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| Gazzetta n. 202 del 31 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 18 agosto 2006 |  | Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta  «Bitto»,  registrata  con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.   9  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di produzione;
 Visto  l'art.  5,  comma 6,  del  sopra  citato regolamento (CE) n. 510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/1996  della  Commissione del 1° luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di origine   protetta   Bitto,   ai  sensi  dell'art.  17  del  predetto regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio;
 Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio di tutela dei formaggi Bitto  e  Valtellina, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Bitto;
 Vista  la  nota protocollo n. 64860 del 3 agosto 2006, con la quale il   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali, ritenendo  che  la  modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui  al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Vista  l'istanza  del  25 agosto  2005,  con  la quale il Consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto  regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato  italiano,  e  per  esso  il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della denominazione  di  origine  protetta  Bitto,  ricadendo la stessa sui soggetti  interessati  che  della  protezione  a  titolo  provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  predetto regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta  Bitto  in  attesa  che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione   di  origine  protetta  Bitto,  secondo  le  modifiche richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente  organismo comunitario decida su detta domanda;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi dell'art.  5,  comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del  20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di  origine  protetta  Bitto che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio  di  tutela dei formaggi Bitto e Valtellina e che si allega al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta Bitto, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 18 agosto 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 PROPOSTA   DI   MODIFICA   DEL   DISCIPLINARE   DI  PRODUZIONE  DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «BITTO»
 Art. 1.
 La  denominazione  di  origine  protetta  «Bitto» e' riservata al formaggio  prodotto  nell'area  geografica  di  cui  all'art.  2  del presente disciplinare ed avente i requisiti di seguito fissati.
 Art. 2.
 La  zona  di  provenienza del latte destinato alla trasformazione del  formaggio  «Bitto»,  nonche'  di  trasformazione, stagionatura e condizionamento  comprende  l'intero  territorio  della  provincia di Sondrio,  gli  alpeggi  dei  territori  limitrofi dei seguenti comuni dell'Alta  Valle  Brembana  in provincia di Bergamo: Averara, Carona, Cusio,  Foppolo,  Mezzoldo, Piazzatorre, Santa Brigida, Valleve e gli alpeggi denominati Varrone, Artino e Lareggio dei territori limitrofi nei comuni di Introbio e Premana in provincia di Lecco.
 Art. 3.
 1.  Il  formaggio  «Bitto»  e'  prodotto esclusivamente con latte vaccino  crudo  intero  derivato  da  razze  tradizionali  nella zona individuata  all'art.  2  del  presente  disciplinare ed ottenuto nel rispetto  di  apposite  prescrizioni  relative  all'allevamento  e al processo   di   ottenimento,  in  quanto  rispondenti  allo  standard produttivo seguente:
 a) l'alimentazione   delle   bovine   lattifere   deve   essere costituita  da  erba  di  pascolo  degli alpeggi dell'area delimitata all'art.  2.  Al  fine  di mantenere il corretto livello di benessere animale,   e'   consentita   per   le   lattifere   una  integrazione dell'alimentazione  da pascolo, fissata nei limiti massimi di kg 3 di sostanza  secca  al  giorno,  con  i  seguenti  alimenti: mais, orzo, frumento,  soia,  melasso  nella  quantita'  non  superiore al 3%. E' ammesso   l'impiego   di   sale   pastorizio.   E'   ammessa  inoltre un'alimentazione di solo soccorso a base di fieno di prato stabile;
 b) il latte di una mungitura, con l'eventuale aggiunta di latte caprino crudo in misura non superiore al 10%, deve essere lavorato in loco   entro  un'ora  dal  termine  della  mungitura.  E'  consentito l'utilizzo  di  fermenti  autoctoni  che  valorizzino  la  microflora casearia spontanea;
 c) la  coagulazione e' ottenuta con l'uso di caglio di vitello. La  cottura  della  cagliata, che avviene ad una temperatura compresa fra  i  48 e i 52°C, si protrae per circa 30 minuti. La rottura della cagliata  avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di chicchi di  riso.  Una  volta  estratta,  la  pasta  viene  posta  in fascere tradizionali  che  conferiscono  il caratteristico scalzo concavo. La salatura  avviene  a secco o in salamoia. La maturazione inizia nelle «casere   d'alpe»   e  si  completa  nelle  strutture  di  fondovalle sfruttando  il naturale andamento climatico della zona di produzione. La  maturazione  deve  essere protratta per almeno settanta giorni; a decorrere  dal  settantesimo  giorno  dalla  data  di  produzione  il Consorzio   di   tutela   incaricato,   previo  controllo  effettuato dall'Organismo di controllo con esito positivo, appone sulle forme il contrassegno e il marchio a fuoco descritti all'art. 4.
 Le caratteristiche della DOP «Bitto» sono le seguenti:
 a) forma:  cilindrica,  regolare, con superfici piane e con uno scalzo concavo, a spigoli vivi;
 b) dimensioni:   il  diametro  delle  facce  e'  di  30-50  cm, l'altezza dello scalzo e' di 8-12 cm;
 c) peso variabile da 8 kg a 25 kg, in relazione alle dimensioni della forma.
 La  forma,  le dimensioni ed il peso possono subire delle leggere variazioni  in  relazione alle condizioni tecniche di produzione e al periodo di maturazione;
 d) aspetto esterno: crosta compatta di colore giallo paglierino che  diventa  piu'  intenso con la stagionatura, di spessore compreso fra 2 e 4 millimetri;
 e) pasta:  struttura  compatta, con presenza di occhiatura rada ad  occhio  di pernice; al taglio il colore si presenta variabile dal bianco al giallo paglierino, a seconda della stagionatura;
 f) sapore: dolce, delicato, piu' intenso con il procedere della maturazione. L'eventuale aggiunta di latte caprino rende piu' intenso il caratteristico aroma;
 g) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 45%;
 h) umidita' media a 70 giorni: 38%.
 Le   varie   fasi   produttive   si   svolgono  secondo  gli  usi tradizionali,  legati  alle  caratteristiche  ambientali, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.
 Dopo  almeno  un  anno  di  stagionatura  il prodotto puo' essere utilizzato grattugiato come condimento.
 Art. 4.
 1.  Il formaggio a denominazione di origine protetta «Bitto» deve recare  apposti  sullo  scalzo,  all'atto  della  sua  immissione  al consumo,  i  seguenti contrassegni, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative:
 a) il  contrassegno,  di seguito rappresentato, che costituisce parte  integrante del presente disciplinare e che deve essere apposto a fuoco sullo scalzo al termine del periodo di maturazione e prima di immettere  al  consumo il formaggio, si compone della scritta «Bitto» dove la «B» e' parzialmente leggibile, il completamento della lettera e'  compiuto  con l'immagine di una forma di formaggio stilizzata cui manca  una fetta. La parte mancante della forma va a comporre una «V» iniziale  di  Valtellina; la forma di formaggio richiama al prodotto. La  B  e'  un'immagine, mentre la restante scritta ITTO e' in formato times regular allargato al 113,94%.
 ---->  Vedere Immagine a pag. 17 della G.U.  <----
 
 b) il  marchio  a fuoco, di seguito rappresentato, apposto dopo il settantesimo giorno dalla data di produzione, e' costituito, nella parte  inferiore,  da  un  semicerchio  caratterizzato  da un bordo a semiluna  interrotto  da  una  «V»  aperta molto morbida, all'interno della  quale e' posizionato un terzo elemento grafico raffigurante un triangolo   equilatero,   capovolto,   dai   lati   obliqui  concavi. Un'illustrazione   che   figurativamente  rappresenta  una  forma  di formaggio  stilizzata, dove l'elemento della «V» aperta interrompe la continuita'  del cerchio, separandone uno spicchio che simbolicamente rappresenta  la  caratteristica  fetta  di formaggio. Tale marchio fa parte integrante del presente disciplinare ed e' riservato alle forme prodotte  da non meno di settanta giorni e che presentino i requisiti fissati dal presente disciplinare.
 
 ---->  Vedere Immagine a pag. 17 della G.U.  <----
 
 c) per  i  produttori  che,  nel  rispetto  del disciplinare di produzione, alimentano le bovine lattifere esclusivamente con erba di pascolo  degli alpeggi dell'area delimitata all'art. 2 senza aggiunta alcuna  di  integratori, fatta eccezione che per il sale pastorizio e un'alimentazione  di  solo  soccorso a base di fieno di prato stabile non superiore al 20%, che non utilizzano fermenti durante il processo di  caseificazione  e  che  iniziano  la  lavorazione del latte entro trenta  minuti  dalla fine della mungitura, e' ammessa la marchiatura che  indica  il  nome  dell'alpeggio  in  cui  il  formaggio e' stato prodotto.  Tale  marchiatura,  apposta  in  bassorilievo sullo scalzo della   forma   al   momento   della   produzione,  riporta  il  nome dell'alpeggio  per  esteso  in  formato  times e sara' affiancata dai marchi di cui all'art. 4, punti a) e b).
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