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| Gazzetta n. 203 del 1 settembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2006, n. 256 |  | Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino  dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, ed in particolare l'articolo 67 che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la funzione pubblica,  per  l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia;
 Sentite  le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 novembre 2005 e del 22 maggio 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro per le riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica amministrazione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione e denominazione
 1. Il    presente   regolamento   disciplina   il   nuovo   assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia che, in relazione alle funzioni ad esso demandate, assume la denominazione di Scuola superiore di polizia, di seguito denominata: «Scuola».
 2.  La  Scuola,  con  sede  in Roma, dipende dal Dipartimento della pubblica   sicurezza   ed   opera   con   i   livelli   di  autonomia didattico-istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile previsti dalle   disposizioni   del   presente   regolamento,   in  attuazione dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 e' il seguente:
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari».
 - Il   testo   dell'art.  67  del  decreto  legislativo
 5 ottobre  2000,  n.  334 (Riordino dei ruoli del personale
 direttivo  e  dirigente  della  Polizia  di  Stato, a norma
 dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), e'
 il seguente:
 «Art.  67  (Riorganizzazione dell'Istituto superiore di
 polizia).  1.  All'adeguamento dell'assetto organizzativo e
 funzionale  dell'Istituto  superiore  di Polizia, istituito
 nell'ambito  dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza
 per  la  formazione,  l'aggiornamento  professionale  e  la
 specializzazione  del  personale  appartenente ai ruoli dei
 dirigenti  e  direttivi della Polizia di Stato, si provvede
 con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
 della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
 Ministro   dell'interno,   di   concerto  con  il  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
 funzione  pubblica,  disciplinandone  il  raccordo  con  le
 competenti    articolazioni    dell'Amministrazione   della
 pubblica  sicurezza  e  con  gli  altri  istituti  di  alta
 formazione   del   Ministero  dell'interno  e  delle  altre
 Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia
 istituzionale,   gestionale,   finanziaria   e   contabile,
 coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.
 2.   Fermo   restando  quanto  previsto  dall'art.  69,
 comma 1,  lettera f),  dalla  data di entrata in vigore del
 regolamento  di  cui  al comma 1, il decreto del Presidente
 della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, e' abrogato».
 Nota all'art. 1:
 - Per  il  testo  dell'art.  67 del decreto legislativo
 5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Compiti della Scuola
 1. La  Scuola  e'  un'istituzione di alta formazione e cultura, che svolge i seguenti compiti:
 a) istituisce    e   realizza   i   corsi   di   formazione,   di perfezionamento  e  di  specializzazione,  nonche'  di  aggiornamento professionale  previsti  dal  regolamento  adottato  con  decreto del Ministro  dell'interno  24 dicembre  2003, n. 400, recante disciplina delle  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;
 b) svolge  le attivita' di formazione permanente e ricorrente per il  personale  dirigente  e  direttivo della Polizia di Stato, che si rendano necessarie in relazione alle esigenze istituzionali;
 c) organizza  conferenze, convegni, incontri e seminari di studio per   le   esigenze  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  e nell'ambito  dei  propri  fini  istituzionali,  svolge  attivita'  di ricerca,    documentazione    e    consulenza    per    le   esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
 d) svolge,  sulla  base  di  specifici accordi o convenzioni, che disciplinano anche i relativi oneri, attivita' formative di carattere specialistico  per  appartenenti  ad  altre  Forze  di Polizia, anche estere, e ad altre amministrazioni e organismi pubblici.
 2.   La   Scuola  persegue  le  proprie  finalita'  direttamente  o attraverso  intese  con le competenti Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Il  decreto  del  Ministro  dell'interno  24 dicembre
 2003,   n.   400   «Regolamento  recante  disciplina  delle
 modalita'  di  svolgimento dei corsi destinati al personale
 dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione
 del   decreto   legislativo   5 ottobre  2000,  n.  334,  e
 successive  modificazioni»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 16 marzo 2004, n. 63.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Autonomia  didattico-istituzionale  rapporti  con scuole, istituti ed enti
 1.  In  attuazione  dell'autonomia didattico-istituzionale prevista dall'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola:
 a) collabora,  per  lo  sviluppo  di  iniziative  comuni volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, con la Scuola di perfezionamento  per  le  Forze  di  Polizia,  nonche'  con la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno;
 b) cura   i  rapporti  con  tutti  gli  altri  istituti  di  alta formazione  delle  amministrazioni  pubbliche,  in particolare per la promozione e l'interscambio culturale, scientifico e didattico;
 c) cura  i  rapporti  con  strutture  similari di altri Paesi, in attuazione   delle   strategie  di  cooperazione  internazionale  del Dipartimento  della  pubblica sicurezza nello specifico settore della formazione;
 d) promuove  forme di cooperazione mediante accordi o convenzioni e  partecipa  ad  ogni  altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze,    funzionali    al    perseguimento    degli   obiettivi istituzionali,  con  scuole,  istituti  di  alta cultura, societa' ed enti.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Per  il  testo  dell'art.  67 del decreto legislativo
 5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Autonomia didattico-istituzionale rapporti con le universita'
 1.  In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, la Scuola stipula convenzioni  con  le  universita' per la programmazione, la gestione, l'organizzazione   e   lo   svolgimento,  nell'ambito  del  corso  di formazione  iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari, delle attivita'   didattiche   finalizzate   al  conseguimento  del  master universitario di secondo livello.
 2.  Le  convenzioni  di  cui  al comma 1 disciplinano la durata del master,  l'offerta  didattica  e  formativa,  i  piani di studio e le modalita'   di  erogazione  e  articolazione  dell'insegnamento,  cui partecipano  anche  docenti  appartenenti  all'Amministrazione  della pubblica  sicurezza.  Con  le  medesime  convenzioni  sono, altresi', regolati    gli   impegni   rispettivi   e   gli   oneri   a   carico dell'Amministrazione.
 3.  In  attuazione  delle  disposizioni vigenti, la Scuola stipula, inoltre,  convenzioni con universita' ed enti di ricerca e formazione ai   fini   del   riconoscimento   del   credito   formativo  di  cui all'articolo 5,  comma 7,  del  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  22 ottobre  2004, n. 270, per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.
 4.  La  Scuola,  qualora  ritenuto  necessario per il piu' efficace espletamento degli obiettivi istituzionali, puo', altresi', stipulare convenzioni  o accordi con le universita' per lo sviluppo di forme di collaborazione  nel  campo  della formazione, della didattica e della ricerca  nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Il  testo  dell'art.  4,  comma 1  del citato decreto
 legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
 «Art.  4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
 nel ruolo dei commissari). - 1. I vincitori dei concorsi di
 cui  all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale
 della  durata  di  due  anni presso l'Istituto superiore di
 polizia,  finalizzato  anche  al  conseguimento  del master
 universitario di secondo livello, sulla base di programmi e
 modalita'  coerenti  con  le  norme concernenti l'autonomia
 didattica  degli  atenei.  L'insegnamento  e'  impartito da
 docenti      universitari,     magistrati,     appartenenti
 all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
 secondo  i  principi  stabiliti  dall'art.  60  della legge
 1° aprile 1981, n. 121».
 - Il  testo  dell'art.  3 e del comma 7 dell'art. 5 del
 decreto  22 ottobre  2004, n. 270 (Modifiche al regolamento
 recante   norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
 atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,
 n.  509,  del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca
 scientifica e tecnologica), e' il seguente:
 «Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita'
 rilasciano i seguenti titoli:
 a) laurea (L);
 b) laurea magistrale (L.M.).
 2.  Le  universita'  rilasciano  altresi' il diploma di
 specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
 3.  La  laurea,  la  laurea  magistrale,  il diploma di
 specializzazione  e il dottorato di ricerca sono conseguiti
 al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
 magistrale,  di  specializzazione e di dottorato di ricerca
 istituiti dalle universita'.
 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
 studente  un'adeguata  padronanza  di  metodi  e  contenuti
 scientifici  generali,  anche nel caso in cui sia orientato
 all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
 5.  L'acquisizione  delle  conoscenze professionali, di
 cui  al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato
 nel  mondo  del  lavoro  ed  all'esercizio  delle correlate
 attivita'   professionali   regolamentate,  nell'osservanza
 delle  disposizioni  di  legge  e  dell'Unione europea e di
 quelle di cui all'art. 11, comma 4.
 6.  Il  corso  di  laurea  magistrale ha l'obiettivo di
 fornire  allo  studente  una formazione di livello avanzato
 per  l'esercizio  di attivita' di elevata qualificazione in
 ambiti specifici.
 7.  Il  corso  di  specializzazione  ha  l'obiettivo di
 fornire  allo  studente  conoscenze e abilita' per funzioni
 richieste    nell'esercizio    di   particolari   attivita'
 professionali  e  puo'  essere  istituito esclusivamente in
 applicazione  di  specifiche  norme di legge o di direttive
 dell'Unione europea.
 8.  I  corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
 del  relativo  titolo  sono  disciplinati dall'art. 4 della
 legge  3  luglio  1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
 dall'art. 6, commi 5 e 6.
 9.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui all'art. 6
 della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
 formazione  finalizzata e di servizi didattici integrativi.
 In  particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della
 legge  14  gennaio  1999,  n.  4,  le  universita'  possono
 attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
 ateneo,  corsi  di  perfezionamento  scientifico  e di alta
 formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
 conseguimento  della laurea o della laurea magistrale, alla
 conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
 di primo e di secondo livello.
 10. Sulla  base di apposite convenzioni, le universita'
 italiane  possono  rilasciare  i  titoli di cui al presente
 articolo,  anche congiuntamente con altri atenei italiani o
 stranieri».
 «7.  Le  universita'  possono  riconoscere come crediti
 formativi  universitari, secondo criteri predeterminati, le
 conoscenze  e  abilita'  professionali certificate ai sensi
 della   normativa   vigente   in   materia,  nonche'  altre
 conoscenze  e  abilita'  maturate in attivita' formative di
 livello    postsecondario    alla   cui   progettazione   e
 realizzazione l'universita' abbia concorso».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Direttore della Scuola
 1.  Alla  Scuola  e' preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati,  per  la  specifica  funzione,  dalla tabella B allegata al decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  e  dalla tabella A allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
 2.  Il  direttore della Scuola ne ha la rappresentanza ed assicura, nell'ambito   della   direttiva   annuale   adottata   dal   Ministro dell'interno,  l'attuazione  dei  programmi ed il perseguimento degli obiettivi  definiti dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza,  esercitando  i  poteri  di  gestione e di spesa attribuiti. Egli, inoltre, adotta le iniziative di organizzazione per il  piu'  efficace  espletamento  delle attivita' della Scuola, anche avvalendosi degli organi collegiali di cui agli articoli 6 e 7.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Si   riporta   la   Tabella B   allegata  al  decreto
 legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
 di   rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera
 prefettizia,  a  norma  dell'art.  10 della legge 28 luglio
 1999, n. 266):
 
 «Tabella B
 (art. 2, comma 1)
 
 QUALIFICHE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA E FUNZIONI CONFERIBILI
 
 ===================================================================== Qualifica            |Posti di organico|Funzioni =====================================================================
 |                 |Capo della polizia -
 |                 |Direttore generale della
 |                 |pubblica sicurezza, capo di
 |                 |gabinetto del Ministro, capo
 |                 |di dipartimento, titolare
 |                 |dell'ufficio territoriale del
 |                 |governo nelle sedi capoluogo
 |                 |di regione e nelle altre
 |                 |sedi, capo dell'ufficio
 |                 |legislativo, capo
 |                 |dell'ispettorato generale di
 |                 |amministrazione,
 |                 |sovrintendente ai servizi di
 |                 |sicurezza della Presidenza
 |                 |della Repubblica, vice capo
 |                 |della polizia, vice capo di
 |                 |gabinetto del Ministro, vice
 |                 |capo dell'ufficio
 |                 |legislativo, direttore della
 |                 |scuola superiore
 |                 |dell'amministrazione
 |                 |dell'interno, direttore
 |                 |dell'Istituto superiore di
 |                 |polizia, titolare di ufficio
 |                 |di livello dirigenziale
 |                 |generale competente
 |                 |all'esercizio delle funzioni
 |                 |indicate nella tabella A,
 |                 |ispettore generale di
 |                 |amministrazione, titolare di Prefetto             |156              |incarico speciale. ---------------------------------------------------------------------
 |                 |Vicario del titolare
 |                 |dell'ufficio territoriale del
 |                 |governo, vice commissario del
 |                 |governo nelle sedi capoluogo
 |                 |di regione, coordinatore
 |                 |dell'ufficio territoriale del
 |                 |governo; capo di gabinetto
 |                 |nell'ufficio territoriale del
 |                 |governo; responsabile
 |                 |nell'ufficio territoriale del
 |                 |governo delle aree funzionali
 |                 |in materia di: ordine e
 |                 |sicurezza pubblica; raccordo
 |                 |con gli enti locali;
 |                 |consultazioni elettorali;
 |                 |diritti civili, cittadinanza,
 |                 |condizione giuridica dello
 |                 |straniero, immigrazione e
 |                 |diritto di asilo;
 |                 |responsabile nell'ufficio
 |                 |territoriale del governo
 |                 |delle sedi capoluogo di
 |                 |regione delle aree funzionali
 |                 |in materia di: protezione
 |                 |civile, difesa civile e
 |                 |coordinamento del soccorso
 |                 |pubblico; applicazione del
 |                 |sistema sanzionatorio
 |                 |amministrativo; affari legali
 |                 |e contenzioso anche ai fini
 |                 |della rappresentanza in
 |                 |giudizio
 |                 |dell'amministrazione;
 |                 |responsabile di area
 |                 |funzionale nell'ambito dei
 |                 |dipartimenti, degli uffici
 |                 |centrali di livello
 |                 |dirigenziale generale e degli
 |                 |uffici di diretta
 |                 |collaborazione del Ministro; Viceprefetto         |631              |ispettore generale. ---------------------------------------------------------------------
 |                 |Capo di gabinetto e vice capo
 |                 |di gabinetto nell'ufficio
 |                 |territoriale del governo;
 |                 |responsabile di area
 |                 |funzionale nell'ufficio
 |                 |territoriale del governo;
 |                 |responsabile di servizio
 |                 |nelle aree funzionali dei
 |                 |dipartimenti, degli uffici di
 |                 |livello dirigenziale generale
 |                 |e degli uffici di diretta
 |                 |collaborazione del Ministro;
 |                 |responsabile dell'area degli
 |                 |affari legali e del
 |                 |contenzioso anche ai fini
 |                 |della rappresentanza in
 |                 |giudizio Viceprefetto aggiunto|912              |dell'amministrazione. --------------------------------------------------------------------- Totale               |1699             |
 
 - Si  riporta  la  tabella A allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  24 aprile  1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia):
 
 «Tabella A
 
 =====================================================================
 |                |Posti di         | Livello di      |                |qualifica e di   | funzione        |Qualifica       |funzione         |Funzione =====================================================================
 |                |                 |Direttore
 |                |                 |dell'ufficio
 |                |                 |centrale
 |                |                 |ispettivo;
 |                |                 |consigliere
 |                |                 |ministeriale;
 |Dirigente       |                 |direttore di
 |generale di     |                 |ufficio
 |pubblica        |                 |interregionale
 |sicurezza di    |                 |della Polizia di B               |livello B       |9                |Stato. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Direttore di
 |                |                 |direzione
 |                |                 |centrale;
 |                |                 |ispettore
 |                |                 |generale capo;
 |                |                 |consigliere
 |                |                 |ministeriale;
 |                |                 |questore di sede
 |                |                 |di particolare
 |                |                 |rilevanza;
 |                |                 |direttore
 |                |                 |dell'Istituto
 |                |                 |superiore di
 |                |                 |Polizia;
 |                |                 |dirigente di
 |                |                 |ispettorato o
 |                |                 |ufficio speciale
 |                |                 |di pubblica
 |                |                 |sicurezza;
 |                |                 |direttore della
 |Dirigente       |                 |scuola di
 |generale di     |                 |perfezionamento
 |pubblica        |                 |per le forze di C               |sicurezza       |18               |Polizia. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Questore;
 |                |                 |ispettore
 |                |                 |generale;
 |                |                 |consigliere
 |                |                 |ministeriale
 |                |                 |aggiunto;
 |                |                 |dirigente di
 |                |                 |servizio
 |                |                 |nell'ambito del
 |                |                 |Dipartimento
 |                |                 |della pubblica
 |                |                 |sicurezza;
 |                |                 |dirigente di
 |                |                 |ispettorato o
 |                |                 |ufficio speciale
 |                |                 |di pubblica
 |                |                 |sicurezza;
 |                |                 |dirigente di
 |                |                 |ufficio
 |                |                 |periferico a
 |                |                 |livello regionale
 |                |                 |o interregionale
 |                |                 |per le esigenze
 |                |                 |di Polizia
 |                |                 |stradale o
 |                |                 |ferroviaria o di
 |                |                 |frontiera;
 |                |                 |direttore di
 |                |                 |istituto di
 |                |                 |istruzione di
 |                |                 |particolare
 |                |                 |rilievo; vice
 |                |                 |direttore
 |                |                 |dell'Istituto
 |                |                 |superiore di
 |                |                 |Polizia e della
 |                |                 |Scuola di
 |                |                 |perfezionamento
 |                |                 |per le forze di
 |                |                 |Polizia;
 |                |                 |direttore di
 |                |                 |sezione
 |                |                 |dell'Istituto
 |Dirigente       |                 |superiore di D               |superiore       |195              |Polizia. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Vicario del
 |                |                 |questore;
 |                |                 |direttore di
 |                |                 |divisione; vice
 |                |                 |consigliere
 |                |                 |ministeriale
 |                |                 |dirigente di
 |                |                 |commissariato di
 |                |                 |particolare
 |                |                 |rilevanza;
 |                |                 |dirigente di
 |                |                 |ufficio
 |                |                 |periferico a
 |                |                 |livello almeno
 |                |                 |provinciale per
 |                |                 |le esigenze di
 |                |                 |Polizia stradale
 |                |                 |o ferroviaria o
 |                |                 |di frontiera o
 |                |                 |postale -
 |                |                 |dirigente di
 |                |                 |reparto mobile;
 |                |                 |direttore di
 |                |                 |istituto di
 |                |                 |istruzione; vice
 |                |                 |direttore di
 |                |                 |istituto di
 |                |                 |istruzione di
 |                |                 |particolare
 |                |                 |rilevanza;
 |                |                 |dirigente di
 |                |                 |gabinetto di
 |                |                 |Polizia
 |                |                 |scientifica a
 |                |                 |livello
 |                |                 |regionale;
 |                |                 |dirigente di
 |                |                 |reparto di volo;
 |                |                 |dirigente di
 |                |                 |centro di
 |                |                 |coordinamento E               |Primo dirigente |709              |operativo.
 
 Ruolo dei commissari:                                     n. 1.980*
 commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale
 commissario capo
 vice questore aggiunto
 
 Ruolo direttivo speciale:                                 n. 1.300**
 vice commissario del ruolo direttivo speciale limitatamente alla frequenza del corso di formazione      n.   850
 commissario del ruolo direttivo
 commissario capo del ruolo direttivo speciale         n.   450
 vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale
 * La previgente dotazione organica del ruolo dei commissari è così rideterminata, ai sensi dell'art. 1, comma 3.
 ** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è così determinata, ai sensi dell'art. 14, comma 2.
 
 Ruolo degli ispettori:                                    n. 17.664**
 vice ispettore
 ispettore
 ispettore capo
 ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S.     n.  6.000**
 * La dotazione organica del ruolo degli ispettori è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'art. 14, comma 2.
 
 Ruolo dei sovrintendenti:                                 n. 20.000**
 vice presidente
 sovrintendente
 sovrintendente capo
 
 Ruolo degli agenti e assistenti:                          n. 57.336**
 agente
 agente scelto
 assistente
 assistente capo}.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Consiglio didattico
 1.  Il consiglio didattico elabora le proposte legate all'attivita' culturale,  scientifica  e  didattica  ed e' organo di consulenza del direttore della Scuola, che lo presiede.
 2.   Fanno  parte  del  consiglio  didattico,  oltre  ai  dirigenti superiori   preposti   ai  servizi  di  cui  all'articolo 9,  quattro componenti,  docenti della Scuola o dirigenti della Polizia di Stato, designati  dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,   su  proposta  del  direttore  della  Scuola,  dotati  di comprovata esperienza e professionalita' in materia di formazione, di metodologie   didattiche,   di   studi   e   ricerche,   nonche'   di organizzazione   e   gestione  delle  risorse  nelle  amministrazioni pubbliche.
 3.  Il  consiglio  didattico,  oltre  ad  esprimere  un  parere non vincolante  sulle  questioni  sottoposte  al  suo esame dal direttore della Scuola, che lo convoca, formula, altresi', proposte:
 a) sul  piano  degli  studi  e  sull'organizzazione didattica dei corsi;
 b) sull'introduzione di specifiche metodologie interdisciplinari;
 c) sull'acquisizione di particolari strumenti didattici;
 d) su eventuali ampliamenti dell'offerta formativa.
 4. Qualora, su richiesta del direttore della Scuola, siano prese in esame  questioni  che  attengono  alle  iniziative di sperimentazione sulla   formazione  didattica,  al  funzionamento  della  biblioteca, all'uso  delle  attrezzature didattiche, al funzionamento dei servizi generali  della  Scuola,  la  composizione del consiglio didattico e' integrata  con la partecipazione del capo-corso in ciascuno dei corsi di formazione in svolgimento presso la Scuola.
 5.  Il consiglio didattico, che dura in carica due anni, delibera a maggioranza  assoluta  dei presenti. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti.
 6.  Le  attivita'  di  supporto  sono  assicurate  da  una apposita segreteria costituita nell'ambito del servizio affari generali di cui all'articolo 9.
 |  |  |  | Art. 7. Comitato direttivo
 1. Il comitato direttivo, costituito nell'ambito di ciascun corso e per  la  durata  dello  stesso, e' organo di consulenza del direttore della Scuola, che lo presiede.
 2.  Fanno  parte  del  comitato  direttivo  i dirigenti preposti ai servizi  di  cui  all'articolo 9,  un  direttore  di  servizio  della direzione  centrale  per  le risorse umane, tre docenti prescelti tra coloro  che  hanno  svolto attivita' didattica nello specifico corso, nominati  con  decreto  del  Capo  della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della Scuola.
 3.  Il  comitato  direttivo,  convocato dal direttore della Scuola, esprime, sulla base dei criteri indicati nel regolamento adottato con decreto  del  Ministro  dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, parere non  vincolante,  che  deve  risultare  da  apposito  verbale, per la formulazione   del   giudizio   di   cui   all'articolo 4,  comma  3, all'articolo 17,    comma    2,    all'articolo 32,    comma   4,   e all'arti-colo 47,  comma  4,  nonche'  del  giudizio  di idoneita' al servizio  di  polizia  di  cui  all'articolo 4,  comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
 4. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validita'  delle  sedute,  e'  richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti.
 5.  Le  attivita'  di  supporto  sono  assicurate  da  una apposita segreteria   costituita  nell'ambito  del  servizio  studi,  corsi  e addestramento di cui all'articolo 9.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Per  la rubrica del decreto del Ministro dell'interno
 24 dicembre 2003, n. 400, si veda la nota all'art. 2.
 - Il  testo degli articoli 4, commi 3 e 4; 17, comma 2;
 32,  comma 4  e  47, comma 4 del citato decreto legislativo
 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
 «Art.  4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
 nel ruolo dei commissari). - 1.-2. (Omissis).
 3.  Il  direttore  dell'Istituto  superiore di Polizia,
 sentito  il  comitato direttivo, al termine del primo ciclo
 esprime  nei  confronti  dei  frequentatori  un giudizio di
 idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
 quale  gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
 5, sostengono l'esame finale.
 4.  Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che
 hanno  superato  l'esame  finale  e che, anche in relazione
 agli  esiti  del tirocinio operativo, sono stati dichiarati
 idonei  al  servizio di Polizia, prestano giuramento e sono
 confermati  nel  ruolo  dei  commissari con la qualifica di
 commissario  capo,  secondo  l'ordine  della graduatoria di
 fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di Polizia
 e'   espresso  dal  direttore  dell'Istituto  superiore  di
 Polizia, sentito il comitato direttivo».
 «Art.  17 (Corso  di  formazione  per  l'immissione nel
 ruolo direttivo speciale). - 1. (Omissis).
 2.  Il  direttore  dell'Istituto  superiore di Polizia,
 sentito  il  comitato direttivo, al termine del primo ciclo
 esprime  nei  confronti  dei  frequentatori  un giudizio di
 idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
 quale  gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
 18,  sostengono  l'esame  finale  sulle  materie oggetto di
 studio.».
 «Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
 nei ruoli dei direttori tecnici). - 1.-3 (Omissis).
 4.  Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno
 ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale
 prestano  giuramento  e  sono  confermati  nel ruolo con la
 qualifica  di direttore tecnico principale secondo l'ordine
 della  graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati
 ai   servizi   d'istituto  secondo  le  modalita'  previste
 dall'art. 4, comma 8.».
 «Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
 nel ruolo dei direttivi medici). - 1.-3. (Omissis).
 4.  Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il
 giudizio  di  idoneita'  e superato l'esame finale prestano
 giuramento  e  sono  confermati nel ruolo professionale dei
 direttivi  medici,  con  la qualifica di medico principale,
 secondo  la  graduatoria  di  fine  corso.  Gli stessi sono
 assegnati   ai  servizi  d'istituto  secondo  le  modalita'
 previste dall'art. 4, comma 8.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Incarichi di docenza
 1.  Fatte  salve  le  disposizioni  che prescrivono una preliminare autorizzazione o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni   singolo  corso,  con  l'assegnazione  del  numero  di  ore  di insegnamento,  sono  conferiti con decreto del direttore della Scuola previa  valutazione  delle proposte formulate dal consiglio didattico in materia di piano di studi ed organizzazione didattica dei corsi.
 2.  Per  le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori o   docenti   universitari,  magistrati  ordinari,  amministrativi  e contabili,  avvocati  dello  Stato, nonche' tra esperti di comprovata professionalita'.
 3. Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il decreto di  cui  al  comma  1,  a  richiesta del docente o, con provvedimento motivato,  quando  siano sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico.
 |  |  |  | Art. 9. Organizzazione della Scuola
 1. La Scuola e' ordinata in:
 a) servizio  affari  generali,  per  le  esigenze  di  indirizzo, coordinamento e controllo delle attivita' previste al comma 2;
 b) servizio  studi,  corsi  e  addestramento,  per le esigenze di indirizzo,  coordinamento  e  controllo  delle  attivita' previste al comma 3.
 2. Il servizio affari generali e' articolato in:
 a) ufficio I: cura la pianificazione generale, la valutazione del fabbisogno  formativo,  il  controllo  di gestione, i rapporti con le altre scuole di alta formazione, con le universita', con gli istituti di  alta  cultura,  con  le  societa'  ed enti di ricerca, pubblici e privati,  nazionali  ed  esteri,  lo  sviluppo delle ricerche e degli studi  occorrenti,  la documentazione, nonche' le relazioni esterne e il cerimoniale. Nell'ambito dello stesso e' incardinata la segreteria del consiglio didattico;
 b) ufficio II: cura gli affari del personale ed i rapporti con le organizzazioni   sindacali,   i  supporti  didattici,  la  logistica; nell'ambito dello stesso e' incardinato l'ufficio sanitario;
 c) ufficio  III:  cura  gli affari amministrativi per la gestione finanziaria e contabile.
 3. Il servizio studi, corsi e addestramento e' articolato in:
 a) ufficio studi: cura i rapporti con i docenti, l'attuazione del piano  degli studi e l'organizzazione didattica dei corsi, la stesura dei programmi di insegnamento, l'organizzazione dei seminari;
 b) ufficio  corsi:  cura  lo  svolgimento  dei corsi, lo sviluppo delle   attivita'   didattiche   in  aderenza  ai  piani  di  studio, l'amministrazione  dei  frequentatori  dei  corsi  e dei seminari, lo svolgimento  dell'attivita'  di tutoring del personale in formazione. Nell'ambito  dello  stesso  e' incardinata la segreteria del comitato direttivo;
 c) ufficio  addestramento: cura lo svolgimento delle attivita' di addestramento   fisico-sportivo,   tecnico-operativo  e  formale,  la partecipazione a cerimonie, i servizi di rappresentanza.
 4.  Ai  servizi  sono  preposti  dirigenti  superiori del ruolo del personale  della  Polizia  di  Stato che espleta funzioni di polizia. Quello preposto al servizio affari generali assolve anche le funzioni di vice direttore della Scuola.
 5.  All'ufficio  III  del  servizio  affari generali e' preposto un dirigente  di  II  fascia  dell'Area  I  dell'Amministrazione  civile dell'interno.  Agli  altri  uffici  sono preposti primi dirigenti del ruolo  del  personale  della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
 6. Oltre a quanto previsto dal comma 5, al Servizio affari generali della  Scuola e' assegnato un primo dirigente dei ruoli del personale della  Polizia  di  Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica,  esperto  nel settore della telematica, con funzioni di vice consigliere   ministeriale,   per   le   esigenze   della  promozione tecnologica.
 7.   Il   direttore   della   Scuola   provvede  con  proprio  atto all'organizzazione interna degli uffici.
 8.  Per  particolari  esigenze  didattico-formative  la Scuola puo' avvalersi  di  sezioni  distaccate,  anche  presso  altri istituti di istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
 Repubblica  22 marzo  2001,  n.  208  (Regolamento  per  il
 riordino  della struttura organizzativa delle articolazioni
 centrali  e periferiche dell'Amministrazione della pubblica
 sicurezza,  a  norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000,
 n. 78), e' il seguente:
 «Art. 9 (Costituzione e ordinamento degli altri uffici,
 reparti,  istituti  e  strutture dell'Amministrazione della
 pubblica sicurezza). 1. Al fine di assicurare economicita',
 speditezza  e  massima  rispondenza  al  pubblico interesse
 dell'azione     amministrativa    anche    attraverso    la
 flessibilita'  dell'organizzazione degli uffici periferici,
 alla  costituzione  ed  ordinamento  degli uffici, reparti,
 istituti e strutture della Polizia di Stato di cui all'art.
 2,  per  quanto non gia' previsto dal presente regolamento,
 alla  definizione  della  loro  natura  e  compiti,  con le
 relative     dipendenze     gerarchiche    e    funzionali,
 all'individuazione   della   sede,  nonche'  alla  relativa
 dotazione  organica,  di  personale  e di mezzi provvede il
 Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale della pubblica
 sicurezza,   con   propri   decreti,  in  attuazione  delle
 direttive  del  Ministro dell'interno - Autorita' nazionale
 di pubblica sicurezza, nell'ambito:
 a) degli organici complessivi della Polizia di Stato;
 b) delle complessive assegnazioni di personale per le
 esigenze     degli    uffici    centrali    e    periferici
 dell'Amministrazione pubblica sicurezza;
 c) dei   posti   di   funzione  individuati  a  norma
 dell'art. 8;
 d) delle dotazioni tecnico-logistiche esistenti;
 e) delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie.
 2.  I  decreti  di  cui  al  comma 1 relativi ad uffici
 territoriali  con  funzioni  finali sono adottati, sentite,
 salvo casi di particolare urgenza, le autorita' provinciali
 di  pubblica  sicurezza  competenti per territorio, tenendo
 conto  delle  esigenze funzionali e operative ai fini della
 tutela    dell'ordine    e    della   sicurezza   pubblica,
 nell'osservanza  delle  direttive  impartite in materia dal
 Ministro  dell'interno - Autorita' nazionale della pubblica
 sicurezza.  Allo  stesso  modo si provvede, su proposta del
 dirigente  della  struttura  centrale, per le articolazioni
 periferiche  degli  uffici  del Dipartimento a composizione
 interforze.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Autonomia finanziaria e contabile
 1.  Ai  sensi  dell'articolo 67  del  decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334,  la  Scuola  assicura  il  proprio funzionamento e lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal presente regolamento con autonomia  gestionale,  finanziaria  e contabile, secondo le norme di amministrazione  e  contabilita'  vigenti per l'Amministrazione della pubblica  sicurezza,  nell'ambito  delle  spese previste dal presente articolo.
 2.   Sono  spese  per  il  funzionamento  della  Scuola  e  per  lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal presente regolamento, ai sensi  del  comma 1,  quelle  relative  ai compensi ai docenti per le attivita'  didattiche  e  per  la  partecipazione alle commissioni di esame  ed  agli  organi  collegiali  a norma dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472,  con  riguardo  all'articolo 13,  secondo  e  terzo comma, dello stesso  decreto,  nonche'  quelle  concernenti  ogni  altra attivita' didattica,   ivi  comprese  le  spese  per  le  esercitazioni  e  gli addestramenti collettivi e le spese per l'attuazione dell'articolo 4; quelle  necessarie  per  studi,  ricerche,  esperienze e convegni; le spese  per le attivita' formative per gli appartenenti ad altre Forze di  Polizia,  anche  estere,  ed ad altre amministrazioni e organismi pubblici,  sulla  base  di  appositi  accordi  e  convenzioni; quelle relative  all'ordinaria  manutenzione dei locali, degli arredi, delle infrastrutture,  dei  mezzi, degli strumenti e delle attrezzature dei laboratori;  quelle  per  gli  allestimenti  speciali;  quelle per la pubblicazione  di  dispense,  per l'acquisto di testi di studio per i frequentatori  dei  corsi  e  per  l'incremento  del patrimonio della biblioteca,  per  i  materiali  di  rapido  consumo,  le  pulizie,  i materiali   di  cancelleria  e  sussidi  didattici  diversi,  per  la fornitura  di vitto e alloggio al personale ammesso al convitto e per le attivita' di rappresentanza.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Per l'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
 n. 334, si vedano le note alle premesse.
 - Il  testo  degli  articoli 13  e  17  del decreto del
 Presidente   della   Repubblica   21 aprile  1972,  n.  472
 (Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della
 pubblica amministrazione), e' il seguente:
 «Art.  13  (Trattamento  economico  del  direttore, dei
 docenti   e   degli   incaricati). - Al   direttore  ed  ai
 professori  stabili  della  scuola  compete  il trattamento
 economico relativo alla loro qualifica.
 Il  compenso da corrispondere ai professori incaricati,
 in  conformita' con le vigenti disposizioni di legge, viene
 determinato  su  proposta  del comitato direttivo in misura
 oraria   uniforme,   in   relazione   alla   natura   degli
 insegnamenti  da  impartire, con decreto del Presidente del
 Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro per il
 tesoro.
 Con  gli  stessi criteri sono determinate, altresi', le
 misure  dei  compensi da corrispondere ad esperti o docenti
 italiani o stranieri per conferenze o seminari.».
 «Art.  17  (Disposizioni finali e transitorie). - Salvo
 quanto  previsto dai precedenti articoli, al comando e, ove
 consentito,  al  collocamento  fuori  ruolo  del  personale
 docente  e  del  personale amministrativo da destinare alla
 Scuola   superiore   della   pubblica  amministrazione,  si
 provvede  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri, di concerto con i Ministri competenti.
 Nella fase di prima applicazione del presente decreto e
 fino  a  quando non si sia provveduto a nominare almeno tre
 professori  stabili della Scuola, sono chiamati a far parte
 del  comitato  direttivo  due  professori  universitari  di
 ruolo,  designati  dalla  I sezione del Consiglio superiore
 della pubblica istruzione.
 Per  la  chiamata  dei professori stabili della Scuola,
 fino  a  quando non e' costituito il comitato didattico, si
 prescinde dalla proposta prevista nell'art. 5, n. 5).
 Il  presente  decreto  ha  effetto dal 1° gennaio 1973,
 salvo  che  per  il disposto di cui all'art. 2, il quale ha
 effetto dal 1° gennaio 1974.
 Le  disposizioni di cui agli articoli 7, terzo e quarto
 comma, 11, terzo e quarto comma, 13, secondo e terzo comma,
 15,  primo,  quarto e quinto comma, si estendono, in quanto
 applicabili,  agli  istituti  e scuole previsti dal secondo
 comma dell'art. 1, n. 3).
 Le disposizioni di cui all'art. 14 non si applicano nei
 confronti   degli   impiegati   assunti   in   servizio   o
 partecipanti  a concorsi gia' banditi prima dell'entrata in
 vigore   del   presente  decreto;  ad  essi  continuano  ad
 applicarsi  le  norme  di  cui all'art. 11, primo e secondo
 comma,  del  regolamento  concernente  l'ordinamento  ed il
 funzionamento   della   Scuola   superiore  della  pubblica
 amministrazione, approvato con decreto del Presidente della
 Repubblica 29 maggio 1962, n. 576.
 Fino  all'emanazione  del regolamento di esecuzione del
 presente  decreto  continueranno  ad  applicarsi, in quanto
 compatibili,  le norme del citato regolamento approvato con
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n.
 576.
 Il  consiglio  direttivo  in  carica  cessa  dalle  sue
 funzioni con l'entrata in vigore del presente decreto.
 Sino  all'insediamento  del nuovo comitato direttivo le
 sue  attribuzioni  sono  esercitate dal Ministro incaricato
 della riforma della pubblica amministrazione.
 Le  disposizioni del presente decreto non concernono il
 personale  di  cui  alla  legge  24 maggio 1951, n. 392, il
 personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e
 grado  nonche', salvo quanto previsto dall'art. 1, n. 3) il
 personale della carriera diplomatica.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Invarianza della spesa
 1.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento  non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 1° agosto 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Amato, Ministro dell'interno
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Nicolais,  Ministro per le riforme e le
 innovazioni        nella       pubblica
 amministrazione
 Mussi,   Ministro   dell'universita'  e
 della ricerca
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2006
 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 142
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