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| Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 31 luglio 2006 |  | Approvazione  delle  proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto  e  dispacciamento  del  gas  naturale, in attuazione della deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 29 luglio  2005,  n.  166/05  e  determinazione  delle tariffe per la societa' Netenergy Service S.r.l. (Deliberazione n. 171/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 31 luglio 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas  (di  seguito:  l'Autorita)  17 luglio  2002,  n.  137/02,  e sue successive modifiche e integrazioni;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
 la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2005, n. 204/05;
 la  deliberazione dell'Autorita' 20 febbraio 2006, n. 32/06 (di seguito: deliberazione n. 32/06);
 la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 125/06;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 154/06 (di seguito: deliberazione n. 154/06);
 la  sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 5 giugno 2006, n. 1298/06;
 Considerato che:
 con  la sentenza sopra richiamata, resa sul ricorso promosso da Snam  Rete  Gas  S.p.a.  (di  seguito:  Snam  Rete  Gas)  avverso  la deliberazione  n.  166/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente tale  provvedimento, in particolare l'art. 15, comma 15.2 che prevede che  l'aggiornamento  del  costo  riconosciuto del capitale investito netto  avvenga  mediante  il ricalcolo annuale del capitale investito netto, tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni eventualmente effettuate dall'impresa di trasporto nel corso del periodo;
 l'Autorita',  con  la  deliberazione  n.  154/06,  ha  proposto appello,  innanzi al Consiglio di Stato avverso le statuizioni di cui all'alinea  precedente,  le  quali  esplicano  i  propri  effetti sui procedimenti  di  determinazione  del  vincolo  sui ricavi a far data dall'anno  termico  2006-2007, con contestuale istanza di sospensione degli effetti della sentenza medesima;
 in  data  28 luglio  2006,  il  Consiglio  di  Stato ha accolto l'istanza di sospensione di cui all'alinea precedente;
 Considerato che:
 l'art.  18,  comma 18.4,  della deliberazione n. 166/05 prevede che  per  l'anno termico 2006-2007 il corrispettivo unitario relativo alla  rete  regionale di gasdotti e' calcolato da ciascuna impresa di trasporto  nel  rispetto  dei  propri ricavi di riferimento, relativi alla rete regionale di gasdotti;
 l'art.  18,  comma 18.5,  della deliberazione n. 166/05 prevede che  per  l'anno  termico  2006-2007  il  corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna e' pari a zero;
 la   delibera   n.  32/06  ha  prorogato,  per  l'anno  termico 2006-2007,  il  termine  previsto  per la trasmissione delle proposte tariffarie  di cui all'art. 16, commi 16.1 e 16.2 della deliberazione n. 166/05, al 30 giugno 2006;
 la  societa'  Comunita' Montana della Valtellina di Sondrio con lettera in data 30 giugno 2006 (prot. Autorita' n. 16065 del 5 luglio 2006)   ha   presentato   le   proposte  di  cui  all'art.  16  della deliberazione  n.  166/05  relative all'anno termico 2006-2007; e che tale  proposta  tariffaria e' risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
 la  societa' Retragas S.r.l. con lettera in data 30 giugno 2006 (prot.   Autorita'   n.  16066  del  5 luglio  2006)  successivamente integrata  e  modificata  con  lettera  in data 26 luglio 2006 (prot. Autorita'  n.  17942 del 26 luglio 2006) ha presentato le proposte di cui  all'art.  16  della  deliberazione  n.  166/05 relative all'anno termico  2006-2007;  e  che  tale  proposta  tariffaria  e' risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
 la  societa'  Societa'  Gasdotti Italia S.p.a. (di seguito: SGI Spa) con lettera in data 30 giugno 2006 (prot. Autorita' n. 15703 del 30 giugno 2006) successivamente integrata e modificata con lettera in data  25 luglio 2006 (prot. Autorita' n. 17972 del 26 luglio 2006) ha presentato  le  proposte  di  cui  all'art. 16 della deliberazione n. 166/05  relative  all'anno  termico  2006-2007;  e  che tale proposta tariffaria   e'   risultata   conforme  ai  criteri  stabiliti  dalla deliberazione n. 166/05;
 la  societa'  Snam  Rete Gas con lettera in data 30 giugno 2006 (prot.  Autorita'  n.  15694  del  30 giugno  2006)  ha presentato le proposte  di  cui  all'art. 16 della deliberazione n. 166/05 relative all'anno termico 2006-2007;
 in data 26 luglio 2006, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato alla    Snam   Rete   Gas   (prot.   EF/M06/3678/lj)   richiesta   di approfondimenti e di correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento;
 con  lettera  in  data 27 luglio 2006 (prot. Autorita' n. 18223 del  28 luglio  2006), Snam Rete Gas ha presentato una nuova proposta tariffaria;  e  che tale proposta tariffaria e' risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
 Considerato che:
 la  societa'  Netenergy  Service  S.r.l. (di seguito: Netenergy Service) con lettera in data 30 giugno 2006 (prot. Autorita' n. 15877 del 4 luglio 2006) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/05 relative all'anno termico 2006-2007;
 in data 24 luglio 2006, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato alla Netenergy Service (prot. EF/R06/3637/lj) richiesta di correzioni relativamente   alla   determinazione   dei   ricavi  di  riferimento informando  la societa' che avrebbe provveduto alla determinazione di tariffe  d'ufficio  in caso di mancata ricezione della medesima o nel caso  in cui la proposta non fosse stata coerente con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 166/05;
 con  lettere  in  data 26 luglio 2006 (prot. Autorita' n. 18116 del  27 luglio  2006)  e 31 luglio 2006 (prot. Autorita' n. 18426 del 31 luglio  2006),  Netenergy Service ha presentato una nuova proposta tariffaria;  e che tale proposta tariffaria non e' risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
 alla  luce  di  quanto sopra riportato, e' necessario procedere alla determinazione:
 dei  ricavi  di  riferimento  per  l'anno  termico 2006-2007, coerenti  con  i  criteri  di  cui  alla deliberazione n. 166/05, che saranno comunicati alla societa' Netenergy Service Srl;
 del  corrispettivo  unitario  di  capacita'  per il trasporto sulla rete regionale per l'anno termico 2006-2007;
 Ritenuto che:
 sia  necessario,  al  fine  di  assicurare  alle imprese e agli utenti certezza sul valore delle tariffe per il servizio di trasporto entro  i termini per la presentazione delle richieste di conferimento per l'anno termico 2006-2007:
 approvare  le  proposte tariffarie presentate dalla Comunita' montana  della  Valtellina  di Sondrio e dalle societa' Retragas Srl, SGI S.p.a. e Snam Rete Gas;
 rigettare  la  proposta tariffaria presentata dalla Netenergy Service  e  provvedere  alla  determinazione  d'ufficio dei ricavi di riferimento   e  del  corrispettivo  unitario  di  capacita'  per  il trasporto  sulla  rete  regionale  per  l'anno  termico  2006-2007 in coerenza con i criteri di cui alla deliberazione n. 166/05;
 Delibera:
 1.   Di   approvare   le   proposte  di  cui  all'art.  16  della deliberazione  dell'Autorita'  n.  166/2005,  presentate dall'impresa maggiore  per  l'anno termico 2006-2007, aventi ad oggetto i punti di entrata  e  uscita  dalla  rete nazionale di gasdotti, come riportati nella tabella 1, allegata al presente provvedimento.
 2. Di   approvare   le   proposte   di   cui  all'art.  16  della deliberazione  n.  166/05,  presentate  dalla Comunita' montana della Valtellina  di  Sondrio e dalle societa' Retragas Srl, SGI Spa e Snam Rete  Gas  per l'anno termico 2006-2007, aventi ad oggetto le tariffe come riportate nella tabella 2, allegata al presente provvedimento.
 3. Di  rigettare la proposta tariffaria presentata dalla societa' Netenergy Service.
 4. Di  determinare  per  l'anno  termico  2006-2007  i  ricavi di riferimento e il corrispettivo unitario di capacita' per il trasporto sulla  rete  regionale per la societa' Netenergy Service, in coerenza con i criteri di cui alla deliberazione n. 166/05.
 5. Di  notificare  alla  Comunita'  Montana  della  Valtellina di Sondrio  con  sede legale in via Nazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio e alle  societa' Retragas Srl, con sede legale in via Lamarmora n. 230, 25124  Brescia, SGI Spa, con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121 Milano e Snam Rete Gas, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097  San Donato Milanese (Milano), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
 6. Di notificare alla societa' Netenergy Service, con sede legale in  Zona  Industriale,  86039  Termoli  (Campobasso),  in persona del legale  rappresentante  pro  tempore,  il presente provvedimento e il valore  dei  ricavi  di  riferimento  riconosciuti ai fini tariffari, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
 7. Di   pubblicare   la  presente  deliberazione  sulla  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri in vigore alla data di pubblicazione.
 Avverso   il   presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 25,  della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso   avanti   al   Tribunale  amministrativo  regionale  per  la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
 Milano, 31 luglio 2006
 Il presidente: Ortis
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