Gazzetta n. 204 del 2 settembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 giugno 2006 |
Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/30/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza; Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (in registrazione presso la Corte dei conti) e dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (in registrazione presso la Corte dei conti); Vista la direttiva 2006/30/CE della Commissione del 13 marzo 2006, recante modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi di residui del gruppo benomil (benomil, carbendazim e tiofanato metile); Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive del gruppo benomil (benomil, carbendazim e tiofanato metile); Visto il parere favorevole della commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta dell'11 maggio 2006; Decreta: Art. 1. La voce «Okra (gombo)» e' inserita nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 2.c)1) Ortaggi a frutto - Solanacee, tra la voce «melanzane» e la voce «altri». |
| Art. 2. I limiti massimi di residui delle sostanze attive benomil, carbendazim e tiofanato metile, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 15 settembre 2006. |
| Art. 3. I limiti massimi di residui delle sostanze attive carbendazim e tiofanato metile, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 15 settembre 2006. |
| Art. 4. I nuovi limiti massimi di residui trovano applicazione per i trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 23 giugno 2006 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 292 |
| Allegato 1
----> Vedere allegato a pag. 6 <---- |
| Allegato 2
----> Vedere allegato a pag. 7 <---- |
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