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| Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 agosto 2006 |  | Disposizioni  urgenti  per  la  messa in sicurezza della Domus Aurea. (Ordinanza n. 3541). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Considerato che la Domus Aurea e' uno dei monumenti piu' importanti risalenti  all'epoca romana e che rischia di vedere irrimediabilmente compromesse  le  sue  strutture  parietali  e  musive  a  causa delle eccessive    infiltrazioni    d'acqua    conseguenti   alle   intense precipitazioni  atmosferiche  della  passata  stagione  invernale, in dipendenza  delle quali e' stata ordinata la chiusura al pubblico del monumento;
 Tenuto conto, quindi, che si e' ravvisata l'ineludibile esigenza di procedere  agli  interventi  manutentivi  necessari  ad assicurare la riapertura anche parziale del monumento al pubblico;
 Considerato, inoltre, che per rendere funzionale detto monumento e' indispensabile  procedere,  con  urgenza,  alla  realizzazione  di un quadro  di  interventi  attinenti,  in  particolare,  alla  messa  in sicurezza ed all'adeguamento della struttura;
 Vista  la  nota  del  Ministero per i beni e le attivita' culturali prot. n. 18052 del 13 giugno 2006;
 Vista la delibera CIPE n. 75/2006;
 Tenuto  conto  che  parte della predetta somma sara' utilizzata per gli  interventi  di consolidamento e restauro della Domus Aurea sulla base  di  un  apposito  protocollo d'intesa siglato dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e dal Ministero dei trasporti;
 Considerato   che   sussiste   una   diffusa  situazione  di  crisi suscettibile  di  determinare pregiudizi irreparabili ad un monumento costituente patrimonio storico ed archeologico dell'umanita', sicche' occorre   adottare,   in   via   preventiva,  ogni  iniziativa  utile finalizzata  ad  evitare  situazioni di pericolo alle strutture ed ai visitatori;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  in  prevenzione  ex  art.  5, comma 3, della legge n. 225 del 1992,  con  cui  disciplinare  gli interventi necessari ad assicurare condizioni di fruibilita' in termini di sicurezza della Domus Aurea;
 Acquisita l'intesa della regione Lazio;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 D'intesa con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  sovrintendente regionale del Lazio prof. Luciano Marchetti, Direttore  regionale  per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, e'  nominato  Commissario  delegato per fronteggiare la situazione di criticita'  citata  in  premessa.  A tal fine il Commissario delegato pianifica  i  necessari  interventi  finalizzati  all'eliminazione di situazioni  di pericolo per le cose e le persone, ponendo in essere i conseguenti  atti volti alla realizzazione degli interventi medesimi, ricorrendo   alle  procedure  di  urgenza  previste  dall'ordinamento giuridico vigente.
 2.  Per  l'espletamento  degli  interventi  di  cui  al comma 1, il Commissario   delegato  si  avvale  del  sovrintendente  per  i  beni archeologici dott. Angelo Bottini, in qualita' di soggetto attuatore, cui affida specifici settori di intervento sulla base di direttive ed indicazioni,  nonche'  della  collaborazione  dei  competenti  Uffici tecnici   regionali,   degli  Enti  locali  e  delle  Amministrazioni periferiche dello Stato.
 3.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui alla presente ordinanza,  il  Commissario  delegato  si  avvale  di  una  struttura all'uopo istituita composta da personale dipendente del Ministero dei beni  culturali,  nel  limite  massimo di cinque unita', cui potranno essere  corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente in materia.
 4.  Per  l'attuazione degli interventi di competenza il Commissario delegato,  ove  ne  ricorrono  i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per la realizzazione dei primi interventi occorrenti alla messa in  sicurezza  ed  alla  parziale riapertura del sito al pubblico, e' assegnata, al Commissario delegato, la somma di 800.000 euro a valere sul  fondo  nazionale di protezione civile che presenta la necessaria disponibilita',  nonche' la somma di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse  rivenienti dalla delibera Cipe n. 75/2006. Per gli ulteriori interventi  necessari  alla definitiva messa in sicurezza del sito si provvedera' con successivi stanziamenti.
 2.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma 1  sono trasferite direttamente   sulla   apposita   contabilita'   speciale,   all'uopo istituita,   intestata  al  Commissario  delegato  con  le  modalita' previste  dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 18 agosto 2006
 
 Il Presidente: Prodi
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