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| Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2006, n. 255 |  | Regolamento  recante  modificazioni  al  decreto del Presidente della  Repubblica   8 agosto   2002,   n.   213,   concernente  i  documenti  caratteristici    del    personale   dell'Esercito,   della   Marina,  dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Vista  la  legge  5  novembre  1962,  n. 1695, che, nel prevedere i documenti  caratteristici  degli  ufficiali,  dei sottufficiali e dei militari  di  truppa  dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della  Guardia  di  finanza,  stabilisce  che  con  regolamento siano determinati  i  modelli  dei  documenti, le autorita' competenti e le modalita' di compilazione;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213,  emanato  in  attuazione  della  predetta legge relativamente al personale  militare  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,  in  materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico  e  dell'avanzamento  degli  ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
 Visto  il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni,  in  materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico   e   dell'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Arma  dei carabinieri;
 Visti  i  decreti  legislativi  12  maggio 1995, n. 196 e n. 198, e successive  modificazioni,  in  materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico  ed  avanzamento  del  personale  non direttivo delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la
 trasformazione    progressiva    dello    strumento   militare   in
 professionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
 Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,  recante  Codice  in  materia  di  protezione dei dati personali;
 Udito  il  parere  del Consiglio superiore delle Forze armate, reso nell'adunanza del 7 febbraio 2006;
 Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 20 aprile 2006;
 Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2006;
 Sulla proposta del Ministro della difesa;
 Emana
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Oggetto del regolamento
 1.  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, sono apportate le modifiche di cui al presente regolamento.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2 e 3,   del   testo   unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - La legge 5 novembre 1962, n. 1695, recante «Documenti
 caratteristici  degli  ufficiali,  dei  sottufficiali e dei
 militari    di    truppa   dell'Esercito,   della   Marina,
 dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 27 dicembre 1962.
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 agosto
 2002,  n.  213, concernente «Regolamento recante disciplina
 per la redazione dei documenti caratteristici del personale
 appartenente  all'Esercito,  alla Marina, all'Aeronautica e
 all'Arma  dei  carabinieri»,  e' pubblicato nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre
 2002.
 - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490,
 recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
 dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1,
 comma 97,   della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662»,  e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17.
 - Il   decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298,
 recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
 dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
 a  norma  dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.
 - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,
 recante  «Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
 n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle
 norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
 non  direttivo  delle  Forze  armate»,  e'  pubblicato  nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 122 del
 27 maggio 1995.
 - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  198,
 recante  «Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
 n.  216,  in  materia di riordino dei ruoli, modifica delle
 norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
 non  direttivo  e non dirigente dell'Arma dei carabinieri»,
 e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
 - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
 «Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
 progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
 norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
 n.  331»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 24 novembre  1971,  n.  1199,  recante «Semplificazione dei
 procedimenti  in  materia  di  ricorsi  amministrativi», e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
 1972.
 - La  legge 7 agosto 1999, n. 241, recante «Nuove norme
 in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
 accesso  ai  documenti amministrativi», e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
 - Il   decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,
 recante   «Codice   in   materia  di  protezione  dei  dati
 personali»,  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale n. 74 del 25 luglio 2003.
 - Si  riporta  il  testo  dei  commi 1 e 4 dell'art. 17
 della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
 dell'attivita'  di  governo  e ordinamento della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 214 del 12 novembre
 1988:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge.
 2.-3. (Omissis).
 4. I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.».
 Nota all'art. 1:
 -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 8 agosto 2002, n. 213, si veda nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Modifica dell'articolo 1 del  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
 1.  Al  comma  2 dell'articolo 1 le parole: "tenente generale" sono sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata".
 2.  Al  comma 4 dell'articolo 1 le parole: "della legge 31 dicembre 1996,  n.  675  e, in particolare, degli articoli 9 e 10 della stessa legge"  sono  sostituite  dalle seguenti: "del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n. 196, e successive modificazioni, ed in particolare, degli articoli 11 e 13 dello stesso decreto legislativo".
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si  riporta  il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 1 del
 citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 213 del
 2002, come modificati dal presente regolamento:
 «Art. 1 (Generalita). - 1. (Omissis).
 2.   Non   si  procede  alla  redazione  dei  documenti
 caratteristici  nei  confronti degli ufficiali con il grado
 di generale di corpo d'armata o grado corrispondente.
 3. (Omissis).
 4.  Il  trattamento  dei  dati  personali contenuti nei
 documenti  caratteristici  e  la  successiva  comunicazione
 degli stessi al militare interessato avvengono ai sensi del
 decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n. 196 e successive
 modificazioni,  e  in  particolare  degli  articoli 11 e 13
 dello stesso decreto legislativo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Modifica dell'articolo 2 del  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
 1. All'articolo 2 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 "3.    I    documenti   caratteristici   del   personale   militare dell'Esercito,   della   Marina,  dell'Aeronautica  e  dell'Arma  dei carabinieri  che  presta servizio nell'ambito del Corpo della Guardia di  finanza  sono  redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorche' appartenenti al citato Corpo.".
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 2 del citato decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  213  del 2002, come
 modificato dal presente regolamento:
 «Art.  2  (Competenza). - 1. I documenti caratteristici
 sono  compilati  dall'autorita'  dalla  quale  il  militare
 dipende  per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono
 sottoposti  alla  revisione  di  non  piu' di due autorita'
 superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.
 2.  L'intervento  delle  autorita' di cui al comma 1 e'
 condizionato   dall'effettiva  esistenza  del  rapporto  di
 servizio  lungo  la linea ordinativa, tale da consentire il
 giudizio   personale   diretto,  e  dalla  possibilita'  di
 esprimere  un  giudizio  obiettivo.  Salvo  quanto previsto
 dall'art.  6,  in  mancanza  di  una  di tali condizioni il
 superiore  si  astiene  dal giudizio facendone menzione nel
 documento caratteristico.
 3.  I  documenti  caratteristici del personale militare
 dell'Esercito,  della  Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma
 dei  carabinieri  che presta servizio nell'ambito del Corpo
 della  Guardia di finanza sono redatti dai superiori da cui
 i valutandi dipendono per l'impiego, ancorche' appartenenti
 al citato Corpo.
 4.  Mancando  il  compilatore  o  uno  dei  revisori, i
 documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle
 rimanenti  autorita'  di  cui al comma 1. Mancando tutte le
 autorita'   giudicatrici,   e'   compilata   d'ufficio   la
 dichiarazione  di  mancata  redazione  della documentazione
 caratteristica,  di  cui  al  modello F,  con  la  relativa
 motivazione.
 5. L'autorita' che regge interinalmente un comando o un
 ufficio   non   sostituisce   il  titolare  del  comando  o
 dell'ufficio  nella  compilazione o revisione dei documenti
 caratteristici.
 6.  L'autorita'  superiore  che  revisiona il documento
 caratteristico   deve  motivare  l'eventuale  dissenso  dal
 giudizio espresso dall'autorita' inferiore.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Modifica dell'articolo 3 del  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
 1.  Alla  lettera  e) del comma 1 dell'articolo 3 le parole: "abbia pari  o  minore  anzianita"  sono  sostituite  dalle seguenti: "abbia minore anzianita' assoluta o relativa".
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 3 del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 213 del 2002,
 come modificato dal presente regolamento:
 «Art. 3 (Casi di esclusione della competenza). - 1. Non
 possono compilare o revisionare documenti caratteristici:
 a) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del
 grado;
 b) il  superiore  sospeso dall'impiego, dalla data di
 comunicazione del provvedimento di sospensione;
 c) il  superiore privato del comando, dell'incarico o
 della   direzione  di  un  ufficio  perche'  sottoposto  ad
 inchiesta  formale  ovvero per fatti che possono comportare
 l'adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di
 comunicazione del provvedimento di esonero;
 d) il   superiore  che  deve  valutare  un  inferiore
 sottoposto  ad  inchiesta  formale  e  che puo', a giudizio
 dell'autorita' che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque
 interessato all'esito del procedimento;
 e) il  militare  che  rispetto al giudicando sia meno
 elevato  in  grado ovvero, a parita' di grado, abbia minore
 anzianita' assoluta o relativa.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Modifica dell'articolo 4 del  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
 1.  Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 le parole: "termine del" sono sostituite dalle seguenti: "cessazione dal".
 2.  All'articolo  4,  comma  1,  la  lettera b) e' sostituita dalla seguente:
 "b) fine del servizio del giudicando o del compilatore;".
 3.  All'articolo  4,  comma  1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
 "b-bis) variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore;
 b-ter) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore,  se  il  giudicando  esercita  il comando o le attribuzioni specifiche  validi ai fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha avuto  alle  proprie  dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo valutato;
 b-quater)  variazione  del  rapporto  di  dipendenza con il primo revisore  nel caso in cui sostituisce il compilatore escluso ai sensi dell'articolo 3, comma 1;".
 4.  All'articolo  4,  comma  1,  la  lettera f) e' sostituita dalla seguente:
 "f) compimento del periodo massimo di un anno non documentato;".
 5.  Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 le parole: "tenente generale"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "generale  di  corpo d'armata".
 6.  All'articolo  4,  comma  1, dopo la lettera h), e' aggiunta, in fine, la seguente:
 "h-bis)   domanda   di  rafferma  o  di  ammissione  al  servizio permanente per il personale di truppa in ferma volontaria delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.".
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 4 del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 213 del 2002,
 come modificato dal presente regolamento:
 «Art.  4 (Compilazione dei documenti caratteristici). -
 1.  I documenti caratteristici, tenuto conto dei periodi di
 tempo  stabiliti dall'art. 5, sono compilati al verificarsi
 di uno dei seguenti casi:
 a) cessazione dal servizio del giudicando;
 b) fine   del   servizio   del   giudicando   o   del
 compilatore;
 b-bis)  variazione  del rapporto di dipendenza con il
 compilatore;
 b-ter)  variazione  del rapporto di dipendenza con il
 primo  revisore,  se il giudicando esercita il comando o le
 attribuzioni  specifiche  validi ai fini dell'avanzamento e
 il  primo  revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per
 un  periodo  di  almeno  centottanta  giorni  senza  averlo
 valutato;
 b-quater)  variazione  del rapporto di dipendenza con
 il   primo   revisore   nel  caso  in  cui  sostituisce  il
 compilatore escluso ai sensi dell'art. 3, comma 1;
 c) inclusione   nelle   aliquote   di  ruolo  per  la
 formazione dei quadri di avanzamento;
 d) termine  di  un corso di istruzione o di eventuali
 periodi di esperimento;
 e) sospensione dall'impiego del giudicando;
 f) compimento  del  periodo  massimo  di  un anno non
 documentato;
 g) partecipazione   a   concorsi,   se  espressamente
 richiesto dai relativi bandi;
 h) promozione  al grado di generale di corpo d'armata
 o grado corrispondente;
 h-bis)   domanda  di  rafferma  o  di  ammissione  al
 servizio  permanente  per  il  personale di truppa in ferma
 volontaria    delle    Forze   armate   e   dell'Arma   dei
 carabinieri.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Modifica dell'articolo 5 del  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
 1. All'articolo 5, comma 1, lettera b), il numero 3) e' abrogato.
 2.  All'articolo 5, comma 1, lettera b), il numero 4) e' sostituito dal seguente:
 "4)  i  servizi di durata inferiore a sessanta giorni, prestati in  operazioni  di  carattere  nazionale  o internazionale sancite da specifiche  disposizioni  di  legge,  qualora  espressamente disposto dallo  Stato  maggiore della difesa o dal Centro operativo di vertice interforze  o  dagli  Stati  maggiori  di  Forza armata o dal Comando generale   dell'Arma   dei  carabinieri  con  direttive  che  fissino modalita' e termini.".
 3.  Al  comma  2  dell'articolo 5 le parole: "Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), numeri 2) e 3)," sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), numero 2),".
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Si  riporta  il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 213 del 2002,
 come modificati dal presente regolamento:
 «Art.  5. - 1. Il giudizio sui servizi prestati, per un
 periodo  massimo  di  un anno, viene espresso redigendo uno
 dei seguenti documenti caratteristici:
 a) la   scheda   valutativa,   che  si  conclude  con
 l'espressione  del  giudizio finale e l'attribuzione di una
 delle   qualifiche   previste   dall'art.   2  della  legge
 5 novembre  1962, n. 1695, per valutare i servizi di durata
 non inferiore a centottanta giorni;
 b) il  rapporto  informativo,  che  si  conclude  con
 l'espressione del giudizio finale, per valutare:
 1)  i servizi di durata pari o superiore a sessanta
 giorni ed inferiore a centottanta giorni;
 2)  i corsi di istruzione di durata non inferiore a
 sessanta giorni;
 3) (Abrogato);
 4) i servizi di durata inferiore a sessanta giorni,
 prestati   in   operazioni   di   carattere   nazionale   o
 internazionale sancite da specifiche disposizioni di legge,
 qualora  espressamente  disposto dallo Stato maggiore della
 difesa o dal Centro operativo di vertice interforze o dagli
 Stati  maggiori  di  Forza  armata  o  dal Comando generale
 dell'Arma   dei   carabinieri  con  direttive  che  fissino
 modalita' e termini.
 2.  Nel  caso  previsto dal comma 1, lettera b), numero
 2),  qualora il rapporto informativo riguardi un periodo di
 tempo  superiore  a centottanta giorni, la valutazione puo'
 essere estesa anche alle qualita' non contrassegnate con la
 sigla RI, senza attribuzione della qualifica finale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Modifica dell'articolo 6 del  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
 1.  Al  numero  1)  della lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 le parole: "e l'Aeronautica" sono soppresse.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 6 del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 213 del 2002,
 come modificato dal presente regolamento:
 «Art.  6  (Richiesta di elementi di informazione ovvero
 di  documentazione  internazionale).  -  1. Il compilatore,
 prima   di   esprimere  il  giudizio,  chiede  elementi  di
 informazione  o  la  prevista documentazione internazionale
 all'autorita'   dalla   quale  il  giudicando  dipende  nei
 seguenti casi:
 a) frequenza   di   corsi   d'istruzione   di  durata
 inferiore a sessanta giorni;
 b) servizio  prestato  alle  dipendenze  di autorita'
 militari o civili di altri Stati;
 c) servizio    prestato    presso    autorita'    non
 appartenenti  ad  enti  del  Ministero  della difesa, salvo
 quanto previsto dall'art. 2, comma 3;
 d) contemporaneo  assolvimento di un secondo incarico
 alle dipendenze di autorita' militare diversa;
 e) partecipazione  ad operazioni ovvero esercitazioni
 per un periodo di tempo inferiore a sessanta giorni;
 f) per  i militari dell'Arma dei carabinieri, impiego
 nei servizi di polizia militare da parte dell'autorita' con
 la    quale    hanno    dirette    relazioni    in    linea
 tecnico-funzionale;
 g) dipendenza in linea tecnica diretta:
 1)   da   un  ufficiale  dello  stesso  corpo,  per
 l'Esercito;
 2)  da  un  ufficiale  dei  corpi del genio navale,
 delle  armi  navali,  sanitario,  di  commissariato e delle
 capitanerie di porto, per la Marina;
 3)  da  un  ufficiale  delle  specialita' del ruolo
 tecnico-logistico per l'Arma dei carabinieri.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Modifica dell'articolo 8 del  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
 1.  Al  comma 1 dell'articolo 8 le parole: "dalla legge 31 dicembre 1996,   n.   675"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni".
 2.  Al  comma 3 dell'articolo 8 le parole: "dell'articolo 27, comma 2,  della  legge  31  dicembre  1996,  n.  675" sono sostituite dalle seguenti:  "dell'articolo  19,  comma  2,  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni".
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Si  riporta  il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 8 del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 213 del 2002,
 come modificati dal presente regolamento:
 «Art. 8 (Accesso alla documentazione caratteristica). -
 1. Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica
 e ai dati personali in essa contenuti e' esercitato secondo
 le  modalita'  e  con  le  limitazioni previste dalla legge
 7 agosto  1990, n. 241, e dal decreto legislativo 30 giugno
 2003, n. 196, e successive modificazioni.
 2. (Omissis).
 3.  Le  autorita' centrali dell'Esercito, della Marina,
 dell'Aeronautica  e  dell'Arma  dei  carabinieri  ovvero  i
 soggetti  specificamente  autorizzati  dal  Ministero della
 difesa    possono    prendere    visione    dei   documenti
 caratteristici unicamente per lo svolgimento delle funzioni
 istituzionali,  ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto
 legislativo   30 giugno   2003,   n.   196,   e  successive
 modificazioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Inserimento dell'articolo  9-bis  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
 1. Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
 "Art.  9-bis  (Custodia).  -  1.  I  documenti  caratteristici sono redatti in duplice esemplare e custoditi rispettivamente:
 a)  un  esemplare,  presso la Direzione generale per il personale militare,  per  gli  ufficiali  e  presso il comando del corpo, salva diversa  disposizione  della  Direzione  generale  per  il  personale militare,   sentito   lo   Stato   maggiore  della  Forza  armata  di appartenenza  o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per le altre categorie di personale;
 b)  un  esemplare,  presso  il  comando  del  corpo  o  autorita' corrispondente,  per  gli  ufficiali  e presso il comando di reparto, salva  diversa disposizione della Direzione generale per il personale militare,   sentito   lo   Stato   maggiore  della  Forza  armata  di appartenenza  o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per le altre categorie di personale.
 2.  Per  gli  ufficiali  dell'Esercito con il titolo di istituto di stato   maggiore   interforze  e  per  gli  ufficiali  dell'Arma  dei carabinieri  e  del  Corpo  delle  capitanerie di porto e' redatto un terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore dell'Esercito,  il  Comando  generale  dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
 3.  I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati e  custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.".
 |  |  |  | Art. 10. Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
 1. All'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), numeri 1), le parole: "brigadier  generale"  sono  sostituite  dalle seguenti: "generale di brigata"  e  le  parole:  "maggiore  generale"  sono sostituite dalle seguenti: "generale di divisione".
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 10 del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 213 del 2002,
 come modificato dal presente regolamento:
 «Art.  10 (Modelli dei documenti caratteristici) - 1. I
 documenti caratteristici degli ufficiali sono i seguenti:
 a) scheda valutativa:
 1)  modello  A,  per gli ufficiali che rivestono il
 grado   di  generale  di  brigata  ovvero  di  generale  di
 divisione o gradi corrispondenti;
 2)  modello  B,  per gli ufficiali fino al grado di
 colonnello o grado corrispondente;
 b) rapporto informativo:
 1) modello A, privo della qualifica finale, per gli
 ufficiali  che  rivestono  il  grado di generale di brigata
 ovvero di generale di divisione o gradi corrispondenti;
 2) modello B, parti contrassegnate con la sigla RI,
 privo  della  qualifica  finale,  per gli ufficiali fino al
 grado di colonnello o grado corrispondente;
 c) foglio di comunicazione: integrato nei modelli A e
 B.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Modifica dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
 1. All'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Nella  redazione  dei documenti caratteristici degli ufficiali fino  al grado di capitano o grado corrispondente non interviene piu' di  un  ufficiale  con grado pari o superiore a generale di brigata o grado corrispondente o autorita' civile con qualifica di dirigente di unita'  organizzativa  corrispondente.  Non  si  procede alla seconda revisione   se  l'autorita'  competente  riveste  grado  superiore  a generale  di  brigata o grado corrispondente o qualifica di dirigente di unita' organizzativa corrispondente.".
 2. All'articolo 11 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  Nella  redazione  dei documenti caratteristici degli ufficiali con   i   gradi   di   maggiore  e  di  tenente  colonnello  o  gradi corrispondenti,  non  interviene piu' di un ufficiale con il grado di generale  di  corpo d'armata o grado corrispondente o di un'autorita' civile   con   qualifica   di   dirigente  generale  o  con  incarico corrispondente.".
 3. Al comma 3 dell'articolo 11 le parole: "l'ufficio del Segretario generale   della   difesa"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "il Segretariato generale della difesa.".
 4.  All'articolo  11  dopo  il  comma  5,  e' aggiunto, in fine, il seguente:
 "5-bis.  Il  Capo  di  stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario  generale  della  difesa  o  dei Capi di stato maggiore di Forza  armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al fine  di  evitare  nei  riguardi del personale militare disparita' di trattamento  conseguenti  a variazioni ordinative ovvero a specifiche condizioni  di  impiego, puo' individuare, con propria determinazione motivata,  le  posizioni  organiche per i cui titolari, ai fini della revisione    della   documentazione   caratteristica,   non   trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi.".
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 11 del citato decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  213  del 2002, come
 modificato dal presente regolamento:
 «Art.  11  (Limiti  agli interventi nella redazione dei
 documenti   caratteristici).   -  1.  Nella  redazione  dei
 documenti  caratteristici  degli ufficiali fino al grado di
 capitano  o  grado corrispondente non interviene piu' di un
 ufficiale  con grado pari o superiore a generale di brigata
 o  grado corrispondente o autorita' civile con qualifica di
 dirigente  di  unita'  organizzativa corrispondente. Non si
 procede  alla  seconda  revisione se l'autorita' competente
 riveste  grado  superiore  a  generale  di  brigata o grado
 corrispondente   o   qualifica   di   dirigente  di  unita'
 organizzativa corrispondente.
 2.  Nella  redazione dei documenti caratteristici degli
 ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o
 gradi  corrispondenti,  non interviene piu' di un ufficiale
 con  il  grado  di  generale  di  corpo  d'armata  o  grado
 corrispondente  o  di  un'autorita' civile con qualifica di
 dirigente generale o con incarico corrispondente.
 3.  Il  Capo  di Stato maggiore della difesa, i Capi di
 Stato  maggiore  di  forza  armata e il Segretario generale
 della  difesa  intervengono  nella  revisione dei documenti
 caratteristici  esclusivamente nei riguardi degli ufficiali
 con   grado   pari   o  superiore  a  colonnello,  o  grado
 corrispondente,  che  svolgono  incarichi  validi  ai  fini
 dell'avanzamento  e degli ufficiali titolari di un incarico
 non  inferiore  a  capo  ufficio,  o  incarico equivalente,
 presso   i  rispettivi  Stati  maggiori  ovvero  presso  il
 Segretariato generale della difesa.
 4. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non
 interviene  nella  revisione  dei  documenti caratteristici
 degli   ufficiali   fino   al  grado  di  colonnello.  Tale
 disposizione  non  si applica nei confronti degli ufficiali
 con  il grado di colonnello che esercitano incarichi validi
 ai  fini  dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un
 incarico   non   inferiore   a  capo  ufficio,  o  incarico
 equivalente, presso il Comando generale.
 5.   Non   si  procede  alla  revisione  dei  documenti
 caratteristici degli ufficiali che prestano servizio presso
 organi  o  uffici  centrali del Ministero della difesa, nei
 casi  in  cui il compilatore ovvero il primo revisore e' il
 Capo   di   gabinetto   o   di  altro  ufficio  di  diretta
 collaborazione  del Ministro ovvero il Direttore generale o
 centrale.
 5-bis.  Il  Capo  di  stato  maggiore  della difesa, su
 proposta del Segretario generale della difesa o dei Capi di
 stato  maggiore  di  Forza armata o del Comandante generale
 dell'Arma  dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi
 del    personale   militare   disparita'   di   trattamento
 conseguenti  a  variazioni  ordinative  ovvero a specifiche
 condizioni   di  impiego,  puo'  individuare,  con  propria
 determinazione  motivata,  le posizioni organiche per i cui
 titolari,  ai  fini  della  revisione  della documentazione
 caratteristica,  non  trovano  applicazione  le limitazioni
 previste dai precedenti commi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Abrogazione dell'articolo   12   del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
 1. L'articolo 12 e' abrogato.
 |  |  |  | Art. 13. Modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
 1.  Al comma 3 dell'articolo 14 dopo le parole: "revisione di" sono inserite le seguenti: "almeno e".
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 -  Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 14 del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 213 del 2002,
 come modificato dal presente regolamento:
 «Art.  14 (Ruolo sergenti e ruoli corrispondenti). - 1.
 - 2. (Omissis).
 3.   I  documenti  caratteristici  sono  compilati  dal
 superiore  da  cui  il  giudicando  dipende per l'impiego e
 sottoposti  alla  revisione  di  almeno  e  non  piu' di un
 ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Sostituzione dei modelli  allegati  al  decreto  del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
 1.  I  modelli dei documenti caratteristici allegati al decreto del Presidente  della  Repubblica  8 agosto 2002, n. 213, sono sostituiti dai modelli allegati al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 15. Decorrenza
 1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° novembre 2006.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 11 luglio 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Parisi, Ministro della difesa
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 24
 |  |  |  | ---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <---- |  |  |  |  |