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| Gazzetta n. 203 del 1 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 23 giugno 2006 |  | Inclusione delle sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile   e   triticonazolo   nell'allegato  I  del  decreto legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  in attuazione della direttiva 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
 Visto   i  regolamenti  (CE)  n.  451/2000  della  Commissione  del 28 febbraio  2000  e n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001, che  recano  le  disposizioni  di  attuazione  della seconda fase del programma  di  lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE,  con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in  cui  figurano anche il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il  tolclofos-metile  ed  il  triticonazolo da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
 Visto che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 hanno designato  i  Paesi Bassi quale Stato membro relatore per la sostanza attiva  clodinafop, il Regno Unito quale Stato membro relatore per la sostanza  attiva  pirimicarb, la Germania quale Stato membro relatore per  la  sostanza  attiva  rimsulfuron,  la Svezia quale Stato membro relatore  per  la  sostanza  attiva tolclofos-metile, l'Austria quale Stato membro relatore per la sostanza attiva triticonazolo;
 Vista la direttiva della Commissione 2006/39/CE del 12 aprile 2006, concernente    l'iscrizione   delle   sostanze   attive   clodinafop, pirimicarb,    rimsulfuron,    tolclofos-metile    e    triticonazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Considerato   che  dall'esame  delle  sostanze  attive  clodinafop, pirimicarb,  rimsulfuron,  tolclofos-metile  e triticonazolo non sono emersi  problemi  tali  da  richiedere  la consultazione del Comitato scientifico  per  le piante o dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (AESA);
 Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva 2006/39/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo nell'allegato  I  del  decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
 Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2006/39/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo nel   relativo  rapporto  di  riesame,  messo  a  disposizione  degli interessati;
 Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze attive   clodinafop,   pirimicarb,  rimsulfuron,  tolclofos-metile  e triticonazolo  devono  essere  effettuate in conformita' dei principi uniformi  previsti  dall'allegato  VI  del  decreto  legislativo  del 17 marzo 1995, n. 194;
 Visto  il documento SANCO(1)/10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004,  che  definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del  processo  di  ri-registrazione  a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Ritenuto  pertanto  di  dover fissare in dodici mesi il periodo per l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti fitosanitari  non  rispondenti  ai  requisiti  del  presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   Le   sostanze   attive  clodinafop,  pirimicarb,  rimsulfuron, tolclofos-metile  e  triticonazolo  sono iscritte, fino al 31 gennaio 2017,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  Ministero  della  salute adotta, entro il 31 luglio 2007, i provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti   fitosanitari   contenenti   le  sostanze  attive  indicate nell'art. 1 verificando in particolare che:
 i  prodotti  fitosanitari  in  questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;
 i  titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le  sostanze  attive  indicate  nell'art.  1,  posseggano  o  possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 (1) DG  SANCO: Direzione generale della salute e tutela
 dei consumatori presso la Commissione UE.
 2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive  clodinafop, pirimicarb,  rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2007, in alternativa:
 a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
 In  entrambi  i  casi il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata dovra' essere esplicitamente indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti   dal   citato   documento  SANCO  per  la  registrazione  e ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze attive di cui trattasi.
 3.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari  contenenti  le  sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo per le quali le imprese interessate  non  avranno ottemperato, entro il 31 gennaio 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere a) e b), si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Ogni  prodotto fitosanitario autorizzato contenente clodinafop, pirimicarb,   rimsulfuron,  tolclofos-metile  e  triticonazolo,  come uniche  sostanze attive o associate ad altre sostanze attive iscritte entro  il 31 gennaio 2007 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma  oggetto  di  riesame  alla  luce  dei principi uniformi di cui all'allegato  VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base  di  un  fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
 2.   A   tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 gennaio 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate  entro  il  31 gennaio  2011 a conclusione della valutazione effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente decreto.
 3.   I   prodotti   fitosanitari   contenenti  le  sostanze  attive clodinafop,     pirimicarb,     rimsulfuron,    tolclofos-metile    e triticonazolo,  in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite   nell'allegato   I   della   direttiva  successivamente  al 31 gennaio 2007, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
 4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari   per   i  quali  le  imprese  interessate  non  avranno presentato  il  fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 gennaio 2009, si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2009.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Il   rapporto   di  revisione  e'  messo  a  disposizione  degli interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 |  |  |  | Art. 5. 1. La  commercializzazione  e l'utilizzazione delle scorte giacenti in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clodinafop,     pirimicarb,     rimsulfuron,    tolclofos-metile    e triticonazolo,  revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, e' consentita fino al 31 luglio 2008.
 2. La  commercializzazione  e l'utilizzazione delle scorte giacenti in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo revocati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3,  del presente decreto e' consentita fino al 31 gennaio 2008.
 3. La   commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, e' consentita fino al 31 gennaio 2012.
 4. La   commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, conma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 gennaio 2010.
 5. I   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari contenenti  le  sostanze  attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile   e  triticonazolo  sono  tenuti  ad  adottare  ogni iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 
 Roma, 23 giugno 2006
 
 Il Ministro: Turco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 293
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 11 a pag. 14 della G.U.  <---- |  |  |  |  |