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| Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2006 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 29 marzo 2006 |  | Primo  programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Schemi idrici   regione   Molise   -   Acquedotto   molisano   centrale   ed interconnessione  con  lo  schema Basso Molise - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 110/06). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista  la  legge  21 dicembre 2001 n. 443 c.d. «legge obiettivo», e successive  modifiche  ed integrazioni, che, all'art. 1, ha stabilito che   le  infrastrutture  pubbliche  e  private  e  gli  insediamenti strategici  e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del  Paese, vengano individuati dal Governo  attraverso  un  programma  formulato  secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo  Comitato  di  approvare,  in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Visto  il  decreto  legislativo 20 agosto 2002 n. 190, e successive modifiche  ed  integrazioni,  attuativo  dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto  legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003), che,   agli   articoli 60  e  61,  istituisce,  presso  il  Ministero dell'economia  e  delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilita' di una diversa allocazione delle relative risorse;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
 il comma 128 che rifinanzia il FAS;
 il  comma 130  che,  a parziale modifica del citato art. 60 della legge  n.  289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per  le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico  del  Mezzogiorno,  tramite  lo  spostamento  di risorse da interventi  con  capacita' di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce  di  dare  priorita'  nel 2004 agli interventi nei settori relativi   a   sicurezza,   trasporti,   ricerca,   acqua  e  rischio idrogeologico;
 i  commi 134  e  seguenti,  ai  sensi  dei quali, la richiesta di assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato, per le infrastrutture strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da questo Comitato;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  2005  n.  189,  recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190/2002;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di espropriazioni per pubblica utilita';
 Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle infrastrutture   e   dei   trasporti,   e   successive  modifiche  ed integrazioni,  con  il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato  il  primo  programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato  3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Molise, «l'Acquedotto molisano centrale»;
 Viste  le  delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con  le  quali  questo  Comitato,  ai  sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione  del  CUP  ed  ha  stabilito  che  il  CUP deve essere riportato  su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti  d'investimento  pubblico,  e  deve  essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 266/2003)  con  la  quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art.  3  del  decreto  legislativo  n. 190/2002, ha approvato il progetto  preliminare  dell'Acquedotto Molisano centrale per un costo complessivo  di  92.960.000  euro,  per  cui  risulta  determinata la compatibilita'   ambientale   delle  opere  e  perfezionata  la  loro localizzazione urbanistica e viene assegnato un contributo di 372.000 euro  per  lavori di esecuzione di indagini in sito, finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di  piano  economico-finanziario  ai  sensi  del  richiamato  art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 254/2004),  con  la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le   aree  sottoutilizzate  recate  dalla  legge  n.  350/2003,  come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge  30 luglio  2004,  n.  191,  riservando,  al  punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 275/2004),  con  la  quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 - al netto di 23 Meuro destinati alla premialita' - ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art.  13  della  legge  n. 166/2002, destinando detti importi al finanziamento  -  secondo  l'ordine di graduatoria - degli interventi inclusi  nell'allegato elenco A e prevedendo che l'assegnazione delle risorse  ai  singoli interventi venga disposta da questo Comitato con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano - tra  l'altro  -  il  termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonche' tempi e modalita' delle erogazioni;
 Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'Intesa  tra  Stato  e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa,  anche,  essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerarsi  inefficaci finche' l'Intesa non si perfezioni;
 Vista  la  nota  n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
 Vista  la  nota  14 ottobre  2004  n.  579  e  la  successiva  nota 19 ottobre   2004   n.   596,   con   le  quali  il  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ha trasmesso, tra l'altro, per gli schemi  idrici  della  regione  Molise,  la relazione istruttoria sul progetto    definitivo    dell'«Acquedotto   molisano   centrale   ed interconnessione  con  lo  schema  Basso Molise» ed il relativo piano economico-finanziario, proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto  dell'opera,  con  prescrizioni, raccomandazioni e programma interferenze,  e  l'assegnazione  del  finanziamento  a  carico delle disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate;
 Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
 Considerato  che  l'opera  di  cui  sopra  e'  compresa nell'Intesa generale  quadro  tra  Governo  e  regione  Molise,  sottoscritta  il 3 giugno 2004;
 Considerato  che  l'opera  di  cui sopra e' riportata al n. 4 della graduatoria di cui al citato allegato A della delibera n. 21/2004;
 Considerato  che,  con  delibera  20 dicembre  2004  n. 115, questo Comitato  ha  approvato  il  progetto definitivo «Acquedotto molisano centrale  ed interconnessione con lo schema Basso Molise», assegnando alla  regione  Molise,  quale  soggetto  aggiudicatore, un contributo massimo  di  92.588.000  euro,  comprensivo  di  IVA,  a valere sulle disponibilita'  del  Fondo  per  le aree sottoutilizzate e prevedendo altresi',  al  punto  2.2,  che  «l'assegnazione  del  contributo  e' subordinata  alla  presentazione da parte del soggetto aggiudicatore, entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della presente delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale, di una nuova versione del piano economico-finanziario,  che  evidenzi  la  coerenza  delle proiezioni finanziarie  di  costi  e  ricavi  con  il  quadro di regolazione del settore  e  chiarisca  le  motivazioni  delle  ipotesi  su  cui  tali proiezioni si basano»;
 Considerato    che    si   e'   poi   reso   necessario   procedere pregiudizialmente alle verifiche di cui sopra, al fine di definire in modo  piu' puntuale i termini di concessione del contributo, e che la citata  delibera,  non  essendo  stata  registrata, non ha conseguito concreta operativita';
 Considerato  che la regione Molise, con nota n. 1258 del 6 febbraio 2006,  ha  trasmesso  a  questo  Comitato la nuova versione del piano economico-finanziario;
 Tenuto conto del parere dell'Unita' tecnica finanza di progetto sul predetto   piano   economico-finanziario   dell'Acquedotto   molisano centrale,   trasmesso   a   questo   Comitato   dal  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti, con nota n. 182 dell'8 marzo 2006, dal  quale  risulta che il progetto evidenzia una scarsa capacita' di generare  redditivita',  rendendo  problematica  la  possibilita'  di attivare alternative al finanziamento a fondo perduto;
 Ritenuto  che  la data per la cantierizzazione dell'opera, indicata nella  relazione  sulla ricognizione degli interventi suscettibili di accelerazione  effettuata  dall'Unita' di verifica degli investimenti pubblici  (UVER)  del  Ministero dell'economia e delle finanze con la collaborazione    dei   competenti   uffici   del   Ministero   delle infrastrutture  e  dei trasporti, deve essere aggiornata in relazione ai tempi occorsi per il perfezionamento dell'iter procedurale ;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 Prende atto
 
 1.  Delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che: sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 verranno realizzati:
 la  ristrutturazione  delle  opere di captazione delle sorgenti del Biferno, con relative opere di derivazione;
 la  condotta  adduttrice principale in acciaio per circa 84 Km, con relativi rami secondari sempre in acciaio;
 la condotta premente, con relativo impianto di sollevamento, da Larino Basso a Larino Alto;
 il  raddoppio di due condotte, in zona Montearcano, S.Martino e Campomarino;
 quattro  nuovi  serbatoi  ed interventi di adeguamento su altri tre;
 una centrale idroelettrica presso Termoli;
 il  completamento  della  centrale di sollevamento di Greppa di Pantano con sistema di automazione e telecontrollo;
 le  condotte  di  interconnessione  con  il Molisano sinistro e Molisano destro con annessi impianti di sollevamento;
 gli  interventi  di  sistemazione, drenaggio, presidio e difesa per limitare il dissesto idrogeologico ed il degrado ambientale;
 il  progettista,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1,  del decreto legislativo  n.  190/2002  ha  attestato  la rispondenza del presente progetto  definitivo al progetto preliminare approvato, tenendo conto delle  relative  prescrizioni, che hanno portato anche a varianti non significative di percorso, che si sono rese necessarie per soddisfare le richieste dei soggetti interferenti;
 a seguito dell'invio del progetto definitivo alle amministrazioni ed enti interessati sono stati acquisiti una serie di pareri, sia nel corso  della  Conferenza  dei  servizi,  indetta  dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai  sensi dell'art. 4 del decreto legislativo  n.  190/2002,  e  tenutasi in data 10 febbraio 2004, sia mediante specifici documenti;
 il  Servizio beni ambientali della regione Molise, che aveva gia' espresso  parere  positivo sul progetto preliminare, ha precisato una serie  di  ulteriori prescrizioni che il soggetto aggiudicatore si e' impegnato a recepire nella fase di progettazione esecutiva;
 riguardo  la  possibile  interferenza con il sito archeologico di Monte  Arcano  in  comune  di  Larino,  segnalata  dal  Servizio beni ambientali   della  regione  Molise,  il  soggetto  aggiudicatore  ha precisato che le opere previste non risultano interessare, sulla base dell'esperienza pregressa, il sito archeologico di Monte Arcano;
 il soggetto aggiudicatore ha altresi' dichiarato che, nel termine previsto di sessanta giorni, non e' pervenuta alcuna comunicazione di annullamento da parte della competente Soprintendenza;
 il Servizio geologico regionale, nell'esprimere parere favorevole sulla   fattibilita'   dell'opera,   ha   formulato   una   serie  di considerazioni,  in parte gia' soddisfatte dal progetto definitivo ed in parte da attuare nelle fasi esecutive;
 l'Autorita'  di bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore ha espresso parere favorevole sul progetto nel   suo   complesso,   compresa   la  previsione  di  un  possibile differimento del «Ramo periferico di adduzione all'area Petacciato M. e  Montenero  M.»,  da  attuare  successivamente all'approvazione del Piano di assetto idrogeologico con le relative norme di attuazione;
 il  soggetto  aggiudicatore,  ai  sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto   legislativo   190/2002,  ha  provveduto  a  far  pubblicare comunicazione  di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita'  e  nel  termine  di  sessanta  giorni  non  sono  pervenute osservazioni;
 per  la  risoluzione  delle  interferenze  e'  stata  seguita  la procedura  prevista  dagli  articoli 4  e  5  del decreto legislativo 190/2002,  con  la  trasmissione  del  progetto da parte del soggetto aggiudicatore,  in  data  21 novembre  2003,  e la convocazione della Conferenza di Servizi, in data 10 febbraio 2004;
 il   progetto   definitivo   e'   stato  esaminato  dal  Comitato tecnico-amministrativo  della  regione  Molise,  che  lo ha ritenuto, nella  adunanza  del  25  giugno  2004  (voto  2744),  meritevole  di approvazione subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni; sotto l'aspetto attuativo:
 il  soggetto  aggiudicatore  e' individuato nella regione Molise, come  da  nota  25 ottobre  2004 n. 22937 del presidente della giunta regionale,  che  indica  anche  la  direzione  generale IV - Servizio risorse idriche quale struttura tecnica di riferimento;
 ai  sensi delle delibere n. 143/2002 e n. 24/2004, al progetto in argomento e' stato assegnato il CUP G59J04000020001;
 sono  state  predisposte  dal  Ministero  delle  infrastrutture e trasporti   le  prescrizioni,  raccomandazioni  ed  il  programma  di risoluzione delle interferenze di cui all'allegato 1;
 i lavori verranno affidati mediante appalto integrato, sulla base del presente progetto definitivo; sotto l'aspetto finanziario:
 il  costo  complessivo  dell'intervento proposto e' di 92.960.000 euro  comprensivo  di  IVA. Tenendo conto, peraltro, che il CIPE, con propria delibera n. 62/2003, ha gia' finanziato 372.000 euro a valere sui fondi ex art. 13 della legge n. 166/2002, l'importo da finanziare risulta  di  92.588.000  euro, che il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  propone  a valere sulla disponibilita' del Fondo aree sottoutilizzate;
 la  scheda  di  sintesi del piano economico-finanziario, allegata alla  relazione  istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  pur  evidenziando per l'opera in argomento un «potenziale ritorno  economico»,  rileva  una scarsa redditivita' derivante dalla gestione, anche in considerazione delle caratteristiche del settore;
 Delibera:
 
 1. Approvazione progetto definitivo.
 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n.  190/2002, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 327/2001, e successive modifiche ed integrazioni,  e'  approvato - con le prescrizioni, raccomandazioni e programma  di  risoluzione  delle interferenze proposti dal Ministero delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  -  anche  ai  fini  della dichiarazione   di   pubblica   utilita',   il   progetto  definitivo «Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise»,  per  un  importo  di 92.960.000 euro comprensivo di IVA; e' altresi'  confermata  la localizzazione dell'opera e conseguentemente viene esplicitamente dichiarata l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
 1.2.  Ai  sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n.  190/2002, l'importo di 92.960.000 euro, comprensivo di IVA, sopra indicato   costituisce   il   limite   di  spesa  dell'intervento  da realizzare.
 1.3.  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1,  cui e' subordinata l'approvazione   del   progetto,   sono   riportate   nella  1ª parte dell'allegato  1, che forma parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da attuare in sede di progettazione esecutiva e prescrizioni da attuare nella fase di realizzazione.
 Le  raccomandazioni  citate  al  punto  1.1 sono riportate nella 2ª parte  del  suddetto  allegato  1,  che  forma parte integrante della presente  delibera. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter  dar  seguito  ad  alcune di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo  puntuale  motivazione  in  modo  da consentire al Ministero delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  di  esprimere  le  proprie valutazioni  e  di  proporre  a  questo Comitato, se del caso, misure alternative.
 Il programma di risoluzione delle interferenze citato al punto 1.1, predisposto  dal  citato  Ministero,  e' riportato nella 3ª parte del suddetto  allegato  1 alla presente delibera, della quale forma parte integrante. 2. Concessione contributo.
 2.1  Per  la  realizzazione  dell'opera  di  cui al punto 1.1 viene assegnato  alla  regione  Molise  un contributo massimo di 92.588.000 euro, comprensivo di IVA, a valere sulle disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate ex delibera 21/2004 come segue:
 53.458.000 euro a valere sulle disponibilita' relative al 2005;
 38.760.000 euro a valere sulle disponibilita' relative al 2006;
 370.000 euro a valere sulle disponibilita' relative al 2007.
 2.2.  Il  contributo definitivo verra' determinato, entro l'importo massimo  indicato  al punto 2.1, dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  in  relazione agli esiti della gara per l'affidamento dell'esecuzione   degli   interventi.   A   tal   fine   il  soggetto aggiudicatore  provvedera' a trasmettere al suddetto Ministero, entro 15  giorni  dalla  data  di  aggiudicazione definitiva dei lavori, il nuovo  quadro  economico.  Il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti  provvedera'  a  comunicare a questo Comitato l'entita' del contributo  come  sopra  quantificato.  Le  economie  realizzate  sul contributo  a carico del FAS verranno destinate da questo Comitato al finanziamento  di  altri interventi inclusi nel citato elenco A della delibera  21/2004,  con  le  modalita'  indicate al punto 1.1.5 della richiamata   delibera.   Il   termine  massimo  per  l'aggiudicazione definitiva  dell'appalto,  tenendo  conto  del tempo intercorso dalla presentazione  della  relazione  dell'UVER  citata  in  premessa,  e' fissato  in  sei  mesi  dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  presente delibera. Entro sessanta giorni dalla data di  aggiudicazione  definitiva si dara' inizio alle attivita' secondo quanto  previsto  dall'art.  140, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  554/1999.  In caso di mancato rispetto di tali termini l'intervento s'intende definanziato.
 2.3. Il contributo di cui al precedente punto 2.1 sara' corrisposto al  soggetto  aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilita' di cassa   e  nei  limiti  degli  importi  annui  specificati  al  punto richiamato, secondo le seguenti modalita':
 20%  quale  anticipazione all'atto dell'affidamento dei lavori, a richiesta del soggetto aggiudicatore;
 25%  su  dichiarazione  del  responsabile  unico del procedimento (RUP) dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato;
 25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti due rate;
 25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti tre rate;
 5%  su dichiarazione del RUP dell'avvenuta ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera. 3. Clausole finali.
 3.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei documenti    attinenti   al   progetto   definitivo   dell'intervento «Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise» approvato con la presente delibera.
 3.2. Il predetto Ministero provvedera' ad accertare che il progetto esecutivo  recepisca  le  prescrizioni  che,  secondo quanto indicato nell'allegato,  debbono  essere recepite in tale fase progettuale. Il soggetto   aggiudicatore  verifichera'  che,  nelle  fasi  successive all'approvazione  del  progetto  esecutivo,  vengano attuate le altre prescrizioni  di  cui  al  citato  allegato, dandone assicurazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 3.3.  Il  medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
 3.4.  In  relazione  alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere,  il  bando  di  gara  per  l'affidamento  della progettazione  esecutiva  e  della  realizzazione  dell'opera  dovra' contenere    una    clausola   -   che   fermo   restando   l'obbligo dell'appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati relativi  a  tutti  i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12 della   legge  19 marzo  1990,  n.  55,  e  successive  modifiche  ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.  252,  e  intesi  a  rendere  piu'  stringenti le verifiche  antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni   antimafia   anche   nei   confronti   degli  eventuali sub-appaltatori   e   sub-affidatari,  indipendentemente  dai  limiti d'importo  fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.  252/1998,  nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli   stessi:  i  contenuti  di  detta  clausola  sono  specificati nell'allegato  2,  che del pari forma parte integrante della presente delibera.
 3.5.  Eventuali ritardi e criticita' nella realizzazione dell'opera saranno  evidenziati  nelle  relazioni  che  l'UVER, sulla base delle informazioni  fornite  dalla menzionata struttura tecnica di missione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  di altre informazioni   acquisite   autonomamente,  trasmettera'  al  Comitato tecnico  per  l'accelerazione istituito dal punto 2 della delibera n. 21/2004.
 3.6.  Il CUP G59J04000020001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi delle delibere n. 143/2002 e 24/2004, dovra' essere evidenziato in  tutta  la  documentazione  amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.
 Roma, 29 marzo 2006
 
 Il Presidente
 Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 139
 |  |  |  | Allegato 1 
 PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI PROGRAMMA INTERFERENZE
 
 Schema  idrico  Regione  Molise - Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise - Progetto definitivo. Prescrizioni.
 1)  Nell'ambito  degli  affidamenti  della  gestione  dei servizi idrici,  sara'  opportunamente  tenuto  conto che le opere sono state interamente   finanziate   con   fondi   pubblici.   La  verifica  di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
 2)    Qualora   l'approvazione   del   Piano   stralcio   assetto idrogeologico  non intervenisse nei termini previsti per le procedure di  affidamento  ad appalto integrato, il progetto e la realizzazione del  ramo periferico Petacciato M. e Montenero M. saranno stralciati. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
 3)  L'importo  della  progettazione  esecutiva  e l'importo delle spese  tecniche  rappresentano  limiti  massimi di spesa e in sede di progetto  esecutivo  dovranno  essere determinati analiticamente alla luce  della normativa vigente sulle opere pubbliche e delle attivita' effettivamente   svolte   dai  tecnici  incaricati.  La  verifica  di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
 4)  Gli  oneri  relativi  alla  redazione  del piano di sicurezza dovranno   essere   stralciati  dalle  somme  oggetto  di  appalto  e conglobati  tra  le  spese tecniche in quanto la relativa prestazione attiene alle competenze dell'amministrazione appaltante; analogamente le  somme  relative  alle  prestazioni  svolte  dai tecnici dell'ERIM (conglobate   nelle  spese  generali)  potranno  essere  riconosciute ammissibili  sulla  base  delle  effettive  attivita'  svolte e delle aliquote   percentuali   fissate   dal  regolamento  interno  per  la ripartizione  degli  incentivi  previsti  dall'art. 18 della legge n. 109/1994  o,  in  mancanza,  del regolamento regionale pubblicato nel supplemento  ordinario  del  B.U.R.M.  n.  10  del 16 maggio 2000. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
 5)  Prima  dell'appalto  il  progetto  definitivo  dovra'  essere integrato con tutti gli elaborati previsti dall'art. 36, comma 3, del decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999 e non solo dal cronoprogramma presentato. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
 6) Le somme previste per espropriazioni nel quadro economico sono da   considerarsi  puramente  indicative  e  dovra'  procedersi  alla determinazione  dell'effettiva  indennita'  di  esproprio  sulla base delle  tariffe  unitarie  e  della normativa vigente al momento della definizione  degli  atti  espropriativi.  La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del responsabile del procedimento.
 7)  Prima  dell'appalto  il  responsabile del procedimento dovra' verificare  l'avvenuta  ottemperanza  del  progetto  definitivo  alle prescrizioni   ed   osservazioni   formulate   con   la   conseguente rimodulazione del quadro economico. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. Ambientali. In sede di redazione del progetto esecutivo.
 8)  Nella  definizione  architettonica  dei manufatti fuori terra (quali i ponti canale e le condotte aeree) saranno adottati materiali di  rivestimento  di tipo tradizionale o simili a questi. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
 9)  Al  fine  di sottolineare la funzione dell'acquedotto, che e' quella di condurre l'acqua dalle sorgenti situate nell'Appennino alla fascia costiera, e quindi per evidenziare il legame che si stabilisce tra le risorse dell'area montana delle quali la principale e' l'acqua e  le  attivita'  e  gli  insediamenti  che  si sviluppano nella zona litoranea,  si ritiene necessario che vengano effettuate, tramite una progettazione  di  dettaglio,  le  seguenti  azioni  di miglioramento paesaggistico:
 sui  pannelli  di  rivestimento  dei ponti tubo siano disegnate delle   linee  ondulate  longitudinalmente  all'asse  della  condotta colorando  le  superfici  contenute tra le due linee vicine con tinte che vanno (partendo dal basso verso l'alto) dall'azzurro piu' intenso al  celeste  in  modo  da  richiamare  le  onde  di un corso d'acqua; all'attacco  con  il  terreno  i  ponti  tubo  vengano  rivestiti con materiale  che  abbia caratteristiche simili a quello rinvenibile nel sottosuolo  del territorio circostante (quindi, a seconda del tipo di formazione  geologica, argilla o calcare) e tale rivestimento avvenga per  una  lunghezza  di  m.  2.00:  cio'  consentira' di percepire la penetrazione  della  condotta all'interno del terreno facendo sentire il  ponte  tubo  come  riemersione  dalle  viscere  della terra della condotta;  i  sostegni  del  ponte  tubo siano trattati come semplici appoggi    e,   quindi,   come   elementi   privi   di   una   decisa caratterizzazione architettonica;
 lungo  la  condotta interrata, al di sopra di questa al livello del  terreno,  vengano posti cartelli nei quali vengano riprodotte le stesse  onde  che  sono  state descritte a proposito delle pareti del ponte  tubo;  vengano  creati  punti  informativi  nei  quali vengano spiegate  con  apposita tabellonistica le motivazioni alla base della condotta.
 La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
 10)  Prima  dell'inizio  dei  lavori si dovra' dare corso, per le aree  di  interesse,  alla pubblicazione di cui all'art. 21 del regio decreto n. 1126/1926. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Corpo forestale dello Stato. In fase di realizzazione.
 11)   Verra'   posta   particolare   cura   nella  ricostituzione dell'attuale situazione morfologica e agronomico-forestale delle aree interessate  dai  lavori con particolare riguardo al ripristino della vegetazione  spondale  dei corsi d'acqua. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
 12)  Per  i lavori in alveo, o in prossimita' dell'alveo, saranno evitati  i  periodi di vulnerabilita' ambientale delle specie censite nei   rispettivi   siti  d'importanza  comunitaria.  La  verifica  di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
 13) Particolari cure dovranno essere adottate in fase di cantiere nell'attraversamento  dei tratturi. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
 14) Durante l'esecuzione dei movimenti terreno per il rifacimento delle  condotta  idrica  non  dovranno crearsi dislivelli con terreni limitrofi e dovra' essere assicurato il naturale deflusso delle acque superficiali   e   non.  Tali  lavori  dovranno  essere  eseguiti  in conformita'  della  P.M.P.F.  vigenti  in  Provincia  di Campobasso e dovranno  essere  condotti  in  maniera  tale da non arrecare danni a persone  o  cose e da non compromettere la stabilita' del terreno. In particolare  l'inizio  dei  lavori  e'  subordinato  al  rilascio  di regolare autorizzazione-concessione, se trattasi di strade od edifici e di autorizzazione ambientale, se i movimenti di terreno ricadono in zone   sottoposte  a  vincolo  paesaggistico  o  in  quelle  comprese nell'elenco  di cui decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999. A lavori  ultimati  occorrera' provvedere al pareggiamento del terreno. La  verifica  di ottemperanza sara' svolta a cura del Corpo forestale dello Stato. Tecniche. In sede di redazione del progetto esecutivo.
 15)   Prima  dell'appalto  si  verifichera'  la  possibilita'  di procedere   all'adeguamento  di  tracciato  nel  comune  di  Limosano (Campobasso),  secondo  le  indicazioni  seguenti,  dando  corso alle conseguenti necessarie attivita':
 il  tracciato  compreso  dalla  particella  n.  277  sino  alla particella 340 del foglio 17, deve essere spostato a valle;
 il  tracciato  compreso tra la particella 66 del foglio 19 e la particella  139 del foglio 20, deve essere realizzato a ridosso della SP n. 73;
 le  opere  previste  sulla  particella  147  del  foglio  20  e precisamente   l'impianto  di  sollevamento,  nonche'  il  tratto  di condotta successivo, devono essere previsti e realizzati sul versante opposto, la cui area e' di proprieta' comunale.
 La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
 16)   Prima  dell'appalto  si  verifichera'  la  possibilita'  di procedere  all'adeguamento  di  tracciato  nel  comune  di  S. Angelo Limosano  (Campobasso),  secondo le indicazioni seguenti, dando corso alle conseguenti necessarie attivita':
 il tracciato della condotta compresa dal punto 229 al punto 238 della   planimetria  allegata  al  progetto  definitivo  deve  essere spostato  a  ridosso della SP n. 73 Diramazione Bifernina, in modo da superare il punto altimetrico a quota 878 sul versante nord-ovest;
 il  tratto  della condotta da realizzare compresa dal punto 223 al punto 215 deve essere spostato sulla strada provinciale.
 La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
 17)  Per  i  tronchi 68 - 68A, 68° - 68B, 68B - 43, 43 - 89, 89 - 92,  92°  -  100A, 93A - 56A laddove essi attraversano aree a diversa pericolosita'  idraulica sarebbe opportuno, al fine di consentire una corretta    manutenzione    e   gestione   dell'opera,   evitare   il posizionamento  di  pozzetti  di  manovra  soprattutto  per le aree a pericolosita'  P2  e P3 cioe' per quelle aree allagabili con maggiore frequenza.   La   verifica   di  ottemperanza  sara'  svolta  a  cura dell'Autorita' di bacino interregionale.
 18)  Per  i  tronchi 68 - 68B, 68B - 80, 68B - 39, 68B - 43, 43 - 43A, 43 - 89, 89 - 89A - 89B - 101 - 101A, 89 - 92 - 100A, 93A - 56 - 56A  -  56B,  laddove  il tracciato dell'acquedotto attraversa aree a pericolosita'  da  frana  e  qualora  risultasse che non e' possibile scegliere soluzioni progettuali alternative, sara' opportuno adottare ogni  accorgimento  per  la  corretta  realizzazione  e conservazione dell'opera.   In   sostanza   sara'   opportuno  prevedere  modalita' costruttive   che  tengano  conto  delle  particolari  sollecitazioni derivanti  dalle  condizioni  geologiche  esistenti nonche' prevedere opere  di difesa dell'infrastruttura e/o interventi di sistemazione e bonifica  dei  terreni  impegnati  dalla  stessa,  anche a seguito di eventuali ulteriori indagini e studi di dettaglio o della valutazione dei   risultati   di   monitoraggi   strumentali   (inclinometrici  e piezometrici).  La  verifica  di  ottemperanza  sara'  svolta  a cura dell'Autorita' di bacino interregionale.
 19)   In   fase  di  progettazione  esecutiva  per  le  opere  di particolare   importanza   e  nelle  zone  a  maggiore  pericolosita' geologica  andranno  eventualmente  eseguite, se ritenute necessarie, ulteriori  indagini e studi di dettaglio e/o verifica della soluzione progettuale,   cio'   anche  a  seguito  dei  dati  inclinometrici  e piezometrici  le  cui letture vanno proseguite nel tempo. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
 20)  In sede esecutiva saranno maggiormente curati i raccordi con i  sistemi idrografici naturali a garanzia del normale deflusso delle acque. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione. Raccomandazioni tecniche. In sede di redazione del progetto esecutivo.
 21)  E'  auspicabile  che  durante  la  realizzazione  dell'opera vengono  lasciati  due  allacci nelle zone indicate nella planimetria allegata  al documento del comune di Colle d'Anchise prot. n. 338 del 9 febbraio 2004.
 22) Nell'area di Petacciato, classificata a rischio idrogeologico «molto elevato» R4 e attraversata dalla condotta che si snoda a valle della  strada Adriatica a ridosso della spiaggia, opportune soluzioni tecniche,  quali  valvole  di  interruzione  di  flusso,  in  caso di attivazione  del  fenomeno  franoso  potrebbero  essere  valutate per superare il vincolo imposto dalla classificazione dell'area. Programma Interferenze.
 23)   Il   soggetto  aggiudicatore  dovra'  inviare  il  progetto esecutivo,  al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle condotte, con servizi e viabilita', ai seguenti enti:
 Amministrazione provinciale di Campobasso;
 Amministrazioni  dei  seguenti  comuni:  S.  Polo Matese, Colle d'Anchise,    Baranello,    Busso,    Casalciprano,    Castropignano, Ripalimosani,   Fossato  Montavano,  Limosano,  S.  Angelo  Limosano, Putrella  Tifernina,  Lucito,  Castelbottaccio,  Morrone  del Sannio, Lupara,  Guardialfiera,  Palata,  Larino,  S.  Martino  in  Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Guglionesi, Setacciato, Montenero di Bisaccia;
 RFI;
 ANAS;
 Autostrade per l'Italia S.p.a.;
 Consorzio di bonifica integrale Larinese;
 Cooperativa Coteb;
 Nucleo Industriale di Termoli;
 S.N.A.M. Rete Gas.
 Gli  attraversamenti  saranno  regolamentati  secondo  la vigente normativa tecnica di settore.
 24)  In  riferimento  alle  interferenze  con  il  metanodotto di proprieta' SNAM:
 il    sistema    di    protezione   catodica   della   condotta dell'acquedotto  dovra' essere realizzato in conformita' con le norme UNI  9782  e  A.P.C.E.  in  vigore (in particolare la posizione degli anodi  sacrificali  utilizzati  per  la  protezione catodica attiva a corrente   impressa);  a  fine  lavori  si  dovranno  effettuare,  in contraddittorio,  misure registrate del potenziale della condotta per evidenziare  eventuali  interferenze  elettriche tra i due sistemi di protezione catodica, come riportato nella norma UNI 9783 e concordare soluzioni;
 nel  caso  di  incrocio a distanza inferiore o uguale ad 1,00 m tra   le   superfici  affacciate  della  condotta  verra'  interposta un'idonea  protezione meccanica non metallica (lastra in calcestruzzo o  simili). Tale protezione non e' richiesta qualora per altri motivi il   metanodotto   esistente   sia  gia'  protetto  con  cunicolo  in calcestruzzo, tubo di protezione o altro manufatto equivalente;
 nel  punto  di  incrocio  dovra'  essere realizzato un punto di misura  elettrica  di  protezione  catodica su entrambe le condotte e ubicati in contenitori diversi; la saldobrasatura sulla condotta SNAM dovra'  essere  effettuata da personale specializzato di quest'ultima societa';
 in  relazione  alla realizzazione di eventuali opere accessorie all'acquedotto in progetto, quali canalizzazioni, pozzetti, armadi di controllo,  ecc.,  si  dovra'  tener  conto  che  i  metanodotti,  in pressione  ed  esercizio,  sono  asserviti con atti che prevedono una fascia entro la quale non e' consentito realizzare opere di qualsiasi genere e natura. La fascia di rispetto di cui sopra risulta essere di m  13  per  parte  dall'asse  della  condotta DN 500 e m 20 per parte dall'asse  della  condotta  DN 1200. Per eventuali lavori all'interno della  fascia  asservita si dovra' preventivamente far riferimento al Centro SNAM di Vasto.
 25)  Le  interferenze  con  le  opere  di  competenza RFI saranno regolate  mediante  stipula  di  apposita convenzione con la societa' Federservizi  S.p.A.,  come  da  nota RFI/DM.DIBA.444 del 16 febbraio 2004.
 26)   In   riferimento   alle   interferenze   con  il  tracciato autostradale   A/14   Bologna-Bari-Taranto   tronco  Cattolica-Poggio Imperiale,  necessarie  per  la realizzazione dell'opera, il soggetto aggiudicatore  provvedera'  a  sottoscrivere apposita convenzione che regoli  i rapporti tra lo stesso e la Societa' Autostrade. I progetti esecutivi   di   ogni   singolo   attraversamento   della  proprieta' autostradale  dovranno  essere  redatti  secondo  lo  schema  di  cui all'allegato  (1)  alla  nota prot. n. 000149/04 del 16 gennaio 2004. Per  i  tratti  di  condotta  in  parallelismo, ovvero ricompresi nel vincolo a tutela autostradale in base alla legge n. 729/1961, decreto interministeriale  n.  1404/1968  e  circ. appl. n. 5980 del 1970 del Ministero  dei  lavori  pubblici  ci  si  dovra'  attenere  a  quanto riportato  nell'allegato  (2)  di  cui  alla  nota  citata  prot.  n. 000149/04 del 16 gennaio 2004.
 |  |  |  | Allegato 2 
 SCHEMI  IDRICI  REGIONE  MOLISE  -  ACQUEDOTTO  MOLISANO  CENTRALE ED
 INTERCONNESSIONE CON LO SCHEMA BASSO MOLISE - PROGETTO DEFINITIVO
 
 Contenuti  della  clausola  antimafia,  da  inserire nel bando di gara,  indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
 L'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che  nei  confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti  quando  l'importo  del  subappalto  superi i limiti di valore  precisati  al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12,  della  legge  19 marzo  1990,  n. 55, come successivamente modificato  e  integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati  relativi  a  tutti i sub-contratti.  La  necessita'  di analoga estensione delle verifiche preventive   antimafia,   ad   esse   applicando   le  piu'  rigorose informazioni   del   Prefetto,   deriva   dalla  constatazione  della particolare   pericolosita',   sotto   il   profilo  del  rischio  di infiltrazione  criminale,  dei  subappalti  e dei cottimi, nonche' di talune  tipologie  esecutive  attinenti  a  una  serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto  nel  bando  di  gara  per  l'appalto  dei  lavori di cui al progetto  defintivo  approvato con la presente delibera dovra' essere inserita  apposita  clausola  che - oltre all'obbligo di conferimento dei  dati  relativi  a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 - preveda che:
 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano  subordinati  all'espletamento  delle  informazioni antimafia e sottoposti  a  clausola  risolutiva espressa, in maniera da procedere alla  revoca  dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione  del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in  caso  di  informazioni  positive.  A fini di accelerazione potra' prevedersi  che  per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire  di  importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1,  lettera c)  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa  essere  rilasciata  previa esibizione del certificato camerale con  l'apposita  dicitura  antimafia,  ferma  restando  la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori  sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali  verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto,  ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle  verifiche  antimafia  per  gli acquisti di materiale di pronto reperimento   fino  all'importo  di  50  mila  euro  (fermo  restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
 2)  nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore  principale  applichi,  quale ulteriore deterrente, una penale,  a  titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
 3)   il  soggetto  aggiudicatore  valuti  le  cd.  informazioni supplementari  atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre  1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726,  e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria,  per  gli  effetti  di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
 4)  vengano  previste  apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
 a) controllare    gli   assetti   societari   delle   imprese sub-affidatarie,  fino  a  completamento  dell'esecuzione  dell'opera stessa,  fermo  restando  che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati   i  dati  gia'  forniti  in  attuazione  dell'obbligo  di comunicazione di cui si e' detto;
 b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare  fino  alla  revoca  degli  affidamenti,  che i tentativi di pressione    criminale   sull'impresa   affidataria   e   su   quelle sub-affidatarie,  nella  fase di cantierizzazione (illecite richieste di  denaro,  «offerta  di  protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
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