tecnologie;
 2.  fornire  la  corretta informazione agli operatori alternativi nella scelta tra il make or buy;
 3.  tenere conto delle efficienze conseguibili da un'architettura di rete in evoluzione;
 4.  essere  basato  su  costi  prospettici  incrementali di lungo periodo;
 5. determinare i fattori di riduzione annuale anche sulla base di un'analisi comparata dei costi di altri operatori.
 518.  In merito al primo punto si osserva che sulla base di quanto previsto dall'art. 50 del Codice, nella definizione degli obblighi di controllo   dei   prezzi,   l'Autorita'  deve  tenere  conto  di  una remunerazione   del   capitale   investito   di  volume  congruo,  in considerazione  dei  rischi  connessi  e  degli  investimenti  per lo sviluppo   di   reti   e  servizi  innovativi.  A  questo  proposito, l'Autorita'  ha  fissato un tasso di remunerazione del capitale nella misura  del  10,2%  per  tutti  i  servizi  soggetti  ad  obblighi di controllo dei prezzi. Un ulteriore margine sul risultato operativo di servizi  regolamentati,  rispetto  a  10,2%, e' giustificato solo nel caso  di  servizi  soggetti  ad  un crescente grado di competizione o laddove la concorrenza potenziale puo' trasformarsi nel breve periodo in  concorrenza  effettiva,  senza  il  sostenimento di ingenti costi irrecuperabili o di transazione.
 519.  In altri termini, il re-investimento dei risultati operativi dei  servizi  regolamentati  in  nuove  tecnologie  non e' di per se' un'attivita'  meritevole di tutela regolamentare se tali investimenti sono  destinati  all'offerta di servizi commerciali. In tal senso, si osserva  che  gli  investimenti in nuove tecnologie non devono essere finanziati  attraverso  gli  extra  profitti  conseguiti  sui servizi regolamentati  i  quali  peraltro  generano un fatturato marginale se comparato  a  quello  complessivo  delle  offerte  commerciali  della divisione  di  rete  fissa  di  Telecom Italia. Un tale meccanismo di finanziamento  comporterebbe,  infatti,  una  duplice  distorsione di mercato legata, da un lato, alle maggiori tariffe di interconnessione e   dall'altro   al  finanziamento,  attraverso  gli  extra  profitti conseguiti a danno degli operatori alternativi, di nuove tecnologie e servizi  che  nella maggior parte dei casi sono impiegati nei mercati al dettaglio dove la regolamentazione di settore e' meno stringente o del tutto assente.
 520.  Proprio  in  merito  alle tecnologie impiegate nella rete di trasporto,  Telecom  Italia ha realizzato consistenti investimenti al fine   di   razionalizzare  e  rendere  piu'  efficiente  la  propria architettura di rete, riducendo l'attuale numero di centrali SGT (66) a  soli  24  nodi.  Estato  stimato che la nuova architettura di rete dovrebbe  comportare una sensibile riduzione dei costi operativi e di capitale anche in considerazione della eliminazione pianificata degli oltre 600 SGU nel passaggio alla tecnologia VoIP. Tuttavia allo stato attuale,  non e' prevista un'offerta di riferimento per la raccolta e terminazione   di   traffico   attraverso   l'interconnessione  degli operatori  alternativi ai soli 24 nodi di Telecom Italia (come numero minimo  dai  quali raccogliere o terminare tutto il traffico) tale da consentire  una condivisione con tutti gli operatori di mercato delle efficienze di rete conseguite. Sempre in merito all'ottimizzazione di rete,  Telecom  Italia  ha  fatto  presente che il massiccio piano di dismissioni e radia zioni di cespiti, conseguente all'introduzione di nuove  tecnologie  trasmissive  nella  propria rete, ha riguardato il periodo  1997-2001 ed ha comportato significative riduzione dei costi dei  servizi  di  interconnessione,  non  realizzabili per gli anni a seguire.
 521.  L'Autorita'  ha rilevato che gli ammortamenti ed il capitale impiegato  cosi'  come  i  costi operativi dei servizi dell'aggregato rete  di  Trasporto  hanno subito delle rilevanti riduzioni anche nel triennio  2002-2004. Inoltre per gli anni 2006-2007 non sono previsti significativi  investimenti  nel piano industriale della divisione di rete  fissa  di  Telecom  Italia  tali  da  generare un'inversione di tendenza  di  tali voci di costo nei servizi di interconnessione. Per quanto  concerne  la  comparazione  dei  costi e delle efficienze con operatori  di  rete fissa in ambito internazionale, Telecom Italia ha richiesto  alla societa' NERA (National Economic Research Associated) di  effettuare  un'analisi comparata sull'efficienza degli operatori, analoga  a quella realizzata per OFCOM (Autorita' delle comunicazioni del Regno Unito).
 522.  L'Autorita'  ritiene  che le analisi di efficienza comparata possano  essere  degli efficaci strumenti di controllo dei prezzi dei servizi  regolamentati  congiuntamente o meno ad altri approcci quali l'orientamento   al   costo   derivante   dai  dati  di  contabilita' regolatoria.  L'analisi di efficienza comparata, infatti, permette di verificare  se  a  parita' di output (es. volumi offerti), i costi di produzione  e  i  relativi  prezzi  sono efficienti o inefficienti in relazione  alle  performance dell'industria. Questo tipo di approccio permette  all'Autorita'  di valutare l'opportunita' di non richiedere uno   stretto   orientamento   al   costo   dei  prezzi  dei  servizi regolamentati,  se  tali prezzi si collocano gia' a livelli inferiori al  resto  di  tutti gli altri operatori. Viceversa elevati prezzi di interconnessione,  basati  sui  costi  desumibili  dalla contabilita' regolatoria,  potrebbero  essere  ridotti  dall'Autorita'  qualora da un'analisi  di efficienza comparata i costi sottostanti risultassero, a  parita'  di altre condizioni, piu' elevati (e quindi inefficienti) rispetto a quelli di altri operatori.
 523.  In  merito  all'analisi  dello  studio  di  NERA,  tuttavia, l'Autorita'  ha rilevato una serie di criticita' tali da ritenere non affidabili  le  conclusioni  per una implementazione delle risultanze all'interno  del  meccanismo  di  network  cap.  Tali  criticita', di seguito  riportate,  sono riconducibili fondamentalmente alle diverse metodologie utilizzate negli studi per OFCOM e Telecom Italia nonche' ad  errori  metodologici nell'esercizio di comparazione della rete di Telecom  Italia  con  quella  delle  LEC  (Locai  Exchange  Companies operanti  nel  settore  delle  comunicazioni  statunitense).  Infine, nessuna  comparazione  tra  Telecom  Italia  ed  altri operatori, che offrono  servizi  all'ingrosso, e' stata effettuata nello studio NERA in merito ai prezzi praticati ai servizi di interconnessione.
 524.  In  prima analisi si osserva che la classifica di efficienza (ranking)  degli  operatori LEC risultanti dalle valutazioni di NERA, effettuate per conto di Telecom Italia, differiscono dalla classifica derivante  dallo  studio  per  OFCOM. A questo riguardo si nota che a parita' di metodologia impiegata e di dati di riferimento, il ranking degli  operatori  LEC  dovrebbe essere sempre lo stesso a prescindere dal  numero  e  da quali operatori di rete fissa europei sono inclusi all'interno  della  classifica  di  efficienza.  In  altre parole, lo stesso  operatore  LEC  non  puo'  occupare  due diverse posizioni di efficienza a parita' di metodologia impiegata cosi' come rilevato nei due studi per Telecom Italia e per OFCOM.
 525.  Come  diretta  conclusione  di  quanto  osservato,  NERA  ha impiegato   diverse   metodologie   o  tecniche  di  calcolo  per  la determinazione  del  ranking  negli  studi effettuati per OFCOM e per Telecom Italia.
 526.  Un'altra  criticita' dello studio sull'efficienza della rete di  Telecom  Italia  e'  data  dagli  input impiegati per determinare l'efficienza di ciascun operatore rispetto alla media dell'industria. In  particolare,  in  tale  studio  le performance di efficienza sono determinate   in   relazione  a  combinazioni  di  coppie  di  valori logaritmici  costo/volume  che  ciascun operatore ha conseguito in un determinato anno (Figura 1. Fonte: relazione NERA).
 
 ---->  VEDERE FIGURA A PAG. 174 DELLA G.U.  <----
 
 527.  L'impiego  dei  logaritmi nella valutazione dell'efficienza, rispetto   ai   valori   assoluti,  ha  l'effetto  di  comprimere  le osservazioni   in   prossimita'  della  media  dell'industria  (retta interpolatrice  nel  piano  log  Costi  -  log  Volumi), mitigando le differenze,   e  quindi  i  livelli  di  efficienza,  tra  i  diversi operatori.  L'analisi  di  NERA e' inoltre fondata su un'ipotesi poco realistica  e  in particolare sul fatto che il tasso di remunerazione del  capitale sia lo stesso per tutte le imprese e per tutti gli anni del  campione.  Tale tasso e' stato quindi ipotizzato uguale a quello di Telecom Italia e pari al 13,5%.
 528.  A  questo riguardo, si osserva che il tasso di remunerazione del  capitale  costituisce,  come riconosciuto dalla stessa NERA, una parte   rilevante  dei  costi  totali.  L'ipotesi  che  il  tasso  di remunerazione  del  capitale sia identico per tutte le imprese e pari al  13,5%  comporta  una  sovrastima  dei costi degli operatori LEC e conseguentemente  un  maggior  livello  di  efficienza  relativa  per Telecom  Italia.  Al di la' di pochi operatori la maggior parte delle LEC   e'   di   piccole  dimensioni  ed  e'  soggetto  ad  un  regime regolamentare  meno  vincolante  se  comparato  al  quadro  normativo europeo.  Cio'  ha  effetti  sulla scelta della struttura finanziaria ottimale  dell'operatore  con inevitabili ripercussione sul costo del capitale  proprio  e  di  debito  ed infine sulla media ponderata del costo del capitale. Il livello di tassazione, cosi' come il premio di mercato  presentano livelli decisamente inferiori a quelli europei ed in  particolare  a quelli italiani che caratterizzano Telecom Italia. In   conclusione   e'   senz'altro   plausibile  che  il  t  asso  di remunerazione  del  capitale  per  molti  operatori LEC sia inferiore rispetto  a quello di Telecom Italia, ma questo rilevante aspetto non e' stato esaminato nello studio di NERA.
 529. Al di la' delle differenze nelle metodologie e nelle tecniche di   calcolo,   lo   studio  NERA  presenta  criticita'  legate  alla comparabilita'  dei dati di input utilizzati nel modello per la stima dell'efficienza  in  termini  di  costi  tra  Telecom  Italia  e  gli operatori  LEC.  I  dati  di  costo  delle  LEC sono disaggregati per cespiti  di  rete  e  non  per  servizi  come  per Telecom Italia. La comparazione  tra  costi  e' pertanto particolarmente difficoltosa in ragione  di un perimetro di attivita', che non essendo derivabile dai dati   contabili,   puo'   essere  solo  approssimato  per  attivita' divisionali  molto  aggregate.  Non  e'  quindi possibile determinare l'efficienza  di Telecom Italia rispetto a quella degli operatori LEC per  i  servizi di interconnessione quali la raccolta, terminazione e trasporto  (mercati  8,  9  e  10).  NERA  ha  eseguito  due  analisi comparative;  la prima ha valutato le performance globali di costo di Telecom  Italia  (comprese  le divisioni commerciali) e la seconda le performance  di un aggregato di attivita' di Telecom Italia inclusivo degli  aggregati  regolamentari  di accesso e trasporto, senza alcuna specificazione delle potenziali efficienze tipiche dei corrispondenti servizi analizzati singolarmente o per categorie. Il fatto che alcune tipologie  di  macro-aggregati di attivita' di Telecom Italia possano essere  efficienti non implica che i servizi inclusi nei mercati 8, 9 e  10  siano  forniti  con  lo  stesso  grado di efficienza. In altre parole,  affinche'  i risultati di un'analisi di efficienza comparata possano  rappresentare una ragionevole approssimazione dei fattori di produttivita'  in  un  meccanismo  di  network  cap di tipo IPC-X, e' necessario  che  gli  effetti di efficienza degli aggregati accesso e commerciale  siano  scorporati  dal  complesso al fine di ottenere le performance  di  efficienza  dell'aggregato  rete trasporto. Peraltro un'analisi    di    efficienza   comparata   puntuale   scorporerebbe dall'aggregato  trasporto  anche  le efficienze conseguite in servizi non  pertinenti  ai  mercati  8,  9  e  10  come per esempio le linee affittate  (mercati 7, 1 3 e 14), le quali invece sono valutate negli aggregati definiti nello studio di NERA.
 530. L'inapplicabilita' dei risultati dello studio NERA ai fattori di  variazione  annuale  di  tipo  IPC  -  X  del  network cap deriva soprattutto  dal  fatto che nessuna analisi dei prezzi dei servizi di interconnessione  e'  stata  effettuata.  Nel regime di network cap i prezzi possono essere disallineati dai costi in funzione del grado di efficienza raggiunto dall'operatore dominante. Tuttavia un'analisi di efficienza   comparata   focalizzata   esclusivamente  sui  costi  di attivita'  aggregate  non  fornisce  alcuna  informazione  utile  sul livello  dei  prezzi  dei  servizi  di  interconnessione praticati da Telecom  Italia  comparato  al livello dei prezzi di interconnessione degli altri operatori. Il paradosso dell'approccio seguito da NERA e' che, fondando la comparazione solo sui costi, Telecom Italia potrebbe risultare da un lato l'operatore piu' efficiente (in termini di costi ed  ottenere  cosi'  un  fattore X prossimo allo zero), ma dall'altro essere quello con i prezzi di interconnessione piu' alti.
 531.  Altre  criticita' dello studio NERA sono legate al fatto che nessuna  valutazione  di  tipo  prospettico e' stata effettuata sulle efficienze  di  Telecom  Italia  e  gli operatori LEC per gli anni di applicazione  del  prossimo  network cap. La stessa Telecom Italia ha contestato  all'Autorita'  nel  corso  della  consultazione  pubblica l'assenza  di  un'analisi prospettica per valutare i prezzi obiettivo al   2008.   NERA  avrebbe  certamente  potuto  mettere  in  evidenza l'inadeguatezza  di  un  tasso di remunerazione del capitale al 13,5% per  gli  anni 2005-2008, come invece utilizzato nello studio. In tal senso  nessun tipo di stima e' stato effettuato, anche al sol fine di confrontare i risultati derivanti da diversi tipi di analisi correnti o prospettiche, comparate o specifiche.
 Vale  infine  la  pena  sottolineare  che  la  comparazione  delle performance  di  efficienza  e'  stata  effettuata  tra  operatori di dimensioni estremamente differenti dei quali Telecom Italia risultava tra i piu' grandi per numero di linee e quindi per clienti serviti.
 532.  L'Autorita'  ha  comunque provveduto a comparare i risultati dei  due  studi di NERA con i prezzi praticati da BT e Telecom Italia al  fine  di  verificare  se  le  efficienze complessive dei costi di produzione  dei  due  operatori  fossero trasferite agli operatori di mercato  nei  livelli  di prezzo praticati ai servizi all'ingrosso di terminazione e raccolta. L'Autorita' ha quindi considerato i range di efficienza  relativa  di  BT e Telecom Italia rispetto agli operatori LEC,  desumibili dagli studi NERA, i quali sono stati comparati con i livelli  dei prezzi dei servizi di interconnessione praticati dai due operatori.
 
 ---->  VEDERE TABELLA A PAG. 176 DELLA G.U.  <----
 
 533.  I  risultati  della comparazione, riportati nella Tabella 9, mostrano  che  nonostante Telecom Italia sia relativamente efficiente in  termini  di  costi  e  prossima alle performance di efficienza di British  Telecom,  i  prezzi  dei  servizi di raccolta e terminazione divergono   sensibilmente   da   quelli  praticati  da  BT  la  quale rappresenta  la  best practice in Europa. Cio' denoterebbe che mentre le  efficienze  di costi di BT sono trasferite al mercato sotto forma di  bassi  livelli  dei prezzi di interconnessione, le performance di efficienza  di  Telecom  Italia,  al contrario, non si riflettono sui prezzi.   In  altre  parole  i  livelli  di  prezzo  dei  servizi  di interconnessione  praticati da Telecom Italia sono molto piu' alti di quelli  di  BT  nonostante  le  performance  di efficienza dei costi, stimate  da  NERA  per  entrambi gli operatori, siano sostanzialmente analoghe e di altissimo livello.
 
 ---->  VEDERE GRAFICI ALLE PAGG. 177-178 DELLA G.U.  <----
 
 534.  Analoghe  considerazioni  possono  trarsi  dal confronto nel tempo  tra  i  prezzi di interconnessione di BT e quelli praticati da Telecom Italia, ove tuttavia dall'analisi dei grafici appare evidente che  lo  scollamento  tra le tariffe praticate tra i due operatori e' crescente  nel  tempo  e  peggiora  al  livello  di  interconnessione superiore.  Einteressante,  infine,  il  caso  del doppio SGT, per il quale  BT  non  rappresenta la best practice negli anni 2002-2004, ma ove si evidenzia una significativa riduzione di prezzo al 2005 legata alla  restituzione  al  mercato  delle  maggiori  efficienze  di rete conseguite.
 535.  Per quanto riguarda il network cap, l'Autorita', anche sulla base  di quanto osservato in consultazione pubblica da Telecom Italia e  dagli  operatori  alternativi,  ritiene  di  dover  revisionare il meccanismo  di  programmazione  pluriennale  dei  prezzi proposto nel provvedimento  di consultazione pubblica, introducendo un adeguamento dell'analisi  dei  costi.  Il  meccanismo  di network cap proposto in consultazione  pubblica era basato su dati contabili disponibili fino al  2003, il tasso di remunerazione del capitale era fissato al 13,5% e  in  particolare il modello di analisi dei costi non forniva valori obiettivo  al 2009 in quanto privo di una valutazione prospettica dei costi e dei relativi volumi.
 536.  Nel corso del procedimento istruttorio e' stata acquisita la contabilita'  regolatoria  2004  ed  il  tasso  di  remunerazione del capitale  e'  stato fissato dall'Autorita' nella misura del 10,2% con la  delibera  n.  4/06/CONS.  L'Autorita'  ha,  quindi, provveduto ad aggiornare  i  dati  di  input  ed ha predisposto un modello di costi prospettici  al  fine  di  determinare  i  prezzi  obiettivo  al 2009 relativamente  alle  componenti  della  rete di trasporto incluse nel paniere  A.  Sono  state  scorporate  dal  paniere A come proposto in consultazione  le  componenti di rete di accesso addizionali relative al  servizio  di raccolta da telefonia pubblica. Tali componenti sono state  analizzate  separatamente  al fine di costituire uno specifico paniere.  Il  modello di calcolo dei costi prospettici utilizza, come input,  i dati desumibili dalla contabilita' regolatoria e piu' nello specifico i costi operativi e di capitale impiegato degli elementi di rete  dell'aggregato  Trasporto  di  Telecom Italia. Tutti i cespiti, quali  portanti  e  apparati della rete di trasporto, sono valutati a costi  correnti ed il trend dei costi operativi e di capitale nonche' dei  volumi  e' considerato nel periodo di riferimento 2002-2008. Dal periodo  di osservazione sono stati esclusi i dati e le informazioni, relativi al periodo 1999-2001, in quanto soggetti ad un certo livello di  discontinuita'  con  i  valori  degli  anni  successivi e tali da comportare  riduzioni  eccessive  dei costi di produzione attesi, non giustificate dai disinvestimenti effettivamente realizzati da Telecom Italia.  Peraltro  i  dati  di costi e volumi, relativi al 1999-2001, presentano  un  basso  livello di significativita' in un settore come quello delle telecomunicazioni soggetto ad un elevato mutamento delle tecnologie  impiegate,  della  gamma  dei  prodotti  offerti  e delle dinamiche dei volumi di traffico.
 537.  Il  modello  utilizza,  quindi,  le piu' significative curve previsionali sugli andamenti dei costi(7) e dei volumi(8) per tutti i componenti  della  rete  di  trasporto ed i relativi routing factors, tenendo conto degli investimenti e delle efficienze attese nella rete di  trasporto. Per quanto riguarda i routing factors si e' provveduto a riconciliare nelle tabelle dei fattori di utilizzo i nuovi elementi funzionali,  definiti  in  consultazione  pubblica,  con i servizi di transito    e    raccolta/terminazione   presenti   in   contabilita' regolatoria.  Le  tabelle di riconciliazione dei routing factors sono riportate  nell'allegato  B).  In  merito ai costi e volumi attesi le risultanze   del  modello  si  basano  anche  sull'analisi  dei  dati desumibili  da  fonti  informative  pubbliche  quali  i bilanci degli operatori e studi sull'evoluzione della rete di trasporto nel settore di   telecomunicazioni.   Il  tasso  di  remunerazione  del  capitale utilizzato  per  la  determinazione  del costo del capitale (capitale impiegato moltiplicato WACC) e dei prezzi finali e' pari a 10,2%. --------------------------------------------
 7)  I costi sono stati analizzati separatamente per i costi
 operativi e il capitale impiegato.
 8) Il volume di traffico e' calcolato sulla base dei minuti
 di occupazione della rete (Durata Occupato DO).
 538.  I  costi  di  gestione operatori sono stati attribuiti sulla base  del  principio  di  parita'  di trattamento a tutti i minuti di traffico prodotti internamente ed esternamente. L'andamento dei costi di  gestione  operatori e' stato stimato costante per l'intera durata del  meccanismo di network cap. Gli elementi funzionali di raccolta e terminazione SGU, singolo SGU e singolo SGT, includono il costo della componente gestione operatori al fine di consentire l'attribuzione di tale  componente  di  costo  a  tutti  i  servizi di interconnessione evitando doppi conteggi della stessa.
 539. Il modello di calcolo fornisce come output i prezzi obiettivo per  ciascun  servizio  di  interconnessione  al  2009.  Al  fine  di determinare i fattori di riduzione annuale applicabili nel meccanismo di  network cap, e' calcolata la variazione percentuale annuale media tra  il  valore  nominale del paniere A valutato sui prezzi obiettivo 2009 e prezzi iniziali desumibili dall'offerta di riferimento 2005.
 540.  Gli  output  della  contabilita'  regolatoria denotano che i prezzi  per  la  raccolta  e  terminazione  di traffico derivanti dal network cap tendono a disallinearsi dai costi in modo crescente negli anni generando risultati operativi non orientati ai costi nel periodo 2002-2005. Come mostrato nella figura 5, al momento dell'introduzione del  meccanismo  di  network  cap  nel 2002, i prezzi (linea continua superiore)  dei  servizi  di  interconnessione  erano sostanzialmente orientati  ai  costi  piu' un ragionevole profitto sugli investimenti (linea  tratteggiata).  A  partire dall'offerta di riferimento 2003 e fino all'offerta di riferimento 2005 i costi, comprensivi del ritorno sul  capitale  (linea tratteggiata), hanno subito decrementi piu' che proporzionali  rispetto  ai  prezzi,  soprattutto  in  ragione  delle efficienze conseguite da Telecom Italia nei costi di rete.
 
 ---->  VEDERE FIGURA A PAG. 180 DELLA G.U.  <----
 
 541.  Come  effetto,  i  prezzi  praticati da Telecom Italia hanno generato  extra profitti (area tra la linea superiore dei prezzi e la linea  tratteggiata),  derivanti  dai  guadagni  di  efficienza,  che nell'ambito  del  meccanismo di network cap possono essere trattenuti dall'operatore  dominate  per  tutto  il  periodo  di  programmazione pluriennale  dei  prezzi,  tipicamente  fissato  in  tre anni. In tal senso,  il  meccanismo  di  network  cap  costituisce  uno  strumento incentivante  per  la realizzazione di nuovi investimenti nonche' per conseguire  livelli  crescenti  di efficienza in termini di riduzione dei  costi operativi e di capitale. Al termine del periodo di vigenza del  network  cap,  gli  extra  profitti derivanti da tali efficienze devono  essere trasferiti a tutti gli operatori di mercato al fine di garantire   l'orientamento   al  costo  dei  prezzi  dei  servizi  di interconnessione.
 542.  Il  trasferimento  degli extra profitti al mercato nel nuovo regime  di  network  cap  puo' avvenire attraverso due modalita': (1) allineando  i  prezzi iniziali del 2007 ai relativi costi, attraverso
 |  |  |  | una  riduzione  immediata,  oppure  (2)  prevedendo  un  fattore X di riduzione  percentuale annuale dei prezzi che completera' il processo di orientamento al costo nel 2009. 543.  Telecom  Italia  non ha proposto una riduzione immediata dei prezzi  iniziali  ai  costi, ma di mantenere il meccanismo di network cap  di  cui  alla delibera 3/03/CIR anche per il 2006 e di applicare una  riduzione  percentuale annuale a partire dai prezzi dell'offerta di   riferimento  2006.  I  recuperi  di  efficienza  proposti  nella consultazione  pubblica  da  Telecom  Italia,  non riducono gli extra profitti  conseguiti  nel periodo osservato (2002-2005). Al riguardo, l'Autorita'  osserva  che  i  servizi  inclusi nel paniere A non sono attualmente  soggetti  ne'  ad una competizione potenziale ne' ad una concorrenza  effettiva  in grado di costituire una valida alternativa in  termini  tecnici  ed  economici per la raccolta e terminazione di traffico  in  interconnessione.  L'Autorita'  pertanto  ritiene che i prezzi  dei  servizi  inclusi  nel paniere A debbano tendere ai costi piu'  un  ragionevole profitto sugli investimenti in un arco di tempo di  tre  anni,  applicando,  ai relativi prezzi, fattori di riduzione annuale  di  tipo  IPC  -  X  a  partire  dal  1° gennaio 2007 e fino all'offerta di riferimento 2009.
 544. Il fattore X di riduzione percentuale annuale, dei prezzi dei servizi  inclusi nel paniere A pubblicati nell'offerta di riferimento 2007, e' stato quindi determinato in modo tale che i prezzi obiettivo al  2009  garantiscano  la copertura dei costi piu' un profitto sugli investimenti  fissato  nella  misura del 10,2% (figura 6) lasciando a Telecom  Italia  i  guadagni  di  efficienza  conseguiti  nel periodo pregresso.
 
 ---->  VEDERE FIGURA A PAG. 181 DELLA G.U.  <----
 
 545.  A  tal proposito, l'Autorita' fa rilevare che, nel garantire l'orientamento  al  costo  dei  servizi  di  interconnessione piu' un ritorno  sul  capitale,  una  quota significativa dei prezzi concorre alla    determinazione    del   profitto   sul   capitale   stabilito dall'Autorita'.  Nel  periodo  di  osservato  2002-2005 tale quota e' passata  dal 34% al 38%. Sulla base del nuovo network cap l'Autorita' prevede  che  tale  quota  raggiunga  il  40%  al 2009. Applicando la procedura descritta, l'Autorita' ha, quindi, determinato il fattore X di  riduzione  percentuale  annuale  dei  prezzi del paniere A, nella misura  del  13,2%  per l'offerta di riferimento 2007, e del 9,9% per ciascuna delle offerte 2008 e 2009.
 546.  Nonostante  Telecom  Italia  consegua  rilevanti guadagni di efficienza   anche  grazie  all'introduzione  delle  tecnologie  BBN, l'imposizione   attraverso   strumenti  regolamentari  di  un  rigido orientamento  al  costo  per  i  prezzi  dei panieri di servizi B e C potrebbe   disincentivare  investimenti  alternativi  nella  rete  di trasporto  degli  operatori nuovi entranti e potrebbe contestualmente spiazzare  gli  investimenti  degli  operatori  alternativi  che gia' dispongono  di  infrastrutture  di  rete  proprietarie,  realizzate a partire  dalla  liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Nel  mercato  del  trasporto di traffico e' infatti presente un certo numero  di  operatori  "infrastrutturati", potenzialmente in grado di formulare offerte all'ingrosso ad operatori terzi.
 547. Naturalmente tale considerazione non modifica la dominanza di Telecom  Italia,  in quanto affinche' la concorrenza potenziale possa rappresentare  una  minaccia  credibile  nel mercato all'ingrosso del trasporto  di  traffico,  gli  operatori alternativi devono essere in grado  di costituire una alternativa tecnica ed economica all'offerta di  Telecom  Italia.  Cio' implica che gli operatori interconnessi ai nodi della rete di Telecom Italia devono poter accedere ad offerte di operatori  alternativi in tempi estremamente rapidi e con bassi costi di transazione a parita' di funzionalita' dei servizi domandati, cosa che, ad oggi, non risulta.
 548.  Per  tali  ragioni,  l'Autorita'  ritiene  che il fattore di variazione  annuale  di  tipo  IPC  -  IPC,  da applicarsi ai servizi inclusi  nei  panieri B e C proposto in consultazione pubblica, possa essere  modificato,  pur  non  conseguendo  un rigido orientamento al costo,  nella misura di IPC - 13,2% al 2007 e IPC - 9,9% per ciascuna delle  offerte  2008 e 2009. Tale variazione rappresenta lo strumento piu'  efficace  per  il controllo dei prezzi in un contesto in cui la competizione tra operatori e' in corso di evoluzione.
 549.  Con  riferimento  al  paniere D (Contributo attivazione CPS; Contributo    portabilita'    del    numero;   Configurazione   degli autocommutatori  per  codici  CPS,  CS,  Customer  Care ed accesso da remoto a Rete Privata Virtuale), l'Autorita', anche in considerazione della  rilevanza  ai  fini  competitivi  dei  contributi  di SPP e di attivazione  CPS,  intende  applicare al paniere D i medesimi vincoli individuati  per i precedenti panieri, ossia di IPC - 13,2% al 2007 e IPC  9,9%  per  ciascuna  delle  offerte 2008 e 2009. Tali riduzioni, anche  in  considerazione  del  fatto  che  sono  applicate a servizi sottoposti  a  vincoli  di  invarianza nominale dei prezzi per il gli anni  2002-2006,  appaiono  oltre  che  sostenibili, giustificate dal confronto internazionale dei prezzi di tali prestazioni.
 550.  Nell'ambito  della consultazione pubblica e' stato osservato da  Telecom Italia che il sovrapprezzo (surcharge) per la raccolta di traffico  da  telefonia  pubblica  dovrebbe  essere  incluso  in  uno specifico  paniere,  diverso  da quelli definiti dall'Autorita' nella proposta  di  provvedimento in quanto servizio afferente alla rete di accesso.
 551.  La  quota  di  surcharge  rappresenta  una quota addizionale minutaria  richiesta  da  Telecom Italia agli operatori interconnessi per  il  servizio  di  raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica.  Il  sovrapprezzo  minutario  sulla raccolta di traffico e' praticato  in  quanto  nel  servizio  di  telefonia  pubblica  non e' possibile,  se non in casi eccezionali, riscuotere forme di pagamento periodico  quali  i  canoni  mensili.  Queste forme di pagamento sono preferite,  invece,  per  il  finanziamento dei costi del servizio di accesso   al  dettaglio  quando  questo  e'  offerto  alla  clientela residenziale e affari di rete fissa.
 552.  Le  dinamiche di costi della rete di accesso, in particolare per  la  telefonia  pubblica,  sono  differenti da quelle dei servizi relativi  alla  rete  di  trasporto.  A  questo riguardo, l'Autorita' ritiene che il fattore X di variazione percentuale annuale dei prezzi debba fornire evidenza separata dei potenziali guadagni di efficienza del  servizio  di  accesso  per  la raccolta di traffico da telefonia pubblica. In tal senso, il sovrapprezzo (surcharge) sulla raccolta da telefonia  pubblica  dovra'  essere soggetto al meccanismo di network cap all'interno di uno specifico paniere.
 553. Al fine di determinare il fattore X di variazione annuale del prezzo,  l'Autorita'  ha  introdotto  un modello di costi prospettici anche  per  il  servizio  di  accesso  per  la telefonia pubblica. Il modello di calcolo dei costi prospettici utilizza, come input, i dati desumibili  dalla  contabilita'  regolatoria e piu' nello specifico i costi  operativi  e di capitale degli elementi di rete dell'aggregato Accesso  di  Telecom  Italia. Tutti i cespiti, della rete di accesso, sono  valutati  a  costi storici ed il trend dei costi operativi e di capitale nonche' dei volumi e' considerato nel periodo di riferimento 2002-2009.  Il  tasso  di  remunerazione del capitale (pari a 10,2%), utilizzato  come  input nel modello, non influenza il trend dei costi prospettici i quali sono calcolati esclusivamente sui costi operativi e  di  capitale  impiegato.  Gli  output  del modello mostrano per il periodo  di riferimento una riduzione percentuale dei costi superiore alla riduzione percentuale di traffico.
 554.  Si e' osservato che la domanda della raccolta di traffico da telefonia  pubblica  e'  particolarmente  elastica alle variazioni di prezzo.  Al  fine di mitigare le oscillazioni della domanda derivanti dalle   variazioni   della  surcharge,  l'Autorita'  ritiene  che  il meccanismo  di network cap debba stabilizzare il livello di surcharge per  le offerte di riferimento 2007-2009 attraverso una variazione di tipo IPC - IPC. La fissazione del livello di surcharge per il periodo di   riferimento  implica  uno  sconto  sul  livello  iniziale  della surcharge   stessa  per  tenere  conto  dei  guadagni  di  efficienza conseguibili  fino al 2009. Il modello dei costi prospettici, calcola la  variazione  dei guadagni di efficienza nella misura di IPC - 4,6% annuale,   una   volta  determinato  il  valore  obiettivo  al  2009. Applicando  un  tasso  di  remunerazione  del  capitale  del  10,2% e stimando  una  riduzione  dei  costi  totali della telefonia pubblica offerta  in  un  contesto di servizio universale, il livello iniziale della  surcharge  e'  stato  fissato  a 6,9 €cent/m in. A tal fine il servizio di raccolta da telefonia pubblica da ciascun livello di rete e'  ottenuto come la somma della raccolta da linea privata al livello di rete corrispondente e del sovrapprezzo succitato.
 555.  Sulla base delle considerazioni di cui alla presente sezione e  della  stima  dei  pesi  relativi  degli  elementi  funzionali con riferimento  al  loro  uso nei servizi di interconnessione, i panieri risultano modificati come segue:
 a) Raccolta/Terminazione  SGU, Singolo SGU, Inoltro distrettuale; Kit di interconnessione;
 b) Singolo SGT, Inoltro area gateway;
 c) Inoltro nazionale;
 d) Contributo   attivazione   CPS;  Contributo  portabilita'  del numero;  Configurazione  degli  autocommutatori  per  codici CPS, CS, Customer Care ed accesso da remoto a Rete Privata Virtuale;
 e) Sovrapprezzo Raccolta TP;
 f) Fatturazione c/terzi, Configurazione prezzi numerazioni;
 mentre i vincoli di cap per gli anni 2007, 2008 e 2009 risultano:
 Meccanismo di network cap
 |      2007       |      2008      |     2009 Paniere A         |   IPC - 13,2%   |   IPC - 9,9%   |  IPC - 9,9% Paniere B         |   IPC - 13,2%   |   IPC - 9,9%   |  IPC - 9,9% Paniere C         |   IPC - 13,2%   |   IPC - 9,9%   |  IPC - 9,9% Paniere D         |   IPC - 13,2%   |   IPC - 9,9%   |  IPC - 9,9% Paniere E         |    IPC - IPC    |   IPC - IPC    |   IPC - IPC Paniere F(9)      |    IPC - IPC    |   IPC - IPC    |   IPC - IPC -------------------------------------------
 9) Le valutazioni concernenti il paniere della fatturazione
 e/terzi  e configurazione prezzi numerazioni sono riportate
 nella sezione 5.4.6.9.
 556.  Con  riferimento  ai  restanti aspetti del funzionamento del meccanismo  di  cap  l'Autorita'  nell'applicare il meccanismo per le offerte  2007,  2008  e  2009  specifica  che i valori iniziali degli elementi  funzionali  nei  panieri sono ottenuti a partire dai prezzi relativi  all'offerta  di  riferimento  2006  e dai volumi comunicati nell'ambito  del  meccanismo  di network cap per tale anno in modo da garantire  per  ciascun  livello di interconnessione l'invarianza del ricavo  nominale  associato  ai  servizi  di  raccolta terminazione e transito ivi forniti.
 5.3  Obblighi  in capo agli operatori diversi da Telecom Italia in quanto SMP nel mercato della terminazione
 557.  L'Autorita'  ritiene che l'imposizione delle medesime misure regolamentari   applicate  a  Telecom  Italia  anche  agli  operatori notificati  nel  mercato della terminazione delle chiamate differenti da  Telecom  Italia  stessa  non  sarebbe  equa  e  proporzionale. In particolare, in virtu' della differente scala di produzione, del piu' recente ingresso nei mercati dei servizi di interconnessione, nonche' dei  notevoli  oneri  di  natura  finanziaria  a  cui  gli  operatori alternativi    sono    sottoposti   per   sostenere   le   spese   di infrastrutturazione,  l'Autorita'  ritiene  che  non  sarebbe  equo e proporzionale  imporre  a  questi ultimi gli obblighi di contabilita' regolatoria e di orientamento al costo imposti a Telecom Italia. Come meglio  specificato  nel  seguito  l'Autorita' ritiene tuttavia che i prezzi  di terminazione su ciascuna rete debbano essere sottoposti ai vincoli di trasparenza e non discriminazione di cui agli art. 46 e 47 del Codice.
 5.3.1 Obblighi di trasparenza
 558.  La  significativa  forza  di mercato evidenziata nel mercato della  terminazione  individuale  ha  come principale effetto che gli operatori   hanno   la   possibilita',   in   assenza  di  previsioni regolamentari,  di  fissare  i prezzi del servizio di terminazione in maniera distorsiva per le dinamiche di mercato.
 559. Per evitare comportamenti anticompetitivi l'Autorita' ritiene opportuno  che gli operatori SMP nel mercato della terminazione siano sottoposti   all'obbligo   di   comunicazione   all'Autorita'   delle condizioni  economiche  e tecniche richieste agli altri operatori per il  servizio  di terminazione. Gli operatori hanno altresi' l'obbligo di rendere note tali informazioni agli altri operatori. Le condizioni tecniche  comunicate  all'Autorita'  devono  includere in particolare tutte le informazioni relative all'architettura della rete necessarie per  realizzare l'interconnessione in maniera efficiente ed al minimo costo  (ad  esempio  punti di interconnessione, instradamenti. etc.). Gli  operatori  di  accesso  dovranno  essere  informati,  in caso di variazione  delle  condizioni  tecniche o economiche di terminazione, con  un  preavviso  di  almeno  30  giorni,  permettendo una adeguata valutazione   dell'impatto  di  tali  variazioni  sui  loro  costi  e l'eventuale adeguamento dei prezzi finali.
 5.3.2 Obblighi di non discriminazione e separazione contabile
 560.  La  discriminazione  tra  i  vari  operatori  acquirenti del servizio  di  terminazione  puo'  generare  effetti  distorsivi delle normali  logiche  concorrenziali  e  tali da indurre un utilizzo poco efficiente  delle risorse di rete. In presenza di prezzi e condizioni di  offerta  discriminatorie, gli operatori potrebbero minimizzare il prezzo   di   terminazione   adottando   instradamenti   di  traffico inefficienti,  ricorrendo  a  reti  di  transito anche in presenza di interconnessione diretta.
 561.   Gli   operatori,   nel   rispetto   dell'obbligo   di   non discriminazione,  deve  applicare  agli  altri  operatori  condizioni equivalenti  a  quelle  praticate alle proprie direzioni commerciali, cosi'  da  evitare  che  i  clienti  degli  altri  operatori  debbano sostenere  oneri  non  proporzionati  e  discriminatori  rispetto  ai clienti dell'operatore stesso.
 562. Stante le quote di mercato conseguite dagli operatori diversi da Telecom Italia, l'Autorita' non ritiene ad oggi necessario imporre in  capo  a  nessuno  degli  operatori di accesso con SMP nel mercato della  terminazione  individuale obblighi di separazione contabile ed amministrativa.  Una tale misura non sarebbe infatti proporzionata in base agli attuali volumi di servizio sviluppati.
 5.3.3 Obbligo di controllo dei prezzi e contabilita' dei costi
 563.   Relativamente   al  meccanismo  di  controllo  sui  prezzi, l'Autorita' ritiene che l'applicazione agli operatori alternativi del medesimo   vincolo  di  prezzo  imposto  a  Telecom  Italia  non  sia proporzionata.  Infatti,  come  gia'  evidenziato  nella  delibera n. 11/03/CIR, "la tariffa di terminazione determinata per Telecom Italia sulla  base  dei propri costi efficienti riflette economie di scala e di scopo proprie di un operatore incumbent efficiente e verticalmente integrato  e  non  puo' essere rappresentativa dei costi tipici di un operatore   nuovo  entrante,  soprattutto  quando  questi  decida  di investire  sulle  infrastrutture  di  rete  di  accesso". Pertanto la fissazione  di tariffe di interconnessione non reciproche puo' essere giustificata  alla  luce  dei  vantaggi  competitivi di cui beneficia Telecom Italia.
 564.  L'Autorita'  ritiene,  alla luce dei problemi concorrenziali evidenziati nei capitoli precedenti, che ciascun operatore notificato diverso  da  Telecom Italia debba praticare prezzi equi e ragionevoli per la terminazione delle chiamate sulla propria rete.
 Nei  rapporti  tra  operatori alternativi, il problema competitivo evidenziato nel mercato dei servizi di terminazione assume un rilievo inferiore  per  l'esiguita'  dei volumi terminati, cio' nonostante, i criteri  di cui al presente paragrafo potranno essere applicati anche ai  rapporti  tra  operatori  alternativi.  L'Autorita'  ritiene  che l'imposizione    dell'obbligo   di   predisporre   una   contabilita' regolatoria  al  fine  di  determinare  il  prezzo  del  servizio  di terminazione,   anche  alla  luce  della  ridotta  quota  di  mercato dell'accesso   attualmente   detenuta  dagli  operatori  alternativi, ancorche'  la  stessa risulti in rapida crescita, risulti in un onere eccessivo e non proporzionato.
 565.  Come  gia'  evidenziato nella delibera n. 11/03/CIR i prezzi fissati devono essere equi e ragionevoli e rispecchiare gli effettivi costi   sottostanti.  In  tale  ottica  occorre  considerare  che  la struttura   di   costi   di  un  operatore  nuovo  entrante  rispetto all'operatore storico presenta evidenti differenze riconducibili, tra l'altro, a:
 - diversa  architettura  di rete e bacino di utenza raggiungibile per livello di interconnessione;
 - minori economie di scala e di scopo;
 - maggiore capitale impiegato netto;
 - maggiori difficolta' nel reperimento dei capitali finanziari.
 In  particolare,  l'Autorita' ritiene che le principali differenze tra  l'incumbent e gli operatori nuovi entranti siano dovute ai costi sostenuti  nella  predisposizione  della  rete  di  trasporto  e agli investimenti  iniziali  nell'accesso  non ancora recuperati da questi ultimi.  Tali  fattori  portano  a  valutare  prezzi  di terminazione diversi tra i vari operatori, che per ragioni di equita' e tutela del consumatore,  in  ogni  caso  devono consentire la sostenibilita' dei vincoli  regolamentari  imposti  nel  mercato  dei servizi finali (in particolare i vincoli di price cap).
 566.  L'Autorita'  non  ritiene  pertanto proporzionato richiedere agli  operatori  alternativi  la  realizzazione  di  una contabilita' regolatoria  anche  in  considerazione  dei  rilevanti  costi  che ne deriverebbero  sia  in  capo agli operatori che in capo all'Autorita' per  la sua verifica. Ealtresi' necessario che gli operatori siano in grado di fornire, qualora richieste dall'Autorita', tutte le evidenze necessarie  a  verificare  la  ragionevolezza  e l'equita' dei prezzi proposti.
 26.   Si   condivide   l'orientamento   dell'Autorita'  in  merito all'imposizione  in  capo  agli  operatori di terminazione diversi da Telecom Italia dei seguenti obblighi:
 - trasparenza condizioni delle tecniche ed economiche;
 - non  discriminazione  tra  tutti  gli  operatori  e  le proprie divisioni commerciali;
 - determinazione  di  prezzi  secondo quanto previsto al presente paragrafo.
 5.3.3.1 Le osservazioni degli operatori
 567.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,  Tele2,  Tiscali,  Teleunit,  Welcome  Italia  e  Wind non concordano  con la notifica di tutti gli operatori nuovi entranti nel mercato   della   terminazione  proposta  dall'Autorita',  in  quanto ritengono  che  il contropotere di acquisto di Telecom Italia bilanci la  possibilita'  di definire liberamente i prezzi di terminazione su altra rete.
 568.  Qualora  l'Autorita'  confermi  la  propria  posizione,  gli operatori  concorrenti  sottolineano quanto riportato al par. 334 del documento  di consultazione, ovvero che "l'imposizione delle medesime misure  regolamentari applicate a Telecom Italia anche agli operatori notificati  nel  mercato della terminazione delle chiamate differenti da  Telecom Italia stessa non sarebbe equa e proporzionale" (par. 334 del documento di consultazione) "... in virtu' della differente scala di  produzione,  del piu' recente ingresso nei mercati dei servizi di interconnessione,  nonche' dei notevoli oneri di natura finanziaria a cui  gli operatori alternativi sono sottoposti per sostenere le spese di infrastrutturazione", mentre si oppongono alla proposta di imporre obblighi in materia di non discriminazione interno-esterno.
 569.  Gli  operatori  infatti,  pur  concordando  sull'imposizione dell'obbligo   di   non  discriminazione  esterna,  sottolineano  che l'obbligo di non discriminazione interna-esterna, ovvero l'obbligo di "applicare  agli  altri  operatori  condizioni  equivalenti  a quelle praticate  alle  proprie  direzioni  commerciali"  e'  l'obbligo piu' stringente    previsto   dalle   direttive   comunitarie,   declinato precisamente  anche  per Telecom Italia solo nel 2002 con la Delibera 152/02/CONS.
 570.  Secondo  gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb,  Multilink, Tele2, Tiscali, Teleunit, Welcome Italia e Wind, l'obbligo  di  non discriminazione interna-esterna si giustifica solo per  gli  operatori  verticalmente  integrati che hanno significativo potere di mercato sia nei mercati all'ingrosso sia nei mercati retail a   valle.  La  parita'  di  trattamento  tra  le  proprie  divisioni commerciali e i concorrenti e' essenzialmente legata alla prevenzione dei  comportamenti  predatori  (di prezzo e non) nei mercati finali e dunque  riguarda  il rapporto tra comportamenti nei mercati a monte e comportamenti nei mercati a valle.
 571.   L'imposizione   di   un   obbligo  di  non  discriminazione interna-esterna  agli  operatori  alternativi, implicherebbe, secondo questi  ultimi,  degli  obblighi  anche nella formulazioni dei prezzi finali.  Questi,  infatti,  si  troverebbero a non poter piu' offrire tariffe  scontate  per le chiamate on net. A giudizio degli operatori l'imposizione di qualsiasi vincolo sulla formazione dei prezzi retail sarebbe  totalmente ingiustificata e sproporzionata, date le quote di mercato  assolutamente  trascurabili  di  questi  ultimi  sul mercato finale.
 572.  Per quanto riguarda gli obblighi in materia di vincoli nella determinazione  dei  prezzi,  gli  operatori  ritengono  che  non sia motivata  e giustificata la valutazione di SMP in capo agli operatori di terminazione e pertanto reputano non proporzionato, ingiustificato e  discriminatorio  imporre  vincoli  di determinazione dei prezzi di terminazione.
 573.  Gli  operatori  evidenziano  a livello europeo il caso della Slovacchia,  ove gli obblighi in materia di controllo dei prezzi sono stati  imposti solo all'operatore incumbent, il caso della Finlandia, ove  la  Commissione  non ha ritenuto proporzionata l'applicazione di vincoli  stringenti  in  materia  di  definizione  delle  tariffe  di terminazione anche agli operatori alternativi, il caso dell'Ungheria, dove  sono stati notificati 5 operatori incumbent e tre alternativi e questi ultimi non hanno alcun obbligo in materia di prezzi.
 574. D'altra parte gli operatori rilevano che per il mercato della terminazione  mobile,  l'Autorita',  nell'allegato  B  alla  delibera 465/04/CONS,  ha proposto un approccio molto diverso nell'imposizione dei  remedies  agli  operatori nuovi entranti di rete mobile. Al par. 174 della delibera citata si riporta infatti che: "(..) relativamente all'operatore  H3G,  l'Autorita'  ritiene  che  l'imposizione  di  un obbligo  di  controllo  di  prezzo su tale operatore, alla luce della ridotta  base  degli  utenti,  ancorche'  la stessa risulti in rapida crescita,   la   necessita'   di   salvaguardare   il  livello  degli investimenti  effettuati e la situazione finanziaria, possa risultare in  un  onere  eccessivo  per  tale operatore, onere che potrebbe non consentire  allo  stesso  di  sviluppare la propria rete e la propria base  di  utenza e consolidare la propria posizione finanziaria. Tale onere,  qualora  imposto,  potrebbe compromettere lo sviluppo di tale operatore  e,  in  prospettiva,  ridurre  gli  operatori operanti nel mercato   a   discapito,   in   ultima  analisi,  del  benessere  dei consumatori.  Tale considerazione giustifica, quindi, l'orientamento, allo  stato  di  non imporre le misure in questione all'operatore nel periodo  2005-2007,  riservandosi comunque di poter rivedere le dette conclusioni  secondo le modalita' previste dalle norme vigenti, ed in ogni caso successivamente a tale periodo".
 575.   Secondo   gli   operatori,   le  motivazioni  gia'  addotte dall'Autorita'  per  la  proposta  di  decisione  sulla  terminazione dell'operatore H3G, in considerazione dello stato attuale del livello di  concorrenza  tra  gli  operatori  di rete fissa, sarebbero valide anche  per la terminazione di rete fissa degli operatori alternativi, i  quali  hanno  un  ridotto  numero  di utenti, una quota di mercato stabile  se  non  in  riduzione  per  taluni  servizi  ed hanno forti investimenti  di rete da salvaguardare. Per neutralita' tecnologica e non  discriminazione,  i correttivi da imporre agli operatori di rete fissa  nuovi entranti dovrebbero essere uguali da quelli proposti per H3G,  anche  in  considerazione dei maggiori investimenti e dei tempi piu'  lunghi richiesti per la copertura con rete fissa del territorio nazionale.
 576.  Nel  caso in cui l'Autorita' decidesse di applicare comunque un  controllo  nella  determinazione  dei prezzi di terminazione agli operatori  alternativi, questi ritengono che per proporzionalita', il principio  di  equita'  e  ragionevolezza enunciato dalla proposta di consultazione   dovrebbe  essere  applicato  consentendo  tariffe  di terminazione,  in  linea con i costi gia' sostenuti per realizzare le proprie   reti,  che  incentivino  gli  operatori  nuovi  entranti  a continuare   nell'investimento   e   nello   sviluppo  delle  proprie infrastrutture.
 577.  Gli  operatori  propongono  in  particolare che gli obblighi siano  declinati  prevedendo  a)  il  divieto  per  un  operatore  di terminazione  di fissare tariffe ingiustificatamente alte, ovvero che comportino  extraprofitti  che  scoraggino  1'interconnessione tra le reti;  b)  l'orientamento ai costi delle tariffe di terminazione. Con riferimento  a  tale  secondo aspetto, gli operatori sottolineano che l'art.  50  del  Codice,  nel  dare facolta' all'Autorita' di imporre obblighi  in materia di recupero dei costi e di controllo dei prezzi, sottolinea   anche   "L'Autorita'   tiene  conto  degli  investimenti effettuati  dall'operatore  e  gli consente un'equa remunerazione del capitale  investito,  di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi  e  degli  investimenti  per  lo  sviluppo di reti e servizi innovativi ".
 578.  Gli  operatori  sottolineano,  a  tal  proposito,  le minori economie  di scala e scopo e le difficolta' di accesso al mercato dei capitali   che  caratterizzano  gli  operatori  nuovi  entranti.  Gli operatori  ritengono  che  qualsiasi  tipo di quantificazione ex-ante delle  tariffe  di  terminazione  che  imponesse agli operatori nuovi entranti  di  offrire  il servizio sottocosto in aperto contrasto con quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  ed  un'applicazione  non proporzionata  e  discriminatoria  degli strumenti regolatori a danno degli  operatori  nuovi  entranti  alla luce degli obblighi da sempre imposti  su  Telecom  Italia  e  sugli altri operatori notificati nei mercati dei servizi di terminazione sia fissa che mobile.
 579.   Gli   operatori   ritengono   che  le  proprie  tariffe  di terminazione non possano essere equiparate a quelle, anche passate di Telecom  Italia,  in quanto, anche considerando un ritardo temporale, le   reti   hanno  architetture  completamente  diverse  ed  adottano tecnologie   diverse   e   non   confrontabili.   Inoltre   la   rete dell'operatore  storico e' stata realizzata in assenza di concorrenza con finanziamenti pubblici ed e' gia' in gran parte ammortizzata.
 580.  Gli  operatori  ritengono  che  se  si  ritenesse necessario imporre  obblighi  di  prezzo  anche agli operatori nuovi entranti, i prezzi  dovrebbero essere sostanzialmente differenziati tra operatori ex-monopolisti  e  operatori  alternativi. In particolare secondo gli operatori  l'Autorita',  nel  vecchio quadro regolamentare si e' gia' posta  il  problema  della  terminazione  sulla  rete  degli di altro operatore (delibera 3/03/CIR e 11/03/CIR) senza fissare in alcun modo limiti  di  prezzo.  Cio'  e'  presumibilmente  legato  al  fatto che l'azione  contrapposta  dell'incumbent  sarebbe  stata  sufficiente a limitare  le  richieste  degli  operatori  alternativi. Gli operatori sottolineano  che,  ad  oggi,  nessun operatore alternativo ha potuto fissare  autonomamente la tariffa di terminazione come previsto dalle delibere  citate, dal momento che Telecom Italia ha sempre esercitato un  fortissimo  "countervailing buying power", determinando, al piu', l'apertura   di  procedimenti  di  contenzioso,  tuttora  sul  tavolo dell'Autorita'.
 581.  Gli  operatori,  al  riguardo,  richiedono che la fissazione delle  tariffe  di  terminazione  non  passi attraverso dei lunghi ed estenuanti  contenziosi,  ma  che l'Autorita' supporti l'applicazione immediata  delle tariffe da loro richieste. In particolare richiedono che  la  ragionevolezza  delle  tariffe  contempli un equo livello di remunerazione    degli    investimenti    sostenuti    dall'operatore alternativo.  Gli  operatori  concordano poi con la necessita' di non imporre  obblighi  di  separazione contabile o di precisi obblighi in materia  di  contabilita' dei costi, in quanto eccessivamente gravosi alla   luce   delle  ridotte  dimensioni  di  molti  degli  operatori alternativi.
 582.   Gli  operatori  richiedono  che  l'Autorita',  sentiti  gli operatori  alternativi, adotti un modello di valutazione dei costi di tipo parametrico che consenta di determinare in prima approssimazione i  costi  di  terminazione  sulla  rete  di  un operatore alternativo utilizzando  paramenti  che  consentano  di evidenziare al massimo le differenze  tra la struttura dei costi di un operatore nuovo entrante e quella dell'operatore storico in termini di:
 - diversa  architettura  di rete e bacino di utenza raggiungibile per livello di interconnessione;
 - minori economie di scala e di scopo;
 - maggiore capitale impiegato netto;
 - maggiori difficolta' nel reperimento dei capitali finanziari.
 583.  Gli operatori ritengono inoltre che sia da considerarsi equa una  tariffa  di  terminazione  sulla  rete  alterativa  tale  da non risultare  ingiustificatamente  gravosa  secondo la prassi Antitrust, ovvero  tale  da non comportare extraprofitti ingiustificati a favore dell'operatore  alternativo  scoraggiando  l'interconnessione  tra le reti.  In  particolare,  la mancanza di extraprofitto per l'operatore alternativo dovrebbe essere giudicata per il complesso delle chiamate terminate dai clienti di Telecom Italia sulle reti alternative.
 584.  Gli operatori ritengono che qualora l'analisi dei margini di Telecom  Italia  nelle  chiamate geografiche off-net conducesse ad un sottocosto,  l'Autorita'  dovrebbe  rivedere  i vincoli tariffari sui mercati   al  dettaglio  in  capo  a  Telecom  Italia  piuttosto  che comprimere le tariffe di terminazione verso reti alternative.
 585.  Gli operatori, sulla base delle stime del valore dei margini disponibili per la terminazione off-net per Telecom Italia, ritengono che   le   tariffe   richieste   non   comportino   "un'insostenibile compressione  delle  tariffe  retail  di  Telecom  Italia".  I  conti proposti  sono  basati  sui ricavi minutari delle direttrici locale e nazionale  del  pacchetto di offerta soggetto a price cap e calcolati sulla  base  dei  principi  illustrati nell'Allegato E della delibera 152/02/CONS.   Al   fine  di  valutare  l'equita'  della  tariffa  di terminazione  di  un  operatore  alternativo,  secondo la metodologia proposta  e'  sufficiente  calcolare  il  costo di terminazione medio sostenuto  da  Telecom Italia per le chiamate terminate on net ed off net  e  verificare  che  risultato  consenta comunque la redditivita' delle chiamate per ciascuna direttrice. Da tale analisi gli operatori concludono  che  se  tutti  gli  operatori  praticassero  tariffe  di terminazione  pari  a  1,9€cent/min  il  prezzo di terminazione medio sostenuto  da  Telecom Italia sarebbe da 0,45€cent/m in (assumendo il costo  pari  al  prezzo  OR2004) a circa 0,50€cent/min, a causa della sproporzione tra minuti terminati on-net ed off-net.
 586.  Anche ipotizzando tariffe che superino di 8 volte l'SGU (4,5 €cent/min),   il   costo   medio   risultante   salirebbe   solo   di 0,09€cent/min,  restando  dunque  ampiamente  al  di sotto del valore sostenibile da Telecom Italia nella peggiore delle condizioni (pari a 1,89 €cent/minuto).
 587.  Gli  operatori  sottolineano  come  le  preoccupazioni sulla compressione  dei  margini  che  Telecom  si troverebbe a subire sono infondate  e  che  tale  analisi non puo' che definire limiti massimi puramente  teorici  non  raggiungibili  da  un  operatore alternativo efficiente. I valori richiesti dagli operatori - basati su di un'equa remunerazione   degli   investimenti  sostenuti  -  sarebbero  dunque compatibili  con  la  normativa vigente che prevede per l'analisi dei margini  di  Telecom  Italia il calcolo dei costi di terminazione per singola direttrice, mediati su on-net ed off-net.
 588.  Gli  operatori  hanno condotto anche una seconda analisi con riferimento  a quanto emerge della Relazione alla Raccomandazione sui Mercati Rilevanti che definisce il mercato della terminazione "esteso almeno  quanto ciascun operatore di rete". In tal senso gli operatori hanno  valutato  la  redditivita'  delle  sole  chiamate  geografiche off-net  considerate  verso il singolo operatore di rete alternativa. L'analisi  e' stata condotta mediando tra chiamate locali e nazionali terminate  sulla rete di un singolo operatore alternativo utilizzando una distribuzione delle chiamate che vede il 70% di chiamate locali e il  30%  di chiamate nazionali. Tale analisi porta a individuare come sostenibile  qualsiasi  prezzo  di  terminazione  inferiore  o pari a 2,79€cent/min.
 589.  Gli  operatori  alternativi, in definitiva, ritengono che le tariffe  di  terminazione  richieste,  qualora  rientrino nell'ambito delle  tariffe  considerate  "eque"  (cioe'  tali  da  non  risultare eccessivamente  gravose  comportando ingiustificati extraprofitti per l'operatore  e  scoraggiando  l'interconnessione  tra  reti)  debbano essere  direttamente  accettate  da  Telecom Italia nelle more di una eventuale   verifica   da   parte   dell'Autorita'   in  merito  alla "ragionevolezza"  delle  stesse (valutazione del legame delle tariffe proposte  con gli effettivi costi di fornitura del servizio sostenuti dall'operatore).  Gli  operatori  alternativi  ritengono  che l'AGCOM dovrebbe   imporre   l'immediata  entrata  in  vigore  delle  tariffe considerate  eque,  definendo  un  periodo  di  tempo  (ad esempio 60 giorni)  per  la valutazione ex post del principio di ragionevolezza. Al  termine  di  tale  periodo  la  tariffa proposta sarebbe ritenuta definitiva  a  meno  che  non  sia stata ravvisata dall'Autorita' una manifesta violazione del principio di ragionevolezza, ed in tal senso il  regolatore potra' eventualmente richiedere ulteriori informazioni agli operatori alternativi.
 590. A tal fine gli operatori richiedono che l'Autorita' definisca un  criterio  univoco  che consenta di valutare la redditivita' delle chiamate  di  Telecom  Italia  che  permetta cioe' di individuare una soglia  certa  di  per  l'equita' delle tariffe, oppure specifichi il mantenimento  dei  criteri  della  152/02/CONS ripresi dalla delibera 11/03/CIR che prevedono il calcolo per singola direttrice mediato tra on-net ed off-net.
 591.  Gli  operatori,  infine,  anche  al  fine  di  garantire  il mantenimento  dei  margini di Telecom Italia al crescere del traffico terminato  su rete alternativa, richiedono un meccanismo periodico di approvazione  annuale  del  prezzo  di terminazione, eventualmente da legare alla crescita degli abbonati degli operatorio stessi.
 592.  Con  riferimento  agli  obblighi  proposti,  MCI  si  limita sottolineare  che  gli  obblighi  analoghi a quelli in capo a Telecom Italia   sa   risulterebbero  troppo  stringenti  per  gli  operatori alternativi.
 593.  Vodafone,  invece,  sottolinea che in assenza di obblighi di contabilita'   dei   prezzi,   l'applicazione  di  principi  di  mera ragionevolezza  non  garantirebbero una adeguata tutela del benessere sociale  che  la regolamentazione si dovrebbe prefiggere. Vodafone, a tal  fine,  propone  di  associare agli obblighi di trasparenza e non discriminazione  un tetto massimo di prezzo pari ad una maggiorazione del  20%  del  prezzo di terminazione su rete Telecom Italia. Un tale valore   garantirebbe   comunque   un   incentivo  agli  investimenti infrastrutturali  degli  operatori  alternativi  senza  penalizzare i clienti degli operatori interconnessi.
 594.  Telecom  Italia  concorda  con  l'Autorita' sull'imposizione degli  obblighi  in  materia  di trasparenza e non discriminazione in capo  agli altri operatori, ma al contempo richiede che tali obblighi siano   verificabili  dal  mercato  e  dall'Autorita'  attraverso  la pubblicazione   di  offerte  effettivamente  riconducibili  ai  costi sottostanti.  A  tal  fine  Telecom Italia ritiene necessario che sia predisposta  da  parte  di  operatori  alternativi  una  contabilita' regolatoria   per   il   servizio  di  terminazione,  che,  in  forza dell'obbligo  di  non  discriminazione  interno/esterno,  l'Autorita' proibisca agli operatori alternativi di fare sussidi tra terminazione e   altri  servizi  (ad  es.  tra  terminazione  e  raccolta)  e  che l'Autorita'  imponga  che  il prezzo di terminazione sia minore della meta'  del  minimo prezzo retail praticato agli utenti finali (ovvero ceduto dalla divisione rete alle divisioni commerciali).
 595.  Telecom  Italia  segnala inoltre di avere chiuso per il 2005 diversi   contratti   di  interconnessione  reverse  dove  il  prezzo stabilito   e'  maggiore  del  75%  del  prezzo  di  terminazione  di riferimento   proposto   da  Telecom  Italia.  Pertanto  risulterebbe infondato   qualsiasi   riferimento  all'esercizio  di  un  eventuale contropotere di mercato da parte di Telecom Italia.
 596.  Telecom  Italia sottolinea inoltre la necessita' di rivedere gli  obblighi  sui mercati retail di tariffe indifferenziate per rete di  terminazione,  in  tal  modo si creerebbe un disincentivo per gli operatori  a  incrementare  ingiustificatamente le proprie tariffe di terminazione.  In  tal  senso, Telecom Italia presenta uno studio del consulente Frontier Economics secondo cui il mantenimento del vincolo sulle  tariffe  retail di Telecom Italia permetterebbe agli operatori alternativi  la  fissazione  di  prezzi  inefficienti  a  danno della Telecom  Italia  stessa  e  secondo  cui gli extraprofitti conseguiti dagli  operatori  alternativi  verrebbero  usati  per  sussidiare  le proprie tariffe retail on-net. Le conclusioni proposte dal consulente Frontier  Economics  sono  che  l'Autorita' dovrebbe sia consentire a Telecom Italia di definire tariffe retail differenziate tra on-net ed off-net,   sia  imporre  una  riduzione  programmata  dei  prezzi  di terminazione  degli altri operatori che tenda ad allinearli al prezzo praticato da Telecom Italia.
 5.3.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 597.  L'Autorita' rileva che il contropotere di mercato di Telecom Italia potrebbe rappresentare un efficace disincentivo per limitare i prezzi  di  terminazione  su  altra  rete  qualora,  in  mancanza  di regolamentazione, quest'ultima avesse la facolta' di fissare i prezzi e le condizioni di offerta dei propri servizi di interconnessione. In realta',  poiche'  tutti  i  principali  servizi  di interconnessione offerti  da Telecom Italia sono soggetti a obblighi regolamentari, il contropotere  di  mercato  di quest'ultima viene ad essere limitato e non   puo'   essere  considerato  allo  stato  tale  da  condizionare direttamente i prezzi degli altri operatori.
 598.  L'identificazione degli operatori di terminazione diversi da Telecom  Italia quali detentori di significativo potere di mercato su singola  rete presuppone altresi' l'imposizione di obblighi di natura regolamentare  nel  rispetto  del principio della proporzionalita'. A questo   proposito,  l'Autorita'  osserva  che  le  dimensioni  degli operatori  di terminazione diversi da Telecom Italia non sono tali da giustificare   vincoli  regolamentari  stringenti  soprattutto  nelle politiche  di  prezzo.  In  particolare,  l'Autorita'  ritiene che la proporzionalita'   degli   obblighi   in   capo   agli  operatori  di terminazione  nuovi  entranti  e'  garantita nella misura in cui tali obblighi   siano   esclusivamente   volti   e  limitati  a  garantire l'interconnessione tra reti.
 599.  L'Autorita',  pertanto, ritiene di confermare la notifica di significativo potere di mercato nel mercato della terminazione vocale anche   in   capo  agli  operatori  alternativi  individuati  nonche' l'adozione  di  obblighi  regolamentari  quali la trasparenza, la non discriminazione   e   l'accesso   alle   risorse   di  rete  ai  fini dell'interconnessione e dell'interoperabilita'.
 600.  Per  quanto  concerne  gli obblighi di accesso a determinate risorse  di  rete,  l'Autorita'  ritiene che gli operatori notificati debbano fornire accesso alle porte di interconnessione, consentire la co-ubicazione  degli  apparati  terminali  di trasmissione nei propri siti  e  l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli nonche' ad altre    tecnologie   rispondenti   agli   standard   per   garantire l'interoperabilita'  dei servizi di interconnessione di terminazione. Tali  servizi  infatti  sono necessari per l'utilizzo del servizio di terminazione.
 601.  In  merito agli obblighi di trasparenza, l'Autorita' ritiene che,  al  fine  di  garantire  l'interoperabilita'  tra reti, ciascun operatore  debba rendere noti agli altri operatori i propri prezzi di terminazione di rete fissa, nonche' le condizioni di interconnessione e  comunicarli  all'Autorita'.  Eventuali  variazioni  del  prezzo di terminazione  dovranno  essere comunicate agli altri operatori con un preavviso  di  60  giorni per consentire loro l'eventuale adeguamento dei prezzi nei mercati a valle.
 602.   Al  fine  di  consentire  una  migliore  trasparenza  nella fatturazione   dei   servizi  di  transito  verso  gli  operatori  di terminazione, l'Autorita' ritiene, inoltre, opportuno che ciascuno di tali operatori fornisca entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, da operatori  terzi,  il  database  dei  propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati) aggiornato agli ultimi 30 giorni.
 603.  In  merito  agli obblighi di non discriminazione, si osserva che  la  messa  in  atto  di  pratiche discriminatorie da parte degli operatori    di   terminazione   nuovi   entranti   potrebbe   minare l'interoperabilita'  e  provocare  usi  inefficienti delle risorse di rete  nella  misura  in  cui  le  condizioni  tecniche  ed economiche praticate   ai   vari   operatori   risultassero   significativamente differenti.  I  prezzi possono infatti essere uno strumento di limite alla  interoperabilita'  non  solo  nel  momento  in  cui raggiungono livelli  di  iniquita'  e  irragionevolezza,  ma  anche  quando  sono praticati in modo discriminatorio a operatori terzi.
 604.  In  assenza  di  obblighi  di non discriminazione dei prezzi praticati  esternamente si creerebbero i presupposti economici per la realizzazione   di   fenomeni   di  arbitraggio  che  permetterebbero all'operatore di originazione o di transito di consegnare la chiamata non  direttamente  all'operatore  di  terminazione ma ad un eventuale operatore   terzo   che   ha  contrattato  condizioni  economiche  di terminazione  piu'  vantaggiose.  In  altre  parole,  l'operatore che riuscisse   a   contrattare  le  migliori  condizioni  economiche  di terminazione  potrebbe  diventare  un  punto di arbitraggio, fonte di accumulazione  del  traffico  che  sara'  poi  terminato  sulla  rete dell'operatore di destinazione. Cio' genererebbe a livello di sistema di  telecomunicazioni  un  uso inefficiente delle risorse di rete che puo'  essere  limitato esclusivamente imponendo a tutti gli operatori di  terminazione obblighi di non discriminazione dei prezzi praticati agli operatori terzi.
 605.  L'Autorita'  ritiene,  pertanto,  che  tutti  gli  operatori notificati nel mercato della terminazione debbano fornire, cosi' come previsto  dall'art.  47  del  Codice,  il  servizio  all'ingrosso  di terminazione  agli  operatori  terzi a condizioni non discriminatorie analoghe a quelle praticate internamente.
 606.  L'Autorita' ritiene, invece, che l'imposizione di un obbligo di  separazione  contabile,  volto a verificare i prezzi interni, non risulti invece proporzionato.
 607.  L'applicazione  di  obblighi  di  separazione  contabile per verificare la non discriminazione tra prezzi interni e prezzi esterni e'  prevista  dall'art. 48 del Codice, il quale limita tale ambito di applicazione   alle   imprese   verticalmente   integrate   "...   In particolare,  l'Autorita'  puo'  obbligare  un'impresa  verticalmente integrata  a  rendere  trasparenti  i  propri prezzi all'ingrosso e i prezzi   dei   trasferimenti   interni,  segnatamente  per  garantire l'osservanza   di   un   obbligo  di  non  discriminazione  ai  sensi dell'articolo 47... ". In merito, si rileva che gli attuali operatori di  terminazione alternativi a Telecom Italia, nonostante gli ingenti investimenti  in  corso  di  realizzazione  in infrastrutture di rete proprietarie, non possono nei fatti essere qualificati come operatori verticalmente  integrati  al  pari di Telecom Italia. Tali operatori, infatti,  dispongono  di  reti  di  trasporto  di lunga distanza, non ancora  pienamente  sviluppate  sul  territorio nazionale, e, solo in alcune  citta',  di  reti di trasporto di breve dista nza (cosiddette MAN)  necessarie  a  rilegare  gli stadi di linea, ove acquisiscono i clienti  ricorrendo  al  servizio  di  unbundling  fornito da Telecom Italia.  Tali  operatori non dispongono di una infrastruttura di rete di  distribuzione  (rete  di  accesso)  per  servire i propri clienti direttamente  ed  in  modo capillare sul territorio. Inoltre, anche i siti  che  ospitano  gli  stadi  di linea, nei quali gli operatori di terminazione  sono co-locati, costituiscono beni intermedi forniti da Telecom  Italia  e rappresentano cespiti di rete da imputare in larga misura al trasporto oltre che all'accesso
 608.  L'imposizione  di  obblighi  di  separazione  contabile  nei confronti  di  operatori  di  terminazione  con  un relativo grado di integrazione  verticale  e con ridotte quote di mercato nei mercati a valle,   risulterebbe  contrario  al  principio  di  proporzionalita' dell'azione  regolamentare dell'Autorita' disposto dagli art. 4, art. 7  comma  3  e  art. 13, comma 1 del Codice, in quanto, qualsiasi sia l'entita'  del trasferimento interno, questo non potrebbe essere tale da  minare l'interoperabilita' e l'interconnessione tra reti ne' piu' in  generale  il  mancato  perseguimento  degli  obiettivi e principi dell'attivita' di regolamentazione.
 609. L'Autorita' non rileva allo stato rischi che gli operatori di terminazione  alternativi  possano  trasferire  il  potere di mercato detenuto  nel  servizio  all'ingrosso di terminazione su singola rete anche  nei  mercati  a  valle  dei  servizi  telefonici su rete fissa (analizzati   nello   specifico   nei   mercati   da   1  a  7  della Raccomandazione).  Infatti,  la  dominanza  nel  mercato del servizio all'ingrosso   di   terminazione  e'  conseguenza  della  definizione adottata  per il mercato rilevante, che fa riferimento, conformemente a quanto previsto dalla Raccomandazione, alla terminazione su singola rete individuale (pari sempre al 100%).
 610.  Per  analizzare,  invece, il potere di mercato nei servizi a valle,   occorre  considerare  la  dimensione  relativa  del  singolo operatore  rispetto  agli  altri,  in particolare nella fornitura dei servizi di accesso e di traffico telefonico. In tale prospettiva, nel rinviare  per  maggiori  approfondimenti  alle  relative  analisi  di mercato,  l'Autorita'  osserva  che  la  dimensione complessiva degli operatori  alternativi  nei  mercato  a valle non appare, allo stato, tale  da  far  si' che il prezzo del servizio di terminazione interna possa influenzare in maniera significativa la formulazione dei prezzi finali    complessivi    e    rappresentare,   pertanto,   una   leva anticompetitiva.
 611.  Con  riferimento  agli  obblighi di controllo dei prezzi del servizio di terminazione si osserva, in via generale, che la politica dei  prezzi  degli  operatori  alternativi  e, piu' in particolare, i metodi di recupero dei costi di produzione dovrebbero di norma essere sottoposti  ad  un  regime  regolamentare  meno stringente rispetto a quanto  previsto per 1'incumbent dominante anche nei mercati a valle. La liberta' di formulazione delle politiche dei prezzi trova altresi' un  limite nella misura in cui, nell'offerta di un dato servizio, sia esercitabile   il  potere  di  mercato.  Nel  caso  del  servizio  di terminazione,  il  potere di mercato puo' minare l'interoperabilita', soprattutto  considerando  che il prezzo di terminazione praticato da un  operatore  rappresenta  un  costo  esterno  da  considerare nella definizione  dei  prezzi  dei servizi finali da parte di un operatore concorrente.  Il  ribaltamento di costi eccessivi di terminazione sui prezzi  finali  rappresenterebbe  d'altra  parte  una riduzione delle economie  di  rete  del  sistema  telefonico a discapito degli utenti finali.   Per   tali  motivazioni  l'Autorita'  ritiene  opportuno  e proporzionato  imporre  un  sistema di controllo dei prezzi anche nei confronti degli operatori di terminazione diversi da Telecom Italia.
 612. Al fine di implementare una forma di controllo dei prezzi dei servizi di terminazione, l'Autorita' ha provveduto a valutare i costi dei  principali  operatori  alternativi  (Albacom,  Eutelia, Fastweb, Wind/Infostrada)   e   gli  investimenti  effettuati  nella  rete  di trasporto  per  raggiungere  gli  stadi  di linea e poter servire gli utenti finali attraverso i servizi di unbundling.
 613.  Dall'elaborazione dei dati raccolti dalle analisi di mercato e   da  fonti  pubbliche  e'  emerso  che  gli  operatori  dispongono attualmente  di  una  rete  di  trasporto  di lunga distanza in forte sviluppo e di una rete metropolitana limitata alle principali citta'. Le  reti metropolitane in particolare essendo piu' costose delle reti di  lunga  distanza  non  sempre rilegano gli stadi di linea dove gli operatori  sono  co-locati;  in  tali  casi,  gli stadi di linea sono raggiunti  attraverso  i  servizi di interconnessione di Telecom o di altri operatori.
 614.  Attualmente,  circa  550  siti  (stadi  di linea) di Telecom Italia  ospitano  apparati  di  operatori  alternativi necessari alla raccolta  di  linee in unbundling. Tale numero di siti garantisce una copertura  della  popolazione  che  va  da  circa il 18% al 27% della popolazione  totale e permette di aggredire potenzialmente circa da 7 a  10  milioni  di  clienti  di  Telecom  Italia. Due operatori hanno pianificato  di  investire  fino  al  2013  in  modo  massiccio nella realizzazione   sia   di   reti   di  lunga  distanza,  sia  di  reti metropolitane  per  rilegare  circa 1000 siti, in grado di coprire il 45%  della  popolazione  e di raggiungere potenzialmente il 60% delle linee  attualmente servite nella quasi totalita' da Telecom Italia. I restanti   utenti,   stimabili  in  oltre  10  milioni,  non  saranno potenzialmente    raggiungibili   in   unbundling   dagli   operatori alternativi neanche dopo il 2013.
 
 ---->  VEDERE FIGURA A PAG. 197 DELLA G.U.  <----
 
 615.  La figura 7 riporta i significativi investimenti pianificati da  Fastweb  tra  il  2004  e il 2006 per la copertura del territorio nazionale attraverso la realizzazione di backbone ma anche di reti di brevi  distanza e nell'acquisizione di apparati nonche' di servizi di co-locazione  negli stadi di linea di Telecom Italia (aree grigie del grafico).
 616. Anche Wind/Infostrada ha pianificato di raddoppiare il numero degli  attuali  stadi  di  linea  da  rilegare  alla  propria rete di trasporto,  anche  se  gli  investimenti  attesi  nella rete di lunga distanza  saranno sicuramente inferiori a quelli di Fastweb in quanto la  rete  di  trasporto  esistente  presenta  gia'  un certo grado di diffusione sul territorio nazionale (figura 8).
 
 ---->  VEDERE FIGURA A PAG. 197 DELLA G.U.  <----
 
 617.  Un  significativo livello di copertura nazionale con reti di lunga di stanza e' stato raggiunto anche da Eutelia e Albacom i quali sono   impegnati   nella  realizzazione  di  infrastrutture  di  reti metropolitane  per rilegare gli stadi di linea e raccogliere linee in unbundling.  Eutelia  in  particolare ha raggiunto nel 2005 circa 250 siti.  Anche  Tiscali  e  Tele2  hanno pianificato investimenti nella co-locazione  negli  stadi  di  linea  di  Telecom  Italia al fine di fornire  servizi  a  larga  banda attraverso l'unbundling e lo shared access.
 
 ---->  VEDERE FIGURA A PAG. 198 DELLA G.U.  <----
 
 618.  Dall'analisi  dei  dati  di  rete  raccolti  dai  principali operatori  (Telecom  Italia  inclusa)  e' emerso che le tecnologie di rete  impiegate  sono  sostanzialmente  analoghe  sia  per i portanti ottici  in  fibra,  sia  per  gli  apparati trasmissivi, i quali sono basati  su  tecnologie  SDH/DWDM ad elevata capacita' di trasporto ed efficienza.  Anche l'introduzione degli apparati ADSL2+ sembra essere stata  pianificata  da  tutti  gli operatori al fine di poter fornire servizi di dual o triple-play. Non essendo state rilevate sostanziali differenze  nelle tecnologie trasmissive utilizzate nelle aree a piu' alta densita' di popolazione, e' ragionevole attendersi, a parita' di siti  serviti,  minime differenze nella struttura dei costi. A questo proposito,  si  osserva che la struttura dei costi si compone, per la maggior  parte,  degli  investimenti  necessari alla realizzazione di reti  metropolitane  in  fibra ottica e di apparati ad alta capacita' trasmissiva  nonche'  all'acquisizione  di servizi di co-locazione da Telecom  Italia.  Tali  investiment  i  rappresentano in larga misura costi  comuni  a  piu'  servizi  e  costi fissi rispetto al numero di clienti   effettivamente   serviti.  Se  da  un  lato  e'  plausibile attendersi  che  gli  operatori  nuovi  entranti  possono  conseguire efficienze  da  una  rete  di  piu'  recente  realizzazione, e quindi maggiormente   ottimizzata  rispetto  a  quella  di  Telecom  Italia, dall'altro  lato  i massicci investimenti pianificati vedono crescere in  modo  significativo  l'incidenza  delle quote di ammortamento nel proprio  conto  economico  rispetto a quello di Telecom Italia, i cui investimenti  al contrario tendono a diminuire su una rete pienamente realizzata  e  ormai  capillarmente  diffusa  su  tutto il territorio nazionale.  Gli operatori alternativi presentano inoltre investimenti all'inizio  della  loro  vita  utile ed un tasso di remunerazione del capitale  investito significativamente piu' elevato rispetto a quello di  Telecom  Italia, in ragione delle maggiori difficolta' di accesso ai  mercati  dei  capitali  finanziari.  Cio'  comporta  un costo del capitale  (capital e investito moltiplicato il tasso di remunerazione WACC)  che  a  parita'  di  perimetro  e cespiti di rete impiegati e' particolarmente  elevato  se  comparato  a  quello attuale di Telecom Italia.  La  conclusione  e'  che  le differenze di costo tra Telecom Italia  e  gli  operatori  alternativi  sono  significative e tali da comportare  a  parita'  di  perimetro  maggiori  costi totali per gli operatori alternativi.
 619.  Le  risultanze  di  tale  analisi mettono in luce che, anche ipotizzando  l'assenza di differenze nei costi relativi agli apparati e portanti trasmissivi necessari a rilegare gli stadi di linea con la rete  di lunga distanza, le economie di scala conseguibili da ciascun operatore  assumono  un  ruolo  determinante  per  il  ritorno  sugli investimenti  effettuati  in  funzione del grado di riempimento degli stadi  di  linea  (clienti serviti). Al termine del 2005, l'operatore alternativo,  con  il maggior livello di economie di densita', era in grado  ipoteticamente di raggiungere in unbundling tra il 30 e il 45% dell'intero  bacino di linee di Telecom Italia, a fronte di una quota di  clienti  effettivamente  servita  pari  al  3%.  Tale  situazione evidenzia  che  le  economie di scala effettive erano sfruttate dagli operatori  alternativi  nel  2005  in misura molto ridotta rispetto a Telecom  Italia.  Cio'  sta a significare che l'orientamento al costo del servizio di terminazione (costo unitario) offerto dagli operatori alternativi  potrebbe r aggiungere valori particolarmente elevati, di gran  lunga  superiori rispetto allo stesso costo unitario di Telecom Italia.
 620.  Evidentemente tali maggiori costi devono essere ristorati in un  tempo  sufficientemente  lungo,  prevedendo  un  business plan al termine del quale siano raggiunte masse critiche e densita' di utenza tali da ridurre le diseconomie di scala.
 621.  L'Autorita',  quindi,  sulla base dei dati disponibili dalle analisi dei mercati e dei piani industriali dei principali operatori, ha  valutato  il possibile scenario dell'unbundling nei prossimi anni in  termini  di  numero di siti serviti, copertura della popolazione, numero  di  linee  raggiungibili  e  relative  quote  di  mercato dei principali  operatori. Sulla base di tali considerazioni e' possibile derivare  che le dis-economie di scala degli operatori alternativi si dovrebbero ridurre sensibilmente ed attestarsi a valori comparabili a quelli di Telecom Italia.
 622.  Sulla  base  delle previsioni effettuate l'Autorita' ritiene possibile  che  entro  il  2010  eventuali differenze tra i costi dei servizi di terminazione dei maggiori operatori potranno essere minime e  tali  da  poter  essere  regolate  nell'ambito di un meccanismo di efficienza comparata delle performance dell'industria.
 623.  Attualmente, invece, e' necessario consentire agli operatori alternativi,   compatibilmente   con   la   necessita'  di  garantire l'interoperabilita'   dei   servizi,   la   copertura   dei  maggiori costi,cosi'    da    incentivarne    lo   sviluppo   commerciale   ed infrastrutturale.
 624.  L'Autorita'  ritiene,  pertanto,  che il controllo di prezzo debba  consentire  agli  operatori  la  fissazione  di  un  prezzo di terminazione  equo  e  ragionevole. In tal senso, l'Autorita' ritiene opportuno  definire un prezzo massimo di riferimento, al di sotto del quale  qualsiasi  prezzo  di  terminazione  richiesto dagli operatori alternativi  possa  essere  considerato  equo  e  ragionevole  e,  di conseguenza, automaticamente vigente.
 625.  A  tal  fine,  in  linea con analoghe valutazioni espresse a livello  internazionale  ed  in mercati analoghi, l'Autorita' ritiene che   un   utile   riferimento   possa  essere  il  prezzo  praticato dall'operatore  ex-monopolista  nella  prima  offerta  di riferimento autorizzata per l'anno 1998. Tale prezzo infatti e' stato autorizzato sulla  base  dei  dati  contabili  dell'operatore  ed  a  valle di un benchmarking  internazionale. L'impiego di un prezzo basato sui costi di   un  operatore  monopolista  risente  certamente  delle  notevoli economie  di  scala  di  cui gode quest'ultimo ma questo aspetto puo' ritenersi  compensato  da  minori  efficienze nei costi operativi. Il livello   di  interconnessione  piu'  idoneo  per  tale  valutazione, considerando  le architetture di rete degli operatori alternativi, e' il  livello  SGT,  ossia un punto di terminazione approssimativamente coincidente   con   il  distretto  telefonico.  L'Autorita'  ritiene, pertanto,  opportuno  fissare  il  valore  massimo  di terminazione a 1,54€cent/minuto.
 626.  Il  tetto  massimo di prezzo cosi' determinato potra' essere oggetto   di   revisione   annuale   sulla   base   delle  evoluzioni effettivamente  registrate  nel  mercato.  Le  spinte  all'efficienza derivanti dalla competizione nel mercato a valle, ed in particolare i possibili  sviluppi  dei mercati dei servizi a banda larga, potranno, infatti,   avere   un'influenza   sulla  dimensione  degli  operatori alternativi  e  la struttura dei loro costi, inducendo di conseguenza l'Autorita' a rivedere la soglia massima. D'altro canto l'imposizione di  un  tetto  massimo di prezzo, in presenza di forti investimenti e ridotte  economie di scala, come evidenziato, richiede agli operatori alternativi  uno sforzo finanziario iniziale da riassorbire una volta raggiunte   significative   economie   di   scala.  In  tale  ottica, l'Autorita',  potrebbe  valutare anche questi aspetti nel processo di revisione del livello della terminazione.
 627.   L'Autorita',   avendo  determinato  un  prezzo  massimo  di riferimento  unico  per  tutti  gli  operatori alternativi, stabilito sulla  base  del  prezzo  di  un analogo servizio sul mercato fornito dall'operatore    ex-monopolista    al   momento   dell'avvio   della liberalizzazione   dei   mercati,   ritiene  opportuno  prevedere  la possibilita'  per  gli  operatori  di  richiedere una deroga al tetto massimo,  laddove  i  dati  contabili  possano  dimostrare che la sua applicazione  non  consentirebbe  un  ragionevole margine di guadagno considerando  gli investimenti, il modello di business prescelto ed i costi propri di un operatore nuovo entrate sul mercato.
 628.  A  tal  fine,  l'Autorita' ritiene che quegli operatori, che richiedono  un  prezzo  di  terminazione superiore al limite massimo, debbano evidenziare le motivazioni tecniche ed economiche per cui non ritengono  sostenibile  il  prezzo  massimo  fissato e predisporre un sistema  di  contabilita'  dei  costi  a  supporto  della  richiesta, conforme  ai  principi  contabili  vigenti  per  gli  altri operatori regolati.
 629.   La   contabilita'   dei   costi   deve   essere  sottoposta all'Autorita',  al  fine  di  una  valutazione  del modello contabile adottato,  con  particolare riferimento ai principali centri di costo individuati  ed  ai  criteri  di allocazione dei costi sui servizi di terminazione. In particolare, l'Autorita' verifichera' che il modello contabile  presentato  sia  omogeneo  a  quello applicato in analoghe circostanze  dagli  altri operatori regolati e, se necessario, potra' richiederne la modifica cosi' da evidenziare i costi di una fornitura efficiente del servizio.
 630.  Qualora  lo  ritenga  opportuno,  l'Autorita', con decisione motivata,  potra'  richiedere  all'operatore  di farsi certificare la conformita'  del  sistema  contabile  alla  normativa  vigente  da un soggetto  terzo  avente specifiche competenze e scelto dall'Autorita' nel rispetto dei principi di indipendenza.
 631.  Al  termine  del procedimento di valutazione dell'istanza di autorizzazione   della   deroga   al   tetto   massimo,   l'Autorita' autorizzera'   le  condizioni  economiche  richieste  che  resteranno vigenti a far data dalla presentazione dell'istanza. Qualora il costo soggiacente   il   servizio   di   terminazione  non  giustifichi  il superamento   del   tetto  fissato,  l'Autorita'  richiedera'  invece l'applicazione  del valore massimo di terminazione e terra' conto dei dati  contabili  esaminati l'anno successivo in sede di revisione del tetto.
 632.  Per  dare  certezza  ai  mercati  nella determinazione di un prezzo   di   un  bene  intermedio  che  rappresenta  una  componente essenziale dei servizi finali offerti da tutti gli operatori presenti nel  mercato della telefonia, l'Autorita' ritiene che il procedimento di  valutazione  dell'istanza  di deroga debba essere svolto in tempi brevi  e  certi,  consentendo  la  partecipazione di tutti i soggetti interessati. A tal fine, considerata la necessita' di procedere ad un esame  dei  dati  contabili, l'Autorita' ritiene che il tempo congruo per decidere in via definitiva sulla richiesta di autorizzazione alla deroga debba essere al massimo di tre mesi.
 5.4 L'offerta di riferimento di Telecom Italia
 5.4.1 Struttura dell'offerta di riferimento
 633.   Sulla  base  di  quanto  previsto  all'art.  46,  comma  3, l'Autorita'  ritiene che Telecom Italia, in qualita' di operatore con significativo   potere   di   mercato  nei  mercati  della  raccolta, terminazione e transito, debba garantire che le condizioni economiche di  interconnessione  contenute  nell'offerta  di  riferimento  siano disaggregate  per  singolo  servizio offerto e per singola componente impiegata, idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non    strettamente    attinenti    al    servizio   richiesto,   non discriminatorie,  trasparenti  ed  obiettive,  nel rispetto di quanto disposto dalla presente delibera.
 634.   I   prezzi   dei   servizi  di  interconnessione  contenuti nell'offerta   di   riferimento,   fatto   salvo   ove   diversamente disciplinato dal meccanismo di recupero dei costi di cui al paragrafo 5.2.5,  sono  soggetti  all'obbligo  di orientamento al costo secondo quanto   disposto   al  paragrafo  5.2.4.  In  particolare  i  prezzi pubblicati  sono  basati  sui  costi  presentati  nella  contabilita' regolatoria.  La  metodologia  contabile  impiegata  ed  i criteri di attribuzione  dei  costi  ai  servizi  sono  oggetto  di  analisi  ed approvazione  da  parte  dell'Autorita' come specificato al paragrafo 5.2.4.
 635.  L'offerta  di  riferimento  ha  validita' annuale (periodo 1 gennaio  -  31  dicembre)  ed  e'  fatto  obbligo a Telecom Italia di pubblicazione  e  comunicazione  all'Autorita'  entro  il  31 ottobre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore.
 636.  L'offerta  di riferimento, in linea con quanto alla delibera n.  10/00/CIR,  art.  1,  comma 2, lett. e, deve integrare un Service Level   Agreement  che  definisca  in  modo  esaustivo  le  modalita' operative  e  gestionali  connesse  alla  fornitura  dei  servizi  di interconnessione  da  parte  di Telecom Italia quali, in particolare, tempi di fornitura, tempi di ripristino, livelli di qualita' e penali progressive in caso di ritardo o di inadempimento.
 637.   Relativamente  alla  struttura  dei  servizi  di  raccolta, terminazione   e   transito,   in   applicazione   del  principio  di disaggregazione  di  cui  all'art. 46, comma 2, ed ai sensi dell'art. 49,  comma 1, lett. c del Codice Telecom Italia mantiene l'accesso in interconnessione  ai  livelli della propria rete secondo le modalita' approvate con la delibera n. 3/04/CTR.
 638.  Secondo  quanto al capo I, art. 2, lett. c della delibera n. 1/CIR/98,  in  ciascuno  dei  distretti  telefonici di Milano, Roma e Torino  (come  definiti  ai  sensi  del  DM  6/4/90)  e'  prevista la possibilita'  di  attestazione  ad  un  SGT  per  la  raccolta  e  la terminazione  su  tutto  il  corrispondente distretto telefonico allo stesso  prezzo  del  servizio  di raccolta e terminazione via singolo SGT.  Tale  previsione  aveva  il  fine  di permettere agli operatori alternativi  di  competere  con  Telecom Italia nella formulazione di offerte  finali  di  servizi  di  traffico locale in detti distretti. L'Autorita'  osserva  che  la  rete  di  connettivita' tra gli SGU di Telecom   Italia   permette   il   trasporto  delle  chiamate  locali nell'ambito  di  tali  distretti,  pertanto  i  servizi di raccolta e terminazione  SGU distrettuale possono essere efficacemente impiegati dagli  operatori  alternativi nella formulazione di offerte finali di traffico  locale.  Sulla  base  di  tali  considerazioni  l'Autorita' ritiene  non necessario riconfermare l'obbligo di cui al capo I, art. 2, lett. c della delibera n. 1/CIR/98.
 639.   Gli   obblighi   specifici   relativi  ai  servizi  oggetto dell'offerta   di   riferimento   sono   dettagliati   nei  paragrafi successivi.
 27.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli obblighi  in  merito  all'offerta  di  riferimento  di Telecom Italia relativamente  a la struttura dell'offerta, il grado di dettaglio, le modalita' di pubblicazione?
 Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di rimuovere l'obbligo di cui al capo I, art. 2, lett. c della delibera n. 1/CIR/98?
 5.4.1.1 Le osservazioni degli operatori
 640.  La  maggior  parte  degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia,  Fastweb,  H3G,  MCI,  Multilink,  Telecom Italia, Teleunit, Tiscali e Wind) condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' ed in   particolare  con  quanto  previsto  al  par.  349  (eliminazione equiparazione  doppio  SGT  a singolo per le citta' di Roma, Milano e Torino).  Sono  contrari alla rimozione degli obblighi di cui al capo I,  art. 2, lett. c della delibera n. 1/CIR/98 gli operatori Vodafone e Welcome Italia che sottolineano che l'aggravio di costo legato alla revisione  della propria struttura di interconnessione supererebbe il risparmio  relativo  all'accesso  alle  tariffe  SGU. Tale aspetto e' sottolineato  in  particolare  da Welcome Italia con riferimento agli operatori  con  minori  economie  di  scala,  che non riuscirebbero a coprire  i costi fissi di nuove infrastrutture ed a competere con gli operatori   piu'  infrastrutturali.  MCI,  condividendo  la  proposta dell'Autorita', richiede inoltre che la pubblicazione dell'Offerta di Riferimento avvenga non oltre il 30 settembre di ogni anno.
 641.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,  Teleunit,  Tiscali  e  Wind  sottolineano  che  l'attuale offerta di riferimento andrebbe integrata prevedendo:
 1) condizioni  di  SLA  e  penali  per  la  disponibilita'  annua garantita  dei  servizi  di raccolta terminazione e transito, nonche' del  servizio  di  terminazione  su  rete  di  altri  operatori,  che sembrerebbe oggetto di numerosi e importanti disservizi;
 2) condizioni  di  SLA  e  penali per i tempi massimi di risposta alle segnalazioni di guasto da parte degli operatori alternativi, sia per  il  traffico  in terminazione su altra rete, sia sul traffico in terminazione su rete Telecom Italia;
 3) il  miglioramento  dei  tempi  di  migrazione  dei circuiti di interconnessione;
 4) l'estensione   dello   SLA   di   ripristino  dei  servizi  di interconnessione  entro  le 4,5 ore nel 100% dei casi, ad oggi valido per  le sole segnalazioni pervenute tra le 8:00 e le 16:00 dei giorni feriali,  alle segnalazioni ricevute a tutte le ore in tutti i giorni della settimana.
 5.4.1.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 642.  Sulla  base  delle  osservazioni  mosse, l'Autorita' ritiene necessario  confermare gli orientamenti espressi ed, anche in ragione del  fatto  che  la  qualita'  di servizio puo' essere impiegata come strumento  volto  a limitare l'esercizio della liberta' di fissazione dei  prezzi  di  terminazione,  disporre  che  Telecom Italia integri l'offerta di riferimento includendo:
 1) condizioni  di  SLA  e  penali  per  la  disponibilita'  annua garantita  dei  servizi  di raccolta terminazione e transito, nonche' del servizio di terminazione su rete di altri operatori;
 2) condizioni  di  SLA  e  penali per i tempi massimi di risposta alle segnalazioni di guasto da parte degli operatori alternativi, sia per  il  traffico  in terminazione su altra rete, sia sul traffico in terminazione su rete Telecom Italia;
 3) l'estensione   dello   SLA   di   ripristino  dei  servizi  di interconnessione entro le 4,5 ore nel 100% dei casi alle segnalazioni ricevute  a  tutte  le  ore  in tutti i giorni della settimana con il mantenimento degli attuali livelli di penali.
 5.4.2  Articolazione in fasce orarie di picco e di fuori picco dei prezzi  dei  servizi di interconnessione per il trasporto di traffico commutato
 643.  L'articolazione  vigente  in  fasce  orarie per i servizi di interconnessione  e'  ottenuta  applicando ai costi medi un gradiente tariffario  basato  sui  dati  di  traffico  degli  utenti di Telecom Italia.  Tale  metodologia, inizialmente adottata per carenza di dati storici  sui  consumi  degli  operatori, non tiene conto di eventuali differenze statistiche tra il traffico sviluppato da Telecom Italia e quello  sviluppato  dagli  operatori  interconnessi  e comporta anche significative  differenze  tra  il prezzo medio utilizzato in fase di definizione  dei  prezzi  a listino e l'effettivo valore pagato dagli operatori alternativi in virtu' della reale ripartizione del traffico nelle due fasce tariffarie.
 644.  Sulla  base  dei  dati  oggi  a disposizione l'Autorita' sta valutando  una  revisione  delle  modalita'  di  articolazione  delle tariffe  in  fasce  di  picco  e  fuori picco. A riguardo l'Autorita' ritiene  opportuno  definire il gradiente tariffario sulla base della distribuzione  del  traffico  totale  di  interconnessione  nell'anno precedente  a  quello  di  applicazione.  Tale  soluzione, mantenendo l'articolazione  dei  prezzi  di  interconnessione  in  fasce orarie, agevolerebbe  la  replicabilita' da parte degli operatori alternativi della  struttura  delle offerte finali di Telecom Italia, consentendo al  contempo  un  ristoro  dei  costi  medi  piu'  accurato  rispetto all'attuale modalita' prevista dalla contabilita' regolatoria.
 28.  Gli operatori sono invitati a presentare le proprie posizioni in  merito all'articolazione oraria delle tariffe di interconnessione proposte dall'Autorita'
 5.4.2.1 Le osservazioni degli operatori
 645.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Teleunit,  Tiscali  e  Wind  condividono  l'orientamento dell'Autorita'  in  merito  alla  necessita'  di  una revisione delle modalita' di articolazione delle tariffe di interconnessione proposte dall'Autorita'.
 646. Con riferimento alla scelta del gradiente tariffario, Welcome Italia  suggerisce  in  particolare  che  ciascun  operatore dovrebbe essere  in grado di accedere a tariffe di interconnessione articolate secondo  le  proprie  necessita'  commerciali,  piuttosto che doversi adeguare  alla scelta imposta da Telecom Italia, eventualmente basata sui  consumi  dei suoi utenti. In particolare Welcome Italia richiede che  sia concesso agli operatori di accedere a tariffe non articolate (ovvero con articolazione flat) che consentirebbero, nel rispetto del ristoro  del  costo medio dovuto a Telecom Italia, la formulazione da parte   degli   operatori  alternativi  di  prezzi  svincolati  dalla formulazione  del  gradiente  imposto da Telecom Italia, che riflette invece  l'utilizzo  medio  della reti da parte dei clienti di Telecom Italia.
 647.  Telecom Italia, invece, richiama che la determinazione delle tariffe di interconnessione non e' piu' legata, dall'introduzione del network   cap,   all'applicazione  ai  costi  medi  di  un  gradiente tariffario  basato  sui  dati  di  traffico  degli utenti Telecom. La fissazione  avviene  rispettando i criteri stabiliti dal network-cap. Tale  meccanismo,  secondo Telecom Italia, ad oggi risulta pienamente soddisfacente  e  non  ci  sarebbe  motivo  per  modificare l'attuale criterio.
 5.4.2.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 648.   L'Autorita'   rileva  che  il  meccanismo  di  network  cap sottoposto  a  consultazione  prevede  l'applicazione  del  gradiente tariffario solo a valle della composizione dei servizi dagli elementi funzionali.  L'Autorita'  rileva  inoltre che i trasferimenti interni praticati  dagli  aggregati  commerciali agli aggregati trasporto, ad oggi  sono  basati  sul costo medio, non articolato tra picco e fuori picco.  Tale fattispecie, in congiunzione con la liberta' per Telecom Italia   di  fissare  l'articolazione  tariffaria  delle  tariffe  di interconnessione,    potrebbe   configurarsi   come   discriminatoria soprattutto  nei  confronti degli operatori alternativi che competono sui  mercati affari. Per tale categoria di utenti infatti il traffico di interconnessione venduto e' prevalentemente nella fascia di picco, ove  invece  i  costi  di  rete  trasferiti  nel consto economico non prevedono  gradienti  tariffari.  Per tale motivo l'Autorita' ritiene necessario  che  il  medesimo  gradiente  tariffario sia applicato ai prezzi di trasferimento interni ed alle tar iffe di interconnessione.
 649.  L'Autorita'  evidenzia  che  la  metodologia  applicata  per definire  il  gradiente  tariffario nell'offerta di riferimento 2002, utilizzato nella determinazione dei prezzi iniziali del meccanismo di network  cap  approvato  con  la  delibera n. 3/03/CIR, e' basata sui ricavi  definiti  a "tariffa intera" e dei ricavi "a tariffa ridotta" calcolati  utilizzando  i  consumi relativi alla clientela di Telecom Italia  nelle fasce di picco e fuori picco a partire dalle condizioni economiche previste dal listino generalizzato. L'Autorita', tuttavia, in  considerazione  del  fatto  che  anche  la  stessa Telecom Italia propone  pacchetti  di  servizi  a  traffico  privi  di articolazione tariffaria,  ritiene  che  l'applicazione  di un gradiente tariffario flat  ovvero  di un gradiente tariffario distinto in fasce di picco e fuori  picco  debba  essere  definita  nell'ambito  del  procedimento istruttorio  relativo  all'approvazione  dell'offerta  di riferimento 2007.
 5.4.3 Servizio di Raccolta
 650.  Il  servizio  di raccolta permette l'inoltro di una chiamata originata  da un utente attestato alla rete di Telecom Italia fino al punto   di   consegna   della   rete   di  Telecom  Italia  prescelto dall'operatore interconnesso.
 651. In linea con quanto gia' previsto dal capo I, art. 2, lett. d della  delibera  n.  1/CIR/98,  nonche' dall'art. 3, comma 1, lett. f della  delibera  n.  4/02/CIR in considerazione del fatto che Telecom Italia e' risultato operatore con significativo potere di mercato nei mercati  della raccolta e del transito, l'Autorita' ritiene opportuno che   il   servizio   di   raccolta   sia   offerto   ai  livelli  di interconnessione SGU ed SGT e sia articolato in:
 - Raccolta  via  SGU:  Il  servizio consiste nella consegna ad un dato  SGU delle chiamate originate da utenti od apparati di telefonia pubblica attestati all'SGU medesimo.
 - Raccolta  via  SGU  distrettuale:  Il servizio e' limitato alle comunicazioni  verso  numerazioni geografiche originate nel distretto di  destinazione  e alle numerazioni non geografiche e consiste nella consegna ad un dato SGU di un distretto delle chiamate provenienti da un  qualsiasi  SGU  del  medesimo  distretto  relative  ad  utenti od apparati di telefonia pubblica.
 - Raccolta  via  SGT:  Il  servizio consiste nella consegna ad un dato  SGT  delle  chiamate  provenienti  da  utenti  od  apparati  di telefonia  pubblica attestati ad uno qualsiasi degli SGU collegati al medesimo SGT.
 - Raccolta  via  doppio  SGT: Il servizio consiste nella raccolta delle chiamate a livello nazionale da utenti od apparati di telefonia pubblica attestati ad uno qualsiasi degli SGU collegati ad una coppia di   SGT   diversa   da   quella   relativa   all'Area   Gateway   di interconnessione.
 5.4.3.1 Servizio di Carrier Selection
 652.  L'Autorita',  ai  sensi  dell'art.  69,  comma 1 del Codice, impone   gli  obblighi  relativi  alla  selezione  del  vettore  agli operatori  con  significativo  potere  di  mercato nella fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa di cui alle  analisi  dei  mercati  1  e  2.  In  tale  evenienza,  anche in considerazione  della  dominanza  di Telecom Italia sui mercati della raccolta  e  del  transito, l'Autorita' ritiene opportuno ribadire in capo  a  Telecom  Italia  l'obbligo  di consentire ai propri abbonati l'accesso  ai  servizi  di  qualsiasi fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico digitando per ogni singola chiamata un codice di  selezione  del  vettore  (servizio di Carrier Selection - CS). In ottemperanza  all'art.  49, comma 1, lett. c, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba mantenere le medesime modalita' di fornitura del servizio  approvate  con  la  delibera n. 3/04/CIR. In particolare e' ribadito  quanto  disposto dall'art. 3 comma 1 lett. a della delibera n.   4/02/CIR.   In  merito  all'uso  ed  alla  accessibilita'  delle numerazioni  per  i  servizi  di Carrier Selection sono integralmente confermati gli obblighi di cui alla delibera n. 9/03/CIR.
 653.  Il  servizio di Carrier Selection, pertanto, e' utilizzabile dall'operatore  interconnesso per la raccolta di chiamate da abbonati di  Telecom  Italia  ovvero  da apparati di telefonia pubblica per le seguenti tipologie di comunicazioni:
 - traffico distrettuale;
 - traffico interdistrettuale geografico;
 - traffico verso indicativi per servizi di comunicazioni mobili e satellitari;
 - traffico  per  l'accesso  ai  servizi  interni  di rete forniti dall'operatore interconnesso;
 traffico internazionale.
 29.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  in  merito  al mantenimento  in  capo  a Telecom Italia degli obblighi relativi alle modalita' di offerta del servizio di Carrier Selection?
 5.4.3.2 Le osservazioni degli operatori
 654. Tutti gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorita' in  merito  al  mantenimento  in capo a Telecom Italia degli obblighi relativi alle modalita' di offerta del servizio di CS. Telecom Italia ritiene  tuttavia che tale obbligo dovrebbe essere esteso a tutti gli operatori alternativi.
 5.4.3.3 Le conclusioni dell'Autorita'
 655.   L'Autorita',   richiamando   espressamente  le  valutazioni formulate   nella  proposta  di  provvedimento  e  sulla  base  delle risultanze  della  consultazione  pubblica  ritiene  di confermare il proprio orientamento in merito alle modalita' di offerta del servizio di CS.
 5.4.3.4  Condizioni  economiche per il servizio di Raccolta per le comunicazioni in Carrier Selection
 656.  Ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, l'Autorita' puo' imporre obblighi  di controllo dei prezzi, provvedendo affinche' i meccanismi di recupero di costi ed i metodi di determinazione dei prezzi servano a  promuovere  l'efficienza  e la concorrenza sostenibile. A tal fine l'Autorita'  ritiene  che l'introduzione di un meccanismo programmato di  riduzione  dei  prezzi  massimi  dei  servizi di interconnessione inclusi   nell'offerta   di   riferimento  rappresenti  un  incentivo all'efficienza  dell'operatore  notificato,  garantisca  una maggiore prevedibilita'  dei  costi  a  carico  degli operatori interconnessi, promovendo  al  contempo  lo sviluppo della concorrenza nei mercati a valle.
 657.  Ai prezzi dei servizi di raccolta offerti da Telecom Italia, pertanto,  si applica il meccanismo pluriennale di controllo definito al paragrafo 5.2.5 del presente documento.
 Condizioni  economiche  per  il  servizio  di  Raccolta  da utente attestato alla rete di Telecom Italia
 658.  Le  condizioni  economiche  per  le comunicazioni in Carrier Selection   sono   definite  sulla  base  delle  componenti  additive coinvolte nella fornitura del servizio.
 - Raccolta  via  SGU:  Il  prezzo  della  raccolta  via SGU viene fissato  sulla  base  del  vincolo  di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
 - Raccolta via SGU distrettuale: Il prezzo della raccolta via SGU distrettuale e' dato dal prezzo del servizio di raccolta via SGU piu' il  costo  medio  della  componente di inoltro distrettuale. Il costo della  componente  di  inoltro distrettuale e' determinato sulla base del   vincolo   di   cap   relativo   al  corrispondente  paniere  di appartenenza.
 - Raccolta  via SGT: Il prezzo della raccolta via SGT e' dato dal prezzo  del  servizio  di  raccolta via SGU piu' il costo medio della componente  di  inoltro di area gateway. Il costo della componente di inoltro  di area gateway e' determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
 - Raccolta  via  doppio  SGT: Il prezzo della raccolta via doppio SGT e' dato dal prezzo del servizio di raccolta via SGT piu' il costo medio   della   componente  di  inoltro  nazionale.  Il  costo  della componente di inoltro nazionale e' determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
 659.  Relativamente  al servizio di raccolta via SGU distrettuale, al  considerato  3.2  della  delibera  n.  4/02/CIR,  l'Autorita'  ha previsto  che  l'offerta  relativa  a  tutti  gli  SGU  possa  essere affiancata da un'offerta che, identificando alcuni SGU predefiniti su base   distrettuale,   contenga  condizioni  economiche  migliorative rispetto  all'offerta  accessibile  da  tutti gli SGU. L'Autorita' ha rilevato  che  tale  prestazione e' effettivamente fornita da Telecom Italia  sin  dal  1999  su  base  commerciale (c.d. Carrier Selection Distrettuale).  I  prezzi  praticati  per  tale  servizio prima della pubblicazione  della  delibera n. 4/02/CONS risultavano piu' bassi di una  quota  tra  il  12%  ed  15%  rispetto  a quelli contestualmente applicati  per  servizio  di  raccolta SGT. La medesima situazione e' stata  riscontrata per il servizi di terminazione su SGU distrettuale per  i  quali Telecom praticava condizioni pari a quelle di raccolta. L'Autorita', secondo quanto gia' previsto dalla delibera n. 4/02/CIR, ritiene  necessario  valutare  la  possibilita'  che tali prestazioni rientrino nell'offerta di riferimento.
 Condizioni  economiche  per il servizio di raccolta da apparati di telefonia pubblica
 660. In merito alla raccolta da telefonia pubblica, l'Autorita' ha rilevato  un'elevata  elasticita'  della  domanda  delle chiamate con carta  prepagata da telefonia pubblica. Cio' comporta che a modifiche nei   prezzi   del   servizio   corrispondono   variazioni  piu'  che proporzionali delle quantita' minutarie vendute.
 661.  Tale  condizione  si riflette in maniera diretta sul mercato all'ingrosso,  ove  le  quantita'  domandate  dagli  operatori per il servizio  di  raccolta  da  telefonia  pubblica sono in massima parte relative   all'accesso   a   numerazioni  non  geografiche  di  altro operatore,  impiegato  per l'offerta di servizi con carte telefoniche prepagate.
 662.  L'incremento  della  c.d.  quota di surcharge nei servizi di interconnessione  ed  il  relativo trasferimento sui prezzi finali da parte degli operatori, comporta significative riduzioni dei consumi e dunque  delle quantita' vendute in interconnessione. Cio' si traduce, a  fronte  di una sostanziale invarianza dei costi di rete rilevabile dalla  contabilita'  regolatoria,  in un incremento dei costi unitari per il servizio alla base della determinazione dei prezzi, secondo la metodologia di calcolo FDC attualmente utilizzata.
 663.  L'Autorita' ritiene che una riduzione controllata del prezzo della  raccolta  da  telefonia  pubblica  implicherebbe aumenti delle quantita'  vendute e riduzioni dei costi unitari tali da giustificare la  stessa  riduzione  dei  prezzi  del  servizio. L'applicazione del meccanismo  di  network cap inoltre incentiva una migliore efficienza nell'attivita'  di  gestione  e manutenzione connesse all'offerta del servizio,  nonche'  consente  la prevedibilita' dei costi nel breve e medio periodo da parte degli operatori alternativi.
 664.  In  linea  con  quanto  previsto dalla delibera n. 12/03/CIR l'Autorita'  ritiene,  pertanto,  che  il  prezzo  della  raccolta da telefonia  pubblica  da  apparati  di  Telecom  Italia  debba  essere regolato  attraverso  il  sistema  di  programmazione pluriennale dei prezzi  dei  servizi  di interconnessione definito al paragrafo 5.2.5 del presente documento. I prezzi relativi alla fornitura del servizio ai  diversi  livelli di interconnessione si ottengono dalla somma del prezzo  della  raccolta  via  SGU  da telefonia pubblica con il costo della  componente  di  inoltro  relativa al punto di interconnessione prescelto.  Il  prezzo  della  raccolta via SGU da telefonia pubblica viene   fissato   sulla   base   del   vincolo  di  cap  relativo  al corrispondente paniere di appartenenza. Le quote minutarie relative a tali  servizi contribuiscono alla determinazione dei pesi all'interno dei panieri.
 665. Al fine della valutazione del corretto recupero di efficienza conseguito  sulla  componente  di accesso del servizio di raccolta da telefonia pubblica Telecom Italia e' tenuta a fornire in contabilita' regolatoria  evidenza  disaggregata  dei  costi di riferimento per la valorizzazione della c.d. quota di surcharge cosi' come definito agli art.  1 e art. 2 comma 2 e 3 della delibera n. 12/03/CIR, nonche' dei relativi  dati  di  traffico  cosi' come definiti dall'art. 2 comma 4 della medesima delibera.
 666.   Telecom   Italia,   nel   rispetto  del  principio  di  non discriminazione  di  cui  all'art. 47 del Codice, deve garantire agli altri  operatori  condizioni  equivalenti  a quelle che assicura alle proprie  divisioni  commerciali  per  i  propri  servizi.  A tal fine Telecom  Italia  deve praticare per la raccolta da telefonia pubblica acquistata  dalle  proprie  divisioni  commerciali  i medesimi prezzi pubblicati  nell'offerta  di  riferimento  ed  applicati  agli  altri operatori e ne evidenzia in contabilita' regolatoria i relativi costi di trasferimento e quantita' minutarie. Le informazioni di costo e le quantita' minutarie dovranno essere articolate per singoli livelli di raccolta di interconnessione e per fasce orarie (peak / off-peak).
 30. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito a:
 - l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi per i servizi di raccolta CS da utente attestato alla rete di Telecom Italia ;
 - l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi per  i  servizi  di  raccolta  da  apparati  di telefonia pubblica di Telecom Italia;
 - la formulazione dei prezzi di raccolta per i singoli livelli di interconnessione  sulla base di componenti di costo additive regolate singolarmente;
 - l'introduzione  nell'offerta  di  riferimento di un servizio di SGU  distrettuale  secondo  quanto  al  punto  360  del  documento di consultazione pubblica?
 5.4.3.5 Le osservazioni degli operatori
 667.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink;   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind condividono l'orientamento dell'Autorita'. Con riferimento al vincolo di  network  cap  sui  servizi di raccolta da telefonia pubblica, gli operatori  sottolineano  che  gli incrementi della quota di surcharge applicata  da  Telecom Italia nel tempo hanno comportato una drastica riduzione  dei  consumi  ed  uno  spostamento dell'utenza delle carte prepagate  verso altre tipologie di accesso. Gli operatori richiedono in   particolare   che   sia   rimarcato   il  principio  di  parita' interna-esterna   anche  con  esplicito  riferimento  alla  surcharge applicata  da  Telecom  Italia alle proprie divisioni commerciali, al fine  di  prevenire che queste ultime possano attuare, ad esempio nel mercato  delle  carte  prepagate per traffico internazionale, offerte predatorie  rispetto a quelle degli operatori alternativi, rimandando in tal senso a quanto rappresentato nelle consultazioni pubbliche sui mercati 4 e 6 della Raccomandazione.
 668.  Telecom Italia ritiene che il servizio di telefonia pubblica debba essere separato in una quota di raccolta ed in una di surcharge che  copre  i  costi  delle  cabine,  degli apparecchi, della rete di distribuzione e della quota di SL allocata nell'aggregato regolatorio Accesso.  La  quota  di  raccolta  puo'  essere  soggetta ai medesimi vincoli  della  raccolta  da  linea  privata,  mentre secondo Telecom Italia,  la  quota  di  surcharge deve essere sottoposta a un vincolo analogo  a  quello  individuato  per  le  componenti dell'accesso nel mercato dell'unbundling.
 669.  Telecom  Italia  sottolinea  che  i  criteri  definiti dalla delibera  12/03/CIR  per  la  formulazione  della  quota di surcharge sarebbero inadeguati al fine di consentire il ristoro dei costi della telefonia  pubblica.  Tali  criteri prevedono infatti di togliere dal monte  costi  dell'accesso i costi del servizio universale dichiarati da  Telecom  Italia al momento della consegna del costo netto, mentre invece  il  pieno  recupero  si  otterrebbe  eliminando  i soli costi effettivamente  finanziati dall'Autorita' dopo aver definito il fondo per il costo netto del servizio universale. A tal fine Telecom Italia ritiene necessario che l'Autorita' ricalcoli il valore iniziale della surcharge consentendo il pieno recupero dei costi, prima di applicare il valore del vincolo.
 5.4.3.6 Le conclusioni dell'Autorita'
 670.  L'Autorita'  conferma  quanto  espresso  in consultazione in merito  alla  formulazione  dei  prezzi  di  raccolta rimandando alla sezione  5.2.5 in merito alla modalita' di controllo del prezzo degli elementi   funzionali   di   rete.   Analogamente,   in  merito  alla regolamentazione  del  servizio  di  raccolta  da Telefonia Pubblica, l'Autorita'   conferma  le  previsioni  di  cui  alla  sezione  5.2.5 disponendo  un  meccanismo  di  controllo  separato  per  la quota di sovrapprezzo.
 671.   In  merito  alle  condizioni  economiche  dei  servizi  SGU distrettuale  in  relazione  alle  condizioni  economiche dei servizi distrettuali   di   raccolta,   terminazione  e  transito  offerti  a condizioni  di  commerciali,  l'Autorita'  rileva  che Telecom Italia praticava  per  questi  ultimi  condizioni  economiche minutarie piu' basse   del   12%   -   15%  rispetto  ai  servizi  SGU  distrettuali regolamentati  ed  orientati  al  costo,  ove  i  due  servizi  hanno sostanzialmente  le  medesime funzionalita'. Enaturale attendersi che tali  maggiori  efficienze  riscontrate  nei  servizi  commerciali si debbano  riflettere  anche  sui  servizi  regolamentati  che li hanno sostituiti,  cio'  anche  in  considerazione del fatto che ad oggi la differenza   tra  il  livello  di  prezzi  dell'interconnessione  SGU distrettuale  regolamentata  e  quello  dell'interconnessione SGT non giustifica  piu' l'adozione del servizio SGU distrettuale. Sulla base delle  relazioni di prezzo tra i servizi SGU gateway ed i servizi SGT al  2002, nonche' delle modalita' di composizione dei prezzi definite da  lla  presente  delibera,  l'Autorita'  ritiene  che,  a valle del calcolo del prezzo iniziale del meccanismo di network-cap di cui alla successiva   sezione   5.2.5,  Telecom  Italia  debba  prevedere  per l'elemento  funzionale "inoltro distrettuale" una riduzione di prezzo pari  al  25%.  Le  effettive condizioni di utilizzo del servizio SGU distrettuale  si riflettono nelle tabelle di routing factors relativi agli  elementi  funzionali  in  contabilita'  regolatoria e nei costi unitari  dei  componenti  di  rete  effettivamente  impiegati da tali servizi.
 5.4.4 Servizio di Terminazione
 672.   Il   servizio   permette  la  terminazione  delle  chiamate consegnate dall'operatore interconnesso su utenti attestati alla rete telefonica  pubblica  di  Telecom  Italia.  In  linea con quanto gia' previsto  dall'art.  3,  comma 1, lett. f della delibera n. 4/02/CIR, l'Autorita'  ritiene  che  il  servizio  di terminazione debba essere offerto  ai  livelli  di interconnessione SGU ed SGT e sia articolato in:
 - Terminazione  via  SGU: Il servizio consiste nella terminazione delle chiamate consegnate dall'operatore interconnesso ad un dato SGU di Telecom Italia sugli utenti attestati al medesimo SGU.
 - Terminazione via SGU distrettuale: Il servizio e' limitato alle sole comunicazioni originate nel medesimo distretto di destinazione e consiste  nella terminazione delle chiamate ad utenti attestati ad un qualsiasi SGU del distretto diverso dall'SGU di consegna.
 - Terminazione  via  SGT: Il servizio consiste nella terminazione delle  chiamate  ad  utenti  attestati  ad un qualsiasi SGU collegato all'SGT di interconnessione.
 - Terminazione   via  doppio  SGT:  Il  servizio  consiste  nella terminazione  delle  chiamate a livello nazionale su utenti attestati ad  uno qualsiasi degli SGU collegati ad una coppia di SGT diversa da quella relativa all'Area Gateway di interconnessione.
 5.4.4.1 Condizioni economiche per il servizio di Terminazione
 673.  L'Autorita'  ritiene  opportuno  ribadire  in capo a Telecom Italia,  anche  sulla  base  del  maggiore contropotere di mercato di quest'ultima,  l'obbligo  di  controllo  dei  prezzi per i servizi di terminazione  ai  sensi  dell'art. 50 comma 1. Sono pertanto ribaditi gli  obblighi  di  cui  all'art. 1 comma 1, lett. e della delibera n. 4/02/CIR,  ed all'art. 1, comma 1, lett. f, punto 1 della delibera n. 2/03/CIR   relativamente   all'applicazione   di   uguali  condizioni economiche a servizi che impiegano le medesime componenti di rete. In particolare,   ai  sensi  dell'art.  47  del  Codice,  le  condizioni economiche  di  interconnessione per i servizi di terminazione di cui al  presente  paragrafo sono fissate in misura uguale alle condizioni economiche  dei  servizi di raccolta in Carrier Selection per ciascun livello  di interconnessione previsto. Per le medesime considerazioni espresse  relativamente  alle condizioni economiche di tale servizio, ed  ai sensi dell'art. 50 comma 1 e 2 del Codice, l'Autorita' ritiene che  i  livelli  di  prezzo  propos ti rientrino, anche ai fini della determinazione  dei  pesi  dei  servizi,  nel meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5.
 31. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito a:
 - l'adozione  di  prezzi  di  terminazione  uguali  a  quelli  di raccolta in Carrier Selection;
 - l'adozione  di  un  meccanismo  di  controllo  pluriennale  dei prezzi?
 5.4.4.2 Le osservazioni degli operatori
 674.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' e sottolineano che il   principio  che  prevede  "l'applicazione  di  uguali  condizioni economiche  a  servizi  che  impiegano  le stesse componenti di rete" (punto  369  del  testo posto a consultazione pubblica), debba essere esteso  anche per gli operatori alternativi, i quali avrebbero quindi la  facolta' di richiedere a Telecom Italia l'applicazione di tariffe di raccolta asimmetriche.
 675.  Telecom  Italia,  invece, non condivide l'approccio proposto poiche'  ritiene  che  i servizi di raccolta e terminazione sarebbero orientati   a  mercati  differenti.  In  merito  all'adozione  di  un meccanismo  di  controllo  pluriennale  dei prezzi, Telecom Italia e' d'accordo   con   tale  orientamento  nello  spirito  della  delibera 03/03/CIR  che,  pur mantenendo nello stesso paniere tali servizi, ne consentiva la differenziazione nella definizione dei relativi prezzi.
 5.4.4.3 Le conclusioni dell'Autorita'
 676. L'Autorita' conferma quanto espresso in sede di consultazione pubblica  rimandando  alle considerazioni espresse alla sezione 5.2.5 in  merito  alla  modalita'  di  controllo  del prezzo degli elementi funzionali  di  rete.  L'Autorita'  ritiene  che  l'operatore che non detiene  significativo  potere  di mercato nel mercato della raccolta possa  fissare  senza vincoli regolamentari il prezzo minutario delle raccolta,   nella   misura   in   cui  tale  prezzo  non  comprometta l'interoperabilita'  del  servizio  su  numerazioni  non geografiche. Qualora  infatti  la scelta del prezzo di raccolta portasse a margini non  sostenibili per l'operatore titolare della numerazione (il quale e'  anche  titolare della tariffa finale ed e' obbligato ad applicare un modello di interconnessione di raccolta, fatto salvo il caso della decade 701) l'Autorita' potrebbe essere chiamata da una delle parti a risolvere la controversia ai sensi dell'art. 23 del Codice al fine di garantire  comunque  l'interoperabilita'  del servizio e l'accesso da parte di tutti gli utenti all e numerazioni in oggetto.
 5.4.4.4  Servizi  di  Terminazione  Internazionale  e accesso alle Cable Station
 677.  L'Autorita',  con  la delibera n. 1/00/CIR (art. 1, comma, 1 lett. b), ha introdotto l'obbligo di offrire il servizio di trasporto del  traffico  internazionale  uscente  a condizioni trasparenti, non discriminatorie e con prezzi orientati ai costi. Analogamente, con la delibera  n.  10/00/CIR  (art.  6 comma 2), l'Autorita' ha introdotto l'obbligo  di offrire in modo disaggregato, a condizioni trasparenti, non   discriminatorie  e  con  prezzi  analoghi  quelli  delle  linee affittate  i  circuiti  di  accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini.  La  delibera n. 3/03/CIR, all'art. 3, comma 1, lett. c, ha  poi  vincolato i prezzi relativi a tali prestazioni al meccanismo di network cap ivi definito.
 678.  Nel  caso  in cui, a seguito degli esiti della consultazione pubblica,  l'Autorita'  ritenesse  di non dover procedere all'analisi del  mercato  della  terminazione  internazionale  e  quindi  di  non introdurre  obblighi  ex-ante  in tale mercato, gli obblighi relativi alla  terminazione  del  traffico  (art.  1,  comma,  1 lett. b della delibera n. 1/00/CIR) risulterebbero abrogati.
 679.  L'Autorita'  ritiene che l'obbligo di fornitura dei circuiti di  accesso  alle  Cable  Station  di  cui  all'art.  6 comma 2 della delibera  n.  10/00/CIR  debba  ritenersi  confermato alla luce della rilevanza  di tali infrastrutture ai fini della fornitura del servizi di   terminazione   internazionale   e  che  le  relative  condizioni economiche  debbano rientrare nel meccanismo di controllo pluriennale dei  prezzi  di cui al paragrafo 5.2.5. L'Autorita', rilevando che le infrastrutture  alla  base dei circuiti di accesso alle Cable Station risultano  analoghe  a  quelle  delle linee affittate e dei flussi di interconnessione,  ritiene  che  i  vincoli  di  variazione di prezzo relativi  a  tali  servizi  debbano essere definiti contestualmente e nell'ambito   delle   analisi  dei  mercati  13  e  14  di  cui  alla Raccomandazione.
 5.4.5 Servizio di Transito
 680.  L'Autorita' ritiene opportuno riconfermare in capo a Telecom Italia,  in  quanto operatore con significativo potere di mercato sul mercato  del  transito ai sensi dell'art. 45 del Codice, gli obblighi vigenti  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2, lett. c della delibera n. 10/00/CIR,  dell'art  1, comma 1, lett. f della delibera n. 4/02/CIR, dell'art.  3,  comma 1, lett. b, punti 1 e 2 e lett. g della delibera n.  4/02/CIR  e  dell'art.l,  comma 1, lett. c, punti 1, 2, 5, 6 ed 8 della delibera n. 2/03/CIR.
 681.  Sulla  base  di  tali  obblighi  Telecom Italia e' tenuta ad offrire   un  servizio  che  permetta  l'instradamento  del  traffico consegnato  da  un operatore di origine verso la rete di un operatore di  destinazione  (servizio  di  transito).  L'Autorita'  ritiene che Telecom  Italia,  ai  sensi dell'art. 49, comma 1 lett. c del Codice, debba  mantenere l'articolazione del servizio approvata con l'offerta di  riferimento  2004,  strutturata  a livello di singolo SGU, di SGU distrettuale, di singolo SGT e di doppio SGT.
 682. In particolare si definiscono i seguenti servizi:
 - transito via singolo SGU: avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi al medesimo SGU;
 - transito  via  SGU  distrettuale:  avviene  nel caso in cui gli operatori  di  origine  e  di destinazione abbiano almeno un punto di interconnessione  a  livello  di  SGU,  su  impianti  differenti, nel medesimo distretto;
 - transito via singolo SGT: avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi al medesimo SGT;
 - transito  via doppio SGT: avviene nel caso in cui gli operatori di  origine  e  di  destinazione sono interconnessi su due differenti SGT.
 683.  L'Autorita'  inoltre  intende  ribadire  per  Telecom Italia l'obbligo  di  mantenere  condizioni  tecniche  ed  economiche per la fornitura  del  servizio  di  transito che includano una modalita' di fatturazione  "a  cascata"  ed  una diretta (direct billing), sia per numerazioni  geografiche,  sia  per  numerazioni  non  geografiche di operatori  terzi,  in coerenza con quanto previsto al punto A.9 della delibera n. 10/00/CIR. Telecom Italia, nel caso in cui l'operatore di origine ha stipulato accordi diretti con l'operatore di destinazione, e'  remunerata  per  le  sole parti di sua competenza nell'ambito del servizio di transito.
 684.  Nel  caso  di fatturazione "a cascata", qualora non vi siano accordi  di  interconnessione  tra l'operatore di origine e quello di destinazione,  Telecom  Italia  e'  tenuta  a  gestire l'attivita' di compensazione/intermediazione   finanziaria  tra  le  parti.  Telecom Italia riceve dall'operatore di origine quanto fatturato al chiamante al   netto  del  dovuto  per  le  attivita'  di  raccolta,  eventuale fatturazione  e  rischio  insolvenza  e  provvede a versare l'importo restante  all'operatore  di destinazione trattenendo la remunerazione del  servizio  di  transito  ed  il  corrispettivo per l'attivita' di intermediazione finanziaria.
 685.  La prestazione di direct billing e' richiesta dall'operatore di origine a Telecom Italia sulla base del numero chiamato e non deve essere  necessariamente  estesa a tutte le destinazioni raggiunte con il servizio di transito.
 32.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di mantenere, in capo  a Telecom Italia, gli obblighi sulla formulazione delle offerte di transito di cui al presente paragrafo?
 5.4.5.1 Le osservazioni degli operatori
 686.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind condividono   in   generale  l'orientamento  espresso  dall'AGCOM  ma evidenziano  alcuni aspetti legati alle pratiche di Telecom Italia in merito  al  servizio di transito che non sarebbero contorni al quadro regolamentare  in  via  di  definizione, con riferimento specifico al divieto  ad applicare prezzi di terminazione discriminatori fra varie reti   di   accesso   nel  servizio  di  transito  verso  numerazioni geografiche.
 687. Gli operatori segnalano che nel caso del servizio di transito verso Numerazioni Non Geografiche, e' necessario un accordo economico fra  la  rete  di  accesso  e  la rete di destinazione titolare delle numerazioni che stabilisca il prezzo al chiamante (in conformita' col principio   regolatorio   di   titolarita'   della   tariffa)   e  la remunerazione  del  servizio  di  raccolta, fatturazione e rischio di insolvenza  della  rete  di  origine.  A  tal  riguardo gli operatori ritengono  opportuno  che  si introduca un obbligo di negoziazione in tempi ragionevoli di tali condizioni contrattuali, cio' allo scopo di garantire  il  diritto  dell'operatore  titolare delle numerazioni ad offrire  ai  propri  clienti (i centri servizi) l'accesso da tutte le reti  e  il  diritto  dell'operatore  d'accesso a garantire ai propri clienti (finali) il raggiungimento di tutte le numerazioni.
 688.  Gli  operatori segnalano invece che nel caso del servizio di transito   con   modalita'   "cascade   billing"   verso  Numerazioni Geografiche, il riferimento all'esistenza di accordi economici fra la rete  di  origine  e  la  rete  di destinazione apparirebbe superfluo proprio  sulla  base del principio di non discriminazione esterna sul servizio di terminazione introdotto dal presente provvedimento.
 689.  La fattispecie in cui il servizio di terminazione e' fornito ad  una  rete di accesso attraverso il transito sulla rete di Telecom Italia,  eliminerebbe infatti qualsiasi presupposto tecnico-economico per   ipotizzare   qualsiasi   differenziazione   fra  il  prezzo  di terminazione  applicato  a  chiamate originate da abbonati di Telecom Italia ed il prezzo di terminazione applicato a chiamate originate da abbonati di reti "terze".
 690.  Gli operatori segnalano che negli ultimi mesi l'applicazione di  accordi  economici  di interconnessione differenziati fra reti di origine e reti di destinazione nel caso di transito verso numerazioni geografiche  sarebbe anche fonte di possibili discriminazioni fra gli abbonati di Telecom Italia e quelli di altre reti di accesso.
 691.   Telecom   Italia   non  condivide  l'orientamento  espresso dall'Autorita' per cui servizi di inoltro e di transito costituiscono un  unico  segmento  di  mercato,  perche'  dal  lato dell'offerta un fornitore  di servizi di transito non puo' essere in grado di fornire servizi  di  inoltro. Pertanto con riferimento ai servizi di transito Telecom  Italia  ritiene  che debbano permanere in capo all'operatore dominante i soli obblighi di discriminazione e parita' di trattamento (escludendo    quindi    il   servizio   di   transito   dall'obbligo dell'orientamento al costo).
 5.4.5.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 692.  L'Autorita' conferma la rimozione degli obblighi relativi ai servizi   di   Terminazione   Internazionale   e,  sulla  base  delle considerazioni svolte nella sezione dedicata alla analisi del mercato internazionale, ai servizi di accesso alle Cable Station.
 693.  L'Autorita'  ritiene inoltre necessario confermare in capo a Telecom  Italia,  in  quanto  operatore  con significativo potere gli obblighi sul mercato del transito espressi in consultazione.
 Con  riferimento  alle  numerazioni  non  geografiche, l'Autorita' ritiene  necessario  approfondire  l'imposizione di vincoli temporali alla  negoziazione  su  raccolta fatturazione e rischio insolvenza in sede di approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia.
 694.  Con  riferimento al servizio di transito offerto nel caso di terminazione   su   numerazioni   geografiche,   l'Autorita'  ritiene necessario  che  Telecom Italia metta in atto ogni previsione utile a garantire  la  trasparenza delle condizioni economiche fatturate agli operatori  interconnessi,  cio'  con  riferimento in particolare alla fatturazione  a  cascata  ed  all'applicazione  di  tariffe che diano evidenza della quota di transito e della quota di terminazione pagata ad operatori di destinazione. In particolare, l'Autorita' ritiene che affinche'  l'operatore  che  acquista  il  servizio di transito possa verificare  il prezzo di terminazione applicato su ciascuna chiamata, Telecom  Italia  debba  dettagliare  nelle fatture per ciascun numero chiamato  la  rete di terminazione ed il punto di interconnessione di consegna,  consentendo  in  tal  modo  di  riscontrare  i  prezzi  di terminazione praticati sulla singole numerazioni (anche portate) e le tariffe  di  transito  (singolo  SGU,  SGU distrettuale, SGT o doppio SGT).  L'Autorita'  ritiene  pertant o che Telecom Italia nel caso di fornitura  del  servizio  di  transito su numerazioni geografiche con fatturazione  a  cascata  non  debba praticare alcuna forma di prezzo aggiuntivo  alle  condizioni  economiche applicate dagli operatori di destinazione  sui propri servizi di terminazione. Il prezzo minutario di  kit e flussi reverse e' impiegato anche nei trasferimenti interni e calcolato a partire dai prezzi delle medesime componenti incluse in offerta  di riferimento sulla base dell'uso medio annuo delle stesse. La  contabilita' regolatoria reca in un'apposita sezione il numero di circuiti reverse, le capacita' e le lunghezze degli stessi, il numero di  attivazioni,  il  numero  di  kit,  il  numero  di attivazione di quest'ultimi,  distinti  per  capacita', nonche' il totale dei minuti che  termina  su  altra  rete,  in modo da consentire la verifica del prezzo  di  trasferimento  minutario relativo agli accessi reverse. I costi operativi e di capitale dei kit e dei flussi reverse e i volumi di  traffico  che  li  attraversano  sono  riportati  in contabilita' regolatoria  in  un'apposita  sezione di dettaglio nella tabella n. 4 dell'allegato  contabile  B).  L'Autorita'  ritiene infine necessario che,  in  presenza  di  misure di trasparenza quali quelle succitate, ciascun operatore possa riscontrare ed avere certezza effettiva degli importi richiesti per i servizi di transito e terminazione fruiti.
 5.4.5.3 Condizioni economiche per il servizio di Transito
 695.  L'Autorita'  ritiene  che  l'introduzione  di  un meccanismo programmato   di   riduzione   dei  prezzi  massimi  dei  servizi  di interconnessione  inclusi  nell'offerta di riferimento rappresenti un incentivo  all'efficienza  dell'operatore  notificato, garantisca una maggiore   prevedibilita'   dei   costi   a  carico  degli  operatori interconnessi,  promovendo  al contempo lo sviluppo della concorrenza nei  mercati a valle. A tal fine, ad ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2,  ai  prezzi  dei  servizi  di transito in modalita' direct billing offerti da Telecom Italia si applica pertanto, ai sensi dell'art. 50, commi  1  e  2,  del  Codice,  il meccanismo pluriennale di controllo definito al paragrafo 4.2.4.1 del documento di consultazione.
 696.  Pertanto,  le condizioni economiche per i singoli servizi di transito  offerti da Telecom Italia devono essere definite sulla base delle  componenti additive coinvolte nella fornitura del servizio nel rispetto delle seguenti modalita':
 - Servizio di transito via singolo SGU: il prezzo del servizio di transito  sia singolo SGU viene fissato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
 - Servizio  di  transito  via  SGU  distrettuale:  il  prezzo del servizio  di  transito  via  SGU  distrettuale e' pari alla somma del prezzo  del  servizio  di  transito via singolo SGU e del costo medio della  componente  di  inoltro  distrettuale,  cosi' come determinato sulla  base  del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
 - Servizio di transito via singolo SGT: il prezzo del servizio di transito  sia singolo SGT viene fissato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
 - Servizio  di transito via doppio SGT: il prezzo del servizio e' pari alla somma del prezzo del servizio di transito via singolo SGT e del  costo  medio  della  componente di inoltro nazionale, cosi' come determinato  sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
 697.  Le  condizioni  economiche  per  il servizio di transito con fatturazione  a  cascata  sono  ricavate  a  partire dalle condizioni economiche  del  servizio di transito in modalita' direct billing. Le componenti addizionali di servizio sono quotate secondo le condizioni presentate   dall'offerta   di   riferimento  per  kit  e  flussi  di interconnessione. Le ipotesi alla base dei consumi minutari impiegati nella   formulazione   del   prezzo   sono  comunicate  all'Autorita' nell'ambito della trasmissione dell'offerta di riferimento e soggette a verifica.
 698. L'Autorita' ritiene che le condizioni di offerta del servizio con  modalita'  di  fatturazione "a cascata", debbano essere distinte per  singolo  operatore  di  terminazione. Telecom Italia e' tenuta a comunicare  in via riservata all'Autorita' il dettaglio delle voci di costo  determinanti i singoli prezzi totali. Le condizioni di offerta complessive  possono  essere  aggiornate, rese pubbliche e comunicate all'Autorita'  nel  corso  dell'anno,  al  variare  degli  accordi di terminazione stipulati da Telecom Italia.
 699.   L'Autorita'   ritiene   che  i  costi  di  "intermediazione amministrativa"   non   debbano   essere   computati  ai  fini  della determinazione  delle  condizioni economiche del servizio di transito con  fatturazione  "a  cascata", in quanto gia' inclusi nei "costi di struttura  di  interconnessione" allocati su tutti i servizi presenti nell'offerta di riferimento.
 33. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito a:
 - l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi per i servizi di transito;
 - la formulazione dei prezzi di transito per i singoli livelli di interconnessione  sulla base di componenti di costo additive regolate singolarmente;
 - le  modalita'  di  determinazione dei prezzi per il servizio di transito con fatturazione a cascata?
 5.4.5.4 Le osservazioni degli operatori
 700.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind condividono  l'orientamento  dell'Autorita' in merito all'adozione di un  meccanismo  di  controllo pluriennale dei prezzi per i servizi di transito  e  condividono anche la formulazione dei prezzi di transito per i singoli livelli di interconnessione sulla base di componenti di costo additive regolate singolarmente.
 701.  In  merito al servizio di transito gli operatori concorrenti sottolineano   l'importanza   della   previsione   che  "i  costi  di intermediazione  amministrativa  non debbano essere computati ai fini della  determinazione  delle  condizioni  economiche  del servizio di transito con fatturazione a cascata, in quanto gia' inclusi nei costi di struttura di interconnessione allocati su tutti i servizi presenti nell'offerta di riferimento".
 702.  Gli  operatori  sostengono che Telecom Italia abbia aggirato nella  pratica  tale principio regolatorio. Infatti Telecom Italia ha richiesto  di  fatturare  tutte  le  chiamate  relative ai servizi di transito  con  un  mese  di  ritardo  rispetto  al  normale  ciclo di fatturazione e, addirittura si riserva di non corrispondere l'importo relativo  a  tali  fatture  fino  al definitivo saldo del traffico da parte  dell'operatore debitore. A parere degli operatori tale pratica pone  gli operatori di destinazione a rischio di gravi conseguenze di ordine finanziario dovute all'insolvenza dell'operatore di origine.
 703.  Inoltre  gli  operatori  sostengono  che  Telecom  Italia si riserva  di  non  corrispondere  il traffico originato da una diversa rete  di  origine fissa qualora questa non abbia corrisposto i ricavi di   competenza   dell'operatore  di  destinazione  per  l'accesso  a Numerazioni  Non  Geografiche,  senza,  tra  l'altro, fornire neanche indicazioni di quale sia tale rete di origine.
 704.   A   parere  degli  operatori  e'  necessario,  quindi,  che l'Autorita' imponga a Telecom Italia i seguenti principi:
 1. corrispondere,  nei  servizi  di  transito,  i  ricavi  dovuti all'operatore  creditore  indipendentemente dall'eventuale insolvenza dell'operatore debitore;
 2.   fornire,   su   richiesta,  gratuitamente  all'operatore  di destinazione,  il traffico originato da reti di origine che non hanno un  accordo  con  l'operatore  di  destinazione  per  l'accesso  alle Numerazioni Non Geografiche.
 705. Con riferimento alla posizione dell'Autorita', Telecom Italia condivide  l'orientamento  espresso  ad  eccezione  del  servizio  di Transito/Inoltro    nazionale.    In   merito   alle   modalita'   di determinazione   dei   prezzi   per   il  servizio  di  Transito  con fatturazione a cascata, Telecom Italia richiede la reintroduzione del riconoscimento  degli  oneri  legati all'attivita' di intermediazione finanziaria  svolta  da  Telecom  Italia  in  base  al  principio  di causalita' dei costi di gestione.
 5.4.5.5 Le conclusioni dell'Autorita'.
 706.   L'Autorita'   conferma  le  modalita'  di  controllo  delle condizioni   economiche   dei   servizi   di   transito  proposti  in consultazione  rimandando  alle  considerazioni alla sezione 5.2.5 in merito  alla  regolazione  degli elementi di costo ed alle tabelle di corrispondenza   richiamate   nell'allegato   di   contabilita'   B). L'Autorita',   inoltre,  non  ritiene  opportuno  reintrodurre  oneri aggiuntivi   di   intermediazione  finanziaria  per  il  servizio  di fatturazione  a  casata e neppure il pagamento automatico del credito in caso di insolvenza dell'operatore di accesso.
 707.  L'Autorita' ritiene che l'Offerta di Riferimento nel caso di numerazioni non geografiche dovrebbe prevedere che gli oneri relativi al  servizio  di  transito  siano  sempre in carico all'operatore che origina  il  traffico,  e  che,  a  seguito di accordi bilaterali, si possano  pattuire  modalita'  differenti,  ad  esempio  prevedendo il pagamento  del  servizio  di  transito  a  carico  della  rete su cui terminano  le  chiamate. In tale modo si incentivano gli operatori di accesso  a  garantire  l'interoperabilita' dei servizi su numerazioni non geografiche. Tale disposizione e' a maggior ragione da applicarsi anche  nel  caso  delle numerazioni geografiche, ove evidentemente e' cura  dell'operatore di originazione ristorare i costi dei servizi di transito  e  di  terminazione.  L'Autorita'  ritiene,  pertanto,  che Telecom  Italia  debba  prevedere  di norma che gli oneri di transito siano in carico all'operatore di origine e che in caso di accordo tra operatore di origine e operatore di destinazione, la fatturazione del transito possa essere fatta a nche a quest'ultimo.
 708.  L'Autorita'  ritiene  inoltre  che  affinche'  gli operatori possano  effettivamente  riscontrare  i  prezzi  di  terminazione dal dettaglio  delle  fatture, ciascun operatore, inclusa Telecom Italia, debba  a  richiesta  fornire  il  database  delle proprie numerazioni portate  verso ciascun operatore di terminazione. Cio', unitamente al dettaglio  della  fatturazione  dei  servizi  di  transito,  ed  agli obblighi  di  trasparenza  e  non discriminazione in capo a tutti gli operatori    di    terminazione,   dovrebbe   consentire   la   piena verificabilita'  delle fatture del servizio di transito. La fornitura del  database  delle  numerazioni portate deve pertanto avvenire in 5 giorni  dalla  richiesta  ed  i  numeri devono essere aggiornati agli ultimi 30 giorni.
 709.  L'Autorita'  ritiene  infine che l'offerta di transito debba essere  integrata prevedendo la disponibilita' del direct billing per il  transito  di  numerazioni  geografiche portate secondo il formato "Routing  Number  C60"  previsto  dalla  specifica  tecnica 763-1 del Ministero  delle  Comunicazioni.  Questo  al  fine di consentire agli operatori  non  direttamente  interconnessi tra loro di scambiarsi il traffico  geografico  in  direct routing sfruttando il transito dalla rete di Telecom Italia.
 5.4.6   Obblighi   vigenti   sull'accesso   alle  numerazioni  non geografiche di altro operatore.
 710.  Per garantire l'interoperabilita' dei servizi su numerazione non  geografica  e'  necessario  che  tutti  gli  operatori  adottino modalita'  tecniche  simmetriche  nella raccolta delle chiamate verso numerazioni  non  geografiche  di altro operatore. Telecom Italia, in quanto  operatore  con  significativo  potere  di  mercato  ai  sensi dell'art. 45 del Codice per i servizi di raccolta, detiene un elevato potere    contrattuale   nei   confronti   degli   altri   operatori, determinando,  di  fatto, le condizioni di accesso ai servizi offerti sulle reti di questi ultimi.
 711.   L'Autorita'  ritiene,  pertanto,  necessario  ribadire  gli obblighi  in  capo  a  Telecom  Italia  in  merito  all'accesso  alle numerazioni  non geografiche di altro operatore al fine di promuovere un  livello  di  concorrenza  sostenibile nell'offerta dei servizi al dettaglio correlati.
 5.4.6.1 Servizi offerti
 712.  In  particolare,  l'Autorita' ritiene opportuno ribadire gli obblighi  di  cui  al  capo  I, art. 2, lett. e e g della delibera n. 1/CIR/98,  all'art. 1, comma 1, lett. e ed all'art. 2, comma 1, lett. c  della delibera n. 1/00/CIR, all'art. 2, comma 1, lett. a e b della delibera  n.  10/00/CIR,  all'art. 3, comma 1, lett. d, punto 2 della delibera  n.  4/02/CIR  ed  all'art.  2,  comma  18 della delibera n. 3/04/CIR.
 713. Telecom Italia e' tenuta a provvedere al trasporto su rete di origine della comunicazione dalla sede dell'abbonato fino ad un punto di  interconnessione  con  l'operatore  interconnesso. Sono forniti i livelli  di  raccolta  SGU,  SGU  distrettuale, SGT, e doppio SGT. Il servizio  di  raccolta  e'  previsto  anche  da apparati di Telefonia Pubblica.
 714.  In  coerenza  con  la  delibera  n.  9/03/CIR, i servizi con numerazione  non  geografica, accessibili anche da parte di Telefonia Pubblica, ove previsto, sono i seguenti:
 - Numerazione  per  servizi  di  addebito al chiamato (800, 803 e 00800);
 - Numerazione per i servizi di addebito ripartito (84X);
 - Numerazione per servizi di numero unico (199);
 - Numerazione per servizi di numero personale (178);
 - Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica (892, 899, 144, 166);
 - Numerazione per servizi interattivi in fonia (163 e 164);
 - Numerazione  dedicata  ad  eventi  telefonici  di massa (0369 e 0769);
 - Numerazione dedicata al televoto (0878);
 - Numerazione per servizi Internet (700, 702 e 709).
 715.  Telecom  Italia  e'  tenuta  a  fornire  l'accesso ai propri abbonati  alle  numerazioni  customer  care  di cui all'art. 15 della delibera   n.   9/03/CTR  assegnate  agli  operatori  titolari  delle numerazioni.
 716.  Telecom  Italia  e'  tenuta  a  fornire  l'accesso alle reti private  virtuali  di altri operatori alle stesse condizioni tecniche ed  economiche  previste per la fornitura del servizio di raccolta in Carrier Selection.
 717. Telecom Italia e' tenuta a prevedere per le numerazioni 702 e 709, la configurazione di prezzi per singolo numero.
 718.  Telecom  Italia e' tenuta a prevedere, per i servizi interni di  rete  di  altro operatore da parte di abbonati di Telecom Italia, l'accesso  in  Carrier  Selection secondo quanto all'art. 2, comma 1, lett. b della delibera n 1/00/CIR.
 34. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito a:
 - la  struttura  dei  servizi di raccolta in interconnessione per numerazioni non geografiche;
 - le numerazioni per accesso al customer care di altro operatore;
 - le condizioni di accesso a rete privata virtuale;
 - la  possibilita'  di  configurare  prezzi  distinti per singolo numero per le numerazioni 702 e 709;
 - l'accesso in CS ai servizi interni di rete di altro operatore?
 5.4.6.2 Le osservazioni degli operatori
 719.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind condividono  l'oientamento  dell'Autorita'  in  merito  agli obblighi posti  in  capo  a  Telecom Italia per l'accesso alle Numerazioni Non Geografiche di altro operatore.
 720.  Telecom  Italia  condivide  l'orientamento dell'Autorita' in merito  alla  struttura  dei  costi  per  i  servizi  di  raccolta in interconnessione  per  numerazioni  non geografiche, per l'accesso al customer  care  di  altro  operatore, per l'accesso alla rete privata virtuale  ed ai servizi interni di rete di altro operatore. In merito alla  possibilita'  di configurare prezzi distinti per singolo numero per  le  numerazioni  702  e 709, Telecom Italia afferma tuttavia che l'associazione   di   prezzi   differenti   a   singole   numerazioni appartenenti  allo  stesso blocco da 100 numeri e' un'innovazione mai prospettata  in  sede  di  Commissione Numerazione e, quindi non sono state  esaminate  preventivamente  con  gli operatori le implicazioni tecniche  e  gestionali. Inoltre Telecom Italia sostiene le procedure informatiche  di  fatturazione  e  di  gestione  nonche' i sistemi di tassazione  non  consentono  di fornire un prezzo differente per ogni singolo  numero  e,  quindi,  eventuali  adeguamenti  richiederebbero interventi rilevanti in termini economici e tem porali.
 5.4.6.3 Le conclusioni dell'Autorita'.
 721.  L'Autorita' conferma le modalita' disposte nella proposta di provvedimento,  precisando  che  l'obbligo  in  capo a Telecom Italia relativamente alla differenziazione dei prezzi per le numerazioni 702 e 709 e' stato introdotto dalla delibera n. 9/03/CIR e ribadito dalla delibera  3/04/CIR.  L'Autorita' fa rilevare che sono trascorsi circa tre  anni  dall'introduzione  dell'obbligo,  durante  i quali Telecom Italia avrebbe certamente potuto adeguare i propri sistemi al fine di fatturare  prezzi distinti per singolo numero sulle numerazioni 702 e 709  nell'ambito delle normali attivita' di aggiornamento e revisione dei  sistemi  di  gestione della fatturazione. L'Autorita' sottolinea che la disposizione in oggetto e' nel piano nazionale di numerazione, la  cui  definizione rientra ai sensi dell'art. 15 del Codice, tra le funzioni della stessa Autorita'.
 722. In merito agli obblighi relativi all'accesso alle numerazioni non  geografiche  di altro operatore, ossia di garantire modalita' di interconnessione  di  raccolta ed offrire il servizio di fatturazione per  conto  dell'operatore  titolare  della  numerazione, l'Autorita' ritiene  che  tali  obblighi  vigano  su ciascun operatore di accesso indipendentemente   dalla  tecnologia  trasmissiva  che  quest'ultimo impiega nella propria rete. Con specifico riferimento agli accessi in tecnologia  VoIP  di  Telecom  Italia, l'Autorita' ritiene che questa debba  consentire l'accesso alle numerazioni non geografiche di altro operatore  secondo  le medesime modalita' previste per gli accessi in tecnologia PSTN.
 5.4.6.4  Condizioni  economiche  per  l'accesso  a numerazioni non geografiche di altro operatore
 723.  L'Autorita'  ritiene  opportuno ribadire gli obblighi di cui all'art.  1  comma 1, lett. e della delibera n. 4/02/CIR, ed all'art. 1, comma 1, lett. f, punto 1 della delibera n. 2/03/CIR relativamente all'applicazione   di  uguali  condizioni  economiche  a  servizi  di raccolta  equivalenti.  In  particolare,  ai  sensi  dell'art. 47 del Codice, le condizioni economiche di interconnessione per l'accesso di abbonati  Telecom  Italia  alle numerazioni non geografiche di cui al presente  paragrafo  sono  fissate  in  misura uguale alle condizioni economiche  dei  servizi di raccolta in Carrier Selection per ciascun livello di interconnessione previsto e rientrano, anche ai fini della formazione   dei  pesi  dei  servizi,  nel  meccanismo  di  controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5.
 35. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito a:
 - l'adozione di prezzi di raccolta da numerazioni non geografiche uguali a quelli di raccolta in Carrier Selection;
 - l'adozione  di  un  meccanismo  di  controllo  pluriennale  dei prezzi?
 5.4.6.5 Le osservazioni degli operatori
 724.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,  Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita'.
 5.4.6.6 Le conclusioni dell'Autorita'.
 725.   L'Autorita',   richiamando   espressamente  le  valutazioni formulate  nella  proposta  di  provvedimento  posta  a consultazione pubblica  e  sulla  base delle risultanze delle osservazioni espresse dagli  operatori  ritiene  di  confermare  il proprio orientamento in merito   alle   modalita'  di  offerta  previste  nella  proposta  di provvedimento.
 726.  Con specifico riferimento agli accessi in tecnologia VoIP di Telecom Italia, l'Autorita' rileva che Telecom Italia ha adottato per il servizio di terminazione delle chiamate su tali accessi i medesimi prezzi  previsti dall'offerta di riferimento, ritenendo evidentemente sostenibile  l'applicazione  di  tali  prezzi  anche  agli accessi in tecnologia  VoIP.  In  considerazione  della  sostanziale equivalenza delle  catene  impiantistiche coinvolte nei servizi di raccolta ed di terminazione, nelle more della definizione di specifiche modalita' di interconnessione IP e di fornitura dei servizi di interconnessione in modalita'  VoIP,  l'Autorita'  ritiene che il servizio di raccolta da accessi  in  tecnologia  xDSL  VoIP  di  Telecom  Italia debba essere regolato  alle  medesime  condizioni  previste  per  gli accessi PSTN secondo  quanto  previsto  dal  meccanismo di network cap di cui alla sezione 5.2.5.
 5.4.6.7 Servizio opzionale di fatturazione conto terzi
 727.  La  prestazione  di  fatturazione conto terzi rappresenta un elemento  accessorio  necessario  alla  fornitura di servizi a valore aggiunto  agli  utenti  delle  reti interconnesse. Ogni operatore che offra   accesso   ed   interconnessione   risulta  l'unico  fornitore all'ingrosso nei confronti degli altri operatori della prestazione di fatturazione verso i propri utenti.
 728.  Ai sensi dell'art. 41 tutti gli operatori hanno l'obbligo di negoziare  tra  loro  la prestazione di fatturazione conto terzi allo scopo  di  garantire  la  fornitura e l'interoperabilita' dei servizi offerti  su  numerazioni  non  geografiche.  L'Autorita'  ritiene che Telecom  Italia,  quale operatore con significativo potere di mercato ai  sensi  dell'art.  45  per  i servizi di raccolta, debba prevedere l'offerta  della prestazione di fatturazione conto terzi a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo.
 729.  In  merito agli obblighi specifici di fornitura, l'Autorita' ritiene opportuno ribadire quanto disposto all'art. 1, comma 1, lett. a  della  delibera  n. 1/00/CIR, all'art. 3 comma 1, lett. m, punto 3 della delibera n. 4/02/CIR, all'art. 1, comma 1, lett. d, punti 1 e 2 della  delibera  n. 2/03/CIR, all'art. 3, comma 2, lett. d ed e della delibera  n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 3, lett. a della delibera n. 3/04/CIR.
 730. In particolare, con riferimento all'accesso di abbonati di un operatore ai servizi non geografici di un operatore interconnesso, si applica  il  principio  generale  per  cui i ricavi derivanti da tali servizi spettano integralmente all'operatore a cui e' stata assegnata la  relativa  numerazione.  All'operatore  dalla  cui rete origina la chiamata  spettano  invece i ricavi per il trasporto della chiamata e gli eventuali ricavi relativi alla prestazione di fatturazione e alla copertura   dell'eventuale   rischio   di  insolvenza.  L'offerta  di interconnessione  di  riferimento di Telecom Italia ed i contratti di interconnessione devono essere allineati a tale principio.
 731.   Per  le  numerazioni  di  cui  al  presente  paragrafo,  le condizioni  economiche  del  servizio di "fatturazione per accesso di abbonati  Telecom  Italia  a  numerazioni  non  geografiche  di altro operatore" sono formulate sulla base delle metodologie disposte dalla delibera  n.  2/03/CIR.  La  quota  di fatturazione, nelle more delle verifiche  sui  dati  di contabilita' regolatoria per gli anni 2002 e 2003,  e'  fissata  al 2,9% del fatturato. Tale valore e' applicabile indipendentemente    dal    prezzo    del   servizio   fatturato   ed indipendentemente  dalle  griglie  di  prezzo  contenute nell'offerta presentata da Telecom Italia.
 732.  In  linea  con  quanto all'art. 2, comma 3 della delibera n. 6/02/CIR,   Telecom   Italia  deve  fornire  evidenza  all'Autorita', nell'ambito  della  contabilita'  regolatoria,  dei costi sottostanti alle  condizioni  di  offerta  per la prestazione di fatturazione per l'accesso  da  parte  di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori.
 733.  Gli  oneri  derivanti  da perdite su credito sono oggetto di negoziazioni  bilaterali  e  conguagli periodici tra Telecom Italia e l'operatore titolare della numerazione oggetto della perdita. Telecom Italia  ha l'obbligo di concludere tali negoziazioni entro il termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  avvio  delle stesse e di fornire   tutte   le   informazioni   necessarie   a   tal  fine.  La documentazione   prodotta   da   Telecom   Italia   deve   includere, separatamente  per  ciascuna  numerazione, le informazioni necessarie alla    determinazione    della   perdita   effettivamente   generata dall'operatore.   Nell'ambito   delle  negoziazioni,  Telecom  Italia fornisce  agli  operatori  evidenza  delle  componenti  di perdita su crediti in maniera disaggregata rispetto alla quota di fatturazione.
 36.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  in merito alla conferma  degli  obblighi sul servizio di fatturazione conto terzi di cui al presente paragrafo?
 5.4.6.8 Le osservazioni degli operatori
 734.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind sostengono   che  il  valore  del  2,9%  imposto  dall'Autorita'  sia meritevole  di  una  riduzione da parte della stessa AGCOM. Questo in considerazione  dei  dichiarati recuperi di efficienza dell'operatore incumbent  nei  costi  delle varie componenti di servizio, tra cui la fatturazione,  che  risultano  decrescenti  nel  tempo.  Infatti  con riferimento  alla  gara  CONSIP, nel corso del procedimento Antitrust A351,  Telecom Italia ha evidenziato una riduzione dei costi annui di fatturazione  tra il 50% e 60%. A parere degli operatori, per ovviare a comportamenti anticompetitivi di Telecom Italia che, per ogni nuova offerta di riferimento propone prezzi per lo svolgimento del servizio di  fatturazione  sempre  piu'  elevati rispetto ai precedenti valori imposti  dall'autorita',  sia  necessario assoggettare il servizio di fatturazione  al  meccanismo  del network cap. L'introduzione di tale meccanismo  consentirebbe  agli  opera tori condizioni economiche non discriminatorie  ed  orientate  al  costo. Infine il prezzo medio del servizio  di fatturazione che gli operatori alternativi corrispondono all'operatore ex monopolista non puo' essere superiore all'1-2% della tariffa  fatturata  al  cliente  chiamante, cio' apparirebbe anche da confronti   internazionali,   ove   l'incidenza   del   servizio   di fatturazione,  stimata su chiamate di 3 minuti, nel Regno Unito varia da 2,9% a 0,29% (prezzo al minuto pari a 0,2228 pence/min), in Spagna dal  2,27%  a  0,23% (prezzo a chiamata pari a 0,0068€ /chiamata), in Irlanda dal 2,00% al 0,5% (stima di Eircom).
 735.   Telecom   Italia   non  condivide  l'orientamento  espresso dall'Autorita'   nella   delibera  30/05/CONS.  Infatti,  sulla  base dell'obbligo  di fornire la prestazione di fatturazione conto terzi a condizioni  orientate  al  costo  (punto 395 delibera n 30/05/CONS in oggetto),  Telecom  Italia  sostiene che la quota di fatturazione del 2,9%  e'  solo parzialmente remunerativa rispetto ai costi risultanti dalla  contabilita'  regolatoria per gli esercizi 2002-2003, pertanto essa  risulterebbe  obbligata  fornire  tale prestazione a condizioni sotto  costo.  Da tali contabilita' apparirebbe evidente che il costo della  solo  fatturazione  dovrebbe  attestarsi  attorno al 9-10% dei ricavi.
 5.4.6.9 Le conclusioni dell'Autorita'.
 736.  Con  riferimento  agli obblighi previgenti in capo a Telecom Italia in merito al servizio di fatturazione conto terzi, l'Autorita' rileva   che   le  attivita'  di  fatturazione  dovrebbero  prevedere condizioni  economiche  orientate  ai costi e basate sulla parita' di trattamento  interno  esterno.  In  particolare, la divisione interna demandata  alle  attivita'  di  emissione dei bollettini di pagamento alla  clientela finale, alla contabilizzazione delle chiamate ed alla relativa  valutazione  sulla  base  dei  prezzi  configurati dovrebbe praticare le medesime condizioni tecniche ed economiche nei confronti delle   divisioni   commerciali  di  Telecom  Italia  e  degli  altri operatori.
 737.  L'Autorita'  rileva  che  le  attivita'  succitate  appaiono estremamente   correlate   al   numero   di  chiamate  piuttosto  che all'importo fatturato all'utente finale. Con specifico riferimento ai sistemi  di  prevenzione frodi, l'Autorita' rileva che Telecom Italia ha  adottato tali sistemi non soltanto per prevenire le frodi verso i numeri  non geografici di altro operatore, ma per prevenire gli abusi praticati  su  tutti  i  numeri,  non geografici (propri ed altrui) e geografici,  ove  si  registrano,  ad  esempio,  abusi su numerazioni internazionali  o  verso  radiomobili satellitari. Epertanto corretto attribuire  i  costi  di tali sistemi sulla base del principio di non discriminazione  su  tutte  le chiamate geografiche e non geografiche che  danno  luogo  a  fatturazione  verso l'utente, indipendentemente dalla titolarita' delle numerazioni.
 738.  L'Autorita' rileva che ad oggi, relativamente alle attivita' di fatturazione, la contabilita' regolatoria non consente la verifica della  effettiva  parita' di trattamento tra divisioni commerciali ed operatori alternativi e ritiene pertanto necessario intervenire sulle modalita'  di  calcolo  del  prezzo  di  fatturazione  da  praticarsi internamente ed esternamente definendone le modalita' di attribuzione in  contabilita' regolatoria. In particolare, l'Autorita' ritiene che il prezzo del servizio di fatturazione debba essere calcolato in base al  rapporto  tra costi complessivi di tutte le attivita' relative al servizio  di fatturazione (emissione dei bollettini di pagamento alla clientela   finale,   contabilizzazione  delle  chiamate  e  relativa valutazione  sulla base dei prezzi configurati, sistemi automatici di prevenzione  frodi,  ecc.)  ed il numero totale di chiamate originate dai   clienti   di   Telecom   Italia   e   fatturate   agli  stessi, indipendentemente dalla titolarita' della numerazione.
 739.  In  ragione dell'esigenza di sottoporre, al pari degli altri servizi   di   interconnessione,   il  servizio  di  fatturazione  al meccanismo  di  controllo  pluriennale  dei  prezzi,  l'Autorita'  ha provveduto  ad  effettuare  analisi  di  benchmarking  e  valutazioni economiche  a  partire  dai  dati di contabilita' prodotti da Telecom Italia  per  gli  anni 2002, 2003 e 2004. Sulla base di tali analisi, ripartendo i costi totali del servizio di fatturazione (relativi alla gestioni  dati ed emissioni bollette, alla prevenzione frodi, i costi di   struttura   e   gestioni   operatori,  i  costi  concernenti  le sopravvenienze   passive)   sul  numero  totale  di  chiamate  retail originate  dai clienti di Telecom Italia ad esclusione delle chiamate verso numeri non geografici gratuiti, l'Autorita' ha stimato un costo unitario di 0,0081€ /chiamata. Tale valore peraltro e' in linea con i prezzi  praticati in altri paesi quali Gran Bretagna e Spagna, appare sostenibile  per  gli  anni  2006-2008 sulla base dei trend totali di costo  di  Telecom Italia e del numero di ch iamate retail stimate ed include  tutti  i  costi  di  struttura  sostenuti da Telecom Italia, compresi i costi di gestione degli operatori.
 740.  L'Autorita'  ritiene che il valore in oggetto rappresenti il prezzo della fatturazione da trasferirsi internamente e da praticarsi esternamente  per  ciascuna  singola  chiamata;  tale  prezzo  non si applica  ai  numeri  verdi  o  a  tariffa  finale nulla. Gli allegati contabili  recano  nei  conti economici e nei dettagli giustificativi dei  transfer  charge  il  prezzo  succitato ed il numero di chiamate (esclusi  numeri  verdi  o  gratuiti)  relative  al  traffico venduto internamente ed esternamente. Il conto economico della prestazione di fatturazione  per  altri  operatori viene redatto considerando i soli ricavi  da  altri  operatori ed i relativi costi, escludendo dunque i ricavi dall'utenza dai ricavi OLO e le relative passivita' dai costi.
 741.  In  merito  agli  obblighi  relativi  alla  fatturazione  su numerazioni  non  geografiche  di  altro  operatore, l'Autorita', nel ribadire  che  tali  obblighi  non  possono  essere  subordinati alla modalita'  tecnica  con  cui  e' effettuato realizzato l'accesso o la fatturazione  stessa,  ritiene  che Telecom Italia debba garantire le medesime   condizioni   tecniche   ed   economiche  del  servizio  di fatturazione  conto  terzi per numeri non geografici anche dai propri accessi in tecnologia XDSL VoIP.
 742.  Analogamente,  le  medesime  considerazioni  vigono  anche a proposito  del  servizio  di accesso a numerazioni non geografiche di altro  operatore  da postazioni da telefonia pubblica, ed all'impiego da  parte di Telecom Italia di modalita' tecniche di pagamento basate su  carta  con  banda  magnetica.  Risulta infatti che Telecom Italia fornisca,  dai  propri  accessi  di  telefonia  pubblica,  servizi di traffico  nazionale  ed  internazionale  a tariffazione specifica con l'impiego  di  sistemi  di  carte  a  banda  magnetica  prepagata che registrano  oltre  al credito residuo anche i profili tariffari. Tale servizio,  svolto peraltro attraverso numeri in decade 4, compete con quelli  offerti  da  altri operatori su numerazione non geografica da postazioni  telefonica  pubblica, risultando non replicabile da parte degli  operatori  alternativi  a  causa  della  modalita'  tecnica di fatturazione.
 743.  L'Autorita'  ritiene  necessario  che sia garantita anche in questo  caso  la non discriminazione nelle condizioni tecniche per la prestazione  di  fatturazione  e  poiche',  soltanto  Telecom Italia, controllando  l'accesso  da telefonia pubblica, ha la possibilita' di sviluppare   servizi   con   sistemi   di  fatturazione  proprietari, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba introdurre in offerta di riferimento  un  servizio  all'ingrosso  che  consenta  a  condizioni trasparenti,   non   discriminatorie  ed  orientate  ai  costi,  agli operatori  alternativi  di  competere  nella  fornitura  di servizi a tariffazione  specifica  quali i servizi di traffico verso direttrici internazionali  da accessi di telefonia pubblica. A fine di garantire la  trasparenza,  la  non  discriminazione  e l'orientamento ai costi delle condizioni economiche di tale servizio, l'Autorita' ritiene che Telecom   Italia  debba  prevedere  in  contabilita'  regolatoria  un apposito  dettaglio  relativo  ai  costi di fatturazione da telefonia pubblica con l'impiego di carte a banda magnetica .
 5.4.6.10 Configurazioni dei prezzi delle numerazioni
 744. La prestazione di configurazione dei prezzi delle numerazioni non  geografiche  risulta  un  servizio  complementare  a  quello  di fatturazione  conto  terzi.  In  virtu' delle medesime considerazioni proposte  per  quest'ultimo  servizio  l'Autorita' ritiene necessario ribadire per Telecom Italia gli obblighi di fornitura vigenti.
 745. In particolare la configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche resta soggetta a quanto disposto all'art. 3, comma 2, lett.  d  della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 3, lett. b della delibera n 3/04/CIR.
 746.  In  particolare,  gli  eventuali  oneri di configurazioni di prezzi  non  inclusi  nelle  griglie  sono  esposti  nell'Offerta  di Riferimento  a  condizioni  economiche  eque,  non discriminatorie ed orientate  al  costo.  Telecom Italia deve garantire la fornitura per tutte  le  numerazioni del servizio di configurazione entro 30 giorni dalla   data   della  richiesta,  indipendentemente  dallo  scaglione tariffario prescelto dall'operatore interconnesso.
 37.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  in merito alla conferma  degli  obblighi  sul  servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni di cui al presente paragrafo?
 5.4.6.11 Le osservazioni degli operatori
 747.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind condividono  l'orientamento  espresso dall'autorita' e sostengono che sia  i tempi di configurazione sia il contributo richiesto da Telecom Italia  per  la  configurazione  dei  prezzi  delle numerazioni fuori griglia  siano  suscettibili  di  una cospicua riduzione. Infatti, in merito  alle  tempistiche  di configurazione, gli operatori ritengono che   queste   debbano   essere   ulteriormente  ridotte,  in  quanto l'incumbent  offre  alle proprie divisioni commerciali configurazioni in  tempi ridotti (15 giorni), violando il principio della parita' di trattamento.
 748.  Inoltre Telecom Italia tende a ritardare la data dalla quale parte  il  conteggio dei tempi di configurazione, infatti essa non fa riferimento  all'effettiva  data  di  invio  della richiesta da parte dell'operatore,  ma  ad una data successiva. A parere degli operatori tali  comportamenti  rendono  impossibile la previsione della data di effettiva configurazione con grave danno in termini di ricavi sia per gli  operatori alternativi che per i loro content provider. In merito al   prezzo   di   30'000€   richiesto   da  Telecom  Italia  per  la configurazione   delle   numerazioni  fuori  griglia,  gli  operatori sostengono  che importo corrisponde ad costo per centrale di circa 48 euro.  Gli  operatori  ritengono  che, essendo necessari dai 10 ai 30 minuti  di configurazione per ogni centrale, ad un costo/orario di 50 euro, una stima effettivamente orientata ai costi cosi' come previsto dall'art.  3  comma 2 lettera d della delibera 11/03/CIR, porti ad un costo per centrale pari a 20-25 euro e quindi ad un costo complessivo di  circa  15000€.  Gli  o peratori richiedono pertanto un intervento dell'Autorita'   volto  ad  imporre  a  Telecom  Italia  le  seguenti disposizioni:
 1. configurazione  in  15  gg  per i prezzi delle numerazioni non geografiche  di  altro  operatore la cui tariffa sia gia' presente in griglia;
 2. configurazione  in  30 gg per i prezzi delle numerazioni fuori griglia  con  la  corresponsione di un costo di configurazione pari a 15000 euro;
 3. i  tempi  di  configurazione  devono  partire  dalla  data  di richiesta di configurazione da parte dell'operatore.
 749.  Gli operatori richiedono, inoltre, che sia importo l'obbligo di   pubblicare   tempestivamente   l'aggiornamento   delle   griglie tariffarie da applicare a tutte le numerazioni non geografiche, ossia ogni  volta che e' prevista una nuova configurazione sulla rete della stessa.  Gli  operatori  ritengono infatti che l'attuale procedura di pubblicazione  semestrale  delle griglie di prezzo attuata da Telecom Italia  non  consente di avere visibilita' delle configurazioni delle nuove tariffe effettuate nell'arco di un semestre.
 750. In linea di principio Telecom Italia condivide l'orientamento espresso  dall'Autorita'  in  merito alla conferma degli obblighi sul servizio   di   configurazione   dei  prezzi  delle  numerazioni  non geografiche  e,  al  contempo,  conferma  la  validita' degli attuali processi di aggiornamento e pubblicazione dei prezzi configurati.
 5.4.6.12 Le conclusione dell'Autorita'
 751. L'Autorita', nel confermare che il servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni debba avvenire a condizioni orientate al costo,  trasparenti  e  non discriminatorie, sottolinea la necessita' che gli oneri di cessione interna tra aggregato trasporto e divisioni commerciali  evidenzino  le  attivita'  di  configurazione dei prezzi verso  queste  ultime  indicando  il  numero  di configurazione ed il prezzo  di  trasferimento,  quest'ultimo  pari  a quello praticato in offerta di riferimento. La contabilita' reca a partire dall'esercizio 2005  una  apposita sezione di dettaglio che, al fine di giustificare l'orientamento   al  costo  del  prezzo  praticato,  evidenzia  costi operativi (di cui ammortamenti) e capitale impiegato per le attivita' di  configurazione,  il  numero  di  interventi totali, quelli per le divisioni commerciali e quelli per gli operatori alternativi.
 752.  Con  riferimento alle considerazioni svolta dagli operatori, l'Autorita'  ritiene  che Telecom Italia debba pubblicare sul proprio sito  dedicato  ai servizi wholesale, entro 5 giorni lavorativi dalla modifica,  l'aggiornamento  delle  griglie tariffarie. In merito alla applicabilita'  dei  prezzi gia' configurati, l'Autorita' ritiene che la configurazione dei prezzi gia' configurati debba essere gratuita e garantita  in  7  giorni  nel 100% dei casi a partire dalla effettiva richiesta dell'operatore.
 753.  Con  riferimento alla configurazione dei nuovi prezzi non in griglia  l'Autorita'  ritiene  che  Telecom Italia debba garantire la configurazione  in  15  giorni  nel  100%  dei  casi  a partire dalla effettiva  richiesta  dell'operatore.  L'Autorita',  sulla base delle giustificazioni   di   costo  prodotte  da  Telecom  Italia  e  delle considerazioni addotte dagli operatori, ritiene adeguato che si fissi come  prezzo  della  prestazione  di  configurazione dei prezzi delle numerazioni  15000€  per  gli  anni  2007,  2008 e 2009 da praticarsi esternamene  ed  internamente. Tale livello di prezzo appare adeguato con  le  attivita' effettivamente svolte da un operatore efficiente e con  il  costo del lavoro dichiarato da Telecom Italia. Evidentemente tali  prezzi  e  modalita' di configurazione, applicandosi a tutte le numerazioni  non  geografiche,  vigono anche per i numeri 12XY. Sulla base  di tali considerazioni e di quella sezione 5.4.6.9, l'Autorita' ritiene  che il meccanismo di network cap di cui alla sezione 5.2.5.2 debba  prevedere un ulteriore panier e (paniere f) contenete i prezzi dei  servizi  di  fatturazione  e  configurazione  dei  prezzi  delle numerazioni, sottoposto al vincolo IPC-IPC.
 5.4.7  Obblighi vigenti sull'accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia.
 754. Nel rispetto del principio di non discriminazione, al fine di garantire  gli  stessi  servizi  di  base  all'utenza finale, nonche' l'accesso  ai  numeri  di  emergenza e pubblica utilita', l'Autorita' ritiene  che  Telecom  Italia  debba  garantire  agli  abbonati degli operatori  interconnessi  la  possibilita'  di  accedere  agli stessi servizi che fornisce sulla propria rete alla propria clientela.
 755.  L'Autorita'  ritiene  pertanto  opportuno ribadire in capo a Telecom  Italia  gli obblighi di cui al capo I, art. 2, lett. f della delibera  n.  1/CIR/98 ed all'art. 2, comma 1, lett. a della delibera n.  1/00/CIR.  L'accesso  ai  servizi  offerti  sulla rete di Telecom Italia,  in coerenza con quanto stabilito dalla delibera n. 9/03/CIR, deve  avvenire mediante selezione diretta del numero, ovvero senza la digitazione del codice di Carrier selection.
 756. I servizi oggetto di offerta sono:
 - Accesso ai servizi con numerazione non geografica;
 - Accesso  ai  servizi di Customer Care forniti da Telecom Italia sulla propria rete;
 - Accesso a servizi di emergenza e di pubblica utilita';
 Rientrano in quest'ultima fattispecie i seguenti servizi:
 a) Servizi di emergenza:
 112 Carabinieri Pronto Intervento
 113 Soccorso pubblico di emergenza
 114 Emergenza maltrattamenti dei minori
 115 Vigili del Fuoco Pronto Intervento
 118 Emergenza Sanitaria (ove attivo)
 b) Servizi di pubblica utilita':
 117 Guardia di Finanza
 1515 Antincendio boschivo del Corpo Forestale dello Stato
 1530 Capitaneria di Porto assistenza in mare - numero blu
 1518 Informazioni CCISS
 757.  Telecom  Italia offre agli operatori interconnessi l'accesso al  servizio  dettatura  Telegrammi per l'Italia e per l'estero (186) offerto da Poste Italiane.
 758.   In  particolare,  in  merito  all'accesso  ai  servizi  con numerazioni non geografiche ed ai servizi di Customer Care forniti da Telecom  Italia  sulla propria rete, si applica il principio generale di  titolarita'  dei  ricavi  in  capo  all'operatore  a cui e' stata assegnata  la  relativa  numerazione  richiamato  dall'art.  1  della delibera  n.  1/00/CIR  Analogamente,  per  i  numeri  di emergenza e pubblica  utilita', in presenza di un contratto tra Telecom Italia ed il  gestore  del  centro  servizi  che  copra  l'onere  relativo alla prestazione,  viene  applicato  il  modello  di  raccolta  richiamato dall'art. 1 della delibera n. 1/00/CIR.
 759.  Relativamente  ai  servizi  di pubblica utilita' 117 e 1515, Telecom  Italia  dichiara  di non percepire alcun compenso dai centri servizi  per  il  costo della chiamata. In forza di cio', in deroga a quanto  all'art.  1  della  delibera  n.  1/00/CIR,  per tali servizi l'Autorita'  ritiene  che  Telecom  Italia  possa  applicare,  per le condizioni    economiche   di   interconnessione,   il   modello   di terminazione.
 760. Le condizioni economiche sono ricavate sulla base del livello di   interconnessione   a   cui  viene  consegnata  la  comunicazione dall'operatore interconnesso e sulla base del livello di attestazione dei  centri servizio alla rete di Telecom Italia, a partire dai costi delle  prestazioni  di  inoltro e trasporto approvate nell'ambito del meccanismo  di  controllo  pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5.  I  minuti  trasportati  in  transito  per  tali  servizi  non concorrono alla formazione dei pesi nei panieri del network cap.
 761.   Le   quote   delle   singole  prestazioni  impiegate  nella formulazione  dei  prezzi di terminazione sono oggetto di verifica da parte  dell'autorita'  e  dettagliate  nella contabilita' regolatoria assieme ai dati di costo relativi alla fornitura del servizio.
 762.   L'Autorita'  ritiene  inoltre  ribadito  l'obbligo  di  cui all'art.  1, comma 1, lettera b, punto 4, della delibera n. 2/03/CIR, secondo   cui   Telecom   Italia   deve   comunicare  agli  operatori sottoscrittori  del contratto di interconnessione per la raccolta del traffico verso numerazioni non geografiche l'elenco delle numerazioni (CLI)  associate alle postazioni di telefonia pubblica entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
 763.  Einfine  ribadito  l'art.  2,  comma  13  della  delibera n. 3/04/CIR,  secondo cui Telecom Italia ha l'obbligo di comunicare agli operatori  interconnessi  le  informazioni  concernenti l'apertura di numerazioni  non  geografiche  relative  ai  propri  servizi di nuova introduzione con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
 38.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  in merito agli obblighi sull'accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia di cui al presente paragrafo?
 5.4.7.1 Le osservazioni degli operatori
 764.  Tutti gli operatori intervenuti condividono l'analisi svolta dall'Autorita'  in  merito  agli  obblighi  sull'accesso  ai  servizi offerti sulla rete di Telecom Italia. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind tuttavia richiedono, in merito alla pubblicazione delle informazioni   concernenti   l'apertura   di  nuove  numerazioni  non geografiche,  l'adozione da parte dell'operatore incumbent l'adozione di  una  procedura di pubblicazione che possa dare agli operatori una chiara  evidenza  dell'apertura  di  nuove numerazioni o di eventuali variazioni  in  modo trasparente, completo e facilmente individuabili all'interno degli elenchi pubblicati. Infatti gli operatori ritengono che Telecom Italia non ha previsto alcuna modalita' per dare evidenza degli  aggiornamenti introdotti, sia relativi a nuove numerazioni che ad  eventuali cambi di pricing. Infine nel rispetto del principio che prevede  l'applicazione di uguali condizioni economiche a servizi che impiegan  o le stesse componenti di rete, si ritiene che i prezzi per il  servizio  di  raccolta  da  parte  dell'OLO  devono essere decisi dall'OLO  stesso  secondo  principi di equita' e ragionevolezza e non imposti da Telecom Italia secondo criteri di reciprocita'.
 5.4.7.2 Le conclusione dell'Autorita'
 765.  L'Autorita',  nel  confermare la regolamentazione previgente sottolinea  la  necessita'  ciascun  operatore,  non soltanto Telecom Italia,   comunichi   con   preavviso  agli  operatori  interconnessi l'apertura di nuove numerazioni non geografiche o la variazione delle stesse al fine di consentirne il corretto instradamento. Il preavviso deve  essere almeno pari a 15 giorni. Per Telecom Italia, in qualita' di  operatore  con  significativo potere di mercato nel mercato della raccolta,   tale  obbligo  di  pubblicazione  comprende,  oltre  alla comunicazione  agli  operatori interconnessi della apertura/modifiche delle  numerazioni  con  il  preavviso di 15 giorni, l'adozione di un apposito  spazio  nel  sito  web  dedicato  ai  servizi wholesale che contenga   l'elenco  aggiornato  delle  numerazioni  non  geografiche configurate completo dei prezzi corrispondenti.
 766.  Per  quanto  concerne  le  chiamate ai numeri di emergenza e pubblica  utilita',  l'Autorita'  ha  rilevato  che tali servizi sono offerti  a  titolo  gratuito ai clienti di Telecom Italia mentre sono forniti  a  titolo  oneroso agli operatori interconnessi. L'Autorita' rileva  inoltre che nonostante le chiamate ai suddetti numeri possano essere  finanziate nell'ambito degli obblighi di servizio universale, Telecom   Italia  non  abbia  mai  richiesto  che  tali  costi  siano finanziati  attraverso  il fondo ed il meccanismo di ripartizione del servizio  universale.  Non  risultano pertanto chiare le modalita' di finanziamento di detti servizi.
 767. Alla luce del crescente sviluppo del numero di utenti serviti in  accesso  diretto  da  operatori  alternativi,  risulta necessario garantire  trasparenza  sulle fonti di finanziamento per l'accesso ai servizi  di emergenza e sulle modalita' di formulazione dei prezzi di interconnessione.  A  tal  proposito, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba fornire in contabilita' regolatoria un conto economico e di capitale per l'accesso alle numerazioni di emergenza dalla propria rete e quella di altri operatori, specificando separatamente ciascuna distinta   voce   di  ricavo.  L'Autorita'  ritiene  inoltre  che  le condizioni  economiche  dei servizi di interconnessione per l'accesso ai  servizi  di  emergenza  debbano  essere  riformulate  in  sede di approvazione   di   offerta   di  riferimento  2007,  sulla  base  di giustificazioni   di   costi   e   di  ricavi,  in  coerenza  con  le considerazioni sopra effettuate.
 5.4.7.3  Obblighi  in  materia  di  accesso in interconnessione al servizio elenco abbonati
 768.  Nelle  more  delle risultanze del procedimento "Attribuzione dei  diritti  d'uso  delle  numerazioni per i servizi di informazione abbonati",   avviato  con  comunicazione  pubblicata  sulla  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  del 24 settembre 2003 n. 222, l'Autorita'  conferma  l'applicazione del modello di interconnessione di  raccolta  alle  chiamate  originate  da  altri operatori verso il servizio  12  di  Telecom Italia secondo quanto regolato dall'art. 1, comma  1,  lett.  d della delibera n. 1/00/CIR, dall'art. 3, comma 1, lett. o della delibera n. 4/02/CIR ed dall'art. 2 comma 4 delibera n. 3/04/CTR.
 769.   In  merito  alla  raccolta  verso  centri  servizi  per  la consultazione  elenco abbonati di altro operatore, l'Autorita' rileva che,  ad oggi, non esiste alcun meccanismo che permetta di notificare all'operatore  di accesso, cui e' fatto obbligo di fatturazione conto terzi,  eventuali cambi di regime tariffario connessi ad esempio alla redirezione  della  chiamata  al numero trovato. Ai sensi dell'art.49 comma  1  lett.  d  l'Autorita' puo' imporre di garantire determinati servizi   all'ingrosso   necessari   affinche'  terze  parti  possano formulare  offerte.  In  considerazione  di  quanto sopra l'Autorita' ritiene  necessario  che  l'operatore di accesso preveda modalita' di segnalazione   alle   interfacce  di  interconnessione  di  eventuali cambiamenti nel regime tariffario.
 39.  Gli operatori sono invitati a presentare le proprie posizioni in  merito  all'accesso in interconnessione al servizio 12 di Telecom Italia.
 Si    condivide    l'orientamento    dell'Autorita'    in   merito all'introduzione  all'interconnessione  con l'operatore di accesso di una modalita' di segnalazione di cambio del regime tariffario?
 5.4.7.4 Le osservazioni degli operatori
 770.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind condividono  l'orientamento dell'Autorita' in merito all'applicazione del  modello  di interconnessione di raccolta alle chiamate originate da  altri  operatori  verso  il  servizio  12 di Telecom Italia. Tale posizione  non  e' condivisa da Telecom Italia che ha disciplinato le condizioni   economiche  di  accesso  al  servizio  12  in  modalita' terminazione,  ossia  su  una remunerazione del servizio pari a 1,595 euro(Iva  inclusa).  Pertanto  il  prezzo  al cliente chiamante sara' formulato  considerando  la remunerazione per le attivita' proprie di ciascun  operatore  interessato  dallo  svolgimento della chiamata. A parere  degli  operatori  concorrenti, la remunerazione di 1,595 euro appare  sufficiente  a coprire i costi dell'operatore nel caso in cui si  applica  il  prezzo  di  Telecom  Italia  per le chiamate gestite tramite  operatore,  mentre  e' totalmente sproporzionata rispetto al prezzo  applicato  da  Telecom  Italia  nel caso di c hiamate gestite tramite  risponditore  automatico,  ponendo,  di fatto, gli operatori nella  condizione  di  discriminare  il  prezzo  praticato  ai propri clienti  rispetto  a quello praticato da Telecom Italia per l'accesso al  servizio 12. Per quanto riguarda il cambio del regime tariffario, gli operatori propongono una tariffa del servizio unificata derivante dalla  media  delle  tariffe  applicate ai clienti Telecom Italia per l'accesso al servizio 12.
 771.   In   merito  all'introduzione  all'interconnessione  di  un modalita' di segnalazione di cambio del regime tariffario connesso al completamento  della  chiamata, Telecom Italia sottolinea che ad oggi la  prestazione  richiesta non e' disponibile. L'introduzione di tale prestazione   dovrebbe  interessare  una  modifica  delle  specifiche tecniche  ISCTI  763-3  ed  essere recepita da tutti gli operatori di accesso,   fissi  e  mobili.  A  tal  fine,  l'introduzione  di  tale funzionalita' dovrebbe essere negoziata tra tutti gli operatori sulla base  della proposta di Telecom Italia (da formularsi entro 30 giorni dalla  notifica  del  presente  provvedimento) e depositata presso il Ministero delle Comunicazioni.
 5.4.7.5 Le conclusioni dell'Autorita'
 772.  L'Autorita' rileva che con la delibera 15/04/CIR il servizio di  informazioni  abbonati  e'  stato  spostato  alle numerazioni non geografiche 12XY. Tali numerazioni, ai sensi della delibera 9/03/CIR, sono  a  tutti  gli  effetti  numerazioni per servizi non geografici. Pertanto  la  scelta  della  tariffa  da  praticare all'utente finale spetta  all'operatore  titolare  della  numerazione,  il  quale ha il diritto   di  sceglierla  all'interno  dell'insieme  di  prezzi  gia' configurati  per le altre numerazioni non geografiche o di richiedere la  configurazione di un apposito prezzo. Il fatturato all'utente, ai sensi  dell'art.  1, comma 1 lett. a) della delibera 1/00/CIR, spetta integralmente  all'assegnatario  della  numerazione,  fatta  salva la remunerazione  per la fornitura del servizio di raccolta e/o transito ed  il  ristoro  dei costi di fatturazione e rischio insolvenza, come del  resto  appare  anche  da  quanto  al  punto  A.1  della delibera 10/00/CIR.   L'Autorita'   conferma   pertanto   la  regolamentazione previgente,  e cioe' che per tali numerazioni va applicato il modello di  interconnessione  di  raccolta, ove la raccolta e la fatturazione sono quelle approvate con l'offerta di riferimento ed i prezzi finali sono   scelti   dalle  griglie  tariffarie  applicabili  a  tutte  le numerazioni  non  geografiche.  Al fine di consentire la verifica del rispetto  degli  obblighi  di  trasparenza  e non discriminazione, la contabilita' regolatoria deve integrare nelle le tabelle di dettaglio i costi della prestazione di accesso abbonati, i conti economici e di capitale  sono  modificati includendo nei transfer charge una voce di trasferimento relativi a tale servizio, il prezzo di trasferimento e' calcolato  sulla  base  dei  coefficienti  di utilizzo e dei restanti prezzi nominali delle componenti di rete.
 773.   In  merito  alla  raccolta  verso  centri  servizi  per  la consultazione elenco abbonati di altro operatore, l'Autorita' ritiene che    Telecom    Italia   debba   prevedere   alle   interfacce   di interconnessione   modalita'   di   segnalazione  che  permettano  di identificare eventuali cambi di regime tariffario connessi ad esempio alla redirezione della chiamata al numero trovato. I dettagli tecnici di  tale  meccanismi  saranno  negoziati  con  gli  altri operatori a partire dalla proposta iniziale di Telecom Italia da formularsi entro 30  giorni  dalla  notifica  del  presente provvedimento e ratificati nelle  specifiche  tecniche  presso il Ministero delle Comunicazioni. L'obbligo  di  prevedere tale prestazione e' imposto a Telecom Italia in  quanto  operatore  dominate  sul  mercato  della  raccolta, ma va esteso,  al  fine  di  una  corretta interoperabilita' dei servizi su numerazioni non geografiche, a tutti gli operatori di accesso fissi e mobili.  In  tal senso l'Autorita' ritiene che tale prestazione debba essere  resa  obbligatoria a tutti gli operatori d i accesso ai sensi dell'art.  42  comma  2  lett.  a  del  Codice  indipendentemente dal significativo  potere  di mercato degli stessi. Modalita' e tempi per l'implementazione  della  prestazione  nel  caso  degli  operatori da accesso  diversi  da  Telecom  Italia  sono  concordate tra tutti gli operatori.
 5.4.8 Obblighi vigenti sull'accesso alle numerazioni in decade 7.
 5.4.8.1  Servizio  di  Terminazione  su numerazioni 701 di Telecom Italia
 774.  In  coerenza  con  l'art.  11,  comma  2  della  delibera n. 9/03/CIR,  ed in deroga al principio di titolarita' dei ricavi di cui all'art.  1  della  delibera  n.  1/00/CIR,  per  tali numerazioni la chiamata viene fatturata dall'operatore di accesso. L'Autorita', alla luce   delle   analisi   svolte   nel  capitolo  3  sulle  condizioni concorrenziali del servizio di terminazione su rete internet, ritiene opportuno  non  ribadire in capo a Telecom Italia gli obblighi di cui all'art.  3,  comma  1,  lett. m, punto 1 della delibera n. 4/02/CIR. Tuttavia,  al  fine  di  preservare  le  condizioni  di  competizione rilevate  in  detta analisi, l'Autorita' ritiene necessario mantenere in   capo   a   Telecom   Italia   l'obbligo  di  trasparenza  e  non discriminazione  per  la terminazione su numerazioni 701. L'Autorita' ritiene inoltre che il prezzo al pubblico per l'accesso a numerazioni 701,  in linea con quanto all'art. 3, comma 1, lett. m, punto 2 della delibera n. 4/02/CIR, debba essere definito dall'operatore di accesso in  maniera non discriminatoria verso numera zioni proprie e di altri operatori  interconnessi.  In  assenza  di  tali  condizioni, Telecom Italia,  in  virtu'  della  dominanza  sull'accesso  e  raccolta  del traffico,  potendo fissare liberamente i prezzi al dettaglio su tutte le  numerazioni  701,  proprie  e  di altro operatore, determinerebbe condizioni economiche per i 701 propri o di proprie controllate al di sotto  di  quelle  praticate  per  numerazioni  di  altri  operatori, indipendentemente  dai  prezzi  di terminazione internet richiesti da questi ultimi. Operatori che agiscono come ISP, quali Wind, Albacom o Tiscali,  non potrebbero continuare ad offrire il servizio di accesso ad  internet  proprio  a causa della loro integrazione verticale, non potendo  migrare  le  proprie divisioni ISP su numerazioni di Telecom Italia.
 40.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' sulla revoca dei vicoli  di  orientamento  al costo per il servizio di terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia?
 Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' sulla conferma degli obblighi  in  capo a Telecom Italia di non discriminazione sui prezzi al dettaglio praticati per le numerazioni 701?
 5.4.8.2 Le osservazioni degli operatori
 775.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind condividono  l'orientamento  dell'Autorita' in merito alla revoca dei vincoli  di  orientamento al costo per il servizio di terminazione su numerazioni  701  di  Telecom Italia, tuttavia ritengono che obblighi restanti  potrebbero  non  essere  sufficienti  a  garantire adeguate condizioni  concorrenziali e a limitare comportamenti anticompetitivi da  parte  dell'operatore  incumbent.  Infatti Telecom Italia essendo l'unico  operatore  ad offrire, di fatto, il servizio di terminazione su  numerazioni  701,  potrebbe  sfruttare  tale situazione a proprio vantaggio  proponendo  ai  propri  clienti, come e' accaduto nel caso delle  offerte  retail  dial-up effettivamente proposte dalla stessa, sconti  per  le chiamate verso numerazioni 701 e a cio' gli operatori concorrenti  potrebbero  replicare  soltanto accettando una sensibile riduzione dei loro margini.
 776.  In  ragione  di cio' gli operatori citano l'occasione in cui l'operatore  incumbent  ha  proposto  sconti  solo  verso  le proprie numerazioni  702,  e non verso le numerazioni 702 di altri operatori, determinando   cosi'   una   situazione   di  forte  discriminazione. Successivamente  la  societa' ha praticato uno sconto per le chiamate verso   tutte   le   numerazioni   701,   non   discriminando   cosi' apparentemente  alcun  operatore,  ma  privilegiando  ancora i propri servizi,  essendo l'unico operatore ad offrire, di fatto, il servizio di raccolta delle chiamate verso numerazioni 701.
 Secondo  gli  operatori  e'  necessario che l'Autorita' imponga in capo  a  Telecom  Italia  il  divieto  di praticare offerte congiunte comprendenti  servizi  di  accesso  e  servizi  di traffico, le quali costituiscono  un  notevole ostacolo allo sviluppo della concorrenza. Inoltre  gli  operatori  rilevano  la  necessita' che le agevolazioni verso  i  clienti  finali siano estese verso tutte le numerazioni per l'accesso ad Internet dia/ up, nel principio di non discriminazione e nell'interesse stesso degli utenti finali, che devono poter scegliere il    provider    per   l'accesso   ad   Internet   indipendentemente dall'operatore d'accesso.
 777.    Telecom    Italia    condivide   l'orientamento   proposto dall'Autorita'  in  merito alla revoca dei vincoli di orientamento al costo  per  il  servizio di terminazione su numerazioni 701, tuttavia ritiene  che  l'Autorita'  ha  introdotto,  in modo incoerente con la metodologia  della Commissione sulle analisi di mercato, dei remedies sulla  terminazione  701  di  Telecom  Italia,  quali:  l'obbligo  di trasparenza  e  non  discriminazione  per  la  terminazione  su 701 e l'obbligo   di  definire  il  prezzo  al  pubblico  per  l'accesso  a numerazioni  701  in  maniera  non  discriminatoria verso numerazioni proprie e di altri operatori.
 5.4.8.3 Le conclusione dell'Autorita'
 778.   L'Autorita'  rileva  che  con  la  revoca  dei  vincoli  di orientamento  al  costo  sul servizio di terminazione dial-up Telecom Italia  non  e'  piu'  tenuta praticare condizioni di orientamento al costo  per  le  chiamate  di internet dial-up terminate sulla propria rete verso i propri 701 ed originate da altri operatori. Gli obblighi di trasparenza e non discriminazione interna-esterna sono previgenti, legati   alla   regolamentazione   dei  servizi  nel  mercato  retail dell'accesso  ad  internet  e  saldamente  connessi  agli obblighi di separazione contabile a cui Telecom Italia e' soggetta in forza della propria  integrazione verticale. Ai sensi della delibera 152/02/CONS, Telecom  Italia  e'  infatti  tenuta,  oltre  al  rispetto  della non discriminazione  interna-esterna  tra  divisioni commerciali ed altri operatori,  a  sottoporre  ad  approvazione  ex-ante tutte le proprie offerte  di  accesso  ad internet in dial-up, indipendentemente dalla numerazione.   Nelle   more   della   revisione  del  mercato  retail dell'accesso   ad   internet,  l'Autorita'  ritiene  neces  sario  il mantenimento    dei    succitati   obblighi   di   trasparenza,   non discriminazione,  di  separazione contabile ed amministrativa nonche' dell'obbligo di approvazione ex-ante delle offerte finali. A tal fine la  verifica  dei  prezzi  proposti dovra' essere condotta, sia sulla base  dei  prezzi  di  terminazione  dial-up di trasferimento interni (posti  pari  a  quelli  praticati  esternamente), sia sulla base del costo  medio  minutario della componente di terminazione dial-up. Con riferimento  ai  conti  economici  ed  ai transfer charge i prezzi di trasferimento  sono  opportunamente  calcolati  applicando  ai prezzi nominali  delle  componenti  di  rete  ai  coefficienti  di  utilizzo appositamente  predisposti  in contabilita' regolatoria. Nel ribadire l'obbligo  di  non differenziare le tariffe tra 701 propri e di altri operatori,   l'Autorita'  si  riserva  di  valutare  nell'ambito  del provvedimento   di  revisione  del  mercato  retail  dell'accesso  ad internet  la  possibilita' di adottare anche per il 701 il modello di interconnessione  di raccolta adottato per tutte le altre numerazioni non geografiche.
 5.4.8.4  Servizio  opzionale  di consegna del traffico internet in decade 7 con il protocollo DSS1.
 779.  Il  servizio  opzionale  di  consegna  del  traffico  e' una prestazione  opzionale  alla  fornitura  del servizio di raccolta del traffico  in  decade  7  di  cui  al paragrafo 4.4.6 del documento di consultazione  pubblica.  Alla  luce  delle  medesime considerazioni, l'Autorita'  ritiene  necessario riconfermare, pertanto, gli obblighi in  capo  a Telecom Italia di cui all'art. 1, comma 2, della delibera n.  2/03/CIR,  all'art.  2,  comma  1  della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2 comma 17 della delibera n. 3/04/CIR.
 780.  In  particolare,  Telecom  Italia  e'  tenuta  a  fornire la prestazione  di  consegna  del  traffico  internet in decade 7 con il protocollo  DSS1  come  opzione aggiuntiva ai servizi di raccolta del traffico  in  decade  7.  Le  condizioni economiche del servizio sono soggette   a  verifica  dell'orientamento  al  costo  e  comprendono, pertanto, anche i costi di gestione degli operatori.
 41.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' sul mantenimento degli  obblighi  in merito alla prestazione di consegna DSS1 da parte di Telecom Italia?
 5.4.8.5 Le osservazioni degli operatori
 781.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind condividono  il  mantenimento  degli  obblighi  per Telecom Italia in merito  alla  prestazione di consegna DSS1, in quanto necessaria agli operatori che non utilizzano servizi di interconnessione in modalita' SS7.  Tuttavia,  in  qualita' di operatori interconnessi alla rete di Telecom  Italia  in  modalita'  SS7, Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb,  Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind sottolineano che le condizioni economiche per tale prestazione devono essere tali da consentire la fornitura, in regime di concorrenza, del medesimo   servizio   intermedio   da  parte  degli  altri  operatori interconnessi in modalita' SS7. In tal senso gli operatori richiedono il  mantenimento  del  vincolo  di  orientamento  al  costo in capo a Telecom  Italia  per  tutti i servizi di I/C, compresa la consegna in DSS1,   poiche'  tale  vincolo  dovrebbe  di  per  se'  garantire  la replicabilita' economica della prestazione.
 782.   Gli   operatori   segnalano   che  Telecom  Italia  pratica comportamenti  tesi  ad  aggirare  la  normativa  vigente  al fine di praticare condizioni per il servizio di consegna in DSS1 non
 replicabili.  A  tal  fine, gli operatori segnalano specifici casi che  denotano  l'utilizzo  di  pratiche  che  mirano  ad  escludere i concorrenti da questo specifico mercato intermedio:
 - Ai    servizi    commercializzati    da   TI   che   utilizzano prevalentemente  un'interconnessione  in  modalita' DSS1 (cd. offerta Revenue Sharing e/o Easy Net) Telecom Italia applicherebbe il maggior costo   dovuto   alla  proposta,  presente  in  OR  2005  (fermamente osteggiata  dagli  operatori  alternativi),  di  portare al 10,3% del valore  fatturato  la  quota  (in  precedenza 2,9 %) per gli oneri di fatturazione   delle  numerazioni  non  geografiche.  Tale  decisione penalizza evidentemente gli operatori che con proprie numerazioni non geografiche  volessero  replicare  le  offerte  di  consegna  DSS1 di Telecom Italia.
 - Nell'ambito  degli  impegni  assunti nel corso del procedimento antitrust A351 e' stato applicato al servizio di consegna in DSS1 uno sconto  percentuale  (-15%) superiore a quello previsto per tutti gli altri  servizi  che ricadono nell'ambito del Paniere A dei servizi di I/C.
 783.  Telecom  Italia,  in relazione al carattere di accessorieta' della  specifica  prestazione,  ritiene  che  la  stessa possa essere fornita  su richiesta dell'OLO e su base commerciale nel rispetto dei principi di non discriminazione.
 5.4.8.6 Le conclusione dell'Autorita'
 784.  L'Autorita', sulla base delle risultanze della consultazione pubblica,  richiamando  espressamente  le valutazioni formulate nella proposta   di   provvedimento,   conferma  l'obbligo  di  fornire  la prestazione    accessoria    di   consegna   in   DSS1   sulla   base dell'orientamento  al  costo,  riservandosi  di valutare le eventuali violazioni  degli  obblighi  di  non  discriminazione  e  separazione contabile ed amministrativa in un apposito procedimento istruttorio.
 5.4.8.7  Accesso  ai  servizi  dedicati ad Internet su numerazione 700,  702  e  709  dell'Operatore  interconnesso  su  base forfetaria (FRIACO- Flat-Rate Internet Access Cali Origination).
 785. In considerazione della posizione dominante di Telecom Italia nel  mercato  della  raccolta  e  delle caratteristiche proprie delle offerte   retail   di  accesso  ad  Internet  risulta  confermata  la necessita'  di rendere disponibile un servizio intermedio tariffato a condizioni  forfetarie  tale  da consentire agli operatori la massima flessibilita' nella formulazione delle proprie offerte.
 786.  L'Autorita' ritiene pertanto opportuno ribadire gli obblighi di cui agli ad. 1 e 2 della delibera n. 25/01/CIR, all'art. 2 comma 1 della  delibera n. 5/02/CIR ed all'art. 1 comma 1, lett. f, punti 4 e 5  della delibera n. 2/03/CIR, limitatamente alle condizioni tecniche di offerta.
 787.  In  particolare,  e'  fatto  obbligo  a  Telecom  Italia  di mantenere  il servizio di raccolta del traffico Internet a condizioni economiche  forfetarie.  Il  servizio  e' offerto ai livelli SGU, SGU distrettuale  ed  SGT.  Il  servizio  di  raccolta  forfetaria per il traffico   internet   a  livello  distrettuale  prevede  la  medesima architettura di interconnessione utilizzata per i servizi di raccolta e  terminazione  su  numerazioni geografiche, ossia un unico punto di interconnessione per ogni distretto.
 788. I circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono  condivisibili per l'instradamento di tutto il traffico decade 7 gestito con il modello di raccolta, anche quello a consumo.
 789.  In  caso  di  saturazione  delle risorse di interconnessione forfetaria disponibili su un autocommutatore, il servizio di raccolta forfetario prevede la gestione del trabocco del traffico su canali di interconnessione a consumo.
 790.  Il  traffico di trabocco e' valorizzato secondo i prezzi del servizio  di raccolta a consumo per l'accesso a numerazioni in decade 7.
 791.  I  canali  di interconnessione utilizzati per il traffico di trabocco  sono condivisibili con il traffico del servizio di raccolta a  consumo per le numerazioni in decade e sono soggetti alle medesime verifiche  di  qualita'  e  dimensionamento  relative  ai circuiti di interconnessione utilizzati per il servizio di raccolta forfetaria.
 792.  Il  processo  di  richiesta  ed  attivazione dei circuiti di interconnessione  utilizzati  per  il servizio di raccolta forfetaria garantisce  tempi  minimi  di  attivazione  ed  un  elevato  grado di flessibilita',  con particolare riferimento al caso di disponibilita' da  parte  dell'operatore  interconnesso  di  risorse trasmissive non completamente utilizzate.
 793.  Nelle  condizioni  di  offerta,  Telecom Italia e' tenuta ad indicare  le modalita' di discriminazione del traffico ed i parametri utilizzati   per   il   controllo   dell'integrita',   del   corretto funzionamento e del dimensionamento della rete.
 794.  I valori di perdita massima per i flussi di interconnessione per  traffico  internet  raccolto  in  modalita'  forfetaria non sono vincolanti  per  l'operatore interconnesso ed il loro superamento non comporta   l'obbligo   di  incremento  di  capacita'  dei  flussi  di interconnessione.
 795.  L'operatore  interconnesso, nel rispetto di quanto in merito previsto dai singoli contratti di interconnessione, puo' scegliere di trasformare  i  circuiti  di  raccolta  esistenti  da  tariffazione a consumo,  per  traffico  voce  o  decade 7, a forfetaria e viceversa, senza  oneri  o penalita'. Telecom Italia garantisce 30 giorni solari come tempo massimo dalla richiesta per la riconversione dei flussi di interconnessione da minutario a forfettario.
 796.  Le modalita' di fatturazione sono analoghe a quelle previste per servizi a traffico commutato.
 42.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  in  merito  al mantenimento  degli  obblighi per i servizi di raccolta FRIACO di cui al presente paragrafo?
 5.4.8.8 Le osservazioni degli operatori
 797.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind condividono  l'orientamento  dell'Autorita' in merito al mantenimento degli  obblighi  per  i  servizi  di  raccolta  FRIACO  sottolineando tuttavia  alcuni  aspetti  della  attuale  situazione competitiva. Il traffico  dia/  up  presenta  un  andamento  decrescente  dovuto alla migrazione  della clientela verso soluzioni di accesso a banda larga. La  rete  di raccolta di tale traffico pertanto e' destinata a subire continue  variazioni  e adattamenti al fine di ottimizzare le risorse al  traffico effettivo. A tal fine, gli operatori richiedono maggiore flessibilita'  nella  gestione dei flussi di raccolta, in particolare per il traffico di tipo flat.
 798.  In particolare, gli operatori richiedono che sia prevista in offerta   di   riferimento,   come  opzione,  che  nel  caso  in  cui l'architettura  di  rete  lo  consenta,  i  fasci  a consumo minutari utilizzati   per   il   trabocco  del  traffico  in  decade  7  siano condivisibili  con traffico voce in trabocco da fasci esistenti nella stessa direttrice.
 799.  Gli operatori richiedono inoltre che siano rimossi i vincoli legati  ai tempi di trasformazione/cessazione dei flussi FRIACO, cio' a  causa  della  rapidita'  con  cui  tale  mercato sta evolvendo. La richiesta,  legata  all'ottimizzazione  della  gestione delle risorse impiantistiche,  assume particolare rilevanza in considerazione delle modalita' tecnico/operative con cui Telecom Italia configura i flussi FRIACO e di trabocco minutario, nell'ambito di un determinato fascio. Avviene  infatti che la gestione e' di tipo LIFO (Last In First Out), cio'  comporta  che  alla richiesta di un nuovo fascio flat su di una data  direttrice  Telecom Italia configuri il piu' vecchio dei flussi minutari  attivi  in  FRIACO  ad attivi un nuovo fascio per servizi a traffico.  Accade  tuttavia  che  al  momento di dismettere un fascio FRIACO,   Telecom  Italia  trasformi  in  minutario  l'ultimo  fascio attivato  mantenendo attivi i precedenti faci FRIACO. Questo comporta che  l'operatore  non  sia  libero  di gestire correttamente i propri fasci.
 800.  Gli  operatori  segnalano che nell'Offerta di Riferimento e' previsto  uno  SLA  con  penali di 30 giorni per la trasformazione da flussi  a  consumo a flussi a capacita', mentre non e' previsto alcun vincolo nel caso della trasformazione da flussi di capacita' a flussi a consumo. Gli operatori richiedono pertanto che venga specificato il vincolo  dei  30  giorni  anche  per  tale trasformazione e che venga estesa  anche  a tale tipologia la stessa penalita' prevista nel caso di trasformazione da flussi a consumo a flussi a capacita'.
 801.  Telecom  Italia  condivide  gli  obblighi per il servizio di raccolta FRIACO, mantenendo le attuali modalita' tecnico-operative di fornitura. In particolare, i circuiti a capacita' forfetaria non sono per loro natura condivisibili per la gestione del traffico a consumo, mentre  si  conferma  la possibilita' di utilizzare la prestazione di trabocco del traffico da flussi forfetari a flussi a consumo.
 5.4.8.9 Le conclusioni dell'Autorita'
 802.  L'Autorita', sulla base delle risultanze della consultazione pubblica  ritiene  necessario confermare gli obblighi di fornitura di cui alla proposta di provvedimento, prevedendo, al contempo. maggiore flessibilita'  nella gestione dei flussi di raccolta di tipo flat. La richiesta  di  poter  instradare  il traffico dial-up di trabocco dei flussi  FRIACO  su fasci gia' predisposti per il traffico di raccolta vocale non presenterebbe problemi di fattibilita' tecnica da parte di Telecom  Italia, la quale dovrebbe soltanto instradare il traffico di trabocco   su   flussi  gia'  configurati  per  la  raccolta  vocale. L'Autorita' ritiene pertanto che Telecom Italia, al fine di contenere i  costi  fissi  degli  operatori  che  utilizzano  fasci  FRIACO con trabocco,   debba  prevedere  in  offerta  di  riferimento  modalita' tecniche di condivisione dei fasci vocali minutari di raccolta con il traffico  di trabocco da fasci FRIACO. Ancora nel senso di migliorare la  gestione dei flussi FRAICO, l'Autorita' ritiene che gli operatori debbano  poter  indicare  q  uali  fasci  dismettere  o riconfigurare indipendentemente  dall'ordine  di  attivazione degli stessi, che gli SLA  e  penali  per  la configurazione dei fasci vigano per qualsiasi tipologia di riconfigurazione, inclusa da FRIACO a minutario.
 5.4.8.10  Condizioni  economiche per l'accesso ai servizi dedicati ad   Internet   su   numerazione   700,   702  e  709  dell'operatore interconnesso su base forfetaria (FRIACO).
 803.  Le condizioni economiche del servizio di raccolta forfetaria sono   fissate   sulla   base   dei   principi  di  trasparenza,  non discriminazione  e recupero dei costi di cui all'art. 50 commi 1 e 2. A  tal  fine  l'Autorita'  ritiene  che  il prezzo del servizio debba essere  determinato  applicando il meccanismo definito dalla delibera n.  5/02/CIR  a  partire  dai  prezzi  minutari  di raccolta previsti dall'offerta  di  riferimento  per  il  servizio  di raccolta Carrier Selection.
 804. In particolare i costi minutari delle tratte SL-SGU, SGU-SGT, SGU-SGU   corrispondono  ai  costi  delle  componenti  relative  alle prestazioni  di  raccolta/terminazione  SGU,  inoltro area gateway ed inoltro   distrettuale,   cosi'   come  regolati  dal  meccanismo  di programmazione  dei  prezzi  di  cui al paragrafo 5.2.5. L'Autorita', annualmente,  nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta di   riferimento,  svolgera'  l'esame  dei  parametri  caratteristici dell'algoritmo  di valutazione delle condizioni economiche sulla base delle evidenze di traffico prodotte da Telecom Italia.
 805. Efatto obbligo a Telecom Italia di trasmettere all'Autorita', contestualmente  all'offerta  di  riferimento,  i  volumi minutari di traffico venduti agli operatori con i servizi di raccolta forfetaria; tali  dati devono essere corredati dei parametri caratteristici delle singole  tratte  di rete coinvolte, cosi' come misurati sulla propria rete  nella  fornitura  del  servizio  per  il periodo di riferimento relativo al paniere di consumi del network cap.
 806.  La  veridicita'  dei  dati  prodotti  e'  autocertificata da Telecom  Italia  nelle  forme  e  modalita' previste ai sensi del dPR 403/98.   Telecom   Italia   e'  tenuta  a  includere  nella  propria contabilita'   regolatoria   una  tabella  di  dettaglio  recante  le succitate quantita' minutarie di traffico disaggregate per livello di interconnessione  ed  i  parametri  di  impiego  delle singole tratte necessari  alla  determinazione  dei  prezzi  secondo  il  meccanismo definito dalla delibera n. 5/02/CTR.
 43.  Gli operatori sono invitati a presentare la propria posizione sulle  proposte  di  provvedimento  in  merito di servizi di raccolta FRIACO di cui al presente paragrafo.
 5.4.8.11 Le osservazioni degli operatori
 807.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind concordano   con   le  proposte  di  provvedimento  dell'Autorita'  e ritengono  che  il  meccanismo  adottato garantisce che le condizioni economiche  proposte  nell'offerta  di riferimento per il servizio di raccolta  forfetario,  per determinati volumi di traffico, siano tali da  generare  economie  di  scala  rispetto  alla  formula  a consumo "minutaria",  inoltre  permettono  di proporre alla propria clientela finale sia offerte a consumo che offerte flat.
 808.  Gli  operatori  sottolineano  che,  considerato  l'andamento decrescente  del  traffico  Internet dial-up (migrazione utenza verso accessi   a  larga  banda),  i  volumi  sono  destinati  a  diminuire
 |  |  |  | drasticamente  e rapidamente. Pertanto, per un corretto calcolo delle condizioni     economiche,     riveste     particolare     importanza l'individuazione  del  periodo  di  riferimento,  ed  in  particolare sarebbe auspicabile considerare anche il trend in atto. Telecom Italia condivide la proposta dell'Autorita'.
 5.4.8.12 Le conclusioni dell'Autorita'
 809. L'Autorita', sulla base delle risultanze della consultazione, conferma le modalita' di formulazione dei prezzi di cui alla proposta di  provvedimento  e  pertanto rimanda all'approvazione delle singole offerte di riferimento la definizione dei prezzi FRIACO a partire dai dati  di  consumo  e  del  prezzo  dei  servizi minutari. L'Autorita' specifica che i prezzi di interconnessione FRIACO sono finalizzati al ristoro  del  costo  effettivamente  sostenuto  da Telecom Italia per l'anno  in  corso  e che pertanto la valutazione dei prezzi forfetari potra'  tenere  in  conto  gli effettivi trend di variazione previsti sulla base dell'andamento dei consumi degli operatori.
 810.  L'Autorita'  ritiene  inoltre  che  i  medesimi  valori  dei parametri  tecnici  adottati  nella  valorizzazione  di  tale offerta debbano  essere  impiegati  nelle valutazioni di replicabilita' delle offerte  finali  di  Telecom  Italia per servizi dial-up di accesso a internet.    L'Autorita',   in   considerazione   delle   difficolta' riscontrate nella verifica della effettiva replicabilita' dei servizi finali  flat  proposti  recentemente da Telecom Italia, si riserva di valutare  nell'ambito  dell'approvazione  dell'offerta di riferimento l'introduzione  di  nuove  modalita'  di  raccolta  flat  dedicate ai servizi  vocali  o  condivise  tra  traffico  vocali  e  dial-up  che consentano,   eventualmente   con   un   margine   prestabilito,   la replicabilita'    delle    offre    finali    proposte   al   mercato indipendentemente dalle condizioni d'uso dei flussi di raccolta.
 5.4.9 Portabilita' del numero tra operatori
 811.  Ai  sensi  dell'art.  80  del  Codice, l'Autorita' ribadisce l'obbligo  di  fornitura della prestazione di portabilita' del numero per numerazioni geografiche e non geografiche secondo le modalita' di cui  all'allegato A della delibera n. 4/CIR/99. In linea con il comma 3  dell'art.  80  del  Codice e con quanto previsto dall'art. 3 delle delibera  n.  3/03/CIR,  l'Autorita' ritiene necessario che il prezzo della   prestazione  sia  sottoposto  al  meccanismo  pluriennale  di controllo predisposto al paragrafo 5.2.5 del presente documento.
 812. La soluzione tecnica per la risoluzione dell'indirizzamento e dell'instradamento approvata con la delibera n. 4/CIR/99, allegato A, art.  2  per  le  chiamate  da  rete fissa e mobile verso numerazioni geografiche  e'  quella  dell'onward  routing e per le chiamate verso numerazioni non geografiche e' quella dell'always query.
 813.  L'Autorita'  rilevava  gia'  al  punto G.2 della delibera n. 10/00/CIR che le prestazione di portabilita' del numero tra operatori di  rete  fissa  avrebbe  richiesto l'implementazione di soluzioni di instradamento  tra le reti interconnesse tecnicamente piu' efficienti di   quelle   attualmente   implementate  e  che  l'obiettivo  finale dell'Autorita'   e'  "l'adozione  di  una  soluzione  tecnica  basata sull'utilizzo   di   un   database   centralizzato   per  l'immediata interrogazione  e  corretto instradamento delle chiamate verso numeri portati" .
 814.   La   delibera   n.  19/01/CIR  dispone,  nell'ambito  della portabilita'  dei  numeri  mobili, l'implementazione della tecnica di instradamento di direct routing, la quale prevede l'interrogazione di un  database per ogni singola chiamata da parte della rete di origine sia  di rete fissa sia di rete mobile. L'attuazione di tale delibera, ovvero  la realizzazione della tecnica direct routing/always query in tutte  le  reti,  apre la possibilita' per gli operatori di adottare, con  ridotti  investimenti  incrementali,  la medesima tecnica per le chiamate verso numeri geografici portati.
 815.  L'Autorita',  al  fine di promuovere un uso efficiente delle risorse  di  rete,  ritiene necessario di istituire un tavolo tecnico con  tutti gli operatori volto a definire le modalita' di risoluzione dell'indirizzamento  dei  numeri portati attraverso l'implementazione di  un database condiviso e di interrogazioni per singola chiamata da parte della rete di origine.
 44.  Si  condividono  le  proposte  di regolamentazione presentate dall'Autorita' in merito alla prestazione di portabilita' del numero?
 5.4.9.1 Le osservazioni degli operatori
 816.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,  Tele  2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind sebbene condividano in linea di principio l'analisi svolta dall'Autorita', in merito  all'implementazione della soluzione tecnica dell'Always Query per   le   chiamate  dirette  verso  numerazioni  geografiche,  hanno sottolineato diverse problematiche di difficile soluzione.
 817.  Gli  operatori  evidenziano  innanzi  tutto che la soluzione tecnica  dell'Always Query richiede la costituzione di una banca dati centralizzata.  L'applicazione  della  soluzione tecnica indicata per instradare  le chiamate sia dirette a numerazioni geografiche che non geografiche  richiede  che  il  riconoscimento  dell'associazione tra numero  del cliente portato e la rete recipient, avvenga "tramite una banca   dati   centralizzata   gestita   da   un  organismo  indicato dall'Autorita'  ",  cosi'  come  indicato dall'art. 3, della delibera 4/CIR/99.
 818.  Gli  operatori,  al  fine  di  consentire  fin  da subito la realizzazione  di  portabilita'  tra  le  reti  fisse, fermo restando l'obiettivo  della  tutela  del  cliente  finale, hanno ritenuto piu' efficace,   nelle  more  della  realizzazione  di  tale  banca  dati, applicare la soluzione tecnica dell'onward routing, per motivi sia di natura tecnica, sia di carattere strettamente economico.
 819.  Gli  operatori segnalano che ad oggi l'unico Database per le numerazioni  geografiche  e  non geografiche di rete fissa esistente, presso    1'ISCTI,   non   puo'   essere   considerato   idoneo   per l'implementazione  della  soluzione tecnica indicata, in particolare, deve osservarsi quanto segue:
 1)  il  database  e'  stato realizzato principalmente per fini di controllo  in  merito alle intercettazioni telefoniche da parte delle Autorita' Giudiziarie;
 2)  l'aggiornamento  previsto  del  data base e' quindicinale. Un database  centralizzato aggiornato real-time e' invece indispensabile all'implementazione  da parte degli operatori della soluzione tecnica proposta,   infatti   qualunque   analisi  di  fattibilita'  relativa all'implementazione   delle   funzionalita'   di   rete  intelligente necessarie  al  funzionamento  dell'always  query non puo' che essere successiva alla costituzione di tale banca dati.
 820.  La  realizzazione di un data base unico richiede peraltro la partecipazione  attiva  di  tutti  gli  operatori  di  rete fissa che effettuano  la  portabilita',  al  fine  di  consentire  un  corretto recepimento  delle informazioni inserite nel database stesso. Sebbene tutti  gli operatori abbiano l'obbligo di contribuire al mantenimento della   banca   dati,   con   comunicazione   "tempestive"   relative all'acquisizione  di  un  numero  oggetto  di  portabilita',  sarebbe necessario  definire congiuntamente una procedura di una modalita' di scambio  di  informazione  real-time fra tutti gli operatori, ad oggi non  prevista,  al  fine  di  non creare alcun disservizio ai clienti finali.
 821. Inoltre, gli operatori rilevano che il numero degli operatori di  rete  fissa  non puo' essere in alcun modo confrontato con quello degli  operatori mobili, verso i quali e' stata adottata la soluzione tecnica   dell'always   query   con   le   logiche  di  comunicazione interoperatore   a   maglia   totale:   tali   logiche  aumentano  di complessita'  in  proporzione  al quadrato dell'aumento del numero di operatori  coinvolti,  quindi se per quattro operatori mobili servono 12 scambi dati, per 50 operatori di rete fissa ne sarebbero necessari circa 2.450.
 822.  Gli  operatori evidenziano inoltre numerosi aspetti relativi alle   implementazioni   di   rete   necessarie   per  consentire  la realizzazione  dell'always query e che richiederanno investimenti non trascurabili, quali:
 - modifiche  delle  modalita'  di  instradamento sulle reti degli operatori;
 - rivalutazione del dimensionamento dei traffici tra operatori;
 - modifiche   ai   sistemi   di   fatturazione  degli  operatori, necessarie  per  riconoscere  e  tariffare  correttamente le chiamate verso  numerazioni native/portate in base ai nuovi codici e modalita' di instradamento da definire in base;
 - definizione    di    procedure    di    segnalazione    e    di comunicazione/aggiornamento  fra  operatori  per  la  gestione  degli errori.
 823.  Gli  operatori  ritengono  che piu' in generale, si dovrebbe analizzare   nuovamente  tutta  la  tematica  d'interconnessione  fra operatori  di  rete  fissa e di rete mobile, con la riassegnazione (o riconferma)   di   codici  di  instradamento  (Routing  Numbers),  la definizione delle procedure da effettuare negli autocommutatori delle reti   di   origine,   transito   e   terminazione,   metodologie  di individuazione univoca e trattamento degli errori.
 824.  Inoltre, al fine di permettere in un futuro la realizzazione del  Direct  Routing,  si  potrebbe  pensare di studiare modalita' di fornitura  alternative alla modalita' All Cali Query quale ad esempio il   Rerouting  (Dropback  with  Rerouting),  da  sottoporre  ad  una approfondita   analisi  in  sede  di  tavolo  tecnico  di  specifiche ministeriali.
 825.  In  definitiva,  sebbene  l'implementazione  della soluzione tecnica  di rete Always Query per la Service Provider Portability tra gli  operatori  di  rete  fissa puo' essere considerato un obbiettivo futuro,  ad  oggi  si  ritiene  che  tale  soluzione non possa essere facilmente  realizzabile  sia  per gli aspetti di natura strettamente tecnica   evidenziati  sia  per  gli  ingenti  investimenti  che  gli operatori  coinvolti dovrebbero sostenere per la sua implementazione. Infatti   gli   investimenti   sostenuti  non  otterrebbero  benefici sostanzialmente differenti da quelli ad oggi riscontrati.
 826.   Allo   stato   attuale  gli  operatori  ritengono,  quindi, preferibile  l'applicazione  del  principio  dell'onward  routing  in ambito di number portability per le numerazioni geografiche.
 827.  Gli  operatori  ritengono, peraltro, possibile una revisione dei  meccanismi  economici  attualmente  alla base della portabilita' geografica  in  modalita'  Onward  Routing  in  un ottica di maggiore equita'  nelle  relazioni  di  interconnessione  e  di  tutela  della clientela finale.
 828.  Gli  operatori  osservano,  infatti, che la regolamentazione della  soluzione Onward Routing disciplinata in via provvisoria anche per  la  terminazione  sulle  reti  mobili  dalla delibera 19/01/CIR, stabiliva  all'art.  11  comma  3 che "L'operatore di rete fissa, nel caso  di  chiamate  dirette a numeri portati, riconosce all'operatore Donor  la  stessa  tariffa  di  terminazione delle chiamate dirette a numeri non portati della rete dell'operatore Donor".
 829.  Tale soluzione, evidentemente, consente alle reti di accesso che ignorano la reale rete di destinazione della chiamata sia ai fini della  fatturazione  attiva  al  proprio  cliente,  sia  ai  fini del controllo  della  fatturazione  passiva  effettuata  dalla rete donor all'interconnessione,   di   poter   tassare   al  cliente/remunerare all'interconnessione le chiamate in modo indipendente dalla effettiva rete di destinazione delle medesime. Questa circostanza, peraltro, e' circostanziata  in  una comunicazione che TIM, in qualita' di rete di accesso, ha inviato a vari operatori di rete fissa e nella quale, per i  motivi  sopra  citati,  si  riserva  di  non  corrispondere a tali operatori  tariffe  di  terminazione  asimmetriche  rispetto a quelle dell'OR Telecom Italia(10).
 830.   Gli   operatori   ritengono   quindi   opportuno   valutare l'estensione    alla    portabilita'    delle    numerazioni    fisse dell'intervento normativo gia' stabilito dalla delibera 19/01/CIR per la  portabilita'  delle  numerazioni  mobili,  durante la fase in cui sara'  mantenuta  la  soluzione  Onward  Routing  per  le numerazioni geografiche,  ovvero  l'applicazione  della  tariffa  di terminazione della  rete donor nella relazione di interconnessione rete di accesso - rete donor.
 831.   Gli   operatori   ritengono   che  l'implementazione  della portabilita'   di   numerazioni   non   geografiche,  sia  ostacolata dall'assenza  di  un  obbligo  regolatorio  di fornire il servizio di triggering   da   parte  delle  reti  donating.  Questa  circostanza, unitamente  ai  tempi molto lunghi attualmente previsti dalle reti di accesso  nell'effettuare  il  reinstradamento  delle  numerazioni non geografiche  dalla  rete donating alla rete recipient, in particolare nel  caso  di  portabilita'  successive,  rende  di  fatto  difficile realizzare  accordi  di portabilita' fra operatori in quanto vi e' un forte   rischio   di   rendere  disservizi  ai  clienti  dovuti  alla contemporanea  circostanza della indisponibilita' della rete donating di  effettuare  il  servizio  di  transito e triggering e del ritardo delle  reti di accesso nel realizzare il reinstradamento del traffico dalla rete donating alla rete recipient.
 832.    Gli    operatori    dunque    condividono   l'orientamento dell'Autorita'  in  merito  all'istituzione  di  un  tavolo  tecnico, presieduto  dall'Autorita' stessa, riguardante la possibile revisione dei  meccanismi  di  portabilita' delle numerazioni geografiche e non geografiche.
 833.  Gli  operatori  sottolineano  che  in tale tavolo tecnico si debbano  discutere  congiuntamente  le modalita' tecniche in grado di consentire   una  efficiente  implementazione  della  NP,  garantendo contemporaneamente   una  minimizzazione  dei  costi  complessivi  di instradamento  e  il  rispetto dei criteri di efficienza delle reti e che,  alla  luce  dello  stato  attuale  di  sviluppo  delle reti, la modalita'  Onward  Routing sia da ritenersi ancora preferibile per la portabilita' delle numerazioni geografiche.
 834.  Gli  operatori sottolineano inoltre come la portabilita' fra numerazioni  geografiche  in  modalita'  Onward  Routing possa essere implementata  in  un  ottica  di  maggiore equita' nelle relazioni di interconnessione e di tutela della clientela finale, disciplinando il pagamento  della tariffa di terminazione della rete donor in analogia con  la  soluzione  adottata  fra  le reti mobili in regime di onward routing.
 835.  Gli  operatori, infine, evidenzino che anche i meccanismi di portabilita'  di  numerazioni  non  geografiche siano suscettibili di miglioramenti,   in   particolare  con  riguardo  alle  procedure  di portabilita'   successiva   fra   operatori   che   sono  attualmente caratterizzate dalla contemporanea assenza di obblighi riguardanti il servizio  di  triggering per le reti donating e di vincoli stringenti sui tempi di reinstradamento del traffico per le reti di accesso.
 836.  Telecom  Italia  condivide quanto definito dall'Autorita' in linea  generale,  ma  evidenzia  i  seguenti  elementi.  In  base  al principio  di  reciprocita'  delle  condizioni di fornitura associate alla  prestazione  di  portabilita'  tra  le  chiamate fisso-mobile e mobile-fisso   e   a  copertura  degli  oneri  relativi  al  corretto indirizzamento ed instradamento del traffico originato da rete mobile e diretto a numerazioni geografiche portate da rete Telecom Italia su operatore  terzo,  Telecom  Italia  ha  provveduto  ad  applicare,  a decorrere  dal  1  febbraio 2005, l'importo di 1,00 centesimo di euro (IVA  esclusa)  per  transazione alle chiamate andate a buon fine, in aggiunta  alle condizioni economiche relative al servizio di transito di   cui  alla  vigente  Offerta  di  Riferimento  e  all'importo  di terminazione riconosciuto all'Operatore terzo.
 837.  Al  riguardo,  Telecom Italia evidenzia che la consultazione non  tratta il tema delle chiamate con origine da mobile verso numeri fissi  portati.  Poiche'  le  conclusioni del tavolo tecnico proposto varranno  anche  per  gli  operatori  mobili,  la delibera definitiva dell'Autorita'  dovrebbe  recepire che nel periodo transitorio e fino al  completamento  delle  attivita'  del tavolo tecnico gli Operatori (fissi  e  mobili) che non instradano in modalita' direct routing/all cali  query  le  chiamate  verso  rete fissa debbono pagare l'offerta commerciale  proposta  da  Telecom  Italia.  Sino  a quando tutti gli operatori   fissi   e   mobili   non   adotteranno  la  modalita'  di instradamento  direct  routing/all  cali  query,  Telecom Italia deve essere  remunerata  per la prestazione di triggering ed inoltro della chiamata  generata da una rete fissa o mobile e destinata, attraverso la  rete di Telecom Italia, verso una numerazione fissa portata verso operatore terzo (ad es. in ULL). -------------------------------------------
 10) "...L'attuale quadro tecnico-regolatorio non consente a
 TIM   di  discriminare  il  traffico  diretto  alle  Vostre
 numerazioni  nell'ambito  del  traffico  uscente verso rete
 fissa.   Di   conseguenza   TIM   si   troverebbe  a  dover
 corrispondere  condizioni  economiche  differenziate  senza
 avere  alcun  modo  di  controllare  la  correttezza  delle
 informazioni  in  fattura;  ne'  sarebbe  possibile per TIM
 modificare  la  propria politica commerciale al dettaglio a
 seguito    delle    rimodulazioni    di   prezzo   da   Voi
 richieste...Segnaliamo   infine  che....TIM  continuera'  a
 riconoscere nell'ambito del servizio di transito offerto da
 Telecom   Italia   Wireline,   le   condizioni   economiche
 precedenti    alla    rimodulazioni   tariffaria   da   Voi
 comunicata."  Comunicazione inviata da TIM ad alcuni OTAG a
 seguito   della   comunicazione   da  parte  di  TIM  della
 fissazione di tariffe di terminazione "asimmetriche".
 5.4.9.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 838.   L'Autorita',   nel   confermare  l'indirizzo  sottoposto  a consultazione,  evidenzia  che  la  delibera  n 4/CIR/99, all'art. 2, comma  1 prevede che "la Service Provider Portability per numerazioni per  servizi  geografici  e'  realizzata  ... attraverso la soluzione tecnica  di  rete  di "Onward Routing", che prevede il coinvolgimento dell'operatore Donor. Lo scambio di messaggi di segnalazione ai punti di  interconnessione avviene in conformita' con quanto previsto dalla Specifica  Tecnica  n.  763-1  del  Ministero  delle  Comunicazioni e successive   modificazioni".   In   accordo  con  le  norme  tecniche internazionali  relative  alla  soluzione  tecnica  di  rete  "Onward Routing", la Specifica Tecnica n. 763-1 specifica che le procedure si intendono   applicabili   alla  soluzione  architetturale  denominata "Onward  routing",  secondo  la  quale  e' la Donor Network che si fa carico  del riconoscimento, reperimento e instradamento verso la rete Recipient. Inoltre, la delibera n. 4/CIR/99, art. 4, comma 1 sancisce che "la fornitura della Service Provider P ortability per numerazioni per  servizi  geografici  presuppone l'adozione di accordi bilaterali tra  gli  operatori  coinvolti,  poiche',  per le sue caratteristiche tecniche,  rende  necessario il coinvolgimento dell'operatore Donor e dell'operatore  Donating anche nella fase di attivazione del servizio per  ciascuno  dei clienti dell'operatore Recipient" e che la art. 9, comma  1  sancisce  che  "l'operatore Donor e' tenuto ad espletare le configurazioni  dovute  a  portabilita'  successive  nel  termine  di attivazione   del   numero   oggetto   di   portabilita'   comunicato dall'operatore  Recipient,  a  seguito  di  accordo  con  l'operatore Donating".
 839.  Preso  atto  che  l'insieme  degli accordi stabiliti tra gli operatori  e  specificatamente  sia  tra  Donor  e  Donating  sia tra Donating   e  Recipient  si  sono  rilevati  inefficaci  al  fine  di permettere una gestione efficiente delle portabilita' successive alla prima,  l'Autorita'  ritiene  sia  necessario procedere a rivedere le norme   relative   alla   Service   Provider   Portability,  fornendo eventualmente  delle  linee  guida  per  la  definizione dei processi dell'attivita' di portabilita'.
 840.  Tanto  premesso,  a  tutela  della  clientela e nel rispetto dell'art.  80  del  Codice,  l'Autorita'  ritiene  che, in attesa che vengano  riviste le modalita' tecniche relative alla portabilita' del numero  nell'ambito  del  tavolo  tecnico  di  cui  alla  proposta di provvedimento,  sia comunque necessario fornire delle linee guida che garantiscano  la gestione delle attivita' necessarie per la immediata realizzazione  della  Service Provider Portability specificamente nel caso  in  cui  Telecom  Italia  operi  in qualita' di operatore Donor (diverso  da  operatore  Donating).  Telecom  Italia  in  qualita' di operatore  dominate nei mercato del transito e della raccolta riveste un  ruolo preminente nella gestione dell'instradamento delle chiamate verso  i  numeri  portati  ed e' pertanto necessario garantire che le prestazioni  in  oggetto  siano  attuate  fin  da  subito nel caso di Telecom Italia.
 841.   In   particolare,   si   ritiene  che,  fermo  restando  le comunicazioni   attualmente   dovute   verso   il   Ministero   delle Comunicazioni,  vada  previsto  in  offerta  di riferimento quanto di seguito riportato:
 1. l'operatore  Recipient  comunica  (secondo  modalita' tecniche analoghe  a  quelle  utilizzate  nel  caso di portabilita' del numero mobile)   all'operatore   Donor   (Telecom  Italia)  le  informazioni necessarie per l'esecuzione del cut-over con un preavviso almeno pari a  3  giorni  lavorativi rispetto alla data in cui questo deve essere eseguito;
 2. Telecom  Italia,  in  qualita'  di  operatore  Donor, comunica all'operatore  Donating  la  richiesta  di  portabilita' da parte del Recipient  entro un giorno dalla ricezione della stessa. Il Recipient ha  facolta'  di  interrompere la procedura di portabilita' adducendo idonea  motivazione  entro  2  giorni dalla comunicazione da parte di Telecom Italia;
 3. Telecom  Italia, in qualita' di operatore Donor, il giorno del cut-over esegue tale operazione nella fascia oraria dalle ore 6:00 am alle  ore 8:00 am, confermando l'esecuzione dello stesso nella stessa giornata  agli  operatori  Donating  e  Recipient;  gli  orari in cui collocare  la  fascia  oraria  di  due  ore  puo'  essere  concordata diversamente tra gli operatori Donating, Donor e Recipient al fine di minimizzare il disservizio all'utente;
 4. al  momento  del  passaggio del numero (cut-over), l'operatore Donor  (Telecom  Italia) e' tenuto ad assicurare un adeguato presidio di   assistenza  per  il  monitoraggio  della  piena  riuscita  delle attivita'  di  attivazione  della  prestazione di portabilita' per il tempo    strettamente    necessario    all'effettuazione   da   parte dell'operatore Recipient delle prove stesse;
 5. nel  caso  in  cui il ritardo di esecuzione dell'operazione di cut-over  avvenga con un ritardo superiore a 6 ore, Telecom Italia e' tenuta   al  pagamento  di  una  penale  da  stabilirsi  in  sede  di approvazione  dell'offerta  di riferimento sulla base del disservizio recato all'utente e alle ore di ritardo rispetto al termine fissato a partire  dalle  ore 8:00 am. Tale penale si applica anche nel caso di errato  rilascio  e prevedendo anche l'eventuale risarcimento in caso di recesso del cliente per eccesso di ritardo;
 6. per  le  operazioni  effettuate ai fini della portabilita' del numero  dall'operatore  in  qualita'  di  Donor,  lo  stesso non puo' addebitare,  in  tutto  o  in parte, i costi derivanti dalle relative attivita'  all'utente  o agli altri operatori, ne puo' richiedere che ai   fini   dell'espletamento  delle  necessarie  operazioni  vengano effettuate altre operazioni a pagamento, quali ad esempio un costo di attivazione di servizi dell'operatore Donor;
 7.   nel  caso in cui la richiesta del cliente oltre a comportare la  portabilita'  del  numero  geografico implichi anche il passaggio della  linea  tra operatori (ad es. in caso di passaggio della coppia in unbundling), la data di cut-over viene effettuata lo stesso giorno in cui viene di riconfigurazione della linea d'utente.
 842.  L'Autorita'  ritiene  che  le  condizione  sopra esposte, da applicare fin da subito nel caso di Telecom Italia, possano far parte di  uno  schema  di  partenza  del  tavolo  di lavoro specifico sopra menzionato,  in cui quanto richiesto a Telecom Italia sia esteso, per quanto  di  competenza, a tutti gli operatori operanti in qualita' di Donor.   Le   modalita'   di  realizzazione  della  Service  Provider Portability  dovranno  essere stabilite tenendo conto delle modalita' di  passaggio  dei  clienti  tra  operatori alternativi diversi e tra forme   di  accesso  differenti  (unbundling,  shared  access,  naked bitstream,  wholesale  line  rental) in modo da garantire il rispetto della  volonta'  degli utenti finali e minimizzare il disservizio per gli stessi.
 843.  Con  riferimento  alla  richiesta  di applicare un prezzo di terminazione  unico per il transito verso numeri portati, l'Autorita' ritiene  che  una  volta  adeguate  le modalita' di comunicazione dei dettagli  della fatturazione dei servizi di transito con fatturazione a  cascata  e resi disponibili gli elenchi delle numerazioni attive e soggette  a  portabilita'  da  parte  di  ciascun  operatore,  ed  in particolare  da parte di Telecom Italia, non sussistano ragioni a non adottare   in   transito  i  prezzi  di  terminazione  effettivamente praticati.
 844.  In  merito  al  pagamento delle prestazioni di triggering da parte delle reti radiomobili delle chiamate originate da mobile verso numeri  fissi  portati,  l'Autorita'  rileva che allo stato le uniche disposizioni  in  materia  sono  solo  quelle previste dalla delibera 10/00/CIR,  la  quale, in considerazione del fatto che Telecom Italia ha   adottato   il  meccanismo  di  "onward  routing"  tramite  "call forwarding"  prevede  il  riconoscimento  dei  "costi  addizionali di trasporto relativi alla soluzione attualmente implementata da Telecom Italia  solo  per  un  periodo  di  tempo  limitato  in  modo tale da incentivare  Telecom  Italia  ad  adottare una soluzione tecnica piu' efficiente".  Essendo trascorso tale periodo transitorio, allo stato, vigendo  ancora  il  meccanismo  di  "onward  routing", non e' dovuta alcuna  quota aggiuntiva nel transito verso i numeri fissi portati di Telecom  Italia.  Evidentemente,  anche tale previsione dovra' essere riesaminata   nell'ambito  del  tavolo  tecnico  di  revisione  sulle modalita' di portabilita' del numero.
 845.  Per  quanto  riguarda  la portabilita' delle numerazioni non geografiche,   nelle   more   della  risultanze  del  tavolo  tecnico summenzionato,  l'Autorita'  ritiene necessario confermare il modello di portabilita' di tipo all cali query - direct routing preesistente, richiedendo  tuttavia  agli operatorio di accesso di provvedere senza indugio  agli  adeguati  reinstradamenti  verso  il  recipient  anche quando,  in  assenza  dell'aggiornamento  del  database  gestito  dal Ministero  delle  comunicazioni,  gli operatori recipient comunichino direttamente   agli   operatori   di   accesso   il  passaggio  della numerazione.  In  tale  caso, Telecom Italia e' tenuta a prevedere in offerta  di  riferimento  tempi  di aggiornamento degli instradamenti inferiori a quindici giorni e compatibili con gli SLA di portabilita' dei  numeri  non geografici tra donating e recipient. Con riferimento alle  condizioni economiche del servizio di fatturazione conto terzi, l'Autorita'  specifica  che la portabilita' dei numeri non geografici nulla  implica  in merito alle condizioni di fatturazione vigenti tra la  rete di accesso, anche mobile, e nuovo recipient; queste pertanto non  sono possono essere legate alle eventuali condizioni commerciali di  fatturazione  preesistenti  tra  operatore di accesso e donor, ma vanno stipulate sulla base degli obblighi regolamentari vigenti.
 5.4.10  Carrier  Selection  Equal Access modalita' di preselezione (Carrier Preselection)
 846.  L'Autorita',  ai  sensi  dell'art.  69,  comma 1 del Codice, impone  gli  obblighi  relativi  alla  preselezione  del vettore agli operatori  con  significativo  potere  di  mercato nella fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa di cui alle  analisi  dei  mercati  1  e  2.  In  tale  evenienza,  anche in considerazione  della  dominanza  di Telecom Italia sui mercati della raccolta  e del transito, l'Autorita' ritiene necessario ribadire per Telecom Italia gli obblighi di fornitura del servizio di preselezione del  vettore  di  cui  all'allegato  E del documento di consultazione pubblica.  In merito all'uso ed alla accessibilita' delle numerazioni per  i  servizi di Carrier Preselection sono integralmente confermati gli obblighi di cui alla delibera n. 9/03/CIR.
 847.  Ai sensi del comma 3 dell'art. 69 del Codice ed in linea con quanto  art.  7,  commi 2 e 3 della delibera n. 10/00/CIR, al fine di promuovere  un  uso  efficiente  delle risorse produttive da parte di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene necessario regolare il contributo una  tantum per attivazione Carrier Preselection o per cambio profilo ed  i  prezzi  relativi alla configurazione degli autocommutatori per codici Carrier Preselection nell'ambito del meccanismo pluriennale di controllo  dei  prezzi  disposto  al paragrafo 5.2.5 del documento di consultazione pubblica.
 848.  L'Autorita',  con  l'art.  2,  comma  2,  della  delibera n. 3/04/CIR,  ha  fissato  il  valore  della quota supplementare Carrier Preselection  per  l'offerta  di  riferimento  2004  uguale  a quella approvata   nel   2003   riservandosi   di  rivedere  il  periodo  di applicazione  della  quota  supplementare  alla  luce  dell'effettivo recupero  dei  costi  di  adeguamento  da  parte  di  Telecom Italia. Dall'analisi  dei  dati contabili del 1999, 2000 e 2001, 2002 e 2003, l'Autorita'  ritiene  che  i ricavi complessivi ottenuti in tali anni abbiano compensato le spese di set-up del sistema il cui recupero era legato alla quota supplementare. Infatti, pur essendosi realizzato un minore  sviluppo  di  traffico  rispetto  a quanto ipotizzato con una conseguente  riduzione dei ricavi da quota supplementare, allo stesso tempo  Telecom  Italia  ha  evidenziato  nel conto economico maggiori ricavi   riconducibili  a  maggiori  efficienze  nella  gestione  del processo   complessivo   di   Carrier   Preselection  (attivazione  + traffico). Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' rit iene che sia   necessario  eliminare  nell'offerta  di  riferimento  la  quota minutaria   supplementare   per   il  traffico  raccolto  in  Carrier Preselection.
 45.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  in  merito  al mantenimento   degli   obblighi   sulla   Carrier   Preselection  con l'eliminazione della quota di surcharge?
 5.4.10.1 Le osservazioni degli operatori
 849.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind concordano   con   l'impostazione  dell'Autorita'  di  mantenere  gli obblighi  in capo a Telecom Italia relativamente alla fornitura della prestazione  di  Carrier Preselection e concordano con l'eliminazione della  quota  minutaria  supplementare, ma ritengono che quest'ultima vada  eliminata  a  far data dall'anno 2004, con conseguente rimborso delle  somme  indebitamente  pagate  dagli operatori alternativi. Gli operatori,  sottolineando  la dominanza di Telecom Italia nel mercato della  raccolta, segnalano che quest'ultima mette sistematicamente in atto  comportamenti  anticompetitivi  ai danni degli operatori in CPS con   pratiche  scorrette  di  win-back  che  passano  anche  per  la disattivazione  non  autorizzata  del  servizio agli utenti finali. A fine di correggere tale fenomeno, gli operatori concorrenti, in linea con  quanto  introdotto  dalle NRA di altri paesi (Francia, Germania, Spagna   e   Portogallo),   richiedono   di   in   tegrare  l'attuale regolamentazione  CPS  con l'introduzione di un periodo di almeno tre mesi in cui sia interdetta all'operatore incumbent la possibilita' di contattare il cliente dell'operatore concorrente.
 850.  Telecom Italia ha dichiarato che al 31 dicembre 2003 restava da  recuperare  c.a.  il 40% della spesa effettuata per adeguamento e che  pertanto  la  "quota  supplementare  Carrier  Preselection" deve restare  in  vigore  fino  al completo recupero dei costi (e relativa remunerazione del capitale investito).
 5.4.10.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 851. L'Autorita', sulla base dell'analisi di costi di contabilita' regolatoria   2003   e   2004,   conferma  l'indirizzo  sottoposto  a consultazione  di eliminare la quota supplementare per il servizio di raccolta  a  partire  dal  2005,  in quanto i costi relativi appaiono integralmente  ristorati.  Con riferimento alle modalita' di gestione del  servizio  di  CPS, l'Autorita' ribadisce gli obblighi previgenti adottando il testo unico per proposto all'allegato E del documento di consultazione  pubblica.  Al  riguardo l'Autorita' ritiene necessario meglio   specificare   le  modalita'  di  attivazione,  cessazione  e passaggio dell'utente tra operatori CPS, prevedendo la sottoscrizione obbligatoria  di  moduli d'ordine da parte del cliente, e specificare ulteriormente i livelli di penale.
 5.4.11    Servizi    avanzati    offerti    dall'interfaccia    di interconnessione
 852. Telecom Italia fornisce ai propri clienti diverse prestazioni avanzate, tra cui l'avviso di chiamata, la richiamata su occupato, la conversazione  a  tre  e conversazione intermedia. La fornitura delle prestazioni  avanzate  nell'ambito  dei  servizi  di interconnessione permette  agli  operatori  alternativi  di  competere  nel mercato al dettaglio  promovendo  la differenziazione delle offerte. L'Autorita' ritiene  pertanto opportuno ribadire l'obbligo per Telecom Italia, in quanto  operatore  con  significativo  potere  di  mercato  ai  sensi dell'art. 45 del Codice relativamente ai servizi di interconnessione, di  fornire  a  terzi  gli  stessi  servizi  avanzati impiegati dalle proprie  divisioni  commerciali  per  le  offerte  al  dettaglio, nel rispetto  del  principio  di  non  discriminazione di cui all'art. 47 comma 2 e con prezzi orientati ai costi.
 853. L'Autorita' inoltre intende confermare gli obblighi di cui al capo  I,  art. 2, lett. h della delibera n. 1/CIR/98. In particolare, si  ribadisce  l'obbligo di fornitura dei servizi avviso di chiamata, richiamata   su   occupato,   conversazione   a   tre,  conversazione intermedia. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. c Telecom Italia ha l'obbligo  di  fornire  tutti  i  servizi  supplementari  attualmente offerti,  sia per accesso ISDN sia per accessi PSTN, ove tecnicamente possibile.
 46.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  in  merito  al mantenimento degli obblighi di fornitura dei servizi avanzati offerti dall'interfaccia di interconnessione?
 5.4.11.1 Le osservazioni degli operatori
 854.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind condividono  l'orientamento  espresso dall'Autorita' relativamente al mantenimento in capo a Telecom Italia degli obblighi di fornitura dei servizi  avanzati  offerti  all'interfaccia  di  interconnessione. La predisposizione  di  offerte  di  servizi  avanzati  da  parte  degli operatori   alternativi   alla  propria  clientela  finale,  infatti, risulterebbe  non  efficace,  qualora non vi fosse la possibilita' di rendere  disponibili  tali  servizi  in interoperabilita' con la rete dell'operatore  dominante.  In  considerazione dell'elevato numero di abbonati a tutt'oggi detenuto da Telecom Italia, appare evidente come un  servizio  avanzato  offerto  dall'operatore alternativo ai propri clienti  e' tanto piu' "appetibile" in quanto non e' limitato al mero bacino   di   utenza   dell'operatore   medesimo.   In   assenza   di interoperabilita',    infatti,   mentre   l'abbonato   dell'operatore dominante  non  subisce  sostanziali  limitazioni nella fruizione del servizio  (disponibile  nella  stragrande maggioranza dei casi, salvo l'eccezionale   interessamento   della   rete  di  altro  operatore), l'abbonato dell'operatore alternativo si trova a poter accedere ad un servizio  disponibile  effettivamente solo in un numero di casi assai limitato, tale da renderlo sostanzialmente non servibile.
 855.  Con  riferimento  specifico  al  servizio  di "richiamata su occupato",   gli   operatori  ritengono  opportuno  segnalare  alcuni comportamenti  ostruzionistici  messi  in  atto da Telecom Italia che dovrebbero  guidare il dettaglio degli obblighi specifici da derivati dall'obbligo  generale  di  fornitura  di  servizi  avanzati proposto dall'Autorita'.  Gli  operatori  ritengono  in  particolare  che tali comportamenti  rappresentino  barriere  posta da parte dell'operatore dominante  allo  sviluppo  della  concorrenza nel mercato dei servizi intermedi e, in particolare, del servizio di transito.
 Gli   operatori  segnalano  che  il  servizio  di  "richiamata  su occupato"  e'  regolarmente  offerto  da  Telecom Italia alla propria clientela per chiamate "on net". A seguito dell'apertura del servizio da  parte  di  un  operatore mobile per chiamate originate da propria rete  e  terminate  su numerazione Telecom Italia, quest'ultima ne ha condizionato la fornitura a vincoli abusivi.
 856. Il perfezionamento del servizio supplementare sarebbe fornito soltanto  se  le  chiamate tra il cliente mobile e l'abbonato Telecom Italia  sono  gestite in interconnessione diretta tra i due operatori coinvolti.  Pur non essendo presenti impedimenti tecnici a fondamento di  tale  limitazione,  Telecom  Italia,  del tutto arbitrariamente e pretestuosamente, impedirebbe agli operatori che intendano offrire il servizio  supplementare  di  usufruire  del transito su reti di altri operatori per terminare la chiamata su Telecom Italia.
 857.  Non sono infatti garantite da Telecom Italia all'interfaccia di  interconnessione  le  attivita'  propedeutiche  al  transito  dei parametri  di  segnalazione  che garantiscono l'interoperabilita' dei servizi   supplementari   tra   clienti   Telecom   Italia  e  quelli dell'operatore interessato.
 858.  La  posizione assunta da Telecom Italia, determina, in primo luogo,  una limitazione alla prestazione del servizio di transito con le  medesime  funzionalita' offerte da Telecom Italia stessa da parte di   un   operatore   alternativo  e,  dall'altro,  un'ingiustificata limitazione  all'interoperabilita'  dei  servizi  supplementari.  Non garantendo  a  monte  il  transito  dei parametri di segnalazione, di fatto  Telecom  Italia  non  consentirebbe  all'operatore  che voglia aprire  detti  servizi  anche  alla  propria  clientela di effettuare scelte    piu'   efficienti   sotto   il   profilo   dei   costi   di interconnessione.
 859. Bloccando l'offerta di transito dell'operatore terzo, Telecom Italia  obbliga  l'operatore  interessato  all'apertura  del servizio avanzato  a  servirsi solo della rete di Telecom Italia, anche quando il  transito  sulla rete dell'operatore terzo potrebbe risultare piu' conveniente.
 860.  Gli  operatori  ritengono  pertanto  che  si  specifichi che l'obbligo  di  fornitura servizi avanzati offerti dall'interfaccia di interconnessione   implichi   necessariamente   anche   l'obbligo  di consentire  il  transito  su altre reti dei parametri di segnalazione che consentono l'interoperabilita' dei servizi supplementari, in modo che  l'interoperabilita'  di  tali servizi possa essere garantita sia nel caso in cui l'operatore interessato intenda avvalersi
 dell'interconnessione  diretta  sia  nel  caso  in  cui ritenga di usufruire del servizio di transito di operatori terzi.
 861.  Telecom  Italia condivide in linea di principio l'obbligo di fornitura   dei   servizi   avanzati   offerti   dall'interfaccia  di interconnessione  sottolineando che, trattandosi di servizi avanzati, gli   stessi   per  essere  implementati  richiedono  una  preventiva fattibilita'     tecnica     ed     una    attivita'    di    analisi progettuale-realizzativa con gli operatori interconnessi.
 5.4.11.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 862.  L'Autorita'  conferma  in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornire  all'interfaccia di interconnessione, anche agli operatori di transito,  qualsiasi funzionalita' necessaria per replicare i servizi che  la  stessa offre ai propri clienti finali. La pratica di imporre agli  operatori di transito flussi separati al fine di garantire solo su  tali  flussi le prestazioni avanzate di interconnessione e' volta ad  estendere  la  forza di mercato che Telecom Italia ha nel mercato della  raccolta  nei  mercati  del  transito  e  non  puo'  ritenersi accettabile   se   non  come  soluzione  puramente  transitoria  alla implementazione   di   soluzioni   di   segnalazione   dedicate.  Con riferimento  specifico  alla  prestazione  di richiamata su occupato, l'Autorita' non rileva alcun significativo ostacolo di natura tecnica che,  ad  un anno dal ribadimento dell'obbligo, abbia potuto impedire la realizzazione all'interfaccia di interconnessione di meccanismi di segnalazione  che  consentano l'uso condiviso dei flussi preesistenti con  il  traffico  di transito ove tale traffico di transito richieda l'implementazione  delle  funzioni  di  CCBS (Call completion to busy subscriber).  L'Autorita'  ritiene  che Telecom Italia debba pertanto sviluppare  una  soluzione  volta  a  consentire  l'uso dei flussi di interconnessione   con   il  traffico  in  transito  consentendo  per quest'ultimo  le  funzioni  di  CCBS.  La proposta tecnica di Telecom Italia,  concordata  con  gli operatori interconnessi, e' recepita in sede  di  Specifiche Tecniche di interconnessione e depositata presso il Ministero delle Comunicazioni.
 5.4.12 Infrastruttura trasmissiva di interconnessione
 863.  I  flussi  di  interconnessione  rappresentano  un  elemento essenziale  ai  fini  della fornitura di tutti i servizi all'ingrosso offerti  da  Telecom  Italia.  In  mancanza  di tale prestazione, gli operatori  alternativi dovrebbero raggiungere fisicamente le centrali di  Telecom  Italia  con  mezzi  propri sostenendo, oltre al costo di co-locazione    presso    tali    centrali,    ingenti   investimenti infrastrutturali  in scavi e portanti per connettere i propri nodi di rete con quelli di Telecom Italia.
 864.  In  ragione  della  natura  accessoria di tale prestazione a tutti  i servizi all'ingrosso, l'Autorita' ritiene opportuno ribadire gli  obblighi secondo quanto agli art. 46, 47, 49 e 50 del Codice per offerta  dei flussi di interconnessione a condizioni trasparenti, non discriminatorie  ed  orientate  al  costo da parte di Telecom Italia, essendo quest'ultima operatore con
 significativo  potere  di mercato ai sensi dell'art. 45 del Codice per  i  servizi  di  raccolta  terminazione  e  transito  cosi'  come individuato al capitolo 3 del testo di consultazione.
 865.   In  merito  alla  fornitura  di  flussi  ed  interfacce  di interconnessione,  in  linea  con  quanto  all'art. 4, comma 1, della delibera  n. 10/00/CIR, all'art. 3, comma 1, lett. c, punto 2 e lett. h,  punto 4 della delibera n. 4/02/CIR, all'art. 1, comma 1, lett. a, punto  1  della  delibera  n.  2/03/CIR, all'art. 2, comma 5, lett. a della delibera n. 3/04/CIR, l'Autorita' ritiene necessario confermare l'obbligo   in   capo   a   Telecom   Italia  di  fornire  flussi  di interconnessione   con  capacita'  di  2Mbps,  34Mbps  e  155Mbps  in tecnologia  PDH  ed SDH e di fornire porte sui propri autocommutatori con capacita' 2Mbps e 155Mbps.
 866.  Oltre alle modalita' gia' attualmente presenti in offerta di riferimento,  di  cui  e'  fatto  obbligo  il  mantenimento  ai sensi dell'art.  49  comma  1 lett. c del Codice, l'Autorita', in linea con quanto  espresso ai punti 54 e 55 della delibera n. 3/04/CIR, ritiene opportuno   che  Telecom  Italia  offra  il  servizio  di  flusso  di interconnessione in modalita' TUG-3 con interfacce a 155Mbps. Telecom Italia, inoltre, e' tenuta a introdurre l'offerta di flussi TUG-3 con interfacce  2Mbps  lato  Telecom  Italia  ed  interfacce 155Mbps lato operatore.
 867.   Sono,  inoltre,  confermati  gli  obblighi  riguardanti  la fornitura  del  servizio  di  estensione dell'interconnessione di cui agli art. 2 comma 1 lett. d delibera n 1/00/CIR, all'art. 4, comma 2, della  delibera  n  10/00/CIR,  all'art.  2,  comma  5, lett. a della delibera  n.  3/04/CIR.  In  particolare,  il  servizio di estensione dell'interconnessione risulta disponibile per operatori interconnessi in  modalita'  "sito  adiacente  al  nodo  di  Telecom Italia" oppure tramite  modalita'  "punto  di  interconnessione  presso  il  nodo di Telecom Italia", contempla le velocita' 2Mbps, 34Mbps e 155Mbps ed e' offerto  a partire dalle stesse componenti di rete relative ai flussi di interconnessione, prevedendo anche interfacce SDH a 155Mbps.
 868.  Einoltre  ribadito  l'obbligo  di  cui  all'art. 3, comma 1, lettera  c,  punto  1, della delibera n. 4/02/CIR. In particolare, in caso di impedimenti tecnici all'interconnessione presso un nodo SGU o SGT,  Telecom  Italia  fornisce  il servizio di interconnessione alle medesime condizioni economiche che l'operatore avrebbe fruito in caso di   interconnessione   fisica   presso   il  nodo  (interconnessione virtuale).
 869. Si ribadisce l'obbligo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a, punto  5,  della  delibera  n.  2/03/CIR, secondo cui la modalita' di interconnessione  "Accesso  alla  rete di Telecom Italia con Punto di Interconnessione  presso  il  nodo  di Telecom Italia" e' applicabile anche  quando  il Punto di Interconnessione e' individuato presso gli spazi di co-locazione di un operatore terzo.
 870.  L'Autorita',  in linea con quanto all'art. 2, comma 6, lett. a, della delibera n. 3/04/CIR, al fine di promuovere l'uso efficiente delle  risorse  di  interconnessione intende ribadire gli obblighi di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a,  punto 7, della delibera n. 2/03/CIR  ed  all'art.  3,  comma  1,  lett.  a,  della  delibera  n. 11/03/CIR, secondo cui i flussi di interconnessione rappresentano una risorsa  condivisa  tra  tutte le tipologie di traffico scambiato tra Telecom  Italia  e  gli  operatori  interconnessi.  Le  tipologie  di traffico  per cui vige l'obbligo di offerta e condivisione dei flussi di  interconnessione  includono  il  traffico telefonico scambiato in raccolta  e  terminazione,  il  traffico  dati relativo ai servizi di accesso   a   banda  larga  all'ingrosso  (mercato  12  di  cui  alla Raccomandazione),  il  traffico  relativo  ai  servizi  di  fornitura all'ingrosso  di segmenti terminali di linee affittate (mercato 13 di cui  alla  Raccomandazione)  e  di  segmenti  di  linee  affittate su circuiti  interurbani  (mercato  14  di  cui  alla  Rac comandazione) nonche'  il traffico relativo ai servizi di accesso disaggregato alla rete  locale  (mercato 11 di cui alla Raccomandazione). Sono altresi' ribaditi   gli  obblighi  di  migrazione  senza  oneri  dei  circuiti preesistenti in circuiti di interconnessione di cui all'art. 1, comma 1,  lett.  a  punto  7 della delibera n. 2/03/CIR. In particolare, le nuove  condizioni economiche relative ai circuiti per cui si e' fatta richiesta  di  migrazione  avranno  decorso  a  partire dalla data di validita'  dell'offerta  di  riferimento  dell'anno  in  cui e' stata effettuata la richiesta.
 871.   L'Autorita'   rileva   che   l'offerta   di   circuiti   di interconnessione  secondo  le modalita' descritte potrebbe comportare ripercussioni  nei  mercati  della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali  di  linee  affittate  e  di segmenti di linee affittate su circuiti   interurbani.   A   tal   fine   l'Autorita'   si   riserva l'introduzione   di   disposizioni  aggiuntive  atte  a  regolare  le condizioni  di  fornitura  dei  flussi  di interconnessione alla luce delle  risultanze  delle  analisi condotte nei mercati 13 e 14 di cui alla Raccomandazione.
 872.  In  linea  con  quanto all'art. 3, comma 1, lett. h, punto 2 della delibera n. 4/02/CIR, si ribadisce l'obbligo di allineamento ad un  anno  delle clausole di scadenza contrattuale per tutti i servizi necessari per l'accesso alla rete.
 873.  Sono  ribadite  inoltre  le  disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. c, della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 6, lett.  b,  della  delibera  n.  3/04/CIR,  secondo  cui  l'operatore, trascorso un anno di durata minima del contratto per la fornitura dei flussi di interconnessione, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale  proroga  contrattuale  puo'  cessare  con  un  ragionevole preavviso i circuiti senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi.
 874.  Si  ribadisce l'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, lett. h, punto   1  della  delibera  n.  4/02/CIR,  secondo  cui  le  distanze considerate  ai  fini  della  determinazione dei prezzi dei flussi di interconnessione  sono  valutate  con la modalita' di misurazione "in linea   d'aria"   tra   le   centrali   Telecom   Italia  interessate indipendentemente dalla specifica tipologia di servizio.
 875.  L'Autorita',  nel  sottolineare la rilevanza del servizio di flussi di interconnessione ai fini della fornitura di tutti i servizi all'ingrosso  offerti  da  Telecom  Italia, ribadisce gli obblighi di orientamento al costo per tale servizio. In particolare, in linea con quanto  previsto  all'art.  3  comma  1  lett.  a  della  delibera n. 3/03/CIR,  al  fine  di incentivare l'efficiente uso delle risorse da parte  dell'operatore notificato e di garantire la prevedibilita' dei costi di interconnessione per gli operatori alternativi, i prezzi dei flussi   di   interconnessione   e   dei   circuiti   di   estensione dell'interconnessione (canoni e contributi) sono regolati nell'ambito del  meccanismo  di  controllo  pluriennale  dei  prezzi  di  cui  al paragrafo 5.2.5 del presente provvedimento.
 876.  Analogamente,  canoni  e  contributi  relativi alle porte di interconnessione  degli  autocommutatori ed alle prestazioni connesse (c.d.  kit  di  interconnessione)  sono  soggetti  al  meccanismo  di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5.
 47. Si condivide la posizione espressa dall Autorita' in merito al mantenimento   degli   obblighi   in  materia  di  kit  e  flussi  di interconnessione?
 5.4.12.1 Le osservazioni degli operatori
 877.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind concordano  con  l'orientamento  espresso dall'Autorita' di mantenere per kit e circuiti di interconnessione gli obblighi esistenti in capo a  Telecom  Italia.  Relativamente  all'inclusione  dei  circuiti  di interconnessione  nei  mercati 13 e 14, che comporta come conseguenza il   dover  fissare  nell'ambito  dell'analisi  di  quei  mercati  le specifiche  condizioni  di  fornitura,  gli  operatori  ritengono che vadano  in  ogni  caso puntualmente mantenuti gli obblighi vigenti in capo all'incumbent per questo servizio.
 878.  Con  riferimento  alle  condizioni economiche, gli operatori richiedono  che  venga  specificato  nei  due  mercati  in  questione l'introduzione  di  un  meccanismo  pluriennale di programmazione dei prezzi  che  garantisca  almeno il mantenimento dei valori attuali di network  cap  (-8%).  Con  riferimento  alle  condizioni tecniche gli operatori richiedono siano recepite la modalita' ad oggi previste dal quadro regolamentare vigente.
 879.  In particolare, gli operatori richiedono che sia esplicitata la  possibilita'  di utilizzare i circuiti di interconnessione per le diverse  tipologie  di traffico, ritengono inoltre che sia necessario rimuovere  le  ulteriori restrizioni che ancora Telecom Italia impone all'uso dei circuiti.
 880. Gli operatori richiedono in particolare:
 - di  rimarcare  quanto  gia'  disposto  nelle delibere 2/03/CIR, 11/03/CIR  e  3/04/CIR,  e cioe' che nel caso di rilegamento tra sede OLO  e centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere  offerte,  in  base  al  principio  di  non discriminazione, a condizioni  economiche  analoghe,  fatti  salvi  eventuali componenti aggiuntivi relativi alle specifiche applicazioni. Ne consegue percio' che, a prescindere dal servizio offerto mediante il singolo circuito, tutti  i  collegamenti  tra  una  sede  OLO e una sede Telecom Italia devono   essere  valorizzati  come  circuiti  di  interconnessione  e rimuovendo ogni altra indebita restrizione;
 - di  specificare in offerta di riferimento le modalita' mediante le  quali  un operatore accede alla rete di Telecom Italia attraverso un  raccordo  interno di centrale effettuato a partire dagli impianti co-locati di un operatore terzo;
 - di ribadire la disponibilita' dei raccordi interni di centrale, nel  rispetto  delle  delibere  citate,  in  tutti  i  casi in cui un operatore  attestato ad un sito di Telecom Italia intenda raggiungere altri soggetti presenti in quello stesso sito.
 881.   Infine,   gli   operatori   richiedono   che  i  flussi  di interconnessione  siano  fatturati  a  partire  dal  momento del loro effettivo  utilizzo  per  il  trasporto  dei  servizio  per  cui sono richiesti e non dalla data di consegna.
 882.  Al  fine  di consentire il raccordo con le normativa vigente gli operatori ritengono necessario che le considerazioni svolte nella presente    consultazione    vengano   puntualmente   riprese   nella consultazione sui mercati 13 e 14.
 883.  Gli  operatori richiedono infine che l'offerta di flussi sia ampliata  prevedendo  anche  altre  capacita'  trasmissive  (almeno i 622Mbit/s), in considerazione delle aumentate necessita' di banda che caratterizzano i nuovi servizi.
 884.  In  particolare  gli operatori sottolineano la necessita' di prevedere  che  le  prescrizioni contrattuali relative ai circuiti di interconnessione  riportate  nei  par.  452  e  seg. del documento di consultazione,  siano  integrate con l'impegno espressamente preso da Telecom  Italia  nell'ambito  del  procedimento  Antitrust  A/351, di "consentire  la  multiplazione  fisica  e  l'upgrade  dei circuiti di interconnessione  in  circuiti  di  capacita'  superiore  secondo  le condizioni  tecniche  previste  nell'OIR  senza pagamento dei ratei a scadere  dei  circuiti  a  piu' bassa velocita' multiplati o dimessi" (punto 13).
 885.  Telecom Italia ritiene che la regolamentazione dei flussi di interconnessione,  essendo questi ultimi un servizio accessorio per i servizi  previsti  nei  mercati 8, 9 e 10, debba essere affrontata in questi  mercati.  Al  riguardo anche il regolatore Britannico avrebbe definito  un'area tecnica separata per la regolamentazione dei flussi di interconnessione, nell'ambito delle analisi sui mercati 8-9 e 10.
 886. Telecom Italia ritiene che i flussi di interconnessione siano stati  realizzati per il trasporto del traffico voce commutato tra le centrali  di Telecom Italia e quelle degli operatori interconnessi al fine  di  soddisfare  specifici  obblighi  regolamentari e, pertanto, secondo  Telecom  Italia,  qualsiasi decisione regolamentare dovrebbe essere  accompagnata da misure specifiche atte a garantire un uso dei servizi  dei  flussi  di  interconnessione in maniera coerente con il fine  originario  per  il  quale  tali  servizi  sono  stati  inclusi nell'Offerta di Riferimento.
 887.  Con  riferimento  a  quanto  al  punto 452 della delibera di consultazione   relativamente   alla   decorrenza   delle  condizioni economiche dei circuiti oggetto di migrazione, Telecom Italia ritiene assolutamente   iniqua   e   priva   di   fondamento  la  retroattiva applicazione di tali condizioni.
 5.4.12.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 888.   In   relazione  a  quanto  emerso  dalle  risultanze  della consultazione  pubblica, l'Autorita' conferma l'indirizzo proposto in sede di consultazione pubblica, sottolineando che la regolamentazione dei  prezzi  dei flussi di interconnessione e dei raccordi interni di centrale  e'  gia' stata definita nell'ambito dei mercati 13 e 14 con la  delibera 45/06/CONS alla quale si rimanda per i dettagli inerenti alla composizione delle offerte.
 889. In merito alle questioni specifiche oggetto di consultazione, l'Autorita'  ritiene  che  il  servizio di flussi di interconnessione debba  essere  fornito  per  tutti i servizi all'ingrosso per i quali Telecom Italia ha obblighi regolamentari di offerta, che i servizi di raccordi   interni   di   centrale   debbano   essere   forniti   per interconnettere due operatori in co-locazione presso la
 stessa   sede,   indipendentemente  dalla  tipologia  di  servizio trasportato,  dal  fatto che uno dei due operatori sia Telecom Italia stessa e dalla tipologia di co-locazione adottata, incluso in caso in cui  l'operatore  e'  presso  spazi di terzi. L'Autorita' inoltre, in linea  con  quanto  avviene per i flussi di interconnessione, ritiene che i raccordi relativi al traffico voce che la stessa Telecom Italia termina  sugli  apparati  degli operatori co-locati siano a carico di Telecom   Italia.   L'Autorita'  ritiene  inoltre  che  i  flussi  di interconnessione   debbano   essere  fatturati  a  partire  dal  loro effettivo  utilizzo  non dalla data di consegna. Con riferimento alla migrazione  tra  capacita'  superiori  l'Autorita',  nel ritenere che porte  e  flussi  debbano  contemplare tutte le velocita' trasmissive disponibili sugli apparati di Telecom Italia, rimanda alle condizioni di migrazione previste nei mercati 13 e 14.
 5.4.13 Prove tecniche per la verifica dell'interoperabilita'
 890.     Tali    prestazioni    accessorie    all'interconnessione rappresentano servizi complementari alla predisposizione di nuovi kit e  flussi  di interconnessione e pertanto di uguale rilevanza ai fini della fornitura di servizi di interconnessione.
 891.  L'Autorita',  alla luce delle considerazioni gia' esposte al paragrafo  4.4.12  del  documento  di consultazione pubblica, ritiene necessario  ribadire gli obblighi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b della  delibera  n.  10/00/CIR,  per  i quali Telecom Italia presenta nell'offerta  di  riferimento le condizioni economiche e le modalita' di    effettuazione    delle   prove   tecniche   per   la   verifica dell'interoperabilita'  con prezzi orientati al costo. Telecom Italia ha  l'obbligo  di riportare il dettaglio dei costi sostenuti per tale prestazione in contabilita' regolatoria.
 48.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  in  merito  al mantenimento  degli  obblighi  sul  servizio di prove tecniche per la verifica dell'interoperabilita'?
 5.4.13.1 Le osservazioni degli operatori
 892.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,  Tele 2, Teleunit, Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con l'orientamento espresso dall'Autorita'.
 5.4.13.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 893.  Sulla  base  delle  risultanze della consultazione pubblica, l'Autorita'  richiamando  espressamente le valutazioni espresse nella proposta   di  provvedimento,  ritiene  di  confermare  l'obbligo  di includere in offerta di riferimento il servizio di prove tecniche per la  verifica  dell'interoperabilita'  con  condizioni  economiche non discriminatorie   ed   orientate  ai  costi  in  relazione  ai  conti desumibili  dal  sistema  di  contabilita'  dei  costi  e separazione contabile di Telecom Italia.
 5.4.14 Raccordi interni di centrale
 894.  I  raccordi interni di centrale consentono agli operatori di avvalersi  di  fornitori alternativi di servizi di transito co-locati presso  i  nodi  di  Telecom  Italia  e  rappresentano,  pertanto, un elemento   chiave   nell'apertura   del  mercato  del  transito  alla concorrenza.
 895.  In  ragione  della  natura  accessoria di tale prestazione e della  sua  rilevanza ai fini della pluralita' di offerta dei servizi di  transito,  l'Autorita' ritiene opportuno ribadire gli obblighi di fornitura dei raccordi interni di centrale da parte di Telecom Italia a  condizioni  trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi secondo   quanto   agli  art.  46,  47,  e  49  del  Codice,  essendo quest'ultima  operatore  con significativo potere di mercato ai sensi dell'art.  45  del  Codice  per  i  servizi  di  transito, cosi' come individuato al capitolo 3.
 896. L'Autorita' ritiene necessario confermare gli obblighi di cui all'art.  1,  comma  1,  lett. a, punto 6 della delibera n. 2/03/CIR, all'art. 3 comma 1 lett. c della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma  9,  lett.  a  e  b,  della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui i raccordi  interni  di  centrale  sono  realizzati da Telecom Italia a condizioni  trasparenti,  orientate  al  costo e non discriminatorie, indipendentemente  dagli  operatori  rilegati  e  a  prescindere  dal servizio  per  cui  sono  attivati.  In  particolare,  l'utilizzo del raccordo  interno  e'  previsto per connessioni verso sale o spazi di co-locazione   indipendentemente   dalla  tipologia  di  co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso.
 49. Si condivide la posizione espressa dall'Autorita' sui presenti obblighi in materia di raccordi interni di centrale?
 5.4.14.1 Le osservazioni degli operatori
 897.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind condividono   l'orientamento   espresso   dall'Autorita',  segnalando tuttavia  la  alcuni  comportamenti  messi  in atto da Telecom Italia nella fornitura di tale servizio.
 898. Quest'ultima non rilascia raccordi interni di centrale quando uno  dei  due  soggetti  da  collegare  non e' un operatore, o non e' presente  in  centrale a titolo di operatore TLC, ma ad esempio, come cliente business. Gli operatori reputano pertanto necessaria, quindi, una precisazione ulteriore come gia' disposto dalla delibera 3/04/CIR al punto 76 "(...) Considerato che il servizio in esame e' accessorio al  servizio  di  co-locazione e che lo stesso risulta applicabile in tutti  i  casi in cui almeno uno dei due punti rilegati appartiene ad un  operatore  co-locato,  l'autorita' ritiene opportuno richiedere a Telecom  Italia  di  adeguare  l'offerta  di  riferimento  prevedendo l'utilizzo   dei   raccordi  interni,  a  condizioni  trasparenti  ed orientati   al   costo,   verso   sale   o   spazi   di  co-locazione indipendentemente   dalla   tipologia   di  co-locazione  adottata  e dall'utilizzo del raccordo stesso". Gli operatori richiedono pertanto che  si  specifichi  in  offerta  di  riferimento  che il servizio di raccordi  interni  di  centrale  e'  utilizzabile  p  er  collegare i soggetti  che  a  qualsiasi  titolo  (housing,  co-locazione o altro) risultino presenti nella stessa sede.
 899.  Infine,  in  considerazione  delle modalita' di utilizzo dei raccordi  interni  di centrale non possano che essere le medesime dei circuiti   di   interconnessione  (possibilita'  di  richiederli  per qualsivoglia  tipologia  di  traffico),  per  i  quali  si propone lo spostamento  nei  mercati  13 e 14, gli operatori ritengono opportuno che   gli   obblighi  relativi  a  detti  raccordi,  comprendenti  le precisazioni   svolte  sopra,  vengano  riportati  nel  documento  di consultazione relativo alle analisi dei mercati suddetti.
 900.   Telecom   Italia  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' secondo  cui i raccordi interni di centrale consentono agli operatori di   avvalersi  di  fornitori  alternativi  di  servizi  di  transito co-locati  presso i nodi di Telecom Italia rappresentando pertanto un elemento   chiave   nell'apertura   del  mercato  del  transito  alla concorrenza.
 5.4.14.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 901.  L'Autorita', sulla base delle risultanze della consultazione pubblica,  richiamando  espressamente  le valutazioni formulate nella proposta  di  provvedimento,  ritiene che i raccordi interni centrali debbano  essere  impiegati per rilegare due operatori co-locati nella stessa  centrale  indipendentemente  dalla  tipologia di co-locazione adottata,  anche  commerciale,  e  dall'utilizzo del raccordo stesso, rimandando  per  quanto  non  esplicitamente  previsto  dal  presente provvedimento alla delibera 45/06/CONS sui mercati 13 e 14.
 5.4.15 Attivita' di configurazione delle centrali
 902.   L'attivita'   di   configurazione  delle  centrali  e'  una prestazione  accessoria  e complementare ai servizi di raccolta verso numerazioni  di  altro  operatore  per  i  quali  Telecom  Italia  e' identificato al capitolo 3 come operatore con significativo potere di mercato.
 903.  In considerazione della rilevanza di tale prestazione, ed al fine   di   garantire  la  parita'  di  trattamento  degli  operatori interconnessi,   l'Autorita'   ritiene  necessario  riconfermare  gli obblighi  di  cui  all'art.  3, comma 1, lettera n, della delibera n. 4/02/CIR ed all'art. 2, comma 12, della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui   Telecom   Italia,  per  tutte  le  numerazioni,  prevede  nelle condizioni di fornitura del servizio di configurazione delle centrali tempi  massimi  di  esecuzione  pari  a  30  giorni  dalla data della richiesta.
 904.  L'attivita'  di  configurazione  delle  centrali, al fine di prevenire  asimmetrie  tra i diversi operatori viene remunerata, come disposto  all'art.  1,  comma  1  lett  h della delibera n. 4/02/CIR, unicamente  in caso di configurazione dei codici di Carrier Selection (configurazione  del  "Routing Number" C10XY(Z) e C11XY(Z)), Customer Care  e  accesso  da remoto a Rete Privata Virtuale. I prezzi di tale attivita' sono soggetti a regime di controllo pluriennale programmato dei prezzi di interconnessione di cui al paragrafo 5.2.5.
 50.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  in  merito  al mantenimento  degli  obblighi  sui  servizi  di  configurazioni delle centrali?
 5.4.15.1 Le osservazioni degli operatori
 905.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind condividono l'orientamento dell'Autorita'.
 906.   Telecom   Italia,   pur   condividendo  in  linea  generale l'orientamento   espresso   dall'Autorita',   sottolinea   lo  sforzo gestionale  ed  organizzativo messo in campo per la fornitura - senza oneri  economici  - del servizio di configurazione sulla rete Telecom Italia  delle  NNG  di  altro  operatore,  ad  eccezione  dei servizi soggetti  a regime di controllo pluriennale programmato dei prezzi di interconnessione,  cosi'  come indicato al punto 466 del documento di consultazione.
 5.4.15.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 907.  Tenuto conto delle risultanze della consultazione pubblica e sulla    base    dell'orientamento   espresso   nella   proposta   di provvedimento,   l'Autorita'   ritiene  di  confermare  gli  obblighi previdenti  in  materia di configurazione delle centrali in 30 giorni dalla  data  della  richiesta  a  titolo  non  oneroso fatte salve le configurazioni  dei codici di CS, customer care e accesso da remoto a rete privata virtuale sottoposte al meccanismo di network cap.
 5.4.16 Interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni
 908.  L'Autorita'  ritiene che Telecom Italia, in quanto operatore notificato  sui mercati dell'interconnessione, nel rispetto dell'art. 46,  espliciti  nell'offerta  di  riferimento le condizioni di penali degli  interventi a vuoto. In particolare l'Autorita' ritiene che gli interventi  a  vuoto  soggetti a pagamento debbano essere solo quelli eccedenti  una  data  soglia  percentuale del totale degli interventi richiesti.
 909.  Con  riferimento ai prezzi relativi agli interventi a vuoto, al  fine di renderli maggiormente rispondenti ai costi effettivamente sostenuti  e  coerenti  con i contratti di assistenza stipulati dagli operatori,   l'Autorita'   ritiene   che   la   franchigia   prevista dall'offerta  di  riferimento  e  definita  come  livello percentuale massimo di interventi a vuoto su interventi richiesti dall'operatore, debba  essere  applicata  separatamente  alle categorie di intervento individuate  da  Telecom  Italia  (interventi  a vuoto per disservizi trasmissivi, interventi a vuoto per degradi trasmissivi, interventi a vuoto per disservizi commutativi).
 51.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  in merito alla regolazione delle penali relative agli interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni?
 5.4.16.1 Le osservazioni degli operatori
 910.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind condividono l'orientamento espresso da Codesta Spettabile Autorita'.
 911. Telecom Italia condivide l'orientamento espresso di applicare separatamente la franchigia prevista dall'Offerta di Riferimento alle singole  categorie  di  intervento  individuate da Telecom Italia, in luogo  della metodologia di calcolo fino ad oggi adottata sull'intero ammontare degli interventi richiesti dall'operatore.
 5.4.16.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 L'Autorita' conferma l'indirizzo espresso in consultazione.
 5.4.17 Obblighi relativi all'interconnessione per servizi di fonia basati su tecnologie alternative.
 912.  Nell'ambito delle presenti analisi di mercato l'Autorita' ha ritenuto che i servizi di traffico telefonico accessibili al pubblico offerti  con  tecnologia VoIP, che consentono di originare e ricevere chiamate  nazionali ed internazionali con l'impiego delle numerazioni E.164  e  che prevedono il collegamento fra reti secondo gli standard della  fonia  tradizionale (SS7) non siano discriminati rispetto agli omologhi servizi offerti sulla rete tradizionale per cio' che compete l'ambito di definizione dei mercati 8, 9 e 10. Dall'analisi di cui al capitolo  3  Telecom  Italia e' risultata operatore con significativo potere  di  mercato  per i servizi di raccolta e cio' e' indipendente dalla tecnologia adoperata.
 913.  In  virtu'  del principio di neutralita' tecnologica e della sostituibilita'  tra  i  servizi telefonici tradizionali ed i servizi VoIP  al dettaglio corrispondenti a quelli di raccolta analizzati nel capitolo  2  del  presente  documento,  l'Autorita' ritiene, ai sensi dell'art.  69  del  Codice,  che  Telecom  Italia  debba  offrire  la prestazione  di  CS  e  CPS in maniera tale che essa sia utilizzabile anche  dai  clienti  che  hanno  scelto  il  VoIP come tecnologia per originare   e  ricevere  chiamate  nazionali  ed  internazionali  con l'impiego  delle numerazioni E.164, prevedendo il collegamento con la rete di fonia tradizionale.
 52. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' estendere l'obbligo per  Telecom  Italia  di  attivare  la prestazione di CS e CPS per la raccolta  del  traffico  anche per i propri clienti che utilizzano la tecnologia  VoIP per realizzare i servizi di telefonia disponibili al pubblico,  che  consentono di originare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali con l'impiego delle numerazioni E.164?
 5.4.17.1 Le osservazioni degli operatori
 914.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Multilink,   Tele   2,  Teleunit,  Tiscali,  Welcome  Italia  e  Wind concordano con l'orientamento espresso dall'Autorita' e ritengono che l'estensione,   sulla   base   dell'applicazione   del  principio  di neutralita'  tecnologica,  dell'obbligo  di  fornitura dei servizi di accesso  indiretto anche per le chiamate raccolte con tecnologia VoIP e'  fondamentale  per  evitare  che l'operatore incumbent utilizzi le nuove  tecnologie  su  reti a larga banda per incrementare le proprie quote di mercato aggirando i vincoli regolamentari.
 915.  Gli  operatori  segnalano che l'offerta Alice mia di Telecom Italia  specifica,  fra  le  limitazioni  del  servizio,  che "per le numerazioni  aggiuntive  non  e'  possibile  richiedere l'attivazione dell'accesso  indiretto  ad  altro  operatore  (Carrier  Selection  e Carrier Preselection) e della portabilita' del numero".
 916.  Gli  operatori  ritengono  necessario  che  si  prevenga che Telecom  Italia  aggiri  il  senso  delle  disposizioni sulla base di interpretazioni  di  parte.  A  tal  fine  il  testo  definitivo  del provvedimento   dovrebbe   evitare  di  identificare  le  linee  VoIP aggiuntive  riferendosi alla loro capacita' di "originare e ricevere" traffico  telefonico.  Tale  locuzione,  secondo  gli  operatori,  se interpretata  alla  lettera  nell'identificazione  dei servizi retail oggetto  dell'obbligo  di  fornitura  di  CS  e  CPS, potrebbe essere facilmente  aggirata.  Poiche'  ai  fini  della  sussistenza  di tali servizi,   l'unica   prestazione   rilevante  e'  infatti  quella  di originazione,  un  ipotetico  servizio  fornito da Telecom Italia che consentisse  solo  di  originare  chiamate VoIP, ma non di riceverne, potrebbe essere ritenuto esentato dall'obbligo.
 917.  Al  fine di evitare possibili altri conflitti interpretativi gli  operatori  ritengono  preferibile che il provvedimento finale si riferisca  alla tipologia delle chiamate oggetto delle prestazioni di CS e CPS, facendo direttamente riferimento alle definizioni contenute nella  normativa vigente in tema di numerazioni, escludendo quindi il riferimento  diretto  allo  standard E.164 al quale, del resto, detta normativa si attiene.
 918.  Gli  operatori ritengono necessario che l'Autorita' affronti alcune  tematiche  emergenti  relative all'introduzione di servizi in tecnologia  VoIP  ed al loro impatto sui servizi di interconnessione. In  particolare,  secondo gli operatori l'Autorita' dovrebbe trattare esplicitamente   la  tematica  dell'interconnessione  a  livello  IP, includendo  anche  i  servizi  multimediali end-to-end associati alle comunicazioni vocali in tecnologia VoIP.
 919.  Stante  l'assenza  di  regolamentazione  specifica a livello europeo, gli operatori richiedono che si istituisca un tavolo tecnico che,  in  tempi  brevi,  sintetizzi  le  varie  proposte in materia e definisca quindi un set minimo di regole a cui tutti gli operatori si devono attenere in interconnessione, sull'uso delle numerazioni, ecc. nell'interim  di regolamentazione di livello comunitario. Tale tavolo dovrebbe  affrontare  il  tema  delle numerazioni utilizzabili per le diverse tipologie di servizi VoIP.
 920. Sul punto Telecom Italia evidenzia che l'obbligo di CS e CPS, definito all'articolo 69 del Codice e all'articolo 19 della Direttiva Servizio  Universale,  e'  un  rimedio  previsto  per  gli  operatori dominanti   nei  mercati  retail  relativi  al  PATS  (fornitura  dei collegamenti alla rete telefonica pubblica e relativa utilizzazione). Pertanto,  tale  obbligo  dovrebbe essere imposto per la dominanza in mercati  relativi  al  PATS  e la prestazione deve essere disponibile agli utenti solo nell'ambito della fornitura di servizi PATS.
 921.   Telecom   Italia   pertanto  non  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di imporre la prestazione anche nell'ambito di tutti i servizi  VoIP,  giacche',  tali offerte comprendono un'ampia gamma di servizi innovativi generalmente non assimilabili al PATS.
 922.  L'obbligo di CS e CPS in capo a Telecom Italia deve pertanto applicarsi  solo  a  servizi  PATS che si presentino verso il cliente finale  con  modalita'  telefonica (non flusso di segnali xDSL/IP) e, sulla  base  del  principio  di neutralita' tecnologia, anche se essi offerti  su  reti che al loro interno (backbone) impieghino soluzioni miste di sistemi a commutazione di circuito o su tecnologia IP.
 5.4.17.2 Le conclusioni dell'Autorita'
 923.  L'Autorita'  ritiene  di  non confermare l'imposizione degli obblighi  di  Carrier  Selection  sulle numerazioni di Telecom Italia servite  in  tecnologia VoIP tramite accessi a banda larga. La misura di  Carrier  Selection e' necessaria in tutti i casi in cui l'offerta del  servizio e' legata al controllo dell'infrastruttura di accesso e raccolta.  Qualora  tuttavia  non  esistano  motivi  tecnici a che il servizio telefonico sia svolto a partire da infrastrutture di accesso e  raccolta controllate da altri, come ad esempio nel caso di accessi a  banda larga di altro operatore, la misura di Carrier Selection non potrebbe  risultare  ridondante.  Affinche'  cio'  si  verifichi  gli operatori  dovrebbero avere la possibilita' di predisporre servizi in tecnologia  VoIP  accessibili  ai  clienti  finali  in banda larga di Telecom  Italia, ad esempio prevedendo meccanismi di interconnessione alla rete IP atti a garantire adeguata qualita' di servizio, analoghi a  quelli  PSTN.  A tal fine, relativamente alla qualita' e tipologia dei  servizi  finali offer ti dagli OLO agli utenti in banda larga di Telecom  Italia,  dovrebbe  essere  rimosso  ogni  ulteriore  vincolo tecnico  alla realizzazione di servizi analoghi a quelli PSTN, con la possibilita'  dunque  di  effettuare  e ricevere chiamate geografiche avvalendosi  delle  numerazioni  del piano di numerazione ed di usare apparati  d'utente  indipendenti  dal  PC  ed  in  grado  di ricevere chiamate  entranti  in modo continuativo ("sempre connessi"). Restano tuttavia  in  capo a Telecom Italia gli obblighi di raccolta verso le numerazioni   non   geografiche,  i  quali  sono  indipendenti  dalla modalita' tecnica di fornitura del servizio. In tal senso, nelle more della  definizione  delle  modalita'  di  interconnessione  IP  per i servizi  fonia,  l'Autorita'  ritiene  che  la raccolta per le NNG di altro  operatore  vada  offerta  alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste per la raccolta PSTN.
 924.  In  merito  all'offerta  di  servizi  di interconnessione di raccolta, terminazione e transito in tecnologia IP per servizi VoIP e multimediali l'Autorita' rimanda all'apposito procedimento disposto a seguito  della delibera 11/06/CIR in merito alla regolamentazione dei servizi in tale tecnologia.
 |  |  |  | Allegato B alla delibera n. 417/06/CONS
 
 Allegato B
 alla delibera n 417/06/CONS Criteri in materia di separazione contabile e contabilita' dei costi
 Premessa
 Il  presente  documento  contiene  le specifiche tecnico/contabili necessarie  a dare applicazione alle risultanze istruttorie derivanti dal    processo    di    consultazione   pubblica   sull'orientamento dell'Autorita'  proposto  con la delibera n. 30/05/CONS nel corso del quale gli operatori hanno espresso le proprie osservazioni.
 I  servizi di interconnessione presenti in offerta di riferimento, soggetti  al meccanismo di network cap, si compongono a seconda dello specifico  servizio  degli  elementi  funzionali  inclusi nei diversi panieri.  Cio' richiede l'introduzione di tabelle dei coefficienti di utilizzo  e in generale una revisione del sistema di contabilita' dei costi  e  di  separazione  contabile.  In  tal senso, di seguito sono riportati le modifiche ed integrazioni alle delibere n. 152/02/CONS e n. 399/02/CONS in materia di contabilita' regolatoria:
 1)  Telecom Italia adotta la Tabella 1 di dettaglio che riporta i coefficienti  di  utilizzo  degli  elementi  funzionali  da parte dei servizi di interconnessione pubblicati in offerta di riferimento.
 2) Telecom Italia modifica la tabella 2b relativa ai coefficienti di utilizzo dei componenti di rete da parte dei servizi end-to-end di cui alla delibera n. 152/02/CONS come indicato nella tabella 2.
 3) Telecom Italia modifica la tabella 2a relativa ai coefficienti di   utilizzo  dei  componenti  di  rete  da  parte  dei  servizi  di interconnessione  di  cui  alla delibera n. 152/02/CONS come indicato nella  Tabella  3.  1 coefficienti di utilizzo dei servizi all'SGU in ambito distrettuale riflettono le condizioni di fornitura dei servizi effettivamente forniti.
 4)  Telecom Italia modifica le tabelle 2c relativi ai dettagli di costo  dei  componenti  della  rete  di trasporto come indicato nella tabella 4.
 5)  Telecom  Italia  introduce  i  conti  relativi  agli oneri di cessione interna sulla base del modello riportato nella tabella 5 per le  prestazioni  interne  di  cui  alla  tabella 2 e per i servizi di interconnessione di cui alla tabella 3.
 6)  Telecom  Italia  comunica  all'Autorita' contestualmente alla pubblicazione  dell'offerta  di  riferimento  un  insieme  dei prezzi nominali  per  le  componenti  di  rete  e  le  attivita' di gestione operatori   che,   applicati  alla  tabella  3,  relativa  all'ultima contabilita'   regolatoria   consegnata,   restituisca  i  prezzi  di interconnessione di cui all'offerta di riferimento,
 7)  Telecom  Italia adotta come prezzi di trasferimento interni i prezzi  ottenuti  applicando  alla  tabella 2 i prezzi nominali per i componenti  di  rete  e  le attivita' di gestione operatori calcolati secondo  le  modalita' di cui al punto precedente. Le componenti e le attivita'  non  impiegate  in  servizi in offerta di riferimento sono valutate   sulla   base   dei   costi   unitari  relativi  all'ultima contabilita' consegnata. Telecom Italia sceglie prezzi nominali per i componenti  di  rete  e  le  attivita' di gestione operatori tali che ciascun prezzo di trasferimento interno sia non inferiore allo stesso prezzo di trasferimento interno calcolato a partire dai costi unitari delle componenti di rete e delle attivita' di gestione operatori.
 8)  Il  prezzo  minutario  di  kit e flussi reverse impiegato nei trasferimenti interni e nei prezzi di interconnessione e' calcolato a partire  dai  prezzi  delle medesime componenti incluse in offerta di riferimento sulla base dell'uso medio annuo delle stesse.
 9)  La contabilita' regolatoria riporta in un'apposita sezione di dettaglio  il numero di circuiti reverse, le capacita' e le lunghezze degli  stessi,  il numero di attivazioni, il numero di kit, il numero di  attivazione  di  quest'ultimi, distinti per capacita', nonche' il totale  dei  minuti terminati su altra rete, in modo da consentire la verifica  del prezzo di trasferimento minutario relativo agli accessi reverse. I costi operativi (con il dettaglio degli ammortamenti) e di capitale  dei  kit e dei flussi reverse e i volumi di traffico che li attraversano   sono   riportati  in  contabilita'  regolatoria  nella medesima sezione di dettaglio ed in Tabella 4 al presente allegato.
 10) La contabilita' regolatoria riporta in un'apposita sezione di dettaglio   il   numero  di  kit  di  interconnessione  distinti  per capacita',   il  numero  di  attivazione  di  quest'ultimi,  i  costi operativi (con il dettaglio degli ammortamenti) e di capitale in modo da  consentire  la  verifica  del  grado  di orientamento al costo di prezzi soggetti a network cap relativi ai kit di interconnessione.
 11)  Tutte  le poste relative agli ammortamenti che compaiono nei conti   economici   e   nelle   tabelle  di  dettaglio  riportano  la valorizzazione separata a costi storici e a costi correnti.
 12) Per quanto concerne la valorizzazione dei cespiti nell'attivo patrimoniale vale quanto segue:
 - Tutti   i  conti  di  capitale  riportano  per  ciascuna  voce dell'attivo patrimoniale la valorizzazione separata a costi storici e a costi correnti.
 - Le  vite  utili  e  le  rispettive  quote  di ammortamento dei cespiti   sono   mutuate   da   quelle   impiegate   ai   fini  della predisposizione  dei  bilanci  civilistici di Telecom Italia in linea con quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS.
 - Il  capitale impiegato deriva dalla differenza tra il costo di acquisto  del cespite ed il relativo fondo ammortamento (ammortamento cumulato).
 - I  cespiti sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, sistematicamente   ammortizzato   in   relazione  alla  loro  residua possibilita'   di   utilizzazione,  e  comprendono  le  rivalutazioni monetarie   di  legge  nonche'  quelle  previste  dalla  delibera  n. 399/02/CONS.
 - La  valorizzazione  dei  cespiti  a  costi  storici  e a costi correnti   e'   effettuata  facendo  sempre  prevalere  il  principio contabile della prudenza.
 - A  fronte  dei  cespiti  il  cui  valore  risulti durevolmente inferiore  al  costo  storico,  gia'  rettificato  dagli ammortamenti complessivamente stanziati, non sono effettuate rivalutazioni a costi correnti.   Le   opportune  svalutazioni  sono  effettuate  ai  sensi dell'art.  2426,  comma  1,  punto 3, cod.civ. L'originario valore di iscrizione  viene  ripristinato  negli esercizi successivi se vengono meno le ragioni della svalutazione.
 - Il  valore delle immobilizzazioni materiali non e' comprensivo delle spese sostenute per mantenerle in efficienza onde garantirne la vita  utile  prevista, la capacita' e la produttivita' originaria ne' di  quelle  sostenute per porre riparo a guasti e rotture; tali spese di   manutenzione   sono   infatti   imputate   a   conto   economico nell'esercizio in cui sono sostenute.
 - Gli     ammortamenti    complessivamente    stanziati    sulle immobilizzazioni  materiali  sono  rivalutati,  nei casi previsti, ai sensi delle leggi speciali e della delibera n. 399/02/CONS.
 - La  dismissione  o  la  cessione  dei  cespiti e' riconosciuta eliminando  dal conto di capitale il costo ed il fondo ammortamento e riconoscendo   la  relativa  plusvalenza  o  minusvalenza  nel  conto economico.
 13)  Telecom  Italia  integra il dettaglio dei volumi di cui alla delibera  n.  152/02/CONS,  riportando  separatamente  il  numero  di chiamate  totali,  quello  di chiamate verso tutte le numerazioni non geografiche  e  quello  di  chiamate  verso  le  sole non geografiche gratuite (numeri verdi).
 14)  I  prezzi  dei  servizi  di  interconnessione  presentati in offerta  di  riferimento  sono  ottenuti  dalla composizione dei soli elementi funzionali secondo quanto indicato in Tabella 1.
 15)   Gli   obblighi   di   trasparenza   e  non  discriminazione interno-esterno  relativi  ai  servizi  di  raccolta  terminazione  e transito  si  estendono  a  tutti i trasferimenti interni relativi ai servizi  finali  che impiegano servizi e prestazioni regolate in tali mercati   intermedi.   A   tal   fine   Telecom   Italia   predispone nell'aggregato   trasporto  evidenza  separata  dei  transfer  charge relativi   a   ciascun   servizio  offerto  dalle  proprie  direzioni commerciali,  prevedendo che ciascun transfer charge sia accompagnato dai  dettagli  sulle quantita' cedute e dai prezzi di trasferimento e sia   immediatamente  riconducibile  all'insieme  di  offerte  finali corrispondenti,    indipendentemente    dal   livello   di   obblighi regolamentari  imposti  sul  servizio finale. In particolare, Telecom Italia provvede affinche' la contabilita' regolatoria rifletta quanto segue:
 - la contabilita' regolatoria individua, per ciascun servizio in offerta di riferimento, l'insieme minimo delle voci di costo unitario relative  alle  attivita'  elementari ed agli elementi produttivi che concorrono,  con  coefficienti  d'uso  diversi,  alla  formazione dei prezzi esterni e di trasferimento.
 - per  ciascuna  attivita'  elementare  ed  elemento  produttivo individuato,  la contabilita' reca gli elementi di dettaglio relativi alla  formulazione  dei  corrispondenti  costi unitari, quali i costi operativi  (di  cui  ammortamenti) il capitale residuo e le quantita' prodotte consentendo la verifica del calcolo dei costi unitari.
 - la  contabilita'  reca i coefficienti d'uso che, a partire dai costi  unitari,  danno  luogo  ai  prezzi praticati esternamente ed i coefficienti d'uso che, dai medesimi costi unitari, portano ai prezzi di trasferimento interni.
 - ove  i  prezzi dei servizi di interconnessione siano orientati al  costo,  i  prezzi di trasferimento interni si ottengono a partire dai  medesimi  costi  unitari impiegati nella formulazione dei prezzi praticati    esternamente   sulla   base   dei   coefficienti   d'uso corrispondenti.
 - ove  i prezzi dei servizi di interconnessione siano fissati da obblighi regolamentari, la contabilita' adotta nella formulazione dei prezzi  di trasferimento interni, in luogo dei costi unitari delle le attivita' elementari e gli elementi produttivi, prezzi nominali, tali da  restituire  i prezzi dei servizi di interconnessione attraverso i coefficienti  d'uso  di  cui  al primo punto. Anche in questo caso la contabilita'   reca   gli   elementi   di   dettaglio  relativi  alla formulazione dei costi unitari corrispondenti ai prezzi nominali.
 - i costi di gestione delle unita' organizzative della divisione rete   demandate  alla  fornitura  interna  e  quelli  relativi  alla fornitura  esterna  sono  allocati,  ove  necessario anche attraverso prezzi   nominali,   indistintamente  su  tutti  i  servizi  prodotti internamente  ed  esternamente,  al  fine  di garantire la parita' di trattamento  e  disincentivare l'uso inefficiente delle risorse umane dedicate alla vendita agli altri operatori.
 - la contabilita' regolatoria dell'aggregato Trasporto comprende conti economici e di capitale, nonche' il dettaglio oneri di cessione interna, per ciascun servizio in offerta di riferimento e per ciascun servizio ceduto internamente che faccia uso delle medesime componenti di  rete  o attivita' elementari impiegate nella fornitura agli altri operatori;
 - la   contabilita'   regolatoria   prevede  un  apposito  conto economico  della  prestazione  di  fatturazione  dei  clienti Telecom Italia,  che  includa  sia  i  ricavi  della  fatturazione  per altri operatori,  sia i ricavi di trasferimento interno per la fatturazione per  le  divisioni commerciali. Il prezzo di trasferimento interno e' pari a quello praticato esternamente;
 - la  contabilita'  regolatoria  prevede una apposita sezione di dettaglio relativa ai costi di fatturazione da telefonia pubblica con l'impiego  di  carte a banda magnetica che documenta i costi relativi agli  apparati  di  fatturazione  (operativi,  di cui ammortamenti, e capitale impiegato), il numero di carte vendute che fanno uso di tali sistemi,  il  numero  di  chiamate  originate  da  tali carte ed ogni informazione  in  merito ai volumi ed ai costi volta a garantire: che le  condizioni  economiche di offerta del servizio di fatturazione su carta magnetica:
 - siano orientate ai costi;
 - non  duplichino  costi  gia'  inclusi  nella  quota  media di surcharge da telefonia pubblica;
 - rispettino  il  principio  di  non  discriminazione interno - esterno.
 - la  contabilita' prevede un conto economico e di capitale per l'accesso  alle numerazioni di emergenza dalla rete di Telecom Italia e  da  quella di altri operatori, specificando separatamente ciascuna distinta  voce  di  ricavo.  I  dettagli  dei  trasferimenti  interni evidenziano  le componenti di rete impiegate, i prezzi dei servizi di interconnessione  sono  invece  ricavati  sulla  base  degli elementi funzionali sottoposti a network cap.
 - i  costi  specifici  attribuibili  alla  gestione  dei clienti multisede  e  multitecnologia  sono  documentati  nella  contabilita' regolatoria   dell'aggregato  relativo  alla  rete  di  trasporto  ed attribuiti,  su  base  intervento, al medesimo prezzo, agli operatori alternativi  ed  ai conti economici delle divisioni commerciali per i servizi  affari,  dettagliando  quantita',  prezzi di trasferimento e raccordo ai centri di costo individuati.
 - la  contabilita'  reca  in una apposita sezione di dettaglio i costi  (operativi,  di  cui  ammortamenti  e capitale impiegato) e le quantita'  fornite  relativi  alla prestazione accessoria di consegna del traffico in modalita' in DSS1.
 - la  contabilita'  reca in un'apposita sezione di dettaglio, il numero,  la capacita' ed i relativi livelli di interconnessione delle porte  fornite  in modalita' FRIACO, il numero di utenti ed il numero di minuti raccolti per ciascuna tipologia di porta cosi' individuata.
 - la  contabilita' reca in un'apposita sezione di dettaglio, per ciascuna   offerta   finale   di  traffico  fornita  dalle  divisioni commerciali di Telecom Italia:
 - i ricavi relativi all'offerta;
 - i prezzi corrispondenti all'offerta finale;
 - le  quantita' vendute articolate secondo lo schema tariffario corrispondente all'offerta(1);
 -  i costi di rete di trasferimento associati all'offerta;
 - i  prezzi di trasferimento dei servizi interni adottati nella realizzazione dell'offerta;
 - le  quantita'  associate a ciascun servizio interno impiegato nell'offerta;
 - i  costi commerciali associati a ciascuna offerta dettagliati in costi operativi, (di cui ammortamenti) e capitale impiegato.
 - le  quantita' dei servizi interni ed i prezzi di trasferimento interni  consentono  la  verifica  dei  transfer  charge  di rete; le quantita'  vendute  secondo  lo  schema  tariffario dell'offerta ed i prezzi finali consentono la verifica dei ricavi dell'offerta.
 - I  dati  di  ricavo e costo relativi all'offerta generalizzata sono  impiegati  nella valutazione della soglia di sostenibilita' per la terminazione su altra rete.
 - Nell'ambito   delle   misure   di   separazione  contabile  ed amministrativa  Telecom Italia introduce in contabilita' regolatoria, oltre agli aggregati regolamentari accesso, trasporto, commerciale ed altre  attivita',  un  aggregato contabile relativo alle attivita' di rete  radiomobile,  evidenziandone  i  relativi  conti economici e di capitale,  i  trasferimenti  interni,  i prezzi di trasferimento e le quantita'  scambiate  tra  tale  aggregato  ed  i  restanti aggregati regolamentari. -------------------------------------------
 (1)Canoni  aggiuntivi, prezzi minutari, prezzi di set-up ed
 ogni  altra  articolazione  tariffaria  che contribuisce al
 ricavo totale dell'offerta.
 
 ---->  VEDERE TABELLE DA PAG. 271 A PAG. 274 DELLA G.U.  <----
 
 Tabella  5:  Modello  per  il  dettaglio  degli  oneri di cessione interna
 SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI TRASPORTO
 DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA
 Servizio di raccolta/terminazione/transito
 (Telecom Italia completa l'elenco con i dettagli relativi
 ai transfer charge per ciascun servizio) =====================================================================
 | Distinguere le quantita' secondo
 Servizi per divisioni di TI    |   le articolazioni tariffarie ===================================================================== - Volume di traffico venduto per  | ciascun servizio end-to-end       | distinto secondo l'articolazione  | tariffaria (servizi locali,       | nazionali, fisso mobile, dial-up, | internazionali, NNG, ecc.).       | --------------------------------------------------------------------- - Volume di traffico originato da | telefonia pubblica (sovrapprezzo  | raccolta da telefonia pubblica).  | --------------------------------------------------------------------- - Numero di configurazioni dei    | prezzi per le NNG (servizio di    | configurazioni dei prezzi per le  | NNG)                              | --------------------------------------------------------------------- - Numero di configurazioni di     | autocommutatori (servizio di      | configurazione degli              | instradamenti)                    | --------------------------------------------------------------------- - Numero totale di chiamate       | originate da clienti TI (servizio | fatturazione)                     | --------------------------------------------------------------------- - Numero di chiamate originate da | clienti TI verso numeri verdi     | (servizio fatturazione)           | --------------------------------------------------------------------- - Numero attivazioni multisede e  | di ogni altra attivita' connessa  | alla gestione clienti multisede   | svolta a titolo oneroso (gestione | clienti multisede)                | --------------------------------------------------------------------- - Numero di portabilita'          | effettuate (SPP)                  | --------------------------------------------------------------------- - Volume di traffico originato da | rete fissa (Telecom) in           | terminazione su rete radiomobile  | (ex TIM)                          | --------------------------------------------------------------------- - Volume di traffico di transito  | in terminazione su rete           | radiomobile (ex TIM)              | --------------------------------------------------------------------- - Completare(3)                   | --------------------------------------------------------------------- Servizi per altri Operatori       | --------------------------------------------------------------------- - Volume di traffico venduto per  | ciascun livello gerarchico di rete| e per ciascun servizio            | --------------------------------------------------------------------- - Volume di traffico raccolto da  | TP                                | --------------------------------------------------------------------- - Numero di kit di                | interconnessione per singola      | capacita'                         | --------------------------------------------------------------------- - Numero attivazioni di CPS       | --------------------------------------------------------------------- - Numero di prestazioni SPP       | --------------------------------------------------------------------- - Numero di configurazioni di auto| commutatori                       | --------------------------------------------------------------------- - Numero di configurazioni dei    | prezzi per le NNG                 | --------------------------------------------------------------------- - Numero attivazioni multisede e  | di ogni altra attivita' connessa  | alla gestione clienti multisede   | svolta a titolo oneroso;          | --------------------------------------------------------------------- - Completare                      | --------------------------------------------------------------------- Prezzi di trasferimento           | --------------------------------------------------------------------- - Prezzi di trasferimento per     | locali, nazionali, fisso-mobile,  | dial-up, internazionali, NNG      | --------------------------------------------------------------------- - Prezzo di trasferimento         | surcharge da TP                   | --------------------------------------------------------------------- - Prezzo per le configurazioni dei| prezzi delle numerazioni          | --------------------------------------------------------------------- - Prezzo per le configurazioni    | degli instradamenti di rete       | --------------------------------------------------------------------- - Prezzo per la fatturazione da   | utenti di rete fissa              | --------------------------------------------------------------------- - Prezzo per la fatturazione con  | carta a banda magnetica           | --------------------------------------------------------------------- - Prezzi per la gestione dei      | clienti multisede                 | --------------------------------------------------------------------- - Prezzi per la SPP               | --------------------------------------------------------------------- - Prezzi di terminazione sulla    | propria rete radiomobile          | --------------------------------------------------------------------- - Completare                      | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge da divisioni di   | TI:(4)                            | ---------------------------------------------------------------------
 | Somma Prezzo di trasferimento x - Chiamate Locali                 |            Quantita' --------------------------------------------------------------------- - Chiamate Nazionali              | --------------------------------------------------------------------- - Chiamate Fisso-Mobile           | --------------------------------------------------------------------- - Chiamate dial-up                | --------------------------------------------------------------------- - Chiamate internazionali         | --------------------------------------------------------------------- - Chiamate NNG                    | --------------------------------------------------------------------- - Chiamate da telefonia pubblica  | --------------------------------------------------------------------- - Fatturazione da utente di rete  | fissa                             | --------------------------------------------------------------------- - Fatturazione da Telefonia       | pubblica                          | --------------------------------------------------------------------- - Configurazione dei prezzi delle | NNG                               | --------------------------------------------------------------------- - Configurazione degli            | autocommutatori                   | --------------------------------------------------------------------- - Gestione dei clienti multisede  | --------------------------------------------------------------------- - SPP                             | --------------------------------------------------------------------- - Completare                      | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge verso divisioni di| TI:(5)                            | --------------------------------------------------------------------- - Quota surcharge da TP verso     | accesso                           | --------------------------------------------------------------------- - Trasferimento verso la divisione| radiomobile (ex TIM) per servizi  | di traffico fisso-mobile della    | divisione commerciale             | --------------------------------------------------------------------- - Trasferimento verso la divisione| radiomobile (ex TIM) per servizi  | di transito                       | --------------------------------------------------------------------- - Completare                      | --------------------------------------------
 (3)La dicitura "Completare" indica nel seguito l'obbligo in
 capo  a  Telecom  Italia  di  completare  la  redazione del
 corrispondente  prospetto  con  tutte le voci di costo e le
 quantita'  necessarie  alla documentazione esauriente degli
 oneri di cessione interna.
 (4)Con  "Transfer charge da divisioni di TI" nel seguito si
 intendono   gli   oneri   ricevuti   dall'aggregato  a  cui
 appartiene  il dettaglio di separazione contabile e versati
 dagli  aggregati  che  acquistano i suoi servizi (in questo
 caso Commerciale ed Altri servizi).
 (5)Con  "Transfer charge verso divisioni di TI" nel seguito
 si   intendono   gli  oneri  ceduti  dall'aggregato  a  cui
 appartiene    il   dettaglio   di   separazione   contabile
 all'aggregato  che  cede  un servizio intermedio (in questo
 caso Accesso).
 |  |  |  | Allegato C alla delibera n. 417/06/CONS
 ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
 L'analisi dell'impatto regolamentare richiede di valutare:
 1.  l'ambito  di  intervento,  con  particolare  riferimento  alle categorie  di  soggetti destinatarie o coinvolte nei costi e benefici dell'intervento normativo proposto;
 2.  gli  obiettivi generali e specifici immediati e di medio/lungo periodo  del  provvedimento,  indicando  contestualmente  l'orizzonte temporale in cui i risultati auspicati dovrebbero realizzarsi;
 3.  la  metodologia  adottata  per  l'analisi  dell'impatto  della regolamentazione;
 4.  l'impatto  sulla  pubblica  amministrazione,  sui  destinatari diretti  ed indiretti attraverso l'analisi delle categorie di costi e benefici   economici  e  finanziari  inerenti  la  produttivita',  la crescita  economica,  il  reddito,  la  concorrenza, l'occupazione. A questo   riguardo  tale  valutazione  richiede  che  sia  predisposta un'adeguata batteria di indicatori.
 A.  AMBITO  DI  INTERVENTO  OGGETTIVO  E  SOGGETTIVO;  DESTINATARI INDIRETTI E DIRETTI
 1.1 Ambito di intervento oggettivo
 Dal punto di vista del prodotto, l'ambito di intervento oggettivo, e'   rappresentato   dai   mercati   all'ingrosso   della   raccolta, terminazione  e  transito  di  traffico di telefonia vocale. L'ambito geografico  della  domanda  e  dell'offerta  dei  servizi inclusi nei mercati   oggetto  di  analisi  ha  dimensione  nazionale  in  quanto l'accesso   a  tali  servizi  non  presenta  alcuna  peculiarita'  di carattere  locale che si differenzia dal contesto nazionale. In altre parole,  la  quasi totalita' della domanda e dell'offerta dei servizi di  raccolta,  terminazione  e  traffico  avviene a livello nazionale anche  da  parte di operatori che dispongono di un numero limitato di punti  di  presenza  e  di  una  rete  di  lunga distanza scarsamente sviluppata.
 I  servizi  di raccolta, terminazione e transito sono domandati da tutti  quegli  operatori  che  intendono offrire servizi di telefonia vocale   ai   propri   clienti.   Tali   servizi  sono  domandati  in interconnessione a diversi livelli gerarchici di rete in funzione del grado di infrastrutturazione proprietaria dell'operatore richiedente. Gli   operatori   che   dispongono   di  maggiori  infrastrutture  di telecomunicazioni  accedono a livelli gerarchici di rete via via piu' bassi  caratterizzati  da migliori condizioni economiche. In tal caso infatti  gli  operatori  utilizzano  la  propria rete di trasporto di lunga  distanza  per  originare e terminare chiamate e domandano agli operatori  che  dispongono  di una rete piu' capillare sul territorio nazionale  solo  quei  servizi che viaggiano sulle tratte non coperte dalla propria rete.
 L'ambito  di  intervento  e'  pertanto identificabile attraverso i confini  geografici  e  di  prodotto  dei mercati rilevanti 8, 9 e 10 definiti  dal  presente  provvedimento. Nell'ambito del provvedimento relativo  ai  mercati  8,  9  e  10 sono state regolamentate anche le condizioni  tecniche ed economiche di fornitura dei servizi accessori necessari   agli   operatori   alternativi   per   domandare  servizi all'ingrosso dai nodi di Telecom Italia.
 1.2 Ambito di intervento soggettivo
 L'intervento  regolamentare  impone  agli  operatori  detentori di significativo potere di mercato obblighi di controllo dei prezzi e di condizioni tecniche di fornitura per i servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10.
 I  destinatari diretti dell'intervento regolamentare sono pertanto riconducibili  a  operatori  presenti  nei  mercati  del  traffico di telefonia   all'ingrosso   dal   lato   della   domanda  e  dal  lato dell'offerta.
 Dal  lato  dell'offerta  dei  servizi  di raccolta, terminazione e traffico  e'  presente  sostanzialmente  un  unico operatore (Telecom Italia)  il  quale  dispone di una rete di trasporto di breve e lunga distanza   capillarmente   diffusa  sul  territorio  nazionale.  Tale operatore,  detenendo un significativo potere di mercato, e' soggetto al  controllo  regolamentare  delle condizioni tecniche ed economiche praticate  a  terzi  operatori sui servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10.
 Gli  operatori  alternativi possono offrire i servizi di raccolta, terminazione  e  transito  solo per i livelli gerarchici di rete piu' elevati   a   tutti   quegli   operatori  che  risultano  scarsamente infrastrutturati  sul  territorio  nazionale  in termini di numero di nodi  e  di chilometri di rete di trasporto sia di breve sia di lunga distanza.
 Per  quanto  concerne il versante della domanda, i servizi inclusi nei  mercati 8, 9 e 10 sono richiesti a diversi livelli gerarchici di rete  in  funzione  del  grado di infrastrutturazione raggiunto sulla rete  fissa  da  parte degli operatori. Gli operatori co-locati negli stadi di linea tendono a realizzare una rete di trasporto interamente proprietaria.  Cio' consente loro di raccogliere e terminare traffico ai  livelli  gerarchici  di  rete  piu' bassi, accessibili a migliori condizioni  economiche.  Gli  operatori meno infrastrutturati, il cui fine  e'  principalmente  la  rivendita  di traffico telefonico, sono invece  costretti a domandare i servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10 a livelli di rete piu' elevati. Tra questi compaiono gli operatori di rete  mobile i quali da un lato raccolgono traffico da rete fissa per offrire  servizi  di  telefonia ai propri clienti affari e dall'altro domandano terminazione per offrire le chiamate mobile fisso a tutti i clienti.
 Sul   versante   della   domanda,   tutti  i  destinatari  diretti dell'intervento  hanno  la  possibilita' di richiedere, per i livelli rete  gerarchicamente piu' bassi, i servizi di raccolta, terminazione e  transito  a  condizioni economiche orientate al costo e condizioni tecniche  tali  da  garantire  un certo standard di funzionalita' del servizio  richiesto. Gli obblighi relativi alle condizioni economiche dei  servizi  inclusi  nei  mercati  8,  9 e 10 afferenti ai restanti livelli  gerarchici  di  rete  sono  invece  volti  esclusivamente al controllo dei prezzi massimi.
 I  soggetti  indiretti  destinatari  dell'intervento regolamentare sono  molteplici  e  non  tutti  identificabili  puntualmente. I piu' importanti  soggetti indiretti sono rappresentati dagli utenti finali degli  operatori  di  rete  fissa  e mobile che acquistano servizi al dettaglio di telefonia. Tali utenti sono riconducibili sia all'utenza affari sia a quella residenziale.
 B. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
 2.1 Obiettivi generali di breve-medio periodo
 L'intervento    regolamentare    si    propone    di    perseguire nell'immediato, attraverso lo sviluppo della concorrenza, l'obiettivo generale   di   condizioni  economiche  competitive  nei  mercati  al dettaglio dei servizi di telefonia.
 Da  un  punto  di  vista prospettico di medio periodo, l'obiettivo generale  della misura regolamentare proposta, oltre al miglioramento dei  prezzi  vigenti  nei mercati al dettaglio, e' anche quello di un potenziale  incremento  della  qualita'  e  della  gamma  dei servizi attualmente offerti agli utenti finali.
 2.2 Obiettivi specifici di breve-medio periodo
 Gli   obiettivi   generali   sono   perseguibili   attraverso   il raggiungimento  di  obiettivi  intermedi  (specifici)  identificabili nell'eliminazione  delle barriere economiche per l'accesso ai mercati dei  servizi  di raccolta, terminazione e transito. L'eliminazione di tali  barriere  richiede  il controllo regolamentare delle condizioni tecniche  ed economiche di fornitura dei servizi all'ingrosso inclusi nei  mercati 8, 9 e 10. Per quanto concerne le condizioni tecniche di fornitura,  la  misura  regolamentare  si  propone  di perseguire una concorrenza  sostenibile  tra  operatori  che  raggiungono un livello minimo di infrastrutturazione di rete dal quale intendono domandare i servizi di raccolta, terminazione e transito.
 Il  fine  e'  incoraggiare  investimenti  efficienti e sostenibili nella  realizzazione di reti di trasporto di breve e lunga distanza e promuovere   l'innovazione  e  lo  sviluppo  di  reti  e  servizi  di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice.
 L'impossibilita'   economica   degli   operatori   alternativi  di raggiungere  tutti gli stadi di linea, anche nei prossimi 10 anni, fa si'  che una parte rilevante del traffico non potra' essere originata dai  propri clienti acquisti in unbundling ma dovra' essere originata esclusivamente  attraverso i servizi di raccolta e transito domandati all'operatore  dominante.  Per  quanto riguarda invece il servizio di terminazione,  quest'ultimo dovra' prevedibilmente restare soggetto a regolamentazione  anche  quando  il livello di infrastrutturazione da parte  degli  operatori  alternativi  sara' sensibilmente migliorato, poiche'   la   terminazione   e'   un   elemento   indispensabile  al completamento delle chiamante end-to-end tra le reti di due operatori distinti. Il presente provvedimento se da un lato fissa le condizioni tecniche ed economiche relative ai servizi di raccolta terminazione e transito di Telecom Italia, dall'altro pone le basi regolamentari per la   definizione   dei  gli  obblighi  nell'offerta  dei  servizi  di terminazione   su   rete  fissa  in  ca  po  a  tutti  gli  operatori alternativi,  al  fine di garantire questi ultimi richiedendo tariffe eccessive   o   imponendo   condizioni   tecniche   non   accettabili compromettano l'interoperabilita' dei servizi di telefonia.
 Per   tale   ragione   gli   obblighi   imposti  con  il  presente provvedimento  sono  indirizzati a garantire per gli anni 2007 - 2009 la  fornitura  dei  servizi  all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito  a  tutti gli operatori di mercato e a condizioni economiche controllate  attraverso il meccanismo di network cap, offrendo, da un lato,  certezza  agli operatori alternativi sui costi che sosterranno nell'acquisto  dei  servizi  intermedi  offerti  da  Telecom Italia e dall'altro   permettendo  a  Telecom  Italia  di  non  pagare  prezzi irragionevolmente alti per i servizi di terminazione su altra rete.
 C. METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA
 3.1 Metodologia impiegata per l'analisi dell'impatto regolamentare
 La metodologia utilizzata per l'analisi dell'impatto regolamentare e'  basata  sull'identificazione dei benefici (obiettivi) e dei costi derivanti   ai   destinatari   diretti   e   indiretti  delle  misure regolamentari  nei  mercati  dei  servizi di raccolta, terminazione e transito.  L'analisi e' rivolta a quantificare, laddove possibile, il costo-beneficio  delle  categorie  dirette  e  indirette destinatarie dell'intervento   regolamentare,   anche  alla  luce  di  valutazioni prospettiche  di  breve-medio  periodo  e di sistema, con particolare riferimento ai mercati coinvolti dal provvedimento.
 Le  tecniche  di  calcolo  utilizzate  sono di tipo econometrico e afferenti  l'analisi  di  indici  rilevanti ai fini della valutazione dell'impatto regolamentare.
 In   taluni   casi,   i  benefici  netti  derivanti  dalla  misura regolamentare   sono   identificabili   in   ragione   degli  effetti competitivi  generati dall'incremento dell'offerta di servizi, ma non quantificabili  puntualmente  in  quanto  la numerosita' degli attori coinvolti  e'  elevata  e le informazioni e dati non sono reperibili. Tali  soggetti  peraltro  operano spesso in mercati le cui condizioni economiche  sono  estremamente  differenziate,  a  parita' di servizi offerti, ed il collegamento ai mercati dei servizi all'ingrosso della raccolta, terminazione e transito e' solo indiretto.
 I mercati oggetto di analisi sono caratterizzati da una situazione di  significativo  potere  di  mercato detenuto da Telecom Italia. In termini  di numero di centrali, il territorio nazionale si compone di circa   10.600  stadi  di  linea  dai  quali  e'  possibile  attivare direttamente  le  linee  dei  propri  clienti attraverso i servizi di co-locazione  e  di unbundling. Fino al 2013, data di riferimento dei piu'  recenti  piani  industriali degli operatori, meno del 15% degli stadi di linea sara' rilegato dalle reti di trasporto degli operatori alternativi.  Cio'  sta  a  significare che circa il 60% degli utenti sara' aggredibile dagli operatori alternativi attraverso l'unbundling a  seguito di ingenti investimenti nelle proprie reti di trasporto di breve   e   lunga   distanza,   nella   predisposizione   dei   siti, nell'acquisizione  di  apparati  trasmissivi  e  noleggio delle linee della  rete di distribuzione di Telecom Italia. Il restante 40% degli utenti  non  sara' potenzialmente aggredibile attraverso l'unbundling neanche  dopo il 2013. Equindi evid ente che gli obblighi imposti dal presente  provvedimento  volti  a  garantire la fornitura dei servizi inclusi  nei mercati 8, 9 e 10, offrono le basi a tutti gli operatori di mercato di contendere attraverso forme di interconnessione diverse ai  nodi  della  rete  di  Telecom  Italia  (raccolta, terminazione e transito   ai   vari   livelli  gerarchici  di  rete  in  alternativa all'unbundling),  gli  utenti  finali  che  domandano  principalmente servizi  di  telefonia.  A questo riguardo, il presente provvedimento non  solo  garantisce al 40% degli utenti non servibili in unbundling di  disporre  di  alternative alle offerte commerciali dell'operatore storico,  ma  permette  anche  al  restante 60% di utenti che intende domandare  esclusivamente  servizi di telefonia vocale (senza servizi data  a larga banda quali internet e TV via cavo) di rivolgersi anche agli operatori interconnessi a livelli gerarchici di rete superiori i quali  tipicamente  offrono  tali  servizi  a  condizioni  economiche estremamente competitive.
 L'analisi  dell'impatto  regolamentare  e'  volta a quantificare e qualificare  il  benessere sociale in una situazione di significativo potere di mercato.
 D. IMPATTO SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 4.1 Impatto della misura regolamentare
 Il   provvedimento   puo'   avere   un   impatto   sulla  pubblica amministrazione  solo  in  via indiretta in qualita' di utente finale dei  servizi di telefonia al dettaglio. Non si ritiene, comunque, che il   provvedimento   abbia   un   impatto  specifico  sulla  pubblica amministrazione  rispetto  agli  altri  utenti  finali  presenti  nei mercati al dettaglio delle comunicazioni elettroniche.
 La  misura  regolamentare  proposta  ha  un impatto sull'attivita' istituzionale  dell'Autorita',  la  quale  e'  chiamata  a  garantire l'adeguamento   della   normativa  secondaria  di  riferimento  e  la vigilanza   della   effettiva  e  corretta  applicazione  del  quadro normativo  imposto  in  capo all'operatore detentore di significativo potere  di mercato nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice   delle  comunicazioni  elettroniche  qualora  si  verifichino violazioni  della  normativa  vigente.  Evidentemente, come qualsiasi altra  variazione  delle  norme di settore, il presente provvedimento incide sulle attivita' di vigilanza dell'Autorita'.
 E. IMPATTO SUI DESTINATARI DIRETTI
 5.1 Impatto diretto della misura regolamentare
 L'impatto  economico  della  misura  regolamentare sui destinatari diretti  ha  effetti  sia  su  Telecom  Italia,  sia  sugli operatori alternativi in ragione dell'imposizione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10  offerti  da  Telecom Italia ed in ragione di vincoli specifici di prezzo  imposti  in  capo agli operatori alternativi per la fornitura dei servizi di terminazione.
 Il meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi posto in capo  a Telecom Italia prevede il controllo dei prezzi dei servizi di raccolta,  terminazione  e  transito  attraverso  variazioni  di tipo IPC(1)-  13,2%  ed  IPC  - 9,9% in funzione del livello gerarchico di rete  dal quale sono domandati i relativi servizi di interconnessione per  gli  anni 2007, 2008 e 2009. Tale misura e' presa in continuita' con  l'analogo meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi posto in capo a Telecom Italia con la delibera 3/03/CIR.
 L'introduzione   del   meccanismo   controllo   pluriennale  delle condizioni  economiche  dei  servizi  inclusi  nei mercati 8, 9 e 10, impatta in modo asimmetrico sull'operatore detentore di significativo potere  di  mercato rispetto agli altri destinatari diretti quali gli operatori alternativi di rete fissa e di rete mobile.
 In  particolare,  la  riduzione programmata dei prezzi dei servizi inclusi  nei  panieri del network cap simula la pressione competitiva sull'operatore  con  significativo  potere  di mercato il quale ha un incentivo  ad  una maggiore efficienza nei costi di rete specialmente nei servizi dove il grado di concorrenza non e' ancora sviluppato. Il meccanismo  ha altresi' lo scopo di garantire una parziale e graduale restituzione  al  mercato degli extraprofitti maturati dall'operatore notificato nel corso dell'applicazione del precedente cap di cui alla delibera 3/03/CIR.
 Sul versante della domanda, gli operatori che richiedono i servizi di  raccolta, terminazione e transito vedono garantito l'orientamento al costo per i servizi di interconnessione domandati a livello di SGU e  una  riduzione  dei prezzi reali dei servizi di interconnessione a livello di SGT.
 Il valore dei panieri di servizi soggetti al meccanismo di network cap fornisce pertanto da un lato i ricavi all'ingrosso dell'operatore detentore  di  significativo  potere di mercato e dall'altro la spesa sostenuta   dalla   domanda,  rappresentata  nel  caso  specifico  da operatori di rete fissa e mobile.
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 (1)Indice dei prezzi al consumo.
 In  applicazione  degli  obblighi previsti dagli artt. 49 e 50 del Codice,  la  misura  regolamentare  proposta prevede la fornitura dei servizi di raccolta, terminazione e transito a predefinite condizioni tecniche ed economiche programmate in un arco di tempo di tre anni.
 A  fronte  della riduzione delle condizioni economiche dei servizi intermedi, e' prevedibile un abbassamento dei prezzi finali, non solo degli operatori alternativi, ma anche della stessa Telecom Italia, la quale  e'  vincolata  nelle  sue  offerte finali a rispettare precise soglie  di replicabilita' e sottocosto ricavate sulla base dei prezzi che pratica agli altri operatori.
 A  tale  riduzione  dei  prezzi,  e'  prevedibile  che  il mercato risponda   acquisendo   maggiori   volumi  di  traffico,  consentendo all'operatore   detentore  di  significativo  potere  di  mercato  un ulteriore  incremento  delle proprie economie di scala nell'uso della propria  rete di trasporto, una riduzione dei costi unitari, e dunque un aumento dei ricavi all'ingrosso dei servizi di interconnessione.
 F. IMPATTO SUI DESTINATARI INDIRETTI
 6.1 Impatto indiretto della misura regolamentare
 I principali destinatari indiretti sono rappresentati dagli utenti finali i quali a seguito della misura regolamentare possono fruire di servizi  di  telefonia differenziati rispetto a quelli dell'operatore dominante  ed  a  condizioni  economiche  competitive  da  tutti  gli operatori di mercato.
 Con  specifico  riferimento  ai  servizi finali, si prevede che la riduzione programmata di tutti i prezzi reali dei servizi inclusi nei mercati  8,  9  e  10  dovrebbe,  inizialmente,  a parita' di prezzi, incrementare  i  margini operativi dei servizi al dettaglio sia degli operatori  alternativi  sia di Telecom Italia, in quanto i servizi di raccolta, terminazione e transito sono servizi intermedi necessari al completamento  dei  servizi  finali  offerti  anche  dalla  divisione commerciale  di  Telecom Italia, ed in un secondo tempo, anche grazie alla  pressione competitiva esercitata dagli operatori interconnessi, comportare una riduzione dei prezzi finali a beneficio degli utenti.
 Peraltro,  la  medesima  pressione  competitiva  esercitata  dagli operatori  interconnessi  sull'operatore  con significativo potere di mercato  puo' spingere quest'ultimo a sviluppare servizi innovativi a condizioni economiche concorrenziali ed incrementare conseguentemente i  propri  ricavi  dei  servizi  offerti  nei  mercati  al  dettaglio (benefici indiretti).
 La  riduzione programmata dei prezzi reali prevista dal meccanismo di  network cap dovrebbe infine consentire agli operatori alternativi oltre  alla  riduzione  dei  prezzi dei servizi al dettaglio anche la possibilita'  di  devolvere  luna  quota  delle  risorse  finanziarie risparmiate  alla  realizzare  di  ulteriori investimenti nella rete, nonche'   nello   sviluppo  di  servizi  al  dettaglio  innovativi  e differenziati.
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