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| Gazzetta n. 202 del 31 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 18 agosto 2006 |  | Proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  all'organismo di controllo denominato  I.C.Q.  - Istituto Calabria Qualita' Srl, ad effettuare i controlli  sulla denominazione di origine protetta «Bruzio», riferita all'olio extravergine di oliva. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1065 del 12 luglio 1997, con il quale l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre, della  denominazione  di  origine  protetta  Bruzio riferita all'olio extravergine di oliva;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto  il  decreto  19 settembre  2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie  generale  -  n. 234 dell'8 ottobre  2003,  con  il  quale  l'organismo  I.C.Q. - Istituto Calabria  Qualita'  Srl, con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, e' stato  autorizzato  ad  effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Bruzio riferita all'olio extravergine di oliva;
 Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente   dal  19 settembre  2003,  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana  del  decreto  di autorizzazione in precedenza citato;
 Vista  la  comunicazione  del  Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio  extravergine  di  oliva D.O.P. Bruzio datata 5 luglio 2006 con  la  quale  viene  indicato  quale  organismo  da autorizzarsi al controllo  della  DOP  di  che  trattasi  in sostituzione di I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl l'organismo Suolo e Salute Srl;
 Considerato  che  alla  data  odierna il suddetto organismo Suolo e Salute  Srl  non ha ancora provveduto a trasmettere il relativo piano dei controlli della denominazione di origine protetta Bruzio riferita all'olio extravergine di oliva;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo sulla  denominazione  di  origine  protetta  Bruzio riferita all'olio extravergine  di  oliva  e  al  fine  di  evitare l'alternanza di due differenti  organismi  di  controllo  nel corso della stessa campagna olearia;
 Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite nella  autorizzazione  concessa  con  decreto 19 settembre 2003, fino all'emanazione   del   decreto  di  autorizzazione  all'organismo  di controllo Suolo e Salute Srl;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   I.C.Q.  -  Istituto Calabria  Qualita'  Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto 19 settembre 2003, effettuare i controlli sulla denominazione di  origine  protetta  Bruzio riferita all'olio extravergine di oliva registrata  con  il  regolamento  (CE) n. 1065 del 12 luglio 1997, e' prorogata   fino   all'emanazione   del   decreto  di  autorizzazione all'organismo di controllo Suolo e Salute Srl.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con il decreto 19 settembre 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 18 agosto 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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