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| Gazzetta n. 204 del 2 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 23 giugno 2006 |  | Prodotti  fitosanitari:  recepimento della direttiva 2006/30/CE della Commissione  e  aggiornamento  del  decreto del Ministro della salute 27 agosto  2004,  concernente  i  limiti  massimi  di  residui  delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti  gli  articoli 5,  lettera h),  e  6, della legge 30 aprile 1962,  n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  l'art.  19  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che  prevede  l'adozione  con  decreto  del  Ministro della salute di limiti   massimi   di   residui   di  sostanze  attive  dei  prodotti fitosanitari;
 Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  27 agosto  2004 «Prodotti  fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui delle sostanze attive  nei  prodotti  destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento  ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30  del  7 febbraio  2005),  dal  decreto  del  Ministro della salute 4 marzo   2005  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  121  del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto  del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  3 febbraio  2006),  dal decreto del Ministro  della  salute  19 aprile  2006  (in registrazione presso la Corte  dei  conti)  e dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (in registrazione presso la Corte dei conti);
 Vista  la  direttiva  2006/30/CE  della  Commissione del 13 marzo 2006,  recante  modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE,  86/363/CEE  e  90/642/CEE  per  quanto riguarda i limiti massimi  di  residui  del  gruppo  benomil  (benomil,  carbendazim  e tiofanato metile);
 Ritenuto  necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004  con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive del gruppo benomil (benomil, carbendazim e tiofanato metile);
 Visto  il parere favorevole della commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta dell'11 maggio 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  voce  «Okra  (gombo)» e' inserita nell'allegato 1 del decreto del  Ministro  della salute 27 agosto 2004, al punto 2.c)1) Ortaggi a frutto - Solanacee, tra la voce «melanzane» e la voce «altri».
 |  |  |  | Art. 2. I  limiti  massimi  di  residui  delle  sostanze  attive benomil, carbendazim e tiofanato metile, indicati nell'allegato 1 del presente decreto,  sostituiscono  i  corrispondenti  limiti massimi di residui indicati  nell'allegato 2  del  decreto  del  Ministro  della  salute 27 agosto   2004   e   successivi   aggiornamenti,  a  decorrere  dal 15 settembre 2006.
 |  |  |  | Art. 3. I  limiti  massimi di residui delle sostanze attive carbendazim e tiofanato  metile,  indicati  nell'allegato 2  del  presente decreto, sostituiscono  i  corrispondenti  limiti  massimi di residui indicati nell'allegato 3,  parte B,  del  decreto  del  Ministro  della salute 27 agosto   2004   e   successivi   aggiornamenti,  a  decorrere  dal 15 settembre 2006.
 |  |  |  | Art. 4. I  nuovi  limiti  massimi  di  residui trovano applicazione per i trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,   entrera'   in  vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione.
 Roma, 23 giugno 2006
 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 292
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere allegato a pag. 6   <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere allegato a pag. 7   <----
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