Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 25 agosto 2006 |
Abilitazione all'organismo «SGS Italia S.p.a.», in Milano, allo svolgimento di attivita' di certificazione, di verifica di conformita' e sorveglianza sui recipienti semplici in pressione, ai sensi delle direttive 87/404/CE e 90/488/CE. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitivita' del Ministero delle attivita' produttive e IL DIRETTORE GENERALE per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e IL DIRETTORE CENTRALE per la prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell'interno Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/404/CEE e 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione; Visto il decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art. 7; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Vista l'istanza con la quale l'organismo «SGS Italia S.p.a.», con sede in Milano, via G. Gozzi n. 1/a, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopraccitate; Considerato che il richiedente ha dichiarato di possedere i requisiti previsti in allegato II della direttiva 87/404/CEE; Decretano: Art. 1. L'organismo «SGS Italia S.p.a.», con sede in Milano, via G. Gozzi n. 1/a, e' autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalita' e procedure in esse stabilite. |
| Art. 2. L'organismo «SGS Italia S.p.a.» esercita anche la verifica CEE di conformita' prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalita' e procedure in esso stabilite. |
| Art. 3. L'organismo «SGS Italia S.p.a.» esercita la sorveglianza CEE per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalita' e procedure in esso stabilite. |
| Art. 4. L'organismo «SGS Italia S.p.a.» attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre, n. 311, secondo le forme e modalita' in esso indicate. |
| Art. 5. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono a carico dell'organismo «SGS Italia S.p.a.» e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 agosto 2006 Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita' del Ministero delle attivita' produttive Goti Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Onelli Il direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell'interno Barzi |
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