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| Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2006 |  | Disposizioni urgenti in relazione allo stato di emergenza relativo al movimento  franoso  che  ha  interessato  la  discarica  comunale  in localita' La Torre nel comune di Teramo. (Ordinanza n. 3542). |  | 
 |  |  |  | Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato emergenza in relazione al  movimento  franoso  che  ha  interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo;
 Ravvisata   la   necessita'  di  disporre  l'attuazione  dei  primi interventi  urgenti  finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto e di  procedere, altresi', a delimitare l'area oggetto di inquinamento, avviando,  con  l'urgenza  del  caso,  gli  interventi  di  messa  in sicurezza funzionali alla successiva bonifica dell'area stessa;
 Vista  la  nota  del  12 giugno 2006 dell'assessore alla protezione civile della regione Abruzzo;
 Vista  la nota GAB/2006/6329/B09 del 1° agosto 2006 dell'ufficio di Gabinetto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio con  la  quale,  per il superamento dell'emergenza in questione, sono messe  a  disposizione  del  commissario delegato risorse finanziarie pari a 500.000,00 euro;
 Acquisita  l'intesa  della  regione  Abruzzo con nota del 13 luglio 2006;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  prefetto  di Teramo e' nominato commissario delegato per la realizzazione  degli  interventi urgenti necessari per il superamento della  situazione  di  emergenza relativa al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo.
 2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, il commissario delegato predispone,  anche  per  piani  stralcio  e  sulla base delle risorse finanziarie  disponibili,  un  apposito  programma  di interventi che preveda in particolare:
 un'apposita  paratia  di  supporto  dei  rifiuti  e  sistemazione morfologica degli stessi;
 un  sistema  di  raccolta  e  convogliamento  del percolato e del biogas;
 la  caratterizzazione,  la  messa in sicurezza, la bonifica delle aree  inquinate  e  il  ripristino  ambientale  coerentemente  con  i principi generali in materia di risanamento ambientale;
 l'espletamento,  in via generale, di tutte le iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
 3.  Il  commissario  delegato  si avvale della collaborazione delle amministrazioni   periferiche   dello   Stato,   dell'amministrazione regionale,  del  comune  di  Teramo  e  dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Abruzzo.
 4. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario   delegato  opera  nel  rigoroso  rispetto  delle  misure giurisdizionali  assunte  e  delle  iniziative  giudiziarie  in atto, nonche'   di   quelle   eventualmente   adottate   o   da   adottarsi successivamente  all'entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza, esperendo,  nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie iniziative  di  rivalsa  nei  confronti  dei  soggetti  concessionari inadempienti.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  l'attuazione  degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati   indifferibili,   urgenti  e  di  pubblica  utilita',  il commissario  delegato  puo  affidare  la progettazione anche a liberi professionisti,  avvalendosi,  ove  occorrenti,  delle deroghe di cui all'art. 3.
 2.  Il  commissario  delegato  per  gli  interventi  di competenza, provvede  all'approvazione  dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla  Conferenza  di  servizi  da  indire  entro  sette  giorni dalla disponibilita'  dei  progetti.  Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante  di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o,  comunque,  non  dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza   delibera   prescindendo   dalla  sua  presenza  e  dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso  manifestato  in  sede  di Conferenza di servizi deve essere motivato   e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le  specifiche indicazioni  progettuali  necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  dei  cittadini, la determinazione  esubordinata,  in  deroga all'art. 14, comma 4, della legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 3.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e, qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono inderogabilmente  acquisiti  con  esito  positivo. L'approvazione dei progetti  costituisce  variante agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione al vincolo preordinata all'espropriazione.
 4.  Il commissario delegato provvede alle occupazioni di urgenza ed alle  eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle  opere  e  degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta  emesso  il  decreto  di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni  altro  adempimento,  nonche'  alla  redazione  dello  stato  di consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste   dalla  presente  ordinanza  il  commissario  delegato,  e' autorizzato,  ove  ritenuto  indispensabile e sulla base di specifica motivazione,   a   derogare,   nel  rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento  giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
 regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 decreto  legislativo  12 aprile  2006,  n. 163, articoli 6, 7; 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;
 legge  7 agosto  1990,  n.  241,  articoli  14,  14-bis,  14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
 decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive  modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
 decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, articoli 191, 192, 193, 196, 197 e 198;
 leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  la  realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, si provvede nel limite di Euro 2.000.000,00 di  cui  Euro 1.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile ed  Euro 500.000,00 a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,  residui  anno  2005,  nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo   7082,   nonche'   mediante   eventuali  ulteriori  risorse finanziarie  di  competenza  regionale,  fondi comunitari, nazionali, regionali  e  locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
 2  Le  risorse  di  cui  al  comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilita'  speciale  intestata  al  commissario  delegato all'uopo istituita  secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 3.  Il  Dipartimento della protezione civile, altresi', si riserva, ove  venga  accertata  la  responsabilita'  di terzi per il movimento franoso  di cui alla presente ordinanza, la facolta' di intraprendere ogni  utile  iniziativa legale per la ripetizione delle somme erogate ai sensi del comma 1.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il  Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto  contrattuale  scaturito  dalla  applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° settembre 2006
 Il Presidente: Prodi
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