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| Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2006 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 29 marzo 2006 |  | Primo  programma  delle  opere  strategiche (legge n. 443/2001) - Hub interportuali   area   romana   -   Allaccio   alla   autostrada  A12 Roma-Civitavecchia della viabilita' ordinaria del comune di Fiumicino a   supporto  dell'interporto  di  RomaFiumicino.  (Deliberazione  n. 109/06). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001, autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
 il  comma 134  e  seguenti,  ai  sensi  dei quali la richiesta di assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato, per le infrastrutture strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da questo Comitato;
 il  comma 176,  che  autorizza  ulteriori  limiti  di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
 il  comma 177  -  come  sostituito  dall'art.  1,  comma 13,  del decreto-legge   12 luglio   2004,  n.  168,  convertito  nella  legge 30 luglio  2004,  n.  191 - che precisa, tra l'altro, che i limiti di impegno  iscritti  nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni   legislative   sono   da   intendere  quale  contributo pluriennale  per  la  realizzazione  di  investimenti, includendo nel costo   degli  stessi  anche  gli  oneri  derivanti  dagli  eventuali finanziamenti   necessari,  ovvero  quale  concorso  dello  Stato  al pagamento  di  una  quota  degli  oneri  derivanti  da  mutui o altre operazioni  finanziarie  che  i  soggetti  interessati, diversi dalle pubbliche   amministrazioni   come  definite  secondo  i  criteri  di contabilita'  nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  2005,  n.  189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190/2002;
 Visto il decreto 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministro delle infrastrutture   e   dei   trasporti  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale - in attuazione dell'art. 13  della  legge  n.  166/2002 - tra l'altro sono stati individuati i soggetti   autorizzati  a  contrarre  mutui  o  ad  effettuare  altre operazioni  finanziarie  e  definite  le  modalita' di erogazione dei finanziamenti;
 Visto  il  decreto  emanato  dal  Ministro dell'interno il 14 marzo 2003,  di  concerto  con  il  Ministro della giustizia ed il Ministro delle  infrastrutture  e  dei trasporti, e successive modificazioni e integrazioni,  decreto  con  il  quale  -  in  relazione  al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002  supplemento  ordinario),  con  la  quale questo Comitato, ai sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato  il  primo  programma delle infrastrutture strategiche, che include,   nell'ambito  degli  «Hub  interportuali  e  portuali»,  il «Sistema  interportuale  area romana» per il quale indica un costo di 149.772.000 euro;
 Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP  (codice  unico  di  progetto),  che  deve  essere  richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di  piano  economico-finanziario  ai  sensi  del  richiamato  art. 4, comma 140,  della  legge  n.  350/2003,  prevedendo  che di norma - a corredo  della  richiesta  di  finanziamento  a  carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato - venga presentato  il  piano  sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso,  in sede di approfondimento, puo' richiedere la presentazione del piano analitico completo;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili, cartacei   ed   informatici,  relativi  a  progetti  di  investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
 Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la Corte  Costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola Regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si perfezioni;
 Visto  il  documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007,  che,  in  ordine  al primo programma delle infrastrutture strategiche,  riporta  in  apposito  allegato  l'elenco  delle  opere potenzialmente  attivabili  nel  periodo considerato, tra le quali e' incluso  l'intervento «Hub interportuale area romana: Fiumicino» alla voce «Hub interportuali area romana»;
 Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  001/3001/1, con la quale il coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
 Vista  la  nota  21 febbraio 2005, n. 91, con la quale il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  la relazione istruttoria  sull'«Hub  interportuale  area  romana  -  allaccio alla autostrada  A12  Roma-Civitavecchia  della  viabilita'  ordinaria del comune  di  Fiumicino  a supporto dell'interporto di Roma-Fiumicino», proponendone  il  finanziamento  a  carico  delle  risorse  stanziate dall'art.  13  della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;
 Vista  la  successiva  nota  15 marzo 2005, n. 146, con la quale la suddetta   Amministrazione   ha  trasmesso  la  scheda  di  cui  alla richiamata delibera n. 63/2003;
 Considerato  che  il  sistema  interportuale  dell'area  romana  e' compreso  nell'intesa  generale  quadro  tra Governo e regione Lazio, sottoscritta il 20 marzo 2002, nell'ambito degli «Hub interportuali e portuali»;
 Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
 Considerato  che,  con  delibera  27 maggio  2005,  n.  66,  questo Comitato  ha assegnato alla regione Lazio, individuata quale soggetto aggiudicatore dell'intervento sopra specificato, un finanziamento, in termini  di  volume  di  investimento, di 18.000.000 euro - imputando l'onere  relativo  sul  5°  limite  di  impegno  quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003 - e demandando alla Regione stessa ed al comune di Fiumicino di  appurare  se  incombesse  al  Consorzio  Interporto  di Fiumicino (C.I.R.F.   S.p.a.)  provvedere  alla  realizzazione  dell'opera  con proprie  risorse ai sensi della convenzione urbanistica stipulata con il  suddetto Comune il 17 aprile 2003, con l'onere, nell'affermativa, di rivisitazione di detta convenzione in modo da porre a carico della menzionata   societa'  oneri  diversi  di  pari  o  maggiore  entita' economica;
 Considerato    che    si   e'   poi   reso   necessario   procedere pregiudizialmente  alle verifiche di cui sopra al fine di definire in modo piu' puntuale i termini di concessione del finanziamento si' che la citata delibera non ha conseguito concreta operativita';
 Considerato  che,  con  nota  11 gennaio  2006, n. 14, il Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti ha inoltrato gli atti adottati dal   comune   di  Fiumicino  a  seguito  delle  verifiche  previste, unitamente alla nota di trasmissione della regione Lazio;
 Considerato  che,  con  nota  28 marzo  2006, n. 234, il menzionato Ministero  ha  trasmesso  -  tra  l'altro  - la relazione istruttoria aggiornata   relativa  all'intervento  in  questione,  proponendo  la conferma  del  finanziamento  a  suo  tempo concesso all'opera con le prescrizioni formulate;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 Prende atto
 
 delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: - sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che   l'opera   riguarda   l'allacciamento   tra   la  autostrada Roma-Civitavecchia  A12  e  la  viabilita'  ordinaria  del  comune di Fiumicino a supporto della piastra logistica di Roma-Fiumicino;
 che  l'HUB interportuale di Fiumicino rappresenta uno dei tre HUB interportuali  ricompresi nell'area romana, insieme a Civitavecchia e Tivoli,  previsti  dal  piano  regionale  delle merci approvato dalla regione  Lazio  con deliberazione del consiglio del 23 dicembre 1999, n. 606;
 che   il  progetto  prevede  la  realizzazione,  come  collegamento indispensabile  al  funzionamento  logistico  dell'interporto, ad est dell'area,  di uno svincolo sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia e, lungo il perimetro sud, di un asse veicolare che raccorda lo svincolo all'area di intervento;
 che  tale  scelta  progettuale  permette  di  mantenere  inalterato l'attuale  assetto viario dei luoghi circostanti e di predisporre una viabilita'  adeguata per i previsti collegamenti a sud dell'area, con effetti  di  decongestionamento  della rete viaria - sia di adduzione che    di    distribuzione    delle   merci   -   determinati   dalla razionalizzazione della movimentazione nell'ambito dell'area stessa;
 che,  con  delibere  consiliari n. 137/1999, en. 159/1999, e' stato adottato il piano regolatore generale (PRG) del comune di Fiumicino;
 che,  nell'ambito  delle  procedure  poste  in essere dal comune di Fiumicino  con  il  supporto  del CIRF per la realizzazione del piano particolareggiato   concernente   l'attuazione  del  programma  degli interventi  della  zona  M1  di  detto  PRG,  sono state riportate le «infrastrutture   per   lo   svincolo  autostradale  di  collegamento all'autostrada    A12    Roma-Civitavecchia»    e    che   il   piano particolareggiato   e'   stato   approvato  con  delibera  consiliare 12 aprile 2001, n. 44;
 che  il  citato comune, con delibera del consiglio comunale 6 marzo 2002, ha ratificato l'accordo di programma siglato l'11 febbraio 2002 tra  la  regione Lazio e il Comune stesso e che consente l'attuazione del  programma degli interventi per la realizzazione dell'interporto, nel  frattempo  inserito  nel  primo  programma  delle infrastrutture strategiche   e   successivamente  incluso  nella  menzionata  intesa generale quadro tra Governo e Regione;
 che  quindi  il  piano particolareggiato dell'interporto, sul quale l'Assessorato regionale per le politiche dell'ambiente - Dipartimento ambiente   e  protezione  civile  aveva  formulato  -  qualificandolo «progetto  preliminare, con nota 4 gennaio 2001, n. 119, pronuncia di compatibilita'  ambientale con prescrizioni, ai sensi del decreto del Presidente   della   Repubblica   12 aprile   1996,  era  comprensivo dell'opera all'esame;
 che  al  procedimento  finalizzato alla realizzazione del complesso degli  interventi  previsti  per l'interporto Roma-Fiumicino e' stata data pubblicita' attraverso l'avviso di deposito in libera visione al pubblico  degli elaborati progettuali su alcuni quotidiani, sull'albo pretorio  e sui tabelloni per pubbliche affissioni e che in merito al contenuto di detti elaborati non sono pervenute osservazioni;
 che  con decreto 3 aprile 2002 il presidente della regione Lazio ha approvato  ed adottato, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  il menzionato accordo di programma con il comune  di  Fiumicino  per «Interporto Roma Fiumicino in localita' le Vignole,  variante al PRG vigente da zona H - Agro Romano - sottozona H3  -  Agro Romano vincolato, a zona in parte zona M - sottozona M1 - attrezzature  di  servizi  pubblici  generali  e  in  parte  zona F - ristrutturazione  urbanistica - sottozona F1»; e che l'accordo stesso e' stato pubblicato sul B.U.R.L. in data 30 aprile 2002;
 che  successivamente  la  Giunta  regionale  con  deliberazione del 26 febbraio  2003  ha  autorizzato la sottoscrizione di un accordo di programma per l'approvazione della «Variante al P.R.G. vigente per le aree  ricadenti  nel  territorio del comune di Roma e interessate dal progetto concernente la piattaforma logistica di Fiumicino»;
 che  in  data  17 aprile  2003 il comune di Fiumicino e il C.I.R.F. S.p.a.  hanno  stipulato  la  convenzione  urbanistica  richiamata in premessa  per  dare  attuazione  al citato piano particolareggiato ed agli atti ed intese ad esso relativi;
 che,  nell'ambito  degli accordi di cui alla citata convenzione con il  C.I.R.F.,  il comune di Fiumicino ha fatto sviluppare il progetto definitivo dell'opera, sottoponendolo all'approvazione di «Autostrade per l'Italia S.p.a.», ottenuta il 15 giugno 2004, e dell'ANAS S.p.a., conseguita il 2 luglio 2004;
 che  il  comune  di Fiumicino ha approvato, con prescrizioni, detto progetto  nell'ambito  della  conferenza  di  servizi indetta in data 8 luglio  2004  e  che  si  e' poi perfezionata il 6 ottobre 2004 con l'acquisizione del parere favorevole del comune di Roma;
 che  in  sede di conferenza dei servizi e' stato acquisito anche il parere favorevole dell'ufficio V.I.A. della regione Lazio, parere con il   quale   e'  stata  confermata  la  pronuncia  di  compatibilita' ambientale   resa  in  sede  di  esame  del  piano  particolareggiato dell'intero interporto;
 che  il  comune  di  Fiumicino  ha trasmesso il progetto come sopra approvato  alla  regione  Lazio che ha rilevato il carattere pubblico dell'opera  in  esame,  in  quanto  svincolo  di  supporto all'intera piastra    logistica    comprendente   l'interporto   e,   intendendo qualificarsi  a  tutti  i  titoli  quale «soggetto aggiudicatore», ha sottoposto    il    progetto    stesso    all'esame   di   congruita' tecnico-economica  del comitato regionale per i lavori pubblici, che, ai  fini  suddetti,  ha reso parere favorevole in data 2 agosto 2004, con nota n. 4901;
 che,  pertanto,  proceduto  alla  nomina del responsabile unico del procedimento,  la  regione Lazio, d'intesa con i comuni interessati e in  qualita'  di  soggetto  aggiudicatore,  ha  presentato,  con nota 18 ottobre   2004,   n.  180122/2D/00,  istanza  al  Ministero  delle infrastrutture  e dei trasporti per il finanziamento dell'opera - per un  importo  di  18.009.446,78 - a valere sui fondi della c.d. «legge obiettivo» (la citata legge n. 443/2001);
 che  l'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e  la dichiarazione di pubblica utilita' sono state effettuate dal Comune;
 che  pertanto il progetto definitivo e' dotato delle autorizzazioni necessarie  dal  punto  di  vista  della  compatibilita'  ambientale, localizzazione  urbanistica,  pubblica utilita' e vincolo preordinato all'esproprio,  ottenute  tramite  le  procedure ordinarie iniziate - come  sopra  esposto -  antecedentemente  all'entrata  in  vigore del citato decreto legislativo n. 190/2002 e concluse nel 2004;
 che  la  citata  convenzione urbanistica stipulata tra il comune di Fiumicino  e  il  C.I.R.F.,  all'art.  3,  Opere  di  urbanizzazione, paragrafo 3), denominato «infrastrutture per lo svincolo autostradale e  per  il  terminal  ferroviario con relativo raccordo», prevede tra l'altro  per  il C.I.R.F. «l'obbligo, senza possibilita' di scomputo, alla costruzione dello svincolo autostradale e cessione delle opere e delle relative aree alla Autostrade S.p.a. (o aventi causa)»;
 che  con  delibera  di  Giunta  comunale 20 luglio 2005, n. 158, il comune  di  Fiumicino  ha apportato i chiarimenti richiesti circa gli obblighi  che  il C.I.R.F. S.p.a. ha assunto in relazione alla citata convenzione  urbanistica,  chiarendo,  in particolare, che per quanto riguarda  la  realizzazione sia dello svincolo autostradale - oggetto della   presente   istruttoria   -   che  del  raccordo  al  terminal ferroviario,  il  C.I.R.F.  S.p.a.  svolge  un ruolo di mero soggetto promotore  senza che siano posti a suo carico gli oneri relativi alla realizzazione di tali opere;
 che  pertanto  in  data 19 settembre 2005 e' stato stipulato l'atto integrativo  alla citata convenzione urbanistica, con il quale si da' atto che il C.I.R.F. ha costituito «Interporto Romano S.r.l.», cui ha conferito   il  ramo  d'azienda  relativo  alla  realizzazione  della piattaforma  logistica  dell'interporto,  e  che,  tra  l'altro, reca modifica  del  punto  3)  dell'art. 3 della convenzione, la cui nuova formulazione  prevede  che  il  C.I.R.F.  stesso,  relativamente alle infrastrutture  di  collegamento  alla  rete viaria e ferroviaria, si qualifichi come mero soggetto promotore e si obblighi a promuovere la realizzazione  delle  due  citate  infrastrutture  con  finanziamenti pubblici;
 che  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti rileva che l'infrastruttura  all'esame supportera' anche la piastra logistica di Roma  per  gli interventi gia' realizzati (Cargo-City della Aeroporti di  Roma S.p.a.) e per quelli da realizzare nell'area (Business Park, etc.) e propone di porre a carico della Regione l'onere di assicurare forme  di  partecipazione  o  comunque  di  utilizzo  delle strutture interportuali agli altri operatori che ne facciano richiesta; sotto l'aspetto attuativo:
 che  il  soggetto  aggiudicatore  viene  individuato  nella regione Lazio;
 che la modalita' prevista per l'affidamento dei lavori e' l'appalto integrato;
 che  preliminarmente  alla  pubblicazione  del  bando  la Direzione generale infrastrutture procedera' alla integrazione del progetto con la  redazione  dei  necessari documenti di gara ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed alla validazione delle documentazioni;
 che   il   tempo   complessivo  dall'espletamento  delle  attivita' progettuali   ed   autorizzative  residue  alla  messa  in  esercizio dell'opera  e'  stimato in venti mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara;
 che il CUP attribuito al progetto all'esame e' F51B01000060001; sotto l'aspetto finanziario:
 che   il  costo  complessivo  dell'intervento  e'  quantificato  in 18.009.446,78 euro (rectius 18.009.446,88 euro), cosi' articolati:
 
 =====================================================================
 Voce             |      Importo      | =====================================================================
 |Parziale           |Totale - Lavori a gara:             |                   |
 lavori a corpo             |5.969.379,52       |
 lavori a misura            |5.515.927,36       | Totale                       |                   |11.485.306,88 - somme a disposizione       |3.787.073,82       | - I.V.A.                     |                   |2.737.066,18 Totale investimento          |                   |18.009.446,88
 
 che  l'importo  di  cui  sopra  ricomprende  l'effettuazione  delle attivita'  archeologiche richieste in sede di conferenza di servizi e da  appaltare  (92.810,40 euro) e opere di mitigazione ambientale per 143.801,25 euro;
 che  le  somme  a  disposizione  includono  710.784,83  euro per le attivita'   di  progettazione  esecutiva  e  di  coordinamento  della sicurezza  nella  fase  di progettazione, nonche' per le attivita' di direzione lavori e di collaudo;
 che la stima dei lavori risulta fatta sulla base dell'elenco prezzi ANAS - aggiornamento 2002;
 che  il  quadro  economico  di  progetto  e'  stato  revisionato in relazione  alle  esigenze  della  stazione  appaltante quale soggetto pubblico;
 che  il piano economico-finanziario non evidenzia rientri derivanti dalla  gestione  dell'opera,  posto  che lo svincolo stesso non sara' dotato  di strutture di riscossione di pedaggio ed il passaggio sara' libero,  come  espressamente  confermato  nella relazione istruttoria aggiornata;
 che  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti sottolinea pero'  come dalla realizzazione del raccordo scaturiscano benefici di varia   natura,   indotti  sul  territorio  dallo  svolgimento  delle attivita'  interportuali, ma di difficile e complessa quantificazione economica;
 che  in  definitiva  il finanziamento pubblico per la realizzazione dell'infrastruttura  stradale  alla  piastra logistica consentira' la piena  estrinsecazione  del  piano  di  investimento dell'interporto, programmato  sui prossimi quattro anni e coinvolgente un investimento privato  di  circa  500  Meuro, e comportera', a regime, l'incremento dell'occupazione dell'area;
 Delibera:
 
 1. Concessione contributo.
 1.1  Per  la  realizzazione dei lavori relativi all'intervento «HUB interportuale   area   romana   -   allaccio   alla   autostrada  A12 Roma-Civitavecchia della viabilita' ordinaria del comune di Fiumicino a  supporto  dell'interporto  di Roma-Fiumicino» viene assegnato alla regione Lazio un finanziamento, in termini di volume di investimento, pari  a  18.000.000  euro.  L'onere  relativo  e' imputato sul quinto limite  di  impegno  quindicennale  di  cui  all'art.  13 della legge 166/2002,  come  rifinanziato dalla legge n. 350/2003, decorrente dal 2006:  la  quota  annua  di  contributo  non potra' comunque superare l'importo di 1.577.000 euro.
 1.2  L'effettiva  erogazione  del  contributo  e'  subordinata alla realizzazione  di  almeno  un  primo  stralcio funzionale delle opere interne dell'interporto: la relativa verifica sara' effettuata a cura della  Regione,  che  provvedera'  a  dare  tempestiva  comunicazione dell'avvenuta  realizzazione  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla segreteria di questo comitato.
 1.3   La   regione   Lazio   provvedera'  ad  assicurare  forme  di partecipazione  o  comunque di utilizzo delle strutture interportuali agli  altri operatori che ne facciano richiesta, fissando, per quanto di  propria  competenza,  i  criteri  di determinazione delle tariffe interportuali. 2. Disposizioni finali.
 2.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad  assicurare,  per  conto  di questo comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera.
 2.2  Il  suddetto  Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo comitato di espletare i compiti di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
 2.3  In  relazione  alle  linee guida esposte nella citata nota del coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere,  il  bando  di  gara  per  l'affidamento  della progettazione  esecutiva  e  della  realizzazione  dell'opera  dovra' contenere    una    clausola   che   -   fermo   restando   l'obbligo dell'appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati relativi  a  tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della   legge  19 marzo  1990,  n.  55,  e  successive  modifiche  ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.  252,  e  intesi  a  rendere  piu'  stringenti le verifiche  antimafia,  prevedendo,  tra l'altro, l'acquisizione delle informazioni   antimafia   anche   nei   confronti   degli  eventuali sub-appaltatori   e   sub-affidatari   indipendentemente  dai  limiti d'importo  fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.  252/1998,  nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei   lavori:   i   contenuti  di  detta  clausola  sono  specificati nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.
 Roma, 29 marzo 2006
 
 Il Presidente
 Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 138
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 CLAUSOLA ANTIMAFIA
 
 Contenuti  della  clausola  antimafia,  da  inserire nel bando di gara,  indicati dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
 L'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che  nei  confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti  quando  l'importo  del  subappalto  superi i limiti di valore  precisati  al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12,  della  legge  19 marzo  1990,  n. 55, come successivamente modificato  e  integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati  relativi  a  tutti i sub-contratti.
 La  necessita'  di  analoga estensione delle verifiche preventive antimafia,  ad  esse  applicando  le  piu'  rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto   il  profilo  del  rischio  di  infiltrazione  criminale,  dei subappalti  e  dei  cottimi,  nonche'  di  talune tipologie esecutive attinenti  a  una  serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli  a  caldo  e  a  freddo,  ecc.)  comunque  ricorrenti nella fase realizzativa  a  prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
 Pertanto  nel  bando  di  gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto  definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati  relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:
 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano  subordinati  all'espletamento  delle  informazioni antimafia e sottoposti  a  clausola  risolutiva espressa, in maniera da procedere alla  revoca  dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione  del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in  caso  di  informazioni  positive.  A fini di accelerazione potra' prevedersi  che  per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire  di  importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1,  lettera c)  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa  essere  rilasciata  previa esibizione del certificato camerale con  l'apposita  dicitura  antimafia,  ferma  restando  la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori  sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali  verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto,  ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle  verifiche  antimafia  per  gli acquisti di materiale di pronto reperimento   fino  all'importo  di  50  mila  euro  (fermo  restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
 2)  nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore  principale  applichi,  quale ulteriore deterrente, una penale,  a  titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
 3)   il  soggetto  aggiudicatore  valuti  le  cd.  informazioni supplementari  atipiche  di  cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre  1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726,  e  successive  integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria,  per  gli  effetti  di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
 4)  vengano  previste  apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
 a)   controllare   gli   assetti   societari   delle  imprese sub-affidatarie,  fino  a  completamento  dell'esecuzione  dell'opera stessa,  fermo  restando  che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati   i  dati  gia'  forniti  in  attuazione  dell'obbligo  di comunicazione di cui si e' detto;
 b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare  fino  alla  revoca  degli  affidamenti,  che i tentativi di pressione    criminale   sull'impresa   affidataria   e   su   quelle sub-affidatarie,  nella  fase di cantierizzazione (illecite richieste di  denaro,  «offerta  di  protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
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