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| Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  | DECRETO 29 agosto 2006 |  | Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Chieti. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Chieti
 Visti  gli  articoli 1,  34  e  35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;
 Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante la ristrutturazione dell'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale e particolarmente l'art.  44,  che  sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 circa la composizione dei comitati  provinciali  I.N.P.S.,  nonche'  l'art.  46  che  al  primo comma attribuisce  ai predetti comitati di decidere in via definitiva i  ricorsi  avverso  i  provvedimenti  dell'I.N.P.S.  in  materia  di prestazioni,  mentre  assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni  delle  gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative  ai  trattamenti  familiari  di  loro competenza e quelle di maternita'   degli   stessi   lavoratori  autonomi,  a  tre  speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S.;
 Visto  il  decreto  del  direttore  della Direzione provinciale del lavoro  di  Chieti  n. 4 datato 5 luglio 2002, relativo al precedente Comitato   I.N.P.S.  e  rilevata  la  necessita'  di  procedere  alla ricostituzione  di detto comitato scaduto per decorso del quadriennio secondo le modifiche nella composizione introdotte dall'art. 44 della citata  legge  n.  88/1989  e  di provvedere altresi' alla nomina dei quattro  rappresentanti  per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti,  mezzadri  e  coloni,  degli  artigiani  e  degli  esercenti attivita'  commerciali,  in qualita' di componenti delle tre speciali commissioni  previste  dal  terzo  comma dell'art.  46 della medesima legge n. 88/1989;
 Visto   il  decreto  ministeriale  7  novembre  1996,  n.  687,  di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza   sociale   con  successiva  istituzione  della  Direzione provinciale  del lavoro di Chieti, con un solo dirigente preposto per lo svolgimento delle funzioni gia' attribuite all'UPLMO e all'IPL;
 Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del   Presidente   della  Repubblica  n.  639/1970,  come  modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, il Comitato provinciale I.N.P.S. risulta composto da:
 1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'Azienda;
 2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
 3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
 4)  il dirigente della Direzione provinciale del lavoro, che puo' farsi  rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'Ufficio all'uopo delegato;
 5)  il  dirigente della locale Ragioneria provinciale dello Stato che  puo'  farsi  rappresentare  in  singole sedute da un funzionario dell'Ufficio all'uopo delegato;
 6) il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.;
 Acquisiti  preventivamente  dalle  istituzioni considerate (CCIAA e I.N.P.S.),  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  35  del  decreto  del Presidente  della Repubblica n. 639/1970, come da documentazione agli atti,  i  dati  per  provvedere,  sentite  le  locali  organizzazioni sindacali,  alla  ripartizione  dei membri del comitato riguardanti i lavoratori  dipendenti,  i  datori si lavoro ed i lavoratori autonomi tra i settori economici interessati all'attivita' dell'Istituto;
 Ritenuto  che si debba tener conto per le organizzazioni dei datori di  lavoro  e  per  quelle  dei  lavoratori  della necessita' che nel Comitato  siano rappresentate tutte le organizzazioni aventi maggiore rilevanza nella provincia;
 Tenuto  conto  inoltre  che,  stante  la diminuzione del numero dei rappresentanti dei datori di lavoro stabilita dalla precitata legge 9 marzo  1989,  n. 88, la determinazione delle organizzazioni sindacali dei  datori  di  lavoro alle quali assegnare propri rappresentanti da nominare  nel  Comitato  debba  essere  effettuata considerando quali delle   stesse  rivestano  un  maggior  grado  di  rappresentativita' correlato  alla  diversa  importanza  nella  provincia  delle diverse attivita' economiche;
 Considerato  che, in relazione ai parametri di valutazione previsti dal  secondo  comma dell'art.  35  del  decreto  del Presidente della Repubblica   n.  639/1970,  i  dati  e  le  informazioni  disponibili confermano  l'industria  come  il  settore  economico piu' importante della  provincia  di  Chieti  per  grado  di  sviluppo  delle diverse attivita'  produttive  e  corrispondente indice annuo di occupazione, primeggiando  circa  i  lavoratori  dipendenti,  mentre l'agricoltura risulta  essere  prevalente rispetto al commercio ed all'artigianato, nei cui confronti, malgrado le significative presenze nell'ambito dei datori   di   lavoro,   risultano   rilevanti   e   qualificanti   le caratteristiche  del  lavoro autonomo, appare consona la ripartizione dei posti previsti come segue:
 a) in ordine ai datori di lavoro:
 due rappresentanti dell'industria;
 un rappresentante dell'agricoltura;
 b) in ordine ai lavoratori dipendenti:
 quattro rappresentanti dell'industria;
 due rappresentanti del commercio:
 due rappresentanti dell'artigianato:
 due rappresentanti dell'agricoltura;
 un  rappresentante  dei  dirigenti  di  azienda  (per  espressa riserva di legge);
 Considerato  altresi'  che il terzo comma delll'art. 46 della legge n.  88/1989  ripartisce  i  tre  posti  dei  lavoratori  autonomi nel Comitato  provinciale  tra  i rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni,  degli  artigiani  e dei commercianti ed assegna quattro  posti a ciascuna delle suddette categorie per le commissioni dei ricorsi in materia di prestazioni ai lavoratori autonomi;
 Evidenziato  che,  ai  sensi dell'art. 35, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i componenti del Comitato di cui  ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 34, nonche' i quattro rappresentanti delle   categorie   dei   lavoratori   autonomi  delle  tre  speciali commissioni  dei  ricorsi  di  cui  l'art.  46,  legge  n.  88/1999 e circolare  ministeriale  n.  33/1989,  sono  nominati su designazione delle   rispettive   organizzazioni  sindacali  piu'  rappresentative operanti nella provincia;
 Ritenuto che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita'  delle  predette organizzazioni occorre riportarsi ai  seguenti elementi obiettivi di valutazione, considerati alla luce sia  dell'apprezzabile consistenza di ciascuno degli stessi sia della loro effettiva concorrenza:
 a) consistenza  numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni  sindacali,  rilevata  -  stante  la  mancata attuazione legislativa  dell'art.  39  della  Costituzione - sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni ed associazioni interessate;
 b) partecipazione  effettiva alla stipula dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi integrativi provinciali ed aziendali;
 c) partecipazione    alla    trattazione    delle    controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
 d) ampiezza   e   diffusione  della  struttura  organizzativa  di ciascuna organizzazione sindacale;
 Ritenuto  che  l'ammissione  alla  composizione  del comitato dei rappresentanti  delle  organizzazioni sindacali predette debba essere improntata   al  principio  della  corrispondenza  proporzionale  tra rappresentanti e rappresentati;
 Fatto  presente che sono state interpellate per conseguire i dati e gli   elementi  di  conoscenza  e  valutazione  circa  le  rispettive rappresentativita'  in  riferimento alle predette lettere a), b), c), e d),  le  seguenti  organizzazioni  sindacali che risultano operanti nella  provincia: CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, CISAL, CISAS, CILDI, CIDA,  ACAI,  Sindacato  Libero,  CISAS,  Unione Commercianti, UCICT, Confesercenti,  Associazione  Industriali,  API,  ANCE,  ASSO  Vasto, Federazione  Coltivatori  Diretti,  COPAGRI,  Confagricoltura, UNSIC, Unione     Agricoltori,    Confederazione    Italiana    Agricoltori, Confartigianato,  CNA, UPA-CLAAI, CASA, AIC, ENCAL, Lega Cooperative, AGCI,  UNCI, FIAP, CCI, FENAPI, tenendo in considerazione altresi' le informazioni  scaturite  dalle  attivita'  istituzionali dell'Ufficio nelle materie di competenza;
 Rilevato:
 a)  che si ritiene di non poter attribuire spazio rappresentativo fra  i  datori di lavoro ed i lavoratori, ad organizzazioni sindacali che  denotano  localmente  la tenuita' della forza associativa, delle attivita'  sindacali  svolte  e delle strutture organizzative ovvero, limitatamente  ai primi associano imprenditori i quali, pur potendosi considerare   anche   come   datori   di   lavoro,   si   configurano essenzialmente e tradizionalmente come lavoratori autonomi ed in tale veste   trovano   collocazione   per   le  rispettive  categorie  nei ricostituendi organi collegiali I.N.P.S.;
 b) che  si esclude di assegnare posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti ad organizzazioni sindacali c.d. «autonome» in considerazione della loro minore rappresentativita';
 Rilevato  che,  dalle  risultanze  degli  atti  istruttori  e delle conseguenti   valutazioni   comparative  compiute  alla  stregua  dei suindicati  criteri,  risultano come maggiormente rappresentative sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:
 A) ai fini della nomina dei componenti del Comitato I.N.P.S.:
 1)  per  i  lavoratori dipendenti: CGIL, CISL, UIL, UGL, e CIDA (per quest'ultima associazione vi e' espressa riserva di legge);
 2)   per   i   datori   di   lavoro:   Unione   Industriali   e Confagricoltura;
 3)  per  i  lavoratori  autonomi:  CNA, Federazione Coltivatori Diretti e Confcommercio;
 B)  ai  fini  della  nomina  dei  rappresentanti  dei  lavoratori autonomi  nelle  speciali commissioni previste dal comma 3, dell'art. 46   della  legge  n.  88/1989:  Associazione  Sindacale  Provinciale Artigiani  (Confartigianato), CNA, CASA, UPA-CLAAI per gli artigiani; Federazione Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Unione  Provinciale  Agricoltori e Copagri per i Coltivatori diretti, mezzadri   e  coloni;  Unione  Commercianti  e  Confesercenti  per  i commercianti;
 Visto   il   riscontro   alle   richieste   di  designazione  delle organizzazioni sindacali ed enti interessati;
 Tenuto  conto della circolare n. 31/1989 del 14 aprile 1989 e della nota n. 16822 del 26 giugno 1990 del Ministero del lavoro;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il Comitato provinciale I.N.P.S. di Chieti e' cosi' composto:
 Catena  Ernani  (CGIL),  Codagnone  Mario  (CGIL), Di Cicco Mario (CGIL);  Mancini  Mario  (CISL),  Ottaviano Vincenzo (CISL), Naglieri Saverio  (CISL),  Basilico  Enzo  (CISL), Barbapiccola Antonio (UIL), Musacchio  Claudio  (UIL),  De  Gregorio  Porta  Leonardo  (UGL),  in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
 Guarino Luigi (CIDA), in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;
 Gardellin Giancarlo (Associazione Industriali); Calabrese Teodoro Ivano  (Associazione  Industriali), Di Meo Lorenzo (Confagricoltura), in rappresentanza dei datori di lavoro;
 Scalise  Guido  (CNA),  D'Alessandro Vincenzo (Unione Provinciale Commercianti),  Di  Serio Cesarino (Federazione Coltivatori Diretti), in rappresentanza dei lavoratori autonomi;
 il dirigente della Direzione provinciale del lavoro;
 il dirigente della Ragioneria provinciale dello Stato;
 il dirigente della sede provinciale I.N.P.S.
 |  |  |  | Art. 2. Sono   nominati  membri  delle  commissioni  previste  dal  comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989 per decidere i ricorsi in materia di prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi:
 Toscano  Nicola  (Copagri),  De  Felice  Alessandro  (Federazione Provinciale  Coltivatori Diretti), Alessandrini Diego (Confederazione Italiana   Agricoltori),   Verlengia  Francesco  (Unione  Provinciale Agricoltori)  in  rappresentanza  dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
 Di  Virgilio  Ronci  Franco  (Unione  Provinciale  Commercianti), D'Andrea  Michele  (Unione  Provinciale Commercianti), Peri Francesco (Unione  Provinciale  Commercianti), Fiorito Elio (Confesercenti), in rappresentanza dei lavoratori esercenti attivita' commerciali;
 Giangiulli    Daniele    (Associazione    Sindacale   Provinciale Artigiani),   Primiterra   Fiorenza   (UPA-CLAAI),  Gentile  Pasquale (Confederazione    Nazionale    dell'Artigianato),    Amore    Sergio (Confederazione  Autonoma  Sindacale  Artigiani),  in  rappresentanza degli artigiani.
 Fanno,  inoltre,  parte delle suddette commissioni i rappresentanti dei  lavoratori  autonomi in seno al Comitato (Agricoltura, Commercio ed Artigianato).
 |  |  |  | Art. 3. Ai  sensi del secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 639/1970, la seduta di insediamento del Comitato dovra' essere convocata dal membro piu' anziano d'eta' entro quindici giorni dalla data del presente decreto.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ai  sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000,  ed  e' immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 444/1994.
 Il  direttore  provinciale dell'I.N.P.S. di Chieti e' incaricato di dare esecuzione al presente decreto.
 Chieti, 29 agosto 2006
 Il direttore provinciale: De Paulis
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