Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2006, n. 255 |
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, che, nel prevedere i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano determinati i modelli dei documenti, le autorita' competenti e le modalita' di compilazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, emanato in attuazione della predetta legge relativamente al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; Visti i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196 e n. 198, e successive modificazioni, in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, reso nell'adunanza del 7 febbraio 2006; Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 20 aprile 2006; Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2006; Sulla proposta del Ministro della difesa; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, sono apportate le modifiche di cui al presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 5 novembre 1962, n. 1695, recante «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 27 dicembre 1962. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1972. - La legge 7 agosto 1999, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 25 luglio 2003. - Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 novembre 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2.-3. (Omissis). 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». Nota all'art. 1: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 1. Al comma 2 dell'articolo 1 le parole: "tenente generale" sono sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata". 2. Al comma 4 dell'articolo 1 le parole: "della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e, in particolare, degli articoli 9 e 10 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ed in particolare, degli articoli 11 e 13 dello stesso decreto legislativo".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificati dal presente regolamento: «Art. 1 (Generalita). - 1. (Omissis). 2. Non si procede alla redazione dei documenti caratteristici nei confronti degli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente. 3. (Omissis). 4. Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al militare interessato avvengono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, e in particolare degli articoli 11 e 13 dello stesso decreto legislativo.».
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| Art. 3. Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 1. All'articolo 2 il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I documenti caratteristici del personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri che presta servizio nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorche' appartenenti al citato Corpo.".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente regolamento: «Art. 2 (Competenza). - 1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorita' dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non piu' di due autorita' superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa. 2. L'intervento delle autorita' di cui al comma 1 e' condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilita' di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'art. 6, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico. 3. I documenti caratteristici del personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri che presta servizio nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorche' appartenenti al citato Corpo. 4. Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorita' di cui al comma 1. Mancando tutte le autorita' giudicatrici, e' compilata d'ufficio la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, di cui al modello F, con la relativa motivazione. 5. L'autorita' che regge interinalmente un comando o un ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella compilazione o revisione dei documenti caratteristici. 6. L'autorita' superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorita' inferiore.».
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| Art. 4. Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 le parole: "abbia pari o minore anzianita" sono sostituite dalle seguenti: "abbia minore anzianita' assoluta o relativa".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente regolamento: «Art. 3 (Casi di esclusione della competenza). - 1. Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici: a) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado; b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione; c) il superiore privato del comando, dell'incarico o della direzione di un ufficio perche' sottoposto ad inchiesta formale ovvero per fatti che possono comportare l'adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del provvedimento di esonero; d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che puo', a giudizio dell'autorita' che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento; e) il militare che rispetto al giudicando sia meno elevato in grado ovvero, a parita' di grado, abbia minore anzianita' assoluta o relativa.».
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| Art. 5. Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 le parole: "termine del" sono sostituite dalle seguenti: "cessazione dal". 2. All'articolo 4, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) fine del servizio del giudicando o del compilatore;". 3. All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: "b-bis) variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore; b-ter) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo valutato; b-quater) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore nel caso in cui sostituisce il compilatore escluso ai sensi dell'articolo 3, comma 1;". 4. All'articolo 4, comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) compimento del periodo massimo di un anno non documentato;". 5. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 le parole: "tenente generale" sono sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata". 6. All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta, in fine, la seguente: "h-bis) domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente per il personale di truppa in ferma volontaria delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.".
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente regolamento: «Art. 4 (Compilazione dei documenti caratteristici). - 1. I documenti caratteristici, tenuto conto dei periodi di tempo stabiliti dall'art. 5, sono compilati al verificarsi di uno dei seguenti casi: a) cessazione dal servizio del giudicando; b) fine del servizio del giudicando o del compilatore; b-bis) variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore; b-ter) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo valutato; b-quater) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore nel caso in cui sostituisce il compilatore escluso ai sensi dell'art. 3, comma 1; c) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento; d) termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento; e) sospensione dall'impiego del giudicando; f) compimento del periodo massimo di un anno non documentato; g) partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi bandi; h) promozione al grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente; h-bis) domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente per il personale di truppa in ferma volontaria delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.».
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| Art. 6. Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 1. All'articolo 5, comma 1, lettera b), il numero 3) e' abrogato. 2. All'articolo 5, comma 1, lettera b), il numero 4) e' sostituito dal seguente: "4) i servizi di durata inferiore a sessanta giorni, prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto dallo Stato maggiore della difesa o dal Centro operativo di vertice interforze o dagli Stati maggiori di Forza armata o dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con direttive che fissino modalita' e termini.". 3. Al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), numeri 2) e 3)," sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), numero 2),".
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificati dal presente regolamento: «Art. 5. - 1. Il giudizio sui servizi prestati, per un periodo massimo di un anno, viene espresso redigendo uno dei seguenti documenti caratteristici: a) la scheda valutativa, che si conclude con l'espressione del giudizio finale e l'attribuzione di una delle qualifiche previste dall'art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695, per valutare i servizi di durata non inferiore a centottanta giorni; b) il rapporto informativo, che si conclude con l'espressione del giudizio finale, per valutare: 1) i servizi di durata pari o superiore a sessanta giorni ed inferiore a centottanta giorni; 2) i corsi di istruzione di durata non inferiore a sessanta giorni; 3) (Abrogato); 4) i servizi di durata inferiore a sessanta giorni, prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto dallo Stato maggiore della difesa o dal Centro operativo di vertice interforze o dagli Stati maggiori di Forza armata o dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con direttive che fissino modalita' e termini. 2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), numero 2), qualora il rapporto informativo riguardi un periodo di tempo superiore a centottanta giorni, la valutazione puo' essere estesa anche alle qualita' non contrassegnate con la sigla RI, senza attribuzione della qualifica finale.».
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| Art. 7. Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 1. Al numero 1) della lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 le parole: "e l'Aeronautica" sono soppresse.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente regolamento: «Art. 6 (Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale). - 1. Il compilatore, prima di esprimere il giudizio, chiede elementi di informazione o la prevista documentazione internazionale all'autorita' dalla quale il giudicando dipende nei seguenti casi: a) frequenza di corsi d'istruzione di durata inferiore a sessanta giorni; b) servizio prestato alle dipendenze di autorita' militari o civili di altri Stati; c) servizio prestato presso autorita' non appartenenti ad enti del Ministero della difesa, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3; d) contemporaneo assolvimento di un secondo incarico alle dipendenze di autorita' militare diversa; e) partecipazione ad operazioni ovvero esercitazioni per un periodo di tempo inferiore a sessanta giorni; f) per i militari dell'Arma dei carabinieri, impiego nei servizi di polizia militare da parte dell'autorita' con la quale hanno dirette relazioni in linea tecnico-funzionale; g) dipendenza in linea tecnica diretta: 1) da un ufficiale dello stesso corpo, per l'Esercito; 2) da un ufficiale dei corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per la Marina; 3) da un ufficiale delle specialita' del ruolo tecnico-logistico per l'Arma dei carabinieri.».
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| Art. 8. Modifica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 1. Al comma 1 dell'articolo 8 le parole: "dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni". 2. Al comma 3 dell'articolo 8 le parole: "dell'articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni".
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificati dal presente regolamento: «Art. 8 (Accesso alla documentazione caratteristica). - 1. Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti e' esercitato secondo le modalita' e con le limitazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. 2. (Omissis). 3. Le autorita' centrali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri ovvero i soggetti specificamente autorizzati dal Ministero della difesa possono prendere visione dei documenti caratteristici unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.».
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| Art. 9. Inserimento dell'articolo 9-bis al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 1. Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: "Art. 9-bis (Custodia). - 1. I documenti caratteristici sono redatti in duplice esemplare e custoditi rispettivamente: a) un esemplare, presso la Direzione generale per il personale militare, per gli ufficiali e presso il comando del corpo, salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per le altre categorie di personale; b) un esemplare, presso il comando del corpo o autorita' corrispondente, per gli ufficiali e presso il comando di reparto, salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per le altre categorie di personale. 2. Per gli ufficiali dell'Esercito con il titolo di istituto di stato maggiore interforze e per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto e' redatto un terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore dell'Esercito, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 3. I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.". |
| Art. 10. Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 1. All'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), numeri 1), le parole: "brigadier generale" sono sostituite dalle seguenti: "generale di brigata" e le parole: "maggiore generale" sono sostituite dalle seguenti: "generale di divisione".
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente regolamento: «Art. 10 (Modelli dei documenti caratteristici) - 1. I documenti caratteristici degli ufficiali sono i seguenti: a) scheda valutativa: 1) modello A, per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di brigata ovvero di generale di divisione o gradi corrispondenti; 2) modello B, per gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente; b) rapporto informativo: 1) modello A, privo della qualifica finale, per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di brigata ovvero di generale di divisione o gradi corrispondenti; 2) modello B, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale, per gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente; c) foglio di comunicazione: integrato nei modelli A e B.».
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| Art. 11. Modifica dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 1. All'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di capitano o grado corrispondente non interviene piu' di un ufficiale con grado pari o superiore a generale di brigata o grado corrispondente o autorita' civile con qualifica di dirigente di unita' organizzativa corrispondente. Non si procede alla seconda revisione se l'autorita' competente riveste grado superiore a generale di brigata o grado corrispondente o qualifica di dirigente di unita' organizzativa corrispondente.". 2. All'articolo 11 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non interviene piu' di un ufficiale con il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente o di un'autorita' civile con qualifica di dirigente generale o con incarico corrispondente.". 3. Al comma 3 dell'articolo 11 le parole: "l'ufficio del Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "il Segretariato generale della difesa.". 4. All'articolo 11 dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparita' di trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche condizioni di impiego, puo' individuare, con propria determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione della documentazione caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi.".
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente regolamento: «Art. 11 (Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici). - 1. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di capitano o grado corrispondente non interviene piu' di un ufficiale con grado pari o superiore a generale di brigata o grado corrispondente o autorita' civile con qualifica di dirigente di unita' organizzativa corrispondente. Non si procede alla seconda revisione se l'autorita' competente riveste grado superiore a generale di brigata o grado corrispondente o qualifica di dirigente di unita' organizzativa corrispondente. 2. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non interviene piu' di un ufficiale con il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente o di un'autorita' civile con qualifica di dirigente generale o con incarico corrispondente. 3. Il Capo di Stato maggiore della difesa, i Capi di Stato maggiore di forza armata e il Segretario generale della difesa intervengono nella revisione dei documenti caratteristici esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, che svolgono incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori ovvero presso il Segretariato generale della difesa. 4. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non interviene nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di colonnello. Tale disposizione non si applica nei confronti degli ufficiali con il grado di colonnello che esercitano incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso il Comando generale. 5. Non si procede alla revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali che prestano servizio presso organi o uffici centrali del Ministero della difesa, nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore e' il Capo di gabinetto o di altro ufficio di diretta collaborazione del Ministro ovvero il Direttore generale o centrale. 5-bis. Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparita' di trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche condizioni di impiego, puo' individuare, con propria determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione della documentazione caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi.».
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| Art. 12. Abrogazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 1. L'articolo 12 e' abrogato. |
| Art. 13. Modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 1. Al comma 3 dell'articolo 14 dopo le parole: "revisione di" sono inserite le seguenti: "almeno e".
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente regolamento: «Art. 14 (Ruolo sergenti e ruoli corrispondenti). - 1. - 2. (Omissis). 3. I documenti caratteristici sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno e non piu' di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.».
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| Art. 14. Sostituzione dei modelli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 1. I modelli dei documenti caratteristici allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, sono sostituiti dai modelli allegati al presente decreto. |
| Art. 15. Decorrenza 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° novembre 2006. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Parisi, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 24 |
| ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- |
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