Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 28 giugno 2006
Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea). (Deliberazione n. 417/06/CONS).

L'AUTORITA'
Nella sua riunione di Consiglio del 28 giugno 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo n. 206 del 2005, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162;
Visto il d.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 recante "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 275 del 24 novembre 1998;
Vista la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05;
Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
Vista la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 del 11 luglio 2005;
Vista la delibera n. 2/06/CONS del 2 febbraio 2006, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 del 8 febbraio 2006;
Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
Vista la delibera n. 3/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della carrier selection equal access in modalita' di Preselezione (carrier preselection)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista la delibera n. 9/00/CIR, recante "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di carrier preselection: data di sottoscrizione del contratto di utenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30 ottobre 2000, n. 254;
Vista la delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 256 del 2 novembre 2000;
Vista la delibera n. 4/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;
Vista la delibera n. 18/01/CIR, recante "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001;
Vista la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 87 del 13 aprile 2002;
Vista la delibera n. 78/02/CONS, recante "Norme di attuazione dell'articolo 28 del D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 103 del 4 maggio 2002;
Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;
Vista la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 56 del 8 aprile 2003;
Vista la delibera n. 3/03/CIR, recante "Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 68 del 22 marzo 2003;
Vista la delibera n. 4/03/CIR, recante "Integrazione della disposizioni in materia di Carrier Preselection: norme in materia di disattivazione della prestazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 aprile 2003, n. 98;
Vista la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 198 del 27 agosto 2003;
Vista la delibera n. 3/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 28 maggio 2004;
Vista la delibera n. 1/05/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 72 del 29 marzo 2005;
Vista la delibera n. 11/06/CIR recante "Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 13 aprile 2006, supplemento ordinario n. 95 ed in particolare gli artt. 3 e 4 che definiscono rispettivamente gli obblighi connessi all'autorizzazione per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico e specifiche condizioni e modalita' per l'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi geografici;
Vista la delibera n. 49/05/CIR recante "Interpretazione della delibera n. 1/05/CIR: disposizioni concernenti le modalita' di gestione del servizio di accesso disaggregato condiviso di Telecom Italia S.p.A." pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 4 agosto 2005;
Vista la delibera n. 30/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati all'ingrosso della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 18 febbraio 2005;
Vista la delibera n. 45/06/CONS recante "Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;
Vista la delibera n. 4/06/CONS "Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari" del 12 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;
Considerata la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 30/05/CONS, le risultanze della medesima e le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A) alla presente delibera l'allegato B) relativo ai criteri in materia di separazione contabile e contabilita' dei costi;
Considerata l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell'allegato C) al presente provvedimento;
Considerato che il provvedimento concernente i "Mercati della Raccolta, Terminazione e Transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)" e' stato adottato dall'Autorita' in data 20 aprile 2006 ed inviato all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 28 aprile 2006;
Visto il parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 7 giugno 2006, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercati della Raccolta, Terminazione e Transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa";
Considerato che:
- in merito alla definizione del mercato rilevante, l'AGCM ha reputato condivisibile l'individuazione dei mercati della raccolta da postazione fissa e da postazione pubblica, del transito a livello nazionale, di area gateway e distrettuale, della terminazione su singola rete pubblica fissa, verso internet in modalita' commutata (dial-up) e verso le direttrici internazionali;
- in merito alle direttrici internazionali, l'AGCM ha ritenuto giustificata la decisione di non sottoporre a regolazione ex-ante i servizi di terminazione internazionale ed ha ritenuto comprensibile la scelta di affrontare le eventuali restrizioni all'accesso a specifiche direttrici internazionali nell'ambito di specifiche analisi di mercato;
- in merito alla terminazione Internet, l'AGCM ha condiviso la decisione di revocare le notifiche di Telecom Italia e di Wind come operatori con significativo potere di mercato per i servizi di terminazione Internet in modalita' commutata (dial-up), anche in ragione sempre minor rilevo del servizio nell'ambito delle modalita' di accesso a internet. L'AGCM ha altresi' auspicato, in considerazione della completa integrazione verticale che contraddistingue le offerte di Telecom Italia, che sia mantenuto il controllo su eventuali pratiche discriminatorie interno-esterno per i servizi di accesso (dial-up) in decade 7, unitamente alla verifica dell'effettiva replicabilita' delle offerte finali di servizi di accesso a Internet in modalita' commutata;
- con riferimento all'ambito di applicazione dei rimedi regolamentari, l'AGCM ha condiviso che gli obblighi siano estesi anche alle tecnologie innovative qualora queste risultino, dal punto di vista funzionale, sostituibili con il servizio tradizionale ed ha ritenuto, in base al principio di neutralita' tecnologica, che le previsioni atte a regolare l'interconnessione e l'interoperabilita' debbano essere estese anche alla rete di Telecom Italia operante con protocollo IP, sulla quale stanno convergendo le nuove offerte integrate di servizi voce/dati di tale operatore.
- con riferimento al mercato dei servizi di terminazione (n. 9), l'AGCM ha sottolineato che la dominanza degli operatori alternativi nei mercati della terminazione vocale su singola rete si fonda su elementi diversi da quelli che sono alla base della dominanza dell'operatore storico, poiche' i primi, solo in pochi casi, hanno potuto usufruire di infrastrutture alternative a quelle di Telecom Italia nella fornitura dei propri servizi. L'AGCM ha pertanto condiviso la scelta di non applicare in capo agli operatori alternativi le medesime misure regolamentari applicate a Telecom Italia (con specifico riferimento agli obblighi di contabilita' regolatoria e di orientamento al costo). Inoltre, l'AGCM ha evidenziato di non ritenere giustificata l'imposizione in capo agli operatori alternativi di prezzi di terminazione reciproci rispetto a Telecom Italia, la quale ha beneficiato del vantaggio competitivo derivante dall'aver completato la realizzazione di una rete di telecomunicazioni nazionale in condizioni di esclusiv a e senza obblighi di orientamento al costo dei prezzi finali. Gli operatori nuovi entranti sostengono costi diversi da quelli dell'operatore storico a causa delle diverse architetture di rete, delle minori economie di scala e di scopo e nelle maggiori difficolta' nel reperimento dei capitali finanziari. L'AGCM, pertanto, con riferimento alla fissazione per il servizio di terminazione degli operatori alternativi notificati del prezzo massimo di 1,54€cent/min e dalla clausola che consente agli operatori alternativi di richiedere un prezzo di terminazione superiore a quello massimo, qualora questo sia giustificato dai costi, ha segnalato la possibilita' che agli operatori alternativi venga consentito effettivamente di giustificare i propri costi di terminazione sulla base delle scelte di sviluppo delle rispettive reti, considerando con la dovuta attenzione le differenze tra la rete dell'operatore storico e quelle degli operatori nuovi entranti. L'AGCM, infine, con riferimento alla fissazione di prezzo massimo com une per tutte le reti, ha evidenziato il rischio che tale previsione rappresenti un incentivo a pratiche anticompetitive nel caso in cui tutti gli operatori facciano convergere i loro prezzi verso tale tetto, indipendentemente dalle proprie strutture di costo; in tale ottica sarebbe maggiormente idoneo ad incentivare lo sviluppo di nuove infrastrutture, l'applicazione dei criteri di equita' e ragionevolezza, accompagnati da una valutazione ex post dei costi di rete degli operatori nuovi;
Visto il parere della Commissione europea SG-Greffe (2006) D/202771 del 24 maggio 2006 relativo allo schema di provvedimento in oggetto con la quale la Commissione europea ha fornito il proprio commento ai sensi dell'art. 7 comma 3 delle Direttiva 2002/21/CE;
Considerato che: in merito alla riserva posta dall'Autorita' di rivedere annualmente il prezzo massimo di terminazione degli operatori alternativi notificati, definendo il percorso regolamentare per la regolazione di tale prezzo massimo nell'ambito della prossima analisi di mercato, la Commissione europea, per garantire maggiore certezza del diritto, ha invitato l'Autorita' a riconsiderare la necessita' di specificare tale percorso regolamentare gia' con l'adozione delle misure finali dell'attuale analisi di mercato, sviluppando quanto prima un modello di costi per il calcolo del valore di terminazione degli operatori alternativi, che tenga in considerazione la necessita' degli stessi di divenire efficienti nel tempo;
- in merito alla rimozione della notifica in capo a Telecom Italia nel mercato all'ingrosso della terminazione internet dial-up, la Commissione europea ha evidenziato che tutti gli obblighi conseguenti devono essere revocati;
- la Commissione europea ha invitato l'Autorita' ad aprire ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Direttiva Quadro un procedimento di analisi del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet in modalita' dial-up;
- la Commissione europea ha rilevato inoltre la necessita' di comunicare, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Direttiva Quadro, gli esiti dell'analisi di mercato che l'Autorita' intende svolgere nel mercato della terminazione internazionale;
Ritenuto opportuno, alla luce dei pareri ricevuti, di avviare, con separato e successivo provvedimento, un procedimento di analisi del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad internet in modalita' dial-up, secondo le procedure di cui all'art. 12 del Codice, finalizzato a valutare se mantenere, modificare o revocare gli obblighi vigenti in tale mercato al dettaglio;
Ritenuto, altresi', necessario rimuovere ogni obbligo residuo relativo al mercato all'ingrosso della terminazione Internet dial-up in capo a Telecom Italia, prevedendo unicamente l'evidenza dei costi di terminazione su rete internet in contabilita' regolatoria per consentire le verifiche dei servizi al dettaglio di accesso ad internet offerti da Telecom Italia;
Ritenuto opportuno avviare, con separato e successivo provvedimento, un procedimento di analisi dei mercati all'ingrosso della terminazione verso specifiche direttrici internazionali, secondo le procedure di cui all'art. 12 del Codice, volto a valutare la sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed eventualmente ad individuare i necessari rimedi regolamentari;
Ritenuto opportuno realizzare un sistema di controllo dei prezzi di terminazione che contemperi il diritto degli operatori alternativi di vedere riconosciuti i costi realmente sostenuti con l'esigenza che questi ultimi conseguano la massima efficienza nella fornitura del servizio di terminazione;
Considerato che, a questo riguardo, sia necessario predispone modelli previsionali affidabili per la valutazione del costo di terminazione su rete fissa degli operatori alternativi e che questa attivita' necessiti di informazioni dettagliate circa i costi di rete dei diversi operatori, caratteristici dello specifico modello architetturale di rete e di servizi adottato;
Considerato che tali informazioni saranno acquisite nell'ambito delle attivita' per la definizione del modello di costi per il calcolo del valore di terminazione degli operatori alternativi, come indicato dalla Commissione Europea;
Considerato che, sulla base dei valori di costo derivati dal suddetto modello contabile, sara' possibile individuare il sistema di controllo dei prezzi in grado di incentivare gli operatori all'efficienza (ad esempio, definendo un sistema di network cap con parametro di recupero di produttivita' legato all'andamento della domanda ed all'evoluzione dei costi) ed, allo stesso tempo, di non deprimere gli investimenti necessari alla realizzazione di infrastrutture di rete alternative;
Ritenuto l'opportunita' di specificare gia' nel presente provvedimento il percorso regolamentare (glide path) per la discesa programmata dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi, in concreta applicazione di quanto richiesto dalla Commissione Europea nella lettera del 24 maggio 2006, ferma restando la volonta' dell'Autorita' di non deprimere gli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture;
Tenuto conto che gli operatori alternativi sosterranno nei prossimi anni dei cospicui investimenti per consolidare la loro presenza sul mercato, ampliando la copertura delle proprie reti di accesso soprattutto per il tramite dei servizi di unbundling offerti da Telecom Italia, nonche' utilizzando i nuovi servizi per favorire lo sviluppo della concorrenza, introdotti all'esito delle recenti analisi dei mercati dei servizi di accesso a larga banda (il servizio bitstream) e dei mercati dei servizi di accesso in postazione fissa (il servizio di wholesale line rental);
Considerata la necessita' di coniugare la richiesta della Commissione Europea di prevedere un percorso stringente di riduzione dei prezzi di terminazione con criteri di ragionevolezza e proporzionalita' in una visione prospettica di medio-periodo, tenendo conto che tali investimenti richiedono una programmazione economica e finanziaria basata su un arco temporale pluriennale e prevedendo come obbiettivo che la simmetria dei prezzi di terminazione si raggiunga in un arco temporale di un anno in piu', rispetto a quello (4 anni) indicato nella proposta di decisione relativa al procedimento in oggetto;
Ritenuto che una simile modifica del testo precedentemente adottato, vertendo su di un elemento non essenziale, distante nel tempo del provvedimento - e destinato tra l'altro a riesame entro il 31 dicembre 2006 - non esige una rinnovazione neppure parziale dell'iter procedimentale seguito;
Considerata inoltre l'esigenza di prevedere, nel periodo quinquennale sopra indicato, un cammino discendente con un impatto meno marcato nel primo biennio e piu' accentuato nei successivi anni, in linea con il presumibile sviluppo dei servizi di accesso;
Ritenuto opportuno prevedere, precisamente, che, dopo il primo anno di applicazione, nelle more degli esiti del processo di definizione dei costi degli operatori alternativi, il tetto massimo di prezzo puo' essere ridotto a 1,32€cent/min. Negli anni successivi invece si applicheranno tassi di riduzione in modo tale che si pervenga, al termine del periodo, alla simmetria nelle tariffe di terminazione di tutti gli operatori con un valore pari a 0,55 centesimi di euro al minuto. Tale valore obbiettivo e' stato determinato tenendo conto che il prezzo di terminazione applicato da Telecom Italia a livello di singolo SGT (pari nel 2006 a 0,73€cent/min) nei prossimi anni subira' una riduzione prima del 13.7% e poi del 9,9% al lordo dell'inflazione stimata in misura media annua del 2% (cosi' come previsto nel sistema di network cap approvato con il presente provvedimento e soggetto a revisione dopo tre anni) mentre negli anni successivi e' stato considerata, come stima prudenziale, un'invarianza nominale del valore dell'SG T di Telecom Italia;
Ritenuto, quindi, opportuno, al fine di garantire a tutti gli operatori interessati maggiore certezza di diritto nell'ambito del quadro regolamentare per i servizi di terminazione su rete di operatori alternativi, di individuare il seguente percorso regolamentare:
- per il primo anno di vigenza del presente provvedimento, ossia fino al 30 giugno 2007, gli operatori alternativi rispetteranno il vincolo massimo di prezzo di terminazione di 1,54€cent/mese, salva la possibilita' di richiedere la deroga sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
- a partire dal 1 luglio 2007, per i successivi 12 mesi, il vincolo massimo di prezzo si riduce a 1,32€cent/min;
- nei successivi quattro anni, il prezzo del servizio di terminazione proseguira' il proprio decalage, assumendo i seguenti valori: 1,11; 0,88; 0,69; 0,55 (centesimi di euro al minuto). Questi valori saranno riesaminati dall'Autorita' all'esito dell'applicazione del modello contabile per il calcolo dei costi di terminazione per gli operatori alternativi notificati;
- entro il 31 dicembre 2006, l'Autorita' definira' il modello di contabilita' dei costi necessario per la valutazione della variazione prospettica presunta del valore di terminazione, svolgendo un'apposita attivita' istruttoria con la partecipazione degli operatori alternativi notificati;
- entro il 30 marzo 2007, una volta determinati i valori di costo, l'Autorita' individuera' i possibili scenari prospettici di mercato, verificando la sostenibilita' nel medio periodo e la proporzionalita' dei vincoli di prezzo prospettici indicati nel presente provvedimento.
Ritenuto necessario che i contenuti dell'offerta del servizio di linea di accesso di back-up ISDN in modalita' wholesale e le relative restrizioni alla fornitura (quali ad esempio limitazioni sulle numerazioni accessibili, vincoli di fornitura congiunta con altri servizi, ecc.) siano definite nell'ambito dei processi di implementazione della prestazione di wholesale fine rental;
Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera
Art. 1
(Definizioni e riferimenti)
1. Ai fini del presente testo si intende per:
a) "operatore": un'impresa titolare di autorizzazione generale;
b) "autorizzazione generale": il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
c) "operatore notificato" ovvero "operatore dominante": l'operatore designato quale detentore di significativo potere di mercato;
d) "operatore alternativo": qualsiasi operatore diverso da Telecom Italia s.p.a., nonche' da qualsiasi sua societa' controllata o collegata;
e) "co-locazione": il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell'operatore notificato equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
f) "flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale": circuiti di capacita' dedicata tra il punto di presenza (di seguito anche PoP, Point of Presence) dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia. Tale servizio e' impiegato anche quando il PoP e' co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale (Stadio di Linea di seguito anche SL) per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
g) "flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale": circuiti di capacita' dedicata tra PoP dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di Telecom Italia. Tale servizio e' impiegato anche quando il PoP e' co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
h) "raccordo interno di centrale": servizio di capacita' dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale;
i) "rete di accesso": insieme delle infrastrutture di rete che consentono il raccordo tra il punto terminale di rete e la prima centrale di Telecom Italia;
j) "rete di trasporto": insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e 1'instradamento dell'informazione;
k) "servizi aggiuntivi ai servizi di raccolta, terminazione e transito": servizi associati alla fornitura dei servizi di raccolta terminazione e transito di traffico dai nodi della rete fissa di Telecom Italia;
l) "orientamento al costo": la pratica di prezzi che garantisce l'uguaglianza tra i ricavi complessivi di competenza d'esercizio di un dato servizio e la somma dei costi operativi e di capitale di competenza d'esercizio del servizio stesso;
m) "oneri di cessione interna": prodotto tra prezzi di trasferimento derivanti dall'Offerta di Riferimento e volumi dei servizi domandati internamente;
n) "operatore di terminazione vocale": gli operatori di accesso autorizzati alla fornitura del servizio di telefonia vocale;
o) SGT: Stadio di gruppo di transito, secondo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia, sostituito nel 2004, per l'interconnessione con gli altri operatori, da 66 nodi SGA (Stadio di Gruppo di Aggregazione);
p) SGU: Stadio di gruppo urbano, primo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia;
q) "nodo BBN (Backbone Network)": uno dei 24 nodi di transito nazionale in tecnologia IP della rete integrata voce/dati di Telecom Italia.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
Art. 2
(Definizione dei mercati rilevanti e designazione degli operatori
detentori di significativo potere di mercato)
1. Il mercato rilevante n. 8 della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE, include i servizi di raccolta delle chiamate vocali nella rete telefonica pubblica in postazione fissa da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche.
2. Nell'ambito delle analisi sul mercato n. 9 della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE, sono individuati i seguenti mercati rilevanti:
a) i mercati di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa;
b) il mercato di terminazione internet in modalita' dial-up;
c) il mercato della terminazione verso direttrici internazionali.
3. Il mercato rilevante n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE, include:
a)i servizi di transito di sola commutazione a livello distrettuale e nazionale;
b) i servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello distrettuale;
c) i servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello distrettuale di area gateway;
d) i servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello nazionale.
4. I confini geografici dei mercati di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno estensione nazionale.
5. Il mercato della terminazione verso direttrici internazionali e' ritenuto non suscettibile di regolamentazione ex-ante ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE.
6. Il mercato rilevante della terminazione internet in modalita' dial-up risulta caratterizzato da un sufficiente grado di concorrenza.
7. Telecom Italia e' individuata quale operatore detentore di significativo potere di mercato nei mercati di cui ai commi 1, 2, lett. a) e 3, ai sensi dell'art. 17 del Codice e quindi e' notificato, in tali mercati, ai sensi dell'art. 52 del Codice.
8. Gli operatori alternativi di terminazione vocale - ad oggi identificati in Albacom, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb, Metropol Access Italia, Multilink, Tele2, Tiscali, Welcome, Wind - sono individuati quali operatori detentori di significativo potere di mercato nei mercati di cui al precedente comma 2, lett. a), ai sensi dell'art. 17 del Codice e quindi sono notificati, in tali mercati, ai sensi dell'art. 52 del Codice.
 
Art. 3
(Obblighi in capo all'operatore notificato quale avente
significativo potere di mercato)
1. Ai sensi del Codice, delle Leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti in capo a Telecom Italia, in qualita' di operatore notificato quale avente significativo potere di mercato nei mercati di cui all'art. 2, commi 1, 2 lettera a) e 3 gli obblighi specifici descritti nel presente Capo II.
2. Le condizioni attuative degli obblighi specifici imposti al presente Capo II sono descritte nel successivo Capo III. Ove non diversamente specificato, gli obblighi in capo all'operatore notificato si applicano a tutti i servizi di cui all'art. 4 comma 1, relativi ai mercati suindicati.
 
Art. 4
(Obblighi in materia di accesso e di uso
di determinate risorse di rete)
1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di raccolta, terminazione e transito e dei relativi servizi accessori e complementari, tra cui:
a) servizi di accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche assegnate all'operatore interconnesso e previste all'interno del piano di numerazione: numeri con addebito al chiamato, di Customer Care, di Addebito Ripartito, di televoto, chiamate di massa, Numero Unico e Numero Personale, numerazioni a tariffazione specifica (892, 899), numerazioni in decade 7 (700, 702 e 709), numerazioni elenco abbonati (12xy);
b) servizio di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia ai servizi interni di rete di un operatore interconnesso (decade 4), con riferimento al servizio di selezione dell'operatore;
c) servizio di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia alla Rete Privata Virtuale di altro operatore;
d) servizi di co-locazione, secondo le modalita' previste dalla delibera 4/06/CONS;
e) servizi di raccordi interni di centrale, secondo le modalita' previste dalla delibera 45/06/CONS;
f) servizi di configurazione delle centrali;
g) servizi di flussi di interconnessione, secondo le modalita' previste dalla delibera 45/06/CONS;
h) servizi di kit di interconnessione;
i) servizi di fatturazione conto terzi;
j) servizio di fatturazione tramite accesso ai sistemi di pagamento su carte magnetiche con profili tariffari specifici delle postazioni telefoniche pubbliche;
k) servizi di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche;
l) servizi di portabilita' dei numeri;
m) servizi di carrier pre-selection e carrier selection;
n) servizi di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia.
2. I servizi di cui al comma 1 sono forniti agli operatori alternativi a prescindere dalle finalita' d'uso degli stessi.
3. L'offerta dei servizi di cui al comma 1 e' adeguatamente disaggregata, al fine di impedire che gli operatori terzi debbano acquistare prestazioni aggiuntive o supplementari che per loro natura non hanno connessione, ovvero non sono necessarie alla fruizione dei servizi richiesti.
 
Art. 5
(Obblighi di trasparenza)
1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi di cui all'art. 4, con riferimento in particolare alla pubblicazione di un'Offerta di Riferimento, soggetta ad approvazione dell'Autorita', contenente le condizioni tecniche ed economiche garantite da adeguate penali per i servizi di cui all'art. 4.
2. Telecom Italia pubblica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo.
3. L'Offerta di Riferimento include idonei Service Level Agreement (SLA), contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di provisioning ed assurance per ciascun elemento del servizio e degli standard di qualita' adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
4. L'Offerta di Riferimento approvata ha validita' annuale a partire dal 1 ° gennaio dell'anno corrispondente e gli effetti dell'approvazione decorrono, anche retroattivamente, da tale data.
5. L'Offerta di Riferimento presenta le condizioni economiche, tecniche e di fornitura, dettagliate e disaggregate per ciascun elemento del servizio.
6. L'Autorita' mette a disposizione delle parti interessate informazioni accessibili di contabilita' regolatoria relative agli esercizi contabili disponibili, prima della verifica di conformita' al sistema di contabilita' dei costi effettuata da un organismo indipendente dalle parti interessate.
7. La relazione sui sistemi di separazione contabile e contabilita' dei costi e' pubblicata dall'Autorita', a seguito della certificazione di conformita' degli stessi alla normativa prevista svolta da parte di un organismo indipendente, incaricato dall'Autorita'.
8. L'operatore notificato rende disponibili al pubblico le informazioni di contabilita' dei costi entro 45 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Autorita' delle verifiche metodologiche condotte dall'organismo indipendente.
 
Art. 6
(Obblighi di non discriminazione)
1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di non discriminazione tra gli operatori terzi e tra gli operatori terzi e le proprie divisioni interne, ovvero societa' controllate e collegate, nelle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di cui all'art. 4.
2. Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di proprie divisioni e di altri operatori e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni, alle societa' collegate o controllate.
3. Telecom Italia pratica, per i medesimi servizi di cui all'art. 4, gli stessi prezzi, sia agli operatori terzi, sia alle proprie divisioni ed alle societa' collegate o controllate. Ove i servizi forniti internamente e offerti esternamente differiscano, Telecom Italia formula i prezzi di trasferimento interni ed i prezzi dei servizi di cui all'art. 4 sulla base dell'impiego delle componenti di rete e le attivita' elementari coinvolte, valorizzandole allo stesso modo.
4. Telecom Italia garantisce, nella fornitura dei servizi all'ingrosso, tempi di provisioning ed assurance migliorativi rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni per le corrispondenti offerte nei mercati al dettaglio.
5. Telecom Italia fornisce all'Autorita', su base semestrale, per ogni tipologia di servizio, di prestazione opzionale e di SLA in offerta, un report con il dettaglio dei volumi e dei tempi di provisioning, assurance e disponibilita' annua nominali e effettivamente conseguiti nel 75%, 95% e 100% dei casi per la fornitura sia dei servizi ceduti internamente, sia dei servizi venduti agli operatori alternativi.
 
Art. 7
(Obblighi di separazione contabile)
1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di predisposizione e fornitura all'Autorita' di un sistema di separazione contabile per i servizi di cui all'art. 4, basato sugli aggregati regolatori accesso, trasporto, rete radiomobile, commerciale rete fissa, commerciale radiomobile ed altre attivita'.
2. Telecom Italia fornisce un sistema di separazione contabile, per i servizi di cui all'art. 4 e per ciascun aggregato regolatorio, contenente almeno i conti economici e i rendiconti di capitale, nonche' i formati contabili degli oneri di cessione interna e ogni altra informazione atta a verificare l'insussistenza di pratiche di prezzi discriminatori o anticoncorrenziali nella fornitura dei servizi all'ingrosso.
3. Telecom Italia predispone, nello schema di separazione contabile, i dettagli degli oneri di cessione interna tra i differenti aggregati regolatori sulla base dei prezzi praticati in offerta di riferimento e dei volumi domandati internamente. I trasferimenti interni sono dettagliati dando evidenza dei servizi finali a cui concorrono.
4. Nell'ambito della separazione contabile, Telecom Italia fornisce all'Autorita', evidenza separata dei conti economici, rendiconti di capitale e quantita' vendute, internamente ed esternamente, relativi ai servizi di raccolta, terminazione e transito, inclusivi delle prestazioni accessorie e complementari.
 
Art. 8
(Obblighi di separazione amministrativa)
1. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. F della Legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1 comma 8 della Legge n. 249 del 31 luglio 1997, Telecom Italia, conformemente alla delibera n. 152/02/CONS, e' soggetta all'obbligo di separazione amministrativa, prevedendo che:
a) il personale incaricato della gestione dei servizi di cui all'art. 4 sia diverso dal personale relativo alle altre divisioni ed alle divisioni relative ai servizi al dettaglio;
b) le altre divisioni e le divisioni relative ai servizi al dettaglio non abbiano accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che fanno uso dei servizi di cui all'art. 4;
c) le divisioni demandate alla fornitura dei servizi di cui all'art. 4 trattino le richieste di attivazione, ripristino e disattivazione dei servizi da parte degli operatori alternativi in modo uniforme rispetto ai servizi forniti alle proprie divisioni che offrono servizi al dettaglio.
2. Telecom Italia garantisce, attraverso una relazione annuale redatta e certificata da un soggetto terzo, l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.
 
Art. 9
(Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi)
1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia e' soggetta ad obblighi di controllo dei prezzi, di orientamento al costo e di contabilita' dei costi per i servizi di cui all'art. 4.
2. I servizi di raccolta e terminazione a livello di stadio di gruppo urbano ed i servizi di inoltro e transito distrettuale sono soggetti a obblighi di controllo dei prezzi nell'ambito di funzionamento del meccanismo di network cap.
3. I prezzi dei servizi di inoltro/transito nazionale e di area gateway sono soggetti ad obblighi di controllo dei prezzi massimi nell'ambito di funzionamento del meccanismo di network cap.
4. I prezzi dei servizi aggiuntivi ai servizi di cui all'art. 4, ove non previsto diversamente, sono orientati ai costi e determinati sulla base dei costi di contabilita' regolatoria come la somma dei costi operativi piu' la remunerazione del capitale, pari a 10,2% del capitale impiegato.
5. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di contabilita' dei costi per i servizi di cui all'art. 4 e per gli aggregati regolatori accesso, trasporto, rete radiomobile, commerciale fisso, commerciale radiomobile ed altre attivita', da predisporre conformemente alle delibere nn. 152/02/CONS e 399/02/CONS nonche' a quanto previsto all'Allegato B).
6. Telecom Italia fornisce all'Autorita' i dettagli della contabilita' dei costi dei servizi di cui all'art. 4 secondo le modalita' previste al comma precedente.
7. La contabilita' dei costi e' certificata da un organismo indipendente avente specifiche competenze ed incaricato dall'Autorita'.
 
Art. 10
(Condizioni attuative degli obblighi
di trasparenza e non discriminazione)
1. Telecom Italia fornisce in contabilita' regolatoria prospetti dei costi con un livello di dettaglio che consente di dimostrare l'assenza di sussidi incrociati anticoncorrenziali.
2. Telecom Italia, nel rendicontare i sistemi di separazione contabile e contabilita' dei costi, include in contabilita' regolatoria note integrative di accompagnamento ed allegati che illustrano le dinamiche economiche e contabili dei servizi di cui all'art. 4 nell'esercizio contabile di pertinenza. Gli allegati e le note di accompagnamento costituiscono parte integrante e sostanziale della contabilita' regolatoria.
3. Telecom Italia predispone in Offerta di Riferimento condizioni di service level agreement che garantiscano tempi di provisioning, assurance e disponibilita' annua migliorativi, rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio ed in linea con le prestazioni richieste alle diverse tipologie di applicazioni.
4. Telecom Italia prevede, nella fatturazione dei servizi di interconnessione, che il dettaglio delle fatture consenta agli operatori interconnessi la verifica puntuale delle prestazioni fornite.
5. Telecom Italia riporta nell'Offerta di Riferimento i prezzi di terminazione degli operatori interconnessi e li pubblica sul proprio sito web nella sezione relativa alle offerte wholesale.
 
Art. 11
(Condizioni attuative degli obblighi
di separazione amministrativa e contabile)
1. Gli obblighi previsti dalle delibere n. 152/02/CONS e n. 399/02/CONS in materia di separazione contabile ed amministrativa, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, sono confermati.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, Telecom Italia fornisce i conti economici, rendiconti di capitale e i conti relativi agli oneri di cessione interna per i servizi di cui all'art. 4 adottando le linee guida contenute nell'Allegato B) alla presente delibera a partire dall'esercizio contabile 2005 e fino a rimozione o modifica degli obblighi di contabilita' regolatoria imposti dall'Autorita'.
3. Telecom Italia adotta le modificazioni ed integrazioni delle delibere n. 152/02/CONS e 399/02/CONS in materia di separazione contabile, previste nell'allegato B). Il formato contabile previsto nell'Allegato B) e' applicato a partire dall'esercizio contabile 2005.
4. La contabilita' regolatoria reca evidenza disaggregata dell'insieme minimo delle voci di costo unitario relative alle attivita' elementari ed agli elementi produttivi che concorrono, con coefficienti d'uso diversi, alla formazione dei prezzi esterni e di trasferimento.
5. La contabilita' regolatoria reca evidenza disaggregata dei coefficienti d'uso delle attivita' elementari e degli elementi produttivi relativamente ai servizi di interconnessione ed ai servizi trasferiti internamente.
6. I prezzi di trasferimento interni ed i prezzi dei servizi di interconnessione di cui all'art. 4 sono ottenuti a partire dalla medesima valorizzazione delle attivita' elementari e degli elementi produttivi coinvolti. Detta valorizzazione, qualora i prezzi di interconnessione siano regolati nell'ambito di meccanismi di controllo dei prezzi, deve assicurare il rispetto dei vincoli di prezzo stabiliti.
7. I dati relativi ai trasferimenti interni devono specificare i prezzi (inclusivi di canoni e contributi) dei servizi utilizzati dalle divisioni commerciali, nonche' le relative quantita' e caratteristiche, con un livello di dettaglio tale da permettere la verifica del principio di non discriminazione sulla base dei prezzi praticati nelle offerte all'ingrosso agli operatori alternativi. A tal fine, i costi relativi alle attivita' di vendita e gestione dei servizi di rete, laddove presenti, sono allocati in maniera uniforme sui servizi venduti agli operatori alternativi e sui servizi trasferiti alle funzioni commerciali di Telecom Italia.
8. Telecom Italia assicura la realizzazione, mediante opportune misure organizzative soggette a verifica da parte dell'Autorita', della separazione amministrativa e contabile tra le unita' organizzative preposte alla vendita dei servizi finali e quelle preposte alla gestione della rete (inclusive delle unita' di vendita per i servizi all'ingrosso), secondo quanto previsto dall'art. 2 della delibera 152/02/CONS.
9. Telecom Italia, laddove sussistano diversita' strutturali tra i servizi forniti agli operatori alternativi e quelli forniti alle direzioni commerciali, definisce comunque condizioni di provisioning e di assurance, garantite agli operatori alternativi, tali da consentire la replicabilita' dei servizi al dettaglio di Telecom Italia da parte di un operatore alternativo efficiente.
10. Telecom Italia comunica all'Autorita' le modalita' e le condizioni di fornitura previste negli ordinativi interni e negli accordi tra funzioni di rete ed operatori alternativi, ivi inclusi gli indicatori di qualita' di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS, nonche' ogni altra informazione necessaria a verificare la parita' di trattamento. Le eventuali variazioni di tali condizioni tecniche devono essere comunicate all'Autorita' con 60 giorni di preavviso.
11. Le condizioni tecniche di fornitura di cui al comma precedente sono oggetto di una relazione periodica da parte di Telecom Italia. Tale relazione, da presentarsi ogni sei mesi, riporta una tabella comparativa dei valori misurati da Telecom Italia in relazione agli indicatori di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che sia possibile verificare la qualita' di servizio erogata alle proprie funzioni commerciali e agli operatori alternativi che fanno uso degli analoghi servizi intermedi.
12. Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta, sotto la propria responsabilita', una relazione annuale, redatta da un soggetto terzo, che certifichi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione indica, tra l'altro, quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori, in possesso delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore con significativo potere di mercato.
13. I sistemi informativi contenenti i dati relativi ai servizi offerti agli altri operatori non consento accessi non autorizzati e mantengono traccia puntuale, per ciascun accesso, dell'identita' di colui che ha effettuato l'accesso.
 
Art. 12
(Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi)
1. I prezzi dei servizi di cui all'art. 4 sono regolati per le offerte di riferimento 2007 e 2008, 2009 attraverso il meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi (network cap) di cui al presente articolo.
2. I prezzi dei servizi di interconnessione di raccolta, terminazione e transito sono ottenuti dalla composizione degli elementi funzionali associati secondo le regole di cui alla tabella 1 dell'allegato B);
3. I prezzi degli elementi funzionali ed i prezzi dei restanti servizi di cui all'art. 4 sono relativi ai seguenti panieri:
a) Raccolta/Terminazione SGU, Singolo SGU, Inoltro distrettuale, kit di interconnessione;
b) Singolo SGT, Inoltro area gateway;
c) Inoltro nazionale;
d) Contributo attivazione o cambio profilo CPS; Contributo portabilita' del numero; Configurazione degli autocommutatori per codici di CPS, CS e Customer Care e per l'accesso da remoto a Rete Privata Virtuale;
e) Servizio di raccolta da telefonia pubblica;
f) Fatturazione c/terzi, Configurazione prezzi numerazioni.
4. Il prezzo iniziale di ciascun elemento funzionale di cui al comma 3 e' calcolato sulla base dei volumi comunicati nell'ambito del meccanismo di network cap relativi all'offerta di riferimento 2006, garantendo, per ciascun livello di interconnessione, l'invarianza del ricavo nominale associato ai servizi di raccolta terminazione e transito inclusi nel meccanismo di network cap per lo stesso anno 2006.
5. Il prezzo iniziale di riferimento dell'elemento funzionale di inoltro distrettuale calcolato sulla base della metodologia di cui al comma precedente e' ridotto del 25%.
6. Il valore iniziale del sovrapprezzo per la raccolta da telefonia pubblica e' fissato a 6,9€cent/min. Il servizio di raccolta da telefonia pubblica da ciascun livello di rete e' ottenuto sommando a tale valore il prezzo della raccolta da linea privata al livello di rete corrispondente.
7. Il prezzo iniziale del servizio di fatturazione c/terzi e' fissato nella misura di 0,81€cent/chiamata.
8. Il prezzo iniziale del servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche e' pari a 15.000 euro.
9. Ai fini dell'approvazione dell'offerta di ciascun anno successivo al 2007, il valore del singolo paniere e' calcolato prima come prodotto delle quantita' di riferimento per i prezzi vigenti e poi come prodotto delle quantita' di riferimento per i prezzi proposti. La variazione percentuale del valore di ciascun paniere e' soggetta ad uno specifico vincolo definito nella misura di IPC - X (cap), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) e X il livello di variazione di produttivita' dell'insieme dei servizi e degli gli elementi appartenenti allo stesso paniere.
10. Ai fini dell'approvazione per l'anno 2007, le quantita' di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2005 - 30 giugno 2006, per l'anno 2008, le quantita' di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2006 - 30 giugno 2007, mentre, per l'anno 2009, le quantita' di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2007 - 30 giugno 2008.
11. Il valore di riferimento dell'IPC da utilizzare ai fini dell'applicazione del network cap e', per ciascun anno, quello risultante dalle rilevazioni ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni delle quantita' di riferimento.
12. Le quantita' associate a ciascun elemento funzionale sono la somma dei minuti relativi a tutti i servizi ai cui prezzi l'elemento funzionale contribuisce.
13. I prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.
14. Telecom Italia, ogni anno, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, comunica all'Autorita' le quantita' di servizi vendute relative ai servizi ed agli elementi funzionali di ciascun paniere, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento). Tale comunicazione da' inoltre evidenza delle quantita' relative ai servizi di raccolta, terminazione e transito.
15. La veridicita' dei dati prodotti e' autocertificata nelle forme e modalita' previste ai sensi del d.P.R. n. 403/98 da Telecom Italia, che ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice.
16. La verifica da parte dell'Autorita' del rispetto dei vincoli di variazione di prezzo avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento che, a tal fine, deve essere pubblicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validita' dell'offerta. Ove non diversamente previsto, le eventuali modifiche dell'Offerta di Riferimento disposte dall'Autorita' entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di validita' dell'offerta.
17. Telecom Italia pratica al valore nominale dei panieri di cui al precedente comma 3 le variazioni percentuali annuali di tipo IPC - X per l'offerta di riferimento 2007 sulla base delle seguenti modalita':
- Paniere A): IPC - 13,2%;
- Paniere B): IPC - 13,2%;
- Paniere C): IPC - 13,2%;
- Paniere D): IPC - 13,2%;
- Paniere E): IPC - IPC;
- Paniere F): IPC - IPC;
18. Telecom Italia pratica al valore nominale dei panieri di cui al precedente comma 3 le variazioni percentuali annuali di tipo IPC - X per le offerte di riferimento 2008 e 2009 sulla base delle seguenti modalita':
- Paniere A): IPC - 9,9%;
- Paniere B): IPC - 9,9%;
- Paniere C): IPC - 9,9%;
- Paniere D): IPC - 9,9%;
- Paniere E): IPC - IPC;
- Paniere F): IPC - IPC;
19. I servizi del paniere F) sono individualmente soggetti al vincolo di sub-cap di tipo IPC - IPC.
20. Qualora nel corso di un anno siano effettuate riduzione dei prezzi tali da comportare variazioni dei valori dei singoli panieri superiori a quelle disposte, la differenza percentuale puo' essere computabile ai fini del rispetto del vincolo di cap dell'anno successivo.
21. Laddove, nell'ambito della discrezionalita' concessa dal meccanismo di controllo dei prezzi, si delineino comportamenti anticompetitivi nelle politiche di prezzo dell'operatore notificato, l'Autorita' si riserva di intervenire richiedendo, nel rispetto dei vincoli di cap, la riformulazione dei prezzi dei panieri corrispondenti.
22. I servizi aggiuntivi ai servizi di cui all'art. 4 ed i servizi di nuova introduzione sono soggetti all'obbligo di orientamento al costo sulla base della contabilita' regolatoria.
23. Efatto esplicito divieto a Telecom Italia di praticare articolazioni dei prezzi differenti da quelle previste dal presente provvedimento.
 
Art. 13
(Condizioni attuative degli obblighi di contabilita' dei costi)
1. Gli obblighi previsti dalle delibere n. 152/02/CONS e n. 399/02/CONS in materia di contabilita' dei costi, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, sono confermati.
2. Fatti salvi gli obblighi previsti dalle delibere n. 152/02/CONS e 399/02/CONS, Telecom Italia adotta le linee guida previste dall'Allegato B) a partire dall'esercizio contabile 2005 e fino a rimozione o modifica degli obblighi di contabilita' regolatoria imposti dall'Autorita'.
3. La contabilita' regolatoria e' redatta sulla base di tutti i principi contabili utilizzati per la contabilita' generale e per la contabilita' analitica e, ove non disposto specificamente, applicando il principio della causalita' dei costi attraverso opportuni driver di costo.
4. I cespiti relativi all'aggregato rete di accesso sono valutati a costi storici, mentre i cespiti afferenti l'aggregato rete di trasporto sono valutati a costi correnti, sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS e dall'allegato B).
5. I piani di ammortamento dei cespiti e il capitale impiegato relativi a tutti i servizi, incluse le attivita' di implementazione dei servizi stessi, sono determinati sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS e dall'allegato B).
6. Telecom Italia fornisce i dettagli della contabilita' della rete di trasporto valutata a costi storici, riportando gli aggiustamenti a costi correnti per i cespiti di cui al comma 4.
7. Telecom Italia fornisce il dettaglio contabile dei costi dei servizi accessori e complementari dei servizi di cui all'art. 4 a giustificazione di ciascun prezzo presentato in offerta di riferimento.
8. Telecom Italia fornisce in contabilita' regolatoria il dettaglio contabile dei costi dei servizi di raccolta, terminazione e transito in tecnologia a commutazione di pacchetto, documentandone le relative metodologie di valorizzazione.
 
Art. 14
(Condizioni attuative degli obblighi di fornitura
dei servizi: l'Offerta di Riferimento)
1. L'offerta di riferimento include i servizi di cui all'art. 4 e le relative condizioni tecniche ed economiche.
2. I servizi di raccolta terminazione e transito sono offerti ai livelli di interconnessione di SGU singolo, SGU distrettuale, SGT (SGA), doppio SGT (SGA).
3. I servizi di raccolta, terminazione e transito singolo e doppio ai nodi della rete BBN sono inclusi nell'offerta di riferimento, a valle della definizione delle interfacce e modalita' tecniche di interconnessione in modalita' IP, di cui all'apposito procedimento previsto dalla delibera n. 11/06/CIR. Nelle more della definizione di soluzioni tecniche condivisa, Telecom Italia offre l'interconnessione in modalita' IP secondo le tecnologie di rete attualmente gia' impiegate internamente alla propria rete.
4. I servizi di raccolta e terminazione in tecnologia a commutazione di pacchetto sono offerti alle medesime condizioni economiche dei servizi in tecnologia PSTN per livelli di interconnessione equivalenti, fino ad apposito procedimento volto ad individuare modalita' differenziate sulla base dell'orientamento al costo e delle catene impiantistiche adottate. In tale sede sono altresi' rivisti il numero di punti di interconnessione e le modalita' tecnico-economiche di offerta.
5. Telecom Italia offre il servizio di carrier selection alle condizioni tecniche di fornitura approvate per l'anno 2005, con la delibera n. 1/05/CIR, includendo i servizi in decade 4, fatto salvo quanto diversamente disposto al Capo IV del presente provvedimento.
6. Telecom Italia applica il medesimo gradiente tariffario ai prezzi di trasferimento interni ed alle tariffe di interconnessione.
7. L'applicazione di un gradiente tariffario flat, ovvero di un gradiente tariffario distinto in fasce di picco e fuori picco, e' valutata nell'ambito del procedimento concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento 2007.
8. Le tabelle dei coefficienti di utilizzo in contabilita' regolatoria relative ai servizi di SGU distrettuale sono aggiornate sulla base dell'effettivo uso del servizio.
9. Il servizio di transito e' offerto nelle modalita' direct billing e modalita' di "fatturazione a cascata" per le numerazioni geografiche e non geografiche.
10. Nelle fatture dei servizi di transito, Telecom Italia fornisce per ciascuna chiamata il dettaglio dei punti di ingresso alla rete di Telecom Italia e di consegna in interconnessione alla rete di terminazione ed il prezzo di terminazione praticato da quest'ultima.
11. Il prezzo del servizio di transito nel caso di fatturazione a cascata per terminazione verso numerazioni geografiche e' la somma del corrispettivo relativo al servizio di transito fruito, dei kit e flussi reverse e del prezzo del servizio di terminazione praticato dall'operatore di destinazione, senza alcun sovrapprezzo relativo all'intermediazione.
12. Telecom Italia prevede che il pagamento del servizio di transito nel caso di accesso a numerazioni non geografiche sia sempre a carico dell'operatore di originazione, fatto salvo quanto diversamente previsto da accordi bilaterali tra la rete di originazione e la rete di destinazione.
13. Telecom Italia integra l'offerta di servizi di transito in modalita' direct billing per le numerazioni geografiche prevedendo la configurazione del "Routing Number C60".
14. I servizi di configurazione di centrale diversi da quelli inclusi nel paniere D) sono forniti a titolo gratuito sulla base del principio di simmetria e reciprocita'.
15. Telecom Italia fornisce l'accesso alla Rete Privata Virtuale di altro operatore alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste per la fornitura del servizio di raccolta.
16. Telecom Italia non puo' applicare restrizioni tecniche all'accesso al servizio di cui al comma precedente, ne' eventuali limitazioni alla configurazione in rete Telecom Italia di codici di Rete Privata Virtuale di altri operatori. E tenuta, inoltre, ad indicare il numero massimo di cifre supportate in rete.
17. Telecom Italia formula le condizioni di offerta del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche, prevedendo, per le numerazioni 702 e 709, la configurazione di prezzi per singolo numero, ai sensi di quanto disposto all'art. 11, comma 4, della delibera n. 9/03/CIR.
18. Telecom Italia adotta il modello di interconnessione di raccolta per le chiamate originate dai propri clienti e terminate su numerazioni non geografiche in decade 7, 4, 8 e 1 di altro operatore, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
19. Telecom Italia adotta il modello di interconnessione di raccolta per le chiamate originate da altra rete e destinate ai propri numeri non geografici, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
20. Telecom Italia prevede contratti per i servizi di interconnessione diretta indipendenti da quelli di interconnessione inversa. Telecom Italia, nei contratti di interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori.
21. Telecom Italia adotta per l'accesso alle numerazioni non geografiche, tra cui le numerazioni 12xy, le medesime condizioni di interconnessione di raccolta in carrier selection impiegate per le numerazioni geografiche. Analogamente, tutti gli operatori di accesso trattano le numerazioni 12xy con il modello di interconnessione di raccolta in linea con quanto previsto per le altre numerazioni non geografiche.
22. Telecom Italia inserisce nell'Offerta di Riferimento modalita' di interconnessione che consentono almeno per le numerazioni 12xy il cambio tariffazione nel corso della chiamata. Le specifiche tecniche all'interfaccia per tale prestazione sono concordate tra gli operatori ed adottate da tutti gli operatori di accesso.
23. Telecom Italia applica per le proprie numerazioni 701 il modello di interconnessione di terminazione per le chiamate originate da altra rete. Il prezzo di trasferimento interno per la componente di terminazione nei servizi dial-up al dettaglio di Telecom Italia e' orientato al costo. La contabilita' regolatoria dettaglia separatamente il costo delle componenti relative al trasporto IP fino ai NAP e quello relativo alle componenti PSTN.
24. I prezzi al dettaglio relativi alle numerazioni 701 non sono differenziati al variare dell'operatore di terminazione.
25. Le condizioni di offerta al chiamante per i servizi offerti su numerazioni non geografiche sono definite, nel rispetto della normativa vigente, dall'operatore assegnatario della numerazione, che ha facolta' di richiedere la prestazione di fatturazione conto terzi all'operatore di accesso, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
26. Telecom Italia introduce in Offerta di Riferimento un servizio aggiuntivo ed opzionale di consegna in modalita' DSS1 con modalita' trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi.
27. Telecom Italia fornisce il servizio di fatturazione conto terzi su base chiamata da applicarsi unicamente per numerazioni non geografiche relative a servizi forniti a titolo oneroso, indipendentemente dalle condizioni economiche dei servizi praticate dall'operatore titolare della numerazione.
28. Gli eventuali costi derivanti da perdite su crediti non recuperabili sono oggetto di conguagli periodici trimestrali tra Telecom Italia e l'operatore titolare della numerazione. Telecom Italia ha l'obbligo di presentare tempestivamente all'operatore titolare della numerazione tutti i dati contabili correnti e pregressi volti a quantificare e dimostrare le perdite di inesigibilita' per ciascuna numerazione e l'obbligo di concludere gli accordi relativi alla fissazione dell'ammontare dei conguagli entro 45 giorni dalla presentazione dei dati contabili. L'entita' dell'eventuale "rischio insolvenza" richiesto in anticipo da Telecom Italia e' correlato all'insolvenza effettivamente riscontrata nel pregresso e, soltanto in mancanza di dati sul servizio, al prezzo della numerazione.
29. Telecom Italia applica come costo interno il prezzo del servizio di fatturazione conto terzi di cui al comma 7 dell'art. 12 a tutte le chiamate originate dai propri clienti, ad esclusione delle chiamate offerte a titolo gratuito.
30. Telecom Italia pubblica sul proprio sito web, dedicato ai servizi all'ingrosso, e comunica all'Autorita', i prezzi gia' configurati per le numerazioni non geografiche ed aggiorna tale elenco entro cinque giorni lavorativi dall'introduzione di nuove configurazioni. L'operatore alternativo puo' richiedere che ogni prezzo gia' configurato sia associato a qualsiasi altra numerazione non geografica, nei limiti previsti della normativa vigente.
31. Telecom Italia fornisce, a titolo gratuito, la prestazione di associazione dei prezzi gia' configurati alle numerazioni non geografiche degli operatori, nel 100% dei casi, entro 7 giorni dalla richiesta degli stessi.
32. Telecom Italia configura nuovi prezzi non in elenco, nel 100% dei casi, entro 15 giorni dalla richiesta dell'operatore.
33. Telecom Italia introduce in Offerta di Riferimento adeguate penali sul rispetto dei tempi per la fornitura delle configurazioni dei prezzi.
34. Telecom Italia introduce in Offerta di Riferimento l'accesso ai numeri di emergenza e pubblica utilita', ai numeri di customer care di Telecom Italia sulla propria rete, nonche' agli stessi servizi che fornisce alla propria clientela, a condizioni economiche trasparenti e non discriminatorie, in coerenza con i prezzi dagli elementi funzionali regolati dal meccanismo di network cap.
35. Telecom Italia introduce in Offerta di Riferimento il servizio di raccolta forfetaria per internet dial-up disponibile ai livelli di interconnessione SGU, SGU distrettuale ed SGT (SGA). Il servizio prevede la configurazione opzionale di flussi minutari di trabocco, utilizzabili in modalita' condivisa con altri servizi di raccolta vocale o dialup.
36. I circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono gestiti individualmente su indicazione dell'operatore richiedente. La trasformazione di fasci minutari in forfetari e viceversa avviene in 30 giorni ed e' garantita da adeguate penali.
37. Le condizioni economiche del servizio di cui al comma precedente, sono stabilite annualmente nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, a partire dai prezzi minutari dei servizi di raccolta e dai dati di consumo dei fasci impiegati dagli operatori.
38. Telecom Italia, in sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento, presenta i dati di consumo minutario relativi all'impiego dei fasci forfetari da parte degli operatori alternativi, corrispondenti al periodo di 12 mesi di riferimento per i dati di network cap.
39. La replicabilita' delle offerte finali forfetarie di accesso ad internet dial-up di Telecom Italia e' valutata sulla base dei medesimi parametri tecnici impiegati nella valorizzazione delle offerte forfetarie di interconnessione. In caso di offerte finali forfetarie di accesso ad internet dial-up non replicabili, l'Autorita' si riserva di rivedere le condizioni economiche delle offerte forfetarie di interconnessione.
40. Telecom Italia integra le modalita' per la portabilita' del numero di cui alle delibere nn. 4/CIR/99 e 19/01/CIR, garantendo che la prestazione di reinstradamento delle numerazioni portate avvenga secondo le seguenti modalita':
a) l'operatore Recipient comunica (secondo modalita' tecniche analoghe a quelle utilizzate nel caso di portabilita' del numero mobile) all'operatore Donor (anche Telecom Italia) le informazioni necessarie per l'esecuzione del cutover, con un preavviso almeno pari a 3 giorni lavorativi rispetto alla data in cui questo deve essere eseguito;
b) Telecom Italia, in qualita' di operatore Donor, comunica all'operatore Donating la richiesta di portabilita' da parte del Recipient entro un giorno dalla ricezione della stessa. Il Recipient ha facolta' di interrompere la procedura di portabilita', adducendo idonea motivazione entro 24 ore dalla comunicazione da parte di Telecom Italia;
c) Telecom Italia, in qualita' di operatore Donor, il giorno del cut-over esegue tale operazione nella fascia oraria dalle ore 6:00 am alle ore 8:00 am, confermando l'esecuzione dello stesso nella stessa giornata agli operatori Donating e Recipient; gli orari in cui collocare la fascia oraria di due ore puo' essere concordata diversamente tra gli operatori Donating, Donor e Recipient, al fine di minimizzare il disservizio all'utente;
d) al momento del passaggio del numero (cut-over), l'operatore Donor (Telecom Italia) e' tenuto ad assicurare un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attivita' di attivazione della prestazione di portabilita' per il tempo strettamente necessario all'effettuazione da parte dell'operatore Recipient delle prove stesse;
e) nel caso in cui il ritardo di esecuzione dell'operazione di cut-over avvenga con un ritardo superiore a 6 ore, Telecom Italia e' tenuta al pagamento di una penale da stabilirsi in sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento sulla base del disservizio recato all'utente e alle ore di ritardo rispetto al termine fissato a partire dalle ore 8:00 am. Tale penale si applica anche nel caso di errato rilascio e prevedendo anche l'eventuale risarcimento in caso di recesso del cliente per eccesso di ritardo;
f) per le operazioni effettuate ai fini della portabilita' del numero dall'operatore in qualita' di Donor, lo stesso non puo' addebitare, in tutto o in parte, i costi derivanti dalle relative attivita' all'utente o agli altri operatori, ne' puo' richiedere che, ai fini dell'espletamento delle necessarie operazioni, siano effettuate altre operazioni a pagamento, quali ad esempio un costo di attivazione di servizi dell'operatore Donor;
g) nel caso in cui la richiesta del cliente comporti oltre alla portabilita' del numero geografico anche il passaggio della linea tra operatori (ad es. la riconfigurazione dell'unbundling), Telecom Italia provvede affinche' il cutover e il passaggio della linea siano effettuati lo stesso giorno.
41. Telecom Italia fornisce entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte degli operatori terzi il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati), aggiornato agli ultimi 30 giorni.
42. Telecom Italia, nel caso di portabilita' dei numeri non geografici, garantisce il reinstradamento delle chiamate dalla rete del donating alla rete del recipient in tempi inferiori a 15 giorni dalla comunicazione da parte di quest'ultimo.
43. Telecom Italia garantisce all'interfaccia di interconnessione, anche agli operatori di transito, ogni funzionalita' necessaria a replicare i servizi che la stessa offre ai propri clienti finali.
44. Telecom Italia presenta agli operatori interconnessi una soluzione tecnica per la realizzazione della funzione CCBS (Call Competition Busy subscriver Completion to Busy Subscriber) su flussi di interconnessione condivisi tra traffico in transito con funzione di CCBS e traffico in semplice terminazione senza funzione CCBS. La soluzione tecnica supera l'attuale ripartizione in fasci distinti, e' concordata con gli operatori interconnessi ed adottata, a richiesta, da tutti gli operatori di terminazione.
45. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che, trascorso un anno dall'attivazione dei servizi di cui all'art. 4, l'operatore possa cessare il servizio di interconnessione con preavviso di 30 giorni senza pagare penali o ratei a scadere.
46. Fatto salvo quanto previsto dalla delibera n. 45/06/CONS e dalla presente delibera, le capacita' trasmissive e le interfacce dei flussi di interconnessione sono quelle approvate con la delibera n. 1/05/CIR.
47. Telecom Italia rende disponibile in offerta di riferimento flussi di interconnessione con interfacce in modalita' TUG-3 a 155Mbps. Telecom Italia prevede inoltre l'offerta di flussi TUG-3 con interfacce 2Mbps, lato Telecom Italia, ed interfacce 155Mbsp, lato operatore.
48. In caso di impedimenti tecnici all'interconnessione presso un nodo SGU o SGT (SGA), Telecom Italia fornisce il servizio di interconnessione alle medesime condizioni economiche che l'operatore avrebbe fruito in caso di interconnessione fisica presso il nodo (interconnessione virtuale).
49. Gli operatori co-locati in centrale di Telecom Italia presso spazi di un operatore terzo accedono ai servizi di interconnessione di Telecom Italia con le stesse modalita' previste per l'operatore ospitante.
50. La migrazione dai circuiti diretti numerici ai flussi di interconnessione, derivante dagli obblighi previsti dalla delibera n. 45/06/CONS, e' fornita da Telecom Italia a titolo non oneroso.
51. Telecom Italia allinea ad un anno le clausole di scadenza contrattuale per tutti i servizi necessari per l'interconnessione alla rete, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Autorita'.
52. Telecom Italia include in Offerta di Riferimento le condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione della verifica dell'interoperabilita'. La contabilita' regolatoria reca evidenza separata dei costi operativi, ammortamenti e capitale impiegato relativi alla prestazione di prove tecniche, al fine di dimostrare l'orientamento al costo e la parita' di trattamento delle condizioni economiche del servizio offerto.
53. Il servizio di flussi di interconnessione e' fornito per l'accesso ai servizi per i quali Telecom Italia e' soggetta ad obblighi regolamentari, alle condizioni di cui dalla delibera n. 45/06/CONS.
54. Telecom Italia garantisce la configurazione degli autocommutatori entro 15 giorni dalla data della richiesta. La prestazione di configurazione degli autocommutatori e' fornita a titolo non oneroso, fatte salve le configurazioni dei codici di CS, customer care e accesso da remoto a Rete Privata Virtuale sottoposte al meccanismo di network cap.
55. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che la franchigia per il calcolo delle penali per gli interventi a vuoto sia calcolata sulle singole categorie di intervento individuate da Telecom Italia.
56. Telecom Italia introduce il servizio di raccolta per le numerazioni non geografiche di altri operatori per i propri accessi in tecnologia VoIP su banda larga alle medesime condizioni tecniche ed economiche dei servizi tradizionali in tecnologia PSTN.
57. I servizi di raccordi interni di centrale sono forniti per interconnettere due operatori in co-locazione presso la stessa sede, indipendentemente dalla tipologia di servizio trasportato, dal fatto che uno dei due operatori sia Telecom Italia stessa e dalla tipologia di co-locazione adottata, incluso in caso in cui l'operatore e' ospitato presso spazi di terzi.
58. La predisposizione e gestione dei raccordi interni di centrale relativi al traffico voce che la stessa Telecom Italia termina sugli apparati degli operatori co-locati sono a carico di Telecom Italia.
59. I flussi di interconnessione sono fatturati a partire dalla data del loro effettivo utilizzo.
60. Le prestazioni di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia sono offerte a titolo gratuito per l'anno 2006 e a condizioni di orientamento al costo e nel rispetto delle principio di parita' di trattamento interno-esterno per gli anni seguenti.
61. I costi, i prezzi di trasferimento e le quantita' trasferite internamente ed esternamente del servizio di cui al comma precedente sono documentati nel dettaglio della contabilita' dei costi, nei conti degli oneri di cessione interna e nei conti economici delle divisioni commerciali per i servizi affari. La contabilita' reca evidenza separata di tali costi.
 
Art. 15
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Capo definisce un quadro armonizzato delle regole vigenti per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalita' di preselezione (Carrier Preselection - di seguito solo CPS).
 
Art. 16
(Definizioni)
1. Ai sensi del presente Capo si intende per:
a) "operatore di accesso": il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che dispone di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e che rilega direttamente l'utente alla rete di comunicazione;
b) "operatore preselezionato": il fornitore di servizi di comunicazione elettronica autorizzato alla fornitura dei servizi di carrier selection (CS) scelto su base permanente dal cliente per la CPS;
c) "capacita' di evasione giornaliera": numero minimo di ordinativi di CPS che l'operatore d'accesso e' in grado di elaborare nel corso di una giornata lavorativa;
c1) "capacita' di evasione mensile": capacita' di evasione giornaliera moltiplicata per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;
c2) "capacita' richiesta": numero di ordinativi che l'operatore preselezionato prevede di inviare nel corso di un mese;
c3) "capacita' assegnata mensile": numero massimo di ordinativi che l'operatore preselezionato puo' inviare nel corso di un mese;
c4) "capacita' assegnata giornaliera": capacita' assegnata mensile divisa per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;
d) "area Territoriale": raggruppamento di distretti telefonici ai fini della realizzazione del processo di richiesta ed attivazione della prestazione di CPS. La corrispondenza tra ciascun distretto e la relativa area territoriale e' riportata nell'allegato A della delibera n. 8/CIR/01;
e) "tempo di attivazione": il tempo intercorrente tra il giorno di ricezione dell'ordinativo e il giorno dell'attivazione;
e1) "tempo di ripristino": il numero di ore intercorrenti tra la segnalazione del guasto e la sua risoluzione da parte dell'operatore d'accesso.
f) "ordinativo": richiesta di attivazione della prestazione CPS relativa ad un singolo impianto d'utente, anche multinumero;
f1) "ordinativo inviato": richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore preselezionato ha trasmesso all'operatore d'accesso. L'ordinativo si intende inviato il giorno successivo rispetto all'effettiva data di inoltro;
f2) "ordinativo in lista d'attesa": richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore preselezionato ha trasmesso all'operatore d'accesso in eccedenza rispetto alla capacita' assegnata giornaliera;
f3) "ordinativo attivato": richiesta di attivazione della prestazione CPS che l'operatore di accesso ha evaso con esito positivo;
f4) "ordinativo standard": ordinativo in cui tutti i campi obbligatori e facoltativi sono stati compilati dall'operatore;
f5) "ordinativo non standard": ordinativo in cui tutti i campi obbligatori sono stati compilati dall'operatore, mentre quelli facoltativi sono stati parzialmente compilati;
f6) "ordinativo complesso": "ordinativo non standard" con particolari criticita' di lavorazione da parte dell'operatore d'accesso;
g) "disattivazione della prestazione di CPS":la disattivazione, a seguito del recesso del cliente, della prestazione di Carrier Selection Equal Access in modalita' di preselezione (Carrier Preselection). La disattivazione della prestazione di CPS non pregiudica la fornitura del servizio in modalita' di Carrier Selection Easy Access da parte dell'operatore precedentemente preselezionato;
h) "variazione su richiesta del cliente": il cambio di operatore preselezionato che si configura come una nuova attivazione senza necessita' di previa disattivazione.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
 
Art. 17
(Caratteristiche del servizio)
1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che dispongono di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa offrono ai propri abbonati, compresi quelli che si servono dell'ISDN, la possibilita' di accedere tramite la modalita' di preselezione ai servizi commutati di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico.
2. La Carrier Selection in modalita' Equal Access e' realizzata attraverso il meccanismo di preselezione (Carrier Preselection).
3. La CPS e' realizzata attraverso la caratterizzazione del profilo d'utente.
4. La prestazione di CPS permette la scelta, da parte dell'utente, di un solo operatore preselezionato per uno dei seguenti profili di servizio:
profilo a): include le chiamate verso altri distretti, le chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili;
profilo b): include le chiamate interne al distretto, le chiamate verso altri distretti, le chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili.
5. L'Autorita' si riserva, anche su istanza di parte, l'introduzione di ulteriori profili di servizio.
6. La prestazione di CPS prevede la possibilita' per l'utente di non utilizzare, su base chiamata (call-by-call override), la preselezione anteponendo alle cifre del numero chiamato, in fase di selezione, il codice di Carrier Selection dell'operatore prescelto per quella chiamata (modalita' Easy Access).
 
Art. 18
(Specifica tecnica e limitazioni del servizio)
1. La rete di accesso instrada le chiamate in modalita' diretta verso la rete dell'operatore preselezionato. L'instradamento e' effettuato anche in modalita' indiretta attraverso reti di operatori diverse dell'operatore preselezionato.
2. Tutte le chiamate appartenenti alla tipologia associata alla prestazione sono instradate dalla rete dell'operatore di accesso verso la rete dell'operatore preselezionato e sono trattate, ai fini dell'interconnessione, in conformita' alla Specifica Tecnica n. 763-15 del Ministero delle Comunicazioni e alle successive modificazioni.
3. La prestazione di CPS e' applicata in conformita' a quanto disposto dalla delibera n. 9/03/CIR e s.m.i.
4. La prestazione di CPS non e' disponibile per le linee relative ad apparecchi telefonici pubblici a pagamento.
5. L'Identita' della Linea Chiamante (Calling Line Identification) e le sue eventuali caratterizzazioni o restrizioni ai fini della prestazione al cliente finale non vengono alterate dalla prestazione di CPS.
6. Qualora occorra effettuare, per motivi tecnici, cambi numero che coinvolgano utenti con preselezione, l'operatore di accesso avvisa, con almeno centoventi giorni di anticipo, gli operatori interessati con i quali ha stipulato accordi di interconnessione, salvo eccezioni concordate bilateralmente. Gli operatori garantiscono la gestione sia dei vecchi, sia dei nuovi numeri, nel periodo transitorio previsto dalle carte dei servizi degli operatori.
7. Le richieste di CPS da parte di utenti titolari di abbonamenti al servizio telefonico che prevedono condizioni agevolate per motivi di natura sociale (es. contratti per basso traffico) sono regolate con appositi provvedimenti dell'Autorita'.
 
Art. 19
(Accordi bilaterali)
1. La fornitura della prestazione di CPS al cliente richiedente, per le caratteristiche tecniche e per il necessario coinvolgimento dell'operatore di accesso gia' nella fase di attivazione, e' subordinata alla stipula di accordi bilaterali tra l'operatore di accesso e gli operatori preselezionati.
2. Gli accordi bilaterali, di cui al precedente comma, contengono le modalita' operative e le condizioni economiche inerenti alla prestazione di CPS e regolano, in particolare, i seguenti aspetti, conformemente alle norme sulla tutela dei dati personali ed alle disposizioni contenute nelle carte dei servizi:
a) limiti di applicabilita' della prestazione;
b) modalita' di comunicazione delle richieste;
c) modalita' e tempi di attivazione della prestazione;
d) responsabilita' degli operatori nella fase di attivazione e disattivazione della prestazione al cliente;
e) responsabilita' degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possano verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa;
f) prevenzione e gestione delle eventuali frodi;
g) trasferimento dei dati personali del cliente;
h) procedure gestionali che tengano conto delle interazioni con la fornitura di altri servizi, quali la portabilita' del numero e l'accesso disaggregato alla rete locale;
i) procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorita' Giudiziaria.
 
Art. 20
(Evasione degli ordinativi)
1. La capacita' di evasione degli ordinativi e' posta a disposizione di tutti gli operatori preselezionati richiedenti a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e proporzionali alle richieste stesse, ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. La capacita' di evasione giornaliera minima e' fissata in 20.000 ordinativi.
3. La capacita' di evasione giornaliera e' ripartita in misura proporzionale al numero di abbonati, residenziali ed affari, presenti in ciascuna Area Territoriale.
4. L'operatore preselezionato comunica all'operatore d'accesso, entro quindici giorni dalla fine del mese in corso, la capacita' richiesta per il mese successivo, ripartita per Aree Territoriali.
5. L'operatore di accesso segnala con adeguato anticipo all'Autorita' ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei e/o occasionali a livello operativo relativi all'espletamento di richieste di preselezione, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti.
6. La capacita' richiesta dall'operatore preselezionato per ogni Area Territoriale non deve superare il valore di capacita' di evasione mensile definita dall'operatore d'accesso nella stessa Area Territoriale. Il 40% della capacita' di evasione mensile e' assegnata uniformemente sulla base del numero complessivo di operatori preselezionati. Il 60% della capacita' di evasione mensile e' assegnata proporzionalmente alla capacita' richiesta dai singoli operatori preselezionati.
7. La capacita' giornaliera assegnata a ciascun operatore preselezionato, non utilizzata per l'evasione degli ordinativi, e' resa disponibile dall'operatore di accesso agli altri operatori preselezionati attraverso la lista d'attesa. Ciascun operatore puo' trasmettere ordinativi in lista d'attesa entro un limite massimo giornaliero per operatore pari alla capacita' massima teorica dell'operatore di accesso al netto degli ordinativi assegnati all'operatore medesimo. Ogni Operatore preselezionato potra' inviare ordinativi fino al massimo attivabile per ogni area. Gli ordinativi in lista d'attesa vengono evasi giornalmente dall'operatore d'accesso con un meccanismo iterativo e sequenziale volto a soddisfare in un ugual misura tutti gli operatori con lista di attesa.
8. Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facolta', per ogni singolo periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacita' complessiva di espletamento degli ordinativi dell'operatore di accesso, la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato sara' pari alla quantita' effettivamente presentata diminuita dell'ammontare percentuale dello scostamento dalla previsione. L'operatore d'accesso utilizza, ai fini dell'applicazione della penale, lo scostamento percentuale tra capacita' richiesta dall'operatore nel mese ed il numero di ordinativi effettivamente inoltrati. Tale fattore e' utilizzato per ridurre, nel primo mese utile la capacita' di cui al comma 6 del presente articolo. La capacita' produttiva residua e' suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori.
9. Al fine di facilitare le operazioni di evasione degli ordinativi, l'inoltro dei dati si effettua su supporto informatico, secondo un formato concordato tra gli operatori e proposto dall'operatore d'accesso.
10. L'operatore di accesso rende disponibili agli operatori preselezionati le modalita' e gli strumenti per il controllo formale degli ordinativi inviati.
11. Per consentire il monitoraggio del processo di richiesta ed attivazione degli ordinativi di Carrier Preselection, l'operatore di accesso comunica mensilmente all'Autorita' i seguenti dati:
- capacita' richiesta e capacita' assegnata per ogni operatore preselezionato a livello di Area Territoriale;
- ordinativi effettivamente inoltrati, respinti ed evasi per ciascun operatore preselezionato.
12. L'operatore preselezionato fornisce mensilmente per ciascuna Area Territoriale i dati relativi agli ordinativi richiesti, assegnati ed effettivamente inoltrati, questi ultimi suddivisi per singolo distretto telefonico. Gli ordinativi effettivamente inoltrati sono ulteriormente distinti in ordinativi respinti, suddivisi per causale di rifiuto, ordinativi evasi entro il tempo massimo ed ordinativi evasi oltre il tempo massimo.
 
Art. 21
(Modalita' per l'attivazione della prestazione di CPS)
1. Il titolare del contratto di abbonamento telefonico con l'operatore di accesso per la linea o le linee d'utente e' il solo soggetto legittimato a chiedere l'attivazione della prestazione di CPS.
2. L'accordo di prestazione di CPS si forma tra il soggetto legittimato di cui al comma 1 e l'operatore preselezionato nel rispetto del principio di liberta' delle forme di perfezionamento del contratto.
3. Ai fini dell'attuazione dell'accordo l'operatore preselezionato e' tenuto a trasmettere tempestivamente e con qualsiasi mezzo, anche informatico, un modulo d'ordine al cliente contenente tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente, nonche' l'indicazione della data in cui si e' formato l'accordo tra le parti. Ai medesimi fini costituisce onere del cliente la restituzione all'operatore preselezionato del modulo da lui sottoscritto. Il modulo d'ordine sottoscritto dal cliente fornisce evidenza dell'avvenuto accordo tra le parti.
4. L'operatore preselezionato, anche avvalendosi di supporto informatico, trasmette all'operatore di accesso, nei termini stabiliti nella Carta dei servizi, l'ordine di lavorazione per l'attivazione del servizio di CPS recante gli elementi di cui all'art. 23.
5. L'operatore di accesso da' tempestivamente seguito all'ordine di lavorazione da parte dell'operatore preselezionato, nei tempi tra loro stabiliti dall'art. 24.
6. Il cliente ha facolta' di trasmettere all'operatore d'accesso con ogni mezzo copia del modulo d'ordine sottoscritto. La trasmissione ha valore di manifestazione della volonta' dell'utente d'instaurare il rapporto di CPS con l'operatore preselezionato.
 
Art. 22
(Modalita' per la disattivazione della prestazione di CPS)
1. Il titolare del contratto di abbonamento telefonico con l'operatore di accesso per la linea o le linee d'utente e' il solo soggetto legittimato a chiedere la disattivazione della prestazione di CPS.
2. L'utente che intende disattivare la prestazione di CPS comunica per iscritto la propria volonta' all'operatore preselezionato, che la rappresenta all'operatore di accesso, anche avvalendosi di supporto informatico; in alternativa, egli puo' indirizzare la stessa comunicazione scritta all'operatore di accesso, che ne da' informazione all'operatore preselezionato. Le comunicazioni tra gli operatori devono avvenire entro i termini di cui all'art. 25.
3. Le comunicazioni di cui al precedente comma 2 contengono almeno le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione della prestazione di CPS;
c) indicazione dell'operatore preselezionato;
d) data di ricezione della richiesta di disattivazione proveniente dall'utente e data dal medesimo indicata per l'esecuzione della disattivazione.
 
Art. 23
(Procedure per l'attivazione della CPS)
1. L'operatore preselezionato trasmette all'operatore d'accesso l'ordine di lavorazione, in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax), che contiene almeno i seguenti dati:
a) nome e cognome del titolare dell'abbonamento;
b) numero/i della/e linea/e telefonica/che su cui si richiede di attivare la prestazione CPS con specifica del relativo profilo di chiamata;
c) nome dell'operatore preselezionato;
d) data di ricezione del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente.
2. Le disposizioni concernenti i rapporti tra l'operatore d'accesso e l'operatore preselezionato, con particolare riferimento alla gestione degli ordinativi e all'attivazione del servizio, hanno come riferimento temporale certo la data di ricezione da parte dell'operatore di accesso dell'ordine di lavorazione trasmessogli dall'operatore preselezionato.
3. Qualora l'operatore di accesso riceva un ordine di lavorazione per un cliente gia' preselezionato con un operatore diverso dal richiedente, prevale l'ordine di lavorazione fondato sul modulo d'ordine piu' recente, ai fini della cessazione da parte dell'operatore di accesso della prestazione di CPS fino ad allora erogata e della contestuale attivazione della prestazione di CPS con il nuovo operatore preselezionato.
4. L'operatore preselezionato, in qualita' di responsabile del rapporto contrattuale con il cliente, conserva copia dell'ordine di lavorazione trasmesso unitamente alla copia del modulo d'ordine sottoscritto dall'utente.
5. Le procedure definite dai commi precedenti e le modalita' stabilite dall'art. 21 si osservano anche in caso di passaggio da un operatore preselezionato ad un altro.
 
Art. 24
(Tempi di attivazione e riparazione guasti)
1. L'operatore d'accesso, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi e la loro completezza, attiva la prestazione all'utente nei tempi e secondo le modalita' stabilite nei commi successivi.
2. Il termine per l'attivazione della preselezione sulla linea d'utente e' di sei giorni lavorativi nel caso "ordinativi standard" e di otto giorni lavorativi nel caso "ordinativi non standard". Il termine decorre dal giorno di ricezione dell'ordine di lavorazione da parte dell'operatore d'accesso. Tali tempi si intendono garantiti per il 100% delle richieste.
3. In caso di "ordinativo complesso", l'operatore d'accesso comunica all'operatore preselezionato, entro tre giorni dalla ricezione dell'ordine di lavorazione, il tempo di attivazione stimato, che e' al massimo di quindici giorni lavorativi. Qualora tale comunicazione non avvenga entro tre giorni dalla ricezione, l'ordinativo si intende lavorabile negli stessi tempi degli "ordinativi non standard".
4. Il tempo di ripristino dei guasti segnalati dall'operatore preselezionato e' di otto ore lavorative dalla segnalazione del guasto. Tale tempo e' garantito nel 100% dei casi.
5. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di attivazione del servizio di CPS, sono previste le seguenti penali: =====================================================================
Ritardo | Penale come % del costo complessivo di attivazione =====================================================================
1-2 gg | 30%
3-7 gg | 100%
8-15 gg | 150%
> 16 gg | 200% + 100% per ogni g. di ritardo
6. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di riparazione dei guasti del servizio di CPS, sono previste le seguenti penali: =====================================================================
| Penale come % del costo complessivo di Ritardo (ore solari)| attivazione =====================================================================
< 5 | 30% ---------------------------------------------------------------------
5-8 | 100% ---------------------------------------------------------------------
8-10 | 150% ---------------------------------------------------------------------
>10 | 200% + 100% per ogni ora di ritardo
 
Art. 25
(Procedure per la disattivazione della prestazione di CPS)
1. Qualora il cliente chieda la disattivazione della prestazione di CPS comunicando la propria volonta' direttamente all'operatore di accesso, quest'ultimo comunica all'operatore preselezionato, secondo modalita' operative definite tra gli operatori, la richiesta di disattivazione formulata dal cliente, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta stessa ed indicando almeno le informazioni di cui al precedente art. 22, comma 3.
2. Qualora il cliente chieda la disattivazione della prestazione di CPS tramite l'operatore preselezionato, quest'ultimo rispetta le medesime regole in termini di modalita' e tempi previsti in caso di attivazione della prestazione di cui ai precedenti artt. 21 e 23.
3. Almeno tre giorni lavorativi prima della disattivazione della prestazione di CPS, l'operatore di accesso invia all'utente, secondo le forme previste dalla normativa vigente, una comunicazione di conferma dell'ordine ricevuto.
4. La comunicazione di cui al precedente comma 3 contiene almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
b) la modalita' con cui l'utente ha inoltrato la richiesta di disattivazione;
c) la data della richiesta di disattivazione sottoscritta dall'utente;
d) numero telefonico della linea (o delle linee) per la quale e' stata richiesta la disattivazione della prestazione di CPS;
e) la data in cui sara' eseguita la richiesta formulata dall'utente.
5. La comunicazione all'utente contiene, inoltre, l'informativa della possibilita' di usufruire dei servizi di altro operatore utilizzando il codice di Easy Access ad esso associato, della disponibilita' del blocco selettivo delle chiamate ed, inoltre, delle modalita' per la richiesta della fatturazione dettagliata del traffico.
6. Nel processo di lavorazione delle richieste di disattivazione CPS sottoscritte dal cliente verra' presa a riferimento da parte dell'operatore di accesso la data indicata dal cliente per la disattivazione della prestazione, fermo restando il rispetto del termine di dieci giorni previsto dal comma 1 del presente articolo.
7. Qualora il cliente richieda, tramite l'operatore preselezionato, l'attivazione di altri servizi con il medesimo operatore che comportino la disattivazione della prestazione CPS, l'operatore d'accesso gestisce con una procedura unificata tali attivita'. L'operatore d'accesso e l'operatore alternativo concordano opportune modalita' gestionali secondo cui la cessazione del servizio CPS e l'attivazione del nuovo servizio avvengano con disservizio minimo per il cliente finale.
 
Art. 26
(Contestazioni)
1. In caso di contestazioni nel processo di attivazione della CPS:
a) l'operatore preselezionato ha l'obbligo di fornire su richiesta dell'operatore d'accesso copia del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente per la fornitura del servizio telefonico tramite CPS.
b) l'operatore d'accesso, ove rilevi gravi incongruenze tra i dati forniti e quelli in suo possesso, ha facolta' di chiedere all'operatore preselezionato - previa autorizzazione da parte dell'Autorita' - il sistematico invio della copia dei moduli d'ordine sottoscritti dai clienti.
2. In caso di contestazione nel processo di disattivazione, qualora la richiesta venga inoltrata all'operatore di accesso:
a) quest'ultimo ha l'obbligo di fornire, a richiesta, all'operatore preselezionato copia della disattivazione sottoscritta dal cliente. Tale richiesta non sospende la procedura di disattivazione della prestazione
b) l'operatore preselezionato, ove rilevi gravi e motivate incongruenze, puo' richiedere all'operatore d'accesso - previa autorizzazione da parte dell'Autorita' - il sistematico invio delle copie delle richieste di disattivazione inoltrate dai clienti.
 
Art. 27
(Prestazioni non richieste)
1. Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente, in caso di attivazioni o disattivazioni non richieste della prestazione di CPS, l'utente ha diritto di ottenere gratuitamente entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione all'operatore di accesso la precedente configurazione della propria linea. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione della prestazione non richiesta dall'utente.
 
Art. 28
(Obblighi dell'operatore d'accesso)
1. L'operatore d'accesso:
a) tratta con la massima riservatezza ed ai soli fini della prestazione richiesta i dati relativi agli utenti che chiedono l'attivazione o disattivazione della prestazione di CPS;
b) non discrimina i clienti con CPS in termini di qualita' del servizio telefonico, compatibilmente con la soluzione tecnica adottata;
c) non effettua la tassazione e la fatturazione delle chiamate effettuate attraverso la preselezione;
d) svolge le attivita' sulla propria rete, per l'attivazione o la disattivazione della CPS sulla linea o sulle linee telefoniche;
e) accerta, limitatamente al traffico di propria competenza, il verificarsi di traffico anomalo svolto sulla linea del cliente;
f) informa l'operatore preselezionato della data dell'effettiva attivazione o disattivazione della CPS;
g) in caso di richieste di attivazione o disattivazione della CPS non andate a buon fine, informa, contestualmente al riscontro di eventuali cause di non conformita' tecniche o procedurali nelle richieste pervenute, l'operatore richiedente circa le cause specifiche della mancata attivazione o disattivazione, dandone altresi' comunicazione all'Autorita';
h) in caso di variazione su richiesta del cliente dell'operatore di CPS, comunica all'operatore precedentemente preselezionato tale variazione, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali nonche' dei provvedimenti emanati dall'Autorita' competente.
 
Art. 29
(Compiti dell'operatore preselezionato)
1. L'operatore preselezionato:
a) chiede al cliente i dati e la documentazione necessari all'attivazione della prestazione di CPS;
b) espleta le attivita' di configurazione sulla sua rete per la fornitura dei servizi offerti al cliente mediante la preselezione;
c) stabilisce ed applica la tariffa per le chiamate raccolte ed instradate verso la sua rete dalla rete dell'operatore di accesso;
d) fattura al cliente il traffico effettuato in preselezione;
e) applica le restrizioni/disabilitazioni temporanee del traffico dovute a eventuali morosita' o reclami da parte del cliente per il traffico effettuato in preselezione;
f) gestisce eventuali restrizioni/disabilitazioni del traffico effettuato in preselezione dovute a particolari limitazioni che voglia introdurre nella sua offerta al cliente finale;
g) comunica all'operatore di accesso il recesso dal contratto da parte del cliente o la scadenza del contratto che non sia stato rinnovato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta di recesso o nel contratto stesso. In tali casi, l'operatore di accesso e' operatore predefinito per il traffico relativo alla prestazione di preselezione;
h) informa i propri clienti dei prezzi applicati a tutte le numerazioni accessibili attraverso la prestazione di CPS;
i) informa i propri clienti, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilita' della prestazione del blocco selettivo di chiamata conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della delibera n. 78/02/CONS.
 
Art. 30
(Configurazione delle centrali dell'operatore di accesso)
1. Qualora sia gia' operativo, per l'operatore preselezionato, il servizio di raccolta in carrier selection (modalita' easy access), la configurazione delle centrali dell'operatore d'accesso per la prestazione di CPS deve avvenire entro dieci giorni dalla data della sottoscrizione dell'accordo con l'operatore preselezionato.
2. Qualora non sia operativo, per l'operatore preselezionato, il servizio di carrier selection, la configurazione delle centrali dell'operatore d'accesso per la prestazione di CPS deve avvenire entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo con l'operatore preselezionato.
 
Art. 31
(Tempi di riparazione dei guasti)
1. L'operatore di accesso risponde della riparazione dei guasti che si verificano sulla propria rete e in relazione alle proprie responsabilita', nei tempi previsti all'art. 24; pertanto, nel caso di CPS la responsabilita' dell'operatore di accesso e' limitata all'infrastruttura di rete di sua competenza.
2. I tempi di ripristino, previsti dalle carte dei servizi degli altri operatori in caso di guasti o disservizi, decorrono dal momento in cui l'operatore di accesso viene direttamente informato dal cliente.
 
Art. 32
(Sospensione della CPS)
1. La sospensione temporanea del servizio telefonico da parte dell'operatore di accesso, nei casi previsti dal regolamento di servizio/carta dei servizi, determina la disabilitazione della linea telefonica a tutte le chiamate uscenti, comprese quelle effettuabili in preselezione, ad eccezione delle chiamate verso i servizi di emergenza.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, nel caso in cui vengano avviate le procedure di sospensione della linea nei termini previsti dal regolamento di servizio/carta dei servizi, l'operatore di accesso non e' tenuto ad informare l'operatore preselezionato dell'avvio di dette procedure.
 
Art. 33
(Cessazione della CPS)
1. Le seguenti cause determinano la cessazione della prestazione di CPS:
a) il recesso da parte del cliente dal contratto di abbonamento telefonico dell'operatore di accesso;
b) il subentro al contratto di abbonamento telefonico dell'operatore di accesso di un altro utente, formulata in conformita' alle disposizioni della carta dei servizi, salvo espressa dichiarazione del subentrante.
2. L'operatore di accesso informa l'operatore preselezionato con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data della disattivazione.
 
Art. 34
(Rigetto degli ordinativi di CPS)
1. L'operatore di accesso e' autorizzato a respingere, dandone apposita informativa, le richieste di preselezione pervenute alla stessa data e per una medesima linea d'utente da operatori diversi. Nel caso, invece, di richieste di attivazione della preselezione per una medesima linea d'utente, pervenute da operatori diversi, l'operatore di accesso configura l'operatore preselezionato in relazione alla richiesta sottoscritta in data piu' recente, in applicazione di quanto disposto all'art. 23 comma 3 del presente provvedimento.
2. In caso di rigetto dell'ordinativo, se le motivazioni fornite dall'operatore di accesso non risultino giustificate, quest'ultimo e' tenuto a corrispondere una penale per il ritardo nella trattazione dell'ordinativo, a far data dall'ordine rigettato senza giustificato motivo, per ciascuna linea cui l'ordine si riferisce, anche in caso di reiterazione dell'ordine da parte dell'operatore richiedente.
3. Le causali di rigetto dell'ordinativo sono limitate a quelle contente nell'elenco reso disponibile dall'operatore di accesso nell'ambito degli accordi di interconnessione. Le comunicazioni agli operatori preselezionati identificano univocamente ciascuna causale.
4. L'operatore di accesso e' autorizzato a respingere una richiesta di preselezione nel caso in cui per la linea telefonica o le linee telefoniche oggetto della prestazione esista una precedente richiesta da parte del cliente, ancora in fase di espletamento, volta ad ottenere la cessazione della linea, il subentro o il trasloco con cambio numero.
 
Art. 35
(Principi di ripartizione dei costi)
1. Al fine di determinare la ripartizione dei costi fra operatore di accesso e operatore preselezionato, si identifica in contabilita' regolatoria un aggregato di costo relativo ai costi di gestione pertinenti all'attivazione efficiente della prestazione per una singola linea ovvero alla modifica del profilo, sulla base di quanto consentito dalle piu' recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati Membri dell'Unione Europea.
2. In nessun caso l'operatore di accesso addebita in tutto o in parte i costi, di cui al comma 1, all'utente.
3. L'operatore di accesso, anche nel rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dei costi di cui ai precedenti commi, pubblica nell'Offerta di Riferimento le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione di preselezione. In relazione alla prestazione di preselezione, l'offerta di riferimento contiene le procedure attinenti alla fatturazione ed ai rapporti contabili tra organismi di telecomunicazioni. Tali procedure si basano su una soluzione efficiente.
 
Art. 36
(Criteri di separazione contabile e condizioni
per assicurare la parita' di trattamento)
1. L'operatore di accesso fornisce evidenza contabile dei costi di cui all'art. 35, disaggregati per singola attivita' e componente funzionale, secondo i criteri del presente articolo e le disposizioni di cui all'art. 1 della delibera n. 152/02/CONS.
2. Il costo per operatore riflette l'impiego efficiente dei fattori della produzione utilizzati per la configurazione dell'operatore preselezionato, attribuiti sulla base delle attivita' effettivamente svolte.
3. Il costo per linea riflette un efficiente impiego dei fattori della produzione utilizzati per l'attivazione di una nuova linea preselezionata, attribuiti sulla base delle attivita' effettivamente svolte.
4. L'operatore di accesso realizza le misure di separazione amministrativa e contabile di cui all'art. 2 della delibera n. 152/02/CONS anche per quanto riguarda la fornitura della prestazione di CPS.
 
Art. 37
(Obblighi in materia di accesso e di uso
di determinate risorse di rete)
1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, gli operatori alternativi di terminazione vocale, notificati ai sensi dell'art. 2, sono soggetti all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete e dei relativi servizi aggiuntivi e complementari.
2. Gli operatori alternativi notificati hanno l'obbligo di concedere accesso alle porte di interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti ed l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie rispondenti agli standard per garantire l'interoperabilita' dei servizi di interconnessione di terminazione.
 
Art. 38
(Obblighi di trasparenza)
1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, gli operatori alternativi notificati sono soggetti all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi di cui all'art. 37, con riferimento in particolare alla formulazione dei prezzi del servizio di terminazione su rete fissa.
2. Ciascun operatore alternativo notificato comunica all'Autorita' ed agli altri operatori, con cui abbia sottoscritto contratti di interconnessione, le condizioni di offerta dei propri servizi di terminazione, dando evidenza degli aspetti tecnici ed economici.
3. Salvo diverso avviso da parte dell'Autorita', le variazioni dei prezzi di terminazione sono comunicate con un preavviso di 60 giorni rispetto all'entrata in vigore secondo le modalita' descritte al comma 2.
4. Gli operatori comunicano all'Autorita' i contratti relativi alla terminazione di telefonia vocale su rete fissa entro 30 giorni dalla data di stipula degli stessi.
5. Ciascun operatore di terminazione fornisce entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte degli operatori terzi il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati), aggiornato agli ultimi 30 giorni.
6. Ciascun operatore di terminazione, in qualita' di Donor, e' soggetto ai medesimi obblighi previsti in capo a Telecom Italia in materia di portabilita' del numero, ivi inclusi gli obblighi relativi al reinstradamento delle chiamate di cui all'art. 14 comma 40.
 
Art. 39
(Obblighi di non discriminazione)
1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, e nei limiti di cui in premessa, gli operatori alternativi notificati sono soggetti all'obbligo di non discriminazione e praticano condizioni equivalenti per servizi equivalenti, con specifico riferimento all'offerta dei servizi all'ingrosso di terminazione.
 
Art. 40
(Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi)
1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, gli operatori alternativi notificati sono soggetti ad obblighi di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione.
2. Il prezzo del servizio di terminazione e' fissato dagli operatori alternativi notificati sulla base di criteri di equita' e ragionevolezza.
3. Il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori alternativi notificati, fino al 30 giugno 2007, non puo' essere maggiore di 1,54€cent/min. Per i successivi 12 mesi, il prezzo massimo di terminazione e' pari a 1,32€cent/min. Nei successivi quattro anni, il prezzo del servizio di terminazione proseguira' il proprio decalage, assumendo i seguenti valori: 1,11; 0,88; 0,69; 0,55 (centesimi di euro al minuto). Questi valori saranno riesaminati dall'Autorita' all'esito dell'applicazione del modello contabile per il calcolo dei costi di terminazione per gli operatori alternativi notificati, di cui al successivo comma 11.
4. Gli operatori alternativi notificati possono richiedere all'Autorita' di autorizzare, in deroga al comma 3, un prezzo di terminazione superiore al livello massimo, qualora il prezzo di terminazione richiesto risulti giustificato dai propri costi.
5. In tal caso, gli operatori notificati presentano all'Autorita' un'istanza di autorizzazione corredata di tutta la documentazione ritenuta necessaria ad evidenziare le motivazioni tecniche ed economiche a giustificazione della richiesta nonche' di un sistema di contabilita' dei costi, conforme al quadro regolamentare vigente in materia di contabilita' regolatoria, con una descrizione, che illustri almeno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi, definite in linea con la prassi internazionale.
6. Il procedimento istruttorio di valutazione della richiesta di autorizzazione in deroga ai fini della decisione di cui al comma 6, e' svolto secondo il modello procedurale previsto dal regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS in quanto applicabile e comunque nel rispetto dei principi di cui alla legge 241/90.
7. Nel corso del procedimento l'Autorita' svolge un'analisi del sistema di contabilita' dei costi predisposto dall'operatore alternativo richiedendo eventualmente la documentazione integrativa di dettaglio ritenuta necessaria.
8. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento l'Autorita' ha il potere di dispone perizie e analisi statistiche ed economiche; essa puo' altresi' richiedere la verifica di conformita' del sistema di contabilita' dei costi di cui al comma 5 affidandosi ad un organismo indipendente.
9. L'Autorita' adotta quanto prima, e comunque entro un termine non superiore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 5, una decisione motivata e vincolante che approva, quando occorra modificandole, le condizioni di offerta proposte dall'operatore alternativo, con efficacia dalla data di presentazione dell'istanza. L'inosservanza della decisione dell'Autorita' da parte degli operatori e' sanzionabile ai sensi del Codice.
10. L'Autorita' definisce strumenti prospettici di controllo dei prezzi massimi del servizio di terminazione, modificando i valori massimi di cui al comma 3 sulla base dei costi rilevati e del modello contabile di cui al successivo comma 11, tenendo conto degli sviluppi del mercato, delle differenti architetture di rete, delle effettive economie di scala conseguite e conseguibili dagli operatori alternativi.
11. Entro il 31 dicembre 2006, l'Autorita' individua, sulla base anche delle informazioni ricevute nel corso dei procedimenti di cui al comma 6, un modello contabile per il calcolo dei costi di terminazione valido per gli operatori alternativi notificati che tenga conto delle differenti architetture di rete e livelli di investimento adottati dagli operatori alternativi. Come gia' indicato al precedente comma 3, sulla base dei risultati dell'applicazione del modello, l'Autorita' provvedera' a riesaminare i prezzi del servizio di terminazione per gli operatori alternativi individuati dal decalage di cui al comma 3.
 
Art. 41
(Disposizioni transitorie)
1. Telecom Italia, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pubblica e recepisce nell'Offerta di Riferimento 2006 le condizioni tecniche dei servizi di cui all'art. 4 secondo quanto previsto dalla presente delibera.
2 Gli operatori alternativi notificati entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pubblicano le condizioni tecniche del servizio di terminazione vocale di cui all'art. 2 comma 2 lett. a).
3 Le condizioni economiche del servizio di terminazione offerto dagli operatori, di cui al precedente comma, sono pubblicate con le modalita' di cui all'art. 38 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento ed entrano in vigore dalla loro pubblicazione.
4 L'Autorita' avvia entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento un tavolo tecnico sulle modalita' della portabilita' del numero, esteso, per quanto di competenza, a tutti gli operatori operanti in qualita' di Donor.
5 Tutti gli operatori comunicano all'Autorita' la stipula di accordi di interconnessione per la fornitura di servizi di terminazione vocale entro 30 giorni dalla stipula stessa, nonche' gli accordi in essere.
6 Nelle more dell'adozione dei formati contabili previsti nell'Allegato B) da adottarsi per l'esercizio contabile 2005, Telecom Italia comunica la contabilita' regolatoria di tale anno anche sulla base dei formati contabili previgenti. Al fine di una migliore valutazione da parte dell'Autorita' dell'implementazione dei nuovi formati, Telecom Italia produce, unitamente alla presentazione dei nuovi formati, una relazione volta a illustrare il raccordo con i precedenti formati di contabilita' per ciascuna le voci di costo per l'esercizio 2005.
 
Art. 42
(Revoca degli obblighi)
1. E' revocato l'obbligo in capo a Telecom Italia di fornitura dei servizi di raccolta e terminazione relativamente ai distretti di Milano, Roma e Torino di cui al Capo I art. 2 lett. c) della delibera n. 1/CIR/98.
2. E' revocato l'obbligo in capo a Telecom Italia di fornitura del servizio del trasporto del traffico internazionale uscente di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della delibera n. 1 /00/CIR.
3. E' revocato l'obbligo di fornire i circuiti di accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini di cui agli artt. 6 comma 2, e 3, comma 1, lett. c), rispettivamente delle delibere n. 10/00/CIR e n. 3/03/CIR.
 
Art. 43
(Disposizioni finali)
1. L'Autorita' approva annualmente le offerte di riferimento dei servizi di cui all'art. 4 adeguando, laddove necessario, le condizioni attuative degli obblighi di cui al Capo III del presente provvedimento.
2. La revisione degli obblighi di cui al Capo II ed al Capo V della presente delibera e' effettuata nell'ambito delle prossime analisi di mercato, ai sensi dell'art. 19 del Codice delle Comunicazioni.
3. Gli allegati A), B) e C) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera, e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorita' applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 98, comma 11, in merito alle violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.
La presente delibera e' trasmessa alla Commissione Europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.
Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La presente delibera e' notificata alla societa' Telecom Italia s.p.a. e agli operatori alternativi di terminazione vocale, ad oggi identificati in Albacom, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb, Metropol Access Italia, Multilink, Tele2, Tiscali, Welcome, Wind di cui al comma 8, art. 2, capo I della presente delibera ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it.
Napoli, 28 giugno 2006
Il Presidente
Corrado Calabro'
Il Commissario Relatore
Nicola D'Angelo
Il Commissario Relatore
Stefano Mannoni
Per attestazione di conformita'
a quanto deliberato
Il Segretario Generale
Roberto Viola
 
Allegato A
alla delibera n. 417/06/CONS
Identificazione ed analisi dei mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8,9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)
1. Introduzione
1.1 Il procedimento istruttorio
1. L'Autorita' ha avviato il 18 febbraio 2005, con la delibera n. 30/05/CONS, la consultazione pubblica sulla proposta di provvedimento in merito all'identificazione ed analisi del mercato mercati all'ingrosso della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea). La consultazione pubblica e' stata finalizzata ad acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione dagli organismi di telecomunicazioni portatori di interessi nel mercato dei servizi all'ingrosso della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa. In risposta alla consultazione pubblica hanno prodotto i propri contributi gli operator i Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, H3G, MCI, Multilink Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind Telecomunicazioni.
2. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti nel corso delle audizioni del 18 marzo 2005 con Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tele2, Tiscali, Welcome Italia e Wind Telecomunicazioni e del 21 marzo 2005 con Telecom Italia. L'Autorita' ha inoltre richiesto l'aggiornamento dei dati di traffico ed ulteriori informazioni agli operatori con lettera del 28 dicembre 2005. Hanno risposto alle ulteriori richieste soltanto gli operatori Albacom, Eutelia Fastweb, H3G, Tele2, Telecom Italia, Telecom Sparkle, Vodafone, Wind e Welcome Italia.
2. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare
2.1 Il nuovo quadro regolamentare
3. Il nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica comprende le seguenti cinque direttive:
i. la Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ("Direttiva Quadro");
ii. la Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime ("Direttiva Accesso");
iii. la Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ("Direttiva Autorizzazioni");
iv. la Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ("Direttiva Sevizio Universale").
4. La Direttiva Quadro contiene la struttura d'insieme del nuovo sistema di regolamentazione e stabilisce, all'art. 8, i tre obiettivi chiave del quadro regolamentare, ovvero la promozione della concorrenza, lo sviluppo del mercato interno e la promozione degli interessi dei cittadini della Unione Europea. La direttiva sull'accesso stabilisce le modalita' di accesso reciproco alle reti ed ai servizi da parte degli operatori con il fine di fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. La direttiva sulle autorizzazioni sostituisce l'esistente regime delle licenze con il regime delle autorizzazioni generali ed ove applicabile dei diritti d'uso delle risorse scarse. La direttiva sul servizio universale identifica i servizi base che devono essere forniti agli utenti finali.
5. L'articolo 15 della Direttiva Quadro prevede che la Commissione adotti una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante stabiliti dalla direttiva sull'accesso e dalla direttiva sul servizio universale. L'art. 14 della Direttiva Quadro attribuisce alle Autorita' Nazionali di Regolamentazione del settore delle comunicazioni (di seguito ANR) il compito di svolgere delle analisi del grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla raccomandazione volte ad accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere nelle rispettive aree di mercato.
6. Le citate direttive sono state recepite nell'ordinamento italiano dal Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito "Codice"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 15 Settembre 2003 ed entrato in vigore il 16 Settembre 2003 (D.Lgs. n. 259/03).
7. L'articolo 19 del Codice prevede che l'accertamento delle posizioni di significativo potere di mercato debba essere eseguito mediante un'analisi di mercato che tenga conto degli orientamenti contenuti nelle linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/C 165/03) ("Linee guida per l'analisi del mercato").
8. La Commissione Europea, nella Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex-ante (Raccomandazione sui mercati rilevanti) adottata l'11 febbraio del 2003, ha individuato diciotto mercati del settore delle comunicazioni suscettibili di una regolamentazione ex ante. L'art. 18 del Codice prevede che uno Stato membro, in casi specifici di applicazione delle regole della concorrenza, possa identificare un mercato rilevante differente e/o ulteriore rispetto a quelli elencati dalla Raccomandazione.
9. La Commissione Europea ritiene verosimile che nei mercati delle comunicazioni elettroniche si assistera' ad un progressivo aumento del livello di concorrenza, che dovrebbe comportare una graduale riduzione del grado della regolamentazione. Di conseguenza il nuovo quadro regolamentare adotta un approccio maggiormente in linea con i principi del diritto della concorrenza, secondo il quale le ANR imporranno obblighi regolamentari alle imprese che godono di notevole forza di mercato solo qualora concludano che nei mercati in cui esse operano non vi sia una concorrenza effettiva.
10. Il nuovo quadro regolamentare richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati rilevanti, gia' identificati dalla Commissione in quanto suscettibili di regolamentazione ex-ante, sia per cio' che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi. Una volta definito il mercato rilevante, le ANR svolgono un'analisi di mercato al fine di stabilire se sussistano eventuali posizioni dominanti. A secondo dell'esito dell'analisi, le ANR applicano o rimuovono o modificano i rimedi regolamentari in base ai principi fissati dal nuovo quadro. In particolare, in base all'articolo 11 del Codice, l'Autorita' sottopone a consultazione pubblica la bozza di provvedimento concernente l'analisi di mercato e contenente gli orientamenti in merito alla definizione, valutazione della dominanza, imposizione, mantenimento, modifica o rimozione degli obblighi regolamentari. Inoltre, qualora il provvedimento proposto possa influenzare gli scambi tra Stati membri, l'articolo 12, commi 3 e 4, impone che il provvedimento sia messo a disposizione delle altre ANR e della Commissione. Quest'ultima, se considera che il provvedimento possa creare barriere alla sviluppo del mercato unico ovvero abbia seri dubbi circa la compatibilita' con il diritto Comunitario, in particolare gli obiettivi elencati all'articolo 13 del Codice, puo' rinviare il provvedimento all'Autorita' nazionale per le modifiche necessarie. La Commissione puo' esercitare tale potere anche nell'ipotesi in cui il provvedimento, oltre che creare una barriera al mercato unico, abbia ad oggetto un mercato diverso dai 18 individuati dalla Raccomandazione dell'11 Febbraio 2003(1). ---------------------------------------
1) Art. 7, comma 4 Direttiva Quadro.
2.2 Definizione del mercato e identificazione dei mercati rilevanti
11. Il nuovo quadro regolamentare si fonda sul principio che i mercati da assoggettare a regolamentazione siano definiti conformemente ai principi della concorrenza. La definizione del mercato e' quel processo il cui fine ultimo e' quello di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico - delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento.
12. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati e' l'utilizzo del test del monopolista ipotetico (paragrafi 40 - 43 delle linee guida per l'analisi dei mercati) volto a valutare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta. Nell'analisi del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita', coerentemente con quanto indicato nelle linee guida considera, altresi', la concorrenza potenziale.
13. L'Autorita' segue l'approccio sopra descritto per giungere ad una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex-ante in quanto caratterizzati da: i) forti ostacoli non transitori all'accesso, ii) assenza di forze che spingano nel periodo di tempo considerato verso condizioni di concorrenza effettiva, iii) insufficienza dell'applicazione della disciplina antitrust ad assicurare un corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo l'Autorita' analizza i dati disponibili per valutare se esistano altri mercati delle comunicazioni per i quali la presenza delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare.
14. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli orientamenti antitrust Comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato ai fini della regolamentazione ex ante non e' necessariamente coincidente con quella a cui si arriva - pur applicando i medesimi metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi - nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.
2.3 Valutazione del significativo potere di mercato
15. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro normativo, in relazione al processo di definizione e di valutazione del significativo potere di mercato, e' costituito dall'allineamento della definizione di significativo potere di mercato alla nozione di posizione dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE nella sua evoluzione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Difatti, il Codice, all'articolo 17, comma 2, afferma che "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche e' contenuta nelle linee guida dell'11 luglio 2002 che le ANR devono tenere in massimo conto nello svolgimento delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del Codice).
16. Le linee guida al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR dovranno fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in materia di posizione dominante. Inoltre le ANR si dovranno basare, necessariamente, su ipotesi diverse da quelle assunte dalle Autorita' per la concorrenza nell'applicazione retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni dell'Autorita' si avvarranno, inter alia, di elementi di tipo previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del mercato disponibili al momento dell'adozione della decisione.
17. L'orizzonte previsionale verra' calibrato sulla periodicita' che il Codice delle Comunicazioni impone per le analisi di mercato, che come gia' specificato altrove, e' pari a 18 mesi.
18. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto, si misura principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione apprezzabile delle vendite o dei ricavi a favore di altre imprese. La quota di mercato detenuta da un'impresa e' un indicatore della competitivita' del mercato, ma non l'unico indicatore del potere di mercato. Ai sensi delle linee guida, in particolare il paragrafo 78, le Autorita' di regolamentazione devono percio' "intraprendere un'analisi completa e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza di un significativo potere di mercato". A tal proposito sono indicati quali criteri per la misurazione del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vend ita e la concorrenza potenziale.
2.4 Evoluzione del quadro regolamentare dal 1998 ad oggi
19. Con riferimento ai mercati relativi ai servizi di rete telefonica pubblica in postazione fissa all'ingrosso, si evidenzia che la Raccomandazione sui mercati rilevanti del 11 febbraio 2003 opera un esplicito richiamo di corrispondenza ai servizi gia' disciplinati in regime di fornitura di una rete aperta (ONP - Open Network Provision), nell'ambito del mercato dell'interconnessione, nel quadro regolatorio cosiddetto del 1998 (Direttiva n. 97/33 "Interconnessione" e, a livello nazionale, art. 4 del d.P.R. n. 318/97 e d.m. 23 aprile 98).
20. In tale ambito la normativa ONP ha previsto l'imposizione di obblighi asimmetrici in capo agli operatori aventi notevole forza nel mercato unitario dell'interconnessione (operatori SMP - Significant Market Power) in applicazione dei principi di non discriminazione, orientamento al costo e trasparenza nella definizione degli accordi di interconnessione con gli operatori concorrenti. Nel rispetto di tali principi agli operatori SMP e' richiesta la pubblicazione annuale di un'offerta di riferimento che includa un insieme minimo di servizi di interconnessione ritenuto necessario per lo sviluppo della concorrenza. In particolare, tale insieme minimo comprende i servizi di raccolta, terminazione e transito esaminati congiuntamente nel mercato unitario dell'interconnessione.
21. A livello nazionale il recepimento della normativa ONP e' avvenuta appunto con il d.P.R. n. 318/97 e con il d.m. 23 aprile 1998 "Interconnessione", ove e' previsto, tra l'altro, che l'Autorita' proceda alla fase di individuazione e notifica degli operatori SMP, determini le modalita' e le scadenze per l'introduzione di metodologie contabili finalizzate all'applicazione del principio di orientamento al costo e analizzi l'offerta di riferimento determinandone le eventuali modifiche ed integrazioni regolamentari.
2.4.1 Individuazione e notifica degli operatori SMP
22. Nel quadro c.d. ONP il mercato unitario dell'interconnessione fa riferimento sia alle reti telefoniche pubbliche fisse (di cui all'allegato A, parte 1, del d.P.R. n. 318/97 e all'allegato I, parte 1, della direttiva n. 97/33/CE) sia alle reti pubbliche di telefonia mobile (di cui all'allegato A, parte 3, primo capoverso, del d.P.R. 318/97 e allegato I, parte 3, punto 1 della direttiva n. 97/33/CE). L'Autorita' ha pertanto definito il mercato nazionale dell'interconnessione come il mercato dei servizi di terminazione delle chiamate, nazionali ed internazionali, originate da reti fisse e mobili e terminate sulle reti, fisse e mobili, degli operatori nazionali concessionari o licenziatari. Sulla base di tale definizione, al fine di identificare la quota di mercato detenuta da ogni singolo operatore sul mercato nazionale dell'interconnessione (dato quindi dalla sommatoria di tutti gli operatori sia di rete fissa che di rete mobile), l'Autorita' ha tenuto conto di tutte le chiamate, originate sia da reti fisse c he da reti mobili, nazionali ed internazionali, che terminano sulla propria rete, tenendo altresi' conto delle comunicazioni effettuate sia da abbonati di altri operatori che da abbonati dell'operatore su cui termina la chiamata (cosiddetta "interconnessione interna").
23. In tale mercato, per determinare gli operatori con notevole forza di mercato, l'Autorita' ha negli anni applicato oltre ai criteri quantitativi previsti dalla normativa (art. 4, comma 3, della direttiva n. 97/33/CE, e art. 1, comma 1, lettera am, del d.P.R. n. 318/97) anche criteri di valutazione di natura qualitativa. In particolare, nell'individuare i criteri qualitativi applicabili, la normativa fa riferimento a caratteristiche strutturali del mercato, quali la capacita' di un operatore di influenzare le condizioni di mercato (potere di mercato), il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, il fatturato commisurato al valore del mercato (distribuzione dimensionale sul mercato), l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi.
24. La verifica periodica svolta dall'Autorita' a partire dall'esercizio 1998 sul mercato unitario dell'interconnessione ha fino ad oggi portato alla notifica per notevole forza di mercato dell'operatore Telecom Italia, ex-monopolista nei servizi di rete fissa, e di Telecom Italia Mobile ed Omnitel Pronto Italia (oggi Vodafone Omnitel) che operano nei servizi di rete mobile.
25. Nell'ambito delle analisi del mercato dell'interconnessione periodicamente svolte dall'Autorita' con riferimento al quadro ONP, e' intervenuto, nell'anno 2002, un elemento di novita' rappresentato dalla legge 8 aprile 2002, n. 59. Tale nuova disposizione normativa ha inteso dedicare una specifica attenzione al mercato dei servizi di accesso ad Internet, in considerazione del grado e delle condizioni di sviluppo, nonche' delle esigenze di diffusione dei servizi stessi, evidenziando l'esigenza di una disciplina che superasse la differenziazione regolamentare allora esistente tra Internet Service Providers (ISP) indipendenti, operanti sulla base di autorizzazione generale, ai sensi del d.P.R. 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera n. 467/00/CONS, e operatori titolari di licenza individuale, ai sensi del d.m. 25 novembre 1997.
26. Dovendo applicare la nuova disposizione normativa, l'Autorita' ha individuato due mercati rilevanti:
- mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa: sostanzialmente e' costituito dal servizio di accesso alla rete Internet in modalita' dial-up, su rete PSTN o ISDN fino a 128 Kbit/s;
- mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalita' dial-up: sostanzialmente e' costituito dal servizio di consegna del traffico Internet al POP degli ISP.
27. L'analisi complessiva del mercato dell'interconnessione svolto fino al 1999 ha pertanto subito un'evoluzione riservando un'attenzione particolare al segmento di mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalita' dial-up. In tale mercato sono stati notificati a partire dall'analisi dei dati di esercizio 2000, gli operatori Telecom Italia e Wind Telecomunicazioni. Nel mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet invece e' stato notificato il solo operatore Telecom Italia.
28. I risultati delle valutazioni di mercato e relative notifiche svolte negli anni dall'Autorita' sono riportati nelle seguenti delibere: n. 197/99, n. 132/02/CONS, n. 219/02/CONS, n. 350/02/CONS.
2.4.2. Analisi dell'Offerta di Riferimento con eventuali modifiche
29. L'Autorita' ha esercitato il proprio ruolo di regolamentazione nel mercato dell'interconnessione anche attraverso l'attivita' di verifica, modifica ed approvazione dell'Offerta di Riferimento annualmente pubblicata da Telecom Italia.
30. In tale Offerta di Riferimento sono riportate le condizioni tecniche ed economiche di offerta applicate da Telecom Italia agli operatori dotati dell'opportuna autorizzazione per realizzare reti pubbliche di telecomunicazioni o distribuirne i servizi, ivi inclusi il manuale delle procedure ed il Service Level Agreement (SLA) applicato.
31. Con l'obiettivo di realizzare i principi dell'ONP intesa a favorire ed assicurare un'adeguata interconnessione nell'interesse degli utenti, l'Autorita', come stabilito all'art. 9, comma 1, della direttiva n. 97/33/CE, nella valutazione delle Offerte di Riferimento ha tenuto in considerazione:
- la necessita' di garantire comunicazioni punto-punto soddisfacenti per gli utenti;
- la necessita' di assicurare lo sviluppo di un mercato concorrenziale;
- la necessita' di assicurare uno sviluppo equo ed adeguato di un mercato delle telecomunicazioni armonizzato a livello europeo;
- la necessita' di cooperare con le controparti di altri Stati Membri;
- la necessita' di promuovere la creazione e lo sviluppo di reti e di servizi transfrontalieri, l'interconnessione delle reti nazionali e l'interoperabilita' dei servizi e l'accesso a tali reti e servizi:
- il rispetto dei principi di non discriminazione (ivi compresa la parita' di accesso) e di proporzionalita';
- la necessita' di mantenere e sviluppare il servizio universale.
32. Sulla base di tali principi l'Autorita' di anno in anno ha verificato che l'Offerta di Riferimento pubblicata da Telecom Italia contenesse la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce tecniche e le tariffe offerte in conformita' con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso anche in punti diversi dai punti terminali di rete, a norma di quanto stabilito dagli artt. 4, comma 10, e 5, comma 1, del d.P.R. n. 318/97 e dell'art. 7, paragrafo 3, della direttiva n. 97/33/CE.
33. Relativamente alle condizioni economiche dei servizi, l'Autorita' ha svolto numerose valutazioni sull'orientamento delle tariffe di interconnessione proposte agli effettivi costi dei servizi; tale attivita' e' stata condotta a partire dalla documentazione contabile prodotta dalla stessa Telecom Italia e, soprattutto nei primi anni, sulla base dell'analisi dei prezzi applicati per analoghi servizi in altri Stati Membri. Infatti, il punto 4 della Raccomandazione comunitaria n. 98/195/CE rileva che i prezzi di interconnessione basati sulla "buona prassi corrente" vengono utilizzati dalle Autorita' Nazionali di Regolamentazione (ANR) per esaminare le tariffe di interconnessione della terminazione di chiamata proposte dagli operatori notificati, fino a quando non siano disponibili i costi di interconnessione basati sui costi incrementali prospettici di lungo periodo. Il punto 5 della Raccomandazione Comunitaria n. 98/322/CE afferma, inoltre, che le Autorita' Nazionali di Regolamentazione possono chiedere l'applicaz ione di coefficienti di efficienza a riconoscimento del fatto che il ricorso a valori della "Contabilita' al Costo Attuale" per la rete puo' non riflettere integralmente i costi di un operatore efficiente.
34. Sulla base della normativa vigente all'esito delle valutazioni condotte dall'Autorita' e' stata disposta l'approvazione, se del caso la modifica o integrazione, dell'Offerta di Riferimento. Nell'elenco seguente si riportano i provvedimenti rilevanti dell'Autorita' con la relativa Offerta:
- n. 1/CIR/98: Offerta di Riferimento 1998;
- n. 1/00/CIR: Offerta di Riferimento 1999;
- n. 3/00/CIR: Offerta di Riferimento 1999;
- n. 10/00/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
- n. 14/00/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
- n. 6/01/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
- n. 18/01/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
- n. 4/02/CIR: Offerta di Riferimento 2001;
- n. 5/02/CIR: Offerta di Riferimento 2001;
- n. 6/02/CIR: Offerta di Riferimento 2001;
- n. 2/03/C1R: Offerta di Riferimento 2002;
- n. 11/03/CIR: Offerta di Riferimento 2003;
- n. 3/04/CIR: Offerta di Riferimento 2004;
- n. 1/05/CIR: Offerta di Riferimento 2005;
- n. 49/05/CIR: Offerta di Riferimento 2005.
35. Come e' possibile evincere da tali provvedimenti, negli anni, oltre alle variazioni delle condizioni economiche, si e' potuta registrare una significativa estensione della gamma di servizi di interconnessione inclusi nell'Offerta di Riferimento e del livello di definizione delle procedure operative di alcuni di essi.
36. Con la delibera n. 13/01/CIR l'Autorita' ha inoltre emanato disposizioni in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di instradamento del traffico internazionale uscente da parte di Telecom Italia, prevedendo l'esclusione dall'offerta di riferimento di direttrici ritenute competitive.
37. Un importante evoluzione dell'offerta di riferimento e' rappresentata dall'introduzione dei servizi di raccolta forfetaria del traffico Internet (servizio cd. FRIACO) disposta con la delibera n. 25/01/CIR. In tale provvedimento oltre a disporre l'introduzione del servizio, l'Autorita' ha anche definito i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di offerta a partire dal valore per minuto di traffico a tutt'oggi in vigore.
38. Sempre in relazione ai criteri di calcolo delle condizioni economiche di offerta, l'Autorita' ha emanato con la delibera n. 12/03/CIR i criteri per la determinazione della quota di surcharge applicata al servizio di raccolta del traffico da telefoni pubblici per remunerare i costi della rete di accesso di tali telefoni che non trovano un corrispettivo a livello retail.
39. In materia di condizioni economiche la delibera n. 3/03/CIR ha modificato radicalmente la disciplina delle condizioni economiche dei servizi intermedi di rete dell'operatore notificato di rete fissa, introducendo un sistema di variazione programmata dei prezzi su base pluriennale (sistema cd. network cap). Tale provvedimento e' stato emanato in attuazione dell'articolo 3, della delibera n. 152/02/CONS (Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa) che prevede che l'Autorita', al fine di promuovere una maggiore efficienza e trasparenza delle condizioni competitive, stabilisca le modalita' e la composizione di un network cap, con l'obiettivo di disporre, a partire dall'Offerta di Riferimento 2003, di un sistema di programmazione delle tariffe di interconnessione e di accesso. Il network cap oltre ad assicurare una maggiore certezza agli operatori e una maggiore semplicita' d i verifica da parte dell'Autorita', ha l'obiettivo di un progressivo allineamento dei prezzi dei servizi intermedi di rete alla base dei costi incrementali di lungo periodo.
40. L'applicazione del meccanismo di network cap e' stata prevista per il periodo 2003-2006; e' stata peraltro gia' prevista una prima riconsiderazione dell'intero sistema alla luce del nuovo quadro regolatorio, oggi in vigore, e degli esiti delle prime analisi di mercato (art. 7, comma 1).
41. I servizi di interconnessione sono stati raggruppati in cinque panieri, ciascuno sottoposto ad un differente vincolo di cap classificati in funzione di:
- grado di concorrenza del mercato a cui appartengono;
- omogeneita/complementarieta' per un determinato livello di interconnessione;
- importanza in termini di sviluppo della concorrenza;
- selezione/preselezione dell'operatore.
42. Il servizio di raccolta tramite Carrier Selection ha consentito l'avvio della concorrenza sul traffico telefonico. Gli operatori alternativi, pur non disponendo di una rete di accesso per raggiungere l'utente chiamante, utilizzando il servizio di Carrier Selection hanno potuto fornire servizi di solo traffico telefonico inizialmente offerti a livello internazionale ed interdistrettuale. L'Autorita' ha successivamente disposto l'applicabilita' del servizio di Carrier Selection alle chiamate locali (originate e terminate all'interno dello stesso distretto) a partire dal 1° gennaio 2000. Tale decisione (assunta con la delibera n. 101/99) ha esteso la concorrenza al mercato delle chiamate locali, consentendo agli utenti di selezionare, attraverso il codice identificativo di operatore, offerte diverse da quelle di Telecom Italia anche per le comunicazioni urbane e distrettuali.
43. Una decisione estremamente rilevante per la concorrenza nei servizi a traffico, anche al fine dell'attuazione delle disposizioni comunitarie, e' rappresentata dalla delibera n. 3/CIR/99, ove sono state definite le regole per la fornitura della Carrier Selection (Equal Access) in modalita' di preselezione (cd. Carrier Preselection).
44. La prestazione di Carrier Preselection consente all'utente di scegliere un solo operatore preselezionato per due specifici profili di servizio. In particolare, dal 1° gennaio 2000, e' stato introdotto il profilo (a) che prevede l'introduzione della preselezione del vettore per le chiamate interdistrettuali, internazionali e verso mobili, mentre dal luglio 2000 e' stato introdotto il profilo (b) che prevede l'ulteriore estensione anche alle chiamate locali (intradistrettuali e intra-aree-locali).
45. Come evidenziato in precedenza le condizioni economiche del servizio di raccolta in carrier selection e carrier pre-selection sono state oggetto di valutazione e modifica nell'ambito delle istruttorie di valutazione dell'offerta di riferimento. Uno dei punti di maggior rilievo si ritrova nella citata delibera n. 3/00/CIR ove e' disposta l'eliminazione della surcharge affiibuita da Telecom Italia agli altri operatori quale compensazione del c.d. "deficit di accesso".
46. Da un punto di vista di procedure attuative del servizio di Carrier Preselection l'Autorita' e' intervenuta in diverse occasioni per specificare alcune condizioni relative al processo gestionale della prestazione da parte di Telecom Italia. Ad esempio con la delibera n. 4/00/CIR sono stati disciplinati tra l'altro il numero ed il tempo massimo di attivazione degli ordini di carrier preselection (CPS) giornalmente evasi da Telecom Italia, i dati necessari alla "lavorazione dell'ordine" ed alcune procedure di interazione e informazione tra operatore di accesso e operatore preselezionato. L'Autorita' e' successivamente intervenuta con le delibere n. 9/00/CIR e n. 8/01/CIR chiarendo i rapporti tra l'operatore d'accesso e l'operatore preselezionato ed introducendo nuove misure volte ad aumentare la capacita' di attivazione delle richieste di CPS.
47. La delibera n. 4/03/CIR ha, infine, precisato la modalita' di disattivazione della prestazione di Carrier Preselection applicabile nei casi in cui l'utente decida di cambiare operatore o di non utilizzare piu' la prestazione di preselezione.
3. Definizione del mercato
3.1 Introduzione
48. La Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 (in seguito, Raccomandazione) ha individuato tre mercati all'ingrosso per la fornitura di servizi telefonici pubblici in postazioni fisse:
- Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (di seguito, "Mercato 8");
- Terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (di seguito, "Mercato 9");
- Servizi di transito nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (di seguito. "Mercato 10").
49. Il presente capitolo contiene l'analisi che l'Autorita', tenendo nella massima considerazione le Linee Direttrici e la Raccomandazione della Commissione Europea, ha svolto per giungere ad una corretta determinazione dell'ambito merceologico e geografico dei suddetti mercati. In particolare, nella definizione di ciascun mercato rilevante, si e' tenuto conto dei seguenti aspetti:
- definizione dei mercati al dettaglio collegati;
- la topologia della rete telefonica pubblica dell'operatore ex-monopolista per la fornitura del servizio in postazione fissa;
- la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta;
- l'ambito geografico rilevante.
3.1.1 Identificazione degli elementi di rete costitutivi dei Mercati 8, 9 e 10
50. La Commissione, nella Relazione alla Raccomandazione, attribuisce alle singole Autorita' Nazionali di Regolamentazione (di seguito, ANR) il compito di individuare gli elementi costitutivi che consentano di identificare i Mercati 8, 9 e 10 in funzione delle topologie di rete, fermo restando il principio per cui gli elementi costitutivi di ciascun mercato rilevante sono disgiunti, additivi e "la somma dei tre costituisce il tutto".
51. L'Autorita', pertanto, al fine di identificare il confine tra il mercato del transito ed i mercati della raccolta e della terminazione sulla base della topologia delle reti telefoniche pubbliche in postazione fissa, ritiene opportuno far riferimento alla rete telefonica dell'operatore Telecom Italia. Infatti, la rete dell'operatore ex-monopolista, per le sue peculiari caratteristiche di capillarita' e per la sua omogenea diffusione sul territorio nazionale, rappresenta indubbiamente l'infrastruttura di riferimento nella definizione dei mercati all'ingrosso per la fornitura di servizi telefonici all'utenza finale.
52. Nell'architettura della rete telefonica pubblica in postazione fissa e' possibile distinguere una rete di accesso, in cui i collegamenti fisici vengono terminati su apparati di concentrazione ed aggregazione (Stadi di Linea - SL) da una rete di commutazione e trasporto a due livelli. Un primo livello e' formato dagli autocommutatori locali (Stadi di Gruppo Urbano, - SGU). Un secondo livello, gerarchicamente piu' elevato, e' costituito dagli autocommutatori nazionali (Stadi di Gruppo di Transito, - SGT) che connettono tra di loro gli autocommutatori locali attraverso una rete di lunga distanza.
53. La rete di Telecom Italia e' composta da piu' di 10.000 SL, ove sono situati i permutatori su cui termina il doppino, 628 stadi di gruppo urbani SGU e 66 stadi di gruppo di transito SGT. Gli SGT operano secondo una logica a coppia ridondante e individuano, quindi, 33 regioni del territorio nazionale, chiamate "aree gateway".
54. Nell'architettura di una rete telefonica pubblica in postazione fissa, il collegamento tra due utenti sulle reti nazionali si realizza, generalmente, secondo lo schema illustrato nella figura seguente.

----> VEDERE FIGURA A PAG. 64 DELLA G.U. <----

55. Alcuni elementi dello schema illustrato possono essere differenti nel caso degli operatori alternativi e nel caso in cui la tecnologia di accesso/trasporto della fonia sia Voice over IP (nel seguito, VoIP). Nel caso degli operatori alternativi, il numero di livelli gerarchici di commutazione puo' ridursi ad uno, mentre, nel caso dei servizi di fonia offerti al pubblico in tecnologia VoIP, sebbene l'architettura possa ancora suddividersi in una parte di raccolta ed in una di trasporto, esistono differenze rilevanti sia dal punto di vista degli apparati che dal punto di vista della capillarita' della rete. In considerazione del fatto che i servizi VoIP consentono di originare e ricevere tutte le tipologie di chiamate nazionali ed internazionali con l'impiego delle numerazioni E.164, e che prevedono il collegamento fra reti secondo gli standard della fonia tradizionale (flussi PCM a 64 kbit/s e segnalazione SS7), si ritiene che le suddette differenze non incidano significativamente sulla definizione dei mercat i 8, 9 e 10. Nell'analisi seguente, quindi, le diverse tipologie di rete e le modalita' di raccolta (tradizionale o VoIP) si considerano equivalenti ai fini della definizione dei mercati in esame.
56. In base allo schema descritto nella figura precedente, gli elementi di una rete telefonica pubblica in postazione fissa consentono di suddividere tecnicamente il processo produttivo di una chiamata "end-to-end" nei seguenti segmenti:
- raccolta: ossia, il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, incluso il servizio di commutazione effettuato dall'autocommutatore locale;
- transito/inoltro locale: ossia, il trasporto di una chiamata tra autocommutatore locale e autocommutatore nazionale e viceversa;
- transito/inoltro nazionale: ossia, il servizio di trasporto di una chiamata tra autocommutatori nazionali;
- terminazione: ossia, il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, incluso il servizio di commutazione effettuato dall'autocommutatore locale.
3.1.2 Le osservazioni degli operatori
57. Sebbene la definizione del mercato non fosse sottoposta consultazione, alcuni operatori, ed in particolare Telecom Italia, hanno osservato, con riferimento alla inclusione di tecnologie diverse da quella PSTN, che i servizi in tecnologia VoIP dovrebbero essere inclusi nell'analisi limitatamente al loro uso per la fornitura di servizi di tipo PATS. La tecnologia VoIP consente infatti un'ampia categoria di servizi, nei quali la voce e' solo un componete e per i quali non e' possibile alcuna assimilazione con i servizi PATS oggetto dell'analisi di mercato. Tali servizi, in particolare, dovrebbero secondo, Telecom Italia, essere non considerati all'interno delle presenti analisi in quanto non inclusi dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti. Telecom Italia ha inoltre sottolineato che la qualificazione di servizi in tecnologie VoIP che consentono di originare e ricevere tutte le tipologie di chiamate nazionali e internazionali con l'uso dei numeri E.164 non e' sufficiente a connotare i servizi di telefonia acc essibili al pubblico.
58. Secondo Telecom Italia, poiche' solo un accesso a banda larga abilita la fornitura di servizi VoIP ed il servizio voce e' solo una componente del servizio offerto, le modalita' di raccolta definite per la PSTN non sarebbero applicabili ai servizi erogati su accessi broadband. Telecom Italia ritiene che i servizi VoIP vadano considerati come servizi emergenti, da analizzare solo a seguito di una definizione dei servizi VOIP basata sulle categorie di ECS e PATS, sulla base delle risultanze dell'apposito procedimento avviato dall'Autorita' con la delibera n. 26/05/CIR. Secondo Telecom Italia i mercati dei servizi VoIP andrebbero analizzati nell'ambito del mercato broadband (mercato 12 della raccomandazione) ed a valle dello sviluppo dei servizi nei prossimi 18 mesi.
3.1.3 Le osservazioni dell'Autorita'
59. In merito all'impiego di tecnologie diverse da quelle POTS/ISDN, l'Autorita' sottolinea che, con riferimento all'inclusione nei mercati della raccolta, terminazione e del transito, l'uso interno di tecnologie di rete diverse da quelle PSTN non puo' rappresentare di per se una discriminante. Analogamente, nell'ambito dell'analisi dei servizi all'ingrosso, l'appartenenza alla categoria PATS o ECS del servizio retail offerto non rileva in quanto tale.
60. L'inclusione nel mercato delle singole modalita' tecniche di raccolta e terminazione, deve basarsi principalmente sui seguenti elementi: funzionalita' dell'infrastruttura (attuali o potenziali al fine di fornire servizi di telefonia equivalenti a quelli PATS), accesso all'infrastruttura impiegata e ed controllo della stessa. Sono state considerate, in particolare, soluzioni tecniche in grado di fornire servizi con le seguenti caratteristiche:
- linea d'accesso in postazione fissa;
- impiego di numerazioni nel piano di numerazione;
- interconnessione "trasparente" con la rete PSTN;
- ricezione ininterrotta di chiamate originate dalla rete PSTN;
- originazione di chiamate verso la rete PSTN per le direttrici nazionali ed internazionali.
61. Nell'ambito dei servizi al dettaglio forniti con tali requisiti l'Autorita' ha ulteriormente analizzato la catena impiantistica delle infrastrutture sottostanti. L'Autorita' ritiene che l'uso della tecnologia VoIP sia un elemento irrilevante ai fini dell'analisi dei mercati 8, 9 e 10 quando tale tecnologia sia impiegata per fornire servizi di telefonia su infrastrutture di trasporto proprie, ove per infrastrutture di trasporto si intendono le componenti trasmissive comprese tra la centrale SL ed un primo nodo di commutazione (di pacchetto o di circuito).
62. In tale ottica, consistentemente con la segmentazione dei mercati individuati dalla Raccomandazione, l'Autorita' ritiene che il controllo della rete di accesso e la tecnologia della stessa non possano rilevare al fine di individuare servizi di raccolta e terminazione differenziati nell'ambito dei mercati 8 e 9. Dunque, i servizi di raccolta e terminazione su VoIP offerti con il ricorso all'unbundling (full ULL o Shared Access) o su reti d'accesso fisse di proprieta' (in rame o fibra ottica) sono stati considerati sostituibili ai fini della presente analisi.
63. Evidentemente, rientrano in tale categoria i servizi di raccolta e terminazione realizzati, ad esempio, da Telecom Italia sui propri accessi xDSL, o da Fastweb sui propri accessi in fibra, oppure da Fastweb o da Tiscali sui accessi xDSL in unbundling.
64. Con riferimento alle tecnologie ed alle modalita' di trasporto, l'Autorita' ha anche considerato il caso di fornitura di servizi VoIP su infrastrutture di terzi, analizzando separatamente il caso in cui l'offerta e' congiunta alla fornitura di servizi a banda larga (ad es. basata su servizi di ADSL wholesale) ed il caso in cui il servizio VoIP e' offerto disgiuntamente dall'accesso a banda larga.
65. In particolare, con riferimento all'impiego di servizi ADSL wholesale di terzi, l'Autorita' rileva che per la fornitura del servizio voce, l'operatore deve prevedere componenti impiantistiche addizionali a quelle della sola connettivita' dati. Tuttavia gli elementi che consentono di passare dal servizio intermedio acquistato esternamente (ADSL wholesale) al servizio vocale finale, appaiono accessibili sul libero mercato in condizioni di concorrenza e non rappresentano pertanto barriere all'ingresso per la fornitura del servizio. Per tali motivi la produzione interna del servizio di raccolta/terminazione che fa uso di infrastrutture di raccolta e connettivita' dati a banda larga di terzi, anche se finalizzata alla fornitura al dettaglio del servizio di telefonia, non viene considerata nell'ambito delle analisi dei mercati 8 e 9.
66. Al contrario, invece, il servizio intermedio "essenziale" e' quello di connettivita' dati, che in quanto tale, e' analizzato nel mercato 12, ove l'eventuale regolamentazione dovra' prevedere tutte le funzionalita' tecniche necessarie affinche' siano realizzabili anche servizi di fonia in tecnologia VoIP. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorita' ha ritenuto di non considerare tali metodologie di fornitura, includendo nei mercati della raccolta, terminazione e transito solo i servizi all'ingrosso che prevedono la disponibilita' proprietaria delle infrastrutture di rete di trasporto.
3.1.4 Il confine tra i Mercati 8, 9 e 10
67. L'Autorita' ritiene che la corrispondenza fra i segmenti in cui risulta tecnicamente suddivisibile il processo di realizzazione di una chiamata "end-to-end" ed i mercati rilevanti individuati dalla Commissione debba essere valutata alla luce dell'effettivo livello di interconnessione, fra le reti degli operatori alternativi e la rete di Telecom Italia. Infatti, tale parametro puo' considerarsi direttamente collegato all'effettivo grado di sviluppo, nel territorio nazionale, di infrastrutture alternative a quella dell'operatore ex-monopolista.
68. Per verificare il livello di interconnessione raggiunto dai principali operatori alternativi, sono stati presi in considerazione due indicatori. Il primo e' rappresentato dalla percentuale di SGU della rete di Telecom Italia cui risultano interconnessi i principali operatori alternativi, il secondo esprime la variazione nel tempo dei minuti di traffico raccolti/terminati al livello di SGU della rete di Telecom Italia rispetto al totale dei minuti di traffico raccolti/terminati sulla medesima rete.
Tabella 1. Livello di interconnessione degli operatori alternativi con oltre 100 Punti di Interconnessione con la rete di Telecom Italia =====================================================================
Operatori | % SGU Interconnessi | Traffico raccolto al livello SGU ===================================================================== OLO1 | 100% | 93% OLO2 | 80% | 89% OLO3 | 70% | 75% OLO4 | 32% | 50% OL05 | 21% | 50% OLO6 | 18% | 25%
Fonte: dati AGCOM, 2003

----> VEDERE FIGURA A PAG. 69 DELLA G.U. <----

69. Dall'analisi degli indicatori del livello di interconnessione, risulta che esistono alcuni operatori la cui struttura di interconnessione permette di raggiungere una rilevante percentuale di SGU della rete di Telecom Italia. Inoltre, nel corso del tempo si e' verificato un significativo aumento del traffico raccolto/terminato a tale livello della rete di Telecom Italia. Gli indicatori analizzati portano, quindi, a ritenere che i segmenti del transito locale e del transito di nazionale siano effettivamente contraddistinti da un contesto concorrenziale differente rispetto a quello che caratterizza i segmenti della raccolta e della terminazione.
Conclusioni
70. Alla luce delle considerazioni effettuate, l'Autorita' ritiene che l'elemento della rete telefonica pubblica in postazione fissa che meglio permette di individuare il confine fra i mercati 8, 9 e ed il mercato 10, in relazione al contesto concorrenziale riscontrabile nel territorio nazionale, sia rappresentato dall'autocommutatore locale (SGU, nella topologia di rete di Telecom Italia). Di conseguenza, ai fini della presente analisi, i Mercati 8, 9 e 10 identificati nella Raccomandazione devono essere specificati nella seguente maniera:
- Raccolta (Mercato 8): ossia, il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, incluso il servizio di commutazione effettuato dall'autocommutatore locale.
- Terminazione (Mercato 9): ossia, il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, incluso il servizio di commutazione effettuato dall'autocommutatore locale a monte della linea di destinazione.
- Transito (Mercato 10): ossia, il trasporto di una chiamata su livelli di rete gerarchicamente superiori all'autocommutatore locale.
3.2 Mercato dei servizi all'ingrosso della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa
3.2.1 Mercato del prodotto
71. La Commissione, nella Relazione alla Raccomandazione sui mercati rilevanti, definisce nel seguente modo il mercato all'ingrosso della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa: "la raccolta delle chiamate comprende l'inoltro locale delle chiamate ed e' definita in modo da essere coerente con i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa."
72. Il mercato all'ingrosso della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e' costituito, quindi, dai servizi di trasporto delle chiamate dalla postazione d'utente fino all'autocommutatore locale e dalle prestazioni associate a tali servizi (ad es. collegamenti di interconnessione, traffico di segnalazione). I servizi in questione consentono ad un operatore di raccogliere le chiamate dai propri clienti (verso qualsiasi numerazione, geografica e non geografica, incluse quelle destinate all'accesso ad Internet in modalita' "dia/ up"), pur non disponendo di una infrastruttura che raggiunga le postazioni fisse presso cui sono attestati gli utenti finali.
73. La stessa Commissione sottolinea che "la raccolta delle chiamate e' uno degli input necessari per fornire i servizi telefonici al dettaglio relativi alle chiamate in uscita". Appare evidente, quindi, che la struttura della domanda e dell'offerta nel mercato in esame dipende strettamente dai comportamenti degli utenti, collegati ad un'infrastruttura di accesso, che originano il traffico telefonico.
74. L'Autorita', al fine di giungere ad una corretta definizione del mercato della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, ritiene opportuno verificare se l'esistenza di differenti tipologie di chiamate, offerte dagli operatori nel mercato al dettaglio, debba comportare la definizione di mercati all'ingrosso separati. Nell'analisi seguente, si adottera' la caratterizzazione piu' generale possibile del servizio offerto agli utenti finali, distinguendo le tipologie di chiamata in funzione dei seguenti criteri:
- la direttrice della chiamata: ossia, locale, nazionale, fisso-mobile, Internet dial-up e verso numerazioni non geografiche;
- la categoria di utenti finali: ossia, residenziali e non residenziali;
- la tipologia di originazione: ossia, da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche.
75. L'Autorita', in relazione alle effettive condizioni di sostituibilita' fra le suddette tipologie di chiamata, ha valutato se:
- la raccolta delle chiamate verso direttrici diverse costituisce un unico mercato;
- la raccolta delle chiamate dall'utenza residenziale e quella delle chiamate dall'utenza non residenziale costituiscono un unico mercato;
- la raccolta delle chiamate da linee private e la raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche costituiscono un unico mercato.
3.2.2 Raccolta da differenti tipologie/direttrici di chiamata
76. Anche se dal punto di vista dell'utente finale le chiamate verso differenti direttrici non sono sostituibili tra di loro, appare evidente che nei mercati all'ingrosso i servizi di raccolta verso le diverse direttrici di chiamata sono pienamente sostituibili fra di loro. Difatti, il servizio di originazione richiesto e' sempre il medesimo, a prescindere dalla direttrice verso cui e' destinata la chiamata. Si tratta pertanto della stessa prestazione tecnica, che risponde al medesimo bisogno e che e' sottomessa alle stesse condizioni concorrenziali. Tali considerazioni portano a ritenere che dal lato della domanda i servizi di raccolta delle chiamate destinate alle diverse direttrici costituiscano un unico mercato.
Sostituibilita' lato offerta
77. Dal punto di vista dell'offerta, occorre notare innanzitutto che il servizio di raccolta all'ingrosso e' legato strettamente alla capacita' degli operatori di offrire servizi di accesso alla rete telefonica. Risulta evidente, infatti, che la possibilita' di fornire i servizi di raccolta dipende strettamente dall'esistenza di utenti collegati ad un'infrastruttura di accesso che originino il traffico. Inoltre, appare altrettanto evidente che non esiste alcun ostacolo tecnico che impedisca di utilizzare l'infrastruttura che permette di offrire servizi di raccolta per una specifica direttrice di chiamata, per fornire servizi di raccolta per una direttrice di chiamata diversa. Infine, e' fondamentale tener presente che, soprattutto in considerazione degli ingenti costi fissi che caratterizzano la realizzazione di un'infrastruttura di accesso alla postazione fissa di un utente finale, l'operatore che effettua un tale investimento avra' notevoli incentivi ad ampliare l'offerta dei servizi di raccolta al maggior numer o possibile di chiamate e, quindi, di direttrici. Pertanto, si ritiene che un monopolista ipotetico nei servizi di raccolta per una specifica direttrice di chiamata non possa aumentare stabilmente i prezzi dei propri servizi, senza generare rilevanti fenomeni di sostituzione con i servizi offerti dagli operatori che offrono la raccolta per le altre direttrici di chiamata. Tali considerazioni inducono a ritenere che i servizi di raccolta delle chiamate destinate alle diverse direttrici siano sostituibili dal lato dell'offerta.
Conclusioni
78. Le argomentazioni riferite inducono a ritenere che i servizi di raccolta delle chiamate destinate alle diverse direttrici costituiscano un unico mercato.
1. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire un unico mercato per la raccolta delle chiamate verso differenti direttrici?
3.2.2.1 Le osservazioni degli operatori
79. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con l'Autorita' nel considerare il servizio di raccolta indipendente dalla direttrice della chiamata.
3.2.2.2 Le conclusioni dell'Autorita'
80. L'Autorita' conferma l'orientamento di identificare un unico mercato della raccolta indipendente dalle differenti direttrici, ossia, locale, nazionale, fisso-mobile, Internet dial-up e verso numerazioni non geografiche.
3.2.3 Raccolta da clientela residenziale vs. non residenziale
Sostituibilita' lato domanda
81. In presenza di un ipotetico monopolista nei servizi di raccolta per le chiamate originate da uno specifico tipo di clientela, un operatore, che necessita del servizio di raccolta per servire tale segmento del mercato al dettaglio, non potra' sostituire i servizi del monopolista con quelli destinati ad una tipologia differente di utenti. Infatti, i servizi di raccolta destinati ad uno specifico segmento di utenti non permetterebbero di originare chiamate dalle postazioni fisse cui sono attestati gli utenti che appartengono a segmenti diversi. Un'alternativa all'acquisto dei servizi del monopolista ipotetico potrebbe discendere dalla capacita' dell'operatore di sostituire, o rinunciare a servire, il segmento del mercato al dettaglio che utilizza come input i servizi del monopolista. Tuttavia, in considerazione dei costi (commerciali innanzitutto, ma anche organizzativi e tecnici) che tale processo di sostituzione o rinuncia comporterebbe, si ritiene che l'alternativa in questione sia economicamente percorribi le solo per segmenti marginali del mercato al dettaglio e, quindi, non possa vincolare efficacemente le politiche di prezzo dell'ipotetico monopolista. In conclusione, quindi, i servizi di raccolta per le chiamate originate da clientela residenziale non possono essere considerati, dal punto di vista della domanda, sostituibili con i servizi di raccolta per le chiamate originate da clientela non residenziale.
Sostituibilita' lato offerta
82. La sostituibilita' dal lato dell'offerta e' limitata dalla necessita', per un operatore in grado di offrire servizi di raccolta per le chiamate originate da uno specifico segmento del mercato al dettaglio, di ampliare la propria infrastruttura di accesso per raggiungere le postazioni fisse cui sono attestati gli utenti finali di un segmento diverso. Tuttavia, un operatore, non potendo determinare a priori la distribuzione territoriale degli utenti appartenenti ai diversi segmenti del mercato al dettaglio, avra' un notevole incentivo a realizzare una rete di accesso la piu' capillare possibile. Infatti, solo in tal modo potra' raggiungere il maggior numero possibile di clienti potenziali e, tenendo conto della struttura fortemente decrescente dei costi marginali dell'accesso, minimizzare i propri costi industriali. Di conseguenza, la struttura stessa dei costi industriali di un operatore in grado di fornire la raccolta per un determinato segmento del mercato al dettaglio comporta che tale operatore potrebbe, sen za costi rilevanti ed in tempi brevi, offrire servizi di raccolta per le chiamate originate da un differente segmento di utenti finali. Tale possibilita' rappresenta un vincolo efficace alle politiche di prezzo di un monopolista ipotetico nei servizi di raccolta delle chiamate originate da un particolare segmento del mercato al dettaglio, in quanto, detto monopolista aumentando stabilmente i prezzi dei propri servizi, incorrerebbe in una riduzione dei profitti totali causata dall'ingresso degli operatori specializzati nella fornitura di servizi di raccolta per altri segmenti di utenti finali. In conclusione, quindi, si ritiene che i servizi di raccolta per le chiamate originate da differenti segmenti di utenti finali rappresentano servizi sostituibili dal lato dell'offerta.
Conclusione
83. Alla luce delle argomentazioni riportate, considerando nel caso in esame la prevalenza del criterio della sostituibilita' dal lato dell'offerta, si conclude che i servizi di raccolta per le chiamate originate da clientela residenziale ed i servizi di raccolta delle chiamate originate da clientela non residenziale costituiscono un unico mercato.
2. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire un unico mercato per la raccolta da clientela residenziale e la raccolta da clientela non residenziale?
3.2.3.1 Le osservazioni degli operatori
84. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di considerare il servizio di raccolta indipendente dalla tipologia di clientela (residenziale o affari). Sul punto Telecom Italia precisa che l'accesso ai clienti residenziali puo' avvenire anche con tecnologie diverse da quella POTS/ISDN, quali la fibra ad esempio, che consentono accesso integrato a voce e dati.
3.2.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
85. L'Autorita' conferma l'orientamento di identificare un unico mercato della raccolta indipendente dalla tipologia di clientela.
3.2.4 Raccolta da linee private vs. raccolta da postazioni di telefonia pubblica
Sostituibilita' lato domanda
86. Si ipotizzi la presenza di un monopolista ipotetico nella fornitura di uno dei due servizi di raccolta in esame, che voglia aumentare stabilmente i prezzi dei propri servizi. Gli operatori che necessitano di acquistare i servizi del monopolista per poter servire i propri clienti finali, non potranno utilizzare l'altra tipologia di servizio di raccolta come input del loro processo produttivo. Infatti, i due servizi di raccolta in esame consentono di realizzare tipologie di chiamate differenti. Inoltre, per gli operatori sarebbe praticamente impossibile far migrare la propria clientela da una tipologia all'altra di chiamata e, in considerazione degli elevati costi commerciali ed organizzativi, non sarebbe economicamente conveniente convertire il processo produttivo per poter servire gli utenti che domandano la tipologia di chiamata per la cui realizzazione non si utilizzano i servizi del monopolista ipotetico. Di conseguenza, si ritiene che i servizi di raccolta delle chiamate da linee private ed i servizi di raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche non siano sostituibili dal lato della domanda.
Sostituibilita' lato offerta
87. I servizi di raccolta delle chiamate da linee private ed i servizi di raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche non si differenziano per la tipologia di infrastruttura che ne consente la fornitura. Nel primo caso, si richiede la disponibilita' di un'infrastruttura di rete che connetta le postazioni fisse presso cui sono attestati gli utenti finali. Nel secondo caso, e' necessario disporre di un'infrastruttura di rete che connetta un insieme di postazioni telefoniche collocate in luoghi accessibili al pubblico. Tale infrastruttura di rete, sebbene in genere meno capillare, presenta le medesime caratteristiche della rete di accesso necessaria nella raccolta delle chiamate da linee private e puo' essere agevolmente estesa a tali servizi per ambiti geografici specifici. Inoltre, le strutture commerciali ed organizzative necessarie per operare nei mercati al dettaglio collegati possono essere facilmente condivise, accentuando ulteriormente la somiglianza fra i processi produttivi dei due servizi in esame. Di conseguenza, si ritiene possibile che un operatore possa convertire il proprio processo produttivo da un servizio di raccolta all'altro, in tempi brevi e senza dover sostenere rilevanti investimenti. Quindi, un ipotetico monopolista nella fornitura di uno dei due servizi in esame non potrebbe aumentare stabilmente i propri prezzi, senza generare rilevanti fenomeni di sostituzione da parte degli operatori attivi nella fornitura dell'altra tipologia di servizio di raccolta. Da tali considerazioni discende che i servizi di raccolta delle chiamate da linee private ed i servizi di raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche sono sostituibili dal lato dell'offerta.
Conclusione
88. Alla luce delle considerazioni effettuate, anche in questo caso si conclude che i servizi di raccolta delle chiamate da linee private ed i servizi di raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche costituiscano un unico mercato.
3. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire un unico mercato per la raccolta da linee private e la raccolta da postazioni telefoniche pubbliche?
3.2.4.1 Le osservazioni degli operatori
89. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind, pur condividendo le considerazioni relative alla sostituibilita' dei due mercati dal lato della offerta, rilevano di aver osservato un rilevante fenomeno di sostituibilita' anche dal lato della domanda con specifico riferimento ai servizi su servizi di carte telefoniche prepagate. In occasione dell'introduzione nel 2002 e dei successivi rincari della c.d. "surcharge" sui costi di raccolta da postazioni telefoniche pubbliche verso numerazioni non geografiche di altro operatore, gli operatori concorrenti hanno osservato lo spostamento della domanda relativa all'impiego delle carte pre-pagate dalle postazioni telefoniche pubbliche a quelle private. Allo spostamento degli utenti nel mercato finale corrisponde quello degli operatori nei confronti di Telecom Italia. Anche MCI condivide la posizione dell'Autorita'.
90. Sul punto Telecom Italia, si limita a sottolineare che la c.d. "surcharge" da TP non possa essere assoggettata al medesimo regime di network cap dei servizi di raccolta in quanto tale sovrapprezzo e' relativo a componenti della rete di accesso.
3.2.4.2 Le conclusioni dell'Autorita'
91. L'Autorita' conferma l'orientamento di includere nel mercato della raccolta anche i servizi di raccolta da telefonia pubblica.
3.2.5 Mercato Geografico
92. L'opportunita' di procedere ad una segmentazione geografica di un mercato discende dalla necessita' di tener conto dell'eventuale esistenza di differenti contesti concorrenziali in zone differenti del territorio nazionale.
93. L'analisi del mercato del prodotto ha dimostrato l'opportunita' di definire un unico mercato per i servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, indipendentemente dalla tipologia di chiamata per cui tale servizio viene utilizzato come input.
94. Si ritiene opportuno, quindi, verificare se il suddetto mercato debba essere segmentato secondo un criterio geografico.
95. Alla luce dell'attuale sviluppo del contesto concorrenziale nel suddetto mercato del prodotto, non si riscontrano sostanziali differenze nella struttura della domanda e dell'offerta nelle diverse zone del territorio nazionale. Non si ritiene giustificato, quindi, applicare criteri geografici per la segmentazione del mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.
Conclusione
96. Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorita' ritiene che la dimensione geografica del mercato della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa sia nazionale.
4. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di non segmentare geograficamente il mercato del prodotto?
3.2.5.1 Le osservazioni degli operatori
97. Gli operatori Albacom, Atlanet, Coli, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'individuazione di un singolo mercato nazionale.
3.2.5.2 Le conclusioni dell'Autorita'
98. L'Autorita' conferma l'orientamento di non segmentare geograficamente il mercato della raccolta.
3.2.6 Relazione fra la definizione di mercato dell'Autorita' e la Raccomandazione delle Commissione
99. L'allegato alla Raccomandazione definisce al punto 8 il mercato dei servizi di "raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa" ed aggiunge che "la raccolta delle chiamate comprende l'inoltro locale delle chiamate ed e' definita in modo da essere coerente con i limiti fissati per i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa".
100. L'analisi svolta dall'Autorita' ha portato all'identificazione di un mercato la cui dimensione merceologica non si discosta in alcun punto da quella data nella raccomandazione.
3.3 Mercato dei servizi all'ingrosso della terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa
3.3.1 Mercato del prodotto
101. Per poter giungere ad una corretta definizione del mercato del prodotto per i servizi all'ingrosso della terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, ed in particolare, per poter valutare se si tratti di un mercato singolo o se sia opportuno individuare piu' mercati in esso, e' necessario considerare se:
- il servizio di terminazione su rete fissa internazionale ed il servizio di terminazione su rete fissa nazionale costituiscano un unico mercato;
- il servizio di terminazione internet e il servizio di terminazione fonia costituiscano un unico mercato;
- il servizio di terminazione delle chiamate originate da rete fissa e i servizi di terminazione delle chiamate originate da rete mobile costituiscano un unico mercato;
- il servizio di terminazione su rete fissa rappresenti un unico mercato o possa essere segmentato in relazione alle singole reti e/o punti terminali.
3.3.2 Servizio di terminazione su rete fissa internazionale vs. servizio di terminazione su rete fissa nazionale
102. Il servizio di terminazione su reti fisse internazionali permette ad un operatore di completare una chiamata internazionale pur senza possedere un centrale di transito internazionale od essere interconnesso, tramite infrastruttura propria o noleggiata da terzi, ad una c.d. cable station, ossia centrali presso cui siano attestati gli operatori di transito internazionale (c.d. carrier internazionali). Di conseguenza, gli operatori che vogliono offrire il servizio di terminazione internazionale devono disporre di una rete che sia interconnessa con almeno una centrale internazionale od una cable station.
103. Dal lato della domanda, i due servizi rappresentano input necessari alla realizzazione di differenti tipologie di chiamata. Appare evidente che non si puo' ipotizzare alcuna possibilita' di sostituzione fra le due tipologie di servizio in esame.
104. Dal lato dell'offerta, le infrastrutture utilizzate per la fornitura dei due servizi sono differenti. Infatti, per terminare una chiamata diretta ad un numero internazionale e' necessario disporre di una rete che sia interconnessa con una centrale internazionale, mentre per terminare una chiamata diretta ad un numero del territorio nazionale e' necessario disporre di una rete che includa il punto terminale presso cui e' attestato il numero chiamato. In entrambi i casi, gli investimenti necessari alla riconversione del processo di fornitura da un servizio all'altro non permettono di ipotizzare rilevanti fenomeni di sostituibilita' dal lato dell'offerta.
Conclusioni
105. L'assenza di effettive possibilita' di sostituzione, sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta, dimostra l'indipendenza dei prezzi dei due servizi in esame. Di conseguenza, si ritiene che i servizi di terminazione verso reti fisse internazionali ed i servizi di terminazione verso reti fisse nazionali costituiscono due mercati distinti.
5. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare un mercato per il servizio di terminazione internazionale?
3.3.2.1 Le osservazioni degli operatori
106. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono la posizione dell'Autorita' in merito alla necessita' di individuare un mercato della terminazione internazionale, sebbene Telecom Italia precisi, da un lato di non ritenere che tale mercato rientri nell'ambito dei mercati di cui alla raccomandazione C(2003)497 dell'11/02/03 sui Mercati Rilevanti, dall'altro che tale mercato non sia stato sottoposto dall'Autorita' ad una specifica analisi.
3.3.2.2 Le conclusioni dell'Autorita'
107. L'Autorita' conferma l'orientamento di individuare ai fini della successiva analisi il mercato della terminazione internazionale.
3.3.3 Servizio di terminazione internet vs. servizio di terminazione fonia
108. Il servizio di terminazione internet consente di completare le chiamate in modalita' commutata verso la rete IP. Un operatore, per garantire alla propria utenza accesso e connettivita' ad internet verso numerazioni attestate sulle reti di altri operatori deve acquistare da questi ultimi il servizio di terminazione per completare la chiamata sulla rete IP. Pertanto, un operatore che intenda fornire il servizio di terminazione internet deve disporre della numerazione internet nonche' del punto di accesso alla rete IP o, comunque, essere interconnesso con un ISP che fornisca questo ultimo servizio.
109. Dal lato della domanda, i servizi di terminazione internet ed i servizi di terminazione per fonia rappresentano input necessari alla realizzazione di differenti tipologie di chiamata. Infatti, i primi permettono di completare le chiamate dirette alla rete IP, mentre i secondi permettono di completare le chiamate vocali. Pertanto, e' evidente che non si puo' ipotizzare alcuna possibilita' di sostituzione dal lato dalla domanda fra le due tipologie di servizio in esame.
110. Dal lato dell'offerta, le infrastrutture utilizzate per la fornitura dei due servizi sono solo parzialmente differenti. Infatti, per poter offrire il servizio di terminazione internet un operatore deve disporre di una numerazione in decade 7 o di un numero geografico in ciascun distretto in cui si offre il servizio, essere interconnesso con una rete di telefonia fissa per la raccolta delle traffico diretto verso la rete IP e disporre di un accesso, in proprio o presso un ISP, alla rete IP. Per poter terminare una chiamata vocale su rete fissa e' necessario essere interconnesso con una rete di telefonia fissa per la raccolta delle traffico telefonico e disporre di una rete che includa il punto terminale presso cui e' attestato il numero chiamato. Analizzando in dettaglio le differenze infrastrutturali, si rileva che, nel caso di fornitura di servizio di terminazione internet, il punto di interconnessione con la rete IP puo' avvenire sia a livello di SGU/SGT sia presso il PoP dell'ISP. Nel caso di terminazion e vocale, il servizio include la tratta di trasporto tra SGU e stadio di linea, che in una rilevante frazione di casi e' co-locato nella stessa sede dell'SGU.
111. Se da un lato gli operatori di fonia possono, in tempi relativamente brevi e senza rilevanti costi di ingresso, offrire il servizio di terminazione internet, non e' vero il contrario. Infatti, un operatore in grado di offrire terminazione internet dovrebbe sostenere ingenti costi in infrastrutture per poter offrire i servizi di terminazione fonia. Da quanto affermato si puo' dedurre che i due servizi in esame sono legati da condizioni di sostituibilita' asimmetrica. Ossia la presenza di operatori che offrono servizi di terminazione internet non costituisce un vincolo alle politiche di prezzo degli operatori che offrono servizi di terminazione fonia, mentre la presenza di questi ultimi impedisce agli operatori di terminazioni internet di aumentare i prezzi al di sopra del livello di concorrenza, senza generare rilevanti fenomeni di sostituzione dal lato dell'offerta.
112. Le condizioni di sostituibilita' asimmetrica si riflettono in strutture dell'offerta e della domanda sostanzialmente diverse per i due servizi. Infatti, sia il numero degli operatori in grado di offrire il servizio di terminazione internet, nonche' le modalita' di interazione con il mercato al dettaglio sono diverse da quelle che caratterizzano i servizi di terminazione fonia. A conferma di quanto appena affermato, si consideri che la stessa Commissione, nella relazione alla Raccomandazione sui mercati rilevanti, evidenzia le profonde differenze rilevabili nello sviluppo della concorrenza nei servizi di terminazione internet rispetto a quelle che caratterizzano i servizi di terminazione fonia. In particolare, la Commissione evidenzia la generale presenza di una pluralita' di operatori in grado di offrire i servizi di terminazione internet e la relativa facilita' incontrata dagli ISP nella scelta del fornitore dei servizi di terminazione internet e dall'utenza finale nella scelta del fornitore di accesso e con nettivita' internet. Tali condizioni, secondo la Commissione, si riflettono in una evidente pressione sulle tariffe di terminazione internet, "poiche' il costo della terminazione figura sempre nell'importo complessivo fatturato dall'ISP (a carico dell'utente finale) e gli utenti finali possono scegliere tra ISP in concorrenza fra loro, questi ultimi hanno interesse a ridurre al minimo le tariffe per la terminazione delle chiamate che devono pagare". Resta tuttavia da sottolineare che il mercato all'ingrosso della fornitura di servizi internet vede in genere tre attori distinti, l'operatore di originazione, a cui e' attestato l'utente finale, l'operatore di terminazione, ad es. titolare delle infrastrutture e/o delle numerazioni e l'ISP attestato presso quest'ultimo, che gestisce l'accesso alla rete IP e che puo' o meno coincidere con l'operatore di terminazione succitato. Il mercato della terminazione internet e' tra operatore di originazione ed operatore di terminazione a cui l'ISP si appoggia, ed e' solo indirett amente legato al mercato tra ISP ed operatori di terminazione che li ospitano.
Conclusioni
113. L'analisi delle condizioni di sostituibilita' fra servizi di terminazione internet e fonia dimostra l'esistenza di un legame unidirezionale fra i prezzi dei due servizi in esame. Tuttavia, alla luce del differente livello di sviluppo della concorrenza nell'offerta dei servizi di terminazione internet rispetto a quanto osservabile nell'offerta dei servizi di terminazione fonia, non si ritiene che l'esistenza della suddetta interrelazione fra i prezzi sia sufficiente alla definizione di un unico mercato per i due servizi in esame. Si conclude, quindi, che i servizi di terminazione internet ed i servizi di terminazione fonia costituiscano due mercati separati.
6. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare un mercato distinto per il servizio di terminazione internet?
3.3.3.1 Le osservazioni degli operatori
114. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono la posizione dell'Autorita' in merito alla individuazione di un mercato distinto per la terminazione internet. Telecom Italia precisa inoltre che a suo avviso il servizio in oggetto e' relativo alle sole componenti di rete dell'operatore che vanno dal punto di interconnessione al PoP dell'ISP e che sono impiegate per le chiamate dial-up in modalita' terminazione. Telecom Italia precisa inoltre che il mercato della terminazione dial-up include tutte le numerazioni impiegate per i servizi internet in decade 7 e non solo i codici 701 che sono gli unici codici usati con modello di terminazione.
3.3.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
115. L'Autorita' conferma l'orientamento di individuare un mercato della terminazione internet dial-up. Il mercato e' costituito dall'offerta all'ingrosso della prestazione di terminazione su rete PSTN e trasporto del traffico ai PoP degli ISP. Naturalmente la valorizzazione della prestazione di terminazione internet dial-up, quando fornita all'interconnessione come servizio di terminazione, deve ristorare sia le componenti propriamente di rete commutata individuate da Telecom Italia, sia le componenti di rete dati e di interconnessione alla rete Internet che costituiscono il servizio propriamente offerto dall'ISP. Il valore di tale componente aggiuntiva (in tecnologia IP), ad oggi, e' regolato per entrambi gli operatori notificati Wind e Telecom ai soli fini della individuazione dei costi corrispondenti al servizio. v 3.3.4 Servizio di terminazione delle chiamate originate da rete fissa vs. servizi di terminazione delle chiamate originate da rete mobile
116. Il servizio di terminazione su reti fisse consente di completare sia le chiamate originate da rete fissa sia le chiamate originate da rete mobile. In entrambi i casi, l'operatore che offre il servizio deve disporre di una rete che includa il punto terminale presso cui risulta attestato il numero chiamato. Tanto gli operatori di rete mobile quanto quelli di rete fissa necessitano di acquistare i servizi di terminazione su rete fissa. Nel primo caso, per completare tutte le chiamate dirette verso numerazioni attestate su reti fisse, nel secondo caso, per completare le sole chiamate dirette verso numerazioni attestate su reti fisse di operatori terzi.
117. Eevidente che, dal lato della domanda, indipendentemente dalla rete di originazione, non sussistono possibilita' tecniche di sostituzione del servizio di terminazione necessario a completare una chiamata diretta verso un numero attestato presso un determinato punto terminale di rete fissa. Inoltre, un operatore, sia esso fisso o mobile, non puo' prevedere ne' determinare la destinazione delle chiamate effettuate dai propri utenti e, quindi, per assicurare che tutte le chiamate originate sulla propria rete possano comunque raggiungere le numerazioni desiderate deve necessariamente acquistare servizi di terminazione. D'altro canto, le condizioni a cui e' possibile acquistare il servizio di terminazione sono fissate dall'operatore sulla cui rete e' attestata la numerazione chiamata e non appaiono, quindi, dipendere dalla rete di originazione.
118. Dal lato dell'offerta, si rileva che la fornitura dei servizi di terminazione per le chiamate originate da rete mobile utilizza il medesimo input necessario alla fornitura del servizio di terminazione per le chiamate originate da rete fissa. Entrambi i servizi in esame, inoltre, possono essere offerti unicamente dall'operatore sulla cui rete fissa e' attestata la numerazione chiamata. Di conseguenza, le condizioni di offerta del servizio di terminazione saranno fissate dal medesimo soggetto, indipendentemente dalla rete di originazione della chiamata.
Conclusioni
119. Appare evidente che la tipologia della rete di originazione non definisce, nel mercato dei servizi di terminazione su rete fissa, segmenti caratterizzati da condizioni concorrenziali differenti. Pertanto, in considerazione dell'omogeneita' delle condizioni concorrenziali riscontrabili nell'offerta dei servizi in esame, si ritiene che i servizi di terminazione delle chiamate originate da rete fissa ed i servizi di terminazione delle chiamate originate da rete mobile costituiscono un unico mercato.
7. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare un unico mercato per la terminazione delle chiamate originate da rete fissa e da rete mobile?
3.3.4.1 Le osservazioni degli operatori
120. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con l'orientamento dell'Autorita'.
3.3.4.2 Le conclusioni dell'Autorita'
121. L'Autorita' conferma l'orientamento non segmentare il mercato della terminazione su rete fissa in funzione della tipologia di originazione della chiamata.
3.3.5 Il servizio di terminazione su rete fissa rappresenta un unico mercato o deve essere segmentato in relazioni al punto terminale e/o alla rete cui e' destinata la chiamata?
122. I servizi di terminazione su rete fissa permettono di completare le chiamate dirette verso numerazioni in postazioni fisse. Un operatore, per garantire alla propria utenza la possibilita' di chiamare numerazioni attestate sulle reti fisse di altri operatori, deve acquistare da questi ultimi il servizio di terminazione. Di conseguenza, gli operatori che vogliono offrire il servizio di terminazione su rete fissa dovranno dispone di una rete che includa il punto terminale presso cui e' attestato il numero chiamato.
123. L'operatore di originazione non ha la possibilita' tecnica di scegliere la postazione su cui completare le chiamate originate sulla propria rete. Infatti, per completare una chiamata destinata ad una specifica postazione fissa, l'operatore di originazione non ha alcuna possibilita' effettiva di sostituzione del servizio di terminazione offerto, sulla specifica postazione fissa, dall'operatore di terminazione. D'altronde, lo stesso operatore di terminazione non puo' offrire altro servizio che quello di terminazione sulla specifica postazione cui e' diretta la chiamata. Qualunque altro servizio di terminazione, anche se offerto su altre postazioni della medesima rete di terminazione, non consentirebbe all'operatore di originazione di completare la chiamata. In altre parole, esiste una ed una sola modalita' tecnica per completare una chiamata diretta ad una postazione fissa, e tale modalita' consiste nel servizio di terminazione sulla specifica postazione fissa individuata dal numero chiamato.
124. Pertanto, un'applicazione rigorosa dell'analisi di sostituibilita' condurrebbe, tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'offerta, alla definizione di un singolo mercato per ciascuna postazione attestata su rete fissa. Tuttavia, una tale conclusione non sarebbe giustificata alla luce delle effettive condizioni concorrenziali riscontrabili nell'offerta dei servizi di terminazione su rete fissa. Infatti, i servizi di terminazione sull'insieme delle postazioni fisse attestate sulla rete di uno specifico operatore sono caratterizzati dalle medesime condizioni di offerta. Si consideri, al riguardo, che la stessa Commissione non ritiene plausibile che l'operatore di terminazione discrimini le condizioni di offerta in funzione delle diverse postazioni attestate sulla propria rete. Appare quindi ragionevole considerare come appartenenti ad un unico mercato, vista l'omogeneita' delle condizioni concorrenziali, tutte le postazioni fisse attestate sulla medesima rete.
125. L'opportunita' di definire un mercato separato per i servizi di terminazione su singola rete fissa deve essere valutata alla luce di una ulteriore analisi, che verifichi le effettive possibilita' di sostituzione fra i servizi di terminazione sulle diverse reti fisse.
126. Dal lato della domanda, le possibilita' di sostituzione del servizio di terminazione su rete fissa restano senza dubbio limitate, anche alla luce della piu' ampia definizione del mercato. Infatti, esistera' sempre e comunque un unico operatore di terminazione tecnicamente in grado di offrire il servizio necessario a completare una chiamata destinata ad un numero attestato su di una specifica rete fissa.
127. Dal lato dell'offerta, l'operatore che fornisce il servizio di terminazione dispone di una rete che include la postazione a cui e' diretta la chiamata. Dunque, per poter offrire il medesimo servizio di terminazione, si renderebbe necessario duplicare l'infrastruttura dell'operatore di terminazione. Tale possibilita', in considerazione degli ingenti costi e dei lunghi tempi di realizzazione, non si ritiene possa configurarsi come un'effettiva possibilita' di sostituzione dal lato dell'offerta.
128. Un ulteriore profilo rilevante nell'analisi di sostituibilita', fra i servizi di terminazione sulle diverse reti fisse, e' rappresentato dai possibili effetti che la sostituibilita' dal lato della domanda nei mercati al dettaglio potrebbe avere sulla definizione del mercato in esame. Se dall'analisi emergesse che, nel mercato al dettaglio, l'utente finale ha a disposizione un insieme di alternative per comunicare con un determinato soggetto e che tali alternative limitano la capacita' di un operatore di fissare le tariffe di terminazione per le chiamate dirette alla propria rete, si potrebbe concludere che il mercato della terminazione su rete fissa non debba essere segmentato in relazione alle singole reti fisse.
129. In considerazione delle effettive possibilita' di cui dispone un utente finale che desidera raggiungere una determinata postazione fissa, non si ritiene che i fenomeni di sostituzione nel mercato al dettaglio possano avvenire in una scala tale da generare interdipendenza fra i prezzi dei servizi di terminazione sulle singole reti fisse. Infatti, il chiamante non e' generalmente nelle condizioni di scegliere la rete fissa di destinazione, non necessariamente considera equivalente una chiamata verso una rete mobile e generalmente accede ad un servizio il cui prezzo non evidenzia esplicitamente la tariffa di terminazione. Il chiamato, inoltre, non sostenendo direttamente i costi del servizio di terminazione, non ha incentivo a minimizzare tali costi.
130. Alla luce delle considerazioni effettuate, e' possibile affermare che gli operatori che offrono servizi di terminazione sulla propria rete fissa possono fissare indipendentemente i prezzi dei propri servizi senza incorrere in rilevanti fenomeni di sostituzione, ne' dal lato della domanda ne' dal lato dell'offerta, e che, quindi, non vedano limitata la loro capacita' di conseguire stabilmente profitti al di sopra del livello di concorrenza. Di conseguenza, si ritiene opportuno identificare un mercato dei servizi di terminazione per ciascuna rete fissa.
131. A conferma di quanto affermato, si consideri che la stessa Commissione ritiene che le effettive alternative di sostituzione, sia nel mercato in esame sia nel mercato al dettaglio collegato "non sembrano rappresentare vincoli sufficienti per i fornitori dei servizi di terminazione delle chiamate in postazioni fisse o giustificare una piu' ampia definizione del mercato, per cui il mercato rilevante in questo caso sembra essere quello della terminazione delle chiamate su singole reti".
Conclusioni
132. Come indicato dalla stessa Raccomandazione, l'Autorita' ha considerato inizialmente una definizione ristretta del mercato in esame per ampliarla successivamente valutando l'effettive possibilita' di sostituzione dal lato della domanda e dell'offerta, sia sul mercato all'ingrosso sia sul nel mercato al dettaglio collegato.
133. La definizione piu' ristretta e' quella che individua il mercato della terminazione delle chiamate su singola postazione fissa. L'ampliamento di tale definizione ha condotto ad identificare un mercato della terminazione su singola rete fissa, ossia su tutte le postazioni fisse incluse in una medesima rete. L'ulteriore ampliamento, che condurrebbe all'identificazione di un mercato della terminazione comprendente tutte le reti fisse, sarebbe giustificato solo se le effettive possibilita' di sostituzione dei servizi di terminazione su singola rete fossero tali da vincolare il comportamento dell'operatore che possiede la rete di terminazione.
134. L'analisi svolta, anche alla luce degli attuali sviluppi tecnologici e di mercato, ha dimostrato l'assenza di effettive possibilita' di sostituzione per i servizi di terminazione sulle singole reti fisse e, pertanto, l'opportunita' di definire mercati separati per i servizi di terminazione su reti fisse differenti.
135. Si conclude, quindi, che ciascuna rete fissa identifica un distinto mercato dei servizi di terminazione in postazione fissa.
8. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare mercati distinti per i servizi di terminazione delle chiamate su reti fisse differenti?
3.3.5.1 Le osservazioni degli operatori
136. Sul punto gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind precisano che il Memorandum della Raccomandazione indica la terminazione su singola rete come dimensione minima del mercato di terminazione, senza tuttavia precludere alle autorita' nazionali la possibilita' di definire mercati con estensione maggiore. MCI, nel condividere la posizione dell'Autorita' sottolinea che le differenze tre le economie di scala e di condizioni competitive degli operatori alternativi dovranno potare ad obblighi diversi rispetto a quelli applicati a Telecom Italia. Telecom Italia sul punto ritiene corretta la posizione dell'Autorita' e sottolinea che i servizi di terminazione rappresentano un vero collo di bottiglia per la crescita competitiva del mercato ed auspica in proposito un intervento volto a prevenire prezzi eccessivi ed ingiustificati.
3.3.5.2 Le conclusioni dell'Autorita'
137. L'Autorita' conferma l'orientamento di individuare mercati della terminazione distinti per singola rete fissa.
3.3.6 Mercato Geografico
138. L'opportunita' di segmentare un mercato in differenti aree geografiche discende dalla necessita' di tener conto dell'eventuale esistenza di differenti contesti concorrenziali in zone differenti del territorio nazionale.
139. La definizione del mercato del prodotto ha condotto all'identificazione dei seguenti mercati:
- mercato dei servizi di terminazione su reti fisse internazionali;
- mercato dei servizi di terminazione internet;
- mercati distinti per i servizi di terminazione su singola rete fissa.
140. Si ritiene opportuno, quindi, verificare se i suddetti mercati debbano o meno essere segmentati secondo un criterio geografico.
141. Alla luce dell'attuale sviluppo del contesto concorrenziale nei suddetti mercati del prodotto, non si riscontrano sostanziali differenze nella struttura della domanda e dell'offerta nelle diverse zone del territorio nazionale. Non si ritiene giustificato, quindi, applicare criteri geografici per la segmentazione dei mercati di cui sopra.
Conclusioni
142. Si conclude che i mercati del prodotto non debbano essere segmentati geograficamente.
9. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di non segmentare geograficamente i mercati del prodotto?
3.3.6.1 Le osservazioni degli operatori
143. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb; MCI, Multilink, Tele2, Teleunit, Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento di non segmentare il mercato della terminazione su base geografica.
3.3.6.2 Le conclusioni dell'Autorita'
144. L'Autorita' conferma l'orientamento di non segmentare geograficamente i mercati della terminazione dial-up e della terminazione su singola rete.
3.3.7 Relazione fra la definizione di mercato dell'Autorita' e la Raccomandazione delle Commissione
145. L'allegato alla Raccomandazione definisce al punto 9 il mercato dei servizi di "Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa" ed aggiunge che "la terminazione delle chiamate comprende l'inoltro locale delle chiamate ed e' definita in modo da essere coerente con i limiti fissati per i mercati di raccolta e di transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa."
146. L'analisi svolta dall'Autorita', sebbene abbia tenuto nel massimo conto le indicazioni della Raccomandazione e le Linee Guida, si discosta dalla definizione data dalla commissione, identificando i seguenti mercati:
- mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa;
- mercato dei servizi di terminazione internet;
- mercato dei servizi di terminazione su reti fisse internazionali;
147. In relazione al mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa, l'Autorita' ritiene, in conformita' con le motivazioni espresse nel Memorandum, che i tre criteri che giustificano l'imposizione di obblighi ex ante siano soddisfatti.
148. In relazione al mercato dei servizi di terminazione Internet, l'Autorita', condividendo in linea generale le argomentazioni espresse nel Memorandum, rileva che mercato dei servizi all'ingrosso per l'accesso ad internet negli ultimi anni e' stato caratterizzato da una graduale riduzione delle barriere all'ingresso. L'Autorita', tuttavia, ritiene che a tale abbassamento delle barriere all'ingresso abbiano contribuito diversi interventi regolamentari quali ad esempio l'introduzione della number portability per numerazioni in decade 7, l'introduzione di un prezzo unico indifferenziato per le numerazioni 701, l'apertura dei servizi di interconnessione agli TSP. L'Autorita' ritiene che in assenza di regolamentazione le condizioni che giustificano l'imposizione di obblighi ex ante sarebbero soddisfatte. In particolare, in virtu' di quanto disposto dalla delibera n. 219/02/CONS "aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet" che identificava Tele com Italia e Wind Telecomunicazioni quali operatori aventi significativo potere di mercato nella terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalita' dial-up, l'Autorita' intende procedere alla valutazione del significativo potere di mercato anche per quanto riguarda il mercato dei servizi di terminazione Internet. Il mantenimento o la revoca degli obblighi preesistenti, infatti, deve necessariamente passare per una esplicita analisi delle condizioni del mercato in oggetto, che tenga conto anche delle condizioni dei mercati a monte ed a valle. Nel caso della terminazione internet, rilevano inoltre anche le analisi del mercato al dettaglio della raccolta in dial-up su numeri geografici e decade 7 e non soltanto le condizioni competitive del mercato all'ingrosso tra ISP e operatori di telecomunicazione che li ospitano sulla propria rete.
149. In relazione al mercato dei servizi di terminazione su reti fisse internazionali, si rileva che l'Autorita', con la delibera n. 13/01/CIR, ha rimosso l'obbligo di Telecom Italia di inserire nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento le condizioni tecniche ed economiche per l'instradamento del traffico verso Stati Uniti, Canada, Svizzera, Norvegia e Paesi membri dell'Unione europea. Tale decisione era stata motivata dalla verifica dell'esistenza di un numero sufficientemente elevato di concorrenti sulle singole tratte internazionali liberalizzate, dalla verifica dell'esistenza di capacita' trasmissiva in eccesso nelle tratte internazionali e dall'esistenza di un sufficiente contropotere d'acquisto da parte dei clienti.
150. L'Autorita', a tre anni dalla adozione della delibera n. 13/01/CIR ritiene che gli ostacoli all'accesso al mercato ed allo sviluppo delle concorrenza nelle tratte ancora regolamentate si siano significativamente ridotti, pur continuando a sussistere. Infatti, l'Autorita' rileva che continuano a sussistere le difficolta' nell'accesso alle cable station dell'operatore incumbent gia' rilevate all'epoca. Pertanto, l'Autorita' ritiene che la presenza di forti ostacoli all'accesso soddisfi il primo criterio indicato dalla raccomandazione per l'individuazione di un nuovo mercato suscettibile di regolamentazione ex-ante.
151. D'altra parte, il progressivo sviluppo di infrastrutture alternative a quelle dell'operatore incumbent nonche' la possibilita' di dotarsi di infrastrutture proprie a costi non particolarmente elevati grazie al ridotto numero di punti di interconnessione fa ragionevolmente supporre che il mercato in esame sia destinato a raggiungere un sufficiente grado di concorrenza in tempi brevi. Pertanto l'Autorita' ritiene che il secondo criterio indicato dalla Raccomandazione per l'individuazione di un nuovo mercato suscettibile di regolamentazione ex-ante non sia soddisfatto.
Conclusioni
152. Alla luce delle considerazioni esposte, l'Autorita' ritiene di individuare, in conformita' con la raccomandazione, il seguente mercato suscettibile di regolamentazione ex-ante:
- mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa;
- mercato dei servizi di terminazione internet.
153. L'Autorita' ritiene, inoltre, che il mercato della terminazione su reti fisse internazionali non sia suscettibile di regolamentazione ex-ante e, quindi, in tale mercato debba provvedersi a rimuovere gli obblighi imposti in virtu' del precedente quadro regolamentare.
10. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di non considerare suscettibile di regolamentazione ex-ante il mercato della terminazione su reti fisse internazionali?
3.3.7.1 Le osservazioni degli operatori
154. Telecom Italia, pur ritenendo che tale mercato non sia stato sottoposto ad un'analisi puntuale, concorda con l'analisi dell'Autorita' di non ritenere che la terminazione internazionale sia suscettibile di regolamentazione ex-ante e pertanto ne richiede la completa deregolamentazione. Telecom Italia sottolinea inoltre che i circuiti di accesso alle cable station non rappresentano una barriera all'accesso ai servizi di terminazione internazionale e che pertanto il mantenimento di obblighi di offerta a carico di Telecom Italia e' ingiustificato. MCI ritiene condivisibile la posizione dell'Autorita'.
155. Di opinione contraria sono invece gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali Welcome e Wind, che invece rilevano che l'Autorita' ha trascurato nella propria analisi, aspetti fondamentali quali ad esempio l'esistenza di accordi privilegiati tra Telecom Italia e numerosi operatori esteri che impediscono ai concorrenti di approvvigionarsi a prezzi competitivi dei servizi di terminazione internazionale, indipendentemente dalle barriere individuate dall'Autorita'. La presenza di tali accordi e' legata a molteplici fattori. In via generale, in tutti i paesi in cui non c'e' stata l'apertura del mercato delle telecomunicazioni esiste un unico interlocutore estero che operando in regime di monopolio o di quasi monopolio ha forte interesse a stipulare accordi di tipo bilaterale con l'operatore che garantisca i maggiori volumi di traffico di terminazione e che sia a sua volta destinazione della massima parte del traffico inverso (Telecom Italia). Gli operatori segnalano che a causa di tali meccanismi Telecom Italia avrebbe accordi privilegiati con diversi paesi quali quelli dell'ex Jugoslavia, il Nord Africa e diversi paesi dell'America latina. In altri casi Telecom Italia controlla l'operatore nazionale (come nel caso di Cuba) imponendo agli operatori concorrenti prezzi di terminazione artificiosamente elevati.
156. A parere degli operatori concorrenti il quadro competitivo analizzato dalla delibera 13/01/CIR non e' sostanzialmente cambiato e pertanto qualsiasi modifica all'attuale regime regolamentare ed in mancanza di un'approfondita analisi competitiva sulle singole direttrici di traffico internazionale appare non giustificata. In particolare, gli operatori segnalano la non corretta attuazione degli attuali obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia, la quale, tramite societa' controllate (ad es. Telecom Italia Sparkle) sarebbe presente sul mercato della terminazione internazionale con offerte piu' basse di quelle soggette a controllo dell'Autorita'. Gli operatori segnalano inoltre che altre societa' controllate di Telecom Italia sono presenti sul mercato retail con offerte a condizioni economiche non replicabili ne' a partire dai listini di Telecom Italia stessa, ne' da quelli di Telecom Italia Sparkle.
3.3.7.2 Le conclusioni dell'Autorita'
157. In ragione della discordanza delle posizioni espresse dagli operatori con l'orientamento del documento di consultazione, l'Autorita' ha richiesto con la lettera del 28 dicembre 2005 ulteriori informazioni in merito al servizio di terminazione internazionale. Le richieste sono state finalizzate sia ad esaminare l'entita' delle barriere di ingresso al mercato, sia ad individuare le eventuali criticita' competitive sulle direttrici di traffico internazionale attualmente sottoposte a regolamentazione che non potrebbero essere risolte attraverso la normativa a tutela della concorrenza.
158. Con riferimento all'entita' delle barriere all'acceso al servizio, l'Autorita' ha richiesto informazioni per l'anno 2005 sul numero di centrali di transito intenzionale raggiunte da ciascuna rete, sulla proprieta' di tali centrali e dei flussi impiegati per raggiungerle.
Hanno risposto in modo pertinente alle domande sul numero di centrali internazionali interconnesse e sul numero di flussi impiegati gli operatori Albacom, Eutelia, H3G, Telecom Italia, Telecom Italia Sparkle, Tiscali, Vodafone e Wind. Dall'analisi, seppure parziale. appare che il numero di centrali internazionali direttamente interconnesse alle reti degli operatori alternativi con il ricorso ad infrastrutture proprie sia relativamente alto e tale da far ritenere non necessario il mantenimento di vincoli di offerta sulle infrastrutture trasmissive ad oggi regolamentate.
159. Con riferimento all'offerta di servizi di terminazione internazionale, Telecom Italia, nella propria risposta, ha sottoposto all'Autorita' un proprio studio secondo cui una rilevante quota delle direttrici internazionali ad oggi regolate sarebbe offerta da almeno 8-10 operatori di transito internazionale con PoP in Italia.
160. Con riferimento alla presenza di eventuali criticita' competitive su specifiche direttrici di traffico, l'Autorita' ha richiesto agli operatori i seguenti volumi di traffico internazionale:
1. traffico originato dalla propria rete e terminato verso l'estero ricorrendo ad accordi diretti con operatori stranieri, disaggregato per zone di destinazione;
2. traffico originato in Italia in transito sulla propria rete per terminazione verso l'estero tramite accordi diretti con operatori stranieri, disaggregato per zone;
3. traffico di terminazione internazionale acquistato all'ingrosso da altri operatori italiani.
161. I dati sono stati prodotti secondo l'articolazione nelle 7 zone tariffarie previste dalle condizioni generali di offerta al dettaglio di Telecom Italia2. Hanno risposto in modo conforme alle domande dell'Autorita' gli operatori Albacom, Eutelia, Fastweb, H3G, Telecom Italia e Telecom Italia Sparkle, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind. Dalle evidenze fornite appare che Telecom Italia abbia trasferito le attivita' di vendita e gestione del traffico internazionale alla controllata Telecom Italia Sparkle. Pertanto, la prima non deterrebbe piu' individualmente quote significative di traffico wholesale in transito verso l'estero. ---------------------------------------
ZONA 1 Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein,
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo (incluse le
Isole Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, Regno
Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Canada e Stati
Uniti d'America (tutti gli Stati);
ZONA 2 Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
Cipro, Ungheria, Islanda, Gibilterra, Libia, Macedonia,
Malta, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Serbia e
Montenegro, Isole FarOer, Tunisia;
ZONA 3 Algeria, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania,
Moldavia, Marocco, Russia, Turchia, Ucraina;
ZONA 4 Australia, Cina, Hong Kong, Israele, India,
Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda,
Palestina, Filippine, Taiwan, Timor Est, Malesia,
Singapore, Thailandia;
ZONA 5 Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Egitto, Messico,
Peru', Sud Africa, Venezuela. Bolivia, Ecuador, Paraguay,
Porto Rico, Arabia Saudita;
ZONA 6 Bahamas, Barbados, Bhutan, Comore, Eritrea, Etiopia,
Laos, Micronesia, Montserrat, Repubblica Centrafricana,
Siria, Sudan, Tutti i paesi non inclusi nelle altre zone;
ZONA 7 Cayman, Kiribati, Nuova Caledonia, Papua Nuova
Guinea, Samoa, Ascension, Anguilla, Cook, Diego Garcia,
Dominica, Figi, Guam, Guinea Bissau, Haiti, Isole Vergini
Britanniche, Kampuchea (Cambogia), Marianne, Marshall,
Mongolia, Myanmar (Birmania), Nauru, Nepal, Niue, Norfolk,
Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese, Saint Lucia, Saint
Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Americane, Sao Tomee
Principe, Suriname, Tokelau, Tonga, Turks E Caicos,
Tuvalu,Wallis e Futuna, Repubblica Democratica del Congo,
Vanuatu.
162. Al riguardo si rileva che i risultati delle analisi condotte sui dati forniti dagli operatori rispondenti alla consultazione, riferiti all'anno 2005, hanno evidenziato che Telecom Italia Sparkle detiene oltre 1'80% del mercato in minuti venduti all'ingrosso in transito per le zone da 1 a 6 (articolazione delle tariffe retail di Telecom Italia) ed oltre il 55% del mercato in minuti venduti all'ingrosso in transito per la zona 7.
163. A causa dell'incompletezza delle risposte raccolte, non e' tuttavia possibile attribuire alle quote calcolate per singolo operatore la valenza di effettive quote di mercato, che d'altra parte dovrebbero essere calcolate su singola direttrice. D'altro canto, una volta rilevato che il livello delle barriere di accesso al servizio di terminazione internazionale e' relativamente basso e che esiste una pluralita' di attori che puo' fornire il servizio per la maggior parte delle direzioni internazionali, non apparirebbe necessario, in linea generale, prevedere regolamentazione ex-ante per tale segmento di mercato.
164. Poiche' tuttavia l'analisi di mercato e' stata condotta su dati aggregati per zone, e' comunque possibile che alcune specifiche direttrici di traffico siano caratterizzate da un livello concorrenziale piu' basso per problemi competitivi non risolvibili nel medio-lungo termine (quali ad es. accordi di esclusiva con il l'operatore monopolista locale). Cio' e' del resto consistente anche con quanto appare dallo studio di Telecom Italia, dove si evidenzia comunque una piccola quota di direttrici di traffico per le quali esiste un numero di offerenti sul territorio italiano inferiore a 4 operatori e per le quali solo un'analisi di maggiore dettaglio potrebbe rivelare la necessita' di una regolazione ex-ante. Pertanto in considerazione della necessita' di ulteriori valutazioni su specifiche direttrici, l'Autorita', nel confermare l'indirizzo di rimuovere l'attuale regolamentazione in capo a Telecom Italia, ritiene necessario che si apra un'attivita' di analisi di mercato per la terminazione internazionale volta ad indiv iduare se effettivamente esistano direttrici che per problemi specifici e non transitori non superano i criteri previsti dalla Raccomandazione per l'individuazione di mercati rilevanti.
3.4 Mercato dei servizi all'ingrosso del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa
3.4.1 Mercato del prodotto
165. Per poter giungere ad una corretta definizione del mercato del prodotto per i servizi di trasporto, ed in particolare, per poter valutare se si tratti di un mercato singolo o se sia possibile individuare piu' segmenti in esso e' necessario considerare se:
- i servizi di sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori costituiscono un unico mercato;
- i servizi di inoltro ed i servizi di transito costituiscono un unico mercato;
- i servizi di trasporto devono essere segmentati sulla base del livello gerarchico della rete dell'operatore che li fornisce.
3.4.2 Servizi di sola commutazione vs. servizi di trasporto tra autocommutatori
166. Nell'ambito dei servizi di trasporto che possono essere offerti da un operatore infrastrutturato e' possibile individuare due tipologie:
- servizi di sola commutazione;
- servizi di trasporto tra autocommutatori.
167. Il servizio di sola commutazione consiste nel trasporto di una chiamata originata e terminata su reti differenti da quella dell'operatore che offre il servizio e gli operatori di originazione e terminazione sono connessi al medesimo autocommutatore dell'operatore che fornisce il servizio.
168. Il servizio di sola commutazione svolge esclusivamente una funzione di interconnessione fra reti di operatori differenti e non include l'uso di capacita' trasmissiva all'interno della rete del fornitore del servizio. Tale servizio puo' essere offerto a qualunque livello gerarchico di rete senza sostanziali differenze funzionali.
169. I servizi di trasporto tra autocommutatori consistono nel trasporto di una chiamata da una rete di originazione ad una di terminazione. L'operatore che offre il servizio di trasporto tra autocommutatori puo' essere un operatore terzo rispetto a quello di originazione ed a quello di terminazione.
170. I servizi di trasporto fra autocommutatori possono essere forniti a livelli gerarchici diversi, con sostanziali differenze funzionali. Tali servizi svolgono una funzione di interconnessione fra reti di operatori differenti, includendo l'uso di capacita' trasmissiva all'interno della rete del fornitore del servizio.
171. I servizi di sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori comportano prestazioni differenti e richiedono strutture produttive diverse. In relazione alle funzioni svolte, i servizi di sola commutazione e quelli di trasporto tra autocommutatori si rivolgono ad operatori con esigenze diverse, esigenze che dipendono strettamente dal livello di infrastrutturazione e quindi dalla capillarita' della rete posseduta dagli operatori acquirenti del servizio. La prima tipologia di servizi, infatti, si rivolge ad operatori che, disponendo di infrastrutture capillarmente diffuse, almeno nelle aree in cui intendono fornire servizi all'utenza finale, necessitano esclusivamente di una funzione di interconnessione fra reti diverse. La seconda tipologia di servizi si rivolge, invece, ad operatori solo parzialmente infrastrutturati che, oltre alla funzione di interconnessione, necessitano anche di completare la propria rete ricorrendo ad infrastrutture di terzi.
172. Dal lato della domanda, appare evidente che gli acquirenti dei servizi di sola commutazione non avranno convenienza economica ad acquistare servizi di trasporto tra autocommutatori in quanto questi ultimi includono prestazioni che essi sono in grado di svolgere autonomamente sulle proprie infrastrutture. Eancora piu' evidente che coloro che acquistano servizi di trasporto tra autocommutatori non possono tecnicamente acquistare servizi di sola commutazione in quanto questi ultimi servizi non sono sufficienti a permettere loro di fornire servizi alla clientela finale.
173. Dal lato dell'offerta appare evidente che la diversa dotazione di infrastrutture, necessarie alla produzione dei servizi in esame, esclude la possibilita' di rilevanti fenomeni di sostituzione. Infatti, i costi ed i tempi necessari alla conversione del processo produttivo dall'offerta di un servizio a quella dell'altro sono, in entrambi i casi, talmente elevati da rendere inefficace la minaccia di ingresso nel mercato servito da un ipotetico monopolista nell'offerta di uno dei due servizi. Di conseguenza, il suddetto monopolista ipotetico, non vedrebbe limitata la propria capacita' di conseguire stabilmente profitti superiori a quelli di concorrenza, anche in presenza di operatori attivi nella fornitura dell'altro servizio.
174. Le considerazioni appena svolte appaiono sufficienti a dimostrare che i prezzi dei due servizi non possono essere interrelati e portano, quindi, a definire mercati separati per i servizi di sola commutazione e di trasporto tra autocommutatori.
Conclusioni
175. Si conclude che i servizi di sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori costituiscono due mercati distinti.
11. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare due mercati distinti per i servizi di sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori ?
3.4.2.1 Le osservazioni degli operatori
176. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, H3G, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita', ma evidenziano come la struttura della rete di commutazione di Telecom Italia, pur continuando a presentare agli operatori interconnessi la medesima topologia di interconnessione, sia in realta' ormai molto diversa da quella considerata ai fini regolamentari per l'imposizione degli obblighi. Telecom Italia segnala infatti di aver concluso nel corso del 2004 l'operazione di migrazione tecnologica della propria rete di lunga distanza alla tecnologia IP. La nuova rete di transito e' costituita da 12 coppie di nodi MPLS a livello nazionale fra loro interconnessi per mezzo della rete di trasporto a lunga distanza in fibra ottica. Tali nodi in tecnologia a banda larga (nodi BBN) sostituiscono funzionalmente i 66 SGT, raggruppati in 33 aree gateway, su cui era basata la rete di transito tradizionale. Gli operatori ritengono richiedono che, gia' ai sensi d egli obblighi regolamentari esistenti, l'offerta di riferimento preveda la fornitura dei servizi di raccolta terminazione e transito con interconnessione in modalita' IP nativa ai 12 nodi nazionali di Telecom Italia.
177. Telecom Italia ritiene che il mercato del transito nazionale delle chiamata telefoniche sia sufficientemente concorrenziale e quindi non passibile di regolamentazione ex-ante. Pertanto, alla luce del fatto che i nuovi livelli di rete sono funzionali ai soli servizi di transito nazionale, non sussisterebbe alcun obbligo di interconnessione a tali nodi. Telecom Italia segnala inoltre di aver mantenuto l'interconnessione con gli altri operatori alternativi presso 66 nodi nazionali, denominati SGA (Stadio di Gruppo di Aggregazione) corrispondenti ai precedenti SGT.
3.4.2.2 Le conclusioni dell Autorita'
178. L'Autorita' ha richiesto a tutti gli operatori, con la lettera del 28 dicembre 2005, ulteriori informazioni in merito all'impiego di tecnologie VolP all'interno delle architetture di rete attualmente in campo ed ha preso atto della mutata architettura della rete dell'operatore Telecom Italia. Come risulta anche da recenti pubblicazioni sul "Notiziario tecnico di Telecom Italia", la rete di Telecom Italia, denominata BackBone Nazionale (BBN), ha rimpiazzato la rete di transito a commutazione di circuito. Tale rete trasporta il traffico telefonico interdistrettuale su Backbone IP OBP (Optical racket Backbone), permettendo di cogliere significative sinergie nel trasporto quali la riduzione dei costi operativi e di capitale, l'abilitazione dello sviluppo di servizi telefonici IP (VoIP) e interconnessione con quelli della rete telefonica tradizionale. Secondo la stessa Telecom Italia, l'incremento di efficienza consegue alla semplificazione della architettura di rete, precedentemente organizzata in 33 aree gat eway (66 nodi di transito SGT) che passano a 24 PoP (Point of Presence) in 23 sedi costituendo 12 bacini di raccolta ed alla gestione integrata di voce e dati. La rete BBN e' direttamente interconnessa a tutti gli SGU. Il traffico interdistrettuale fra gli SGU appartenenti al generico bacino BBN viene commutato a circuito nel PoP BBN, mentre quello interdistrettuale fra i bacini viene pacchettizzato dai Media Gateway del PoP BBN e trasportato su backbone IP.
179. L'utilizzo della tecnologia IP all'interno della rete dell'operatore non puo' essere assimilata al caso dell'utilizzo di tale tecnologia all'interno delle reti private. La nuova architettura ha avuto impatti sostanziali, sia sulla reale topologia di rete, sia sulle funzionalita' nei servizi forniti alla clientela finale. Anche trascurando le maggiori efficienze e le riduzioni di costo garantite dalla tecnologie IP, la possibilita' di offrire, con un minor numero di punti di interconnessione, la medesima copertura territoriale rappresenta un evidente vantaggio per gli operatori interconnessi.
180. Risulta altresi' evidente che l'interconnessione in modalita' IP nativa rappresenta un ulteriore elemento di riduzione di costo per tutti gli operatori che gia' impiegano per la propria rete tecnologie a commutazione di pacchetto. Per questi ultimi le chiamate originate in VoIP si trovano infatti a dover subire una conversione in tecnologia PSTN per poi essere ritrasformate in VoIP, con inefficienze economiche e inutili degradazioni di qualita'.
181. La conversione delle reti di trasporto dell'operatore notificato dunque non puo' non avere un riflesso sulle modalita' di imposizione di misure asimmetriche, ed in particolare non puo' non riflettersi in un aggiornamento dell'offerta di riferimento nel senso di prevedere modalita' native IP di fornitura dei servizi regolamentati. D'altro canto, l'Autorita' ha gia' inteso disporre, a seguito della delibera 11/06/CIR, l'avvio di un apposito procedimento volto a definire modalita' di interconnessione e di interoperabilita' tra reti IP per i servizi VoIP che consentano un uso efficiente delle risorse di comunicazione e la diversificazione delle offerte dei servizi associati al VoIP. Eevidente che ad esito di tale procedimento, le nuove modalita' tecniche di interconnessione (interfacce tecniche, protocolli, condizioni tecniche e operative) dovranno essere rese immediatamente disponibili anche dagli operatori con significativo potere di mercato per la fornitura dei servizi di interconnessione su cui hanno ricevuto ob blighi regolamentari di offerta. L'Autorita' ritiene infatti che, in applicazione del principio di neutralita' tecnologica, laddove un servizio offerto con una data tecnologia sia, dal punto di vista funzionale, sostituibile con un servizio offerto con tecnologia tradizionale, vadano estesi gli obblighi regolamentari preesistenti.
3.4.3 Servizi di inoltro vs. servizi di transito
182. I servizi di trasporto tra autocommutatori includono i servizi di transito ed i servizi di inoltro. I servizi di transito consistono nel trasporto di una chiamata da una rete di originazione ad una di terminazione, quando l'operatore che offre il servizio di transito e' un operatore terzo rispetto a quello di originazione ed a quello di terminazione. Nel caso in cui l'operatore che effettua il trasporto di una chiamata da una rete di originazione ad una di terminazione coincide con quello di originazione o di terminazione, la prestazione che consiste nel trasporto fra autocommutatori si definisce servizio di inoltro.
183. Di fronte ad un incremento non transitorio del prezzo dei servizi di inoltro da parte di un ipotetico monopolista, un operatore acquirente di tali servizi, per il completamento delle chiamate dei propri utenti finali, potrebbe decidere di ricorrere a servizi di transito offerti da un operatore terzo. Se, da una parte, e' possibile che il prezzo di tale soluzione alternativa rifletta i costi aggiuntivi connessi all'esigenza di acquistare ulteriori servizi (quali, ad esempio, porte di interconnessione e flussi o raccordi trasmissivi), derivanti dalla necessita' di interconnessione con un operatore terzo, dall'altra, e' altresi' vero che tali costi, in presenza di elevati volumi di traffico, possono risultare di poco superiori ai costi per la giunzione e la segnalazione tra gli autocommutatori nei servizi di inoltro. Di conseguenza, i servizi di transito esercitano un vincolo concorrenziale sui prezzi dei servizi di inoltro.
184. A maggior ragione, se un ipotetico monopolista dei servizi di transito decidesse di incrementarne i prezzi, un operatore acquirente di tali servizi potrebbe decidere di sostituirli con i servizi di inoltro forniti dall'operatore di raccolta o dall'operatore di terminazione. Un'ulteriore possibilita' sarebbe quella di interconnettersi con proprie infrastrutture agli autocommutatori delle reti di originazione o terminazione, ma tale soluzione sarebbe economicamente percorribile solo in presenza di elevati volumi di traffico. Infatti, l'investimento in infrastrutture dedicate proprie, richiedendo elevati investimenti iniziali, necessita quote di traffico elevate e stabili per periodi sufficientemente lunghi da permettere il rientro dei costi.
185. Si consideri il caso di un operatore interconnesso con infrastrutture proprie ad un autocommutatore locale dove acquista il servizio di originazione; questo operatore potrebbe fornire un servizio di transito verso qualunque operatore con il quale fosse interconnesso. Come gia' notato in precedenza il servizio di transito potrebbe comportare dei costi aggiuntivi in termini di porte, flussi o raccordi di interconnessione, rispetto a quelli di inoltro, ma anche in questo caso tali costi possono assumere rilievo limitato, soprattutto in presenza di elevati volumi di traffico. In aggiunta, e' evidente che un operatore in grado di fornire servizi di transito sia anche in grado di fornire servizi di inoltro per le chiamate che originano o terminano sulla propria rete.
186. Pertanto un monopolista ipotetico nei servizi di transito non potrebbe innalzare i prezzi al disopra del livello competitivo per le pressioni concorrenziali esercitate dagli operatori in grado di produrre servizi di inoltro. Allo stesso modo un monopolista ipotetico nei servizi di inoltro sarebbe limitato nella fissazione dei prezzi dalla presenza di operatori in grado di fornire inoltro sulla propria rete in aggiunta al transito.
Conclusioni
187. Sulla base dell'analisi di sostituibilita' dal lato della domanda e' possibile concludere che i servizi di transito e inoltro costituiscono un unico mercato. Tale risultato viene confermato dall'analisi della sostituibilita' dal lato dell'offerta.
12. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' per cui i servizi di inoltro ed i servizi di transito costituiscono un unico segmento di mercato?
3.4.3.1 Le osservazioni degli operatori
188. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia; Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento espresso dell'Autorita' evidenziando che l'attuale analisi, separando i servizi di raccolta/terminazione da quelli di inoltro/transito, riduce gli effetti leva tra i due mercati. Telecom Italia invece ritiene che i servizi di inoltro ed i servizi di transito non costituiscono un unico segmento di mercato poiche' dal lato dell'offerta un fornitore di servizi di transito puo' non essere in grado di fornire servizi di inoltro. Secondo, Telecom Italia, questa unificazione potrebbe mascherare le reali dinamiche competitive, in quanto sui servizi di transito nazionale sono presenti fornitori alternativi (sia di rete fissa, es. Wind e Albacom, che mobile). La presenza di altri operatori sul mercato del transito mostrerebbe, secondo Telecom Italia, come i tre criteri per giustificare l'imposizione di obblighi ex-ante non siamo soddisfatti in quanto non vi sarebbero ostacoli n on transitori all'accesso ed e' possibile sviluppare condizioni di concorrenza effettiva.
3.4.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
189. L'Autorita' rileva che la separazione tra servizi di transito e servizi di raccolta/terminazione al livello gerarchico di rete individuato non puo' avvenire se non analizzando separatamente gli elementi del servizio di transito attualmente forniti assieme ai servizi di raccolta e terminazione propriamente identificati. L'Autorita' ritiene pertanto di confermare l'orientamento espresso in consultazione.
3.4.4 I servizi di trasporto devono essere segmentati sulla base del livello gerarchico della rete dell'operatore che li fornisce?
190. Le conclusioni raggiunte nei paragrafi precedenti, circa la necessita' di segmentare il mercato del trasporto, sono state raggiunte sulla base di criteri funzionali. D'altro canto, e' anche necessario verificare che la possibilita' di articolare diversamente i servizi offerti, in funzione della differente architettura di rete degli operatori, fornisca un ulteriore criterio per la segmentazione del mercato del trasporto. Infatti, i servizi di trasporto possono essere forniti a diversi livelli della gerarchia di rete, cui possono corrispondere diversi profili funzionali e di domanda (in termini di disponibilita' a pagare, in termini di incentivi ad auto-produrre, in termini di accesso al servizio, etc.). Tuttavia, per quanto riguarda i servizi di sola commutazione, il livello gerarchico presso il quale vengono forniti non costituisce un elemento di differenziazione delle prestazioni offerte. Di conseguenza l'analisi seguente si riferira' esclusivamente ai servizi di trasporto fra autocommutatori, ossia a quel s egmento del mercato del trasporto costituito da servizi di inoltro e transito (nel seguito, I/T).
191. In particolare, un operatore che dispone una rete che copre capillarmente ed omogeneamente il territorio nazionale puo' offrire servizi di I/T ai seguenti livelli gerarchici della propria rete:
- nazionale;
- regionale (area-gateway nella terminologia di rete di Telecom Italia, terminologia a cui si fara' riferimento nel seguito);
- locale (distrettuale nella terminologia di rete di Telecom Italia, terminologia a cui si fara' riferimento nel seguito).
192. I servizi di I/T nazionale offerti da Telecom Italia sono utilizzati dagli operatori per l'instradamento ed il trasporto delle chiamate destinate verso aree-gateway differenti da quella in cui risiede il chiamante. L'offerta di servizi I/T nazionali richiede la disponibilita' di un'infrastruttura di livello nazionale, ossia, avendo come riferimento la topologia della rete di Telecom Italia, di un'infrastruttura che permetta l'interconnessione degli autocommutatori nazionali (SGT) delle diverse aree-gateway in cui risulta suddiviso il territorio nazionale. I servizi I/T nazionali, quindi, sono acquistati da operatori che non sono in grado, su infrastrutture proprie o di terzi, di replicare la rete di Telecom Italia al livello gerarchico nazionale.
193. I servizi di I/T area-gateway offerti da Telecom Italia sono utilizzati dagli operatori per l'instradamento ed il trasporto delle chiamate destinate verso numerazioni del medesimo distretto, qualora gli utenti chiamante e chiamato siano attestati su due autocommutatori locali (SGU) differenti (nel seguito, tale tipologia di chiamata sara' definita "intradistrettuale" per distinguerla all'interno della categoria della chiamate locali cui, nella terminologia dell'offerte di riferimento di Telecom Italia, viene equiparata), verso numerazioni di altri distretti appartenenti alla medesima area-gateway in cui risiede il chiamante, verso numerazioni mobili e verso numerazioni estere. L'offerta di servizi I/T area-gateway richiede la disponibilita' di un'infrastruttura di livello area-gateway, ossia, avendo come riferimento la topologia della rete di Telecom Italia, di un'infrastruttura che permetta, in ciascuna areagateway, 1'interconnessione dell'autocommutatore nazionale (SGT) con ciascun autocommutatore locale (SGU) dell'area-gateway in questione. I servizi I/T area-gateway, quindi, sono acquistati da operatori che non sono in grado, su infrastrutture dedicate proprie o in affitto, di replicare la rete di Telecom Italia al livello gerarchico area-gateway.
194. I servizi di I/T distrettuale offerti da Telecom Italia sono utilizzati dagli operatori per l'instradamento ed il trasporto delle chiamate destinate verso numerazioni del medesimo distretto di originazione qualora gli utenti chiamante e chiamato siano attestati su due autocommutatori locali differenti. L'offerta di servizi I/T distrettuale richiede la disponibilita' di un'infrastruttura di livello distrettuale, ossia, avendo come riferimento la topologia della rete di Telecom Italia, di un'infrastruttura che permetta, in ciascun distretto, l'interconnessione degli autocommutatori locali (SGU) presenti nell'area in questione. I servizi I/T distrettuale, quindi, sono acquistati da operatori che non sono in grado, su infrastrutture dedicate proprie o in fitto, di replicare la rete di Telecom Italia al livello gerarchico distrettuale.
195. Nella topologia della rete di Telecom Italia esiste una sovrapposizione parziale fra i livelli gerarchici area-gateway e distrettuale. Infatti, in alcuni casi la localizzazione degli autocommutatori nazionali (SGT) coincide con quella di un autocommutatore locale (SGU). In tali casi, un operatore puo' utilizzare sia i servizi I/T area-gateway sia i servizi I/T distrettuale per l'instradamento ed il trasporto delle chiamate destinate verso numerazioni del medesimo distretto qualora gli utenti chiamante e chiamato siano attestati su due autocommutatori locali differenti, ma comunque appartenenti al medesimo distretto.
196. Gli operatori alternativi in grado di replicare, su infrastruttura dedicata propria o in affitto, la rete di Telecom Italia al livello gerarchico nazionale, area-gateway o distrettuale non necessitano, rispettivamente, di acquistare servizi di I/T nazionale, di I/T area-gateway o di I/T distrettuale e sono potenzialmente in grado di offrire servizi analoghi ad altri operatori.
197. In considerazione della stretta relazione esistente fra contenuto della prestazione e livello gerarchico della rete a cui il servizio di I/T viene offerto, si ritiene opportuno verificare se:
- i servizi di I/T nazionale ed i servizi di I/T area-gateway costituiscono un unico mercato;
- i servizi di I/T nazionale ed i servizi di I/T distrettuale costituiscono un unico mercato;
- i servizi di I/T area-gateway ed i servizi di I/T distrettuale costituiscono un unico mercato.
3.4.5 Servizi di I/T nazionale vs. servizi di I/T area gateway
Sostituibilita' lato domanda
198. Si consideri un ipotetico monopolista nei servizi I/T nazionale, che decidesse di aumentare per un periodo di tempo non transitorio il prezzo dei propri servizi. Gli operatori che acquistano i servizi del monopolista ipotetico non potrebbero sostituire tali servizi con quelli di I/T area gateway. Infatti, questi ultimi non consentono di realizzare la tipologia di chiamate che determina l'acquisto dei servizi del monopolista ipotetico. L'unica alternativa per gli operatori che acquistano servizi di I/T nazionale sarebbe quella di realizzare in proprio, o noleggiare da terzi, un'infrastruttura dedicata di livello nazionale. I costi ed i tempi associati a quest'ultima alternativa inducono a concludere che un monopolista ipotetico nei servizi di I/T nazionale potrebbe aumentare i prezzi dei propri servizi, senza generare rilevanti fenomeni di migrazione della domanda verso altri servizi e, di conseguenza, conseguire stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.
199. Analoghe considerazioni si applicano, a maggior ragione, al caso di un monopolista ipotetico nei servizi I/T area-gateway. Anche in tal caso, infatti, l'unica possibilita' di sostituzione consiste nell'autoproduzione dei servizi in esame. Inoltre, la maggiore capillarita' di una rete al livello gerarchico area-gateway e la versatilita' di tali servizi nel processo produttivo di un operatore di telefonia fissa (i servizi I/T area-gateway costituiscono un input per un'ampia gamma di servizi all'utente finale), rendono ancora piu' limitate le effettive possibilita' di scelta degli operatori che necessitano di acquistare i servizi del monopolista ipotetico. Di conseguenza, anche per i servizi I/T area-gateway si puo' affermare che un monopolista ipotetico potrebbe, attraverso un opportuno aumento dei prezzi, conseguire stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.
200. Le considerazioni appena svolte portano a concludere che, dal lato della domanda, i servizi I/T nazionale e I/T area-gateway costituiscono mercati diversi.
Sostituibilita' lato offerta
201. Si ipotizzi la presenza di un monopolista nell'offerta dei servizi I/T nazionale che voglia aumentare durevolmente i prezzi dei propri servizi. Gli operatori che forniscono servizi di I/T area-gateway non potrebbero, in tempi brevi e senza rilevanti costi d'ingresso, fornire anche servizi di I/T nazionale. Infatti, le due tipologie di servizio richiedono infrastrutture differenti e, quindi, un operatore in possesso di un'infrastruttura al livello gerarchico areagateway dovrebbe, per poter offrire servizi I/T nazionale, programmare e finanziare gli investimenti necessari ad ampliare la propria rete. Non si ritiene, in considerazione di tempi e costi necessari all'adeguamento del processo produttivo, che la presenza di operatori in grado di offrire servizi I/T area-gateway possa limitare la capacita' di un monopolista ipotetico nei servizi I/T nazionali di aumentare i prezzi dei propri servizi, al fine di conseguire stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.
202. Le medesime considerazioni consentono, mutatis mutandis, di affermare che la presenza di operatori in grado di offrire servizi di I/T nazionale non costituisce un vincolo efficace alle politiche di prezzo di un monopolista ipotetico nei servizi di I/T area-gateway. Quest'ultimo, infatti, potrebbe aumentare durevolmente i prezzi dei propri servizi senza dover fronteggiare l'ingresso dei fornitori di servizi I/T nazionale nel proprio mercato e, di conseguenza, ottenere stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.
203. Le argomentazioni riferite inducono a ritenere che, dal lato dell'offerta, i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T area-gateway costituiscono due mercati distinti.
Conclusioni
204. L'analisi di sostituibilita', tanto dal lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, dimostra che i prezzi dei servizi I/T nazionale e quelli dei servizi I/T area-gateway sono reciprocamente indipendenti e, quindi, i due servizi in esame costituiscono due mercati separati.
13. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' per cui i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T area-gateway costituiscono due distinti di mercati?
3.4.5.1 Le osservazioni degli operatori
205. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind condividono le posizioni dell'Autorita', sebbene Telecom Italia abbia ribadito non considerare inoltro e transito nello stesso mercato.
3.4.5.2 Le conclusioni dell'Autorita'
206. L'Autorita' rileva che le componenti di trasporto soggiacenti ai servizi di inoltro sono le medesime che vengono impiegate nei mercati del transito e ritiene pertanto di confermare l'orientamento espresso in consultazione.
3.4.6 Servizi di UT nazionale vs. servizi di I/T distrettuale
207. Per valutare se i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T distrettuale costituiscano un unico mercato, bisogna verificare che la presenza di fenomeni di sostituzione, dal lato della domanda o dal lato dell'offerta, determina un legame di interdipendenza fra i prezzi dei suddetti servizi, interdipendenza che impedirebbe ad un ipotetico monopolista di conseguire stabilmente, nell'offerta di uno dei due servizi, profitti superiori al livello di concorrenza.
208. Argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nel confronto fra servizi I/T nazionale e I/T area-gateway dimostrano l'assenza, tanto dal lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, di fenomeni di sostituzione fra servizi I/T nazionali e servizi I/T distrettuali. I servizi di I/T nazionale ed i servizi di I/T distrettuale, infatti, svolgono funzioni diverse nel processo produttivo degli operatori che li acquistano e la loro offerta richiede la disponibilita' di infrastrutture differenti.
209. L'assenza di fenomeni di sostituzione, sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta, dimostra l'indipendenza fra i prezzi dei servizi I/T nazionale e I/T distrettuale. Di conseguenza, sia per i servizi I/T nazionale sia per i servizi I/T distrettuale, non si intravedono vincoli efficaci alle politiche di prezzo che un monopolista ipotetico perseguirebbe al fine di accrescere stabilmente i propri profitti ad un livello superiore a quello di concorrenza.
Conclusioni
210. Le considerazioni effettuate inducono a ritenere che i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T distrettuale costituiscono due mercati distinti.
14. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' per cui i servizi I/T nazionale e i servizi I/T distrettuale costituiscono due mercati distinti?
3.4.6.1 Le osservazioni degli operatori
211. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind condividono le posizioni dell'Autorita', sebbene Telecom Italia abbia ribadito non considerare inoltro e transito nello stesso mercato.
3.4.6.2 Le conclusioni dell'Autorita'
212. L'Autorita' rileva che le componenti di trasporto soggiacenti ai servizi di inoltro sono le medesime che vengono impiegate nei mercati del transito e ritiene pertanto di confermare l'orientamento espresso in consultazione.
3.4.7 Servizi I/T area-gateway vs. servizi di I/T distrettuale
213. Come gia' osservato nel precedente capitolo, la maggior parte degli operatori alternativi e' interconnessa alla rete di Telecom Italia a livello di autocommutatore nazionale (SGT) e quindi acquista servizi di interconnessione a tale livello. La domanda wholesale di servizi di I/T area-gateway e' una domanda generata da operatori che forniscono ai propri utenti finali la possibilita' di effettuare chiamate intradistrettuali, interdistrettuali, verso numerazioni estere e verso mobili. I servizi di I/T distrettuale costituiscono un input per la fornitura delle sole chiamate intradistrettuali e sono accessibili ai soli operatori interconnessi al livello di autocommutatore locale. Dal momento che presso ciascun autocommutatore nazionale e' co-locato anche un autocommutatore locale, gli operatori che sono interconnessi a livello di autocommutatore nazionale possono anche accedere ai servizi di I/T distrettuale nell'ambito del distretto cui fa parte 1'autocommutatore nazionale.
214. Consideriamo il caso di un ipotetico monopolista nei servizi di I/T area-gateway che decidesse di aumentare per un periodo di tempo non transitorio il prezzo dei propri servizi. In risposta a tale aumento di prezzo gli operatori alternativi interconnessi al livello di SGT potrebbero sostituire i servizi del monopolista ipotetico con servizi I/T distrettuale per i soli distretti in cui risiede un autocommutatore nazionale (31 su poco oltre 230) e per le sole chiamate intradistrettuali. Per i restanti distretti e per i servizi acquistati per fornire tipologie di chiamate differenti dalle intradistrettuali, non esiste possibilita' di sostituzione. Logicamente, gli operatori interconnessi al livello di SGU dispongono anche di collegamenti di interconnessione verso gli autocommutatori di livello superiore. Pertanto e' molto probabile che producano internamente servizi di I/T area-gateway e quindi non generino domanda di tali servizi e, in definitiva, non influenzino le scelte di prezzo del monopolista ipotetico .
Tabella 2. Ripartizione del traffico telefonico per direttrice di chiamata - anno 2003 Traffico locale |
- di cui fra utenti attestati al medesimo SGU | 23,3%
- di cui fra utenti attestati a SGU differenti | 22,4% Traffico interdistrettuale | 35,9% Traffico fisso-mobile | 15,4% Traffico internazionale | 3,0%
Fonte: Elaborazioni AGCOM su Relazione Annuale AGCOM 2004
215. Sulla base della ripartizione tra differenti tipologie di chiamata del traffico retail si evince che il traffico fra utenti attestati a due SGU differenti nel medesimo distretto rappresenta il 22,4% del totale. Si stima che poco piu' della meta' di quest'ultimo sia originato nei distretti in cui risiede un autocommutatore nazionale. Di conseguenza, il traffico per cui e' possibile sostituire i servizi di I/T distrettuale con i servizi di I/T area-gateway rappresenta circa il 16% del totale e risulta, quindi, residuale rispetto al traffico per cui non vi e' possibilita' di sostituzione. Pertanto un monopolista ipotetico nei servizi di I/T area-gateway trovera' profittevole aumentare i propri prezzi, perche' per la maggior parte della propria domanda non vi sono possibilita' di sostituzione.
216. Consideriamo adesso, il caso di un monopolista nei servizi di I/T distrettuale. Tali servizi possono essere acquistati da operatori alternativi interconnessi ad almeno un autocommutatore locale del distretto in cui si vogliono offrire servizi intradistrettuali agli utenti finali. In particolare, un operatore alternativo interconnesso ad un unico autocommutatore locale per ciascun distretto dovra', in ciascun distretto, acquistare servizi di I/T distrettuale per poter fornire ai propri utenti chiamate intradistrettuali. Naturalmente, gli operatori che sono in grado di interconnettersi a tutti gli autocommutatori locali con la propria rete non avranno alcuna necessita' di acquistare servizi di I/T distrettuale.
217. Nel caso in cui il monopolista di servizi di I/T distrettuale decida di aumentare i prezzi dei servizi per un periodo non transitorio, la sostituzione di tali servizi con quelli di I/T area-gateway e' possibile nei distretti di dimensioni ridotte e tali da ricadere integralmente all'interno di una sola area gateway, ma e' assente nei casi in cui il distretto comprenda due o piu' aree gateway (come avviene ad es. nei casi di Roma, Milano e Torino). Vista la rilevanza dei distretti in esame in rapporto alle quantita' di traffico generate, si ritiene che un ipotetico monopolista dei servizi di I/T distrettuale possa aumentare i prezzi di tali servizi per un periodo non transitorio senza, per questo, incorrere in una riduzione dei profitti derivante dalla diminuzione delle quantita' vendute per l'effetto di sostituzione esercitato dai servizi di I/T area-gateway.
218. Pertanto, dal punto di vista della domanda, si ritiene che il mercato dei servizi di I/T area-gateway sia distinto dal mercato dei servizi di I/T distrettuale.
Sostituibilita' lato offerta
219. Si ipotizzi la presenza di un monopolista nell'offerta dei servizi I/T area-gateway che voglia aumentare durevolmente i prezzi dei propri servizi. Gli operatori che fomiscono servizi di I/T distrettuale non potrebbero, in tempi brevi e senza rilevanti costi d'ingresso, fornire anche servizi di I/T area-gateway. Infatti, le due tipologie di servizio richiedono infrastrutture differenti e, quindi, un operatore in possesso di un'infrastruttura al livello gerarchico distrettuale dovrebbe, per poter offrire servizi I/T area-gateway, programmare e finanziare gli investimenti necessari ad ampliare la propria rete in tutti i casi in cui un distretto non copre una intera area gateway. Non si ritiene, in considerazione dei tempi e costi necessari all'adeguamento del processo produttivo, che la presenza di operatori in grado di offrire servizi I/T distrettuale possa in qualche modo limitare la capacita' di un monopolista ipotetico nei servizi I/T area-gateway di aumentare i prezzi dei propri servizi, al fine di cons eguire stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.
220. Le medesime considerazioni consentono, mutatis mutandis, di affermare che la presenza di operatori in grado di offrire servizi di I/T area-gateway non costituisce un vincolo efficace alle politiche di prezzo di un monopolista ipotetico nei servizi di I/T distrettuale. Quest'ultimo, infatti, potrebbe aumentare durevolmente i prezzi dei propri servizi senza dover fronteggiare l'ingresso dei fornitori di servizi I/T area-gateway nel proprio mercato e, di conseguenza, ottenere stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.
221. Le argomentazioni riferite inducono a ritenere che, dal lato dell'offerta, i servizi I/T area-gateway ed i servizi I/T distrettuale costituiscono due mercati distinti.
Conclusioni
222. L'analisi di sostituibilita', tanto dal lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, dimostra che i prezzi dei servizi I/T area-gateway e quelli dei servizi I/T distrettuale sono reciprocamente indipendenti e, quindi, i due servizi in esame costituiscono due mercati separati.
15. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' per cui i servizi I/T area-gateway ed i servizi I/T distrettuale costituiscono mercati distinti?
3.4.7.1 Le osservazioni degli operatori
223. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind condividono le posizioni dell'Autorita', sebbene Telecom Italia abbia ribadito non considerare inoltro e transito nello stesso mercato.
3.4.7.2 Le conclusioni dell'Autorita'
224. L'Autorita' rileva che le componenti di trasporto soggiacenti ai servizi di inoltro sono le medesime che vengono impiegate nei mercati del transito e ritiene pertanto di confermare l'orientamento espresso in consultazione.
3.4.8 Mercato Geografico
225. L'opportunita' di segmentare un mercato in differenti aree geografiche discende dalla necessita' di tener conto dell'eventuale esistenza di differenti contesti concorrenziali in zone differenti del territorio nazionale.
226. La definizione del mercato del prodotto ha condotto all'identificazione dei seguenti mercati:
- mercato dei servizi di sola commutazione;
- mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale;
- mercato dei servizi di inoltro e transito area-gateway;
- mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale.
227. Si ritiene opportuno, quindi, verificare se i suddetti mercati debbano o meno essere segmentati secondo un criterio geografico.
228. Alla luce dell'attuale sviluppo del contesto concorrenziale nei suddetti mercati del prodotto, non si riscontrano sostanziali differenze nella struttura della domanda e dell'offerta nelle diverse zone del territorio nazionale. Non si ritiene giustificato, quindi, applicare criteri geografici per la segmentazione dei mercati di cui sopra.
Conclusioni
229. Si conclude che i mercati del prodotto non debbano essere segmentati geograficamente.
16. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di non segmentare geograficamente i mercati del prodotto?
3.4.8.1 Le osservazioni degli operatori
230. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind condividono le posizioni dell'Autorita', sebbene Telecom Italia, nel ribadire di non considerare inoltro e transito nello stesso mercato, abbia evidenziato l'esistenza in alcuni ambiti metropolitani di reti di operatori alternativi che consentono una competizione anche nel segmento SGU-SGT. Telecom Italia ritiene che il transito nazionale sia mercato completamente competitivo in considerazione dell'elevato numero di operatori che hanno gia' realizzato infrastrutture di backbone tra i distretti in cui sono situati gli SGT.
3.4.8.2 Le conclusioni dell'Autorita'
231. L'Autorita' non rileva che la presenza di infrastrutture alternative su talune direttrici sia di per se' indicativa della presenza di una reale competizione e non ritiene che l'attuale grado di sviluppo delle reti alternative possa indicare la differenziazione geografica del livello competitivo.
3.4.9 Relazione fra la definizione di mercato dell'Autorita' e la Raccomandazione delle Commissione
232. L'allegato alla Raccomandazione definisce al punto 10 il mercato dei servizi di "Transito nella rete telefonica pubblica fissa" ed aggiunge che "i servizi di transito sono definiti in modo coerente con i limiti fissati per i mercati di raccolta e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa."
233. L'Autorita' ha tenuto nel massimo conto le indicazioni della Raccomandazione e delle linee guida e, sulla base di una valutazione puntuale del contesto competitivo nazionale e della topologia delle reti dell'operatore incumbent e degli operatori alternativi, ha ritenuto opportuno segmentare il mercato dei servizi di transito cosi' come definito dalla raccomandazione nei seguenti mercati:
- servizi di sola commutazione;
- servizi di inoltro e transito distrettuale;
- servizi di inoltro e transito area-gateway;
- servizi di inoltro e transito nazionale.
234. Sebbene il perimetro dei quattro mercati individuati coincida con quello indicato al punto 10 dell'allegato alla Raccomandazione, l'analisi condotta dall'Autorita' si e' comunque basata sull'applicazione dei tre criteri indicati dalla raccomandazione che giustificano l'imposizione di obblighi ex ante, ovvero:
- la presenza di ostacoli non transitori all'accesso;
- la presenza o meno di caratteristiche che inducano a pensare che nel mercato si svilupperanno nel tempo condizioni di concorrenza effettiva;
- l'efficacia relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex-ante complementare.
4. Valutazione del significativo potere di mercato
235. L'Autorita' e' tenuta ad accertare secondo quanto previsto agli artt. 17 e seguenti del Codice l'eventuale esistenza di imprese che dispongono di significativo potere di mercato nei mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nelle reti pubbliche fisse cosi' come definiti al capitolo 2 del presente documento.
236. L'analisi presentata nei successivi paragrafi segue le indicazioni contenute nelle Linee Guida e nella Raccomandazione. In particolare, vengono presi in considerazione i seguenti criteri per la valutazione del significativo potere di mercato:
- quote di mercato;
- condizioni dal lato dell'offerta (costi irrecuperabili, economie di scala, economie di varieta', integrazione verticale, integrazione orizzontale, vantaggi o superiorita' tecnologica, barriere all'espansione, vincoli legislativi e regolamentari, controllo di infrastrutture essenziali, concorrenza potenziale);
- condizioni dal lato della domanda (barriere al cambiamento, contropotere d'acquisto).
4.1 Mercato all'ingrosso dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa
237. L'analisi condotta nel capitolo 2 ha portato all'identificazione del seguente mercato rilevante ai fini della valutazione del significativo potere di mercato:
- mercato all'ingrosso per servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, originate da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche. Il mercato in oggetto e' nazionale.
238. Dall'analisi svolta risulta, inoltre, opportuno definire i servizi di raccolta come limitati all'autocommutatore locale.
239. Tra i servizi accessori al mercato in esame sono inclusi:
- servizi di fatturazione conto terzi;
- servizio di configurazione delle centrali,
- servizi di configurazione dei prezzi delle numerazioni.
240. Tali servizi, pur non rientrando esplicitamente nel mercato in oggetto, si ritengono indispensabili alla fornitura dei servizi di raccolta all'ingrosso.
241. Considerati gli sviluppi possibili del quadro competitivo e del contesto tecnologico, non si prevedono cambiamenti tali da invalidare o modificare in modo significativo la presente analisi nell'arco di un periodo temporale che include almeno i prossimi diciotto mesi.
Struttura del mercato
242. In Italia i servizi telefonici vengono offerti sia in modalita' di accesso diretto che indiretto. Nel caso di accesso diretto l'operatore, per raggiungere l'utenza finale, puo' impiegare infrastrutture proprietarie quali la rete in rame (Telecom Italia) o in fibra ottica (Telecom Italia, Fastweb, Wind, Albacom, ecc.) o, ancora, i servizi di accesso disaggregato (in rame o in fibra ottica) di Telecom Italia. Nel caso di accesso indiretto l'operatore deve interconnettersi alla rete dell'operatore di accesso impiegando servizi quali la Carrier Selection (CS) o la Carrier Preselection (CPS).
243. L'offerta di servizi al dettaglio a partire dall'accesso diretto comporta per l'operatore la predisposizione un un'offerta interna di raccolta all'ingrosso che viene utilizzata dalle proprie divisioni retail e, potenzialmente, potrebbe essere messa a disposizione di altri operatori. A tal riguardo, il VoIP rappresenta meramente una tecnologia alternativa di trasporto della voce il cui impiego non rileva ai fini della valutazione del mercato in oggetto e della eventuale definizione di obblighi sulla fornitura di servizi all'ingrosso per gli altri operatori.
244. All'inizio del 2004 gli operatori che offrivano accesso diretto su infrastruttura fissa proprietaria (fibra o radio) o tramite ULL erano un numero limitato. Di questi operatori solo Telecom Italia ha definito un'offerta per la raccolta wholesale da parte degli altri operatori. Tutti gli altri operatori con accessi sono presenti sul mercato della raccolta solo in quanto forniscono servizi al dettaglio in logica di autofornitura.
245. Gli operatori con offerte sul mercato dell'accesso, e quindi implicitamente con servizi di raccolta, erano alla fine del 2003:
- Telecom Italia, che offre servizi sulla propria infrastruttura in rame ed in fibra e fornisce servizi di raccolta all'ingrosso secondo le modalita' stabilite nell'offerta di interconnessione di riferimento in quanto operatore notificato nell'ambito del precedente quadro regolamentare;
- Fastweb, che offre servizi di accesso utilizzando sia la propria infrastruttura proprietaria in fibra ottica che la rete in rame di Telecom Italia attraverso la modalita' dell'ULL (Unbundling Local Loop). Anche se in corso di ampliamento la copertura territoriale e' stata inizialmente concentrata su sei principali aree metropolitane (Milano, Genova, Bologna, Torino, Roma, Napoli), ed attualmente si sta diffondendo, principalmente attraverso ULL in un gruppo di altre citta' (Alessandria, Bari, Biella, Modena, Padova, Reggio Emilia, Venezia);
- Wind, che offre servizi di accesso attraverso il ricorso alla modalita' dell'ULL e solo marginalmente attraverso accessi in altre tecnologie (fibra ottica o in ponte radio);
- Albacom, che offre servizi di accesso attraverso il ricorso alla modalita' dell'ULL e solo marginalmente attraverso accessi in fibra ottica;
- Colt che offre servizi di accesso, attraverso il ricorso alla modalita' dell'ULL e ad accessi in fibra ottica, concentrandosi particolarmente nelle maggiori citta' italiane;
- altri operatori, sia operatori nazionali (es. Edisontel/Eutelia) o multilocali e joint venture tra societa' multiservizi locali e operatori nazionali (es. Albacom AMPS, Acamtel, Satcom e Amtel), che offrono servizi di accesso diretto attraverso 1'ULL e attraverso proprie reti di accesso in fibra ottica.
246. Il mercato di riferimento era costituito nel 2002 in volume da circa 170 miliardi di minuti raccolti. La maggior parte del mercato (circa 120 miliardi di minuti) e' utilizzato internamente dagli operatori di accesso in logica di autoproduzione, mentre il restante (circa 50 miliardi di minuti raccolti) e' rivenduto come servizio wholesale all'esterno.
247. Per quanto riguarda i servizi di telefonia pubblica al dettaglio, Telecom Italia e' l'operatore con il piu' elevato numero di postazioni pubbliche (installate come componente del servizio universale), mentre un numero limitato di operatori alternativi risulta aver installato un numero ristretto (da alcune decine a poche centinaia) di postazioni pubbliche all'interno di siti pubblici particolarmente frequentati (aeroporti, stazioni, ecc.).
248. Una sostanziale diminuzione e' riscontrabile per i volumi relativi mercato della raccolta da postazioni di telefonia pubblica che risultano passati da circa 3 miliardi di minuti nel 2000 a poco piu' di due miliardi nel 2003. Tale fenomeno e' interpretabile come un passaggio della clientela retail ad altri strumenti di comunicazione (in particolare la telefonia mobile).
Articolazione dell'offerta
249. L'offerta all'ingrosso di servizi di raccolta si riduce essenzialmente all'offerta di interconnessione di Telecom Italia. Gli altri operatori con accesso diretto non forniscono di fatto servizi di raccolta wholesale ad operatori concorrenti nei mercati al dettaglio, anche perche' al cliente finale non viene data la possibilita' di utilizzare meccanismi di carrier selection o preselection. L'unica eccezione e' la raccolta di chiamate dove la titolarita' del prezzo e' dell'operatore ricevente (ad es. numeri verdi e altre numerazioni non geografiche).
250. In generale quindi, gli operatori che forniscono accessi alternativi sono principalmente fornitori del servizio di raccolta in modalita' di autoproduzione.
251. Le offerte di raccolta di Telecom Italia comprendono talvolta la quota di inoltro (locale o a lunga distanza a seconda del punto di raccolta).
252. Esistono, infine, tra i vari operatori alternativi accordi di code hosting che consentono a un operatore di utilizzare le infrastrutture di interconnessione di un altro operatore come se fossero proprie. Poiche' l'utilizzo di questo servizio avviene sempre a valle della raccolta a livello di centrale locale, tali servizi fanno parte del mercato del transito.
Copertura geografica dei servizi
253. L'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia e' valida su tutto il territorio nazionale e non esistono quindi distinzioni di tipo geografico. La capacita' degli altri operatori di offrire servizi di accesso e' attualmente limitata alle principali citta', per una copertura della popolazione pari al 25% nel 2003, rispetto al 13% dell'anno precedente.
4.1.1 Quote di mercato
254. L'esame delle quote di mercato rappresenta un primo importante criterio di valutazione del significativo potere di mercato.
255. La stima delle quote di mercato e' stata effettuata inizialmente sui volumi in termini di minuti raccolti, per permettere un confronto omogeneo tra la raccolta interna e quella esterna. I dati sono stati calcolati a partire dal traffico di raccolta wholesale da postazioni fisse fornito ad operatori esterni o all'interno della propria rete (autofornitura) nel periodo 2000-1H 2003 (lst Half, prima meta). Le quote calcolate sono riportate nella tabella successiva.
Tabella 3. Servizio di raccolta - Quote di mercato in volume (2000-1H 2003) =====================================================================
Minuti | 2000 | 2001 | 2002 | 1H 2003 ===================================================================== Telecom Italia | 100%| 100%| 99%| 98% Wind | 0%| 0%| <1%| 1% Fastweb | 0%| 0%| <1%| 1% Altri | 0%| 0%| 0%| 0%
TOTALE | 100%| 100%| 100%| 100%
Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2004)
256. Come evidenziato dalla tabella precedente la quota di Telecom Italia e' tuttora molto alta e presenta una riduzione di soli due punti percentuali nel 2003 rispetto alla situazione del 2000, coerentemente con quanto e' rilevato sul mercato al dettaglio dell'accesso.
257. Per fornire ulteriori elementi di analisi e' possibile considerare anche il solo mercato relativo alla rivendita del servizio di raccolta, escludendo cioe' l'autofornitura. In questo caso, considerando la presenza (a meta' 2003) di una sola offerta wholesale sul mercato (cioe' l'offerta di Telecom Italia), gli stessi dati utilizzati per il calcolo nella precedente tabella porterebbero ad una quota di Telecom Italia del 100% (per tutto il periodo).
258. Sono inoltre state calcolate le quote di mercato relative al solo traffico gestito dagli operatori alternativi, ovvero escludendo dal calcolo la quota di traffico raccolta da Telecom Italia per conto delle proprie divisioni retail. I risultati di tale analisi sono riportati nella tabella successiva.
Tabella 4. Servizio di raccolta - Quote di mercato in volume, esclusa l'autofornitura di Telecom Italia (2000-1H 2003) =====================================================================
Minuti | 2000 | 2001 | 2002 | 1 H 2003 ===================================================================== Telecom Italia | 100%| 99%| 97%| 92% Wind | 0%| 0%| 2%| 4% Fastweb | 0%| 1%| 1%| 3% Altri | 0%| 0%| 0%| <1%
Totale | 100%| 100%| 100%| 100%
Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2004)
259. La tabella evidenzia che anche considerando le sole reti degli operatori alternativi, la raccolta generata direttamente dai detti operatori continua ad essere molto limitata al confronto di quella acquistata da Telecom Italia.
260. Le quote di mercato in valore non sono state calcolate, in quanto la maggior parte del mercato e' costituito da servizi autoforniti e non esistono offerte di raccolta wholesale da parte di fornitori diversi da Telecom Italia. Comunque, tenuto conto della possibilita' di valorizzare il traffico autofornito di Telecom Italia secondo l'offerta wholesale e considerando le quote in volume, non si ritiene che le quote in valore si discosterebbero da quelle in volume in maniera significativa.
Analisi prospettica
261. Dal punto di vista prospettico occorre innanzitutto rilevare come sull'orizzonte 2004-2005 non si prevedono rilevanti cambiamenti dal punto di vista delle dimensioni complessive del mercato.
262. Nei prossimi anni e' comunque prevista un'espansione dell'accesso disaggregato alla rete in rame di Telecom Italia, con conseguente passaggio di una certa quota di volumi di raccolta all'interno delle reti dei concorrenti di Telecom Italia. Tuttavia, considerato che l'attuale sviluppo dell'ULL e' stato gia' effettuato sulle zone piu' promettenti in termini di mercato e sulle aree che consentivano la maggiore efficienza, non si ritiene allo stato che il tasso di diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia possa aumentare significativamente rispetto a quanto riscontrato nel 2003.
263. L'attuale ritmo di nuove attivazioni mensili (intorno alle 40.000 unita) non consente del resto di prevedere significativi cambiamenti nel contesto concorrenziale sull'orizzonte di valutazione (18 mesi).
264. Allo stesso modo e' improbabile che la disponibilita' di soluzioni di accesso su tecnologie alternative (wireless locai loop, reti in fibra ottica), per quanto in evoluzione, contribuisca nel breve periodo a modificare le quote di mercato in maniera da invalidare la presente analisi.
265. E' quindi probabile che il trend di diminuzione delle quote di mercato di Telecom Italia registrato nel 2003 (di poco superiore al 1,5% del totale di mercato) rimanga sostanzialmente inalterato.
Conclusione
266. In conclusione, la quota di mercato dell'operatore storico sul mercato della raccolta in postazione fissa privata rimane particolarmente elevata. Nell'ultimo triennio tale quota e' scesa di poco piu' di due punti (quasi completamente nell'ultimo anno).
267. Conformemente al paragrafo 75 delle Linee Guida, vista l'esistenza di una quota di mercato stabilmente superiore al 50%, si puo' presumere che Telecom Italia detenga un significativo potere di mercato su entrambi i mercati considerati.
4.1.2 Criteri aggiuntivi rispetto alla quota di mercato
268. In merito all'analisi di criteri aggiuntivi per la valutazione della posizione di SMP, in considerazione del fatto che i servizi di raccolta, insieme a quelli di terminazione ed a quelli del transito, consentono di offrire qualunque tipologia di chiamata "end-to-end" e, quindi, di operare in tutti i segmenti del mercato al dettaglio, si rimanda alle valutazioni specifiche espresse nell'ambito dell'analisi ai punti 321-345.
4.1.3 Conclusioni circa la dominanza individuale
269. Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti si puo' concludere che l'operatore Telecom Italia detenga individualmente una posizione di significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale relativamente al mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.
17. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare Telecom Italia quale operatore che detiene individualmente una posizione di significativo potere di mercato nei servizi di raccolta all'ingrosso delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa?
4.1.3.1 Le osservazioni degli operatori
270. Gli Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita', sebbene Telecom Italia sottolinei di essere la principale fornitrice di servizi wholesale di raccolta soltanto a causa degli obblighi regolamentanti vigenti. A parere di Telecom Italia, a lungo termine, l'obbligo di CPS/CS dovrebbe essere esteso a tutti gli operatori di accesso al fine di garantire la libera scelta all'utente finale. Telecom Italia sottolinea inoltre la necessita' di valutare in ottica prospettiva gli effetti della concorrenza potenziale per l'accesso alla rete telefonica connesso alla sviluppo di tecnologie di accesso alternative e dello sviluppo dell'ULL.
4.1.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
271. L'Autorita' ha richiesto ai principali operatori sul mercato, con la lettera del 28 dicembre 2005, ulteriori informazioni sul mercato della raccolta al fine di riesaminare le conclusioni raggiunte alla luce di dati aggiornati. Sono stati raccolti sia dati di traffico nei servizi al dettaglio (al fine di valutare le quote inclusive dell'autoproduzione) sia dati di traffico dei servizi ceduti all'ingrosso.
272. Con riferimento a quest'ultima modalita' di calcolo delle quote, si rileva che l'unica offerta all'ingrosso presente nel mercato della raccolta per gli anni 2003, 2004 e 2005 e' quella di Telecom Italia, pertanto, anche includendo i minuti di traffico verso NNG di altro operatore originati dalle reti di tutti gli operatori, la quota di Telecom Italia e' del 100% per tali anni.
273. In merito invece alla modalita' di calcolo inclusiva dell'autoproduzione (calcolata cioe' sulle chiamate retail al netto degli acquisti wholesale), si riscontra che con l'incremento della quota di utenti in full unbundling/shared access, le quote di raccolta di Telecom Italia si sono progressivamente ridotte pur restando ampiamente al di sopra del 90%. =====================================================================
Minuti | 2003 | 2004 | 2005 ===================================================================== Telecom Italia | 97%| 96%| 95% Wind | 2%| 2%| 3% Fastweb | <l%| 1%| 2% Altri | 0%| <1%| <1%
274. Sulla base di tali evidenze, l'Autorita' ritiene di confermare l'orientamento espresso di individuare Telecom Italia come operatore con significativo potere di mercato nel mercato della raccolta.
4.2 Mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate su singola rete fissa.
275. Come riportato al paragrafo 3.3, l'Autorita', in conformita' con la Raccomandazione, ha individuato il mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa. Dalla definizione del mercato discende immediatamente che ciascun operatore, essendo l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, detiene, a prescindere dalle modalita' e dalle grandezze utilizzate nel computo, una quota pari al 100% di tale mercato. Enecessario pero' aggiungere che la valutazione del significativo potere di mercato, come esplicitamente riportato nelle Linee Guida, deve essere effettuata anche alla luce di altri criteri in quanto, anche in presenza di una quota di mercato pari al 100%, un operatore potrebbe comunque vedere limitata la possibilita' di alzare il prezzo al di sopra del livello concorrenziale.
276. L'Autorita', in considerazione delle caratteristiche concorrenziali del mercato, ritiene che uno dei criteri piu' importanti per giungere ad una precisa valutazione del potere di mercato detenuto da un operatore, nella terminazione delle chiamate sulla propria rete, sia il contropotere d'acquisto. Difatti, nel fronteggiare una domanda molto concentrata, anche un monopolista potrebbe trovare difficolta' nel momento in cui decidesse d'innalzare il prezzo dei propri servizi al di sopra del livello concorrenziale.
277. Vista la dimensione relativa delle imprese che offrono servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, appare evidente che l'unica relazione contrattuale in cui una delle due parti potrebbe, in virtu' del proprio potere di contrattazione, riuscire ad inibire il potere di monopolio dell'altra, risulta quella fra Telecom Italia e singoli operatori, fissi e mobili, differenti da Telecom Italia.
278. Difatti, dal momento che allo stato gran parte dei servizi di terminazione di Telecom Italia sono destinati all'autoproduzione, e che solo il 32% dei volumi di tali servizi proviene da operatori, fissi e mobili, diversi da Telecom Italia, e' evidente che nessuno di essi e' in grado di raggiungere una quota degli acquisti di servizi di terminazione offerti da Telecom Italia superiore a tale percentuale, e che pertanto nessun operatore e' in grado di esercitare un significativo contropotere d'acquisto nei confronti di Telecom Italia. Similmente, nell'ambito delle relazioni contrattuali intercorrenti fra operatori, fissi e mobili, differenti da Telecom Italia, l'esiguita' e la maggiore simmetria dei volumi scambiati, rendono difficile che una delle parti sia in grado di esercitare contropotere d'acquisto nei confronti dell'altra.
279. L'unica impresa che nell'ambito della negoziazione dei prezzi di terminazione potrebbe esercitare un contropotere d'acquisto nei confronti delle altre risulta essere Telecom Italia. Difatti, viste le caratteristiche del mercato dei servizi di accesso alla rete fissa e' possibile affermare che circa 98 utenti su 100 acquistano tali servizi da Telecom Italia. Per quanto sia difficile derivare una precisa relazione fra numero di linee di accesso e traffico terminato on-net ed off-net, e' possibile presumere che gran parte, e certamente una quota ben superiore al 50%, del traffico terminato su ciascuna rete degli operatori alternativi proverra' da Telecom Italia, che si troverebbe quindi ad esercitare contropotere d'acquisto nei confronti degli operatori alternativi.
280. Deve pero' essere aggiunto che, per quanto Telecom Italia sia potenzialmente in grado di esercitare contropotere d'acquisto nella negoziazione di accordi di terminazione delle chiamate verso le reti dei propri concorrenti, l'Autorita' non ha evidenza che tale contropotere impedisca agli operatori alternativi di portare i prezzi dei servizi di terminazione al di sopra del livello concorrenziale. Difatti, in considerazione della esigua quota di traffico di Telecom Italia terminata, off-net, verso operatori fissi, del fatto che i servizi di terminazione costituiscono solo uno degli input necessari a produrre una chiamata end-to-end (e che quindi un aumento del loro prezzo concorre solo parzialmente ad aumentare i costi totali), non si ha evidenza del fatto che Telecom Italia, di fronte ad un prezzo non particolarmente elevato, ma comunque al di sopra del livello concorrenziale, eserciti il proprio contropotere d'acquisto.
4.2.1 Conclusioni circa la dominanza individuale
281. Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti, l'Autorita' ritiene che tutti gli operatori di rete fissa detengano un significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale relativamente ai servizi di terminazione delle chiamate su singola rete fissa.
18. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in base al quale tutti gli operatori di rete fissa dispongono di significativo potere di mercato nella terminazione delle chiamate sulla propria rete?
4.2.1.1 Le osservazioni degli operatori
282. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorita' e sottolinea la necessita' che per tutti gli operatori di rete fissa debbano essere previsti degli obblighi coerenti con la loro dominanza. La consultazione non individuerebbe, tuttavia, rimedi regolamentari certi, circostanziati e verificabili dall'Autorita' tali che, applicati agli operatori di terminazione consentano il fisiologico funzionamento nel mercato.
283. Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind, al contrario, non condividono l'orientamento dell'Autorita', ritenendo che il contropotere di acquisto di Telecom Italia sia tale da controbilanciare l'eventuale potere nel mercato della terminazione detenuto dai nuovi entranti. Gli operatori, pertanto, richiedono che nell'individuazione dei soggetti da notificare si tenga conto del grado di contropotere di acquisto e di tutti gli altri fattori potenzialmente in grado di limitare il potere di mercato. MCI, pur condividendo l'orientamento dell'Autorita', sottolinea che le reti degli operatori alternativi non hanno le medesime caratteristiche della rete dell'operatore dominante e pertanto questi ultimi dovranno essere soggetti ad obblighi diversi da quelli di Telecom Italia.
4.2.1.2 Le conclusioni dell'Autorita'
284. Sulla base delle risultanze della consultazione pubblica l'Autorita' ritiene necessario individuare ciascun operatore avente significativo potere di mercato nella terminazione delle chiamate sulla propria rete. Gli operatori effettivamente individuati sulla base del traffico di terminazione vocale venduto nel 2005 risultano: BT Albacom, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb, Metropol Access Italia, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome, Wind.
4.3 Mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate destinate ad internet
285. L'Autorita' e' tenuta ad accertare secondo quanto previsto all'art. 17 del Codice l'eventuale esistenza di imprese che dispongono di significativo potere di mercato nel mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate destinate ad internet cosi' come definito al capitolo 2 del presente documento.
Struttura del mercato
286. I servizi di accesso ad Internet vengono offerti sia ricorrendo ad un modello diretto (con numeri 700, 702 e 709, o attraverso l'uso di carrier selection o preselection per gli abbonati di OLO), in base al quale, l'operatore assegnatario della numerazione fissa la tariffa al chiamante e remunera l'operatore d'accesso per il servizio di interconnessione ed eventuali attivita' di fatturazione e rischio di insolvenza, sia ricorrendo ad un modello "reverse" (su numeri geografici o 701), in base al quale l'operatore dalla cui rete origina la chiamata fattura al cliente chiamante una tariffa urbana e corrisponde, all'operatore sulla cui rete e' attestato 1'ISP, il valore di interconnessione di terminazione. Esolo in questo secondo caso che il servizio all'ingrosso di terminazione internet viene effettivamente fornito dall'operatore di terminazione all'operatore di accesso a cui l'utente finale e' attestato. Le vigenti offerte prevedono che sia gli operatori licenziatari, sia gli ISP dotati di autorizzazione poss ano usufruire delle offerte di interconnessione tramite servizi 70x di Telecom Italia. Tutti gli operatori telefonici e tutti gli ISP sono quindi fornitori potenziali del servizio di terminazione (almeno per quanto riguarda l'auto fornitura).
287. Il numero di operatori presenti sul mercato oggetto di analisi e' molto elevato dal momento che la maggior parte degli operatori che offrono servizi di telefonia in modalita' di accesso diretto o indiretto (circa 50 a febbraio 2004) dispongono di una propria offerta, ad essi si devono aggiungere decine di 1SP attivi nello stesso mercato. In ogni modo la parte piu' rilevante del mercato della terminazione e' costituita da una decina di operatori.
4.3.1 Quote di mercato
288. L'esame delle quote di mercato rappresenta un criterio importante per la valutazione del significativo potere di mercato.
289. Nel 2002 il volume complessivo del mercato era stimato pari a poco meno di 60 miliardi di minuti di traffico di cui circa la meta' (29 miliardi) era costituito da autofornitura. Il volume totale in termini di ricavi si aggirava intorno ai 170 milioni di euro relativamente alla vendita di servizi a terzi. In base a considerazioni relative a quote e a prezzi unitari, e' possibile stimare il valore totale del mercato, inclusa l'autofornitura, intorno ai 310 milioni di euro.
290. Il calcolo delle quote di mercato e' stato effettuato in termini di volumi (minuti transitati sulle reti degli operatori) al fine di valutare omogeneamente la dimensione dei servizi forniti a terzi (e quindi transitati attraverso il mercato) e quelli forniti alle proprie divisioni commerciali. Sono stati analizzati i valori relativi al periodo 2000 2003-1H.
Tabella 5. Quote di mercato per i servizi di terminazione Internet - Minuti (2000-1H 2003) =====================================================================
Minuti | 2000 | 2001 | 2002 | 1H 2003 ===================================================================== Telecom Italia | 40%| 31%| 26%| 27% Wind | 37%| 45%| 51%| 47% Tiscali | 15%| 16%| 15%| 17% Albacom | 7%| 6%| 4%| 3% Altri | 1%| 2%| 4%| 6% TOTALE | 100%| 100%| 100%| 100%
Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2004)
291. Nonostante uno degli operatori detenga effettivamente una quota prossima al 50%, tale quota sembra essersi generata molto rapidamente negli ultimi due anni presi in considerazione ed e' comunque in decremento. La tabella, infatti, evidenzia una notevole dinamica competitiva del mercato con un rapido passaggio di quote tra gli operatori.
Analisi prospettica
292. Dal punto di vista prospettico occorre innanzitutto rilevare come sull'orizzonte 2004-2005 e' prevedibile una certa contrazione nella domanda dei servizi all'ingrosso di terminazione delle chiamate destinate ad Internet dovuta, in particolare, alla migrazione degli utenti dei mercati retail verso servizi di accesso ad Internet a larga banda (si ricorda che la domanda di servizi all'ingrosso di terminazione Internet e' una domanda derivata).
293. Si presume, inoltre, che lo spostamento della domanda retail verso servizi Internet a larga banda non abbia effetti omogenei sulla posizione relativa dei vari operatori nell'ambito dei mercati wholesale. Gia' oggi e' possibile prevedere una maggior lentezza degli operatori alternativi nella migrazione della propria utenza di servizi retail di accesso ad Internet in modalita' dial-up verso servizi a larga banda. E dal momento che la domanda wholesale e' una domanda derivata, e che una quota cospicua dei servizi all'ingrosso e' nel mercato oggetto di questa analisi destinata all'autofornitura, e' lecito prevedere che la quota di Wind sia destinata a ridursi in termini relativi.
Conclusione
294. Conformemente al paragrafo 75 delle Linee Guida, in considerazione del fatto che nessuna impresa detiene una quota di mercato superiore al 50% e' possibile presumere che nessuna impresa detenga un significativo potere di mercato. Tuttavia, due operatori detengono stabilmente una quota di mercato superiore al 25%, cio' comporta che l'effettivo potere di mercato debba essere valutato ai sensi del paragrafo 78 delle Linee Guida, tenendo conto anche di altri criteri che determinano le condizioni dal lato dell'offerta e della domanda.
4.3.2 Criteri aggiuntivi rispetto alla quota di mercato 4.3.2.1 Condizioni dal lato dell'offerta
295. Una delle piu' rilevanti barriere all'ingresso e' costituita dall'esistenza di costi irrecuperabili (sunk cost) ovvero quelli che non possono essere recuperati in caso di uscita dal mercato. Tale tipologia di costi caratterizza il settore delle telecomunicazioni.
Per quanto riguarda il mercato della terminazione IP, la realizzazione del servizio richiede di dotarsi di sistemi di commutazione di fonia e di collegamenti di interconnessione, nonche' di negoziare accordi di interconnessione con uno o piu' operatori. Tali costi risultano una barriera all'entrata piuttosto rilevante, che limita la possibilita' di ingresso sul mercato della terminazione a soggetti che non possono avvalersi di sostanziali economie di scala
 
e di scopo raggiungendo livelli elevati di integrazione orizzontale (tipicamente con servizi all'ingrosso per la fonia) e verticale (servizi al dettaglio di accesso ad Internet e di fonia). Potenzialmente ogni operatore presente sul mercato dei servizi di fonia puo' offrire il servizio di terminazione Internet dial-up senza dover sopportare i costi di ingresso sul mercato.
296. La possibilita' di sfruttare delle economie di scopo dipende in larga misura dalla possibilita' di offrire un'ampia gamma di servizi che condividono alcune componenti di costo, come e' tipicamente il caso dei servizi abilitati dalla linea telefonica.
297. La presenza di rilevanti economie di scala e' un'ulteriore caratteristica del settore delle telecomunicazioni. In effetti, l'entita' dei costi fissi necessari per la realizzazione di una rete geografica richiede la ricerca di economie di scala in modo tale da consentire di ridurre il piu' possibile i costi unitari per cliente e quindi permettere una maggiore redditivita' dei servizi abilitati dalla rete di accesso.
298. Per un nuovo entrante, la necessita' di conquistare rapidamente quote di mercato (per coprire gli investimenti sostenuti e garantire un adeguato ritorno dell'investimento in tempi ragionevoli) puo' richiedere di porre dei prezzi per l'accesso sostanzialmente inferiori a quelli di un incumbent, con l'innesco di un possibile circolo vizioso, che rende difficile il rapido recupero dei costi irrinunciabili. Sotto questo aspetto, in considerazione della dominanza di Telecom Italia sul mercato della raccolta, la previsione che impone a quest'ultima di fissare il prezzo al dettaglio di accesso ad internet su numerazioni 701 su base non discriminatoria, nonche' il fatto che le numerazioni geografiche abbiano prezzi indifferenziati per finalita' d'uso, permette agli ISP che vogliano basare la propria offerta sul servizi di terminazione di agire principalmente sulla leva dell'efficienza e della qualita' del servizio offerto piuttosto che su quella dei prezzi al dettaglio.
299. Gli operatori maggiormente avvantaggiati saranno quelli che riusciranno a raggiungere economie sostanziali in particolare per quanto riguarda le reti di trasporto, le reti di commutazione e i flussi di interconnessione. Inoltre, l'effettivo sviluppo di offerte di fonia e di accesso ad Internet al dettaglio consente loro di sfruttare le economie di scala e di scopo necessarie per permettere l'entrata sul mercato dei servizi di terminazione IP.
300. Tutti i maggiori operatori presenti sul mercato, quali Telecom Italia, Wind, Tiscali ed Albacom mostrano un buon grado di integrazione verticale e presentano significative economie di scopo per i quali, le barriere in esame, non costituiscono dei vincoli all'entrata sul mercato dei servizi di terminazione delle chiamate Internet dial-up. In particolare, per Wind e Telecom Italia le quote provengono essenzialmente da servizi di acceso internet autoprodotti.
301. Sul mercato in esame e' rilevante l'importanza dell'integrazione orizzontale con altri servizi all'ingrosso, ed in particolare tutti quelli che riguardano la gestione del traffico di fonia. L'esigenza di disporre di un'infrastruttura ottimizzata per la raccolta, il transito e la terminazione di chiamate telefoniche permette di ottenere rilevanti economie di scala e di scopo.
302. Telecom Italia e' l'operatore piu' integrato, seguito da Wind, con quote di mercato superiori al 90% sui mercati della raccolta e della terminazione delle chiamate di fonia in postazione fissa. Tuttavia si ritiene che la regolamentazione vigente sui mercati al dettaglio, che vincola Telecom Italia a praticare per le numerazioni internet 701 un prezzo unico e non discriminatorio e ad adottare per le numerazioni internet geografiche gli stessi prezzi di quelle vocali, nonche' la regolamentazione vigente nei servizi di raccolta, che costringe Telecom a fornire il servizio di raccolta a condizioni eque e non discriminatorie e ad offrire a terzi il servizio di fatturazione, crei condizioni sufficienti ad impedire a Telecom Italia di sfruttare la sua posizione dominante per quanto riguarda gli altri mercati all'ingrosso per concretizzare una posizione dominante su quello in esame.
4.3.2.2 Condizioni dal lato della domanda
303. In presenza di ridotte barriere al cambiamento un'elevata quota di mercato non e' necessariamente un buon indicatore dell'effettivo potere di mercato. Dal punto di vista della domanda, esistono differenti fornitori possibili di servizi di terminazione ai vari livelli della rete, e, come tipicamente avviene per quanto riguarda i mercati all'ingrosso, esistono relativamente pochi ostacoli ad ottenere informazioni accurate circa l'offerta ed i costi di cambiamento del fornitore sono limitati.
304. Considerato che il singolo ISP e' in grado di sfruttare le prestazioni di portabilita' del numero per trasportare il proprio numero da un operatore e all'altro senza soluzione di continuita' nel rapporto che lo lega alla propria clientela finale, e che data la natura del business lo stesso ISP non e' necessariamente legato ad un particolare sito o localita' per l'erogazione del servizio, e' possibile ritenere piuttosto basse le barriere al cambiamento del fornitore da parte di un ISP. D'altro canto, poiche' come si e' gia' fatto notare i ricavi netti dell'ISP derivano dalla scelta del fornitore che gli consente le massime economie per quanto riguarda la remunerazione della terminazione, e' indubbio che 1'1SP ha il massimo interesse nel raccogliere e sfruttare le informazioni relative alle condizioni di mercato.
4.3.3 Conclusioni circa la dominanza individuale
305. Sulla base dell'analisi congiunta delle quote di mercato e dei criteri aggiuntivi si puo' concludere che nessun operatore detiene individualmente significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale, relativamente al mercato all'ingrosso dei servizi intermedi di terminazione di chiamate per l'accesso dial-up nella rete telefonica pubblica fissa.
19. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' per cui nessun operatore detiene individualmente una posizione di significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate destinate ad Internet?
4.3.3.1 Le osservazioni degli operatori
306. Sul punto gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono la posizione dell'Autorita', sottolineando tuttavia l'assoluta necessita' che siano mantenuti i vincoli in capo a Telecom Italia nel mercato al dettaglio della raccolta in dial-up. Inoltre in mancanza del vincolo di non discriminazione interno-esterno sui prezzi delle numerazioni 701, Telecom Italia, in virtu' della propria posizione sul mercato della raccolta dial-up, avrebbe la possibilita' di formulare ai propri clienti finali prezzi non replicabili dagli operatori alternativi, ne' a partire dalle numerazioni gestite in modalita' "terminazione" (numerazioni geografiche e 701), ne' a partire da quelle in modalita' raccolta (numerazioni 702). Gli operatori inoltre segnalano che la notifica ed i relativi obblighi in capo a Telecom Italia sul mercato finale dell'accesso ad internet in modalita' dial-up previsti a partire dalla delibera 219/02/CONS e succ. restano vigenti ai sens i dell'art. 44 del Codice fino al riesame del mercato ed all'esplicita abrogazione. Telecom Italia concorda con la conclusione dell'Autorita'. precisando tuttavia eventuali vincoli imposti dalla proposta di provvedimento sulla modalita' di fissazione dei prezzi al dettaglio su numerazioni 701 non possono ritenersi giustificati da momento che il mercato di terminazione internet e' ritenuto competitivo.
4.3.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
307. L'Autorita' ritiene di rimuovere le notifiche in capo a gli operatori Telecom Italia e Wind in merito al mercato della terminazione dial-up. Con riferimento all'obbligo per Telecom Italia di non differenziare le tariffe al dettaglio su numerazioni 701, l'Autorita' rileva che tale obbligo e' imposto nel mercato retail dell'accesso ad internet in modalita' dial-up, ove Telecom Italia e' notificata ai sensi della delibera 219/02/CONS. Inoltre, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del Codice, gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoche' tali obblighi non siano stati riesaminati. A tal riguardo l'Autorita' rileva che il servizio di accesso ad internet, anche se Telecom Italia risulta non dominante sul mercato della terminazione dialup, richiede componenti intermedie quali la raccolta, su cui Telecom Italia mantiene saldamente il proprio potere di mercato. Qualora Telecom Italia praticasse condizioni economiche liberalizzate per il servizio di accesso ad internet dial-up, quest'ultima avrebbe la facolta' di estendere il potere di mercato detenuto sulla raccolta anche al mercato dell'accesso ad internet e cio' indipendentemente dal modello di interconnessione previsto o dalla numerazione impiegata.
308. A riguardo l'Autorita' rileva che, al 2005, l'uso della numerazione 701 in modalita' di interconnessione di terminazione e' ristretto alle sole societa' Telecom Italia ed Energ.it (in quota residuale), ove invece le numerazioni prevalentemente impiegate per l'accesso internet dial-up dagli altri operatori risultano essere quelle in decade 7 con modello di interconnessione di raccolta. Sulla base di tali considerazioni l'Autorita' ritiene necessario mantenere gli obblighi di cui alla delibera 152/02/CONS sulla presentazione e test di prezzo delle offerta retail di accesso ad internet dial-up, nonche' i relativi obblighi di trasparenza e non discriminazione e l'obbligo di non differenziare le tariffe dial-up su numerazioni 701. L'Autorita' ritiene inoltre opportuno prevedere un apposito procedimento di riesame del mercato al dettaglio dell'accesso ad internet in modalita' dial-up, in esito al quale, si riserva rivedere gli obblighi vigenti, nonche' eventualmente i modelli di interconnessione adottati per le numeraz ioni 701.
4.4 Mercati all'ingrosso dei servizi di transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.
309. L'analisi condotta nel capitolo precedente ha portato all'identificazione dei seguenti mercati rilevanti ai fini della valutazione del significativo potere di mercato:
a) mercato all'ingrosso per servizi di sola commutazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
b) mercato all'ingrosso per servizi di inoltro e transito nazionale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
c) mercato all'ingrosso per servizi di inoltro e transito area-gateway delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
d) mercato all'ingrosso per servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.
Articolazione dell'offerta
310. I servizi di sola commutazione e di inoltro/transito sono forniti da Telecom Italia secondo i criteri stabiliti dall'AGCOM attraverso l'offerta di interconnessione di riferimento che comprende sia i servizi di inoltro (attraverso i servizi di raccolta e terminazione a livello di SGU distrettuale, SGT e Doppio SGT) sia i servizi di. In particolare i servizi offerti possono essere inseriti tra i 4 mercati come segue:
- Il mercato (a) comprende: i servizi di transito via singolo SGT e singolo SGU
- Il mercato (b) comprende: la quota dei servizi di raccolta e terminazione via doppio SGT relativa al trasporto nazionale e il servizio di transito via doppio SGT
- Il mercato (c) comprende: la quota dei servizi di raccolta e terminazione via SGT relativa al trasporto e la quota dei servizi di raccolta e terminazione via doppio SGT relativa al solo trasporto fino all'area gateway
- Il mercato (d) comprende: la quota dei servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale relativa al trasporto e il servizio di transito via doppio SGU.
311. Sul mercato sono presenti anche offerte di transito di operatori alternativi (non pubblicate in offerte di riferimento) che possono utilizzare la loro struttura di interconnessione per trasportare non solo il proprio traffico, ma anche il traffico di altri operatori, permettendo cosi' la condivisione dei costi fissi tra servizi autoforniti e servizi forniti a terzi. La presenza degli operatori sui diversi mercati e' condizionata dalla loro struttura di interconnessione. Solo operatori interconnessi a livello di SGU possono offrire (o autofornirsi) servizi di I/T distrettuale o I/T area gateway.
Copertura geografica dei servizi
312. L'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia e' valida su tutto il territorio nazionale e non esistono quindi distinzioni di tipo geografico in nessuno dei 4 mercati definiti.
313. Gli operatori alternativi, invece, non hanno obblighi di fornitura omogenea nel territorio nazionale. La disponibilita' di servizi di transito da parte degli operatori alternativi, quindi, puo' variare in funzione del livello di interconnessione di ciascuno nelle diverse aree del territorio nazionale. Si rileva comunque che nessun operatore altemativo dispone di un'infrastruttura paragonabile, per capillarita' e diffusione omogenea, a quella di Telecom Italia.
4.4.1 Quote di mercato
314. L'esame delle quote di mercato rappresenta un primo importante criterio di valutazione del significativo potere di mercato. 315. In relazione al mercato dei servizi di sola commutazione si rileva che Telecom Italia, in virtu' della capillarita' e dell'estensione della propria rete, derivante anche dal ruolo di operatore ex-monopolista, e' l'unico operatore interconnesso con tutti gli altri operatori (sia fissi che mobili). Conseguentemente Telecom Italia e' anche l'unico operatore che puo' compiutamente offrire servizi di sola commutazione e pertanto dispone di una quota di mercato pari al 100%.
316. Le tabelle successive mostrano le quote di mercato dei principali operatori rispettivamente per i mercati:
b) servizi di inoltro e transito nazionale;
c) inoltro e transito area-gateway;
d) inoltro e transito distrettuale. =====================================================================
Volumi | 2001 | 2002 | 1H 2003 ===================================================================== Telecom Italia | 81,9%| 77,5%| 76,1% Wind | 13,9%| 13,0%| 12,0% Albacom | 1,6%| 5,8%| 6,8% Tele2 | 1,6%| 1,6%| 1,9% Altri | 1,0%| 2,1%| 3,2% Totale | 100%| 100%| 100%
Tabella 5. Mercato I/T nazionale (b)- Quote di mercato in volumi (2001-1H 2003)(3) =====================================================================
Volumi | 2001 | 2002 | 1H 2003 ===================================================================== Telecom Italia | 80,2%| 79,8%| 78,5% Wind | 15,5%| 15,2%| 13,9% Albacom | 1,7%| 2,0%| 2,9% Tele2 | 1,5%| 1,9%| 2,3% Altri | 1,1%| 1,1%| 2,4% Totale | 100%| 100%| 100%
Tabella 6. Mercato I/T area-gateway (c)- Quote di mercato in volumi (2001-1H 2003)(4) =====================================================================
Volumi | 2001 | 2002 | 1H 2003 ===================================================================== Telecom Italia | 87,5%| 86,3%| 87,3% Wind | 11,3%| 11,4%| 9,8% Albacom | 0,6%| 1,0%| 1,1% Tele2 | 0,3%| 0,9%| 1,2% Altri | 0,3%| 0,4%| 0,6% Totale | 100%| 100%| 100%
Tabella 7. Mercato I/T distrettuale (d) - Quote di mercato in volumi (2001-1H 2003)(5)
317. Dall'analisi delle quote dei mercati a, b, c e d si rileva che, malgrado le dinamiche competitive siano differenziate, le quote di Telecom Italia sono per tutti i mercati di gran lunga superiori a quelle degli operatori concorrenti. ------------------------------------------
(3) Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori.
(4) Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori.
(5) Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori.
Analisi prospettica
318. Da un punto di vista prospettico occorre innanzitutto rilevare come sull'orizzonte 2004-2005 non si prevedono rilevanti cambiamenti dal punto di vista dei volumi totali del mercato e la dinamica di tutti i mercati wholesale del transito dipendera' sia dal consolidamento delle reti degli operatori, sia dalla dinamica del mercato retail.
319. In sostanza si puo' stimare che, anche se con un'ulteriore perdita di quote, Telecom Italia continuera' a detenere nel prossimo futuro una quota di mercato non inferiore al 65-70% su ognuno dei mercati definiti.
Conclusioni
320. Conformemente al paragrafo 75 delle Linee Direttrici, vista l'esistenza di quote di mercato superiori al 50%, su tutti i mercati e ritenendo che la quota non scenda sotto questo valore nel periodo di validita' di questa analisi, si puo' presumere che Telecom Italia detenga complessivamente un significativo potere di mercato in ognuno dei quattro mercati definiti.
4.4.2 Criteri aggiuntivi rispetto alla quota di mercato
4.4.2.1 Condizioni dal lato dell'offerta
Barriere all'ingresso e all'uscita
321. Una delle piu' rilevanti barriere all'ingresso e' costituita dall'esistenza di costi non recuperabili (sunk cost) in caso di uscita dal mercato. Tale tipologia di costi caratterizza il settore delle telecomunicazioni e in particolare la realizzazione delle reti di accesso, che richiedono inoltre ingenti investimenti e tempi di realizzazione particolarmente lunghi per raggiungere in modo capillare la clientela. L'entrata sul mercato della raccolta e della terminazione wholesale, che richiede come fondamentale input l'utilizzo di una rete di accesso, e' quindi caratterizzato da ingenti costi per loro natura irrecuperabili.
322. La rete di accesso dell'incumbent e' stata realizzata su un arco temporale molto ampio e supera attualmente i 27 milioni di linee. Si ritiene quindi che dal punto di vista della creazione di infrastrutture totalmente alternative nella rete di accesso permangono delle rilevanti barriere all'ingresso legate all'entita' degli investimenti richiesti e ai tempi di realizzazione.
323. Riguardo al tema dell'ULL, si riconosce come la regolamentazione adottata rappresenti un rimedio per ridurre i costi non recuperabili legati alla realizzazione di reti di accesso alternative e per consentire una maggiore concorrenza e, in particolare, la trasformazione di costi fissi in costi variabili, sulla base di condizioni economiche orientate ai costi. Occorre tuttavia ricordare come permangano comunque dei costi fissi legati all'ULL, in parte irrecuperabili (predisposizione dei siti, co-locazione, attivazione, etc.), ed osservare che l'esiguo numero di operatori attualmente presenti (in particolare con un'offerta destinata alla clientela residenziale) faccia presumere l'esistenza comunque di significative barriere all'ingresso.
Economie di scala
324. La presenza di rilevanti economie di scala e' un'ulteriore caratteristica del settore delle telecomunicazioni ed e' particolarmente evidente nella rete di accesso. In effetti, l'entita' dei costi fissi richiede la ricerca di economie di densita' (numero di clienti per superficie) in modo tale da consentire di ridurre il piu' possibile i costi unitari per cliente e quindi permettere una maggiore redditivita' dei servizi abilitati dalla rete di accesso.
325. L'esistenza di costi fissi che possono comunque dare origine a vantaggi dovuti ad economie di scala viene riscontrata, pur se in misura minore, anche per la realizzazione di accessi alla rete telefonica attraverso offerte all'ingrosso di accesso disaggregato alla rete in rame. L'operatore alternativo deve sostenere da un lato i costi fissi per la predisposizione del sito e per l'acquisto di apparati -chassis- in co-locazione e di schede per l'accesso e, dall'altro, i costi fissi ricorrenti che devono essere affrontati per fornire il servizio (fitti per la co-locazione, gestione e manutenzione per gli impianti) a prescindere dal numero di clienti.
326. La presenza di economie di scala e' inoltre uno dei principali ostacoli all'ingresso sul mercato della raccolta all'ingrosso da parte degli operatori che dovrebbero realizzare una rete estremamente capillare per essere effettivamente competitivi rispetto a Telecom Italia.
Economie di varieta' e integrazione orizzontale
327. La possibilita' di sfruttare delle economie di varieta' dipende in larga misura dalla possibilita' di offrire un'ampia gamma di servizi che condividono alcune componenti di costo, come e' tipicamente il caso dei servizi abilitati dalla linea telefonica.
328. Le economie di varieta' connesse con i servizi di interconnessione sono notevoli, soprattutto tenendo conto delle componenti di costo relative alla rete di accesso che possono essere condivise con altri servizi all'ingrosso come ad esempio servizi di raccolta per il traffico a larga banda.
329. Anche nel caso dell'integrazione orizzontale gli operatori con un elevato livello di integrazione possono disporre di un vantaggio competitivo, il cui impatto sui consumatori dipende dal contesto concorrenziale che caratterizza i diversi mercati.
330. Telecom Italia presenta un livello molto elevato sia di economie di varieta', in quanto utilizza la propria rete per diversi servizi, sia di integrazione orizzontale, proponendo l'offerta piu' articolata oggi disponibile e potendo integrare al suo interno tutti i servizi all'ingrosso esistenti sul mercato sui vari livelli di rete (ad esempio raccolta ed inoltro) e per i diversi tipi di servizio (voce, dati a banda stretta e dati a banda larga).
Integrazione verticale
331. L'operatore con il piu' elevato livello di integrazione verticale rimane Telecom Italia, che e' presente su tutti i segmenti di mercato all'ingrosso e al dettaglio. L'esistenza di situazioni di significativo potere di mercato a monte (ingrosso) puo', attraverso effetti di leva, influenzare in modo rilevante l'effettivo livello concorrenziale dei mercati a valle (dettaglio). ln altri termini, l'eventuale difficolta' di accesso alle risorse all'ingrosso, ovvero la difficolta' di accesso a condizioni concorrenziali (orientate ai costi) puo' accentuare le barriere all'ingresso sul mercato al dettaglio. In una situazione di forte integrazione verticale si possono d'altra parte creare delle situazioni di comportamenti anti-concorrenziali, sia attraverso l'introduzione di prezzi predatori (sacrificando profitti nel breve periodo) che attraverso il meccanismo del price squeeze, riducendo la forbice tra il prezzo al dettaglio e all'ingrosso, in modo tale da ridurre i margini dei concorrenti, ovvero riducendo l'interess e al loro ingresso sul mercato.
332. Anche gli operatori facilities based possono beneficiare degli effetti dell'integrazione verticale, sebbene nessuno con la stessa intensita' verificabile nel caso dell'incumbent, in quanto non disponendo di una rete altrettanto vasta devono comunque utilizzare alcune componenti della rete di Telecom Italia.
Vantaggi o superiorita' tecnologiche
333. Dal punto di vista dell'ipotetico vantaggio derivante da una possibile superiorita' tecnologica da parte di alcuni operatori, non vi sono elementi che influenzino in modo significativo il contesto concorrenziale. In realta', in materia di tecnologie di accesso, alcuni operatori hanno dimostrato di poter sviluppare la propria competitivita' basandosi anche sull'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative.
Accesso alle risorse finanziarie
334. Nell'attuale fase del ciclo economico e data la difficolta' di reperire risorse finanziarie per il settore delle telecomunicazioni si puo' considerare che le limitate risorse disponibili vengono indirizzate in modo prioritario verso gli operatori in grado di offrire le maggiori garanzie in termini di redditivita' potenziale.
335. L'esposizione raggiunta da molti investitori rende di fatto molto difficile reperire nuovi fondi sia in relazione al capitale di rischio che di debito, se non a fronte del raggiungimento del pareggio operativo e della capacita' di generazione di cassa.
336. A questo proposito, sulla base delle analisi di bilancio condotte sugli ultimi dati ufficiali disponibili (2002) tra i principali operatori di rete fissa, gli unici che presentavano un utile netto positivo sono Telecom Italia, Autostrade TLC e Plug-It. Riguardo agli altri operatori, gli obiettivi di recupero di redditivita' sono di norma tali da non lasciare prevedere rilevanti investimenti nella realizzazione di reti alternative, perlomeno nel breve periodo, con la parziale eccezione dell'operatore Fastweb.
Barriere all'espansione
337. L'esistenza di barriere all'espansione da parte di operatori alternativi oggi attivi sul mercato dell'accesso diretto e quindi della raccolta wholesale sembrano essere riconducibili a vincoli di natura finanziaria (in termini di risorse disponibili per nuovi investimenti), di redditivita' attesa di tali investimenti (fattore fortemente legato alle economie di densita) e al potenziale di domanda nelle diverse aree territoriali e, in parte minore, a possibili difficolta' tecniche per raggiungere aree piu' remote.
Vincoli legislativi e regolamentari
338. Nell'ambito del nuovo quadro regolamentare, il passaggio dal regime delle licenze a quello autorizzatorio riduce ulteriormente il livello delle barriere di tipo legislativo e regolamentare per l'ingresso sul mercato in oggetto. Tali barriere non possono quindi essere considerate come rilevanti ai fini dell'apertura del mercato.
339. Tuttavia, come ricordato dall'AGCOM nella delibera n. 3/03/CIR in merito alla contendibilita' del mercato dell'accesso, lo sviluppo della concorrenza dipende non solo dalle condizioni di costo dei servizi all'ingrosso, ma anche dai prezzi dei servizi al dettaglio, tuttora assoggettati al meccanismo del price cap. In effetti, l'interesse degli operatori alternativi verso il mercato dell'accesso e quindi per la possibilita' di fornire a se' o ad altri dei servizi di raccolta wholesale dipendera' dal divario tra i prezzi al dettaglio e i relativi costi all'ingrosso necessari per l'erogazione del servizio a valle.
Controllo di infrastrutture essenziali
340. Come richiamato nelle Linee Direttrici al paragrafo 81, il concetto di infrastrutture essenziali "appare pertinente principalmente ai fini dell'accertamento di un eventuale abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 del trattato CE e non ha molta rilevanza ai fini della valutazione ex-ante del significativo potere di mercato di cui all'articolo 14 della Direttiva Quadro".
341. Come gia' ricordato in precedenza, appare tuttavia chiaro come la disponibilita' di una rete capillare in grado di raggiungere l'insieme della clientela potenziale rappresenti una risorsa chiave per poter competere sul mercato della raccolta.
Concorrenza potenziale
342. Attualmente gli operatori presenti sul mercato dell'accesso, con l'eccezione di Telecom Italia, limitano i servizi di interconnessione, con l'eccezione dei servizi di terminazione, al proprio utilizzo, per fornire servizi retail. In questo caso la concorrenza potenziale appare strettamente legata ai processi di espansione della copertura territoriale dei servizi di accesso, eventualmente attraverso lo sviluppo dell'offerta di servizi all'ingrosso (in particolare e' possibile che nuovi operatori sviluppino offerte mediante l'accesso disaggregato alla rete in rame, anche se l'attuale congiuntura non lo rende molto probabile).
343. La redditivita' attesa sul mercato dell'accesso non rende invece plausibile, perlomeno nel breve-medio periodo, l'ingresso sul mercato da parte di soggetti attualmente non presenti nel settore, anche a fronte di un eventuale aumento non rilevante del livello dei prezzi ai clienti finali.
4.4.2.2 Condizioni dal lato della domanda
Contropotere d'acquisto
344. Un possibile vincolo all'esercizio del potere di mercato dell'offerta puo' consistere nel potere contrattuale e negoziale della domanda, che dipende in larga misura dalla struttura del sistema della domanda. Tale "contropotere di acquisto" si manifesta, ad esempio, quando un unico o un numero limitato di acquirenti acquistano un'ampia quota dei servizi offerti, sono facilmente disponibili le informazioni necessarie per reperire fornitori alternativi, i costi di cambiamento del fornitore sono ridotti.
345. In particolare la valutazione del contropotere di acquisto e' particolarmente rilevante sul mercato wholesale in quanto per dimensione e volumi in gioco e' possibile che gli operatori alternativi possano sfruttare il loro contropotere per limitare il potere di mercato. Nell'analisi di tale mercato e' anche rilevante tenere conto delle quote di autofornitura del servizio per determinare la posizione dell'operatore stesso nel gruppo dei propri acquirenti.
4.4.3 Conclusioni circa la dominanza individuale
346. Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti si puo' concludere che l'operatore Telecom Italia detenga individualmente una posizione di significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale nei seguenti mercati:
a mercato all'ingrosso per servizi di sola commutazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
b mercato all'ingrosso per servizi di inoltro e transito nazionale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
c mercato all'ingrosso per servizi di inoltro e transito area-gateway delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
d mercato all'ingrosso per servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.
20. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare Telecom Italia quale operatore che detiene individualmente una posizione di significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di sola commutazione, I/T nazionale, I/T area-gateway ed I/T distrettuale?
4.4.3.1 Le osservazioni degli operatori
347. Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'Autorita' ed evidenzia la necessita' di riesaminare le conclusioni raggiunte. Il mercato dell'inoltro/transito nazionale vedrebbe, secondo Telecom Italia, un elevato numero di competitori dotati di un proprio backbone nazionale. In diversi casi gli operatori hanno PoP in tutti i capoluoghi di provincia in cui sono presenti gli SGT di Telecom Italia. Tali operatori, secondo Telecom Italia, sarebbero pertanto in grado di fornire transito nazionale su tutte le direttrici. Telecom Italia evidenzia inoltre che i maggiori distretti sono interconnessi tra loro da infrastrutture alternative a quelle di Telecom Italia e pertanto, non sarebbe possibile concludere la dominanza individuale di Telecom Italia.
348. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con la posizione espressa dall'Autorita', sottolineando che le quote di mercato di transito detenute dagli operatori maggiormente infrastrutturati dipendono fortemente dai volumi di traffico scambiati dagli operatori meno infrastrutturati nei mercati di raccolta e terminazione. Secondo gli operatori concorrenti, il fatto che nonostante si sia raggiunta una estensiva copertura dell'interconnessione le quote di mercato del transito detenute dagli operatori infrastrutturati siano esigue, evidenzierebbe come la situazione di dominanza di Telecom Italia sia destinata a rimanere stabile nel medio periodo.
4.4.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
349. L'Autorita' ha riesaminato l'andamento dei volumi di traffico nei mercati di transito individuati alla luce dei dati forniti dagli operatori a seguito lettera del 28 dicembre 2005. A fine di calcolare le quote di mercato nei segmenti dell'inoltro/transito nazionale, distrettuale e di area gateway relativamente ai soli minuti venduti all'ingrosso, sono stati richiesti i volumi di traffico venduti ed acquistati in transito, in terminazione ed in raccolta a nodi superiori all'SGU per gli anni 2003, 2004 e 2005. Al fine di calcolare anche quote di mercato inclusive dell'autoproduzione sono stati richiesti i volumi di traffico al dettaglio di ciascun operatore di rete fissa relativamente alle chiamate locali, nazionali e fisso mobile. Sono state inoltre considerati nelle quote del transito nazionale inclusivo dell'autoproduzione anche i volumi di traffico mobile-mobile e mobile-fisso trasportato dalle reti degli operatori di servizi radiomobili, in considerazione del fatto che i backbone di tali reti, in quant o interconnesse con le reti fisse, sono potenzialmente disponibili per la fornitura di servizi di transito.
350. Hanno fornito dati esaurienti in merito ai mercati del transito gli operatori Albacom, Eutelia, Fastweb, Tele2, Telecom Italia,Vodafone, Welcome e Wind.
Tabella 6. Quote di mercato per i servizi di transito nazionale (solo venduto) - Minuti (2003-2005) =====================================================================
Minuti | 2003 | 2004 | 2005 ===================================================================== Telecom Italia | 66,8%| 57,2%| 57,1% Albacom | 16,7%| 18,6%| 15,8% Wind | 16,1%| 17,5%| 22% Altri | 0,4%| 6,7%| 5,1% TOTALE | 100%| 100%| 100%
Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2006)
Tabella 7. Quote di mercato per i servizi di transito nazionale (autoproduzione senza transito reti mobili) - Minuti (2003-2005) =====================================================================
Minuti | 2003 | 2004 | 2005 ===================================================================== Telecom Italia | 72,2%| 72,6%| 65,2% Wind | 13,9%| 10,4%| 12,5% Albacom | 6,3%| 8,2%| 10,3% Altri | 7,6%| 8,8%| 12% TOTALE | 100%| 100%| 100%
Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2006)
Tabella 8. Quote di mercato per i servizi di transito nazionale (autoproduzione inclusivo transito reti mobili) - Minuti (2003-2005) =====================================================================
Minuti | 2003 | 2004 | 2005 ===================================================================== Telecom Italia | 72%| 70%| 61% Wind | 14,3%| 13,4%| 18,3% Albacom | 6%| 7,3%| 8,6% Altri | 7,7%| 9,3%| 12,1% TOTALE | 100%| 100%| 100%
Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2006)
351. Dall'analisi delle tabelle presentate si rileva che nel segmento di mercato del transito nazionale, indipendentemente dalla metodologia di calcolo adottata, la quota di Telecom Italia risulta stabilmente al di sopra del 50%. Con particolare riferimento alle quote di mercato inclusive dell'autoproduzione si rileva che, a seguito dell'incorporazione di TIM in Telecom Italia, l'introduzione nel calcolo delle quote di transito degli operatori radiomobili non ha spostato significativamente la posizione della societa' risultante. Ancora con riferimento alle quote in autoproduzione, e' necessario rilevare che alla fine 2004 il passaggio di Telecom Italia alla nuova architettura di rete BBN ha comportato una significativa riduzione dell'impiego della tratta nazionale per l'inoltro delle chiamate interdistrettuali autoprodotte. Tale variazione nel 2005 ha comportato la riduzione della quota di mercato di Telecom Italia, nonche' del volume totale del mercato e conseguentemente innalzato le quote degli operatori conco rrenti. Si evidenzia altresi' il rilievo crescente della quota di mercato relativa ad altri operatori, a cui contribuisce in maniera sostanziale l'incremento nel triennio del traffico autoprodotto da Tele2. Le quote di transito relative agli altri segmenti di mercato individuati, in quanto strutturalmente meno sottoposti ad erosione da parte degli operatori alternativi, presentano andamenti analoghi a quello del transito nazionale confermando l'alto grado di concentrazione delle quote di mercato detenute da Telecom Italia anche per gli anni 2003-2005.
352. In considerazione del fatto che le analisi aggiornate hanno confermato per Telecom Italia quote di mercato stabilmente al di sopra del 50% in ciascun segmento del mercato del transito, l'Autorita', fermo restando che nel corso delle prossime analisi tali segmenti potranno comunque essere analizzati separatamente, ritiene necessario identificare Telecom Italia quale operatore con significativo potere di mercato nel mercato del transito senza distinzione tra le differenti tipologie individuate.
5. Definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
5.1 Introduzione
353. Cosi' come disciplinato dall'art. 42 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della Direttiva Quadro, compito dell'Autorita', nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'art. 8 della Direttiva Accesso, e' di incoraggiare e garantire "forme adeguate di accesso, interconnessione ed interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica ed una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali".
354. La Direttiva Accesso individua una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole potere di mercato, in particolare obblighi in materia di trasparenza (art. 9), non discriminazione (art. 10), separazione contabile (art. 11), obblighi di accesso ed uso di specifiche infrastrutture di rete (art. 12), obblighi di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi (art. 13). Tali disposizioni in materia di interconnessione sono stati trasposte nella normativa nazionale agli art. 46, 47, 48, 49 e 50 del Codice.
355. L'Autorita', laddove sia accertata la dominanza di un operatore nei mercati definiti nel capitolo 2, e' chiamata, ai sensi dell'art. 45, a valutare la necessita' di imporre, mantenere, modificare o revocare gli obblighi regolamentari in materia di interconnessione sulla base delle norme succitate.
356. L'art. 45 comma 2 del Codice prevede che gli obblighi imposti dall'autorita' siano proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi e principi dell'attivita' regolamentare, stabiliti dagli artt. 4 e 13 del Codice stesso. A tale riguardo, gli obblighi imposti dall'Autorita' sono volti a:
- promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati;
- incoraggiare investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture;
- promuovere l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica;
- contribuire allo sviluppo del mercato adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione;
- garantire la non discriminazione nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioni;
- garantire la convergenza, l'interoperabilita' tra reti e servizi e il rispetto del principio di neutralita' tecnologica.
357. Sulla base delle analisi condotte nel precedente capitolo, l'Autorita' ha proposto l'orientamento di identificare Telecom Italia come operatore con significativo potere di mercato nella fornitura dei servizi all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito cosi' come definiti al capitolo 2. Analogamente, l'Autorita' ha espresso l'orientamento di individuare ciascun operatore come avente significativo potere di mercato nei servizi di terminazione sulla propria rete. Alla luce di tali orientamenti e considerati gli strumenti messi a disposizione dal nuovo quadro regolamentare, l'Autorita' espone nei seguenti paragrafi le proprie proposte in merito agli obblighi da porre in capo all'operatore Telecom Italia ed agli altri operatori dominanti nel mercato della terminazione.
5.2 Obblighi in capo all'operatore Telecom Italia in quanto SMP nei mercati di raccolta, transito e terminazione
5.2.1 Obblighi di trasparenza e non discriminazione
358. L'Autorita' ritiene opportuno ribadire in capo a Telecom Italia, in quanto operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 nei mercati all'ingrosso di raccolta terminazione e transito, obblighi di trasparenza, secondo quanto all'art. 46 del Codice, relativamente alle condizioni tecnico-economiche di fornitura ed uso di tali servizi. Tale obbligo risulta pienamente giustificato dalla necessita' per gli operatori che intendono acquistare servizi di interconnessione di conoscere in anticipo le condizioni di offerta di tali servizi (nonche' tutte le informazioni tecniche necessarie per utilizzare i servizi stessi, quali ad es. l'ubicazione dei nodi di interconnessione dell'operatore dominante) in modo tale da poter pianificare correttamente le proprie offerte commerciali, nonche' dall'esigenza dell'Autorita' di assicurare il rispetto e di garantire la verifica degli obblighi regolamentari imposti.
359. L'Autorita' rileva che il significativo potere di mercato di Telecom Italia nei mercati all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito potrebbe configurare l'adozione, da parte della stessa, di pratiche discriminatorie nei confronti degli operatori concorrenti, in funzione ad esempio di logiche di sviluppo commerciale o del contropotere di mercato dei singoli operatori. Si osserva inoltre che l'integrazione verticale di Telecom Italia, relativa alla fornitura di servizi all'ingrosso da un lato e dei servizi al dettaglio dall'altro, rappresenta un fattore determinante per rafforzare il potere della stessa nei mercati rilevanti al dettaglio.
360. Al fine di evitare che l'operatore dominante operi discriminazioni tra gli operatori concorrenti o tra questi e le proprie direzioni commerciali l'Autorita' ritiene opportuno ribadire l'obbligo di non discriminazione in relazione all'interconnessione ed all'accesso di cui all'art. 47 del Codice. Telecom Italia deve pertanto applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti degli altri operatori garantendo condizioni d'offerta e livelli di qualita' uguali a quelli che assicura per i servizi delle proprie divisioni o delle societa' controllate o collegate.
361. Tanto premesso, in base al comma 2 dell'art. 46 del Codice, l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia, assoggettata agli obblighi di trasparenza e non discriminazione di cui agli artt. 46 e 47 del Codice, pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata in cui figuri una descrizione delle prestazioni suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, correlata dei relativi termini, condizioni e prezzi. Le modalita' di pubblicazione dell'offerta di riferimento, il dettaglio dei servizi da includere e le relative condizioni sono riportati nel paragrafo 5.4.
21. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' sul mantenimento degli obblighi di:
- trasparenza delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura ed uso dei servizi di interconnessione e pubblicazione dell'offerta di riferimento;
- non discriminazione e parita' di trattamento interno-esterno?
5.2.1.1 Le osservazioni degli operatori
362. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind, pur condividendo l'orientamento espresso dall'Autorita', sottolineano che l'attuale offerta di riferimento manca di diversi elementi. Gli operatori sottolineano inoltre che l'offerta di riferimento ad oggi non conterrebbe diversi servizi di interconnessione, su cui gia' vigono espressi obblighi regolamentari di pubblicazione in offerta, quali il servizio CVP e l'SGU Gateway (denominazione commerciale di Telecom Italia per di servizi di SGU distrettuale). Secondo gli operatori, l'offerta di riferimento dovrebbe comprendere anche i servizi di ADSL wholesale e quelli di accesso alla rete backbone nazionale in tecnologia IP di nuova introduzione.
363. In particolare, gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, H3G, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind richiedono che anche i nodi BBN IP siano aperti all'interconnessione nel rispetto degli obblighi regolamentari attualmente vigenti, garantendo l'interoperabilita' end-to-end di tutti i servizi voce e multimediali che Telecom Italia offre ai propri clienti finali. Gli operatori richiedono pertanto una rapida definizione delle modalita' tecniche e regolamentari di interconnessione a livello BBN in modalita' IP, nel rispetto del principio di parita' di trattamento interno-esterno, al fine di garantire la convergenza e l'interoperabilita' tra reti e servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di standard aperti. H3G in particolare evidenzia come, secondo studi di analisti finanziari che hanno analizzato nel 2003 la situazione di Telecom Italia, tale cambio tecnologico abbia comportato riduzioni dei costi operativi del 30% nel 2003 e del 40% nel 2004, e che a tendere tale innovazione comportera' una riduzione dei costi del capitale del 50%. H3G evidenzia inoltre la elevata inefficienza dell'interconnessione ai punti di interconnessione nazionale correntemente disponibili. I vecchi SGT, infatti, non esistono piu' gia' da luglio 2004 e sono stati rimpiazzati da punti di interconnessione virtuali, per raggiungere i quali, gli operatori sprecano risorse trasmissive senza alcuna motivazione tecnica. A tal fine H3G richiede che le modalita' di offerta dei servizi di interconnessione venga adeguata alla nuova architettura di Telecom Italia.
364. L'offerta di riferimento dovrebbe poi prevedere esplicitamente che i servizi di colocazione siano accessori a tutti i servizi di interconnessione (non soltanto a quelli di unbundling), dunque disponibili ogni qual volta l'operatore richiedente abbia ragionevole necessita' di spazi all'interno dei siti di Telecom Italia e non piu' condizionati alla presenza di spazi al permutatore.
365. Gli operatori segnalano poi che ai fini del rispetto della parita' di trattamento interno-esterno Telecom Italia dovrebbe includere nel listino la prestazione di attivazione di clienti multi-sede e/o multi-tecnologia. Tale prestazione consiste nella fornitura centralizzata e programmata congiuntamente tra operatori e Telecom Italia dei servizi di attivazione, gestione e fatturazione dei clienti che hanno piu' sedi sul territorio e si avvalgono di servizi voce e dati. L'attivazione sincronizzata dei clienti multi-sede e' una prestazione che Telecom Italia predispone per le proprie divisioni commerciali nella gestione dei clienti multisede di Telecom Italia.
366. Gli stessi operatori riportano che Telecom Italia, nell'ambito del procedimento A351 presso l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, si sarebbe impegnata ad assicurare, a titolo non oneroso, la centralizzazione e il coordinamento delle attivita' di attivazione dei collegamenti e di gestione guasti attraverso la costituzione all'interno della direzione wholesale di una "Funzione di Interfaccia Concorrenti". Tale funzione avrebbe permesso agli operatori concorrenti di configurare senza costi aggiuntivi i propri clienti multi-sede come un unico cliente su piu' sedi e piu' tipologie di collegamenti (CVP, ADSL wholesale, ISDN, linee affittate, eventualmente comprensive di prestazioni aggiuntive quali RPVD). Secondo gli operatori tale impegno sarebbe stato solo parzialmente rispettato in quanto risulterebbero a pagamento le attivazioni dei clienti in SHDSL e le attivazioni concordate per mezzo di una impresa fornitrice unica tra Telecom Italia ed operatori concorrenti. Per le linee ISDN inoltre la divi sione wholesale si occuperebbe solo di passare l'ordine alle divisioni retail, senza seguirne la lavorazione e senza gestirne l'assurance. Enecessario pertanto che Telecom Italia renda disponibile, come per le altre tecnologie le prestazioni di fatturazione centralizzata, gestione dei traslochi, cessazioni, gestione dei guasti e gestione dei problemi amministrativi.
367. Gli operatori ritengono che Telecom Italia debba prevedere nell'offerta di riferimento che la fornitura dei collegamenti per i servizi degli operatori alternativi alla clientela finale includa il coordinamento a titolo gratuito per i clienti multi-sede e multi-tecnologia con riferimento alle attivita' di provisioning, gestione e fatturazione.
368. Gli operatori infine richiedono che siano rimosse le attuali restrizioni previste dalle condizioni generali di abbonamento di Telecom Italia delle attivita' di attivazione, gestione e fatturazione, che impediscono la gestione a livello wholesale anche per i clienti di piccole dimensioni delle linee ISDN richieste dagli operatori concorrenti per i propri clienti.
369. Sul punto, MCI condivide la posizione dell'Autorita' e sottolinea la necessita' di garantire che gli obblighi di non discriminazione si applichino anche alle condizioni economiche e tecniche praticate dall'operatore nei confronti delle proprie divisioni commerciali e delle societa' collegate o controllate. MCI ribadisce inoltre che gli obblighi di trasparenza e non discriminazione siano associati ad obblighi di test di prezzo che impediscano effetti di price squeeze, in particolare nell'ambito delle offerte ai grandi clienti affari.
370. Sul punto, Telecom Italia sottolinea che gli obblighi di trasparenza, pubblicazione dell'offerta di riferimento e non discriminazione non possono applicarsi ai servizi di inoltro/transito nazionale, in quanto ritenuti "effettivamente concorrenziali" e per i quali dovrebbe essere rimosso qualsiasi vincolo regolamentare. In particolare, con riferimento alla richiesta di interconnessione ai nodi BBN, Telecom Italia ritiene che il mercato del transito nazionale delle chiamate telefoniche sia sufficientemente concorrenziale e quindi non passibile di regolamentazione ex-ante. Pertanto, alla luce del fatto che i nuovi livelli di rete sono funzionali ai soli servizi di transito nazionale, non sussisterebbe alcun obbligo di interconnessione a tali nodi.
5.2.1.2 Le conclusioni dell'Autorita'
371. L'Autorita' conferma l'orientamento di mantenere per Telecom Italia, agli obblighi di trasparenza e non discriminazione di cui agli artt. 46 e 47 del Codice per i servizi di raccolta terminazione e transito e per i relativi servizi accessori. L'Autorita' conferma l'obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento dettagliata e disaggregata in funzione delle esigenze del mercato, correlata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'obbligo di non discriminazione e' da intendersi esteso anche alla fornitura interna alle proprie divisioni commerciali dei servizi relativi ai mercati di raccolta, terminazione e transito.
372. Con riferimento alla specifica richiesta degli operatori di includere in offerta il servizio CVP, l'Autorita' evidenzia che gli obblighi di fornitura dei servizi di accesso a banda larga originariamente inclusi nell'offerta di riferimento di Telecom Italia, quali il servizio CVP, sono riesaminati nell'ambito del mercato 12, congiuntamente agli obblighi relativi ai servizi ADSL wholesale.
373. Per quanto attiene alle offerte commerciali da parte di Telecom Italia di servizi di raccolta, terminazione e transito in ambito distrettuale, l'Autorita' sottolinea le seguenti evidenze:
- i servizi regolati di raccolta, terminazione e transito distrettuale risultano a volume nullo fino a giugno 2003;
- in tale periodo risultano invece forniti i servizi di SGU gateway, corrispondenti a condizioni commerciali;
- nel corso del 2005 Telecom Italia ha dichiarato per il 2004 oltre 7,5 miliardi di minuti per i servizi all'SGU distrettuale, segnalando il passaggio degli operatori dai servizi SGU commerciali all'offerta regolamentata di servizi SGU distrettuale;
- le differenze tra i servizi di SGU gateway e di SGU distrettuale sono riconducibili principalmente al diverso numero di nodi accessibili all'interconnessione, ristretto nel primo caso alle sole sedi che Telecom Italia avrebbe appositamente predisposto;
- le condizioni economiche dei servizi SGU gateway per gli anni precedenti all'introduzione dei servizi regolamentati dalla delibera 4/02/CIR appaiono inferiori alle condizioni iniziali di offerta dell'SGU distrettuale, ove il prezzo di introduzione di tale servizio era orientato al costo.
374. L'Autorita' rileva che in linea di principio anche i servizi di SGU gateway dovrebbero essere inclusi in offerta di riferimento e soggetti ai medesimi obblighi di controllo dei prezzi e contabilita' dei costi relativi agli altri servizi regolati in ambito distrettuale. Piu' in generale, l'Autorita' ritiene che l'offerta a condizioni commerciali di servizi che ricadono nei mercati in cui un operatore e' notificato quale avente significativo potere di mercato ed in cui ha obblighi di non discriminazione e di trasparenza, debba comunque essere sottoposta a preventiva approvazione dell'Autorita', affinche' si accerti che le condizioni di commerciali proposte rispettino tali obblighi. Poiche' tuttavia, secondo quanto dichiarato dalla stessa Telecom Italia i servizi SGU gateway sarebbero stati rimpiazzati dai servizi SGU distrettuali regolamentati, l'introduzione dei servizi SGU gateway in offerta di riferimento non comporterebbe vantaggi per gli operatori che li hanno dismessi. L'Autorita' ritiene pertanto che sia non necessario aggiungere ulteriori servizi di SGU distrettuale in offerta di riferimento oltre a quelli gia' presenti. In ragione della differenza di prezzi e' tuttavia necessario prevedere l'adeguamento dei servizi SGU distrettuali regolamentati ai servizi SGU gateway commerciali al fine ribaltare sui primi le maggiori efficienze dei secondi.
375. In merito all'introduzione di servizi di interconnessione per il traffico vocale con accesso alla rete backbone nazionale in tecnologia IP di nuova introduzione, l'Autorita' rileva che l'adozione delle tecnologie IP per i servizi vocali all'interno della rete dell'operatore con significativo potere di mercato ha impatti rilevanti, sia sulla reale topologia di rete, sia sulle funzionalita' dei servizi forniti alla clientela finale. L'Autorita' ritiene che la possibilita' di conseguire in modalita' IP la medesima copertura territoriale con un minor numero di punti di interconnessione, possa rappresentare per tutti gli operatori alternativi un vantaggio in termini di efficienza e di funzionalita' dei servizi offerti. Tale modalita' di interconnessione presenta ulteriori elementi di riduzione di costo per quegli operatori che gia' impiegano nella propria rete tecnologie a commutazione di pacchetto. Con le attuali modalita' tecniche di interconnessione, le chiamate originate in VoIP sulla rete di tali operatori sono c onvertite in tecnologia PSTN all'interconnessione e ritrasformate in VoIP da Telecom Italia, con inefficienze economiche e inutili degradazioni di qualita'. L'Autorita' ritiene che, a conclusione del procedimento previsto dalla delibera 11/06/CIR, volto a definire modalita' efficienti ed aperte di interconnessione e di interoperabilita' tra reti IP per i servizi VoIP, Telecom Italia debba adottare tali metodologie di interconnessione in offerta di riferimento per i servizi di raccolta, terminazione e transito, prevedendo modalita' di interconnessione diretta ai 24 nodi BBN. Nelle more della definizione di standard e specifiche condivise, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba fornire interconnessione IP secondo le tecnologie attualmente in essere nella propria rete.
376. Con riferimento all'offerta di servizi di co-locazione, l'Autorita' ritiene che la colocazione sia un servizio accessorio necessario a tutti i servizi di interconnessione e non soltanto ai servizi di unbundling, e che pertanto Telecom Italia dovra' prevedere modalita' di co-locazione analoghe a quelle previste per l'unbundling, indipendenti dalla richiesta di eventuali spazi al permutatore, anche per l'interconnessione dei servizi voce, dati e di linee affittate per i quali riceve l'obbligo regolamentare dell'inclusione in un'offerta di riferimento.
377. In merito alla richiesta di introdurre in offerta di riferimento le prestazioni di attivazione, provisioning, fatturazione, soluzione disservizi e di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia, l'Autorita' rileva che tali prestazioni siano indispensabili per la fornitura e la gestione dei servizi finali ai clienti affari.
378. Per tali clienti le garanzie sull'attivazione coordinata delle diverse sedi e la gestione del disservizio con standard qualitativi superiori rispetto ai normali clienti residenziali sono parte integrante delle normali condizioni contrattuali. Evidentemente, se nella fornitura all'ingrosso dei servizi intermedi manca una gestione unificata delle fatture ed un referente unico per la gestione dell'attivazione, provisioning e dei disservizi l'operatore alternativo non puo' garantire livelli di servizio adeguati alle aspettative dei clienti finali. L'Autorita' rileva inoltre che le prestazioni di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia sono in realta' garantite alle divisioni commerciali di Telecom Italia, le quali non hanno difficolta' a prevedere ai propri clienti finali date coordinate per le attivazioni multisede anche per differenti servizi, e che per la maggiore semplicita' dei processi di comunicazione interna verso la divisione rete possono gestire il disservizio con modalita' piu' efficienti rispetto ai normali canali wholesale, ovvero ai canali retail. La preclusione agli operatori alternativi di alcune di tali prestazioni e la fornitura delle restanti a condizioni commerciali, anche in considerazione del fatto che non vi sono costi specifici nei trasferimenti interni tra gli aggregati rete e commerciale legati a tali attivita', rappresenta una evidente discriminazione nei confronti degli operatori alternativi. Appare infatti difficile che questi ultimi, anche incrementando le risorse umane dedicate alla gestione dei clienti affari, possano garantire livelli di servizio competitivi in mancanza, dal lato di Telecom Italia, di un supporto specifico per le attivita' succitate.
379. D'altro canto, l'aspetto in questione ha un rilievo sostanziale al fine di una equa concorrenza nel mercato finale dei clienti affari, al punto da indurre la stessa Telecom Italia, nel corso del procedimento Antitrust A351, ad impegnarsi ad "assicurare ai concorrenti, a titolo non oneroso, la centralizzazione e il coordinamento delle attivita' di attivazione dei collegamenti e di gestione guasti attraverso la costituzione all'interno della Direzione Wholesale di una "Funzione di interfaccia concorrenti". Cio' in modo da garantire ai concorrenti la possibilita' di configurare i propri clienti multi sede come un unico cliente al quale afferiscono piu' sedi e piu' tipologie di collegamenti (CVP, ADSL wholesale, ISDN, linee affittate, eventualmente comprensive di prestazioni aggiuntive quali RPVD) nonche' di scegliere la modalita' piu' consona di fatturazione". Appare pertanto anomalo che le funzioni di gestione centralizzata che la stessa Telecom Italia si impegna a gestire a titolo non oneroso, escludano i servizi CPS, i servizi di unbundling, la Service Provider Portability e l'assurance per la fornitura delle linee ISDN, la quale risulta essere gestita dalle funzioni rettili. Ai fini della corretta fornitura di tale servizio e' necessario che le attivita' di provisioning, attivazione e assurance siano gestite da Telecom Italia attraverso una ditta unica (system integrator) incaricata per le attivita' di rilascio di tutte le tipologie di servizio sulle sedi cliente (comprese quelle aggiuntive) e di eseguire le attivita' di verifica di connettivita' end-to-end necessarie a minimizzare il tasso di rilascio con provisioning errato.
380. L'Autorita', sulla base di tali evidenze, ritiene necessario che l'offerta di riferimento includa le prestazioni di attivazione, provisioning, fatturazione, soluzione disservizi e di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia. Tale prestazione dovra' comprendere oltre alle prestazioni offerte da Telecom Italia nel corso del procedimento A351, anche i servizi CPS, i servizi di unbundling, la Service Provider Portability e la gestione delle linee ISDN comprensiva dell'assurance, utilizzando un unico system integrator responsabile del test di verifica. Sono da considerarsi comprese nel servizio di gestione centralizzata anche le sedi cliente che dovessero aggiungersi in una fase temporale successiva. Tali prestazioni saranno offerte a titolo non oneroso per il 2006, mentre, dal 2007, eventuali costi specifici attribuibili alla unita' "Funzione di interfaccia concorrenti" saranno documentati nella contabilita' regolatoria dell'aggregato relativo alla rete di trasporto ed attribuiti, su ba se intervento, al medesimo prezzo, agli operatori alternativi ed ai conti economici delle divisioni commerciali per i servizi affari, dettagliando quantita', prezzi di trasferimento e raccordo ai centri di costo sopra individuati. Con riferimento specifico alla gestione da parte dell'operatore alternativo per conto del cliente finale dei servizi ISDN impiegati come backup, non si rileva alcun motivo per cui tale modalita' di fornitura debba essere preclusa qualora l'operatore alternativo si faccia carico del pagamento integrale del servizio finale ed il cliente abbia sottoscritto un contratto con l'operatore in cui sia chiaramente riportata la modalita' di fornitura del servizio di back-up ISDN. L'Autorita' ritiene pertanto che Telecom Italia debba offrire la gestione completa del servizio ISDN anche in modalita' wholesale prevedendo la gestione da parte dell'operatore alternativo per conto del cliente affari del servizio finale ISDN. L'Autorita' sottolinea che il servizio di ISDN wholesale non deve avere restrizio ne geografiche di fornitura.
381. Ancora con riferimento alle gare pubbliche ed ai grandi clienti, l'Autorita' ritiene utile sottolineare che Telecom Italia, come nel caso delle forniture a sedi singole, qualora il cliente abbia scelto di passare ad altro operatore, ha l'obbligo di garantire la migrazione delle sedi del cliente al nuovo operatore entro i tempi ed i termini indicati dal cliente stesso, senza addurre ostacoli ingiustificati, concordando le modalita' di subentro con l'operatore alternativo. Tale obbligo, che nel caso di Telecom Italia assume una specifica valenza procompetitiva, e' in realta' in capo a ciascun operatore che, chiamato a cedere un proprio cliente ad altro gestore, potrebbe frapporre impedimenti artificiosi allo scopo di scoraggiare il passaggio. Tali comportamenti appaiono censurabili sia sotto il profilo della concorrenza, sia sotto quello della dei diritti degli utenti.
382. L'Autorita' ritiene che gli obblighi di trasparenza e non discriminazione interno-esterno, debbano essere estesi a tutte le offerte commerciali basate sui servizi intermedi regolati nei mercati della raccolta terminazione e transito. A tal fine e' necessario che Telecom Italia predisponga nella contabilita' regolatoria dell'aggregato trasporto evidenza separata dei transfer charge relativi a ciascun servizio offerto dalle proprie direzioni commerciali, prevedendo che ciascun transfer charge sia accompagnato dai dettagli sulle quantita' cedute e dai prezzi di trasferimento e sia immediatamente riconducibile all'insieme di offerte finali corrispondenti, indipendentemente dal fatto che tale servizio finale sia sottoposto ad obblighi regolamentari. Cio' e' peraltro in linea con la recente Raccomandazione sulla separazione contabile e contabilita' dei costi del 19 settembre 2005 che prevede che "Gli oneri di cessione o gli acquisti tra mercati e servizi devono essere contraddistinti chiaramente in modo da dimostrare la conformita' con gli obblighi di non discriminazione. Gli obblighi di separazione contabile in questione possono richiedere la preparazione e la fornitura di informazioni su mercati nei quali un operatore non detiene un significativo potere di mercato."
383. Con riferimento alla definizione di test di prezzo volti ad impedire effetti di price squeeze, nell'ambito delle offerte ai grandi clienti affari, l'Autorita' ritiene che la contabilita' regolatoria dell'aggregato di trasporto, anche con riferimento alle nuove infrastrutture BBN, debba garantire evidenza separata di ciascuna voce di costo relativa ai servizi intermedi impiegati nella fornitura del servizio finale ai fini dei test di prezzo, ma che le modalita' di calcolo di questi ultimi, le procedure operative per l'approvazione delle offerte, i dettagli contabili relativi ad eventuali componenti di costo negli aggregati commerciali, debbano essere individuati nell'ambito della definizione dei remedies nelle analisi dei mercati al dettaglio.
5.2.2 Obblighi di separazione amministrativa e contabile
384. Relativamente alle misure necessarie ad assicurare la parita' di trattamento, l'Autorita' ritiene che l'obbiettivo della non discriminazione interno-esterno possa essere conseguito, mediante la separazione amministrativa e contabile tra le funzioni preposte alla gestione della rete e quelle preposte alla vendita dei servizi al dettaglio dell'operatore dominate.
385. Sulla base delle considerazioni sopra espresse, l'Autorita' ritiene necessario confermare, ai sensi dell'art. 48 del Codice ed in linea con l'art. 2 comma 12 lett. f della legge 481 del 14 novembre 1995, gli obblighi di separazione amministrativa e contabile gia' in capo a Telecom Italia, come specificati datiart. 2 della delibera n. 152/02/CONS.
386. A tal fine Telecom Italia e' tenuta ad assicurare la realizzazione, mediante opportune misure organizzative soggette a verifica da parte dell'Autorita', della separazione amministrativa e contabile tra le unita' organizzative preposte alla vendita dei servizi finali e quelle preposte alla gestione della rete (inclusive delle unita' di vendita per i servizi all'ingrosso).
387. Telecom Italia provvede affinche' le misure adottate garantiscano:
a) che la fornitura di servizi di rete alle proprie unita' organizzative commerciali avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche. Tali accordi devono contenere almeno le clausole di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS;
b) che la fornitura di servizi di rete avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori interconnessi e alle unita' organizzative commerciali interne o a societa' collegate o controllate;
c) che la contrattualizzazione con gli operatori e la vendita di servizi di rete sia condotta da personale assegnato alla divisione rete, comunque distinto da quello che opera nelle unita' organizzative commerciali che offrono i servizi finali;
d) che la gestione di dati commerciali e di informazioni relative ai servizi acquistati dagli operatori interconnessi sia separata dalla gestione e dall'utilizzo dei dati utilizzati a fini commerciali;
e) che i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori interconnessi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attivita' commerciali verso i clienti finali e tali sistemi non siano accessibili al personale delle unita' organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.
388. Telecom Italia, nell'esecuzione degli accordi interni di cui alla lett. a) del punto 387 assicura la parita' di trattamento interna/esterna sugli aspetti di fornitura dei servizi (provisioning) e di garanzia della qualita' e rispondenza alle specifiche tecniche delle attivita' necessarie alla realizzazione degli stessi (assurance). Le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche e i valori degli indicatori di qualita' contenuti negli ordinativi interni per ciascun servizio all'ingrosso fornito dalle unita' di rete di Telecom Italia alle proprie unita' commerciali sono le medesime offerte agli operatori alternativi per i corrispondenti servizi di rete. Laddove sussistano diversita' strutturali tra i servizi forniti agli operatori alternativi e quelli forniti alle direzioni commerciali il principio di parita' di trattamento implica che le condizioni di provisioning e di assurance garantite agli operatori alternativi devono essere tali da garantire la replicabilita' dei servizi al dettaglio di Telecom Italia da parte di un operatore alternativo efficiente.
389. Ai sensi dell'art. 48 comma 1, inoltre, l'Autorita' puo' obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i prezzi dei trasferimenti interni per garantire l'osservanza dell'obbligo di non discriminazione e per evitare sovvenzioni incrociate abusive. A tal fine, l'Autorita' ritiene che la separazione contabile ed amministrativa adottata da Telecom Italia debba garantire una opportuna visibilita' dei centri di costo delle funzioni operative di rete distinti da quelli delle attivita' commerciali.
390. I dati contabili prodotti, ai sensi art. 48 comma 2, devono pertanto riportare in dettaglio l'evidenza separata dei dati relativi ai trasferimenti interni tra le unita' commerciali e quelle di fornitura di servizi all'ingrosso. In particolare, i dati relativi ai trasferimenti interni devono comprendere i prezzi (inclusivi di canoni e contributi) dei servizi utilizzati dalle divisioni commerciali, nonche' le relative quantita' e caratteristiche, con un livello di dettaglio tale da permettere la verifica del principio di non discriminazione sulla base dei prezzi praticati nelle offerte all'ingrosso agli operatori alternativi. A tal fine, i costi relativi alle attivita' di vendita dei servizi di rete, laddove presenti, sono allocati in maniera proporzionale sui prezzi dei servizi venduti agli operatori alternativi e dei servizi trasferiti alle funzioni commerciali di Telecom Italia.
391. Telecom Italia deve inoltre comunicare all'Autorita' le modalita' e le condizioni di fornitura previste negli ordinativi interni e negli accordi tra funzioni di rete ed operatori alternativi, ivi inclusi gli indicatori di qualita' di cui al punto 388, nonche' ogni altra informazione necessaria a verificare la parita' di trattamento. Le eventuali variazioni di tali condizioni tecniche devono essere comunicate all'Autorita' con 60 giorni di preavviso.
392. Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di una relazione periodica da parte di Telecom Italia. Tale relazione, da presentarsi ogni sei mesi, riporta una tabella comparativa dei valori misurati da Telecom Italia degli indicatori di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che sia possibile verificare la qualita' erogata alle proprie funzioni commerciali e agli operatori alternativi che fanno uso dei medesimi beni intermedi.
393. Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilita' una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori, in possesso delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore con significativo potere di mercato.
394. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente paragrafo e segnatamente l'impiego da parte di Telecom Italia di informazioni relative ai servizi venduti all'ingrosso ai fini della proposizione di offerte al dettaglio costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 98 comma 11 del Codice.
22. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di cui al presente paragrafo in merito al mantenimento degli obblighi in capo a Telecom Italia in materia di separazione amministrativa e contabile?
5.2.2.1 Le osservazioni degli operatori
395. Tutti gli operatori condividono la posizione espressa dall'Autorita' in merito al mantenimento degli obblighi di separazione contabile ed amministrativa pur esprimendo le seguenti osservazioni. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind sottolineano, anche richiamando quanto emerso nell'ambito del procedimento Antitrust A/351, la sussistenza di pratiche discriminatorie da parte di Telecom Italia con riferimento alle differenza tra i prezzi di trasferimento interni verso le divisioni commerciali ed i prezzi di interconnessione applicati esternamente. A tal fine gli operatori richiedono il rafforzamento della separazione contabile tra gli aggregati regolatori di Telecom Italia e una maggior trasparenza sui contratti di servizio tra divisione rete e divisioni commerciali di Telecom Italia per consentire la verifica del rispetto del principio di parita' di trattamento interno-esterno, sia in merito ai prezzi di trasferimento interni, sia in merito alle condizioni tecniche di fornitura. A tal proposito gli operatori rilevano che il dettaglio della contabilita' regolatoria, cosi' come attualmente previsto, non e' adeguato a supportare in maniera efficace l'attivita' istruttoria da parte dell'Autorita'.
396. Inoltre, le informazioni della contabilita' regolatoria di Telecom Italia rese pubbliche non consentirebbero agli operatori concorrenti un corretto orientamento in merito alle proprie strategie commerciali e decisioni di investimento. In particolare gli operatori richiamano la necessita' di integrare le informazioni di cui alla delibera n. 152/02/CONS dando evidenza nei trasferimenti interni dei volumi e dei prezzi interni di ogni servizio e non solo dei valori economici complessivi, richiamano inoltre l'obbligo di pubblicazione da parte di Telecom Italia di una relazione semestrale sulle condizioni tecniche di fornitura praticate alle proprie divisioni commerciali e di una relazione annuale certificata da un soggetto terzo attestante la separazione dei sistemi informativi di rete e delle divisioni commerciali che indichi le misure adottate al fine di impedire l'utilizzo da parte delle divisioni commerciali dei dati relativi alla clientela degli operatori concorrenti.
397. Al fine di garantire un'efficace applicazione degli obblighi di trasparenza gli operatori ritengono che tutte le informazioni disponibili in merito alla separazione contabile ed alla contabilita' regolatoria debbano essere messe a disposizione di tutte le parti interessate, da subito, indipendentemente dall'attivita' dell'eventuale revisore contabile, fatti salvi eventuali obblighi di riservatezza per ragioni commerciali. Gli operatori infine ritengono necessario che l'Autorita' introduca una procedura sanzionatoria accelerata nel caso in cui violazioni da parte di Telecom Italia dei principi di trasparenza e non discriminazione si traducano in comportamenti anticoncorrenziali abusivi.
398. Telecom Italia sottolinea che l'obbligo di separazione amministrativa proposto dall'Autorita' non risulterebbe attuabile in quanto, a differenza degli obblighi di separazione contabile, risulterebbe non sufficientemente specificato. In merito all'adozione di misure organizzative che consentano la distinzione tra le risorse e le attivita' preposte alla vendita di servizi intermedi e quelle preposte alla fornitura dei servizi commerciali, Telecom Italia sottolinea che all'interno della propria organizzazione esistono unita' che sono preposte specificamente alla vendita di servizi agli altri operatori. Tali unita' organizzative non sarebbero parte della divisione rete e pertanto, secondo Telecom Italia, non sarebbero incluse nei mercati all'ingrosso. Tali unita', nell'ambito della separazione contabile ed organizzativa andrebbero considerate come divisioni commerciali dedicate unicamente agli operatori concorrenti e separate da quelle dedicate ai servizi finali.
399. In merito poi agli accordi interni di fornitura, Telecom Italia ritiene che questi debbano includere solo le condizioni tecniche ma non i prezzi applicati internamente per i servizi intermedi. A tal proposito, Telecom Italia ritiene che i prezzi interni e le quantita' dei servizi ceduti internamente non debbano essere inclusi tra gli elementi di dettaglio dei transfer charge tra divisioni commerciali e divisioni rete, in quanto eventuali pratiche di prezzi predatori o di price squeeze potrebbero essere prevenute con lo strumento dei test di prezzo.
5.2.2.2 Le conclusioni dell'Autorita'
400. L'Autorita' conferma integralmente l'orientamento espresso in materia di separazione contabile ed amministrativa precisando quanto segue.
401. Il principio di non discriminazione prevede in generale che Telecom Italia debba applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualita' identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societa' consociate o dei propri partner commerciali.
402. L'Autorita' ha osservato che l'attuale sistema di separazione contabile e contabilita' dei costi non e' sincronizzato con il meccanismo di funzionamento del network cap, e di altre forme di controllo dei prezzi diverse dall'orientamento al costo, per garantire il pieno principio di parita' di trattamento. Al riguardo, si e' rilevato che nel periodo di network cap 2002-2005 i profitti sugli investimenti dell'aggregato Trasporto sono stati conseguiti in modo differenziato peri servizi offerti alla propria divisione commerciale e agli operatori terzi. Dalla figura sotto riportata, si evince che la divisione commerciale ha concorso alla determinazione dei profitti sugli investimenti ad un dato livello cosi' come previsto dalla regolamentazione vigente in materia di orientamento al costo e trasferimenti interni. Gli altri operatori hanno, invece, contribuito, in ragione delle diverse forme esistenti di controllo dei prezzi dei servizi all'ingrosso, in modo crescente al conseguimento di profitti sul capitale investi to, fino al raggiungimento di un rendimento particolarmente elevato nel 2004 (come evidenziato nel grafico sottostante).

----> VEDERE FIGURA A PAG. 145 DELLA G.U. <----

403. Anche nel caso specifico dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10, i profitti sugli investimenti conseguiti dall'aggregato Trasporto per i servizi di interconnessione, offerti nell'ambito del meccanismo di network cap, hanno fatto registrare livelli decisamente superiori al rendimento trasferito per gli stessi servizi, domandati internamente, dall'aggregato Commerciale di Telecom Italia.

----> VEDERE FIGURA A PAG. 145 DELLA G.U. <----

404. In base al principio di non discriminazione, i prezzi di trasferimento interni impiegati nei transfer charge ed i prezzi pubblicati in offerta di riferimento, a parita' di uso delle risorse coinvolte o a parita' di servizio intermedio offerto, dovrebbero sempre coincidere(6). L'Autorita' ritiene che in regime di orientamento al costo, la contabilita' regolatoria debba recare evidenza disaggregata dell'insieme minimo delle voci di costo unitario relative alle attivita' elementari ed agli elementi produttivi che concorrono, con coefficienti d'uso diversi, alla formazione dei prezzi esterni e di trasferimento. Per ciascuna voce di costo cosi' individuata, la contabilita' deve recare gli elementi di dettaglio relativi alla formulazione dei corrispondenti costi unitari, quali i costi operativi (di cui ammortamenti) il capitale residuo e le quantita' prodotte consentendo la verifica del calcolo dei costi unitari. La contabilita' deve recare i coefficienti d'uso che, a partire dai succitati costi unitari, danno luogo ai prezzi praticati esternamente ed i coefficienti d'uso che, dai medesimi costi unitari, portano ai prezzi di trasferimento interni. Tali norme vigono non soltanto per i prezzi minutari dei servizi di interconnessione, ma anche per tutti i canoni ed i contributi relativi alle prestazioni in offerta di riferimento. La contabilita' deve dunque prevedere, per ciascuna servizio o attivita' soggetto a contributi una tantum o a canoni mensili, trasferimenti dagli aggregati commerciali agli aggregati trasporto che evidenzino il dettaglio delle quantita' cedute per ciascuna prestazione ed i prezzi di trasferimento applicati. --------------------------------------------
6) Cio' naturalmente non impedisce che due servizi analoghi
che usano in modo diverso le medesime risorse abbiano
prezzi diversi. Si consideri, ad esempio, una chiamata
locale on-net originata da Telecom Italia che transita
attraverso un singolo SGU. La medesima chiamate, originata
in CPS e terminata su Telecom Italia avra' per l'OLO costi
di rete maggiori; cio' a causa, sia del diverso uso delle
medesime componenti (l'SGU di interconnessione, ad esempio,
viene attraversato due volte, in raccolta ed in
terminazione), sia a causa dell'uso di componenti di rete
aggiuntive non coinvolti nella chiamata di da Telecom
Italia (i kit ed ai flussi di interconnessione, al esempio,
sono dedicati all'OLO).
405. Relativamente ai prezzi di trasferimento interno corrispondenti a servizi o prestazioni soggette a network cap, l'Autorita' rileva quanto segue:
- i costi unitari ed i prezzi a network cap differiscono tra loro con scostamenti che variano nel periodo di vigenza del cap in funzione della capacita' dell'operatore di migliorare la propria efficienza produttiva;
- l'impiego dei costi unitari nei prezzi di trasferimento implica per le divisioni commerciali condizioni economiche migliorative rispetto a quelle praticate agli altri operatori;
- il fine del meccanismo di network cap e' quello di incentivare l'efficienza produttiva della divisione rete dell'operatore;
- in regime di separazione contabile ed amministrativa gli eventuali incrementi di efficienza produttiva della divisione rete possono essere trasferiti alle divisioni commerciali soltanto nel rispetto degli obblighi di non discriminazione.
406. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene che eventuali scostamenti tra i prezzi in offerta di riferimento ed i prezzi di trasferimento interni possano rappresentare una discriminazione tra divisioni commerciali ed gli operatori alternativi e che pertanto, ovunque sia possibile il prezzo di trasferimento interno debba essere pari a quello praticato esternamente, anche quando quest'ultimo e' regolato a network cap. Fermo restando che anche in tale caso la contabilita' regolatoria dovra' recare, per ciascun prezzo, i medesimi elementi di dettaglio previsti nel caso di orientamento al costo al fine di verificare i guadagni di efficienza conseguiti, i transfer charge in conto economico dovranno essere valorizzati sulla base dei prezzi a network cap.
407. Qualora non sia possibile ritrovare una corrispondenza diretta tra i prezzi di trasferimento interni e quelli esterni, la contabilita' regolatoria deve formulare i prezzi di trasferimento impiegati nei transfer charge a partire da quelli regolati a network cap, in modo consistente con le metodologie di formazione dei prezzi previste in caso di orientamento al costo.
408. Anche in tal caso, la contabilita' mantiene il dettaglio dei costi unitari relativi alle attivita' elementari ed agli elementi produttivi che concorrono, con coefficienti d'uso diversi, alla formazione dei prezzi esterni e di trasferimento. La contabilita' evidenzia altresi' per ciascun costo unitario summenzionato il dettaglio dei costi totali (articolati in costi operativi, di cui ammortamenti, e capitale impiegato) e dei volumi corrispondenti ed i coefficienti di utilizzo relativi alla formazione dei costi dei servizi interni ed esterni.
409. L'Autorita' rileva che fissati i prezzi dei servizi di interconnessione a network cap sulla base delle regole di variazione annua, stabiliti i coefficienti di utilizzo che portano dai costi unitari relativi alle attivita' elementari ed agli elementi produttivi ai costi unitari dei servizi ceduti esternamente, e' possibile definire diverse combinazioni di prezzi attribuibili nominalmente alle attivita' ed agli elementi produttivi, che combinati secondo detti coefficienti di utilizzo, ritornano i prezzi dei servizi di interconnessione a network cap.
410. L'Autorita' ritiene che, fissata una combinazione di prezzi nominali per le componenti elementari del servizio il cui prodotto con i coefficienti di utilizzo dei servizi di interconnessione restituisca i prezzi esterni, i prezzi di trasferimento interni debbano essere calcolati applicando la medesima combinazione di prezzi nominali ai coefficienti di utilizzo dei servizi forniti internamente. Evidentemente ciascun prezzo di trasferimento interno ottenuto a partire dai prezzi nominali per le componenti elementari del servizio dovra' comunque risultare maggiore del prezzo interno calcolato a partire dai costi unitari effettivi delle componenti elementari del servizio. Tale vincolo e' infatti necessario al fine di garantire l'assenza di pratiche di sottocosto o il sussidio abusivo tra servizi.
411. Tali considerazioni generali, valide per ciascun prezzo in offerta di riferimento, sono specificamente articolate per il traffico minutario nell'Allegato B) sulla contabilita' dei costi. L'Autorita', in particolare, ritiene che Telecom Italia debba dettagliare la separazione contabile anche attraverso l'introduzione di un nuovo formato contabile che da' evidenza degli oneri di cessione interna al fine di garantire la non discriminazione delle condizioni economiche dei servizi all'ingrosso. L'Autorita' ritiene altresi' che Telecom Italia debba integrare le tabelle di dettaglio dei costi e volumi previste dalla delibera n. 152/02/CONS sulla base di quanto previsto dall'Allegato B) relativo alla contabilita' regolatoria. Il formato contabile previsto nell'Allegato B) dovra' essere applicato a partire dall'esercizio contabile 2005.
412. La pubblicazione di informazioni in materia di specifiche tecniche e di condizioni di fornitura nonche' di separazione contabile e contabilita' dei costi e', nel caso dei servizi all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito, propedeutica e complementare agli obblighi relativi all'accesso e uso delle risorse di rete, di non discriminazione e di controllo dei prezzi.
413. La Raccomandazione 322/98 rappresenta uno dei principali riferimenti normativi in materia di contabilita' regolatoria ed in particolare dei criteri e formati contabili necessari all'implementazione di una corretta separazione contabile e di un adeguato livello di disaggregazione della contabilita' dei costi. La Raccomandazione n. 322/98 e' stata recentemente aggiornata dalla Raccomandazione del 19 settembre 2005 concernente la separazione contabile e contabilita' dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche.
414. Ai fini del presente provvedimento risultano di particolare rilevanza la possibilita' di estendere gli obblighi di contabilita' separata anche in mercati in cui tale operatore non detiene un significativo potere di mercato. A questo proposito e' prevista una separazione contabile in grado di fornire informazioni su attivita' che sarebbero gestite separatamente nel caso in cui le imprese a integrazione verticale fossero scorporate.
415. La Raccomandazione del 19 settembre 2005 richiede di tenere debitamente in conto dei problemi di prezzi e concorrenza che potrebbero emergere dall'attuazione di un sistema basato su contabilita' a costi correnti per la rete di accesso. La Raccomandazione pone particolare attenzione alla pubblicazione annuale di un adeguato livello di dettaglio della separazione contabile e della contabilita' dei costi al fine di garantire la non discriminazione e l'orientamento al costo dei prezzi praticati. Ealtresi' previsto che gli oneri di cessione interna siano contraddistinti e dettagliati al fine di garantire il principio di non discriminazione dei prezzi praticati ai servizi all'ingrosso. Einfine raccomandato alle Autorita' di regolamentazione nazionali che la contabilita' dei costi sia sufficientemente disaggregata per garantire l'applicazione degli obblighi regolamentari imposti dal diritto nazionale o comunitario.
416. L'art. 50, comma 3 del Codice prevede che qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Al riguardo e al fine di determinare i costi di un efficiente fornitura dei servizi, il comma 4 dell'art. 50 prevede che l'Autorita' abbia facolta' di approntare una metodologia di contabilita' dei costi indipendente da quella usata dagli operatori.
417. L'Autorita' ritiene pertanto necessario, sulla base di tali elementi, confermare l'orientamento di imporre obblighi di separazione contabile ed amministrativa e di contabilita' dei costi per gli aggregati regolatori (Accesso, Trasporto, Commerciale, Altre attivita) di Telecom Italia nonche' per i servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10. Cio' anche in virtu' del fatto che le risultanze della consultazione pubblica non hanno fornito elementi innovativi rispetto a quanto valutato dall'Autorita' nel corso del procedimento istruttorio, se non per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione della contabilita' regolatoria. Al riguardo, l'Autorita', in considerazione della recente fusione tra le societa' Telecom Italia e Telecom Italia Mobile, ritiene che le misure di separazione contabile dovranno comprendere l'obbligo per Telecom Italia di introdurre un aggregato regolamentare separato per le attivita' radiomobili, di dettagliare i corrispondenti conti economici e di capitale, e di introdurre il dettaglio dei trasferime nti interni tra tale aggregato e gli aggregati contabili preesistenti.
418. Al fine di garantire trasparenza al mercato circa le metodologie e le risultanze contabili dei servizi regolamentati, l'Autorita' ritiene necessario rendere accessibili alle parti interessate la contabilita' regolatoria relativa agli esercizi contabili disponibili, non ancora verificati dall'organismo indipendente previsto dall'art. 50 del Codice, nei limiti previsti dalla delibera 152/02/CONS.
419. Con riferimento al livello di determinazione degli obblighi di separazione amministrativa, l'Autorita', nel confermare le misure proposte, specifica che Telecom Italia e' tenuta a separare il personale che si occupa della vendita dei servizi di rete da quello che opera nelle unita' organizzative commerciali che offrono i servizi finali, ad impedire che le informazioni commerciali in possesso della divisione rete relative agli altri operatori siano impiegate dalle proprie divisioni commerciali ed a prevedere idonei meccanismi di comunicazione delle informazioni sulla disponibilita' di risorse di rete e di nuovi servizi non discriminatori tra divisioni commerciali ed operatori alternativi. Tutte misure di separazione amministrativa, ove possibile, rispettano la separazione tra gli aggregati contabili, ed in particolare tra l'aggregato contabile commerciale e gli aggregati contabili di rete e sono certificate da una relazione annuale redatta da soggetto terzo sotto la propria responsabilita'. Al fine di garantir e la sicurezza e la separazione delle informazioni Telecom Italia adotta standard internazionali, quali, ad esempio, l'ISO 17799 e ISO 27001.
420. L'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba provvedere, ovunque sia possibile, affinche' le proprie divisioni commerciali abbiano modalita' di gestione degli ordini analoghe a quelle relative agli operatori alternativi e che gli ordini relativi alle proprie divisioni commerciali siano trattati in modo uniforme rispetto a quelli prodotti dagli operatori alternativi. In tal senso i costi di gestione delle unita' organizzative della divisione rete demandate alla fornitura interna e quelli relativi alla fornitura esterna devono essere allocati indistintamente su tutti i servizi interni ed esterni, al fine di garantire la parita' di trattamento e disincentivare l'uso inefficiente delle risorse umane dedicate alla vendita agli altri operatori.
421. In merito agli accordi interni di fornitura l'Autorita' ritiene che questi ultimi debbano dettagliare le condizioni tecniche e prezzi applicati internamente per i servizi intermedi, evidenziando in dettaglio anche quelli forniti dalla divisione di rete mobile, che i prezzi di trasferimento siano corrispondenti a quelli adottati in contabilita' regolatoria nelle tabelle di dettaglio dei transfer charge, che dette tabelle rechino prezzi e quantita' cedute consentendo la verifica dei transfer charge nei rispettivi conti economici.
422. Con riferimento all'adozione di eventuali test di prezzo volti a prevenire pratiche di prezzi predatori o di price squeeze, in considerazione che tali test dovrebbero coinvolgere anche i prezzi di trasferimento interni di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene che quest'ultima contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento debba comunicare all'Autorita' l'elenco dei servizi e dei prezzi interni di trasferimento validi per l'anno e redatti sulla base dei coefficienti di utilizzo relativi all'ultima contabilita' consegnata.
423. Con riferimento all'offerta di servizi di interconnessione in tecnologia IP, l'Autorita' ritiene necessario che tali servizi siano soggetti ad obblighi specifici di contabilita' dei costi analoghi a quelli previsti per i servizi in tecnologia PSTN. Le innovazioni nell'architettura di rete di Telecom Italia sono evidenti anche nei dati di contabilita' regolatoria 2004 che tuttavia, essendo stati redatti in assenza di linee guida per la valorizzazione dei componenti minutari di rete, non riflettono pienamente l'andamento dei livelli di costo che ci si attenderebbe a seguito di un tale efficientamento.
424. Con il passaggio ad una architettura integrata voce/dati, la maggior parte dei componenti della rete di commutazione e trasmissione sono condivisi tra i diversi servizi. Nel caso della contabilita' di Telecom Italia, la valorizzazione della quota di costo comune da attribuire al traffico telefonico non puo' piu' essere fatta sulla base dei minuti della "durata di occupato", come invece avviene nell'attuale contabilita' della rete PSTN, poiche' tale informazione non e' registrata dai singoli apparati e non determina l'impiego diretto di risorse trasmissive di rete. Sebbene il servizio voce sia misurato in minuti di conversazione, le uniche informazioni di consumo registrate dai singoli apparti a commutazione di pacchetto sono quelle relative ai Mbyte trasmessi/ricevuti. Pertanto, per ripartire correttamente i costi tra i diversi servizi e' necessario passare attraverso il costo unitario a Mbyte del singolo componente di rete. Le modalita' di determinazione in contabilita' regolatoria dei costi minutari relativi al le componenti di rete dati dovranno dunque prevedere regole di passaggio dai costi per Mbyte trasmessi/ricevuti ai costi minutari legati alla durata della conversazione. Tali metodologie dovranno essere definite in un apposito procedimento, in coerenza con le metodologie contabili per la determinazione dei costi a Mbyte per i servizi di accesso a banda larga di cui alle analisi nel mercato 12.
425. Infine, l'Autorita', in considerazione delle misure adottate sulla terminazione sulle reti degli operatori alternativi di cui alla successiva sezione 5.3, ritiene necessario che la contabilita' rechi il dettaglio dei costi sostenuti da Telecom Italia per le chiamate off-net. A tal fine l'Autorita' ritiene necessario che i prezzi di trasferimento, per ciascuna tipologia di chiamata, siano ottenuti individuando due insiemi di coefficienti di utilizzo distinti per chiamate on-net ed off-net sia nel caso delle chiamate locali che nel caso delle chiamate nazionali. A tal fine, l'Autorita' ritiene che le tabelle dei routing factors definite nella contabilita' regolatoria debbano essere integrate in tal senso e che i prezzi di trasferimento corrispondenti debbano essere ricavati sulla base dei prezzi di interconnessione insieme ai prezzi di trasferimento relativi agli altri servizi offerti internamente.
426. Al fine di poter verificare l'effettiva sostenibilita' dei costi di terminazione per ciascuna offerta di Telecom Italia, in considerazione del fatto, che fissati i prezzi di trasferimento verso la rete, le differenze di costo unitario dipendono solo dalla allocazione dei costi commerciali, la contabilita' deve recare un dettaglio del costo commerciale suddiviso in costi relativi alle offerte a pacchetto ed ai costi relativi all'offerta generalizzata. Tali dati di costo, da indicare separatamente nei conti economici e di capitale, al fine di consentire in calcolo dei costi unitari, devono essere corredati dal dettaglio dei minuti relativi alle offerte a pacchetto separati dai minuti relativi all'offerta generalizzata.
427. L'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba fornire nel conto economico della contabilita' regolatoria il dettaglio dei ricavi relativi alle offerte generalizzate e a pacchetti delle direttrici locali ed interdistrettuali e nei dettagli dei trasferimenti interni i minuti corrispondenti. Telecom Italia ha l'obbligo, pertanto, di predisporre un sistema di storicizzazione dei dati di fatturazione che registri dati aggregati per ciascuna offerta commercializzata, indicando i ricavi da canoni ed il dettaglio di ogni direttrice di traffico (ricavi e consumi). L'Autorita' ritiene che tali disposizioni sui dati di contabilita', volte peraltro ad analizzare la sostenibilita' dei prezzi di terminazione OLO e la loro compatibilita' con i limiti di prezzo nei mercati al dettaglio, rientrano tra gli obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi volti al rispetto della parita' di trattamento interno - esterno e che pertanto siano attuabili nell'ambito dei mercati 8 9 e 10 oltre che nei provvedimenti sui mercati 3 e 5.
5.2.3 Obblighi in materia di accesso ed uso di determinate risorse di rete
428. L'Autorita', ai sensi dell'art. 49 del Codice, comma 1, lett. c, d, e, f, g, h ed i, e comma 2, al fine di tutelare anche nel breve termine gli investimenti e le scelte degli operatori alternativi l'Autorita' ritiene opportuno imporre a Telecom Italia, fatto salvo quando diversamente previsto dalla presente delibera, l'obbligo di non revocare l'accesso alle risorse consentite in precedenza.
23. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito all'obbligo per Telecom Italia di mantenere le offerte dei servizi forniti in precedenza?
5.2.3.1 Le osservazioni degli operatori
429. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind, nel concordare con la posizione espressa, sottolineano la necessita' di prevedere la fornitura del servizio di co-locazione di Telecom Italia indipendentemente dall'ULL.
430. In merito alla posizione espressa dall'Autorita', Telecom Italia rileva l'obbligo espresso al presente paragrafo dovrebbe essere inteso come applicabile ai soli servizi di raccolta, terminazione e transito non concorrenziali, mentre quelli effettivamente concorrenziali non dovrebbero essere piu' sottoposti ad alcun obbligo ex-ante.
5.2.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
431. In merito a quanto espresso dagli operatori rispondenti alla consultazione pubblica, l'Autorita' osserva che nessun operatore rappresenta una valida alternativa a Telecom Italia ne' dal punto di vista tecnico ne' da quello economico nell'offerta dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10 per i quali Telecom Italia rimane l'unico operatore detentore di significativo potere di mercato. In ragione di tale situazione, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba essere soggetta agli obblighi di fornitura dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10 nonche' di tutti i servizi accessori e complementari necessari alla fruizione dei servizi di interconnessione della raccolta, terminazione e transito tra i quali anche i servizi di co-locazione nelle centrali.
432. Il diniego alla fornitura dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10 e piu' verosimilmente alla fornitura dei servizi accessori e complementari puo' costituire una pratica di controllo e limitazione della domanda dei servizi di interconnessione. Lo stesso effetto di limitazione della domanda e' realizzabile attraverso la subordinazione della conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi. In considerazione della posizione dominante detenuta da Telecom Italia, l'Autorita' ritiene che il diniego alla fornitura dei servizi regolamentati cosi' come l'aggravio di prestazioni supplementari non connesse alla domanda di servizi da parte degli operatori possano configurarsi come abuso del potere di mercato. E' configurabile allo stesso modo la pratica di ostacoli quali il blocco o l'immotivato ritardo nella fornitura delle prestazioni connesse ai servizi di raccolta, terminazione e transito.
433. L'Autorita' ritiene, infine, che Telecom Italia, in quanto non individuata quale detentrice di significativo potere di mercato nel mercato delle terminazione internazionale, non debba essere soggetta agli obblighi di fornitura dei servizi di terminazione internazionale su rete fissa e di cable station.
5.2.4 Obbligo di controllo dei prezzi e contabilita' dei costi
434. Telecom Italia, in qualita' di operatore verticalmente integrato, ha la capacita' di rafforzare la propria dominanza sui mercati al dettaglio mediante politiche di incremento dei prezzi all'ingrosso volte a comprimere i margini di profitto degli operatori alternativi. L'art. 50 del Codice dispone che un operatore detentore di significativo potere di mercato, qualora in grado di mantenere un livello eccessivamente elevato dei prezzi, possa essere destinatario di obblighi di orientamento al costo dei prezzi praticati a determinati tipi di interconnessione e di accesso. In ragione della capacita' di Telecom Italia di mettere in pratica politiche di prezzi indipendenti dai soggetti di mercato, l'Autorita' ritiene che i prezzi relativi ai servizi all'ingrosso, inclusi nei mercati della raccolta, terminazione e transito, debbano continuare a essere soggetti a obblighi di controllo dei prezzi e di orientamento al costo. A tal fine l'Autorita' intende ribadire l'obbligo di predispone un meccanismo di controllo plurie nnale dei prezzi dei principali servizi di interconnessione analogo a quello previsto dalla delibera n. 3/03/CIR descritto dai punti da 464 a 490.
435. La verifica dell'orientamento al costo dei servizi di interconnessione richiede di disporre di un sistema di contabilita' regolatoria adeguatamente disaggregato e tale da fornire un'informazione dettagliata sui conti economici e sui rendiconti di capitale di ciascun servizio soggetto a obblighi di controllo dei prezzi. L'art. 46 del Codice prevede che l'operatore detentore di significativo potere di mercato possa essere soggetto ad obblighi di trasparenza volti a imporre la pubblicazione di determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile. L'art. 50 prevede altresi' che l'Autorita' possa imporre obblighi di predisposizione di un sistema contabilita' dei costi al fine di evitare che un operatore con significativo potere di mercato possa mantenere un elevato livello dei prezzi o viceversa possa comprimerli a danno dell'utenza finale.
436. Al fine di garantire il rispetto dell'orientamento al costo dei prezzi di interconnessione, l'Autorita' ritiene opportuno mantenere gli obblighi regolamentari vigenti in capo a Telecom Italia di predisporre annualmente e trasmettere all'Autorita' la contabilita' regolatoria secondo quanto definito dalla delibera n. 152/02/CONS ed eventuali modificazioni e integrazioni, dalla presente delibera ed in conformita' alle linee guida di cui alla delibera n. 399/02/CONS e successive modificazioni.
437. I criteri ed il formato di predisposizione della contabilita' regolatoria e della separazione contabile sono definiti dall'allegato A della delibera n. 152/02/CONS. In merito ai principi e criteri metodologici di separazione contabile e di contabilita' dei costi da impiegare conformemente al predetto allegato, si rimanda all'allegato D del documento di consultazione. In particolare, la contabilita' regolatoria deve riportare i costi sottostanti a tutti i servizi presenti in offerta di riferimento, inclusi quelli i cui prezzi sono stati fissati dall'Autorita', cio' anche al fine di permettere la verifica del reale orientamento al costo e di predisporre eventuali azioni correttive.
438. Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice un soggetto indipendente dalle parti interessate, con specifiche competenze, incaricato dall'Autorita', verifica la conformita' alle disposizioni regolamentari concernenti la separazione contabile e la contabilita' dei costi predisposte da Telecom Italia. Una relazione sulle attivita' di verifica deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e trasmessa all'Autorita'. Contestualmente, il soggetto terzo trasmette all'Autorita' relazioni separate sulla adeguatezza dei soli principi e criteri metodologici di separazione contabile e contabilita' dei costi.
439. Telecom Italia, entro 45 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Autorita' delle relazioni sulla verifica metodologica di separazione contabile e contabilita' dei costi di cui al punto precedente, pubblica i documenti ed i dati di costo riportati nell'allegato B della delibera n. 152/02/CONS. In particolare i documenti di metodologia e criteri di separazione contabile e contabilita' dei costi sono quelli redatti ai sensi dell'allegato D del documento di consultazione pubblica e verificati dal soggetto terzo.
440. In merito ai formati adottati nella contabilita' dei costi e nella separazione contabile, l'Autorita' ritiene necessario realizzare un sistema omogeneo di contabilita' regolatoria in grado di evitare incoerenze tra gli eventuali obblighi definiti a seguito delle analisi di mercato in materia contabile. L'Autorita' ha inoltre rilevato alcune potenziali criticita' in merito all'applicazione dei criteri di predisposizione della contabilita' a costi correnti di cui alla delibera n. 399/02/CONS da parte di Telecom Italia ed in particolare all'impiego del metodo di valorizzazione MEA. Cio' premesso, l'Autorita' si riserva di avviare uno specifico procedimento finalizzato ad aggiornare e uniformare i criteri di contabilita' dei costi di cui alla delibera n. 399/02/CONS nonche' il contenuto degli elementi di contabilita' regolatoria previsto dall'allegato A della delibera n 152/02/CONS.
441. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, l'Autorita' definisce il tasso di remunerazione del capitale impiegato in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi. A tal fine, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia, nella predisposizione della contabilita' regolatoria e nella formazione dei prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito, applichi il tasso di remunerazione del capitale fissato dall'Autorita' sulla base delle metodologie di calcolo di cui all'allegato C del documento di consultazione. L'Autorita' approva il tasso di remunerazione del capitale calcolato secondo tali metodologie ed, ove necessario, provvede ad effettuare gli opportuni adeguamenti.
24. Si condivide l'orientamento espresso dall'Autorita' in merito al mantenimento degli obblighi in materia di contabilita' dei costi e di controllo dei prezzi di cui al presente paragrafo?
5.2.4.1 Le osservazioni degli operatori
442. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono la posizione espressa dall'Autorita' in merito al mantenimento degli obblighi sulla contabilita' dei costi, pur sottolineando diverse criticita'. Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza nei confronti del mercato, secondo gli operatori, risulterebbe necessario pubblicare documenti, dati di costo e relazioni di conformita' relativi ai conti economici e rendiconti di capitale di ciascun servizio regolamentato, dando evidenza dei criteri di attribuzione dei costi comuni tra i servizi e di ogni eventuale osservazione metodologica formulata dall'Autorita' o dal revisore indipendente.
443. In particolare, nel fornire il dettaglio delle informazioni sui costi di rete da richiedere a Telecom Italia, gli operatori ritengono che la contabilita' regolatoria debba includere tutti gli elementi di rete ed i costi legati a tutte le attivita' ulteriori necessarie per la fornitura dei servizi di interconnessione e dei servizi accessori, i costi operativi, gli ammortamenti e il capitale impiegato per tali componenti di rete, i volumi di utilizzo per ciascuna componente, il costo unitario totale di ciascuna componente, nonche' dettagliate informazioni finanziarie e di bilancio (conto economico e stato patrimoniale) per singolo servizio regolamentato, inclusive del dettaglio delle quantita' utilizzate.
444. In merito alla definizione di transfer charge, gli operatori sottolineano che, secondo quanto indicato dalla Raccomandazione n. 322 dell'8 aprile 1998 della Commissione Europea, in applicazione del principio di parita' di trattamento, ricavi ed oneri di cessione interna devono essere valorizzati sulla base dei prezzi dell'offerta di riferimento, delle quantita' e delle caratteristiche dei beni acquisiti o ceduti. A tal fine gli operatori richiedono che, associato al conto economico, sia prodotto un prospetto di dettaglio recante, in modo disaggregato, per ciascuna voce di transfer charge, le quantita' e le tipologie dei beni ceduti o acquistati dalle altre divisioni o dagli altri operatori, in modo da consentire la verifica dei valori in conto economico a partire dai prezzi in offerta di riferimento. Tale prospetto di dettaglio deve consentire, tra l'altro, il riscontro dei trasferimenti relativi a contributi una tantum ed ai canoni dei servizi sulla base dei prezzi praticati in offerta di riferimento.
445. Infine, con riferimento alle tempistiche di pubblicazione delle contabilita' regolatorie verificate, gli operatori evidenziano la necessita' che siano resi pubblici dati di contabilita' aggiornati sia per consentire agli operatori di pianificare correttamente le proprie politiche di investimento, sia per garantire una maggiore trasparenza verso il mercato sui prezzi di interconnessione praticati. A tal proposito gli operatori ritengono necessario che, a prescindere dalla verifica del revisore indipendente, l'Autorita' pubblichi, in via provvisoria, la contabilita' regolatoria di Telecom Italia al momento in cui questa la rende disponibile. Tale contabilita', pubblicata sotto la responsabilita' del revisore civilistico di Telecom Italia, andrebbe poi aggiornata e corretta dal revisore indipendente nominato dall'Autorita', dando evidenza pubblica nel corso del processo di revisione delle eventuali variazioni metodologiche e delle correzioni apportate.
446. Telecom Italia, in merito alla proposta di ribadire l'obbligo di orientamento al costo per i sevizi di interconnessione, da un lato sottolinea la necessita' che i prezzi siano regolati sulla base dell'attuale meccanismo previsto dalla delibera n. 3/03/CIR anche per l'anno 2006, dall'altro non ritiene che i valori delle X possano essere stimati sulla base dell'andamento dei costi riportati dalle contabilita' regolatorie degli anni precedenti. A tal proposito Telecom Italia propone di ricorrere ad appositi modelli LRIC che tengano conto degli andamenti prospettici della domanda dei costi di rete dell'operatore efficiente. Telecom Italia ritiene inoltre che la contabilita' regolatoria ai fini della formulazione dei prezzi di interconnessione costituisca soltanto uno strumento volto a definire i riferimenti di costo ed i driver impiegati nei modelli LRIC. Pertanto non e' richiesta la coincidenza tra i prezzi alla fine del periodo di vigenza del network cap ed i costi di contabilita' regolatoria.
447. In particolare Telecom Italia ritiene necessario che l'Autorita' specifichi che il controllo dei prezzi tramite network cap e l'orientamento al costo sono meccanismi diversi, piu' flessibile il primo, in quanto adottabile anche in presenza di competizione potenziale, piu' intrusivo e basato sulla contabilita' regolatoria il secondo. L'Autorita', nel definire le X del network cap, secondo Telecom Italia, deve determinare i valori di arrivo sulla base dei costi prospettici efficienti e non sulla analisi degli andamenti storici dei valori di contabilita', da impiegare al solo fine del calcolo delle basi di costo per i modelli LRIC. Infine, Telecom Italia richiede l'apertura di un apposito procedimento di revisione dell'attuale assetto della contabilita' regolatoria sottraendo tali aspetti ai singoli provvedimenti sui mercati rilevanti, al fine di garantire l'uniformita' degli obblighi e delle previsioni. A tal proposito Telecom Italia sottolinea che il metodo di valorizzazione MEA non prevede la variazione delle co nsistenze impiantistiche e delle configurazione di rete e che tali aspetti sono da valutare esclusivamente nell'ambito di un modello LRIC.
5.2.4.2 Le conclusioni dell'Autorita'
448. Per quanto concerne il segnale che i prezzi dei servizi di interconnessione dovrebbero fornire a tutti gli operatori di mercato che intendono investire nel settore delle telecomunicazioni, si osserva che tutti i servizi all'ingrosso inclusi nell'aggregato regolatorio Trasporto sono gia' determinati sulla base di una contabilita' a costi correnti la quale consente una rivalutazione di tutti i cespiti di rete a prezzi attuali di mercato che sostengono tutti gli operatori.
449. In merito alla richiesta di introduzione di una contabilita' a costi incrementali di lungo periodo, l'Autorita' ha rilevato che anche in altre realta' europee le autorita' di regolamentazione hanno sollevato seri dubbi sull'efficacia di un tale sistema di contabilita' dei costi. L'Autorita' ha, quindi, provveduto a comparare i meccanismi di funzionamento dell'attuale sistema di contabilita' dei costi, a costi correnti, con una contabilita' a costi incrementali di lungo periodo.
450. I costi incrementali di lungo periodo possono essere calcolati facendo uso di due diversi metodi, bottom-up e top-down. L'approccio bottom-up consiste nella costruzione di un modello ingegneristico volto a determinare i costi relativi agli elementi di un'ipotetica rete che verrebbe realizzata da un operatore efficiente. I modelli bottom-up possono essere del tipo scorched node o scorched earth. I primi si basano sulla configurazione di rete esistente, i secondi su una configurazione di rete totalmente nuova.
451. La metodologia bottom-up permette di caratterizzare i costi di un operatore efficiente e di valutare con esattezza la relazione tra costi e volumi. Tuttavia la predisposizione di questo tipo di modello, oltre a richiedere ingenti risorse, comporta, in linea di principio, il possesso da parte del regolatore di un patrimonio informativo sostanzialmente analogo a quello di un operatore esistente. Ogni carenza sotto quest'aspetto si riflette in valutazioni di costo che non rappresentano accuratamente le spese che un operatore dovrebbe effettivamente sostenere. Il principale rischio di un modello bottom-up e' quello di valutare i costi di un'ipotetica rete efficiente, dimensionata in funzione della domanda, senza tener conto del fatto che il numero di centrali e la capacita' trasmissiva della rete di trasporto non sono dimensionabili, nel medio periodo, in modo flessibile a seconda delle variazioni attese dei volumi.
452. L'approccio top-down consiste nell'utilizzare come punto di partenza i dati della contabilita' dell'impresa per arrivare, attraverso opportune modifiche per tenere conto di eventuali inefficienze nell'uso/scelta delle caratteristiche della rete, ad una valutazione dei costi prospettica di lungo periodo. A differenza dell'approccio bottom-up, il metodo top-down necessita di minori risorse da parte del regolatore e riduce la probabilita' di compromettere la sostenibilita' economica dell'attivita' dell'operatore attraverso valutazioni di costo sensibilmente al di sotto delle risorse effettivamente necessarie. D'altra parte, questi vantaggi si accompagnano a maggiori difficolta' nella valutazione dei costi prospettici di lungo periodo e delle relazioni costo/volume.
453. In una contabilita' a costi incrementali, realizzata attraverso l'approccio top down o bottom-up, sono attribuiti al servizio i costi direttamente causati dalla sua fornitura e i costi per cui tale attribuzione e' possibile in via indiretta attraverso una maggiorazione (markup) sul costo del servizio in funzione di quanto lo stesso partecipa al recupero dei costi comuni, intendendo per tali quei costi che non possono essere messi in relazione diretta o indiretta (attraverso un driver di costo) al servizio considerato.
454. La contabilita' LRIC top-down e quello CCA FDC (Fully Distributed Costs) si distinguono esclusivamente nelle modalita' di allocazione dei costi comuni, essendo entrambi modelli contabili in grado di fornire al mercato il giusto segnale tra il "make or buy". Nel caso della contabilita' a costi correnti i costi comuni sono attribuiti al singolo servizio in via indiretta, utilizzando opportuni driver di costo.
455. Gli svantaggi di una contabilita' a costi incrementali di lungo periodo, rispetto ad una contabilita' a costi correnti, sono identificabili in una difficolta' di riconciliazione delle poste contabili con la contabilita' generale predisposta a fini civilistici (HCA). I costi incrementali inoltre sono ottenuti da un sistema contabile complesso, che non fornisce trasparenza ne' all'Autorita' ne' agli operatori di mercato sul processo di determinazione dei prezzi dei servizi di interconnessione. Le contabilita' a costi incrementali di lungo periodo sono basate su ipotesi di comportamenti generali ed astratti di un potenziale operatore efficiente nella realizzazione e dimensionamento dei propri investimenti di rete che possono differire considerevolmente dalle scelte di investimento effettivamente intraprese da Telecom Italia. Tuttavia tali ipotesi, che implicano aggiustamenti alle poste di costi operativi e di capitale nonche' deroghe ai principi contabili generali, non sono sempre realizzabili dall'operatore per rag ioni normative, come la riduzione di personale o la variazione delle vite utili dei cespiti, o per impedimenti di fattibilita' tecnica, quali la riduzione o il diverso dislocamento sul territorio nazionale delle centrali, e cosi' via. A titolo di esempio, un cespite di rete in esercizio potrebbe essere sostituito con un altro cespite che si ipotizza sarebbe impiegato da un generico operatore efficiente. Come effetto il nuovo cespite presenta significative differenze rispetto a quello virtualmente sostituito ed in particolare maggiore o minore:
- valore di acquisto;
- vita utile;
- funzionalita' (es. capacita' trasmissiva);
- costo operativo (manutenzione e gestione).
456. Eevidente che l'insieme di ipotesi alla base dei costi incrementali puo' modificare significativamente e in modo non trasparente i costi effettivamente sostenuti dall'operatore. Gli aggiustamenti previsti dalle contabilita' a costi incrementali hanno quindi effetti imprevedibili sui prezzi dei servizi regolamentati a seconda di come sono costruite le ipotesi comportamentali di un potenziale operatore efficiente.
457. L'Autorita' ritiene che la contabilita' regolatoria debba seguire tutti i principi contabili utilizzati per la contabilita' generale ed analitica applicando il principio della causalita' dei costi attraverso gli opportuni driver di costo, salvo diversa esplicita indicazione da parte dell'Autorita'.
458. La contabilita' regolatoria di Telecom Italia include una quantita' considerevole di servizi al dettaglio e di servizi all'ingrosso offerti sia agli operatori alternativi, sia internamente. Per tale ragione una contabilita' a costi incrementali appare inappropriata in un contesto in cui debbano essere garantiti da un lato il pieno recupero dei costi dei servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia e dall'altro la trasparenza verso il mercato e l'Autorita' circa le modalita' di calcolo dell'orientamento al costo dei servizi regolamentati.
459. L'Autorita' ritiene, pertanto, che la contabilita' dei costi della rete di trasporto debba essere predisposta a costi storici riportando gli aggiustamenti a costi correnti per i cespiti elencati nella delibera n. 399/02/CONS. Conseguentemente l'Autorita' non ritiene di introdurre per la rete di trasporto una contabilita' a costi incrementali di lungo periodo ne' di tipo top down ne' bottom up.
460. In merito all'applicazione delle linee guida sui costi correnti della rete di Trasporto, l'Autorita' ha rilevato che nel panorama internazionale il metodo di valorizzazione MEA e' utilizzato da diversi operatori. In particolare, gli operatori British Telecom ed Eircom hanno indicato puntualmente i metodi di valorizzazione applicabili alle principali categorie di cespiti.
461. L'implementazione dei costi correnti consiste in un complesso processo di rivalutazione dei cespiti di rete sia dal punto di vista metodologico all'atto della scelta del piu' appropriato criterio di valorizzazione sia dal punto di vista di reperimento delle informazioni necessarie alla operativita' della metodologia dei costi correnti. In ragione di tale complessita' e del rischio legato ad errate valutazioni dell'attivo patrimoniale, l'Autorita' ritiene che le rivalutazioni dei cespiti debbano essere sempre effettuate nel pieno rispetto del principio contabile della prudenza.
462. L'Autorita' ha predisposto una tabella, analoga a quella da BT ed Eircom, che riporta per i cespiti elencati nella delibera n. 399/02/CONS i relativi metodi di valorizzazione a costi correnti. Tuttavia, vista la complessita' dell'implementazione del MEA e in generale dei costi correnti, l'Autorita' ritiene che, i metodi riportati nella tabella sotto indicata, costituiscano una proposta di lavoro che puo' essere trattata nell'ambito di uno specifico procedimento istruttorio volto a valutare le implicazioni tecnico/contabili di dettaglio derivanti da tali specificazioni. =====================================================================
Categoria di cespiti rete | Metodo di valorizzazione dei
Trasposrto | cespiti =====================================================================
| Absolute valuation con MEA
| (Impianti in esercizio
Impianti di commutazione | tecnologicamente piu' avanzati) ---------------------------------------------------------------------
| Absolute valuation con MEA
|(Apparato trasmissivo in esercizio
Apparati trasmissivi | tecnologicamente piu' avanzato) ---------------------------------------------------------------------
Portanti trasmissivi: cavidotti | Absolute valuation ---------------------------------------------------------------------
Portanti trasmissivi: scavi | Absolute valuation ---------------------------------------------------------------------
Portanti trasmissivi: cavi | MEA (con fibra) ---------------------------------------------------------------------
| Absolute con MEA (Impianto in
| esercizio tecnologicamente piu'
Impianti rete internazionale | avanzato) ---------------------------------------------------------------------
| Absolute valuation con MEA
Impianti di alimentazione e | (Impianto in esercizio
supporto | tecnologicamente piu' avanzati) ---------------------------------------------------------------------
| MEA (tecnologia piu' avanzata
Sistemi di gestione | anche se non in esercizio) ---------------------------------------------------------------------
| Absolute valuation con MEA
| (Impianti in esercizio
Impianti dedicati ai servizi | tecnologicamente piu' avanzati) ---------------------------------------------------------------------
| MEA (tecnologia piu' avanzata
| anche se non in esercizio ma
Rete intelligente | impiegata da altri operatori) ---------------------------------------------------------------------
| MEA (tecnologia piu' avanzata
| anche se non in esercizio ma
Telefonia pubblica (apparecchi) | impiegata da altri operatori) ---------------------------------------------------------------------
| MEA (tecnologia piu' avanzata
| anche se non in esercizio ma
Prodotti e sistemi di utenza | impiegata da altri operatori) ---------------------------------------------------------------------
Immobili | Absolute valuation
463. L'Autorita' ritiene pertanto di confermare l'attuale modalita' di calcolo relativa all'adozione di una base di costo storico per la valorizzazione dei cespiti della rete di accesso e una base di costi correnti per i cespiti afferenti la rete di trasporto.
5.2.5 Meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi.
464. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, al fine di incentivare l'operatore dominante ad un uso efficiente delle risorse di produzione, di garantirgli una maggiore flessibilita' nella fissazione delle tariffe ed assicurare, al contempo, la prevedibilita' dei costi a carico degli operatori alternativi, l'Autorita' intende confermare in capo a Telecom Italia l'obbligo di adottare un meccanismo di programmazione su base pluriennale per il controllo dei prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito del traffico telefonico (network cap) per gli anni dal 2006 al 2008 analogamente a quanto gia' introdotto con la delibera n. 3/03/CIR.
465. L'Autorita' gia' all'atto di approvare la delibera n. 3/03/CIR aveva previsto all'art. 7 la revisione del meccanismo di programmazione su base pluriennale dei prezzi dei servizi di interconnessione a luce delle risultanze delle analisi di mercato previste nel nuovo quadro regolamentare. La maggiore conoscenza dell'andamento dei costi di rete dell'operatore Telecom Italia, nonche' l'analisi delle dinamiche dei mercati di cui al presente documento, hanno infatti portato alla individuazione di una modalita' di regolazione dei prezzi dei servizi intermedi in grado di garantire le medesime condizioni economiche per ciascuna componente di rete indipendentemente dal servizio in cui tale componente e' impiegata.
466. L'analisi della contabilita' regolatoria di Telecom Italia evidenzia due elementi distinti nella formazione dei prezzi dei servizi di interconnessione. Il primo rappresenta il costo medio minutario relativo alle componenti di rete impiegate dal servizio, il secondo costituisce la quota minutaria relativa a costi per la gestione degli operatori. Poiche' le componenti produttive delle attivita' di gestione degli operatori risultano notevolmente diverse e soggette a minori recuperi di efficienza rispetto a quelle delle attivita' di rete, essendo le prime principalmente labor-intensive e le seconde caratterizzate da alti investimenti in infrastrutture, l'Autorita' ritiene di dover trattare separatamente i due elementi di costo identificando, pertanto, per ciascuno meccanismi di controllo di prezzo separati. L'Autorita' ritiene che i recuperi di efficienza conseguiti da Telecom Italia sui costi impiantistici e di gestione delle componenti della rete telefonica debbano essere distribuiti sui servizi di interconnessi one in base all'uso che ciascuna componente ha nella realizzazione del servizio.
467. Conformemente alla struttura dei servizi individuata in fase di definizione dei mercati rilevanti sono soggetti al controllo dei prezzi i seguenti elementi funzionali di servizio (di seguito elementi) che, opportunamente combinati, costituiscono i prezzi dei servizi di interconnessione venduti agli operatori:
a) Raccolta/Terminazione SGU (comprensivo della tratta di rete tra SL ed SGU e di commutazione, giunzione e segnalazione SGU);
b) Raccolta SGU da telefonia pubblica (comprensivo della tratta di rete tra SL ed SGU, commutazione, giunzione e segnalazione SGU e delle componenti ed apparati remunerati dalla c.d. surcharge);
c) Singolo SGU (costi di commutazione, segnalazione e giunzione SGU);
d) Inoltro distrettuale (costi di commutazione, segnalazione e giunzione SGU e di portanti ed apparati SGU-SGU);
e) Singolo SGT (costi di commutazione, segnalazione e giunzione SGT);
f) Inoltro area gateway (costi di segnalazione e giunzione SGU, commutazione, segnalazione e giunzione SGT, portanti ed apparati SGU-SGT);
g) Inoltro nazionale (costi di commutazione, segnalazione e giunzione SGT e di portanti ed apparati SGT-SGT).
Il costo degli elementi soggetti a controllo e' calcolato sulla base dei costi medi minutari relativi alla durata effettiva della conversazione (minuti DC).
468. Il prezzo di ciascun servizio di interconnessione sara' quindi ottenuto dalla somma dei costi degli elementi impiegati nel servizio e della componente di costo per la gestione degli operatori. Ad esempio, il prezzo del servizio di raccolta SGU e' determinato dalla somma del costo relativo all'elemento a) "Raccolta/terminazione SGU" e del costo per la gestione degli operatori. Analogamente, il prezzo del servizio di raccolta SGT sara' dato dalla somma del prezzo del servizio di raccolta SGU (gia' inclusivo del costo per la gestione degli operatori) e del costo dell'elemento f) "Inoltro area gateway". L'eventuale gradiente tariffario di cui al paragrafo 4.4.2 del documento di consultazione pubblica viene applicato al prezzo medio cosi' ottenuto.
469. L'introduzione degli elementi funzionali di cui al punto 467 non modifica le relazioni attualmente esistenti, indicate nella Contabilita' Regolatoria, tra i costi dei servizi di interconnessione acquisiti dagli operatori ed i costi delle componenti di rete, relazione realizzata attraverso i c.d. routing factor. Pertanto l'attribuzione dei costi delle singole componenti di rete agli elementi funzionali deve avvenire in maniera tale che per ogni dato servizio di interconnessione, realizzato attraverso la composizione di uno o piu' elementi funzionali, il costo totale relativo a ciascuna componente di rete sia uguale a quello attribuibile direttamente al servizio di interconnessione senza la decomposizione dello stesso in elementi funzionali.
470. Sono, altresi' regolati, nell'ambito del presente meccanismo di controllo dei prezzi, i servizi accessori relativi alla fornitura di kit di interconnessione, descritti al paragrafo 4.4.12 (canoni e contributi), i servizi di configurazione delle centrali di cui ai paragrafi 4.4.14 e 4.4.15 del documento di consultazione pubblica, i contributi relativi all'attivazione o cambio profilo Carrier Preselection, il contributo relativo alla prestazione di portabilita' del numero.
471. Sulla base della complementarita' degli elementi di rete individuati per la fornitura dei servizi di raccolta, terminazione e transito, del dettaglio dei recuperi di efficienza ricavati dai dati di contabilita' regolatoria per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, nonche' dei diversi livelli di competitivita' riscontrati nei mercati di cui alla presente analisi, l'Autorita' raccoglie gli elementi funzionali di cui al punto 467 ed i servizi al punto 470 nei seguenti panieri:
a) Raccolta/Terminazione SGU, Singolo SGU, Inoltro distrettuale; Raccolta SGU da telefonia pubblica; Kit di interconnessione;
b) Singolo SGT, Inoltro area gateway;
c) Inoltro nazionale.
d) Contributo attivazione CPS; Contributo portabilita' del numero; Configurazione degli autocommutatori per codici CPS, CS, Customer Care ed accesso da remoto a Rete Privata Virtuale;
472. Con riferimento ai flussi di interconnessione, ai circuiti di estensione dell'interconnessione ed ai circuiti di accesso alle Cable Station, come osservato al paragrafo 4.4.12 del documento di consultazione pubblica, l'Autorita' rileva che, al fine di garantire la coerenza con le condizioni di offerta dei servizi di linee affittate, la fissazione degli obblighi di controllo di prezzo dei flussi di interconnessione dovra' avvenire nell'ambito delle analisi dei mercati dei servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati 13 e 14 della Raccomandazione).
473. Come gia' anticipato il controllo dei prezzi avviene attraverso una riduzione programmata pluriennale per gli anni 2006, 2007 e 2008. La riduzione programmata dei prezzi di interconnessione si attua su base annuale. La verifica da parte dell'Autorita' del rispetto dei vincoli di variazione di prezzo avviene con l'approvazione dell'offerta di riferimento che, a tal fine, deve essere pubblicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validita' dell'offerta.
474. La variazione percentuale di valore dei panieri a), b) e c) viene valutata sulla base delle quantita' minutarie dei servizi di interconnessione che impiegano gli elementi di cui al punto 467 del documento di consultazione venduti nel periodo di riferimento e della variazione dei costi unitari di tali elementi rispetto a quelli dell'anno precedente. I minuti di ciascun servizio sono attribuiti ai singoli elementi sulla base delle regole di formazione dei prezzi dei servizi di interconnessione a partire dagli elementi di cui ai punti 359, 365, 369 e 380 del documento di consultazione pubblica. Al fine della corretta valutazione dei recuperi di efficienza nei costi dei servizi di interconnessione che fanno uso dell'elemento SGU-SGU, l'Autorita' ritiene che i minuti raccolti/terminati dai servizi di CSD di cui al punto 360 del documento di consultazione pubblica debbano concorrere alla determinazione dei pesi della prestazione di inoltro distrettuale.
475. La variazione percentuale del valore dei panieri d) ed e) viene valutata sulla base delle quantita' e delle caratteristiche dei servizi di interconnessione venduti nel periodo di riferimento e dei relativi prezzi nell'anno di validita' dell'offerta ed in quello precedente.
476. Per ogni paniere il vincolo e' definito nella misura di IPC - X (cap), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) e X il livello di variazione di produttivita' dell'insieme dei servizi e degli elementi appartenenti allo stesso paniere. Il valore di riferimento dell'IPC da utilizzare ai fini dell'applicazione del network cap e', per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni dei consumi di cui al punto 488.
477. Qualora nel corso di un anno siano effettuate riduzione dei prezzi tali da comportare variazioni dei valori dei singoli panieri superiori a quelle disposte, la differenza percentuale puo' essere computabile ai fini del rispetto del vincolo di cap dell'anno successivo.
478. Le analisi sui diversi mercati condotte nel capitolo 3 hanno evidenziato pressioni competitive differenziate al variare del livello di interconnessione a cui i servizi di raccolta, terminazione e transito del traffico telefonico sono forniti. In merito ai costi delle componenti di rete, l'Autorita' ha condotto un'analisi dei dati di contabilita' regolatoria per gli anni dal 1999 al 2003 disaggregati per componenti. L'analisi, svolta sui dati HCA e a partire dal 2001 sui dati CCA, mostra che i recuperi di efficienza nel periodo di osservazione sono notevolmente variabili di anno in anno in funzione della componente esaminata.
479. A livello aggregato i maggiori recuperi di efficienza sono stati riscontrati tra il 2000 ed il 2001 e sono attribuibili ad un sostanziale incremento del traffico totale trasportato dalla rete di Telecom Italia (c.a. +10%) a fronte una analoga riduzione dei costi totali (c.a. -14%). Tali incrementi di efficienza non sono tuttavia significativi del trend di lungo periodo. La medesima analisi per gli anni 2001-2003 se da un lato ha confermato una analoga riduzione dei costi totali (c.a. -16%), dall'altro ha evidenziato una significativa contrazione dei volumi venduti (c.a. -4% in totale, -5,6% relativamente al traffico venduto dalla divisione commerciale). Dall'analisi del traffico di interconnessione, la tendenza alla contrazione dei volumi appare arrestarsi sia nel 2003 che nel 2004 (rispettivamente c.a. +1% e +2%) cio' comportando un'ipotesi prospettica di saturazione dei volumi.
480. A livello di maggior dettaglio, l'analisi condotta dall'Autorita' sui trend dei costi minutari degli gli elementi funzionali di cui al punto 467 evidenzia per l'elemento di raccolta/terminazione una riduzione del 10,9% nel 2002 ed, in media, del 14,8% annuo nel periodo 1999-2002. Una riduzione media annua anche superiore si riscontra per l'elemento di inoltro distrettuale. Per gli stessi periodi l'elemento di Inoltro area gateway ha subito variazioni analoghe alla raccolta, controbilanciate invece dall'andamento dell'elemento di Singolo SGT, il quale non ha subito riduzioni di rilievo nel periodo 1999-2003.
481. Considerazione a parte merita l'analisi dell'elemento di Inoltro nazionale, che sebbene abbia evidenziato riduzioni dei costi nel periodo 1999-2003, in considerazione del diverso grado di competizione potenziale a cui e' sottoposto il mercato corrispondente, non necessita di essere sottoposto a variazioni strettamente guidate dai trend di costo.
482. Sulla base di tali considerazioni e della stima dei pesi relativi degli elementi componenti i servizi, i valori dei vincoli di cap per gli anni 2006, 2007 e 2008 risultano pertanto:
Paniere a): IPC -11,3%;
Paniere b): IPC -IPC;
Paniere c): IPC -IPC;
Paniere d): IPC -IPC.
483. Relativamente alla parte del prezzo dei servizi intermedi legata ai costi di gestione operatore, Telecom Italia valuta che sulla base dei dati contabili sino al 2003 tale costo, ammonti, a circa il 17% dei costi di interconnessione relativi al traffico minutario nazionale. Tale quota comprende, tra l'altro, i costi di vendita, customer care e fatturazione per servizi di interconnessione. Tali attivita', essendo legate primariamente al costo del lavoro, non consentono elevati recuperi di efficienza nel breve-medio periodo.
484. Sulla base del principio di parita' di trattamento interno-esterno, confermando quanto gia' introdotto con la delibera n. 4/02/CIR, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba ripartire il costo totale relativo a tali attivita' sulla somma del volume di traffico venduto alle proprie divisioni commerciali ed agli operatori alternativi. La quota minutaria cosi' determinata viene attribuita in uguale misura a tutti i servizi di traffico offerti dalla rete alle proprie divisioni commerciali ed agli operatori alternativi e sottoposta al vincolo di network cap, incidendo sui costi di interconnessione per meno del 5%.
485. Inoltre, sulla base delle considerazioni di cui ai punti precedenti il vincolo di cap da applicare al paniere contenente la sola quota minutaria relativa a costi per la gestione degli operatori e' posto pari ad IPC-IPC.
486. Le condizioni economiche dei servizi di nuova introduzione sono soggette alla verifica dell'orientamento al costo.
487. I prezzi dei servizi ed i costi degli elementi a volume nullo inclusi nei panieri di cui al punto 470 sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza, in linea con quanto gia' previsto all'art. 2 comma 2 della delibera n. 11/03/CIR.
488. Telecom Italia, contestualmente alla pubblicazione dell'offerta di riferimento, comunica all'Autorita':
- Il paniere dei consumi dei servizi di raccolta (distinte in CS, CPS, numerazioni non geografiche da utenti attestati alla rete di Telecom Italia ed accesso da apparati di telefonia pubblica), terminazione e transito secondo le articolazioni per livelli e tipologia di traffico dei servizi di interconnessione cui alla presente delibera, distinti per semestri e riferiti al periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento).
- I costi di rete degli elementi funzionali di raccolta, inoltro e terminazione impiegati nella formulazione dei prezzi dei servizi di interconnessione cosi' come definiti al punto 467.
- Il valore della quota minutaria relativa a costi per la gestione degli operatori per l'anno di validita' dell'offerta.
- Le quantita' vendute dei servizi di cui ai panieri d) ed e) nel periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno articolate in funzione delle caratteristiche dei servizi offerti.
La veridicita' dei dati prodotti e' autocertificata da Telecom Italia, che ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice, nelle forme e modalita' previste ai sensi del dPR 403/98.
489. Ai fini della valutazione dell'offerta di riferimento 2006, Telecom Italia dovra' produrre, con riferimento all'esercizio 2004, i costi degli elementi funzionali cosi' come definiti al punto 467, nonche' il valore di costo della quota minutaria relativa ai costi per la gestione degli operatori calcolata in linea con quanto previsto al precedente punto 484. I prezzi degli elementi funzionali da utilizzare come valori iniziali per la verifica del rispetto dei vincoli di cap sono ricavati a partire dai prezzi dei servizi per l'offerta di riferimento 2005 e dai volumi riferiti al periodo 30 giugno 2004 - 30 giugno 2005 sulla base del criterio dell'invarianza del ricavo nominale applicato ai servizi di raccolta, terminazione e transito.
490. Nel corso del periodo di vigenza del nuovo network cap l'Autorita' potra' adottare eventuali misure di riallineamento del meccanismo di controllo dei prezzi a seguito della verifica della rispondenza dei prezzi 2005 ai costi degli elementi funzionali certificati per gli anni 2003 e 2004, qualora l'eventuale scostamento tra prezzi e costi venga ritenuto distorsivo della concorrenza.
25. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito a:
- l'imposizione di un meccanismo di regolazione dei prezzi di interconnessione a traffico per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- la distribuzione dei recuperi di efficienza sui servizi in base all'uso delle singole componenti di rete;
- la definizione degli elementi funzionali di raccolta/terminazione, transito ed inoltro di cui al punto 467 del presente paragrafo;
- la composizione dei panieri come indicati al punto 471 del presente paragrafo;
- il meccanismo di determinazione dei pesi dei costi degli elementi funzionali di rete;
- i valori dei vincoli di cap per i panieri;
- il criterio di ripartizione dei costi per la gestione degli operatori sui prezzi dei servizi;
- il vincolo di cap per la quota minutaria relativa ai costi per la gestione degli operatori;
- le modalita' di gestione dei servizi a volume nullo;
- i contenuti e modalita' di comunicazione degli elementi informativi necessari alla verifica dei cap ?
5.2.5.1 Le osservazioni degli operatori
491. Sul punto gli operatori Albacom, Atlanet, Coli, Eutelia, Fastweb, H3G, Multilink, Tele2, Tiscali, Teleunit, Welcome Italia, Wind concordano con l'adozione dello strumento di controllo dei prezzi proposto, sottolineando la necessita' di prevedere una serie di misure che ne impediscano un utilizzo strategico ed anticompetitivo da parte di Telecom Italia (come invece sarebbe avvenuto nel caso del network cap definito dalla delibera 3/03/CIR).
492. A tal fine l'Autorita' dovrebbe prevedere esplicitamente, in analogia a quanto previsto dal regolatore britannico, la possibilita' di un proprio intervento nel caso dovessero emergere comportamenti abusivi nell'utilizzo del meccanismo del network cap. In particolare, gli operatori ritengono che tale meccanismo debba essere implementato come strumento di simulazione dell'obbligo diretto di orientamento al costo, non deve implicare pertanto la rinuncia al controllo delle tariffe di interconnessione da parte dell'Autorita'.
493. Gli operatori condividono la composizione dei panieri, rilevando tuttavia che non tutti i servizi inclusi nell'Offerta di Riferimento sono soggetti a network cap: con riferimento specifico ai servizi quali la fatturazione, la configurazione delle numerazioni, i servizi di colocazione, ecc. Gli operatori richiedono di estendere il meccanismo pluriennale di controllo dei prezzi a tutti i servizi dell'offerta di riferimento e che l'esclusione sia limitata a pochi motivati casi.
494. Gli operatori sostengono fortemente la proposta dell'Autorita' di valutare la quota minutaria relativa ai costi per la "gestione degli operatori" sulla base del principio di non discriminazione interno-esterno come ripartita su tutti i volumi di traffico prodotti dalla divisione rete, includendo dunque anche il traffico pertinente alle divisioni commerciali. Gli operatori, in considerazione degli obblighi di separazione contabile, ritengono che tale metodologia, al fine di assicurare la parita' di trattamento, debba essere di applicazione generale e che vada estesa ai trasferimenti interni relativi a tutti i servizi per i quali si applica l'obbligo di contabilita' regolatoria.
495. Per quanto riguarda le modalita' di gestione dei servizi a volume nullo, gli operatori pur condividendo la proposta dell'Autorita', sottolineano il rischio di comportamenti anticompetitivi da parte di Telecom Italia derivanti dall'inclusione di servizi con pesi molto diversi nel medesimo paniere. Nel caso di servizi a volume quasi nullo ma in forte crescita, un aumento anche sostanziale (e strumentale) dei prezzi viene compensato da variazioni minime dei prezzi di servizi di peso (nominale) maggiore. A tal fine gli operatori richiedono che venga modificato il sistema di calcolo dei pesi all'interno del meccanismo di network cap considerando anche i volumi degli omologhi servizi forniti internamente dall'operatore alle proprie divisioni commerciali (in analogia a quanto previsto dal regolatore britannico).
496. Gli operatori ritengono che la valutazione delle variazioni percentuali dei pesi debba far riferimento ai dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'offerta di riferimento e non ai dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno di pubblicazione dell'offerta.
497. Gli operatori richiedono inoltre la pubblicazione dei pesi distinti per ciascun servizio con il dettaglio delle quote relative ai servizi ceduti internamente da Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali.
498. Gli operatori ritengono accettabile la proposta di utilizzare i valori dell'Offerta di Riferimento 2005 come valori iniziali a cui applicare il meccanismo di network cap proposto, purche' questi recepiscano le riduzione che Telecom Italia si e' impegnata ad applicare in virtu' degli impegni presentati nell'ambito del procedimento Antitrust A/351, ove si prevede che "a partire dal primo gennaio 2005 saranno quindi applicati per i servizi dei panieri A, B, C e D di cui alla Delibera 3/03/CIR i prezzi attualmente calcolabili per il 2006" e che nell'ambito del paniere A, i servizi di raccolta del traffico internet in decade 7 e consegna con protocollo DSS1 subiscono una riduzione del 15%. I prezzi cosi' definiti per l'offerta di riferimento 2005 devono rappresentare i valori iniziali per l'applicazione del network cap negli anni 2006-2008.
499. Con riferimento alla applicazione ai prezzi iniziali della nuova struttura di articolazione dei servizi, gli operatori, nell'interpretare il punto 485 della delibera di consultazione pubblica, ritengono che la riformulazione delle condizione economiche per il 2005, anche in assenza di dati di dettaglio, debba portare a prezzi non superiori a quelli riportati di seguito:
NETWORK CAP 2006
(valori iniziali di riferimento per il 2005) € Cent/min
Raccolta SGU peak 0,469
off peak 0,334
Inoltro Distrettuale* (SGU-SGU) peak 0,310
off peak 0,213
Inoltro Area Gateway* (SGU-SGT) peak 0,320
off peak 0,223
Inoltro Nazionale* (SGT-SGT) peak 0,559
off peak 0,398
Terminazione SGU peak 0,469
off peak 0,334
500. L'operatore H3G, nel sottolineare i profondi cambiamenti architetturali e tecnologici che hanno modificato a partire dal 2002 la gerarchia e la topologia della rete di trasporto di Telecom Italia comportando notevoli recuperi di efficienza attraverso la migrazione ad una architettura di tipo VoIP, evidenzia una riduzione prospettica dei costi operativi per Telecom Italia tra il 30% ed il 40% ed di costi di capitale, prospetticamente, del 50%. Sulla base di tali osservazioni H3G richiede la revisione dei valori di cap proposti che contemplino una riduzione aderante ai reali recuperi di efficienza dell'operatore dominante.
501. Telecom Italia evidenzia diverse criticita' in merito alla formulazione del meccanismo di controllo dei prezzi proposto. In primo luogo, controllando non piu' i prezzi dei servizi, ma elementi da aggregare tra loro per ottenere i servizi desiderati, si perderebbe in trasparenza rispetto alle effettive riduzioni dei servizi finali. Il nuovo meccanismo, inoltre, comporta un irrigidimento delle attuali modalita' di fissazione dei prezzi, ove l'aver unificato i servizi di raccolta e terminazione comporta ad esempio che non sara' possibile tener conto delle differenti tipologie di domanda (ad. es. mobile/fisso e fisso/fisso). Infine Telecom Italia non condivide la modalita' di fissazione del cap del paniere A, che a suo avviso non e' stato definito applicando un corretto approccio prospettico.
502. In particolare, Telecom Italia evidenzia che in un regime di network cap ottimale basato sul principio dei costi incrementali di lungo periodo, le X di variazione annuale dei prezzi devono essere di livello tale da portare, nell'arco pluriennale del cap, i prezzi a coincidere con livelli di costi efficienti, ragionevoli, perseguibili e che soprattutto offrano un corretto segnale di mercato sulla base del quale gli operatori alternativi possono effettuare le loro scelte di investimento (make or buy). Il network cap pertanto deve consentire che l'operatore Telecom Italia possa beneficiare di opportuni margini per effettuare ulteriori investimenti in nuove tecnologie e/o economie di scopo, nonche' stimolare una competizione, da parte di altri operatori, basata sulle infrastrutture ed efficiente anche nel lungo periodo.
503. Telecom Italia ritiene che la determinazione delle X debba prevedere due tipi di analisi prospettiche: l'analisi della presumibile evoluzione futura dei costi di Telecom Italia nel periodo di riferimento del network cap e l'analisi del grado di efficienza di Telecom Italia rispetto al panorama internazionale, ritenendo che l'analisi storica possa solo apportare informazioni aggiuntive ma non rappresenti un corretto criterio di previsione dei costi. L'analisi storica dei costi non e' in grado di fornire infatti indicazioni ne' di "corretto segnale di mercato", ne' dell'esistenza di ulteriori margini di ottimizzazioni da perseguire con gli stessi trend.
504. Con riferimento al "corretto segnale di mercato", il messaggio di costi bassi potrebbe tradursi in una distorsione nelle decisione di make or buy e quindi nelle modalita' di competizione basata su infrastrutture o su servizi. Telecom Italia evidenzia inoltre che i maggiori recuperi di produttivita' si sono raggiunti negli anni immediatamente successivi alla liberalizzazione per poi procedere con ritmi decrescenti negli anni successivi.
505. Telecom Italia sottolinea che il criterio corretto per la valutazione dei futuri e sostenibili margini di ottimizzazione sia l'utilizzo di costi LRIC calcolati sulla base delle risultanze della contabilita' CCA che, rispetto all'uso dei soli CCA, consentirebbero di individuare le ottimizzazioni nel dimensionamento della rete e nei costi unitari dei servizi, per un maggior utilizzo delle risorse.
506. Per quanto riguarda le ottimizzazioni di rete, Telecom Italia evidenzia che nel periodo 1997-2001 ha effettuato una vasta opera di razionalizzazione delle risorse di rete attraverso un massiccio piano di dismissioni e radiazioni per un totale di circa 9 miliardi di euro. Tale razionalizzazione avrebbe contribuito in modo significativo a ridurre i costi di produzione dei servizi di interconnessione e pertanto non sarebbe possibile prevedere ulteriori future ottimizzazioni della medesima entita'.
507. Per quanto riguarda il dimensionamento della rete per rapporto ai costi unitari dei servizi, Telecom Italia evidenzia una generale diminuzione dei volumi dei servizi del traffico commutato, dovuti, da un lato agli effetti di sostituzione fisso/mobile, dall'altro all'effetto di sostituzione delle connessioni xDSL rispetto al traffico internet dial-up. Relativamente all'evoluzione prospettica dei costi, Telecom Italia evidenza che i "costi futuri" al 2008 dipenderanno da un insieme di variabili (quali l'introduzione di nuove tecnologie di rete, il mix delle risorse produttive impiegate, l'andamento prospettico della domanda di servizi...). Tali variabili sono appunto approssimabili da un modello LRIC che tenga conto dei costi efficienti in un arco temporale predefinito.
508. D'altro canto l'analisi comparata dei livelli di efficienza di Telecom Italia mostrerebbe come quest'ultima sia linea con l'efficienza media di un ampio campione di altri operatori internazionali. Non sono pertanto prevedibili margini consistenti di abbattimento dei costi. Secondo Telecom Italia, la metodologia proposta sarebbe difforme da quella seguita con la delibera 3/03/CIR, ove erano state acquisite le stime dei costi ottenute da un modello di rete di interconnessione basato sul modello Total Element LRIC elaborato da Telecom Italia stessa e la decisione dell'Autorita' era stata basata anche su di un confronto internazionale dei costi LRIC in paesi che avevano adottato tale metodologia.
509. Telecom Italia evidenzia inoltre che l'Autorita' ha basato la propria decisione solo sull'analisi storica dell'andamento dei costi di contabilita' regolatoria di Telecom Italia, integrati da considerazioni sull'andamento dei volumi di interconnessione 2004, anziche' sull'analisi prospettica. Telecom Italia, con riferimento ai volumi, ritiene che l'andamento decrescente rilevato dall'Autorita' non sia destinato a saturarsi ed in ragione di cio' presenta l'andamento dei volumi generali di traffico sulla propria rete.
510. Telecom Italia sottolinea che l'impiego dei dati di contabilita' nella definizione dei vincoli equivarrebbe a fondare i prezzi dei servizi nei panieri unicamente sui dati annuali di contabilita' regolatoria, indebolendo i vantaggi propri dei modelli di pricing basati sul network cap. Telecom Italia in definitiva ritiene che la metodologia dell'analisi storica dei dati di contabilita' impiegata dall'Autorita' non sia adeguata per la fissazione dei prezzi e contrastante con quanto stabilito dalla delibera n. 3/03/CIR. In secondo luogo Telecom Italia ritiene che le assunzioni adottate dall'Autorita' relativamente al fatto che i recuperi di produttivita' che la stessa potra' ottenere in futuro siano analoghi a quelli conseguiti nel passato e che i trend di traffico si manterranno stabili sono infondate.
511. Telecom Italia propone di mantenere la vigenza del cap del paniere A per il 2006 approvato con la delibera 3/3/CIR ed avviare una ulteriore istruttoria per definire il cap nel periodo successivo. In tal senso Telecom Italia sottolinea che l'adozione del nuovo meccanismo sarebbe in contrasto con i tempi previsti all'art. 7 comma 1 della delibera 3/03/CIR, su cui la stessa avrebbe fatto affidamento al momento di decidere le possibili anticipazioni delle riduzioni dei prezzi. Il mantenimento del cap attuale risulterebbe anche dalle risultanze di valutazioni comparative condotte per conto di Telecom Italia dal consulente NERA, il quale ha effettuato studi analoghi anche per il regolatore britannico nell'ambito delle valutazioni del controllo dei prezzi dei servizi wholesale dell'operatore BT.
512. In particolare il confronto dell'efficienza globale di Telecom Italia con un campione significativamente selezionato di LEC (Local Exchange Companies) statunitensi evidenzierebbe l'ottimo posizionamento della societa' rispetto anche alle societa' piu' efficienti. Tale dato evidenzierebbe l'assenza di ulteriori margini di efficientamento dei costi di Telecom Italia e confermerebbe l'adeguatezza del mantenimento del valore di cap definito per il paniere A dalla delibera 3/03/CIR. Relativamente a quanto proposto dall'Autorita' merito ai costi di gestione operatore, Telecom Italia ribadisce quanto affermato in occasione delle delibera 4/02/CIR e 2/03/CIR. In particolare, con riferimento alla proposta attuale Telecom Italia ritiene che questa sia in contrasto con il principio di causalita' dei costi, di parita' di trattamento e non consenta i corretti segnali di mercato.
513. In merito al principio di causalita' dei costi Telecom Italia sottolinea che i costi di gestione operatori siano rilevati separatamente, in quanto la funzione wholesale e' separata anche da punto di vista organizzativo, ed attribuiti a tutti i servizi, a traffico e non, offerti agli operatori alternativi. La ripartizione di tali costi comuni avverrebbe secondo le metodologie verificate dal revisore incaricato dall'Autorita'. Con riferimento alla parita' di trattamento Telecom Italia evidenzia che i costi di gestione operatore, secondo quanto alla delibera 2/03/CIR, sono articolabili in tre categorie: costi propri di commercializzazione dei servizi, costo del capitale circolante, perdite su crediti.
514. I costi propri di commercializzazione dei servizi inclusivi del personale, del front-end e di tutti i costi di gestione del cliente, sarebbero incomprimibili e connessi allo sviluppo del mercato wholesale. Il costo del capitale circolante attivo sono i costi derivanti dall'esposizione creditizia verso gli operatori per l'acquisto da parte di questi dei soli servizi wholesale. Telecom Italia sostiene che tali costi sono direttamente attribuibili agli operatori alternativi per i quali si configurano come una forma di finanziamento.
515. I costi relativi alle perdite su crediti sono costi accertati nell'esercizio per fallimento degli operatori debitori. Solo per tale posta, trattandosi di costi di gestione non ordinaria, Telecom Italia concorda con la possibilita' di distribuirli su tutti i servizi prodotti internamente o ceduti esternamente sulla base di opportuni criteri parametrici. L'attribuzione delle poste sopra citate ai soli servizi wholesale (escluse le perdite su crediti) risponderebbe al criterio di fornire al mercato il corretto segnale di make or buy.
516. Infine, Telecom Italia richiede che i flussi di interconnessione siano inclusi nella regolamentazione dei mercati 8-9 e 10 essendo accessori ai servizi ivi analizzati. Telecom Italia, nell'esprimere le proprie obiezioni nei confronti delle metodologie proposte nella regolazione dei prezzi, ha proposto una propria interpretazione della metodologia di formulazione dei prezzi iniziali proposta dal documento di consultazione e ne ha prodotto un esempio applicativo per i prezzi 2005 sulla base dei volumi di network cap tra giugno 2003 e luglio 2004.
5.2.5.2 Le conclusioni dell'Autorita'
517. Le risultanze della consultazione pubblica hanno messo in evidenza che il meccanismo di network cap proposto dall'Autorita' non presenta in generale criticita' nella definizione dei panieri, del prezzo iniziale e della durata del periodo di controllo dei prezzi, fatta eccezione per il servizio di raccolta di traffico dalla telefonia pubblica. Maggiori criticita' sono, invece, emerse in merito alla necessita' di definire un meccanismo di network cap, diverso da quello descritto dall'Autorita', che tenga conto delle dinamiche attese dei costi e dell'architettura della rete di trasporto, al fine di poter dare il corretto segnale al mercato nella scelta tra la realizzazione di investimenti in una rete proprietaria, piuttosto che nell'acquisito di servizi all'ingrosso, quali fattori produttivi intermedi, per il completamento delle offerte commerciali (make or buy). In tal senso, le principali osservazioni di tutti gli operatori sono state focalizzate sul fatto che il meccanismo di network cap dovrebbe:
1. garantire la realizzazione di congrui margini per l'operatore dominante al fine di consentire investimenti in nuove tecnologie;
2. fornire la corretta informazione agli operatori alternativi nella scelta tra il make or buy;
3. tenere conto delle efficienze conseguibili da un'architettura di rete in evoluzione;
4. essere basato su costi prospettici incrementali di lungo periodo;
5. determinare i fattori di riduzione annuale anche sulla base di un'analisi comparata dei costi di altri operatori.
518. In merito al primo punto si osserva che sulla base di quanto previsto dall'art. 50 del Codice, nella definizione degli obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorita' deve tenere conto di una remunerazione del capitale investito di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi. A questo proposito, l'Autorita' ha fissato un tasso di remunerazione del capitale nella misura del 10,2% per tutti i servizi soggetti ad obblighi di controllo dei prezzi. Un ulteriore margine sul risultato operativo di servizi regolamentati, rispetto a 10,2%, e' giustificato solo nel caso di servizi soggetti ad un crescente grado di competizione o laddove la concorrenza potenziale puo' trasformarsi nel breve periodo in concorrenza effettiva, senza il sostenimento di ingenti costi irrecuperabili o di transazione.
519. In altri termini, il re-investimento dei risultati operativi dei servizi regolamentati in nuove tecnologie non e' di per se' un'attivita' meritevole di tutela regolamentare se tali investimenti sono destinati all'offerta di servizi commerciali. In tal senso, si osserva che gli investimenti in nuove tecnologie non devono essere finanziati attraverso gli extra profitti conseguiti sui servizi regolamentati i quali peraltro generano un fatturato marginale se comparato a quello complessivo delle offerte commerciali della divisione di rete fissa di Telecom Italia. Un tale meccanismo di finanziamento comporterebbe, infatti, una duplice distorsione di mercato legata, da un lato, alle maggiori tariffe di interconnessione e dall'altro al finanziamento, attraverso gli extra profitti conseguiti a danno degli operatori alternativi, di nuove tecnologie e servizi che nella maggior parte dei casi sono impiegati nei mercati al dettaglio dove la regolamentazione di settore e' meno stringente o del tutto assente.
520. Proprio in merito alle tecnologie impiegate nella rete di trasporto, Telecom Italia ha realizzato consistenti investimenti al fine di razionalizzare e rendere piu' efficiente la propria architettura di rete, riducendo l'attuale numero di centrali SGT (66) a soli 24 nodi. Estato stimato che la nuova architettura di rete dovrebbe comportare una sensibile riduzione dei costi operativi e di capitale anche in considerazione della eliminazione pianificata degli oltre 600 SGU nel passaggio alla tecnologia VoIP. Tuttavia allo stato attuale, non e' prevista un'offerta di riferimento per la raccolta e terminazione di traffico attraverso l'interconnessione degli operatori alternativi ai soli 24 nodi di Telecom Italia (come numero minimo dai quali raccogliere o terminare tutto il traffico) tale da consentire una condivisione con tutti gli operatori di mercato delle efficienze di rete conseguite. Sempre in merito all'ottimizzazione di rete, Telecom Italia ha fatto presente che il massiccio piano di dismissioni e radia zioni di cespiti, conseguente all'introduzione di nuove tecnologie trasmissive nella propria rete, ha riguardato il periodo 1997-2001 ed ha comportato significative riduzione dei costi dei servizi di interconnessione, non realizzabili per gli anni a seguire.
521. L'Autorita' ha rilevato che gli ammortamenti ed il capitale impiegato cosi' come i costi operativi dei servizi dell'aggregato rete di Trasporto hanno subito delle rilevanti riduzioni anche nel triennio 2002-2004. Inoltre per gli anni 2006-2007 non sono previsti significativi investimenti nel piano industriale della divisione di rete fissa di Telecom Italia tali da generare un'inversione di tendenza di tali voci di costo nei servizi di interconnessione. Per quanto concerne la comparazione dei costi e delle efficienze con operatori di rete fissa in ambito internazionale, Telecom Italia ha richiesto alla societa' NERA (National Economic Research Associated) di effettuare un'analisi comparata sull'efficienza degli operatori, analoga a quella realizzata per OFCOM (Autorita' delle comunicazioni del Regno Unito).
522. L'Autorita' ritiene che le analisi di efficienza comparata possano essere degli efficaci strumenti di controllo dei prezzi dei servizi regolamentati congiuntamente o meno ad altri approcci quali l'orientamento al costo derivante dai dati di contabilita' regolatoria. L'analisi di efficienza comparata, infatti, permette di verificare se a parita' di output (es. volumi offerti), i costi di produzione e i relativi prezzi sono efficienti o inefficienti in relazione alle performance dell'industria. Questo tipo di approccio permette all'Autorita' di valutare l'opportunita' di non richiedere uno stretto orientamento al costo dei prezzi dei servizi regolamentati, se tali prezzi si collocano gia' a livelli inferiori al resto di tutti gli altri operatori. Viceversa elevati prezzi di interconnessione, basati sui costi desumibili dalla contabilita' regolatoria, potrebbero essere ridotti dall'Autorita' qualora da un'analisi di efficienza comparata i costi sottostanti risultassero, a parita' di altre condizioni, piu' elevati (e quindi inefficienti) rispetto a quelli di altri operatori.
523. In merito all'analisi dello studio di NERA, tuttavia, l'Autorita' ha rilevato una serie di criticita' tali da ritenere non affidabili le conclusioni per una implementazione delle risultanze all'interno del meccanismo di network cap. Tali criticita', di seguito riportate, sono riconducibili fondamentalmente alle diverse metodologie utilizzate negli studi per OFCOM e Telecom Italia nonche' ad errori metodologici nell'esercizio di comparazione della rete di Telecom Italia con quella delle LEC (Locai Exchange Companies operanti nel settore delle comunicazioni statunitense). Infine, nessuna comparazione tra Telecom Italia ed altri operatori, che offrono servizi all'ingrosso, e' stata effettuata nello studio NERA in merito ai prezzi praticati ai servizi di interconnessione.
524. In prima analisi si osserva che la classifica di efficienza (ranking) degli operatori LEC risultanti dalle valutazioni di NERA, effettuate per conto di Telecom Italia, differiscono dalla classifica derivante dallo studio per OFCOM. A questo riguardo si nota che a parita' di metodologia impiegata e di dati di riferimento, il ranking degli operatori LEC dovrebbe essere sempre lo stesso a prescindere dal numero e da quali operatori di rete fissa europei sono inclusi all'interno della classifica di efficienza. In altre parole, lo stesso operatore LEC non puo' occupare due diverse posizioni di efficienza a parita' di metodologia impiegata cosi' come rilevato nei due studi per Telecom Italia e per OFCOM.
525. Come diretta conclusione di quanto osservato, NERA ha impiegato diverse metodologie o tecniche di calcolo per la determinazione del ranking negli studi effettuati per OFCOM e per Telecom Italia.
526. Un'altra criticita' dello studio sull'efficienza della rete di Telecom Italia e' data dagli input impiegati per determinare l'efficienza di ciascun operatore rispetto alla media dell'industria. In particolare, in tale studio le performance di efficienza sono determinate in relazione a combinazioni di coppie di valori logaritmici costo/volume che ciascun operatore ha conseguito in un determinato anno (Figura 1. Fonte: relazione NERA).

----> VEDERE FIGURA A PAG. 174 DELLA G.U. <----

527. L'impiego dei logaritmi nella valutazione dell'efficienza, rispetto ai valori assoluti, ha l'effetto di comprimere le osservazioni in prossimita' della media dell'industria (retta interpolatrice nel piano log Costi - log Volumi), mitigando le differenze, e quindi i livelli di efficienza, tra i diversi operatori. L'analisi di NERA e' inoltre fondata su un'ipotesi poco realistica e in particolare sul fatto che il tasso di remunerazione del capitale sia lo stesso per tutte le imprese e per tutti gli anni del campione. Tale tasso e' stato quindi ipotizzato uguale a quello di Telecom Italia e pari al 13,5%.
528. A questo riguardo, si osserva che il tasso di remunerazione del capitale costituisce, come riconosciuto dalla stessa NERA, una parte rilevante dei costi totali. L'ipotesi che il tasso di remunerazione del capitale sia identico per tutte le imprese e pari al 13,5% comporta una sovrastima dei costi degli operatori LEC e conseguentemente un maggior livello di efficienza relativa per Telecom Italia. Al di la' di pochi operatori la maggior parte delle LEC e' di piccole dimensioni ed e' soggetto ad un regime regolamentare meno vincolante se comparato al quadro normativo europeo. Cio' ha effetti sulla scelta della struttura finanziaria ottimale dell'operatore con inevitabili ripercussione sul costo del capitale proprio e di debito ed infine sulla media ponderata del costo del capitale. Il livello di tassazione, cosi' come il premio di mercato presentano livelli decisamente inferiori a quelli europei ed in particolare a quelli italiani che caratterizzano Telecom Italia. In conclusione e' senz'altro plausibile che il t asso di remunerazione del capitale per molti operatori LEC sia inferiore rispetto a quello di Telecom Italia, ma questo rilevante aspetto non e' stato esaminato nello studio di NERA.
529. Al di la' delle differenze nelle metodologie e nelle tecniche di calcolo, lo studio NERA presenta criticita' legate alla comparabilita' dei dati di input utilizzati nel modello per la stima dell'efficienza in termini di costi tra Telecom Italia e gli operatori LEC. I dati di costo delle LEC sono disaggregati per cespiti di rete e non per servizi come per Telecom Italia. La comparazione tra costi e' pertanto particolarmente difficoltosa in ragione di un perimetro di attivita', che non essendo derivabile dai dati contabili, puo' essere solo approssimato per attivita' divisionali molto aggregate. Non e' quindi possibile determinare l'efficienza di Telecom Italia rispetto a quella degli operatori LEC per i servizi di interconnessione quali la raccolta, terminazione e trasporto (mercati 8, 9 e 10). NERA ha eseguito due analisi comparative; la prima ha valutato le performance globali di costo di Telecom Italia (comprese le divisioni commerciali) e la seconda le performance di un aggregato di attivita' di Telecom Italia inclusivo degli aggregati regolamentari di accesso e trasporto, senza alcuna specificazione delle potenziali efficienze tipiche dei corrispondenti servizi analizzati singolarmente o per categorie. Il fatto che alcune tipologie di macro-aggregati di attivita' di Telecom Italia possano essere efficienti non implica che i servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10 siano forniti con lo stesso grado di efficienza. In altre parole, affinche' i risultati di un'analisi di efficienza comparata possano rappresentare una ragionevole approssimazione dei fattori di produttivita' in un meccanismo di network cap di tipo IPC-X, e' necessario che gli effetti di efficienza degli aggregati accesso e commerciale siano scorporati dal complesso al fine di ottenere le performance di efficienza dell'aggregato rete trasporto. Peraltro un'analisi di efficienza comparata puntuale scorporerebbe dall'aggregato trasporto anche le efficienze conseguite in servizi non pertinenti ai mercati 8, 9 e 10 come per esempio le linee affittate (mercati 7, 1 3 e 14), le quali invece sono valutate negli aggregati definiti nello studio di NERA.
530. L'inapplicabilita' dei risultati dello studio NERA ai fattori di variazione annuale di tipo IPC - X del network cap deriva soprattutto dal fatto che nessuna analisi dei prezzi dei servizi di interconnessione e' stata effettuata. Nel regime di network cap i prezzi possono essere disallineati dai costi in funzione del grado di efficienza raggiunto dall'operatore dominante. Tuttavia un'analisi di efficienza comparata focalizzata esclusivamente sui costi di attivita' aggregate non fornisce alcuna informazione utile sul livello dei prezzi dei servizi di interconnessione praticati da Telecom Italia comparato al livello dei prezzi di interconnessione degli altri operatori. Il paradosso dell'approccio seguito da NERA e' che, fondando la comparazione solo sui costi, Telecom Italia potrebbe risultare da un lato l'operatore piu' efficiente (in termini di costi ed ottenere cosi' un fattore X prossimo allo zero), ma dall'altro essere quello con i prezzi di interconnessione piu' alti.
531. Altre criticita' dello studio NERA sono legate al fatto che nessuna valutazione di tipo prospettico e' stata effettuata sulle efficienze di Telecom Italia e gli operatori LEC per gli anni di applicazione del prossimo network cap. La stessa Telecom Italia ha contestato all'Autorita' nel corso della consultazione pubblica l'assenza di un'analisi prospettica per valutare i prezzi obiettivo al 2008. NERA avrebbe certamente potuto mettere in evidenza l'inadeguatezza di un tasso di remunerazione del capitale al 13,5% per gli anni 2005-2008, come invece utilizzato nello studio. In tal senso nessun tipo di stima e' stato effettuato, anche al sol fine di confrontare i risultati derivanti da diversi tipi di analisi correnti o prospettiche, comparate o specifiche.
Vale infine la pena sottolineare che la comparazione delle performance di efficienza e' stata effettuata tra operatori di dimensioni estremamente differenti dei quali Telecom Italia risultava tra i piu' grandi per numero di linee e quindi per clienti serviti.
532. L'Autorita' ha comunque provveduto a comparare i risultati dei due studi di NERA con i prezzi praticati da BT e Telecom Italia al fine di verificare se le efficienze complessive dei costi di produzione dei due operatori fossero trasferite agli operatori di mercato nei livelli di prezzo praticati ai servizi all'ingrosso di terminazione e raccolta. L'Autorita' ha quindi considerato i range di efficienza relativa di BT e Telecom Italia rispetto agli operatori LEC, desumibili dagli studi NERA, i quali sono stati comparati con i livelli dei prezzi dei servizi di interconnessione praticati dai due operatori.

----> VEDERE TABELLA A PAG. 176 DELLA G.U. <----

533. I risultati della comparazione, riportati nella Tabella 9, mostrano che nonostante Telecom Italia sia relativamente efficiente in termini di costi e prossima alle performance di efficienza di British Telecom, i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione divergono sensibilmente da quelli praticati da BT la quale rappresenta la best practice in Europa. Cio' denoterebbe che mentre le efficienze di costi di BT sono trasferite al mercato sotto forma di bassi livelli dei prezzi di interconnessione, le performance di efficienza di Telecom Italia, al contrario, non si riflettono sui prezzi. In altre parole i livelli di prezzo dei servizi di interconnessione praticati da Telecom Italia sono molto piu' alti di quelli di BT nonostante le performance di efficienza dei costi, stimate da NERA per entrambi gli operatori, siano sostanzialmente analoghe e di altissimo livello.

----> VEDERE GRAFICI ALLE PAGG. 177-178 DELLA G.U. <----

534. Analoghe considerazioni possono trarsi dal confronto nel tempo tra i prezzi di interconnessione di BT e quelli praticati da Telecom Italia, ove tuttavia dall'analisi dei grafici appare evidente che lo scollamento tra le tariffe praticate tra i due operatori e' crescente nel tempo e peggiora al livello di interconnessione superiore. Einteressante, infine, il caso del doppio SGT, per il quale BT non rappresenta la best practice negli anni 2002-2004, ma ove si evidenzia una significativa riduzione di prezzo al 2005 legata alla restituzione al mercato delle maggiori efficienze di rete conseguite.
535. Per quanto riguarda il network cap, l'Autorita', anche sulla base di quanto osservato in consultazione pubblica da Telecom Italia e dagli operatori alternativi, ritiene di dover revisionare il meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi proposto nel provvedimento di consultazione pubblica, introducendo un adeguamento dell'analisi dei costi. Il meccanismo di network cap proposto in consultazione pubblica era basato su dati contabili disponibili fino al 2003, il tasso di remunerazione del capitale era fissato al 13,5% e in particolare il modello di analisi dei costi non forniva valori obiettivo al 2009 in quanto privo di una valutazione prospettica dei costi e dei relativi volumi.
536. Nel corso del procedimento istruttorio e' stata acquisita la contabilita' regolatoria 2004 ed il tasso di remunerazione del capitale e' stato fissato dall'Autorita' nella misura del 10,2% con la delibera n. 4/06/CONS. L'Autorita' ha, quindi, provveduto ad aggiornare i dati di input ed ha predisposto un modello di costi prospettici al fine di determinare i prezzi obiettivo al 2009 relativamente alle componenti della rete di trasporto incluse nel paniere A. Sono state scorporate dal paniere A come proposto in consultazione le componenti di rete di accesso addizionali relative al servizio di raccolta da telefonia pubblica. Tali componenti sono state analizzate separatamente al fine di costituire uno specifico paniere. Il modello di calcolo dei costi prospettici utilizza, come input, i dati desumibili dalla contabilita' regolatoria e piu' nello specifico i costi operativi e di capitale impiegato degli elementi di rete dell'aggregato Trasporto di Telecom Italia. Tutti i cespiti, quali portanti e apparati della rete di trasporto, sono valutati a costi correnti ed il trend dei costi operativi e di capitale nonche' dei volumi e' considerato nel periodo di riferimento 2002-2008. Dal periodo di osservazione sono stati esclusi i dati e le informazioni, relativi al periodo 1999-2001, in quanto soggetti ad un certo livello di discontinuita' con i valori degli anni successivi e tali da comportare riduzioni eccessive dei costi di produzione attesi, non giustificate dai disinvestimenti effettivamente realizzati da Telecom Italia. Peraltro i dati di costi e volumi, relativi al 1999-2001, presentano un basso livello di significativita' in un settore come quello delle telecomunicazioni soggetto ad un elevato mutamento delle tecnologie impiegate, della gamma dei prodotti offerti e delle dinamiche dei volumi di traffico.
537. Il modello utilizza, quindi, le piu' significative curve previsionali sugli andamenti dei costi(7) e dei volumi(8) per tutti i componenti della rete di trasporto ed i relativi routing factors, tenendo conto degli investimenti e delle efficienze attese nella rete di trasporto. Per quanto riguarda i routing factors si e' provveduto a riconciliare nelle tabelle dei fattori di utilizzo i nuovi elementi funzionali, definiti in consultazione pubblica, con i servizi di transito e raccolta/terminazione presenti in contabilita' regolatoria. Le tabelle di riconciliazione dei routing factors sono riportate nell'allegato B). In merito ai costi e volumi attesi le risultanze del modello si basano anche sull'analisi dei dati desumibili da fonti informative pubbliche quali i bilanci degli operatori e studi sull'evoluzione della rete di trasporto nel settore di telecomunicazioni. Il tasso di remunerazione del capitale utilizzato per la determinazione del costo del capitale (capitale impiegato moltiplicato WACC) e dei prezzi finali e' pari a 10,2%. --------------------------------------------
7) I costi sono stati analizzati separatamente per i costi
operativi e il capitale impiegato.
8) Il volume di traffico e' calcolato sulla base dei minuti
di occupazione della rete (Durata Occupato DO).
538. I costi di gestione operatori sono stati attribuiti sulla base del principio di parita' di trattamento a tutti i minuti di traffico prodotti internamente ed esternamente. L'andamento dei costi di gestione operatori e' stato stimato costante per l'intera durata del meccanismo di network cap. Gli elementi funzionali di raccolta e terminazione SGU, singolo SGU e singolo SGT, includono il costo della componente gestione operatori al fine di consentire l'attribuzione di tale componente di costo a tutti i servizi di interconnessione evitando doppi conteggi della stessa.
539. Il modello di calcolo fornisce come output i prezzi obiettivo per ciascun servizio di interconnessione al 2009. Al fine di determinare i fattori di riduzione annuale applicabili nel meccanismo di network cap, e' calcolata la variazione percentuale annuale media tra il valore nominale del paniere A valutato sui prezzi obiettivo 2009 e prezzi iniziali desumibili dall'offerta di riferimento 2005.
540. Gli output della contabilita' regolatoria denotano che i prezzi per la raccolta e terminazione di traffico derivanti dal network cap tendono a disallinearsi dai costi in modo crescente negli anni generando risultati operativi non orientati ai costi nel periodo 2002-2005. Come mostrato nella figura 5, al momento dell'introduzione del meccanismo di network cap nel 2002, i prezzi (linea continua superiore) dei servizi di interconnessione erano sostanzialmente orientati ai costi piu' un ragionevole profitto sugli investimenti (linea tratteggiata). A partire dall'offerta di riferimento 2003 e fino all'offerta di riferimento 2005 i costi, comprensivi del ritorno sul capitale (linea tratteggiata), hanno subito decrementi piu' che proporzionali rispetto ai prezzi, soprattutto in ragione delle efficienze conseguite da Telecom Italia nei costi di rete.

----> VEDERE FIGURA A PAG. 180 DELLA G.U. <----

541. Come effetto, i prezzi praticati da Telecom Italia hanno generato extra profitti (area tra la linea superiore dei prezzi e la linea tratteggiata), derivanti dai guadagni di efficienza, che nell'ambito del meccanismo di network cap possono essere trattenuti dall'operatore dominate per tutto il periodo di programmazione pluriennale dei prezzi, tipicamente fissato in tre anni. In tal senso, il meccanismo di network cap costituisce uno strumento incentivante per la realizzazione di nuovi investimenti nonche' per conseguire livelli crescenti di efficienza in termini di riduzione dei costi operativi e di capitale. Al termine del periodo di vigenza del network cap, gli extra profitti derivanti da tali efficienze devono essere trasferiti a tutti gli operatori di mercato al fine di garantire l'orientamento al costo dei prezzi dei servizi di interconnessione.
542. Il trasferimento degli extra profitti al mercato nel nuovo regime di network cap puo' avvenire attraverso due modalita': (1) allineando i prezzi iniziali del 2007 ai relativi costi, attraverso
 
una riduzione immediata, oppure (2) prevedendo un fattore X di riduzione percentuale annuale dei prezzi che completera' il processo di orientamento al costo nel 2009.
543. Telecom Italia non ha proposto una riduzione immediata dei prezzi iniziali ai costi, ma di mantenere il meccanismo di network cap di cui alla delibera 3/03/CIR anche per il 2006 e di applicare una riduzione percentuale annuale a partire dai prezzi dell'offerta di riferimento 2006. I recuperi di efficienza proposti nella consultazione pubblica da Telecom Italia, non riducono gli extra profitti conseguiti nel periodo osservato (2002-2005). Al riguardo, l'Autorita' osserva che i servizi inclusi nel paniere A non sono attualmente soggetti ne' ad una competizione potenziale ne' ad una concorrenza effettiva in grado di costituire una valida alternativa in termini tecnici ed economici per la raccolta e terminazione di traffico in interconnessione. L'Autorita' pertanto ritiene che i prezzi dei servizi inclusi nel paniere A debbano tendere ai costi piu' un ragionevole profitto sugli investimenti in un arco di tempo di tre anni, applicando, ai relativi prezzi, fattori di riduzione annuale di tipo IPC - X a partire dal 1° gennaio 2007 e fino all'offerta di riferimento 2009.
544. Il fattore X di riduzione percentuale annuale, dei prezzi dei servizi inclusi nel paniere A pubblicati nell'offerta di riferimento 2007, e' stato quindi determinato in modo tale che i prezzi obiettivo al 2009 garantiscano la copertura dei costi piu' un profitto sugli investimenti fissato nella misura del 10,2% (figura 6) lasciando a Telecom Italia i guadagni di efficienza conseguiti nel periodo pregresso.

----> VEDERE FIGURA A PAG. 181 DELLA G.U. <----

545. A tal proposito, l'Autorita' fa rilevare che, nel garantire l'orientamento al costo dei servizi di interconnessione piu' un ritorno sul capitale, una quota significativa dei prezzi concorre alla determinazione del profitto sul capitale stabilito dall'Autorita'. Nel periodo di osservato 2002-2005 tale quota e' passata dal 34% al 38%. Sulla base del nuovo network cap l'Autorita' prevede che tale quota raggiunga il 40% al 2009. Applicando la procedura descritta, l'Autorita' ha, quindi, determinato il fattore X di riduzione percentuale annuale dei prezzi del paniere A, nella misura del 13,2% per l'offerta di riferimento 2007, e del 9,9% per ciascuna delle offerte 2008 e 2009.
546. Nonostante Telecom Italia consegua rilevanti guadagni di efficienza anche grazie all'introduzione delle tecnologie BBN, l'imposizione attraverso strumenti regolamentari di un rigido orientamento al costo per i prezzi dei panieri di servizi B e C potrebbe disincentivare investimenti alternativi nella rete di trasporto degli operatori nuovi entranti e potrebbe contestualmente spiazzare gli investimenti degli operatori alternativi che gia' dispongono di infrastrutture di rete proprietarie, realizzate a partire dalla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Nel mercato del trasporto di traffico e' infatti presente un certo numero di operatori "infrastrutturati", potenzialmente in grado di formulare offerte all'ingrosso ad operatori terzi.
547. Naturalmente tale considerazione non modifica la dominanza di Telecom Italia, in quanto affinche' la concorrenza potenziale possa rappresentare una minaccia credibile nel mercato all'ingrosso del trasporto di traffico, gli operatori alternativi devono essere in grado di costituire una alternativa tecnica ed economica all'offerta di Telecom Italia. Cio' implica che gli operatori interconnessi ai nodi della rete di Telecom Italia devono poter accedere ad offerte di operatori alternativi in tempi estremamente rapidi e con bassi costi di transazione a parita' di funzionalita' dei servizi domandati, cosa che, ad oggi, non risulta.
548. Per tali ragioni, l'Autorita' ritiene che il fattore di variazione annuale di tipo IPC - IPC, da applicarsi ai servizi inclusi nei panieri B e C proposto in consultazione pubblica, possa essere modificato, pur non conseguendo un rigido orientamento al costo, nella misura di IPC - 13,2% al 2007 e IPC - 9,9% per ciascuna delle offerte 2008 e 2009. Tale variazione rappresenta lo strumento piu' efficace per il controllo dei prezzi in un contesto in cui la competizione tra operatori e' in corso di evoluzione.
549. Con riferimento al paniere D (Contributo attivazione CPS; Contributo portabilita' del numero; Configurazione degli autocommutatori per codici CPS, CS, Customer Care ed accesso da remoto a Rete Privata Virtuale), l'Autorita', anche in considerazione della rilevanza ai fini competitivi dei contributi di SPP e di attivazione CPS, intende applicare al paniere D i medesimi vincoli individuati per i precedenti panieri, ossia di IPC - 13,2% al 2007 e IPC 9,9% per ciascuna delle offerte 2008 e 2009. Tali riduzioni, anche in considerazione del fatto che sono applicate a servizi sottoposti a vincoli di invarianza nominale dei prezzi per il gli anni 2002-2006, appaiono oltre che sostenibili, giustificate dal confronto internazionale dei prezzi di tali prestazioni.
550. Nell'ambito della consultazione pubblica e' stato osservato da Telecom Italia che il sovrapprezzo (surcharge) per la raccolta di traffico da telefonia pubblica dovrebbe essere incluso in uno specifico paniere, diverso da quelli definiti dall'Autorita' nella proposta di provvedimento in quanto servizio afferente alla rete di accesso.
551. La quota di surcharge rappresenta una quota addizionale minutaria richiesta da Telecom Italia agli operatori interconnessi per il servizio di raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica. Il sovrapprezzo minutario sulla raccolta di traffico e' praticato in quanto nel servizio di telefonia pubblica non e' possibile, se non in casi eccezionali, riscuotere forme di pagamento periodico quali i canoni mensili. Queste forme di pagamento sono preferite, invece, per il finanziamento dei costi del servizio di accesso al dettaglio quando questo e' offerto alla clientela residenziale e affari di rete fissa.
552. Le dinamiche di costi della rete di accesso, in particolare per la telefonia pubblica, sono differenti da quelle dei servizi relativi alla rete di trasporto. A questo riguardo, l'Autorita' ritiene che il fattore X di variazione percentuale annuale dei prezzi debba fornire evidenza separata dei potenziali guadagni di efficienza del servizio di accesso per la raccolta di traffico da telefonia pubblica. In tal senso, il sovrapprezzo (surcharge) sulla raccolta da telefonia pubblica dovra' essere soggetto al meccanismo di network cap all'interno di uno specifico paniere.
553. Al fine di determinare il fattore X di variazione annuale del prezzo, l'Autorita' ha introdotto un modello di costi prospettici anche per il servizio di accesso per la telefonia pubblica. Il modello di calcolo dei costi prospettici utilizza, come input, i dati desumibili dalla contabilita' regolatoria e piu' nello specifico i costi operativi e di capitale degli elementi di rete dell'aggregato Accesso di Telecom Italia. Tutti i cespiti, della rete di accesso, sono valutati a costi storici ed il trend dei costi operativi e di capitale nonche' dei volumi e' considerato nel periodo di riferimento 2002-2009. Il tasso di remunerazione del capitale (pari a 10,2%), utilizzato come input nel modello, non influenza il trend dei costi prospettici i quali sono calcolati esclusivamente sui costi operativi e di capitale impiegato. Gli output del modello mostrano per il periodo di riferimento una riduzione percentuale dei costi superiore alla riduzione percentuale di traffico.
554. Si e' osservato che la domanda della raccolta di traffico da telefonia pubblica e' particolarmente elastica alle variazioni di prezzo. Al fine di mitigare le oscillazioni della domanda derivanti dalle variazioni della surcharge, l'Autorita' ritiene che il meccanismo di network cap debba stabilizzare il livello di surcharge per le offerte di riferimento 2007-2009 attraverso una variazione di tipo IPC - IPC. La fissazione del livello di surcharge per il periodo di riferimento implica uno sconto sul livello iniziale della surcharge stessa per tenere conto dei guadagni di efficienza conseguibili fino al 2009. Il modello dei costi prospettici, calcola la variazione dei guadagni di efficienza nella misura di IPC - 4,6% annuale, una volta determinato il valore obiettivo al 2009. Applicando un tasso di remunerazione del capitale del 10,2% e stimando una riduzione dei costi totali della telefonia pubblica offerta in un contesto di servizio universale, il livello iniziale della surcharge e' stato fissato a 6,9 €cent/m in. A tal fine il servizio di raccolta da telefonia pubblica da ciascun livello di rete e' ottenuto come la somma della raccolta da linea privata al livello di rete corrispondente e del sovrapprezzo succitato.
555. Sulla base delle considerazioni di cui alla presente sezione e della stima dei pesi relativi degli elementi funzionali con riferimento al loro uso nei servizi di interconnessione, i panieri risultano modificati come segue:
a) Raccolta/Terminazione SGU, Singolo SGU, Inoltro distrettuale; Kit di interconnessione;
b) Singolo SGT, Inoltro area gateway;
c) Inoltro nazionale;
d) Contributo attivazione CPS; Contributo portabilita' del numero; Configurazione degli autocommutatori per codici CPS, CS, Customer Care ed accesso da remoto a Rete Privata Virtuale;
e) Sovrapprezzo Raccolta TP;
f) Fatturazione c/terzi, Configurazione prezzi numerazioni;
mentre i vincoli di cap per gli anni 2007, 2008 e 2009 risultano:
Meccanismo di network cap
| 2007 | 2008 | 2009 Paniere A | IPC - 13,2% | IPC - 9,9% | IPC - 9,9% Paniere B | IPC - 13,2% | IPC - 9,9% | IPC - 9,9% Paniere C | IPC - 13,2% | IPC - 9,9% | IPC - 9,9% Paniere D | IPC - 13,2% | IPC - 9,9% | IPC - 9,9% Paniere E | IPC - IPC | IPC - IPC | IPC - IPC Paniere F(9) | IPC - IPC | IPC - IPC | IPC - IPC -------------------------------------------
9) Le valutazioni concernenti il paniere della fatturazione
e/terzi e configurazione prezzi numerazioni sono riportate
nella sezione 5.4.6.9.
556. Con riferimento ai restanti aspetti del funzionamento del meccanismo di cap l'Autorita' nell'applicare il meccanismo per le offerte 2007, 2008 e 2009 specifica che i valori iniziali degli elementi funzionali nei panieri sono ottenuti a partire dai prezzi relativi all'offerta di riferimento 2006 e dai volumi comunicati nell'ambito del meccanismo di network cap per tale anno in modo da garantire per ciascun livello di interconnessione l'invarianza del ricavo nominale associato ai servizi di raccolta terminazione e transito ivi forniti.
5.3 Obblighi in capo agli operatori diversi da Telecom Italia in quanto SMP nel mercato della terminazione
557. L'Autorita' ritiene che l'imposizione delle medesime misure regolamentari applicate a Telecom Italia anche agli operatori notificati nel mercato della terminazione delle chiamate differenti da Telecom Italia stessa non sarebbe equa e proporzionale. In particolare, in virtu' della differente scala di produzione, del piu' recente ingresso nei mercati dei servizi di interconnessione, nonche' dei notevoli oneri di natura finanziaria a cui gli operatori alternativi sono sottoposti per sostenere le spese di infrastrutturazione, l'Autorita' ritiene che non sarebbe equo e proporzionale imporre a questi ultimi gli obblighi di contabilita' regolatoria e di orientamento al costo imposti a Telecom Italia. Come meglio specificato nel seguito l'Autorita' ritiene tuttavia che i prezzi di terminazione su ciascuna rete debbano essere sottoposti ai vincoli di trasparenza e non discriminazione di cui agli art. 46 e 47 del Codice.
5.3.1 Obblighi di trasparenza
558. La significativa forza di mercato evidenziata nel mercato della terminazione individuale ha come principale effetto che gli operatori hanno la possibilita', in assenza di previsioni regolamentari, di fissare i prezzi del servizio di terminazione in maniera distorsiva per le dinamiche di mercato.
559. Per evitare comportamenti anticompetitivi l'Autorita' ritiene opportuno che gli operatori SMP nel mercato della terminazione siano sottoposti all'obbligo di comunicazione all'Autorita' delle condizioni economiche e tecniche richieste agli altri operatori per il servizio di terminazione. Gli operatori hanno altresi' l'obbligo di rendere note tali informazioni agli altri operatori. Le condizioni tecniche comunicate all'Autorita' devono includere in particolare tutte le informazioni relative all'architettura della rete necessarie per realizzare l'interconnessione in maniera efficiente ed al minimo costo (ad esempio punti di interconnessione, instradamenti. etc.). Gli operatori di accesso dovranno essere informati, in caso di variazione delle condizioni tecniche o economiche di terminazione, con un preavviso di almeno 30 giorni, permettendo una adeguata valutazione dell'impatto di tali variazioni sui loro costi e l'eventuale adeguamento dei prezzi finali.
5.3.2 Obblighi di non discriminazione e separazione contabile
560. La discriminazione tra i vari operatori acquirenti del servizio di terminazione puo' generare effetti distorsivi delle normali logiche concorrenziali e tali da indurre un utilizzo poco efficiente delle risorse di rete. In presenza di prezzi e condizioni di offerta discriminatorie, gli operatori potrebbero minimizzare il prezzo di terminazione adottando instradamenti di traffico inefficienti, ricorrendo a reti di transito anche in presenza di interconnessione diretta.
561. Gli operatori, nel rispetto dell'obbligo di non discriminazione, deve applicare agli altri operatori condizioni equivalenti a quelle praticate alle proprie direzioni commerciali, cosi' da evitare che i clienti degli altri operatori debbano sostenere oneri non proporzionati e discriminatori rispetto ai clienti dell'operatore stesso.
562. Stante le quote di mercato conseguite dagli operatori diversi da Telecom Italia, l'Autorita' non ritiene ad oggi necessario imporre in capo a nessuno degli operatori di accesso con SMP nel mercato della terminazione individuale obblighi di separazione contabile ed amministrativa. Una tale misura non sarebbe infatti proporzionata in base agli attuali volumi di servizio sviluppati.
5.3.3 Obbligo di controllo dei prezzi e contabilita' dei costi
563. Relativamente al meccanismo di controllo sui prezzi, l'Autorita' ritiene che l'applicazione agli operatori alternativi del medesimo vincolo di prezzo imposto a Telecom Italia non sia proporzionata. Infatti, come gia' evidenziato nella delibera n. 11/03/CIR, "la tariffa di terminazione determinata per Telecom Italia sulla base dei propri costi efficienti riflette economie di scala e di scopo proprie di un operatore incumbent efficiente e verticalmente integrato e non puo' essere rappresentativa dei costi tipici di un operatore nuovo entrante, soprattutto quando questi decida di investire sulle infrastrutture di rete di accesso". Pertanto la fissazione di tariffe di interconnessione non reciproche puo' essere giustificata alla luce dei vantaggi competitivi di cui beneficia Telecom Italia.
564. L'Autorita' ritiene, alla luce dei problemi concorrenziali evidenziati nei capitoli precedenti, che ciascun operatore notificato diverso da Telecom Italia debba praticare prezzi equi e ragionevoli per la terminazione delle chiamate sulla propria rete.
Nei rapporti tra operatori alternativi, il problema competitivo evidenziato nel mercato dei servizi di terminazione assume un rilievo inferiore per l'esiguita' dei volumi terminati, cio' nonostante, i criteri di cui al presente paragrafo potranno essere applicati anche ai rapporti tra operatori alternativi. L'Autorita' ritiene che l'imposizione dell'obbligo di predisporre una contabilita' regolatoria al fine di determinare il prezzo del servizio di terminazione, anche alla luce della ridotta quota di mercato dell'accesso attualmente detenuta dagli operatori alternativi, ancorche' la stessa risulti in rapida crescita, risulti in un onere eccessivo e non proporzionato.
565. Come gia' evidenziato nella delibera n. 11/03/CIR i prezzi fissati devono essere equi e ragionevoli e rispecchiare gli effettivi costi sottostanti. In tale ottica occorre considerare che la struttura di costi di un operatore nuovo entrante rispetto all'operatore storico presenta evidenti differenze riconducibili, tra l'altro, a:
- diversa architettura di rete e bacino di utenza raggiungibile per livello di interconnessione;
- minori economie di scala e di scopo;
- maggiore capitale impiegato netto;
- maggiori difficolta' nel reperimento dei capitali finanziari.
In particolare, l'Autorita' ritiene che le principali differenze tra l'incumbent e gli operatori nuovi entranti siano dovute ai costi sostenuti nella predisposizione della rete di trasporto e agli investimenti iniziali nell'accesso non ancora recuperati da questi ultimi. Tali fattori portano a valutare prezzi di terminazione diversi tra i vari operatori, che per ragioni di equita' e tutela del consumatore, in ogni caso devono consentire la sostenibilita' dei vincoli regolamentari imposti nel mercato dei servizi finali (in particolare i vincoli di price cap).
566. L'Autorita' non ritiene pertanto proporzionato richiedere agli operatori alternativi la realizzazione di una contabilita' regolatoria anche in considerazione dei rilevanti costi che ne deriverebbero sia in capo agli operatori che in capo all'Autorita' per la sua verifica. Ealtresi' necessario che gli operatori siano in grado di fornire, qualora richieste dall'Autorita', tutte le evidenze necessarie a verificare la ragionevolezza e l'equita' dei prezzi proposti.
26. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito all'imposizione in capo agli operatori di terminazione diversi da Telecom Italia dei seguenti obblighi:
- trasparenza condizioni delle tecniche ed economiche;
- non discriminazione tra tutti gli operatori e le proprie divisioni commerciali;
- determinazione di prezzi secondo quanto previsto al presente paragrafo.
5.3.3.1 Le osservazioni degli operatori
567. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele2, Tiscali, Teleunit, Welcome Italia e Wind non concordano con la notifica di tutti gli operatori nuovi entranti nel mercato della terminazione proposta dall'Autorita', in quanto ritengono che il contropotere di acquisto di Telecom Italia bilanci la possibilita' di definire liberamente i prezzi di terminazione su altra rete.
568. Qualora l'Autorita' confermi la propria posizione, gli operatori concorrenti sottolineano quanto riportato al par. 334 del documento di consultazione, ovvero che "l'imposizione delle medesime misure regolamentari applicate a Telecom Italia anche agli operatori notificati nel mercato della terminazione delle chiamate differenti da Telecom Italia stessa non sarebbe equa e proporzionale" (par. 334 del documento di consultazione) "... in virtu' della differente scala di produzione, del piu' recente ingresso nei mercati dei servizi di interconnessione, nonche' dei notevoli oneri di natura finanziaria a cui gli operatori alternativi sono sottoposti per sostenere le spese di infrastrutturazione", mentre si oppongono alla proposta di imporre obblighi in materia di non discriminazione interno-esterno.
569. Gli operatori infatti, pur concordando sull'imposizione dell'obbligo di non discriminazione esterna, sottolineano che l'obbligo di non discriminazione interna-esterna, ovvero l'obbligo di "applicare agli altri operatori condizioni equivalenti a quelle praticate alle proprie direzioni commerciali" e' l'obbligo piu' stringente previsto dalle direttive comunitarie, declinato precisamente anche per Telecom Italia solo nel 2002 con la Delibera 152/02/CONS.
570. Secondo gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele2, Tiscali, Teleunit, Welcome Italia e Wind, l'obbligo di non discriminazione interna-esterna si giustifica solo per gli operatori verticalmente integrati che hanno significativo potere di mercato sia nei mercati all'ingrosso sia nei mercati retail a valle. La parita' di trattamento tra le proprie divisioni commerciali e i concorrenti e' essenzialmente legata alla prevenzione dei comportamenti predatori (di prezzo e non) nei mercati finali e dunque riguarda il rapporto tra comportamenti nei mercati a monte e comportamenti nei mercati a valle.
571. L'imposizione di un obbligo di non discriminazione interna-esterna agli operatori alternativi, implicherebbe, secondo questi ultimi, degli obblighi anche nella formulazioni dei prezzi finali. Questi, infatti, si troverebbero a non poter piu' offrire tariffe scontate per le chiamate on net. A giudizio degli operatori l'imposizione di qualsiasi vincolo sulla formazione dei prezzi retail sarebbe totalmente ingiustificata e sproporzionata, date le quote di mercato assolutamente trascurabili di questi ultimi sul mercato finale.
572. Per quanto riguarda gli obblighi in materia di vincoli nella determinazione dei prezzi, gli operatori ritengono che non sia motivata e giustificata la valutazione di SMP in capo agli operatori di terminazione e pertanto reputano non proporzionato, ingiustificato e discriminatorio imporre vincoli di determinazione dei prezzi di terminazione.
573. Gli operatori evidenziano a livello europeo il caso della Slovacchia, ove gli obblighi in materia di controllo dei prezzi sono stati imposti solo all'operatore incumbent, il caso della Finlandia, ove la Commissione non ha ritenuto proporzionata l'applicazione di vincoli stringenti in materia di definizione delle tariffe di terminazione anche agli operatori alternativi, il caso dell'Ungheria, dove sono stati notificati 5 operatori incumbent e tre alternativi e questi ultimi non hanno alcun obbligo in materia di prezzi.
574. D'altra parte gli operatori rilevano che per il mercato della terminazione mobile, l'Autorita', nell'allegato B alla delibera 465/04/CONS, ha proposto un approccio molto diverso nell'imposizione dei remedies agli operatori nuovi entranti di rete mobile. Al par. 174 della delibera citata si riporta infatti che: "(..) relativamente all'operatore H3G, l'Autorita' ritiene che l'imposizione di un obbligo di controllo di prezzo su tale operatore, alla luce della ridotta base degli utenti, ancorche' la stessa risulti in rapida crescita, la necessita' di salvaguardare il livello degli investimenti effettuati e la situazione finanziaria, possa risultare in un onere eccessivo per tale operatore, onere che potrebbe non consentire allo stesso di sviluppare la propria rete e la propria base di utenza e consolidare la propria posizione finanziaria. Tale onere, qualora imposto, potrebbe compromettere lo sviluppo di tale operatore e, in prospettiva, ridurre gli operatori operanti nel mercato a discapito, in ultima analisi, del benessere dei consumatori. Tale considerazione giustifica, quindi, l'orientamento, allo stato di non imporre le misure in questione all'operatore nel periodo 2005-2007, riservandosi comunque di poter rivedere le dette conclusioni secondo le modalita' previste dalle norme vigenti, ed in ogni caso successivamente a tale periodo".
575. Secondo gli operatori, le motivazioni gia' addotte dall'Autorita' per la proposta di decisione sulla terminazione dell'operatore H3G, in considerazione dello stato attuale del livello di concorrenza tra gli operatori di rete fissa, sarebbero valide anche per la terminazione di rete fissa degli operatori alternativi, i quali hanno un ridotto numero di utenti, una quota di mercato stabile se non in riduzione per taluni servizi ed hanno forti investimenti di rete da salvaguardare. Per neutralita' tecnologica e non discriminazione, i correttivi da imporre agli operatori di rete fissa nuovi entranti dovrebbero essere uguali da quelli proposti per H3G, anche in considerazione dei maggiori investimenti e dei tempi piu' lunghi richiesti per la copertura con rete fissa del territorio nazionale.
576. Nel caso in cui l'Autorita' decidesse di applicare comunque un controllo nella determinazione dei prezzi di terminazione agli operatori alternativi, questi ritengono che per proporzionalita', il principio di equita' e ragionevolezza enunciato dalla proposta di consultazione dovrebbe essere applicato consentendo tariffe di terminazione, in linea con i costi gia' sostenuti per realizzare le proprie reti, che incentivino gli operatori nuovi entranti a continuare nell'investimento e nello sviluppo delle proprie infrastrutture.
577. Gli operatori propongono in particolare che gli obblighi siano declinati prevedendo a) il divieto per un operatore di terminazione di fissare tariffe ingiustificatamente alte, ovvero che comportino extraprofitti che scoraggino 1'interconnessione tra le reti; b) l'orientamento ai costi delle tariffe di terminazione. Con riferimento a tale secondo aspetto, gli operatori sottolineano che l'art. 50 del Codice, nel dare facolta' all'Autorita' di imporre obblighi in materia di recupero dei costi e di controllo dei prezzi, sottolinea anche "L'Autorita' tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi ".
578. Gli operatori sottolineano, a tal proposito, le minori economie di scala e scopo e le difficolta' di accesso al mercato dei capitali che caratterizzano gli operatori nuovi entranti. Gli operatori ritengono che qualsiasi tipo di quantificazione ex-ante delle tariffe di terminazione che imponesse agli operatori nuovi entranti di offrire il servizio sottocosto in aperto contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente ed un'applicazione non proporzionata e discriminatoria degli strumenti regolatori a danno degli operatori nuovi entranti alla luce degli obblighi da sempre imposti su Telecom Italia e sugli altri operatori notificati nei mercati dei servizi di terminazione sia fissa che mobile.
579. Gli operatori ritengono che le proprie tariffe di terminazione non possano essere equiparate a quelle, anche passate di Telecom Italia, in quanto, anche considerando un ritardo temporale, le reti hanno architetture completamente diverse ed adottano tecnologie diverse e non confrontabili. Inoltre la rete dell'operatore storico e' stata realizzata in assenza di concorrenza con finanziamenti pubblici ed e' gia' in gran parte ammortizzata.
580. Gli operatori ritengono che se si ritenesse necessario imporre obblighi di prezzo anche agli operatori nuovi entranti, i prezzi dovrebbero essere sostanzialmente differenziati tra operatori ex-monopolisti e operatori alternativi. In particolare secondo gli operatori l'Autorita', nel vecchio quadro regolamentare si e' gia' posta il problema della terminazione sulla rete degli di altro operatore (delibera 3/03/CIR e 11/03/CIR) senza fissare in alcun modo limiti di prezzo. Cio' e' presumibilmente legato al fatto che l'azione contrapposta dell'incumbent sarebbe stata sufficiente a limitare le richieste degli operatori alternativi. Gli operatori sottolineano che, ad oggi, nessun operatore alternativo ha potuto fissare autonomamente la tariffa di terminazione come previsto dalle delibere citate, dal momento che Telecom Italia ha sempre esercitato un fortissimo "countervailing buying power", determinando, al piu', l'apertura di procedimenti di contenzioso, tuttora sul tavolo dell'Autorita'.
581. Gli operatori, al riguardo, richiedono che la fissazione delle tariffe di terminazione non passi attraverso dei lunghi ed estenuanti contenziosi, ma che l'Autorita' supporti l'applicazione immediata delle tariffe da loro richieste. In particolare richiedono che la ragionevolezza delle tariffe contempli un equo livello di remunerazione degli investimenti sostenuti dall'operatore alternativo. Gli operatori concordano poi con la necessita' di non imporre obblighi di separazione contabile o di precisi obblighi in materia di contabilita' dei costi, in quanto eccessivamente gravosi alla luce delle ridotte dimensioni di molti degli operatori alternativi.
582. Gli operatori richiedono che l'Autorita', sentiti gli operatori alternativi, adotti un modello di valutazione dei costi di tipo parametrico che consenta di determinare in prima approssimazione i costi di terminazione sulla rete di un operatore alternativo utilizzando paramenti che consentano di evidenziare al massimo le differenze tra la struttura dei costi di un operatore nuovo entrante e quella dell'operatore storico in termini di:
- diversa architettura di rete e bacino di utenza raggiungibile per livello di interconnessione;
- minori economie di scala e di scopo;
- maggiore capitale impiegato netto;
- maggiori difficolta' nel reperimento dei capitali finanziari.
583. Gli operatori ritengono inoltre che sia da considerarsi equa una tariffa di terminazione sulla rete alterativa tale da non risultare ingiustificatamente gravosa secondo la prassi Antitrust, ovvero tale da non comportare extraprofitti ingiustificati a favore dell'operatore alternativo scoraggiando l'interconnessione tra le reti. In particolare, la mancanza di extraprofitto per l'operatore alternativo dovrebbe essere giudicata per il complesso delle chiamate terminate dai clienti di Telecom Italia sulle reti alternative.
584. Gli operatori ritengono che qualora l'analisi dei margini di Telecom Italia nelle chiamate geografiche off-net conducesse ad un sottocosto, l'Autorita' dovrebbe rivedere i vincoli tariffari sui mercati al dettaglio in capo a Telecom Italia piuttosto che comprimere le tariffe di terminazione verso reti alternative.
585. Gli operatori, sulla base delle stime del valore dei margini disponibili per la terminazione off-net per Telecom Italia, ritengono che le tariffe richieste non comportino "un'insostenibile compressione delle tariffe retail di Telecom Italia". I conti proposti sono basati sui ricavi minutari delle direttrici locale e nazionale del pacchetto di offerta soggetto a price cap e calcolati sulla base dei principi illustrati nell'Allegato E della delibera 152/02/CONS. Al fine di valutare l'equita' della tariffa di terminazione di un operatore alternativo, secondo la metodologia proposta e' sufficiente calcolare il costo di terminazione medio sostenuto da Telecom Italia per le chiamate terminate on net ed off net e verificare che risultato consenta comunque la redditivita' delle chiamate per ciascuna direttrice. Da tale analisi gli operatori concludono che se tutti gli operatori praticassero tariffe di terminazione pari a 1,9€cent/min il prezzo di terminazione medio sostenuto da Telecom Italia sarebbe da 0,45€cent/m in (assumendo il costo pari al prezzo OR2004) a circa 0,50€cent/min, a causa della sproporzione tra minuti terminati on-net ed off-net.
586. Anche ipotizzando tariffe che superino di 8 volte l'SGU (4,5 €cent/min), il costo medio risultante salirebbe solo di 0,09€cent/min, restando dunque ampiamente al di sotto del valore sostenibile da Telecom Italia nella peggiore delle condizioni (pari a 1,89 €cent/minuto).
587. Gli operatori sottolineano come le preoccupazioni sulla compressione dei margini che Telecom si troverebbe a subire sono infondate e che tale analisi non puo' che definire limiti massimi puramente teorici non raggiungibili da un operatore alternativo efficiente. I valori richiesti dagli operatori - basati su di un'equa remunerazione degli investimenti sostenuti - sarebbero dunque compatibili con la normativa vigente che prevede per l'analisi dei margini di Telecom Italia il calcolo dei costi di terminazione per singola direttrice, mediati su on-net ed off-net.
588. Gli operatori hanno condotto anche una seconda analisi con riferimento a quanto emerge della Relazione alla Raccomandazione sui Mercati Rilevanti che definisce il mercato della terminazione "esteso almeno quanto ciascun operatore di rete". In tal senso gli operatori hanno valutato la redditivita' delle sole chiamate geografiche off-net considerate verso il singolo operatore di rete alternativa. L'analisi e' stata condotta mediando tra chiamate locali e nazionali terminate sulla rete di un singolo operatore alternativo utilizzando una distribuzione delle chiamate che vede il 70% di chiamate locali e il 30% di chiamate nazionali. Tale analisi porta a individuare come sostenibile qualsiasi prezzo di terminazione inferiore o pari a 2,79€cent/min.
589. Gli operatori alternativi, in definitiva, ritengono che le tariffe di terminazione richieste, qualora rientrino nell'ambito delle tariffe considerate "eque" (cioe' tali da non risultare eccessivamente gravose comportando ingiustificati extraprofitti per l'operatore e scoraggiando l'interconnessione tra reti) debbano essere direttamente accettate da Telecom Italia nelle more di una eventuale verifica da parte dell'Autorita' in merito alla "ragionevolezza" delle stesse (valutazione del legame delle tariffe proposte con gli effettivi costi di fornitura del servizio sostenuti dall'operatore). Gli operatori alternativi ritengono che l'AGCOM dovrebbe imporre l'immediata entrata in vigore delle tariffe considerate eque, definendo un periodo di tempo (ad esempio 60 giorni) per la valutazione ex post del principio di ragionevolezza. Al termine di tale periodo la tariffa proposta sarebbe ritenuta definitiva a meno che non sia stata ravvisata dall'Autorita' una manifesta violazione del principio di ragionevolezza, ed in tal senso il regolatore potra' eventualmente richiedere ulteriori informazioni agli operatori alternativi.
590. A tal fine gli operatori richiedono che l'Autorita' definisca un criterio univoco che consenta di valutare la redditivita' delle chiamate di Telecom Italia che permetta cioe' di individuare una soglia certa di per l'equita' delle tariffe, oppure specifichi il mantenimento dei criteri della 152/02/CONS ripresi dalla delibera 11/03/CIR che prevedono il calcolo per singola direttrice mediato tra on-net ed off-net.
591. Gli operatori, infine, anche al fine di garantire il mantenimento dei margini di Telecom Italia al crescere del traffico terminato su rete alternativa, richiedono un meccanismo periodico di approvazione annuale del prezzo di terminazione, eventualmente da legare alla crescita degli abbonati degli operatorio stessi.
592. Con riferimento agli obblighi proposti, MCI si limita sottolineare che gli obblighi analoghi a quelli in capo a Telecom Italia sa risulterebbero troppo stringenti per gli operatori alternativi.
593. Vodafone, invece, sottolinea che in assenza di obblighi di contabilita' dei prezzi, l'applicazione di principi di mera ragionevolezza non garantirebbero una adeguata tutela del benessere sociale che la regolamentazione si dovrebbe prefiggere. Vodafone, a tal fine, propone di associare agli obblighi di trasparenza e non discriminazione un tetto massimo di prezzo pari ad una maggiorazione del 20% del prezzo di terminazione su rete Telecom Italia. Un tale valore garantirebbe comunque un incentivo agli investimenti infrastrutturali degli operatori alternativi senza penalizzare i clienti degli operatori interconnessi.
594. Telecom Italia concorda con l'Autorita' sull'imposizione degli obblighi in materia di trasparenza e non discriminazione in capo agli altri operatori, ma al contempo richiede che tali obblighi siano verificabili dal mercato e dall'Autorita' attraverso la pubblicazione di offerte effettivamente riconducibili ai costi sottostanti. A tal fine Telecom Italia ritiene necessario che sia predisposta da parte di operatori alternativi una contabilita' regolatoria per il servizio di terminazione, che, in forza dell'obbligo di non discriminazione interno/esterno, l'Autorita' proibisca agli operatori alternativi di fare sussidi tra terminazione e altri servizi (ad es. tra terminazione e raccolta) e che l'Autorita' imponga che il prezzo di terminazione sia minore della meta' del minimo prezzo retail praticato agli utenti finali (ovvero ceduto dalla divisione rete alle divisioni commerciali).
595. Telecom Italia segnala inoltre di avere chiuso per il 2005 diversi contratti di interconnessione reverse dove il prezzo stabilito e' maggiore del 75% del prezzo di terminazione di riferimento proposto da Telecom Italia. Pertanto risulterebbe infondato qualsiasi riferimento all'esercizio di un eventuale contropotere di mercato da parte di Telecom Italia.
596. Telecom Italia sottolinea inoltre la necessita' di rivedere gli obblighi sui mercati retail di tariffe indifferenziate per rete di terminazione, in tal modo si creerebbe un disincentivo per gli operatori a incrementare ingiustificatamente le proprie tariffe di terminazione. In tal senso, Telecom Italia presenta uno studio del consulente Frontier Economics secondo cui il mantenimento del vincolo sulle tariffe retail di Telecom Italia permetterebbe agli operatori alternativi la fissazione di prezzi inefficienti a danno della Telecom Italia stessa e secondo cui gli extraprofitti conseguiti dagli operatori alternativi verrebbero usati per sussidiare le proprie tariffe retail on-net. Le conclusioni proposte dal consulente Frontier Economics sono che l'Autorita' dovrebbe sia consentire a Telecom Italia di definire tariffe retail differenziate tra on-net ed off-net, sia imporre una riduzione programmata dei prezzi di terminazione degli altri operatori che tenda ad allinearli al prezzo praticato da Telecom Italia.
5.3.3.2 Le conclusioni dell'Autorita'
597. L'Autorita' rileva che il contropotere di mercato di Telecom Italia potrebbe rappresentare un efficace disincentivo per limitare i prezzi di terminazione su altra rete qualora, in mancanza di regolamentazione, quest'ultima avesse la facolta' di fissare i prezzi e le condizioni di offerta dei propri servizi di interconnessione. In realta', poiche' tutti i principali servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia sono soggetti a obblighi regolamentari, il contropotere di mercato di quest'ultima viene ad essere limitato e non puo' essere considerato allo stato tale da condizionare direttamente i prezzi degli altri operatori.
598. L'identificazione degli operatori di terminazione diversi da Telecom Italia quali detentori di significativo potere di mercato su singola rete presuppone altresi' l'imposizione di obblighi di natura regolamentare nel rispetto del principio della proporzionalita'. A questo proposito, l'Autorita' osserva che le dimensioni degli operatori di terminazione diversi da Telecom Italia non sono tali da giustificare vincoli regolamentari stringenti soprattutto nelle politiche di prezzo. In particolare, l'Autorita' ritiene che la proporzionalita' degli obblighi in capo agli operatori di terminazione nuovi entranti e' garantita nella misura in cui tali obblighi siano esclusivamente volti e limitati a garantire l'interconnessione tra reti.
599. L'Autorita', pertanto, ritiene di confermare la notifica di significativo potere di mercato nel mercato della terminazione vocale anche in capo agli operatori alternativi individuati nonche' l'adozione di obblighi regolamentari quali la trasparenza, la non discriminazione e l'accesso alle risorse di rete ai fini dell'interconnessione e dell'interoperabilita'.
600. Per quanto concerne gli obblighi di accesso a determinate risorse di rete, l'Autorita' ritiene che gli operatori notificati debbano fornire accesso alle porte di interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti e l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli nonche' ad altre tecnologie rispondenti agli standard per garantire l'interoperabilita' dei servizi di interconnessione di terminazione. Tali servizi infatti sono necessari per l'utilizzo del servizio di terminazione.
601. In merito agli obblighi di trasparenza, l'Autorita' ritiene che, al fine di garantire l'interoperabilita' tra reti, ciascun operatore debba rendere noti agli altri operatori i propri prezzi di terminazione di rete fissa, nonche' le condizioni di interconnessione e comunicarli all'Autorita'. Eventuali variazioni del prezzo di terminazione dovranno essere comunicate agli altri operatori con un preavviso di 60 giorni per consentire loro l'eventuale adeguamento dei prezzi nei mercati a valle.
602. Al fine di consentire una migliore trasparenza nella fatturazione dei servizi di transito verso gli operatori di terminazione, l'Autorita' ritiene, inoltre, opportuno che ciascuno di tali operatori fornisca entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, da operatori terzi, il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati) aggiornato agli ultimi 30 giorni.
603. In merito agli obblighi di non discriminazione, si osserva che la messa in atto di pratiche discriminatorie da parte degli operatori di terminazione nuovi entranti potrebbe minare l'interoperabilita' e provocare usi inefficienti delle risorse di rete nella misura in cui le condizioni tecniche ed economiche praticate ai vari operatori risultassero significativamente differenti. I prezzi possono infatti essere uno strumento di limite alla interoperabilita' non solo nel momento in cui raggiungono livelli di iniquita' e irragionevolezza, ma anche quando sono praticati in modo discriminatorio a operatori terzi.
604. In assenza di obblighi di non discriminazione dei prezzi praticati esternamente si creerebbero i presupposti economici per la realizzazione di fenomeni di arbitraggio che permetterebbero all'operatore di originazione o di transito di consegnare la chiamata non direttamente all'operatore di terminazione ma ad un eventuale operatore terzo che ha contrattato condizioni economiche di terminazione piu' vantaggiose. In altre parole, l'operatore che riuscisse a contrattare le migliori condizioni economiche di terminazione potrebbe diventare un punto di arbitraggio, fonte di accumulazione del traffico che sara' poi terminato sulla rete dell'operatore di destinazione. Cio' genererebbe a livello di sistema di telecomunicazioni un uso inefficiente delle risorse di rete che puo' essere limitato esclusivamente imponendo a tutti gli operatori di terminazione obblighi di non discriminazione dei prezzi praticati agli operatori terzi.
605. L'Autorita' ritiene, pertanto, che tutti gli operatori notificati nel mercato della terminazione debbano fornire, cosi' come previsto dall'art. 47 del Codice, il servizio all'ingrosso di terminazione agli operatori terzi a condizioni non discriminatorie analoghe a quelle praticate internamente.
606. L'Autorita' ritiene, invece, che l'imposizione di un obbligo di separazione contabile, volto a verificare i prezzi interni, non risulti invece proporzionato.
607. L'applicazione di obblighi di separazione contabile per verificare la non discriminazione tra prezzi interni e prezzi esterni e' prevista dall'art. 48 del Codice, il quale limita tale ambito di applicazione alle imprese verticalmente integrate "... In particolare, l'Autorita' puo' obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47... ". In merito, si rileva che gli attuali operatori di terminazione alternativi a Telecom Italia, nonostante gli ingenti investimenti in corso di realizzazione in infrastrutture di rete proprietarie, non possono nei fatti essere qualificati come operatori verticalmente integrati al pari di Telecom Italia. Tali operatori, infatti, dispongono di reti di trasporto di lunga distanza, non ancora pienamente sviluppate sul territorio nazionale, e, solo in alcune citta', di reti di trasporto di breve dista nza (cosiddette MAN) necessarie a rilegare gli stadi di linea, ove acquisiscono i clienti ricorrendo al servizio di unbundling fornito da Telecom Italia. Tali operatori non dispongono di una infrastruttura di rete di distribuzione (rete di accesso) per servire i propri clienti direttamente ed in modo capillare sul territorio. Inoltre, anche i siti che ospitano gli stadi di linea, nei quali gli operatori di terminazione sono co-locati, costituiscono beni intermedi forniti da Telecom Italia e rappresentano cespiti di rete da imputare in larga misura al trasporto oltre che all'accesso
608. L'imposizione di obblighi di separazione contabile nei confronti di operatori di terminazione con un relativo grado di integrazione verticale e con ridotte quote di mercato nei mercati a valle, risulterebbe contrario al principio di proporzionalita' dell'azione regolamentare dell'Autorita' disposto dagli art. 4, art. 7 comma 3 e art. 13, comma 1 del Codice, in quanto, qualsiasi sia l'entita' del trasferimento interno, questo non potrebbe essere tale da minare l'interoperabilita' e l'interconnessione tra reti ne' piu' in generale il mancato perseguimento degli obiettivi e principi dell'attivita' di regolamentazione.
609. L'Autorita' non rileva allo stato rischi che gli operatori di terminazione alternativi possano trasferire il potere di mercato detenuto nel servizio all'ingrosso di terminazione su singola rete anche nei mercati a valle dei servizi telefonici su rete fissa (analizzati nello specifico nei mercati da 1 a 7 della Raccomandazione). Infatti, la dominanza nel mercato del servizio all'ingrosso di terminazione e' conseguenza della definizione adottata per il mercato rilevante, che fa riferimento, conformemente a quanto previsto dalla Raccomandazione, alla terminazione su singola rete individuale (pari sempre al 100%).
610. Per analizzare, invece, il potere di mercato nei servizi a valle, occorre considerare la dimensione relativa del singolo operatore rispetto agli altri, in particolare nella fornitura dei servizi di accesso e di traffico telefonico. In tale prospettiva, nel rinviare per maggiori approfondimenti alle relative analisi di mercato, l'Autorita' osserva che la dimensione complessiva degli operatori alternativi nei mercato a valle non appare, allo stato, tale da far si' che il prezzo del servizio di terminazione interna possa influenzare in maniera significativa la formulazione dei prezzi finali complessivi e rappresentare, pertanto, una leva anticompetitiva.
611. Con riferimento agli obblighi di controllo dei prezzi del servizio di terminazione si osserva, in via generale, che la politica dei prezzi degli operatori alternativi e, piu' in particolare, i metodi di recupero dei costi di produzione dovrebbero di norma essere sottoposti ad un regime regolamentare meno stringente rispetto a quanto previsto per 1'incumbent dominante anche nei mercati a valle. La liberta' di formulazione delle politiche dei prezzi trova altresi' un limite nella misura in cui, nell'offerta di un dato servizio, sia esercitabile il potere di mercato. Nel caso del servizio di terminazione, il potere di mercato puo' minare l'interoperabilita', soprattutto considerando che il prezzo di terminazione praticato da un operatore rappresenta un costo esterno da considerare nella definizione dei prezzi dei servizi finali da parte di un operatore concorrente. Il ribaltamento di costi eccessivi di terminazione sui prezzi finali rappresenterebbe d'altra parte una riduzione delle economie di rete del sistema telefonico a discapito degli utenti finali. Per tali motivazioni l'Autorita' ritiene opportuno e proporzionato imporre un sistema di controllo dei prezzi anche nei confronti degli operatori di terminazione diversi da Telecom Italia.
612. Al fine di implementare una forma di controllo dei prezzi dei servizi di terminazione, l'Autorita' ha provveduto a valutare i costi dei principali operatori alternativi (Albacom, Eutelia, Fastweb, Wind/Infostrada) e gli investimenti effettuati nella rete di trasporto per raggiungere gli stadi di linea e poter servire gli utenti finali attraverso i servizi di unbundling.
613. Dall'elaborazione dei dati raccolti dalle analisi di mercato e da fonti pubbliche e' emerso che gli operatori dispongono attualmente di una rete di trasporto di lunga distanza in forte sviluppo e di una rete metropolitana limitata alle principali citta'. Le reti metropolitane in particolare essendo piu' costose delle reti di lunga distanza non sempre rilegano gli stadi di linea dove gli operatori sono co-locati; in tali casi, gli stadi di linea sono raggiunti attraverso i servizi di interconnessione di Telecom o di altri operatori.
614. Attualmente, circa 550 siti (stadi di linea) di Telecom Italia ospitano apparati di operatori alternativi necessari alla raccolta di linee in unbundling. Tale numero di siti garantisce una copertura della popolazione che va da circa il 18% al 27% della popolazione totale e permette di aggredire potenzialmente circa da 7 a 10 milioni di clienti di Telecom Italia. Due operatori hanno pianificato di investire fino al 2013 in modo massiccio nella realizzazione sia di reti di lunga distanza, sia di reti metropolitane per rilegare circa 1000 siti, in grado di coprire il 45% della popolazione e di raggiungere potenzialmente il 60% delle linee attualmente servite nella quasi totalita' da Telecom Italia. I restanti utenti, stimabili in oltre 10 milioni, non saranno potenzialmente raggiungibili in unbundling dagli operatori alternativi neanche dopo il 2013.

----> VEDERE FIGURA A PAG. 197 DELLA G.U. <----

615. La figura 7 riporta i significativi investimenti pianificati da Fastweb tra il 2004 e il 2006 per la copertura del territorio nazionale attraverso la realizzazione di backbone ma anche di reti di brevi distanza e nell'acquisizione di apparati nonche' di servizi di co-locazione negli stadi di linea di Telecom Italia (aree grigie del grafico).
616. Anche Wind/Infostrada ha pianificato di raddoppiare il numero degli attuali stadi di linea da rilegare alla propria rete di trasporto, anche se gli investimenti attesi nella rete di lunga distanza saranno sicuramente inferiori a quelli di Fastweb in quanto la rete di trasporto esistente presenta gia' un certo grado di diffusione sul territorio nazionale (figura 8).

----> VEDERE FIGURA A PAG. 197 DELLA G.U. <----

617. Un significativo livello di copertura nazionale con reti di lunga di stanza e' stato raggiunto anche da Eutelia e Albacom i quali sono impegnati nella realizzazione di infrastrutture di reti metropolitane per rilegare gli stadi di linea e raccogliere linee in unbundling. Eutelia in particolare ha raggiunto nel 2005 circa 250 siti. Anche Tiscali e Tele2 hanno pianificato investimenti nella co-locazione negli stadi di linea di Telecom Italia al fine di fornire servizi a larga banda attraverso l'unbundling e lo shared access.

----> VEDERE FIGURA A PAG. 198 DELLA G.U. <----

618. Dall'analisi dei dati di rete raccolti dai principali operatori (Telecom Italia inclusa) e' emerso che le tecnologie di rete impiegate sono sostanzialmente analoghe sia per i portanti ottici in fibra, sia per gli apparati trasmissivi, i quali sono basati su tecnologie SDH/DWDM ad elevata capacita' di trasporto ed efficienza. Anche l'introduzione degli apparati ADSL2+ sembra essere stata pianificata da tutti gli operatori al fine di poter fornire servizi di dual o triple-play. Non essendo state rilevate sostanziali differenze nelle tecnologie trasmissive utilizzate nelle aree a piu' alta densita' di popolazione, e' ragionevole attendersi, a parita' di siti serviti, minime differenze nella struttura dei costi. A questo proposito, si osserva che la struttura dei costi si compone, per la maggior parte, degli investimenti necessari alla realizzazione di reti metropolitane in fibra ottica e di apparati ad alta capacita' trasmissiva nonche' all'acquisizione di servizi di co-locazione da Telecom Italia. Tali investiment i rappresentano in larga misura costi comuni a piu' servizi e costi fissi rispetto al numero di clienti effettivamente serviti. Se da un lato e' plausibile attendersi che gli operatori nuovi entranti possono conseguire efficienze da una rete di piu' recente realizzazione, e quindi maggiormente ottimizzata rispetto a quella di Telecom Italia, dall'altro lato i massicci investimenti pianificati vedono crescere in modo significativo l'incidenza delle quote di ammortamento nel proprio conto economico rispetto a quello di Telecom Italia, i cui investimenti al contrario tendono a diminuire su una rete pienamente realizzata e ormai capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale. Gli operatori alternativi presentano inoltre investimenti all'inizio della loro vita utile ed un tasso di remunerazione del capitale investito significativamente piu' elevato rispetto a quello di Telecom Italia, in ragione delle maggiori difficolta' di accesso ai mercati dei capitali finanziari. Cio' comporta un costo del capitale (capital e investito moltiplicato il tasso di remunerazione WACC) che a parita' di perimetro e cespiti di rete impiegati e' particolarmente elevato se comparato a quello attuale di Telecom Italia. La conclusione e' che le differenze di costo tra Telecom Italia e gli operatori alternativi sono significative e tali da comportare a parita' di perimetro maggiori costi totali per gli operatori alternativi.
619. Le risultanze di tale analisi mettono in luce che, anche ipotizzando l'assenza di differenze nei costi relativi agli apparati e portanti trasmissivi necessari a rilegare gli stadi di linea con la rete di lunga distanza, le economie di scala conseguibili da ciascun operatore assumono un ruolo determinante per il ritorno sugli investimenti effettuati in funzione del grado di riempimento degli stadi di linea (clienti serviti). Al termine del 2005, l'operatore alternativo, con il maggior livello di economie di densita', era in grado ipoteticamente di raggiungere in unbundling tra il 30 e il 45% dell'intero bacino di linee di Telecom Italia, a fronte di una quota di clienti effettivamente servita pari al 3%. Tale situazione evidenzia che le economie di scala effettive erano sfruttate dagli operatori alternativi nel 2005 in misura molto ridotta rispetto a Telecom Italia. Cio' sta a significare che l'orientamento al costo del servizio di terminazione (costo unitario) offerto dagli operatori alternativi potrebbe r aggiungere valori particolarmente elevati, di gran lunga superiori rispetto allo stesso costo unitario di Telecom Italia.
620. Evidentemente tali maggiori costi devono essere ristorati in un tempo sufficientemente lungo, prevedendo un business plan al termine del quale siano raggiunte masse critiche e densita' di utenza tali da ridurre le diseconomie di scala.
621. L'Autorita', quindi, sulla base dei dati disponibili dalle analisi dei mercati e dei piani industriali dei principali operatori, ha valutato il possibile scenario dell'unbundling nei prossimi anni in termini di numero di siti serviti, copertura della popolazione, numero di linee raggiungibili e relative quote di mercato dei principali operatori. Sulla base di tali considerazioni e' possibile derivare che le dis-economie di scala degli operatori alternativi si dovrebbero ridurre sensibilmente ed attestarsi a valori comparabili a quelli di Telecom Italia.
622. Sulla base delle previsioni effettuate l'Autorita' ritiene possibile che entro il 2010 eventuali differenze tra i costi dei servizi di terminazione dei maggiori operatori potranno essere minime e tali da poter essere regolate nell'ambito di un meccanismo di efficienza comparata delle performance dell'industria.
623. Attualmente, invece, e' necessario consentire agli operatori alternativi, compatibilmente con la necessita' di garantire l'interoperabilita' dei servizi, la copertura dei maggiori costi,cosi' da incentivarne lo sviluppo commerciale ed infrastrutturale.
624. L'Autorita' ritiene, pertanto, che il controllo di prezzo debba consentire agli operatori la fissazione di un prezzo di terminazione equo e ragionevole. In tal senso, l'Autorita' ritiene opportuno definire un prezzo massimo di riferimento, al di sotto del quale qualsiasi prezzo di terminazione richiesto dagli operatori alternativi possa essere considerato equo e ragionevole e, di conseguenza, automaticamente vigente.
625. A tal fine, in linea con analoghe valutazioni espresse a livello internazionale ed in mercati analoghi, l'Autorita' ritiene che un utile riferimento possa essere il prezzo praticato dall'operatore ex-monopolista nella prima offerta di riferimento autorizzata per l'anno 1998. Tale prezzo infatti e' stato autorizzato sulla base dei dati contabili dell'operatore ed a valle di un benchmarking internazionale. L'impiego di un prezzo basato sui costi di un operatore monopolista risente certamente delle notevoli economie di scala di cui gode quest'ultimo ma questo aspetto puo' ritenersi compensato da minori efficienze nei costi operativi. Il livello di interconnessione piu' idoneo per tale valutazione, considerando le architetture di rete degli operatori alternativi, e' il livello SGT, ossia un punto di terminazione approssimativamente coincidente con il distretto telefonico. L'Autorita' ritiene, pertanto, opportuno fissare il valore massimo di terminazione a 1,54€cent/minuto.
626. Il tetto massimo di prezzo cosi' determinato potra' essere oggetto di revisione annuale sulla base delle evoluzioni effettivamente registrate nel mercato. Le spinte all'efficienza derivanti dalla competizione nel mercato a valle, ed in particolare i possibili sviluppi dei mercati dei servizi a banda larga, potranno, infatti, avere un'influenza sulla dimensione degli operatori alternativi e la struttura dei loro costi, inducendo di conseguenza l'Autorita' a rivedere la soglia massima. D'altro canto l'imposizione di un tetto massimo di prezzo, in presenza di forti investimenti e ridotte economie di scala, come evidenziato, richiede agli operatori alternativi uno sforzo finanziario iniziale da riassorbire una volta raggiunte significative economie di scala. In tale ottica, l'Autorita', potrebbe valutare anche questi aspetti nel processo di revisione del livello della terminazione.
627. L'Autorita', avendo determinato un prezzo massimo di riferimento unico per tutti gli operatori alternativi, stabilito sulla base del prezzo di un analogo servizio sul mercato fornito dall'operatore ex-monopolista al momento dell'avvio della liberalizzazione dei mercati, ritiene opportuno prevedere la possibilita' per gli operatori di richiedere una deroga al tetto massimo, laddove i dati contabili possano dimostrare che la sua applicazione non consentirebbe un ragionevole margine di guadagno considerando gli investimenti, il modello di business prescelto ed i costi propri di un operatore nuovo entrate sul mercato.
628. A tal fine, l'Autorita' ritiene che quegli operatori, che richiedono un prezzo di terminazione superiore al limite massimo, debbano evidenziare le motivazioni tecniche ed economiche per cui non ritengono sostenibile il prezzo massimo fissato e predisporre un sistema di contabilita' dei costi a supporto della richiesta, conforme ai principi contabili vigenti per gli altri operatori regolati.
629. La contabilita' dei costi deve essere sottoposta all'Autorita', al fine di una valutazione del modello contabile adottato, con particolare riferimento ai principali centri di costo individuati ed ai criteri di allocazione dei costi sui servizi di terminazione. In particolare, l'Autorita' verifichera' che il modello contabile presentato sia omogeneo a quello applicato in analoghe circostanze dagli altri operatori regolati e, se necessario, potra' richiederne la modifica cosi' da evidenziare i costi di una fornitura efficiente del servizio.
630. Qualora lo ritenga opportuno, l'Autorita', con decisione motivata, potra' richiedere all'operatore di farsi certificare la conformita' del sistema contabile alla normativa vigente da un soggetto terzo avente specifiche competenze e scelto dall'Autorita' nel rispetto dei principi di indipendenza.
631. Al termine del procedimento di valutazione dell'istanza di autorizzazione della deroga al tetto massimo, l'Autorita' autorizzera' le condizioni economiche richieste che resteranno vigenti a far data dalla presentazione dell'istanza. Qualora il costo soggiacente il servizio di terminazione non giustifichi il superamento del tetto fissato, l'Autorita' richiedera' invece l'applicazione del valore massimo di terminazione e terra' conto dei dati contabili esaminati l'anno successivo in sede di revisione del tetto.
632. Per dare certezza ai mercati nella determinazione di un prezzo di un bene intermedio che rappresenta una componente essenziale dei servizi finali offerti da tutti gli operatori presenti nel mercato della telefonia, l'Autorita' ritiene che il procedimento di valutazione dell'istanza di deroga debba essere svolto in tempi brevi e certi, consentendo la partecipazione di tutti i soggetti interessati. A tal fine, considerata la necessita' di procedere ad un esame dei dati contabili, l'Autorita' ritiene che il tempo congruo per decidere in via definitiva sulla richiesta di autorizzazione alla deroga debba essere al massimo di tre mesi.
5.4 L'offerta di riferimento di Telecom Italia
5.4.1 Struttura dell'offerta di riferimento
633. Sulla base di quanto previsto all'art. 46, comma 3, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia, in qualita' di operatore con significativo potere di mercato nei mercati della raccolta, terminazione e transito, debba garantire che le condizioni economiche di interconnessione contenute nell'offerta di riferimento siano disaggregate per singolo servizio offerto e per singola componente impiegata, idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto, non discriminatorie, trasparenti ed obiettive, nel rispetto di quanto disposto dalla presente delibera.
634. I prezzi dei servizi di interconnessione contenuti nell'offerta di riferimento, fatto salvo ove diversamente disciplinato dal meccanismo di recupero dei costi di cui al paragrafo 5.2.5, sono soggetti all'obbligo di orientamento al costo secondo quanto disposto al paragrafo 5.2.4. In particolare i prezzi pubblicati sono basati sui costi presentati nella contabilita' regolatoria. La metodologia contabile impiegata ed i criteri di attribuzione dei costi ai servizi sono oggetto di analisi ed approvazione da parte dell'Autorita' come specificato al paragrafo 5.2.4.
635. L'offerta di riferimento ha validita' annuale (periodo 1 gennaio - 31 dicembre) ed e' fatto obbligo a Telecom Italia di pubblicazione e comunicazione all'Autorita' entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore.
636. L'offerta di riferimento, in linea con quanto alla delibera n. 10/00/CIR, art. 1, comma 2, lett. e, deve integrare un Service Level Agreement che definisca in modo esaustivo le modalita' operative e gestionali connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione da parte di Telecom Italia quali, in particolare, tempi di fornitura, tempi di ripristino, livelli di qualita' e penali progressive in caso di ritardo o di inadempimento.
637. Relativamente alla struttura dei servizi di raccolta, terminazione e transito, in applicazione del principio di disaggregazione di cui all'art. 46, comma 2, ed ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. c del Codice Telecom Italia mantiene l'accesso in interconnessione ai livelli della propria rete secondo le modalita' approvate con la delibera n. 3/04/CTR.
638. Secondo quanto al capo I, art. 2, lett. c della delibera n. 1/CIR/98, in ciascuno dei distretti telefonici di Milano, Roma e Torino (come definiti ai sensi del DM 6/4/90) e' prevista la possibilita' di attestazione ad un SGT per la raccolta e la terminazione su tutto il corrispondente distretto telefonico allo stesso prezzo del servizio di raccolta e terminazione via singolo SGT. Tale previsione aveva il fine di permettere agli operatori alternativi di competere con Telecom Italia nella formulazione di offerte finali di servizi di traffico locale in detti distretti. L'Autorita' osserva che la rete di connettivita' tra gli SGU di Telecom Italia permette il trasporto delle chiamate locali nell'ambito di tali distretti, pertanto i servizi di raccolta e terminazione SGU distrettuale possono essere efficacemente impiegati dagli operatori alternativi nella formulazione di offerte finali di traffico locale. Sulla base di tali considerazioni l'Autorita' ritiene non necessario riconfermare l'obbligo di cui al capo I, art. 2, lett. c della delibera n. 1/CIR/98.
639. Gli obblighi specifici relativi ai servizi oggetto dell'offerta di riferimento sono dettagliati nei paragrafi successivi.
27. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli obblighi in merito all'offerta di riferimento di Telecom Italia relativamente a la struttura dell'offerta, il grado di dettaglio, le modalita' di pubblicazione?
Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di rimuovere l'obbligo di cui al capo I, art. 2, lett. c della delibera n. 1/CIR/98?
5.4.1.1 Le osservazioni degli operatori
640. La maggior parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, H3G, MCI, Multilink, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali e Wind) condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' ed in particolare con quanto previsto al par. 349 (eliminazione equiparazione doppio SGT a singolo per le citta' di Roma, Milano e Torino). Sono contrari alla rimozione degli obblighi di cui al capo I, art. 2, lett. c della delibera n. 1/CIR/98 gli operatori Vodafone e Welcome Italia che sottolineano che l'aggravio di costo legato alla revisione della propria struttura di interconnessione supererebbe il risparmio relativo all'accesso alle tariffe SGU. Tale aspetto e' sottolineato in particolare da Welcome Italia con riferimento agli operatori con minori economie di scala, che non riuscirebbero a coprire i costi fissi di nuove infrastrutture ed a competere con gli operatori piu' infrastrutturali. MCI, condividendo la proposta dell'Autorita', richiede inoltre che la pubblicazione dell'Offerta di Riferimento avvenga non oltre il 30 settembre di ogni anno.
641. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Teleunit, Tiscali e Wind sottolineano che l'attuale offerta di riferimento andrebbe integrata prevedendo:
1) condizioni di SLA e penali per la disponibilita' annua garantita dei servizi di raccolta terminazione e transito, nonche' del servizio di terminazione su rete di altri operatori, che sembrerebbe oggetto di numerosi e importanti disservizi;
2) condizioni di SLA e penali per i tempi massimi di risposta alle segnalazioni di guasto da parte degli operatori alternativi, sia per il traffico in terminazione su altra rete, sia sul traffico in terminazione su rete Telecom Italia;
3) il miglioramento dei tempi di migrazione dei circuiti di interconnessione;
4) l'estensione dello SLA di ripristino dei servizi di interconnessione entro le 4,5 ore nel 100% dei casi, ad oggi valido per le sole segnalazioni pervenute tra le 8:00 e le 16:00 dei giorni feriali, alle segnalazioni ricevute a tutte le ore in tutti i giorni della settimana.
5.4.1.2 Le conclusioni dell'Autorita'
642. Sulla base delle osservazioni mosse, l'Autorita' ritiene necessario confermare gli orientamenti espressi ed, anche in ragione del fatto che la qualita' di servizio puo' essere impiegata come strumento volto a limitare l'esercizio della liberta' di fissazione dei prezzi di terminazione, disporre che Telecom Italia integri l'offerta di riferimento includendo:
1) condizioni di SLA e penali per la disponibilita' annua garantita dei servizi di raccolta terminazione e transito, nonche' del servizio di terminazione su rete di altri operatori;
2) condizioni di SLA e penali per i tempi massimi di risposta alle segnalazioni di guasto da parte degli operatori alternativi, sia per il traffico in terminazione su altra rete, sia sul traffico in terminazione su rete Telecom Italia;
3) l'estensione dello SLA di ripristino dei servizi di interconnessione entro le 4,5 ore nel 100% dei casi alle segnalazioni ricevute a tutte le ore in tutti i giorni della settimana con il mantenimento degli attuali livelli di penali.
5.4.2 Articolazione in fasce orarie di picco e di fuori picco dei prezzi dei servizi di interconnessione per il trasporto di traffico commutato
643. L'articolazione vigente in fasce orarie per i servizi di interconnessione e' ottenuta applicando ai costi medi un gradiente tariffario basato sui dati di traffico degli utenti di Telecom Italia. Tale metodologia, inizialmente adottata per carenza di dati storici sui consumi degli operatori, non tiene conto di eventuali differenze statistiche tra il traffico sviluppato da Telecom Italia e quello sviluppato dagli operatori interconnessi e comporta anche significative differenze tra il prezzo medio utilizzato in fase di definizione dei prezzi a listino e l'effettivo valore pagato dagli operatori alternativi in virtu' della reale ripartizione del traffico nelle due fasce tariffarie.
644. Sulla base dei dati oggi a disposizione l'Autorita' sta valutando una revisione delle modalita' di articolazione delle tariffe in fasce di picco e fuori picco. A riguardo l'Autorita' ritiene opportuno definire il gradiente tariffario sulla base della distribuzione del traffico totale di interconnessione nell'anno precedente a quello di applicazione. Tale soluzione, mantenendo l'articolazione dei prezzi di interconnessione in fasce orarie, agevolerebbe la replicabilita' da parte degli operatori alternativi della struttura delle offerte finali di Telecom Italia, consentendo al contempo un ristoro dei costi medi piu' accurato rispetto all'attuale modalita' prevista dalla contabilita' regolatoria.
28. Gli operatori sono invitati a presentare le proprie posizioni in merito all'articolazione oraria delle tariffe di interconnessione proposte dall'Autorita'
5.4.2.1 Le osservazioni degli operatori
645. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Teleunit, Tiscali e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' in merito alla necessita' di una revisione delle modalita' di articolazione delle tariffe di interconnessione proposte dall'Autorita'.
646. Con riferimento alla scelta del gradiente tariffario, Welcome Italia suggerisce in particolare che ciascun operatore dovrebbe essere in grado di accedere a tariffe di interconnessione articolate secondo le proprie necessita' commerciali, piuttosto che doversi adeguare alla scelta imposta da Telecom Italia, eventualmente basata sui consumi dei suoi utenti. In particolare Welcome Italia richiede che sia concesso agli operatori di accedere a tariffe non articolate (ovvero con articolazione flat) che consentirebbero, nel rispetto del ristoro del costo medio dovuto a Telecom Italia, la formulazione da parte degli operatori alternativi di prezzi svincolati dalla formulazione del gradiente imposto da Telecom Italia, che riflette invece l'utilizzo medio della reti da parte dei clienti di Telecom Italia.
647. Telecom Italia, invece, richiama che la determinazione delle tariffe di interconnessione non e' piu' legata, dall'introduzione del network cap, all'applicazione ai costi medi di un gradiente tariffario basato sui dati di traffico degli utenti Telecom. La fissazione avviene rispettando i criteri stabiliti dal network-cap. Tale meccanismo, secondo Telecom Italia, ad oggi risulta pienamente soddisfacente e non ci sarebbe motivo per modificare l'attuale criterio.
5.4.2.2 Le conclusioni dell'Autorita'
648. L'Autorita' rileva che il meccanismo di network cap sottoposto a consultazione prevede l'applicazione del gradiente tariffario solo a valle della composizione dei servizi dagli elementi funzionali. L'Autorita' rileva inoltre che i trasferimenti interni praticati dagli aggregati commerciali agli aggregati trasporto, ad oggi sono basati sul costo medio, non articolato tra picco e fuori picco. Tale fattispecie, in congiunzione con la liberta' per Telecom Italia di fissare l'articolazione tariffaria delle tariffe di interconnessione, potrebbe configurarsi come discriminatoria soprattutto nei confronti degli operatori alternativi che competono sui mercati affari. Per tale categoria di utenti infatti il traffico di interconnessione venduto e' prevalentemente nella fascia di picco, ove invece i costi di rete trasferiti nel consto economico non prevedono gradienti tariffari. Per tale motivo l'Autorita' ritiene necessario che il medesimo gradiente tariffario sia applicato ai prezzi di trasferimento interni ed alle tar iffe di interconnessione.
649. L'Autorita' evidenzia che la metodologia applicata per definire il gradiente tariffario nell'offerta di riferimento 2002, utilizzato nella determinazione dei prezzi iniziali del meccanismo di network cap approvato con la delibera n. 3/03/CIR, e' basata sui ricavi definiti a "tariffa intera" e dei ricavi "a tariffa ridotta" calcolati utilizzando i consumi relativi alla clientela di Telecom Italia nelle fasce di picco e fuori picco a partire dalle condizioni economiche previste dal listino generalizzato. L'Autorita', tuttavia, in considerazione del fatto che anche la stessa Telecom Italia propone pacchetti di servizi a traffico privi di articolazione tariffaria, ritiene che l'applicazione di un gradiente tariffario flat ovvero di un gradiente tariffario distinto in fasce di picco e fuori picco debba essere definita nell'ambito del procedimento istruttorio relativo all'approvazione dell'offerta di riferimento 2007.
5.4.3 Servizio di Raccolta
650. Il servizio di raccolta permette l'inoltro di una chiamata originata da un utente attestato alla rete di Telecom Italia fino al punto di consegna della rete di Telecom Italia prescelto dall'operatore interconnesso.
651. In linea con quanto gia' previsto dal capo I, art. 2, lett. d della delibera n. 1/CIR/98, nonche' dall'art. 3, comma 1, lett. f della delibera n. 4/02/CIR in considerazione del fatto che Telecom Italia e' risultato operatore con significativo potere di mercato nei mercati della raccolta e del transito, l'Autorita' ritiene opportuno che il servizio di raccolta sia offerto ai livelli di interconnessione SGU ed SGT e sia articolato in:
- Raccolta via SGU: Il servizio consiste nella consegna ad un dato SGU delle chiamate originate da utenti od apparati di telefonia pubblica attestati all'SGU medesimo.
- Raccolta via SGU distrettuale: Il servizio e' limitato alle comunicazioni verso numerazioni geografiche originate nel distretto di destinazione e alle numerazioni non geografiche e consiste nella consegna ad un dato SGU di un distretto delle chiamate provenienti da un qualsiasi SGU del medesimo distretto relative ad utenti od apparati di telefonia pubblica.
- Raccolta via SGT: Il servizio consiste nella consegna ad un dato SGT delle chiamate provenienti da utenti od apparati di telefonia pubblica attestati ad uno qualsiasi degli SGU collegati al medesimo SGT.
- Raccolta via doppio SGT: Il servizio consiste nella raccolta delle chiamate a livello nazionale da utenti od apparati di telefonia pubblica attestati ad uno qualsiasi degli SGU collegati ad una coppia di SGT diversa da quella relativa all'Area Gateway di interconnessione.
5.4.3.1 Servizio di Carrier Selection
652. L'Autorita', ai sensi dell'art. 69, comma 1 del Codice, impone gli obblighi relativi alla selezione del vettore agli operatori con significativo potere di mercato nella fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa di cui alle analisi dei mercati 1 e 2. In tale evenienza, anche in considerazione della dominanza di Telecom Italia sui mercati della raccolta e del transito, l'Autorita' ritiene opportuno ribadire in capo a Telecom Italia l'obbligo di consentire ai propri abbonati l'accesso ai servizi di qualsiasi fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico digitando per ogni singola chiamata un codice di selezione del vettore (servizio di Carrier Selection - CS). In ottemperanza all'art. 49, comma 1, lett. c, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba mantenere le medesime modalita' di fornitura del servizio approvate con la delibera n. 3/04/CIR. In particolare e' ribadito quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lett. a della delibera n. 4/02/CIR. In merito all'uso ed alla accessibilita' delle numerazioni per i servizi di Carrier Selection sono integralmente confermati gli obblighi di cui alla delibera n. 9/03/CIR.
653. Il servizio di Carrier Selection, pertanto, e' utilizzabile dall'operatore interconnesso per la raccolta di chiamate da abbonati di Telecom Italia ovvero da apparati di telefonia pubblica per le seguenti tipologie di comunicazioni:
- traffico distrettuale;
- traffico interdistrettuale geografico;
- traffico verso indicativi per servizi di comunicazioni mobili e satellitari;
- traffico per l'accesso ai servizi interni di rete forniti dall'operatore interconnesso;
traffico internazionale.
29. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito al mantenimento in capo a Telecom Italia degli obblighi relativi alle modalita' di offerta del servizio di Carrier Selection?
5.4.3.2 Le osservazioni degli operatori
654. Tutti gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorita' in merito al mantenimento in capo a Telecom Italia degli obblighi relativi alle modalita' di offerta del servizio di CS. Telecom Italia ritiene tuttavia che tale obbligo dovrebbe essere esteso a tutti gli operatori alternativi.
5.4.3.3 Le conclusioni dell'Autorita'
655. L'Autorita', richiamando espressamente le valutazioni formulate nella proposta di provvedimento e sulla base delle risultanze della consultazione pubblica ritiene di confermare il proprio orientamento in merito alle modalita' di offerta del servizio di CS.
5.4.3.4 Condizioni economiche per il servizio di Raccolta per le comunicazioni in Carrier Selection
656. Ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, l'Autorita' puo' imporre obblighi di controllo dei prezzi, provvedendo affinche' i meccanismi di recupero di costi ed i metodi di determinazione dei prezzi servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile. A tal fine l'Autorita' ritiene che l'introduzione di un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi massimi dei servizi di interconnessione inclusi nell'offerta di riferimento rappresenti un incentivo all'efficienza dell'operatore notificato, garantisca una maggiore prevedibilita' dei costi a carico degli operatori interconnessi, promovendo al contempo lo sviluppo della concorrenza nei mercati a valle.
657. Ai prezzi dei servizi di raccolta offerti da Telecom Italia, pertanto, si applica il meccanismo pluriennale di controllo definito al paragrafo 5.2.5 del presente documento.
Condizioni economiche per il servizio di Raccolta da utente attestato alla rete di Telecom Italia
658. Le condizioni economiche per le comunicazioni in Carrier Selection sono definite sulla base delle componenti additive coinvolte nella fornitura del servizio.
- Raccolta via SGU: Il prezzo della raccolta via SGU viene fissato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- Raccolta via SGU distrettuale: Il prezzo della raccolta via SGU distrettuale e' dato dal prezzo del servizio di raccolta via SGU piu' il costo medio della componente di inoltro distrettuale. Il costo della componente di inoltro distrettuale e' determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- Raccolta via SGT: Il prezzo della raccolta via SGT e' dato dal prezzo del servizio di raccolta via SGU piu' il costo medio della componente di inoltro di area gateway. Il costo della componente di inoltro di area gateway e' determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- Raccolta via doppio SGT: Il prezzo della raccolta via doppio SGT e' dato dal prezzo del servizio di raccolta via SGT piu' il costo medio della componente di inoltro nazionale. Il costo della componente di inoltro nazionale e' determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
659. Relativamente al servizio di raccolta via SGU distrettuale, al considerato 3.2 della delibera n. 4/02/CIR, l'Autorita' ha previsto che l'offerta relativa a tutti gli SGU possa essere affiancata da un'offerta che, identificando alcuni SGU predefiniti su base distrettuale, contenga condizioni economiche migliorative rispetto all'offerta accessibile da tutti gli SGU. L'Autorita' ha rilevato che tale prestazione e' effettivamente fornita da Telecom Italia sin dal 1999 su base commerciale (c.d. Carrier Selection Distrettuale). I prezzi praticati per tale servizio prima della pubblicazione della delibera n. 4/02/CONS risultavano piu' bassi di una quota tra il 12% ed 15% rispetto a quelli contestualmente applicati per servizio di raccolta SGT. La medesima situazione e' stata riscontrata per il servizi di terminazione su SGU distrettuale per i quali Telecom praticava condizioni pari a quelle di raccolta. L'Autorita', secondo quanto gia' previsto dalla delibera n. 4/02/CIR, ritiene necessario valutare la possibilita' che tali prestazioni rientrino nell'offerta di riferimento.
Condizioni economiche per il servizio di raccolta da apparati di telefonia pubblica
660. In merito alla raccolta da telefonia pubblica, l'Autorita' ha rilevato un'elevata elasticita' della domanda delle chiamate con carta prepagata da telefonia pubblica. Cio' comporta che a modifiche nei prezzi del servizio corrispondono variazioni piu' che proporzionali delle quantita' minutarie vendute.
661. Tale condizione si riflette in maniera diretta sul mercato all'ingrosso, ove le quantita' domandate dagli operatori per il servizio di raccolta da telefonia pubblica sono in massima parte relative all'accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore, impiegato per l'offerta di servizi con carte telefoniche prepagate.
662. L'incremento della c.d. quota di surcharge nei servizi di interconnessione ed il relativo trasferimento sui prezzi finali da parte degli operatori, comporta significative riduzioni dei consumi e dunque delle quantita' vendute in interconnessione. Cio' si traduce, a fronte di una sostanziale invarianza dei costi di rete rilevabile dalla contabilita' regolatoria, in un incremento dei costi unitari per il servizio alla base della determinazione dei prezzi, secondo la metodologia di calcolo FDC attualmente utilizzata.
663. L'Autorita' ritiene che una riduzione controllata del prezzo della raccolta da telefonia pubblica implicherebbe aumenti delle quantita' vendute e riduzioni dei costi unitari tali da giustificare la stessa riduzione dei prezzi del servizio. L'applicazione del meccanismo di network cap inoltre incentiva una migliore efficienza nell'attivita' di gestione e manutenzione connesse all'offerta del servizio, nonche' consente la prevedibilita' dei costi nel breve e medio periodo da parte degli operatori alternativi.
664. In linea con quanto previsto dalla delibera n. 12/03/CIR l'Autorita' ritiene, pertanto, che il prezzo della raccolta da telefonia pubblica da apparati di Telecom Italia debba essere regolato attraverso il sistema di programmazione pluriennale dei prezzi dei servizi di interconnessione definito al paragrafo 5.2.5 del presente documento. I prezzi relativi alla fornitura del servizio ai diversi livelli di interconnessione si ottengono dalla somma del prezzo della raccolta via SGU da telefonia pubblica con il costo della componente di inoltro relativa al punto di interconnessione prescelto. Il prezzo della raccolta via SGU da telefonia pubblica viene fissato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza. Le quote minutarie relative a tali servizi contribuiscono alla determinazione dei pesi all'interno dei panieri.
665. Al fine della valutazione del corretto recupero di efficienza conseguito sulla componente di accesso del servizio di raccolta da telefonia pubblica Telecom Italia e' tenuta a fornire in contabilita' regolatoria evidenza disaggregata dei costi di riferimento per la valorizzazione della c.d. quota di surcharge cosi' come definito agli art. 1 e art. 2 comma 2 e 3 della delibera n. 12/03/CIR, nonche' dei relativi dati di traffico cosi' come definiti dall'art. 2 comma 4 della medesima delibera.
666. Telecom Italia, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 47 del Codice, deve garantire agli altri operatori condizioni equivalenti a quelle che assicura alle proprie divisioni commerciali per i propri servizi. A tal fine Telecom Italia deve praticare per la raccolta da telefonia pubblica acquistata dalle proprie divisioni commerciali i medesimi prezzi pubblicati nell'offerta di riferimento ed applicati agli altri operatori e ne evidenzia in contabilita' regolatoria i relativi costi di trasferimento e quantita' minutarie. Le informazioni di costo e le quantita' minutarie dovranno essere articolate per singoli livelli di raccolta di interconnessione e per fasce orarie (peak / off-peak).
30. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito a:
- l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi per i servizi di raccolta CS da utente attestato alla rete di Telecom Italia ;
- l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi per i servizi di raccolta da apparati di telefonia pubblica di Telecom Italia;
- la formulazione dei prezzi di raccolta per i singoli livelli di interconnessione sulla base di componenti di costo additive regolate singolarmente;
- l'introduzione nell'offerta di riferimento di un servizio di SGU distrettuale secondo quanto al punto 360 del documento di consultazione pubblica?
5.4.3.5 Le osservazioni degli operatori
667. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink; Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita'. Con riferimento al vincolo di network cap sui servizi di raccolta da telefonia pubblica, gli operatori sottolineano che gli incrementi della quota di surcharge applicata da Telecom Italia nel tempo hanno comportato una drastica riduzione dei consumi ed uno spostamento dell'utenza delle carte prepagate verso altre tipologie di accesso. Gli operatori richiedono in particolare che sia rimarcato il principio di parita' interna-esterna anche con esplicito riferimento alla surcharge applicata da Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali, al fine di prevenire che queste ultime possano attuare, ad esempio nel mercato delle carte prepagate per traffico internazionale, offerte predatorie rispetto a quelle degli operatori alternativi, rimandando in tal senso a quanto rappresentato nelle consultazioni pubbliche sui mercati 4 e 6 della Raccomandazione.
668. Telecom Italia ritiene che il servizio di telefonia pubblica debba essere separato in una quota di raccolta ed in una di surcharge che copre i costi delle cabine, degli apparecchi, della rete di distribuzione e della quota di SL allocata nell'aggregato regolatorio Accesso. La quota di raccolta puo' essere soggetta ai medesimi vincoli della raccolta da linea privata, mentre secondo Telecom Italia, la quota di surcharge deve essere sottoposta a un vincolo analogo a quello individuato per le componenti dell'accesso nel mercato dell'unbundling.
669. Telecom Italia sottolinea che i criteri definiti dalla delibera 12/03/CIR per la formulazione della quota di surcharge sarebbero inadeguati al fine di consentire il ristoro dei costi della telefonia pubblica. Tali criteri prevedono infatti di togliere dal monte costi dell'accesso i costi del servizio universale dichiarati da Telecom Italia al momento della consegna del costo netto, mentre invece il pieno recupero si otterrebbe eliminando i soli costi effettivamente finanziati dall'Autorita' dopo aver definito il fondo per il costo netto del servizio universale. A tal fine Telecom Italia ritiene necessario che l'Autorita' ricalcoli il valore iniziale della surcharge consentendo il pieno recupero dei costi, prima di applicare il valore del vincolo.
5.4.3.6 Le conclusioni dell'Autorita'
670. L'Autorita' conferma quanto espresso in consultazione in merito alla formulazione dei prezzi di raccolta rimandando alla sezione 5.2.5 in merito alla modalita' di controllo del prezzo degli elementi funzionali di rete. Analogamente, in merito alla regolamentazione del servizio di raccolta da Telefonia Pubblica, l'Autorita' conferma le previsioni di cui alla sezione 5.2.5 disponendo un meccanismo di controllo separato per la quota di sovrapprezzo.
671. In merito alle condizioni economiche dei servizi SGU distrettuale in relazione alle condizioni economiche dei servizi distrettuali di raccolta, terminazione e transito offerti a condizioni di commerciali, l'Autorita' rileva che Telecom Italia praticava per questi ultimi condizioni economiche minutarie piu' basse del 12% - 15% rispetto ai servizi SGU distrettuali regolamentati ed orientati al costo, ove i due servizi hanno sostanzialmente le medesime funzionalita'. Enaturale attendersi che tali maggiori efficienze riscontrate nei servizi commerciali si debbano riflettere anche sui servizi regolamentati che li hanno sostituiti, cio' anche in considerazione del fatto che ad oggi la differenza tra il livello di prezzi dell'interconnessione SGU distrettuale regolamentata e quello dell'interconnessione SGT non giustifica piu' l'adozione del servizio SGU distrettuale. Sulla base delle relazioni di prezzo tra i servizi SGU gateway ed i servizi SGT al 2002, nonche' delle modalita' di composizione dei prezzi definite da lla presente delibera, l'Autorita' ritiene che, a valle del calcolo del prezzo iniziale del meccanismo di network-cap di cui alla successiva sezione 5.2.5, Telecom Italia debba prevedere per l'elemento funzionale "inoltro distrettuale" una riduzione di prezzo pari al 25%. Le effettive condizioni di utilizzo del servizio SGU distrettuale si riflettono nelle tabelle di routing factors relativi agli elementi funzionali in contabilita' regolatoria e nei costi unitari dei componenti di rete effettivamente impiegati da tali servizi.
5.4.4 Servizio di Terminazione
672. Il servizio permette la terminazione delle chiamate consegnate dall'operatore interconnesso su utenti attestati alla rete telefonica pubblica di Telecom Italia. In linea con quanto gia' previsto dall'art. 3, comma 1, lett. f della delibera n. 4/02/CIR, l'Autorita' ritiene che il servizio di terminazione debba essere offerto ai livelli di interconnessione SGU ed SGT e sia articolato in:
- Terminazione via SGU: Il servizio consiste nella terminazione delle chiamate consegnate dall'operatore interconnesso ad un dato SGU di Telecom Italia sugli utenti attestati al medesimo SGU.
- Terminazione via SGU distrettuale: Il servizio e' limitato alle sole comunicazioni originate nel medesimo distretto di destinazione e consiste nella terminazione delle chiamate ad utenti attestati ad un qualsiasi SGU del distretto diverso dall'SGU di consegna.
- Terminazione via SGT: Il servizio consiste nella terminazione delle chiamate ad utenti attestati ad un qualsiasi SGU collegato all'SGT di interconnessione.
- Terminazione via doppio SGT: Il servizio consiste nella terminazione delle chiamate a livello nazionale su utenti attestati ad uno qualsiasi degli SGU collegati ad una coppia di SGT diversa da quella relativa all'Area Gateway di interconnessione.
5.4.4.1 Condizioni economiche per il servizio di Terminazione
673. L'Autorita' ritiene opportuno ribadire in capo a Telecom Italia, anche sulla base del maggiore contropotere di mercato di quest'ultima, l'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione ai sensi dell'art. 50 comma 1. Sono pertanto ribaditi gli obblighi di cui all'art. 1 comma 1, lett. e della delibera n. 4/02/CIR, ed all'art. 1, comma 1, lett. f, punto 1 della delibera n. 2/03/CIR relativamente all'applicazione di uguali condizioni economiche a servizi che impiegano le medesime componenti di rete. In particolare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, le condizioni economiche di interconnessione per i servizi di terminazione di cui al presente paragrafo sono fissate in misura uguale alle condizioni economiche dei servizi di raccolta in Carrier Selection per ciascun livello di interconnessione previsto. Per le medesime considerazioni espresse relativamente alle condizioni economiche di tale servizio, ed ai sensi dell'art. 50 comma 1 e 2 del Codice, l'Autorita' ritiene che i livelli di prezzo propos ti rientrino, anche ai fini della determinazione dei pesi dei servizi, nel meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5.
31. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito a:
- l'adozione di prezzi di terminazione uguali a quelli di raccolta in Carrier Selection;
- l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi?
5.4.4.2 Le osservazioni degli operatori
674. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' e sottolineano che il principio che prevede "l'applicazione di uguali condizioni economiche a servizi che impiegano le stesse componenti di rete" (punto 369 del testo posto a consultazione pubblica), debba essere esteso anche per gli operatori alternativi, i quali avrebbero quindi la facolta' di richiedere a Telecom Italia l'applicazione di tariffe di raccolta asimmetriche.
675. Telecom Italia, invece, non condivide l'approccio proposto poiche' ritiene che i servizi di raccolta e terminazione sarebbero orientati a mercati differenti. In merito all'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi, Telecom Italia e' d'accordo con tale orientamento nello spirito della delibera 03/03/CIR che, pur mantenendo nello stesso paniere tali servizi, ne consentiva la differenziazione nella definizione dei relativi prezzi.
5.4.4.3 Le conclusioni dell'Autorita'
676. L'Autorita' conferma quanto espresso in sede di consultazione pubblica rimandando alle considerazioni espresse alla sezione 5.2.5 in merito alla modalita' di controllo del prezzo degli elementi funzionali di rete. L'Autorita' ritiene che l'operatore che non detiene significativo potere di mercato nel mercato della raccolta possa fissare senza vincoli regolamentari il prezzo minutario delle raccolta, nella misura in cui tale prezzo non comprometta l'interoperabilita' del servizio su numerazioni non geografiche. Qualora infatti la scelta del prezzo di raccolta portasse a margini non sostenibili per l'operatore titolare della numerazione (il quale e' anche titolare della tariffa finale ed e' obbligato ad applicare un modello di interconnessione di raccolta, fatto salvo il caso della decade 701) l'Autorita' potrebbe essere chiamata da una delle parti a risolvere la controversia ai sensi dell'art. 23 del Codice al fine di garantire comunque l'interoperabilita' del servizio e l'accesso da parte di tutti gli utenti all e numerazioni in oggetto.
5.4.4.4 Servizi di Terminazione Internazionale e accesso alle Cable Station
677. L'Autorita', con la delibera n. 1/00/CIR (art. 1, comma, 1 lett. b), ha introdotto l'obbligo di offrire il servizio di trasporto del traffico internazionale uscente a condizioni trasparenti, non discriminatorie e con prezzi orientati ai costi. Analogamente, con la delibera n. 10/00/CIR (art. 6 comma 2), l'Autorita' ha introdotto l'obbligo di offrire in modo disaggregato, a condizioni trasparenti, non discriminatorie e con prezzi analoghi quelli delle linee affittate i circuiti di accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini. La delibera n. 3/03/CIR, all'art. 3, comma 1, lett. c, ha poi vincolato i prezzi relativi a tali prestazioni al meccanismo di network cap ivi definito.
678. Nel caso in cui, a seguito degli esiti della consultazione pubblica, l'Autorita' ritenesse di non dover procedere all'analisi del mercato della terminazione internazionale e quindi di non introdurre obblighi ex-ante in tale mercato, gli obblighi relativi alla terminazione del traffico (art. 1, comma, 1 lett. b della delibera n. 1/00/CIR) risulterebbero abrogati.
679. L'Autorita' ritiene che l'obbligo di fornitura dei circuiti di accesso alle Cable Station di cui all'art. 6 comma 2 della delibera n. 10/00/CIR debba ritenersi confermato alla luce della rilevanza di tali infrastrutture ai fini della fornitura del servizi di terminazione internazionale e che le relative condizioni economiche debbano rientrare nel meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5. L'Autorita', rilevando che le infrastrutture alla base dei circuiti di accesso alle Cable Station risultano analoghe a quelle delle linee affittate e dei flussi di interconnessione, ritiene che i vincoli di variazione di prezzo relativi a tali servizi debbano essere definiti contestualmente e nell'ambito delle analisi dei mercati 13 e 14 di cui alla Raccomandazione.
5.4.5 Servizio di Transito
680. L'Autorita' ritiene opportuno riconfermare in capo a Telecom Italia, in quanto operatore con significativo potere di mercato sul mercato del transito ai sensi dell'art. 45 del Codice, gli obblighi vigenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c della delibera n. 10/00/CIR, dell'art 1, comma 1, lett. f della delibera n. 4/02/CIR, dell'art. 3, comma 1, lett. b, punti 1 e 2 e lett. g della delibera n. 4/02/CIR e dell'art.l, comma 1, lett. c, punti 1, 2, 5, 6 ed 8 della delibera n. 2/03/CIR.
681. Sulla base di tali obblighi Telecom Italia e' tenuta ad offrire un servizio che permetta l'instradamento del traffico consegnato da un operatore di origine verso la rete di un operatore di destinazione (servizio di transito). L'Autorita' ritiene che Telecom Italia, ai sensi dell'art. 49, comma 1 lett. c del Codice, debba mantenere l'articolazione del servizio approvata con l'offerta di riferimento 2004, strutturata a livello di singolo SGU, di SGU distrettuale, di singolo SGT e di doppio SGT.
682. In particolare si definiscono i seguenti servizi:
- transito via singolo SGU: avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi al medesimo SGU;
- transito via SGU distrettuale: avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione abbiano almeno un punto di interconnessione a livello di SGU, su impianti differenti, nel medesimo distretto;
- transito via singolo SGT: avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi al medesimo SGT;
- transito via doppio SGT: avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi su due differenti SGT.
683. L'Autorita' inoltre intende ribadire per Telecom Italia l'obbligo di mantenere condizioni tecniche ed economiche per la fornitura del servizio di transito che includano una modalita' di fatturazione "a cascata" ed una diretta (direct billing), sia per numerazioni geografiche, sia per numerazioni non geografiche di operatori terzi, in coerenza con quanto previsto al punto A.9 della delibera n. 10/00/CIR. Telecom Italia, nel caso in cui l'operatore di origine ha stipulato accordi diretti con l'operatore di destinazione, e' remunerata per le sole parti di sua competenza nell'ambito del servizio di transito.
684. Nel caso di fatturazione "a cascata", qualora non vi siano accordi di interconnessione tra l'operatore di origine e quello di destinazione, Telecom Italia e' tenuta a gestire l'attivita' di compensazione/intermediazione finanziaria tra le parti. Telecom Italia riceve dall'operatore di origine quanto fatturato al chiamante al netto del dovuto per le attivita' di raccolta, eventuale fatturazione e rischio insolvenza e provvede a versare l'importo restante all'operatore di destinazione trattenendo la remunerazione del servizio di transito ed il corrispettivo per l'attivita' di intermediazione finanziaria.
685. La prestazione di direct billing e' richiesta dall'operatore di origine a Telecom Italia sulla base del numero chiamato e non deve essere necessariamente estesa a tutte le destinazioni raggiunte con il servizio di transito.
32. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere, in capo a Telecom Italia, gli obblighi sulla formulazione delle offerte di transito di cui al presente paragrafo?
5.4.5.1 Le osservazioni degli operatori
686. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono in generale l'orientamento espresso dall'AGCOM ma evidenziano alcuni aspetti legati alle pratiche di Telecom Italia in merito al servizio di transito che non sarebbero contorni al quadro regolamentare in via di definizione, con riferimento specifico al divieto ad applicare prezzi di terminazione discriminatori fra varie reti di accesso nel servizio di transito verso numerazioni geografiche.
687. Gli operatori segnalano che nel caso del servizio di transito verso Numerazioni Non Geografiche, e' necessario un accordo economico fra la rete di accesso e la rete di destinazione titolare delle numerazioni che stabilisca il prezzo al chiamante (in conformita' col principio regolatorio di titolarita' della tariffa) e la remunerazione del servizio di raccolta, fatturazione e rischio di insolvenza della rete di origine. A tal riguardo gli operatori ritengono opportuno che si introduca un obbligo di negoziazione in tempi ragionevoli di tali condizioni contrattuali, cio' allo scopo di garantire il diritto dell'operatore titolare delle numerazioni ad offrire ai propri clienti (i centri servizi) l'accesso da tutte le reti e il diritto dell'operatore d'accesso a garantire ai propri clienti (finali) il raggiungimento di tutte le numerazioni.
688. Gli operatori segnalano invece che nel caso del servizio di transito con modalita' "cascade billing" verso Numerazioni Geografiche, il riferimento all'esistenza di accordi economici fra la rete di origine e la rete di destinazione apparirebbe superfluo proprio sulla base del principio di non discriminazione esterna sul servizio di terminazione introdotto dal presente provvedimento.
689. La fattispecie in cui il servizio di terminazione e' fornito ad una rete di accesso attraverso il transito sulla rete di Telecom Italia, eliminerebbe infatti qualsiasi presupposto tecnico-economico per ipotizzare qualsiasi differenziazione fra il prezzo di terminazione applicato a chiamate originate da abbonati di Telecom Italia ed il prezzo di terminazione applicato a chiamate originate da abbonati di reti "terze".
690. Gli operatori segnalano che negli ultimi mesi l'applicazione di accordi economici di interconnessione differenziati fra reti di origine e reti di destinazione nel caso di transito verso numerazioni geografiche sarebbe anche fonte di possibili discriminazioni fra gli abbonati di Telecom Italia e quelli di altre reti di accesso.
691. Telecom Italia non condivide l'orientamento espresso dall'Autorita' per cui servizi di inoltro e di transito costituiscono un unico segmento di mercato, perche' dal lato dell'offerta un fornitore di servizi di transito non puo' essere in grado di fornire servizi di inoltro. Pertanto con riferimento ai servizi di transito Telecom Italia ritiene che debbano permanere in capo all'operatore dominante i soli obblighi di discriminazione e parita' di trattamento (escludendo quindi il servizio di transito dall'obbligo dell'orientamento al costo).
5.4.5.2 Le conclusioni dell'Autorita'
692. L'Autorita' conferma la rimozione degli obblighi relativi ai servizi di Terminazione Internazionale e, sulla base delle considerazioni svolte nella sezione dedicata alla analisi del mercato internazionale, ai servizi di accesso alle Cable Station.
693. L'Autorita' ritiene inoltre necessario confermare in capo a Telecom Italia, in quanto operatore con significativo potere gli obblighi sul mercato del transito espressi in consultazione.
Con riferimento alle numerazioni non geografiche, l'Autorita' ritiene necessario approfondire l'imposizione di vincoli temporali alla negoziazione su raccolta fatturazione e rischio insolvenza in sede di approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia.
694. Con riferimento al servizio di transito offerto nel caso di terminazione su numerazioni geografiche, l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia metta in atto ogni previsione utile a garantire la trasparenza delle condizioni economiche fatturate agli operatori interconnessi, cio' con riferimento in particolare alla fatturazione a cascata ed all'applicazione di tariffe che diano evidenza della quota di transito e della quota di terminazione pagata ad operatori di destinazione. In particolare, l'Autorita' ritiene che affinche' l'operatore che acquista il servizio di transito possa verificare il prezzo di terminazione applicato su ciascuna chiamata, Telecom Italia debba dettagliare nelle fatture per ciascun numero chiamato la rete di terminazione ed il punto di interconnessione di consegna, consentendo in tal modo di riscontrare i prezzi di terminazione praticati sulla singole numerazioni (anche portate) e le tariffe di transito (singolo SGU, SGU distrettuale, SGT o doppio SGT). L'Autorita' ritiene pertant o che Telecom Italia nel caso di fornitura del servizio di transito su numerazioni geografiche con fatturazione a cascata non debba praticare alcuna forma di prezzo aggiuntivo alle condizioni economiche applicate dagli operatori di destinazione sui propri servizi di terminazione. Il prezzo minutario di kit e flussi reverse e' impiegato anche nei trasferimenti interni e calcolato a partire dai prezzi delle medesime componenti incluse in offerta di riferimento sulla base dell'uso medio annuo delle stesse. La contabilita' regolatoria reca in un'apposita sezione il numero di circuiti reverse, le capacita' e le lunghezze degli stessi, il numero di attivazioni, il numero di kit, il numero di attivazione di quest'ultimi, distinti per capacita', nonche' il totale dei minuti che termina su altra rete, in modo da consentire la verifica del prezzo di trasferimento minutario relativo agli accessi reverse. I costi operativi e di capitale dei kit e dei flussi reverse e i volumi di traffico che li attraversano sono riportati in contabilita' regolatoria in un'apposita sezione di dettaglio nella tabella n. 4 dell'allegato contabile B). L'Autorita' ritiene infine necessario che, in presenza di misure di trasparenza quali quelle succitate, ciascun operatore possa riscontrare ed avere certezza effettiva degli importi richiesti per i servizi di transito e terminazione fruiti.
5.4.5.3 Condizioni economiche per il servizio di Transito
695. L'Autorita' ritiene che l'introduzione di un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi massimi dei servizi di interconnessione inclusi nell'offerta di riferimento rappresenti un incentivo all'efficienza dell'operatore notificato, garantisca una maggiore prevedibilita' dei costi a carico degli operatori interconnessi, promovendo al contempo lo sviluppo della concorrenza nei mercati a valle. A tal fine, ad ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, ai prezzi dei servizi di transito in modalita' direct billing offerti da Telecom Italia si applica pertanto, ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, del Codice, il meccanismo pluriennale di controllo definito al paragrafo 4.2.4.1 del documento di consultazione.
696. Pertanto, le condizioni economiche per i singoli servizi di transito offerti da Telecom Italia devono essere definite sulla base delle componenti additive coinvolte nella fornitura del servizio nel rispetto delle seguenti modalita':
- Servizio di transito via singolo SGU: il prezzo del servizio di transito sia singolo SGU viene fissato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- Servizio di transito via SGU distrettuale: il prezzo del servizio di transito via SGU distrettuale e' pari alla somma del prezzo del servizio di transito via singolo SGU e del costo medio della componente di inoltro distrettuale, cosi' come determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- Servizio di transito via singolo SGT: il prezzo del servizio di transito sia singolo SGT viene fissato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- Servizio di transito via doppio SGT: il prezzo del servizio e' pari alla somma del prezzo del servizio di transito via singolo SGT e del costo medio della componente di inoltro nazionale, cosi' come determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
697. Le condizioni economiche per il servizio di transito con fatturazione a cascata sono ricavate a partire dalle condizioni economiche del servizio di transito in modalita' direct billing. Le componenti addizionali di servizio sono quotate secondo le condizioni presentate dall'offerta di riferimento per kit e flussi di interconnessione. Le ipotesi alla base dei consumi minutari impiegati nella formulazione del prezzo sono comunicate all'Autorita' nell'ambito della trasmissione dell'offerta di riferimento e soggette a verifica.
698. L'Autorita' ritiene che le condizioni di offerta del servizio con modalita' di fatturazione "a cascata", debbano essere distinte per singolo operatore di terminazione. Telecom Italia e' tenuta a comunicare in via riservata all'Autorita' il dettaglio delle voci di costo determinanti i singoli prezzi totali. Le condizioni di offerta complessive possono essere aggiornate, rese pubbliche e comunicate all'Autorita' nel corso dell'anno, al variare degli accordi di terminazione stipulati da Telecom Italia.
699. L'Autorita' ritiene che i costi di "intermediazione amministrativa" non debbano essere computati ai fini della determinazione delle condizioni economiche del servizio di transito con fatturazione "a cascata", in quanto gia' inclusi nei "costi di struttura di interconnessione" allocati su tutti i servizi presenti nell'offerta di riferimento.
33. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito a:
- l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi per i servizi di transito;
- la formulazione dei prezzi di transito per i singoli livelli di interconnessione sulla base di componenti di costo additive regolate singolarmente;
- le modalita' di determinazione dei prezzi per il servizio di transito con fatturazione a cascata?
5.4.5.4 Le osservazioni degli operatori
700. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' in merito all'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi per i servizi di transito e condividono anche la formulazione dei prezzi di transito per i singoli livelli di interconnessione sulla base di componenti di costo additive regolate singolarmente.
701. In merito al servizio di transito gli operatori concorrenti sottolineano l'importanza della previsione che "i costi di intermediazione amministrativa non debbano essere computati ai fini della determinazione delle condizioni economiche del servizio di transito con fatturazione a cascata, in quanto gia' inclusi nei costi di struttura di interconnessione allocati su tutti i servizi presenti nell'offerta di riferimento".
702. Gli operatori sostengono che Telecom Italia abbia aggirato nella pratica tale principio regolatorio. Infatti Telecom Italia ha richiesto di fatturare tutte le chiamate relative ai servizi di transito con un mese di ritardo rispetto al normale ciclo di fatturazione e, addirittura si riserva di non corrispondere l'importo relativo a tali fatture fino al definitivo saldo del traffico da parte dell'operatore debitore. A parere degli operatori tale pratica pone gli operatori di destinazione a rischio di gravi conseguenze di ordine finanziario dovute all'insolvenza dell'operatore di origine.
703. Inoltre gli operatori sostengono che Telecom Italia si riserva di non corrispondere il traffico originato da una diversa rete di origine fissa qualora questa non abbia corrisposto i ricavi di competenza dell'operatore di destinazione per l'accesso a Numerazioni Non Geografiche, senza, tra l'altro, fornire neanche indicazioni di quale sia tale rete di origine.
704. A parere degli operatori e' necessario, quindi, che l'Autorita' imponga a Telecom Italia i seguenti principi:
1. corrispondere, nei servizi di transito, i ricavi dovuti all'operatore creditore indipendentemente dall'eventuale insolvenza dell'operatore debitore;
2. fornire, su richiesta, gratuitamente all'operatore di destinazione, il traffico originato da reti di origine che non hanno un accordo con l'operatore di destinazione per l'accesso alle Numerazioni Non Geografiche.
705. Con riferimento alla posizione dell'Autorita', Telecom Italia condivide l'orientamento espresso ad eccezione del servizio di Transito/Inoltro nazionale. In merito alle modalita' di determinazione dei prezzi per il servizio di Transito con fatturazione a cascata, Telecom Italia richiede la reintroduzione del riconoscimento degli oneri legati all'attivita' di intermediazione finanziaria svolta da Telecom Italia in base al principio di causalita' dei costi di gestione.
5.4.5.5 Le conclusioni dell'Autorita'.
706. L'Autorita' conferma le modalita' di controllo delle condizioni economiche dei servizi di transito proposti in consultazione rimandando alle considerazioni alla sezione 5.2.5 in merito alla regolazione degli elementi di costo ed alle tabelle di corrispondenza richiamate nell'allegato di contabilita' B). L'Autorita', inoltre, non ritiene opportuno reintrodurre oneri aggiuntivi di intermediazione finanziaria per il servizio di fatturazione a casata e neppure il pagamento automatico del credito in caso di insolvenza dell'operatore di accesso.
707. L'Autorita' ritiene che l'Offerta di Riferimento nel caso di numerazioni non geografiche dovrebbe prevedere che gli oneri relativi al servizio di transito siano sempre in carico all'operatore che origina il traffico, e che, a seguito di accordi bilaterali, si possano pattuire modalita' differenti, ad esempio prevedendo il pagamento del servizio di transito a carico della rete su cui terminano le chiamate. In tale modo si incentivano gli operatori di accesso a garantire l'interoperabilita' dei servizi su numerazioni non geografiche. Tale disposizione e' a maggior ragione da applicarsi anche nel caso delle numerazioni geografiche, ove evidentemente e' cura dell'operatore di originazione ristorare i costi dei servizi di transito e di terminazione. L'Autorita' ritiene, pertanto, che Telecom Italia debba prevedere di norma che gli oneri di transito siano in carico all'operatore di origine e che in caso di accordo tra operatore di origine e operatore di destinazione, la fatturazione del transito possa essere fatta a nche a quest'ultimo.
708. L'Autorita' ritiene inoltre che affinche' gli operatori possano effettivamente riscontrare i prezzi di terminazione dal dettaglio delle fatture, ciascun operatore, inclusa Telecom Italia, debba a richiesta fornire il database delle proprie numerazioni portate verso ciascun operatore di terminazione. Cio', unitamente al dettaglio della fatturazione dei servizi di transito, ed agli obblighi di trasparenza e non discriminazione in capo a tutti gli operatori di terminazione, dovrebbe consentire la piena verificabilita' delle fatture del servizio di transito. La fornitura del database delle numerazioni portate deve pertanto avvenire in 5 giorni dalla richiesta ed i numeri devono essere aggiornati agli ultimi 30 giorni.
709. L'Autorita' ritiene infine che l'offerta di transito debba essere integrata prevedendo la disponibilita' del direct billing per il transito di numerazioni geografiche portate secondo il formato "Routing Number C60" previsto dalla specifica tecnica 763-1 del Ministero delle Comunicazioni. Questo al fine di consentire agli operatori non direttamente interconnessi tra loro di scambiarsi il traffico geografico in direct routing sfruttando il transito dalla rete di Telecom Italia.
5.4.6 Obblighi vigenti sull'accesso alle numerazioni non geografiche di altro operatore.
710. Per garantire l'interoperabilita' dei servizi su numerazione non geografica e' necessario che tutti gli operatori adottino modalita' tecniche simmetriche nella raccolta delle chiamate verso numerazioni non geografiche di altro operatore. Telecom Italia, in quanto operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 del Codice per i servizi di raccolta, detiene un elevato potere contrattuale nei confronti degli altri operatori, determinando, di fatto, le condizioni di accesso ai servizi offerti sulle reti di questi ultimi.
711. L'Autorita' ritiene, pertanto, necessario ribadire gli obblighi in capo a Telecom Italia in merito all'accesso alle numerazioni non geografiche di altro operatore al fine di promuovere un livello di concorrenza sostenibile nell'offerta dei servizi al dettaglio correlati.
5.4.6.1 Servizi offerti
712. In particolare, l'Autorita' ritiene opportuno ribadire gli obblighi di cui al capo I, art. 2, lett. e e g della delibera n. 1/CIR/98, all'art. 1, comma 1, lett. e ed all'art. 2, comma 1, lett. c della delibera n. 1/00/CIR, all'art. 2, comma 1, lett. a e b della delibera n. 10/00/CIR, all'art. 3, comma 1, lett. d, punto 2 della delibera n. 4/02/CIR ed all'art. 2, comma 18 della delibera n. 3/04/CIR.
713. Telecom Italia e' tenuta a provvedere al trasporto su rete di origine della comunicazione dalla sede dell'abbonato fino ad un punto di interconnessione con l'operatore interconnesso. Sono forniti i livelli di raccolta SGU, SGU distrettuale, SGT, e doppio SGT. Il servizio di raccolta e' previsto anche da apparati di Telefonia Pubblica.
714. In coerenza con la delibera n. 9/03/CIR, i servizi con numerazione non geografica, accessibili anche da parte di Telefonia Pubblica, ove previsto, sono i seguenti:
- Numerazione per servizi di addebito al chiamato (800, 803 e 00800);
- Numerazione per i servizi di addebito ripartito (84X);
- Numerazione per servizi di numero unico (199);
- Numerazione per servizi di numero personale (178);
- Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica (892, 899, 144, 166);
- Numerazione per servizi interattivi in fonia (163 e 164);
- Numerazione dedicata ad eventi telefonici di massa (0369 e 0769);
- Numerazione dedicata al televoto (0878);
- Numerazione per servizi Internet (700, 702 e 709).
715. Telecom Italia e' tenuta a fornire l'accesso ai propri abbonati alle numerazioni customer care di cui all'art. 15 della delibera n. 9/03/CTR assegnate agli operatori titolari delle numerazioni.
716. Telecom Italia e' tenuta a fornire l'accesso alle reti private virtuali di altri operatori alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste per la fornitura del servizio di raccolta in Carrier Selection.
717. Telecom Italia e' tenuta a prevedere per le numerazioni 702 e 709, la configurazione di prezzi per singolo numero.
718. Telecom Italia e' tenuta a prevedere, per i servizi interni di rete di altro operatore da parte di abbonati di Telecom Italia, l'accesso in Carrier Selection secondo quanto all'art. 2, comma 1, lett. b della delibera n 1/00/CIR.
34. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito a:
- la struttura dei servizi di raccolta in interconnessione per numerazioni non geografiche;
- le numerazioni per accesso al customer care di altro operatore;
- le condizioni di accesso a rete privata virtuale;
- la possibilita' di configurare prezzi distinti per singolo numero per le numerazioni 702 e 709;
- l'accesso in CS ai servizi interni di rete di altro operatore?
5.4.6.2 Le osservazioni degli operatori
719. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'oientamento dell'Autorita' in merito agli obblighi posti in capo a Telecom Italia per l'accesso alle Numerazioni Non Geografiche di altro operatore.
720. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito alla struttura dei costi per i servizi di raccolta in interconnessione per numerazioni non geografiche, per l'accesso al customer care di altro operatore, per l'accesso alla rete privata virtuale ed ai servizi interni di rete di altro operatore. In merito alla possibilita' di configurare prezzi distinti per singolo numero per le numerazioni 702 e 709, Telecom Italia afferma tuttavia che l'associazione di prezzi differenti a singole numerazioni appartenenti allo stesso blocco da 100 numeri e' un'innovazione mai prospettata in sede di Commissione Numerazione e, quindi non sono state esaminate preventivamente con gli operatori le implicazioni tecniche e gestionali. Inoltre Telecom Italia sostiene le procedure informatiche di fatturazione e di gestione nonche' i sistemi di tassazione non consentono di fornire un prezzo differente per ogni singolo numero e, quindi, eventuali adeguamenti richiederebbero interventi rilevanti in termini economici e tem porali.
5.4.6.3 Le conclusioni dell'Autorita'.
721. L'Autorita' conferma le modalita' disposte nella proposta di provvedimento, precisando che l'obbligo in capo a Telecom Italia relativamente alla differenziazione dei prezzi per le numerazioni 702 e 709 e' stato introdotto dalla delibera n. 9/03/CIR e ribadito dalla delibera 3/04/CIR. L'Autorita' fa rilevare che sono trascorsi circa tre anni dall'introduzione dell'obbligo, durante i quali Telecom Italia avrebbe certamente potuto adeguare i propri sistemi al fine di fatturare prezzi distinti per singolo numero sulle numerazioni 702 e 709 nell'ambito delle normali attivita' di aggiornamento e revisione dei sistemi di gestione della fatturazione. L'Autorita' sottolinea che la disposizione in oggetto e' nel piano nazionale di numerazione, la cui definizione rientra ai sensi dell'art. 15 del Codice, tra le funzioni della stessa Autorita'.
722. In merito agli obblighi relativi all'accesso alle numerazioni non geografiche di altro operatore, ossia di garantire modalita' di interconnessione di raccolta ed offrire il servizio di fatturazione per conto dell'operatore titolare della numerazione, l'Autorita' ritiene che tali obblighi vigano su ciascun operatore di accesso indipendentemente dalla tecnologia trasmissiva che quest'ultimo impiega nella propria rete. Con specifico riferimento agli accessi in tecnologia VoIP di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene che questa debba consentire l'accesso alle numerazioni non geografiche di altro operatore secondo le medesime modalita' previste per gli accessi in tecnologia PSTN.
5.4.6.4 Condizioni economiche per l'accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore
723. L'Autorita' ritiene opportuno ribadire gli obblighi di cui all'art. 1 comma 1, lett. e della delibera n. 4/02/CIR, ed all'art. 1, comma 1, lett. f, punto 1 della delibera n. 2/03/CIR relativamente all'applicazione di uguali condizioni economiche a servizi di raccolta equivalenti. In particolare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, le condizioni economiche di interconnessione per l'accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche di cui al presente paragrafo sono fissate in misura uguale alle condizioni economiche dei servizi di raccolta in Carrier Selection per ciascun livello di interconnessione previsto e rientrano, anche ai fini della formazione dei pesi dei servizi, nel meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5.
35. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito a:
- l'adozione di prezzi di raccolta da numerazioni non geografiche uguali a quelli di raccolta in Carrier Selection;
- l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi?
5.4.6.5 Le osservazioni degli operatori
724. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita'.
5.4.6.6 Le conclusioni dell'Autorita'.
725. L'Autorita', richiamando espressamente le valutazioni formulate nella proposta di provvedimento posta a consultazione pubblica e sulla base delle risultanze delle osservazioni espresse dagli operatori ritiene di confermare il proprio orientamento in merito alle modalita' di offerta previste nella proposta di provvedimento.
726. Con specifico riferimento agli accessi in tecnologia VoIP di Telecom Italia, l'Autorita' rileva che Telecom Italia ha adottato per il servizio di terminazione delle chiamate su tali accessi i medesimi prezzi previsti dall'offerta di riferimento, ritenendo evidentemente sostenibile l'applicazione di tali prezzi anche agli accessi in tecnologia VoIP. In considerazione della sostanziale equivalenza delle catene impiantistiche coinvolte nei servizi di raccolta ed di terminazione, nelle more della definizione di specifiche modalita' di interconnessione IP e di fornitura dei servizi di interconnessione in modalita' VoIP, l'Autorita' ritiene che il servizio di raccolta da accessi in tecnologia xDSL VoIP di Telecom Italia debba essere regolato alle medesime condizioni previste per gli accessi PSTN secondo quanto previsto dal meccanismo di network cap di cui alla sezione 5.2.5.
5.4.6.7 Servizio opzionale di fatturazione conto terzi
727. La prestazione di fatturazione conto terzi rappresenta un elemento accessorio necessario alla fornitura di servizi a valore aggiunto agli utenti delle reti interconnesse. Ogni operatore che offra accesso ed interconnessione risulta l'unico fornitore all'ingrosso nei confronti degli altri operatori della prestazione di fatturazione verso i propri utenti.
728. Ai sensi dell'art. 41 tutti gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro la prestazione di fatturazione conto terzi allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' dei servizi offerti su numerazioni non geografiche. L'Autorita' ritiene che Telecom Italia, quale operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 per i servizi di raccolta, debba prevedere l'offerta della prestazione di fatturazione conto terzi a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo.
729. In merito agli obblighi specifici di fornitura, l'Autorita' ritiene opportuno ribadire quanto disposto all'art. 1, comma 1, lett. a della delibera n. 1/00/CIR, all'art. 3 comma 1, lett. m, punto 3 della delibera n. 4/02/CIR, all'art. 1, comma 1, lett. d, punti 1 e 2 della delibera n. 2/03/CIR, all'art. 3, comma 2, lett. d ed e della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 3, lett. a della delibera n. 3/04/CIR.
730. In particolare, con riferimento all'accesso di abbonati di un operatore ai servizi non geografici di un operatore interconnesso, si applica il principio generale per cui i ricavi derivanti da tali servizi spettano integralmente all'operatore a cui e' stata assegnata la relativa numerazione. All'operatore dalla cui rete origina la chiamata spettano invece i ricavi per il trasporto della chiamata e gli eventuali ricavi relativi alla prestazione di fatturazione e alla copertura dell'eventuale rischio di insolvenza. L'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia ed i contratti di interconnessione devono essere allineati a tale principio.
731. Per le numerazioni di cui al presente paragrafo, le condizioni economiche del servizio di "fatturazione per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore" sono formulate sulla base delle metodologie disposte dalla delibera n. 2/03/CIR. La quota di fatturazione, nelle more delle verifiche sui dati di contabilita' regolatoria per gli anni 2002 e 2003, e' fissata al 2,9% del fatturato. Tale valore e' applicabile indipendentemente dal prezzo del servizio fatturato ed indipendentemente dalle griglie di prezzo contenute nell'offerta presentata da Telecom Italia.
732. In linea con quanto all'art. 2, comma 3 della delibera n. 6/02/CIR, Telecom Italia deve fornire evidenza all'Autorita', nell'ambito della contabilita' regolatoria, dei costi sottostanti alle condizioni di offerta per la prestazione di fatturazione per l'accesso da parte di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori.
733. Gli oneri derivanti da perdite su credito sono oggetto di negoziazioni bilaterali e conguagli periodici tra Telecom Italia e l'operatore titolare della numerazione oggetto della perdita. Telecom Italia ha l'obbligo di concludere tali negoziazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di avvio delle stesse e di fornire tutte le informazioni necessarie a tal fine. La documentazione prodotta da Telecom Italia deve includere, separatamente per ciascuna numerazione, le informazioni necessarie alla determinazione della perdita effettivamente generata dall'operatore. Nell'ambito delle negoziazioni, Telecom Italia fornisce agli operatori evidenza delle componenti di perdita su crediti in maniera disaggregata rispetto alla quota di fatturazione.
36. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito alla conferma degli obblighi sul servizio di fatturazione conto terzi di cui al presente paragrafo?
5.4.6.8 Le osservazioni degli operatori
734. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind sostengono che il valore del 2,9% imposto dall'Autorita' sia meritevole di una riduzione da parte della stessa AGCOM. Questo in considerazione dei dichiarati recuperi di efficienza dell'operatore incumbent nei costi delle varie componenti di servizio, tra cui la fatturazione, che risultano decrescenti nel tempo. Infatti con riferimento alla gara CONSIP, nel corso del procedimento Antitrust A351, Telecom Italia ha evidenziato una riduzione dei costi annui di fatturazione tra il 50% e 60%. A parere degli operatori, per ovviare a comportamenti anticompetitivi di Telecom Italia che, per ogni nuova offerta di riferimento propone prezzi per lo svolgimento del servizio di fatturazione sempre piu' elevati rispetto ai precedenti valori imposti dall'autorita', sia necessario assoggettare il servizio di fatturazione al meccanismo del network cap. L'introduzione di tale meccanismo consentirebbe agli opera tori condizioni economiche non discriminatorie ed orientate al costo. Infine il prezzo medio del servizio di fatturazione che gli operatori alternativi corrispondono all'operatore ex monopolista non puo' essere superiore all'1-2% della tariffa fatturata al cliente chiamante, cio' apparirebbe anche da confronti internazionali, ove l'incidenza del servizio di fatturazione, stimata su chiamate di 3 minuti, nel Regno Unito varia da 2,9% a 0,29% (prezzo al minuto pari a 0,2228 pence/min), in Spagna dal 2,27% a 0,23% (prezzo a chiamata pari a 0,0068€ /chiamata), in Irlanda dal 2,00% al 0,5% (stima di Eircom).
735. Telecom Italia non condivide l'orientamento espresso dall'Autorita' nella delibera 30/05/CONS. Infatti, sulla base dell'obbligo di fornire la prestazione di fatturazione conto terzi a condizioni orientate al costo (punto 395 delibera n 30/05/CONS in oggetto), Telecom Italia sostiene che la quota di fatturazione del 2,9% e' solo parzialmente remunerativa rispetto ai costi risultanti dalla contabilita' regolatoria per gli esercizi 2002-2003, pertanto essa risulterebbe obbligata fornire tale prestazione a condizioni sotto costo. Da tali contabilita' apparirebbe evidente che il costo della solo fatturazione dovrebbe attestarsi attorno al 9-10% dei ricavi.
5.4.6.9 Le conclusioni dell'Autorita'.
736. Con riferimento agli obblighi previgenti in capo a Telecom Italia in merito al servizio di fatturazione conto terzi, l'Autorita' rileva che le attivita' di fatturazione dovrebbero prevedere condizioni economiche orientate ai costi e basate sulla parita' di trattamento interno esterno. In particolare, la divisione interna demandata alle attivita' di emissione dei bollettini di pagamento alla clientela finale, alla contabilizzazione delle chiamate ed alla relativa valutazione sulla base dei prezzi configurati dovrebbe praticare le medesime condizioni tecniche ed economiche nei confronti delle divisioni commerciali di Telecom Italia e degli altri operatori.
737. L'Autorita' rileva che le attivita' succitate appaiono estremamente correlate al numero di chiamate piuttosto che all'importo fatturato all'utente finale. Con specifico riferimento ai sistemi di prevenzione frodi, l'Autorita' rileva che Telecom Italia ha adottato tali sistemi non soltanto per prevenire le frodi verso i numeri non geografici di altro operatore, ma per prevenire gli abusi praticati su tutti i numeri, non geografici (propri ed altrui) e geografici, ove si registrano, ad esempio, abusi su numerazioni internazionali o verso radiomobili satellitari. Epertanto corretto attribuire i costi di tali sistemi sulla base del principio di non discriminazione su tutte le chiamate geografiche e non geografiche che danno luogo a fatturazione verso l'utente, indipendentemente dalla titolarita' delle numerazioni.
738. L'Autorita' rileva che ad oggi, relativamente alle attivita' di fatturazione, la contabilita' regolatoria non consente la verifica della effettiva parita' di trattamento tra divisioni commerciali ed operatori alternativi e ritiene pertanto necessario intervenire sulle modalita' di calcolo del prezzo di fatturazione da praticarsi internamente ed esternamente definendone le modalita' di attribuzione in contabilita' regolatoria. In particolare, l'Autorita' ritiene che il prezzo del servizio di fatturazione debba essere calcolato in base al rapporto tra costi complessivi di tutte le attivita' relative al servizio di fatturazione (emissione dei bollettini di pagamento alla clientela finale, contabilizzazione delle chiamate e relativa valutazione sulla base dei prezzi configurati, sistemi automatici di prevenzione frodi, ecc.) ed il numero totale di chiamate originate dai clienti di Telecom Italia e fatturate agli stessi, indipendentemente dalla titolarita' della numerazione.
739. In ragione dell'esigenza di sottoporre, al pari degli altri servizi di interconnessione, il servizio di fatturazione al meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi, l'Autorita' ha provveduto ad effettuare analisi di benchmarking e valutazioni economiche a partire dai dati di contabilita' prodotti da Telecom Italia per gli anni 2002, 2003 e 2004. Sulla base di tali analisi, ripartendo i costi totali del servizio di fatturazione (relativi alla gestioni dati ed emissioni bollette, alla prevenzione frodi, i costi di struttura e gestioni operatori, i costi concernenti le sopravvenienze passive) sul numero totale di chiamate retail originate dai clienti di Telecom Italia ad esclusione delle chiamate verso numeri non geografici gratuiti, l'Autorita' ha stimato un costo unitario di 0,0081€ /chiamata. Tale valore peraltro e' in linea con i prezzi praticati in altri paesi quali Gran Bretagna e Spagna, appare sostenibile per gli anni 2006-2008 sulla base dei trend totali di costo di Telecom Italia e del numero di ch iamate retail stimate ed include tutti i costi di struttura sostenuti da Telecom Italia, compresi i costi di gestione degli operatori.
740. L'Autorita' ritiene che il valore in oggetto rappresenti il prezzo della fatturazione da trasferirsi internamente e da praticarsi esternamente per ciascuna singola chiamata; tale prezzo non si applica ai numeri verdi o a tariffa finale nulla. Gli allegati contabili recano nei conti economici e nei dettagli giustificativi dei transfer charge il prezzo succitato ed il numero di chiamate (esclusi numeri verdi o gratuiti) relative al traffico venduto internamente ed esternamente. Il conto economico della prestazione di fatturazione per altri operatori viene redatto considerando i soli ricavi da altri operatori ed i relativi costi, escludendo dunque i ricavi dall'utenza dai ricavi OLO e le relative passivita' dai costi.
741. In merito agli obblighi relativi alla fatturazione su numerazioni non geografiche di altro operatore, l'Autorita', nel ribadire che tali obblighi non possono essere subordinati alla modalita' tecnica con cui e' effettuato realizzato l'accesso o la fatturazione stessa, ritiene che Telecom Italia debba garantire le medesime condizioni tecniche ed economiche del servizio di fatturazione conto terzi per numeri non geografici anche dai propri accessi in tecnologia XDSL VoIP.
742. Analogamente, le medesime considerazioni vigono anche a proposito del servizio di accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore da postazioni da telefonia pubblica, ed all'impiego da parte di Telecom Italia di modalita' tecniche di pagamento basate su carta con banda magnetica. Risulta infatti che Telecom Italia fornisca, dai propri accessi di telefonia pubblica, servizi di traffico nazionale ed internazionale a tariffazione specifica con l'impiego di sistemi di carte a banda magnetica prepagata che registrano oltre al credito residuo anche i profili tariffari. Tale servizio, svolto peraltro attraverso numeri in decade 4, compete con quelli offerti da altri operatori su numerazione non geografica da postazioni telefonica pubblica, risultando non replicabile da parte degli operatori alternativi a causa della modalita' tecnica di fatturazione.
743. L'Autorita' ritiene necessario che sia garantita anche in questo caso la non discriminazione nelle condizioni tecniche per la prestazione di fatturazione e poiche', soltanto Telecom Italia, controllando l'accesso da telefonia pubblica, ha la possibilita' di sviluppare servizi con sistemi di fatturazione proprietari, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba introdurre in offerta di riferimento un servizio all'ingrosso che consenta a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi, agli operatori alternativi di competere nella fornitura di servizi a tariffazione specifica quali i servizi di traffico verso direttrici internazionali da accessi di telefonia pubblica. A fine di garantire la trasparenza, la non discriminazione e l'orientamento ai costi delle condizioni economiche di tale servizio, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba prevedere in contabilita' regolatoria un apposito dettaglio relativo ai costi di fatturazione da telefonia pubblica con l'impiego di carte a banda magnetica .
5.4.6.10 Configurazioni dei prezzi delle numerazioni
744. La prestazione di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche risulta un servizio complementare a quello di fatturazione conto terzi. In virtu' delle medesime considerazioni proposte per quest'ultimo servizio l'Autorita' ritiene necessario ribadire per Telecom Italia gli obblighi di fornitura vigenti.
745. In particolare la configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche resta soggetta a quanto disposto all'art. 3, comma 2, lett. d della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 3, lett. b della delibera n 3/04/CIR.
746. In particolare, gli eventuali oneri di configurazioni di prezzi non inclusi nelle griglie sono esposti nell'Offerta di Riferimento a condizioni economiche eque, non discriminatorie ed orientate al costo. Telecom Italia deve garantire la fornitura per tutte le numerazioni del servizio di configurazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, indipendentemente dallo scaglione tariffario prescelto dall'operatore interconnesso.
37. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito alla conferma degli obblighi sul servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni di cui al presente paragrafo?
5.4.6.11 Le osservazioni degli operatori
747. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento espresso dall'autorita' e sostengono che sia i tempi di configurazione sia il contributo richiesto da Telecom Italia per la configurazione dei prezzi delle numerazioni fuori griglia siano suscettibili di una cospicua riduzione. Infatti, in merito alle tempistiche di configurazione, gli operatori ritengono che queste debbano essere ulteriormente ridotte, in quanto l'incumbent offre alle proprie divisioni commerciali configurazioni in tempi ridotti (15 giorni), violando il principio della parita' di trattamento.
748. Inoltre Telecom Italia tende a ritardare la data dalla quale parte il conteggio dei tempi di configurazione, infatti essa non fa riferimento all'effettiva data di invio della richiesta da parte dell'operatore, ma ad una data successiva. A parere degli operatori tali comportamenti rendono impossibile la previsione della data di effettiva configurazione con grave danno in termini di ricavi sia per gli operatori alternativi che per i loro content provider. In merito al prezzo di 30'000€ richiesto da Telecom Italia per la configurazione delle numerazioni fuori griglia, gli operatori sostengono che importo corrisponde ad costo per centrale di circa 48 euro. Gli operatori ritengono che, essendo necessari dai 10 ai 30 minuti di configurazione per ogni centrale, ad un costo/orario di 50 euro, una stima effettivamente orientata ai costi cosi' come previsto dall'art. 3 comma 2 lettera d della delibera 11/03/CIR, porti ad un costo per centrale pari a 20-25 euro e quindi ad un costo complessivo di circa 15000€. Gli o peratori richiedono pertanto un intervento dell'Autorita' volto ad imporre a Telecom Italia le seguenti disposizioni:
1. configurazione in 15 gg per i prezzi delle numerazioni non geografiche di altro operatore la cui tariffa sia gia' presente in griglia;
2. configurazione in 30 gg per i prezzi delle numerazioni fuori griglia con la corresponsione di un costo di configurazione pari a 15000 euro;
3. i tempi di configurazione devono partire dalla data di richiesta di configurazione da parte dell'operatore.
749. Gli operatori richiedono, inoltre, che sia importo l'obbligo di pubblicare tempestivamente l'aggiornamento delle griglie tariffarie da applicare a tutte le numerazioni non geografiche, ossia ogni volta che e' prevista una nuova configurazione sulla rete della stessa. Gli operatori ritengono infatti che l'attuale procedura di pubblicazione semestrale delle griglie di prezzo attuata da Telecom Italia non consente di avere visibilita' delle configurazioni delle nuove tariffe effettuate nell'arco di un semestre.
750. In linea di principio Telecom Italia condivide l'orientamento espresso dall'Autorita' in merito alla conferma degli obblighi sul servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche e, al contempo, conferma la validita' degli attuali processi di aggiornamento e pubblicazione dei prezzi configurati.
5.4.6.12 Le conclusione dell'Autorita'
751. L'Autorita', nel confermare che il servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni debba avvenire a condizioni orientate al costo, trasparenti e non discriminatorie, sottolinea la necessita' che gli oneri di cessione interna tra aggregato trasporto e divisioni commerciali evidenzino le attivita' di configurazione dei prezzi verso queste ultime indicando il numero di configurazione ed il prezzo di trasferimento, quest'ultimo pari a quello praticato in offerta di riferimento. La contabilita' reca a partire dall'esercizio 2005 una apposita sezione di dettaglio che, al fine di giustificare l'orientamento al costo del prezzo praticato, evidenzia costi operativi (di cui ammortamenti) e capitale impiegato per le attivita' di configurazione, il numero di interventi totali, quelli per le divisioni commerciali e quelli per gli operatori alternativi.
752. Con riferimento alle considerazioni svolta dagli operatori, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba pubblicare sul proprio sito dedicato ai servizi wholesale, entro 5 giorni lavorativi dalla modifica, l'aggiornamento delle griglie tariffarie. In merito alla applicabilita' dei prezzi gia' configurati, l'Autorita' ritiene che la configurazione dei prezzi gia' configurati debba essere gratuita e garantita in 7 giorni nel 100% dei casi a partire dalla effettiva richiesta dell'operatore.
753. Con riferimento alla configurazione dei nuovi prezzi non in griglia l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba garantire la configurazione in 15 giorni nel 100% dei casi a partire dalla effettiva richiesta dell'operatore. L'Autorita', sulla base delle giustificazioni di costo prodotte da Telecom Italia e delle considerazioni addotte dagli operatori, ritiene adeguato che si fissi come prezzo della prestazione di configurazione dei prezzi delle numerazioni 15000€ per gli anni 2007, 2008 e 2009 da praticarsi esternamene ed internamente. Tale livello di prezzo appare adeguato con le attivita' effettivamente svolte da un operatore efficiente e con il costo del lavoro dichiarato da Telecom Italia. Evidentemente tali prezzi e modalita' di configurazione, applicandosi a tutte le numerazioni non geografiche, vigono anche per i numeri 12XY. Sulla base di tali considerazioni e di quella sezione 5.4.6.9, l'Autorita' ritiene che il meccanismo di network cap di cui alla sezione 5.2.5.2 debba prevedere un ulteriore panier e (paniere f) contenete i prezzi dei servizi di fatturazione e configurazione dei prezzi delle numerazioni, sottoposto al vincolo IPC-IPC.
5.4.7 Obblighi vigenti sull'accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia.
754. Nel rispetto del principio di non discriminazione, al fine di garantire gli stessi servizi di base all'utenza finale, nonche' l'accesso ai numeri di emergenza e pubblica utilita', l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba garantire agli abbonati degli operatori interconnessi la possibilita' di accedere agli stessi servizi che fornisce sulla propria rete alla propria clientela.
755. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno ribadire in capo a Telecom Italia gli obblighi di cui al capo I, art. 2, lett. f della delibera n. 1/CIR/98 ed all'art. 2, comma 1, lett. a della delibera n. 1/00/CIR. L'accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia, in coerenza con quanto stabilito dalla delibera n. 9/03/CIR, deve avvenire mediante selezione diretta del numero, ovvero senza la digitazione del codice di Carrier selection.
756. I servizi oggetto di offerta sono:
- Accesso ai servizi con numerazione non geografica;
- Accesso ai servizi di Customer Care forniti da Telecom Italia sulla propria rete;
- Accesso a servizi di emergenza e di pubblica utilita';
Rientrano in quest'ultima fattispecie i seguenti servizi:
a) Servizi di emergenza:
112 Carabinieri Pronto Intervento
113 Soccorso pubblico di emergenza
114 Emergenza maltrattamenti dei minori
115 Vigili del Fuoco Pronto Intervento
118 Emergenza Sanitaria (ove attivo)
b) Servizi di pubblica utilita':
117 Guardia di Finanza
1515 Antincendio boschivo del Corpo Forestale dello Stato
1530 Capitaneria di Porto assistenza in mare - numero blu
1518 Informazioni CCISS
757. Telecom Italia offre agli operatori interconnessi l'accesso al servizio dettatura Telegrammi per l'Italia e per l'estero (186) offerto da Poste Italiane.
758. In particolare, in merito all'accesso ai servizi con numerazioni non geografiche ed ai servizi di Customer Care forniti da Telecom Italia sulla propria rete, si applica il principio generale di titolarita' dei ricavi in capo all'operatore a cui e' stata assegnata la relativa numerazione richiamato dall'art. 1 della delibera n. 1/00/CIR Analogamente, per i numeri di emergenza e pubblica utilita', in presenza di un contratto tra Telecom Italia ed il gestore del centro servizi che copra l'onere relativo alla prestazione, viene applicato il modello di raccolta richiamato dall'art. 1 della delibera n. 1/00/CIR.
759. Relativamente ai servizi di pubblica utilita' 117 e 1515, Telecom Italia dichiara di non percepire alcun compenso dai centri servizi per il costo della chiamata. In forza di cio', in deroga a quanto all'art. 1 della delibera n. 1/00/CIR, per tali servizi l'Autorita' ritiene che Telecom Italia possa applicare, per le condizioni economiche di interconnessione, il modello di terminazione.
760. Le condizioni economiche sono ricavate sulla base del livello di interconnessione a cui viene consegnata la comunicazione dall'operatore interconnesso e sulla base del livello di attestazione dei centri servizio alla rete di Telecom Italia, a partire dai costi delle prestazioni di inoltro e trasporto approvate nell'ambito del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5. I minuti trasportati in transito per tali servizi non concorrono alla formazione dei pesi nei panieri del network cap.
761. Le quote delle singole prestazioni impiegate nella formulazione dei prezzi di terminazione sono oggetto di verifica da parte dell'autorita' e dettagliate nella contabilita' regolatoria assieme ai dati di costo relativi alla fornitura del servizio.
762. L'Autorita' ritiene inoltre ribadito l'obbligo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, punto 4, della delibera n. 2/03/CIR, secondo cui Telecom Italia deve comunicare agli operatori sottoscrittori del contratto di interconnessione per la raccolta del traffico verso numerazioni non geografiche l'elenco delle numerazioni (CLI) associate alle postazioni di telefonia pubblica entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
763. Einfine ribadito l'art. 2, comma 13 della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui Telecom Italia ha l'obbligo di comunicare agli operatori interconnessi le informazioni concernenti l'apertura di numerazioni non geografiche relative ai propri servizi di nuova introduzione con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
38. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito agli obblighi sull'accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia di cui al presente paragrafo?
5.4.7.1 Le osservazioni degli operatori
764. Tutti gli operatori intervenuti condividono l'analisi svolta dall'Autorita' in merito agli obblighi sull'accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind tuttavia richiedono, in merito alla pubblicazione delle informazioni concernenti l'apertura di nuove numerazioni non geografiche, l'adozione da parte dell'operatore incumbent l'adozione di una procedura di pubblicazione che possa dare agli operatori una chiara evidenza dell'apertura di nuove numerazioni o di eventuali variazioni in modo trasparente, completo e facilmente individuabili all'interno degli elenchi pubblicati. Infatti gli operatori ritengono che Telecom Italia non ha previsto alcuna modalita' per dare evidenza degli aggiornamenti introdotti, sia relativi a nuove numerazioni che ad eventuali cambi di pricing. Infine nel rispetto del principio che prevede l'applicazione di uguali condizioni economiche a servizi che impiegan o le stesse componenti di rete, si ritiene che i prezzi per il servizio di raccolta da parte dell'OLO devono essere decisi dall'OLO stesso secondo principi di equita' e ragionevolezza e non imposti da Telecom Italia secondo criteri di reciprocita'.
5.4.7.2 Le conclusione dell'Autorita'
765. L'Autorita', nel confermare la regolamentazione previgente sottolinea la necessita' ciascun operatore, non soltanto Telecom Italia, comunichi con preavviso agli operatori interconnessi l'apertura di nuove numerazioni non geografiche o la variazione delle stesse al fine di consentirne il corretto instradamento. Il preavviso deve essere almeno pari a 15 giorni. Per Telecom Italia, in qualita' di operatore con significativo potere di mercato nel mercato della raccolta, tale obbligo di pubblicazione comprende, oltre alla comunicazione agli operatori interconnessi della apertura/modifiche delle numerazioni con il preavviso di 15 giorni, l'adozione di un apposito spazio nel sito web dedicato ai servizi wholesale che contenga l'elenco aggiornato delle numerazioni non geografiche configurate completo dei prezzi corrispondenti.
766. Per quanto concerne le chiamate ai numeri di emergenza e pubblica utilita', l'Autorita' ha rilevato che tali servizi sono offerti a titolo gratuito ai clienti di Telecom Italia mentre sono forniti a titolo oneroso agli operatori interconnessi. L'Autorita' rileva inoltre che nonostante le chiamate ai suddetti numeri possano essere finanziate nell'ambito degli obblighi di servizio universale, Telecom Italia non abbia mai richiesto che tali costi siano finanziati attraverso il fondo ed il meccanismo di ripartizione del servizio universale. Non risultano pertanto chiare le modalita' di finanziamento di detti servizi.
767. Alla luce del crescente sviluppo del numero di utenti serviti in accesso diretto da operatori alternativi, risulta necessario garantire trasparenza sulle fonti di finanziamento per l'accesso ai servizi di emergenza e sulle modalita' di formulazione dei prezzi di interconnessione. A tal proposito, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba fornire in contabilita' regolatoria un conto economico e di capitale per l'accesso alle numerazioni di emergenza dalla propria rete e quella di altri operatori, specificando separatamente ciascuna distinta voce di ricavo. L'Autorita' ritiene inoltre che le condizioni economiche dei servizi di interconnessione per l'accesso ai servizi di emergenza debbano essere riformulate in sede di approvazione di offerta di riferimento 2007, sulla base di giustificazioni di costi e di ricavi, in coerenza con le considerazioni sopra effettuate.
5.4.7.3 Obblighi in materia di accesso in interconnessione al servizio elenco abbonati
768. Nelle more delle risultanze del procedimento "Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati", avviato con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 settembre 2003 n. 222, l'Autorita' conferma l'applicazione del modello di interconnessione di raccolta alle chiamate originate da altri operatori verso il servizio 12 di Telecom Italia secondo quanto regolato dall'art. 1, comma 1, lett. d della delibera n. 1/00/CIR, dall'art. 3, comma 1, lett. o della delibera n. 4/02/CIR ed dall'art. 2 comma 4 delibera n. 3/04/CTR.
769. In merito alla raccolta verso centri servizi per la consultazione elenco abbonati di altro operatore, l'Autorita' rileva che, ad oggi, non esiste alcun meccanismo che permetta di notificare all'operatore di accesso, cui e' fatto obbligo di fatturazione conto terzi, eventuali cambi di regime tariffario connessi ad esempio alla redirezione della chiamata al numero trovato. Ai sensi dell'art.49 comma 1 lett. d l'Autorita' puo' imporre di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinche' terze parti possano formulare offerte. In considerazione di quanto sopra l'Autorita' ritiene necessario che l'operatore di accesso preveda modalita' di segnalazione alle interfacce di interconnessione di eventuali cambiamenti nel regime tariffario.
39. Gli operatori sono invitati a presentare le proprie posizioni in merito all'accesso in interconnessione al servizio 12 di Telecom Italia.
Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito all'introduzione all'interconnessione con l'operatore di accesso di una modalita' di segnalazione di cambio del regime tariffario?
5.4.7.4 Le osservazioni degli operatori
770. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' in merito all'applicazione del modello di interconnessione di raccolta alle chiamate originate da altri operatori verso il servizio 12 di Telecom Italia. Tale posizione non e' condivisa da Telecom Italia che ha disciplinato le condizioni economiche di accesso al servizio 12 in modalita' terminazione, ossia su una remunerazione del servizio pari a 1,595 euro(Iva inclusa). Pertanto il prezzo al cliente chiamante sara' formulato considerando la remunerazione per le attivita' proprie di ciascun operatore interessato dallo svolgimento della chiamata. A parere degli operatori concorrenti, la remunerazione di 1,595 euro appare sufficiente a coprire i costi dell'operatore nel caso in cui si applica il prezzo di Telecom Italia per le chiamate gestite tramite operatore, mentre e' totalmente sproporzionata rispetto al prezzo applicato da Telecom Italia nel caso di c hiamate gestite tramite risponditore automatico, ponendo, di fatto, gli operatori nella condizione di discriminare il prezzo praticato ai propri clienti rispetto a quello praticato da Telecom Italia per l'accesso al servizio 12. Per quanto riguarda il cambio del regime tariffario, gli operatori propongono una tariffa del servizio unificata derivante dalla media delle tariffe applicate ai clienti Telecom Italia per l'accesso al servizio 12.
771. In merito all'introduzione all'interconnessione di un modalita' di segnalazione di cambio del regime tariffario connesso al completamento della chiamata, Telecom Italia sottolinea che ad oggi la prestazione richiesta non e' disponibile. L'introduzione di tale prestazione dovrebbe interessare una modifica delle specifiche tecniche ISCTI 763-3 ed essere recepita da tutti gli operatori di accesso, fissi e mobili. A tal fine, l'introduzione di tale funzionalita' dovrebbe essere negoziata tra tutti gli operatori sulla base della proposta di Telecom Italia (da formularsi entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento) e depositata presso il Ministero delle Comunicazioni.
5.4.7.5 Le conclusioni dell'Autorita'
772. L'Autorita' rileva che con la delibera 15/04/CIR il servizio di informazioni abbonati e' stato spostato alle numerazioni non geografiche 12XY. Tali numerazioni, ai sensi della delibera 9/03/CIR, sono a tutti gli effetti numerazioni per servizi non geografici. Pertanto la scelta della tariffa da praticare all'utente finale spetta all'operatore titolare della numerazione, il quale ha il diritto di sceglierla all'interno dell'insieme di prezzi gia' configurati per le altre numerazioni non geografiche o di richiedere la configurazione di un apposito prezzo. Il fatturato all'utente, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a) della delibera 1/00/CIR, spetta integralmente all'assegnatario della numerazione, fatta salva la remunerazione per la fornitura del servizio di raccolta e/o transito ed il ristoro dei costi di fatturazione e rischio insolvenza, come del resto appare anche da quanto al punto A.1 della delibera 10/00/CIR. L'Autorita' conferma pertanto la regolamentazione previgente, e cioe' che per tali numerazioni va applicato il modello di interconnessione di raccolta, ove la raccolta e la fatturazione sono quelle approvate con l'offerta di riferimento ed i prezzi finali sono scelti dalle griglie tariffarie applicabili a tutte le numerazioni non geografiche. Al fine di consentire la verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e non discriminazione, la contabilita' regolatoria deve integrare nelle le tabelle di dettaglio i costi della prestazione di accesso abbonati, i conti economici e di capitale sono modificati includendo nei transfer charge una voce di trasferimento relativi a tale servizio, il prezzo di trasferimento e' calcolato sulla base dei coefficienti di utilizzo e dei restanti prezzi nominali delle componenti di rete.
773. In merito alla raccolta verso centri servizi per la consultazione elenco abbonati di altro operatore, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba prevedere alle interfacce di interconnessione modalita' di segnalazione che permettano di identificare eventuali cambi di regime tariffario connessi ad esempio alla redirezione della chiamata al numero trovato. I dettagli tecnici di tale meccanismi saranno negoziati con gli altri operatori a partire dalla proposta iniziale di Telecom Italia da formularsi entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e ratificati nelle specifiche tecniche presso il Ministero delle Comunicazioni. L'obbligo di prevedere tale prestazione e' imposto a Telecom Italia in quanto operatore dominate sul mercato della raccolta, ma va esteso, al fine di una corretta interoperabilita' dei servizi su numerazioni non geografiche, a tutti gli operatori di accesso fissi e mobili. In tal senso l'Autorita' ritiene che tale prestazione debba essere resa obbligatoria a tutti gli operatori d i accesso ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. a del Codice indipendentemente dal significativo potere di mercato degli stessi. Modalita' e tempi per l'implementazione della prestazione nel caso degli operatori da accesso diversi da Telecom Italia sono concordate tra tutti gli operatori.
5.4.8 Obblighi vigenti sull'accesso alle numerazioni in decade 7.
5.4.8.1 Servizio di Terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia
774. In coerenza con l'art. 11, comma 2 della delibera n. 9/03/CIR, ed in deroga al principio di titolarita' dei ricavi di cui all'art. 1 della delibera n. 1/00/CIR, per tali numerazioni la chiamata viene fatturata dall'operatore di accesso. L'Autorita', alla luce delle analisi svolte nel capitolo 3 sulle condizioni concorrenziali del servizio di terminazione su rete internet, ritiene opportuno non ribadire in capo a Telecom Italia gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, lett. m, punto 1 della delibera n. 4/02/CIR. Tuttavia, al fine di preservare le condizioni di competizione rilevate in detta analisi, l'Autorita' ritiene necessario mantenere in capo a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza e non discriminazione per la terminazione su numerazioni 701. L'Autorita' ritiene inoltre che il prezzo al pubblico per l'accesso a numerazioni 701, in linea con quanto all'art. 3, comma 1, lett. m, punto 2 della delibera n. 4/02/CIR, debba essere definito dall'operatore di accesso in maniera non discriminatoria verso numera zioni proprie e di altri operatori interconnessi. In assenza di tali condizioni, Telecom Italia, in virtu' della dominanza sull'accesso e raccolta del traffico, potendo fissare liberamente i prezzi al dettaglio su tutte le numerazioni 701, proprie e di altro operatore, determinerebbe condizioni economiche per i 701 propri o di proprie controllate al di sotto di quelle praticate per numerazioni di altri operatori, indipendentemente dai prezzi di terminazione internet richiesti da questi ultimi. Operatori che agiscono come ISP, quali Wind, Albacom o Tiscali, non potrebbero continuare ad offrire il servizio di accesso ad internet proprio a causa della loro integrazione verticale, non potendo migrare le proprie divisioni ISP su numerazioni di Telecom Italia.
40. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' sulla revoca dei vicoli di orientamento al costo per il servizio di terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia?
Si condivide l'orientamento dell'Autorita' sulla conferma degli obblighi in capo a Telecom Italia di non discriminazione sui prezzi al dettaglio praticati per le numerazioni 701?
5.4.8.2 Le osservazioni degli operatori
775. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' in merito alla revoca dei vincoli di orientamento al costo per il servizio di terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia, tuttavia ritengono che obblighi restanti potrebbero non essere sufficienti a garantire adeguate condizioni concorrenziali e a limitare comportamenti anticompetitivi da parte dell'operatore incumbent. Infatti Telecom Italia essendo l'unico operatore ad offrire, di fatto, il servizio di terminazione su numerazioni 701, potrebbe sfruttare tale situazione a proprio vantaggio proponendo ai propri clienti, come e' accaduto nel caso delle offerte retail dial-up effettivamente proposte dalla stessa, sconti per le chiamate verso numerazioni 701 e a cio' gli operatori concorrenti potrebbero replicare soltanto accettando una sensibile riduzione dei loro margini.
776. In ragione di cio' gli operatori citano l'occasione in cui l'operatore incumbent ha proposto sconti solo verso le proprie numerazioni 702, e non verso le numerazioni 702 di altri operatori, determinando cosi' una situazione di forte discriminazione. Successivamente la societa' ha praticato uno sconto per le chiamate verso tutte le numerazioni 701, non discriminando cosi' apparentemente alcun operatore, ma privilegiando ancora i propri servizi, essendo l'unico operatore ad offrire, di fatto, il servizio di raccolta delle chiamate verso numerazioni 701.
Secondo gli operatori e' necessario che l'Autorita' imponga in capo a Telecom Italia il divieto di praticare offerte congiunte comprendenti servizi di accesso e servizi di traffico, le quali costituiscono un notevole ostacolo allo sviluppo della concorrenza. Inoltre gli operatori rilevano la necessita' che le agevolazioni verso i clienti finali siano estese verso tutte le numerazioni per l'accesso ad Internet dia/ up, nel principio di non discriminazione e nell'interesse stesso degli utenti finali, che devono poter scegliere il provider per l'accesso ad Internet indipendentemente dall'operatore d'accesso.
777. Telecom Italia condivide l'orientamento proposto dall'Autorita' in merito alla revoca dei vincoli di orientamento al costo per il servizio di terminazione su numerazioni 701, tuttavia ritiene che l'Autorita' ha introdotto, in modo incoerente con la metodologia della Commissione sulle analisi di mercato, dei remedies sulla terminazione 701 di Telecom Italia, quali: l'obbligo di trasparenza e non discriminazione per la terminazione su 701 e l'obbligo di definire il prezzo al pubblico per l'accesso a numerazioni 701 in maniera non discriminatoria verso numerazioni proprie e di altri operatori.
5.4.8.3 Le conclusione dell'Autorita'
778. L'Autorita' rileva che con la revoca dei vincoli di orientamento al costo sul servizio di terminazione dial-up Telecom Italia non e' piu' tenuta praticare condizioni di orientamento al costo per le chiamate di internet dial-up terminate sulla propria rete verso i propri 701 ed originate da altri operatori. Gli obblighi di trasparenza e non discriminazione interna-esterna sono previgenti, legati alla regolamentazione dei servizi nel mercato retail dell'accesso ad internet e saldamente connessi agli obblighi di separazione contabile a cui Telecom Italia e' soggetta in forza della propria integrazione verticale. Ai sensi della delibera 152/02/CONS, Telecom Italia e' infatti tenuta, oltre al rispetto della non discriminazione interna-esterna tra divisioni commerciali ed altri operatori, a sottoporre ad approvazione ex-ante tutte le proprie offerte di accesso ad internet in dial-up, indipendentemente dalla numerazione. Nelle more della revisione del mercato retail dell'accesso ad internet, l'Autorita' ritiene neces sario il mantenimento dei succitati obblighi di trasparenza, non discriminazione, di separazione contabile ed amministrativa nonche' dell'obbligo di approvazione ex-ante delle offerte finali. A tal fine la verifica dei prezzi proposti dovra' essere condotta, sia sulla base dei prezzi di terminazione dial-up di trasferimento interni (posti pari a quelli praticati esternamente), sia sulla base del costo medio minutario della componente di terminazione dial-up. Con riferimento ai conti economici ed ai transfer charge i prezzi di trasferimento sono opportunamente calcolati applicando ai prezzi nominali delle componenti di rete ai coefficienti di utilizzo appositamente predisposti in contabilita' regolatoria. Nel ribadire l'obbligo di non differenziare le tariffe tra 701 propri e di altri operatori, l'Autorita' si riserva di valutare nell'ambito del provvedimento di revisione del mercato retail dell'accesso ad internet la possibilita' di adottare anche per il 701 il modello di interconnessione di raccolta adottato per tutte le altre numerazioni non geografiche.
5.4.8.4 Servizio opzionale di consegna del traffico internet in decade 7 con il protocollo DSS1.
779. Il servizio opzionale di consegna del traffico e' una prestazione opzionale alla fornitura del servizio di raccolta del traffico in decade 7 di cui al paragrafo 4.4.6 del documento di consultazione pubblica. Alla luce delle medesime considerazioni, l'Autorita' ritiene necessario riconfermare, pertanto, gli obblighi in capo a Telecom Italia di cui all'art. 1, comma 2, della delibera n. 2/03/CIR, all'art. 2, comma 1 della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2 comma 17 della delibera n. 3/04/CIR.
780. In particolare, Telecom Italia e' tenuta a fornire la prestazione di consegna del traffico internet in decade 7 con il protocollo DSS1 come opzione aggiuntiva ai servizi di raccolta del traffico in decade 7. Le condizioni economiche del servizio sono soggette a verifica dell'orientamento al costo e comprendono, pertanto, anche i costi di gestione degli operatori.
41. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' sul mantenimento degli obblighi in merito alla prestazione di consegna DSS1 da parte di Telecom Italia?
5.4.8.5 Le osservazioni degli operatori
781. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono il mantenimento degli obblighi per Telecom Italia in merito alla prestazione di consegna DSS1, in quanto necessaria agli operatori che non utilizzano servizi di interconnessione in modalita' SS7. Tuttavia, in qualita' di operatori interconnessi alla rete di Telecom Italia in modalita' SS7, Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind sottolineano che le condizioni economiche per tale prestazione devono essere tali da consentire la fornitura, in regime di concorrenza, del medesimo servizio intermedio da parte degli altri operatori interconnessi in modalita' SS7. In tal senso gli operatori richiedono il mantenimento del vincolo di orientamento al costo in capo a Telecom Italia per tutti i servizi di I/C, compresa la consegna in DSS1, poiche' tale vincolo dovrebbe di per se' garantire la replicabilita' economica della prestazione.
782. Gli operatori segnalano che Telecom Italia pratica comportamenti tesi ad aggirare la normativa vigente al fine di praticare condizioni per il servizio di consegna in DSS1 non
replicabili. A tal fine, gli operatori segnalano specifici casi che denotano l'utilizzo di pratiche che mirano ad escludere i concorrenti da questo specifico mercato intermedio:
- Ai servizi commercializzati da TI che utilizzano prevalentemente un'interconnessione in modalita' DSS1 (cd. offerta Revenue Sharing e/o Easy Net) Telecom Italia applicherebbe il maggior costo dovuto alla proposta, presente in OR 2005 (fermamente osteggiata dagli operatori alternativi), di portare al 10,3% del valore fatturato la quota (in precedenza 2,9 %) per gli oneri di fatturazione delle numerazioni non geografiche. Tale decisione penalizza evidentemente gli operatori che con proprie numerazioni non geografiche volessero replicare le offerte di consegna DSS1 di Telecom Italia.
- Nell'ambito degli impegni assunti nel corso del procedimento antitrust A351 e' stato applicato al servizio di consegna in DSS1 uno sconto percentuale (-15%) superiore a quello previsto per tutti gli altri servizi che ricadono nell'ambito del Paniere A dei servizi di I/C.
783. Telecom Italia, in relazione al carattere di accessorieta' della specifica prestazione, ritiene che la stessa possa essere fornita su richiesta dell'OLO e su base commerciale nel rispetto dei principi di non discriminazione.
5.4.8.6 Le conclusione dell'Autorita'
784. L'Autorita', sulla base delle risultanze della consultazione pubblica, richiamando espressamente le valutazioni formulate nella proposta di provvedimento, conferma l'obbligo di fornire la prestazione accessoria di consegna in DSS1 sulla base dell'orientamento al costo, riservandosi di valutare le eventuali violazioni degli obblighi di non discriminazione e separazione contabile ed amministrativa in un apposito procedimento istruttorio.
5.4.8.7 Accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e 709 dell'Operatore interconnesso su base forfetaria (FRIACO- Flat-Rate Internet Access Cali Origination).
785. In considerazione della posizione dominante di Telecom Italia nel mercato della raccolta e delle caratteristiche proprie delle offerte retail di accesso ad Internet risulta confermata la necessita' di rendere disponibile un servizio intermedio tariffato a condizioni forfetarie tale da consentire agli operatori la massima flessibilita' nella formulazione delle proprie offerte.
786. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno ribadire gli obblighi di cui agli ad. 1 e 2 della delibera n. 25/01/CIR, all'art. 2 comma 1 della delibera n. 5/02/CIR ed all'art. 1 comma 1, lett. f, punti 4 e 5 della delibera n. 2/03/CIR, limitatamente alle condizioni tecniche di offerta.
787. In particolare, e' fatto obbligo a Telecom Italia di mantenere il servizio di raccolta del traffico Internet a condizioni economiche forfetarie. Il servizio e' offerto ai livelli SGU, SGU distrettuale ed SGT. Il servizio di raccolta forfetaria per il traffico internet a livello distrettuale prevede la medesima architettura di interconnessione utilizzata per i servizi di raccolta e terminazione su numerazioni geografiche, ossia un unico punto di interconnessione per ogni distretto.
788. I circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono condivisibili per l'instradamento di tutto il traffico decade 7 gestito con il modello di raccolta, anche quello a consumo.
789. In caso di saturazione delle risorse di interconnessione forfetaria disponibili su un autocommutatore, il servizio di raccolta forfetario prevede la gestione del trabocco del traffico su canali di interconnessione a consumo.
790. Il traffico di trabocco e' valorizzato secondo i prezzi del servizio di raccolta a consumo per l'accesso a numerazioni in decade 7.
791. I canali di interconnessione utilizzati per il traffico di trabocco sono condivisibili con il traffico del servizio di raccolta a consumo per le numerazioni in decade e sono soggetti alle medesime verifiche di qualita' e dimensionamento relative ai circuiti di interconnessione utilizzati per il servizio di raccolta forfetaria.
792. Il processo di richiesta ed attivazione dei circuiti di interconnessione utilizzati per il servizio di raccolta forfetaria garantisce tempi minimi di attivazione ed un elevato grado di flessibilita', con particolare riferimento al caso di disponibilita' da parte dell'operatore interconnesso di risorse trasmissive non completamente utilizzate.
793. Nelle condizioni di offerta, Telecom Italia e' tenuta ad indicare le modalita' di discriminazione del traffico ed i parametri utilizzati per il controllo dell'integrita', del corretto funzionamento e del dimensionamento della rete.
794. I valori di perdita massima per i flussi di interconnessione per traffico internet raccolto in modalita' forfetaria non sono vincolanti per l'operatore interconnesso ed il loro superamento non comporta l'obbligo di incremento di capacita' dei flussi di interconnessione.
795. L'operatore interconnesso, nel rispetto di quanto in merito previsto dai singoli contratti di interconnessione, puo' scegliere di trasformare i circuiti di raccolta esistenti da tariffazione a consumo, per traffico voce o decade 7, a forfetaria e viceversa, senza oneri o penalita'. Telecom Italia garantisce 30 giorni solari come tempo massimo dalla richiesta per la riconversione dei flussi di interconnessione da minutario a forfettario.
796. Le modalita' di fatturazione sono analoghe a quelle previste per servizi a traffico commutato.
42. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito al mantenimento degli obblighi per i servizi di raccolta FRIACO di cui al presente paragrafo?
5.4.8.8 Le osservazioni degli operatori
797. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' in merito al mantenimento degli obblighi per i servizi di raccolta FRIACO sottolineando tuttavia alcuni aspetti della attuale situazione competitiva. Il traffico dia/ up presenta un andamento decrescente dovuto alla migrazione della clientela verso soluzioni di accesso a banda larga. La rete di raccolta di tale traffico pertanto e' destinata a subire continue variazioni e adattamenti al fine di ottimizzare le risorse al traffico effettivo. A tal fine, gli operatori richiedono maggiore flessibilita' nella gestione dei flussi di raccolta, in particolare per il traffico di tipo flat.
798. In particolare, gli operatori richiedono che sia prevista in offerta di riferimento, come opzione, che nel caso in cui l'architettura di rete lo consenta, i fasci a consumo minutari utilizzati per il trabocco del traffico in decade 7 siano condivisibili con traffico voce in trabocco da fasci esistenti nella stessa direttrice.
799. Gli operatori richiedono inoltre che siano rimossi i vincoli legati ai tempi di trasformazione/cessazione dei flussi FRIACO, cio' a causa della rapidita' con cui tale mercato sta evolvendo. La richiesta, legata all'ottimizzazione della gestione delle risorse impiantistiche, assume particolare rilevanza in considerazione delle modalita' tecnico/operative con cui Telecom Italia configura i flussi FRIACO e di trabocco minutario, nell'ambito di un determinato fascio. Avviene infatti che la gestione e' di tipo LIFO (Last In First Out), cio' comporta che alla richiesta di un nuovo fascio flat su di una data direttrice Telecom Italia configuri il piu' vecchio dei flussi minutari attivi in FRIACO ad attivi un nuovo fascio per servizi a traffico. Accade tuttavia che al momento di dismettere un fascio FRIACO, Telecom Italia trasformi in minutario l'ultimo fascio attivato mantenendo attivi i precedenti faci FRIACO. Questo comporta che l'operatore non sia libero di gestire correttamente i propri fasci.
800. Gli operatori segnalano che nell'Offerta di Riferimento e' previsto uno SLA con penali di 30 giorni per la trasformazione da flussi a consumo a flussi a capacita', mentre non e' previsto alcun vincolo nel caso della trasformazione da flussi di capacita' a flussi a consumo. Gli operatori richiedono pertanto che venga specificato il vincolo dei 30 giorni anche per tale trasformazione e che venga estesa anche a tale tipologia la stessa penalita' prevista nel caso di trasformazione da flussi a consumo a flussi a capacita'.
801. Telecom Italia condivide gli obblighi per il servizio di raccolta FRIACO, mantenendo le attuali modalita' tecnico-operative di fornitura. In particolare, i circuiti a capacita' forfetaria non sono per loro natura condivisibili per la gestione del traffico a consumo, mentre si conferma la possibilita' di utilizzare la prestazione di trabocco del traffico da flussi forfetari a flussi a consumo.
5.4.8.9 Le conclusioni dell'Autorita'
802. L'Autorita', sulla base delle risultanze della consultazione pubblica ritiene necessario confermare gli obblighi di fornitura di cui alla proposta di provvedimento, prevedendo, al contempo. maggiore flessibilita' nella gestione dei flussi di raccolta di tipo flat. La richiesta di poter instradare il traffico dial-up di trabocco dei flussi FRIACO su fasci gia' predisposti per il traffico di raccolta vocale non presenterebbe problemi di fattibilita' tecnica da parte di Telecom Italia, la quale dovrebbe soltanto instradare il traffico di trabocco su flussi gia' configurati per la raccolta vocale. L'Autorita' ritiene pertanto che Telecom Italia, al fine di contenere i costi fissi degli operatori che utilizzano fasci FRIACO con trabocco, debba prevedere in offerta di riferimento modalita' tecniche di condivisione dei fasci vocali minutari di raccolta con il traffico di trabocco da fasci FRIACO. Ancora nel senso di migliorare la gestione dei flussi FRAICO, l'Autorita' ritiene che gli operatori debbano poter indicare q uali fasci dismettere o riconfigurare indipendentemente dall'ordine di attivazione degli stessi, che gli SLA e penali per la configurazione dei fasci vigano per qualsiasi tipologia di riconfigurazione, inclusa da FRIACO a minutario.
5.4.8.10 Condizioni economiche per l'accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e 709 dell'operatore interconnesso su base forfetaria (FRIACO).
803. Le condizioni economiche del servizio di raccolta forfetaria sono fissate sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione e recupero dei costi di cui all'art. 50 commi 1 e 2. A tal fine l'Autorita' ritiene che il prezzo del servizio debba essere determinato applicando il meccanismo definito dalla delibera n. 5/02/CIR a partire dai prezzi minutari di raccolta previsti dall'offerta di riferimento per il servizio di raccolta Carrier Selection.
804. In particolare i costi minutari delle tratte SL-SGU, SGU-SGT, SGU-SGU corrispondono ai costi delle componenti relative alle prestazioni di raccolta/terminazione SGU, inoltro area gateway ed inoltro distrettuale, cosi' come regolati dal meccanismo di programmazione dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5. L'Autorita', annualmente, nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento, svolgera' l'esame dei parametri caratteristici dell'algoritmo di valutazione delle condizioni economiche sulla base delle evidenze di traffico prodotte da Telecom Italia.
805. Efatto obbligo a Telecom Italia di trasmettere all'Autorita', contestualmente all'offerta di riferimento, i volumi minutari di traffico venduti agli operatori con i servizi di raccolta forfetaria; tali dati devono essere corredati dei parametri caratteristici delle singole tratte di rete coinvolte, cosi' come misurati sulla propria rete nella fornitura del servizio per il periodo di riferimento relativo al paniere di consumi del network cap.
806. La veridicita' dei dati prodotti e' autocertificata da Telecom Italia nelle forme e modalita' previste ai sensi del dPR 403/98. Telecom Italia e' tenuta a includere nella propria contabilita' regolatoria una tabella di dettaglio recante le succitate quantita' minutarie di traffico disaggregate per livello di interconnessione ed i parametri di impiego delle singole tratte necessari alla determinazione dei prezzi secondo il meccanismo definito dalla delibera n. 5/02/CTR.
43. Gli operatori sono invitati a presentare la propria posizione sulle proposte di provvedimento in merito di servizi di raccolta FRIACO di cui al presente paragrafo.
5.4.8.11 Le osservazioni degli operatori
807. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con le proposte di provvedimento dell'Autorita' e ritengono che il meccanismo adottato garantisce che le condizioni economiche proposte nell'offerta di riferimento per il servizio di raccolta forfetario, per determinati volumi di traffico, siano tali da generare economie di scala rispetto alla formula a consumo "minutaria", inoltre permettono di proporre alla propria clientela finale sia offerte a consumo che offerte flat.
808. Gli operatori sottolineano che, considerato l'andamento decrescente del traffico Internet dial-up (migrazione utenza verso accessi a larga banda), i volumi sono destinati a diminuire
 
drasticamente e rapidamente. Pertanto, per un corretto calcolo delle condizioni economiche, riveste particolare importanza l'individuazione del periodo di riferimento, ed in particolare sarebbe auspicabile considerare anche il trend in atto.
Telecom Italia condivide la proposta dell'Autorita'.
5.4.8.12 Le conclusioni dell'Autorita'
809. L'Autorita', sulla base delle risultanze della consultazione, conferma le modalita' di formulazione dei prezzi di cui alla proposta di provvedimento e pertanto rimanda all'approvazione delle singole offerte di riferimento la definizione dei prezzi FRIACO a partire dai dati di consumo e del prezzo dei servizi minutari. L'Autorita' specifica che i prezzi di interconnessione FRIACO sono finalizzati al ristoro del costo effettivamente sostenuto da Telecom Italia per l'anno in corso e che pertanto la valutazione dei prezzi forfetari potra' tenere in conto gli effettivi trend di variazione previsti sulla base dell'andamento dei consumi degli operatori.
810. L'Autorita' ritiene inoltre che i medesimi valori dei parametri tecnici adottati nella valorizzazione di tale offerta debbano essere impiegati nelle valutazioni di replicabilita' delle offerte finali di Telecom Italia per servizi dial-up di accesso a internet. L'Autorita', in considerazione delle difficolta' riscontrate nella verifica della effettiva replicabilita' dei servizi finali flat proposti recentemente da Telecom Italia, si riserva di valutare nell'ambito dell'approvazione dell'offerta di riferimento l'introduzione di nuove modalita' di raccolta flat dedicate ai servizi vocali o condivise tra traffico vocali e dial-up che consentano, eventualmente con un margine prestabilito, la replicabilita' delle offre finali proposte al mercato indipendentemente dalle condizioni d'uso dei flussi di raccolta.
5.4.9 Portabilita' del numero tra operatori
811. Ai sensi dell'art. 80 del Codice, l'Autorita' ribadisce l'obbligo di fornitura della prestazione di portabilita' del numero per numerazioni geografiche e non geografiche secondo le modalita' di cui all'allegato A della delibera n. 4/CIR/99. In linea con il comma 3 dell'art. 80 del Codice e con quanto previsto dall'art. 3 delle delibera n. 3/03/CIR, l'Autorita' ritiene necessario che il prezzo della prestazione sia sottoposto al meccanismo pluriennale di controllo predisposto al paragrafo 5.2.5 del presente documento.
812. La soluzione tecnica per la risoluzione dell'indirizzamento e dell'instradamento approvata con la delibera n. 4/CIR/99, allegato A, art. 2 per le chiamate da rete fissa e mobile verso numerazioni geografiche e' quella dell'onward routing e per le chiamate verso numerazioni non geografiche e' quella dell'always query.
813. L'Autorita' rilevava gia' al punto G.2 della delibera n. 10/00/CIR che le prestazione di portabilita' del numero tra operatori di rete fissa avrebbe richiesto l'implementazione di soluzioni di instradamento tra le reti interconnesse tecnicamente piu' efficienti di quelle attualmente implementate e che l'obiettivo finale dell'Autorita' e' "l'adozione di una soluzione tecnica basata sull'utilizzo di un database centralizzato per l'immediata interrogazione e corretto instradamento delle chiamate verso numeri portati" .
814. La delibera n. 19/01/CIR dispone, nell'ambito della portabilita' dei numeri mobili, l'implementazione della tecnica di instradamento di direct routing, la quale prevede l'interrogazione di un database per ogni singola chiamata da parte della rete di origine sia di rete fissa sia di rete mobile. L'attuazione di tale delibera, ovvero la realizzazione della tecnica direct routing/always query in tutte le reti, apre la possibilita' per gli operatori di adottare, con ridotti investimenti incrementali, la medesima tecnica per le chiamate verso numeri geografici portati.
815. L'Autorita', al fine di promuovere un uso efficiente delle risorse di rete, ritiene necessario di istituire un tavolo tecnico con tutti gli operatori volto a definire le modalita' di risoluzione dell'indirizzamento dei numeri portati attraverso l'implementazione di un database condiviso e di interrogazioni per singola chiamata da parte della rete di origine.
44. Si condividono le proposte di regolamentazione presentate dall'Autorita' in merito alla prestazione di portabilita' del numero?
5.4.9.1 Le osservazioni degli operatori
816. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind sebbene condividano in linea di principio l'analisi svolta dall'Autorita', in merito all'implementazione della soluzione tecnica dell'Always Query per le chiamate dirette verso numerazioni geografiche, hanno sottolineato diverse problematiche di difficile soluzione.
817. Gli operatori evidenziano innanzi tutto che la soluzione tecnica dell'Always Query richiede la costituzione di una banca dati centralizzata. L'applicazione della soluzione tecnica indicata per instradare le chiamate sia dirette a numerazioni geografiche che non geografiche richiede che il riconoscimento dell'associazione tra numero del cliente portato e la rete recipient, avvenga "tramite una banca dati centralizzata gestita da un organismo indicato dall'Autorita' ", cosi' come indicato dall'art. 3, della delibera 4/CIR/99.
818. Gli operatori, al fine di consentire fin da subito la realizzazione di portabilita' tra le reti fisse, fermo restando l'obiettivo della tutela del cliente finale, hanno ritenuto piu' efficace, nelle more della realizzazione di tale banca dati, applicare la soluzione tecnica dell'onward routing, per motivi sia di natura tecnica, sia di carattere strettamente economico.
819. Gli operatori segnalano che ad oggi l'unico Database per le numerazioni geografiche e non geografiche di rete fissa esistente, presso 1'ISCTI, non puo' essere considerato idoneo per l'implementazione della soluzione tecnica indicata, in particolare, deve osservarsi quanto segue:
1) il database e' stato realizzato principalmente per fini di controllo in merito alle intercettazioni telefoniche da parte delle Autorita' Giudiziarie;
2) l'aggiornamento previsto del data base e' quindicinale. Un database centralizzato aggiornato real-time e' invece indispensabile all'implementazione da parte degli operatori della soluzione tecnica proposta, infatti qualunque analisi di fattibilita' relativa all'implementazione delle funzionalita' di rete intelligente necessarie al funzionamento dell'always query non puo' che essere successiva alla costituzione di tale banca dati.
820. La realizzazione di un data base unico richiede peraltro la partecipazione attiva di tutti gli operatori di rete fissa che effettuano la portabilita', al fine di consentire un corretto recepimento delle informazioni inserite nel database stesso. Sebbene tutti gli operatori abbiano l'obbligo di contribuire al mantenimento della banca dati, con comunicazione "tempestive" relative all'acquisizione di un numero oggetto di portabilita', sarebbe necessario definire congiuntamente una procedura di una modalita' di scambio di informazione real-time fra tutti gli operatori, ad oggi non prevista, al fine di non creare alcun disservizio ai clienti finali.
821. Inoltre, gli operatori rilevano che il numero degli operatori di rete fissa non puo' essere in alcun modo confrontato con quello degli operatori mobili, verso i quali e' stata adottata la soluzione tecnica dell'always query con le logiche di comunicazione interoperatore a maglia totale: tali logiche aumentano di complessita' in proporzione al quadrato dell'aumento del numero di operatori coinvolti, quindi se per quattro operatori mobili servono 12 scambi dati, per 50 operatori di rete fissa ne sarebbero necessari circa 2.450.
822. Gli operatori evidenziano inoltre numerosi aspetti relativi alle implementazioni di rete necessarie per consentire la realizzazione dell'always query e che richiederanno investimenti non trascurabili, quali:
- modifiche delle modalita' di instradamento sulle reti degli operatori;
- rivalutazione del dimensionamento dei traffici tra operatori;
- modifiche ai sistemi di fatturazione degli operatori, necessarie per riconoscere e tariffare correttamente le chiamate verso numerazioni native/portate in base ai nuovi codici e modalita' di instradamento da definire in base;
- definizione di procedure di segnalazione e di comunicazione/aggiornamento fra operatori per la gestione degli errori.
823. Gli operatori ritengono che piu' in generale, si dovrebbe analizzare nuovamente tutta la tematica d'interconnessione fra operatori di rete fissa e di rete mobile, con la riassegnazione (o riconferma) di codici di instradamento (Routing Numbers), la definizione delle procedure da effettuare negli autocommutatori delle reti di origine, transito e terminazione, metodologie di individuazione univoca e trattamento degli errori.
824. Inoltre, al fine di permettere in un futuro la realizzazione del Direct Routing, si potrebbe pensare di studiare modalita' di fornitura alternative alla modalita' All Cali Query quale ad esempio il Rerouting (Dropback with Rerouting), da sottoporre ad una approfondita analisi in sede di tavolo tecnico di specifiche ministeriali.
825. In definitiva, sebbene l'implementazione della soluzione tecnica di rete Always Query per la Service Provider Portability tra gli operatori di rete fissa puo' essere considerato un obbiettivo futuro, ad oggi si ritiene che tale soluzione non possa essere facilmente realizzabile sia per gli aspetti di natura strettamente tecnica evidenziati sia per gli ingenti investimenti che gli operatori coinvolti dovrebbero sostenere per la sua implementazione. Infatti gli investimenti sostenuti non otterrebbero benefici sostanzialmente differenti da quelli ad oggi riscontrati.
826. Allo stato attuale gli operatori ritengono, quindi, preferibile l'applicazione del principio dell'onward routing in ambito di number portability per le numerazioni geografiche.
827. Gli operatori ritengono, peraltro, possibile una revisione dei meccanismi economici attualmente alla base della portabilita' geografica in modalita' Onward Routing in un ottica di maggiore equita' nelle relazioni di interconnessione e di tutela della clientela finale.
828. Gli operatori osservano, infatti, che la regolamentazione della soluzione Onward Routing disciplinata in via provvisoria anche per la terminazione sulle reti mobili dalla delibera 19/01/CIR, stabiliva all'art. 11 comma 3 che "L'operatore di rete fissa, nel caso di chiamate dirette a numeri portati, riconosce all'operatore Donor la stessa tariffa di terminazione delle chiamate dirette a numeri non portati della rete dell'operatore Donor".
829. Tale soluzione, evidentemente, consente alle reti di accesso che ignorano la reale rete di destinazione della chiamata sia ai fini della fatturazione attiva al proprio cliente, sia ai fini del controllo della fatturazione passiva effettuata dalla rete donor all'interconnessione, di poter tassare al cliente/remunerare all'interconnessione le chiamate in modo indipendente dalla effettiva rete di destinazione delle medesime. Questa circostanza, peraltro, e' circostanziata in una comunicazione che TIM, in qualita' di rete di accesso, ha inviato a vari operatori di rete fissa e nella quale, per i motivi sopra citati, si riserva di non corrispondere a tali operatori tariffe di terminazione asimmetriche rispetto a quelle dell'OR Telecom Italia(10).
830. Gli operatori ritengono quindi opportuno valutare l'estensione alla portabilita' delle numerazioni fisse dell'intervento normativo gia' stabilito dalla delibera 19/01/CIR per la portabilita' delle numerazioni mobili, durante la fase in cui sara' mantenuta la soluzione Onward Routing per le numerazioni geografiche, ovvero l'applicazione della tariffa di terminazione della rete donor nella relazione di interconnessione rete di accesso - rete donor.
831. Gli operatori ritengono che l'implementazione della portabilita' di numerazioni non geografiche, sia ostacolata dall'assenza di un obbligo regolatorio di fornire il servizio di triggering da parte delle reti donating. Questa circostanza, unitamente ai tempi molto lunghi attualmente previsti dalle reti di accesso nell'effettuare il reinstradamento delle numerazioni non geografiche dalla rete donating alla rete recipient, in particolare nel caso di portabilita' successive, rende di fatto difficile realizzare accordi di portabilita' fra operatori in quanto vi e' un forte rischio di rendere disservizi ai clienti dovuti alla contemporanea circostanza della indisponibilita' della rete donating di effettuare il servizio di transito e triggering e del ritardo delle reti di accesso nel realizzare il reinstradamento del traffico dalla rete donating alla rete recipient.
832. Gli operatori dunque condividono l'orientamento dell'Autorita' in merito all'istituzione di un tavolo tecnico, presieduto dall'Autorita' stessa, riguardante la possibile revisione dei meccanismi di portabilita' delle numerazioni geografiche e non geografiche.
833. Gli operatori sottolineano che in tale tavolo tecnico si debbano discutere congiuntamente le modalita' tecniche in grado di consentire una efficiente implementazione della NP, garantendo contemporaneamente una minimizzazione dei costi complessivi di instradamento e il rispetto dei criteri di efficienza delle reti e che, alla luce dello stato attuale di sviluppo delle reti, la modalita' Onward Routing sia da ritenersi ancora preferibile per la portabilita' delle numerazioni geografiche.
834. Gli operatori sottolineano inoltre come la portabilita' fra numerazioni geografiche in modalita' Onward Routing possa essere implementata in un ottica di maggiore equita' nelle relazioni di interconnessione e di tutela della clientela finale, disciplinando il pagamento della tariffa di terminazione della rete donor in analogia con la soluzione adottata fra le reti mobili in regime di onward routing.
835. Gli operatori, infine, evidenzino che anche i meccanismi di portabilita' di numerazioni non geografiche siano suscettibili di miglioramenti, in particolare con riguardo alle procedure di portabilita' successiva fra operatori che sono attualmente caratterizzate dalla contemporanea assenza di obblighi riguardanti il servizio di triggering per le reti donating e di vincoli stringenti sui tempi di reinstradamento del traffico per le reti di accesso.
836. Telecom Italia condivide quanto definito dall'Autorita' in linea generale, ma evidenzia i seguenti elementi. In base al principio di reciprocita' delle condizioni di fornitura associate alla prestazione di portabilita' tra le chiamate fisso-mobile e mobile-fisso e a copertura degli oneri relativi al corretto indirizzamento ed instradamento del traffico originato da rete mobile e diretto a numerazioni geografiche portate da rete Telecom Italia su operatore terzo, Telecom Italia ha provveduto ad applicare, a decorrere dal 1 febbraio 2005, l'importo di 1,00 centesimo di euro (IVA esclusa) per transazione alle chiamate andate a buon fine, in aggiunta alle condizioni economiche relative al servizio di transito di cui alla vigente Offerta di Riferimento e all'importo di terminazione riconosciuto all'Operatore terzo.
837. Al riguardo, Telecom Italia evidenzia che la consultazione non tratta il tema delle chiamate con origine da mobile verso numeri fissi portati. Poiche' le conclusioni del tavolo tecnico proposto varranno anche per gli operatori mobili, la delibera definitiva dell'Autorita' dovrebbe recepire che nel periodo transitorio e fino al completamento delle attivita' del tavolo tecnico gli Operatori (fissi e mobili) che non instradano in modalita' direct routing/all cali query le chiamate verso rete fissa debbono pagare l'offerta commerciale proposta da Telecom Italia. Sino a quando tutti gli operatori fissi e mobili non adotteranno la modalita' di instradamento direct routing/all cali query, Telecom Italia deve essere remunerata per la prestazione di triggering ed inoltro della chiamata generata da una rete fissa o mobile e destinata, attraverso la rete di Telecom Italia, verso una numerazione fissa portata verso operatore terzo (ad es. in ULL). -------------------------------------------
10) "...L'attuale quadro tecnico-regolatorio non consente a
TIM di discriminare il traffico diretto alle Vostre
numerazioni nell'ambito del traffico uscente verso rete
fissa. Di conseguenza TIM si troverebbe a dover
corrispondere condizioni economiche differenziate senza
avere alcun modo di controllare la correttezza delle
informazioni in fattura; ne' sarebbe possibile per TIM
modificare la propria politica commerciale al dettaglio a
seguito delle rimodulazioni di prezzo da Voi
richieste...Segnaliamo infine che....TIM continuera' a
riconoscere nell'ambito del servizio di transito offerto da
Telecom Italia Wireline, le condizioni economiche
precedenti alla rimodulazioni tariffaria da Voi
comunicata." Comunicazione inviata da TIM ad alcuni OTAG a
seguito della comunicazione da parte di TIM della
fissazione di tariffe di terminazione "asimmetriche".
5.4.9.2 Le conclusioni dell'Autorita'
838. L'Autorita', nel confermare l'indirizzo sottoposto a consultazione, evidenzia che la delibera n 4/CIR/99, all'art. 2, comma 1 prevede che "la Service Provider Portability per numerazioni per servizi geografici e' realizzata ... attraverso la soluzione tecnica di rete di "Onward Routing", che prevede il coinvolgimento dell'operatore Donor. Lo scambio di messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformita' con quanto previsto dalla Specifica Tecnica n. 763-1 del Ministero delle Comunicazioni e successive modificazioni". In accordo con le norme tecniche internazionali relative alla soluzione tecnica di rete "Onward Routing", la Specifica Tecnica n. 763-1 specifica che le procedure si intendono applicabili alla soluzione architetturale denominata "Onward routing", secondo la quale e' la Donor Network che si fa carico del riconoscimento, reperimento e instradamento verso la rete Recipient. Inoltre, la delibera n. 4/CIR/99, art. 4, comma 1 sancisce che "la fornitura della Service Provider P ortability per numerazioni per servizi geografici presuppone l'adozione di accordi bilaterali tra gli operatori coinvolti, poiche', per le sue caratteristiche tecniche, rende necessario il coinvolgimento dell'operatore Donor e dell'operatore Donating anche nella fase di attivazione del servizio per ciascuno dei clienti dell'operatore Recipient" e che la art. 9, comma 1 sancisce che "l'operatore Donor e' tenuto ad espletare le configurazioni dovute a portabilita' successive nel termine di attivazione del numero oggetto di portabilita' comunicato dall'operatore Recipient, a seguito di accordo con l'operatore Donating".
839. Preso atto che l'insieme degli accordi stabiliti tra gli operatori e specificatamente sia tra Donor e Donating sia tra Donating e Recipient si sono rilevati inefficaci al fine di permettere una gestione efficiente delle portabilita' successive alla prima, l'Autorita' ritiene sia necessario procedere a rivedere le norme relative alla Service Provider Portability, fornendo eventualmente delle linee guida per la definizione dei processi dell'attivita' di portabilita'.
840. Tanto premesso, a tutela della clientela e nel rispetto dell'art. 80 del Codice, l'Autorita' ritiene che, in attesa che vengano riviste le modalita' tecniche relative alla portabilita' del numero nell'ambito del tavolo tecnico di cui alla proposta di provvedimento, sia comunque necessario fornire delle linee guida che garantiscano la gestione delle attivita' necessarie per la immediata realizzazione della Service Provider Portability specificamente nel caso in cui Telecom Italia operi in qualita' di operatore Donor (diverso da operatore Donating). Telecom Italia in qualita' di operatore dominate nei mercato del transito e della raccolta riveste un ruolo preminente nella gestione dell'instradamento delle chiamate verso i numeri portati ed e' pertanto necessario garantire che le prestazioni in oggetto siano attuate fin da subito nel caso di Telecom Italia.
841. In particolare, si ritiene che, fermo restando le comunicazioni attualmente dovute verso il Ministero delle Comunicazioni, vada previsto in offerta di riferimento quanto di seguito riportato:
1. l'operatore Recipient comunica (secondo modalita' tecniche analoghe a quelle utilizzate nel caso di portabilita' del numero mobile) all'operatore Donor (Telecom Italia) le informazioni necessarie per l'esecuzione del cut-over con un preavviso almeno pari a 3 giorni lavorativi rispetto alla data in cui questo deve essere eseguito;
2. Telecom Italia, in qualita' di operatore Donor, comunica all'operatore Donating la richiesta di portabilita' da parte del Recipient entro un giorno dalla ricezione della stessa. Il Recipient ha facolta' di interrompere la procedura di portabilita' adducendo idonea motivazione entro 2 giorni dalla comunicazione da parte di Telecom Italia;
3. Telecom Italia, in qualita' di operatore Donor, il giorno del cut-over esegue tale operazione nella fascia oraria dalle ore 6:00 am alle ore 8:00 am, confermando l'esecuzione dello stesso nella stessa giornata agli operatori Donating e Recipient; gli orari in cui collocare la fascia oraria di due ore puo' essere concordata diversamente tra gli operatori Donating, Donor e Recipient al fine di minimizzare il disservizio all'utente;
4. al momento del passaggio del numero (cut-over), l'operatore Donor (Telecom Italia) e' tenuto ad assicurare un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attivita' di attivazione della prestazione di portabilita' per il tempo strettamente necessario all'effettuazione da parte dell'operatore Recipient delle prove stesse;
5. nel caso in cui il ritardo di esecuzione dell'operazione di cut-over avvenga con un ritardo superiore a 6 ore, Telecom Italia e' tenuta al pagamento di una penale da stabilirsi in sede di approvazione dell'offerta di riferimento sulla base del disservizio recato all'utente e alle ore di ritardo rispetto al termine fissato a partire dalle ore 8:00 am. Tale penale si applica anche nel caso di errato rilascio e prevedendo anche l'eventuale risarcimento in caso di recesso del cliente per eccesso di ritardo;
6. per le operazioni effettuate ai fini della portabilita' del numero dall'operatore in qualita' di Donor, lo stesso non puo' addebitare, in tutto o in parte, i costi derivanti dalle relative attivita' all'utente o agli altri operatori, ne puo' richiedere che ai fini dell'espletamento delle necessarie operazioni vengano effettuate altre operazioni a pagamento, quali ad esempio un costo di attivazione di servizi dell'operatore Donor;
7. nel caso in cui la richiesta del cliente oltre a comportare la portabilita' del numero geografico implichi anche il passaggio della linea tra operatori (ad es. in caso di passaggio della coppia in unbundling), la data di cut-over viene effettuata lo stesso giorno in cui viene di riconfigurazione della linea d'utente.
842. L'Autorita' ritiene che le condizione sopra esposte, da applicare fin da subito nel caso di Telecom Italia, possano far parte di uno schema di partenza del tavolo di lavoro specifico sopra menzionato, in cui quanto richiesto a Telecom Italia sia esteso, per quanto di competenza, a tutti gli operatori operanti in qualita' di Donor. Le modalita' di realizzazione della Service Provider Portability dovranno essere stabilite tenendo conto delle modalita' di passaggio dei clienti tra operatori alternativi diversi e tra forme di accesso differenti (unbundling, shared access, naked bitstream, wholesale line rental) in modo da garantire il rispetto della volonta' degli utenti finali e minimizzare il disservizio per gli stessi.
843. Con riferimento alla richiesta di applicare un prezzo di terminazione unico per il transito verso numeri portati, l'Autorita' ritiene che una volta adeguate le modalita' di comunicazione dei dettagli della fatturazione dei servizi di transito con fatturazione a cascata e resi disponibili gli elenchi delle numerazioni attive e soggette a portabilita' da parte di ciascun operatore, ed in particolare da parte di Telecom Italia, non sussistano ragioni a non adottare in transito i prezzi di terminazione effettivamente praticati.
844. In merito al pagamento delle prestazioni di triggering da parte delle reti radiomobili delle chiamate originate da mobile verso numeri fissi portati, l'Autorita' rileva che allo stato le uniche disposizioni in materia sono solo quelle previste dalla delibera 10/00/CIR, la quale, in considerazione del fatto che Telecom Italia ha adottato il meccanismo di "onward routing" tramite "call forwarding" prevede il riconoscimento dei "costi addizionali di trasporto relativi alla soluzione attualmente implementata da Telecom Italia solo per un periodo di tempo limitato in modo tale da incentivare Telecom Italia ad adottare una soluzione tecnica piu' efficiente". Essendo trascorso tale periodo transitorio, allo stato, vigendo ancora il meccanismo di "onward routing", non e' dovuta alcuna quota aggiuntiva nel transito verso i numeri fissi portati di Telecom Italia. Evidentemente, anche tale previsione dovra' essere riesaminata nell'ambito del tavolo tecnico di revisione sulle modalita' di portabilita' del numero.
845. Per quanto riguarda la portabilita' delle numerazioni non geografiche, nelle more della risultanze del tavolo tecnico summenzionato, l'Autorita' ritiene necessario confermare il modello di portabilita' di tipo all cali query - direct routing preesistente, richiedendo tuttavia agli operatorio di accesso di provvedere senza indugio agli adeguati reinstradamenti verso il recipient anche quando, in assenza dell'aggiornamento del database gestito dal Ministero delle comunicazioni, gli operatori recipient comunichino direttamente agli operatori di accesso il passaggio della numerazione. In tale caso, Telecom Italia e' tenuta a prevedere in offerta di riferimento tempi di aggiornamento degli instradamenti inferiori a quindici giorni e compatibili con gli SLA di portabilita' dei numeri non geografici tra donating e recipient. Con riferimento alle condizioni economiche del servizio di fatturazione conto terzi, l'Autorita' specifica che la portabilita' dei numeri non geografici nulla implica in merito alle condizioni di fatturazione vigenti tra la rete di accesso, anche mobile, e nuovo recipient; queste pertanto non sono possono essere legate alle eventuali condizioni commerciali di fatturazione preesistenti tra operatore di accesso e donor, ma vanno stipulate sulla base degli obblighi regolamentari vigenti.
5.4.10 Carrier Selection Equal Access modalita' di preselezione (Carrier Preselection)
846. L'Autorita', ai sensi dell'art. 69, comma 1 del Codice, impone gli obblighi relativi alla preselezione del vettore agli operatori con significativo potere di mercato nella fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa di cui alle analisi dei mercati 1 e 2. In tale evenienza, anche in considerazione della dominanza di Telecom Italia sui mercati della raccolta e del transito, l'Autorita' ritiene necessario ribadire per Telecom Italia gli obblighi di fornitura del servizio di preselezione del vettore di cui all'allegato E del documento di consultazione pubblica. In merito all'uso ed alla accessibilita' delle numerazioni per i servizi di Carrier Preselection sono integralmente confermati gli obblighi di cui alla delibera n. 9/03/CIR.
847. Ai sensi del comma 3 dell'art. 69 del Codice ed in linea con quanto art. 7, commi 2 e 3 della delibera n. 10/00/CIR, al fine di promuovere un uso efficiente delle risorse produttive da parte di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene necessario regolare il contributo una tantum per attivazione Carrier Preselection o per cambio profilo ed i prezzi relativi alla configurazione degli autocommutatori per codici Carrier Preselection nell'ambito del meccanismo pluriennale di controllo dei prezzi disposto al paragrafo 5.2.5 del documento di consultazione pubblica.
848. L'Autorita', con l'art. 2, comma 2, della delibera n. 3/04/CIR, ha fissato il valore della quota supplementare Carrier Preselection per l'offerta di riferimento 2004 uguale a quella approvata nel 2003 riservandosi di rivedere il periodo di applicazione della quota supplementare alla luce dell'effettivo recupero dei costi di adeguamento da parte di Telecom Italia. Dall'analisi dei dati contabili del 1999, 2000 e 2001, 2002 e 2003, l'Autorita' ritiene che i ricavi complessivi ottenuti in tali anni abbiano compensato le spese di set-up del sistema il cui recupero era legato alla quota supplementare. Infatti, pur essendosi realizzato un minore sviluppo di traffico rispetto a quanto ipotizzato con una conseguente riduzione dei ricavi da quota supplementare, allo stesso tempo Telecom Italia ha evidenziato nel conto economico maggiori ricavi riconducibili a maggiori efficienze nella gestione del processo complessivo di Carrier Preselection (attivazione + traffico). Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' rit iene che sia necessario eliminare nell'offerta di riferimento la quota minutaria supplementare per il traffico raccolto in Carrier Preselection.
45. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito al mantenimento degli obblighi sulla Carrier Preselection con l'eliminazione della quota di surcharge?
5.4.10.1 Le osservazioni degli operatori
849. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con l'impostazione dell'Autorita' di mantenere gli obblighi in capo a Telecom Italia relativamente alla fornitura della prestazione di Carrier Preselection e concordano con l'eliminazione della quota minutaria supplementare, ma ritengono che quest'ultima vada eliminata a far data dall'anno 2004, con conseguente rimborso delle somme indebitamente pagate dagli operatori alternativi. Gli operatori, sottolineando la dominanza di Telecom Italia nel mercato della raccolta, segnalano che quest'ultima mette sistematicamente in atto comportamenti anticompetitivi ai danni degli operatori in CPS con pratiche scorrette di win-back che passano anche per la disattivazione non autorizzata del servizio agli utenti finali. A fine di correggere tale fenomeno, gli operatori concorrenti, in linea con quanto introdotto dalle NRA di altri paesi (Francia, Germania, Spagna e Portogallo), richiedono di in tegrare l'attuale regolamentazione CPS con l'introduzione di un periodo di almeno tre mesi in cui sia interdetta all'operatore incumbent la possibilita' di contattare il cliente dell'operatore concorrente.
850. Telecom Italia ha dichiarato che al 31 dicembre 2003 restava da recuperare c.a. il 40% della spesa effettuata per adeguamento e che pertanto la "quota supplementare Carrier Preselection" deve restare in vigore fino al completo recupero dei costi (e relativa remunerazione del capitale investito).
5.4.10.2 Le conclusioni dell'Autorita'
851. L'Autorita', sulla base dell'analisi di costi di contabilita' regolatoria 2003 e 2004, conferma l'indirizzo sottoposto a consultazione di eliminare la quota supplementare per il servizio di raccolta a partire dal 2005, in quanto i costi relativi appaiono integralmente ristorati. Con riferimento alle modalita' di gestione del servizio di CPS, l'Autorita' ribadisce gli obblighi previgenti adottando il testo unico per proposto all'allegato E del documento di consultazione pubblica. Al riguardo l'Autorita' ritiene necessario meglio specificare le modalita' di attivazione, cessazione e passaggio dell'utente tra operatori CPS, prevedendo la sottoscrizione obbligatoria di moduli d'ordine da parte del cliente, e specificare ulteriormente i livelli di penale.
5.4.11 Servizi avanzati offerti dall'interfaccia di interconnessione
852. Telecom Italia fornisce ai propri clienti diverse prestazioni avanzate, tra cui l'avviso di chiamata, la richiamata su occupato, la conversazione a tre e conversazione intermedia. La fornitura delle prestazioni avanzate nell'ambito dei servizi di interconnessione permette agli operatori alternativi di competere nel mercato al dettaglio promovendo la differenziazione delle offerte. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno ribadire l'obbligo per Telecom Italia, in quanto operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 del Codice relativamente ai servizi di interconnessione, di fornire a terzi gli stessi servizi avanzati impiegati dalle proprie divisioni commerciali per le offerte al dettaglio, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 47 comma 2 e con prezzi orientati ai costi.
853. L'Autorita' inoltre intende confermare gli obblighi di cui al capo I, art. 2, lett. h della delibera n. 1/CIR/98. In particolare, si ribadisce l'obbligo di fornitura dei servizi avviso di chiamata, richiamata su occupato, conversazione a tre, conversazione intermedia. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. c Telecom Italia ha l'obbligo di fornire tutti i servizi supplementari attualmente offerti, sia per accesso ISDN sia per accessi PSTN, ove tecnicamente possibile.
46. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito al mantenimento degli obblighi di fornitura dei servizi avanzati offerti dall'interfaccia di interconnessione?
5.4.11.1 Le osservazioni degli operatori
854. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' relativamente al mantenimento in capo a Telecom Italia degli obblighi di fornitura dei servizi avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione. La predisposizione di offerte di servizi avanzati da parte degli operatori alternativi alla propria clientela finale, infatti, risulterebbe non efficace, qualora non vi fosse la possibilita' di rendere disponibili tali servizi in interoperabilita' con la rete dell'operatore dominante. In considerazione dell'elevato numero di abbonati a tutt'oggi detenuto da Telecom Italia, appare evidente come un servizio avanzato offerto dall'operatore alternativo ai propri clienti e' tanto piu' "appetibile" in quanto non e' limitato al mero bacino di utenza dell'operatore medesimo. In assenza di interoperabilita', infatti, mentre l'abbonato dell'operatore dominante non subisce sostanziali limitazioni nella fruizione del servizio (disponibile nella stragrande maggioranza dei casi, salvo l'eccezionale interessamento della rete di altro operatore), l'abbonato dell'operatore alternativo si trova a poter accedere ad un servizio disponibile effettivamente solo in un numero di casi assai limitato, tale da renderlo sostanzialmente non servibile.
855. Con riferimento specifico al servizio di "richiamata su occupato", gli operatori ritengono opportuno segnalare alcuni comportamenti ostruzionistici messi in atto da Telecom Italia che dovrebbero guidare il dettaglio degli obblighi specifici da derivati dall'obbligo generale di fornitura di servizi avanzati proposto dall'Autorita'. Gli operatori ritengono in particolare che tali comportamenti rappresentino barriere posta da parte dell'operatore dominante allo sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi intermedi e, in particolare, del servizio di transito.
Gli operatori segnalano che il servizio di "richiamata su occupato" e' regolarmente offerto da Telecom Italia alla propria clientela per chiamate "on net". A seguito dell'apertura del servizio da parte di un operatore mobile per chiamate originate da propria rete e terminate su numerazione Telecom Italia, quest'ultima ne ha condizionato la fornitura a vincoli abusivi.
856. Il perfezionamento del servizio supplementare sarebbe fornito soltanto se le chiamate tra il cliente mobile e l'abbonato Telecom Italia sono gestite in interconnessione diretta tra i due operatori coinvolti. Pur non essendo presenti impedimenti tecnici a fondamento di tale limitazione, Telecom Italia, del tutto arbitrariamente e pretestuosamente, impedirebbe agli operatori che intendano offrire il servizio supplementare di usufruire del transito su reti di altri operatori per terminare la chiamata su Telecom Italia.
857. Non sono infatti garantite da Telecom Italia all'interfaccia di interconnessione le attivita' propedeutiche al transito dei parametri di segnalazione che garantiscono l'interoperabilita' dei servizi supplementari tra clienti Telecom Italia e quelli dell'operatore interessato.
858. La posizione assunta da Telecom Italia, determina, in primo luogo, una limitazione alla prestazione del servizio di transito con le medesime funzionalita' offerte da Telecom Italia stessa da parte di un operatore alternativo e, dall'altro, un'ingiustificata limitazione all'interoperabilita' dei servizi supplementari. Non garantendo a monte il transito dei parametri di segnalazione, di fatto Telecom Italia non consentirebbe all'operatore che voglia aprire detti servizi anche alla propria clientela di effettuare scelte piu' efficienti sotto il profilo dei costi di interconnessione.
859. Bloccando l'offerta di transito dell'operatore terzo, Telecom Italia obbliga l'operatore interessato all'apertura del servizio avanzato a servirsi solo della rete di Telecom Italia, anche quando il transito sulla rete dell'operatore terzo potrebbe risultare piu' conveniente.
860. Gli operatori ritengono pertanto che si specifichi che l'obbligo di fornitura servizi avanzati offerti dall'interfaccia di interconnessione implichi necessariamente anche l'obbligo di consentire il transito su altre reti dei parametri di segnalazione che consentono l'interoperabilita' dei servizi supplementari, in modo che l'interoperabilita' di tali servizi possa essere garantita sia nel caso in cui l'operatore interessato intenda avvalersi
dell'interconnessione diretta sia nel caso in cui ritenga di usufruire del servizio di transito di operatori terzi.
861. Telecom Italia condivide in linea di principio l'obbligo di fornitura dei servizi avanzati offerti dall'interfaccia di interconnessione sottolineando che, trattandosi di servizi avanzati, gli stessi per essere implementati richiedono una preventiva fattibilita' tecnica ed una attivita' di analisi progettuale-realizzativa con gli operatori interconnessi.
5.4.11.2 Le conclusioni dell'Autorita'
862. L'Autorita' conferma in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornire all'interfaccia di interconnessione, anche agli operatori di transito, qualsiasi funzionalita' necessaria per replicare i servizi che la stessa offre ai propri clienti finali. La pratica di imporre agli operatori di transito flussi separati al fine di garantire solo su tali flussi le prestazioni avanzate di interconnessione e' volta ad estendere la forza di mercato che Telecom Italia ha nel mercato della raccolta nei mercati del transito e non puo' ritenersi accettabile se non come soluzione puramente transitoria alla implementazione di soluzioni di segnalazione dedicate. Con riferimento specifico alla prestazione di richiamata su occupato, l'Autorita' non rileva alcun significativo ostacolo di natura tecnica che, ad un anno dal ribadimento dell'obbligo, abbia potuto impedire la realizzazione all'interfaccia di interconnessione di meccanismi di segnalazione che consentano l'uso condiviso dei flussi preesistenti con il traffico di transito ove tale traffico di transito richieda l'implementazione delle funzioni di CCBS (Call completion to busy subscriber). L'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba pertanto sviluppare una soluzione volta a consentire l'uso dei flussi di interconnessione con il traffico in transito consentendo per quest'ultimo le funzioni di CCBS. La proposta tecnica di Telecom Italia, concordata con gli operatori interconnessi, e' recepita in sede di Specifiche Tecniche di interconnessione e depositata presso il Ministero delle Comunicazioni.
5.4.12 Infrastruttura trasmissiva di interconnessione
863. I flussi di interconnessione rappresentano un elemento essenziale ai fini della fornitura di tutti i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia. In mancanza di tale prestazione, gli operatori alternativi dovrebbero raggiungere fisicamente le centrali di Telecom Italia con mezzi propri sostenendo, oltre al costo di co-locazione presso tali centrali, ingenti investimenti infrastrutturali in scavi e portanti per connettere i propri nodi di rete con quelli di Telecom Italia.
864. In ragione della natura accessoria di tale prestazione a tutti i servizi all'ingrosso, l'Autorita' ritiene opportuno ribadire gli obblighi secondo quanto agli art. 46, 47, 49 e 50 del Codice per offerta dei flussi di interconnessione a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo da parte di Telecom Italia, essendo quest'ultima operatore con
significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 del Codice per i servizi di raccolta terminazione e transito cosi' come individuato al capitolo 3 del testo di consultazione.
865. In merito alla fornitura di flussi ed interfacce di interconnessione, in linea con quanto all'art. 4, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR, all'art. 3, comma 1, lett. c, punto 2 e lett. h, punto 4 della delibera n. 4/02/CIR, all'art. 1, comma 1, lett. a, punto 1 della delibera n. 2/03/CIR, all'art. 2, comma 5, lett. a della delibera n. 3/04/CIR, l'Autorita' ritiene necessario confermare l'obbligo in capo a Telecom Italia di fornire flussi di interconnessione con capacita' di 2Mbps, 34Mbps e 155Mbps in tecnologia PDH ed SDH e di fornire porte sui propri autocommutatori con capacita' 2Mbps e 155Mbps.
866. Oltre alle modalita' gia' attualmente presenti in offerta di riferimento, di cui e' fatto obbligo il mantenimento ai sensi dell'art. 49 comma 1 lett. c del Codice, l'Autorita', in linea con quanto espresso ai punti 54 e 55 della delibera n. 3/04/CIR, ritiene opportuno che Telecom Italia offra il servizio di flusso di interconnessione in modalita' TUG-3 con interfacce a 155Mbps. Telecom Italia, inoltre, e' tenuta a introdurre l'offerta di flussi TUG-3 con interfacce 2Mbps lato Telecom Italia ed interfacce 155Mbps lato operatore.
867. Sono, inoltre, confermati gli obblighi riguardanti la fornitura del servizio di estensione dell'interconnessione di cui agli art. 2 comma 1 lett. d delibera n 1/00/CIR, all'art. 4, comma 2, della delibera n 10/00/CIR, all'art. 2, comma 5, lett. a della delibera n. 3/04/CIR. In particolare, il servizio di estensione dell'interconnessione risulta disponibile per operatori interconnessi in modalita' "sito adiacente al nodo di Telecom Italia" oppure tramite modalita' "punto di interconnessione presso il nodo di Telecom Italia", contempla le velocita' 2Mbps, 34Mbps e 155Mbps ed e' offerto a partire dalle stesse componenti di rete relative ai flussi di interconnessione, prevedendo anche interfacce SDH a 155Mbps.
868. Einoltre ribadito l'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c, punto 1, della delibera n. 4/02/CIR. In particolare, in caso di impedimenti tecnici all'interconnessione presso un nodo SGU o SGT, Telecom Italia fornisce il servizio di interconnessione alle medesime condizioni economiche che l'operatore avrebbe fruito in caso di interconnessione fisica presso il nodo (interconnessione virtuale).
869. Si ribadisce l'obbligo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a, punto 5, della delibera n. 2/03/CIR, secondo cui la modalita' di interconnessione "Accesso alla rete di Telecom Italia con Punto di Interconnessione presso il nodo di Telecom Italia" e' applicabile anche quando il Punto di Interconnessione e' individuato presso gli spazi di co-locazione di un operatore terzo.
870. L'Autorita', in linea con quanto all'art. 2, comma 6, lett. a, della delibera n. 3/04/CIR, al fine di promuovere l'uso efficiente delle risorse di interconnessione intende ribadire gli obblighi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a, punto 7, della delibera n. 2/03/CIR ed all'art. 3, comma 1, lett. a, della delibera n. 11/03/CIR, secondo cui i flussi di interconnessione rappresentano una risorsa condivisa tra tutte le tipologie di traffico scambiato tra Telecom Italia e gli operatori interconnessi. Le tipologie di traffico per cui vige l'obbligo di offerta e condivisione dei flussi di interconnessione includono il traffico telefonico scambiato in raccolta e terminazione, il traffico dati relativo ai servizi di accesso a banda larga all'ingrosso (mercato 12 di cui alla Raccomandazione), il traffico relativo ai servizi di fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato 13 di cui alla Raccomandazione) e di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato 14 di cui alla Rac comandazione) nonche' il traffico relativo ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale (mercato 11 di cui alla Raccomandazione). Sono altresi' ribaditi gli obblighi di migrazione senza oneri dei circuiti preesistenti in circuiti di interconnessione di cui all'art. 1, comma 1, lett. a punto 7 della delibera n. 2/03/CIR. In particolare, le nuove condizioni economiche relative ai circuiti per cui si e' fatta richiesta di migrazione avranno decorso a partire dalla data di validita' dell'offerta di riferimento dell'anno in cui e' stata effettuata la richiesta.
871. L'Autorita' rileva che l'offerta di circuiti di interconnessione secondo le modalita' descritte potrebbe comportare ripercussioni nei mercati della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani. A tal fine l'Autorita' si riserva l'introduzione di disposizioni aggiuntive atte a regolare le condizioni di fornitura dei flussi di interconnessione alla luce delle risultanze delle analisi condotte nei mercati 13 e 14 di cui alla Raccomandazione.
872. In linea con quanto all'art. 3, comma 1, lett. h, punto 2 della delibera n. 4/02/CIR, si ribadisce l'obbligo di allineamento ad un anno delle clausole di scadenza contrattuale per tutti i servizi necessari per l'accesso alla rete.
873. Sono ribadite inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. c, della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 6, lett. b, della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui l'operatore, trascorso un anno di durata minima del contratto per la fornitura dei flussi di interconnessione, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale proroga contrattuale puo' cessare con un ragionevole preavviso i circuiti senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi.
874. Si ribadisce l'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, lett. h, punto 1 della delibera n. 4/02/CIR, secondo cui le distanze considerate ai fini della determinazione dei prezzi dei flussi di interconnessione sono valutate con la modalita' di misurazione "in linea d'aria" tra le centrali Telecom Italia interessate indipendentemente dalla specifica tipologia di servizio.
875. L'Autorita', nel sottolineare la rilevanza del servizio di flussi di interconnessione ai fini della fornitura di tutti i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia, ribadisce gli obblighi di orientamento al costo per tale servizio. In particolare, in linea con quanto previsto all'art. 3 comma 1 lett. a della delibera n. 3/03/CIR, al fine di incentivare l'efficiente uso delle risorse da parte dell'operatore notificato e di garantire la prevedibilita' dei costi di interconnessione per gli operatori alternativi, i prezzi dei flussi di interconnessione e dei circuiti di estensione dell'interconnessione (canoni e contributi) sono regolati nell'ambito del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5 del presente provvedimento.
876. Analogamente, canoni e contributi relativi alle porte di interconnessione degli autocommutatori ed alle prestazioni connesse (c.d. kit di interconnessione) sono soggetti al meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5.
47. Si condivide la posizione espressa dall Autorita' in merito al mantenimento degli obblighi in materia di kit e flussi di interconnessione?
5.4.12.1 Le osservazioni degli operatori
877. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con l'orientamento espresso dall'Autorita' di mantenere per kit e circuiti di interconnessione gli obblighi esistenti in capo a Telecom Italia. Relativamente all'inclusione dei circuiti di interconnessione nei mercati 13 e 14, che comporta come conseguenza il dover fissare nell'ambito dell'analisi di quei mercati le specifiche condizioni di fornitura, gli operatori ritengono che vadano in ogni caso puntualmente mantenuti gli obblighi vigenti in capo all'incumbent per questo servizio.
878. Con riferimento alle condizioni economiche, gli operatori richiedono che venga specificato nei due mercati in questione l'introduzione di un meccanismo pluriennale di programmazione dei prezzi che garantisca almeno il mantenimento dei valori attuali di network cap (-8%). Con riferimento alle condizioni tecniche gli operatori richiedono siano recepite la modalita' ad oggi previste dal quadro regolamentare vigente.
879. In particolare, gli operatori richiedono che sia esplicitata la possibilita' di utilizzare i circuiti di interconnessione per le diverse tipologie di traffico, ritengono inoltre che sia necessario rimuovere le ulteriori restrizioni che ancora Telecom Italia impone all'uso dei circuiti.
880. Gli operatori richiedono in particolare:
- di rimarcare quanto gia' disposto nelle delibere 2/03/CIR, 11/03/CIR e 3/04/CIR, e cioe' che nel caso di rilegamento tra sede OLO e centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere offerte, in base al principio di non discriminazione, a condizioni economiche analoghe, fatti salvi eventuali componenti aggiuntivi relativi alle specifiche applicazioni. Ne consegue percio' che, a prescindere dal servizio offerto mediante il singolo circuito, tutti i collegamenti tra una sede OLO e una sede Telecom Italia devono essere valorizzati come circuiti di interconnessione e rimuovendo ogni altra indebita restrizione;
- di specificare in offerta di riferimento le modalita' mediante le quali un operatore accede alla rete di Telecom Italia attraverso un raccordo interno di centrale effettuato a partire dagli impianti co-locati di un operatore terzo;
- di ribadire la disponibilita' dei raccordi interni di centrale, nel rispetto delle delibere citate, in tutti i casi in cui un operatore attestato ad un sito di Telecom Italia intenda raggiungere altri soggetti presenti in quello stesso sito.
881. Infine, gli operatori richiedono che i flussi di interconnessione siano fatturati a partire dal momento del loro effettivo utilizzo per il trasporto dei servizio per cui sono richiesti e non dalla data di consegna.
882. Al fine di consentire il raccordo con le normativa vigente gli operatori ritengono necessario che le considerazioni svolte nella presente consultazione vengano puntualmente riprese nella consultazione sui mercati 13 e 14.
883. Gli operatori richiedono infine che l'offerta di flussi sia ampliata prevedendo anche altre capacita' trasmissive (almeno i 622Mbit/s), in considerazione delle aumentate necessita' di banda che caratterizzano i nuovi servizi.
884. In particolare gli operatori sottolineano la necessita' di prevedere che le prescrizioni contrattuali relative ai circuiti di interconnessione riportate nei par. 452 e seg. del documento di consultazione, siano integrate con l'impegno espressamente preso da Telecom Italia nell'ambito del procedimento Antitrust A/351, di "consentire la multiplazione fisica e l'upgrade dei circuiti di interconnessione in circuiti di capacita' superiore secondo le condizioni tecniche previste nell'OIR senza pagamento dei ratei a scadere dei circuiti a piu' bassa velocita' multiplati o dimessi" (punto 13).
885. Telecom Italia ritiene che la regolamentazione dei flussi di interconnessione, essendo questi ultimi un servizio accessorio per i servizi previsti nei mercati 8, 9 e 10, debba essere affrontata in questi mercati. Al riguardo anche il regolatore Britannico avrebbe definito un'area tecnica separata per la regolamentazione dei flussi di interconnessione, nell'ambito delle analisi sui mercati 8-9 e 10.
886. Telecom Italia ritiene che i flussi di interconnessione siano stati realizzati per il trasporto del traffico voce commutato tra le centrali di Telecom Italia e quelle degli operatori interconnessi al fine di soddisfare specifici obblighi regolamentari e, pertanto, secondo Telecom Italia, qualsiasi decisione regolamentare dovrebbe essere accompagnata da misure specifiche atte a garantire un uso dei servizi dei flussi di interconnessione in maniera coerente con il fine originario per il quale tali servizi sono stati inclusi nell'Offerta di Riferimento.
887. Con riferimento a quanto al punto 452 della delibera di consultazione relativamente alla decorrenza delle condizioni economiche dei circuiti oggetto di migrazione, Telecom Italia ritiene assolutamente iniqua e priva di fondamento la retroattiva applicazione di tali condizioni.
5.4.12.2 Le conclusioni dell'Autorita'
888. In relazione a quanto emerso dalle risultanze della consultazione pubblica, l'Autorita' conferma l'indirizzo proposto in sede di consultazione pubblica, sottolineando che la regolamentazione dei prezzi dei flussi di interconnessione e dei raccordi interni di centrale e' gia' stata definita nell'ambito dei mercati 13 e 14 con la delibera 45/06/CONS alla quale si rimanda per i dettagli inerenti alla composizione delle offerte.
889. In merito alle questioni specifiche oggetto di consultazione, l'Autorita' ritiene che il servizio di flussi di interconnessione debba essere fornito per tutti i servizi all'ingrosso per i quali Telecom Italia ha obblighi regolamentari di offerta, che i servizi di raccordi interni di centrale debbano essere forniti per interconnettere due operatori in co-locazione presso la
stessa sede, indipendentemente dalla tipologia di servizio trasportato, dal fatto che uno dei due operatori sia Telecom Italia stessa e dalla tipologia di co-locazione adottata, incluso in caso in cui l'operatore e' presso spazi di terzi. L'Autorita' inoltre, in linea con quanto avviene per i flussi di interconnessione, ritiene che i raccordi relativi al traffico voce che la stessa Telecom Italia termina sugli apparati degli operatori co-locati siano a carico di Telecom Italia. L'Autorita' ritiene inoltre che i flussi di interconnessione debbano essere fatturati a partire dal loro effettivo utilizzo non dalla data di consegna. Con riferimento alla migrazione tra capacita' superiori l'Autorita', nel ritenere che porte e flussi debbano contemplare tutte le velocita' trasmissive disponibili sugli apparati di Telecom Italia, rimanda alle condizioni di migrazione previste nei mercati 13 e 14.
5.4.13 Prove tecniche per la verifica dell'interoperabilita'
890. Tali prestazioni accessorie all'interconnessione rappresentano servizi complementari alla predisposizione di nuovi kit e flussi di interconnessione e pertanto di uguale rilevanza ai fini della fornitura di servizi di interconnessione.
891. L'Autorita', alla luce delle considerazioni gia' esposte al paragrafo 4.4.12 del documento di consultazione pubblica, ritiene necessario ribadire gli obblighi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b della delibera n. 10/00/CIR, per i quali Telecom Italia presenta nell'offerta di riferimento le condizioni economiche e le modalita' di effettuazione delle prove tecniche per la verifica dell'interoperabilita' con prezzi orientati al costo. Telecom Italia ha l'obbligo di riportare il dettaglio dei costi sostenuti per tale prestazione in contabilita' regolatoria.
48. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito al mantenimento degli obblighi sul servizio di prove tecniche per la verifica dell'interoperabilita'?
5.4.13.1 Le osservazioni degli operatori
892. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con l'orientamento espresso dall'Autorita'.
5.4.13.2 Le conclusioni dell'Autorita'
893. Sulla base delle risultanze della consultazione pubblica, l'Autorita' richiamando espressamente le valutazioni espresse nella proposta di provvedimento, ritiene di confermare l'obbligo di includere in offerta di riferimento il servizio di prove tecniche per la verifica dell'interoperabilita' con condizioni economiche non discriminatorie ed orientate ai costi in relazione ai conti desumibili dal sistema di contabilita' dei costi e separazione contabile di Telecom Italia.
5.4.14 Raccordi interni di centrale
894. I raccordi interni di centrale consentono agli operatori di avvalersi di fornitori alternativi di servizi di transito co-locati presso i nodi di Telecom Italia e rappresentano, pertanto, un elemento chiave nell'apertura del mercato del transito alla concorrenza.
895. In ragione della natura accessoria di tale prestazione e della sua rilevanza ai fini della pluralita' di offerta dei servizi di transito, l'Autorita' ritiene opportuno ribadire gli obblighi di fornitura dei raccordi interni di centrale da parte di Telecom Italia a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi secondo quanto agli art. 46, 47, e 49 del Codice, essendo quest'ultima operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 del Codice per i servizi di transito, cosi' come individuato al capitolo 3.
896. L'Autorita' ritiene necessario confermare gli obblighi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a, punto 6 della delibera n. 2/03/CIR, all'art. 3 comma 1 lett. c della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 9, lett. a e b, della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui i raccordi interni di centrale sono realizzati da Telecom Italia a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie, indipendentemente dagli operatori rilegati e a prescindere dal servizio per cui sono attivati. In particolare, l'utilizzo del raccordo interno e' previsto per connessioni verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso.
49. Si condivide la posizione espressa dall'Autorita' sui presenti obblighi in materia di raccordi interni di centrale?
5.4.14.1 Le osservazioni degli operatori
897. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento espresso dall'Autorita', segnalando tuttavia la alcuni comportamenti messi in atto da Telecom Italia nella fornitura di tale servizio.
898. Quest'ultima non rilascia raccordi interni di centrale quando uno dei due soggetti da collegare non e' un operatore, o non e' presente in centrale a titolo di operatore TLC, ma ad esempio, come cliente business. Gli operatori reputano pertanto necessaria, quindi, una precisazione ulteriore come gia' disposto dalla delibera 3/04/CIR al punto 76 "(...) Considerato che il servizio in esame e' accessorio al servizio di co-locazione e che lo stesso risulta applicabile in tutti i casi in cui almeno uno dei due punti rilegati appartiene ad un operatore co-locato, l'autorita' ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare l'offerta di riferimento prevedendo l'utilizzo dei raccordi interni, a condizioni trasparenti ed orientati al costo, verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso". Gli operatori richiedono pertanto che si specifichi in offerta di riferimento che il servizio di raccordi interni di centrale e' utilizzabile p er collegare i soggetti che a qualsiasi titolo (housing, co-locazione o altro) risultino presenti nella stessa sede.
899. Infine, in considerazione delle modalita' di utilizzo dei raccordi interni di centrale non possano che essere le medesime dei circuiti di interconnessione (possibilita' di richiederli per qualsivoglia tipologia di traffico), per i quali si propone lo spostamento nei mercati 13 e 14, gli operatori ritengono opportuno che gli obblighi relativi a detti raccordi, comprendenti le precisazioni svolte sopra, vengano riportati nel documento di consultazione relativo alle analisi dei mercati suddetti.
900. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorita' secondo cui i raccordi interni di centrale consentono agli operatori di avvalersi di fornitori alternativi di servizi di transito co-locati presso i nodi di Telecom Italia rappresentando pertanto un elemento chiave nell'apertura del mercato del transito alla concorrenza.
5.4.14.2 Le conclusioni dell'Autorita'
901. L'Autorita', sulla base delle risultanze della consultazione pubblica, richiamando espressamente le valutazioni formulate nella proposta di provvedimento, ritiene che i raccordi interni centrali debbano essere impiegati per rilegare due operatori co-locati nella stessa centrale indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata, anche commerciale, e dall'utilizzo del raccordo stesso, rimandando per quanto non esplicitamente previsto dal presente provvedimento alla delibera 45/06/CONS sui mercati 13 e 14.
5.4.15 Attivita' di configurazione delle centrali
902. L'attivita' di configurazione delle centrali e' una prestazione accessoria e complementare ai servizi di raccolta verso numerazioni di altro operatore per i quali Telecom Italia e' identificato al capitolo 3 come operatore con significativo potere di mercato.
903. In considerazione della rilevanza di tale prestazione, ed al fine di garantire la parita' di trattamento degli operatori interconnessi, l'Autorita' ritiene necessario riconfermare gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, lettera n, della delibera n. 4/02/CIR ed all'art. 2, comma 12, della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui Telecom Italia, per tutte le numerazioni, prevede nelle condizioni di fornitura del servizio di configurazione delle centrali tempi massimi di esecuzione pari a 30 giorni dalla data della richiesta.
904. L'attivita' di configurazione delle centrali, al fine di prevenire asimmetrie tra i diversi operatori viene remunerata, come disposto all'art. 1, comma 1 lett h della delibera n. 4/02/CIR, unicamente in caso di configurazione dei codici di Carrier Selection (configurazione del "Routing Number" C10XY(Z) e C11XY(Z)), Customer Care e accesso da remoto a Rete Privata Virtuale. I prezzi di tale attivita' sono soggetti a regime di controllo pluriennale programmato dei prezzi di interconnessione di cui al paragrafo 5.2.5.
50. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito al mantenimento degli obblighi sui servizi di configurazioni delle centrali?
5.4.15.1 Le osservazioni degli operatori
905. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita'.
906. Telecom Italia, pur condividendo in linea generale l'orientamento espresso dall'Autorita', sottolinea lo sforzo gestionale ed organizzativo messo in campo per la fornitura - senza oneri economici - del servizio di configurazione sulla rete Telecom Italia delle NNG di altro operatore, ad eccezione dei servizi soggetti a regime di controllo pluriennale programmato dei prezzi di interconnessione, cosi' come indicato al punto 466 del documento di consultazione.
5.4.15.2 Le conclusioni dell'Autorita'
907. Tenuto conto delle risultanze della consultazione pubblica e sulla base dell'orientamento espresso nella proposta di provvedimento, l'Autorita' ritiene di confermare gli obblighi previdenti in materia di configurazione delle centrali in 30 giorni dalla data della richiesta a titolo non oneroso fatte salve le configurazioni dei codici di CS, customer care e accesso da remoto a rete privata virtuale sottoposte al meccanismo di network cap.
5.4.16 Interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni
908. L'Autorita' ritiene che Telecom Italia, in quanto operatore notificato sui mercati dell'interconnessione, nel rispetto dell'art. 46, espliciti nell'offerta di riferimento le condizioni di penali degli interventi a vuoto. In particolare l'Autorita' ritiene che gli interventi a vuoto soggetti a pagamento debbano essere solo quelli eccedenti una data soglia percentuale del totale degli interventi richiesti.
909. Con riferimento ai prezzi relativi agli interventi a vuoto, al fine di renderli maggiormente rispondenti ai costi effettivamente sostenuti e coerenti con i contratti di assistenza stipulati dagli operatori, l'Autorita' ritiene che la franchigia prevista dall'offerta di riferimento e definita come livello percentuale massimo di interventi a vuoto su interventi richiesti dall'operatore, debba essere applicata separatamente alle categorie di intervento individuate da Telecom Italia (interventi a vuoto per disservizi trasmissivi, interventi a vuoto per degradi trasmissivi, interventi a vuoto per disservizi commutativi).
51. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito alla regolazione delle penali relative agli interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni?
5.4.16.1 Le osservazioni degli operatori
910. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento espresso da Codesta Spettabile Autorita'.
911. Telecom Italia condivide l'orientamento espresso di applicare separatamente la franchigia prevista dall'Offerta di Riferimento alle singole categorie di intervento individuate da Telecom Italia, in luogo della metodologia di calcolo fino ad oggi adottata sull'intero ammontare degli interventi richiesti dall'operatore.
5.4.16.2 Le conclusioni dell'Autorita'
L'Autorita' conferma l'indirizzo espresso in consultazione.
5.4.17 Obblighi relativi all'interconnessione per servizi di fonia basati su tecnologie alternative.
912. Nell'ambito delle presenti analisi di mercato l'Autorita' ha ritenuto che i servizi di traffico telefonico accessibili al pubblico offerti con tecnologia VoIP, che consentono di originare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali con l'impiego delle numerazioni E.164 e che prevedono il collegamento fra reti secondo gli standard della fonia tradizionale (SS7) non siano discriminati rispetto agli omologhi servizi offerti sulla rete tradizionale per cio' che compete l'ambito di definizione dei mercati 8, 9 e 10. Dall'analisi di cui al capitolo 3 Telecom Italia e' risultata operatore con significativo potere di mercato per i servizi di raccolta e cio' e' indipendente dalla tecnologia adoperata.
913. In virtu' del principio di neutralita' tecnologica e della sostituibilita' tra i servizi telefonici tradizionali ed i servizi VoIP al dettaglio corrispondenti a quelli di raccolta analizzati nel capitolo 2 del presente documento, l'Autorita' ritiene, ai sensi dell'art. 69 del Codice, che Telecom Italia debba offrire la prestazione di CS e CPS in maniera tale che essa sia utilizzabile anche dai clienti che hanno scelto il VoIP come tecnologia per originare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali con l'impiego delle numerazioni E.164, prevedendo il collegamento con la rete di fonia tradizionale.
52. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' estendere l'obbligo per Telecom Italia di attivare la prestazione di CS e CPS per la raccolta del traffico anche per i propri clienti che utilizzano la tecnologia VoIP per realizzare i servizi di telefonia disponibili al pubblico, che consentono di originare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali con l'impiego delle numerazioni E.164?
5.4.17.1 Le osservazioni degli operatori
914. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con l'orientamento espresso dall'Autorita' e ritengono che l'estensione, sulla base dell'applicazione del principio di neutralita' tecnologica, dell'obbligo di fornitura dei servizi di accesso indiretto anche per le chiamate raccolte con tecnologia VoIP e' fondamentale per evitare che l'operatore incumbent utilizzi le nuove tecnologie su reti a larga banda per incrementare le proprie quote di mercato aggirando i vincoli regolamentari.
915. Gli operatori segnalano che l'offerta Alice mia di Telecom Italia specifica, fra le limitazioni del servizio, che "per le numerazioni aggiuntive non e' possibile richiedere l'attivazione dell'accesso indiretto ad altro operatore (Carrier Selection e Carrier Preselection) e della portabilita' del numero".
916. Gli operatori ritengono necessario che si prevenga che Telecom Italia aggiri il senso delle disposizioni sulla base di interpretazioni di parte. A tal fine il testo definitivo del provvedimento dovrebbe evitare di identificare le linee VoIP aggiuntive riferendosi alla loro capacita' di "originare e ricevere" traffico telefonico. Tale locuzione, secondo gli operatori, se interpretata alla lettera nell'identificazione dei servizi retail oggetto dell'obbligo di fornitura di CS e CPS, potrebbe essere facilmente aggirata. Poiche' ai fini della sussistenza di tali servizi, l'unica prestazione rilevante e' infatti quella di originazione, un ipotetico servizio fornito da Telecom Italia che consentisse solo di originare chiamate VoIP, ma non di riceverne, potrebbe essere ritenuto esentato dall'obbligo.
917. Al fine di evitare possibili altri conflitti interpretativi gli operatori ritengono preferibile che il provvedimento finale si riferisca alla tipologia delle chiamate oggetto delle prestazioni di CS e CPS, facendo direttamente riferimento alle definizioni contenute nella normativa vigente in tema di numerazioni, escludendo quindi il riferimento diretto allo standard E.164 al quale, del resto, detta normativa si attiene.
918. Gli operatori ritengono necessario che l'Autorita' affronti alcune tematiche emergenti relative all'introduzione di servizi in tecnologia VoIP ed al loro impatto sui servizi di interconnessione. In particolare, secondo gli operatori l'Autorita' dovrebbe trattare esplicitamente la tematica dell'interconnessione a livello IP, includendo anche i servizi multimediali end-to-end associati alle comunicazioni vocali in tecnologia VoIP.
919. Stante l'assenza di regolamentazione specifica a livello europeo, gli operatori richiedono che si istituisca un tavolo tecnico che, in tempi brevi, sintetizzi le varie proposte in materia e definisca quindi un set minimo di regole a cui tutti gli operatori si devono attenere in interconnessione, sull'uso delle numerazioni, ecc. nell'interim di regolamentazione di livello comunitario. Tale tavolo dovrebbe affrontare il tema delle numerazioni utilizzabili per le diverse tipologie di servizi VoIP.
920. Sul punto Telecom Italia evidenzia che l'obbligo di CS e CPS, definito all'articolo 69 del Codice e all'articolo 19 della Direttiva Servizio Universale, e' un rimedio previsto per gli operatori dominanti nei mercati retail relativi al PATS (fornitura dei collegamenti alla rete telefonica pubblica e relativa utilizzazione). Pertanto, tale obbligo dovrebbe essere imposto per la dominanza in mercati relativi al PATS e la prestazione deve essere disponibile agli utenti solo nell'ambito della fornitura di servizi PATS.
921. Telecom Italia pertanto non condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre la prestazione anche nell'ambito di tutti i servizi VoIP, giacche', tali offerte comprendono un'ampia gamma di servizi innovativi generalmente non assimilabili al PATS.
922. L'obbligo di CS e CPS in capo a Telecom Italia deve pertanto applicarsi solo a servizi PATS che si presentino verso il cliente finale con modalita' telefonica (non flusso di segnali xDSL/IP) e, sulla base del principio di neutralita' tecnologia, anche se essi offerti su reti che al loro interno (backbone) impieghino soluzioni miste di sistemi a commutazione di circuito o su tecnologia IP.
5.4.17.2 Le conclusioni dell'Autorita'
923. L'Autorita' ritiene di non confermare l'imposizione degli obblighi di Carrier Selection sulle numerazioni di Telecom Italia servite in tecnologia VoIP tramite accessi a banda larga. La misura di Carrier Selection e' necessaria in tutti i casi in cui l'offerta del servizio e' legata al controllo dell'infrastruttura di accesso e raccolta. Qualora tuttavia non esistano motivi tecnici a che il servizio telefonico sia svolto a partire da infrastrutture di accesso e raccolta controllate da altri, come ad esempio nel caso di accessi a banda larga di altro operatore, la misura di Carrier Selection non potrebbe risultare ridondante. Affinche' cio' si verifichi gli operatori dovrebbero avere la possibilita' di predisporre servizi in tecnologia VoIP accessibili ai clienti finali in banda larga di Telecom Italia, ad esempio prevedendo meccanismi di interconnessione alla rete IP atti a garantire adeguata qualita' di servizio, analoghi a quelli PSTN. A tal fine, relativamente alla qualita' e tipologia dei servizi finali offer ti dagli OLO agli utenti in banda larga di Telecom Italia, dovrebbe essere rimosso ogni ulteriore vincolo tecnico alla realizzazione di servizi analoghi a quelli PSTN, con la possibilita' dunque di effettuare e ricevere chiamate geografiche avvalendosi delle numerazioni del piano di numerazione ed di usare apparati d'utente indipendenti dal PC ed in grado di ricevere chiamate entranti in modo continuativo ("sempre connessi"). Restano tuttavia in capo a Telecom Italia gli obblighi di raccolta verso le numerazioni non geografiche, i quali sono indipendenti dalla modalita' tecnica di fornitura del servizio. In tal senso, nelle more della definizione delle modalita' di interconnessione IP per i servizi fonia, l'Autorita' ritiene che la raccolta per le NNG di altro operatore vada offerta alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste per la raccolta PSTN.
924. In merito all'offerta di servizi di interconnessione di raccolta, terminazione e transito in tecnologia IP per servizi VoIP e multimediali l'Autorita' rimanda all'apposito procedimento disposto a seguito della delibera 11/06/CIR in merito alla regolamentazione dei servizi in tale tecnologia.
 
Allegato B
alla delibera n. 417/06/CONS

Allegato B
alla delibera n 417/06/CONS Criteri in materia di separazione contabile e contabilita' dei costi
Premessa
Il presente documento contiene le specifiche tecnico/contabili necessarie a dare applicazione alle risultanze istruttorie derivanti dal processo di consultazione pubblica sull'orientamento dell'Autorita' proposto con la delibera n. 30/05/CONS nel corso del quale gli operatori hanno espresso le proprie osservazioni.
I servizi di interconnessione presenti in offerta di riferimento, soggetti al meccanismo di network cap, si compongono a seconda dello specifico servizio degli elementi funzionali inclusi nei diversi panieri. Cio' richiede l'introduzione di tabelle dei coefficienti di utilizzo e in generale una revisione del sistema di contabilita' dei costi e di separazione contabile. In tal senso, di seguito sono riportati le modifiche ed integrazioni alle delibere n. 152/02/CONS e n. 399/02/CONS in materia di contabilita' regolatoria:
1) Telecom Italia adotta la Tabella 1 di dettaglio che riporta i coefficienti di utilizzo degli elementi funzionali da parte dei servizi di interconnessione pubblicati in offerta di riferimento.
2) Telecom Italia modifica la tabella 2b relativa ai coefficienti di utilizzo dei componenti di rete da parte dei servizi end-to-end di cui alla delibera n. 152/02/CONS come indicato nella tabella 2.
3) Telecom Italia modifica la tabella 2a relativa ai coefficienti di utilizzo dei componenti di rete da parte dei servizi di interconnessione di cui alla delibera n. 152/02/CONS come indicato nella Tabella 3. 1 coefficienti di utilizzo dei servizi all'SGU in ambito distrettuale riflettono le condizioni di fornitura dei servizi effettivamente forniti.
4) Telecom Italia modifica le tabelle 2c relativi ai dettagli di costo dei componenti della rete di trasporto come indicato nella tabella 4.
5) Telecom Italia introduce i conti relativi agli oneri di cessione interna sulla base del modello riportato nella tabella 5 per le prestazioni interne di cui alla tabella 2 e per i servizi di interconnessione di cui alla tabella 3.
6) Telecom Italia comunica all'Autorita' contestualmente alla pubblicazione dell'offerta di riferimento un insieme dei prezzi nominali per le componenti di rete e le attivita' di gestione operatori che, applicati alla tabella 3, relativa all'ultima contabilita' regolatoria consegnata, restituisca i prezzi di interconnessione di cui all'offerta di riferimento,
7) Telecom Italia adotta come prezzi di trasferimento interni i prezzi ottenuti applicando alla tabella 2 i prezzi nominali per i componenti di rete e le attivita' di gestione operatori calcolati secondo le modalita' di cui al punto precedente. Le componenti e le attivita' non impiegate in servizi in offerta di riferimento sono valutate sulla base dei costi unitari relativi all'ultima contabilita' consegnata. Telecom Italia sceglie prezzi nominali per i componenti di rete e le attivita' di gestione operatori tali che ciascun prezzo di trasferimento interno sia non inferiore allo stesso prezzo di trasferimento interno calcolato a partire dai costi unitari delle componenti di rete e delle attivita' di gestione operatori.
8) Il prezzo minutario di kit e flussi reverse impiegato nei trasferimenti interni e nei prezzi di interconnessione e' calcolato a partire dai prezzi delle medesime componenti incluse in offerta di riferimento sulla base dell'uso medio annuo delle stesse.
9) La contabilita' regolatoria riporta in un'apposita sezione di dettaglio il numero di circuiti reverse, le capacita' e le lunghezze degli stessi, il numero di attivazioni, il numero di kit, il numero di attivazione di quest'ultimi, distinti per capacita', nonche' il totale dei minuti terminati su altra rete, in modo da consentire la verifica del prezzo di trasferimento minutario relativo agli accessi reverse. I costi operativi (con il dettaglio degli ammortamenti) e di capitale dei kit e dei flussi reverse e i volumi di traffico che li attraversano sono riportati in contabilita' regolatoria nella medesima sezione di dettaglio ed in Tabella 4 al presente allegato.
10) La contabilita' regolatoria riporta in un'apposita sezione di dettaglio il numero di kit di interconnessione distinti per capacita', il numero di attivazione di quest'ultimi, i costi operativi (con il dettaglio degli ammortamenti) e di capitale in modo da consentire la verifica del grado di orientamento al costo di prezzi soggetti a network cap relativi ai kit di interconnessione.
11) Tutte le poste relative agli ammortamenti che compaiono nei conti economici e nelle tabelle di dettaglio riportano la valorizzazione separata a costi storici e a costi correnti.
12) Per quanto concerne la valorizzazione dei cespiti nell'attivo patrimoniale vale quanto segue:
- Tutti i conti di capitale riportano per ciascuna voce dell'attivo patrimoniale la valorizzazione separata a costi storici e a costi correnti.
- Le vite utili e le rispettive quote di ammortamento dei cespiti sono mutuate da quelle impiegate ai fini della predisposizione dei bilanci civilistici di Telecom Italia in linea con quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS.
- Il capitale impiegato deriva dalla differenza tra il costo di acquisto del cespite ed il relativo fondo ammortamento (ammortamento cumulato).
- I cespiti sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilita' di utilizzazione, e comprendono le rivalutazioni monetarie di legge nonche' quelle previste dalla delibera n. 399/02/CONS.
- La valorizzazione dei cespiti a costi storici e a costi correnti e' effettuata facendo sempre prevalere il principio contabile della prudenza.
- A fronte dei cespiti il cui valore risulti durevolmente inferiore al costo storico, gia' rettificato dagli ammortamenti complessivamente stanziati, non sono effettuate rivalutazioni a costi correnti. Le opportune svalutazioni sono effettuate ai sensi dell'art. 2426, comma 1, punto 3, cod.civ. L'originario valore di iscrizione viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno le ragioni della svalutazione.
- Il valore delle immobilizzazioni materiali non e' comprensivo delle spese sostenute per mantenerle in efficienza onde garantirne la vita utile prevista, la capacita' e la produttivita' originaria ne' di quelle sostenute per porre riparo a guasti e rotture; tali spese di manutenzione sono infatti imputate a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenute.
- Gli ammortamenti complessivamente stanziati sulle immobilizzazioni materiali sono rivalutati, nei casi previsti, ai sensi delle leggi speciali e della delibera n. 399/02/CONS.
- La dismissione o la cessione dei cespiti e' riconosciuta eliminando dal conto di capitale il costo ed il fondo ammortamento e riconoscendo la relativa plusvalenza o minusvalenza nel conto economico.
13) Telecom Italia integra il dettaglio dei volumi di cui alla delibera n. 152/02/CONS, riportando separatamente il numero di chiamate totali, quello di chiamate verso tutte le numerazioni non geografiche e quello di chiamate verso le sole non geografiche gratuite (numeri verdi).
14) I prezzi dei servizi di interconnessione presentati in offerta di riferimento sono ottenuti dalla composizione dei soli elementi funzionali secondo quanto indicato in Tabella 1.
15) Gli obblighi di trasparenza e non discriminazione interno-esterno relativi ai servizi di raccolta terminazione e transito si estendono a tutti i trasferimenti interni relativi ai servizi finali che impiegano servizi e prestazioni regolate in tali mercati intermedi. A tal fine Telecom Italia predispone nell'aggregato trasporto evidenza separata dei transfer charge relativi a ciascun servizio offerto dalle proprie direzioni commerciali, prevedendo che ciascun transfer charge sia accompagnato dai dettagli sulle quantita' cedute e dai prezzi di trasferimento e sia immediatamente riconducibile all'insieme di offerte finali corrispondenti, indipendentemente dal livello di obblighi regolamentari imposti sul servizio finale. In particolare, Telecom Italia provvede affinche' la contabilita' regolatoria rifletta quanto segue:
- la contabilita' regolatoria individua, per ciascun servizio in offerta di riferimento, l'insieme minimo delle voci di costo unitario relative alle attivita' elementari ed agli elementi produttivi che concorrono, con coefficienti d'uso diversi, alla formazione dei prezzi esterni e di trasferimento.
- per ciascuna attivita' elementare ed elemento produttivo individuato, la contabilita' reca gli elementi di dettaglio relativi alla formulazione dei corrispondenti costi unitari, quali i costi operativi (di cui ammortamenti) il capitale residuo e le quantita' prodotte consentendo la verifica del calcolo dei costi unitari.
- la contabilita' reca i coefficienti d'uso che, a partire dai costi unitari, danno luogo ai prezzi praticati esternamente ed i coefficienti d'uso che, dai medesimi costi unitari, portano ai prezzi di trasferimento interni.
- ove i prezzi dei servizi di interconnessione siano orientati al costo, i prezzi di trasferimento interni si ottengono a partire dai medesimi costi unitari impiegati nella formulazione dei prezzi praticati esternamente sulla base dei coefficienti d'uso corrispondenti.
- ove i prezzi dei servizi di interconnessione siano fissati da obblighi regolamentari, la contabilita' adotta nella formulazione dei prezzi di trasferimento interni, in luogo dei costi unitari delle le attivita' elementari e gli elementi produttivi, prezzi nominali, tali da restituire i prezzi dei servizi di interconnessione attraverso i coefficienti d'uso di cui al primo punto. Anche in questo caso la contabilita' reca gli elementi di dettaglio relativi alla formulazione dei costi unitari corrispondenti ai prezzi nominali.
- i costi di gestione delle unita' organizzative della divisione rete demandate alla fornitura interna e quelli relativi alla fornitura esterna sono allocati, ove necessario anche attraverso prezzi nominali, indistintamente su tutti i servizi prodotti internamente ed esternamente, al fine di garantire la parita' di trattamento e disincentivare l'uso inefficiente delle risorse umane dedicate alla vendita agli altri operatori.
- la contabilita' regolatoria dell'aggregato Trasporto comprende conti economici e di capitale, nonche' il dettaglio oneri di cessione interna, per ciascun servizio in offerta di riferimento e per ciascun servizio ceduto internamente che faccia uso delle medesime componenti di rete o attivita' elementari impiegate nella fornitura agli altri operatori;
- la contabilita' regolatoria prevede un apposito conto economico della prestazione di fatturazione dei clienti Telecom Italia, che includa sia i ricavi della fatturazione per altri operatori, sia i ricavi di trasferimento interno per la fatturazione per le divisioni commerciali. Il prezzo di trasferimento interno e' pari a quello praticato esternamente;
- la contabilita' regolatoria prevede una apposita sezione di dettaglio relativa ai costi di fatturazione da telefonia pubblica con l'impiego di carte a banda magnetica che documenta i costi relativi agli apparati di fatturazione (operativi, di cui ammortamenti, e capitale impiegato), il numero di carte vendute che fanno uso di tali sistemi, il numero di chiamate originate da tali carte ed ogni informazione in merito ai volumi ed ai costi volta a garantire: che le condizioni economiche di offerta del servizio di fatturazione su carta magnetica:
- siano orientate ai costi;
- non duplichino costi gia' inclusi nella quota media di surcharge da telefonia pubblica;
- rispettino il principio di non discriminazione interno - esterno.
- la contabilita' prevede un conto economico e di capitale per l'accesso alle numerazioni di emergenza dalla rete di Telecom Italia e da quella di altri operatori, specificando separatamente ciascuna distinta voce di ricavo. I dettagli dei trasferimenti interni evidenziano le componenti di rete impiegate, i prezzi dei servizi di interconnessione sono invece ricavati sulla base degli elementi funzionali sottoposti a network cap.
- i costi specifici attribuibili alla gestione dei clienti multisede e multitecnologia sono documentati nella contabilita' regolatoria dell'aggregato relativo alla rete di trasporto ed attribuiti, su base intervento, al medesimo prezzo, agli operatori alternativi ed ai conti economici delle divisioni commerciali per i servizi affari, dettagliando quantita', prezzi di trasferimento e raccordo ai centri di costo individuati.
- la contabilita' reca in una apposita sezione di dettaglio i costi (operativi, di cui ammortamenti e capitale impiegato) e le quantita' fornite relativi alla prestazione accessoria di consegna del traffico in modalita' in DSS1.
- la contabilita' reca in un'apposita sezione di dettaglio, il numero, la capacita' ed i relativi livelli di interconnessione delle porte fornite in modalita' FRIACO, il numero di utenti ed il numero di minuti raccolti per ciascuna tipologia di porta cosi' individuata.
- la contabilita' reca in un'apposita sezione di dettaglio, per ciascuna offerta finale di traffico fornita dalle divisioni commerciali di Telecom Italia:
- i ricavi relativi all'offerta;
- i prezzi corrispondenti all'offerta finale;
- le quantita' vendute articolate secondo lo schema tariffario corrispondente all'offerta(1);
- i costi di rete di trasferimento associati all'offerta;
- i prezzi di trasferimento dei servizi interni adottati nella realizzazione dell'offerta;
- le quantita' associate a ciascun servizio interno impiegato nell'offerta;
- i costi commerciali associati a ciascuna offerta dettagliati in costi operativi, (di cui ammortamenti) e capitale impiegato.
- le quantita' dei servizi interni ed i prezzi di trasferimento interni consentono la verifica dei transfer charge di rete; le quantita' vendute secondo lo schema tariffario dell'offerta ed i prezzi finali consentono la verifica dei ricavi dell'offerta.
- I dati di ricavo e costo relativi all'offerta generalizzata sono impiegati nella valutazione della soglia di sostenibilita' per la terminazione su altra rete.
- Nell'ambito delle misure di separazione contabile ed amministrativa Telecom Italia introduce in contabilita' regolatoria, oltre agli aggregati regolamentari accesso, trasporto, commerciale ed altre attivita', un aggregato contabile relativo alle attivita' di rete radiomobile, evidenziandone i relativi conti economici e di capitale, i trasferimenti interni, i prezzi di trasferimento e le quantita' scambiate tra tale aggregato ed i restanti aggregati regolamentari. -------------------------------------------
(1)Canoni aggiuntivi, prezzi minutari, prezzi di set-up ed
ogni altra articolazione tariffaria che contribuisce al
ricavo totale dell'offerta.

----> VEDERE TABELLE DA PAG. 271 A PAG. 274 DELLA G.U. <----

Tabella 5: Modello per il dettaglio degli oneri di cessione interna
SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI TRASPORTO
DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA
Servizio di raccolta/terminazione/transito
(Telecom Italia completa l'elenco con i dettagli relativi
ai transfer charge per ciascun servizio) =====================================================================
| Distinguere le quantita' secondo
Servizi per divisioni di TI | le articolazioni tariffarie ===================================================================== - Volume di traffico venduto per | ciascun servizio end-to-end | distinto secondo l'articolazione | tariffaria (servizi locali, | nazionali, fisso mobile, dial-up, | internazionali, NNG, ecc.). | --------------------------------------------------------------------- - Volume di traffico originato da | telefonia pubblica (sovrapprezzo | raccolta da telefonia pubblica). | --------------------------------------------------------------------- - Numero di configurazioni dei | prezzi per le NNG (servizio di | configurazioni dei prezzi per le | NNG) | --------------------------------------------------------------------- - Numero di configurazioni di | autocommutatori (servizio di | configurazione degli | instradamenti) | --------------------------------------------------------------------- - Numero totale di chiamate | originate da clienti TI (servizio | fatturazione) | --------------------------------------------------------------------- - Numero di chiamate originate da | clienti TI verso numeri verdi | (servizio fatturazione) | --------------------------------------------------------------------- - Numero attivazioni multisede e | di ogni altra attivita' connessa | alla gestione clienti multisede | svolta a titolo oneroso (gestione | clienti multisede) | --------------------------------------------------------------------- - Numero di portabilita' | effettuate (SPP) | --------------------------------------------------------------------- - Volume di traffico originato da | rete fissa (Telecom) in | terminazione su rete radiomobile | (ex TIM) | --------------------------------------------------------------------- - Volume di traffico di transito | in terminazione su rete | radiomobile (ex TIM) | --------------------------------------------------------------------- - Completare(3) | --------------------------------------------------------------------- Servizi per altri Operatori | --------------------------------------------------------------------- - Volume di traffico venduto per | ciascun livello gerarchico di rete| e per ciascun servizio | --------------------------------------------------------------------- - Volume di traffico raccolto da | TP | --------------------------------------------------------------------- - Numero di kit di | interconnessione per singola | capacita' | --------------------------------------------------------------------- - Numero attivazioni di CPS | --------------------------------------------------------------------- - Numero di prestazioni SPP | --------------------------------------------------------------------- - Numero di configurazioni di auto| commutatori | --------------------------------------------------------------------- - Numero di configurazioni dei | prezzi per le NNG | --------------------------------------------------------------------- - Numero attivazioni multisede e | di ogni altra attivita' connessa | alla gestione clienti multisede | svolta a titolo oneroso; | --------------------------------------------------------------------- - Completare | --------------------------------------------------------------------- Prezzi di trasferimento | --------------------------------------------------------------------- - Prezzi di trasferimento per | locali, nazionali, fisso-mobile, | dial-up, internazionali, NNG | --------------------------------------------------------------------- - Prezzo di trasferimento | surcharge da TP | --------------------------------------------------------------------- - Prezzo per le configurazioni dei| prezzi delle numerazioni | --------------------------------------------------------------------- - Prezzo per le configurazioni | degli instradamenti di rete | --------------------------------------------------------------------- - Prezzo per la fatturazione da | utenti di rete fissa | --------------------------------------------------------------------- - Prezzo per la fatturazione con | carta a banda magnetica | --------------------------------------------------------------------- - Prezzi per la gestione dei | clienti multisede | --------------------------------------------------------------------- - Prezzi per la SPP | --------------------------------------------------------------------- - Prezzi di terminazione sulla | propria rete radiomobile | --------------------------------------------------------------------- - Completare | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge da divisioni di | TI:(4) | ---------------------------------------------------------------------
| Somma Prezzo di trasferimento x - Chiamate Locali | Quantita' --------------------------------------------------------------------- - Chiamate Nazionali | --------------------------------------------------------------------- - Chiamate Fisso-Mobile | --------------------------------------------------------------------- - Chiamate dial-up | --------------------------------------------------------------------- - Chiamate internazionali | --------------------------------------------------------------------- - Chiamate NNG | --------------------------------------------------------------------- - Chiamate da telefonia pubblica | --------------------------------------------------------------------- - Fatturazione da utente di rete | fissa | --------------------------------------------------------------------- - Fatturazione da Telefonia | pubblica | --------------------------------------------------------------------- - Configurazione dei prezzi delle | NNG | --------------------------------------------------------------------- - Configurazione degli | autocommutatori | --------------------------------------------------------------------- - Gestione dei clienti multisede | --------------------------------------------------------------------- - SPP | --------------------------------------------------------------------- - Completare | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge verso divisioni di| TI:(5) | --------------------------------------------------------------------- - Quota surcharge da TP verso | accesso | --------------------------------------------------------------------- - Trasferimento verso la divisione| radiomobile (ex TIM) per servizi | di traffico fisso-mobile della | divisione commerciale | --------------------------------------------------------------------- - Trasferimento verso la divisione| radiomobile (ex TIM) per servizi | di transito | --------------------------------------------------------------------- - Completare | --------------------------------------------
(3)La dicitura "Completare" indica nel seguito l'obbligo in
capo a Telecom Italia di completare la redazione del
corrispondente prospetto con tutte le voci di costo e le
quantita' necessarie alla documentazione esauriente degli
oneri di cessione interna.
(4)Con "Transfer charge da divisioni di TI" nel seguito si
intendono gli oneri ricevuti dall'aggregato a cui
appartiene il dettaglio di separazione contabile e versati
dagli aggregati che acquistano i suoi servizi (in questo
caso Commerciale ed Altri servizi).
(5)Con "Transfer charge verso divisioni di TI" nel seguito
si intendono gli oneri ceduti dall'aggregato a cui
appartiene il dettaglio di separazione contabile
all'aggregato che cede un servizio intermedio (in questo
caso Accesso).
 
Allegato C
alla delibera n. 417/06/CONS
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
L'analisi dell'impatto regolamentare richiede di valutare:
1. l'ambito di intervento, con particolare riferimento alle categorie di soggetti destinatarie o coinvolte nei costi e benefici dell'intervento normativo proposto;
2. gli obiettivi generali e specifici immediati e di medio/lungo periodo del provvedimento, indicando contestualmente l'orizzonte temporale in cui i risultati auspicati dovrebbero realizzarsi;
3. la metodologia adottata per l'analisi dell'impatto della regolamentazione;
4. l'impatto sulla pubblica amministrazione, sui destinatari diretti ed indiretti attraverso l'analisi delle categorie di costi e benefici economici e finanziari inerenti la produttivita', la crescita economica, il reddito, la concorrenza, l'occupazione. A questo riguardo tale valutazione richiede che sia predisposta un'adeguata batteria di indicatori.
A. AMBITO DI INTERVENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO; DESTINATARI INDIRETTI E DIRETTI
1.1 Ambito di intervento oggettivo
Dal punto di vista del prodotto, l'ambito di intervento oggettivo, e' rappresentato dai mercati all'ingrosso della raccolta, terminazione e transito di traffico di telefonia vocale. L'ambito geografico della domanda e dell'offerta dei servizi inclusi nei mercati oggetto di analisi ha dimensione nazionale in quanto l'accesso a tali servizi non presenta alcuna peculiarita' di carattere locale che si differenzia dal contesto nazionale. In altre parole, la quasi totalita' della domanda e dell'offerta dei servizi di raccolta, terminazione e traffico avviene a livello nazionale anche da parte di operatori che dispongono di un numero limitato di punti di presenza e di una rete di lunga distanza scarsamente sviluppata.
I servizi di raccolta, terminazione e transito sono domandati da tutti quegli operatori che intendono offrire servizi di telefonia vocale ai propri clienti. Tali servizi sono domandati in interconnessione a diversi livelli gerarchici di rete in funzione del grado di infrastrutturazione proprietaria dell'operatore richiedente. Gli operatori che dispongono di maggiori infrastrutture di telecomunicazioni accedono a livelli gerarchici di rete via via piu' bassi caratterizzati da migliori condizioni economiche. In tal caso infatti gli operatori utilizzano la propria rete di trasporto di lunga distanza per originare e terminare chiamate e domandano agli operatori che dispongono di una rete piu' capillare sul territorio nazionale solo quei servizi che viaggiano sulle tratte non coperte dalla propria rete.
L'ambito di intervento e' pertanto identificabile attraverso i confini geografici e di prodotto dei mercati rilevanti 8, 9 e 10 definiti dal presente provvedimento. Nell'ambito del provvedimento relativo ai mercati 8, 9 e 10 sono state regolamentate anche le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi accessori necessari agli operatori alternativi per domandare servizi all'ingrosso dai nodi di Telecom Italia.
1.2 Ambito di intervento soggettivo
L'intervento regolamentare impone agli operatori detentori di significativo potere di mercato obblighi di controllo dei prezzi e di condizioni tecniche di fornitura per i servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10.
I destinatari diretti dell'intervento regolamentare sono pertanto riconducibili a operatori presenti nei mercati del traffico di telefonia all'ingrosso dal lato della domanda e dal lato dell'offerta.
Dal lato dell'offerta dei servizi di raccolta, terminazione e traffico e' presente sostanzialmente un unico operatore (Telecom Italia) il quale dispone di una rete di trasporto di breve e lunga distanza capillarmente diffusa sul territorio nazionale. Tale operatore, detenendo un significativo potere di mercato, e' soggetto al controllo regolamentare delle condizioni tecniche ed economiche praticate a terzi operatori sui servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10.
Gli operatori alternativi possono offrire i servizi di raccolta, terminazione e transito solo per i livelli gerarchici di rete piu' elevati a tutti quegli operatori che risultano scarsamente infrastrutturati sul territorio nazionale in termini di numero di nodi e di chilometri di rete di trasporto sia di breve sia di lunga distanza.
Per quanto concerne il versante della domanda, i servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10 sono richiesti a diversi livelli gerarchici di rete in funzione del grado di infrastrutturazione raggiunto sulla rete fissa da parte degli operatori. Gli operatori co-locati negli stadi di linea tendono a realizzare una rete di trasporto interamente proprietaria. Cio' consente loro di raccogliere e terminare traffico ai livelli gerarchici di rete piu' bassi, accessibili a migliori condizioni economiche. Gli operatori meno infrastrutturati, il cui fine e' principalmente la rivendita di traffico telefonico, sono invece costretti a domandare i servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10 a livelli di rete piu' elevati. Tra questi compaiono gli operatori di rete mobile i quali da un lato raccolgono traffico da rete fissa per offrire servizi di telefonia ai propri clienti affari e dall'altro domandano terminazione per offrire le chiamate mobile fisso a tutti i clienti.
Sul versante della domanda, tutti i destinatari diretti dell'intervento hanno la possibilita' di richiedere, per i livelli rete gerarchicamente piu' bassi, i servizi di raccolta, terminazione e transito a condizioni economiche orientate al costo e condizioni tecniche tali da garantire un certo standard di funzionalita' del servizio richiesto. Gli obblighi relativi alle condizioni economiche dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10 afferenti ai restanti livelli gerarchici di rete sono invece volti esclusivamente al controllo dei prezzi massimi.
I soggetti indiretti destinatari dell'intervento regolamentare sono molteplici e non tutti identificabili puntualmente. I piu' importanti soggetti indiretti sono rappresentati dagli utenti finali degli operatori di rete fissa e mobile che acquistano servizi al dettaglio di telefonia. Tali utenti sono riconducibili sia all'utenza affari sia a quella residenziale.
B. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
2.1 Obiettivi generali di breve-medio periodo
L'intervento regolamentare si propone di perseguire nell'immediato, attraverso lo sviluppo della concorrenza, l'obiettivo generale di condizioni economiche competitive nei mercati al dettaglio dei servizi di telefonia.
Da un punto di vista prospettico di medio periodo, l'obiettivo generale della misura regolamentare proposta, oltre al miglioramento dei prezzi vigenti nei mercati al dettaglio, e' anche quello di un potenziale incremento della qualita' e della gamma dei servizi attualmente offerti agli utenti finali.
2.2 Obiettivi specifici di breve-medio periodo
Gli obiettivi generali sono perseguibili attraverso il raggiungimento di obiettivi intermedi (specifici) identificabili nell'eliminazione delle barriere economiche per l'accesso ai mercati dei servizi di raccolta, terminazione e transito. L'eliminazione di tali barriere richiede il controllo regolamentare delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi all'ingrosso inclusi nei mercati 8, 9 e 10. Per quanto concerne le condizioni tecniche di fornitura, la misura regolamentare si propone di perseguire una concorrenza sostenibile tra operatori che raggiungono un livello minimo di infrastrutturazione di rete dal quale intendono domandare i servizi di raccolta, terminazione e transito.
Il fine e' incoraggiare investimenti efficienti e sostenibili nella realizzazione di reti di trasporto di breve e lunga distanza e promuovere l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice.
L'impossibilita' economica degli operatori alternativi di raggiungere tutti gli stadi di linea, anche nei prossimi 10 anni, fa si' che una parte rilevante del traffico non potra' essere originata dai propri clienti acquisti in unbundling ma dovra' essere originata esclusivamente attraverso i servizi di raccolta e transito domandati all'operatore dominante. Per quanto riguarda invece il servizio di terminazione, quest'ultimo dovra' prevedibilmente restare soggetto a regolamentazione anche quando il livello di infrastrutturazione da parte degli operatori alternativi sara' sensibilmente migliorato, poiche' la terminazione e' un elemento indispensabile al completamento delle chiamante end-to-end tra le reti di due operatori distinti. Il presente provvedimento se da un lato fissa le condizioni tecniche ed economiche relative ai servizi di raccolta terminazione e transito di Telecom Italia, dall'altro pone le basi regolamentari per la definizione dei gli obblighi nell'offerta dei servizi di terminazione su rete fissa in ca po a tutti gli operatori alternativi, al fine di garantire questi ultimi richiedendo tariffe eccessive o imponendo condizioni tecniche non accettabili compromettano l'interoperabilita' dei servizi di telefonia.
Per tale ragione gli obblighi imposti con il presente provvedimento sono indirizzati a garantire per gli anni 2007 - 2009 la fornitura dei servizi all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito a tutti gli operatori di mercato e a condizioni economiche controllate attraverso il meccanismo di network cap, offrendo, da un lato, certezza agli operatori alternativi sui costi che sosterranno nell'acquisto dei servizi intermedi offerti da Telecom Italia e dall'altro permettendo a Telecom Italia di non pagare prezzi irragionevolmente alti per i servizi di terminazione su altra rete.
C. METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA
3.1 Metodologia impiegata per l'analisi dell'impatto regolamentare
La metodologia utilizzata per l'analisi dell'impatto regolamentare e' basata sull'identificazione dei benefici (obiettivi) e dei costi derivanti ai destinatari diretti e indiretti delle misure regolamentari nei mercati dei servizi di raccolta, terminazione e transito. L'analisi e' rivolta a quantificare, laddove possibile, il costo-beneficio delle categorie dirette e indirette destinatarie dell'intervento regolamentare, anche alla luce di valutazioni prospettiche di breve-medio periodo e di sistema, con particolare riferimento ai mercati coinvolti dal provvedimento.
Le tecniche di calcolo utilizzate sono di tipo econometrico e afferenti l'analisi di indici rilevanti ai fini della valutazione dell'impatto regolamentare.
In taluni casi, i benefici netti derivanti dalla misura regolamentare sono identificabili in ragione degli effetti competitivi generati dall'incremento dell'offerta di servizi, ma non quantificabili puntualmente in quanto la numerosita' degli attori coinvolti e' elevata e le informazioni e dati non sono reperibili. Tali soggetti peraltro operano spesso in mercati le cui condizioni economiche sono estremamente differenziate, a parita' di servizi offerti, ed il collegamento ai mercati dei servizi all'ingrosso della raccolta, terminazione e transito e' solo indiretto.
I mercati oggetto di analisi sono caratterizzati da una situazione di significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia. In termini di numero di centrali, il territorio nazionale si compone di circa 10.600 stadi di linea dai quali e' possibile attivare direttamente le linee dei propri clienti attraverso i servizi di co-locazione e di unbundling. Fino al 2013, data di riferimento dei piu' recenti piani industriali degli operatori, meno del 15% degli stadi di linea sara' rilegato dalle reti di trasporto degli operatori alternativi. Cio' sta a significare che circa il 60% degli utenti sara' aggredibile dagli operatori alternativi attraverso l'unbundling a seguito di ingenti investimenti nelle proprie reti di trasporto di breve e lunga distanza, nella predisposizione dei siti, nell'acquisizione di apparati trasmissivi e noleggio delle linee della rete di distribuzione di Telecom Italia. Il restante 40% degli utenti non sara' potenzialmente aggredibile attraverso l'unbundling neanche dopo il 2013. Equindi evid ente che gli obblighi imposti dal presente provvedimento volti a garantire la fornitura dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10, offrono le basi a tutti gli operatori di mercato di contendere attraverso forme di interconnessione diverse ai nodi della rete di Telecom Italia (raccolta, terminazione e transito ai vari livelli gerarchici di rete in alternativa all'unbundling), gli utenti finali che domandano principalmente servizi di telefonia. A questo riguardo, il presente provvedimento non solo garantisce al 40% degli utenti non servibili in unbundling di disporre di alternative alle offerte commerciali dell'operatore storico, ma permette anche al restante 60% di utenti che intende domandare esclusivamente servizi di telefonia vocale (senza servizi data a larga banda quali internet e TV via cavo) di rivolgersi anche agli operatori interconnessi a livelli gerarchici di rete superiori i quali tipicamente offrono tali servizi a condizioni economiche estremamente competitive.
L'analisi dell'impatto regolamentare e' volta a quantificare e qualificare il benessere sociale in una situazione di significativo potere di mercato.
D. IMPATTO SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
4.1 Impatto della misura regolamentare
Il provvedimento puo' avere un impatto sulla pubblica amministrazione solo in via indiretta in qualita' di utente finale dei servizi di telefonia al dettaglio. Non si ritiene, comunque, che il provvedimento abbia un impatto specifico sulla pubblica amministrazione rispetto agli altri utenti finali presenti nei mercati al dettaglio delle comunicazioni elettroniche.
La misura regolamentare proposta ha un impatto sull'attivita' istituzionale dell'Autorita', la quale e' chiamata a garantire l'adeguamento della normativa secondaria di riferimento e la vigilanza della effettiva e corretta applicazione del quadro normativo imposto in capo all'operatore detentore di significativo potere di mercato nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche qualora si verifichino violazioni della normativa vigente. Evidentemente, come qualsiasi altra variazione delle norme di settore, il presente provvedimento incide sulle attivita' di vigilanza dell'Autorita'.
E. IMPATTO SUI DESTINATARI DIRETTI
5.1 Impatto diretto della misura regolamentare
L'impatto economico della misura regolamentare sui destinatari diretti ha effetti sia su Telecom Italia, sia sugli operatori alternativi in ragione dell'imposizione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10 offerti da Telecom Italia ed in ragione di vincoli specifici di prezzo imposti in capo agli operatori alternativi per la fornitura dei servizi di terminazione.
Il meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi posto in capo a Telecom Italia prevede il controllo dei prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito attraverso variazioni di tipo IPC(1)- 13,2% ed IPC - 9,9% in funzione del livello gerarchico di rete dal quale sono domandati i relativi servizi di interconnessione per gli anni 2007, 2008 e 2009. Tale misura e' presa in continuita' con l'analogo meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi posto in capo a Telecom Italia con la delibera 3/03/CIR.
L'introduzione del meccanismo controllo pluriennale delle condizioni economiche dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10, impatta in modo asimmetrico sull'operatore detentore di significativo potere di mercato rispetto agli altri destinatari diretti quali gli operatori alternativi di rete fissa e di rete mobile.
In particolare, la riduzione programmata dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri del network cap simula la pressione competitiva sull'operatore con significativo potere di mercato il quale ha un incentivo ad una maggiore efficienza nei costi di rete specialmente nei servizi dove il grado di concorrenza non e' ancora sviluppato. Il meccanismo ha altresi' lo scopo di garantire una parziale e graduale restituzione al mercato degli extraprofitti maturati dall'operatore notificato nel corso dell'applicazione del precedente cap di cui alla delibera 3/03/CIR.
Sul versante della domanda, gli operatori che richiedono i servizi di raccolta, terminazione e transito vedono garantito l'orientamento al costo per i servizi di interconnessione domandati a livello di SGU e una riduzione dei prezzi reali dei servizi di interconnessione a livello di SGT.
Il valore dei panieri di servizi soggetti al meccanismo di network cap fornisce pertanto da un lato i ricavi all'ingrosso dell'operatore detentore di significativo potere di mercato e dall'altro la spesa sostenuta dalla domanda, rappresentata nel caso specifico da operatori di rete fissa e mobile.
--------------------------------------------
(1)Indice dei prezzi al consumo.
In applicazione degli obblighi previsti dagli artt. 49 e 50 del Codice, la misura regolamentare proposta prevede la fornitura dei servizi di raccolta, terminazione e transito a predefinite condizioni tecniche ed economiche programmate in un arco di tempo di tre anni.
A fronte della riduzione delle condizioni economiche dei servizi intermedi, e' prevedibile un abbassamento dei prezzi finali, non solo degli operatori alternativi, ma anche della stessa Telecom Italia, la quale e' vincolata nelle sue offerte finali a rispettare precise soglie di replicabilita' e sottocosto ricavate sulla base dei prezzi che pratica agli altri operatori.
A tale riduzione dei prezzi, e' prevedibile che il mercato risponda acquisendo maggiori volumi di traffico, consentendo all'operatore detentore di significativo potere di mercato un ulteriore incremento delle proprie economie di scala nell'uso della propria rete di trasporto, una riduzione dei costi unitari, e dunque un aumento dei ricavi all'ingrosso dei servizi di interconnessione.
F. IMPATTO SUI DESTINATARI INDIRETTI
6.1 Impatto indiretto della misura regolamentare
I principali destinatari indiretti sono rappresentati dagli utenti finali i quali a seguito della misura regolamentare possono fruire di servizi di telefonia differenziati rispetto a quelli dell'operatore dominante ed a condizioni economiche competitive da tutti gli operatori di mercato.
Con specifico riferimento ai servizi finali, si prevede che la riduzione programmata di tutti i prezzi reali dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10 dovrebbe, inizialmente, a parita' di prezzi, incrementare i margini operativi dei servizi al dettaglio sia degli operatori alternativi sia di Telecom Italia, in quanto i servizi di raccolta, terminazione e transito sono servizi intermedi necessari al completamento dei servizi finali offerti anche dalla divisione commerciale di Telecom Italia, ed in un secondo tempo, anche grazie alla pressione competitiva esercitata dagli operatori interconnessi, comportare una riduzione dei prezzi finali a beneficio degli utenti.
Peraltro, la medesima pressione competitiva esercitata dagli operatori interconnessi sull'operatore con significativo potere di mercato puo' spingere quest'ultimo a sviluppare servizi innovativi a condizioni economiche concorrenziali ed incrementare conseguentemente i propri ricavi dei servizi offerti nei mercati al dettaglio (benefici indiretti).
La riduzione programmata dei prezzi reali prevista dal meccanismo di network cap dovrebbe infine consentire agli operatori alternativi oltre alla riduzione dei prezzi dei servizi al dettaglio anche la possibilita' di devolvere luna quota delle risorse finanziarie risparmiate alla realizzare di ulteriori investimenti nella rete, nonche' nello sviluppo di servizi al dettaglio innovativi e differenziati.
 
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