Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 agosto 2006
Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza della Domus Aurea. (Ordinanza n. 3541).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che la Domus Aurea e' uno dei monumenti piu' importanti risalenti all'epoca romana e che rischia di vedere irrimediabilmente compromesse le sue strutture parietali e musive a causa delle eccessive infiltrazioni d'acqua conseguenti alle intense precipitazioni atmosferiche della passata stagione invernale, in dipendenza delle quali e' stata ordinata la chiusura al pubblico del monumento;
Tenuto conto, quindi, che si e' ravvisata l'ineludibile esigenza di procedere agli interventi manutentivi necessari ad assicurare la riapertura anche parziale del monumento al pubblico;
Considerato, inoltre, che per rendere funzionale detto monumento e' indispensabile procedere, con urgenza, alla realizzazione di un quadro di interventi attinenti, in particolare, alla messa in sicurezza ed all'adeguamento della struttura;
Vista la nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali prot. n. 18052 del 13 giugno 2006;
Vista la delibera CIPE n. 75/2006;
Tenuto conto che parte della predetta somma sara' utilizzata per gli interventi di consolidamento e restauro della Domus Aurea sulla base di un apposito protocollo d'intesa siglato dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e dal Ministero dei trasporti;
Considerato che sussiste una diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi irreparabili ad un monumento costituente patrimonio storico ed archeologico dell'umanita', sicche' occorre adottare, in via preventiva, ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare situazioni di pericolo alle strutture ed ai visitatori;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile in prevenzione ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari ad assicurare condizioni di fruibilita' in termini di sicurezza della Domus Aurea;
Acquisita l'intesa della regione Lazio;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
D'intesa con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sovrintendente regionale del Lazio prof. Luciano Marchetti, Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, e' nominato Commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticita' citata in premessa. A tal fine il Commissario delegato pianifica i necessari interventi finalizzati all'eliminazione di situazioni di pericolo per le cose e le persone, ponendo in essere i conseguenti atti volti alla realizzazione degli interventi medesimi, ricorrendo alle procedure di urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.
2. Per l'espletamento degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale del sovrintendente per i beni archeologici dott. Angelo Bottini, in qualita' di soggetto attuatore, cui affida specifici settori di intervento sulla base di direttive ed indicazioni, nonche' della collaborazione dei competenti Uffici tecnici regionali, degli Enti locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di una struttura all'uopo istituita composta da personale dipendente del Ministero dei beni culturali, nel limite massimo di cinque unita', cui potranno essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Per l'attuazione degli interventi di competenza il Commissario delegato, ove ne ricorrono i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.
 
Art. 2.
1. Per la realizzazione dei primi interventi occorrenti alla messa in sicurezza ed alla parziale riapertura del sito al pubblico, e' assegnata, al Commissario delegato, la somma di 800.000 euro a valere sul fondo nazionale di protezione civile che presenta la necessaria disponibilita', nonche' la somma di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse rivenienti dalla delibera Cipe n. 75/2006. Per gli ulteriori interventi necessari alla definitiva messa in sicurezza del sito si provvedera' con successivi stanziamenti.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite direttamente sulla apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2006

Il Presidente: Prodi
 
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