Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2006 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 29 marzo 2006 |
Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Interporto di Catania. (Deliberazione n. 103/06). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato; Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare: - il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; - il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti; - il comma 177 - come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, e poi modificato e integrato dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 che reca precisazioni in tema di limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative; Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e visti in particolare: - l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo - tra l'altro - il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001; - l'art. 1, comma 85, che integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno; Visto il decreto 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale - in attuazione dell'art. 13 della legge n. 166/2002 - tra l'altro sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e definite le modalita' di erogazione dei finanziamenti, come modificato dal decreto ministeriale 1° dicembre 2005, del pari emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che, nell'ambito degli Hub interportuali, include l'Interporto di Catania, con un costo complessivo di 10,846 Meuro; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 29 settembre 2003, n. 75 (Gazzetta Ufficiale n. 292/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 21,703 Meuro all'intervento «Interporto di Catania» per la copertura del fabbisogno residuo del primo stralcio funzionale della prima fase, quale indicato nella relazione presentata all'epoca dal suddetto Ministero; Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma - a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato - venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, puo' richiedere la presentazione del piano analitico completo; Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 35 (Gazzetta Ufficiale n. 237/2005), concernente la «ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005)»; Vista la delibera in data odierna, n. 75, con la quale si e' proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Vista la nota 21 marzo 2006, n. 218, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria dell'«Interporto di Catania»; Vista la nota 21 marzo 2006, n. 18734/2006/SP, consegnata nella seduta del 22 marzo 2006, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula la proposta di allocazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 richiedendo, in particolare, per l'Interporto di Catania un finanziamento di 12.000.000 euro; Visto l'aggiornamento della parte conclusiva di detta relazione consegnato in seduta e predisposto in relazione all'ipotesi di allocazione di cui alla sopra citata nota; Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; Considerato che questo Comitato ha deliberato in ordine a interventi inclusi tra gli «hub interportuali» per un costo complessivo di 561,587 Meuro, assegnando contributi, a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2001, per un importo di 92,36 Meuro; Considerato che, alla luce delle odierne deliberazioni, il sistema «hub interportuali» di cui all'allegato 1 della citata delibera n. 121/2001 si attesta ad un valore massimo di costo di 1.720,407 Meuro con disponibilita' pari a 633,573 Meuro; Considerato che il CUP assegnato al progetto e' il seguente: H31H03000160001; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che - nel formulare la definitiva proposta di riparto delle risorse di cui al citato art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 - conferma la richiesta di assegnare all'opera in questione un contributo di 12.00.000 euro; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: - sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che il progetto complessivo dell'Interporto di Catania prevede interventi su due diverse aree collegate da una bretella viaria di lunghezza pari a 1.860 m; che, in particolare, sull'area denominata «polo intermodale» sono previsti servizi di supporto allo stoccaggio temporaneo delle merci ed alla loro movimentazione nel passaggio dalla modalita' su gomma alla modalita' su ferro mentre sull'area denominata «polo logistico» sono previsti servizi relativi alla ristrutturazione dei cicli di assemblaggio di merci finite; che l'interporto di Catania si colloca a servizio della Sicilia orientale, mentre l'interporto di Termini Imprese, di cui e' in corso la istruttoria presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, si colloca a servizio della Sicilia occidentale, fungendo entrambi come piastre di scambio intermodale alla fine del Corridoio tirrenico; che il primo stralcio funzionale del progetto attiene alla realizzazione delle opere relative al «polo logistico» ed al «polo intermodale», con l'eccezione, per quest'ultimo, di due magazzini, nonche' agli allacci stradali e ferroviari; che il secondo stralcio funzionale concerne la realizzazione della bretella di collegamento tra le aree «polo logistico» e «polo intermodale» e la realizzazione dei due suddetti magazzini del «polo intermodale»; che per il primo stralcio e' stato gia' redatto il progetto esecutivo e che i lavori del 1° lotto funzionale (area di sosta del polo logistico) sono in corso di avanzata esecuzione; che il progetto definitivo «Interporto di Catania 1ª fase - 2° stralcio» e' stato istruito ed approvato ai sensi della legge regionale siciliana n. 7 del 2002 ed e' dotato di tutte le autorizzazioni necessarie; che in data 10 febbraio 2006, al fine di completare l'iter con la predisposizione del piano di risoluzione delle interferenze, si e' aperta la Conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002; - sotto l'aspetto attuativo: che la societa' «Interporto di Catania S.p.a.», individuata quale soggetto aggiudicatore, in data 19 gennaio 2004 ha assunto la nuova denominazione Societa' degli interporti siciliani S.p.a; che la componente azionaria di proprieta' di enti pubblici della suddetta «Societa' degli interporti siciliani S.p.a.» e' pari al 76,68% e che, per statuto, la societa' stessa deve mantenere la quota di proprieta' pubblica almeno al 51% per un periodo di 30 anni dalla data di costituzione; che la medesima «Societa' degli interporti siciliani S.p.a.» viene indicata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti anche quale soggetto aggiudicatore dell'«Interporto di Termini Imprese», per il quale e' in corso la istruttoria ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002; - sotto l'aspetto finanziario: che in sede di approvazione del relativo progetto definitivo il costo del 1° stralcio, come dettagliatamente esposto nella relazione istruttoria, e' passato da 59.936.894 euro a 72.654.181 euro a seguito dell'accoglimento di modifiche e integrazioni di cui al parere n. 15 reso dalla Commissione regionale LL.PP. il 25 settembre 2003 e al decreto 6 ottobre 2003, n. DEC/VIA/2003/606 emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; che il costo del 2° stralcio e' pari a 21.486.158 euro; che, pertanto, il costo complessivo dell'opera e' pari a 94.140.339 euro; che la articolazione della copertura finanziaria e' la seguente:
(euro) ===================================================================== 1° stralcio | ===================================================================== Regione siciliana (art. 72 legge regionale | 3 dicembre 2003, n. 20) | 15.988.000 --------------------------------------------------------------------- Delibera CIPE n. 75/2003 | 21.560.647 --------------------------------------------------------------------- PON trasporti 2000-2006 Asse III - Misura III. e | Art. 45 legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Comitato | centrale per l'Albo nazionale delle persone | fisiche e giuridiche che esercitano | l'autotrasporto di cose per conto terzi) |1.488.900 1.000.000 --------------------------------------------------------------------- Mezzi propri | 4.817.134 --------------------------------------------------------------------- Finanziamenti privati | 24.000.000 --------------------------------------------------------------------- Totale | 68.854.681 --------------------------------------------------------------------- 2° stralcio | --------------------------------------------------------------------- APQ trasporto merci e logistica: finanziamento | programmatico a carico dei fondi destinati alla | regione siciliana con la delibera n. 35/2005 | 12.464.000
che pertanto il fabbisogno residuo, per il quale e' richiesto il finanziamento a carico delle risorse destinate alla attuazione del Programma e' di 12.821.500 euro, cosi' articolato: 1° stralcio 3.799.500 euro; 2° stralcio 9.022.000 euro; che l'Accordo di programma quadro «trasporto merci e logistica», all'art. 6, formalizza la costituzione di un gruppo di lavoro che supporti i soggetti sottoscrittori nella redazione di un atto integrativo relativo all'interporto di Catania e a quello di Termini Imerese, approfondendo i diversi profili coinvolti e formulando le proposte per il superamento delle eventuali problematiche emerse; che il piano economico finanziario, allegato alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche nella forma analitica, evidenzia un «potenziale» ritorno economico «derivante dalla gestione dell'intera opera, riportando - nella struttura del finanziamento - anche un 31% di «capitale privato» e individuando un contributo a fondo perduto, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, di 46,56 Meuro, pari al 49% del costo complessivo; che nel citato piano il VAN di progetto e' indicato nella misura di -2,070 K-euro ed il TIR e' del 5,8%, mentre il VAN del capitale investito e' pari a -1,619 K-euro ed il TIR e' del 4,9%, che, secondo il Ministero istruttore, l'incremento del costo intervenuto nelle successive fasi di progettazione non puo' che essere coperto da finanziamento pubblico, considerato che il rendimento del progetto - come sopra indicato - e' gia' al limite del «costo opportunita»; che il predetto Ministero ha proposto quindi di assegnare all'opera un ulteriore contributo di 12.821.000 euro, sottolineando la rilevanza strategica dell'opera stessa negli scambi da/per la Sicilia e l'intero bacino del Mediterraneo ed evidenziando come tale rilevanza sia ulteriormente potenziata dall'intervenuta approvazione del progetto del «Ponte sullo Stretto di Messina»; che, in relazione alle piu' ridotte disponibilita' esposte nel citato aggiornamento della relazione istruttoria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poi limitato la richiesta di contributo a 12.000.000 euro e proposto di recuperare il differenziale di 821.000 euro mediante riduzione della voce «imprevisti» di cui ai quadri economici dei due stralci e successivo reintegro della voce stessa con i ribassi d'asta; che, pertanto, alla luce della suddetta proposta il costo del 1° stralcio passa a 72.034.181 euro, mentre il costo del 2° stralcio passa a 21.285.158, e che il finanziamento residuo richiesto e' articolato in 3.179.500 euro per il 1° stralcio, e in 8.821.158 euro per il 2° stralcio;
Delibera:
1 Modifica del soggetto aggiudicatore. Il soggetto aggiudicatore dell'opera «Interporto di Catania» viene individuato nella Societa' Interporti Siciliani S.p.a. 2 Concessione contributo. 2.1 Per la realizzazione del 1° stralcio della 1ª fase dell'«Interporto di Catania» viene assegnato un finanziamento, in termini di volume di investimento, pari a 3.179.000 euro. L'onere relativo e' imputato sul contributo quindicennale di cui all'art. 1, comma 78, lettera a), della legge n. 266/2005, decorrente dall'anno 2007: la quota annua di contributo non potra' comunque superare l'importo di 284.000 euro. 2.2 Per la realizzazione del 2° stralcio della 1ª fase di detto Interporto viene assegnato un contributo di 8.821.000 euro. L'onere relativo viene imputato sul medesimo contributo quindicennale di cui al punto 2.1 e la quota annua non potra' comunque superare l'importo di 789.000. 2.3 La concessione dei contributi di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 e' subordinata al completamento degli approfondimenti richiamati nella «presa d'atto» in ordine, tra l'altro, alla definizione di modalita' di regolamentazione dei rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la «Interporti Siciliani S.p.a.» coerenti con i vincoli posti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato ed alla stipula del previsto atto integrativo all'Accordo di programma quadro per il trasporto merci e la logistica, finalizzato, tra l'altro, alla formalizzazione della copertura finanziaria (pari a 12,464 milioni di euro) a carico dei fondi destinati alla regione siciliana con la delibera n. 35/2005, nonche' a garantire il vincolo di destinazione delle risorse conferite al soddisfacimento dell'interesse pubblico e la devoluzione della proprieta' delle infrastrutture, al termine della gestione della menzionata societa' a qualsiasi causa riconducibile, ai soggetti pubblici che hanno finanziato le infrastrutture medesime. 2.4 Il soggetto aggiudicatore e' autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta realizzati a seguito delle gare d'appalto relative ad entrambi gli stralci dell'opera di cui alla presente delibera sino alla concorrenza di 821.000 euro per consentire la ricostituzione della somma appostata, a titolo di imprevisti, nei quadri economici. 3 Clausole finali. 3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 3.2 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, dovra' essere stipulata apposita convenzione tra Prefettura competente territorialmente, Soggetto aggiudicatore e soggetto che risultera' vincitore della gara indetta per la realizzazione dell'opera, convenzione che - fermo restando l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga, a carico dell'impresa aggiudicataria, adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori. 3.3 Il CUP, assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera. Roma, 29 marzo 2006
Il Presidente Berlusconi
Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 177 |
| Allegato 1
CLAUSOLA ANTIMAFIA
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004 L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 - preveda che: 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore); 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; 4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a: a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto; b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria. |
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