Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2006 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 29 marzo 2006 |
Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Schemi idrici regione Molise - Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 110/06). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443 c.d. «legge obiettivo», e successive modifiche ed integrazioni, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003), che, agli articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilita' di una diversa allocazione delle relative risorse; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare: il comma 128 che rifinanzia il FAS; il comma 130 che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacita' di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorita' nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico; i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali, la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005 n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190/2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita'; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Molise, «l'Acquedotto molisano centrale»; Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 266/2003) con la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, ha approvato il progetto preliminare dell'Acquedotto Molisano centrale per un costo complessivo di 92.960.000 euro, per cui risulta determinata la compatibilita' ambientale delle opere e perfezionata la loro localizzazione urbanistica e viene assegnato un contributo di 372.000 euro per lavori di esecuzione di indagini in sito, finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003, come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, riservando, al punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 275/2004), con la quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 - al netto di 23 Meuro destinati alla premialita' - ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, destinando detti importi al finanziamento - secondo l'ordine di graduatoria - degli interventi inclusi nell'allegato elenco A e prevedendo che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano - tra l'altro - il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonche' tempi e modalita' delle erogazioni; Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'Intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finche' l'Intesa non si perfezioni; Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Vista la nota 14 ottobre 2004 n. 579 e la successiva nota 19 ottobre 2004 n. 596, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli schemi idrici della regione Molise, la relazione istruttoria sul progetto definitivo dell'«Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise» ed il relativo piano economico-finanziario, proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto dell'opera, con prescrizioni, raccomandazioni e programma interferenze, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate; Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; Considerato che l'opera di cui sopra e' compresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Molise, sottoscritta il 3 giugno 2004; Considerato che l'opera di cui sopra e' riportata al n. 4 della graduatoria di cui al citato allegato A della delibera n. 21/2004; Considerato che, con delibera 20 dicembre 2004 n. 115, questo Comitato ha approvato il progetto definitivo «Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise», assegnando alla regione Molise, quale soggetto aggiudicatore, un contributo massimo di 92.588.000 euro, comprensivo di IVA, a valere sulle disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate e prevedendo altresi', al punto 2.2, che «l'assegnazione del contributo e' subordinata alla presentazione da parte del soggetto aggiudicatore, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, di una nuova versione del piano economico-finanziario, che evidenzi la coerenza delle proiezioni finanziarie di costi e ricavi con il quadro di regolazione del settore e chiarisca le motivazioni delle ipotesi su cui tali proiezioni si basano»; Considerato che si e' poi reso necessario procedere pregiudizialmente alle verifiche di cui sopra, al fine di definire in modo piu' puntuale i termini di concessione del contributo, e che la citata delibera, non essendo stata registrata, non ha conseguito concreta operativita'; Considerato che la regione Molise, con nota n. 1258 del 6 febbraio 2006, ha trasmesso a questo Comitato la nuova versione del piano economico-finanziario; Tenuto conto del parere dell'Unita' tecnica finanza di progetto sul predetto piano economico-finanziario dell'Acquedotto molisano centrale, trasmesso a questo Comitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 182 dell'8 marzo 2006, dal quale risulta che il progetto evidenzia una scarsa capacita' di generare redditivita', rendendo problematica la possibilita' di attivare alternative al finanziamento a fondo perduto; Ritenuto che la data per la cantierizzazione dell'opera, indicata nella relazione sulla ricognizione degli interventi suscettibili di accelerazione effettuata dall'Unita' di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del Ministero dell'economia e delle finanze con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere aggiornata in relazione ai tempi occorsi per il perfezionamento dell'iter procedurale ; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto
1. Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: verranno realizzati: la ristrutturazione delle opere di captazione delle sorgenti del Biferno, con relative opere di derivazione; la condotta adduttrice principale in acciaio per circa 84 Km, con relativi rami secondari sempre in acciaio; la condotta premente, con relativo impianto di sollevamento, da Larino Basso a Larino Alto; il raddoppio di due condotte, in zona Montearcano, S.Martino e Campomarino; quattro nuovi serbatoi ed interventi di adeguamento su altri tre; una centrale idroelettrica presso Termoli; il completamento della centrale di sollevamento di Greppa di Pantano con sistema di automazione e telecontrollo; le condotte di interconnessione con il Molisano sinistro e Molisano destro con annessi impianti di sollevamento; gli interventi di sistemazione, drenaggio, presidio e difesa per limitare il dissesto idrogeologico ed il degrado ambientale; il progettista, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2002 ha attestato la rispondenza del presente progetto definitivo al progetto preliminare approvato, tenendo conto delle relative prescrizioni, che hanno portato anche a varianti non significative di percorso, che si sono rese necessarie per soddisfare le richieste dei soggetti interferenti; a seguito dell'invio del progetto definitivo alle amministrazioni ed enti interessati sono stati acquisiti una serie di pareri, sia nel corso della Conferenza dei servizi, indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, e tenutasi in data 10 febbraio 2004, sia mediante specifici documenti; il Servizio beni ambientali della regione Molise, che aveva gia' espresso parere positivo sul progetto preliminare, ha precisato una serie di ulteriori prescrizioni che il soggetto aggiudicatore si e' impegnato a recepire nella fase di progettazione esecutiva; riguardo la possibile interferenza con il sito archeologico di Monte Arcano in comune di Larino, segnalata dal Servizio beni ambientali della regione Molise, il soggetto aggiudicatore ha precisato che le opere previste non risultano interessare, sulla base dell'esperienza pregressa, il sito archeologico di Monte Arcano; il soggetto aggiudicatore ha altresi' dichiarato che, nel termine previsto di sessanta giorni, non e' pervenuta alcuna comunicazione di annullamento da parte della competente Soprintendenza; il Servizio geologico regionale, nell'esprimere parere favorevole sulla fattibilita' dell'opera, ha formulato una serie di considerazioni, in parte gia' soddisfatte dal progetto definitivo ed in parte da attuare nelle fasi esecutive; l'Autorita' di bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore ha espresso parere favorevole sul progetto nel suo complesso, compresa la previsione di un possibile differimento del «Ramo periferico di adduzione all'area Petacciato M. e Montenero M.», da attuare successivamente all'approvazione del Piano di assetto idrogeologico con le relative norme di attuazione; il soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 190/2002, ha provveduto a far pubblicare comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' e nel termine di sessanta giorni non sono pervenute osservazioni; per la risoluzione delle interferenze e' stata seguita la procedura prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 190/2002, con la trasmissione del progetto da parte del soggetto aggiudicatore, in data 21 novembre 2003, e la convocazione della Conferenza di Servizi, in data 10 febbraio 2004; il progetto definitivo e' stato esaminato dal Comitato tecnico-amministrativo della regione Molise, che lo ha ritenuto, nella adunanza del 25 giugno 2004 (voto 2744), meritevole di approvazione subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni; sotto l'aspetto attuativo: il soggetto aggiudicatore e' individuato nella regione Molise, come da nota 25 ottobre 2004 n. 22937 del presidente della giunta regionale, che indica anche la direzione generale IV - Servizio risorse idriche quale struttura tecnica di riferimento; ai sensi delle delibere n. 143/2002 e n. 24/2004, al progetto in argomento e' stato assegnato il CUP G59J04000020001; sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e trasporti le prescrizioni, raccomandazioni ed il programma di risoluzione delle interferenze di cui all'allegato 1; i lavori verranno affidati mediante appalto integrato, sulla base del presente progetto definitivo; sotto l'aspetto finanziario: il costo complessivo dell'intervento proposto e' di 92.960.000 euro comprensivo di IVA. Tenendo conto, peraltro, che il CIPE, con propria delibera n. 62/2003, ha gia' finanziato 372.000 euro a valere sui fondi ex art. 13 della legge n. 166/2002, l'importo da finanziare risulta di 92.588.000 euro, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone a valere sulla disponibilita' del Fondo aree sottoutilizzate; la scheda di sintesi del piano economico-finanziario, allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pur evidenziando per l'opera in argomento un «potenziale ritorno economico», rileva una scarsa redditivita' derivante dalla gestione, anche in considerazione delle caratteristiche del settore; Delibera:
1. Approvazione progetto definitivo. 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modifiche ed integrazioni, e' approvato - con le prescrizioni, raccomandazioni e programma di risoluzione delle interferenze proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo «Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise», per un importo di 92.960.000 euro comprensivo di IVA; e' altresi' confermata la localizzazione dell'opera e conseguentemente viene esplicitamente dichiarata l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 92.960.000 euro, comprensivo di IVA, sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare. 1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da attuare in sede di progettazione esecutiva e prescrizioni da attuare nella fase di realizzazione. Le raccomandazioni citate al punto 1.1 sono riportate nella 2ª parte del suddetto allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. Il programma di risoluzione delle interferenze citato al punto 1.1, predisposto dal citato Ministero, e' riportato nella 3ª parte del suddetto allegato 1 alla presente delibera, della quale forma parte integrante. 2. Concessione contributo. 2.1 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 viene assegnato alla regione Molise un contributo massimo di 92.588.000 euro, comprensivo di IVA, a valere sulle disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate ex delibera 21/2004 come segue: 53.458.000 euro a valere sulle disponibilita' relative al 2005; 38.760.000 euro a valere sulle disponibilita' relative al 2006; 370.000 euro a valere sulle disponibilita' relative al 2007. 2.2. Il contributo definitivo verra' determinato, entro l'importo massimo indicato al punto 2.1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli esiti della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi. A tal fine il soggetto aggiudicatore provvedera' a trasmettere al suddetto Ministero, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori, il nuovo quadro economico. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a comunicare a questo Comitato l'entita' del contributo come sopra quantificato. Le economie realizzate sul contributo a carico del FAS verranno destinate da questo Comitato al finanziamento di altri interventi inclusi nel citato elenco A della delibera 21/2004, con le modalita' indicate al punto 1.1.5 della richiamata delibera. Il termine massimo per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, tenendo conto del tempo intercorso dalla presentazione della relazione dell'UVER citata in premessa, e' fissato in sei mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera. Entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva si dara' inizio alle attivita' secondo quanto previsto dall'art. 140, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. In caso di mancato rispetto di tali termini l'intervento s'intende definanziato. 2.3. Il contributo di cui al precedente punto 2.1 sara' corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilita' di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamato, secondo le seguenti modalita': 20% quale anticipazione all'atto dell'affidamento dei lavori, a richiesta del soggetto aggiudicatore; 25% su dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato; 25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti due rate; 25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti tre rate; 5% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera. 3. Clausole finali. 3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo dell'intervento «Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise» approvato con la presente delibera. 3.2. Il predetto Ministero provvedera' ad accertare che il progetto esecutivo recepisca le prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono essere recepite in tale fase progettuale. Il soggetto aggiudicatore verifichera' che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto esecutivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dandone assicurazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3.3. Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 3.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovra' contenere una clausola - che fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera. 3.5. Eventuali ritardi e criticita' nella realizzazione dell'opera saranno evidenziati nelle relazioni che l'UVER, sulla base delle informazioni fornite dalla menzionata struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmettera' al Comitato tecnico per l'accelerazione istituito dal punto 2 della delibera n. 21/2004. 3.6. Il CUP G59J04000020001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi delle delibere n. 143/2002 e 24/2004, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame. Roma, 29 marzo 2006
Il Presidente Berlusconi
Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 139 |
| Allegato 1
PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI PROGRAMMA INTERFERENZE
Schema idrico Regione Molise - Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise - Progetto definitivo. Prescrizioni. 1) Nell'ambito degli affidamenti della gestione dei servizi idrici, sara' opportunamente tenuto conto che le opere sono state interamente finanziate con fondi pubblici. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. 2) Qualora l'approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico non intervenisse nei termini previsti per le procedure di affidamento ad appalto integrato, il progetto e la realizzazione del ramo periferico Petacciato M. e Montenero M. saranno stralciati. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. 3) L'importo della progettazione esecutiva e l'importo delle spese tecniche rappresentano limiti massimi di spesa e in sede di progetto esecutivo dovranno essere determinati analiticamente alla luce della normativa vigente sulle opere pubbliche e delle attivita' effettivamente svolte dai tecnici incaricati. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. 4) Gli oneri relativi alla redazione del piano di sicurezza dovranno essere stralciati dalle somme oggetto di appalto e conglobati tra le spese tecniche in quanto la relativa prestazione attiene alle competenze dell'amministrazione appaltante; analogamente le somme relative alle prestazioni svolte dai tecnici dell'ERIM (conglobate nelle spese generali) potranno essere riconosciute ammissibili sulla base delle effettive attivita' svolte e delle aliquote percentuali fissate dal regolamento interno per la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 18 della legge n. 109/1994 o, in mancanza, del regolamento regionale pubblicato nel supplemento ordinario del B.U.R.M. n. 10 del 16 maggio 2000. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. 5) Prima dell'appalto il progetto definitivo dovra' essere integrato con tutti gli elaborati previsti dall'art. 36, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e non solo dal cronoprogramma presentato. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. 6) Le somme previste per espropriazioni nel quadro economico sono da considerarsi puramente indicative e dovra' procedersi alla determinazione dell'effettiva indennita' di esproprio sulla base delle tariffe unitarie e della normativa vigente al momento della definizione degli atti espropriativi. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del responsabile del procedimento. 7) Prima dell'appalto il responsabile del procedimento dovra' verificare l'avvenuta ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni ed osservazioni formulate con la conseguente rimodulazione del quadro economico. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. Ambientali. In sede di redazione del progetto esecutivo. 8) Nella definizione architettonica dei manufatti fuori terra (quali i ponti canale e le condotte aeree) saranno adottati materiali di rivestimento di tipo tradizionale o simili a questi. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. 9) Al fine di sottolineare la funzione dell'acquedotto, che e' quella di condurre l'acqua dalle sorgenti situate nell'Appennino alla fascia costiera, e quindi per evidenziare il legame che si stabilisce tra le risorse dell'area montana delle quali la principale e' l'acqua e le attivita' e gli insediamenti che si sviluppano nella zona litoranea, si ritiene necessario che vengano effettuate, tramite una progettazione di dettaglio, le seguenti azioni di miglioramento paesaggistico: sui pannelli di rivestimento dei ponti tubo siano disegnate delle linee ondulate longitudinalmente all'asse della condotta colorando le superfici contenute tra le due linee vicine con tinte che vanno (partendo dal basso verso l'alto) dall'azzurro piu' intenso al celeste in modo da richiamare le onde di un corso d'acqua; all'attacco con il terreno i ponti tubo vengano rivestiti con materiale che abbia caratteristiche simili a quello rinvenibile nel sottosuolo del territorio circostante (quindi, a seconda del tipo di formazione geologica, argilla o calcare) e tale rivestimento avvenga per una lunghezza di m. 2.00: cio' consentira' di percepire la penetrazione della condotta all'interno del terreno facendo sentire il ponte tubo come riemersione dalle viscere della terra della condotta; i sostegni del ponte tubo siano trattati come semplici appoggi e, quindi, come elementi privi di una decisa caratterizzazione architettonica; lungo la condotta interrata, al di sopra di questa al livello del terreno, vengano posti cartelli nei quali vengano riprodotte le stesse onde che sono state descritte a proposito delle pareti del ponte tubo; vengano creati punti informativi nei quali vengano spiegate con apposita tabellonistica le motivazioni alla base della condotta. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. 10) Prima dell'inizio dei lavori si dovra' dare corso, per le aree di interesse, alla pubblicazione di cui all'art. 21 del regio decreto n. 1126/1926. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Corpo forestale dello Stato. In fase di realizzazione. 11) Verra' posta particolare cura nella ricostituzione dell'attuale situazione morfologica e agronomico-forestale delle aree interessate dai lavori con particolare riguardo al ripristino della vegetazione spondale dei corsi d'acqua. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. 12) Per i lavori in alveo, o in prossimita' dell'alveo, saranno evitati i periodi di vulnerabilita' ambientale delle specie censite nei rispettivi siti d'importanza comunitaria. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. 13) Particolari cure dovranno essere adottate in fase di cantiere nell'attraversamento dei tratturi. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. 14) Durante l'esecuzione dei movimenti terreno per il rifacimento delle condotta idrica non dovranno crearsi dislivelli con terreni limitrofi e dovra' essere assicurato il naturale deflusso delle acque superficiali e non. Tali lavori dovranno essere eseguiti in conformita' della P.M.P.F. vigenti in Provincia di Campobasso e dovranno essere condotti in maniera tale da non arrecare danni a persone o cose e da non compromettere la stabilita' del terreno. In particolare l'inizio dei lavori e' subordinato al rilascio di regolare autorizzazione-concessione, se trattasi di strade od edifici e di autorizzazione ambientale, se i movimenti di terreno ricadono in zone sottoposte a vincolo paesaggistico o in quelle comprese nell'elenco di cui decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999. A lavori ultimati occorrera' provvedere al pareggiamento del terreno. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Corpo forestale dello Stato. Tecniche. In sede di redazione del progetto esecutivo. 15) Prima dell'appalto si verifichera' la possibilita' di procedere all'adeguamento di tracciato nel comune di Limosano (Campobasso), secondo le indicazioni seguenti, dando corso alle conseguenti necessarie attivita': il tracciato compreso dalla particella n. 277 sino alla particella 340 del foglio 17, deve essere spostato a valle; il tracciato compreso tra la particella 66 del foglio 19 e la particella 139 del foglio 20, deve essere realizzato a ridosso della SP n. 73; le opere previste sulla particella 147 del foglio 20 e precisamente l'impianto di sollevamento, nonche' il tratto di condotta successivo, devono essere previsti e realizzati sul versante opposto, la cui area e' di proprieta' comunale. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. 16) Prima dell'appalto si verifichera' la possibilita' di procedere all'adeguamento di tracciato nel comune di S. Angelo Limosano (Campobasso), secondo le indicazioni seguenti, dando corso alle conseguenti necessarie attivita': il tracciato della condotta compresa dal punto 229 al punto 238 della planimetria allegata al progetto definitivo deve essere spostato a ridosso della SP n. 73 Diramazione Bifernina, in modo da superare il punto altimetrico a quota 878 sul versante nord-ovest; il tratto della condotta da realizzare compresa dal punto 223 al punto 215 deve essere spostato sulla strada provinciale. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. 17) Per i tronchi 68 - 68A, 68° - 68B, 68B - 43, 43 - 89, 89 - 92, 92° - 100A, 93A - 56A laddove essi attraversano aree a diversa pericolosita' idraulica sarebbe opportuno, al fine di consentire una corretta manutenzione e gestione dell'opera, evitare il posizionamento di pozzetti di manovra soprattutto per le aree a pericolosita' P2 e P3 cioe' per quelle aree allagabili con maggiore frequenza. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura dell'Autorita' di bacino interregionale. 18) Per i tronchi 68 - 68B, 68B - 80, 68B - 39, 68B - 43, 43 - 43A, 43 - 89, 89 - 89A - 89B - 101 - 101A, 89 - 92 - 100A, 93A - 56 - 56A - 56B, laddove il tracciato dell'acquedotto attraversa aree a pericolosita' da frana e qualora risultasse che non e' possibile scegliere soluzioni progettuali alternative, sara' opportuno adottare ogni accorgimento per la corretta realizzazione e conservazione dell'opera. In sostanza sara' opportuno prevedere modalita' costruttive che tengano conto delle particolari sollecitazioni derivanti dalle condizioni geologiche esistenti nonche' prevedere opere di difesa dell'infrastruttura e/o interventi di sistemazione e bonifica dei terreni impegnati dalla stessa, anche a seguito di eventuali ulteriori indagini e studi di dettaglio o della valutazione dei risultati di monitoraggi strumentali (inclinometrici e piezometrici). La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura dell'Autorita' di bacino interregionale. 19) In fase di progettazione esecutiva per le opere di particolare importanza e nelle zone a maggiore pericolosita' geologica andranno eventualmente eseguite, se ritenute necessarie, ulteriori indagini e studi di dettaglio e/o verifica della soluzione progettuale, cio' anche a seguito dei dati inclinometrici e piezometrici le cui letture vanno proseguite nel tempo. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. 20) In sede esecutiva saranno maggiormente curati i raccordi con i sistemi idrografici naturali a garanzia del normale deflusso delle acque. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. Raccomandazioni tecniche. In sede di redazione del progetto esecutivo. 21) E' auspicabile che durante la realizzazione dell'opera vengono lasciati due allacci nelle zone indicate nella planimetria allegata al documento del comune di Colle d'Anchise prot. n. 338 del 9 febbraio 2004. 22) Nell'area di Petacciato, classificata a rischio idrogeologico «molto elevato» R4 e attraversata dalla condotta che si snoda a valle della strada Adriatica a ridosso della spiaggia, opportune soluzioni tecniche, quali valvole di interruzione di flusso, in caso di attivazione del fenomeno franoso potrebbero essere valutate per superare il vincolo imposto dalla classificazione dell'area. Programma Interferenze. 23) Il soggetto aggiudicatore dovra' inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle condotte, con servizi e viabilita', ai seguenti enti: Amministrazione provinciale di Campobasso; Amministrazioni dei seguenti comuni: S. Polo Matese, Colle d'Anchise, Baranello, Busso, Casalciprano, Castropignano, Ripalimosani, Fossato Montavano, Limosano, S. Angelo Limosano, Putrella Tifernina, Lucito, Castelbottaccio, Morrone del Sannio, Lupara, Guardialfiera, Palata, Larino, S. Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Guglionesi, Setacciato, Montenero di Bisaccia; RFI; ANAS; Autostrade per l'Italia S.p.a.; Consorzio di bonifica integrale Larinese; Cooperativa Coteb; Nucleo Industriale di Termoli; S.N.A.M. Rete Gas. Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore. 24) In riferimento alle interferenze con il metanodotto di proprieta' SNAM: il sistema di protezione catodica della condotta dell'acquedotto dovra' essere realizzato in conformita' con le norme UNI 9782 e A.P.C.E. in vigore (in particolare la posizione degli anodi sacrificali utilizzati per la protezione catodica attiva a corrente impressa); a fine lavori si dovranno effettuare, in contraddittorio, misure registrate del potenziale della condotta per evidenziare eventuali interferenze elettriche tra i due sistemi di protezione catodica, come riportato nella norma UNI 9783 e concordare soluzioni; nel caso di incrocio a distanza inferiore o uguale ad 1,00 m tra le superfici affacciate della condotta verra' interposta un'idonea protezione meccanica non metallica (lastra in calcestruzzo o simili). Tale protezione non e' richiesta qualora per altri motivi il metanodotto esistente sia gia' protetto con cunicolo in calcestruzzo, tubo di protezione o altro manufatto equivalente; nel punto di incrocio dovra' essere realizzato un punto di misura elettrica di protezione catodica su entrambe le condotte e ubicati in contenitori diversi; la saldobrasatura sulla condotta SNAM dovra' essere effettuata da personale specializzato di quest'ultima societa'; in relazione alla realizzazione di eventuali opere accessorie all'acquedotto in progetto, quali canalizzazioni, pozzetti, armadi di controllo, ecc., si dovra' tener conto che i metanodotti, in pressione ed esercizio, sono asserviti con atti che prevedono una fascia entro la quale non e' consentito realizzare opere di qualsiasi genere e natura. La fascia di rispetto di cui sopra risulta essere di m 13 per parte dall'asse della condotta DN 500 e m 20 per parte dall'asse della condotta DN 1200. Per eventuali lavori all'interno della fascia asservita si dovra' preventivamente far riferimento al Centro SNAM di Vasto. 25) Le interferenze con le opere di competenza RFI saranno regolate mediante stipula di apposita convenzione con la societa' Federservizi S.p.A., come da nota RFI/DM.DIBA.444 del 16 febbraio 2004. 26) In riferimento alle interferenze con il tracciato autostradale A/14 Bologna-Bari-Taranto tronco Cattolica-Poggio Imperiale, necessarie per la realizzazione dell'opera, il soggetto aggiudicatore provvedera' a sottoscrivere apposita convenzione che regoli i rapporti tra lo stesso e la Societa' Autostrade. I progetti esecutivi di ogni singolo attraversamento della proprieta' autostradale dovranno essere redatti secondo lo schema di cui all'allegato (1) alla nota prot. n. 000149/04 del 16 gennaio 2004. Per i tratti di condotta in parallelismo, ovvero ricompresi nel vincolo a tutela autostradale in base alla legge n. 729/1961, decreto interministeriale n. 1404/1968 e circ. appl. n. 5980 del 1970 del Ministero dei lavori pubblici ci si dovra' attenere a quanto riportato nell'allegato (2) di cui alla nota citata prot. n. 000149/04 del 16 gennaio 2004. |
| Allegato 2
SCHEMI IDRICI REGIONE MOLISE - ACQUEDOTTO MOLISANO CENTRALE ED INTERCONNESSIONE CON LO SCHEMA BASSO MOLISE - PROGETTO DEFINITIVO
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto defintivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 - preveda che: 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore); 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; 4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a: a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto; b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria. |
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