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| Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 18 agosto 2006 |  | Riconoscimento  del  Consorzio per la tutela dei formaggi «Valtellina Casera» e «Bitto» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di  cui  all'articolo 14,  comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento (CE)  n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunita' di promuovere  prodotti  di  qualita' aventi determinate caratteristiche attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;
 Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
 Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare  il  comma 15  che  individua le funzioni per l'esercizio delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico  corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali;
 Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000, emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in attuazione  dell'art.  14,  comma 17  della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  consorzi, determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  Consorzio istante;
 Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di deroga  all'art.  2  del  citato  decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;
 Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
 Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
 Visto   il  decreto  12 ottobre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il quale,   conformemente   alle   previsioni  dell'art.  14,  comma 15, lettera d),  sono  state impartite le direttive per la collaborazione dei  consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 163   del   2 luglio  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata  la denominazione di origine protetta «Bitto»;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 163   del   2 luglio  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata  la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;
 Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei formaggi «Valtellina  Casera»  e  «Bitto», con sede in Sondrio, via Bormio, n. 26,  intesa  ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le  funzioni  indicate  all'art.  14,  comma 15  della  citata  legge 21 dicembre  1999,  n.  526,  sulla denominazione di origine protetta «Bitto»   e  sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Valtellina Casera»;
 Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;
 Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile    2000,   sopra   citato,   relativo   ai   requisiti   di rappresentativita' dei Consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il Ministero  ha  verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei  soggetti  appartenenti  alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi   stagionati,  individuata  all'art.  4,  lettera  a2),  del medesimo  decreto,  che  rappresentano  almeno i 2/3 della produzione controllata   dal   predetto  organismo  di  controllo,  nel  periodo significativo  di  riferimento.  La  verifica  di  cui sopra e' stata eseguita  su  entrambe  le indicazioni geografiche protette tutelate, valutando  le dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e le attestazioni  rilasciate dall'organismo privato CSQA - Certificazioni
 Srl.  L'organismo  di  controllo citato e' autorizzato a svolgere le attivita'  di  controllo  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Bitto»  con  decreto ministeriale 13 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2003, successivamente  prorogato, e sulla denominazione di origine protetta «Valtellina   Casera»  con  decreto  ministeriale  13 novembre  2002, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 2002, successivamente prorogato;
 Considerate  le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art.  14  della  legge 21 dicembre  1999,  n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le   attivita'   di  controllo  svolte  ai  sensi  dell'art.  10  del regolamento  (CEE)  n.  510/2006  di spettanza dell'organismo privato autorizzato  sopra  indicato, le attivita' concernenti le proposte di disciplina  di  produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa,   anche  in  termini  di  sicurezza  alimentare,  nonche'  in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  le  attivita' di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da  abusi,  atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;
 Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del Consorzio  per  la  tutela  dei formaggi Valtellina Casera e Bitto al fine  di  consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e specificamente  indicate  all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,  per  la denominazione di origine protetta «Bitto» e per la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;
 Decreta:
 Art. 1.
 Lo  statuto  del  Consorzio  per la tutela dei formaggi «Valtellina Casera» e «Bitto», con sede in Sondrio, via Bormio n. 26, e' conforme alle  prescrizioni  di  cui  all'art.  3  del decreto 12 aprile 2000, recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di origine  protette  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  Consorzio  per  la  tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto  e'  riconosciuto  ai  sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre  1999,  n.  526, ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste  dal medesimo comma, sulla denominazione di origine protetta «Bitto»,  registrata  con  regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del  1° luglio  1996  e registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione  del  1° luglio  1996  e  sulla  denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
 2.  Gli  atti  del  Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza  esterna,  contengono  gli  estremi del presente decreto di riconoscimento  al  fine  di  distinguerlo  da  altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e  di  rendere  evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal  Ministero  allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Bitto» e per la D.O.P. «Valtellina Casera».
 |  |  |  | Art. 3. Il  Consorzio  per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto non  puo'  modificare  il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni,   senza   il  preventivo  assenso  dell'autorita'  nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 4. Il  Consorzio  per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto definisce,  eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con  i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalita'  di  attuazione  delle  predette  operazioni,  purche'  non incidenti  sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto  tutelato,  ed  idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilita'.
 |  |  |  | Art. 5. Il  Consorzio  per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto puo'  coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del  presente decreto, l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati    e,    ove    richiesto,    dai    soggetti   interessati all'utilizzazione  della  D.O.P.  «Bitto»  e della D.O.P. «Valtellina Casera»  non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.
 |  |  |  | Art. 6. 1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio  per  la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto sono ripartiti  in  conformita'  al  decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione  del  regolamento  concernente  la  ripartizione  dei  costi derivanti  delle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di  origine  e  delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 2.  I  costi  dell'attivita' svolta dal Consorzio per la tutela dei formaggi  Valtellina Casera e Bitto, che interessa esclusivamente una delle  denominazioni  di  origine  protetta per le quali il Consorzio stesso  risulta  incaricato,  sono  posti a carico esclusivamente dei soggetti  interessati  alla  denominazione di origine protetta cui e' rivolta l'attivita' del Consorzio.
 3. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Bitto» e  della  D.O.P.  «Valtellina  Casera»  appartenenti  alla  categoria «caseifici»  nella  filiera formaggi stagionati, individuata all'art. 4,  lettera  a2),  del  decreto  12 aprile 2000, recante disposizioni generali  relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela  delle  D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di  cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  L'incarico  conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
 2.  Il  predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste  nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato  e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 18 agosto 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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