Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2006
Disposizioni urgenti in relazione allo stato di emergenza relativo al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo. (Ordinanza n. 3542).

Il PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto e di procedere, altresi', a delimitare l'area oggetto di inquinamento, avviando, con l'urgenza del caso, gli interventi di messa in sicurezza funzionali alla successiva bonifica dell'area stessa;
Vista la nota del 12 giugno 2006 dell'assessore alla protezione civile della regione Abruzzo;
Vista la nota GAB/2006/6329/B09 del 1° agosto 2006 dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale, per il superamento dell'emergenza in questione, sono messe a disposizione del commissario delegato risorse finanziarie pari a 500.000,00 euro;
Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 13 luglio 2006;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il prefetto di Teramo e' nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza relativa al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato predispone, anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi che preveda in particolare:
un'apposita paratia di supporto dei rifiuti e sistemazione morfologica degli stessi;
un sistema di raccolta e convogliamento del percolato e del biogas;
la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica delle aree inquinate e il ripristino ambientale coerentemente con i principi generali in materia di risanamento ambientale;
l'espletamento, in via generale, di tutte le iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
3. Il commissario delegato si avvale della collaborazione delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, del comune di Teramo e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Abruzzo.
4. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della presente ordinanza, esperendo, nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti concessionari inadempienti.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato puo affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3.
2. Il commissario delegato per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione esubordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. L'approvazione dei progetti costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione al vincolo preordinata all'espropriazione.
4. Il commissario delegato provvede alle occupazioni di urgenza ed alle eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 3.
1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 191, 192, 193, 196, 197 e 198;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 4.
1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, si provvede nel limite di Euro 2.000.000,00 di cui Euro 1.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile ed Euro 500.000,00 a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, residui anno 2005, nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082, nonche' mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
2 Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
3. Il Dipartimento della protezione civile, altresi', si riserva, ove venga accertata la responsabilita' di terzi per il movimento franoso di cui alla presente ordinanza, la facolta' di intraprendere ogni utile iniziativa legale per la ripetizione delle somme erogate ai sensi del comma 1.
 
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2006
Il Presidente: Prodi
 
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